XVI LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 29 MAGGIO 2012
ATTI DI INDIRIZZO
Mozioni:
La Camera,
premesso che:
nella programmazione sanitaria e sociale è inderogabile uno specifico ambito di riflessione ed intervento a favore dell'universo femminile, sia sotto il profilo medico-scientifico che dal punto di vista socio-culturale, atto ad una presa in carico mirata;
la promozione della salute delle donne rappresenta un obiettivo strategico per la promozione della salute di tutta la popolazione, in quanto indicatore della qualità, dell'efficacia ed equità del nostro sistema sanitario;
è indispensabile prendere coscienza del fatto che il «genere» è un fattore determinante essenziale nella valutazione dei percorsi di salute, poiché il benessere della persona e la sua percezione, l'insorgenza delle malattie e il loro decorso, il rischio sanitario nelle diverse fasi della vita, gli approcci terapeutici e la loro efficacia sono stati scientificamente evidenziati con una variabilità soggettiva che trova ulteriore diversificazione tra le donne e gli uomini;
il «genere» nella programmazione sanitaria e nell'approccio di cura delle patologie non è ancora pienamente diffuso e ancora persistono stereotipi nella ricerca biomedica, nella medicina, nello studio dell'eziologia e dei fattori di rischio o protettivi per la salute, nella valutazione dei sintomi, nell'elaborazione della diagnosi, nei programmi di riabilitazione fino alla valutazione dei risultati;
riconoscere le differenze non solo biologiche ma anche relative alla dimensione sociale e culturale di «genere» è essenziale per delineare programmi ed azioni, per organizzare l'offerta dei servizi, per indirizzare la ricerca, per analizzare i dati statistici;
studiare e capire le differenze di genere è quindi elemento essenziale per il raggiungimento delle finalità stesse del nostro sistema sanitario, per garantire che vengano identificati gli indicatori di equità di genere, che si ritengono fino ad oggi non riconosciuti o sottostimati;
la dimensione di «genere» nei percorsi di salute si evidenzia come una necessità metodologica, analitica, ma risulta essere anche strumento di governance di un sistema che ha come riferimento qualità ed equità;
la letteratura scientifica ha dimostrato che la fisiologia degli uomini e delle donne è diversa e tale diversità influisce profondamente sul modo in cui una patologia si sviluppa, viene diagnosticata, curata e affrontata dal paziente;
la medicina di genere permette di evidenziare anche nel campo della ricerca farmacologica, le diverse risposte all'assunzione dei farmaci tra gli individui di sesso maschile e quelli di sesso femminile;
la conoscenza delle differenze di genere favorisce una maggiore appropriatezza della terapia ed una maggiore tutela della salute per entrambi i generi;
la specificità dell'universo femminile nel più ampio contesto della programmazione socio-sanitaria si esprime sotto due distinti profili: per la presenza di patologie e problematiche di ordine sanitario, che, per la loro natura o la loro incidenza statistica, sono legate alla donna, nelle sue diverse età e fasi evolutive; per lo specifico rilievo che le patologie e le problematiche socio-sanitarie comuni ai due generi assumono in rapporto all'universo femminile;
secondo i dati dell'indagine Istat presentata il 2 marzo 2008, l'8,3 per cento delle donne italiane denuncia un cattivo stato di salute contro il 5,3 per cento degli uomini. La disabilita è più diffusa tra le donne (6,1 per cento contro il 3,3 per cento degli uomini). Le malattie per le quali le donne presentano una maggiore prevalenza rispetto agli uomini sono le
allergie (+8 per cento), il diabete (+9 per cento), la cataratta (+80 per cento), l'ipertensione arteriosa (+30 per cento), patologie della tiroide (+500 per cento), artrosi e artrite (+49 per cento), osteoporosi (+736 per cento), calcolosi (+31 per cento), cefalea ed emicrania (+123 per cento), depressione e ansia (+138 per cento), Alzheimer (+100 per cento);
l'Organizzazione mondiale della sanità è più volte intervenuta ufficialmente denunciando una palese condizione di svantaggio delle donne rispetto agli uomini per quanto riguarda la tutela della salute. Un documento dell'Organizzazione Mondiale della sanità, dipartimento per la salute della donna evidenzia l'importanza e la complessività del tema della diversità femminile sottolineandone l'ancora sostanziale misconoscenza e sottovalutazione;
adottare in campo medico una prospettiva di genere e ridisegnare la ricerca come strumento di conoscenza delle specificità femminili è quindi una necessità e, nel contempo, un passaggio fondamentale per pensare ad una salute anche a misura di donna;
la prima volta in cui in medicina si parla della «questione femminile» e quindi di medicina di genere, risale al 1991 quando l'allora direttrice dell'Istituto nazionale di salute pubblica americano, Bernardine Healy, in un famoso editoriale della rivista New England Journal of Medicine parlò di «Yentl Syndrome» in riferimento al comportamento discriminante dei cardiologi nei confronti del sesso femminile;
nel nostro Paese, nell'ambito degli studi universitari, in particolare nelle facoltà di medicina e chirurgia, ad eccezione di alcune eccellenze, tra cui cito la facoltà di medicina dell'università di Padova, poco è stato fatto per implementare la «medicina di genere», cioè di una medicina che tenga conto delle fisiologiche differenze tra uomini e donne sia nella teoria che nella pratica clinica;
la consapevolezza dell'esistenza di una scienza medica integrata dal punto di vista di genere in ogni aspetto della pratica sanitaria ha avuto i suoi albori negli Stati Uniti d'America ma ha presto attraversato l'intero mondo medico scientifico;
la Comunità europea, seppur con anni di ritardo, fin dal 1998 ha incluso all'interno dei programmi di ricerca un focus dedicato alle donne e allo sviluppo della medicina di genere. Recentemente la sede europea dell'Organizzazione mondiale della sanità ha organizzato un ufficio, denominato Women's Health and Gender Mainstreaming, con lo scopo di mettere in evidenza il punto di vista di genere in tutte le tematiche della salute;
nell'ambito della programmazione socio-sanitaria al femminile, appare prioritaria anche una riflessione sulla salute psicologica delle donne, che, secondo studi recenti, presentano un rischio tre volte più elevato degli uomini di sviluppare una depressione, fenomeno ricondotto alla loro particolare esposizione alle dinamiche e alle sollecitazioni di una società sempre più complessa e che richiede alle donne un impegno costante su più fronti fuori e dentro casa;
l'esigenza di uno sguardo mirato alle patologie e alle problematiche socio-sanitarie legate all'universo femminile nell'ambito della programmazione nazionale deve trovare il proprio naturale e necessario compimento a livello regionale, in quanto le regioni, con il contributo degli enti locali per la parte di più specifico rilievo sociale, hanno una responsabilità diretta nei confronti della tutela e della garanzia dei bisogni sanitari emergenti della popolazione femminile,
impegna il Governo:
a sviluppare una programmazione delle politiche sanitarie finalizzata a prevedere una diffusione omogenea su tutto il territorio nazionale dell'attività di ricerca medica, scientifica e farmacologia nell'ambito della medicina di genere;
a promuovere l'inserimento della medicina di genere nei programmi dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione;
a promuovere, per quanto di competenza, l'istituzione nelle strutture sanitarie pubbliche di dipartimenti dedicati alla medicina di genere;
a promuovere nel nostro Paese una maggiore consapevolezza e sottolineare l'importanza dell'implementazione della medicina di genere a tutti i livelli istituzionali;
a promuovere la piena attuazione a livello regionale delle politiche integrate di sviluppo della medicina di genere elaborate a livello nazionale, attraverso il ricorso ad intese ed accordi da stipularsi presso la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quale strumento di definizione di comuni obiettivi e linee di indirizzo atte a garantire più elevati livelli di salute;
a promuovere, nella programmazione sanitaria nazionale, il consolidamento di un approccio mirato in materia di medicina di genere, al fine di offrire risposte efficaci ed appropriate alle patologie, favorendo in ambito medico la formazione continua in medicina (ECM) in materia di medicina di genere, attraverso percorsi volti a sviluppare maggiori competenze specifiche nei confronti delle esigenze assistenziali delle donne in rapporto alla diversa intensità dei bisogni, con particolare rilevanza del ruolo dei medici di medicina generale;
a valorizzare gli interventi di prevenzione e di diagnosi precoce delle patologie attraverso la sempre maggiore diffusione dei programmi di screening volti ad offrire alle donne opportunità di allungamento della vita media in buona salute, con particolare riferimento anche al loro benessere psicofisico;
ad istituire, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio nazionale sulla medicina di genere che abbia tra i propri compiti anche quello di presentare annualmente al Parlamento una relazione relativa all'evoluzione di servizi in materia di medicina di genere nelle varie regioni;
a stipulare un accordo con la rappresentanza associativa dei produttori di farmaci affinché nelle fasi di sperimentazione clinica dei farmaci in cui sono coinvolti gruppi di persone che si sottopongono volontariamente, venga obbligatoriamente introdotta una percentuale pari al 50 per cento di soggetti di genere femminile al fine di valutare scientificamente il follow up e l'impatto del farmaco con una visione di genere.
(1-00897)
«Martini, Dozzo, Laura Molteni, Rondini, Fabi, Montagnoli, Fogliato, Lussana, Fugatti, Fedriga, Alessandri, Allasia, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Consiglio, Crosio, D'Amico, Dal Lago, Desiderati, Di Vizia, Dussin, Fava, Follegot, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Maggioni, Maroni, Meroni, Molgora, Nicola Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Polledri, Rainieri, Reguzzoni, Rivolta, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi».
La Camera,
premesso che:
il vantaggio in termini di stabilità di cui ha goduto la Svizzera per decenni, unitamente al fatto che il sistema bancario ha offerto un efficace apparato di protezione dei clienti, ha consentito alla piazza finanziaria elvetica di attrarre il 30 per cento dei patrimoni offshore a livello mondiale (circa 2.680 miliardi di euro - secondo il Global Wealth Report del 2011) e di gestire 5.500 miliardi di franchi (circa 6.700 miliardi di euro);
nel corso dell'anno 2008, anche a causa della crisi finanziaria che obbliga gli Stati sovrani al recupero di fondi su tutti i fronti, inizia un procedimento civile e penale negli Usa contro Ubs (il più importante istituto di credito svizzero), nell'ambito del quale il dipartimento della giustizia e l'Internal Revenue Service (Irs) chiedono informazioni su 52 mila contribuenti clienti di Ubs. Il 19 agosto 2009 l'Amministrazione federale delle contribuzioni sigla con l'Irs un accordo che limita la richiesta a 4.450 nomi (vedi Mauro Guerra in «Apologia del segreto bancario» - Limes n. speciale 2011 - L'importanza di essere Svizzera);
nel 2010, in seguito al caso della cosiddetta «lista Falciani» (un elenco di 127 mila correntisti esteri della banca svizzera Hsbc trafugato da un ex-dipendente dell'istituto di credito) sono scoppiate polemiche tra le autorità svizzere e quelle statunitensi e francesi. Si scoprì, inoltre, che vi comparivano 5.728 contribuenti italiani, i quali avrebbero depositato denaro nella filiale svizzera, evadendo il fisco, per un totale di 6,9 miliardi di dollari (circa 5 miliardi di euro);
i rapporti esistenti sul terreno fiscale tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ha vissuto le seguenti tappe fondamentali:
23 luglio 1972: viene firmato l'Accordo sul libero scambio tra la CEE e la Confederazione elvetica;
3 giugno 2003: approvata definitivamente la direttiva europea sul risparmio n. 2003/48/CE (recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84);
1o luglio 2005: entra in vigore l'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul risparmio, siglato in data 26 ottobre 2004;
13 febbraio 2007: viene emessa la decisione della Commissione economica europea sul sistema fiscale elvetico;
settembre 2009: la Svizzera sigla l'ultima delle dodici Convenzioni di doppia imposizione contenenti la clausola dell'assistenza amministrativa ampliata in materia fiscale ed esce dalla lista grigia dell'Ocse. Essa ottiene di limitare l'assistenza a singoli casi, di escludere la valenza giuridica delle fishing expeditions (ossia le richieste di informazioni bancarie non già sul singolo individuo, ma su gruppi o categorie di individui senza elementi specifici di sospetta evasione fiscale) e delle informazioni ottenute con sottrazione di dati, di migliorare l'accesso al mercato delle prestazioni finanziarie transfrontaliere;
convenzioni fiscali con Germania (10 agosto 2011) e Gran Bretagna (24 agosto 2011) secondo il cosiddetto modello «Rubik»;
2011: il Consiglio dell'Unione europea (Ecofin) intende modificare la direttiva sul risparmio del 2003 (proposta di direttiva del Consiglio presentata dalla Commissione dell'Unione europea - (2008) 727 definitivo); mentre la Commissione dell'Unione europea starebbe facendo pressione affinché Berlino e Londra modifichino, sulla scorta delle indicazioni provenienti da Bruxelles, le convenzioni sottoscritte nei mesi scorsi;
nel 2013 entrerà in vigore negli Usa il nuovo Foreign account compliance act (Fatca), in base al quale qualsiasi banca che voglia continuare a gestire conti di clienti statunitensi, o avere accesso al mercato statunitense, dovrà segnalare all'Irs le informazioni relative a questi clienti. O, in alternativa, pagare un'imposta del 30 per cento su tutti i pagamenti e gli investimenti di origine statunitense;
pochi giorni fa, Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Usa hanno ufficializzato la volontà di adottare un approccio comune finalizzato all'applicazione in Europa della normativa Facta;
per effetto della «direttiva sul risparmio» (2003/48/CE) approvata definitivamente dal Consiglio il 3 giugno 2003 dopo una gestazione sofferta e prolungatasi
per oltre cinque anni, dal 1o luglio 2005 è scattato l'obbligo per le banche e gli altri intermediari finanziari operanti in Italia, e in ventuno altri Stati dell'Unione europea, di comunicare periodicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi al pagamento di interessi effettuati a favore di persone fisiche residenti in altri Stati membri dell'Unione europea. L'Agenzia delle entrate deve inviare le informazioni così ottenute all'amministrazione fiscale del Paese di residenza di ogni singolo percettore e ricevere le medesime informazioni da parte di altri ventuno Stati dell'Unione europea;
in tre Stati dell'Unione europea (Austria, Belgio e Lussemburgo) e in cinque Stati extra Unione europea (Svizzera, Liechtenstein, Andorra, San Marino e Principato di Monaco), invece, le banche e gli intermediari locali non effettuano alcuna comunicazione, ma prelevano una imposta del 15 per cento sugli interessi pagati a persone fisiche residenti in altri paesi dell'Unione europea. Il 25 per cento del gettito complessivo di questa imposta viene trattenuto dall'erario del singolo Stato, mentre il 75 per cento verrà da questo rimesso all'erario del Paese di residenza della persona;
questa ritenuta è stata aumentata progressivamente, per passare dal 15 per cento nel 2005 al 35 per cento nel luglio 2011;
questo Accordo assicura alla Svizzera un vantaggio, ossia l'abolizione della tassazione alla fonte dei dividendi, dei redditi e dei canoni di licenza tra imprese associate, aumentando in tal modo l'attrattiva della Svizzera per le società attive a livello internazionale;
secondo le statistiche ufficiali elaborate dall'Amministrazione elvetica, se si considera il 2007, secondo anno completo di applicazione dell'Accordo, i soggetti pagatori svizzeri hanno operato ritenute alla fonte (15 per cento) sugli interessi aventi come beneficiari persone fisiche per un ammontare pari a circa 653 milioni di franchi svizzeri (corrispondenti a 435 milioni di euro). Di questo ammontare il 75 per cento è stato inoltrato ai vari Paesi facenti parte dell'Unione europea;
l'Amministrazione italiana ha beneficiato di entrate per circa 125 milioni di franchi svizzeri, ponendosi al secondo posto tra i vari Stati europei. Inoltre, 63.000 beneficiari di interessi hanno optato per la perdita dell'anonimato, autorizzando l'agente pagatore a comunicare i dati alla competente autorità amministrativa (procedura di divulgazione volontaria);
l'interesse che determina una ritenuta del 15 per cento pari a 653 milioni di franchi svizzeri è stimato in 4.353 milioni di franchi svizzeri (2.898 milioni di euro). Il capitale sottostante potrebbe essere:
se si ipotizza un rendimento del 2 per cento di 217 miliardi di franchi svizzeri (144 miliardi di euro);
se, invece, si stima un rendimento del 4 per cento, di 108.5 miliardi di franchi svizzeri (72 miliardi di euro);
per quanto concerne l'Italia se il 75 per cento della ritenuta è pari a 125 milioni di franchi svizzeri, la ritenuta totale è pari a circa 167 milioni di franchi svizzeri, determinata da interessi per circa 1.100 milioni di franchi svizzeri. Il relativo capitale potrebbe essere pari a circa 56 miliardi di franchi svizzeri (circa 37 miliardi di euro) (2 per cento di rendimento) oppure 28.000 milioni di franchi svizzeri (18,5 miliardi di euro) (4 per cento);
per l'anno 2010, sono stati invece riscossi 432 milioni di franchi. I tre quarti di questo importo (pari a 324 milioni) sono stati retrocessi agli Stati membri mentre un quarto del gettito (108 milioni) spettava alla Svizzera;
l'accordo sulla fiscalità tra Svizzera e Unione europea del 2005 con il quale il Governo di Berna si impegnava a trattenere un'imposta alla fonte e riversarla agli Stati Unione europea di residenza dei propri correntisti ha dato scarsi esiti secondo
il parere degli ex-ministri delle finanze di Germania e Italia, Steinbrück e Tremonti;
infatti, l'onere fiscale può essere facilmente aggirato: la direttiva si applica solo agli interessi versati a una persona fisica. Basta intestare il conto ad una società (magari costituita in un altro paradiso fiscale) e il gioco è fatto. Il risultato di tutto questo è che:
gli Stati maggiormente interessati ad avere informazioni continuano a non averne;
l'evasione fiscale, favorita dal segreto bancario dei Paesi che possono continuare a mantenerlo, non ne soffre minimamente;
chi si attendeva introiti favolosi per le esangui casse erariali è rimasto deluso;
peraltro emerge una contraddizione per quanto concerne l'Italia: a partire dal 1o luglio 2011 la Svizzera opera una ritenuta del 35 per cento sugli interessi che rientrano nell'Accordo: il 25 per cento resta alla Svizzera e il 75 per cento è inviato al Paese di residenza del beneficiario. Ne consegue che la nostra Amministrazione tributaria riceve, senza espletare alcun tipo di attività, il 75 per cento del 35 per cento, cioè il 26,25 per cento. Se il residente italiano avesse riportato in Italia i suoi capitali investendoli, ad esempio, in un normale c/c bancario, la nostra Amministrazione avrebbe introitato, a parità di capitale e di interesse, il 20 per cento, aliquota un po' inferiore al 26,25 per cento. Mentre se l'investimento nel nostro Paese fosse in titoli di Stato, avrebbe introitato solo il 12,50 per cento, ritenuta di gran lunga inferiore al 26,50 per cento percepito nel primo caso. Da questo breve esempio si perverrebbe alla conclusione che il mantenimento di depositi in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia arrecherebbe teoricamente un sensibile vantaggio, in termini di flussi di imposte, alla nostra Amministrazione;
l'Accordo con la Svizzera, per la parte relativa al recepimento della direttiva sul risparmio, fa riferimento esclusivamente - come già detto - alle persone fisiche. Proprio questo si è rivelato, nel corso degli anni, un limite notevole al corretto funzionamento dell'Accordo: l'interposizione di schermi societari ha di fatto attenuato le prospettive positive che erano attese dalla sua firma;
come porre rimedio a questa situazione è un compito al quale si sta dedicando la Commissione europea (vedi la proposta di direttiva del Consiglio presentata dalla Commissione dell'Unione europea - (2008) 727 definitivo), il cui intervento si pone due obbiettivi:
a) da un lato il passaggio dalla nozione formalistica di beneficiario effettivo a quella di beneficiario economico;
b) dall'altro l'allargamento del campo di applicazione della direttiva a nuovi prodotti finanziari;
il Consiglio, il 17 maggio 2011, ha svolto un dibattito orientativo sul modo di procedere relativamente alla proposta citata volta a rafforzare le disposizioni della direttiva dell'Unione europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio;
la Presidenza del Consiglio ha dichiarato che rifletterà sul modo di far avanzare i lavori tenuto conto dei progressi compiuti;
le modifiche alla direttiva 2003/48/CE proposte sono intese a evitare l'elusione della direttiva, tenendo conto dell'evoluzione dei prodotti da risparmio e del comportamento degli investitori dalla sua prima applicazione nel 2005. Esse si prefiggono di ampliare il campo d'applicazione della direttiva per includervi non solo i pagamenti di interessi ma anche tutti i redditi da risparmio, nonché i prodotti che generano interessi o redditi equivalenti;
il Consiglio dell'Unione europea (Ecofm) intende modificare la direttiva sul risparmio del 2003 già citata. Tale direttiva
è arrivata al termine del periodo transitorio e l'Ecofin intende promulgare un testo che prevede il passaggio automatico di informazioni tra Paesi. Austria e Lussemburgo continueranno ad applicare una ritenuta alla fonte, preservando l'anonimato dei contribuenti, mentre la Svizzera è chiamata a negoziare con l'Unione europea un riesame dell'accordo nei termini di quello siglato con Germania e Inghilterra;
è presumibile che la Confederazione svizzera difenderà il segreto bancario con molta forza e per molti anni stante che abolirlo o limitarlo in maniera significativa potrebbe - secondo stime autorevoli - dimezzare il Pil generato dal settore finanziario (l'11 per cento del prodotto interno lordo svizzero), settore che occupa in Svizzera più di 200 mila persone;
la convenzione fiscale siglata il 10 agosto 2011, per le persone residenti in Germania, prevede il pagamento a posteriori di un'imposta sulle loro attuali relazioni bancarie in Svizzera. Al riguardo esse possono effettuare un pagamento unico d'imposta oppure dichiarare i loro conti. I futuri redditi e utili dei capitali di clienti bancari tedeschi in Svizzera saranno soggetti a un'imposta liberatoria, il cui provento sarà trasferito dalla Svizzera alle autorità tedesche. Con la convenzione i due Paesi intendono inoltre migliorare l'accesso ai reciproci mercati per i fornitori di servizi finanziari;
grazie all'imposta liberatoria la Germania dovrebbe incassare un miliardo di euro l'anno. In più riceverà una decina di miliardi a titolo di «risarcimento» per i casi di evasione fiscale del passato;
il testo della convenzione rispetta - secondo i sottoscrittori - da un canto, la sfera privata dei clienti bancari e, dall'altro, garantisce l'osservanza di pretese fiscali giustificate. Entrambe le parti convengono che, per l'effetto esplicato, il sistema concordato corrisponderà a lungo termine allo scambio automatico di informazioni per i redditi di capitali. Il testo completo della convenzione sarà pubblicato, come di consueto, dopo la firma di entrambi i Governi tra alcune settimane e potrebbe entrare in vigore all'inizio del 2013;
la convenzione tra Svizzera e Germania contiene in particolare i seguenti punti:
a) imposta liberatoria per il futuro: i futuri redditi e utili di capitali saranno direttamente assoggettati a un'imposta liberatoria. L'aliquota unica è stata fissata al 26,375 per cento, che corrisponde all'aliquota dell'imposta liberatoria in vigore in Germania. L'imposta liberatoria è un'imposta alla fonte. Con il suo versamento, l'obbligo fiscale nei confronti dello Stato di domicilio è in linea di principio soddisfatto;
b) allo scopo di impedire che nuovi averi non tassati vengano depositati in Svizzera è stato convenuto un meccanismo di garanzia che permette alle autorità tedesche di presentare domande di informazioni che devono indicare il nome del cliente ma non necessariamente quello della banca. In termini numerici queste domande sono limitate e devono basarsi su motivi plausibili. Per un periodo di due anni il numero delle domande sarà compreso tra 750 e 999; successivamente sarà adeguato sulla base dei risultati. La ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni, la cosiddetta «fishing expedition» (ossia le richieste di informazioni bancarie non già sul singolo individuo, ma su gruppi o categorie di individui senza elementi specifici di sospetta evasione fiscale), è esclusa;
c) recupero d'imposta: ai fini della tassazione a posteriori delle attuali relazioni bancarie in Svizzera, le persone residenti in Germania devono avere in via eccezionale la possibilità di pagare un'imposta calcolata in modo forfettario. L'ammontare di questo onere fiscale oscilla tra il 19 e il 34 per cento dei valori patrimoniali e sarà stabilito in funzione della durata della relazione con il cliente nonché dell'importo iniziale e finale del capitale. In luogo di tale pagamento, gli
interessati hanno la possibilità di dichiarare alle autorità tedesche la loro relazione bancaria in Svizzera;
d) altri punti: Svizzera e Germania hanno deciso di agevolare agli istituti finanziari l'accesso ai reciproci mercati. In particolare sarà semplificata l'applicazione della procedura di esenzione (Freistellungsverfahren) per le banche svizzere in Germania e abrogato l'obbligo di avviare le relazioni con i clienti tramite un istituto sul posto. Inoltre, è stata risolta la problematica dell'acquisto di dati rilevanti ai fini fiscali: si esclude la valenza giuridica delle informazioni ottenute con sottrazione di dati. Il pacchetto comprende anche la soluzione della questione di possibili procedimenti penali contro collaboratori delle banche;
per garantire un gettito minimo a titolo di recupero d'imposta e dare corpo alla volontà di attuare la convenzione, le banche svizzere si sono impegnate a fornire una prestazione di garanzia di 2 miliardi di franchi (1,6 miliardi di euro). Il denaro anticipato dalle banche sarà compensato attraverso gli ulteriori pagamenti d'imposta e restituito alle banche;
la convenzione fiscale tra la Svizzera e il Regno Unito è impostata in maniera analoga a quella con la Germania, parafata il 10 agosto 2011. Le aliquote fiscali per la regolarizzazione del passato sono identiche. Le differenze sono dovute essenzialmente ai diversi regimi tributari e riguardano in particolare l'ammontare delle aliquote fiscali su redditi futuri e le particolarità del diritto procedurale. Il differente importo anticipato dalle banche è in funzione del diverso volume del fatturato;
la convenzione tra Svizzera e Regno Unito contiene in particolare i seguenti punti:
a) imposta liberatoria per il futuro: l'aliquota concordata è stata fissata tra il 27 e il 48 per cento a seconda della categoria del reddito da capitale. Le aliquote sono leggermente inferiori a quelle consuete marginali britanniche;
b) in termini numerici le domande di informazioni sono limitate e devono basarsi su motivi plausibili. Il numero delle domande sarà compreso tra qualche centinaio e un massimo di 500 all'anno; successivamente sarà adeguato sulla base dei risultati;
c) ai fini della tassazione a posteriori delle attuali relazioni bancarie in Svizzera, si applicano le stesse modalità previste dalla convenzione con la Germania;
d) altri punti: Svizzera e Regno Unito hanno deciso di agevolare agli istituti finanziari l'accesso ai reciproci mercati. Analogamente è stata esclusa la valenza giuridica delle informazioni ottenute con sottrazione di dati. Il pacchetto comprende anche la soluzione della questione di possibili procedimenti penali contro collaboratori delle banche;
la convenzione contiene norme speciali per i cosiddetti «soggetti non domiciliati nel Regno Unito», vale a dire per le persone che soggiornano in Gran Bretagna senza avere un domicilio durevole;
per garantire un gettito minimo a titolo di recupero d'imposta e dare corpo alla volontà di attuare la convenzione, le banche svizzere si sono impegnate a fornire una prestazione di garanzia di 500 milioni di franchi;
la Banca d'Italia ha recentemente pubblicato una ricerca dal titolo emblematico «Alla ricerca dei capitali perduti: una stima delle attività all'estero non dichiarate dagli italiani», dalla quale emerge che i capitali italiani illegalmente esportati all'estero ammontano attualmente tra 124 e 194 miliardi di euro;
a seguito dei così detti «scudi fiscali» del Governo Berlusconi-Tremonti, due terzi dei rimpatri sono arrivati proprio dalla Svizzera. Se si ipotizza per un momento che tale proporzione valga anche per i capitali stimati ancora all'estero, in Svizzera ve ne sarebbero tra 82 e 130. Immaginando solo per un attimo un accordo dell'Italia con la Svizzera come quello fatto dalla Germania, se ne sarebbero
ricavati qualche cosa come 9 miliardi di euro secondo una stima del quotidiano Il Sole 24 Ore;
ad oggi l'Italia non ha stipulato alcun accordo bilaterale con alcun paradiso fiscale, neppure con San Marino, con il risultato che mentre sono obbligati a rispondere in modo adeguato agli altri Paesi, tali Stati possono essere molto evasivi con l'Italia,
impegna il Governo:
a sollecitare nelle sedi comunitarie appropriate il raggiungimento di un accordo unanime sulla revisione della direttiva sulla tassazione del risparmio (accordo che non si riesce a raggiungere da più di tre anni) e sul mandato a negoziare accordi fiscali per l'Unione europea nel suo complesso, in particolare con la Confederazione elvetica;
qualora tale accordo sulla revisione della direttiva risparmio non sia raggiunto entro il 31 dicembre 2012 ed alla stessa data non sia stato conferito alla Commissione europea il mandato a negoziare con la Svizzera, a sottoscrivere accordi bilaterali sul modello del citato accordo tra Germania e Svizzera, con quest'ultimo Paese e gli altri «paradisi fiscali», ampliando i meccanismi di informazione relativi ai clienti italiani degli istituti di credito di tali Paesi.
