SEDE CONSULTIVA
Martedì 24 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.
La seduta comincia alle 10.40.
Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.
C. 1929-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, sostituendo il relatore, segnala che il provvedimento, recante autorizzazione alla ratifica del II Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 febbraio 2009. In quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, la condizione era volta a riformulare la clausola di copertura finanziaria conseguentemente
Pag. 69alla conclusione dell'anno finanziario 2008 al quale era originariamente riferita la copertura finanziaria del provvedimento. In considerazione del fatto che il provvedimento è risultato iscritto nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, è stato mantenuto il riferimento all'onere del 2008 imputando la relativa copertura ai fondi speciali del triennio 2008-2010, mentre per la copertura dell'onere relativo all'anno 2009 e di quello a decorrere dall'anno 2010, si è fatto riferimento ai nuovi fondi speciali del triennio 2009-2011.
Rileva quindi che, nella seduta del 19 febbraio, le Commissioni di merito hanno concluso l'esame del provvedimento, recependo la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio ed apportando ulteriori modifiche di carattere formale al testo. Osserva che, conseguentemente, il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e propone quindi di esprimere un parere favorevole sullo stesso.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq.
C. 2037-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Claudio D'AMICO (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento, recante l'autorizzazione alla ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Iraq, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio da ultimo nella seduta del 10 febbraio. In quella occasione la Commissione ha espresso sul testo un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La condizione era volta a richiedere l'inserimento nel testo di un articolo recante disposizioni finanziarie. In particolare, si richiedeva di specificare nel testo che all'attuazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del Trattato, che prevedono, tra l'altro, la realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, la cooperazione a livello bilaterale e multilaterale al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico, la collaborazione culturale, nonché la costituzione di una commissione mista di cooperazione, si sarebbe provveduto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si richiedeva altresì di precisare che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del Trattato, il quale prevede che l'Italia si impegni a rendere disponibile un importo fino a 400 milioni di euro in crediti di aiuto entro il triennio dall'entrata in vigore del Trattato, si sarebbe provveduto, fino ad un importo massimo di 400 milioni di euro nel triennio 2009-2011 a valere sulle disponibilità del fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge n. 49 del 1987, sul quale sussistono, secondo quanto assicurato nella medesima seduta del 10 febbraio dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, le necessarie disponibilità.
Rileva poi che nella seduta del 19 febbraio 2009 la Commissione di merito ha concluso l'esame, recependo la condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio, e senza apportare ulteriori modifiche al testo. Osserva che il provvedimento non appare pertanto ora presentare profili problematici di carattere finanziario. Ritiene tuttavia opportuno ribadire, ai fini del parere da rendere all'Assemblea, il presupposto già contenuto nel parere reso alla Commissione di merito, e cioè che all'eventuale onere derivante dal rinnovo dei crediti di aiuto di cui all'articolo 16 del Trattato per gli anni successivi al 2011, si provvederà con apposito
provvedimento legislativo. Ciò premesso, rilevando come risulterebbe comunque opportuno introdurre forme di cooperazione diverse rispetto ai crediti di aiuto, che si risolvono in aiuti a fondo perduto, con Paesi che dispongono di ingenti risorse energetiche, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2037-A recante Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq;
nel presupposto che all'eventuale onere derivante dal rinnovo dei crediti di aiuto di cui all'articolo 16 del Trattato per gli anni successivi al 2011 si provveda con apposito provvedimento legislativo
esprime
PARERE FAVOREVOLE»
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere.
Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed istituzione dell'Osservatorio nazionale.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Claudio D'AMICO (LNP), relatore, rileva che il provvedimento, recante l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 febbraio 2009. In quella occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole nel presupposto che la copertura a valere sul Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 si intenda riferita all'importo del Fondo come rideterminato dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008 e che agli oneri derivanti dall'eventuale proroga dell'attività dell'Osservatorio per gli anni successivi al 2014 si provveda con appositi provvedimenti legislativi. Nella medesima giornata le Commissioni di merito hanno concluso l'esame senza apportare modifiche al testo. Risulta pertanto opportuno ribadire, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, i presupposti del parere favorevole già reso alle Commissioni di merito. Sul punto chiede di acquisire l'avviso del Governo.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che alcune proposte presentano evidenti profili problematici per quel che attiene alla quantificazione dell'onere dalle stesse recato. Si tratta in particolare degli emendamenti 3.11 e 3.13, che riducono a 250 mila euro lo stanziamento previsto per le attività dell'Osservatorio sulle disabilità. Al riguardo, segnala infatti che la relazione tecnica quantifica in 500 mila euro annui l'ammontare delle spese relative all'attività dell'Osservatorio. Le proposte emendative, in assenza di ulteriori elementi informativi in ordine alle spese relative all'attività dell'Osservatorio, appaiono pertanto suscettibili di determinare oneri privi di copertura. Rileva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le valutazioni del relatore in ordine al testo del provvedimento e conferma che gli emendamenti 3.11 e 3.13 appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di copertura.
Pag. 71Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2121-A recante ratifica della Convezione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed istituzione dell'Osservatorio nazionale;
nel presupposto che:
la copertura a valere sul Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 si intenda riferita all'importo del Fondo come rideterminato dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008;
agli oneri derivanti dall'eventuale proroga dell'attività dell'Osservatorio per gli anni successivi al 2014 si provvederà con appositi provvedimenti legislativi;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito;
PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 3.11 e 3.13, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».
