Allegato B
Seduta n. 594 del 28/2/2012
TESTO AGGIORNATO AL 29 FEBBRAIO 2012
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ECONOMIA E FINANZE
Interpellanze urgenti (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
quest'anno, secondo il Centro europa ricerche, ci saranno duecento miliardi di impieghi in meno;
ogni società di capitali italiana ha 25 addetti (media calcolata dal Ceris Cnr), quindi, a causa della crisi finanziaria originata dalla recessione sui mercati e dal credit crunch, si può stimare che quest'anno si perderanno circa 625mila posti di lavoro; prospettiva drammatica, che è il risultato di una tensione crescente nel rapporto fra banca e impresa, sintetizzata dal peggioramento riscontrato negli ultimi due anni dall'Istat che ha fissato nel 12 per cento la quota di imprese che non ha ottenuto credito dalle banche, mentre il 33 per cento ha visto diventare più onerose le condizioni;
nonostante la Bce abbia prestato 116 miliardi di euro, al tasso dell'1 per cento, agli istituti di credito italiani non c'è nessuna apertura alle imprese ed ai privati da parte delle banche;
è plausibile uno scenario da vero credit crunch, con un doppio shock sia sulla quantità di credito erogata sia sui tassi praticati. Nella simulazione del Cer, che è basata su una ipotesi di flessione complessiva nel 2012 del 5 per cento di una ulteriore riduzione di un punto e mezzo nel 2013, l'andamento degli impieghi esprime una dinamica violenta: ad aprile andrà per la prima volta sotto zero, a luglio precipiterà a -5 per cento a ottobre a -9 per cento fino a sprofondare, a dicembre, a -11 per cento;
al di là delle ragioni di fondo di questi avvitamenti, tutti si stanno accorgendo del rapido peggioramento del clima. L'«ultraprudenza» trasformata in condizione strutturale e permanente appare un elemento sistemico;
per il Cer un razionamento del credito di questa portata avrà effetti sui consumi (mezzo punto in meno quest'anno e un punto in meno l'anno prossimo) e sul Pil (circa un punto in meno all'anno, per due anni);
le importazioni caleranno del 4,9 per cento e le esportazioni resteranno inchiodate a un irrilevante +0,1 per cento. E gli investimenti lordi delle aziende scenderanno dell'11,3 per cento;
a maggior ragione nei territori del Sud dove è bene ricordarlo, i tassi sono più elevati si rischia in un contesto già fortemente penalizzato, che ci sia un'elevata mortalità di aziende ed attività produttive in generale con un incremento ulteriore della disoccupazione in modo particolare di quella giovanile -:
se e quali iniziative intendano porre in essere per evitare che queste drammatiche previsioni diventino realtà ed, in modo particolare, quali strategie intendano attuare affinché i territori più svantaggiati, quelli del meridione, possano scongiurare una ennesima catastrofe economica ed occupazionale e se non ritengano di assumere iniziative volte ad un allineamento dei tassi di interesse praticati dagli istituti di credito tra Nord e Sud e, tenuto conto delle difficoltà delle imprese e delle famiglie, a favorire una moratoria sui crediti e sui mutui.
(2-01378)
«Iannaccone, Belcastro, Porfidia, Brugger».
