ALLEGATO 1
5-00694 Ferranti ed altri e 5-00717 Vietti e Rao: Sullo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'onorevole Ferranti, con l'interrogazione alla quale mi accingo a rispondere, pone in evidenza i seguenti fatti, che si sarebbero verificati in occasione del concorso in magistratura svoltosi nelle giornate del 19, 20 e 21 novembre ultimo scorso:
1) alcuni candidati avrebbero notato sul banco di altri candidati codici commentati, manuali ed enciclopedie giuridiche, di cui era tassativamente vietata l'introduzione ed utilizzazione nel corso delle prove;
2) malgrado ciò, tali testi recavano il timbro del Ministero della Giustizia, in quanto sottoposti a controllo i giorni precedenti alla celebrazione delle prove;
3) nonostante la protesta dei candidati, il Presidente della commissione si sarebbe rifiutato di sospendere la prova, dando inizio ai lavori;
4) a seguito delle proteste dei candidati sarebbe intervenuta la forza pubblica per formare un cordone di sicurezza intorno alla Commissione, nonostante la stessa non corresse alcun pericolo.
Gli interroganti, inoltre, evidenziano che l'intera area in cui la prova concorsuale si è svolta era sottoposta a videosorveglianza e, conseguentemente, sarebbe possibile acquisire i filmati per verificare l'effettivo svolgimento dei fatti.
Ciò premesso, mi sembra, innanzitutto, essenziale tentare di procedere ad una prima ricostruzione dei fatti menzionati sulla base delle notizie comunicate al riguardo dalla Direzione Generale dei Magistrati del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia.
Nella relazione redatta in proposito da tale articolazione ministeriale si pone in luce quanto segue.
Il Direttore dell'Ufficio III Concorsi ha predisposto un elenco dettagliato del materiale sequestrato in occasione delle prove scritte, dalla cui lettura risulta che nella disponibilità dei candidati è stato trovato un manuale di diritto civile camuffato utilizzando la copertina di un codice di diritto civile e cinque codici commentati, poi sequestrati. Sono stati, inoltre, sottoposti a sequestro due codici penali con schemi e tabelle, due tabelle allegate al codice civile e due al codice di procedura civile. Numerosissimi, invece, gli appunti e gli scritti occultati sulle persone dei candidati e anch'essi sequestrati. Giova rappresentare, invece, che nessuna enciclopedia è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro e pertanto la notizia della presenza di numerosi manuali e persino di enciclopedie giuridiche, in ragione dei dati in possesso della predetta Direzione Generale, allo stato risulta priva di fondamento.
Per quanto riguarda il secondo punto indicato dagli interroganti giova evidenziare che tutti i codici presentati dai candidati per i controlli eseguiti nei giorni precedenti recavano, ovviamente, il timbro del Ministero della Giustizia, a dimostrazione del fatto che a tali controlli erano stati sottoposti. È bene riconoscere, invero, che con riferimento ai codici commentati
o annotati con la giurisprudenza a cui si è operato sopra riferimento, nonché al manuale di diritto civile «vestito» da codice, i controlli eseguiti, con ogni evidenza, non sono stati sufficienti. A tal riguardo, tuttavia, deve sottolinearsi, con altrettanta chiarezza, che il numero complessivo dei codici sottoposti a verifica si è aggirato tra i 22.400 e i 33.660, a seconda che si ipotizzi una media di quattro codici a candidato, ovvero di sei. A fronte di un numero così elevato di controlli eseguiti, il dato numerico afferente ai testi non «regolari» ad essi sfuggiti, appare di scarsa incidenza.
