CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 ottobre 2008
77.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.
C. 1707 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo nella riunione del 14 ottobre scorso, l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, già prevista per la seduta di venerdì prossimo, avrà luogo nella seduta di lunedì 20 ottobre. Resta peraltro ferma l'esigenza per la Commissione di concludere l'esame in sede referente nella seduta odierna.
Avverte inoltre che sono stati presentati 3 emendamenti parlamentari e 5 articoli aggiuntivi del Governo (vedi allegato 1), alcuni dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
Ricordo infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Sono pertanto da considerarsi inammissibili i seguenti articoli aggiuntivi:
1.04 Governo, il quale interviene sulla disciplina dei termini per il procedimento di determinazione o variazione della tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;
1.05 Governo, il quale interviene sulla disciplina di durata in carica dei componenti di alcuni organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 e 1.03 del Governo, rileva come essi abbiano un contenuto parzialmente integrativo del decreto-legge, ma che rispetto ad essi si registri il sostanziale consenso di tutti i gruppi ad esaminarli.
Riconosce, a tale riguardo, come i tempi per la presentazione di subemendamenti, fissato alle 9 di oggi, risultino oggettivamente piuttosto ristretti, dichiarando fin d'ora la sua disponibilità ad una eventuale breve proroga di tale termine.

Alberto FLUVI (PD), al di là della disponibilità dimostrata dal Presidente circa la proroga del termine per la presentazione di subemendamenti agli articoli aggiuntivi del Governo, esprime perplessità sul metodo con il quale si sta procedendo all'esame del provvedimento. Rileva infatti come il decreto-legge sia stato adottato dal Governo in ragione dell'esigenza, peraltro mai completamente chiarita dall'Esecutivo, di prorogare il termine di scadenza della concessione per la gestione del Superenalotto, che sarebbe altrimenti spirato il 30 settembre scorso; successivamente il Governo stesso ha ritenuto di integrare il

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contenuto del decreto, presentando, nel tardo pomeriggio di ieri, taluni articoli aggiuntivi di consistente rilievo che affrontano i temi, oggettivamente assai complessi, della raccolta dei giochi e delle scommesse. Pur comprendendo la necessità di affrontare tale argomento, anche alla luce del contenzioso insorto in sede comunitaria e nazionale, considera tuttavia importante mantenere su questa problematica un approccio il più possibile condiviso, evitando un uso indiscriminato dello strumento della decretazione d'urgenza, che ha già costituito oggetto, del resto, di recenti polemiche.
In tale contesto il proprio gruppo non ha ritenuto di presentare in questa sede subemendamenti agli articoli aggiuntivi del Governo, non ritenendo corretto il metodo di lavoro finora seguito, e riservandosi di presentare proposte emendative in occasione della discussione in Assemblea sul provvedimento, la quale del resto difficilmente potrà passare alla fase dell'esame degli articoli già nella prossima settimana.
Sottolinea infatti come le proposte emendative formulate dal Governo risultino particolarmente ampie ed articolate, e meritino pertanto un adeguato approfondimento, ad esempio per quanto riguarda il capoverso comma 2 dell'articolo aggiuntivo 1.02, il quale rinvia sostanzialmente ad atti amministrativi non regolamentari la disciplina dei singoli giochi, delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, rispetto ai quali sarebbe invece opportuno prevedere un maggiore coinvolgimento del Parlamento, nonché per quanto riguarda la destinazione delle maggiori entrate derivanti dal nuovo articolo alla cosiddetta «Carta sociale» istituita dal decreto-legge n. 112 del 2008.
Auspica quindi che la maggioranza ed il Governo dimostrino disponibilità ad accogliere eventuali proposte migliorative, integrative o correttive che dovessero pervenire dai gruppi di opposizione, al fine di non disperdere lo spirito di collaborazione che ha finora caratterizzato la discussione su tali argomenti.

Roberto OCCHIUTO (UdC) esprime apprezzamento per l'iniziativa del Presidente di posticipare alla seduta di lunedì prossimo l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, che testimonia la correttezza istituzionale con la quale egli svolge il suo ruolo, esprimendo al tempo stesso perplessità rispetto alle complessive modalità di lavoro delle Commissioni, con particolare riferimento al provvedimento in esame.
In tale quadro il gruppo UdC non ha ritenuto di presentare nessuna proposta emendativa al decreto-legge, pur rilevando come gli articoli aggiuntivi formulati dal Governo mutino sostanzialmente il senso dell'intervento legislativo, che appare quindi opportuno approfondire ulteriormente: il proprio gruppo si riserva pertanto di presentare proposte emendative nel corso della discussione in Assemblea.

Ignazio MESSINA (IdV) esprime una severa critica nei confronti del Governo per l'utilizzo indiscriminato dello strumento della decretazione d'urgenza, lamentando in particolare come la tempistica dell'esame del provvedimento renda oggettivamente assai difficile ogni effettivo approfondimento dei contenuti del decreto-legge, anche in considerazione del fatto che il Governo ha presentato i propri articoli aggiuntivi solo nel tardo pomeriggio di ieri, e che il termine per la presentazione di subemendamenti, fissato alle 9 di questa mattina, risulti eccessivamente ristretto. Ritiene quindi necessario evitare il ripetersi in futuro di analoghe situazioni, chiedendo al Presidente di posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti, così da consentire un migliore approfondimento delle proposte emendative del Governo.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, informa che il termine per la presentazione di subemendamenti agli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 e 1.03 del Governo è prorogato alle ore 11 della giornata odierna.