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la coesione territoriale, per sapere - premesso che:
per porre rimedio ai ritardi accumulati nell'impiego dei fondi strutturali europei, il Governo pro tempore, con l'articolo 2 del cosiddetto «decreto sviluppo» (13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), ha stabilito di destinare tali risorse alle imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) che assumono a tempo indeterminato soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, concedendo incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta;
la ratio di ciò è il rilancio dell'economia attraverso misure che riducano gli oneri fiscali e contributivi delle imprese consentendo una ripresa a costo zero, in linea con le politiche di contenimento della spesa e di equilibrio dei conti pubblici;
l'incentivo consiste in un credito d'imposta pari al 50 per cento dei costi salariali, nei dodici mesi successivi all'assunzione di lavoratori «svantaggiati», e, nei 24 mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratori «molto svantaggiati», qualora la neo assunzione comporti un incremento della base occupazionale rispetto ai dodici mesi antecedenti l'assunzione;
il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, all'articolo 2, n. 18, definisce lavoratori svantaggiati i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero
privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; definisce, invece, al n. 19, lavoratori molto svantaggiati quelli privi di lavoro da almeno 24 mesi;
nel mese di ottobre del 2011 anche la Commissione europea ha dato il via libera al credito di imposta per le imprese che assumono a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno;
la disposizione del «decreto sviluppo» che prevede il bonus predetto, oltre al sistema di monitoraggio che in caso di verifica di sforamento degli oneri rispetto ai programmi iniziali, provvede a ridurre il Fondo per le aree sottoutilizzate, prevede che per l'erogazione dell'incentivo vi sia l'intesa tra Stato e regione per fissare i limiti e le quote spettanti a ciascuna regione del Mezzogiorno;
a tutt'oggi il tema de quo non è mai stato posto all'ordine del giorno della Conferenza Stato e regioni e, quindi, manca allo stato attuale l'accordo per la definizione e la ripartizione tra le regioni del Mezzogiorno, che permetta di erogare l'incentivo;
con il comma 8 dell'articolo 22 della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 2011) si è stabilito che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancisca l'intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto;
secondo la ragioneria dello Stato si tratta di un fondo per l'ammontare di circa 500 milioni di euro da dedicare nel prossimo triennio alle assunzioni nelle regioni del Sud, le più difficili dal punto di vista del lavoro, e tale da produrre un incremento occupazionale pari a 42.300 unità;
il decreto «semplificazioni», approvato dal Consiglio dei ministri il 3 febbraio 2012, ha prorogato ulteriormente l'incentivo fino al maggio 2013 e, quindi, vi è l'urgenza di trovare il prima possibile un accordo con regole certe per far partire davvero l'aiuto;
ad oggi, le donne, i giovani e gli over quarantacinque, quindi tutti i lavoratori, al di là delle distinzioni di sesso e di età, al Sud vivono o, per meglio dire, subiscono una realtà terribilmente svantaggiata;
la disoccupazione femminile in Italia registra un tasso di disoccupazione molto alto rispetto all'Europa, ma mentre le regioni del Nord si avvicinano agli standard virtuosi europei, le regioni del Sud, purtroppo, rimangono molto distanti; le donne diplomate con meno di 24 anni sono disoccupate per il 39,6 per cento al Sud contro il 19,2 per cento al Nord; le donne laureate con meno di 24 anni al Sud vantano un tasso di disoccupazione pari al 36,9 per cento;
anche per quanto riguarda i giovani, le cose non cambiano: aumenta sempre più il periodo di non occupazione tra un contratto e l'altro e, anche qui, al Sud si registra una situazione peggiore rispetto al Nord; tra i 25 e i 34 anni al Sud i giovani vantano un tasso di disoccupazione pari all'11 per cento, percentuale che sale al 26 per cento se si considerano anche i giovani under 24;
gli ultra 45enni vantano un tasso di disoccupazione in costante crescita dal 2008 ad oggi, arrivando al 7,6 per cento al Sud;
il presidente dello Svimez, nel corso dell'audizione del 16 febbraio 2012 alla Camera dei deputati ha affermato che l'Italia e il Mezzogiorno in particolare sarà caratterizzato nel 2012 da una nuova fase di recessione, con un calo medio nazionale delle unità di lavoro dell'1,6 per cento al Sud contro lo 0,7 al nord;
ad avviso degli interpellanti, per tutto quanto sopra riportato, è necessario dar corso, il prima possibile e senza ulteriori ritardi, allo sblocco dei citati fondi -:
quali siano i tempi per la presentazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dello schema di decreto per il riparto delle somme destinate alla copertura del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011.
(2-01380)
«Savino, Vitali, Torrisi, Sisto, Cicu, Fucci, Formichella, Dell'Elce, Lazzari, Milanese, Lisi, Laboccetta, Ventucci, Papa, Scelli, Nirenstein, Castiello, Pescante, Renato Farina, Di Centa, Laffranco, Bruno, Di Cagno Abbrescia, Contento, Malgieri, Pagano, Moles, Holzmann, Rampelli, Germanà, De Girolamo, D'Alessandro, Di Caterina, Dima, Distaso, Pianetta, Aracri, Brancher, Calabria, Cassinelli, Costa, Crosetto, Nastri, Nicolucci, Antonio Pepe, Petrenga, Toccafondi, Valentini».