Altro ed ulteriore aspetto concerne il comportamento assunto dal Presidente della Commissione, il quale, secondo quanto risulta dall'interrogazione, si è rifiutato di interrompere la prova e di procedere ad una nuova verifica della regolarità dei codici a disposizione dai candidati. Ebbene, la Direzione Generale Magistrati ha rilevato che la scelta del Presidente appariva, per il momento in cui il problema è stato rappresentato da alcuni dei concorrenti, obbligata. A tal riguardo basti osservare che l'ingresso in sede concorsuale di codici annotati e commentati è stato segnalato intorno alle ore 12.45 e, solo successivamente, esplicitato in termini chiari da alcuni candidati alla commissione. È chiaro che se alle ore 13 del giorno 19 novembre si fosse dovuto procedere ad un nuovo controllo di tutti i codici già sottoposti a verifica nei giorni precedenti, l'operazione avrebbe richiesto, se eseguita seriamente, diverse ore, con la conseguenza che il primo giorno del concorso non si sarebbe potuto procedere all'espletamento della prova. Considerato che nei giorni successivi non sarebbe stato possibile recuperare la giornata persa (basti osservare, al riguardo, che il sabato, essendo giorno festivo per alcune religioni, non è possibile espletare prove di concorsi pubblici), la Commissione, di fatto, avrebbe annullato il concorso, il che, come è noto, non è compito della Commissione esaminatrice. Deve, invece, evidenziarsi che, nell'occasione, il Presidente ed i membri della Commissione hanno assunto l'unico comportamento che le circostanze imponevano di tenere: hanno invitato i candidati a mantenere la calma, ad indicare i concorrenti in possesso di materiale vietato ed hanno chiarito a tutti i partecipanti che molti codici presenti sui banchi e recanti la scritta «codice commentato o annotato» erano stati già depurati della parte del commento giurisprudenziale o dottrinale, debitamente sottoposto a sequestro; la stessa Commissione, infine, ha garantito a tutti i concorrenti un controllo severo e puntuale nel corso dello svolgimento delle prove, tanto è vero che all'esito delle stesse sono risultati espulsi ben sessantacinque concorrenti.
Quanto al profilo relativo all'intervento della forza pubblica a tutela della Commissione, che gli interroganti indicano, in sostanza, come non necessario in considerazione dell'insussistenza di una situazione di reale pericolo, giova evidenziare quanto segue. La Direzione Generale menzionata ha fatto presente di non essere in grado di esprimere valutazioni in ordine alla reale situazione di minaccia presente all'interno dell'aula in cui i fatti si sono verificati, sia perché gli accadimenti in questione non sono ricaduti sotto la diretta osservazione di quell'Ufficio, sia perché la valutazione di una situazione di pericolo è attività che spetta in via esclusiva a coloro a cui era demandato il compito di assicurare l'ordine pubblico. Per tale ragione, si è operato riferimento alla percezione che dei fatti o meglio, dei comportamenti assunti da alcuni candidati, che hanno avuto il Presidente della Commissione, dottor Maurizio Fumo, e l'Ispettore Capo della Polizia penitenziaria signor Olivo Gorello, responsabile del servizio d'ordine il giorno 19 novembre 2008. A tale riguardo giova evidenziare che gli stessi hanno predisposto una relazione la cui lettura chiarisce non solo il clima venutosi ad instaurare all'interno dei padiglioni in cui la prova si stava svolgendo ma, anche, le modalità con cui l'intervento della polizia penitenziaria si è svolto. Scrive testualmente il Presidente della Commissione: «Intorno alle ore 12.45, immediatamente dopo la selezione delle tre
tracce e prima che i commissari e il presidente scendessero nei locali occupati dai candidati, la Commissione è stata informata del fatto che alcuni candidati avevano iniziato a manifestare il sospetto (a dir loro, la certezza) che fossero stati "lasciati passare" testi non consentiti. La doglianza si è trasformata rapidamente in un confuso vociare, anche perché altri candidati, evidentemente suggestionati dalle dichiarazioni di chi aveva dato inizio alla protesta, avevano preso a loro volta ad urlare e ad inveire, chiedendo il differimento della prova o, addirittura, l'annullamento del concorso.
La Commissione, colta, in un primo tempo, di sorpresa per la violenza, la volgarità e la natura apertamente minacciosa che, in taluni momenti, aveva assunto la protesta, ha comunque mantenuto la calma. ... Dopo più di un'ora e grazie all'atteggiamento fermo, ma prudente della polizia penitenziaria (che non è caduta in provocazioni e ha operato con moderazione e professionalità), è stato possibile instaurare una qualche forma di dialogo che, tuttavia, per le condizioni ambientali che si erano create, non ha raggiunto tutti i presenti».
