CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 maggio 2008
7.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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Martedì 27 maggio 2008. - Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, trattandosi della prima seduta della legislatura dopo la costituzione della Giunta, reputa utile offrire sintetici ragguagli introduttivi sulle competenze della Giunta medesima.
Innanzitutto, essa esamina le domande di deliberazione in materia d'insindacabilità. Al riguardo, ricorda che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Alla Giunta sono quindi assegnate le domande di deliberazione sulla sussistenza o meno di un nesso tra le dichiarazioni contestate al parlamentare e l'esercizio delle sue funzioni.
Una deliberazione d'insindacabilità può essere sollecitata dal deputato interessato al Presidente della Camera oppure richiesta dal magistrato procedente innanzi al quale l'interessato eccepisca l'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Sia nel caso di richiesta diretta sia nel caso che il giudice rigetti l'eccezione del parlamentare, la questione viene assegnata alla Giunta, con contestuale annunzio all'Assemblea (allegato A ai resoconti) e - per il caso di trasmissione da parte del giudice - pubblicazione di uno stampato (doc. IV-ter). Presso la Giunta il Presidente nomina un relatore (appartenente a un gruppo diverso dal deputato interessato) e questi riferisce avanzando una proposta. La Giunta - previa audizione dell'interessato (se questi ritiene di intervenire) - delibera con un numero minimo di 6 deputati (un quarto dei componenti), ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, e il relatore prepara un documento per l'Assemblea (doc. IV-ter/A o doc. IV-quater).
I documenti d'insindacabilità vengono posti all'ordine del giorno dell'Assemblea secondo le decisioni della Conferenza dei capigruppo. L'Assemblea delibera una sola volta (senza possibilità di reiterare la deliberazione, neanche in legislature successive). È tuttavia possibile che prima della deliberazione venga accolta una proposta di rinvio in Giunta.
L'orientamento ormai consolidato della Giunta è che i comportamenti materiali esulano dalla competenza della Giunta e della Camera, anche a mente dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003.
Il Presidente della Camera comunica al giudice procedente l'esito della deliberazione. Qualora la decisione sia d'insindacabilità,

