CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 marzo 2009
158.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 26 marzo 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 2042, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

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Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), presidente e relatore, ricorda che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, reca, oltre all'adesione dell'Italia al Trattato di Prüm, anche interventi in materie particolarmente delicate sotto il profilo costituzionale, come l'istituzione di una banca dati nazionale del DNA e modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale: interventi certamente utili a fronteggiare l'emergenza nazionale nel campo della sicurezza, ma non inappuntabili sotto il profilo della costituzionalità.
Si sofferma quindi innanzitutto sull'articolo 9, che prevede il prelievo coattivo di campioni biologici nei confronti di alcune categorie di soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale.
Al riguardo, ricordato che ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, la restrizione della libertà personale è ammessa solo «nei casi e modi previsti dalla legge» e solo «per atto motivato dell'autorità giudiziaria», osserva che l'articolo 9 richiamato individua specificamente i casi e i modi in cui è ammesso il prelievo, ma non ne subordina l'effettuazione ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria. Ritiene peraltro che la motivazione del prelievo coattivo possa intendersi contenuta nell'atto dell'autorità giudiziaria che dispone la misura restrittiva della libertà personale a cui i soggetti passibili del prelievo ai sensi dell'articolo 9 devono risultare già sottoposti.
Richiamato quindi l'articolo 12, comma 2, che stabilisce che l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia, e che l'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, osserva che al primo periodo non è chiarito se per «polizia giudiziaria» e «autorità giudiziaria» si intenda l'organo o gli organi della polizia e della magistratura che procedono per ciascun caso specifico ovvero se vi sia una facoltà generalizzata di accesso, mentre al secondo periodo sarebbe opportuno chiarire se per «medesimi soggetti» si intenda solo la polizia giudiziaria ovvero anche l'autorità giudiziaria, nel senso che l'organo della magistratura che di volta in volta procede debba essere autorizzato da altro organo dell'autorità giudiziaria.
Ricordato, ancora, l'articolo 13, comma 1, che dispone, in caso di assoluzione del soggetto interessato con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, la cancellazione dalla banca dati dei profili di DNA prelevati dai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici, osserva che, peraltro, il prelievo del campione biologico ai fini della determinazione del profilo del DNA e l'inserimento di quest'ultimo nella banca dati possono riguardare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 1, lettera b), e 24, anche soggetti non indagati per alcun reato oppure successivamente prosciolti ovvero assolti con sentenza definitiva ma con altra formula assolutoria. Riguardo a quest'ultimi, sembra far testo, per quanto concerne la conservazione o la cancellazione del profilo di DNA, il comma 4 del medesimo articolo 13, il quale prevede che, per i casi per i quali l'articolo non dispone una disciplina speciale, è il regolamento d'attuazione della legge a stabilire per quanto tempo il profilo del DNA viene mantenuto nella banca dati nazionale e per quanto tempo il campione biologico viene conservato. L'articolo 13 sembra quindi, nel complesso, stabilire un trattamento meno garantista dei soggetti che non sono indagati per alcun reato ovvero che sono prosciolti o che sono assolti con formula diversa da quelle previste dal comma

