CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 febbraio 2009
145.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 febbraio 2009. - Presidenza del Vicepresidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.10.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta di ieri, fa in primo luogo presente che le spese complessive per intercettazioni telefoniche, rilevate nell'anno 2007, ammontano ad euro 224,3 milioni, dei quali circa il 20 per cento, pari a circa 44,8 milioni di euro, è riferibile alle spese per gli operatori telefonici e circa l'80 per cento, pari a circa 179,4 milioni di euro, è riferibile al costo di noleggio degli apparati. Precisa, inoltre, che nella relazione tecnica la voce di spesa relativa al funzionamento delle strutture non ricomprende le spese dovute ai gestori dei servizi di telefonia, in quanto in tale voce sono comprese solo le spese generali di funzionamento delle strutture. Fa altresì presente che nella relazione tecnica i costi per gli operatori telefonici non sono stati computati ai fini della quantificazione dei risparmi di spesa derivanti dall'introduzione del nuovo sistema di intercettazioni.

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I risparmi di spesa attengono, infatti, all'eliminazione del ricorso al noleggio degli attuali apparati di intercettazione e all'abbattimento dei costi derivanti dalle limitazioni delle autorizzazioni delle intercettazioni e sono stimati, in via prudenziale, rispettivamente in circa 140 milioni di euro e in circa 40 milioni di euro. Precisa, infine, che le spese relative agli operatori telefonici continueranno a gravare sul capitolo di bilancio relativo alle spese di giustizia.
Con riferimento all'articolo 20, inserito nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, sottolinea che il primo periodo dispone che, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sia «stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello». In proposito, concorda con il relatore sulla opportunità di prevedere nella citata disposizione che lo stanziamento per le intercettazioni oggetto del riparto sia compreso nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alle medesime finalità. Rileva, infine, di non avere osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni del testo.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che talune proposte emendative presentano profili problematici di carattere finanziario. In particolare, ritiene in primo luogo opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie dell'emendamento 5.99, in base al quale le modalità di registrazione dei dati acquisiti devono rispondere a determinati standard di sicurezza a carattere informatico, per effetto dell'adozione di particolari sistemi di cifratura e di codificazione.
Con riferimento al testo alternativo dell'articolo 6 del relatore di minoranza, onorevole Ferranti, osserva che esso prevede, in particolare, che gli impianti di registrazione, installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di Corte d'Appello, debbano essere omologati da enti individuati con decreto del Ministro della giustizia e che a tale attività di omologazione si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva possibilità che dalle procedure di omologazione degli impianti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Infine, segnala che l'articolo aggiuntivo 21.01 dispone l'istituzione dell'Agenzia per le comunicazioni e la sicurezza delle reti dello Stato, titolare e responsabile di tutte le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e delle operazioni di acquisizione della relativa documentazione. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti le competenze e l'articolazione dell'Agenzia compresi i criteri e le modalità di reclutamento del personale. Al riguardo, valuta opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall'articolo aggiuntivo, posto che quest'ultimo non indica le risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Agenzia. Ritiene infine che le restanti proposte emendative non presentino profili problematici di carattere finanziario. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 5.99, in quanto la proposta è suscettibile di determinare oneri non quantificati privi di adeguata copertura finanziaria, nonché sul testo alternativo dell'articolo 6 del relatore di minoranza, onorevole Ferranti, in quanto la mera apposizione della clausola di invarianza non appare idonea ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime infine una

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valutazione contraria anche sull'articolo aggiuntivo 21.01, in quanto la proposta determina oneri non quantificati privi di adeguata copertura finanziaria. Dichiara infine di non avere osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Roberto SIMONETTI (LNP) concorda con le valutazioni del rappresentante del Governo sul testo del provvedimento e sulle proposte emendative sopra riferite.

Gaspare GIUDICE presidente, sostituendo il relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1415-A e abb. recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevata la necessità di prevedere che alle spese per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione di cui all'articolo 20, si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 20, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 5.99, sull'articolo aggiuntivo 21.01 e sul testo alternativo dell'articolo 6 del relatore di minoranza, onorevole Ferranti, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1».

