Allegato B
Seduta n. 611 del 26/3/2012
TESTO AGGIORNATO AL 27 MARZO 2012
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GIUSTIZIA
Interrogazioni a risposta scritta:
EVANGELISTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la casa circondariale di Grosseto è una struttura penitenziaria risalente al 1850, situata nel centro storico della città e non più rispondente ai dettami della riforma penitenziaria, alle esigenze della popolazione detenuta e a quelle del personale che vi presta servizio; inoltre, risulta essere assolutamente inadeguata alle necessità dell'attività giudiziaria, mancando com'è di un idoneo reparto di isolamento;
il fabbricato presenta delle forti deficienze per quanto riguarda la sicurezza interna ed esterna: le finestre delle celle dei detenuti affacciano sulla pubblica via; solo il lato posteriore della struttura è munito di muro di cinta; gli impianti di sicurezza che dovrebbero, in parte, ovviare a queste carenze strutturali e di sicurezza sono inefficienti; la struttura è priva di posto di blocco;
rispetto agli standard di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, qualsiasi sforzo organizzativo e finanziario non appare in grado di raggiungere i risultati che la normativa vigente prescrive per mancanza e inadeguatezza di spazi disponibili e per la vetustà del fabbricato;
inoltre, manca una caserma per gli agenti; attualmente, qualche unità di personale che pernotta in istituto è alloggiato al terzo piano del fabbricato, precedentemente utilizzato come sezione femminile, dove l'unica via di fuga è rappresentata da una scalinata che attraversa i due piani adibiti a sezione e sbarrata con cancelli;
la mensa obbligatoria di servizio del personale è stata chiusa poiché la ditta appaltatrice ha contestato la inadeguatezza degli impianti, anche se rimanendo l'istituto aperto ne consegue che all'interno dello stesso è funzionante una cucina per i detenuti; mancano gli spazi sufficienti da destinare a magazzini, manca un autoparco dove custodire i mezzi dell'amministrazione;
la costruzione di un nuovo carcere a Grosseto fu prevista già nel lontano 1981 e fu inserita nel programma aggiuntivo di edilizia penitenziaria, predisposto, in applicazione dell'articolo 20 della legge n. 119 del 30 marzo 1981, con decreto ministeriale 1o giugno 1981; poiché il comune di Grosseto nel frattempo non aveva provveduto a individuare un'area per la
costruzione del nuovo carcere, il comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria deliberava lo stralcio dell'opera dal programma e l'utilizzo dei fondi programmati a favore di altre opere pubbliche;
successivamente, nel 1997 fu emanato un decreto ministeriale che decretava la chiusura della casa circondariale di Grosseto per la grave precarietà strutturale disponendone il trasferimento nel territorio di Massa Marittima;
nel 1998, con nuovo decreto ministeriale, la casa circondariale di Grosseto manteneva l'originaria sede, poiché a seguito di un ulteriore approfondimento si era rilevato che per assolvere appieno alle esigenze dell'autorità giudiziaria del circondario interessato, era necessario mantenere in funzione la struttura di Grosseto, pur con ridotto numero di detenuti, in considerazione delle condizioni e delle caratteristiche dell'immobile;
ad oggi, il carcere di Grosseto è ancora funzionante e nonostante l'interesse delle autorità locali e giudiziarie più volte rappresentato e la disponibilità del terreno data dal comune, non è stata mai presa nuovamente in considerazione la costruzione di un nuovo istituto penitenziario, malgrado la provincia di Grosseto risulti la più estesa della regione Toscana e abbia bisogno di una casa circondariale in grado di accogliere circa 150/200 detenuti;
il fabbricato presenta carenze logistiche strutturali, nonché impiantistiche, difficilmente colmabili con interventi di manutenzione straordinaria, eccessivamente onerosi e non risolutivi delle problematiche esistenti;
si evidenzia un evidente aspetto antieconomico nel rapporto costo-benefici, ovvero la non convenienza a effettuare cospicui interventi sull'edificio in questione per la sua modesta rilevanza, sia sotto l'aspetto della sicurezza sia riguardo alla ricettività che attualmente non supera i 30 detenuti -:
di quali ulteriori informazioni disponga relativamente a quanto esposto in premessa e quali risposte certe intenda fornire in merito;
se e quali decisioni abbia maturato in merito alla destinazione finale della casa circondariale di Grosseto.