(1-00898)
«Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Messina».
La Camera,
premesso che:
il vantaggio in termini di stabilità di cui ha goduto la Svizzera per decenni, unitamente al fatto che il sistema bancario ha offerto un efficace apparato di protezione dei clienti, ha consentito alla piazza finanziaria elvetica di attrarre il 30 per cento dei patrimoni offshore a livello mondiale (circa 2.680 miliardi di euro – secondo il Global wealth report del 2011) e di gestire 5.500 miliardi di franchi (circa 6.700 miliardi di euro);
nel corso dell'anno 2008, anche a causa della crisi finanziaria che obbliga gli Stati sovrani al recupero di fondi su tutti i fronti, inizia un procedimento civile e penale negli Usa contro Ubs (il più importante istituto di credito svizzero), nell'ambito del quale il dipartimento della giustizia e l'Internal revenue service (Irs) chiedono informazioni su 52 mila contribuenti clienti di Ubs. Il 19 agosto 2009 l'Amministrazione federale delle contribuzioni sigla con l'Internal revenue service un accordo che limita la richiesta a 4.450 nomi (vedi Mauro Guerra in «Apologia del segreto bancario» – Limes n. speciale 2011 – L'importanza di essere Svizzera);
nel 2010, in seguito al caso della cosiddetta «lista Falciani» (un elenco di 127 mila correntisti esteri della banca svizzera Hsbc trafugato da un ex-dipendente dell'istituto di credito) sono scoppiate polemiche tra le autorità svizzere e quelle statunitensi e francesi. Si scoprì, inoltre, che vi comparivano 5.728 contribuenti italiani, i quali avrebbero depositato denaro nella filiale svizzera, evadendo il fisco, per un totale di 6,9 miliardi di dollari (circa 5 miliardi di euro);
i rapporti esistenti sul terreno fiscale tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera hanno vissuto le seguenti tappe fondamentali: il 23 luglio 1972 viene firmato l'Accordo di libero scambio tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica; il 3 giugno 2003 è approvata definitivamente la direttiva europea sul risparmio n. 2003/48/CE (recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84); il 1o luglio 2005 entra in vigore l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul risparmio, siglato in data 26 ottobre 2004; il 13 febbraio 2007 viene emessa la decisione della Commissione economica europea sul sistema fiscale elvetico; nel mese di settembre 2009 la Svizzera sigla l'ultima delle dodici convenzioni di doppia imposizione contenenti la clausola dell'assistenza amministrativa ampliata in materia fiscale ed esce dalla lista grigia dell'Ocse. Essa ottiene di limitare l'assistenza a singoli casi, di escludere la valenza giuridica delle fishing expedition (ossia le richieste di informazioni bancarie non già sul singolo individuo, ma su gruppi o categorie di individui senza elementi specifici di sospetta evasione fiscale) e delle informazioni ottenute con sottrazione di dati, di migliorare l'accesso al mercato delle prestazioni finanziarie transfrontaliere; convenzioni fiscali con Germania (10 agosto 2011) e Gran Bretagna (24 agosto 2011) secondo il cosiddetto modello «Rubik»; nel 2011 il Consiglio dell'Unione europea (Ecofin) intende modificare la direttiva sui risparmi Liechtenstein o del 2003 (proposta di direttiva del Consiglio presentata dalla Commissione europea – COM(2008)727 definitivo), mentre la Commissione europea starebbe facendo pressione affinché Berlino e Londra modifichino, sulla scorta delle indicazioni provenienti da Bruxelles, le convenzioni sottoscritte nei mesi scorsi;
nel 2013 entrerà in vigore negli Usa il nuovo Foreign account tax compliance act (Fatca), in base al quale qualsiasi banca che voglia continuare a gestire conti di clienti statunitensi, o avere accesso al mercato statunitense, dovrà segnalare all'Internal revenue service le informazioni relative a questi clienti o, in alternativa, pagare un'imposta del 30 per cento su tutti i pagamenti e gli investimenti di origine statunitense;
pochi giorni fa, Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Usa hanno ufficializzato la volontà di adottare un approccio comune finalizzato all'applicazione in Europa della normativa del Foreign account tax compliance act (Fatca);
per effetto della «direttiva sul risparmio» (2003/48/CE) approvata definitivamente dal Consiglio il 3 giugno 2003 dopo una gestazione sofferta e prolungatasi per oltre cinque anni, dal 1o luglio 2005 è scattato l'obbligo per le banche e gli altri intermediari finanziari operanti in Italia, e in ventuno altri Stati dell'Unione europea, di comunicare periodicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi al pagamento di interessi effettuati a favore di persone fisiche residenti in altri Stati membri dell'Unione europea. L'Agenzia delle entrate deve inviare le informazioni così ottenute all'amministrazione fiscale del Paese di residenza di ogni singolo percettore e ricevere le medesime informazioni da parte di altri ventuno Stati dell'Unione europea;
in tre Stati dell'Unione europea (Austria, Belgio e Lussemburgo) e in cinque Stati extra Unione europea (Svizzera, Liechtenstein, Andorra, San Marino e Principato di Monaco), invece, le banche e gli intermediari locali non effettuano alcuna comunicazione, ma prelevano un'imposta del 15 per cento sugli interessi pagati a persone fisiche residenti in altri paesi dell'Unione europea. Il 25 per cento del gettito complessivo di questa imposta viene trattenuto dall'erario del singolo Stato, mentre il 75 per cento verrà da questo rimesso all'erario del Paese di residenza della persona;
questa ritenuta è stata aumentata progressivamente, per passare dal 15 per cento nel 2005 al 35 per cento nel luglio 2011;
questo accordo assicura alla Svizzera un vantaggio, ossia l'abolizione della tassazione alla fonte dei dividendi, dei redditi e dei canoni di licenza tra imprese associate, aumentando in tal modo l'attrattiva della Svizzera per le società attive a livello internazionale;
secondo le statistiche ufficiali elaborate dall'amministrazione elvetica, se si considera il 2007, secondo anno completo di applicazione dell'accordo, i soggetti pagatori svizzeri hanno operato ritenute alla fonte (15 per cento) sugli interessi aventi come beneficiari persone fisiche per un ammontare pari a circa 653 milioni di franchi svizzeri (corrispondenti a 435 milioni di euro). Di questo ammontare il 75 per cento è stato inoltrato ai vari Paesi facenti parte dell'Unione europea;
l'amministrazione italiana ha beneficiato di entrate per circa 125 milioni di franchi svizzeri, ponendosi al secondo posto tra i vari Stati europei. Inoltre, 63.000 beneficiari di interessi hanno optato per la perdita dell'anonimato, autorizzando l'agente pagatore a comunicare i dati alla competente autorità amministrativa (procedura di divulgazione volontaria);
l'interesse che determina una ritenuta del 15 per cento, pari a 653 milioni di franchi svizzeri, è stimato in 4.353 milioni di franchi svizzeri (2.898 milioni di euro). Il capitale sottostante potrebbe essere: se si ipotizza un rendimento del 2 per cento di 217 miliardi di franchi svizzeri (144 miliardi di euro); se, invece, si stima un rendimento del 4 per cento, di 108.5 miliardi di franchi svizzeri (72 miliardi di euro);
per quanto concerne l'Italia, se il 75 per cento della ritenuta è pari a 125 milioni di franchi svizzeri, la ritenuta totale è pari a circa 167 milioni di franchi svizzeri, determinata da interessi per circa 1.100 milioni di franchi svizzeri. Il relativo capitale potrebbe essere pari a circa 56 miliardi di franchi svizzeri (circa 37 miliardi di euro, con il 2 per cento di rendimento) oppure 28.000 milioni di franchi svizzeri (18,5 miliardi di euro, con il 4 per cento di rendimento);
per l'anno 2010, sono stati invece riscossi 432 milioni di franchi. I tre quarti di questo importo (pari a 324 milioni di euro) sono stati retrocessi agli Stati membri mentre un quarto del gettito (108 milioni di euro) spettava alla Svizzera;
l'accordo sulla fiscalità tra Svizzera e Unione europea del 2005, con il quale il Governo svizzero si impegnava a trattenere un'imposta alla fonte e riversarla agli Stati dell'Unione europea di residenza dei propri correntisti, ha dato scarsi esiti secondo il parere degli ex Ministri delle finanze di Germania e Italia, Steinbrück e Tremonti;
infatti, l'onere fiscale può essere facilmente aggirato: la direttiva si applica solo agli interessi versati a una persona fisica. Basta intestare il conto a una società (magari costituita in un altro paradiso fiscale) e il gioco è fatto. Il risultato di tutto questo è che: gli Stati maggiormente interessati ad avere informazioni continuano a non averne; l'evasione fiscale, favorita dal segreto bancario dei Paesi che possono continuare a mantenerlo, non ne soffre minimamente; chi si attendeva introiti favolosi per le esangui casse erariali è rimasto deluso;
peraltro, emerge una contraddizione per quanto concerne l'Italia: a partire dal 1o luglio 2011 la Svizzera opera una ritenuta del 35 per cento sugli interessi che rientrano nell'accordo: il 25 per cento resta alla Svizzera e il 75 per cento è inviato al Paese di residenza del beneficiario. Ne consegue che l'amministrazione italiana tributaria riceve, senza espletare alcun tipo di attività, il 75 per cento del 35 per cento, cioè il 26,25 per cento. Se il residente italiano avesse riportato in Italia i suoi capitali investendoli, ad esempio, in un normale conto corrente bancario, l'amministrazione italiana avrebbe introitato, a parità di capitale e di interesse, il 20 per cento, aliquota un po’ inferiore al 26,25 per cento. Mentre se l'investimento nel nostro Paese fosse in titoli di Stato, l'amministrazione italiana avrebbe introitato solo il 12,50 per cento, ritenuta di gran lunga inferiore al 26,50 per cento percepito nel primo caso. Da questo breve esempio si perverrebbe alla conclusione che il mantenimento di depositi in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia arrecherebbe teoricamente un sensibile vantaggio, in termini di flussi di imposte, all'amministrazione italiana;
l'accordo con la Svizzera, per la parte relativa al recepimento della direttiva sul risparmio, fa riferimento esclusivamente – come già detto – alle persone fisiche. Proprio questo si è rivelato, nel corso degli anni, un limite notevole al corretto funzionamento dell'accordo: l'interposizione di schermi societari ha, di fatto, attenuato le prospettive positive che erano attese dalla sua firma;
come porre rimedio a questa situazione è un compito al quale si sta dedicando la Commissione europea (vedi la proposta di direttiva del Consiglio presentata dalla Commissione dell'Unione europea – COM(2008)727 definitivo), il cui intervento si pone due obbiettivi: a) da un lato, il passaggio dalla nozione formalistica di beneficiario effettivo a quella di beneficiario economico; b) dall'altro, l'allargamento del campo di applicazione della direttiva a nuovi prodotti finanziari;
il Consiglio dell'Unione europea, il 17 maggio 2011, ha svolto un dibattito orientativo sul modo di procedere relativamente alla proposta citata, volta a rafforzare le disposizioni della direttiva dell'Unione europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio;
la Presidenza del Consiglio dei ministri ha dichiarato che rifletterà sul modo di far avanzare i lavori, tenuto conto dei progressi compiuti;
le modifiche alla direttiva 2003/48/CE proposte sono intese a evitare l'elusione della direttiva, tenendo conto dell'evoluzione dei prodotti da risparmio e del comportamento degli investitori dalla sua prima applicazione nel 2005. Esse si prefiggono di ampliare il campo d'applicazione della direttiva per includervi non solo i pagamenti di interessi ma anche tutti i redditi da risparmio, nonché i prodotti che generano interessi o redditi equivalenti;
il Consiglio dell'Unione europea (Ecofin) intende modificare la direttiva sul risparmio del 2003 già citata. Tale direttiva è arrivata al termine del periodo transitorio e l'Ecofin intende promulgare un testo che prevede il passaggio automatico di informazioni tra Paesi. Austria e Lussemburgo continueranno ad applicare una ritenuta alla fonte, preservando l'anonimato dei contribuenti, mentre la Svizzera è chiamata a negoziare con l'Unione europea un riesame dell'accordo nei termini di quello siglato con Germania e Inghilterra;
è presumibile che la Confederazione elvetica difenderà il segreto bancario con molta forza e per molti anni e, stante che abolirlo o limitarlo in maniera significativa, potrebbe – secondo stime autorevoli – dimezzare il prodotto interno lordo generato dal settore finanziario (l'11 per cento del prodotto interno lordo svizzero), settore che occupa in Svizzera più di 200 mila persone;
la convenzione fiscale siglata il 10 agosto 2011, per le persone residenti in Germania, prevede il pagamento a posteriori di un'imposta sulle loro attuali relazioni bancarie in Svizzera. Al riguardo, esse possono effettuare un pagamento unico d'imposta oppure dichiarare i loro conti. I futuri redditi e gli utili dei capitali di clienti bancari tedeschi in Svizzera saranno soggetti a un'imposta liberatoria, il cui provento sarà trasferito dalla Svizzera alle autorità tedesche. Con la convenzione i due Paesi intendono, inoltre, migliorare l'accesso ai reciproci mercati per i fornitori di servizi finanziari;
grazie all'imposta liberatoria la Germania dovrebbe incassare un miliardo di euro l'anno. In più, riceverà una decina di miliardi a titolo di «risarcimento» per i casi di evasione fiscale del passato;
il testo della convenzione rispetta – secondo i sottoscrittori – da un canto, la sfera privata dei clienti bancari e, dall'altro, garantisce l'osservanza di pretese fiscali giustificate. Entrambe le parti convengono che, per l'effetto esplicato, il sistema concordato corrisponderà a lungo termine allo scambio automatico di informazioni per i redditi di capitali. Il testo completo della convenzione sarà pubblicato, come di consueto, dopo la firma di entrambi i Governi tra alcune settimane e potrebbe entrare in vigore all'inizio del 2013;
la convenzione tra Svizzera e Germania contiene in particolare i seguenti punti:
a) l'imposta liberatoria per il futuro: i futuri redditi e utili di capitali saranno direttamente assoggettati a un'imposta liberatoria. L'aliquota unica è stata fissata al 26,375 per cento, che corrisponde all'aliquota dell'imposta liberatoria in vigore in Germania. L'imposta liberatoria è un'imposta alla fonte. Con il suo versamento, l'obbligo fiscale nei confronti dello Stato di domicilio è, in linea di principio, soddisfatto;
b) allo scopo di impedire che nuovi averi non tassati vengano depositati in Svizzera, è stato convenuto un meccanismo di garanzia che permette alle autorità tedesche di presentare domande di informazioni che devono indicare il nome del cliente ma non necessariamente quello della banca. In termini numerici, queste domande sono limitate e devono basarsi su motivi plausibili. Per un periodo di due anni il numero delle domande sarà compreso tra 750 e 999; successivamente sarà adeguato sulla base dei risultati. La ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni, la cosiddetta fishing expedition (ossia le richieste di informazioni bancarie non già sul singolo individuo, ma su gruppi o categorie di individui senza elementi specifici di sospetta evasione fiscale), è esclusa;
c) il recupero d'imposta: ai fini della tassazione a posteriori delle attuali relazioni bancarie in Svizzera, le persone residenti in Germania devono avere, in via eccezionale, la possibilità di pagare un'imposta calcolata in modo forfettario. L'ammontare di questo onere fiscale oscilla tra il 19 e il 34 per cento dei valori patrimoniali e sarà stabilito in funzione della durata della relazione con il cliente nonché dell'importo iniziale e finale del capitale. In luogo di tale pagamento, gli interessati hanno la possibilità di dichiarare alle autorità tedesche la loro relazione bancaria in Svizzera;
d) altri punti: Svizzera e Germania hanno deciso di agevolare agli istituti finanziari l'accesso ai reciproci mercati. In particolare, sarà semplificata l'applicazione della procedura di esenzione (freistellungsverfahren) per le banche svizzere in Germania e abrogato l'obbligo di avviare le relazioni con i clienti tramite un istituto sul posto. Inoltre, è stata risolta la problematica dell'acquisto di dati rilevanti ai fini fiscali: si esclude la valenza giuridica delle informazioni ottenute con sottrazione di dati. Il pacchetto comprende anche la soluzione della questione di possibili procedimenti penali contro i collaboratori delle banche;
per garantire un gettito minimo a titolo di recupero d'imposta e dare corpo alla volontà di attuare la convenzione, le banche svizzere si sono impegnate a fornire una prestazione di garanzia di 2 miliardi di franchi (1,6 miliardi di euro). Il denaro anticipato dalle banche sarà compensato attraverso gli ulteriori pagamenti d'imposta e restituito alle banche;
la convenzione fiscale tra la Svizzera e il Regno Unito è impostata in maniera analoga a quella con la Germania, parafata il 10 agosto 2011. Le aliquote fiscali per la regolarizzazione del passato sono identiche. Le differenze sono dovute essenzialmente ai diversi regimi tributari e riguardano in particolare l'ammontare delle aliquote fiscali su redditi futuri e le particolarità del diritto procedurale. Il differente importo anticipato dalle banche è in funzione del diverso volume del fatturato;
la convenzione tra Svizzera e Regno Unito contiene in particolare i seguenti punti:
a) l'imposta liberatoria per il futuro: l'aliquota concordata è stata fissata tra il 27 e il 48 per cento a seconda della categoria del reddito da capitale. Le aliquote sono leggermente inferiori a quelle consuete marginali britanniche;
b) in termini numerici le domande di informazioni sono limitate e devono basarsi su motivi plausibili. Il numero delle domande sarà compreso tra qualche centinaio e un massimo di 500 all'anno; successivamente sarà adeguato sulla base dei risultati;
c) ai fini della tassazione a posteriori delle attuali relazioni bancarie in Svizzera, si applicano le stesse modalità previste dalla convenzione con la Germania;
d) altri punti: Svizzera e Regno Unito hanno deciso di agevolare agli istituti finanziari l'accesso ai reciproci mercati. Analogamente è stata esclusa la valenza giuridica delle informazioni ottenute con sottrazione di dati. Il pacchetto comprende anche la soluzione della questione di possibili procedimenti penali contro collaboratori delle banche;
la convenzione contiene norme speciali per i cosiddetti «soggetti non domiciliati nel Regno Unito», vale a dire per le persone che soggiornano in Gran Bretagna senza avere un domicilio durevole;
per garantire un gettito minimo a titolo di recupero d'imposta e dare corpo alla volontà di attuare la convenzione, le banche svizzere si sono impegnate a fornire una prestazione di garanzia di 500 milioni di franchi;
la Banca d'Italia ha recentemente pubblicato una ricerca dal titolo emblematico «Alla ricerca dei capitali perduti: una stima delle attività all'estero non dichiarate dagli italiani», dalla quale emerge che i capitali italiani illegalmente esportati all'estero ammontano attualmente tra 124 e 194 miliardi di euro;
a seguito dei cosiddetti «scudi fiscali» del Governo Berlusconi-Tremonti, due terzi dei rimpatri sono arrivati proprio dalla Svizzera. Se si ipotizza per un momento che tale proporzione valga anche per i capitali stimati ancora all'estero, in Svizzera ve ne sarebbero tra 82 e 130 miliardi di euro. Immaginando solo per un attimo un accordo dell'Italia con la Svizzera come quello fatto dalla Germania, se ne sarebbero ricavati qualche cosa come 9 miliardi di euro secondo una stima del quotidiano Il Sole 24 Ore;
anche l'Austria, il 13 aprile 2012, ha stipulato un accordo analogo a quelli sottoscritti dalla Germania e dal Regno unito;
dopo un primo parere contrario, il 17 aprile 2012, il Commissario europeo Semeta ha affermato in conferenza stampa che gli accordi bilaterali stipulati da Germania, Austria e Regno Unito con la Svizzera sono compatibili con il diritto dell'Unione europea;
secondo quanto sostenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri in conferenza stampa il 30 aprile 2012, il Governo sarebbe pronto a «considerare ex novo l'intera materia»;
nel mese di maggio 2012 è stata anche risolta con le autorità svizzere la controversia relativa al blocco, da parte Svizzera, dei ristorni dei lavoratori frontalieri italiani. In data 8 maggio 2012, la Svizzera ha effettuato l'ordine di pagamento a favore dell'Italia. Sussistono, quindi, ora che questa controversia è stata risolta, i presupposti perché il confronto si sviluppi verso obiettivi ulteriori;
ad oggi, l'Italia non ha stipulato alcun accordo bilaterale con alcun paradiso fiscale, neppure con San Marino, con il risultato che, mentre sono obbligati a rispondere in modo adeguato agli altri Paesi, tali Stati possono essere molto evasivi con l'Italia,
impegna il Governo
ad avviare con la massima urgenza negoziati con le autorità elvetiche in vista della conclusione di un accordo bilaterale analogo a quelli stipulati dalla Gran Bretagna, dalla Germania e dall'Austria, inserendo, altresì, disposizioni contro l'elusione e valutando l'opportunità di inserire una clausola rivolta a tassare non solo il deposito, ma anche il transito di denaro entrato clandestinamente in Svizzera, ed a sottoscrivere accordi bilaterali anche con gli altri «paradisi fiscali», ampliando i meccanismi di informazione relativi ai clienti italiani degli istituti di credito di tali Paesi.
(1-00898)
(Ulteriore nuova formulazione) «Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Messina, Paladini».
La Camera,
premesso che:
il cittadino russo Sergei Magnitsky è deceduto in cella di isolamento nella Federazione Russa il 16 novembre 2009;
la detenzione di Sergei Magnitsky è durata oltre 12 mesi ed è stata costellata da una serie di maltrattamenti, dinieghi di cure, torture e violenze fisiche denunciati dettagliatamente dallo stesso Magnitsky prima della sua morte, e successivamente dai suoi difensori;
la tragica vicenda di Magnitsky, avvocato che lavorava per un fondo di investimenti esteri in Russia, si inserisce all'interno di un procedimento giurisdizionale per «evasione fiscale», in cui il diritto di difesa e le garanzie di un giusto processo, impegni che la Federazione Russa si è impegnata a rispettare con la ratifica della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, sono stati violati platealmente;
in questo senso, si sono espressi nel corso degli ultimi anni e mesi adottando risoluzioni parlamentari il Parlamento olandese, il Congresso degli Stati Uniti, il Parlamento europeo e il Parlamento canadese, chiedendo alle autorità russe di individuare e processare i responsabili e i mandanti della morte di Magnitsky e chiedendo ai rispettivi Governi di sanzionare questi individui, sia attraverso il congelamento dei loro beni all'estero, sia non concedendogli il visto di ingresso nei rispettivi territori nazionali;
i procedimenti avviati dalle autorità russe per accertare le cause del decesso di Magnitsky sono stati finora del tutto insoddisfacenti, arrivando pochi giorni fa, come riportato l'8 febbraio 2012 dal New York Times, al paradosso della riapertura di un processo per corruzione deciso proprio nei confronti di Magnitsky, dandosi così luogo al primo «processo ad un morto» nella storia della Federazione Russa;
le denunce circostanziate registrate e formulate dallo stesso Magnitsky nel corso della sua detenzione, hanno portato ad individuare con precisione le responsabilità dirette o indirette per i maltrattamenti, le torture, il diniego delle cure e infine per il decesso, 60 persone all'interno del sistema carcerario, sanitario, giudiziario e di Governo della Federazione Russa, che non sono state finora oggetto di un giusto procedimento penale;
a riprova della serietà della documentazione e delle denunce presentate
dalla difesa di Magnitsky, a seguito di un'iniziativa dei senatori Ben Cardin (Democratico) e John Mc Cain (Repubblicano) il Dipartimento di Stato Americano ha imposto ai 60 cittadini russi (la cosiddetta Cardin's List) il divieto di ingresso negli Stati Uniti,
impegna il Governo:
a chiedere alla Federazione Russa, nell'ambito dei rapporti politici bilaterali con quel Paese, che l'accertamento delle responsabilità relative alla morte di Sergei Magnitsky mentre era detenuto, possa avvenire in un processo rispettoso dei principi dell'indipendenza della magistratura, del diritto alla difesa e di un giusto processo, come sancito dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo ratificata dalla Federazione Russa;
a non concedere visti di ingresso alle sessanta persone della Cardin's List come già è stato fatto dal Dipartimento di Stato americano;
ad individuare, se ve ne sono, i beni appartenenti alle sessanta persone della Cardin's List in territorio o sotto giurisdizione italiana, e ad assumere le iniziative di competenza per pervenire ad un sostanziale blocco della disponibilità di tali beni.