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Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva come la decisione del Governo di presentare taluni articoli aggiuntivi al decreto-legge in esame sia stata anche motivata dalle risultanze emerse nel corso della discussione, presso la Commissione Finanze, della risoluzione n. 7-00042, nel corso della quale è stata sottolineata l'esigenza di apportare alla disciplina dei giochi e delle scommesse taluni correttivi, che l'Esecutivo aveva a sua volta intenzione di proporre, ma per i quali non si era ancora giunti ad un sufficiente grado di formalizzazione al momento dell'adozione del decreto-legge. Sottolinea, infatti, come il contenzioso insorto a livello europeo su tali temi, nonché le difficoltà evidenziatisi anche in ambito nazionale, rendano urgente adottare interventi di manutenzione della normativa vigente in materia, al fine di avviare la definitiva apertura di tale mercato, di assicurare regole certe ed efficaci agli operatori del settore ed ai consumatori e di garantire gli interessi dell'Erario.
In tale contesto, l'articolo aggiuntivo 1.01 intende superare gli elementi di criticità che si registrano nel settore delle scommesse ippiche e sportive, razionalizzando la rete di raccolta delle scommesse e fornendo concrete prospettive di sviluppo agli operatori del comparto, attraverso la definizione di un quadro normativo certo.
Con riferimento all'articolo aggiuntivo 1.02, esso intende dettare una normativa generale relativa alla raccolta a distanza dei giochi e delle scommesse, partendo dalla considerazione che tale modalità di gioco è già stata avviata, in via di fatto, riscontrando un successo per molti versi inaspettato, che rende quanto mai urgente stabilire regole certe in materia che rispettino il quadro normativo comunitario, assicurino adeguata tutela dei soggetti deboli e garantiscano un'efficace azione di contrasto del gioco illecito, che altrimenti potrebbe avvantaggiarsi di una condizione di vuoto legislativo.
L'articolo aggiuntivo 1.03 interviene invece sulla disciplina relativa agli apparecchi da intrattenimento, al fine di consentire l'avvio di una fase sperimentale relativa all'operatività degli apparecchi da gioco elettronici: anche in questo caso l'intervento normativo si rende necessario per superare le incertezze che hanno finora caratterizzato tale settore, sempre al fine di contrastare l'ampio fenomeno del gioco illegale e di assicurare protezione ai soggetti più deboli.
Esprime quindi la piena disponibilità del Governo ad un confronto aperto sui temi segnalati dai gruppi di opposizione, anche in considerazione della notevole complessità della materia, sottolineando peraltro come la decisione del Governo di intervenire attraverso proposte emendative al decreto-legge non intenda soffocare il dibattito parlamentare, ma corrisponda all'esigenza, di cui l'Esecutivo si è fatto responsabilmente carico, di intervenire tempestivamente per aggiornare la regolazione di settori in rapidissima evoluzione.
In tale ambito, pur comprendendo le richieste di approfondimento sottolineate dagli esponenti dei gruppi di opposizione, ritiene fondamentale non perdere l'occasione costituita dal decreto in esame per migliorare ed integrare la normativa vigente in tali settori, che sta mostrando alcuni segni di debolezza.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, in considerazione dell'imminente avvio della chiama dei deputati per l'elezione di un giudice costituzionale, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare al termine della seconda chiama dei deputati del quarto scrutinio del Parlamento in seduta comune.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.45.

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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).
C. 1714 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con osservazioni).

Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, e, quindi, all'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1707.

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 14 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, informa che sono stati presentati taluni emendamenti al disegno di legge C. 1713, recante la legge finanziaria per il 2009 (vedi allegato 2).

Sottolinea quindi come i giudizi di ammissibilità svolti in questa sede non abbiano carattere definitivo e si limitino ai profili generali di ammissibilità (presenza di una compensazione per gli emendamenti recanti oneri), senza che si effettui una valutazione compiuta con riferimento anche agli altri elementi rilevanti, quali, ad esempio, l'estraneità di materia e la sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dal emendamento.
Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio sarà quindi ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalle commissioni in sede consultiva sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione Bilancio.
Informa inoltre che è stato presentato un ordine del giorno al disegno di legge C. 1713, recante la legge finanziaria per il 2009 (vedi allegato 3).
Ricorda altresì che la Commissione esaminerà prioritariamente la Tabella 1 (Stato di previsione dell'entrata) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria ed i relativi emendamenti ed ordine del giorno, passando quindi ad esaminare la Tabella 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria.
In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula quindi una proposta di relazione favorevole con osservazione sulla Tabella 1 (vedi allegato 4), concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, ed una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 2 (vedi allegato 5), concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Invita quindi il presentatore dell'emendamento Di Biagio 1713/VI/2.1 e dell'ordine del giorno Di Biagio 0.1713/VI/1 a ritirarli, ai fini di una loro eventuale ripresentazione presso la Commissione Bilancio ed in Assemblea.