Maino MARCHI (PD), pur ritenendo corretta la proposta di parere formulata dal relatore, rileva che il provvedimento, limitando in modo significativo gli strumenti di indagine a disposizione della magistratura, nuocerà gravemente alla funzionalità della giustizia ed è pertanto suscettibile di determinare costi sociali incalcolabili.

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore, anche per gli aspetti di carattere più strettamente finanziario, sottolineando che su un piano sistematico il provvedimento è suscettibile di determinare costi per l'intera società italiana, a tutto vantaggio delle grandi organizzazioni criminali.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
C. 2227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, fa preliminarmente presente che il provvedimento in esame, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. Il testo originario presentato al Senato è corredato da una relazione tecnica, riguardante gli articoli 1, 2, 3 e 4; che risulta utilizzabile, limitatamente alle norme dalla stessa considerate, anche a seguito delle modifiche approvate dal Senato. Ulteriore documentazione sugli effetti finanziari del provvedimento è stata depositata dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, ricorda in primo luogo che l'articolo 1 del decreto-legge prevede una serie di disposizioni da applicarsi per i casi di contemporaneo svolgimento nell'anno 2009 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali. Al riguardo, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato, ritiene che le disposizioni non presentino profili problematici, in considerazione del fatto che il contemporaneo svolgimento delle elezioni per il Parlamento europeo e delle elezioni amministrative appare suscettibile di determinare un contenimento della spesa altrimenti prevista per lo svolgimento separato delle due consultazioni. Osserva, peraltro, che tale contenimento delle spese non è utilizzato ai fini della copertura delle spese previste dal provvedimento.
Con riferimento all'articolo 1-bis, fa presente che le nuove modalità di determinazione dell'importo dei rimborsi elettorali per le elezioni europee non presenta profili problematici, in quanto la novella introdotta influisce esclusivamente sulle modalità di ripartizione delle risorse già previste a legislazione vigente e iscritte nell'apposito fondo. Per quanto attiene alle misure relative al voto per corrispondenza nelle elezioni relative al Parlamento europeo, previste nell'articolo 2, osserva che la quantificazione riportata nella relazione tecnica relativamente agli oneri a carico dei Ministeri della difesa, dell'interno e della giustizia appare congrua sulla base dei dati informativi forniti. La quantificazione degli oneri a carico del Ministero degli affari esteri è invece basata su dati forfetari, che non consentono una verifica puntuale. In ordine alle spese per quest'ultimo Ministero, potrebbe pertanto essere utile precisare in quale voce di costo siano stati computati gli oneri per la spedizione del materiale elettorale, per i quali le indicazioni contenute nella relazione tecnica non appaiono univoche. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alle disposizioni in materia di voto per corrispondenza nei referendum, contenute nell'articolo 3. Sempre con riferimento a tale disposizione, rileva, inoltre, che il numero di elettori temporaneamente all'estero, stimato dal Governo nella relazione tecnica differisce nel caso delle elezioni, per le quali si stimano 14.000 elettori, e in caso di svolgimento di consultazioni referendarie, per le quali sono invece stimati 15.000 votanti. Tale discrepanza è presumibilmente dovuta al fatto che nel caso delle elezioni per il Parlamento europeo sono presi in considerazione gli elettori al di fuori dell'Unione europea, mentre in caso di referendum si tiene conto esclusivamente degli elettori genericamente all'estero. Per quanto attiene alle disposizioni in materia di funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali di cui all'articolo 4, ritiene che esse non presentino profili problematici nel presupposto, sul quale pare opportuna una conferma, che gli oneri relativi alla designazione di funzionari statali come componenti aggiunti alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali ricadano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Segnala, inoltre, che l'articolo 4-bis reca norme in materia di ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE, rilevando