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
si fa riferimento all'eventuale applicazione dell'IMU alle scuole paritarie, le quali per la preziosa funzione educativa svolta, in molti casi, da centinaia di anni, costituiscono un autentico patrimonio culturale che rischia di essere disperso con evidenti danni per il mantenimento dell'identità storico-culturale del nostro Paese, basti pensare all'opera formativa svolta dai gesuiti barnabiti, domenicani, filippini e altri;
la precipua funzione educativa delle medesime non può essere confusa con attività commerciali (le rette pagate a mala pena consentono il mantenimento delle attuali strutture, con il sacrificio notevole di docenti e genitori); l'interpellante rileva che gli istituti paritari, per effetto di una legge 2 dello Stato (legge n. 62 del 2000 cosiddetta legge Berlinguer) sono considerati a tutti gli effetti pubblici, si pensi ad esempio alla delle scuole materne diffuse capillarmente in ogni angolo del Paese nell'assenza spesso dello Stato e delle sue emanazioni periferiche o alla funzione benefica per i giovani degli istituti salesiani;
con la loro eventuale chiusura né lo Stato né gli enti locali riuscirebbero a farsi carico dei problemi conseguenti ad un aumento della popolazione scolastica;
la scelta di applicare l'IMU alle scuole paritarie se adottata non solo assumerebbe ad avviso dell'interpellante un aspetto particolarmente vessatorio e penalizzante verso la libertà di educazione e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma si caratterizzerebbe come un rifiuto di alcune pagine significative della storia d'Italia che non farebbe onore all'attuale Governo -:
quali siano gli intendimenti del Governo in relazione a quanto esposto in premessa.
(2-01376) «Garagnani».
Interrogazione a risposta immediata:
DOZZO, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARONI, MARTINI, MERONI,
MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Governo attualmente in carica ha dimostrato, sin dal suo insediamento, scarsa sensibilità nei confronti della riforma del federalismo fiscale, come dimostrato dal fatto che nella compagine governativa non esiste un Ministero per le riforme ed il federalismo, a differenza del precedente Governo;
a questo dato, non meramente simbolico, se si considerano le funzioni di impulso e di progettazione che possono scaturire dall'azione di un ministero, sono seguite iniziative concrete che, lungi dal dare seguito alla riforma avviata con la legge 5 maggio 2009, n. 42, ne hanno anzi differito l'attuazione;
va ricordato, a questo proposito, che il recente decreto-legge «mille proroghe» ha differito al 31 marzo 2013 l'attuazione di un passaggio fondamentale della riforma, quale la determinazione dei costi standard per i servizi di competenza degli enti locali, che sarebbe, invece, opportuno adottare in tempi brevi; è sotto questo profilo immaginabile l'effetto dirompente che la determinazione dei costi standard potrebbe avere sugli oneri finanziari connessi, ad esempio, al servizio di vigilanza municipale del comune di Napoli, nel quale, come si apprende da notizie di stampa, il numero dei vigili, che potrebbero, pur per diversi motivi, chiedere di non svolgere il proprio lavoro a tempo pieno, risulta maggiore del numero stesso dei vigili attualmente in forza alla polizia municipale del comune;
un ulteriore provvedimento concreto del Governo che va in una direzione opposta a quella dell'attuazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali è rappresentato dalla reintroduzione, disposta dal decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto decreto liberalizzazioni), della tesoreria unica, che sottrae agli enti locali la disponibilità di cassa proveniente dalle entrate proprie, costringendoli, altresì, a smobilizzare tutti i propri investimenti finanziari per riversarli sulle contabilità speciali presso la Banca d'Italia;
la disciplina dell'imu, introdotta dal decreto-legge «salva Italia», ha trasformato una tassa federalista in un'imposta che alimenta, soprattutto, le casse statali e per la quale viene riservato agli enti locali il ruolo di esattore, sicché risulta fortemente menomata l'autonomia di detti enti, anche sotto il profilo della manovrabilità delle aliquote -:
quali iniziative il Governo intenda assumere per non pregiudicare ed anzi accelerare la piena attuazione della riforma del federalismo fiscale avviata dal precedente Governo, che rischia di essere vanificata dalle misure illustrate in premessa.