La Commissione approva la proposta di parere.
Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte».
Nuovo testo C. 867.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2009.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore nella precedente seduta, fa presente che l'ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali ha reso noto di non disporre degli elementi informativi circa le differenti voci di spesa previste dalla proposta di legge e di non essere in grado di procedere ad un'attendibili quantificazione dei connessi oneri.
Gabriele TOCCAFONDI (PdL) relatore, propone di chiedere formalmente al Governo di presentare una relazione tecnica che specifichi in modo dettagliato quali oneri vanno coperti con le risorse di cui all'articolo 3, ed indichi le voci di spesa, con i relativi elementi di quantificazione, dell'onere del provvedimento.
Massimo VANNUCCI (PD) rileva di aver acquisito dagli enti interessati al premio Pasquale Rotondi alcuni ulteriori elementi di quantificazione che mette a disposizione del Governo per la predisposizione della relazione, che auspica possa essere rapidamente completata.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone quindi di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.
Pag. 72Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni.
Nuovo testo C. 1889 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2009.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita il quadro delle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica che il provvedimento utilizza a fini di copertura (vedi allegato) rilevando che dallo stesso si evince che tale Fondo non presenta le disponibilità necessarie per l'onere previsto dal provvedimento per gli anni 2009-2010.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce delle dichiarazioni del rappresentate del Governo ritiene opportuno, ove i colleghi concordino, sottoporre alla Commissione di merito con una lettera al suo presidente i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento, affinché questa possa apportare al testo necessarie modifiche.
La Commissione concorda.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
Testo unificato C. 326 e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2009.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa in primo luogo presente, con riferimento all'articolo 26, che la previsione che il personale delle camere di commercio frequenti apposito corso teorico-pratico di formazione ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi è suscettibile di recare oneri non quantificati né coperti.
Esprime, inoltre, una valutazione contraria sull'articolo 35, il quale prevede la riassegnazione dei proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 34 ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle attività di vigilanza e per realizzare iniziative di promozione e di sviluppo della qualità del settore orafo, gioielliero e argentiero. Su un piano generale, evidenzia, infatti, che non possono essere valutate favorevolmente le proposte normative che autorizzano la riassegnazione negli stati di previsioni delle amministrazioni di somme versate a qualsiasi titolo all'entrata del bilancio dello Stato per fare fronte ad attività comprese nelle loro competenze istituzionali, in coerenza con il principio che le occorrenti risorse finanziarie devono essere quantificate e stanziate direttamente negli stati di previsione della spesa dei Ministeri. Ritiene, peraltro, che la riassegnazione dei proventi potrebbe essere consentita solo per le nuove sanzioni e per l'incremento degli importi di quelle esistenti, in quanto diversamente si determinerebbero oneri non quantificati e non coperti a carico del bilancio dello Stato. Osserva, infine, che la prevista riassegnazione dei proventi per il finanziamento di attività di vigilanza si pone in contrasto con la vigente disciplina in materia di trattamento accessorio del personale pubblico.
Rileva, inoltre, che l'istituzione del borsino dell'oro usato che rileva ogni trimestre i valori di compravendita dell'oro, con la pubblicazione sui principali quotidiani della quotazione dell'oro usato, anche tramite la rete delle camere di
commercio, prevista dall'articolo 37, appare suscettibile di recare oneri non quantificati né coperti. Segnala, inoltre, che l'articolo 38 si pone in contrasto con il processo, avviato dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e proseguito con gli articolo 61 e 68 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, volto a contenere il proliferare di organismi collegiali operanti nelle amministrazioni statali fino al raggiungimento della generale soppressione degli organismi e al definitivo trasferimento delle attività nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni. Segnala, inoltre, che la disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri per le spese di funzionamento del Comitato, per le quali non è indicata la necessaria copertura finanziaria.
Remigio CERONI (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo unificato del disegno di legge C. 326 e abbinate, recante Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 26 in base alla quale il personale delle camere di commercio deve frequentare un apposito corso teorico-pratico al fine dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi è suscettibile di determinare oneri non quantificati né coperti;
l'articolo 37 andrebbe modificato sopprimendo la previsione della pubblicazione sui principali quotidiani della quotazione dell'oro usato in quanto suscettibile di determinare oneri non quantificati né coperti;
considerata l'opportunità di prevedere che dalle attività di cui all'articolo 9 in merito al giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
rilevata la necessità di prevedere che al fondo di cui all'articolo 35 confluiscono esclusivamente i proventi derivanti dalle nuove sanzioni e dall'incremento di quelle esistenti;
ritenuta altresì l'opportunità di inserire all'articolo 38 una apposita clausola di invarianza volta a prevedere che al funzionamento del Comitato nazionale dei metalli preziosi ivi previsto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 9, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 26, sia soppresso il comma 2;
All'articolo 35, al comma 1, sostituire le parole: «I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34» con le seguenti: «I proventi derivanti dalle nuove sanzioni amministrative e dall'incremento delle sanzioni esistenti di cui all'articolo 34»;
Pag. 74All'articolo 37, comma 1, sopprimere le parole da: «e provvede a pubblicare» fino alla fine del comma.
All'articolo 38, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
La Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 11.10.