CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 ottobre 2008
83.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità. (Atto n. 22).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme modificative delle disposizioni relative alla materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (Atto n. 22);
rilevato come lo schema di decreto legislativo consenta di coordinare le norme vigenti in materia valutaria al fine di adeguarle al Regolamento CE n. 1889/2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, il quale ha integrato le disposizioni della Direttiva 2005/60/CE, sul contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale;
sottolineato come il predetto Regolamento n. 1889/2005 persegua l'obiettivo, pienamente condivisibile, di assicurare un livello equivalente di sorveglianza all'interno degli Stati membri dell'Unione europea relativamente ai movimenti di denaro contante attraverso le frontiere dell'Unione;
evidenziata l'esigenza di introdurre le modifiche normative che siano in grado di rafforzare gli strumenti di lotta ai fenomeni del riciclaggio di capitali di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, anche attraverso un sistema di sorveglianza dei movimenti di capitale transfrontalieri che si affianchi a quello già vigente con riferimento ai movimenti effettuati all'interno del territorio nazionale,
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 4 dello schema di decreto, il quale, nel disciplinare i poteri di accertamento e di contestazione in capo all'Agenzia delle dogane ai fini dell'accertamento delle violazioni delle norme contenute nel decreto, richiama, tra l'altro, i poteri e le facoltà attribuiti ai funzionari dell'Agenzia dal regolamento CE n. 450/2008 del 23 aprile 2008, recante il Codice doganale comunitario, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, valuti il Governo l'opportunità di indicare espressamente le singole disposizioni oggetto di rinvio, al fine di evitare ogni incertezza applicativa;
b) con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 4, il quale, nel disciplinare i poteri di accertamento e di contestazione in capo alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento delle violazioni delle norme contenute nel decreto, richiama, tra l'altro, i poteri e le facoltà attribuiti ai militari della Guardia di finanza dal decreto legislativo n. 68 del 2001, relativo all'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, dalla legge n. 4 del 1929, e «dalle leggi tributarie laddove applicabili», valuti anche in questo caso il

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Governo l'opportunità di indicare espressamente le singole disposizioni oggetto di rinvio, al fine di evitare ogni incertezza applicativa;
c) con riferimento al comma 8 dell'articolo 11 dello schema, il quale prevede che, per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in materia di compilazione e pubblicazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, e di trasmissione di dati e notizie da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, la Banca d'Italia possa chiedere la collaborazione di altre autorità, valuti il Governo l'opportunità di specificare meglio l'ambito delle autorità alle quali la Banca d'Italia può chiedere tale collaborazione;
d) con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, i quali stabiliscono che il rinvio all'articolo 3 del decreto-legge n. 167 del 1990, recato dall'articolo 5, comma 8-bis, del medesimo decreto-legge n. 167, ed il rinvio all'articolo 30 del decreto Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, recato dal comma 2 dell'articolo 29 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 148, devono essere intesi, rispettivamente, come rinvii all'articolo 3 ed all'articolo 7 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di riformulare tali disposizioni come novelle, rispettivamente, dell'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge n. 167 del 1990, e dell'articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988.