Altrettanto rilevante, nella prospettiva qui in esame, è la lettura della relazione predisposta dall'Ispettore Gorello, il quale evidenzia che immediatamente prima della dettatura del primo tema ha avuto inizio una protesta di alcuni candidati circa la presenza di codici e scritti non ammessi al concorso, tanto è vero che è stata avanzata la richiesta di un colloquio con il Presidente della Commissione, istanza immediatamente accolta da quest'ultimo, il quale ha invitato tutti i partecipanti a consegnare scritti, documenti e codici vietati. Successivamente, la contestazione ha assunto toni più forti, tanto che alcuni concorrenti si sono adunati innanzi al tavolo della Presidenza, avanzando perentoriamente la richiesta di annullare la prova, urlando all'indirizzo della Commissione. Il comportamento si è protratto per un breve lasso di tempo, fino a quando il Presidente non ha impartito alla polizia penitenziaria la disposizione di ristabilire l'ordine e la compostezza dei partecipanti; in conseguenza gli agenti hanno messo in atto una iniziativa di dialogo volta a stabilire la calma, affinché si potesse procedere alla dettatura della traccia di esame.
Come è agevole ricavare dalla lettura delle relazioni appena riportate, la Polizia Penitenziaria non ha predisposto cordoni di sicurezza attorno ai commissari mentre, per quanto riguarda l'incolumità degli stessi, è solo il caso di richiamare l'attenzione sulle parole spese dal Presidente dottor Fumo, il quale opera diretto richiamo alla natura apertamente minacciosa della protesta.
Su un ultimo aspetto è bene soffermarsi: gli interroganti chiedono di sapere cosa risulti in ordine ai fatti in questione nei verbali della Commissione. Ebbene, dalla lettura del verbale del giorno 19 novembre 2008, redatto in pari data e sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario, risulta che alle ore 12.45 i commissari sono stati informati che alcuni candidati lamentavano che erano stati introdotti codici commentati ed altro materiale non consentito. In conseguenza delle segnalate lamentele la Commissione si è recata nei due padiglioni in cui la prova si sarebbe espletata, rilevando che nel padiglione in cui erano collocati i candidati con il cognome compreso tra la lettera M e la lettera Z aveva avuto inizio una vivace contestazione da parte di alcuni concorrenti che, «a voce alta e con modalità non sempre urbane, denunziano quelle che, a loro modo di vedere, costituiscono irregolarità nel controllo dei codici. Alcuni, sempre a voce alta e con modi incivili, richiedono l'annullamento del concorso o il rinvio delle prove. La polizia penitenziaria provvede, per quanto possibile, a mantenere l'ordine: l'obiettivo è raggiunto nel giro di circa mezz'ora». Immediatamente dopo, secondo quanto riportato nello stesso verbale, il Presidente ha reso noto ai candidati che, per quanto a conoscenza della Commissione, non erano stati ammessi codici irregolari e che, comunque, durante lo svolgimento della prova i controlli sarebbero stati approfonditi e puntuali. Lo stesso Presidente ha
invitato alla consegna immediata dei testi vietati; dal verbale risulta: «Nessuno consegna».
Questa è la ricostruzione dei fatti effettuata - nell'immediatezza - sulla base delle notizie comunicate, al riguardo, dalla Direzione Generale dei Magistrati del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia.
Tanto chiarito, attesa, comunque, la delicatezza dell'intera vicenda e l'ampia eco avuta sui mezzi di informazione, il Ministro della Giustizia ha inteso intervenire subito con fermezza, stigmatizzando quanto emerso ed, allo stato, accertato. Il Ministro ha infatti al riguardo testualmente affermato che: «Quanto si è verificato a Milano è gravissimo e inaccettabile e non si dovrà ripetere mai più.
Per questo proporrò una legge che preveda che il candidato trovato a tentare di imbrogliare al concorso di magistratura non solo sarà espulso, ma non potrà mai più partecipare al concorso per magistrato». Infatti, «Il candidato al concorso di magistratura - ha sottolineato il Guardasigilli - interrompe già in quel momento, nel momento cioè in cui tenta di imbrogliare, ogni rapporto fiduciario con lo Stato che dovrebbe assumerlo e quindi, né in quella circostanza né in futuro, questo rapporto potrà essere ripristinato».
«Penseremo altresì - ha evidenziato il Ministro Alfano - al licenziamento dei commissari d'esame che dovessero risultare compiacenti o collusi con il truccare il concorso, favorendo qualcuno. Il truccare il concorso è un furto nei confronti della speranza di quelle migliaia di giovani onesti e preparati che a quel concorso partecipano».