Aldo DI BIAGIO (PdL) illustra il proprio emendamento 1713/VI/2.1, presentato insieme ai colleghi del gruppo PdL eletti nelle circoscrizioni estere, il quale intende venire incontro alle esigenze di numerosi lavoratori italiani residenti oltre confine, in particolar modo di quelli assunti tramite concorso nella rete consolare italiana all'estero, che, oltre a vivere il disagio e le problematiche di quanti svolgono la loro

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attività lavorativa lontani dalla propria terra, rischiano di non vedere riconosciuti imprescindibili diritti e garanzie spettanti ad ogni cittadino indipendentemente dallo Stato di residenza.
Sottolinea quindi l'esigenza di eliminare al più presto tale disparità di trattamento tributario in danno dei cittadini italiani residenti all'estero, tenendo presente che questi producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia. Esprime al riguardo l'auspicio che gli interventi di razionalizzazione e semplificazione contenuti nella manovra finanziaria del Governo siano orientati alla valorizzazione di tutti gli italiani residenti all'estero, affinché questi siano percepiti non come un onere per le finanze pubbliche, ma come un'importante e reale risorsa economica, sociale e culturale per l'Italia.
In virtù di tale considerazioni considera necessario, e soprattutto doveroso, estendere definitivamente ai lavoratori italiani residenti all'estero che dichiarano il proprio reddito in Italia le detrazioni per carichi di famiglia attualmente previste per il solo triennio 2007-2009 dall'articolo 1, comma 1324, della legge finanziaria 2007.
Accogliendo il suggerimento del relatore, ritira il proprio emendamento 1713/VI/2.1 ed il proprio ordine del giorno, che si riserva di ripresentare ai fini dell'esame dei provvedimenti presso la Commissione Bilancio ed in Assemblea.
Chiede peraltro al relatore di riformulare la propria proposta di relazione sulla Tabella 1 e sulle connesse parte del disegno di legge finanziaria, nel senso di inserirvi un'osservazione volta a segnalare alla Commissione Bilancio l'opportunità di stabilizzare il regime di detraibilità degli oneri per carichi di famiglia per i cittadini italiani residenti all'estero.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pini 1713/VI/2.2, 1713/VI/2.3 e 1713/VI/2.4: si intende vi abbiano rinunciato.

Franco CECCUZZI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore, esprimendo altresì una valutazione complessivamente negativa sui disegni di legge in esame. Rileva, infatti, come un'analisi di tutti gli atti di politica economica finora adottati dal Governo dimostri come essi non siano in grado di incidere efficacemente sui problemi reali del Paese, alla luce della grave crisi che sta investendo l'intera economia mondiale.
Sul piano metodologico evidenzia, inoltre, come, attraverso la presentazione del decreto-legge n. 112 del 2008, l'Esecutivo abbia inteso operare surrettiziamente una riforma della sessione di bilancio che, sebbene certamente necessaria, avrebbe dovuto essere realizzata in una sede più propria, attraverso un maggior coinvolgimento del Parlamento. Al contrario, la scelta di svuotare di contenuti il disegno di legge finanziaria per il 2009, e l'introduzione, prevista dall'articolo 60, comma 3, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, di ulteriori elementi di flessibilità nella gestione del bilancio dello Stato, rispondono sostanzialmente al tentativo di rafforzare ancor più gli strumenti a disposizione del Governo, impedendo al tempo stesso alle Camere di intervenire concretamente sulle decisioni di bilancio, la cui trasparenza e leggibilità è peraltro certamente migliorata a seguito dell'introduzione, da parte del precedente Governo, del bilancio per missioni e programmi.
Per ciò che riguarda gli aspetti di merito, considera innanzitutto inaccettabile la decisione del Governo di mantenere il tasso d'inflazione programmata all'1,7 per cento, laddove è noto a tutti che tale valore si situa in realtà ad un livello molto più ampio, concordando conseguentemente la progressiva erosione dei redditi da lavoro dipendente e da pensione, e costringendo circa il 40 per cento degli italiani a ridurre i propri consumi.
Stigmatizza quindi l'assenza di ogni intervento di riduzione della pressione fiscale, in particolare per le famiglie e le imprese, che invece necessiterebbero, sia per ragioni storiche, sia per motivi congiunturali,

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di interventi di riduzione dell'IRPEF. A tale riguardo lamenta in particolare come l'Esecutivo abbia disperso le risorse finanziarie per attuare tale intervento di sostegno, che pure sarebbero state disponibili, impiegando circa due miliardi per l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa e circa 2,7 miliardi per il maldestro salvataggio dell'Alitalia.
Parimenti falliti risultano, a suo giudizio, i tanto pubblicizzati interventi per la salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie adottati con il decreto-legge n. 93 del 2008, in particolare per quanto riguarda le disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui per l'acquisto della prima casa, che si sono rivelate un mero palliativo.
In tale contesto ritiene quindi che il Governo dovrà certamente intervenire ulteriormente con interventi di sostegno che siano in grado di realizzare, in una prospettiva neokeynesiana, rilanciata, da ultimo, dal recente premio Nobel per l'economia Paul Krugmann, un corretto equilibrio tra forze di mercato ed interventi statali, che può favorire il superamento dell'attuale crisi dell'economia mondiale. Non ritiene, peraltro, che tale efficace sintesi possa essere realizzata dall'attuale Ministro dell'economia, il quale appare vittima di una contraddizione insanabile tra posizioni teoriche contrarie alla globalizzazione ed una prassi di Governo molto lontana dallo spirito di John Maynard Keynes.

