CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 giugno 2008
11.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 giugno 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.

Stefano SAGLIA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Ricorda, inoltre, che ciascuna interrogazione può essere illustrata dal presentatore per non più di un minuto. All'illustrazione segue la riposta del Governo, per non più di tre minuti, e la replica dell'interrogante, per non più di due minuti.

5-00068 Foti e Cazzola: Scadenza degli organi amministrativi dei maggiori enti previdenziali.

Antonino FOTI (PdL) illustra l'interrogazione, di cui è primo firmatario, chiedendo

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se il Governo voglia portare avanti l'idea della riforma degli enti previdenziali, caldeggiata dal Governo precedente o, se al contrario, intenda procedere alla nomina dei nuovi organismi amministrativi degli enti stessi.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Antonino FOTI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del sottosegretario.

5-00067 Caparini e Beccalossi: Misure a salvaguardia dell'occupazione nello stabilimento di Verolanuova del gruppo Elco-Brandt.

Davide CAPARINI (LNP) illustra la sua interrogazione, evidenziando come la procedura di infrazione avviata e conclusa dall'Unione europea abbia messo in discussione una decisione presa dal precedente Governo a salvaguardia dei livelli occupazionali dello stabilimento aziendale richiamato dall' interrogazione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Davide CAPARINI (LNP) replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal sottosegretario e conclude precisando la disponibilità sua e del gruppo della Lega Nord Padania ad assumere ogni iniziativa parlamentare a sostegno dell'azione di Governo.

5-00069 Delfino: Riesame della domanda presentata nel 2007 per la conversione del rapporto di lavoro in lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Teresio DELFINO (UdC) illustra la sua interrogazione, sottolineando, come in concomitanza con il periodo di massimo lavoro per la raccolta di prodotti ortofrutticoli e viticoli, sia necessario rispondere alla richiesta proveniente dalle aziende agricole di attuazione concreta dei flussi di manodopera straniera. Chiede infine che si provveda contestualmente al riesame e all'accoglimento delle domande, già presentate nel 2007, volte alla riconversione a tempo determinato o indeterminato dei contratti stipulati con quei lavoratori stranieri che abbiano tenuto comportamenti lavorativi e sociali incensurati.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Teresio DELFINO (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando una sollecita azione del Governo tesa a superare quelle lungaggini procedurali che potrebbero determinare un minor afflusso di manodopera straniera a danno delle imprese agricole.

5-00070 Damiano: Ripristino delle risorse finanziarie a sostegno della formazione professionale.

Cesare DAMIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo al Governo quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di ripristinare le risorse finanziarie predisposte per l'ISFOL da una norma della legge finanziaria 2008, che l'attuale Governo ha abrogato. Chiede inoltre al Governo se intenda dar seguito alle procedure di stabilizzazione di quei lavoratori precari, assunti con procedure concorsuali selettive presso il suddetto istituto di formazione con contratti a tempo determinato in scadenza il prossimo 30 giugno 2008.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Inoltre, dopo aver dichiarato la disponibilità dell'attuale Governo a ripristinare il precedente stanziamento al fine di consentire il graduale completamento del processo di stabilizzazione del personale, previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, auspica una riflessione più generale sul

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ruolo dell'ISFOL, ente di ricerca molto importante per il Ministero del lavoro al fine della predisposizione di valide politiche per l'occupazione. Si sofferma infine sulla necessità di rivederne la pianta organica dell'Istituto.

Cesare DAMIANO (PD), nel replicare, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario. Pur concordando con la necessità evidenziata dal sottosegretario di affrontare una discussione più ampia sulla funzione dell'ISFOL, ribadisce che la stabilizzazione del personale impiegato presso l'istituto trattato nell'interrogazione richiede un intervento urgente e prioritario da parte dell'attuale Governo.

