XVI LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di lunedì 7 novembre 2011

TESTO AGGIORNATO AL 9 NOVEMBRE 2011

ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:

La Camera,
premesso che:
il Governo per contenere la spesa pensionistica ha modificato la decorrenza dei trattamenti pensionistici;
l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera a), della legge n. 220 del 2010, prevede che nei confronti di un contingente di 10.000 lavoratori continua ad applicarsi la disciplina in materia di termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (le cosiddette finestre) previgente al decreto-legge n. 78 del 2010;
le categorie di lavoratori rientranti nel predetto contingente sono le seguenti:
a) lavoratori collocati in mobilità ordinaria, di tutto il territorio nazionale, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
b) lavoratori collocati in mobilità lunga (finalizzata al pensionamento) per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) lavoratori che al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010) siano titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (settori del credito, delle assicurazioni e altro);
la deroga prevista da tale decreto-legge riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce, perciò, sia alla pensione di vecchiaia sia alla pensione di anzianità. Tali disposizioni, inoltre, non riguardano i lavoratori che hanno perfezionato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2010; questi ultimi, infatti, conseguono il trattamento pensionistico sulla base delle previgenti regole di accesso;
purtroppo ad oggi il Governo non ha fatto conoscere il numero di istanze di pensionamento presentate dai lavoratori, al fine di avvalersi del regime previgente in materia di decorrenze per l'accesso alla pensione. Il fatto che il Governo non abbia effettivamente ultimato il monitoraggio delle richieste di pensionamento non ha, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, alcuna motivazione ragionevole;
il Governo a fine settembre 2011, rispondendo ad un'interrogazione in Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, ha informato «che l'Inps sta provvedendo a predisporre la graduatoria dei lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia prevista dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge e che comunque, allo stato, secondo quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i lavoratori in mobilità ordinaria, lunga ed i lavoratori esodati, potenziali destinatari delle disposizioni innanzi richiamate nell'anno 2011, sono complessivamente 1.200»;
i numeri ufficiosi forniti dal Governo appaiono strani, dal momento che altre fonti ufficiose indicherebbero che le richieste presentate supererebbero di gran lunga il limite dei 10.000 aventi diritto, previsto dalla legge per accedere ai benefici in questione;
inoltre l'articolo 12, comma 5-bis, del citato decreto-legge (comma inserito dall'articolo 1, comma 37, lettera b), della legge n. 220 del 2010) prevede che in favore dei lavoratori appartenenti alle categorie appena citate, che non dovessero rientrare nel contingente dei 10.000 beneficiari del «congelamento» dei requisiti pensionistici, possa essere disposta, in luogo dell'applicazione della disciplina previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, la concessione del prolungamento dell'intervento di sostegno

al reddito per il periodo intercorrente tra lo scadere del periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale e la finestra per l'accesso al pensionamento;
tale ultima misura deve essere adottata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
ad oggi il decreto non risulta ancora adottato, dimostrando una volta di più l'inerzia del Governo in carica;
pur manifestando apprezzamento per l'intenzione di attuare la disposizione che dovrebbe garantire un prolungamento dell'intervento di sostegno al reddito a favore di coloro che non rientreranno tra i beneficiari del «congelamento» dei requisiti previdenziali, si domanda quando verrà concretamente adottato il previsto decreto di competenza ministeriale e, soprattutto, con quali risorse ciò sarà possibile, atteso che si continuano a richiamare i vigenti limiti di spesa, probabilmente anche per giustificare quella che ai firmatari del presente atto di indirizzo appare un'inerzia dell'Esecutivo di fronte alla grave crisi occupazionale ed economica in atto,


impegna il Governo:


a fornire il numero di istanze di pensionamento presentate e, nel caso non fosse terminato il monitoraggio, a terminarlo con la massima urgenza, subito dopo l'approvazione della presente mozione;
ad assumere iniziative dirette a concedere la deroga immediatamente nel caso in cui il numero di istanze di pensionamento presentate fosse quello indicato dal Governo a fine settembre 2011;
se il numero di richieste risultasse superiore a diecimila, ad adottare entro tempi brevissimi il provvedimento per la concessione del prolungamento dell'intervento di sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra lo scadere del periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale e la finestra per l'accesso al pensionamento.
(1-00750)
«Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Donadi, Monai».