Per completezza di informazione si segnala che sulla questione è intervenuto anche il C.S.M.
La Nona Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha, infatti, convocato per il 1o dicembre ultimo scorso tutti i componenti della Commissione esaminatrice, formata da 21 magistrati, 5 docenti universitari nominati dal Consiglio universitario nazionale e 3 Avvocati designati dal Consiglio Nazionale Forense. Detta convocazione è stata disposta al fine di procedere all'audizione dei componenti della Commissione di concorso e valutare ulteriori iniziative da assumere prima di presentare una relazione al Plenum del C.S.M.
Allo scopo di favorire un opportuno scambio di informazioni con il Consiglio Superiore, alla riunione menzionata sono stati invitati anche il Direttore Generale della Direzione Generale Magistrati del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, il Direttore dell'Ufficio III concorsi dello stesso Dipartimento ed il Dirigente della Procura Generale di Milano incaricato di organizzare il personale addetto alla vigilanza.
Ribadisco, infine, che il Ministro della Giustizia segue con la massima attenzione tutti gli aspetti riguardanti il predetto concorso al fine di garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la massima correttezza e trasparenza in ogni fase del procedimento in cui il concorso stesso è destinato a svolgersi.
ALLEGATO 2
5-00649 Lo Presti e Costa: Sulla soppressione degli enti con meno di cinquanta dipendenti in organico.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122 ha previsto, per evidenti motivi di contenimento della spesa, la soppressione degli enti pubblici non economici inseriti nel conto economico consolidato dello Stato che abbiano una dotazione organica inferiore alle 50 unità e la cui sopravvivenza non sia assicurata da un apposito decreto interministeriale dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.
La stessa norma prevede che le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso siano attribuite all'amministrazione vigilante, che succede a titolo universale all'ente soppresso, acquisendone le risorse finanziarie, strumentali e di personale.
Tra gli enti non economici inseriti nel conto economico consolidato dello Stato figurano:
La Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA);
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti;
La Cassa nazionale del notariato;
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti;
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali.
Tali enti gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatoria nei confronti degli iscritti ai rispettivi Ordini professionali. Rispetto a tali Ordini il Ministero della Giustizia ha compiti di vigilanza.
Non è, invece, espressamente prevista - in linea generale - una vigilanza nei confronti delle Casse. Fa eccezione la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, per la quale l'articolo 33 dello Statuto stabilisce la vigilanza del Ministero della Giustizia unitamente al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del Tesoro. L'articolo 19 dello Statuto prevede, infatti, l'invio al Ministero della Giustizia e agli altri Ministeri vigilanti dei bilanci e delle delibere dell'ente.
La vigilanza sugli altri enti sopra elencati è esercitata, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509/1994, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero del Tesoro.
Per tali enti è tuttavia prevista una forma di presenza del Ministero della Giustizia nella vita della Cassa attraverso la nomina di propri rappresentanti all'interno dei rispettivi collegi sindacali.
Ciò premesso, la Direzione Generale della Giustizia Civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha chiesto di conoscere le dotazioni organiche delle singole Casse di previdenza private sopra indicate in relazione all'eventuale applicabilità nei confronti di queste ultime dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112/2008.
È noto che le Casse sono disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994, che fa riferimento ad una loro natura privatistica.
Le stesse, inoltre, sono inserite nel conto economico consolidato dello Stato e sono state recentemente definite dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione come organismo di diritto pubblico ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006 (noto come codice degli appalti pubblici).
Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero ha segnalato di ritenere necessario il mantenimento delle Casse nell'assetto odierno, in considerazione della loro peculiare natura e specifica finalità previdenziale, nonché del loro sperimentato impianto e funzionamento. Proprio a tal fine, potendo ricorrere eventuali dubbi circa l'attribuzione della natura pubblicistica alle stesse in virtù degli aspetti sopra indicati, si è prospettata la possibilità di inserimento, in ogni caso, delle Casse nel decreto interministeriale che preclude l'applicazione della normativa «taglia enti».