Stefano SAGLIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simone BALDELLI (PdL), relatore, illustra il provvedimento, evidenziando in particolare che esso affida alla Protezione civile nazionale il compito di coordinare l'azione di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania; per tale ragione il Capo del Dipartimento della protezione civile è nominato, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà e in deroga alle disposizioni della legge n. 215 del 2004, Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con compiti afferenti alla complessiva azione di gestione dell'emergenza rifiuti in Campania.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, sottolinea il contenuto dell'articolo 15, commi 1 e 2, e dell'articolo 16.
L'articolo 15 prevede, al comma 1, misure di potenziamento delle strutture facenti capo al Sottosegretario di Stato e al Dipartimento della protezione civile, che possono essere adottate in deroga alla normativa vigente e nei limiti delle spese di parte corrente previste dal successivo articolo 17, quali la proroga - non oltre il 31 dicembre 2009 - dei rapporti di lavoro a tempo determinato e delle collaborazioni [lettera a)], la stipula di contratti di diritto privato della durata massima di un anno e comunque fino al 31 dicembre 2009 con personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private [lettera b)].
Il comma 2 stabilisce inoltre che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sia disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione previste dal decreto-legge in esame (articolo 1, comma 3) per sostituire i Commissari delegati e siano determinati gli emolumenti del personale impegnato nelle attività di gestione dell'emergenza rifiuti (inclusi forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco).
L'articolo 16 introduce alcune misure concernenti il personale del Dipartimento della protezione civile. Il comma 1 riguarda il personale non dirigenziale e l'accesso alla seconda fascia dirigenziale.

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In particolare: la lettera a) autorizza - per il personale non dirigenziale del ruolo speciale tecnico-amministrativo della protezione civile proveniente da ruoli ad esaurimento ed assunto nella sesta qualifica - l'immissione in ruolo nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva; la lettera b), novellando l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 90/2005 autorizza la copertura del 50 per cento dei posti dirigenziali di seconda fascia del Dipartimento della protezione civile tramite concorso riservato al personale del Dipartimento medesimo; in precedenza, la percentuale coperta tramite concorso riservato era del 40 per centro. Ai fini della procedura saranno valutate unicamente le esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il Dipartimento, mentre la disciplina previgente prevedeva una serie di condizioni, tra cui il diploma di laurea e la certificazione dell'esperienza maturata. Il restante 50 per cento dei posti dirigenziali di seconda fascia sono ricoperti tramite concorso pubblico (in base alla precedente formulazione la quota da coprire tramite concorso pubblico è del 40 per cento). Viene così eliminata la possibilità di coprire il 20 per cento dei posti tramite corso-concorso selettivo di formazione, riservato anch'esso al personale del Dipartimento, ma destinato ad integrare i ruoli speciali tecnico-amministrativi. Viene, inoltre, soppressa la clausola che pone l'obbligo di procedere contestualmente al bando dei posti per concorso pubblico e per concorso riservato.
Osserva poi che, ai sensi del comma 2, il Dipartimento è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia (ex articolo 9-ter del decreto legislativo 303/1999) proveniente da società a totale o prevalente capitale pubblico oppure da società che si occupano istituzionalmente di gestione di servizi pubblici. Inoltre, è prevista l'autorizzazione ad inquadrare nel medesimo ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia i titolari a tempo determinato di incarichi di prima fascia affidati - ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 - ad esperti esterni all'amministrazione. Per l'immissione sono richiesti almeno 5 anni di anzianità.
Conclude precisando che il comma 3 dell'articolo 16 reca le norme di copertura degli oneri derivanti dall'articolo medesimo.

Gaetano PORCINO (IdV) osserva che alcune disposizioni del decreto-legge in esame presentano alcuni profili di criticità, su cui chiede chiarimenti. In particolare segnala la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 16 che prevede l'autorizzazione al Dipartimento per la protezione civile ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia proveniente da società a totale o prevalente capitale pubblico oppure da società che si occupano istituzionalmente di gestione di servizi pubblici.

Alessia Maria MOSCA (PD) auspica che si apra un ampio dibattito sul provvedimento in esame, che presenta aspetti problematici relativamente ai profili di competenza della Commissione, su cui si riserva di intervenire nelle prossime sedute.

Davide CAPARINI (LNP) osserva che, ove nel corso del dibattito dovessero emergere rilievi sul contenuto del provvedimento, il relatore potrà tenerne conto in sede di formulazione della proposta di parere.

Simone BALDELLI (PdL), relatore, prende atto delle perplessità preannunciate da alcuni esponenti dell'opposizione, su cui auspica che il Governo fornisca i chiarimenti necessari.

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Stefano SAGLIA, presidente, dopo aver precisato che la discussione sul provvedimento in titolo potrà proseguire nella giornata di domani e nella settimana prossima, in modo da consentire un adeguato approfondimento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
C. 1185 Governo.

