Allegato B
Seduta n. 624 del 19/4/2012

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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

MARIO PEPE (Misto-R-A). - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - Premesso che:
notizie sulla stampa nazionale, e documenti di numerose associazioni e sindacati universitari, hanno portato a conoscenza dell'opinione pubblica che sono in atto, da parte dei rettori di numerosi università italiane, iniziative per prorogare il proprio mandato oltre i termini previsti dal comma 9 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che dispone che il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo;
sempre fonti giornalistiche, mancando specifici atti ministeriali, sembrerebbero confermare che l'interpretazione data dalla direzione università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca andrebbe nella direzione di considerare possibili proroghe di due anni invece che di una, contro il dettato e lo spirito della legge n. 240 del 2010 interpretando, ad avviso dell'interrogante, capziosamente il termine «adozione» degli statuti. Da tutto il mondo accademico italiano sta salendo la vibrata protesta contro la burocrazia ministeriale che sta danneggiando i percorsi di attuazione della riforma in violazione del principio costituzionale di autonomia universitaria;
risulta addirittura che alcuni rettori in carica già prorogati, in particolare il rettore dell'università degli studi dell'Aquila, abbiano rilasciato agli organi di stampa dichiarazioni atte a precostituire l'annullamento e impedire il regolare svolgimento di elezioni del nuovo rettore già convocate dal decano a norma di legge;
con riferimento allo stesso ateneo, l'attuazione dello statuto vigente riformato secondo le prescrizioni della citata legge n. 240 del 2010, determinerebbe l'assurda situazione in forza della quale un rettore fruitore di una doppia proroga in contrasto con quanto previsto dalla legge andrebbe a nominare i componenti del consiglio di amministrazione, determinando quindi un vulnus alle prerogative del rettore subentrante -:
quali siano i motivi che hanno portato all'interpretazione di cui in premessa di leggi, con significato cogente per le amministrazioni universitarie;
se non ritenga opportuno assumere iniziative, anche normative, per chiarire la corretta interpretazione dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per quel che riguarda la proroga del mandato dei rettori universitari;
quali ulteriori iniziative intenda adottare ai fini della piena attuazione della citata legge n. 240 del 2010 di riforma del sistema universitario.
(5-06655)

Interrogazioni a risposta scritta:

TOCCI e GHIZZONI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
gli interroganti sono da gran tempo tra i più convinti e attivi fautori di un sistema di valutazione delle università e della ricerca scientifica ed hanno contribuito fattivamente alla sua introduzione nel nostro Paese;

il principio della valutazione della qualità accademica e scientifica delle istituzioni di insegnamento e ricerca è generalmente acquisito e unanimemente condiviso in tutti gli ambienti ai quali si rivolge e che si dimostrano disponibili a concorrere con spirito costruttivo e collaborativo alla migliore realizzazione delle prime iniziative sperimentali che si stanno avviando in questo periodo;
l'istituzione e l'operatività dell'Agenzia nazionale di valutazione è stata salutata con generale soddisfazione ed ha determinato aspettative di indubbio valore positivo per l'adeguamento, anche nel nostro Paese, ai sistemi da tempo attivi nei contesti internazionali più avanzati;
pure in questo clima di favorevole condivisione di finalità ed obiettivi, le prime iniziative metodologiche avviate dall'Agenzia hanno suscitato, e stanno suscitando, reazioni assai critiche e diffuse tra gli addetti ai lavori, con una serie di obiezioni motivate e documentate che hanno innescato una dialettica serrata di argomenti contrapposti tanto da suscitare apprensione negli ambienti accademici e scientifici interessati;
si avverte il rischio di inficiare e ridimensionare, in misura considerevole, il consenso che ha accompagnato l'istituzione dell'Agenzia e la sua iniziale organizzazione e attività, e di compromettere gli esiti di un processo la cui convinta accettazione costituisce presupposto necessario per una sua utile evoluzione e conclusione;
la preoccupazione che si sta sempre più determinando e diffondendo, in connessione con il moltiplicarsi dei rilievi di metodo che da più parti sono sollevati, è suscitata anche dalle non chiare e definite conseguenze degli esiti della valutazione per le strutture e per gli studiosi che vi afferiscono;
la sensazione che, da obiettivi di cui non siano precisati gli effetti, possano trarsi conclusioni, quali quelle ipotizzate in una recente nota intervista da un autorevole componente del comitato direttivo dell'Agenzia, aumenta ancora la circospezione degli ambienti accademici e scientifici su un'operazione tra le più delicate e incisive per il futuro delle università e della ricerca e che, per questo motivo, non può essere svolta e accolta con sospetto o diffidenza;
la lamentata disparità di trattamento tra le università e gli enti di ricerca per le modalità e i criteri di valutazione concorre ad accentuare la perplessità di questi ultimi sulla capacità dei sistemi adottati di giungere a risultati equi e confrontabili;
il complesso delle osservazioni e reazioni ha indotto alcune forze sociali a chiedere con insistenza di sospendere il processo avviato in attesa di una sua auspicata, opportuna ridefinizione;
l'Agenzia, oltre alla valutazione della qualità della ricerca, sarà chiamata entro brevissimo tempo, ad altri impegnativi e assai delicati adempimenti relativi, soprattutto, all'accreditamento delle sedi e dei corsi, attuali e futuri, con effetti decisivi sulla loro continuità od estinzione;
i costi complessivi, soltanto per il processo di valutazione della qualità della ricerca, finora avviato, sono stati recentemente stimati, sia pure con un grado di dichiarata approssimazione, in 300 milioni di euro; onere che ricadrà essenzialmente sulle università e sugli enti di ricerca; l'analisi rende ancora più necessario ed urgente porre a confronto, ed in evidenza, l'efficacia di risorse tanto ingenti con i benefici dei risultati attesi;
anche il Sole 24ore, notoriamente propugnatore tra i più convinti dell'Agenzia e dei suoi compiti, ha avvertito, il 10 marzo; la necessità di interrogarsi sulle potenzialità di quest'ultima, «inondata di compiti». «Ha appena avviato» ha osservato, «la valutazione di 200mila prodotti di ricerca, ora deve giudicare migliaia di corsi di laurea, nelle prossime settimane sarà chiamata a vagliare le proposte di dottorato. Siamo sicuri che l'Agenzia, nella sua struttura attuale, sia in grado di