Si precisa, infine, che il Ministero per la pubblica amministrazione, interpellato in proposito nella giornata di ieri, ha segnalato che sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni vigilanti, è stato emanato, in data 19 novembre ultimo scorso, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 12, il Decreto interministeriale citato, recante la conferma di taluni enti pubblici non economici rientranti nel campo di applicazione della norma.
Lo stesso Dicastero ha, poi, chiarito che le Casse di Previdenza richiamate dagli interroganti non sono interessate dalla normativa in esame, in considerazione della loro trasformazione in persone giuridiche private prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Ed invero, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale in sede istruttoria è stato richiesto di indicare gli enti rientranti nel campo di applicazione del più volte citato articolo 26, comma 1, primo periodo, non ha incluso in tale ambito le predette Casse.
ALLEGATO 3
5-00650 Rao: Sulle carenze di organico e di risorse del Tribunale di Venezia.
TESTO DELLA RISPOSTA
In risposta all'interrogazione dell'Onorevole Rao si fa presente che le delucidazioni sulle problematiche riguardanti il Tribunale di Venezia sono state richieste, nei rispettivi ambiti di competenza, al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed al Dipartimento per gli Affari di Giustizia. Quest'ultimo, invero, ha comunicato che il Ministero della Giustizia non ha mai bloccato i pagamenti delle indennità dovute ai magistrati onorari, ma si è soltanto limitato a specificare - con circolare del 4 settembre 2008 - gli ambiti applicativi della normativa vigente, sì da distinguere i casi in cui al magistrato onorario spetti una sola indennità giornaliera, da quelli in cui gliene spettino due.
In ogni caso, si segnala che la questione riguardante la magistratura onoraria ha ricevuto la massima attenzione di questo Dicastero sin dall'inizio della legislatura, così come, peraltro, è attestato dalla presentazione al Senato dell'emendamento n. 3.0.1, nell'ambito dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151. Si tratta, invero, di un'importante modifica al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, che è stata prevista proprio per fare chiarezza sulle indennità spettanti ai giudici onorari e ai vice procuratori onorari.
Si evidenzia, peraltro, che l'Ufficio Legislativo sta comunque proseguendo nei lavori preparatori per la messa a punto di un nuovo schema di disegno di legge in materia di riforma organica della magistratura onoraria, anche in considerazione del fatto che a norma dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale (g.o.t.) e di vice procuratori onorari (v.p.o.) potranno trovare applicazione non oltre il 31 dicembre 2009.
Per quanto attiene, poi, le ulteriori carenze e disfunzioni asseritamene riguardanti il Tribunale di Venezia si segnala, quanto alla mancanza di carta per gli apparecchi di fotoriproduzione, che per le esigenze del primo semestre del 2008 sono stati messi a disposizione del Presidente della Corte d'Appello di Venezia euro 54.000,00 e che, per il secondo semestre 2008, proprio in considerazione delle improcrastinabili necessità dell'Ufficio, sono stati aggiunti euro 36.927,73 oltre alla somma già stanziata di euro 50.000,00.
Con riferimento, poi, ad un possibile potenziamento dell'organico del personale di magistratura del Tribunale di Venezia, si evidenzia che le esigenze operative dell'ufficio sono state oggetto di positiva valutazione con decreto ministeriale 23 gennaio 2003, con il quale - in attuazione della legge 48/2001 - è stato previsto l'ampliamento della pianta organica con un posto di giudice.
Si evidenzia, peraltro, che, per effetto della finanziaria per l'anno 2008, il ruolo organico della magistratura è stato ulteriormente ampliato in ragione di 42 unità sicché, nell'ambito delle necessarie valutazioni comparative per la distribuzione di tali unità tra i diversi uffici giudiziari, saranno tenute in debita considerazione le eventuali esigenze del Tribunale di Venezia che, allo stato, presenta la vacanza di
uno dei posti di Presidente di sezione e di 2 dei 49 posti complessivi di giudice.
Per quanto attiene al personale amministrativo si precisa che, proprio nella consapevolezza della criticità nella quale si trovano diversi uffici giudiziari, sono stati adottati tutti gli strumenti di competenza per fronteggiare le difficoltà operative e garantire la necessaria funzionalità del servizio Giustizia.