(1-00899)
«Mecacci, Volontè, Evangelisti, Vernetti, Pistelli, Migliori, Rosato, Sereni, Misiani, Bernardini, Zamparutti, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi».
Risoluzioni in Commissione:
La VI Commissione,
premesso che:
il sistema dei porti nazionale è essenziale supporto allo sviluppo economico e sociale dell'intero Paese, pertanto è indispensabile salvaguardarne l'efficienza, l'economicità e la capacità competitiva, tanto più considerato il contesto concorrenziale in cui opera e la difficile congiuntura;
con la risoluzione n. 3/DF in data 10 agosto 2009, del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze - direzione federalismo fiscale, sono stati forniti chiarimenti interpretativi in ordine alla corretta applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - ICI - nelle aree portuali oggetto di concessioni demaniali del seguente tenore: «l'area demaniale è esente da ICI - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992 - qualora faccia parte di un compendio destinato al traffico marittimo e/o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali e, come tale, vada incorporata in un'unità immobiliare censita al Catasto Edilizio Urbano nella categoria E/1, specificamente individuata nella circolare n. 4/T del 13 aprile 2007 dell'Agenzia del Territorio. Qualora, invece, all'interno dell'area demaniale si realizzino interventi od opere non destinate agli usi suddetti ed aventi caratteristiche tali da far assumere all'area, o a porzione di essa, natura di un'autonoma unità immobiliare ai sensi del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, si deve procedere alla presentazione delle dichiarazioni in catasto, rappresentando le variazioni intervenute e quindi solo dette unità immobiliari potrebbero essere assoggettate al pagamento dell'ICI nell'eventualità in cui venissero accertate in una categoria diversa da quelle richiamate nel gruppo «E» del quadro di qualificazione catastale;
nonostante le soprarichiamate inequivocabili indicazioni e chiarimenti interpretativi, non tutti gli uffici periferici della competente Agenzia del territorio hanno tenuto in conto le indicazioni medesime, ritenendo che aree demaniali precedentemente censite in categorie diverse dalla E/1 non possono veder modificata la categoria già attribuita per ricondurla alla corretta categoria E/1;
non tenendo conto della risoluzione 3/DF del 10 agosto 2009 del Ministero
dell'economia e delle finanze, diversi uffici territoriali dell'Agenzia del territorio hanno notificato avvisi di accertamenti a carico di concessionari di aree demaniali (banchine, piazzali, parcheggi, aree operative), in ambito portuale, talora anche previa modifica delle categorie catastali del bene in concessione;
ciò ha dato origine a molteplici contenziosi;
l'ingiusta e immotivata pretesa si traduce in un aggravio di costi a carico del concessionario, tale da limitare la capacità competitiva dell'operatore portuale;
i difformi comportamenti dei vari uffici territoriali dell'Agenzia del territorio, generando costi immotivatamente diversi per operatori localizzati in porti distanti tra loro anche pochi chilometri, e talvolta anche per operatori dello stesso porto (ovvero che agiscono in mercati omogenei), di fatto creano disparità palesi e alterano le rispettive capacità concorrenziali,
impegna il Governo:
impartire specifiche direttive sicché tutti gli uffici territoriali dell'Agenzia del territorio adottino comportamenti conformi alla risoluzione n. 3/DF datata 10 agosto 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze;
ad assumere iniziative normative per introdurre nell'ordinamento, a fini di certezza, una specifica disposizione, con finalità e contenuto sostanzialmente interpretativo, intesa a chiarire che le aree demaniali marittime dei porti, come delimitate dal piano regolatore portuale, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, in quanto compendi destinati al traffico marittimo e ad attività funzionali alle attività portuali, non sono assoggettate all'imposta comunale sugli immobili ed all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
(7-00798)
«Fluvi, Tullo, Meta, Ginefra, Zunino, Velo».
L'VIII Commissione,
premesso che:
il 31 ottobre del 2002 una vasta area al confine tra il Molise e la Puglia veniva colpita da un terremoto che provocò lutti e distruzioni;
a distanza di 10 anni, i sindaci dei comuni molisani e pugliesi danneggiati denunciano: i ritardi con cui procedono i programmi di ricostruzione del patrimonio pubblico e privato, particolarmente quello rurale, a causa dell'incerta disponibilità e dell'incapienza complessiva dei fondi stanziati dal Governo negli anni precedenti e la mancata previsione di risorse da assegnare a compensazione dei tributi locali non versati dai residenti;
il 31 dicembre 2011 ha cessato di produrre ogni effetto di legge la dichiarazione dello stato di criticità, a suo tempo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito del parere negativo del Ministero dell'economia, fondato sull'asserita, straordinarietà delle procedure adottate dalla struttura commissariale per la gestione dei fondi;
il Consiglio dei ministri non ha individuato la struttura a cui affidare la gestione dei fondi residui, determinando il blocco delle attività di ricostruzione, mediamente giunte al 50 per cento di quelle stimate nei mesi successivi il sisma,
impegna il Governo:
a ripristinare lo stato di criticità al fine di garantire la riattivazione delle procedure per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma;
ad assumere iniziative per stanziare le risorse necessarie al completamento del programma di ricostruzione;
a promuovere un'iniziativa normativa finalizzata a disciplinare le attività dedicate
alla ricostruzione, risolvere il contenzioso in atto tra lo Stato e i comuni quanto ai tributi non versati nel periodo di sospensione degli stessi, equiparare i dipendenti pubblici a quelli dei soggetti economici privati nella regolamentazione del versamento dei contributi relativi al periodo di sospensione degli stessi.
(7-00797)«Marantelli, Bordo».
La XI Commissione,
premesso che:
l'istituto nazionale della previdenza sociale (di seguito INPS), con lettere (a quanto sinora risulta) del mese di dicembre 2011 ha indirizzato a numerosi titolari di pensione la richiesta di ripetizione di indebito per somme erroneamente corrisposte per periodi (in alcuni casi di dieci annualità) che coprono gli anni dal 1992 al 2011;
la motivazione addotta a fondamento di tale pretesa è di varia natura, ed in alcuni casi genericamente indicata nell'espressione, a giudizio dei firmatari del presente atto tautologica, «A seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta»;
la lettera di richiesta, con formula che appare burocraticamente asettica, si limita ad informare che può essere presentato ricorso amministrativo «esclusivamente on line» entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, in via diretta se il titolare possiede codice PIN ovvero tramite i patronati e gli intermediari autorizzati dall'INPS;
nella missiva dell'Istituto è precisato inoltre che, dinanzi ad un mancato esito del ricorso amministrativo, il destinatario della richiesta può proporre azione giudiziaria da notificare all'INPS;
nella stessa comunicazione viene precisato che, in caso di mancato riscontro, l'Istituto procederà al recupero coattivo del credito;
la richiesta non tiene in alcun conto la situazione reddituale, sociale e familiare dei titolari di pensione, nonostante sia ampiamente consolidata, in alcune fattispecie, l'applicazione del principio del cosiddetto «affidamento», secondo il quale la pretesa della pubblica amministrazione fondata sul principio dell'autotutela della stessa, in caso di errore, deve conciliarsi con la situazione reale del cittadino che sul reddito pensionistico faccia affidamento per condurre una vita minimamente libera e dignitosa;
la stessa, peraltro solo genericamente motivata, non menziona alcuna possibilità di rateazione, pur in presenza di una pretesa in molti casi di assoluta consistenza;
la pretesa di ripetizione dell'indebito non tiene in alcun conto dei termini prescrizionali ordinari previsti per la ripetizione di indebiti pensionistici in caso di errore dell'Istituto previdenziale né dell'esplicita previsione del dies a quo cui attenersi come limite temporale massimo per la decorrenza della richiesta, così come esplicitamente contemplato per diverse fattispecie da numerose disposizione normative in materia;
la lettera dell'Inps non fa alcuna menzione del responsabile del procedimento e del relativo recapito, al fine di facilitare la richiesta di opportune ed esplicite informazioni da parte del pensionato circa la natura del presunto debito maturato nei confronti dell'Ente;
la richiesta dell'Inps non fa alcun riferimento alla possibilità di fruire, in caso di importi rilevanti, della opportuna rateazione del debito;
l'Istituto previdenziale, interessato per le vie brevi nell'ufficio del presidente, non ha ritenuto di fornire riscontro alle informazioni richieste;
organi di stampa riferiscono situazioni diffuse di allarme sociale per il comportamento dell'INPS (allarme sociale sfociato in almeno un caso, sempre secondo
organi stampa, nel suicidio di una persona anziana raggiunta dalla comunicazione in questione);
in sede di svolgimento del question time del 1° febbraio 2012 in Assemblea alla Camera, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è limitato ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo a fornire generiche informazioni sulla vicenda, senza fornire precise assicurazioni circa la necessaria revisione del metodo ed una puntuale revisione del merito delle situazioni poste in essere dall'azione dell'Inps,
impegna il Governo:
ad intervenire con urgenza per:
a) effettuare una ricognizione delle dimensioni e della diffusione del fenomeno sul territorio nazionale;
b) approfondire e riferire sulle ragioni che hanno determinato l'errore di che trattasi, in molti casi risalenti a circa venti anni addietro;
c) emanare disposizioni di indirizzo all'Istituto previdenziale, sia per rimediare al procurato allarme sociale, con un'esauriente spiegazione di quanto avvenuto, sia per definire ogni misura idonea ad attutire se non ad eliminare non sopportabili decurtazioni reddituali a molte persone e/o famiglie che percepiscono pensioni di importi comunque modesti (compresa la massima rateazione possibile, in alcuni casi, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, da offrire per un periodo quantomeno non inferiore al periodo di riferimento dell'errore notificato);
d) ricondurre le numerose e diverse fattispecie alla ortodossia normativa contemplata dalla normativa vigente in materia di:
regolarità della richiesta di ripetizione dell'indebito;
osservanza dei termini prescrizionali ordinari e speciali previsti per gli indebiti previdenziali;
comunicazione, per ciascuna richiesta, del responsabile del procedimento e dei relativi recapiti postali, telematici e telefonici;
possibilità di massima rateazione, in caso di pretese consistenti;
osservanza del «principio di affidamento», in caso di situazioni sociali e reddituali dei pensionati che, costituendo la pensione l'unico, relativo cespite reddituale, comunque non consentono di decurtare il rateo pensionistico di importi utili a permettere al pensionato una vita libera e dignitosa;
e) valutare l'opportunità, per lo meno in alcune situazioni eclatanti, di assumere iniziative normative «ad hoc» tese a soprassedere al recupero delle somme indebitamente erogate;
f) rinotificare, a seguito dell'avvenuta verifica della situazione debitoria secondo i criteri precedentemente enunciati, con opportune modalità comunicative, l'importo dovuto a tutti i pensionati che risultassero effettivamente destinatari di indebiti da recuperare.
(7-00799)
«Damiano, Antonino Foti, Fedriga, Poli, Muro, Bellanova, Duilio, Schirru, Gatti, Rampi, Madia, Mattesini, Codurelli, Paladini, Miglioli, Bobba, Moffa, Ceccacci Rubino, Pelino, Munerato, Santagata, Gnecchi, Berretta, Santori».
TESTO AGGIORNATO AL 6 MARZO 2012
...
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazioni a risposta scritta:
CIRIELLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il 15 febbraio 2012 la petroliera italiana «Enrica Lexie», in navigazione al
largo delle coste indiane restava coinvolta in un incidente i cui dettagli sono ancora in via di definizione;
a seguito del suddetto incidente, due fucilieri del reggimento «San Marco» della Marina militare italiana, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, in servizio di scorta alla petroliera nell'ambito di una regolare ed autorizzata missione di contrasto alla pirateria, venivano ritenuti coinvolti nella morte di due pescatori indiani e, per questo, venivano tratti in custodia giudiziaria, interrogati e posti in stato di fermo dalla polizia indiana in attesa del processo;
tuttavia, la versione dell'incidente resa dalle autorità indiane confligge con quella sostenuta dalle competenti autorità italiane, secondo cui i due marò arrestati si sarebbero limitati a sparare dei colpi di avvertimento per respingere un attacco di pirati che avrebbero tentato l'arrembaggio della nave Enrica Lexie;
inoltre, come confermato più volte dalle autorità civili e militari italiane, l'incidente sarebbe avvenuto in acque internazionali, precisamente a 32 miglia dalla costa indiana, sicché tale localizzazione farebbe venir meno la giurisdizione indiana a favore di quella italiana. Non si comprende il motivo per il quale si è consentito che i due marò sbarcassero in territorio indiano;
allo stato attuale, i due marò italiani restano in stato di fermo da parte delle autorità indiane, mentre il mercantile italiano è stato costretto ad attraccare presso il porto indiano di Kochi e sequestrato, in attesa del processo, che dovrebbe celebrarsi innanzi all'Alta Corte dello Stato indiano del Kerala;
qualora dovesse realmente celebrarsi un processo sotto la giurisdizione indiana, in base a quanto dispone il codice penale indiano i due marò italiani rischierebbero anche la pena di morte;
in attesa che si faccia chiarezza sull'accaduto e possa emergere una verità oggettiva, l'incidente in questione, oltre a rendere piuttosto delicata la posizione dei due marò italiani, rischia di provocare il sorgere di una crisi internazionale tra Italia ed India -:
di quali ulteriori informazioni disponga il Governo circa l'esatta determinazione dell'accaduto;
quali siano le ragioni per le quali è stato consentito lo sbarco dei due fucilieri in territorio indiano ed eventualmente di chi siano le responsabilità di quella che appare all'interrogante una palese violazione delle norme che regolano la vicenda;
quali iniziative di competenza si intendano assumere nei confronti dei responsabili di tali eventuali violazioni;
quali iniziative urgenti si ritenga di assumere al fine di salvaguardare la posizione dei due marò italiani coinvolti, facendo valere la giurisdizione italiana ed impedendo il sorgere di una crisi internazionale tra Italia ed India.
(4-15126)
SBAI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
in Italia si assiste da tempo ad un'anomalia inaccettabile nelle condizioni lavorative delle donne;
secondo gli ultimi dati Istat, l'occupazione femminile in Italia è la più bassa di tutta Europa dopo quella di Malta;
le interruzioni dei rapporti di lavoro delle donne, sempre stando a dati Istat, sono ad un livello altissimo e non dipendono quasi mai da scelte volontarie;
analizzando questi dati si evince che le donne in posti di responsabilità in Italia sono meno della metà degli uomini;
si evince altresì che, quand'anche esse arrivino al posto che loro compete per titoli e merito, vengono spesso discriminate in base a motivazioni il più delle volte capziose;
questa anomalia si verifica anche nell'ambito della rappresentanza politica, che vede la necessità di fissare «quote rosa» per vedere donne a sufficienza nelle più importanti cariche;
ad avviso dell'interrogante questa anomalia si sta verificando in maniera macroscopica nei confronti dell'attuale direttore della Rai TV, Lorenza Lei;
gli ascolti del festival di Sanremo, ovvero 14.456.000 spettatori e 50,93 per cento di share per l'ultima serata nella prima parte, e 12.022.000 spettatori con il 68,68 per cento share nella seconda parte, sono quasi due milioni in più della finalissima dell'anno scorso e più alti del 62,66 per cento rispetto allo share ottenuto nel 2002 a conduzione Baudo;
la libertà dei cittadini/spettatori sta concretamente nella possibilità libera di cambiare canale e non ascoltare ciò che non si gradisce;
l'interrogante intravede in questa crociata mediatica e morale l'intento di colpire la persona per la volontà da questa messa in atto di spezzare una catena interna di sprechi e di «regalie» che hanno portato l'azienda in uno stato di crisi;
questi dati testimoniano la condizione delle donne nel lavoro in Italia e la loro vulnerabilità dovuta ad un sistema palesemente discriminatorio -:
come intenda il Governo agire per tutelare il giusto diritto delle donne lavoratrici;
se il Governo intenda intervenire affinché questa discriminazione verso le donne e i dirigenti di genere femminile nel nostro Paese venga fatta oggetto di approfondimento anche tramite l'istituzione di una apposita commissione ministeriale;
se il Governo intenda agire affinché le iniziative per migliorare la condizione delle donne nei posti di lavoro, nella politica, nella comunicazione o dovunque la loro attività si dispieghi, siano improntate all'eliminazione delle discriminazioni, che oggi colpiscono la donna professionalmente impiegata nei ranghi dirigenziali e non solo.
(4-15137)
BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri, al Ministro per gli affari europei. - Per sapere - premesso che:
in data 2 dicembre 2005 la signora Jehlickova Eva prelevava la figlia A.M., all'epoca di anni otto, dalla casa coniugale in Taranto - dove lei stessa e la figlia vivevano con il marito e padre della bambina, signor Riccardo Lincesso - e, senza preavviso e senza alcun giustificato motivo, la portava con sé nel suo Paese di origine (Repubblica Ceca);
a questo punto il signor Riccardo Lincesso depositava denuncia-querela per sottrazione internazionale di minore e, subito dopo, precisamente in data 24 aprile 2006, provvedeva a far depositare ricorso per la separazione dei coniugi presso il tribunale di Taranto;
all'udienza presidenziale fissata in seguito alla presentazione del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, il tribunale di Taranto adottò i provvedimenti provvisori e urgenti tra i quali l'affido condiviso della minore con collocazione della stessa presso il domicilio della madre, la quale ormai si era stabilmente trasferita nella Repubblica Ceca e ciò sebbene nei suoi confronti pendesse una denuncia alla autorità giudiziaria competente, per sottrazione internazionale di minore;
le misure urgenti disposte dal presidente apparivano di difficile attuazione se è vero, come è vero, che per il signor Lincesso è stato quasi impossibile stabilire anche il benché minimo contatto con la figlia, anche telefonicamente. Tale circostanza è stata confermata dalle medesime autorità ceche, dal momento che la stessa signora Jehlickova decideva di rendersi irreperibile perfino quando il padre della bimba si recava in Repubblica Ceca per vedere la figlia;
la signora Jehlickova sia stata poi condannata dalla II sezione penale del Tribunale di Taranto ad un anno di reclusione (ed euro 10 mila di multa) per il reato di sottrazione internazionale di minori (articoli 570 e 574 del codice penale). In un primo momento veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, di una provvisionale in favore del Lincesso di 10 mila euro. Successivamente, in data 10 maggio 2010, il Tribunale di Taranto, revocava il beneficio della sospensione condizionale. In seguito la Corte di cassazione, con sentenza del 17 gennaio 2011 annullava l'ordinanza del 10 maggio 2010 rinviando gli atti al Tribunale di Taranto. In data 9 agosto 2011 il giudice competente revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Jehlickova, con la sentenza del Tribunale di Taranto del 23 aprile 2008, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2008;
i successivi provvedimenti giudiziari adottati in sede civile relativamente alle modalità di affidamento della minore e ai diritti di visita del padre, non hanno mai stabilito il rientro della ragazza a Taranto, luogo di residenza del padre, da dove la stessa era stata allontanata dalla madre in modo perentorio, illecito e del tutto ingiustificato;
l'attuale situazione danneggia la minore rendendole impossibile, di fatto, la frequentazione col padre, anch'egli danneggiato. Peraltro le condizioni di esercizio del diritto di visita del Signor Lincesso sono ulteriormente peggiorate. Infatti, nell'ultimo provvedimento emesso dal giudice istruttore, dinanzi al quale pende la causa di separazione e affidamento, è stato disposto quanto segue: «(...) il padre potrà incontrare e intrattenersi con la figlia A.M. presso gli uffici delle autorità consolari italiane nella città di residenza, ovvero presso i locali uffici di polizia, o in altro luogo concordato tra le parti, il primo fine settimana di ogni mese per un periodo continuativo di almeno tre giorni, dalle ore 9.30 alle 20.00, in ogni caso in presenza della madre o di altra persona dalla stessa delegata, salvi diversi accordi tra i genitori (...)»;
a quanto risulta agli interroganti in tutti i processi tra le parti, sia in ambito civile che penale, non è mai emerso alcun profilo negativo e/o pregiudizievole sulla persona del signor Riccardo Lincesso, sia come marito che come padre;
alla signora Jehlickova è stato recentemente notificato un «decreto di citazione a giudizio» emesso sempre dalla procura della Repubblica di Taranto (pubblico ministero dott. Remo Epifani) per i reati di cui agli articoli 81-388 comma 2-574-574-bis del codice penale;
recentemente l'europarlamentare, ono revole Clemente Mastella, ha presentato un'interrogazione al Parlamento europeo nella cui risposta, tra l'altro, si afferma: «Nell'ambito delle proprie riflessioni, la Commissione terrà conto anche del programma di Stoccolma, in cui il Consiglio d'Europa ha invitato la Commissione a valutare l'esigenza, anche nell'ambito delle revisioni della regolamentazione esistente, di istituire norme minime comuni per le procedure di riesame e l'esecuzione e, allo stesso tempo, per il riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale»;
ad avviso della prima firmataria del presente atto, il caso in questione presenta una chiara, grave quanto evidente violazione
del diritto interno e delle Convenzioni internazionali -:
se ritengano di dover acquisire, ciascuno per quanto di propria competenza, tutti gli elementi utili per approfondire l'intera vicenda;
se e con quali esiti il caso del signor Lincesso sia stato trattato dalla task force interministeriale sulla sottrazione internazionale dei minori;
se e quali iniziative intendano promuovere, ciascuno per quanto di propria competenza, per consentire al signor Riccardo Lincesso di poter riallacciare i rapporti con la figlia minore e per favorire il ricongiungimento familiare;
se non intendano, in subordine, intercedere presso le autorità interessate e permettere al signor Lincesso di vedere periodicamente la figlia e di stabilire con la medesima un contatto telefonico costante, in modo che la minore non si senta abbandonata dalla figura paterna e che abbia la possibilità di contare su entrambi i genitori, in ottemperanza al principio cardine della bigenitorialità nella separazione tra coniugi;
quali provvedimenti intendano adottare affinché venga assicurato il rispetto di ogni bambino di intrattenere, regolarmente, relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, così come stabilito nella Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
quali provvedimenti intendano adottare - in caso di sottrazione di minori da parte di un genitore - al fine di impedire l'illecito trasferimento da uno Stato membro all'altro (o l'illecito mancato rientro) di un minore e ottenere l'immediato ritorno di quest'ultimo nello Stato membro in cui risiedeva abitualmente prima dell'atto illecito;
se intendano intraprendere ogni fattiva azione, in sede comunitaria, al fine di persuadere il Governo della Repubblica Ceca ad attivarsi affinché episodi simili a quello occorso al Signor Lincesso non abbiano più a ripetersi in futuro.
(4-15140)
DI PIETRO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
Michele Iorio, presidente della regione Molise al terzo mandato - nonché commissario per il risanamento dei debiti della sanità molisana, commissario per la ricostruzione post sisma e commissario per l'emergenza alluvione - è stato condannato il 22 febbraio 2012 in primo grado - con pena sospesa - dal tribunale di Campobasso ad un anno e sei mesi di reclusione per abuso d'ufficio e all'interdizione dai pubblici uffici per il medesimo periodo, nell'ambito dell'inchiesta «Bain and Co», società dove lavora Davide Iorio, figlio di Michele, cui sono state illegittimamente affidate due consulenze, una in materia di sanità e l'altra di autostrade - definite «fantasma», in quanto nessuno dell'amministrazione molisana ha saputo indicarne motivi, contenuti o risultati -;
la gestione commissariale ad opera del presidente Iorio - in particolare quella per il risanamento della sanità molisana - risulta, ad avviso dell'interrogante, oltremodo critica nel metodo e fallimentare nei risultati - e ciò è confermato dal trend negativo dei dati dei disavanzi e, anche, dalla nomina di sub-commissari affiancati allo Iorio succedutisi nel tempo;
il 1° febbraio 2012 nell'ambito dello svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea (3-02063) presentata dall'interrogante sullo stesso argomento, il Ministro della salute Renato Balduzzi ebbe a dichiarare: «Per quanto riguarda il Molise, in ossequio alla normativa vigente, è stato confermato come commissario il presidente della regione e nel tempo sono stati modulati i componenti della struttura commissariale, al fine di poter più direttamente incidere sulla bontà auspicata dei servizi sanitari in Molise. In particolare, va a termine l'incarico di una delle due componenti della struttura sub-commissariale, nel momento in cui porta a compimento la definizione del piano sanitario. E si dà un'altra possibilità alla regione Molise, attraverso la nomina di un altro sub-commissario, con caratteristiche idonee ad attuare il piano sanitario e, dunque, riuscire a realizzare finalmente gli obiettivi che tutti auspichiamo, dando un'ulteriore - starei per dire un'ultima - possibilità, prima di attivare una procedura diversa, che è prevista pure dall'ordinamento - comma 84 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (il famoso comma 84) - e che prevede la sostituzione del presidente della regione, con poteri ulteriori del Governo, che non soltanto dicano al presidente della regione: «fai il commissario», ma impongano: «stabiliamo noi quali siano i provvedimenti da adottare per assicurare l'efficacia del piano di riqualificazione e di rientro»;
risulta inoltre all'interrogante che il presidente della regione Iorio sia indagato per abuso d'ufficio e falso ideologico per la costruzione della centrale turbogas di Termoli; indagato per abuso d'ufficio in ordine all'assunzione di un medico chirurgo - già condannato in Cassazione per omicidi colposo di un malato - in assenza del prescritto bando pubblico, al solo fine,
secondo l'accusa, di nominarlo primario dell'ospedale Veneziale di Isernia; indagato per abuso d'ufficio, truffa, falso materiale e ricettazione in merito ai paesaggi di proprietà dello Zuccherificio del Molise s.p.a.; indagato, insieme ai componenti della giunta regionale in carica nel 2005 per truffa, abuso d'ufficio e falso ideologico per il finanziamento d'acquisto del mezzo navale Termoli Jet; indagato per fatti connessi alla ricostruzione post-sisma del Molise, alla gestione della malasanità basso molisana, alle infrastrutture per la rete radio del servizio civile, l'Imam Molise e le violazioni ambientali e le irregolarità nelle analisi dei rifiuti smaltiti dal depuratore del COSIB (Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno);
fermo il principio della presunzione di non colpevolezza di cui al secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione, i fatti indicati minano a giudizio dell'interrogante, la salvaguardia dell'onore delle istituzioni e ne compromettono il prestigio, ponendo un grave pregiudizio sul libero e sereno esercizio delle funzioni commissariali assegnate a Michele Iorio - funzioni strettamente connesse alle capacità di buon governo dei soggetti che vi sono chiamati - le quali senza dubbio sono da ascriversi a quelle funzioni pubbliche da adempiersi con disciplina e onore, ai sensi dell'articolo 54, comma secondo della Costituzione -:
al fine di preservare l'alto senso delle istituzioni, se non ritenga, nel rigoroso rispetto delle procedure giuridiche ed amministrative in tema di revoca e conferimento di incarichi pubblici, di revocare gli incarichi commissariali conferiti al presidente della regione Molise.
