SEDE REFERENTE
Giovedì 12 marzo 2009. - Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. - Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.
La seduta comincia alle 15.10.
Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2008 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 2199).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2009.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, in data 11 marzo 2009, è stata assegnata alle Commissioni, in sede referente, la proposta di legge C. 2199, d'iniziativa del deputato Cosenza: «Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza».
Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella dei progetti di legge già all'ordine del giorno delle Commissioni, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Federico PALOMBA (IdV) esprime preliminarmente il proprio compiacimento per il tempestivo avvio del provvedimento in esame, che costituisce non solo un atto di sensibilità nei confronti dei fanciulli e degli adolescenti, che sono tra le categorie più deboli a livello sociale, ma anche l'adempimento ad obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. L'istituzione di una figura di garanzia a tutela dei minori, infatti, è prevista dall'articolo 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991.
Si sofferma brevemente sulla proposta di legge da lui presentata (C. 1197), che riprende l'impostazione di fondo di uno studio compiuto da una commissione istituita appositamente presso l'UNICEF, di cui è stato componente.
L'istituzione di un soggetto garante per l'infanzia e l'adolescenza, oggetto dei progetti di legge in esame, richiede di affrontare una serie di questioni problematiche, sulle quali si sofferma. Alcune di esse non appaiono di particolare rilievo e sono risolvibili mediante il mero ricorso al buon senso: si riferisce, in particolare, alla composizione dell'organo e ai suoi rapporti con le regioni e con le altre strutture amministrative.
Le questioni maggiormente problematiche attengono invece alla definizione delle funzioni e dei poteri da attribuire al garante. Al riguardo fa presente che, in primo luogo, si tratta di stabilire la natura dei poteri ad esso attribuiti. Deve in particolare essere stabilito se si tratti di poteri di coordinamento, che comprendono quindi la potestà di impartire ordini fino al potere di sostituzione, oppure meri poteri di vigilanza e di indirizzo.
Si sofferma quindi sui rapporti intercorrenti con l'autorità giudiziaria minorile: in proposito osserva che, al fine di rispettare i princìpi costituzionali, sarebbe opportuno limitarsi a prevedere un mero potere di segnalazione di singoli casi all'autorità giudiziaria competente.
In generale ritiene condivisibile che il garante sia titolare di poteri di persuasione morale e di avvertimento, così come sembra opportuno prevedere l'obbligo che il garante trasmetta una relazione periodica al Parlamento sulla sua attività.
Un punto di particolare importanza è a proprio avviso rappresentato dai poteri di vigilanza nei confronti dei mezzi di informazione, che ritiene opportuno prevedere in capo a questo soggetto al fine di evitare di costruire una figura che consenta sì di adempiere agli obblighi internazionali, ma che abbia solo una valenza formale, priva di poteri effettivi. D'altra parte appare quanto mai opportuno, in questo particolare momento storico, garantire la massima tutela dei minori, evitando la loro esposizione a modelli diseducativi, non compatibili con lo sviluppo della loro personalità e con il modello ideale di crescita. Al riguardo fa presente che la proposta di legge da lui presentata prevede l'istituzione di una vera e propria autorità garante, dotata di poteri di vigilanza nei confronti dei mezzi di informazione, con la possibilità di irrogare sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive a carico dei responsabili delle violazioni dei diritti dei minori, compresi editori e giornalisti.
Mariella BOCCIARDO (PdL), dopo aver ringraziato i relatori ed il ministro per il lavoro svolto, esprime il proprio compiacimento per il tempestivo avvio delle proposte di legge in esame. La figura di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza rappresenta il completamento di un percorso iniziato con la Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo del 1989 e proseguita con la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996. Obiettivo dei provvedimenti in esame è quello di soddisfare esigenze dettate dalla grave emergenza sociale che si registra in questo momento storico al fine di assicurare la promozione e la tutela dei diritti di questi soggetti deboli, quali sono quelli alla salute, al gioco e ad un ambiente adatto alla loro età.