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stesso rispetto ai soggetti assolti perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.
Aggiunge che considerazioni analoghe possono essere svolte sull'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 72-quater, il quale introduce nell'ordinamento una disposizione la quale, tra l'altro, prevede l'immediata distruzione, di regola, del campione prelevato dal soggetto imputato in caso di definizione del procedimento penale con decreto di archiviazione o di pronuncia di sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale divenuta irrevocabile, senza invece disporre in ordine ai campioni relativi a soggetti non indagati.
Richiama, poi, l'articolo 24, che introduce nel codice di procedura penale l'articolo 224-bis, il quale prevede che, ove si proceda per determinati delitti e ciò sia indispensabile per la prova dei fatti, il giudice può disporre l'esecuzione coattiva di atti idonei a incidere sulla libertà personale, «quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale», ai fini della determinazione del profilo del DNA o «accertamenti medici». Al riguardo, fa presente che il prelievo coattivo, in quanto la disposizione non limita l'ambito soggettivo dei suoi potenziali destinatari ai soli soggetti indagati o imputati nel procedimento penale, deve ritenersi effettuabile nei confronti di chiunque. Dalla formulazione della disposizione non è inoltre chiaro se l'elenco degli atti idonei ad incidere sulla libertà personale in essa richiamati (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale) abbia carattere tassativo ovvero meramente esemplificativo, nel quale ultimo caso tale elenco non presenterebbe quei caratteri di tipizzazione tassativa che la Corte costituzionale ha ritenuto indispensabili ai fini del rispetto del già ricordato articolo 13, secondo comma, della Costituzione. Inoltre, non appare sufficientemente definita, alla luce del medesimo articolo 13, secondo comma, della Costituzione, la natura degli «accertamenti medici» cui si fa riferimento nella disposizione.
Propone pertanto di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1) nel quale, premesso quanto fin qui detto, si invitino le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di chiarire, all'articolo 12, comma 2, primo periodo, se per «polizia giudiziaria» e «autorità giudiziaria» si intendono l'organo o gli organi della polizia e della magistratura che procedono per ciascun caso specifico ovvero si intenda prevedere una facoltà di accesso generalizzata; di chiarire al secondo periodo del medesimo comma se per «medesimi soggetti» si intenda solo la polizia giudiziaria ovvero si intenda anche l'autorità giudiziaria nel senso, quindi, che l'organo dell'autorità giudiziaria che di volta in volta procede debba essere autorizzato da altro organo dell'autorità giudiziaria; di valutare, all'articolo 13, comma 1, se, in relazione alla cancellazione del profilo del DNA dalla banca dati e alla distruzione del campione biologico, il trattamento meno garantista, rispetto ai soggetti assolti perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, dei soggetti che non sono indagati per alcun reato o che sono prosciolti o che sono assolti con formula diversa da quelle citate abbia una ragion d'essere ai fini del rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione; di valutare se, all'articolo 24, comma 1, capoverso articolo 224-bis, non sia opportuno indicare tassativamente gli atti idonei ad incidere sulla libertà personale dei quali il giudice può disporre l'esecuzione coattiva, specificando inoltre il tipo di «accertamenti medici» cui si fa riferimento; di valutare se, al medesimo capoverso articolo 224-bis, non sia opportuno delimitare l'ambito dei soggetti passibili di subire gli atti previsti dalla disposizione; nonché di valutare la ragionevolezza, alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 72-quater; e di verificare la coerenza tra il Capo II e il Capo IV con riferimento al prelievo coattivo di campioni, al loro inserimento nella banca dati e alla loro cancellazione.
Rileva, infine, che sarebbe stato altresì opportuno proporre che sullo schema del

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regolamento di attuazione della legge il Governo acquisisse il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ma, considerata l'urgenza del provvedimento, ha ritenuto di non far menzione di tale aspetto nella proposta di parere, che, in ogni caso, evidenzia tutti i punti problematici che sono stati segnalati informalmente dai gruppi.

Doris LO MORO (PD), con riferimento all'osservazione 3), premesso di condividere la finalità garantista della stessa, ritiene che si dovrebbe però mantenere la possibilità di conservazione prolungata del profilo di DNA e del campione biologico relativi a coloro che siano stati interessati da un procedimento penale, all'esito del quale sia stata dichiarata la prescrizione del reato. Ricorda infatti che la prescrizione del reato è ipotesi purtroppo non infrequente e che i reati per i quali il provvedimento in esame prevede il prelievo del campione biologico ai fini della determinazione del profilo di DNA da inserire nella banca dati sono reati gravi.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), considerato che nell'ordinamento italiano la prescrizione del reato è una causa di estinzione del procedimento penale al pari di altre, ritiene che sarebbe irragionevole stabilire per coloro che sono stati interessati da un procedimento penale, conclusosi con la dichiarazione di prescrizione del reato, un trattamento normativo diverso rispetto a quello previsto per coloro che invece hanno visto il loro procedimento concludersi con un decreto di archiviazione o con una sentenza di assoluzione: ciò, infatti, equivarrebbe a porre un'ingiustificata ombra di dubbio su persone che potrebbero essere innocenti e il cui procedimento non si è concluso con sentenza per una inadempienza non loro ma dello Stato, che non è in grado di assicurare lo svolgimento dei processi in tempo congrui.

Doris LO MORO (PD) concorda che non debba esserci discriminazione ingiustificata, ma sottolinea che, in questo caso, andrebbe salvaguardato il preminente interesse dello Stato a garantire la sicurezza dei cittadini e quindi l'identificazione e la condanna dei rei. Aggiunge che l'inserimento del profilo di DNA nella banca dati non è di per sé degradante ed anzi, a suo parere, dovrebbe riguardare tutti i cittadini. Preso atto, in ogni caso, che la sua proposta non raccoglie consenso, non insiste.