(4-15148)
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AFFARI ESTERI
Interrogazione a risposta orale:
BURTONE. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
Francesco Naselli, 51 anni, era un operaio originario di Militello in Val di Catania, è rimasto ucciso casualmente durante una rapina venticinque giorni fa a Guayaquil, in Ecuador;
dopo gli accertamenti medico-legali le autorità locali hanno contattato l'ambasciata italiana di Quito per avvisare i familiari e provvedere al rimpatrio della salma;
tuttavia per far rientrare la salma in Italia i parenti non dispongono di 5.000 dollari necessari per pagare il trasporto aereo;
i familiari di Militello si sono anche rivolti al Ministero degli affari esteri, avanzando la richiesta di un intervento straordinario per consentirne il rientro;
si tratterebbe di un atto di umanità giustificato dalle condizioni materiali della famiglia -:
se e quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda assumere per consentire alla salma del Naselli di rientrare in Italia.
(3-02138)
Interrogazione a risposta in Commissione:
NIRENSTEIN, ADORNATO, BONIVER, CORSINI e VERNETTI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
nella seduta del 23 gennaio 2012 il Consigliere dell'Unione europea ha deciso di imporre sanzioni contro l'Iran per il suo controverso piano nucleare. Le sanzioni diventeranno effettive gradualmente: la proibizione per i prodotti petrolchimici scatterà dal 1° maggio, mentre per i contratti petroliferi firmati prima del 23 gennaio 2012, le sanzioni avranno decorrenza dal 1° luglio 2012;
le disposizioni dell'Unione europea, simili a quelle statunitensi, hanno l'obbiettivo di congelare i beni della Banca centrale iraniana e di proibire gli acquisti di
prodotti petrolchimici o derivanti dal petrolio, le vendite di tecnologie e macchinari utilizzati nei settori petrolchimico, del petrolio e del gas naturale. Oltre a ciò, le suddette disposizioni puntano a sanzionare anche i servizi finanziari necessari per assicurare il trasporto di questi prodotti (come linee di credito e le coperture assicurative di navi ed altri mezzi di trasporto), e a bloccare i nuovi investimenti esteri, il commercio e il brokering di oro, di materiali preziosi e di diamanti;
secondo i dati forniti dall'Energy information administration (EIA), l'Iran vende all'Europa il 22 per cento del totale delle sue esportazioni che ammontano a 2 milioni e 583mila barili di greggio al giorno. Teheran esporta complessivamente verso l'Unione europea circa 700mila barili di greggio al giorno, 180mila dei quali diretti verso l'Italia;
l'indisponibilità fino ad ora dimostrata dalle autorità iraniane a concordare una soluzione in materia di energia nucleare, secondo quanto prescritto dal trattato di non proliferazione del quale Teheran è firmataria, sta mettendo in seria discussione le relazioni tra l'Unione europea e l'Iran;
il 15 febbraio 2012 il Presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad ha annunciato l'inaugurazione di 3000 nuove centrifughe per l'arricchimento dell'uranio al 20 per cento, che vanno ad aggiungersi alle 6000 già attive; questa attività si svolge nell'impianto sotterraneo di Fordo, la cui esistenza è stata rivelata dalle autorità iraniane solamente nel settembre 2009, dopo essere stata tenuta segreta di fronte agli osservatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ai quali nel mese di gennaio 2012 è stato impedito di accedere alla base militare di Parchin, a sud-est di Teheran, dove si crede l'Iran stia portando avanti la fase di sperimentazione di armi nucleari;
la condotta della Repubblica islamica iraniana nei confronti della comunità internazionale ha indotto gli ispettori dell'agenzia Onu a intraprendere una seconda missione nei giorni 20 e 21 febbraio 2012, appena tre settimane dopo l'ultima ispezione avvenuta nel mese di gennaio, al fine di chiarire la natura del programma nucleare iraniano;
l'Italia, ha sostenuto le sanzioni imposte il 23 gennaio 2012 dal Consiglio dell'Unione europea, nonostante le possibili ripercussioni sugli approvvigionamenti energetici del nostro Paese, come già è accaduto ai Governi di Francia e Inghilterra. La scelta compiuta dall'Italia, infatti, è vitale per l'affermazione di una posizione europea unitaria;
tale coesione è necessaria in seno all'intera comunità internazionale per spingere le autorità iraniane a modificare le scelte compiute fino ad oggi, sia sul piano del nucleare che su quello del rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalle convenzioni di carattere internazionale già firmate e ratificate, come l'inadempienza alla convenzione internazionale sul genocidio del 1948 che vieta esplicitamente ogni forma di «incitamento al genocidio» laddove il Governo iraniano persevera nella reiterata e aggressiva minaccia all'esistenza dello Stato di Israele, attraverso incessanti appelli alla sua distruzione da parte dei massimi dirigenti iraniani responsabili anche della sistematica violazione dei diritti umani, del ricorso alla tortura, della violenta repressione del dissenso, delle carcerazioni preventive, grazie all'esplicito uso politico e strumentale degli apparati di polizia, delle formazioni paramilitari, della magistratura, della giustizia del regime persiano;
in vista delle prossime elezioni parlamentari, previste per il 2 marzo 2012, il regime iraniano ha adottato una serie di misure restrittive della libertà di espressione e di assemblea, compreso l'inasprimento della censura di internet che ha portato all'oscuramento di social network e provider e-mail come Google e Yahoo -:
come l'Italia si prepari a rispettare le scadenze previste dalla programmazione del Consiglio dell'Unione europea per l'entrata in vigore delle sanzioni;
il Governo ritenga che l'Unione europea si presenterà all'appuntamento di giugno 2012 con un atteggiamento unitario e conforme alla decisione del Consiglio e stato previsto un meccanismo di reciproco sostegno agli Stati membri;
quali altre iniziative intenda proporre l'Italia per continuare ad esprimere viva riprovazione per le gravi violazioni dei diritti umani nella Repubblica islamica;
quali iniziative intenda assumere il Governo per far sì che l'Iran sia indotto a una maggiore e intensa collaborazione al fine di risolvere i contenziosi attualmente in essere con il resto della comunità internazionale, con particolare attenzione alla questione del nucleare.
(5-06305)
Interrogazione a risposta scritta:
RAISI. - Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
è notizia recente, come riportato dal Corriere di Maremma del 12 gennaio 2012, il caso di una bambina di otto anni, Marcella, di madre italiana e padre tedesco, affidata da una sentenza del tribunale tedesco al padre - come di consueto nei casi in cui la madre non sia di nazionalità tedesca -, nonostante la minore sia nata in Italia, nonostante lei ed i genitori fossero residenti nel nostro Paese, nonostante la bambina avesse dichiarato di voler continuare a vivere in Italia con la madre e nonostante il padre abbia chiesto un assegno di mantenimento alla ex moglie poiché non in condizione di mantenere la figlia;
la signora Parisa, in virtù di tale sentenza, ha l'obbligo di consegnare la figlia al tribunale di Firenze, pena l'arresto per sottrazione di minore;
il caso è analogo a quello, forse più famoso, della dottoressa Marinella Colombo, alla quale lo Jugendamt tedesco, con il compiacente assenso della magistratura italiana, ha sottratto i figli Nicolò e Leonardo, costringendoli a vivere in Germania con il padre, e condannata agli arresti domiciliari per essersi rifiutata di eseguire la sentenza della Corte di cassazione italiana;
secondo lo Jugendamt tedesco, infatti, legge nazista mai abrogata, i figli dei tedeschi appartengono alla Germania;
come affermato al quotidiano francese Libération dal deputato europeo Boulland, membro della commissione delle petizioni del Parlamento europeo, «i problemi sopraggiungono quando il genitore non tedesco vuole portare il minore nel suo Paese, anche solo per una breve visita. È allora facile per il genitore tedesco rivolgersi ai cosiddetti servizi di protezione per l'infanzia, lo Jugendamt, e affermare, anche senza prove, che il bambino rischia di essere sottratto. In quel momento si mette in moto la macchina infernale e il genitore straniero si vede togliere il diritto d'affido o di visita, senza neppure essere stato ascoltato e senza possibilità di presentare appello e può perdere così completamente il contatto con suo figlio per lunghi anni»;
è ciò che è successo ad almeno 120 genitori che si sono rivolti al Parlamento europeo con una petizione, ma il numero di questi casi è molto più elevato (in Italia almeno 40), senza che le istituzioni comunitarie, ad eccezione della commissione per le petizioni, si attivi in difesa dei diritti dei bambini e di quelli del genitore non tedesco, condannato sistematicamente a soccombere;
recentemente a Strasburgo, davanti alla sede del Parlamento europeo, si è svolta una manifestazione di mamme alle quali lo Jugendamt ho tolto i figli, assegnandoli alla potestà paterna e obbligandoli a rimanere in Germania, e diversi parlamentari europei - tra i quali l'eurodeputata Cristiana Muscardini - hanno rivolto delle interrogazioni scritte alla Commissione europea per denunciare che «la germanizzazione forzata dei bambini non sembra un'operazione che possa essere ammessa dal Regolamento europeo (CE) 2201/2003, relativo alla competenza,
al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale»;
ad aggravare la situazione, così come nei casi della dottoressa Colombo e della signora Parisa, s'aggiunge la non tutela della madre italiana da parte della legislazione italiana, obbligata ad aderire alla richiesta del tribunale tedesco, in nome di un accordo internazionale che prevede il riconoscimento reciproco delle sentenze;
in virtù di tale accordo, l'Italia, in casi di divorzio transfrontaliero, si limita all'esecuzione delle sentenze tedesche, e precisamente alla richiesta di restituzione dei bambini alla Germania e all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo contro la madre inadempiente, in totale violazione della Convenzione dell'Aja sulla tutela dei minori ed al regolamento europeo 2201/2003;
nonostante gli appelli accorati rivolti dalle madri vittime di queste ingiustizie e dagli organi istituzionali e di stampa ai Ministri italiani degli affari esteri e della giustizia, al Presidente della Commissione José Manuel Barroso e alla Vice Presidente e Commissaria per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza Viviane Reding, ad oggi non ci sono state risposte e si riscontra un silenzio colpevole ed assordante -:
se i Ministri interrogati, nell'ambito delle proprie competenze, intendano monitorare questi casi di divorzio transfrontaliero verificatisi in Italia negli ultimi trent'anni;
se, nel contempo, non ritengano farsi promotori di un incontro bilaterale con la Repubblica Federale Tedesca affinché venga rivisto l'istituto dello Jugendamt, con l'obiettivo di arrivare ad una soluzione condivisa che tuteli l'interesse dei minori di entrambi i genitori parte in causa, così come sancito dalla Convenzione dell'Aja sulla tutela dei minori, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal regolamento europeo 2201/2003.
(4-15130)
...
AFFARI REGIONALI, TURISMO E SPORT
Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per gli affari europei, per sapere - premesso che:
la recente decisione dell'Unione europea di limitare alle lingue del Nord Europa, inglese, francese e tedesco, le lingue nelle quali registrare i brevetti e le invenzioni europee escludendo grandi lingue di cultura e scienza, come l'italiano e lo spagnolo, prelude ad una contrapposizione tra Nord e Sud dell'Europa che niente ha a che vedere con lo spirito comunitario dei trattati istitutivi dell'Unione;
l'Europa si trova a subire da tempo tentativi d'indebolire la coesione interna dell'Unione e, soprattutto, la sua valuta, l'euro;
è necessario ritrovare al più presto lo spirito comunitario ed unitario sia interno che nella sua proiezione esterna e mondiale, attraverso nuove iniziative d'integrazione, rappresentative della comune patria europea e in grado di valorizzare le diversità culturali come patrimonio comune continentale;
tra gli ambiti di maggior valore d'integrazione sociale e culturale vi è quello sportivo il quale ha tra le finalità e i valori principali, non solo la tutela della salute e del benessere fisico, ma anche l'educazione al confronto, alla fratellanza e la promozione del dialogo interculturale;
il 2 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha approvato definitivamente la risoluzione sulla dimensione europea dello sport che all'articolo 100 «propone che la bandiera europea sia issata in occasione delle grandi manifestazioni sportive organizzate sul territorio dell'Unione e suggerisce alle federazioni sportive di considerare l'idea che sia esibita sulle maglie degli
atleti degli Stati membri, di fianco alla bandiera nazionale»;
in occasione delle ultime olimpiadi di Pechino, i Paesi membri dell'Unione europea, nel loro insieme, hanno totalizzato 276 medaglie contro le 109 degli Stati Uniti, le 100 della Cina, le 72 della Russia e le medaglie d'oro vinte dai Paesi membri sono 85, contro le 51 cinesi, le 36 statunitensi e le 23 russe, ossia quasi il triplo delle medaglie delle altre superpotenze;
su tutti gli edifici istituzionali sventolano la bandiera nazionale e quella europea -:
quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare, ad iniziare da un'attività di promozione della partecipazione dell'Italia alle prossime olimpiadi di Londra, una «grande manifestazione sportiva organizzata sul territorio dell'Unione» come appunto recita l'articolo 100 della suindicata risoluzione europea, non solo con la bandiera nazionale ma anche con quella europea e se intenda farsi altresì promotore di tale forte iniziativa di immagine dell'Europa unita nella diversità presso gli altri Paesi dell'Unione, affinché sulle divise degli atleti di tutte le nazionali olimpiche europee e sui monitor di tutte le televisioni del mondo campeggi la doppia bandiera, nazionale ed europea, nelle forme e nelle proporzioni che il Governo stesso intenderà opportuno proporre.
(2-01382)
«Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti».
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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interrogazione a risposta in Commissione:
RONDINI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la bonifica del sito di interesse nazionale polo chimico di Rodano e Pioltello, con particolare riferimento all'area ex - S.I.S.A.S, ove l'intervento commissariale ha permesso di smaltire e bonificare le discariche di rifiuti industriali su cui la Corte di giustizia europea aveva avviato la procedura d'infrazione contro lo Stato italiano, sembra essere precipitata in una situazione di stallo;
sebbene l'intervento commissariale abbia contribuito ad un deciso ed importante passo in avanti rispetto alla normalizzazione dell'area, gran parte della bonifica dei terreni e delle acque di falda deve ancora essere effettuata;
sulla base dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti asportati dalle discariche A, B e C, si presume che gran parte delle aree, che erano occupate fino a qualche mese fa dagli imponenti impianti della ex S.I.S.A.S., siano anch'esse interessate da un significativo livello di inquinamento;
l'incertezza della situazione è fonte di preoccupazione, soprattutto in considerazione delle peculiari caratteristiche geologiche e idrogeologiche del territorio e della presenza di fontanili;
durante l'attività commissariale il livello della falda è stato regolato da un complesso ma efficiente sistema di pompe che ha garantito, attraverso l'emungimento di ingenti volumi di acqua dai pozzi barriera, la rimozione dei rifiuti in condizioni di sicurezza e all'asciutto;
l'attività svolta ha permesso, inoltre, di tenere sotto controllo gli effetti della contaminazione nelle acque di falda;
tale attività è cessata a seguito della scadenza dell'incarico commissariale all'ingegnere Giovanni Pietro Beretta e ciò potrebbe comportare la diffusione e dispersione degli inquinanti nelle acque di falda e causare potenziali impatti sulla qualità delle acque destinate al consumo umano o all'irrigazione dei terreni agricoli;
non è chiaro come e in quali tempi il Governo si occuperà di definire gli importanti interventi ancora necessari per procedere alla messa in sicurezza del sito ed alla bonifica dei terreni e delle acque di falda -:
se quanto esposto corrisponda a verità e se il Ministro intenda intervenire per proseguire la bonifica del sito di interesse nazionale polo chimico di Rodano e Pioltello, con particolare riferimento all'area ex - S.I.S.A.S. al fine di scongiurare i possibili rischi per l'ambiente e per la salute pubblica, in particolare per i cittadini e gli abitanti dei territori circostanti.
(5-06298)
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BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Interrogazioni a risposta in Commissione:
SCALERA, DI CENTA, VESSA, LAINATI, LUCIANO ROSSI, STASI, PETRENGA, CENTEMERO, MURO, RIVOLTA, MAZZARELLA, MILANESE, NICOLUCCI, GRAZIANO, IANNARILLI, VELLA, IANNACCONE, PALMIERI, IAPICCA, BOSSA e FRASSINETTI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro per la coesione territoriale. - Per sapere - premesso che:
l'area archeologica di Pompei va sviluppando da mesi una serie di crolli che confermano il critico stato di salute di uno dei più straordinari patrimoni della cultura nazionale;
nella mattinata del 27 febbraio si è verificato un ulteriore incidente con il distacco di una parte di intonaco non affrescato di circa un metro appartenente all'atrio della Domus della Venere in Conchiglia, nella famosa via dell'Abbondanza, una delle più celebri del sito archeologico di Pompei;
è stato programmato per il sito archeologico un piano di interventi per complessivi 105 milioni di fondi europei che il Ministro per la coesione, Fabrizio Barca, ha inserito nel piano nazionale coesione -:
se, alla luce delle critiche situazioni registratesi, non intenda accelerare ogni iniziativa di Governo per disporre, in tempi brevi, delle cifre necessarie ad affrontare un'emergenza non più rinviabile.
(5-06290)
SCALERA, VESSA, LAINATI, PALMIERI, STASI, PETRENGA, MURO, RIVOLTA, DI CENTA, IAPICCA, VELLA, IANNARILLI, IANNACCONE, FRASSINETTI, MILANESE, NICOLUCCI e MAZZARELLA. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito della necropoli etrusca della Banditaccia di Cerveteri, area presente sin dal 2004 nella lista dei siti Unesco - Patrimonio dell'umanità, si registrano le costanti incursioni di tombaroli senza scrupoli che hanno depredato, in questi anni, migliaia di reperti archeologici di indiscutibile valore storico;
nonostante il significativo impegno di alcune associazioni culturali impegnate sul territorio la situazione non sembra registrare, al momento, particolari miglioramenti;
l'amministrazione locale appare, per l'ennesima volta, forzatamente immobile, poiché sciolta e commissariata, a seguito di una serie di avvisi di garanzia pervenuti per presunte irregolarità urbanistiche;
l'obiettivo dei malviventi appare oggi quello di ridurre l'importanza del sito archeologico, pervenendo rapidamente alla perdita del bollino Unesco, per liberarsi da ogni particolare vincolo ed incentivare i loro traffici illegali -:
se non ritenga necessario intervenire rapidamente per ripulire l'intera area archeologica in vista della prossima ispezione dei commissari dell'Onu, il cui parere appare fondamentale per la riconferma della protezione dell'Unesco, attuando,
nel frattempo, ogni utile iniziativa per evitare quella spoliazione culturale che rende negativa l'immagine dell'Italia agli occhi dell'intera comunità internazionale.
(5-06291)
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta orale:
GARAGNANI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
si fa riferimento alle notizie apparse sulla stampa (Corriere della sera edizione del 28 febbraio 2012 e altri principali quotidiani) che evidenziano una direttiva precisa dell'Agenzia delle entrate ai comuni per identificare eventuali evasori delle tasse con indicazione di modalità, luoghi, priorità, persone, edifici e altro, oggetto di indagine da parte degli organi comunali;
ciò che sorprende nell'attività dell'Agenzia delle entrate non è tanto l'adempimento del dovere istituzionale di riscuotere quanto dovuto allo Stato da parte di ogni singolo cittadino in base al proprio reddito, cosa in se giusta e ovvia, quanto piuttosto quella che all'interrogante appare meticolosità inquisitoriale da parte della suddetta Agenzia nel coinvolgimento degli enti locali in una lotta all'evasione che non rientra sicuramente negli scopi primari dei comuni che, già sottoposti a limiti di spesa significativi, debbono farsi carico della globalità dell'amministrazione, assistenza, scuola e altro e non possono essere il «braccio armato» dell'Agenzia delle entrate;
si rivela, inoltre, la necessità di distinguere nella giusta lotta all'evasione, ed in ciò non si concorda con l'atteggiamento tenuto dal Governo, fra il ruolo istituzionale dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza ed il ruolo ben diverso dei comuni che gestiti di volta in volta da maggioranze di segno diverso potrebbero non avere la sufficiente obiettività nel perseguire l'evasione fiscale con criteri oggettivi e sulla base di parametri precisi che soltanto un organo preposto ad hoc può avere -:
quali iniziative di competenza intenda adottare affinché questa direttiva sia corretta e se nella lotta all'evasione non intenda valorizzare solo gli organi ad essa preposti, il tutto per evitare anche uno Stato di «polizia fiscale» che non giova sicuramente al benessere del Paese, al rilancio dell'economia, alla tutela dei ceti più deboli e al dovere dei cittadini di contribuire alle spese della comunità.
(3-02139)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
V Commissione:
VANNUCCI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comma 5-sexies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, come introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prevede che il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 1142, possa intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e che a tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261; la medesima disposizione prevede inoltre che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le
aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare al procedimento in corso;
dall'entrata in vigore della legge molte calamità sono avvenute con conseguenti dichiarazioni dello stato di emergenza;
dopo l'entrata in vigore della legge di modifica, la prima calamità colpì la regione Marche il 1o marzo 2011, provocando tre vittime e forti danni ad infrastrutture, famiglie ed attività produttive, stimati in circa 500 milioni di euro;
a distanza di un anno nessun aiuto è stato deliberato a favore delle aziende che hanno tentato da sole di risollevarsi con enormi problemi di accesso al credito;
non risulta attivata la procedura del comma 5-sexies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dalla legge n. 10 del 2011, che avrebbe potuto aiutare la ripresa del tessuto economico -:
quali siano le ragioni che abbiano impedito al Ministro dell'economia e delle finanze di utilizzare il Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 976 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1142 del 1966 per la regione Marche e se ad un anno di distanza tale norma sia stata attivata in altri casi, con quali procedure e con quali effetti.
(5-06306)
CICCANTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il secondo periodo del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dal decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, prevede che qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. Tale disposizione si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter -:
quante e quali volte sia stato attivato il meccanismo di reintegro con aumento della accisa e conseguentemente quanto ad oggi sia disponibile nel fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.
(5-06307)
Interrogazioni a risposta scritta:
STUCCHI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale (ALER) - ex IACP - della provincia di Bergamo è un ente pubblico di natura economica (disciplinato dalla legge regionale del 10 giugno 1996 n. 13), dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale ed organizzativa, contabile e di proprio statuto approvato dal consiglio regionale della Lombardia;
gli interventi dell'ALER si inseriscono nell'ambito dell'edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni e di immobili di
pertinenza, mediante programmi integrati e di recupero urbano, nonché di edilizia residenziale, destinate prevalentemente ad essere locate a nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a reperire alloggi adeguati sul mercato ordinario;
l'ALER di Bergamo è un'azienda con un rilevante patrimonio immobiliare, oggetto di una gestione oculata, basata su una manutenzione attenta e mirata dei propri beni immobili, rispettosa quindi delle risorse economiche impiegate;
il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «Salva Italia») ha anticipato al 2012 l'applicazione dell'IMU già introdotta con il decreto legislativo n. 23 del 2011, attuativo della legge delega sul federalismo fiscale, assoggettando ex novo a tale imposta anche gli alloggi di proprietà delle ALER;
il versamento dell'IMU è stato quantificato dall'ALER di Bergamo in circa 3.000.000 di euro (contro i circa 400.000 euro della vecchia ICI), importo che dovrà essere recuperato riducendo in modo drastico le manutenzioni e gli investimenti in nuovi alloggi che l'azienda aveva previsto nei propri programmi di gestione -:
quali iniziative intenda promuovere al fine di evitare che l'applicazione della nuova IMU, così come introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, penalizzi pesantemente l'azione dell'ALER di Bergamo, e in generale di tutte le ALER - ex IACP, che offrono un servizio fondamentale nella soluzione dei fenomeni di disagio abitativo interessanti soprattutto le fasce più deboli delle nostre comunità locali.