farcela? Una «valutazione» sarebbe da fare anche su questo punto, per evitare che l'ondata «meritocratica» rimanga confinata alla Gazzetta Ufficiale -:
se il Ministro, nell'ottica dell'avvio di un sistema di valutazione trasparente, accettato, condiviso e collaborativo, non già sindacatore e punitivo, ritenga opportuno rendere espliciti gli obiettivi e le conseguenze della valutazione delle università, degli enti di ricerca, e dei ricercatori, definendo e comunicando, con immediatezza, gli interventi idonei ad assicurare criteri di giudizio partecipati e condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale e, in prospettiva, le azioni necessarie per realizzare condizioni di equità e pari opportunità, per tutte le istituzioni, avvalendosi delle analisi e dei suggerimenti del processo di valutazione.
(4-15770)

GIANNI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in data 2 agosto 2011 fu approvata all'unanimità, dalle commissioni bilancio e cultura della Camera in seduta congiunta, la risoluzione n. 8-00143, relativa a interventi urgenti di edilizia scolastica;
la risoluzione impegnava il Governo pro tempore ad attuare interventi significativi e improrogabili in particolare per la messa in sicurezza degli edifici scolastici ma anche per opere di restauro o conservazione nei comuni;
l'approvazione della risoluzione fu accolta dai cittadini interessati con soddisfazione, ma ad oggi a fronte del silenzio del Governo e soprattutto dinanzi alla mancanza di azioni rispetto agli impegni assunti, che riguardavano esigenze reali e indifferibili, sia il Governo che i parlamentari rischiano, ad avviso dell'interrogante, di perdere in credibilità -:
se e quali iniziative intendano intraprendere in tempi certi per attuare gli impegni presi e votati all'unanimità dalle Commissioni cultura e bilancio, con la risoluzione n. 8-00143 del 2 agosto 2011.
(4-15786)

STRIZZOLO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, all'articolo 19 «Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica» recita:
«1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonché entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l'ANSAS ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i

limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998»;