(3-02136)
Interrogazione a risposta orale:
BURTONE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il sistema creditizio sta creando notevoli difficoltà alle imprese presenti in provincia di Matera per via dei tassi d'interesse praticati;
le proposte di modifica unilaterali dei contratti sono state recapitate alle imprese da parte degli istituti di credito portando i tassi di interesse dal 7 al 15 per cento;
ovviamente un simile aumento mette le imprese in condizione di non poter andare avanti avendo presente che in questo inizio di anno tra blocco dei Tir, aumento delle imposte, aumento del carburante e maltempo ben pochi sono i margini di manovra prima di alzare bandiera bianca;
a questo va aggiunto il fatto che diversi istituti di credito hanno sospeso anche le intese con i consorzi fidi e quindi anche questa intermediazione a sostegno delle imprese viene a mancare;
è paradossale questo atteggiamento delle banche considerato che dalla Banca centrale europea sono stati erogati a sostegno degli istituti di credito ben 116 miliardi di euro al tasso dell'l per cento con il dichiarato obiettivo oltre che di fronteggiare la crisi finanziaria anche quello di sostenere l'economia con liquidità immediata;
detta condizione mette gli imprenditori nella situazione di non poter proseguire la propria attività spesso in settori ad alta competitività -:
quali iniziative anche normative il Governo intenda attivare nell'ambito delle proprie competenze al fine di consentire alle imprese di poter continuare il proprio operato e di accedere al credito a condizioni accettabili.
(3-02132)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
DELLA VEDOVA e LO PRESTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 13 luglio 2010 la CONSIP ha pubblicato un bando di gara per l'affidamento dei servizi di facility management relativi agli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, a qualsiasi titolo, dalle pubbliche amministrazioni;
il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 30 novembre 2010;
l'iter di aggiudicazione, terminata la valutazione dei progetti tecnici, è iniziato a settembre 2011, con la seduta pubblica nella quale sono stati comunicati i punteggi tecnici e l'apertura delle offerte economiche;
il 21 settembre 2011 è stata pubblicata la graduatoria di aggiudicazione provvisoria e sono state chieste ai partecipanti alla gara le documentazioni comprovanti i requisiti dichiarati in fase di offerta da produrre entro il 30 settembre 2011;
a partire da quella data avrebbe dovuto svolgersi la fase istruttoria circa il possesso dei requisiti morali da parte dei soggetti risultati aggiudicatari provvisori, nonché quella dell'aggiudicazione definitiva, a cui avrebbe dovuto seguire la sottoscrizione delle convenzioni;
sono tuttavia decorsi, dal 30 settembre 2011, quasi cinque mesi senza che si abbiano notizie del completamento della predetta fase concorsuale -:
quali siano le ragioni per le quali a tutt'oggi non è stato dato corso, da parte della CONSIP, all'aggiudicazione definitiva, e se si possano configurare in tali ritardi responsabilità per danni che dovessero derivare alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti risultati aggiudicatari.