(4-15124)
GARAVINI, BORDO, BOSSA, BURTONE, GENOVESE, MARCHI, ANDREA ORLANDO, PICCOLO e VELTRONI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comparto del gioco in Italia sta acquisendo sempre maggiore peso economico;
sebbene l'allargamento dei giochi in concessione sia stato motivato con l'intenzione di sottrarre risorse al mercato illegale dell'azzardo, spesso gestito da elementi della criminalità organizzata, in quasi tutti i settori del gioco legale, dalle società concessionarie, ai gestori, agli esercenti dei punti scommesse, delle sale gioco e dei locali ove sono installati gli apparecchi da intrattenimento, sono emersi preoccupanti punti di contatto con esponenti delle mafie, puntualmente dimostrati dalle inchieste delle forze di polizia e della magistratura;
nel novembre 2011, da un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Milano è emerso che la società Gamenet - una delle 10 concessionarie nazionali autorizzate dall'Amministrazioni autonoma dei monopoli di Stato alla gestione della rete telematica per le new slot - aveva stabili rapporti con personaggi della famiglia Lampada, accomunata alla potente famiglia mafiosa dei Condello negli affari relativi alla gestione delle «macchinette» a Reggio Calabria, ed una legata anche da vincoli di parentela alla cosca Valle, con la quale gestiva il settore delle new slot sulla piazza di Milano;
le indagini della direzione distrettuale antimafia di Milano hanno accertato che la famiglia Valle/Lampada aveva installato in molti bar di Milano numerosissime «macchinette», molte collegate alla rete della concessionaria Gamenet, ma molte altre prive di ogni collegamento, e dunque del tutto abusive ed esenti da qualsiasi prelievo fiscale e da ogni versamento nei confronti della concessionaria, con ingentissimi ed illeciti guadagni;
anche per le «macchinette» regolari, a seguito delle disavventure giudiziarie che avevano colpito Lampada Francesco e Valle Maria nel luglio 2010, il gruppo risulta non esser più stato in grado di provvedere al versamento alla Gamenet né delle somme ad essa spettanti, né di quelle che la stessa avrebbe dovuto ricevere per il pagamento del PREU all'Amministrazione dei monopoli;
i vertici della società Gamenet, pur essendo pienamente consapevoli che Lampada Francesco e Valle Maria erano stati arrestati per associazione di stampo mafioso ed usura nel luglio 2010 e che erano stati sequestrati beni e conti correnti delle società di gestione delle new slot riconducibili ai Lampada/Valle, invece di provvedere a bloccare ogni rapporto con tali società e con soggetti incriminati, attraverso specifiche pressioni anche di esponenti di vertice di Gamenet ed attraverso l'azione di numerosi dipendenti della società stessa, sollecitavano i predetti e riscuotevano ingenti versamenti in contanti con modalità volte ad impedire la tracciabilità delle somme;
dunque il concessionario pubblico, responsabile secondo la legge della correttezza della condotta dei gestori, e che avrebbe dovuto presentare denuncia all'autorità giudiziaria ed interrompere ogni rapporto con le società dei Lampada, non si curava minimamente delle evidentissime anomalie, ma pretendeva piuttosto una serie di pagamenti «cash» per centinaia di migliaia di euro, preoccupandosi unicamente delle cautele da adottare per rendere gli stessi non tracciabili;
l'atteggiamento assunto dai vertici di Gamenet contrasta platealmente con quanto previsto dal codice di autoregolamentazione della stessa Gamenet, al punto 1.13 dove si legge «Gamenet si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso,...» dimostrando così la palese inutilità di questo tipo di strumento interno;
inoltre, in data 17 febbraio 2012 la Corte dei conti ha irrogato sanzioni pecuniarie per complessivi 2,5 miliardi di euro ai danni di 10 concessionarie di new slot, tra cui la stessa Gamenet, per non aver correttamente comunicato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i ricavi delle «macchinette» installate nel corso degli anni, certificando come scollegate delle «macchinette» che in realtà erano funzionanti e producevano reddito per le società; sottraendo così alle casse dello Stato, in maniera fraudolenta secondo la Corte dei conti, svariati miliardi di euro;
nella stessa sentenza è stata irrogata una sanzione di 2,6 milioni anche ad Antonio Tagliaferri, responsabile del settore giochi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'epoca e tuttora in carica;
l'aver permesso, in seguito a questi pagamenti in contanti, alle società di continuare a gestire le new slot (in pratica aver consentito a soggetti sottoposti a pesanti misure patrimoniali di continuare a guadagnare grazie ad attività sottoposte al controllo statale) appare agli interroganti incompatibile con il perdurare della concessione in capo alla società Gamenet -:
se l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sia a conoscenza della condotta tenuta dalla società Gamenet nei rapporti con la famiglia Lampada/Valle e se altre società concessionarie abbiano rapporti con realtà societarie o con singoli soggetti collegati alla criminalità organizzata;
se non si ritenga necessario provvedere, in tali casi, a revocare la concessione ritenendo incompatibile con la natura di concessionaria pubblica il fatto che Gamenet abbia accettato cospicui pagamenti in contanti, eseguiti tra l'altro aggirando il sequestro dei conti correnti imposto dalla magistratura alle società riconducibili alle famiglie in questione e di cui Gamenet era perfettamente a conoscenza;
se, più in generale, non si ritenga utile assumere iniziative, anche normative, per prevedere meccanismi di revoca delle concessioni, anche di quelle perduranti da
molti anni, ogni qual volta si accertino contatti con esponenti o società collegate con la criminalità organizzata;
se, inoltre, considerato che la sorveglianza su detti comportamenti e gli eventuali provvedimenti dovrebbero essere effettuati dalla struttura di cui è tuttora responsabile il dottor Antonio Tagliaferri, condannato in primo grado dalla Corte dei conti, non si ritenga utile, sino alla fine dell'iter giudiziario, destinare il dottor Tagliaferri ad altro incarico.
(4-15143)
...
GIUSTIZIA
Interrogazione a risposta in Commissione:
CARELLA e TIDEI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel protocollo d'intesa tra la regione Lazio, la corte d'appello di Roma, la procura generale di Roma e il Ministero della giustizia del 20 maggio 2011, si concordavano una serie di interventi finalizzati all'orientamento, alla formazione ed al potenziamento delle competenze all'interno degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Roma di lavoratori percettori di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità e di altre categorie appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro;
la maggioranza dei lavoratori destinatari degli interventi di questo accordo ha già maturato questa esperienza avvalendosi, per dodici mesi, del protocollo d'intesa tra la provincia di Roma e gli uffici giudiziari del territorio;
questi lavoratori sono chiamati a svolgere mansioni di responsabilità per l'evidente mancanza di organico che rende difficile l'esercizio della funzione giurisdizionale nel nostro Paese;
come dimostrano numerosi studi, il settore giustizia avrebbe bisogno di almeno 4 mila nuove assunzioni -:
quali iniziative il Governo intenda assumere affinché la professionalità acquisita dai tirocinanti in questi anni venga regolarizzata e utilizzata, promuovendone l'insediamento nell'organico dell'amministrazione della giustizia.
(5-06304)
Interrogazioni a risposta scritta:
BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA il 28 febbraio 2012, un ragazzo romeno di 25 anni si è suicidato nella cella del carcere di Catanzaro dove era detenuto da solo;
la notizia è stata diffusa dal segretario nazionale del Sappe, Damiano Bellucci, e dal segretario generale aggiunto, Giovanni Battista Durante. Il ragazzo si è tolto la vita impiccandosi;
in Calabria i detenuti presenti sono più di 3.000, per una capienza regolamentare di 1.875 posti. I detenuti in attesa di giudizio sono 1.498: 917 in attesa di primo giudizio, 283 appellanti, 206 ricorrenti in corte di Cassazione e 92 in posizione mista. A Catanzaro i detenuti sono circa 600, per una capienza regolamentare di 354 posti;
sono 13 i suicidi avvenuti dall'inizio dell'anno nelle carceri italiane -:
se e come il 28 febbraio 2012 fosse garantita la sorveglianza all'interno dell'istituto di pena in questione e se con riferimento al suicidio del ragazzo rumeno non siano ravvisabili profili di responsabilità in capo al personale penitenziario;
quante siano le unità dell'équipe psico-pedagogica e se e come possano coprire o coprano le esigenze dei detenuti del carcere di Catanzaro;
con chi dividesse la cella e di quanti metri quadrati disponesse il detenuto morto suicida;
se il detenuto morto suicida fosse alloggiato all'interno di una cella rispondente a requisiti di sanità e igiene;
se nel corso della detenzione il detenuto fosse stato identificato come potenziale suicida e, in questo caso, se fosse tenuto sotto un programma di osservazione speciale;
quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di reperire le risorse e i finanziamenti necessari per dare concreta attuazione a quanto previsto e stabilito nella circolare GDAP -0032296-2010 avente ad oggetto «emergenza suicidi. Istituzione di unità di ascolto di Polizia Penitenziaria»; in particolare se intenda attivarsi al fine di consentire l'immediato avvio dei progetti formativi in essa previsti per il personale di polizia penitenziaria;
quali siano le condizioni umane e sociali del carcere di Catanzaro e, più in generale, degli istituti di pena presenti in Calabria, in particolare se non ritenga di assumere sollecite, mirate ed efficaci iniziative, anche a seguito di immediate verifiche ispettive in loco, volte a ripristinare condizioni minime di vivibilità nelle carceri calabresi, ampliando la dotazione del personale di polizia penitenziaria e di quello addetto ai servizi.
(4-15127)
GRIMOLDI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con delibera del consiglio comunale n. 28 del 17 aprile 2009 l'amministrazione comunale di Massa Marittima (Grosseto) ha definitivamente approvato il piano di recupero dell'area denominata ex Agraria, chiesto dalla società Massa Marittima Sviluppo srl con sede legale in Roma, individuato dall'articolo 76.5 del vigente regolamento urbanistico di quel comune, che contempla la formazione di n. 2 lotti edificabili, con interventi sul patrimonio edilizio esistente, e la realizzazione di n. 42 unità residenziali, oltre pertinenze e la realizzazione di infrastrutture a rete come la fognature di acque bianche e nere, le reti idrica, di distribuzione dell'energia elettrica e del metano, di illuminazione e delle telecomunicazioni;
in data 7 settembre 2009 il competente settore amministrativo del comune di Massa Marittima, a giudizio dell'interrogante, in presumibile violazione degli articoli 2, 5 e 6 del suindicato regolamento urbanistico e delle vigenti leggi nazionali e regionali, che prevedono la preventiva stipula della convenzione urbanistica e del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed il divieto di opere di frazionamento e conseguente alienazione, ha rilasciato il permesso di costruire n. 82 nel lotto edificabile n. 1 alla società richiedente, con le previste 42 unità residenziali, consentendo alla stessa, in base ad un atto d'obbligo stipulato in data 3 settembre 2009, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione;
nel corso del mese di ottobre 2010 l'associazione «Movimento Civico Massa Comune», coadiuvata dal proprio gruppo consiliare e da propri tecnici di fiducia, presentava istanze di accesso documentale ai competenti uffici del comune di Massa Marittima ed all'ufficio regionale del genio civile, individuando numerosi vizi di illegittimità, che hanno dato luogo al ricorso amministrativo presso il TAR della regione Toscana, alla procura regionale della Corte conti della regione Toscana (per paventato danno erariale) ed a più esposti denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Grosseto, nei quali sembrano prospettarsi numerosi e documentati reati penali, suffragati da dettagliate perizie tecniche, come quello di lottizzazione abusiva e altri presumibili come quelli di falso in atto pubblico, con la complicità di funzionari comunali per non accertare la conclamata abusività di quanto finora costruito;
per costante giurisprudenza la convenzione di lottizzazione è condizione d'efficacia del piano attuativo, e questa è
stata stipulata in corso d'opera e senza il doveroso reperimento degli standard urbanistici prescritti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968;
solo a seguito degli accessi documentali dell'associazione, ed allorquando gli edifici erano stati già tutti realizzati allo stato grezzo (compreso i muri perimetrali), il comune di Massa Marittima decide, con atto consiglio comunale n. 89 del 6 dicembre 2010, di approvare la convenzione urbanistica con la società Massa Marittima Sviluppo srl, stipulata con atto in data 8 febbraio 2011 ai rogiti del notaio Francesco Luigi Savona, recependo in modo presumibilmente erroneo taluni contenuti dell'atto d'obbligo stipulato in data 3 settembre 2009;
la delibera di giunta comunale n. 204 del 23 giugno 2011, che recepisce la relazione prot. n. 1472 del 21 giugno 2011 a firma del responsabile del settore 3 del comune di Massa Marittima architetto A.M. Messina riconosce il mancato completamento dell'iter di approvazione del piano di recupero e del permesso di costruire dell'area ex Agraria, prendendo atto che la convenzione urbanistica, in presumibile contrasto con l'atto d'obbligo di cui sopra, richiamato nel testo della convenzione, consente la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale del pagamento degli oneri di urbanizzazione;
una locale società immobiliare, con volantini, e impianti pubblicitari affissi in uno degli edifici del complesso ex Agraria, che si erge su piazza XXIV Maggio avrebbe iniziato le procedure di vendita delle costruende unità residenziali;
tali volantini sarebbero stati tollerati dal comune di Massa Marittima e rimossi solo dopo specifica istanza scritta di uno dei tecnici e componenti dell'associazione «Movimento Civico Massa Comune»;
vicende simili, che sembrano testimoniare indesiderate complicità di amministrazioni locali di centro sinistra con costruttori e/o soggetti richiedenti il titolo abilitativo, sono già successe in altri comuni della regione Toscana, come in località Palagetto, nel comune di Poggibonsi, nei comuni di Montespertoli, Casole d'Elsa e Follonica, già tutti oggetto di sequestri disposti dalle competenti autorità giudiziarie;
la procura della Repubblica presso il tribunale di Grosseto, attraverso personale distaccato di un nucleo di agenti di polizia municipale, ha disposto accurate indagini con acquisizione di documenti e visite al cantiere, concluse nel mese di settembre 2011, trascorso il quale sulla vicenda è sceso un incomprensibile silenzio;
il tecnico di parte geometra Massimo Grisanti ha inviato in data 28 novembre 2011 una mail all'attenzione di vari soggetti politico istituzionali, tra i quali le autorità giudiziarie di Grosseto e di Genova, pubblicata poi dalla cronaca locale del quotidiano La Nazione in data 30 novembre 2011, nella quale, pur esprimendo fiducia nella magistratura, rammenta di «aver raccolto voci di popolo, che spesso si rivelano maliziose o calunniose, secondo le quali il Partito Democratico quando vedrebbe coinvolti propri esponenti amministratori è capace addirittura di indirizzare nei Palazzi della Magistratura le assegnazioni dei fascicoli o il giudizio a taluni magistrati invece che ad altri, dimodoché venga assicurata l'impunità dei medesimi amministratori», rimasta senza risposta;
a giudizio dell'interrogante, c'è il rischio concreto che questa gravissima situazione di assai dubbia legittimità, così come successo nella vicenda Polyteckne, rappresentata al Ministro interrogato con atto di sindacato ispettivo n. 5-00587 del 22 gennaio 2007, rimasto senza risposta, possa essere dimenticata o, peggio ancora, trascurata, cadendo in prescrizione -:
se non ritenga opportuno, per le ragioni sopra enunciate, promuovere iniziative ispettive presso la procura della Repubblica di Grosseto, per accertare eventuali responsabilità e verificare i motivi di possibili inspiegabili negligenze e
ritardi nella gestione del caso ex Agraria, che rischiano di favorire condotte illecite di soggetti privati, verosimilmente tollerati dagli enti locali territorialmente competenti, e danni all'erario dello Stato.
(4-15147)
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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazione a risposta in Commissione:
CICCANTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
Trenitalia deve assicurare un'adeguata informazione alla clientela e alla regione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, allegato n.2, del contratto di servizio; l'esecuzione dei servizi non può essere interrotta né sospesa per nessun motivo da Trenitalia, ad eccezione di quelli relativi alle calamità naturali, a cui sono da ascrivere anche le abbondanti nevicate che hanno coinvolto il territorio piceno dal 6 al 18 febbraio 2012;
secondo l'articolo 9, comma 2, deve essere assicurata da parte di Trenitalia la continuità del servizio anche in forma sostitutiva, dandone contestuale comunicazione alla regione;
in caso di ritardi superiori di 30 minuti e soppressioni, il citato articolo 9, comma 5, prevede che Trenitalia si obbliga di informare tempestivamente la regione mediante fax/e-mail entro 24 ore dal verificarsi dell'evento (esclusi sabato e festivi);
l'articolo 17, comma 1, prevede che il mancato rispetto degli standard minimi di puntualità, affidabilità, affollamento, informazione all'utenza, pulizia, decoro e comfort, indicati nell'allegato 2, comporta l'applicazione delle sanzioni pari a 1.000 euro per ogni rilevazione, mentre per la soppressione di treni per cause imputabili a Trenitalia non sostituiti con altro treno o bus sostitutivo entro 60 minuti dal verificarsi del disservizio, è prevista una sanzione di 300,00 euro;
i rilievi e le contestazioni di cui sopra hanno determinato per l'anno 2010 sanzioni pari 526 mila euro;
dal 6 al 18 febbraio non risulta che siano stati comunicati alla regione Marche e all'utenza nelle forme di rito le soppressioni di treni, cumulando pertanto decine di migliaia di euro di sanzioni a carico di Trenitalia;
non risulta altresì verificata alcuna anomalia tecnica imputabile alla neve che non poteva essere preventivamente rimossa al fine di rendere regolari i servizi previsti, ovvero non risulta alla regione Marche che siano stati comunicati in tempo utile i disservizi conseguenti a tali anomalie, le quali hanno causato la cancellazione di numerose corse tra San Benedetto ed Ancona e viceversa, nonché tra San Benedetto ed Ascoli Piceno, causando un grave disagio ai pendolari che si sono visti decurtare giornate di lavoro, in quanto impediti a raggiungere il loro posto di lavoro -:
se il comitato tecnico di gestione del contratto, di cui all'articolo 19 del contratto di servizio, abbia rilevato le cancellazioni che sono state rese note alla regione Marche e abbia verificato le cause tecniche ostative evidenziate da Trenitalia;
quali sanzioni siano state irrogate a Trenitalia per la mancata comunicazione dei predetti disservizi;
se Trenitalia abbia rimborsato agli abbonati le corse soppresse non sostituite;
quali sanzioni siano state irrogate a Trenitalia dal comitato di cui al citato articolo 19, nel 2011, in merito ai controlli effettuati in forza dell'articolo 13, comma 3, del contratto di servizio, stante la pessima qualità del servizio percepita dall'utenza ed il basso indice di soddisfazione dei pendolari, in merito all'offerta degli standard qualitativi offerti.
(5-06302)
Interrogazione a risposta scritta:
MENIA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nonostante negli ultimi mesi continui sulla stampa un forte dibattito sullo stato di abbandono del nord est, del Friuli Venezia Giulia e della città portuale di Trieste da parte di Trenitalia, resta insuperabile l'inerzia della stessa Trenitalia ad affrontare il problema e continuano gli episodi di disagio e danno ai cittadini e alle imprese;
la società Alpe Adria, partecipata da Ferrovie dello Stato, autorità portuale e Friulia (finanziaria del Friuli Venezia Giulia) ha gestito per anni un servizio di trasporto container e carri convenzionali da e per il porto di Trieste a prezzi molto competitivi;
la recente crisi della società Alpe Adria ha costretto gli operatori che svolgono la loro attività presso il porto di Trieste a rivolgersi ad un mercato più ampio per valutare le offerte più competitive e soprattutto disponibili;
in particolare il servizio migliore ed economicamente meno oneroso è quello offerto dalla società austriaca Rail Cargo Austria soprattutto nelle tratte Germania, Austria, Ungheria verso Trieste (andata e ritorno);
la linea obsoleta da Campo Marzio a Trieste crea grandi problemi tecnici di omologazione ed in particolare stanno sorgendo grosse difficoltà per una recente nuovo traffico di legname dall'Austria a Trieste. Una nuova acquisizione commerciale che fino a poco tempo fa era esercitata dal porto di Capo d'Istria in Slovenia e che significa anche un importante indotto dovuto all'approdo di nuove navi in porto;
la necessità di utilizzare da Campo Marzio al porto di Trieste locomotori diesel, forniti su quella tratta in esclusiva dalla Società SERFER di Trenitalia crea una inaccettabile posizione dominante di Trenitalia;
tale situazione di monopolio di fatto mette Trenitalia in condizione di dire agli operatori che il locomotore diesel da Campo Marzio al porto di Trieste può essere noleggiato solo se Trenitalia ha trattato anche il viaggio dall'Austria a Campo Marzio, con un ovvio aggravio dei costi -:
se il Ministro sia a conoscenza della situazione di disagio totale nella quale versano gli operatori commerciali del porto di Trieste per la mancanza di investimenti sulla rete da parte di Trenitalia;
quali iniziative intenda adottare nei confronti di Trenitalia per ripristinare non solo il necessario servizio, ma anche la tutela dei principi comunitari di libera concorrenza e circolazione delle merci.
(4-15129)
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INTERNO
Interrogazioni a risposta orale:
BURTONE e CUOMO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
da qualche settimana il territorio del comune di Grassano è attenzionato da ladri d'appartamento;
si registrano almeno una decina di furti in pieno giorno anche in presenza delle vittime;
reati odiosi che violano la serenità di famiglie e comunità;
le modalità come riportano gli organi di informazione sono sempre più o meno
simili ma quello che sconcerta è la sistematicità e il perdurare di questo «assedio» da parte dei ladri;
va detto anche che è la collina materana che più in generale da qualche tempo fa registrare una impennata di denunce per furti -:
se e quali iniziative il Governo intenda attivare per il comprensorio di Grassano e per la collina materana al fine di potenziare gli organici delle forze dell'ordine presenti e, in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, se intenda avanzare la proposta di installare strumenti di videosorveglianza riportando serenità tra gli abitanti delle comunità interessate.
(3-02137)
MELIS e TOUADI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 25 febbraio 2012 a Firenze il cittadino marocchini Rami Chaban, senza fissa dimora, 26 anni, arrestato la sera precedente dalla Polfer per rapina (furto di un cellulare), tentata violenza sessuale e lesioni aggravate ai danni di una ragazza polacca sua occasionale conoscente, custodito provvisoriamente nella camera di sicurezza della questura in attesa di trasferimento nel carcere di Sollicciano, vi sarebbe deceduto apparentemente per arresto cardio-circolatorio;
il 28 gennaio 2012 un altro arrestato, pure marocchino, 27 anni, è morto nelle camere di sicurezza della stessa questura di Firenze impiccandosi con una striscia di coperta legata al collo e fissata alla grata della porta blindata -:
di quali elementi disponga il Ministro in relazione alla dinamica delle due morti;
se, tenendo presenti le recentissime disposizioni circa la detenzione alternativa presso le strutture di polizia, le celle situate presso la questura di Firenze presentino condizioni di sicurezza tali da potersi dire adeguate alla custodia sia pure in via provvisoria degli arrestati.
(3-02140)
Interrogazioni a risposta in Commissione:
FADDA, CALVISI, MARROCU, MELIS, ARTURO MARIO LUIGI PARISI, PES e SCHIRRU. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
gli ultimi eventi criminosi a scopo intimidatorio perpetrati ai danni del sindaco di Monserrato, del sindaco di Irgoli e del vice sindaco di Galtellì oltre che destare seria preoccupazione sia per la loro violenza, sia per il fatto che diversi territori della nostra isola quasi contemporaneamente e nell'arco di pochissimi giorni sono stati nuovamente interessati da queste inaudite forme di criminalità e intimidazione, continuano purtroppo ad alimentare un clima di sconcerto e allarme tra gli amministratori locali tale da costringere gli stessi a ipotizzare un possibile abbandono del proprio mandato, reale pericolo più volte denunciato dall'Anci Sardegna che puntualmente mette in rilievo la costante condizione di abbandono da parte dello Stato in cui si trovano gli amministratori locali sardi;
desta naturale preoccupazione il fatto che sindaci di alcuni comuni della Sardegna, tra i quali quello di Monserrato, anche in passato sono stati oggetto di atti di intimidazione i cui responsabili ad oggi non sono stati individuati e assicurati alla giustizia;
dal «Rapporto sulla criminalità in Sardegna» - studio condotto da un ateneo sardo nel 2010 - si rileva che in Sardegna negli ultimi quattro anni ci sono stati 1313 attentati, primato che supera la Sicilia di tre volte, la Campania di cinque volte e regioni come le Marche e la Valle d'Aosta di ben cento volte;
la maggior parte di questi attentati è diretto agli amministratori pubblici dei comuni sardi, presi di mira e intimoriti con attentati dinamitardi, fucilate, incendi di abitazioni e di auto, lettere anonime minatorie, che in ogni caso producono un clima di tensione e paura tra i nostri cittadini con il recondito tentativo di condizionare
e forzare le regole che stanno alla base della vita civile e del processo democratico del nostro Paese;
con vivo disappunto si è registrato il totale immobilismo dello Stato relativamente a quei provvedimenti promessi e annunciati dall'ex Ministro dell'interno, all'indomani della sua visita in Sardegna avvenuta nell'autunno dello scorso 2011, e che si sarebbero dovuti adottare per sanare questa allarmante piaga;
la mancata sanzione di questi reati non fa altro che accrescere tra gli amministratori dei comuni sardi un senso di abbandono e conseguentemente cresce la sfiducia nei confronti dello Stato in tale misura che è sempre più diffuso il sentimento di abbandono di ogni forma di partecipazione democratica, evento da scongiurare in qualsiasi maniera in quanto capace di minare ogni programma di sviluppo sociale, economico e occupazionale;
si registra una dilagante protesta di tutte le popolazioni sarde che non intendono rinunciare alle proprie conquiste democratiche e al fatto che i propri rappresentanti nelle istituzioni sono minacciati a causa della loro dedizione -:
quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di garantire il rafforzamento delle forze dell'ordine per una maggiore presenza nel territorio e per una più efficace azione volta alla prevenzione di tali reati;
se intenda convocare urgentemente un tavolo di confronto Stato, regione Sardegna, sindaci delle aree particolarmente colpite da questi atti criminali, tavolo che, come era stato annunciato a seguito della visito del Ministro dell'interno pro tempore, sarebbe dovuto essere propedeutico alle iniziative da mettere in campo per combattere il fenomeno e restituire quella necessaria serenità agli amministratori locali e alle popolazioni per una convivenza pacifica e democratico nei loro territori.
(5-06292)
ANDREA ORLANDO e ESPOSITO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere quali misure a tutela della sicurezza del procuratore della Repubblica di Torino, Gian Carlo Caselli, siano state attuate a fronte delle minacce e intimidazioni cui lo stesso procuratore Caselli è stato oggetto in questi giorni da parte di alcuni esponenti del movimento No Tav.
(5-06294)
BOCCI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la manovra economica varata dal Governo a dicembre ha abrogato, per i 65.000 uomini e donne in divisa delle polizie locali d'Italia, con qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, l'equo indennizzo in caso di infortunio nello svolgimento del servizio;
allo stesso tempo, l'istituto dell'equo indennizzo rimane in vigore per tutto il personale del comparto sicurezza, di difesa e di soccorso pubblico;
le polizie locali sono dislocate negli oltre 8000 comuni italiani, anche in quei piccoli centri urbani dove non esiste nemmeno una caserma dei Carabinieri o della polizia di Stato;
da numerosi e qualificati studi e ricerche scientifiche, risulta che gli uomini e le donne delle polizie locali d'Italia sono ai primi posti per le malattie professionali (malattie e tumori ai polmoni e al fegato, malattie respiratorie e cardiovascolari, allergie endemiche e lacrimazione degli occhi dovute alla esposizione continua agli agenti inquinanti, e infine sordità parziale o totale che colpisce tutti gli agenti locali dopo i 15 anni di lavoro in strada);
sono inoltre migliaia gli incidenti sul lavoro e centinaia le aggressioni, anche a mano armata, compiute contro gli agenti locali dalla criminalità organizzata che, nel tempo, hanno reso centinaia di poliziotti locali invalidi permanenti e hanno gettato molte famiglie nel lutto;
la cancellazione dell'equo indennizzo configura un trattamento discriminatorio nei confronti della polizia locale, benché
quest'ultima indossi la divisa ed espleti servizi di sicurezza al servizio della legge e della collettività -:
se non ritenga di assumere iniziative normative per reintrodurre l'istituto dell'equo indennizzo anche per i 65.000 agenti e ufficiali delle Polizie locali italiane.