l'ANSAS (Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica) è ente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attualmente commissariato; il commissario straordinario, nominato dal Ministro pro tempore Maria Stella Gelmini è la dottoressa Stefania Fuscagni;
il direttore generale dottor Giunta La Spada ha reso noto l'11 aprile che il programma straordinario di reclutamento, previsto dalle norme richiamate, è stato approvato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze con un iter di svolgimento che dovrebbe concludersi entro il 31 agosto 2012, ultimo giorno di vita dell'ANSAS;
ad oggi, risulta che i concorsi devono ancora essere banditi unitamente alla definizione dei profili delle varie professionalità previste, mentre dal 1o settembre 2012 dovrebbe essere ripristinato l'INDIRE col nuovo personale vincitore di concorso;
risulta, altresì, che nessuna norma transitoria sia stata formalmente richiesta per permettere la chiusura delle sedi dell'ANSAS - da quella centrale di Firenze a quelle dei 18 nuclei territoriali insediati in ogni regione, così come pare non sia stato avviato un pur minimo piano per trasferire le attività e i procedimenti che necessariamente ricadranno nel 2013, presso la sede centrale, né sia stato fatto qualche passo concreto per centralizzare con la dovuta tempistica le attività svolte dai nuclei, né se sia stata mai data comunicazione ai 3 direttori dei nuclei circa l'individuazione dei tre nuclei regionali in cui si articolerà l'INDIRE;
risulterebbe, inoltre, che la commissaria straordinaria dottoressa Stefania Fuscagni abbia già individuato i tre nuclei in cui si articolerà l'INDIRE: in Piemonte (Torino), Lazio (Roma), Campania (Napoli) e ciò sarebbe avvenuto senza alcun coinvolgimento e confronto con le realtà istituzionali territoriali interessate;
nelle relazioni annualmente presentate sulle attività svolte e sullo stato degli enti operanti nelle singole regioni si può riscontrare l'ampia molte di lavoro svolta con e per le scuole di ogni regione e il numero e la qualità delle collaborazioni in atto con enti locali e con le università, in particolare nelle regioni del Nord-est;
la commissaria, pur non avendo, a quanto consta all'interrogante, mai visitato e adeguatamente valutato l'operatività di tutte le sedi regionali, risulterebbe che abbia ugualmente proceduto con la scelta di tre nuclei, escludendo immotivatamente l'intero Nord-est, con le sue specificità legate anche alla presenza di minoranze linguistiche riconosciute e tutelate da leggi dello Stato;
il Veneto potrebbe benissimo essere considerato sede per il Nord, ricordando tra l'altro che in tale regione l'ANSAS ha un edificio di proprietà del valore di circa 4 milioni di euro e ciò anche grazie ai contributi regionali che negli anni hanno sostenuto la vita dell'ente veneto (allora chiamato IRRE - Istituto regionale di ricerca educativa); in virtù di quei fondi certi l'IRRE ha proceduto all'acquisto dell'immobile;

col piano «Scuola digitale» avviato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e confermato dal Ministro interrogato, risulta che solo in Veneto sono stati formati in 3 anni ben 6.124 docenti e attivati circa 250 corsi di formazione (in ogni provincia), mentre in Friuli Venezia Giulia ben 1.595 i docenti formati (di cui una parte di lingua slovena) sono 1.595 con l'attivazione di circa 90 corsi presenti in ogni provincia; sempre in Friuli Venezia Giulia l'ANSAS ha vinto progetti speciali finanziati dalla regione e in Veneto l'ente ha ottenuto dal consiglio regionale un sostanzioso finanziamento con cui e stato attivato un percorso di formazione sul tema dell'unità d'Italia che ha avuto il riconoscimento ai più alti livelli istituzionali -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della effettiva situazione che si sta determinando, sotto il profilo politico, organizzativo e finanziario, in vista della chiusura dell'ANSAS e della costituzione dell'INDIRE;
quali iniziative intenda assumere tempestivamente - tenuto conto della scadenza del 31 agosto 2012 - per assicurare una transizione dall'uno all'altro ente che sia rispettosa dell'interesse pubblico e della qualità dell'importante servizio che dovrà essere erogato, nel rispetto anche delle esperienze e professionalità maturate dai dirigenti delle varie ANSAS regionali, con efficacia ed equità su tutto il territorio nazionale in un settore, come quello della formazione ed istruzione, che è fondamentale e strategico per il futuro del Paese.
(4-15794)

TOCCI, GHIZZONI e MAZZARELLA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con il recente decreto ministeriale del 29 marzo 2012 è stato rideterminato l'importo della tassa minima di iscrizione alle università per l'anno accademico 2012/2013, aumentandolo dell'1,5 cento, in relazione al tasso di inflazione programmato per il 2012, e definendolo in euro 192,57;
la rivalutazione annuale è consentita dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, «Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari», appositamente richiamato nelle premesse del decreto;
all'importo della tassa di iscrizione si aggiunge, come è noto, quello dei contributi universitari determinati autonomamente dalle università, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;
l'articolo 5 del regolamento pone tuttavia, assai opportunamente, un preciso limite all'entità complessiva dell'apporto finanziario degli studenti, specificando che: «la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;
il comma 4 di quell'articolo prevede anche che le università comunichino «annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, [ .....] nonché le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui ai predetti commi»;
si è tuttavia verificato, sempre più frequentemente e diffusamente negli ultimi anni, un aumento della partecipazione studentesca alle esigenze finanziarie di numerose università ben oltre il limite del richiamato 20 per cento gli atenei hanno motivato la loro determinazione ad imporla con l'aumento dei costi di funzionamento e la progressiva diminuzione del finanziamento pubblico;
le ragioni addotte, quand'anche comprensibili, non sono tuttavia in grado di alterare il chiaro disposto normativo né la volontà politica sottesa di una equilibrata