(Parere alla V e VI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, illustra il provvedimento che intende promuovere interventi mirati al sostegno della domanda e all'incremento della produttività del lavoro (esenzione ICI prima casa, misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, rinegoziazione mutui per la prima casa).
Con riferimento all'articolo 2, afferente agli ambiti di competenza della Commissione, fa presente che esso interviene sul regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente disponendo: l'introduzione, in via transitoria, di un regime fiscale agevolato per alcune forme di remunerazione in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato (commi 1-5); l'assoggettamento a tassazione, in via permanente, di alcune voci della retribuzione attualmente escluse dalla determinazione della base imponibile fiscale (comma 6).
In particolare, i commi da 1 a 5 introducono, in via transitoria e con natura sperimentale, un regime fiscale agevolato che presenta precise caratteristiche. In primo luogo, il regime agevolato è disposto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, abbiano realizzato un reddito annuo per lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Tale regime si sostanzia nell'applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10 per cento. Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l'applicazione del regime di tassazione ordinaria, al fine di tutelare quei contribuenti che applicando il regime ordinario sarebbero soggetti ad un'imposta netta pari a zero. È richiesta in tal caso una rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Il regime agevolato ha poi ad oggetto le remunerazioni:da prestazioni di lavoro straordinario effettuate ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, all'articolo 1, comma 2, lettera c), definisce lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro, fissato in 40 ore settimanali, per il cui compenso - a norma dell'articolo 5, comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 66/2003 - devono essere computati la retribuzione ordinaria e le maggiorazioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro; da prestazioni di lavoro supplementare, ovvero da prestazioni rese in funzione di clausole elastiche e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del provvedimento in esame, intendendosi supplementare l'orario settimanale prestato oltre l'orario contrattuale, qualora i contratti collettivi abbiano stabilito un orario inferiore alle 40 ore settimanali, e il limite legale delle 40 ore settimanali; connesse a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditività.
Il regime agevolato introdotto ha natura transitoria in quanto si applica alle «somme erogate» nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 31 dicembre 2008: sembrerebbe così disporsi l'applicazione di un criterio di cassa (erogazione delle remunerazioni) in luogo di quello di competenza (momento in cui è maturato il

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diritto alla remunerazione). La misura del beneficio non può, in ogni caso, superare l'importo massimo di 3.000 euro lordi. Ai fini della determinazione del corrispondente valore in termini netti, sarà pertanto necessario decurtare dai predetti 3.000 euro sia i contributi previdenziali a carico del lavoratore, sia le imposte dirette.
Aggiunge che i redditi soggetti a tassazione separata «non concorrono ai fini fiscali», determinando pertanto un ulteriore beneficio fiscale in favore del contribuente. Si tratta, in particolare, della misura della detrazione fiscale per lavoro dipendente la cui misura, stabilita dall'articolo 13 del TUIR, aumenta in corrispondenza di redditi complessivi più bassi. Analogamente, in favore dei contribuenti che dichiarano familiari a carico, la riduzione del reddito complessivo determina un incremento della corrispondente detrazione fiscale.
Dopo aver precisato che i redditi soggetti a tassazione separata non concorrono alla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (cosiddetta ISEE), rileva che tali redditi sono computati ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. In proposito la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che «la disposizione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'esclusione dei redditi in esame nel limite di 3.000 euro non opera ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali». Il regime agevolato non comporta variazioni ai fini pensionistici e, pertanto, le remunerazioni soggette a tassazione separata rimangono imponibili per l'applicazione dei contributi previdenziali.
In merito alle modalità applicative, precisa che il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che l'imposta sostitutiva è determinata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta. Egli, pertanto, in assenza di una esplicita opzione da parte del lavoratore per l'applicazione della tassazione ordinaria, determinerà l'imposta sostitutiva sulle remunerazioni oggetto di agevolazioni nonché le imposte ordinarie (IRPEF e relative addizionali) sulle restanti remunerazioni corrisposte. Nel caso in cui il sostituto d'imposta sia diverso dal datore di lavoro del 2007, ovvero in assenza di reddito da lavoro dipendente nel 2007, il lavoratore è tenuto a rilasciare apposita certificazione al sostituto d'imposta nella quale comunica l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2007.
Il comma 4 rinvia alle ordinarie disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione nonché di contenzioso e applicazione delle sanzioni.
In merito all'ambito di applicazione, il comma 5 precisa che, in via sperimentale, sono beneficiari i lavoratori dipendenti del settore privato. Tuttavia, al fine di valutare la possibilità di estendere l'agevolazione anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico, è prevista una valutazione degli effetti della nuova disciplina che sarà effettuata - trenta giorni prima del termine della sperimentazione (ossia il 1o dicembre 2008) - dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali insieme alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti.
L'eventuale estensione è in favore dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ossia: amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; Regioni, Province, Comuni; Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; Istituti autonomi case popolari; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tra le quali rientrano le Agenzie fiscali.
Rileva poi che il comma 6 dell'articolo 2, sopprimendo la lettera b) dell'articolo