(5-06301)
Interrogazioni a risposta scritta:
PALOMBA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
all'alba di venerdì 24 febbraio 2012 ignoti criminali hanno incendiato l'auto di persona di famiglia del sindaco di Monserrato Gianni Argiolas, posteggiata vicino alla sua abitazione in via Diocleziano;
questa è soltanto l'ultima di una lunga serie di intimidazioni contro il primo cittadino di Monserrato, eletto alle elezioni comunali del maggio 2011. Subito dopo le elezioni gli era stata infatti danneggiata per due volte l'auto personale, mentre nel mese di luglio 2011 gli era stata addirittura recapitata in municipio una lettera minatoria anonima contenente una pallottola;
nonostante i numerosissimi attestati di stima e solidarietà, anche da parte dell'interrogante, il sindaco di Monserrato ha manifestato l'intenzione di lasciare l'incarico dopo appena nove mesi e probabilmente nelle prossime ore formalizzerà la sua decisione. Ciò avendo dichiarato di essersi sentito solo, in quanto non sufficientemente rassicurato e garantito dallo Stato. Al contrario, è interesse dell'intera collettività che gli amministratori possano svolgere con serenità e liberamente il loro lavoro di amministratori, senza condizionamenti dovuti ad atti violenti;
in un'intervista pubblicata da un quotidiano locale il sindaco Argiolas ha esplicitamente affermato che le intimidazioni di cui è vittima sono legate alla sua attività politica, in particolare alle decisioni del comune di Monserrato in materia di urbanistica; per questo, secondo indiscrezioni di stampa, nelle prossime ore sarà inviato un dossier riservato sulla vicenda alla direzione distrettuale antimafia;
quello del 24 febbraio al sindaco di Monserrato non è però l'unico attentato di cui sono state vittime gli amministratori locali sardi solo negli ultimi giorni: sabato 25 febbraio, infatti, un rogo ha distrutto l'ufficio e parte dell'abitazione del vicesindaco di Galtelli, Giuseppe Disi, assessore ai lavori pubblici, mentre esattamente una settimana prima, sabato 18 febbraio, una bomba a mano è esplosa nel giardino della villetta del sindaco di Irgoli, Giovanni Porcu;
anche alla base di queste due gravissime intimidazioni potrebbero esserci alcune decisioni legate all'urbanistica, settore in cui gli amministratori locali si trovano a gestire interessi economici talvolta molto rilevanti; in ogni caso si tratta di atti legati all'attività amministrativa, volti a colpire chi cerca di essere garante della legalità e dell'ordine in un territorio come la Sardegna dove la povertà, la disperazione e il disagio sociale rischiano di tradursi sempre più spesso in attività illecite;
è evidente che gli attentati agli amministratori, oltre che ledere la libertà di determinazione quando non l'integrità delle persone e dei beni personali, costituiscono un gravissimo attentato alle libertà democratiche, in quanto tendono a modificare la dialettica politica, fondata sul dialogo, ed a sostituirla con la minaccia e la prevaricazione, costituendo così un invito alla fuga dalle responsabilità amministrative e politiche dei cittadini che decidono di offrire il loro servizio alla comunità. In tal modo, poteri senza consenso rischiano di sostituirsi ai poteri legittimi che trovano fondamento nel consenso, fatto che minerebbe gravemente l'esercizio della democrazia -:
se il Ministro sia a conoscenza della drammatica situazione in cui versa la Sardegna, dove l'indignazione e il malcontento
sociale causati da una crisi economica senza precedenti rischiano di sfociare sempre più spesso in fatti di violenza e ribellismo, tra cui attentati e intimidazioni contro gli amministratori locali;
quali iniziative intenda porre in essere per tutelare l'incolumità degli amministratori locali e delle loro famiglie e per prevenire tali atti;
quali iniziative, per quanto di competenza, siano state infine poste in essere per agevolare l'individuazione dei responsabili dei suddetti attentati e per assicurarli alla giustizia.
(4-15132)
GRIMOLDI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 25 febbraio 2012 a Monza è accaduto un episodio di intimidazione molto grave ai danni del sindaco della Città Marco Mariani;
durante una manifestazione del centro sociale Boccaccio, i manifestanti hanno deviato il percorso dapprima alla Cappella espiatoria, imbrattando il monumento con la scritta «viva Bresci» inneggiando all'anarchico che uccise il re Umberto I, poi sotto la casa del sindaco Marco Mariani urlandogli insulti e sputando al figlio, che, insieme a lui, era sceso in strada per calmare gli animi;
alla vigilia della campagna elettorale, il clima in città è molto pesante e questo è solo l'ultimo episodio che si registra: solo pochi mesi fa l'irruzione del centro sociale in consiglio comunale, il mese scorso la comparsa di scritte ingiuriose sui muri della casa del sindaco;
è insostenibile che in una città aperta, democratica e moderata come Monza ci siano persone, come quelle del centro sociale Boccaccio, che utilizzano metodi squadristi preoccupanti, inaccettabili e da condannare -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti suddetti e se non ritenga opportuno, a pochi mesi dalle elezioni amministrative, intervenire affinché si possa porre fine a tali episodi e la campagna elettorale possa essere svolta in un clima di confronto sereno e democratico.
(4-15136)
GRIMOLDI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nelle prime ore dell'8 febbraio 2012 tre giovani militanti della Lega Nord intenti a scrivere sul muro dell'ippodromo di Varese pensieri concernenti la figura del Presidente del Consiglio sono stati fermati da una squadra volante della Polizia, che li ha identificati e tradotti negli uffici di Piazza Libertà, sede della Questura;
stando a quanto ha affermato la Questura, i giovani sarebbero stati raggiunti in seguito ad una segnalazione proveniente dalla cittadinanza e quindi trasferiti negli uffici della Questura varesina per regolare una serie di incombenze procedurali collegate al sequestro dei materiali usati per vergare la scritta;
i giovani risultano essere stati trattenuti negli uffici della Polizia per un arco di tempo che il loro avvocato, Attilio Fontana, ha giudicato lungo;
fatto più grave, uno dei giovani sarebbe stato inoltre sottoposto a perquisizione personale, conclusasi con esito negativo, pratica di per sé umiliante, ancorché «eseguita nel rispetto della dignità personale e del pudore», e comunque ingiustificata in rapporto agli addebiti contestati;
le forze di polizia dovrebbero intervenire a tutela del pubblico decoro evitando che la loro condotta possa essere interpretata come una forma di intimidazione
politica o peggio come una gratuita umiliazione di chi manifesta il proprio pensiero -:
su quali basi si giustifichino le modalità di intervento prescelte dalla polizia e descritte nella premessa.
(4-15141)
PALADINI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'ingresso degli operatori di pubblica sicurezza nelle stazioni metropolitane di Roma gestite da ATAC spa, nonché l'accesso dei mezzi di trasporto nei posteggi per gli appartenenti alle forze dell'ordine, come da legge regionale n. 16 del 16 giugno 2003, articolo 45, comma 18, è sempre avvenuto per il tramite il rilascio di tessere magnetiche di libero accesso e tagliandi da esporre nelle autovetture nei parcheggi di scambio gratuiti;
come denunciato dalla UIL Polizia di Stato con comunicato a firma del segretario provinciale Michele Olivieri, la detta consuetudine, sempre adottata nella capitale da parte della società comunale ATAC spa, a partire da gennaio 2012, è stata interrotta e la distribuzione delle tessere magnetiche e tagliandi bloccata;
al momento, la circolazione, è garantita solo dall'esibizione delle tessere di riconoscimento di ed è turbata da situazioni imbarazzanti e complicanze per gli operatori tanto presso i varchi elettronici delle linee metropolitane quanto nei parcheggi di scambio, con l'estrema conseguenza del pagamento dello stesso biglietto alle casse automatiche;
le Forze dell'ordine devono operare senza intralci burocratici e complicanze -:
se il Ministro non ritenga necessario assumere ogni iniziativa di competenza, affinché le forze dell'ordine possano continuare ad usufruire del rilascio di tessere magnetiche di libero accesso e tagliandi da esporre nelle autovetture nei parcheggi.
(4-15145)
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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta in Commissione:
ZAZZERA e DI STANISLAO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delega alle regioni la programmazione sul piano regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, e trasferisce a province e a comuni i compiti e le funzioni relativi all'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, nonché la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzate ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, mentre, al comma 4, prevede l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 reca le «Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»;
i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 nn. 87, 88 e 89
recano norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
conseguentemente, la regione Puglia, con deliberazione n. 2410 del 2 novembre 2011 ha disposto le linee guida per province e comuni, contenenti i criteri e le modalità da seguire per l'elaborazione dei piani provinciali e comunali di dimensionamento e di programmazione dell'offerta formativa, volti a garantire ed incrementare le qualità del sistema scolastico regionale, a prescindere da logiche prettamente numeriche;
alla luce della succitata normativa, il consiglio dell'istituto professionale di Stato per l'industria e le attività marine di Monopoli (IPSIAM) - previo atto del collegio dei docenti del 12 ottobre 2011 - con delibera del 10 novembre 2011, ha proposto, nell'ottica della crescita della qualità del sistema scolastico, l'accorpamento dell'IPSIAM con l'IPSSAR di Polignano a Mare (Istituto professionale con indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera), raggiungendo, peraltro, l'obiettivo previsto dalla legge, di creare una struttura con più di 800 alunni, un'unica dirigenza scolastica e un'unica segreteria con sede a Monopoli;
secondo il consiglio dell'IPSIAM infatti, «La costituzione di un Polo Professionale risulterebbe un punto di riferimento per tutto il mondo del lavoro di Monopoli e Polignano a Mare e del suo territorio, che chiede alle scuole professionali la partecipazione attiva nella formazione degli allievi attraverso stage formativi e realizzazione di progetti in rete»;
la giunta provinciale di Bari, che con delibera n. 173 del 12 dicembre 2012, ha proposto l'accorpamento dell'IPSIAM al liceo artistico «Russo» di Monopoli, pur prendendo in esame la proposta di due sigle sindacali, UIL e CISL (allegato C alla ridetta delibera provinciale) per l'accorpamento dell'IPSIAM con l'IPSSAR di Polignano a Mare (istituto professionale con indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera), rinviando però ai successivi anni qualsiasi ulteriore proposta di ridimensionamento;
con delibera n. 125 del 25 gennaio 2012, la regione Puglia ha approvato il piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno 2012/2013, seguendo, tra gli altri, i seguenti criteri:
parametri numerici secondo la «media regionale» con applicazione flessibile e graduale per gli Istituti comprensivi di nuova istituzione;
conservazione degli assetti dei comprensivi preesistenti, ad eccezione di quelli sottodimensionati rispetto ai parametri minimi;
aggregazione degli istituti scolastici sottodimensionati rispetto ai parametri previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, salvo eccezioni giustificate da particolari ragioni di opportunità o da significativa prevedibile inversione di tendenza delle iscrizioni, al fine di evitare di montare e smontare l'offerta formativa di un territorio in pochi anni;
per quanto concerne le scuole di istruzione del 2o ciclo, la regione ha ritenuto opportuno mantenere il più possibile l'attuale equilibrio nella distribuzione degli indirizzi, per evitare sovrapposizioni o duplicazioni potenzialmente concorrenziali sullo stesso territorio, applicando, tra gli altri, il criterio di attribuzione di nuovi indirizzi coerenti ed omogenei con gli indirizzi preesistenti nell'ambito dello stesso istituto o ordine di scuola o complementari con indirizzi di diverso ordine nell'ambito di IISS, soprattutto se si tratta di istituti professionali e tecnici;
con medesima delibera, la giunta regionale ha decretato, con ampia e articolata motivazione, l'accorpamento dell'IPSSAR di Polignano a Mare con l'IPSIAM di Monopoli, accogliendo così la proposta e motivazioni indicate nella delibera del consiglio di istituto IPSIAM del 10 novembre 2011, nonché la proposta delle due sigle sindacali come da allegato C della delibera provinciale n. 173;
senonché, dopo appena due settimane dall'approvazione del piano regionale di dimensionamento, la giunta regionale, facendo ricorso a quella che all'interrogante appare una generica, fumosa e laconica espressione («più ponderata valutazione»), con deliberazione n. 221 del 7 febbraio 2012 (recante l'intitolazione «correzioni ad errori materiali, precisazioni e parziali modifiche») ha deciso - senza la benché minima motivazione - di modificare per quanto concerne l'IPSIAM di Monopoli, la delibera n. 125 del 25 gennaio 2012;
a giudizio dell'interrogante del tutto inopinatamente, con tale provvedimento la giunta regionale ha completamente ribaltato la decisione adottata relativa all'IPSIAM, tornando inspiegabilmente alla proposta di accorpamento dell'istituto professionale con il liceo artistico «Russo» di Monopoli, così come indicato dalla giunta provinciale di Bari, proposta che essa stessa regione aveva con ampia motivazione scartato;
conseguentemente, il plesso dell'IPPSAR di Polignano a Mare rimane accorpato a quello di Castellana Grotte e restano irrisolti - ciò in palese violazione delle linee guida innanzi richiamate - i problemi di sovradimensionamento e sovraffollamento dell'istituto (1528 alunni);
inoltre il liceo artistico «Russo» di Monopoli si trova al limite della soglia numerica prevista per il riconoscimento dell'autonomia dell'istituto avendo una popolazione scolastica di 577 alunni, pertanto come chiarito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 13 dicembre 2011, il liceo «Russo» potrebbe certamente ottenere una deroga rispetto ai parametri numerici previsti dal decreto-legge n. 98 del 2011;
alla luce della normativa nazionale in materia, nonché dell'ampia e motivata relazione di cui alla prima delibera regionale del 25 gennaio 2012, non appare assolutamente condivisibile la scelta successiva della giunta regionale, peraltro priva di qualsivoglia motivazione, di accorpare due istituti completamente difformi sia da un punto di vista didattico che pedagogico;
la proposta del consiglio di istituto dell'IPSIAM (nonché della UIL e della CISL di cui all'allegato C della delibera provinciale) prima accolta e poi - secondo l'interrogante inspiegabilmente ed immotivatamente - revocata avrebbe avuto il merito di valorizzare i diversi indirizzi degli istituti (meccanico, elettrico, elettronico-telecomunicazione, mare, ristorazione, cucina, sala, accoglienza, promozione) accomunati da affini obiettivi formativi professionali;
l'accorpamento dell'IPSIAM di Monopoli all'IPSSAR di Polignano a Mare avrebbe inoltre ottimizzato le energie per migliorare l'offerta formativa e l'orientamento in entrata e uscita per la presenza di un ufficio tecnico e di un comitato tecnico scientifico, e avrebbe anche potuto accogliere in modo sinergico le richieste di un territorio più ampio, rispondendo virtuosamente in termini di efficacia formativa;
con tale scelta peraltro risulta sacrificato l'organico personale, che con la proposta della giunta provinciale subirà una significativa riduzione, accompagnata da un indebolimento dell'offerta formativa ed dequalificazione delle peculiarità territoriali -:
quali iniziative di competenza il Ministro intenda assumere al fine di evitare l'indebolimento dell'offerta formativa e professionale, il sovradimensionamento degli istituti e la dequalificazione delle peculiarità territoriali.
(5-06299)
Interrogazione a risposta scritta:
ROSSA e DE BIASI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
si apprende che l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, coordinamento regionale attività motorie e sportive, con protocollo n. MIUR AOODRLO
R.U 1259, del 13 febbraio scorso, ha autorizzato, in via sperimentale e in deroga alla normativa vigente, la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi agli studenti iscritti ai centri di formazione professionale;
le ultime direttive ministeriali (protocollo n. 0005724 del 20 settembre 2010 e protocollo n. 0006080 del 2 agosto 2011) riservano la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi agli studenti delle scuole statali e paritarie (...) e agli istituti scolastici che hanno costituito un Centro sportivo scolastico all'interno del quale promuovere attività sportive (...);
le linee guida emanate dal precedente Ministro Gelmini, inoltre, ipotizzano la partecipazione alle manifestazioni sportive esclusivamente agli studenti con una preparazione sportiva adeguatamente registrata e documentata dai Centri sportivi scolastici;
in considerazione del piano didattico dei centri di formazione professionale che, ad eccezioni di pochi istituti che svolgono progetti sperimentali che non superano mai le quaranta ore annue, non prevede lo svolgimento di lezioni di educazione fisica e tantomeno la costituzioni di Centri sportivi scolastici, appare inusuale l'avvio di tale sperimentazione;
è del tutto auspicabile che gli iscritti dei Centri di formazione professionale possano godere anch'essi di tutte le opportunità sportive di cui godono gli studenti delle scuole statali e paritarie, ma ovviamente nel rispetto della normativa vigente -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno verificare l'avvio della suddetta sperimentazione e, al fine di garantire un'adeguata preparazione atletica degli studenti, se non intenda riqualificare e ampliare l'attività fisica e sportiva dei Centri di formazione professionale.
(4-15125)
...
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
Italfondiario S.p.A è una società leader nel settore della gestione dei crediti in sofferenza acquisiti dai più importanti gruppi bancari. Italfondiario S.p.A, controllato dal colosso finanziario statunitense Fortress Investimento Group, nel 2000, si è trasformato in società iscritta nell'elenco speciale ex articolo 107 TUB, specializzandosi nella gestione per conto terzi di portafogli di posizioni creditizie ipotecarie e chirografarie;
dotato di personale altamente qualificato e specializzato, Italfondiario S.p.A fornisce servizi di porfolio management e asset management e garantisce assistenza agli investitori nelle operazioni di acquisizione di portafogli di crediti e di strutturazione di operazioni di cartolarizzazione;
in virtù di un contratto di appalto di servizio, Italfondiario ha acquisito la gestione dei crediti in sofferenza del gruppo Intesa San Paolo, avvalendosi di personale (circa 200 dipendenti) proveniente da Intesa Gestione Crediti (società controllata da Banca Intesa) e di altrettanti lavoratori assunti con diverse tipologie contrattuali;
in particolare, in seguito al processo di razionalizzazione e riallocazione dei crediti in sofferenza di Banca Intesa, a decorrere dal 1° dicembre 2005 il ramo d'azienda costituito dalle attività di gestione e incasso dei crediti in sofferenza di Banca Intesa è stato conferito da Intesa gestione crediti alla Castello gestione crediti;
in forza della suddetta operazione societaria, in data 12 dicembre 2005 14 luglio 2006, tra le organizzazioni sindacali e Intesa Gestione Crediti s.p.a., Castello
Gestione Crediti S.r.L., Banca Intesa s.p.a., sono stati sottoscritti due accordi relativi alle condizioni da applicare ai rapporti di lavoro dei dipendenti;
tuttavia, il 26 gennaio 2012 Italifondiario ha comunicato il recesso da Abi in data 31 dicembre 2011, prima del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 19 u.s., che pertanto non trova applicazione;
nella stessa nota, Italfondiario ha comunicato che, essendo «subentrata nella esecuzione degli accordi del 12 dicembre 2005 e 28 dicembre 2005 in Milano tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Intesa Gestone Crediti S.p.A., Banca Intesa S.p.A. e Castello Gestione Crediti S.r.L., anche in virtù del richiamo operato nell'accordo del 14 luglio 2006, dichiara di disdettare, per quanto ancora vigenti, gli accordi medesimi» ed altri accordi minori;
la società ha anche dichiarato una perdita di bilancio 2011 di circa 3 milioni di euro (che probabilmente si ripeterà nel 2012 ed in maniera più consistente nel 2013), senza, tuttavia, consegnare la documentazione comprovante l'asserita perdita di esercizio, né presentare il piano industriale, da cui desumere i programmi e gli strumenti produttivi ed organizzativi potenzialmente idonei a superare la crisi;
l'accordo sindacale del 12 dicembre 2005, secondo i lavoratori, ha costituito la ragione essenziale dell'accettato trasferimento del rapporto di lavoro presso Italfondiario, e proprio per tali ragioni è stato trasfuso nel contratto di lavoro individuale di ciascun lavoratore trasferito, con le conseguenti garanzie di legge in tema di immodificabilità, in peius dei diritti economici, normativi, previdenziali in esso contenuti (delibera assembleare del 6 febbraio 2012);
ad avviso dei dipendenti, inoltre, l'azienda non può imporre ai lavoratori il cambio di contratto collettivo nazionale di lavoro, e i dipendenti medesimi, sostenuti da una pronuncia del tribunale di Roma relativa ad una vertenza analoga, invocano il diritto di scegliere di mantenere il contratto collettivo nazionale di lavoro Credito;
il vero danno arrecato ai dipendenti di Italfondiario è derivato dall'uscita da ABI, condizione che garantiva ai dipendenti la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Credito, assicurava gli ammortizzatori sociali e la tutela all'intero settore;
attualmente circa 600 lavoratori si trovano pertanto in stato di agitazione, avendo perso ogni garanzia e certezza lavorativa -:
se non si ritenga opportuno predisporre una verifica ispettiva al fine di chiarire le cause che hanno determinato la situazione di cui in premessa e accertare se ricorrano le condizioni per l'attivazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge a tutela dei lavoratori;
di quali elementi dispongano in merito alla notizia relativa alle progressive perdite di bilancio annunciate dalla Italifondiario s.p.a., e, in caso affermativo, quali iniziative i Ministri intendano adottare al fine di tutelare i seicento lavoratori della società.
(2-01383)
«Zazzera, Di Pietro, Barbato, Borghesi, Cimadoro, Di Giuseppe, Evangelisti, Favia, Aniello Formisano, Giulietti, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota».
Interrogazioni a risposta in Commissione:
BOSSA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in Italia oltre 15.000 bambini da 0 a 14 anni sono affetti da diabete di tipo 1 ed è in crescente diffusione anche la comparsa del diabete di tipo 2, che fino a poco tempo fa colpiva solo la popolazione adulta;
il bambino, in età infantile, non è autonomo nel controllo e nella somministrazione delle cure vitali e, in caso di sopravvenienza della patologia, non è in grado di affrontare autonomamente il processo terapeutico nella prima fase successiva all'esordio della stessa;
in caso di diabete, fino al momento in cui il minore non raggiunge l'indipendenza terapeutica, è indispensabile, prima dell'assunzione dei pasti, il supporto del genitore per il corretto dosaggio dell'insulina e per la relativa somministrazione;
la Costituzione, all'articolo 32, primo comma, riconosce il diritto alla salute come diritto fondamentale «dell'individuo e interesse della collettività»;
il nostro ordinamento riconosce al genitore, che sia lavoratore dipendente pubblico o privato, la possibilità di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, e dopo il compimento dei tre anni, il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, solo in presenza di handicap di grave entità;
la normativa vigente non riconosce al lavoratore dipendente che sia madre, padre o familiare di un minore affetto da patologie croniche non invalidanti come il diabete, alcun diritto alla fruizione di permessi retribuiti;
in caso di diabete, quindi, il genitore, durante il periodo in cui il figlio non è autonomo nella gestione della patologia e necessita di assistenza per il controllo e la somministrazione dell'insulina, è costretto ad utilizzare le poche ore di permesso retribuito, ove previste a livello contrattuale, oppure ad usufruire delle ore di ferie e di congedo non retribuito;
spesso il genitore, per i fini di cui sopra, è costretto a richiedere un contratto part-time o addirittura a rinunciare all'attività professionale, compromettendo in maniera definitiva la propria carriera e le fonti reddituali del nucleo familiare per fronteggiare un'esigenza temporanea di assistenza al figlio -:
se non ritengano di adottare le necessarie iniziative normative al fine di individuare e disciplinare un'autonoma fattispecie che attribuisca ai genitori, anche adottivi e/o affidatari, ai familiari o a persona delegata dai genitori medesimi, di minori affetti da patologie croniche non invalidanti come il diabete, il diritto di usufruire di permessi giornalieri retribuiti in maniera continuativa nell'ambito del rapporto di lavoro per il tempo necessario al raggiungimento di autonomia terapeutica da parte del minore
(5-06297)
GHIZZONI, DAMIANO e GNECCHI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998 vincola la cessazione dal servizio nel comparto scuola «all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata»; pertanto in detto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1° settembre) per ogni anno;
in virtù di tale disposizione - che non ha subito modifiche, nonostante i reiterati interventi in materia previdenziale approvati negli ultimi anni - il personale di detto comparto ha iniziato l'anno scolastico corrente con il vincolo di concluderlo e, a differenza di tutti gli altri lavoratori, di non poter cessare dal servizio prima del 1° settembre 2012, indipendentemente dalle modifiche intervenute in materia di trattamenti pensionistici. All'avvio dell'anno scolastico 2011/12 (1° settembre 2011) era infatti vigente il sistema delle cosiddette «quote», date dalla somma dell'età anagrafica e dall'anzianità contributiva (legge 23 agosto 2004, n. 243,
così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n, 247) e la eventuale pensione anticipata in base al requisito di anzianità contributiva: in virtù di tale normativa, docenti e personale ata già nei mesi di ottobre e novembre del 2011 hanno presentato domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, finalizzata al trattamento di quiescenza ai sensi della legge n. 247 del 2007;
successivamente a quanto descritto, è intervenuto l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che dispone in materia di trattamenti pensionistici numerose modifiche (cosiddetta riforma Fornero) tra le quali, ad esempio, un incremento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e l'innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva (comma 10, che abolisce il pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette «quote»);
il «comparto scuola», in virtù della specificità espressa anche nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ha sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico: ci si riferisce, in particolare, all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; all'articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 5 lettera d), della legge n. 247 del 2007; all'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera c), della legge n. 122 del 2010; e finanche all'articolo 1, comma 21, della legge n. 148 del 2011;
nel decorso della discussione sul decreto-legge di proroga termini, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno a prima firma dell'interrogante (n. 9/4865-AR/79): in esso si sottolinea sia come la riforma previdenziale introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011 non abbia tenuto conto della specificità del comparto scuola - sempre espressa in apposita normativa, precedentemente richiamata - che impone al proprio personale di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico, sia che la riduzione delle cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento determinata dalla nuova normativa incidono negativamente sull'invecchiamento del corpo insegnate. In tal senso, l'ordine del giorno impegna il Governo ad adottare al più presto misure volte a differire al 31 agosto 2012 il termine previsto dalla riforma promossa da Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la maturazione dei requisiti con la normativa previgente;
nel corso dell'esame in sede parlamentare del medesimo provvedimento la Ragioneria dello Stato ha valutato in 6.000 la platea da presunti beneficiari, con una stima di 650 milioni di maggiori oneri per gli anni 2013-2016 -:
per quali motivi nella citata «riforma» non si sia tenuto conto della specificità del comparto scuola, rappresentata anche dalla finestra unica di uscita (1° settembre), con la conseguenza che il personale ha iniziato l'anno scolastico con la vigenza di un regime che lo vincola - unico esempio nel pubblico impiego - all'obbligo di servizio fino al termine dell'anno scolastico stesso;
quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro interrogato al fine di dare attuazione all'impegno assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno a firma dell'interrogante (n. 9/4865-AR/79), data l'inapplicabilità delle decorrenze della nuova normativa previdenziale contenuta nell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 al ritmo dell'anno scolastico;
quale esito avranno le domande di pensionamento presentate nei mesi di ottobre e novembre 2011 dal personale della scuola secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998;
sulla base di quali elementi la ragioneria dello Stato abbia stimato in 6.000 i soggetti coinvolti, atteso che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ha ipotizzato invece in 4.000 gli eventuali beneficiari.