ripartizione dei costi dell'alta formazione tra le esigenze collettive e quelle individuali;
la palese illegittimità delle deliberazioni di alcuni atenei è stata conseguentemente dichiarata in sede giurisdizionale, in tutti i casi in cui la questione sia stata posta all'attenzione del giudice amministrativo dagli studenti interessati, obbligando le università a restituire le somme eccedenti il limite;
lo schema di decreto delegato sul diritto allo studio universitario interviene anch'esso sull'importo della tassa, destinata a questa specifica finalità, prevedendone la rideterminazione, in aumento anche in questo caso, e fissandone la misura minima in 120 e massima in 200 euro, da aggiornare annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;
l'articolo 5 dell'emanando decreto legislativo sulla programmazione del personale universitario prevede, inoltre, che il limite alle spese di personale sia calcolato rapportando le spese complessive alla somma dei contributi statali per il funzionamento e, innovando rispetto al passato, anche delle tasse, soprattasse e contributi universitari;
il Consiglio universitario nazionale, nell'audizione presso la Commissione cultura del Senato del 21 febbraio 2012, ha osservato che: «l'indicazione delle tasse e dei contributi degli studenti come denominatore dell'indice delle spese di personale, al quale sono abbinati diversi livelli di possibile reclutamento, corre il rischio di deteriorare l'equilibrio della natura delle voci considerate a numeratore e denominatore»;
la Conferenza dei rettori, nel documento approvato nell'assemblea del 23 febbraio 2012, ha segnalato anch'essa il problema del limite del 20 per cento sui trasferimenti dello Stato quale tetto degli introiti da tasse e contributi, proponendo conseguentemente possibili iniziative ministeriali in merito, tra le quali: «la pura e semplice abrogazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997» -:
se non ritenga il Ministro, in questa complessa situazione, di rendere esplicita, con urgenza, la conferma dell'entità del vincolo della contribuzione studentesca, imposto dalla permanente vigenza del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, ribadendo la validità ed equità del rapporto a suo tempo stabilito e fugando, di conseguenza, qualsiasi aspettativa o timore di una sua possibile alterazione; se non convenga altresì sulla necessità di comunicare agli atenei le iniziative ministeriali a tutela dei diritti degli studenti in tutte le ipotesi di violazione del divieto normativo.
(4-15797)

TOCCI, GHIZZONI e MAZZARELLA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
è stato unanimemente apprezzato il proclamato, innovativo, indirizzo ministeriale proteso a porre a disposizione dell'opinione pubblica il ricco patrimonio informativo disponibile nelle banche dati del Ministero;
all'impegno avviato in questa direzione corrisponderà senz'altro l'attenzione e l'interesse dei numerosi utenti che ne potranno trarre non solo utilità conoscitiva ma anche di orientamento per decisioni spesso determinanti per il percorso formativo che intendono seguire;
le informazioni rese disponibili consentiranno peraltro a tutti, in primo luogo a chi ha responsabilità istituzionali in merito, di assicurare una partecipazione consapevole e attiva ai processi decisionali; contribuendovi in modo proficuamente dialettico e costruttivo;
alla luce di queste considerazioni spiace dover constatare, per il versante universitario, il venir meno, ora, del consueto rapporto sullo stato del sistema

universitario, presentato ogni anno dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), e della ricchezza dei dati informativi, oltre che delle motivate analisi svolte sugli stessi, che potevano trarsi dalla documentazione posta a disposizione con quel testo;
si tratta, a giudizio degli interroganti, di una lacuna grave in un momento di trasformazione incisiva degli assetti universitari, derivante dalla legge n. 240 del 2010 dai successivi decreti che ne scaturiscono, e che prospettano un ridisegno complessivo del sistema universitario, per il quale assai utili risulterebbero quegli elementi di conoscenza custoditi negli archivi informatici concepiti e sapientemente organizzati, negli anni, dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, che reca il regolamento dell'ANVUR, prevede, come è noto, che l'Agenzia abbia accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e che si avvalga dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali;
le università e gli altri enti pubblici e privati che beneficiano di risorse pubbliche sono conseguentemente tenuti a mettere a disposizione dell'Agenzia i dati o documenti richiesti;
in prima applicazione è prevista l'utilizzazione dei sistemi informativi e statistici predisposti dai preesistenti comitati Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca -:
se il Ministro non ritenga, coerentemente con quanto esposto in premessa di assicurare l'accesso a tali archivi anche a coloro che ne abbiano interesse, ed in particolare, autorizzare i consorzi informatici che operano al servizio del Ministero, e per questa ragione sono destinatari di cospicue contribuzioni pubbliche, e detengono e aggiornano tutte le informazioni disponibili sui sistemi dell'università e della ricerca scientifica;
a corrispondere, con solerzia, alle richieste che ad esse provengano dai soggetti istituzionali.
(4-15798)