(5-06285)
BARBATO e MESSINA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha introdotto il regime tributario della cedolare secca sulle locazioni;
in particolare, il comma 8 dell'articolo 3 stabilisce che la registrazione tardiva del contratto di locazione degli immobili ad uso abitativo «comunque stipulati» comporta la conseguenza che il canone di locazione stabilito nel contratto viene fissato in misura pari al triplo della rendita catastale e la durata del contratto stesso viene stabilita ex lege in quattro anni, a partire dalla data di registrazione, rinnovabile tacitamente per altri quattro;
in termini economici la norma del citato comma 8 determina un notevole risparmio per gli inquilini, nel caso i contratti non siano registrati entro i termini
di legge, ed assicura che il contratto sia convertito in uno di durata pari a quattro anni più quattro;
sussistono dubbi sull'applicabilità della norma prevista dal predetto comma 8 ai contratti di locazione stipulati in forma soltanto verbale, dal momento che le disposizioni sulla cedolare secca non hanno modificato l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la quale stabilisce che i contratti di locazione siano stipulati in forma scritta, a pena di nullità;
pertanto, nonostante il comma 8 utilizzi l'espressione «comunque stipulati», la previsione ivi contenuta non dovrebbe potersi applicare ai contratti di locazione conclusi solo verbalmente;
tuttavia, da diversi mesi alcune associazioni stanno invitando gli inquilini ad avvantaggiarsi dei benefici previsti dalla disciplinare sulla cedolare secca anche nei casi in cui il contratto non registrato non abbia la forma scritta, fornendo all'Agenzia delle entrate prova dell'esistenza della locazione in corso;
questa situazione potrebbe, peraltro, rivelarsi potenzialmente dannosa per decine di migliaia di inquilini che hanno un contratto solo verbale, in quanto se, nell'immediato, potrebbero anche riuscire ad ottenere l'applicazione della suddetta disciplina, potrebbero successivamente risultare soccombenti a seguito di un'azione legale intentata dal proprietario dell'immobile, con la conseguenza di dover sopportare spese ulteriori;
in tale contesto appare evidente l'esigenza di fare chiarezza circa tutti i risvolti applicativi del nuovo regime tributario della cedolare secca -:
nel quadro dell'attuazione della disciplina tributaria della cedolare secca, se la norma di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 si possa applicare anche ai contratti di locazione conclusi in forma verbale.
(5-06286)
FORCOLIN, NICOLA MOLTENI, FUGATTI, COMAROLI e BITONCI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Monte dei Paschi di Siena è da tempo sotto la luce dei riflettori: nei giorni scorsi diversi organi di informazione hanno diffuso la notizia che la CONSOB avrebbe aperto una verifica sul Monte dei Paschi di Siena per una presunta violazione della direttiva MIFID in tema di «inducement», cioè «qualsiasi forma di denaro, incentivi, beni e servizi, diversi dalle commissioni e competenze normalmente fatturate per il servizio che un'impresa di investimento o i suoi dipendenti ricevono da un terzo in relazione al servizio prestato al cliente»; l'EBA, European Banking Authority, ha imposto all'istituto senese, a seguito della fissazione di nuovi e più stringenti requisiti patrimoniali, una ricapitalizzazione di 3,2 miliardi di euro; il management della banca sta valutando se procedere attraverso aumento di capitale o attraverso altre azioni;
l'istituto sta palesando, al pari di altre banche italiane, l'inconsistenza del proprio assetto proprietario: il principale socio privato, Francesco Gaetano Caltagirone, ha in pratica azzerato la propria partecipazione in MPS; la fondazione Monte dei Paschi di Siena, azionista di maggioranza dell'istituto, starebbe per cedere il 15 per cento del capitale per rientrare di una propria posizione debitoria, aprendo scenari nuovi e nebulosi sul futuro dell'istituto, in un momento in cui anche gli organi amministrativi andranno a rinnovo;
nonostante le difficoltà oggettive che l'istituto sta vivendo, testimoniato anche dall'altalenante corso dei prezzi del titolo sul mercato azionario, MPS, tramite anche la Fondazione, continua ad essere soggetto attivo nella promozione del territorio di appartenenza, attraverso iniziative culturali, ma anche sportive di tutto rilievo: il supporto alla squadra di pallacanestro di
Siena è un esempio, con un impegno finanziario di diversi milioni di euro in ogni stagione, a dispetto delle necessità di ricapitalizzazione e dell'emissione di circa 2 miliardi di euro di Tremonti bond; stupisce, d'altronde, leggere, che, a fronte di un così importante impegno in campo sportivo, l'istituto non abbia intenzione di rimborsare la quota dei bond sottoscritti, e non riesca a pagare gli interessi previsti a favore dello Stato, circa 160 milioni all'anno, per la cronica sete di liquidità; le stesse notizie parlano di un «escamotage» contabile che permetterebbe a MPS di avere un risultato netto negativo al 31 dicembre 2011, operando una svalutazione dell'avviamento associato all'acquisizione di Antonveneta, con la conseguenza positiva per MPS di non dover pagare la cedola annuale -:
quali siano le modalità e le condizioni di pagamento degli interessi sui Tremonti bond emessi dal Monte dei Paschi di Siena.