Isabella BERTOLINI (PdL), presidente e relatore, fa presente che il problema della ragionevolezza delle distinzioni stabilite dal provvedimento in ordine al trattamento dei diversi tipi di soggetti quanto alla conservazione dei profili di DNA e dei campioni biologici è comunque sollevato dalla sua proposta di parere: le Commissioni di merito potranno, quindi, se lo riterranno, prendere spunto dal parere della I Commissione per svolgere su questo tema considerazioni anche più ampie.

Doris LO MORO (PD), premesso che il suo gruppo era pronto a presentare una proposta di parere alternativa, prende atto che la proposta di parere del presidente tiene conto dei principali profili di incostituzionalità del provvedimento. Per questo il suo gruppo rinuncia a presentare la proposta di parere alternativa. Tuttavia il gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere, ritenendo che questa, alla luce delle premesse che svolge, avrebbe dovuto contenere rilievi formulati come condizioni, e non come osservazioni.

Isabella BERTOLINI (PdL), presidente e relatore, dopo aver ringraziato i deputati del gruppo del Partito democratico per la disponibilità dimostrata, pone in votazione la sua proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

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DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
Nuovo testo C. 2232 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che il provvedimento in esame presenta un profilo di dubbia costituzionalità. Rileva infatti che l'articolo 1, comma 1, lettera b) aggiunge il n. 5.1) al primo comma dell'articolo 576 del codice penale, prevedendo la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso dall'autore del delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge in esame. Al riguardo fa presente che tale disposizione non prevede ai fini dell'applicazione dell'aggravante alcuna forma di collegamento tra il fatto degli atti persecutori e quello dell'omicidio, per cui l'aggravante potrebbe essere applicata in modo irragionevole.
Rilevato poi che l'articolo 6 stabilisce che alcuni importanti profili in materia di «ronde» siano stabiliti con decreto del ministro dell'interno sul quale il Governo è chiamato solamente a rendere comunicazioni ai competenti organi parlamentari, osserva che sarebbe invece necessario che sullo schema del decreto ministeriale le competenti Commissioni parlamentari esprimessero il proprio parere.
Presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2) volte a segnalare appunto alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante, una forma di collegamento tra il fatto degli atti persecutori e quello dell'omicidio, nonché di prevedere che le competenti Commissioni parlamentari esprimano un parere al Governo sullo schema di decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 6.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) concorda sulla necessità di stabilire un nesso chiaro, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante, tra atti di molestia ed omicidio. Quanto alle cosiddette «ronde», premesso che ritiene questo termine inappropriato in quanto evocativo di contesti che non hanno a che vedere con le finalità del provvedimento in esame, ritiene che non dovrebbero esserci problemi a prevedere che sullo schema di decreto ministeriale in materia si esprimano le Commissioni parlamentari competenti.

Maria Piera PASTORE (LNP) concorda che occorre stabilire un collegamento tra atti di molestia e omicidio, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, nel senso che deve trattarsi di una conseguenza causale e non meramente temporale.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, osserva che proprio questo intende essere il senso dell'osservazione contenuta sul punto nella sua proposta di parere.

Roberto ZACCARIA (PD), premesso che la materia delle cosiddette «ronde» è oggetto di una riserva di legge, ritiene incostituzionale rinviarne la disciplina ad un decreto ministeriale: la previsione di un parere parlamentare sullo schema di decreto attenua l'incostituzionalità ma non la supera, senza contare che il rilievo sul punto andrebbe posto come condizione e non come osservazione.
Quanto alla previsione dell'articolo 5 in base alla quale si prevede la possibilità di prolungare il trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione degli stranieri non comunitari in caso di loro mancata cooperazione al rimpatrio o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi di provenienza, ritiene che essa sia incostituzionale in quanto introduce di fatto nell'ordinamento una forma di carcerazione protratta senza condanna.
Quanto infine alla circostanza che nel testo del decreto-legge sono confluiti al Senato anche provvedimenti elaborati

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dalla Camera e dal Senato autonomamente, ed in particolare, per quanto riguarda la Camera, quello per la disciplina del reato di molestie insistenti, invita a riflettere che tale modo di procedere profila una incostituzionalità in quanto altera significativamente il rapporto tra Parlamento e Governo, confonde i rispettivi ruoli e lede le prerogative del Parlamento.