(5-06303)
Interrogazioni a risposta scritta:
FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
da come si apprende da agenzie di stampa e siti web il signor Giovanni Castelletti, dipendente da oltre 35 anni della cantina sociale del consorzio del Garda, in provincia di Verona, è deceduto dopo essere rimasto incastrato nel macchinario per sollevare le bottiglie di vetro -:
quale sia l'esatta dinamica dell'incidente;
se le norme relative alla sicurezza del lavoro siano state rispettate o disattese;
quali iniziative si intendano promuovere o adottare in ordine a quest'ennesimo incidente mortale nell'ambito del lavoro.
(4-15133)
SERVODIO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la Telecom Italia spa è una società che distribuisce annualmente ingenti utili ai propri azionisti e compensi milionari ai propri manager;
dal 2000 ad oggi la società Telecom Italia ha effettuato 17 cessioni di «ramo d'azienda» che hanno visto coinvolti circa 5.500 lavoratori in tutta Italia;
tutte le società cessionarie, in tempi brevissimi dopo le cessioni, hanno attivato le procedure previste per il ricorso a cassa integrazione, mobilità e contratti di Solidarietà, arrecando pertanto gravi danni al personale coinvolto, forti riduzione di occupazione e grande esborso di denaro pubblico;
oltre l'80 per cento circa dei ricorsi legali presentati dai lavoratori contro le cessioni di ramo d'azienda, è stato giudicato illegittimo da parte dei tribunali d'Italia, in almeno 30 sentenze di corte d'appello di varie sedi d'Italia (Milano, Roma, Venezia, Napoli, Ancona, L'Aquila, Bari eccetera) e con una sentenza di Corte di cassazione;
alla luce di tali pronunciamenti, si può dedurre che di fatto tutti i lavoratori «ceduti», anche coloro che non hanno agito in giudizio, hanno subito una cessione dichiarata illegittima dai giudici. Ciò nonostante, la Telecom Italiana spa non reintegra i lavoratori nel legittimo posto di lavoro se non dopo pronuncia della Corte di Cassazione. Visti i noti tempi per ottenere un pronunciamento giurisdizionale, appare importante sottolineare gli enormi disagi, economici e psicologici, cui sono sottoposti da anni tutti i lavoratori che si sono visti passare da una società come Telecom Italia, a società «fantasma» o scatole vuote, create appositamente all'interno di grossi gruppi imprenditoriali il cui unico scopo appare all'interrogante quello del profitto facile garantito dalle commesse milionarie di Telecom Italia, e che aumenta ad ogni riduzione dei lavoratori;
le suddette operazioni hanno comportato non solo l'esternalizzazioni di attività, ma anche continui trasferimenti di rami d'azienda (e di aziende o di proprietà di quote azionarie), spesso intrecciati tra loro. Infatti, in molti casi, le cosidette Newco, sono state partecipate da grandi gruppi societari consolidati sul mercato (Tnt Post, Pirelli, Comdata, Savarent, Accenture, Manutencoop, Hp) che non si sono mai assunti la responsabilità diretta nei confronti dei dipendenti delle società cessionarie, pur governando le attività e le sorti delle precedente società;
in particolare, si segnala il caso della società Telepost spa, (cessionaria del ramo di azienda denominato document management dal 2004), in relazione alla quale, all'indomani dell'acquisizione dell'intero
pacchetto azionario da parte della società Manutencoop (ottobre 2011), è stata disposta (con decorrenza 1o marzo 2012) la chiusura di tutte le sedi del territorio nazionale ad eccezione dei due poli di Milano e di Roma, la collocazione in cassa integrazione o in mobilità di 125 su 167 dipendenti della stessa, tramite una procedura sindacale condotta con modalità che appaiono poco trasparenti;
la società Manutencoop ha tenuto analoga condotta anche nel caso dell'acquisizione della società Mp Facility, dimezzandone il numero degli addetti ex Telecom, a seguito di una operazione di fusione con la società MCB. Il tutto a danno dei lavoratori e delle loro famiglie, scaricando i relativi costi dei presunti esuberi di personale sullo Stato attraverso un uso più che discutibile degli ammortizzatori sociali richiesti (cassa integrazione guadagni straordinaria seguita da mobilità), utilizzati non per fronteggiare situazioni contingenti, così come nella previsione della legge 223 del 1991, ma per far fuoriuscire definitivamente dal mondo del lavoro gli ex dipendenti di Telecom Italia spa e registrare più ampi margini di profitto;
a decorrere dal prossimo primo febbraio, a seguito del mancato rinnovo della commessa di Ceva Logistics da parte di Telecom Italia, verranno collocati in mobilità coma i 38 lavoratori ex Telecom attualmente in servizio presso la stessa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha avuto nemmeno la possibilità di erogare la cassa integrazione guadagni straordinaria, poiché tale cessione è stata definitivamente giudicata illegittima con una recente sentenza della Corte di Cassazione (febbraio 2011) e, nonostante ciò, la Telecom ha deciso la «reinternalizzazione» dell'attività ceduta, ma non i propri lavoratori -:
di quali elementi disponga il Governo in merito alle vicende sommariamente esposte in premessa;
quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di cessione di ramo d'azienda e in materia di corretto utilizzo degli strumenti di sostegno del reddito per i lavoratori interessati da processi di ristrutturazione aziendale o messa in mobilità di un grande gruppo industriale quale la Telecom;
se non ritengano utile attivare apposite sedi di confronto con i rappresentanti del gruppo Telecom e con le organizzazioni sindacali, al fine di definire un processo di gestione di eventuali iniziative di riorganizzazione aziendale che scongiuri pratiche improprie e inevitabili contenziosi giurisdizionali.
(4-15144)
RONDINI e MONTAGNOLI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il Ministro interrogato in occasione della recente audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero, svoltasi presso la Commissione affari sociali della Camera dei deputati l'8 febbraio 2012 ha, tra l'altro, dichiarato: «stiamo compiendo un lavoro molto preciso per realizzare un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro. Invece di far arrivare nuovi immigrati in una situazione di elevata disoccupazione sia tra la popolazione locale che tra gli immigrati, riteniamo che sia meglio indirizzarsi al bacino degli immigrati presenti, avendo in mente processi di regolarizzazione della manodopera esistente per evitare la piaga della clandestinità»;
in diversi passaggi della propria illustrazione il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha fatto altresì riferimento alla necessità di approntare politiche di inclusione sociale a favore degli immigrati, rilevando come tra questi strati della popolazione sia molto elevato il tasso di disoccupazione;
desta particolare perplessità la formulazione di indirizzi che, constatando la contrazione della domanda di lavoro, si orientano tuttavia alla regolarizzazione della manodopera clandestina e alla predisposizione di misure di inclusione sociale
che, rivolgendosi a persone disoccupate, non possono che contemplare anche forme di sostegno al reddito -:
quanti siano, in base ai dati a disposizione del Ministro interrogato, i cittadini extracomunitari attualmente iscritti alle liste di collocamento e quanti usufruiscano di forme di sostegno al reddito.
(4-15146)
...
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazione a risposta in Commissione:
OLIVERIO, LARATTA e LAGANÀ FORTUGNO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
sabato 25 febbraio 2012, il sindaco di Rosarno, Elisabetta Tripodi, ha riferito alla stampa che il proprietario di un'azienda di trasformazione delle arance sita nella piana di Rosarno le ha comunicato che la multinazionale Coca-Cola company ha disdetto, per tutelare la sua immagine, le ordinazioni delle arance con le quali la stessa produce la bevanda analcolica al succo di arancia «Fanta», marchio di sua proprietà e contenente il 12 per cento di succo d'arancia;
la decisione sarebbe maturata a seguito di un'inchiesta della rivista britannica The Ecologistit, il cui testo integrale si trova sul sito http://www.theecologist.org/News/news_analysis/1257263/coca_cola_challenged_over_orange_harvest_linked_toexploitation_and_squalor.html e ripresa anche dai principali quotidiani nazionali, riguardante il coinvolgimento della Coca-Cola Company nello sfruttamento della manodopera afri cana in Calabria durante la raccolta delle arance;
secondo The Ecologist, la multinazionale americana acquisterebbe a costi ridottissimi succo d'arancia concentrato dalle aziende calabresi e questo sarebbe il motivo per cui gli agrumicoltori sarebbero costretti a sottopagare la manodopera composta principalmente da immigrati extracomunitari (20-25 euro circa per una giornata lavorativa di 14/15 ore);
la condizione generale della piana di Gioia Tauro è a tutti nota: un territorio afflitto da antichi e irrisolti problemi, dove gli agrumeti sono fra le poche fonti di ricchezza. Gli ettari investiti ad agrumi nella regione Calabria ammontano a circa 34.000 ettari, di cui 14.000 nella sola provincia di Reggio Calabria;
qui negli ultimi anni si provvede sempre meno alla raccolta delle arance, in quanto i produttori sottopagati proprio da multinazionali come la Coca-Cola, spesso preferiscono lasciare marcire il prodotto sul terreno e la campagna di commercializzazione 2011 ha manifestato inoltre gravissime emergenze, evidenziando ancora una volta i cronici problemi strutturali del comparto;
la crescita dell'indebitamento finanziario delle imprese e delle famiglie agricole, nonché l'incremento dei costi di produzione e degli oneri contributivi in agricoltura rende più elevato il rischio di cadere nell'usura e di cessioni aziendali ai clan criminali;
la rivolta verificatasi a Rosarno, nel gennaio 2010, ha riportato alla luce il tema particolarmente delicato del lavoro nero e del caporalato, che tocca in modo pervasivo il sistema agricolo ed agroalimentare del nostro Paese, con punte di estrema criticità proprio nel Mezzogiorno. Anche per questo l'amministrazione comunale di Rosarno è da tempo impegnata a dare una sistemazione dignitosa ai migranti, costretti a vivere in veri e propri ghetti e in condizioni igieniche al di sotto del tollerabile. A tal proposito, infatti, il sindaco di Rosarno Elisabetta Tripodi, costretta a vivere sotto scorta 24 ore su 24 per la sua politica di lotta alla criminalità organizzata, ha dichiarato a The ecologist l'intenzione di aumentare di 150 i posti letto a disposizione dei lavoratori immigrati;
Pietro Molinaro, presidente della Coldiretti Calabria, interpellato da The Ecologist aveva confermato il problema, precisando che «il prezzo che pagano le multinazionali non è giusto» e che «così costringono le piccole aziende dell'area a sottopagare gli operai». «Basterebbe - prosegue Molinaro - che le multinazionali pagassero il giusto prezzo di 15 centesimi al chilo e la situazione cambierebbe radicalmente»;
la Coldiretti Calabria sta conducendo, da oltre un anno, una battaglia su questo tema che ha portato, nel gennaio del 2011, allo «sciopero delle aranciate», con l'invito ai consumatori a non acquistare le bevande a base di succo. Secondo la Coldiretti, infatti, nelle bibite di succo d'arancia ce n'è troppo poco, appena il 12 per cento;
questo fa si che un chilo di arance sia pagato dalle industrie di spremitura ai produttori appena otto centesimi, mentre il costo della manodopera per i produttori è stimato in sei centesimi per un chilo;
nel 2011, la Coldiretti ha scritto a tutte le società che si forniscono di agrumi in Calabria, inclusa la Coca-Cola Company, evidenziando che il prezzo offerto per le materie prime sarebbe, a loro avviso, troppo basso, e che ciò causerebbe, anche, pessime condizioni di lavoro per i lavoratori. A tale lettera, la Coldiretti non ha mai ricevuto risposta;
la Coca-Cola Company ha risposto dicendo di non avere mai ricevuto la lettera poiché, probabilmente, «la lettera era stata indirizzata ad un indirizzo relativo ad un altro prodotto della società»;
inoltre, si legge sempre nell'inchiesta di The Ecologist, la Coca-Cola Company afferma che il suo fornitore in Calabria ha ottenuto una certificazione positiva da parte di un auditor esterno a maggio del 2011. Tuttavia, la multinazionale ha ammesso che, stante la natura della filiera di produzione, non è in grado di procedere all'audit di tutte le aziende o consorzi i cui prodotti possono essere acquistati dal suo fornitore. A sua volta, continua il comunicato della multinazionale riportato integralmente dall'articolo di The Ecologist, il loro fornitore ha la documentazione riguardante un ampio numero di consorzi e agricoltori indipendenti attestante che gli stessi sono in regola con la normativa nazionale sul lavoro. Il comunicato conclude dicendo che la multinazionale incoraggia il rispetto dei diritti umani e di condizioni di lavoro dignitose lungo tutta la filiera ma che, tuttavia, il lavoro di auditing è svolto solo nei confronti dei fornitori diretti;
la Coca-Cola Company si è comunque dichiarata disponibile ad aprire un tavolo con i fornitori, le autorità locali ed il sindaco al fine di garantire accordi vantaggiosi per i produttori di succhi e tramite loro con le cooperative e gli agricoltori -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e delle problematiche esposte in premessa;
se intendano farsi promotori al più presto di un tavolo di crisi, alla presenza dei rappresentanti di tutta la filiera, con la partecipazione del comune di Rosarno, della provincia di Reggio Calabria, e della regione Calabria, affinché la multinazionale Coca-Cola Company possa rivedere la sua decisione circa l'acquisto delle arance nella Piana di Gioia Tauro, e soprattutto si possa rivedere la politica dei prezzi, adoperandosi affinché le arance calabresi possano ricevere adeguata remunerazione in rapporto alla loro qualità e genuinità;
se i Ministri interrogati, nei limiti delle proprie competenze, intendano predisporre iniziative urgenti volte ad evitare, il disimpegno della Coca-Cola Company che, se confermato, genererebbe un danno devastante per l'intera economia calabrese e per la salvaguardia dei già deboli livelli occupazionali.
(5-06300)
Interrogazioni a risposta scritta:
MINARDO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei. - Per sapere - premesso che:
è recente la notizia dell'accordo tra Unione europea e Marocco in merito alla liberalizzazione di alcuni prodotti ortofrutticoli ed ittici;
tale accordo prevede una ulteriore riduzione dei dazi doganali, «strumento» grazie al quale ad oggi per alcuni prodotti i prezzi si mantengono più o meno equivalenti a quelli applicati nel nostro Paese;
ciò rischia di provocare una corsa al ribasso insostenibile per i produttori italiani e per lo più del meridione, che sono soggetti ad una legislazione più severa e maggiori controlli;
alla luce della forte crisi economica che ha colpito non solo il nostro Paese, si rende necessario intervenire per una ripresa produttiva dell'agricoltura e della pesca, maggiormente concentrate nel Mezzogiorno, per salvare migliaia di famiglie dal fallimento e rilanciare i prodotti nazionali;
non si può pensare di utilizzare l'economia del Meridione, già fortemente penalizzata sotto vari punti di vista, come merce di scambio nell'ambito di accordi internazionali mirati ad agevolare Paesi e fasce di popolazione che meno risentono della crisi economica;
in un così particolare e teso momento politico, a fronte dei sacrifici che sono stati chiamati ad affrontare, anche a causa di una crescente pressione fiscale, i produttori e i cittadini, chiedono una maggiore presenza dei rappresentanti istituzionali, di essere tutelati e di avere gli strumenti per superare non solo la crisi, ma ora anche la concorrenza estera -:
se i Ministri interrogati non intendano farsi portavoce, nelle opportune sedi europee, della situazione che si verrà a creare con l'ulteriore riduzione dei dazi doganali in favore dei prodotti agricoli ed ittici provenienti dal Marocco;
se non si intenda assumere iniziative per rafforzare e migliorare il sistema di controllo sui prodotti ortofrutticoli provenienti dall'estero, applicando anche a questi la normativa vigente per le produzioni nazionali.
(4-15131)
PALADINI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'amministrazione del Corpo forestale dello Stato, a quanto consta all'interrogante, starebbe utilizzando la politica dei trasferimenti di autorità, in assenza di reali esigenze di servizio;
con l'istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria per il Corpo forestale dello Stato (comma 7, articolo 4 della legge n. 4 del 2011), si pretenderebbe di completare le sezioni, segnalando alle procure il personale senza che esso ne abbia fatto espressa richiesta;
la carenza di personale, specie nel ruolo degli ispettori, comporterebbe numerosi trasferimenti d'autorità anche in lontane regioni a statuto speciale con il conseguente insorgere di varie criticità in seno alla situazione personale di ciascuno degli operatori;
l'esborso per lo Stato sarebbe enorme, nonostante le esigue richieste di mobilità presenti nelle procure;
l'eventuale mancato rispetto delle regole sulla mobilità del personale segnerebbe una sconfitta su norme a tutela dei lavoratori già faticosamente introdotte -:
se il Governo, a fronte di tale situazione, non intenda assumere idonee iniziative normative per garantire la presenza di personale sul territorio, al contempo preservando le regole sulla mobilità specie
in riferimento al personale esposto a situazioni familiari e di salute particolari e delicate.
(4-15142)
...
SALUTE
Interrogazioni a risposta in Commissione:
MANCUSO, CICCIOLI, BARANI e DE LUCA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il 21 febbraio 2012, sono arrivati in Italia 104 esemplari della specie Macaca fascicularis e Macaca mulatta, dalla Cina e dalle isole Mauritius, con un volo Air China proveniente dalla Cina;
i 104 primati sono destinati agli stabilimenti della Harlan Laboratories a fini di sperimentazione animale;
i primati hanno in comune con l'essere umano il 99 per cento del loro patrimonio genetico;
la notizia dell'importazione di primati ai fini di sperimentazione nel nostro paese ha sollevato una corale indignazione pubblica;
già nel 1959 Russel e Burch proposero la regola delle 3 R per ridurre l'impatto della sperimentazione animale: rimpiazzamento (replacement), ovvero la sostituzione con metodi alternativi; riduzione (reduction), ovvero la riduzione del numero di animali e raffinamento (refinement), ovvero il miglioramento delle condizioni degli animali;
il Ministero della salute, rispondendo a un atto di sindacato ispettivo presentato dall'interrogante relativamente all'allevamento Green Hill, in data 16 febbraio 2012, ha assicurato di voler agevolare e promuovere lo sviluppo e la diffusione di metodi alternativi e di aver individuato, tra l'altro, il laboratorio del reparto substrati cellulari dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, sede di Brescia, quale laboratorio nazionale di riferimento per i metodi alternativi alla sperimentazione animale;
il Ministro della salute, Renato Balduzzi, ha da subito inviato degli ispettori che non hanno riscontrato alcuna irregolarità nel trasporto e nelle formalità relative espletate dalla Harlan Laboratories -:
se il Governo intenda assumere le iniziative di competenza per modificare la legge italiana, vietando la sperimentazione animale su primati su tutto il territorio nazionale.
(5-06308)
CECCACCI RUBINO. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
il 21 febbraio 2012 sono arrivati nel nostro Paese, dalla Cina, 104 esemplari della specie macaca fascicularis e macaca mulatta originari della Cina, delle Seychelles e delle Isole Mauritius. L'autorizzazione all'importazione è stata rilasciata dal Ministero della salute il 31 gennaio 2012 e permette l'ingresso di 900 primati in lotti di massimo 156 soggetti;
questi animali sono stati importati su richiesta della multinazionale americana Harlan, che si occupa principalmente di allevamento, custodia e vendita a laboratori, ospedali, università e aziende farmaceutiche, di animali destinati alla vivisezione. Questa società inoltre si occupa anche direttamente di vivisezione, svolgendo ricerche per conto terzi, di «stallo» e smaltimento delle vittime della vivisezione, e della creazione di animali geneticamente modificati sempre per utilizzi per fini scientifici;
nel 2006, nella sede della Harlan di Corrazzana, in provincia di Modena, un blitz di attivisti antivivisezione è riuscito a documentare la detenzione degli animali, tutti trovati in condizioni igienico sanitari non a norma di legge, con migliaia di roditori costretti a vivere in pile di gabbie
di plexiglas e decine di macachi costretti a vivere tra sangue e feci. Inoltre, sono state trovate carcasse di vari animali, con i corpi sezionati, conservati nei frigoriferi del laboratorio;
il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, che dà attuazione alla direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, prevede specifiche regole riguardo alla stabulazione degli animali da laboratorio tali da non pregiudicare il naturale comportamento etologico dell'animale, e, a giudizio dell'interrogante, è semplicemente impossibile che lo stabile della Harlan sia dotato di spazi adeguati alla corretta detenzione di 900 scimmie. Per tale ragione le associazioni animaliste ed importanti esponenti politici nazionali e regionali si sono immediatamente attivati, con gli organi politici e giudiziari competenti, affinché si verificasse la regolarità delle procedure di ingresso, nel senso che esse siano state tali da aver assicurato il benessere degli animali in tutte le fasi di trasporto e sistemazione e l'idoneità dei locali degli stabilimenti dell'Harlan per la loro detenzione;
in base a questa immediata mobilitazione il Ministero della salute si è attivato per accertare il rispetto delle procedure di ingresso nel nostro Paese delle scimmie, in merito però alla sola correttezza sulle condizioni di viaggio e al loro trattamento; teli verifiche non hanno portato alla rilevazione di alcuna irregolarità rispetto alle normative vigenti. La nota del Ministero che ricostruisce la vicenda riferisce che: «All'arrivo gli animali sono stati sottoposti alle visite previste dalla normativa e sono stati trovati in buono stato di salute, senza presenza di segni di stress dovuti al viaggio. Il 22 febbraio i veterinari del Posto di Ispezione Frontaliera di Fiumicino (Roma) ha effettuato ulteriori accertamenti, data la sensibilità dell'importazione». Sempre la nota del Ministero riferisce che, in data 27 febbraio 2012, i carabinieri del Nas hanno effettuato ispezioni negli stabilimenti della società Harlan Laboratories di San Pietro al Natisone (Udine) e di Bresso (Milano), dove si effettua allevamento e utilizzazione di topi e ratti, «e non sembrerebbero essere emerse irregolarità». Analoga ispezione è stata effettuata nello stabilimento di Correzzana (Monza-Brianza), fornitore di primati non umani, «nel quale risultano rispettate tutte le raccomandazioni ministeriali collegate all'autorizzazione relativamente all'introduzione di nuovi animali e alla gestione di quelli presenti, per quanto riguarda le condizioni di vita igienico-sanitarie, che risultano conformi alle disposizioni vigenti»;
la nota del Ministero non soddisfa l'interrogante perché, in merito a questa vicenda, non sono chiari molti punti relativi all'iter autorizzatorio che ha consentito l'importazione di questi animali nel nostro Paese. Per fare luce sui suoi aspetti più controversi, si è costituito un fronte animalista formato dalle più importanti associazioni animaliste come l'Ente nazionale protezione animali (Enpa), la Lega anti vivisezione (Lav), la Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente (Leidaa), la Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc), l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), secondo le quali l'importazione dei 900 macachi destinati alla sperimentazione, da parte dell'allevamento Harlan, «rappresenta un episodio senza precedenti, che indigna l'Italia intera» e in relazione al quale non sono ancora chiari molti aspetti procedurali; per tale ragione hanno chiesto, ai Ministri interrogati di poter accedere a tutta documentazione necessaria per capire: quanti degli animali importati saranno utilizzati in Italia e da quali stabilimenti utilizzatori e per quali fini; quanti degli animali importati saranno utilizzati in altri Paesi e da quali stabilimenti utilizzatori e per quali fini; quanti e quali animali importati sono stati utilizzati dalla Harlan e dagli altri stabilimenti utilizzatori di questi animali, negli ultimi sei anni, per quali fini e con quali risultati; se il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato consultato dal Ministero della salute e, in caso affermativo, per quali aspetti e con quali atti;
quanti e quali altri carichi di animali per fini sperimentali sono stati autorizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con quali fini e con quali destinatari. Inoltre, si chiede copia dei registri di carico e scarico dello stabilimento sopra indicato;
è forte lo sdegno sociale verso la pratica della vivisezione, non più tollerata dalla maggioranza dell'opinione pubblica; inoltre in Parlamento è in via di recepimento la direttiva europea 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, del 22 settembre 2010, che vieterebbe gli allevamenti di animali per fini di vivisezione e limiterebbe l'utilizzo dei primati non umani importati -:
quali iniziative i Ministri interrogati intendano promuovere, in primis, per adottare misure cautelari per il carico di macachi in arrivo presso l'aeroporto di Fiumicino-Roma, visti l'alto numero di animali coinvolti e l'obbligo di sistemazione e trasporto che devono essere tali da assicurare il benessere degli animali ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 e della raccomandazione della Commissione europea del 18 giugno 2007 concernente a linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2007/526/CE) e, in secundis, per facilitare l'accesso, delle suddette associazione animaliste, alla documentazione necessaria a verificare la correttezza dell'iter autorizzatorio.
(5-06309)
Interrogazioni a risposta scritta:
SBROLLINI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la sensibilità chimica multipla (MCS) è una sindrome organica complessa che scatena una forte sensibilizzazione a più sostanze chimiche;
il malato presenta diversi sintomi se esposto a tali sostanze, anche se in piccolissime quantità;
il consesso internazionale del 1999, frutto di un'indagine multidisciplinare condotta per dieci anni da 89 medici e ricercatori con vasta esperienza sul campo e punti di vista molto diversi sulla sensibilità chimica multipla, definisce questa patologia come uno stato cronico, con sintomi che ricorrono in maniera riproducibile in risposta a bassi livelli di esposizione a prodotti chimici multipli e non connessi tra loro, che migliorano o scompaiono quando gli elementi scatenanti sono rimossi, e che coinvolge sistemi di organo multipli;
la sensibilità chimica multipla si presenta con vari livelli di gravità: alcuni soggetti ne soffrono solo occasionalmente, con sintomi lievi e con ipersensibilità olfattiva, mentre altri sono resi completamente disabili, al punto di dover bonificare il proprio ambiente di vita e di dover ridurre la loro vita sociale a incontri solo con persone adeguatamente decontaminate;
le sostanze che scatenano le reazioni sono generalmente profumi, deodoranti personali e ambientali, detersivi e ammorbidenti, solventi, prodotti per l'edilizia, gomme e plastiche, conservanti e additivi alimentari, gas di scarico e combustibili, tessuti sintetici, emissioni industriali, pesticidi, insetticidi, erbicidi e perfino farmaci, nonché molte altre sostanze;
in Italia le prime diagnosi e ricerche sulla sensibilità chimica multipla sono state eseguite nel 1995 dall'università Cattolica di Roma, che ha raccolto, ad oggi, la casistica più vasta;
in Italia la sensibilità chimica multipla è riconosciuta come malattia rara dalle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Abruzzo ed è citata, come problema emergente, nelle «linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati», di cui all'accordo 27 settembre 2001 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2001;
alcuni malati gravi hanno ottenuto l'invalidità civile al 100 per cento per la sensibilità chimica multipla. Altri malati, meno gravi, ancora in grado di muoversi e di viaggiare, si rivolgono a centri all'estero altamente specializzati per ottenere cure specifiche, che in alcuni casi sono state rimborsate dalle aziende sanitarie locali ai sensi della legislazione vigente sulle patologie residuali;
molti malati stentano a ottenere qualsiasi assistenza medica oppure si rivolgono a più specialisti, incorrendo in tentativi diagnostici e terapeutici spesso inutili, se non dannosi, e in ogni caso con un pesante aggravio economico;
negli Stati Uniti d'America la sensibilità chimica multipla è riconosciuta come malattia e invalidità dall'ADA (legge sulla disabilità], dal dipartimento americano per lo sviluppo edilizio e urbanistico, dall'agenzia per la protezione ambientale (EPA), da agenzie, commissioni, istituti e dipartimenti federali, statali e locali, nonché da sentenze di corti federali e statali. In Canada la sensibilità chimica multipla è riconosciuta da agenzie federali e provinciali. Da diversi anni alcuni governatori statunitensi proclamano il mese di maggio quale mese per la consapevolezza della sensibilità chimica multipla;
le difficoltà di accesso dei malati italiani ai servizi sanitari pubblici e privati, a causa della mancanza di unità ambientali controllate (prive di sostanze tossiche), rendono difficile la valutazione del fenomeno e impongono la necessità di adeguare le normative vigenti sulla tutela della salute pubblica a questo nuovo tipo di invalidità, definibile «chimica» -:
se il Governo intenda promuovere iniziative normative per il riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale malattia sociale, apportando le necessarie modificazioni al decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1962; se il Governo intenda promuovere, inoltre, iniziative per raggiungere obiettivi come diagnosi precoce e prevenzione delle complicanze della sensibilità chimica multipla e agevolazioni per l'accesso dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla alle attività scolastiche, sportive, lavorative e ricreative attraverso la realizzazione di aree bonificate e la restrizione dell'uso di fragranze e del fumo negli ambienti in cui si svolgono tali attività nonché tutto quanto possa sostenere gli affetti da sensibilità chimica multipla nel loro percorso di cura e di inserimento sociale.
