CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 febbraio 2009
145.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 26 febbraio 2009. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 12.50.

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2008 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2009.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), pur esprimendo un deciso apprezzamento per la scelta del Governo di presentare un disegno di legge volto a istituire il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, si dichiara fortemente perplessa sul contenuto di alcune disposizioni, ivi contenute, relative ai poteri e alle funzioni del Garante, nonché alle risorse destinate al suo funzionamento. Rileva, infatti, come alcune delle funzioni attribuite al Garante nel disegno di legge del Governo appaiano eccessivamente ampie e pervasive, nonché suscettibili di interferire con l'attività del Parlamento. Si riferisce, ad esempio, alla funzione di segnalazione all'autorità giudiziaria o al potere di esprimere pareri sui disegni di legge. Più in generale, osserva che l'esistenza di molteplici organismi a vario titolo coinvolti nella tutela dei minori comporta la necessità di distinguere accuratamente le funzioni del Garante da quelle degli altri soggetti, al fine di evitare sovrapposizioni e inutili duplicazioni. Queste considerazioni valgono anche per il rapporto tra il Garante e la Commissione parlamentare per l'infanzia, il cui ruolo rischierebbe altrimenti di essere svilito. Richiama infine l'esigenza di valutare attentamente i profili costituzionali delle funzioni attribuite al Garante, nonché l'opportunità di ridurre gli oneri finanziari derivanti dal suo funzionamento.

Daniela SBROLLINI (PD) esprime, anche a nome del suo gruppo e come componente della Commissione parlamentare per l'infanzia, un convinto apprezzamento per i progetti di legge volti a istituire, anche in Italia, il Garante nazionale per

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l'infanzia e l'adolescenza, dando finalmente attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Ritiene, infatti, che tale provvedimento, a suo avviso particolarmente urgente, possa contribuire a potenziare e rendere più efficaci le politiche per l'infanzia. Peraltro, dichiara di non condividere alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge del Governo. In particolare, ritiene che il Garante debba essere configurato come soggetto realmente autonomo e indipendente dal Governo. Per quanto concerne le risorse destinate al suo funzionamento, ritiene che esse debbano rappresentare stanziamenti aggiuntivi, anziché essere sottratte ai Fondi destinati al dipartimento per le politiche per la famiglia e al dipartimento per le pari opportunità, che già hanno subito pesanti riduzioni di risorse. Sottolinea quindi i rischi di sovrapposizione tra le funzioni del Garante, come configurato nel disegno di legge del Governo, e quelle della Commissione parlamentare per l'infanzia, nonché dei garanti per l'infanzia presenti in diverse regioni. Auspica pertanto, in conclusione, che, nel prosieguo dell'esame, le Commissioni tengano conto delle proposte contenute in tutti i progetti di legge che sono chiamate a esaminare.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA ricorda che l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che ha istituito la Commissione parlamentare per l'infanzia, attribuisce a quest'ultima compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione in materia di infanzia. Tali compiti rientrano nella più ampia funzione di indirizzo e controllo svolta dal Parlamento nei confronti del Governo.
In particolare, la Commissione «formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989».
Proprio in attuazione di tali compiti la Commissione parlamentare per l'infanzia, nel corso della XIV legislatura, nella relazione per l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (Doc. XVI-bis, n. 4) approvata il 29 luglio 2003, ha evidenziato la necessità di adeguare la legislazione vigente mediante l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di dare attuazione sia alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 che alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77.
Infatti, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli prevede che gli Stati parti incoraggino la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli attraverso organi aventi funzioni di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori (articolo 12).
In proposito segnala che anche il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che ha il compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati nell'attuazione degli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia, nelle Osservazioni conclusive rivolte all'Italia nel 2003 (punto 15) e nel 2006 (punto 17) raccomanda all'Italia di istituire un'autorità nazionale indipendente per l'infanzia.
Appare, pertanto, ingiustificato il timore di sovrapposizione di compiti paventato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia che anzi in passato, come sopra ricordato, ha evidenziato la necessità di adeguare la legislazione vigente mediante l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia.
Proprio al fine di dare attuazione agli obblighi contratti con la ratifica delle due citate Convenzioni il Governo ha presentato il disegno di legge in titolo, recante l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre, in conformità alle citate Convenzioni si è previsto che il Garante svolga la sua attività a

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favore dei minori mediante compiti di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori.
Non vi è poi alcuna sovrapposizione tra la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'istituendo Garante nazionale per l'infanzia in quanto si tratta di organi che appartengono a poteri diversi e che esercitano funzioni diverse.
La Commissione parlamentare per l'infanzia, infatti, è un organo parlamentare che esercita le tipiche funzioni di indirizzo e controllo del Parlamento sull'esecutivo.
Il Garante, invece, è un organo di amministrazione sebbene dotato di un certo grado di autonomia ed indipendenza dal Governo. Non deve fuorviare la circostanza che tra i suoi compiti vi sia quello di promuovere l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia (articolo 3, comma 1, lettera a)). Infatti, tale compito non può confondersi con quelli della Commissione parlamentare, posto che attiene alle attività di attuazione degli accordi internazionali (a livello esecutivo) a differenza, come già visto, della funzione di impulso e controllo della Commissione (espressione dell'indirizzo e controllo del Parlamento sulle amministrazioni e, quindi, anche sul Garante).
In ogni caso, al fine di chiarire la relazione tra l'istituendo Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e la Commissione parlamentare per l'infanzia il Governo è disponibile, durante l'iter parlamentare, a valutare proposte emendative che chiariscano i rapporti tra Garante e Commissione, per esempio allo scopo di far sì che la relazione annuale che il Garante deve trasmettere alle Camere venga presentata alla Commissione parlamentare per l'infanzia (articolo 3, comma 1, lettera m)).
Ritiene inoltre che la nomina del Garante da parte dei Presidenti delle Camere, come previsto dal disegno di legge del Governo, offra sufficienti garanzie per quanto concerne l'autonomia e l'indipendenza dell'organismo.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.