Allegato B
Seduta n. 624 del 19/4/2012

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INTERNO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

MATTESINI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 17 febbraio 2010 fu presentata specifica interrogazione a cui a tutt'oggi non è stata data nessuna risposta, in merito al campo base dei vigili del fuoco nelle zone colpite dal terremoto del 6 aprile 2009 e nello specifico il campo base, sito nell'ex Agriformula da Monticchio (L'Aquila), territorio che si estende per circa 15.000 metri quadrati ed all'interno della quale il campo dei vigili occupava circa 5.000 metri quadri ed era destinato ai vigili del fuoco della Toscana, dell'Umbria e del Friuli Venezia Giulia;
l'interrogazione nasceva dal fatto che l'area interessata, risultava inquinata essendovi stata riscontrata la presenza di alcuni composti chimici pericolosi tra cui tetraconazolo, carbaril, frammisti ad arsenico, stagno e zinco, tant'è che già prima del terremoto il NIPAF (nucleo investigativo provinciale del Corpo forestale dello Stato) stava portando avanti dei rilevamenti atti ad accertare il grado di pericolosità di quei luoghi e che la stessa conferenza dei servizi convocata dal comune dell'Aquila il 9 dicembre 2009 aveva deciso di procedere per la verifica di stato ambientale;
a seguito della conferenza dei servizi suddetta fu notificata ai vigili del fuoco una copia del verbale «ai fini delle determinazioni di loro competenza»;
con l'interrogazione su richiamata veniva chiesto: a) se nella localizzazione del campo in tale zona fosse stato tenuto conto della pericolosità di quell'area e dell'esposizione degli stessi vigili del fuoco a rischi pesanti per la loro salute; b) se fossero previste analisi cliniche per verificare, eventuali danni alla salute per coloro che vi hanno soggiornato; c) quanto sia costata l'installazione del campo;
dagli organi di stampa abruzzesi si apprende che l'area dell'ex stabilimento Agriformula di Monticchio (L'Aquila), a seguito delle indagini svolte dall'Arma dei Carabinieri, su delega dell'autorità giudiziaria, è stata sottoposta a sequestro causa gli alti livelli di inquinamento da fitofarmaci -:
quali iniziative intenda intraprendere il Governo ed in particolare se intenda avviare procedure di sorveglianza sanitaria

sul personale che vi ha soggiornato h24, e quindi esposto a quei livelli di inquinamento;
perché la localizzazione del campo dei vigili del fuoco non abbia tenuto conto della pericolosità di quell'area e dell'esposizione degli stessi vigili del fuoco a rischi pesanti per la loro salute;
quanto sia costata l'installazione di quel campo.
(5-06647)

SARUBBI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto riportato dalla stampa, sul volo Alitalia Roma-Tunisi delle 9.20 di martedì 17 aprile, sarebbero state imbarcate anche due persone di probabile nazionalità tunisina scortate da quattro agenti di P.S. in borghese; i due migranti avrebbero avuto i polsi legati con delle fascette e la bocca tappata con un nastro da pacchi;
i testimoni - che hanno scattato anche una foto, diffondendola in rete - raccontano che, alle loro rimostranze, gli agenti avrebbero risposto dichiarando che si sarebbe trattato di una «prassi usuale» -:
se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero;
se, in caso affermativo, si sia trattato di un rimpatrio e quali fossero le sue motivazioni;
se si intenda agire in sede disciplinare contro gli agenti che avrebbero praticato tali trattamenti inumani verso i due cittadini stranieri;
nel caso in cui fosse invece verificato che questo tipo di azione costituisce una prassi usuale, se il Ministro non intenda agire immediatamente affinché tali metodi siano immediatamente interrotti e sanzionati.
(5-06649)