Roberto OCCHIUTO (UdC), nell'esprimere la valutazione contraria del proprio gruppo sui provvedimenti in esame, ribadisce il giudizio negativo già formulato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha posto le premesse sostanziali della manovra economica del Governo, le quali risultano purtroppo confermate, senza tener conto del preoccupante mutamento della situazione economica internazionale.
Evidenzia, in particolare, come la scelta del Governo di non rivedere in alcun modo le proprie posizioni al riguardo, faccia emergere tutte le contraddizioni insite nella sua politica economica, testimoniate dallo stridente contrasto tra la cosiddetta «Robin Hood Tax», che ha disposto un aggravio di tassazione nei confronti degli intermediari creditizi, ed il contenuto dei decreti-legge n. 155 e 157 del 2008, i quali recano misure di sostegno in favore delle medesime banche.
Alla luce di tali considerazioni dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), con riferimento alla proposta di relazione relativa alla Tabella n. 2, considera singolare che, in una delle premesse, si saluti con favore l'incremento degli stanziamenti di bilancio per l'erogazione dei crediti d'imposta in favore delle attività produttive, dal momento che la complessiva manovra finanziaria del Governo ha sostanzialmente svuotato quello strumento di sostegno. Invita pertanto il relatore a espungere dalla propria proposta tale riferimento.

Ignazio MESSINA (IdV) ritiene che i provvedimenti in esame non siano in alcun modo in grado di dare efficacemente soluzione alle esigenze delle famiglie e delle imprese, nell'attuale gravissima fase di crisi economica, ma si limitino esclusivamente ad alcuni interventi di limitato respiro che non possono certamente incidere sui problemi del Paese.
In tale contesto sottolinea come il Governo appaia sempre di più inadeguato ad affrontare le difficili prospettive della congiuntura economica che, se valutate realisticamente, investono la responsabilità non solo delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali, ma anche delle istituzioni nazionali, le quali si sono rese colpevoli, a suo giudizio, di scelte sbagliate, che hanno inciso pesantemente sulla fiducia dei cittadini e degli operatori economici.
Sulla scorta di tali considerazioni esprime la valutazione negativa del proprio gruppo sui disegni di legge in esame,

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dichiarando altresì il voto contrario sulle proposte di relazione predisposte dal relatore.

Ivano STRIZZOLO (PD) evidenzia come la manovra economica predisposta dal Governo non incida concretamente sull'attuale fase di emergenza economica del Paese, la quale tocca la capacità di consumo dei cittadini, le prospettive di crescita delle imprese e, conseguentemente, lo stesso andamento delle entrate tributarie.
In questo quadro ritiene indispensabile rivedere l'impostazione complessiva della politica economica finora perseguita dal Governo, anche in considerazione del fatto che i pesantissimi tagli operati sul finanziamento degli enti locali e di tutti i servizi sociali essenziali, quali, ad esempio, la scuola, rischino di aggravare ulteriormente la già precaria situazione delle fasce più deboli della popolazione e di porre gli enti locali nell'impossibilità di salvaguardare i propri equilibri finanziari, citando a tale riguardo i gli effetti deleteri che saranno determinati in molte aree del Friuli Venezia Giulia dal sostanziale azzeramento delle disponibilità del Fondo per Gorizia e Trieste.
Esprime pertanto un giudizio negativo sui disegni di legge in esame, dichiarando il proprio voto contrario sulle proposte di relazione formulate dal relatore.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, alla luce delle risultanze del dibattito e delle proposte di modifica avanzate dai deputati D'Antoni e Di Biagio, riformula le proprie proposte di relazione (vedi allegati 6 e 7).

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella 1, concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, e la proposta di relazione favorevole sulla Tabella 2, concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Nomina quindi il deputato Pugliese relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.
C. 1707 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta convocata alle ore 9,30 della giornata odierna.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, avverte che non sono stati presentati subemendamenti agli articoli aggiuntivi presentati dal Governo.
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Fluvi 1.2, esprimendo invece parere contrario sugli emendamenti Fluvi 1.1 e Tit.1. Esprime altresì parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 e 1.03 del Governo.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto FLUVI (PD), in coerenza con l'esigenza di approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento, alla luce delle proposte emendative presentate dal Governo, ritira i propri emendamenti 1.1, 1.2 e Tit.1.