(5-06287)
CAUSI, CALVISI, FLUVI e STRIZZOLO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, stabiliscono, a decorrere dall'anno 2012, che l'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 511 del 1988, cessano di essere applicate nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica;
in attuazione delle citate disposizioni il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato, in data 30 dicembre 2011, due decreti attuativi recanti la determinazione dell'aumento, a decorrere al 1° gennaio 2012, dell'accisa sull'energia elettrica, tale da garantire l'invarianza di gettito, a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale e dell'addizionale comunale, nelle regioni a statuto ordinario;
ai sensi dei principi giuridici posti a fondamento della direttiva del Consiglio 2003/96/CE, non risulta possibile applicare aliquote di accisa sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, diversificate in relazione al luogo geografico in cui ne avviene il consumo, e pertanto non risulterebbe coerente con il diritto comunitario la determinazione di una aliquota di accisa sull'energia elettrica impiegata, per il predetto uso, nelle regioni a statuto ordinario differente dall'aliquota applicata alla medesima energia elettrica impiegata nelle regioni a statuto speciale;
pertanto, per quanto concerne la definizione delle modalità per la neutralizzazione, nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle maggiori entrate, i citati decreti attuativi emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze hanno ritenuto necessario rinviare alla procedura del tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
lo strumento del tavolo di confronto tra il Governo, le regioni a Statuto speciale e le province autonome, è stato istituto, nell'ambito della Conferenza permanente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2009, ed è convocato dal Ministro per i rapporti con le regioni in sessione plenaria, alla quale partecipano anche i presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
a seguito dell'interpellanza urgente 2-01335, svoltasi lo scorso 26 gennaio 2012, recante gli orientamenti del Governo in ordine all'aumento dell'accisa sull'energia elettrica, al fine di tutelare le imprese, l'interpellato sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ha dichiarato che
l'aumento delle accise in sostituzione del tributo addizionale comporterà una sensibile riduzione del carico fiscale per i soggetti che operano nelle regioni a statuto ordinario ove è stata soppressa la predetta addizionale per gli utenti che registrino consumi oltre una determinata soglia di esenzione;
in conseguenza dell'aumento uniforme su tutto il territorio nazionale dell'accisa prevista dai citati decreti ministeriali ed a seguito dell'inoperatività del tavolo tecnico che avrebbe dovuto prevedere la soppressione dell'addizionale provinciale e comunale anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, molte imprese appartenenti a questi territori, in particolar modo gli opifici che utilizzano notoriamente consistenti volumi di energia elettrica per le loro produzioni, vedono minacciata la loro esistenza, per la difficoltà di far fronte al forte aumento delle bollette con le inevitabili e conseguenti ripercussioni sul occupazionale -:
quali iniziative intenda intraprendere per porre rimedio a questa ingiustificata sperequazione di trattamento nei confronti degli utenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, al fine di far cessare l'applicazione delle addizionali sull'energia elettrica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2012.