Doris LO MORO (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente, motivato non dal merito della proposta, nel quale non entra, ma dal rammarico per la circostanza, già richiamata dal collega Zaccaria, che il Governo ha inserito al Senato in un decreto-legge avversato dall'opposizione il testo di provvedimenti elaborati dalle Camere autonomamente con un lavoro che aveva visto maggioranza ed opposizione procedere concordi: modo di procedere, questo, che costringe quindi l'opposizione a pronunciarsi contro se stessa, ossia contro un provvedimento che contiene anche interventi condivisi.
Quanto alle «ronde», che sono il principale motivo di dissenso della sua parte politica rispetto al provvedimento, osserva che delle due l'una: o le associazioni di cittadini cui si conferiscono i compiti di vigilanza previsti dal testo sono associazioni normali per fini privatistici, e allora non occorre autorizzarne l'esistenza perché la Costituzione già garantisce la libertà di associazione, oppure sono associazioni con compiti di polizia, il che non è ammissibile. Si chiede che senso avrebbe, del resto, precisare che i sindaci si avvalgono in via prioritaria delle associazioni costituite tra gli appartenenti in congedo alle forze dell'ordine, alle forze armate e agli altri corpi dello Stato se non si avesse in mente proprio di attribuire a tali associazioni compiti di polizia.

Roberto ZACCARIA (PD), prendendo spunto dall'intervento della collega Lo Moro, ricorda che l'articolo 18 della Costituzione prevede che tutti abbiano il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono però proibite, tra l'altro, le associazioni che abbiano carattere militare, com'è il caso delle associazioni di cittadini previste dal provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), premesso di comprendere il rammarico dell'opposizione per il fatto che parte di un lavoro condiviso è confluita in un provvedimento che essa non condivide, fa presente, che quelle che con termine improprio alcuni chiamano «ronde» sono da almeno dieci anni previste, con il nome di «assistenti civici», dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna, che non è certamente una regione governata dal centrodestra. Deplora pertanto che su tale questione si siano usate da parte di alcuni parole e toni provocatori che sono all'origine di episodi di aggressione alle sedi e agli esponenti della Lega Nord Padania nel Paese, quando è noto a tutti che se vi sono in Italia cattivi maestri questi non sono nella Lega Nord Padania.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, rileva che il dibattito è stato interessante, ancorché, per alcuni aspetti, esorbitante rispetto alle competenze della Commissione. Risponde al deputato Zaccaria che la previsione relativa al trattenimento degli stranieri nei Centri di identificazione ed espulsione è perfettamente in linea con la Costituzione oltre che con la disciplina comunitaria. Quanto alle «ronde», conferma che esse sono previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna da tempo, senza che questo abbia suscitato scandalo nel centrosinistra. Quanto infine al fatto che nel decreto-legge sia stato inserito il testo elaborato dalla Camera sulle molestie insistenti, comprende il rammarico dell'opposizione ma ricorda che si trattava di un provvedimento urgente e necessario, come prova la prima esperienza di applicazione delle norme.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ricorda che in passato l'opposizione ha ritenuto che l'approvazione di un certo pacchetto di norme da parte di uno dei

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rami del Parlamento fosse ragione sufficiente per il suo inserimento all'interno di un decreto-legge.

Roberto ZACCARIA (PD) chiarisce che il suo gruppo contesta la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza, atteso che, al momento della sua emanazione, il Parlamento stava procedendo speditamente nell'esame del testo in materia di molestie insistenti: si tratta di un tema che attiene alle prerogative costituzionali del Parlamento e quindi certamente alle competenze della Commissione.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 12.50, riprende alle 13.35.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
Nuovo testo C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, rileva che il nuovo testo delle Commissioni, considerato alla luce della sua finalità complessiva, che è quella di fare fronte all'attuale situazione di crisi economica internazionale attraverso una serie di misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale, può essere ricondotto nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale; che le singole disposizioni sono per la maggior parte riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato e di perequazione delle risorse finanziarie (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); e che, con riguardo a specifiche disposizioni, sono altresì rilevanti le seguenti materie, anch'esse di competenza esclusiva dello Stato: ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione); ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione); previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione); tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) nonché le seguenti materie che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente: armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; governo del territorio; ordinamento della comunicazione.
Pertanto, non sussistendo motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 marzo 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.10.