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Sergio Antonio D'ANTONI (PD) stigmatizza come la presentazione, da parte del Governo, degli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 ed 1.03, modifichi sostanzialmente il contenuto del decreto-legge, introducendo disposizioni che, indipendentemente dal merito, avrebbero dovuto più opportunamente essere discusse in altra sede, al fine di consentire alla Commissione ed al Parlamento nel suo complesso di discuterne adeguatamente.
Ritiene invece che l'atteggiamento del Governo, il quale ricorre in modo ormai indiscriminato allo strumento del decreto-legge, introducendo inoltre, nel corso dell'esame dei relativi disegni di legge di conversione, ulteriori previsioni, abbia ormai annullato completamente ogni ruolo, tanto dei gruppi di maggioranza, quanto di quelli di opposizione.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato D'Antoni ritiene che le dichiarazioni rese dal Sottosegretario Giorgetti nel corso dell'odierna seduta antimeridiana valgano a chiarire che le ragioni per le quali il Governo ha ritenuto di presentare taluni articoli aggiuntivi non siano quelle di soffocare il dibattito parlamentare, ma rispondano ad oggettive esigenze di intervenire con urgenza su un settore particolarmente delicato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 e 1.03 del Governo.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, avverte che il testo del decreto-legge, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare a partire dalle 16,30 di oggi, nel corso della quale sarà anche avviato l'esame congiunto, in sede referente, del disegno di legge C. 1762, di conversione del decreto-legge n. 155 del 2008, recante misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, e del disegno di legge C. 1774, di conversione del decreto-legge n. 157 del 2008, recante ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio, nonché la discussione della risoluzione n. 7-00045 Ceccuzzi.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 16.55.

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.
C. 1707 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, informa che il Comitato per la legislazione e le Commissioni Affari costituzionali e Politiche dell'Unione europea hanno espresso i rispettivi pareri sul provvedimento, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere ai fini della discussione in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

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DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanzari internazionali.
C. 1762 Governo.

DL 157/08: Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio.
C. 1774 Governo.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge in oggetto.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come il decreto-legge n. 155 del 2008, che si compone di 6 articoli, rivesta innanzitutto natura prevalentemente prudenziale, precostituendo il contesto normativo necessario per consentire al Ministero dell'Economia e delle finanze l'eventuale adozione di misure di natura straordinaria volte a fronteggiare le possibili ricadute sul sistema creditizio nazionale della grave crisi che sta investendo i mercati finanziari e l'intera economia mondiale.
Secondo le indicazioni contenute nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'intervento legislativo trova uno specifico riferimento costituzionale nell'articolo 47, primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce il principio della tutela del risparmio in tutte le sue forme, e della disciplina, coordinamento e controllo dell'esercizio del credito da parte della Repubblica.
D'altro canto, le misure contenute nel decreto-legge si pongono sicuramente in armonia con le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre scorso, nelle quali si è espresso un orientamento favorevole all'adozione, da parte degli Stati membri, delle misure necessarie per rafforzare il sistema bancario e per proteggere i risparmiatori nell'attuale fase di difficoltà.
Passando al contenuto specifico del decreto-legge, l'articolo 1, comma 1, autorizza il Ministero dell'Economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia.
La disposizione condiziona la sottoscrizione dei predetti aumenti di capitale al fatto che essi non siano stati ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto (9 ottobre 2008), ed alla sussistenza di un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca che ha deliberato l'aumento, programma che dovrà avere una durata minima di 36 mesi.
Ai sensi del comma 4 le eventuali modifiche di natura sostanziale al predetto programma di stabilizzazione e rafforzamento devono essere approvate preventivamente dal Ministero dell'economia, sentita la Banca d'Italia.
Il comma 2 prevede che la sottoscrizione degli aumenti di capitale sia subordinata alla valutazione, da parte della Banca d'Italia, circa la sussistenza delle condizioni indicate dal comma 1, l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento, nonché circa le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca, per la durata del programma stesso.
In merito alle predette disposizioni rileva come sia le condizioni per la partecipazione all'aumento di capitale, di cui al secondo periodo del comma 1, sia la valutazione prevista dal comma 2 circa il programma di stabilizzazione e rafforzamento, si riferiscano letteralmente alla sola sottoscrizione degli aumenti di capitale, e non anche alla garanzia degli aumenti di capitale stessi, che pure è contemplata dal primo periodo del comma 1: appare pertanto utile precisare che tali previsioni si riferiscano anche a quest'ultima ipotesi.
Il comma 3 specifica che le azioni detenute dal Ministero dell'economia ai sensi del comma 1 sono assistiti da privilegio nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.
In forza di tale previsione gli eventuali utili con i quali si deliberi la distribuzione sotto forma di dividendi dovranno