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51, comma 2 del TUIR, reca disposizioni dirette ad ampliare la base imponibile IRPEF relativa ai redditi di lavoro dipendente. Tale norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti, inclusi quelli del settore pubblico, ed ha carattere permanente. Infatti, il comma 2 del citato articolo 51 individua le voci retributive che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali. Sopprimendo la lettera b) divengono imponibili ai fini IRPEF: le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze; i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge n. 108 del 1996, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge n. 419/1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/1992. In mancanza di una diversa decorrenza la disposizione si applica alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Nello svolgere alcune considerazioni conclusive, si sofferma sugli oneri del provvedimento quantificati dalla relazione tecnica in -649 milioni nel 2008, -401,5 nel 2009 e +37 nel 2010: precisa che si tratta di cifre provenienti dalla somma algebrica tra il minor gettito derivante dall'applicazione dei commi 1-5 e le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 6 che ha allargato la base imponibile. In risposta ad alcune critiche avanzate nei confronti del provvedimento nell'ambito del dibattito nel Paese, ricorda che il provvedimento in esame dà attuazione ad un importante punto del programma del Governo, che contempera l'esigenza di migliorare la retribuzione dei lavoratori con quella di incrementare la produttività delle aziende. A tale riguardo, sottolinea che un intervento orizzontale sulle aliquote non avrebbe determinato gli stessi effetti.
Per quanto riguarda l'esclusione del lavoro pubblico dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge, precisa che il provvedimento in oggetto prevede comunque una procedura sulla base della quale i Ministeri competenti, insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle organizzazioni dei datori di lavoro, valuteranno la possibilità di estendere la suddetta normativa ai dipendenti del settore pubblico. Tra i motivi che hanno portato a tale esclusione cita poi la natura sperimentale della normativa, che richiede pertanto un'attenta valutazione per una sua più completa applicazione, la limitatezza delle risorse disponibili e l'esigenza di attendere quella riforma più complessiva della pubblica amministrazione già annunciata dal Ministro Brunetta. In conclusione, rispetto ai rilievi di costituzionalità sollevati sul provvedimento proprio in ordine alla questione dell'esclusione del pubblico impiego, ricorda come in passato sia il Governo sia il Parlamento abbiano previsto trattamenti diversi per i lavoratori pubblici, e cita, a tale proposito, il superincentivo di cui alla legge n. 243/2004 per il rinvio del pensionamento di anzianità, la possibilità di usufruire del TFR per convertirlo in una forma di previdenza obbligatoria e il trattamento al 3 per cento della retribuzione concordata a livello decentrato.
Conclude auspicando che, compatibilmente con le risorse disponibili, si possano tenere in considerazione nella disposizione di cui all'articolo 2 le particolari condizioni delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco impegnati in compiti di servizio. Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Teresa BELLANOVA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente l'opportunità di rispettare i tempi e i modi di svolgimento dell'esame in sede conclusiva, che prevede la presentazione di una proposta di parere al termine di un dibattito. Auspica quindi un confronto ampio e costruttivo sulla tematica oggetto del provvedimento all'attenzione della Commissione nel rispetto dei ruoli di maggioranza ed opposizione.

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Davide CAPARINI (LNP) tiene a precisare che il relatore in sede consultiva ha la facoltà di preannunciare una determinata proposta di parere che può rappresentare una base di discussione.

Stefano SAGLIA, presidente, precisa che il provvedimento in esame sarà all'attenzione della Commissione anche nelle prossime settimane, in modo da consentire l'adeguato approfondimento necessario anche ai fini della predisposizione della proposta di parere da parte del relatore. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.30.