Sull'ordine dei lavori

Salvatore VASSALLO (PD), prendendo spunto da quanto accaduto nella giornata di oggi, quando le convocazioni della Commissione sono state modificate ad horas, esprime disappunto per il modo disordinato in cui procedono i lavori delle Commissioni, pur nella consapevolezza che il disordine non è imputabile ai presidenti delle Commissioni stesse ma dipende dall'organizzazione complessiva dei lavori

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della Camera, ed auspica una riflessione su questo punto quando si porrà mano alla riforma dei regolamenti parlamentari. Con l'occasione esprime anche l'avviso che i lavori della I Commissione dovrebbero essere organizzati in modo da stabilire fin dall'inizio precise sessioni di esame delimitate nel tempo, in modo da una parte da consentire ai deputati di programmare i propri interventi con anticipo e dall'altra da non permettere loro di rinviarli a piacimento. Tenere infatti aperta una discussione di carattere generale per molte settimane, lasciando che ogni tanto intervenga isolatamente un solo deputato, stravolge, a suo avviso, il senso del dibattito trasformandolo in un soliloquio finalizzato solo al resoconto della seduta e distruggendo la natura di dialogo e di confronto che dovrebbe essere propria della discussione parlamentare.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che i lavori delle Commissioni dipendono da quelli dell'Assemblea, il cui piano di lavoro è stato modificato inopinatamente sia martedì sia oggi. Aggiunge che, come presidente di Commissione, ha l'obbligo istituzionale di imporre tempi rigidi di esame quando ciò serva ad assicurare il rispetto del calendario dei lavori dell'Assemblea, ma preferisce, quando non vi sia questa necessità, tenere aperta una discussione finché vi siano deputati che chiedono di intervenire, nell'ambito dei tempi di esame stabiliti su ciascun provvedimento dall'Ufficio di Presidenza. Ritiene, peraltro, che non possa essere attribuito a sua responsabilità il fatto che alcuni deputati, dopo aver chiesto di intervenire, rimandino di continuo il proprio intervento o non siano presenti alla seduta. Quanto alla convocazione odierna della Commissione, pur prendendo atto del disagio dei deputati per l'andamento dei lavori nella giornata di oggi, fa presente che le Commissioni di norma lavorano negli intervalli di tempo liberi dai lavori dell'Assemblea adeguandosi all'andamento di questi ultimi. Pertanto fa rilevare che, per quanto riguarda la convocazione odierna, era prevedibile che, una volta sospesa la seduta dell'Assemblea, la Commissione sarebbe potuta essere convocata, con l'ordine del giorno già noto.

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2009.

David FAVIA (IdV) preannuncia la presentazione di una nuova proposta di legge in materia di cittadinanza.

Donato BRUNO, presidente, assicura che non appena la proposta del gruppo dell'Italia dei Valori sarà assegnata, essa sarà valutata ai fini dell'abbinamento ai progetti di legge in esame. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2009.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il testo unificato dei provvedimenti in titolo, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati, è stato inviato il 24 febbraio 2009 alla Commissione bilancio e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali per l'espressione dei prescritti pareri; che il 25 febbraio 2009 è pervenuto il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali e che, con lettera del 27 febbraio 2009, il presidente della Commissione bilancio ha reso noto che la Commissione da

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lui presieduta ha richiesto al Governo, ai fini dell'espressione del prescritto parere, un'apposita relazione tecnica.
Comunica quindi che ieri, 25 marzo 2009, il presidente Giorgetti ha nuovamente scritto per informare che la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo che la citata relazione tecnica sia predisposta entro lunedì prossimo, 30 marzo 2009.
Alla luce di ciò, considerato che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea è prevista nel calendario dei lavori proprio per il 30 marzo e che la Commissione non è nelle condizioni di concludere l'esame in quanto non è stato espresso il parere della Commissione bilancio, propone di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera e della Conferenza dei Presidenti di gruppo l'ipotesi di differire l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.
C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, considerato che il relatore sul provvedimento in titolo, deputato Tassone, ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta odierna, rinvia l'inizio dell'esame ad altra seduta.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.
C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2009.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, ricorda che, in considerazione delle ragioni di urgenza riguardanti il provvedimento in esame, aveva evidenziato l'opportunità che lo stesso, come del resto accaduto al Senato, fosse approvato dalla Commissione in sede legislativa.

Manuela DAL LAGO (LNP) ricorda che se il provvedimento non fosse approvato in tempo utile perché il Governo possa provvedere ai necessari adempimenti amministrativi, i comuni interessati dal provvedimento non potrebbero votare, alle prossime consultazioni amministrative, per l'elezione degli organi della provincia di Monza e della Brianza.

Donato BRUNO, presidente, rinnova ai gruppi l'invito a far conoscere le proprie posizioni in ordine all'ipotesi di trasferimento dell'esame alla sede legislativa. Quindi nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 26 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.