Allegato B
Seduta n. 611 del 26/3/2012

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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
con l'articolo 45, comma 1, della legge n. 214 del 2011, è stato introdotto all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 il comma 2-bis, in base al quale, nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di

importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
con determinazione 16 luglio 2009, n. 7, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura è intervenuta in merito alla spettanza al privato ovvero all'amministrazione dell'eventuale risparmio a seguito di ribasso d'asta, affermando che gli eventuali risparmi di spesa rimangono nella disponibilità del privato, così come gli eventuali costi aggiuntivi;
la suddetta determinazione dell'Autorità trova fondamento e applicazione all'interno di un quadro normativo, che - prima della modifica citata in premessa - prevedeva in ogni caso l'applicazione del codice dei contratti per l'aggiudicazione dei lavori;
le eventuali economie in corso di esecuzione dei lavori per la realizzazione, a scomputo degli oneri concessori dovuti, delle opere di urbanizzazione - prima della modifica normativa in argomento - erano perseguite e perseguibili nell'ambito e grazie a una procedura disciplinata dal codice dei contratti, mentre a partire dall'entrata in vigore del nuovo comma 2-bis dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le medesime economie saranno perseguite al di fuori ovvero grazie al mancato svolgimento di una procedura di gara, secondo le disposizioni del codice -:
se l'innovazione normativa in argomenta abbia il solo effetto di esonerare il titolare del permesso di costruire dall'obbligo di applicare il codice dei contratti, senza per questa ragione mutare la natura della prestazione del medesimo titolare, che viene comunque effettuata a scomputo delle somme dovute a titolo di contributo per il rilascio del permesso di costruire;
se il Governo - ove ritenga che il titolare del permesso di costruire, in base al nuovo comma 2-bis dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, potrà realizzare le opere di urbanizzazione primaria, il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria, a scomputo del contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire - non ritenga necessario assumere iniziative normative per definire la corretta spettanza delle eventuali economie perseguibili dal titolare del permesso di costruire in corso di esecuzione dei lavori, e in particolare le modalità di calcolo del costo delle opere, eseguite in base al comma 2-bis dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, del quale le amministrazioni comunali potranno ammettere lo scomputo, ossia la detrazione dalle somme dovute a titolo di contributo per il rilascio del permesso di costruire;
se, nelle more di un nuovo intervento normativo in materia, le amministrazioni locali debbano determinare provvisoriamente le somme che il titolare del permesso di costruire porta in detrazione dai contributi dovuti - al momento del rilascio del permesso di costruire ovvero della stipula dell'atto convenzionale - sulla base dei quadri tecnico-economici allegati ai progetti definitivi delle opere di urbanizzazione, e successivamente ricalcolare e determinare, a titolo definitivo le medesime somme «scomputate» in misura pari alle spese effettivamente sostenute, che dovranno essere accertate in sede di consuntivo, dopo l'approvazione del collaudo, da parte del responsabile tecnico amministrativo, sulla base della documentazione, anche fiscale, consegnata dall'attuatore dell'intervento.
(4-15469)

BITONCI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel giugno del 2002 il signor C. I. nato a Cittadella il 4 marzo 1950, ha sottoscritto un contratto con una compagnia di assicurazione di polizza assicurativa della durata di cinque anni corrispondendo alla stessa compagnia un premio unico di euro 11.000;

alla data della scadenza del contratto, ovvero il 27 giugno 2007, il signor C. I. non ha richiesto la liquidazione dell'importo maturato;
in data 12 aprile 2011, la compagnia assicurativa, sulla base della richiesta di liquidazione del 27 ottobre 2010 del signor C. I., ha comunicato allo stesso contraente, per mezzo di raccomandata A.R., come tale richiesta sia giunta oltre un anno dopo la scadenza del contratto e che, ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile, il quale stabilisce come «il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze», la richiesta non sia pertanto accoglibile;
tale termine decorre infatti dalla scadenza delle rate, ed è il termine entro il quale sono richiedibili i pagamenti, ma l'assicurazione non ha a sua volta comunicato al contraente, il quale in perfetta buonafede ignorava il termine di prescrizione, che avrebbe perso così l'intera somma versata -:
se non ritenga opportuno adottare iniziative normative per prevedere l'obbligo, da parte delle imprese assicuratrici, di comunicare al contraente la scadenza del contratto, indicando con trasparenza i termini di prescrizione, e per modificare altresì il termine di prescrizione del diritto al pagamento delle rate di un premio assicurativo.
(4-15479)