Allegato B
Seduta n. 615 del 2/4/2012
DIFESA
Interrogazioni a risposta scritta:
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 convertito con la legge 4 aprile 1935, n. 808 prevede al comma 1 che «Agli ufficiali, ai sottufficiali e primi avieri appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nonché agli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è dovuta, qualora abbiano obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di lire 240 mensili», al comma 2 che «Agli avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo, l'indennità di volo di lire 180 mensili», al comma 3 che «Per la corresponsione delle suddette indennità è necessario che il personale indicato nel presente articolo si mantenga in attività di volo ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto (...)» e al comma 4 che «Le indennità suddette sono conservate nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli articoli 7 ed 8; sono soppresse nei casi di sospensione o di riduzione di assegni di cui all'articolo 5 (...)»;
l'articolo 7 della legge 17 dicembre 1953, n. 953 ha apportato le seguenti modificazioni «Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 11 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, sono abrogati e sostituiti dal seguente: «Ai sottufficiali e graduati di truppa specializzati dell'Aeronautica indicati nell'annessa tabella C è dovuta l'indennità mensile di volo stabilita dalla tabella medesima»;
l'articolo 9 della legge 27 maggio 1970, n. 365 dispone al comma 1 che «L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi dell'articolo 11 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali, primi avieri e avieri scelti a ferma speciale dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella III» e al comma 3 che «L'indennità di cui al primo comma del presente articolo è corrisposta, ricorrendo analoga posizione di impiego e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'Esercito e della Marina in possesso del brevetto di specialista aeronautico o di specialista di elicottero e assegnati, per l'attività di volo o ad essa connessa, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea delle singole forze armate e interforze»;
la legge 23 marzo 1983, n. 78 reca «l'aggiornamento la legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare» e all'articolo 6 prevede l'indennità di volo al personale in possesso del brevetto militare di specialista - facente, o non facente, parte degli equipaggi fissi di volo - e all'articolo 13 prevede l'indennità supplementare per pronto intervento aereo ai destinatari degli equipaggi fissi di volo, se impiegati in particolari condizioni operative;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 all'articolo 2270, comma 1, ha stabilito che «(...) restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni» e individua nell'elenco al punto 4) il «regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302 e la legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9 e 10»;
l'evoluzione legislativa del citato articolo 11 del regio decreto-legge, ha abrogato l'indennità di volo cosiddetta «generica» e con la richiamata tabella C sin dal 1953, reiterata successivamente con la citata
tabella III dal 1970, ha introdotto le dizioni di «facenti parte degli equipaggi fissi di volo» e di «non facenti parte degli equipaggi fissi di volo» ma vi è molto di più del lessico, infatti ha abrogato espressamente per gli ufficiali, per i sottufficiali, per i graduati e per i militari di truppa - facenti, o non facenti, parte degli equipaggi fissi di volo - l'obbligo continuativo di volo e il minimo dei voli. In altri termini la legislazione è stata collimata con la situazione sostanziale, si pensi ad esempio agli «specialisti di aeromobili monoposto» ove il pilota può effettuare regolarmente i voli mentre gli equipaggi di volo sono impossibilitati;
la circolare del sesto reparto dello Stato maggiore della Marina militare (protocollo n. 6/9537/F/4° del 10 febbraio 2012 ha disposto che «in applicazione dell'articolo 18 della legge 187 del 1976 sono stati determinati i contingenti massimi del personale destinatario dell'indennità di volo e dell'indennità supplementare di pronto intervento aereo per l'anno corrente» in funzione della destinazione ma non dell'impiego effettivo;
con tale atto amministrativo il personale non incluso nell'elenco dei percettori è solo formalmente escluso dalle attività di volo in quanto, in effetti, lo stesso è impiegato sempre nelle medesime condizioni nell'arco dell'anno, svolgendo la medesima attività di volo e/o l'attività connessa al volo in funzione degli ordini giornalieri di volo e/o di servizio impartiti dai reparti di volo;
il tenore della citata circolare appare evidentemente elusivo dell'applicazione dell'articolo 17, comma 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, laddove è esplicitata la modalità legale per sospendere o ridurre il trattamento spettante;
l'interrogazione a risposta scritta 4-14667, ancora priva di risposta nonostante sollecitata, ha già messo in risalto la disamina -:
quali immediate azioni intenda porre in essere per dare compiuta attuazione alle norme di legge citate in premessa.
(4-15574)
DI PIETRO e BORGHESI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
in virtù dell'articolo 32 della Costituzione, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Pertanto, solo tramite una legge o atto normativo a essa equiparato (decreto-legge o decreto legislativo), può imporsi a taluno un trattamento sanitario che egli non intenda ricevere;
ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari;
gli obblighi vaccinali dei militari sono stabiliti da atti normativi di livello secondario (nella fattispecie il decreto del Ministro della difesa 31 marzo 2003) e quindi non sono vincolanti ed è legittimo rifiutarli;
i decreti e le direttive ministeriali, all'interno della scala gerarchica delle fonti del diritto, assumono il grado di fonte secondaria onde non possiedono la cogenza necessaria per superare la riserva di legge disposta dal citato articolo 32 della Costituzione;
i vaccini sono molto contestati sul piano scientifico e, da decenni, sono sospettati di essere la causa - o la concausa - di tragiche malattie che hanno colpito un numero statisticamente spropositato di militari;
la stessa direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa, il 15 luglio 2010, ha bandito un concorso per il reperimento di un progetto di ricerca sulla «sicurezza, immunogenicità ed efficacia» delle vaccinazioni anti-infettive, il che attesta i dubbi nutriti dalla stessa Amministrazione circa l'innocuità dei cicli vaccinali imposti ai militari;
la Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno, colpito il personale italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, ha accertato che l'85 per cento dei militari che hanno contratto gravi malattie non è mai uscito dai confini nazionali per partecipare alle missioni di pace. Per tale motivo, è lecito ipotizzare che le cause di tali patologie nulla abbiano a che fare con l'eventuale esposizione con l'uranio impoverito (seduta Commissione n. 23 del 9 marzo 2011);
l'ordine militare è normalmente un atto perentorio e incondizionato. Tuttavia, ai militari da sottoporre a vaccinazione, viene fatta sottoscrivere una previa dichiarazione di consenso informato;
in particolare, al militare da vaccinare viene imposta la sottoscrizione di una «scheda anamnestico-informativa» con la quale questi dichiara di essere stato adeguatamente informato in merito alle pratiche vaccino profilattiche programmate»;
secondo i documenti pubblicati dal portale web di informazione www.grnet.it, un sottufficiale dell'Aeronautica militare, è attualmente sottoposto a un procedimento disciplinare di rigore e a uno penale presso il tribunale militare di Roma (proc. N. 250/11 MAS R. mod. 21), esclusivamente per aver negato il consenso alla sottoscrizione di suddetta «scheda anamnestico-informativa» finalizzata alla sottoposizione a un ciclo di vaccinazioni impostegli dai superiori;
solo per aver esercitato tale diritto, quindi, un cittadino in uniforme, con un eccellente curriculum e padre di famiglia, rischia ora un anno di carcere per il reato militare di «insubordinazione aggravata e continuata» -:
quali concrete misure intenda adottare per assicurare la effettiva innocuità dei vaccini imposti al personale militare;
quali concrete misure intenda adottare per assicurare ai cittadini in uniforme il diritto costituzionalmente garantito di rifiutare un trattamento sanitario, nella specie la vaccinazione, che non è imposto da alcuna legge e che è sospettato di nuocere gravemente alla salute.
(4-15575)