La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità), ha introdotto le «finestre mobili» per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità che si caratterizzano per i seguenti elementi: maturazione dei requisiti a decorrere dall'anno 2011; determinazione delle finestre trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 335 del 1995);
a seguito di tale modifica della disciplina vigente, quanti hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità entro il 31 dicembre 2010 usufruiranno delle vecchie finestre. Inoltre, nulla cambia sul piano dei requisiti per l'ottenimento dei predetti trattamenti pensionistici;
l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, stabilisce che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della sua entrata in vigore continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori collocati in mobilità ordinaria, su tutto il territorio nazionale, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il

periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi delle leggi n. 176 del 1998, n. 81 del 2003 e n. 296 del 2006, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) lavoratori che al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010) risultavano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore;
il comma 6 del citato articolo 12 precisa che il monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori che intendono avvalersi della salvaguardia deve essere effettuato sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. A seguito dell'attività di verifica curata dalle sedi Inps, è in fase di rilascio la graduatoria dei lavoratori che, facendone richiesta all'atto del pensionamento, potranno accedere al trattamento pensionistico sulla scorta del previgente regime delle decorrenze;
da verifiche effettuate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il monitoraggio in corso a cura dell'Inps, risulterebbe che il tetto di 10.000 per l'anno 2011 non sia ancora stato saturato, anche se, considerando il numero di tutti coloro che raggiungeranno i requisiti pensionistici nei prossimi anni, è molto probabile che esso risulti insufficiente. In questa fase di monitoraggio, purtroppo, le sedi territoriali dell'Inps dichiarano di non essere ancora in grado di accettare le domande, che vengono, pertanto, tenute «sospese» in attesa dei risultati definitivi del monitoraggio in corso;
inoltre, qualora si verifichi il superamento del tetto di 10.000, è stata prevista dal citato articolo 1, comma 37, della legge di stabilità per il 2011 l'emanazione di un decreto ministeriale che prolunghi l'ammortizzatore sociale fino al raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici;
la circolare n. 90 del 24 giugno 2011 varata dall'Inps, che illustra la norma del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, conferma che si procederà ad un'unica graduatoria, subordinata, nel caso dei lavoratori in mobilità e in mobilità lunga, alla verifica dei requisiti per l'accesso alla pensione, mentre tale incombenza non trova luogo per i beneficiari degli esodi, perché i requisiti sono stati verificati già al momento del conferimento dell'assegno. Se ne potrebbe dedurre il rischio che nella composizione della lista saranno maggiormente presenti questi ultimi lavoratori, anche se secondo l'Inps non dovrebbero verificarsi nell'anno in corso casi di eccesso di domande rispetto al numero definito in legge;
si ricorda che in sede dell'intesa sulle «emergenze sociali» del mese di ottobre 2011 tutte le parti, datoriali e sindacali, avevano convenuto sulla necessità di garantire la copertura a tutti i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2010,


impegna il Governo:


ad assicurare, entro tempi brevi, l'emanazione del provvedimento per la definizione della concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ai lavoratori collocati in mobilità e che non rientrano nel contingente numerico delle 10.000 unità, così come disposto dall'articolo 12, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010;
a garantire, anche attraverso apposite iniziative normative, che quanti fossero stati collocati in mobilità con la prospettiva di raggiungere i requisiti per l'accesso a pensione non rimangano senza reddito.
(1-00751)
«Poli, Galletti, Ruggeri, Nunzio Francesco Testa, Anna Teresa Formisano, Compagnon, Naro, Ciccanti, Volontè, Dionisi, Tassone, Delfino».

La Camera,
premesso che:
l'articolo 12, dal titolo «Interventi in materia previdenziale», del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», ha introdotto una serie di modifiche in materia previdenziale, tra le quali le norme riguardanti la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (le cosiddette finestre). In seguito a tali modifiche per i soggetti che, a decorrere dal 2011, abbiano maturato il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità, i termini di decorrenza del trattamento non sono più stabiliti, come in precedenza, nel quadro di un calendario prestabilito in base talune scadenze di carattere generale, ma secondo un criterio cosiddetto personalizzato fissato in 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e in 18 mesi per i lavoratori autonomi; il comma 5 prevede, in deroga, l'applicazione della normativa previgente, a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal termine del 1o gennaio 2011, di cui al successivo comma 6, e comunque nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore:
a) dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, legge n. 223 del 1991);
b) dei lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) dei lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in questione, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;
il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede un monitoraggio, da parte dell'Inps, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate ai sensi del citato comma 5, che intendano avvalersi, a decorrere dal gennaio 2011, del regime previgente delle decorrenze. Nel caso in cui dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite di 10.000 domande in precedenza richiamato, l'Inps non può prendere in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzato alla fruizione dei benefici di cui al precedente comma;
in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010, il Governo ha accolto alcuni ordini del giorno presentati da deputati di diversi gruppi con i quali si impegnava l'Esecutivo a monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge in questione, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a derogare al limite di 10 mila soggetti beneficiari, affinché nessun lavoratore, posto in mobilità, si trovasse nella condizione di essere privo di protezione sociale prima di poter percepire il trattamento pensionistico;
il Governo, essendo consapevole di tale rischio, aveva previsto una norma di salvaguardia a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 dell'articolo 12 citato che non dovessero rientrare nel contingente dei 10.000 beneficiari del «congelamento» dei previgenti criteri per l'esercizio del diritto a pensione, disponendo che, in luogo dell'applicazione della disciplina previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, operasse il prolungamento dell'intervento di sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra lo scadere del periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale e la finestra per l'accesso al pensionamento;