(4-15128)
FUCCI, BARANI, PATARINO e DE NICHILO RIZZOLI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito definitivamente dalla legge dal Parlamento nella seduta della Camera del 23 febbraio 2012, anticipa al 30 giugno 2012 il termine entro il quale le regioni e le aziende sanitarie locali dovranno dotare le strutture ospedaliere degli spazi e degli strumenti perché sia finalmente realizzata in modo integrale, dopo anni di incessanti rinvii, la disciplina dell'attività professionale intramuraria di cui alla legge n. 120 del 2007;
al tempo stesso la norma fissa alla medesima data la fine della disciplina transitoria della cosiddetta «intramoenia allargata» che era stata introdotta in attesa appunto della piena realizzazione della legge n. 120 del 2007;
come dimostra l'esperienza passata in riferimento alle continue proroghe del regime di «intramoenia allargata» e come segnalano inequivocabilmente i dati contenuti nell'ultima relazione dell'Osservatorio sull'attività professionale inviata al Parlamento ai sensi della stessa legge n. 120 del 2007 secondo cui a malapena la metà delle regioni italiane si troverebbe già a un sufficiente livello di adeguamento delle strutture ospedaliere, è realisticamente improbabile che il termine del 30 giugno 2012 possa essere rispettato;
più che un drastico e poco realizzabile taglio dei tempi come quello introdotto, che appare più che altro una misura
simbolica, sarebbe utile da parte del Governo lo studio di iniziative che, ferma restando la vigenza nel frattempo dell'«intramoenia allargata», mettessero davvero le regioni e le aziende sanitarie locali (che soprattutto nel Mezzogiorno scontano croniche carenze strutturali e organizzative) di realizzare i locali e di dotarsi di attrezzature e strumentazioni che consentano l'attività libero-professionale intramuraria -:
in che modo e con quali urgenti iniziative, per quanto di sua competenza, il Governo ritenga realisticamente possibile che sia rispettato il nuovo termine del 30 giugno 2012;
quali iniziative di competenza ritenga di assumere per intervenire, nell'ottica della piena realizzazione della legge n. 120 del 2007,con riferimento a quelle realtà ancora prive dei necessari adeguamenti atti a rendere possibile l'esercizio della libera professione intramuraria;
attraverso quali passi si intenda gestire e realizzare il passaggio, nei tempi tanto stretti introdotti nel decreto-legge n. 216 del 2011, dall'«intramoenia allargata» alla libera professione intramuraria.
(4-15135)
LAMORTE. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la regolamentazione dello smaltimento di rifiuti da attività produttive in Italia si può considerare iniziata con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e con la delibera del comitato interministeriale per l'applicazione dell'articolo 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 che hanno dato attuazione alle direttive CEE n. 442/75, n. 403/76 sullo smaltimento di sostanze tossiche e n. 319/78 riguardante i rifiuti tossici e nocivi, che per circa quindici anni hanno regolamentato l'attività di smaltimento e/o di recupero di tutte le tipologie di rifiuti nelle diverse discariche previste;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 distingueva i rifiuti in rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali a loro volta suddivisi in rifiuti speciali non tossico-nocivi e rifiuti speciali tossico-nocivi che potevano contenere tenori di sostanze tossiche tali da giustificare le migliori soluzioni tecniche per la loro collocazione affinché non fossero dannose per l'ambiente e per la salute umana;
la delibera del comitato interministeriale del 1984 definiva quattro tipologie di discariche, la discarica di I categoria A, per i rifiuti solidi urbani (RSU) ed assimilabili, la discarica di II categoria A, per i rifiuti inerti (materiale da demolizione e simili), la discarica di II categoria B, per i rifiuti speciali non tossico e nocivi, la discarica di II categoria C, per i rifiuti speciali tossico-nocivi ed infine, discariche di III categoria per i rifiuti tossico-nocivi di particolare pericolosità;
con il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, dando attuazione ad altre direttive CEE, la materia dei rifiuti è stata completamente rivisitata, ed i rifiuti sono stati divisi in urbani, a loro volta divisi in pericolosi e non pericolosi, e speciali, non pericolosi e pericolosi, ed è stata stabilita l'esistenza di un codice c.e.r. (codice europeo del rifiuto) sulla base di tipologie codificate, inoltre la gestione si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione e stabilisce una gerarchia d'interventi, che pone al primo posto le attività finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti;
al fine di ridurre la quantità di rifiuti destinate allo smaltimento finale, il decreto indica come prioritarie le attività finalizzate al reimpiego, al recupero e al riciclaggio di materia, mentre l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per la produzione di energia è considerata lecita, ma sempre in via subordinata rispetto al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero;
la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 9 aprile 2002, che recepiva la decisione 2000/532/CE e le successive modificazioni, amplia l'elenco delle tipologie dei rifiuti e dei relativi codici c.e.r., descrive una procedura per l'attribuzione dei codici c.e.r., introduce, per l'individuazione dei rifiuti pericolosi, il duplice criterio tabellare ed analitico, rifiuti comunque pericolosi identificati come tali direttamente nell'elenco quindi pericolosi per norma, rifiuti con «voce a specchio» che possono essere pericolosi o non pericolosi a seconda dei valori di concentrazione di sostanze pericolose eventualmente presenti rispetto ai relativi valori limite indicati nella stessa direttiva;
il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, in attuazione della direttiva 1999/31/CE, pone in essere i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e vengono individuate discariche per i rifiuti inerti, rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi e al di là della definizione di inerti o della classificazione pericolosi - non pericolosi, sono individuate, per ogni tipologia di discarica, concentrazioni limite per determinate sostanze e non sono ammesse in discarica alcune tipologie di rifiuti in rapporto alle loro caratteristiche di pericolo e/o alle concentrazioni di determinate sostanze;
con lo scopo dichiarato di porre mano alla legislazione ambientale rendendola più organica e razionale veniva successivamente promulgata la legge 15 dicembre 2004 n. 308 avente ad oggetto la delega al Governo per il riordino il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, che ha suscitato non poche critiche a causa dell'eccessiva eterogeneità;
il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, prima delle modifiche, conteneva le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC), la difesa del suolo, la tutela delle acque dall'inquinamento, la gestione delle risorse idriche, la bonifica dei siti contaminati, la tutela dell'aria e disponeva sulla tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, ponendo come fine ultimo l'avanzamento della qualità della vita da realizzarsi attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
la normativa più recente in materia di rifiuti è il decreto legislativo n. 205 del 2010 che dà attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui il rifiuto viene definito come qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, ed in cui l'atto di disfarsi va inteso indipendentemente dal fatto che il bene possa potenzialmente essere oggetto di riutilizzo, diretto o previo intervento manipolativo;
i rifiuti vengono classificati in base all'origine in, rifiuti urbani e rifiuti speciali e in base alle loro caratteristiche di pericolosità in, rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
come previsto anche dalla legge comunitaria 2008, il decreto non contiene soltanto tale fondamentale riforma, ma altresì l'adattamento della parte IV del Testo Unico Ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), in tal modo rendendo operativo tale sistema in tutte le sue modalità;
attraverso questo decreto la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga e a tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica,
nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;
viene posta in essere la «gerarchia dei rifiuti» nella norma dedicata ai «Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti» (articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006) in particolare, la gestione dei rifiuti dovrà ora rispettare la migliore opzione ambientale secondo una gerarchia che vede per primo la prevenzione, poi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo ed infine lo smaltimento;
in particolare, la citata disposizione attraverso il richiamo all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anch'esso modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 205 del 2010 prevede, in via generale, che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006, ad almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008, almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012;
fermi i suddetti obbiettivi in tema di riciclaggio dei rifiuti, l'articolo 181 prevede poi che le pubbliche amministrazioni realizzino entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottino le misure necessarie per conseguire entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
si afferma inoltre che il concetto di «gestione» deve essere inteso come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
in tema di «riciclaggio» si specifica che il riciclaggio è una particolare operazione di recupero ovvero quell'operazione o quell'insieme di operazioni il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini;
l'articolo 12 del decreto legislativo n. 205 del 2010 oltre ad aggiungere nel decreto legislativo n. 152 del 2006 l'articolo 184-bis in cui si definisce il «sottoprodotto» aggiunge poi anche l'articolo 184-ter che sancisce la «cessazione della qualifica di rifiuto»;
nello specifico l'articolo 184-ter prevede che un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi alcuni criteri specifici che vedono al primo posto la tutela della salute umana e quella dell'ambiente -:
se i Ministri interrogati non ritengono di sospendere il mandato conferito dal Governo al prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, di aprire e rendere operative entro pochi mesi di quest'anno due nuove discariche site una in località Corcolle San Vittorino e l'altra a Quadro Alto a Riano, in alternativa a quella di Malagrotta ormai satura, perché danneggiano pesantemente, in base ai rilievi effettuati dai tecnici, sia l'ambiente che la salute umana;
se i Ministri interrogati non intendano assumere iniziative anche normative al fine di evitare la realizzazione di qualsiasi altra discarica sul territorio nazionale visto che le discariche rappresentano delle vere e proprie bombe ecologiche destinate alle generazioni future e da anni in contrasto con ogni normativa europea di tutela ambientale, tanto che dal 2005 sono aperte contro l'Italia ben 72 procedure d'infrazione su un totale di 557 pari al 13 per cento, che la pone al primo posto
nell'Unione per numero di procedure d'infrazione aperte in campo ambientale e nella conservazione della natura;
se i Ministri interrogati non intendano, visto che ormai si è in piena emergenza, aprire un altro sito vicino Malagrotta già individuato e approvato dai tecnici per accogliere i rifiuti dalla capitale e, in attesa, ripristinare ed aumentare l'efficienza degli impianti industriali di smaltimento e recupero dell'immondizia che dal 1964 al 1980 garantivano con la differenziata a porta a porta, il recupero totale dei rifiuti prodotti a Roma;
se i Ministri interrogati non intendano reperire mezzi e fondi sufficienti per garantire all'Italia, in tempi brevi, un trattamento efficace ed efficiente del ciclo dei rifiuti, in linea con la normativa europea, specie in questo Paese in cui il territorio rappresenta l'elemento fondamentale per la sua economia, dato che dalla sua tutela dipendono settori strategici quali l'agro-alimentare, il gastronomico, il turistico legato sia alla bellezza paesaggistica che al patrimonio artistico che lo vedono al primo posto nel Mondo.
(4-15138)
FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il 28 febbraio 2012 agenzie di stampa e siti web informavano del caso di una donna, la signora Maria Pedone di 72 anni, deceduta il 16 gennaio 2012 all'ospedale di San Donà, dove era stata ricoverata per un malore;
secondo quanto riferito dal figlio alla signora Pedone, non sarebbe stato subito applicato il necessario pacemaker, ma solo quello provvisorio, cosicché la donna è deceduta «legata al letto»;
e questo perché «nel fine settimana non applicano il pacemaker»;
secondo quanto sostenuto dal figlio, la donna soffriva di diabete, e il 13 gennaio 2012 aveva avuto delle complicanze con il cuore avendo avuto un collasso a casa sua venerdì 13 gennaio; chiamata l'ambulanza la signora Pedone è stata ricoverata in un primo momento all'ospedale di Jesolo; successivamente è stata ricoverata a San Donà presso l'unità coronarica. In questa struttura le è stato applicato un pacemaker provvisorio, perché «chi applica i pacemaker a San Donà non lavora il weekend... Questo mi è stato risposto dal personale medico responsabile quella sera. Mia madre è stata costretta a restare immobile legata dagli infermieri a letto e sedata fino al lunedì 16 gennaio soffrendo le pene dell'inferno. Mi supplicava di cercare almeno di farla riposare sui fianchi, ma questo non era possibile in quanto il pacemaker applicato con un catetere non poteva svolgere la sua funzione. Lunedì è morta probabilmente perché stremata dal dolore alla schiena dovuto anche alla sua immobilità;
qualora quanto sopra riportato fosse confermato non pare accettabile che il sabato e la domenica non si riceva adeguata assistenza per un infarto -:
di quali elementi disponga il Ministro in relazione a quanto riportato in premessa e se e quali iniziative intenda assumere in relazione a quanto sopra indicato.
(4-15139)
...
SVILUPPO ECONOMICO
Interrogazioni a risposta in Commissione:
BORDO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 4, comma 65, della Legge Finanziaria 2004 (n. 350 del 24 dicembre 2003) ha modificato l'articolo 6, comma 1, della legge n. 84 del 28 novembre 1994, istituendo l'autorità portuale di Manfredonia;
tale procedura ha, nei fatti, eluso la previsione dello stesso articolo 6, comma 8, della citata legge la quale prevede l'istituzione di ulteriori autorità solo in porti che, nel triennio precedente, abbiano realizzato determinati volumi di traffico;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, proprio in ragione di tale anomala situazione, non ha attivato le procedure, che coinvolgono anche gli enti territoriali, per la designazione e la nomina del presidente dell'autorità portuale e del comitato portuale, ma, a distanza di 2 anni dall'approvazione della norma citata, ha nominato, con decreto ministeriale del 6 settembre del 2005, un Commissario al quale ha affidato il compito di «verificare le potenzialità economiche e le prospettive di sviluppo delle attività portuali, ai fini delle determinazioni da assumere alla luce della vigente normativa in materia»;
l'autorità marittima di Manfredonia, con nota n. 2600 del 8 febbraio 2007, indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha certificato la mancanza dei requisiti citati relativamente al triennio 2004-2006;
il Ministero, preso atto della suddetta relazione, con nota 19 febbraio 2007, comunicava all'organismo commissariale l'avvio della procedura di soppressione dell'autorità portuale di Manfredonia, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge n. 84 del 1994;
su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 12 ottobre 2007 è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica con cui si avviava la liquidazione dell'organismo e la conseguente soppressione dell'ente, seguito dal decreto ministeriale n. 161/T del 22 ottobre 2007 con il quale si nominava il Contrammiraglio Salvatore Giuffrè Commissario liquidatore dell'autorità portuale di Manfredonia;
il tribunale amministrativo regionale - sezione del Lazio e il Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso, presentato dal commissario dell'autorità portuale di Manfredonia avvocato Gaetano Falcone, contro la decisione di liquidare e sopprimere l'ente;
la suddetta decisione del tribunale amministrativo è dovuta anche al fatto che l'autorità portuale di Manfredonia era inclusa nell'elenco delle autorità portuali previsto dal disegno di legge di riforma del sistema portuale approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 aprile 2011;
la regione Puglia, con nota del 13 febbraio 2012, firmata dal presidente Nichi Vendola e inviata al Ministro interrogato, pur ribadendo il proprio orientamento circa l'opportunità dell'estensione della circoscrizione dell'autorità portuale di Bari anche al porto di Manfredonia, così come previsto, tra l'altro, dal decreto ministeriale del 19 novembre 2007, allo scopo di realizzare una gestione sistemica ed integrata dei porti in questione, ritiene tuttavia indifferibile il superamento della gestione commissariale che si protrae da oltre sei anni;
la mancanza degli organismi di governo dell'autorità portuale hanno contribuito a determinare l'inasprimento della crisi commerciale, la riduzione dei servizi portuali e il mancato coinvolgimento del porto di Manfredonia in alcune programmazioni strategiche attivate dalla regione Puglia -:
quali iniziativa il Governo intenda assumere per attivare celermente le procedure necessarie alla nomina degli organismi dell'autorità portuale di Manfredonia, ai sensi della vigente legge n. 84 del 1994 onde consentire l'ordinario funzionamento dell'ente.
(5-06293)
BORDO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la presenza in Italia di comunità locali che affondano le proprie radici storiche nei primi secoli del II millennio è una ricchezza di enorme valore culturale e sociale;
in alcune di queste si è preservato e tramandato, anche per via orale, l'uso della lingua delle popolazioni straniere che fondarono queste comunità, oggi divenute isole linguistiche di valore europeo e mondiale;
nel comune di Faeto, piccolissimo centro dei Monti Dauni (provincia di Foggia), gli abitanti parlano correntemente la lingua «d'oc» e «d'oil», ossia le prime forme di Franco-Provenzale, come testimoniato dall'applicazione a questo idioma delle previsioni della legge n. 482 del 1999;
questa particolarità etnico-linguistica è ritenuta un elemento di forza dalla comunità di Faeto, impegnata in diverse iniziative per la sua preservazione e valorizzazione, anche a scopo turistico;
a tale scopo è già stata inoltrata al Ministero dello sviluppo economico formale richiesta per l'emissione di un francobollo bilingue - Franco-Provenzale/Italiano - con l'obiettivo di estendere la conoscenza dell'esistenza di una comunità così antica oltre i confini della provincia di Foggia -:
se il Governo intenda accogliere la richiesta di emissione del suddetto francobollo e, in caso contrario, quali siano i motivi che lo impedirebbero.
(5-06295)
MEREU. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
sono sempre più numerose le proteste da parte di molti cittadini del comune di Carbonia che lamentano notevoli carenze di copertura delle linee telefoniche locali nonché la mancanza in alcune aree della città del cablaggio necessario per la copertura del servizio adsl a banda larga;
le criticità maggiori sono segnalate nelle località Barbusi e S. Caterina dove la problematica coinvolge una vasta platea di cittadini che sono loro malgrado costretti a dover subire disservizi e notevoli disagi nello svolgimento delle loro normali attività familiari e lavorative;
è necessario nel più breve tempo possibile un intervento immediato affinché si realizzi la completa risoluzione della problematica e si conceda così a centinaia di cittadini la possibilità di poter avere a disposizione un servizio telefonico e web degno di un Paese civile e moderno -:
quali urgenti iniziative, di sua competenza, intenda adottare per poter far fronte alla problematica della mancanza di copertura nella rete telefonica e di assenza di segnale adsl riscontrate in molte aree della città di Carbonia, anche al fine di ridurre il digital divide.
(5-06296)
Interrogazione a risposta scritta:
MINNITI, OLIVERIO, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LO MORO, MARINI e VILLECCO CALIPARI. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
secondo un'inchiesta, pubblicata la scorsa settimana, della rivista britannica The Ecologist sullo sfruttamento della manodopera africana in Calabria, la Coca Cola Company acquisterebbe, ai fini della propria produzione industriale, a costi ridottissimi succo d'arancia concentrato dalle aziende calabresi;
sulla base delle risultanze dell'inchiesta giornalistica inglese, questo sarebbe il motivo per cui gli agrumicoltori della filiera calabrese si troverebbero costretti a sottopagare la manodopera immigrata (25 euro per una giornata lavorativa di 14-15 ore);
a seguito del clamore suscitato dall'inchiesta giornalistica, la Coca Cola Company, secondo quanto riferiscono gli organi di stampa del 27 febbraio 2012, sta procedendo alla disdetta dei contratti con le aziende di trasformazione degli agrumi della piana di Rosarno. Il tutto per «tutelare la propria immagine - si giustifica la multinazionale di Atlanta (Usa) - colpita dagli articoli che hanno messo in
stretta relazione lo sfruttamento bestiale degli immigrati con l'aranciata Fanta, marchio della Coca Cola Company»;
la vicenda in questione si inserisce in una realtà territoriale già colpita da una profonda crisi socioeconomica e balzata prepotentemente alla cronaca già due anni fa (i «fatti di Rosarno del gennaio del 2010», ndr), quando nell'area reggina si registrarono fortissime tensioni e scontri e tra gruppi di immigrati africani (molti dei quali costretti a vivere in condizioni assolutamente disumane) e la comunità rosarnese (con feriti anche tra le forze di polizia chiamate a riportare la calma tra le parti), ed in cui evidenti furono, come hanno ipotizzato alcune indagini della magistratura calabrese, le implicazioni ed il ruolo della 'ndrangheta;
alla luce della vicenda Coca Cola, Elisabetta Tripodi, sindaco di Rosarno, primo cittadino nel mirino delle cosche (ha subito attentati e minacce dai boss della zona), fortemente impegnata ad assicurare sistemazioni più dignitose per i braccianti extra-comunitari, prevede conseguenze disastrose dal disimpegno della multinazionale americana, afferma: «La nostra economia subirà un danno devastante. Già molti agricoltori non raccolgono più il prodotto - spiega - se a questo scenario si aggiunge il taglio dello Coca Cola, allora rischiamo davvero di finire al tappeto»);
anche il presidente della Coldiretti-Calabria, Pietro Molinaro, si è pronunciato sulla vicenda affermando che «la disdetta dei contratti da parte delle multinazionali è un atto ritorsivo ma di debolezza contro il quale occorre fare fronte comune». Secondo l'esponente dell'associazione di categoria occorre conquistare anche il consenso dei consumatori e a questo proposito occorrerebbe «modificare la legge che stabilisce l'utilizzo nelle bevande al gusto di arancia del 12 per cento di succo concentrato ed i regolamento per l'etichettatura obbligatoria sulla provenienza dello materia prima». Inoltre - prosegue Molinaro - «la distorsione all'interno della filiera agrumicola è evidente e crea sperequazione e aberrazioni tangibili, con un sicuro beneficio economico solo per le multinazionali delle aranciate». -:
se i Ministri interrogati, per quanto di propria competenza, siano a conoscenza delle allarmanti informazioni pubblicate sulla stampa estera e internazionale e se non ritengano opportuno accertare in tempi brevissimi la fondatezza e gli esatti contorni delle notizie;
quali provvedimenti, o iniziative intendano assumere, ognuno per la sfera di propria competenza e qualora i fatti corrispondano a quanto riportato dalle fonti giornalistiche, ai fini della tutela della produzione della filiera agrumicola calabrese caratterizzata da annose e profonde distorsioni del mercato del lavoro;
quali iniziative di competenza intendano esperire in merito al comportamento di disimpegno della Coca Cola Company rispetto al mercato agrumicolo calabrese, disimpegno che, se confermato, rivelerebbe una evidente natura ritorsiva e punitiva, non conforme alle regole del mercato e al ruolo di una grande multinazionale con enormi interessi non solo in Calabria ma anche nel territorio nazionale;
quali iniziative intendano esperire per evitare che, stante la conferma dell'atteggiamento di disimpegno della Coca Cola Company in Calabria, si giunga al collasso di un contesto produttivo e sociale, quello della Piana di Rosarno, già duramente colpito dagli effetti della crisi economica e finanziaria nazionale e internazionale.
(4-15134)
...
Apposizione di una firma ad una mozione.
La mozione Pezzotta e altri n. 1-00408, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'8 luglio 2010, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Gasbarra.
Apposizione di firme a risoluzioni.
La risoluzione in Commissione Miglioli e altri n. 7-00786, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 16 febbraio 2012, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Motta.
La risoluzione in Commissione Miotto e Viola n. 7-00792, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 23 febbraio 2012, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Schirru.
Apposizione di firme ad interrogazioni.
L'interrogazione a risposta scritta Reguzzoni n. 4-05388, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'11 dicembre 2009, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Montagnoli.
L'interrogazione a risposta scritta Reguzzoni n. 4-05389, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'11 dicembre 2009, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Montagnoli.
L'interrogazione a risposta scritta Reguzzoni e Fava n. 4-05390, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'11 dicembre 2009, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Montagnoli.
L'interrogazione a risposta scritta Reguzzoni n. 4-05401, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 dicembre 2009, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Montagnoli.
L'interrogazione a risposta scritta Reguzzoni n. 4-05402, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 dicembre 2009, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Montagnoli.
L'interrogazione a risposta scritta Reguzzoni n. 4-05403, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 dicembre 2009, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Montagnoli.
L'interrogazione a risposta scritta Reguzzoni e Fava n. 4-05407, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 dicembre 2009, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Montagnoli.
L'interrogazione a risposta scritta Reguzzoni e Simonetti n. 4-05408, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 dicembre 2009, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Montagnoli.
L'interrogazione a risposta scritta Reguzzoni e Grimoldi n. 4-05409, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 dicembre 2009, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Montagnoli.
L'interrogazione a risposta scritta Reguzzoni e Grimoldi n. 4-05410, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 dicembre 2009, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Montagnoli.
L'interrogazione a risposta in Commissione Mosca e Farinone n. 5-06071, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 1o febbraio 2012, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Codurelli.
L'interrogazione a risposta scritta Rosato n. 4-14920, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 febbraio 2012, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Codurelli.
L'interrogazione a risposta in Commissione Coscia e Gasbarra n. 5-06256, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 24 febbraio 2012, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Farinone.
L'interrogazione a risposta in Commissione Peluffo n. 5-06258, pubblicata nell'allegato B
ai resoconti della seduta del 24 febbraio 2012, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Farinone.
L'interrogazione a risposta immediata in Commissione Forcolin e altri n. 5-06287, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 28 febbraio 2012, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Bitonci.
L'interrogazione a risposta immediata in Commissione Causi e altri n. 5-06288, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 28 febbraio 2012, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Strizzolo.