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di non avere osservazioni al riguardo, nel presupposto, sul quale pare opportuna una conferma, che le spese relative alla presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali risultino a carico dell'OSCE.
Fa, infine, presente che l'articolo 5, comma 1, reca la clausola di copertura del provvedimento, disponendo che all'onere derivante dall'attuazione del decreto-legge, pari a 1.451.850 euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Al riguardo segnala che il suddetto Fondo, iscritto nel capitolo 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento definitivo di competenza per l'anno 2009 pari a 436.939.059 euro. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, le predette risorse risultano ancora interamente disponibili. Ricorda, infine, che la clausola di copertura è formulata negli stessi termini di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 24 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Renato CAMBURSANO (IdV), concordando sull'assenza di profili finanziari problematici nel provvedimento, esprime a titolo personale il proprio apprezzamento per la modifica introdotta ai criteri di ripartizione del fondo per i rimborsi elettorali riferiti alle elezioni europee, precisando tuttavia che da tale modifica normativa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Maino MARCHI (PD) rileva che nell'attuale situazione economica e finanziaria del nostro Paese sarebbe opportuno adottare ogni provvedimento utile alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica. Contesta, pertanto, la scelta, dettata da valutazioni esclusivamente politiche, di non prevedere che in occasione delle consultazioni per il rinnovo del Parlamento europeo si svolgano anche le previste consultazioni referendarie, con conseguenti minori risparmi per la finanza pubblica.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia l'astensione del suo gruppo, per le ragioni espresse dal collega Marchi.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
Testo base C. 63 e C. 177.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, rileva preliminarmente che la proposta di legge in esame, risultante dall'unificazione delle proposte C. 63 e C. 177 e dalle proposte emendative approvate dalla Commissione affari costituzionali, prevede il

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passaggio di alcuni comuni dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, fa in primo luogo presente che l'articolo 1 prevede il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. A tale riguardo, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari che potrebbero derivare dalla disposizione, in particolare nella fase di transizione, nell'eventualità che si determini la necessità di regolare i rapporti finanziari fra le regioni, le province, i comuni e altri enti pubblici aventi competenze nei territori interessati. Infatti, poiché generalmente larga parte dei trasferimenti dalle regioni, o dalle province, ai comuni ha carattere vincolato e riferibile a spese in conto capitale, andrebbe chiarito, nel caso specifico, quali siano i soggetti tenuti al finanziamento delle opere in corso e, in generale, degli impegni di spesa a carattere pluriennale attualmente in essere. Tale chiarimento si rende a suo avviso necessario anche al fine di comprendere se l'eventuale trasferimento di oneri in capo a soggetti amministrativi diversi da quelli che hanno originariamente previsto gli impegni stessi sia compatibile con gli equilibri finanziari delle diverse categorie di enti territoriali interessati, con particolare riferimento ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno. Ritiene, invece, non sussistano significativi profili problematici per quanto attiene i rapporti finanziari fra lo Stato e gli enti territoriali interessati dalla disposizione. In ogni caso, anche su questo punto ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Ricorda, inoltre, che l'articolo 2 dispone che il Ministro dell'interno nomini un commissario avente il compito di promuovere gli adempimenti necessari al distacco dei comuni e alla loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, prevedendo altresì che le regioni e le province interessate provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La norma stabilisce inoltre che l'assemblea dei sindaci dei comuni interessati, ove costituita, designi un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica alle attività necessarie al distacco e che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, siano rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini. In base a tale articolo, infine, gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, presso organi dello Stato costituiti nei territori interessati e relativi a cittadini dei territori stessi, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca su quale soggetto ricadano gli oneri relativi alle attività del commissario nominato dal Ministro dell'interno, dal momento che, a differenza di quanto disposto con riferimento agli adempimenti a carico di regioni, province e comuni, non è prevista in questo caso una clausola di invarianza finanziaria. Dovrebbe, inoltre, essere chiarito se l'attività di rideterminazione delle tabelle dei collegi elettorali delle province interessate sia attuabile senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Quanto ai profili di copertura finanziaria, da un punto di vista formale, in merito alla formulazione della clausola d'invarianza finanziaria presente nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, richiede l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di sostituire - in conformità alla prassi consolidata seguita in casi analoghi - l'attuale dicitura presente nel testo «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica» con la seguente «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Alla luce di queste considerazioni, ritiene, pertanto, sia necessario che il Governo predisponga una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

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Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che la valutazione degli effetti finanziari del provvedimento risulta particolarmente complessa e concorda, pertanto, sulla necessità che, ai fini della quantificazione dei relativi oneri, sia predisposta una apposita relazione tecnica.

La Commissione delibera quindi di richiedere la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge n. 468 del 1978.

La seduta termina alle 9.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.
Testo base C. 907 e C. 1643.