BERRETTA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la prefettura di Bari - ufficio territoriale del Governo (ente appaltante) con avviso pubblico del 30 settembre 2010 indiceva l'appalto volto all'affidamento della gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Bari Palese;
il criterio di affidamento prescelto dalla prefettura di Bari veniva espressamente indicato al punto 4) dell'avviso pubblico, in cui veniva specificato che: «l'appalto è affidato selezionando la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83 del codice dei contratti, con applicazione dei parametri di valutazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi riportati nella scheda denominata Struttura dell'offerta». Si precisa, continuando, che l'appalto sarà affidato all'impresa partecipante che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria della valutazione relativa all'offerta tecnica e all'offerta economica;
la gara veniva aggiudicata alla ditta cooperativa consorzio Opus di Foggia alla cifra pro capite pro-die di euro 30,20. Il servizio sopra specificato veniva gestito dalla società cooperativa Auxilium alla cifra pro capite pro-die di euro 49,00 + iva ridotte nell'estate del 2011 a 46,00 euro + iva;
le risultanze di detta gara bandita, erano impugnate innanzi al TAR, (dalla ditta Auxilium che appunto continua a gestire oggi ad un prezzo di euro 24,60) cosicché la prefettura, attesa l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere, a seguito della situazione emergenziale in atto derivante dal massiccio afflusso di immigrati dal Nord Africa, promuoveva l'affidamento del servizio a trattativa privata con lettera prot. n. 429 del 23 agosto 2011, invitando tra gli altri, il Consorzio Sisifo a presentare offerta nell'ambito della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del Centro di accoglienza per

richiedenti asilo (C.A.R.A.) di Bari-Palese per il periodo 16 settembre 2011-31 dicembre 2011, da aggiudicarsi con il sistema del massimo ribasso sul prezzo a base d'asta di euro 40,00 (prezzo unitario giornaliero pro-capite/pro-die per 1.200 persone circa al giorno);
la procedura negoziata si concludeva nel mese di settembre del 2011;
con note della prefettura (protocollo 38796 del 30 settembre 2011 e protocollo 40223 in data 11 ottobre 2011) il consorzio Sisifo è stato invitato a fornire giustificazioni in merito a tutte le voci di costo concorrenti alla formazione del prezzo offerto e ulteriori chiarimenti relativi ad alcune professionalità impiegate;
il Consorzio Sisifo (nota del 4 ottobre 2011 e con nota 14 ottobre 2011, recante in allegato documentazione probatoria) forniva dettagliate, articolate e documentate giustificazioni in ordine a tutte le componenti dell'offerta e pronto riscontro. Medio tempore, con provvedimento protocollo 40132 in data 11 ottobre 2011 la prefettura disponeva l'esclusione dalla gara del primo classificato, costituenda ATI tra Medica Sud s.r.l. e O.E.R. operatori emergenza radio, «non ravvisando la sussistenza dei necessari presupposti di affidabilità dell'offerta» e con nota della prefettura protocollo n. 42175 del 24 ottobre 2011 il consorzio invitava a presentare (entro il successivo 27 ottobre 2011) tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto, al fine di procedere alla sottoscrizione della convenzione con decorrenza presumibile dalla mezzanotte del 1o novembre 2011;
con nota protocollo 43176 del 28 ottobre 2011 la prefettura comunicava, a firma del dirigente presidente di commissione, che nel prendere atto delle risultanze delle operazioni della commissione di gara, la provvisoria aggiudicazione dell'appalto in favore del consorzio Sisifo e con decreto prefettizio n. 0043283/49.01 del 28 ottobre 2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del consorzio Sisifo. Al legale rappresentante del consorzio, recatosi in prefettura per la sottoscrizione del contratto e la consegna del servizio, veniva consegnato il provvedimento del 31 ottobre 2011 prot. 43406/49.01, recante sospensione del decreto di aggiudicazione definitiva motivato con riferimento alla proposizione di ricorso da parte dell'ATI Medica Sud-OER avverso il provvedimento di esclusione; detta sospensione sino alla decisione della domanda cautelare proposta contestualmente al predetto ricorso;
tuttavia, con nota del 31 ottobre 2011 la costituenda ATI Medica Sud-O.E.R. comunicava che non avrebbe depositato il ricorso, così rinunziando alla proposta azione giurisdizionale;
nonostante tale rinunzia la prefettura di Bari non adottava i doverosi provvedimenti consequenziali all'aggiudicazione definitiva anzi, con provvedimento prot. 43285/49.01 del 31 ottobre 2011, ha revocato (a firma del suo vice prefetto De Girolamo) l'aggiudicazione definitiva già disposta (dalla commissione di gara) in favore del Consorzio Sisifo, «ritenuta necessaria la verifica delle giustificazioni formulate dal Consorzio di Cooperative Sociali SISIFO in ordine» alle voci di costo già precedentemente e positivamente esaminate. Nelle more di tale procedimento, durante tale periodo si disponeva la proroga in favore della cooperativa Auxilium;
nei giorni seguenti il consorzio produceva ulteriori giustificativi;
infatti il consorzio Sisifo con nota SP 811/2011 del 7 novembre 2011 produceva ulteriori giustificativi a supporto della congruità dell'offerta, come richiesto dal viceprefetto con suo provvedimento prot. 43285/49.01 del 31 ottobre 2011, a cui però la stazione appaltante non dava riscontro;
successivamente la prefettura di Bari con nota del 17 novembre 2011 comunicava tramite fax la definitiva esclusione del consorzio Sisifo alla trattativa privata, motivata sulla scorta, a quanto consta all'interrogante, nella mancata comunicazione,