Per quanto riguarda, nello specifico, la situazione del personale amministrativo del Tribunale di Venezia si premette che la percentuale di scopertura è di gran lunga inferiore al 40 per cento indicato dall'onorevole interrogante: infatti, se si considera il solo personale di ruolo, la percentuale di scopertura è pari al 24,85 per cento, mentre, se si tiene conto anche del restante personale, si abbassa al 17,16 per cento.
Si segnala, peraltro, che proprio a maggio di quest'anno è stato coperto un posto di cancelliere C1 sicché, al Tribunale di Venezia, sui 38 posti in dotazione ne risultano coperti 36. Inoltre con le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 «mobilità volontaria» è stato coperto 1 posto di cancelliere B3.
Per inciso si segnala, inoltre che, in forza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 128, della legge finanziaria per il 2008, è stato attivato il comando per coprire temporaneamente i posti vacanti e così sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari.
In totale, a favore del Tribunale di Venezia, sono stati attivati 14 comandi di cui 1 per la copertura temporanea di un posto di cancelliere B3, 1 di operatore giudiziario B2, 8 di cancelliere B3 e 4 di cancelliere C2.
Relativamente, poi, al parco auto (costituito da una autovettura blindata, da due autovetture ordinarie e da due motoscafi) si fa presente che i fondi ordinari assegnati alla Corte d'Appello di Venezia per il carburante e per la manutenzione ordinaria ammontano ad euro 63.824,55, e che, per la manutenzione straordinaria, la somma assegnata è di euro 20.704,81.
ALLEGATO 4
DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto;
considerato che le finalità che il provvedimento persegue appaiono condivisibili e che comunque, per le parti di competenza della Commissione Giustizia, non sussistono rilievi di carattere strettamente tecnico;
rilevato peraltro che:
l'articolo 1, comma 3, eleva dal 20 per cento al 50 per cento il limite al turn-over nelle università, previsto dall'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 e prevede che ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari;
l'articolo 4 prevede che per la copertura degli oneri recati dall'articolo 1, comma 3 (quantificati in 24 milioni di euro nel 2009, 71 milioni di euro nel 2010 e 141 milioni di euro a partire dal 2011) si proceda a riduzione lineare delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto;
le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa del Ministero della Giustizia per il triennio 2009-2011 ammontano complessivamente (in migliaia di euro) a: 601 per il 2009, 2.053 per il 2.010 e 4.083 per il 2011;
le predette riduzioni incidono sulle missioni: Giustizia, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Fondi da ripartire;
osservato altresì che:
da un lato, il Governo ha sin dall'inizio della legislatura individuato nel settore della giustizia uno dei punti cardine per il rilancio della competitività del sistema Paese e nella riforma della Giustizia uno dei punti nodali della sua azione politica mentre, dall'altro, si continua ad assistere ad una progressiva erosione delle risorse necessarie non solo alla realizzazione delle preannunciate riforme, ma anche allo stesso funzionamento ordinario dell'amministrazione della Giustizia;
a fronte di tagli di spesa concreti ed effettivi, sono state adottate delle misure che, per quanto pregevoli e condivisibili (come l'istituzione del Fondo unico giustizia), tuttavia necessitano di tempo e di strumenti di attuazione per produrre un effetto quantomeno compensativo dei tagli di spesa effettuati;
l'ulteriore taglio delle dotazioni finanziarie del Ministero della Giustizia previsto dal provvedimento in esame desta perplessità non solo perché riguarda uno dei settori maggiormente in crisi del Paese, ma anche perché potrebbe in parte contraddire le finalità stesse del provvedimento;
il decreto-legge n. 180 del 2008, infatti, nel valorizzare il diritto allo studio, il merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, si prefigge lo scopo di rilanciare, sotto questo profilo, la competitività del sistema-Paese; la sottrazione di ulteriori risorse all'amministrazione della giustizia, altro settore individuato dal Governo come fondamentale per il recupero di competitività del Paese, è pertanto una scelta che deve essere adottata all'esito di un bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti e di una ponderata valutazione degli effetti complessivi, anche macroeconomici, che con il provvedimento in esame si intendono produrre;
la carenza di risorse finanziarie, oltre che umane, del settore della giustizia è tale da creare difficoltà perfino nella gestione ordinaria e quotidiana delle attività indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici giudiziari,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
per le ragioni esposte in premessa, sia soppressa la parte della Tabella 1 relativa alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa del Ministero della Giustizia ovvero, in subordine, siano rimodulate le predette riduzioni di dotazioni finanziarie in modo da limitare quanto più possibile l'incidenza finanziaria del provvedimento in esame sul bilancio, già in grave sofferenza, del Ministero della giustizia.