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essere prioritariamente utilizzati a remunerare le azioni possedute dal Ministro dell'economia.
Il comma 5 detta talune disposizioni specifiche per quanto riguarda l'eventuale acquisizione di partecipazioni da parte del Ministero dell'economia in banche cooperative o in banche di credito cooperativo. In particolare ad esse non si applicano le limitazioni in materia previste dal Titolo II, Capo V, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), approvato con il decreto legislativo n. 385 del 1993.
Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del predetto Testo unico, la partecipazione al capitale sociale delle banche popolari, da parte di ciascun socio, non può superare lo 0,5 per cento del capitale stesso, mentre, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del medesimo TUB nessun socio di una banca di credito cooperativo può possedere azioni il cui valore nominale superi i 50.000 euro.
Il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce inoltre che la qualità di socio di una banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni da parte dal Ministero, in tal modo derogando alle previsioni in materia di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Testo unico bancario, i quali prevedono che l'ammissione a socio sia subordinata al gradimento da parte del Consiglio di amministrazione della banca.
In merito alla formulazione della disposizione ritiene opportuno chiarire che essa si applica alle sole acquisizioni di azioni operate dal Ministero dell'economia ai sensi del comma 1.
Inoltre, il comma 5 stabilisce la non applicazione, alle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle società cooperative.
Al riguardo ricorda che, ai sensi del già citato articolo 30 del Testo unico bancario, ogni socio di banca popolare ha un voto, indipendentemente dal numero di azioni possedute, e che i soggetti ai quali il Consiglio di amministrazione della banca abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i soli diritti di contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute; analogamente, per quanto riguarda le banche di credito cooperativo, l'articolo 34, comma 3, del TUB stabilisce che ogni socio abbia un voto, a prescindere dal numero di azioni possedute.
Anche con riferimento a tale ultima disposizione considera probabilmente opportuno specificare che essa si riferisce alle sole acquisizioni di azioni da parte del Ministero dell'economia, operate ai sensi del comma 1.
Il comma 6prevede la non applicazione al Ministero dell'economia delle norme di cui all'articolo 106, comma 1, e 109, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), le quali, rispettivamente, stabiliscono l'obbligo, per il soggetto che detenga una quota superiore al 30 per cento del capitale sociale di una società italiana con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani, di promuovere una offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli aventi diritto di voto, ed estendono tale previsione al caso in cui il predetto limite di partecipazione sia superato a seguito di acquisti realizzati mediante azioni di concerto operate da parte di più persone.
Anche riguardo a tale previsione rileva l'opportunità di precisare che essa si applica ai soli acquisti effettuati dal Ministero dell'economia ai sensi del comma 1.
Il comma 7 demanda l'individuazione delle risorse necessarie per finanziare ciascuna delle operazioni di sottoscrizione di cui al comma 1 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia. Le risorse possono essere individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie relative alle missioni di spesa di ciascun ministero (ad esclusione delle dotazioni connesse a stipendi, assegni, pensioni, spese fisse, spese per interessi, poste correttive e compensative, trasferimenti

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obbligatori a favore degli enti territoriali, nonché delle risorse destinate al Fondo ordinario dell'Università, alla ricerca, al finanziamento del 5 per mille, nonché a quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali);
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo di disponibilità esistenti su contabilità speciali o su conti di tesoreria, ad esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

La disposizione non prefigura pertanto preventivamente l'ammontare di risorse che potranno essere poste a disposizione delle operazioni di sostegno indicate dal decreto, ma definisce le modalità di reperimento delle somme eventualmente necessarie.
Con riferimento alle modalità di copertura elencate dal comma 7, segnala come la previsione di cui alla lettera d), che prevede a tal fine l'emissione di titoli del debito pubblico, risulti derogatoria rispetto alle previsioni in materia di copertura finanziaria di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.
Ai sensi del comma 8, i decreti previsti dal comma 7 ed i relativi decreti di variazioni del bilancio sono trasmessi al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
L'articolo 2 prevede, al comma 1, che, in caso di grave crisi di banche italiane, tale da recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure in materia di crisi bancaria di cui agli articoli 70 e seguenti del Testo unico bancario.
A tale riguardo considera opportuno correggere il richiamo al predetto TUB, facendo riferimento, più precisamente, al Titolo IV del medesimo Testo unico.
Il comma 2 consente al Ministero dell'economia di procedere alla sottoscrizione di aumenti di capitale, prevista dall'articolo 1, anche in favore delle banche sottoposte alle procedure di crisi richiamate dal comma 1 dell'articolo 2. In tal caso le deliberazioni delle operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia sono assunte dai commissari straordinari delle singole banche in crisi, sentito il Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, la quale, in tale sede, effettua le valutazioni previste dall'articolo 1, comma 2, relativamente ai contenuti del programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata.
L'articolo 3 intende semplificare le modalità attraverso le quali la Banca d'Italia eroga finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito in favore delle banche, al fine di soddisfarne le esigenze di liquidità.
A tal fine il comma 1 stabilisce che tali garanzie si intendano prestate, sia nei confronti del debitore sia nei confronti dei terzi, all'atto di sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, derogando in tal modo ad una serie di disposizioni esplicitamente richiamate del codice civile e del decreto legislativo n. 170 del 2004.
Per quanto riguarda il codice civile, le norme derogate sono l'articolo 1264, in base al quale la cessione di credito ha effetti dal momento dell'accettazione da parte del debitore o della notifica a quest'ultimo; l'articolo 1265, secondo il quale, se il credito è stato ceduto a più persone diverse prevale la cessione notificata per prima al debitore o quella che per prima è stata accettata da quest'ultimo; l'articolo 2800, secondo il quale, nel caso di credito garantito da pegno, il diritto di prelazione del creditore pignoratizio sussiste solo se il pegno risulta da atto scritto e la costituzione dello stesso è stata notificata dal debitore, ovvero accettata da quest'ultimo con scrittura avente data certa.
Per quanto concerne invece le norme richiamate del decreto legislativo n. 170 del 2004, si tratta dell'articolo 1, comma 1, lettera q), in base al quale la prestazione della garanzia finanziaria richiede l'avvenuto compimento di atti di consegna, trasferimento