Nella definizione della disciplina del provvedimento in esame occorre, a proprio avviso, tenere conto dei suggerimenti elaborati dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e dalle altre strutture similari che sono state appositamente istituite. Il Garante deve essere una figura indipendente, in grado di assicurare un'azione omogenea ed equilibrata rispetto alle analoghe strutture regionali, che possa ascoltare e dare voce ai soggetti interessati - vale a dire ai fanciulli ed agli adolescenti - e che agisca secondo il principio di sussidiarietà. Deve cioè trattarsi di una figura che disponga di propri poteri e che possa rapportarsi agli altri soggetti - in primo luogo all'autorità giudiziaria minorile - nel modo più efficace possibile per conseguire risultati concreti, a tutto vantaggio dei minori che necessitino di aiuto.
Conclude invitando le Commissioni ad impegnarsi al fine di trovare una sintesi
delle diverse posizioni, nella prospettiva di giungere ad una celere approvazione del provvedimento in esame.
Doris LO MORO (PD) ritiene di primaria importanza definire compiutamente l'assetto organizzativo della figura del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza nella prospettiva di assicurare ad esso una efficace base su cui fondare la propria azione. Si tratta di un tema complesso e delicato, su cui si registrano sostanziali differenze tra le diverse proposte di legge in oggetto. Al riguardo, ritiene apprezzabile la posizione assunta dai relatori e dal ministro Carfagna, che hanno manifestato un atteggiamento di apertura.
A proprio avviso, il Garante deve agire in una posizione di reale autonomia e al contempo in coordinamento con le altre figure analoghe che operano a livello locale. Tuttavia, il disegno di legge di iniziativa del Governo (C. 2008) non sembra andare in questa direzione. Esso infatti si limita ad individuare le fonti di reperimento delle dotazioni materiali e di personale degli uffici: in proposito è stabilito che le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti sono quelle disponibili, al momento in cui il provvedimento entrerà in vigore, presso il Dipartimento delle politiche della famiglia e presso il Dipartimento delle pari opportunità. Ritiene cioè che, non essendo presente alcun riferimento all'organizzazione e al funzionamento di un'apposita struttura di supporto al Garante, il provvedimento predisposto dal Governo pregiudichi in radice la posizione di indipendenza e la stessa capacità operativa del soggetto. Inoltre la disciplina del nuovo organismo sembra sagomata in modo da lasciare intendere il soggetto che sarà investita delle relative funzioni.
Come contenuto nella relazione di accompagnamento al disegno di legge del Governo, ritiene opportuno fare tesoro dei suggerimenti formulati dalla Commissione parlamentare per l'infanzia nella relazione per l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (Doc. XVI-bis, n. 4) approvata il 29 luglio 2003: del resto si tratta di questioni che hanno trovato accoglimento nella proposta di legge presentata dal proprio gruppo (C. 1591 Veltroni ed altri).
Conclude invitando le Commissioni a sforzarsi per definire una disciplina che consenta al Garante di agire in piena autonomia e indipendenza con proprie disponibilità finanziarie, supportato da idonee strutture al fine di svolgere compiutamente le competenze ad esso attribuite.
Raffaele VOLPI (LNP) si sofferma preliminarmente sulla disciplina relativa all'organizzazione del Garante, invitando le Commissioni a definire una disciplina che non lasci margini di ambiguità in ordine ai rapporti intercorrenti tra tale figura e i soggetti politici di riferimento. Il momento genetico è quello che caratterizza in modo determinante questo rapporto: ritiene pertanto opportuno prevedere una procedura di nomina che consenta all'istituendo organismo di agire in posizione di indipendenza e neutralità, anche nei rapporti con le strutture periferiche e territoriali dell'amministrazione e, soprattutto, con le autorità giurisdizionali competenti.
Per quanto concerne poi i poteri del Garante rispetto agli organi di informazione, invita le Commissioni a tenere presente la valenza del concetto di «informazione» alla luce del progresso tecnologico. Esso infatti copre un ambito estremamente vasto, su cui ritiene opportuno riflettere adeguatamente.
Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata martedì 17 marzo prossimo, invitando i deputati che intendono intervenire a farlo in quella seduta.
La seduta termina alle 15.50.