Pag. 79ALLEGATO 5
DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La Commissione giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto;
rilevato che:
l'articolo 4-terdecies, introdotto dal Senato nel decreto-legge n. 171 del 2008, è diretto a modificare la disciplina sanzionatoria dell'attività di preparazione e commercio dei mangimi, di cui alla legge n. 281 del 1963, già oggetto di interventi legislativi, tra i quali si ricordano quelli del 1999, con cui sono stati depenalizzati alcuni reati, e del 2001, quando, per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (cosiddetta «mucca pazza»), sono state nuovamente qualificate come reato alcune delle fattispecie già depenalizzate;
il comma 1 dell'articolo 4-terdecies sostituisce l'articolo 20 della legge n. 281 del 1963 relativo alla produzione o vendita di mangimi o integratori in assenza di autorizzazione o di registrazione, da un lato procedendo ad una depenalizzazione e, dall'altro, sia incrementando la sanzione pecuniaria e sia prevedendo l'ulteriore sanzione dell'interruzione dell'attività fintanto che non venga rilasciata la prescritta autorizzazione;
il comma 2 dell'articolo 4-terdecies riscrive l'articolo 21 della predetta legge n. 281, in materia di vendita di mangimi in violazione delle disposizioni relative al loro confezionamento e di sanzioni per la vendita o distribuzione di mangimi scaduti, incrementando le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste;
il comma 3 dell'articolo 4-terdecies è diretto a modificare l'articolo 22, modificato nel 2001 per l'emergenza della cosiddetta «mucca pazza», depenalizzando la condotta e riducendo la sanzione pecuniaria nei confronti di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla legge n. 281 del 1963 non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultati adulterati ovvero contenenti sostanze vietate (commi 1 e 2), nonché riducendo l'ammenda nel caso in cui la predetta condotta riguardi prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce (comma 3);
le predette modifiche all'articolo 22 intervengono sulla materia della vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero contenenti sostanze vietate dalla legge, che incide direttamente su un interesse di rilevanza costituzionale, quale la salute dei consumatori, per cui appare opportuna una riflessione sulla reale esigenza di rendere meno rigoroso l'apparato sanzionatorio relativo alla predetta materia;
ai commi 2 e 3 dell'articolo 4-terdecies, aventi ad oggetto rispettivamente le modifiche agli articoli 21 e 22 della legge n. 281 del 1963, è utilizzata la clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato» anche in relazione a fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa;
tra le modifiche apportate dal comma 3 dell'articolo 4-terdecies all'articolo 22 della legge n. 281 del 1963 vi è la sostituzione del comma 4 di quest'ultimo articolo, prevedendo l'applicabilità dellesanzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 22 anche nei confronti all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste;
la predetta modifica del comma 4 dell'articolo 22 suscita forti perplessità, in quanto, da un lato, si prevede l'applicabilità all'allevatore di sanzioni relative a fattispecie che, secondo la formulazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 22, possono essere commesse da «chiunque» e, quindi, anche dagli allevatori, e, dall'altro, è stato soppresso il riferimento contenuto nel vigente comma 4 alla sanzione per la violazione, da parte dell'allevatore, del divieto di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 281, che ha per oggetto la condotta di chi detiene o somministra agli animali «sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche» nonché alcuni tipi di integratori, che pertanto rimane priva di sanzione;
considerato che una modifica del testo approvato dal Senato comporterebbe una nuova lettura da parte di quel ramo del Parlamento con il rischio di non convertire entro il 3 gennaio 2009 il decreto-legge n. 171 del 2008, volto a rilanciare il settore agroalimentare,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4-terdecies, comma 2, capoverso «Art. 21», commi 1 e 2, nonché comma 3, capoverso «Art. 22», comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le parole: «salvo che il fatto costituisca più grave reato» con le seguenti: «salvo che il fatto costituisca reato»;
b) all'articolo 4-terdecies, comma 3, capoverso «Art. 22», la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il comma 4 con il seguente: «La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2».