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il giudice può ritenere menomata la sua sfera di attribuzioni e dunque elevare conflitto tra poteri innanzi alla Corte costituzionale. In tal caso propone un ricorso alla Corte stessa, la quale generalmente dichiara preliminarmente ammissibile il conflitto, salva ogni decisione nel merito.
Il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità vengono quindi notificati alla Camera. Il Presidente della Camera stessa chiede un orientamento alla Giunta per le autorizzazioni, che poi viene gli viene comunicato affinché egli ne possa informare l'ufficio di presidenza. Quest'ultimo delibera quindi di avanzare una proposta all'Assemblea se nominare un avvocato del libero foro per resistere in giudizio o meno. Sinora la Camera ha generalmente deliberato di resistere, tranne che in 3 casi. La Corte costituzionale però - quando è entrata nel merito del giudizio - molto spesso ha annullato la delibera parlamentare (su un totale di 119 decisioni, vi sono state 56 decisioni di tipo meramente procedurale - di cui 2 sostanzialmente favorevoli alla magistratura - e 63 di merito - di cui 53 favorevoli all'autorità giudiziaria con conseguente annullamento della delibera parlamentare e 10 favorevoli alla Camera).
Quanto alle pendenze, sono assegnate alla Giunta per le autorizzazioni al momento circa 30 domande di deliberazione, per la gran parte mantenute all'ordine del giorno dalla scorsa legislatura.
Sottolinea che - per ovviare al persistente contrasto interpretativo e applicativo tra Camere e magistratura ordinaria - nelle due scorse legislature i Presidenti Casini e Bertinotti (d'intesa con l'ufficio di presidenza pro tempore della Camera) avevano invitato la Giunta a svolgere una riflessione sui criteri generali di applicazione dell'istituto dell'insindacabilità parlamentare, sia al momento della deliberazione originaria sia al momento della decisione di difendere la deliberazione assunta nell'eventuale giudizio per conflitto.
Mentre nella XIV legislatura lo sforzo di elaborazione, pure compiuto in seno alla Giunta, non era pervenuto a risultati condivisi, nella XV legislatura la Giunta ha prodotto un documento approvato all'unanimità. Tale documento, pur costituendo poco più che una testimonianza di riflessione recante linee-guida vincolanti politicamente solo per chi vi ha aderito in quella legislatura, nondimeno potrebbe essere considerato un punto di approdo apprezzabile anche in questa legislatura, ove la Giunta fosse nuovamente chiamata a pronunciarsi al riguardo.
La Giunta è poi competente sulle richieste di autorizzazione ad acta.
L'articolo 68, commi secondo e terzo, della Costituzione prevede che per taluni specifici atti del procedimento penale nei confronti di parlamentari occorre la previa autorizzazione della Camera d'appartenenza (arresto cautelare, perquisizioni, intercettazioni di comunicazioni, sequestro di corrispondenza). Queste garanzie si applicano solo ai parlamentari in carica.
Di considerevole importanza è la modifica intervenuta nel panorama delle competenze della Giunta e della Camera per effetto della sentenza n. 390 del 2007. Tale pronuncia ha dichiarato illegittima la disposizione della legge cosiddetta «Boato» nella parte in cui richiedeva l'autorizzazione parlamentare anche per l'utilizzo probatorio delle intercettazioni indirette di conversazioni di deputati o senatori contro il terzo interlocutore. La conseguenza pratica della sentenza è quindi quella di far sì che la Giunta e la Camera siano competenti per tale tipo di atto investigativo solo se il destinatario diretto di esso è un deputato (vuoi per un'intercettazione da eseguirsi direttamente nei confronti del parlamentare, vuoi per utilizzare come prova contro di lui un'intercettazione già svolta nei confronti di terzi). La prassi parlamentare e la giurisprudenza costituzionale (cfr. l'ordinanza n. 389 del 2007) fissano nel momento della conversazione il tempo in cui rileva la qualità di parlamentare. L'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 non si applica quindi a conversazioni svolte quando il mandato parlamentare non è ancora iniziato o quando è ormai cessato.

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Quando l'autorità giudiziaria intende compiere taluno dei predetti atti avanza direttamente la richiesta alla Camera ed essa viene assegnata alla Giunta, anche qui previo annuncio e pubblicazione di uno stampato (doc. IV). Talvolta la Giunta ha adottato il fumus persecutionis quale criterio decisionale: se la richiesta è stata ritenuta connotata da intento persecutorio, si è proposto all'Assemblea di negare l'autorizzazione, altrimenti di concederla.
Le relazioni sulle richieste di autorizzazione ad acta vengono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea secondo le decisioni della Conferenza dei capigruppo. L'Assemblea delibera una sola volta senza possibilità di reiterare la deliberazione, neanche in legislature successive. È tuttavia possibile che prima della deliberazione venga accolta una proposta di rinvio in Giunta. Il Presidente della Camera comunica al giudice procedente l'esito della deliberazione.
Quanto alle pendenze, è attualmente assegnata alla Giunta la richiesta di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici del deputato Francesco De Luca.
La Giunta è inoltre competente a riferire all'Assemblea in ordine ai reati ministeriali.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri (non i sottosegretari), anche se cessati, sono - ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione - processati dall'autorità giudiziaria ordinaria per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni, previa autorizzazione della Camera d'appartenenza (è competente il Senato se non parlamentari).
Quando l'autorità giudiziaria (in questo caso il cosiddetto «tribunale dei ministri») intende procedere contro il ministro avanza direttamente la richiesta alla Camera ed essa viene assegnata alla Giunta, anche qui previo annuncio e pubblicazione di uno stampato (doc. IV-bis). La Giunta anche qui convoca l'interessato per un'audizione e avanza una proposta all'Assemblea. La proposta può essere di diniego dell'autorizzazione solo sulla base delle precise scriminanti indicate nella legge costituzionale n. 1 del 1989. L'Assemblea, a sua volta, può denegare l'autorizzazione solo sulla base di tali scriminanti e con deliberazione adottata con la maggioranza assoluta dei componenti.
Da ultimo, quanto al Presidente della Repubblica, questi, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni se non per alto tradimento e attentato alla Costituzione. In tali casi viene messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte costituzionale. Organo referente del Parlamento in seduta comune a tali fini è il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, composto dai membri delle Giunte della Camera (21) e del Senato (23), e presieduto a legislature alterne dal Presidente della Giunta della Camera e della Giunta del Senato (come sarà nella XVI legislatura).
Il Comitato è convocato dal suo Presidente entro 10 giorni dall'assegnazione delle denunce a carico del Presidente della Repubblica disposta dal Presidente della Camera. Generalmente le denunce vengono archiviate per infondatezza o per totale carenza degli elementi minimi per configurare una denuncia a termini di legge (e dunque, in definitiva, per incompetenza dell'organo). Il numero legale per deliberare è di 23 componenti (la metà più uno) e può esserne verificata la sussistenza solo su richiesta qualificata. L'esito delle deliberazioni è comunicato al Presidente della Camera.
Riservatosi di tornare ad illustrare ulteriori aspetti sostanziali e procedurali in una prossima seduta, in particolare per esporre le evoluzioni della giurisprudenza costituzionale in tema d'insindacabilità, fa presente che è a disposizione dei componenti una vasta documentazione giurisprudenziale e dottrinale che può risultare utile per chi volesse approfondire.

Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti d'attribuzione.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, comunica che, quanto all'accennata competenza

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consultiva in materia di conflitti d'attribuzione, è pervenuta in data 22 maggio 2008 la seguente lettera del Presidente della Camera, che reca tra l'altro: «Onorevole Presidente, mi rallegro anzitutto per la Sua elezione alla Presidenza della Giunta per le autorizzazioni cui è affidato un delicato compito istituzionale, e formulo a Lei e agli altri membri della Giunta un augurio di buon lavoro. Le rappresento quindi che in data 7 aprile 2008 è stato notificato alla Camera il conflitto d'attribuzione dichiarato ammissibile con ordinanza della Corte costituzionale n. 84 del 2008, relativo a una delibera di insindacabilità della scorsa legislatura. Poiché il termine per la costituzione in giudizio scadeva il 27 aprile 2008, il Presidente della Camera - secondo quanto convenuto in Ufficio di Presidenza - ha provveduto a dar mandato per la tempestiva costituzione, in modo tale da non pregiudicare, in attesa delle decisioni dei competenti organi della nuova legislatura, la possibilità di resistere al conflitto. Le sarò pertanto grato se Ella vorrà farmi conoscere l'orientamento della Giunta circa l'opportunità che la Camera stessa ratifichi l'avvenuta costituzione nel giudizio. Le comunico altresì che in data 12 maggio 2008 sono state notificate alla Camera due ulteriori ordinanze della Corte costituzionale (n. 108 e n. 122), con cui sono stati dichiarati ammissibili altrettanti ricorsi per conflitto di attribuzione adottati dall'autorità giudiziaria nei confronti di deliberazioni parlamentari concernenti l'insindacabilità di opinioni espresse dagli ex deputati Tiziana Maiolo e Carlo Taormina. Anche su questi, La prego di farmi conoscere gli orientamenti della Giunta in tempi assai brevi, sì da consentire all'Ufficio di Presidenza di pronunciarsi in materia nel corso della prossima settimana, entro la quale dovrà intervenire anche la deliberazione dell'Aula. Il termine per la costituzione in giudizio scade infatti [il] 1o giugno 2008. [...]».
Al riguardo, si tratta di offrire al Presidente della Camera un parere in ordine all'opportunità che la Camera medesima dia mandato a un avvocato del libero foro di difendere le deliberazioni impugnate dall'autorità giudiziaria con la levata del conflitto.
Per uno dei tre conflitti cui si riferisce la lettera del Presidente Fini, tuttavia, tale nomina e la conseguente costituzione nel giudizio sono già avvenute a motivo della sospensione dei lavori parlamentari dovuta allo scioglimento delle Camere e quindi alla Giunta spetta soltanto di offrire un parere sulla ratifica di quanto disposto in tal senso dal Presidente Bertinotti. Per gli altri due conflitti invece la decisione deve essere ancora assunta.
Personalmente riterrebbe che sin d'ora - anche per motivi di garbo istituzionale - la Giunta potrebbe esprimere un parere favorevole alla ratifica della resistenza in giudizio per quanto riguarda il primo conflitto.
Circa gli altri due conflitti, ne espone sinteticamente estremi di fatto e di diritto e si rimette alla discussione. Senza l'intenzione di trarne un insegnamento categorico, fa presente che la casistica finora registra tutte le possibilità: casi di controversie risolte in favore della Camera dei deputati sia che questa abbia nominato un difensore sia che non l'abbia nominato; e casi di controversie risolte con l'annullamento delle delibere della Camera, sia che questa abbia nominato un difensore sia che non l'abbia nominato.