(5-06288)
RAVETTO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è stato segnalato ripetutamente e da più parti - anche dagli stessi Organi rappresentativi dei Giudici tributari, a partire dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - che uno dei principali motivi per i quali la Giustizia tributaria soffre in termini di efficienza e tempestività è dato dalla carenza degli organici e da una conseguente distribuzione inefficiente, sul territorio nazionale, dei Giudici in organico, tenuto conto della mole dei carichi pendenti;
è stato altresì segnalato, in particolar modo dalla componente non togata dei giudici tributari che recenti interventi legislativi volti a velocizzare il processo tributario avrebbero aggravato, piuttosto che migliorato, le loro condizioni di lavoro; pochi Giudici, peraltro già impegnati nelle loro tipiche attività professionali, avrebbero invero dovuto fronteggiare un numero crescente di adempimenti processuali e di decisioni, soprattutto di natura cautelare;
il decreto-legge n. 98 del 2011, contenente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», all'articolo 39 («Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria»), comma quattro, prevede che, al fine di coprire 960 posti vacanti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, presso le commissioni tributarie, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provveda ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure concorsuali riservate ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili che non prestino già servizio presso le predette commissioni;
la disposizione legislativa evidentemente si giustifica come misura volta a venire incontro ai disagi segnalati, visto che il reclutamento straordinario attinge da categorie dedite professionalmente all'attività giurisdizionale;
il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con delibera n. 1556 del 19 luglio 2011, ha revocato, in conformità a quanto previsto dalla legge, le procedure concorsuali avviate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011 per l'assegnazione di incarichi a favore dei componenti in servizio (concorso interno), preannunciando l'indizione di procedure concorsuali destinate alla copertura dei posti vacanti con accesso riservato ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili che non prestino già servizio presso le predette commissioni;
il bando del concorso è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16
agosto 2011 ed i termini di presentazione delle domande sono spirati il 15 settembre dello stesso anno;
per accelerare al massimo la procedura di reclutamento straordinario e, al tempo stesso, per massimizzare il risultato concorsuale, l'articolo 4, comma 39, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha quindi stabilito che tutti i candidati risultati idonei all'esito del predetto concorso sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi: gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni;
è palese dunque lo sforzo organizzativo che il Governo ha inteso imprimere a queste attività di reclutamento, per dare una risposta quanto più tempestiva possibile alla necessità di un maggior numero di Giudici tributari in servizio;
è evidente anche la semplificazione procedurale che, contestualmente, il Governo ha voluto assicurare per le medesime finalità: il reclutamento di tutti i candidati idonei, anche in sovrannumero, vale infatti a velocizzare il concorso, ponendo in secondo piano - ad esempio - l'utilità di una graduatoria precisa;
a distanza di oltre cinque mesi dal bando di concorso le procedure risultano ancora pendenti e concluse solo in minima parte: molti partecipanti al concorso hanno formalmente diffidato il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria a concludere sollecitamente le procedure di reclutamento, ma ancora non si conoscono i tempi esatti di pubblicazione delle graduatorie riferite a tutte le sedi di commissione tributaria bandite;
sembra evidente che, a causa di tale ritardo, saranno più lunghi i tempi di reclutamento dei nuovi giudici e più tardi si potrà porre rimedio alle ricordate disfunzioni della Giustizia tributaria;
tale aspetto non sembra affatto da tenere in secondo piano, se si considera che le norme richiamate fanno parte di provvedimenti legislativi di manovra finanziaria;
appare inoltre evidente il rilievo che tale problematica riveste ai fini della piena operatività del sistema della giustizia tributaria -:
se il Ministro interrogato abbia contezza di quanto riferito e, in ragione di quanto precede, se intenda assumere, e quali, iniziative, anche di carattere normativo, per far fronte alla problematica descritta in premessa.