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o registrazione delle attività finanziarie costituite in garanzia, in esito ai quali esse siano nel possesso del beneficiario della garanzia stessa, e dell'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale richiede che la prestazione della garanzia finanziaria sia provata per iscritto.
Inoltre, il comma 1 estende ai predetti finanziamenti la norma di cui all'articolo 67, quarto comma, del Regio decreto n. 267 del 1942, in base al quale le previsioni relative all'azione revocatoria fallimentare non si applicano alla Banca d'Italia.
Il comma 2 consente al Ministero dell'economia di rilasciare garanzia statale sui finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia a banche italiane o succursali di banche estere in Italia per far fronte a gravi crisi di liquidità.
L'articolo 4 autorizza il Ministero dell'economia a rilasciare garanzia statale in favore dei depositanti di banche italiane, per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del Testo unico bancario.
Ricorda che il predetto articolo 96 prevede che le banche italiane aderiscano ad uno dei sistemi di garanzia dei depositanti, i quali hanno natura di diritto privato e sono finanziati dalle banche aderenti. In base all'articolo 96-bis del TUB, tali sistemi rimborsano, nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia, i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione (in forma di depositi o sotto altra forma), nonché agli assegni circolari, fino ad un limite massimo per ciascun depositante non inferiore a 103.291 euro.
In merito a tale disposizione ritiene opportuno chiarire se la garanzia statale valga ad incrementare l'ammontare garantito dai sistemi di garanzia, ovvero se essa integri, per il medesimo importo, l'operatività dei medesimi sistemi.
L'articolo 5, comma 1, prevede che i criteri, le condizioni e le modalità per la sottoscrizione degli aumenti di capitali e per la concessione della garanzia statale ai sensi del decreto-legge, nonché le norme di attuazione del decreto stesso, sono stabilite con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.
Il comma 2 stabilisce che le garanzie statali di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, siano inserite nell'elenco delle garanzie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti che, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 468 del 1978, è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
La disposizione prevede inoltre che agli eventuali oneri derivanti dalla prestazione delle predette garanzie si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, mediante decreti di variazione del Ministro dell'economia.
L'articolo 6 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto.
Per quanto riguarda invece il decreto-legge n. 157 del 2008, evidenzia come esso sia stato adottato all'esito nella riunione dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti all'euro, tenutasi il 12 ottobre 2008, e si pone l'obiettivo di ampliare gli strumenti per favorire la disponibilità di liquidità da parte delle banche, contrastando in tal modo le difficoltà nel reperimento di mezzi finanziari sui mercati internazionali emerse nel corso delle ultime settimane.
In particolare il decreto-legge amplia gli strumenti a disposizione del Ministro dell'economia per facilitare il reperimento di liquidità da parte delle banche, sia attraverso la messa a disposizione delle banche di titoli di elevata qualità, sia attraverso la prestazione di garanzie statali che facilitano l'acquisizione di tali titoli o il collocamento sul mercato di titoli di debito propri.
In questo senso il decreto-legge costituisce dunque una prosecuzione ed integrazione delle misure già previste dal sopra descritto n. 155 del 2008.

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Passando ad illustrare il contenuto specifico del decreto, che si compone di soli 3 articoli, esso autorizza, all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'economia, fino al 31 dicembre 2009 a concedere, a condizioni di mercato, la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con riferimento ad emissioni di titoli successive alla data di entrata in vigore del decreto ed aventi scadenza non superiori a cinque anni.
La previsione intende sostanzialmente facilitare l'emissione, da parte delle banche italiane, di titoli di debito, quali in particolare obbligazioni, che rappresentano uno dei principali canali di finanziamento del sistema bancario nazionale, ed il cui collocamento potrebbe incontrare difficoltà nell'attuale stato di crisi dei mercati finanziari, caratterizzata da un basso livello di fiducia. Infatti, la concessione della garanzia statale su tali emissioni avrebbe l'effetto positivo di migliorarne sensibilmente il rating, che risulterebbe sostanzialmente equiparato a quello dei titoli pubblici italiani, rendendone conseguentemente più agevole il collocamento sul mercato.
Il comma 2 autorizza inoltre il medesimo Ministero, fino al 31 dicembre 2009, ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari ovvero titoli di debito (ad esempio certificati di deposito bancario) detenuti dalle banche italiane emessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ed aventi scadenza non superiore a cinque anni. L'onere a carico delle banche per tali operazioni di scambio sarà definito tenendo conto delle condizioni di mercato.
La disposizione specifica che le emissioni dei titoli di Stato relative a tali operazioni di scambio, nonché quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d) del decreto-legge n. 155 del 2008, al fine di finanziare la sottoscrizione o garanzia, da parte del Ministero dell'economia, degli aumenti di capitale di banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto n. 155, sono effettuate in deroga ai limiti all'emissione di titoli pubblici previsti dalla legislazione vigente.
L'operazione indicata dalla previsione legislativa si configura tecnicamente come uno swap (scambio) tra titoli ad elevata qualità e titoli di minor pregio, attraverso la quale le banche italiane entrerebbero in possesso di titoli che possono essere utilizzati per l'acquisizione di liquidità da parte della Banca centrale europea.
A tale riguardo ricorda come le banche, per ottenere liquidità da parte della Banca centrale europea, sono tenute a garantire tale loro richiesta mediante presentazione di titoli di debito di alta qualità, quali i titoli di Stato, la cui acquisizione la previsione intende appunto facilitare.
Il comma 3 autorizza altresì il Ministero dell'economia, fino al 31 dicembre 2009 a concedere a condizioni di mercato la garanzia dello Stato su operazioni mediante le quali le banche italiane intendano ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
La previsione, che è volta anch'essa a facilitare le banche italiane nell'ottenimento di liquidità da parte della Banca centrale europea, si riferisce alla pratica mediante la quale le banche stesse reperiscono presso soggetti non bancari titoli di debito di alta qualità, quali i titoli di Stato, che sono successivamente utilizzati nell'ambito di operazioni di liquidità con la BCE: in tale contesto la norma intende appunto incrementare la disponibilità per le banche italiane di tale tipologia di titoli, rendendo in tal modo più agevole il reperimento da parte loro di liquidità.
Ai sensi del comma 4, i crediti del Ministero dell'economia derivanti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio. In tal modo tali crediti dovranno essere soddisfatti prioritariamente rispetto a tutti gli altri crediti vantati nei confronti delle banche da qualunque altro soggetto.
In base al comma 5, le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate in