Maurizio PANIZ (PdL), ringraziato il Presidente per l'ampia relazione svolta e per il contributo di serietà con cui ha voluto inaugurare i lavori della Giunta, ringrazia altresì in anticipo i componenti per la partecipazione attiva e intelligente con cui si apprestano a svolgere il loro compito. Quest'ultimo deve essere impostato in chiave serena e costruttiva, nella consapevolezza che talora gli aspetti tecnici dell'attività della Giunta si scontrano con quelli politici e umani. Quanto al documento recante i criteri di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, stilato nella scorsa legislatura e cui ha fatto riferimento il Presidente Castagnetti, ne sottolinea il rilievo importante e lo interpreta quale strumento di recupero del

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ruolo del parlamentare a fronte della progressiva restrizione degli spazi imposta dalla giurisprudenza costituzionale. Crede di aver sempre mostrato il suo impegno a tutela della piena esplicazione del mandato parlamentare e della sua dignità. Al riguardo, ricorda la sua posizione sulle domande autorizzative che interessarono i deputati D'Alema e Fassino. In quell'occasione, peraltro, la Giunta operò in concordia e la relazione che predispose per l'Aula fece anche scaturire un'iniziativa disciplinare a carico del magistrato Forleo.
Venendo ai casi odierni, concorda col Presidente circa l'opportunità di offrire un pronto avallo alla costituzione già disposta dal Presidente della Camera nel giudizio relativo al conflitto dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 84. Quanto al conflitto dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 108, crede senz'altro di potersi esprimere per la costituzione in giudizio, parere che ritiene, pur con qualche maggiore perplessità, di poter estendere al conflitto dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 122.

Giuseppe CONSOLO (PdL), associatosi ai ringraziamenti per il Presidente, considera quello di ratificare l'avvenuta costituzione in giudizio per il conflitto di cui all'ordinanza n. 84 come un atto dovuto, soprattutto per rispetto del Presidente pro tempore della Camera. Purtroppo tale decisione inevitabilmente trascina con sé quella, che pur crea imbarazzo, di costituirsi in giudizio anche sul conflitto di cui all'ordinanza n. 122, la quale - similmente alla precedente appena citata - con ogni evidenza si riferisce a un caso riguardante l'inammissibile confusione tra l'attività professionale di avvocato e quella di parlamentare. Sicché conclude conformemente alle conclusioni illustrate dal collega Paniz, pur dissentendo in parte dalle motivazioni. Più in generale, intende rimarcare come i numeri testé offerti all'attenzione della Giunta dal Presidente debbano determinare una qualche iniziativa di mediazione: se certamente in taluni casi la Camera avrà interpretato in chiave eccessivamente lata la prerogativa dell'insindacabilità, stenta d'altronde a credere che in dieci anni, su 119 delibere parlamentari, soltanto 10 fossero corrette. Da questo punto di vista auspica che le deliberazioni della Giunta e della Camera non siano sempre inutiliter datae e che la Camera, da un lato, e la Corte costituzionale, dall'altro, facciano la loro parte.