(5-06289)
Interrogazione a risposta in Commissione:
FLUVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF -, prevede che l'esercizio professionale di servizi e di attività di investimento sia riservato alle banche e alle imprese di investimento;
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f) del citato testo unico, la consulenza in materia di investimenti rientra nei servizi e nelle attività di investimento ove abbia per oggetto strumenti finanziari;
l'articolo 18-bis del TUF, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante l'attuazione della direttiva Mifid (2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004), ha previsto che la riserva di attività di cui al richiamato articolo 18 non pregiudichi la possibilità per le persone fisiche, in possesso del requisito patrimoniale nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza stabiliti con regolamento, di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti;
il comma 2 del citato articolo 18-bis del TUF ha previsto l'istituzione dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari; l'iscrizione a tale albo, da parte dei professionisti, costituisce autorizzazione all'esercizio delle attività e alla tenuta dell'albo provvede un organismo nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob;
ad oggi il suddetto organismo - condizionante l'operatività della normativa di cui alle richiamate disposizioni - non è stato ancora istituito ed, in attesa dell'adozione di una regolamentazione sistematica, si è provveduto, per effetto dell'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, a prorogare, per i soli soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti, la possibilità di continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da ultimo, con l'articolo 23 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 - fino al 31 dicembre 2012;
la mancata istituzioni dell'albo e la proroga che consente di esercitare l'attività ai soli soggetti che prestavano già consulenza alla data del 31 ottobre 2007, sembrano all'interrogante dubbia costituzionalità, in quanto si limita arbitrariamente l'accesso ad una attività economica a coloro i quali, in possesso dei requisiti normativi e regolamentari richiesti e definiti dalla direttiva europea, intendano intraprendere l'attività - ovvero intendevano intraprendere l'attività a decorrere dal 1° novembre 2007;
l'attività dei consulenti indipendenti, stimola un continuo miglioramento del mercato finanziario, rendendolo più competitivo e trasparente;
il gruppo di lavoro promosso da Banca d'Italia con rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Consob e dell'industria, sui fondi comuni italiani («Fondi comuni italiani: situazione attuale e possibili linee di intervento»), ha sottolineato, nel rapporto finale, l'importanza di favorire lo sviluppo dell'attività di consulenza, in quanto in grado di indirizzare le scelte del cliente, perseguendone gli interessi e rispettandone la propensione al rischio;
il documento conclusivo del tavolo di lavoro, istituito da Consob con le associazioni, sottolinea che i risultati emergenti dall'analisi condotta dalle associazioni di categoria ed i criteri dalle stesse seguiti ai fini delle determinazioni del numero dei soggetti potenzialmente interessati all'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari paiono plausibili ed il numero degli operatori che presumibilmente si iscriveranno entro i primi tre anni dall'istituzione è stimato tra 5.000 e 10.000 soggetti -:
quali siano i tempi per l'emanazione della regolamentazione, di cui al citato comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che consente di istituire il previsto albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo organismo competente e se non ritenga necessario accelerarne l'adozione visto il tempo trascorso.
(5-06280)
Interrogazione a risposta scritta:
POLLEDRI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetta manovra economica Monti o decreto «Salva Italia»), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato l'applicazione dell'IMU (imposta municipale propria) all'anno 2012, originariamente prevista per il 2014;
il presupposto dell'IMU è il possesso formale a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) di fabbricati, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, aree fabbricabili e terreni agricoli ubicati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa;
il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha definito l'abitazione principale come l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come «unica unità immobiliare», nel quale il possessore (titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento) «dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
la norma IMU concede ai comuni una serie di poteri, tra i quali ad esempio la possibilità di ridurre allo 0,4 per cento l'aliquota di base altrimenti fissata allo 0,76 per cento per le abitazioni principali;
ai fini IMU, nell'ambito delle assimilazioni all'abitazione principale, non viene confermata l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata ai soci di cooperative di abitazione a proprietà indivisa disconoscendo quanto prevedeva il precedente regime ICI per alloggi delle cooperative a proprietà indivisa, con il risultato che l'IMU applicata su tali alloggi viene quantificata allo stesso modo dell'IMU prevista per le seconde (e successive) case;
l'onere causato dalla norma IMU determina per ogni socio di cooperative a proprietà indivisa assegnatario di alloggi un aggravio nettamente superiore rispetto a quello applicato al proprietario diretto del proprio immobile;
gli assegnatari di alloggi delle cooperative non possono essere, per statuto, proprietari di altro immobile residenziale e quindi l'appartamento loro assegnato è di fatto assimilabile alla prima casa;
la cooperazione a proprietà indivisa svolge un fondamentale ruolo sociale, consentendo l'accesso ad abitazioni a canoni mensili inferiori a quelli di mercato;
il particolare periodo di crisi e l'assenza di una seria politica per la casa rendono spesso drammatica questione abitativa -:
quale sia la posizione del Governo in merito alla questione esposta in premessa e quali iniziative anche normative intendano adottare per ripristinare l'equilibrio relativamente agli esborsi che i soci di cooperative devono sostenere e per riconoscere all'edilizia convenzionata l'importante ruolo sociale.
(4-15115)