(4-15472)
TESTO RIFORMULATO
GHIGLIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
risulta da notizie di stampa (cfr. pagina 21 de Il Secolo XIX, 14 gennaio 2012) che il 23 dicembre 2011 il giudice per le indagini preliminari dottor Maurizio D'Abrusco ha respinto la richiesta di archiviazione a favore dell'ex direttore del penitenziario di Aosta Salvatore Mazzeo ed attuale direttore della casa circondariale Marassi di Genova ed altri sei agenti di polizia penitenziaria ed anzi, lo stesso Gip ha disposto non solo la riapertura delle indagini per calunnia a carico di Mazzeo e di 6 suoi collaboratori, ma anche rispetto ad altri gravi reati ipotizzati quali l'omissione e l'abuso d'ufficio, il falso ideologico e la simulazione di reato, dando ragione a Carmelo Passafiume e Massimiliano Massacesi dirigenti del sindacato O.S.A.P.P. ed appartenenti alla Polizia Penitenziaria, che insieme ad altri 4 colleghi si erano opposti ad una archiviazione a favore di Mazzeo e di altre sei persone oggi indagate;
la vicenda trae origine dal pestaggio di un giovane recluso, per il quale fatto i vertici dell'O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale autonoma polizia penitenziaria) furono indagati per calunnia in concorso con un detenuto, e che la stessa magistratura inquirente appurò essere una vera e propria «bufala» tanto da avanzare più di un sospetto sull'operato del Mazzeo e di altri appartenenti alla polizia penitenziaria con funzioni di grande responsabilità;
conseguentemente al proscioglimento dei vertici Valdostani dell'Organizzazione Sindacale autonoma polizia penitenziaria sembrerebbe essere seguito un atteggiamento particolarmente severo del direttore della casa circondariale Aosta dottor Domenico Minervini e del provveditore regionale dottor Aldo Fabozzi consistente tra l'altro in provvedimenti disciplinari e note di richiamo;
per converso, a carico dei presunti calunniatori dell'Organizzazione Sindacale autonoma polizia penitenziaria, che risulta all'interrogante mantengano giudizi di ottimo, nessun provvedimento sarebbe stato posto in essere, quale rimuovere gli stessi dagli uffici e posizioni di responsabilità dalle quali potrebbero eventualmente influenzare le indagini a loro carico né alcuna iniziativa a carattere disciplinare -:
se non intenda promuovere un'indagine amministrativa al fine di verificare eventuali responsabilità dell'amministrazione. (4-15482)
BERTOLINI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 16 marzo 2011 l'interrogante inoltrò, in base alla normativa vigente in materia, richiesta di accesso agli atti amministrativi al Ministero dell'interno;
gli atti richiesti erano relativi ai contratti di locazione dell'edificio sede della questura di Modena, sita in via divisione Aqui, e dell'edificio sede del CIE (Centro di identificazione ed espulsione) di Modena sito in via Lamarmora;
a distanza di un mese dall'inoltro e con una telefonata dalla segreteria del prefetto competente, l'interrogante venne a sapere che la richiesta era stata sottoposta al parere dell'Avvocatura di Stato e che quest'ultima comunicava il parere negativo, in quanto non si riteneva ci fosse un interesse tale da giustificarla;
da allora nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta né dal Ministero, né dall'avvocatura dello Stato e, a parere dell'interrogante, ciò è una omissione inaccettabile;
a seguito di quanto avvenuto l'esponente presentò una interrogazione a risposta scritta, in data 12 settembre 2011 n. 4-13163;
il 15 febbraio 2012, l'interrogante, non avendo riscontro all'interrogazione, ha presentato una interrogazione a risposta immediata in Commissione affari costituzionali, contenente lo stesso quesito;
in fase di discussione, avvenuta il 16 febbraio 2012, oltre ad ottenere i dati richiesti, l'interrogante è venuta a conoscenza del fatto che l'Avvocatura di Stato aveva respinto la richiesta perché «non sorretta da un interesse tale da legittimare l'accesso richiesto, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990»;
non solo, l'Avvocatura di Stato ha anche specificato che la legge «non contiene alcuna disposizione analoga all'articolo 43 del testo unico sugli enti locali - concernente i diritti dei consiglieri comunali e provinciali - atta a fondare il diritto dei Parlamentari di ottenere dalle Pubbliche amministrazioni l'accesso ai documenti amministrativi utili all'espletamento del mandato elettivo, fermo restando, beninteso, la titolarità della funzione di sindacato ispettivo nei confronti del Governo e dell'Amministrazione, mediante la formulazione di interpellanze ed interrogazioni»;
due sono i fatti gravi che si evidenziano da quanto esposto: il primo che nessuna comunicazione ufficiale in circa un anno di tempo sia pervenuta dall'Avvocatura di Stato in risposta alla richiesta formulata; il secondo che appare non giustificato il riconoscimento di un diritto ai consiglieri comunali e provinciali, rispetto ad un membro del Parlamento nazionale, considerato che tutti sono chiamati a ricoprire il proprio incarico in virtù del voto popolare -:
se e quali iniziative normative intenda adottare per eliminare il vuoto legislativo, che di fatto crea una forte differenza tra il potere attribuito ai consiglieri eletti negli enti locali ed un parlamentare nazionale nello svolgimento del proprio mandato elettivo.
(4-15484)