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base ad una valutazione della Banca d'Italia circa l'adeguatezza patrimoniale della banca richiedente e circa la sua capacità di far fronte alle relative obbligazioni.
Il comma 6 specifica che le predette operazioni possono essere effettuate anche nei confronti delle banche rispetto alle quali il Ministero dell'economia abbia sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 155 del 2008.
L'articolo 5, comma 1, prevede, analogamente all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2008, che i criteri, le condizioni e le modalità per l'effettuazione delle operazioni o la prestazione delle garanzie di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 1, nonché le norme di attuazione del decreto, sono stabilite con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
Il comma 2, analogamente all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 155 del 2008, stabilisce che le garanzie statali di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, siano inserite nell'elenco delle garanzie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti che, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 468 del 1978, è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
La disposizione prevede inoltre che agli eventuali oneri derivanti dalla prestazione delle predette garanzie si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, mediante decreti di variazione del Ministro dell'economia.
Il comma 3 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto sono riassegnate al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 155, presso il quale saranno iscritte le risorse necessarie le operazioni di sottoscrizione di aumenti di capitale o di prestazione di garanzia previste dal predetto decreto-legge n. 155.
L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
In tale contesto ritiene che il contenuto del decreto-legge n. 157 del 2008 possa essere rifuso nel testo del decreto-legge n. 155, al fine di semplificare l'iter parlamentare di conversione in legge dei provvedimenti.

Alberto FLUVI (PD), in considerazione della notevole rilevanza dei provvedimenti in esame, e della estrema gravità della situazione economico finanziaria che li ha motivati, ritiene opportuno che la Commissione, proceda, oltre alle audizioni dei rappresentanti della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'Organismo italiano di contabilità, sulle quali si è già convenuto, anche le audizioni informali dei rappresentanti dell'ABI, dell'ANIA, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, e delle associazioni datoriali.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, condivide la proposta avanzata dal deputato Fluvi.

La Commissione concorda con la proposta del deputato Fluvi.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

RISOLUZIONI

Giovedì 16 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 17.15.

7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

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Franco CECCUZZI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale riprende il contenuto di un analogo atto di indirizzo approvato dalla Commissione nel corso della precedente Legislatura, la quale intendeva incrementare il livello di detraibilità degli oneri per interessi sui mutui per l'acquisto della prima casa, nonché facilitare l'applicazione delle disposizioni in materia di portabilità dei mutui stessi. A tale proposito evidenzia come le recenti vicende testimonino della fondatezza di quell'iniziativa, e dell'esigenza di ritornare nuovamente sulla questione sotto diversi aspetti.
In primo luogo occorre eliminare definitivamente tutti gli ostacoli che ancora si frappongono all'effettiva portabilità dei mutui, legati sia alle pratiche seguite da molte banche, sia all'interpretazione restrittiva e formalistica della disciplina adottata da alcuni uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Sotto un altro profilo ritiene ormai doveroso innalzare dal 19 al 23 per cento la percentuale di detraibilità dall'IRPEF degli interessi sui mutui, anche in considerazione del fatto che la fissazione di quella percentuale era legata alla prima aliquota IRPEF, che è stata successivamente innalzata al 23 per cento. Nel medesimo ambito considera altresì opportuno incrementare fino a 6.000 euro la misura massima sul quale è calcolata la detrazione stessa.
Inoltre appare necessario che il Governo fornisca al Parlamento informazioni precise circa il numero di cittadini che hanno utilizzato l'opzione di portabilità del mutuo e di quelli che hanno invece rinegoziato il mutuo stesso ai sensi della disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2008. A tale proposito potrebbe risultare utile procedere alle audizioni in merito dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana e delle associazioni di tutela dei consumatori.
Sottolinea quindi come sia assolutamente indispensabile adottare incisive misure per dare soluzione alla problematica evidenziata, al fine di dare risposte ai numerosi cittadini che si trovano nella drammatica condizione di non poter far fronte alla rata del mutuo.

Ivano STRIZZOLO (PD) dichiara di sottoscrivere la risoluzione in discussione.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.