in sede di presentazione dell'offerta, dell'intenzione di volersi avvalere del subappalto per i pasti e della dichiarata volontà di avvalersi dell'esenzione Irap e IRES in virtù di una legge regionale, pertanto l'insorgenza di perplessità in ordine alla completa corretta ed esaustiva valutazione di tutte le poste che compongono l'offerta;
Sisifo ha proposto ricorso al Tar contro detta esclusione;
contestualmente, in data 18 novembre 2011 la prefettura di Bari con nota prot. 46280 provvedeva a richiedere alla ditta ATI Auxilium/la Cascina/Solidarietà Lavoro documentazione per l'aggiudicazione della trattativa, effettuata in data 28 novembre 2011;
a seguito di ricorso da parte del Sisifo consorzio il TAR Puglia-Bari, con sentenza n. 233 del 20 gennaio 2012, ha annullato il provvedimento di esclusione dello scrivente consorzio dalla procedura in oggetto, nonché il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto il favore della ATI cooperativa Auxilium, motivando che «il Consorzio ricorrente, dunque, non era tenuto a dichiarare preventivamente la volontà di subappaltare il servizio di fornitura dei pasti» e in relazione all'esenzione IRES-IRAP, il TAR ha ritenuto illegittima la mancata concessione di un termine per chiarimenti;
successivamente il consorzio Sisifo invitava la prefettura a riavviare il procedimento di verifica dell'anomalia in applicazione dei principi affermati dal TAR;
la prefettura con nota 4895 del 7 febbraio 2012 comunicava al consorzio Sisifo che ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza in ottemperanza a quanto statuito dal TAR, disponeva la riconvocazione della commissione al fine di riattivare il procedimento di gara per la nuova adozione dell'atto impugnato e nelle more di dare esecuzione alla sentenza del TAR e nel prendere atto che il consorzio non poteva essere escluso dalla procedura di gara per mancata dichiarazione di subappalto, comunicava la necessità di acquisire chiarimenti integrativi a quelli già prodotti nelle precedenti richieste e già accettati dalla prefettura stessa, in particolare spiegazioni in merito a tutte le singole voci che componevano l'offerta economica precedentemente accettati e per cui aveva già proceduto all'aggiudicazione;
il consorzio Sisifo ribatteva che la riapertura del subprocedimento di verifica dell'anomalia non poteva che concernere esclusivamente i rilevi già sollevati dalla prefettura - peraltro illegittimamente - con il provvedimento protocollo 46129/2011 impugnato dinanzi al TAR e da quest'ultimo annullato con la sentenza -:
se quanto sopra esposto corrisponda al vero;
se non ritengano di dover assumere le iniziative di competenza necessarie nell'interesse del principio dell'economicità dell'azione amministrativa e per contenere una spesa pubblica incompatibile con il suddetto principio, e procedere con l'aggiudicazione definitiva per l'erogazione del servizio, ponendo finalmente fine ad una situazione di incertezza e precarietà che inevitabilmente incide sulla qualità dei servizi e sulla vita dei richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari.
(5-06656)