Lorenzo RIA (PD), anch'egli unendosi ai colleghi che l'hanno preceduto nel ringraziamento e nell'augurio al Presidente Castagnetti, anticipa che il suo gruppo non è oggi ancora del tutto preparato a illustrare una linea di condotta compiutamente elaborata sui temi proposti all'attenzione dal Presidente stesso. Apprende oggi dell'esistenza del documento recante criteri generali sull'applicazione dell'insindacabilità e si riserva di approfondirne i contenuti. Non può quindi escludere che si tratti di un approdo significativo per la futura attività della Giunta. Motivi di coerenza suggeriscono oggi di concordare con il Presidente sulla proposta di ratifica per ciò che concerne il primo dei conflitti citati e di astenersi sui restanti due. Quest'ultima posizione, peraltro, è animata anche dalla volontà di non alimentare la diceria ormai assai diffusa nell'opinione pubblica per cui i parlamentari costituirebbero una casta.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) crede che la Camera debba sempre difendere le deliberazioni assunte ed anzi contesta il ruolo che la Corte costituzionale si è ormai arrogata sia in punto di controllo e talora di annullamento delle deliberazioni parlamentari di insindacabilità sia in materia di controllo di costituzionalità delle leggi.

Elio Vittorio BELCASTRO (Misto-MpA), condivisi i ringraziamenti e gli auguri al Presidente della Giunta, ritiene la ratifica dell'operato del Presidente della Camera un atto dovuto ma si augura che in futuro la Giunta possa trovare la via di una più corretta interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Marilena SAMPERI (PD), nel sottoscrivere quanto sostenuto dal deputato Ria,

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intende sottolineare che nei casi inerenti all'ex deputato Taormina non si è trattato tanto della commistione tra ruolo parlamentare e ruolo professionale bensì della totale strumentalizzazione a fini professionali di facoltà attinenti al mandato parlamentare. Fenomeni del genere ledono pesantemente il pari trattamento e le pari opportunità tra professionisti, solo alcuni dei quali possono permettersi di attaccare una controparte processuale come nei casi oggi all'esame. Concorda pertanto con l'auspicio di un lavoro serio ed ampiamente condiviso, purché taluni basilari principi siano rispettati.

Antonino LO PRESTI (PdL) si pronuncia per la ratifica della resistenza in giudizio sul conflitto di cui all'ordinanza n. 84 e per la costituzione nel giudizio nel conflitto di cui all'ordinanza n. 108, mentre si asterrà sull'ultimo conflitto.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ringrazia gli intervenuti e condivide l'auspicio che la Giunta lavori con spirito unitario. Rimarca che nell'opinione pubblica è ormai diffusa una sensibilità, che talora si atteggia a pregiudizio, tale per cui gli atti dei parlamentari sono sottoposti al controllo e a un esercizio critico assai pronunciato. I parlamentari pertanto non devono offrire pretesti per essere additati come soggetti privilegiati appartenenti a una casta. Quale parlamentare da data risalente, comprende i meccanismi di amicizia e di solidarietà che talora condizionano le decisioni degli organi parlamentari ma crede che nelle materie di competenza della Giunta la funzione parlamentare debba essere onorata mediante l'assunzione di atteggiamenti seri e criteri rigorosi. Aggiunge che nella passata legislatura, in qualità di membro dell'ufficio di presidenza della Camera, ebbe ad apprezzare le circostanze nelle quali la Giunta aveva proposto di non costituirsi nei giudizi per conflitto. Aveva altresì apprezzato il documento sull'insindacabilità cui hanno fatto riferimento anche i colleghi Paniz e Consolo. Gli sembra davvero importante che la Giunta trovi il limite di difendibilità dei deliberati parlamentari.
Constatato l'orientamento unanime per la ratifica della costituzione nel giudizio per il quale i termini sono già scaduti e quello maggioritario sui restanti due, avverte che riferirà al Presidente della Camera sull'esito dell'odierna discussione.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.