Interrogazioni a risposta scritta:

ROSATO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, impone l'obbligo di chiedere per sé e per le persone sulla quali si esercita la patria potestà o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale;
il successivo articolo 8 disciplina lo schedario della popolazione temporanea costituita dalle persone che «dimorando

nel comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza»;
il trasferimento della residenza non deve essere effettuata, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per coloro che cambino luogo abitativo per esigenze di leva militare, ricovero in casa di cura e di detenzione in attesa di giudizio;
sono molti gli studenti universitari che per esigenze di studio si trasferiscono in una città diversa da quella di residenza naturale e si stabiliscono in una sede diversa sul territorio nazionale;
molti giovani provenienti da Paesi extracomunitari, giungono in Italia per frequentare le università e per questo motivo si stabiliscono in città;
per motivazioni personali e geografiche taluni intendono mantenere la residenza nel luogo familiare e se necessario si iscrivono allo schedario della popolazione temporanea, altri hanno l'occorrenza di modificare la propria residenza adeguandola alla nuova realtà della dimora abituale;
nello specifico per gli studenti provenienti da Paesi extracomunitari, essi spesso accedono alle assegnazioni dei locali delle case dello studente messe a bando dagli enti regionali per il diritto allo studio universitario;
per questi, in particolare, la necessità di spostarvi la residenza si collega al fatto che sono presenti sul territorio nazionale con un permesso di studio di durata annuale ma con rinnovo e che una residenza in Italia viene chiesta per molteplici attività quotidiane, dall'apertura di un conto bancario all'avvio della procedura per ottenere la patente di guida;
è emerso all'interrogante che l'Erdisu di Udine (ente regionale per il diritto allo studio universitario) non consente a codesti studenti di poter esercitare il trasferimento di residenza in forza delle esigenze di studio nelle abitazioni assegnate tramite bando;
il diniego si manifesta nonostante l'amministrazione comunale non abbia espresso alcuna riserva e viene riproposto anche agli studenti provenienti Paesi extracomunitari che hanno prima trasferito la loro residenza in Italia, quando vivevano in locazione presso privato, e che poi vorrebbero trasferirla presso la casa dello studente una volta vinta l'assegnazione dell'abitazione;
sebbene le assegnazioni abbiano formalmente una durata di 11 mesi, esse vengono confermate allo studente assegnatario con il solo raggiungimento di alcuni parametri universitari di studio (esami superati, punteggio, numero crediti formativi universitari acquisiti);
è chiaro che lo studente universitario iscritto ad un corso di laurea in una università si prefigura una sua dimora nelle città sede di studio per un periodo di tempo non inferiore a due anni (corso di laurea specialistica) fino ad un massimo di cinque (corso di laurea magistrale a ciclo unico);
risulta all'interrogante, difatti, che interpretazione e l'applicazione della normativa non è uniforme in quanto altri enti regionali per il diritto allo studio universitario, diversamente, concedono il trasferimento della residenza presso la casa dello studente;
la previsione di una così prolungata permanenza nelle medesima città non può giustificare il diniego al trasferimento della residenza in una qualsiasi unità abitativa atta ad ospitare lo studente iscritto all'università -:
se ai Ministri risulti che vi sia una disomogenea applicazione della normativa sul territorio nazionale tra i diversi enti regionali per il diritto allo studio universitario;
se i Ministri ritengano di verificare se il rifiuto dell'Erdisu di Udine a trasferire

la residenza degli studenti universitari sia compatibile con le norme vigenti in materia di anagrafe;
se il Governo ritenga di assumere iniziative normative volte a garantire, in via generale, il superamento della problematica anche garantendo agli studenti che si trovano in situazioni analoghe a quelle descritte in premessa il diritto a trasferire la propria residenza.
(4-15765)

FUCCI e DISTASO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
molti recenti fatti di cronaca hanno fatto emergere un grande allarme per la sicurezza e l'ordine pubblico nella città di Barletta;
vi è stata infatti un'inquietante serie di attentati contro negozi, bar, maglierie e perfino un centro di riabilitazione che fa purtroppo temere una nuova ondata di estorsioni e richieste di pizzo a danno dei commercianti;
di ciò si è discusso, come riferito dalla stampa locale, nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della provincia di Barletta-Andria-Trani svoltosi lunedì 16 aprile 2012 e conclusosi con l'unanime consenso circa la necessità di un ulteriore rafforzamento delle capacità preventive e investigative della magistratura e delle forze dell'ordine;
Barletta è uno dei tre capoluoghi della provincia ed è una città ricca di attività commerciali ed imprenditoriali, e per questo è necessaria grande attenzione rispetto al riacutizzarsi di fenomeni inaccettabili come le tentate estorsioni nei loro confronti da parte della criminalità -:
quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato al fine di contribuire a una rinnovata azione di contrasto nei confronti della criminalità attiva a Barletta e, in generale, in tutta la Sesta provincia pugliese.
(4-15769)

EVANGELISTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da tempo si registra, nella provincia di Massa Carrara l'assottigliarsi ormai sistematico dell'organico della polizia di Stato;
inoltre, a seguito delle defezioni verificatesi in questi ultimi anni per collocamento in quiescenza di numerosi dipendenti, non è seguito, per contro, alcun avvicendamento;
allo stato, l'organico della polizia di Stato in questo comprensorio risulta aver subito un decremento pari a circa il 12 per cento rispetto all'anno 2008, a fronte dell'aumento dei servizi erogati all'utenza, dei servizi di ordine pubblico (in un ambito territoriale pesantemente colpito dalla congiuntura economica e dalle vertenze aziendali), delle aggregazioni in altri comprensori per esigenze emergenziali, e dell'età media degli operatori stimata, a livello nazionale, in 43 anni;
rispetto a tali risultanze, non si è registrato, almeno negli ultimi anni, alcun significativo intervento da parte ministeriale, anche in occasione della recente assegnazione di agenti di prima nomina alle varie questure; infatti, la provincia di Massa Carrara non appare tra i destinatari, fatta eccezione, per un'esigua assegnazione, peraltro non ancora materialmente concretizzatasi, di 2 dipendenti, nel ruolo di sovrintendenti;
tale situazione ha provocato una blindatura dei movimenti interni, con forte penalizzazione specie per il personale in forza alla sezione volanti (da svariati anni impiegato in usuranti turni di servizio 24/24) che vede quotidianamente vanificata l'auspicata collocazione in settori diversi della questura (anch'essi oramai ridotti ai minimi storici in quanto a organico), sicuramente più confacenti all'anzianità e alla professionalità maturate;
nel 2011 sono stati assegnati alla Questura di Massa Carrara soltanto 3

agenti, a fronte dell'aumento esponenziale della popolazione in quel periodo, specie nella frazione Marina di Massa -:
se sia a conoscenza delle problematiche esposte in premessa;
se non ritenga di sollecitare l'incorporamento nella polizia di Stato dei già vincitori di concorso per migliorare i servizi alla cittadinanza e per rispondere alle esigenze dei residenti in Lunigiana in considerazione anche dell'avvicinarsi della prossima stagione estiva.
(4-15783)