in data 19 gennaio 2011, l'XI Commissione della Camera dei deputati aveva approvato una risoluzione (8-00103), con il parere favorevole del Governo, nella quale si impegnava lo stesso Governo «a comprendere, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito dell'intesa Stato-regioni sugli ammortizzatori sociali in deroga, una specifica attenzione a coloro che, collocati in cassa integrazione o in mobilità, hanno maturato l'età di pensione e sono in attesa dell'effettiva decorrenza del trattamento pensionistico»;
essendo ancora in corso il monitoraggio da parte dell'Inps, il Governo, il 20 settembre 2011, in occasione della risposta ad un'interrogazione a risposta immediata in XI Commissione della Camera dei deputati (la n. 5-05343) ha dichiarato che «l'Inpa sta provvedendo a predisporre la graduatoria dei lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia prevista dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge e che comunque, allo stato, secondo quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i lavoratori in mobilità ordinaria, lunga ed i lavoratori esodati, potenziali destinatari delle disposizioni innanzi richiamate nell'anno 2011, sono complessivamente 1.200»;
appare opportuno operare quanto prima un chiarimento della materia, dal momento che, a quanto si apprende, si verificano casi in cui gli uffici periferici dell'Inps dichiarano di non essere in grado di confermare l'inclusione o meno nella lista dei 10 mila anche a lavoratori che hanno terminato o sono prossimi a terminare il periodo coperto dagli ammortizzatori sociali,


impegna il Governo:


a fornire quanto prima, in sede parlamentare, l'esito del monitoraggio di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di stabilire il numero preciso dei lavoratori aventi diritto a quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo;
ad assumere, in corrispondenza agli impegni assunti, anche insieme alle regioni, nei limiti delle loro competenze e nell'ambito dell'intesa Stato-regioni sugli ammortizzatori sociali in deroga, ogni utile iniziativa rivolta ad assicurare a tutti i lavoratori che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento durante l'iscrizione anche alle liste di mobilità il prolungamento dell'intervento di sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra lo scadere del periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale e la finestra per l'accesso al pensionamento, sul modello del sussidio straordinario previsto da Inps e Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2008 e 2009.
(1-00752)
«Cazzola, Caparini, Moffa, Baldelli, Antonino Foti, Pelino, Gregorio Fontana, Munerato, Bonino, Calearo Ciman, Mottola».

NUOVA FORMULAZIONE

La Camera,
premesso che:
l'articolo 12, dal titolo «Interventi in materia previdenziale», del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», ha introdotto una serie di modifiche in materia previdenziale, tra le quali le norme riguardanti la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (le cosiddette finestre). In seguito a tali modifiche per i soggetti che, a decorrere dal 2011, abbiano maturato il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità, i termini di decorrenza del trattamento non sono più stabiliti, come in precedenza, nel quadro di un calendario prestabilito in base a talune scadenze di carattere generale, ma secondo un criterio cosiddetto personalizzato fissato in 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e in 18 mesi per i lavoratori autonomi; il comma 5 prevede, in deroga, l'applicazione della normativa previgente, a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal termine del 1o gennaio 2011, di cui al successivo comma 6, e comunque nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore:
a) dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991);
b) dei lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) dei lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in questione, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;
il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede un monitoraggio, da parte dell'Inps, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate ai sensi del citato comma 5, che intendano avvalersi, a decorrere dal gennaio 2011, del regime previgente delle decorrenze. Nel caso in cui dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite di 10.000 domande in precedenza richiamato, l'Inps non può prendere in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzato alla fruizione dei benefici di cui al precedente comma;
in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010, il Governo ha accolto alcuni ordini del giorno presentati da deputati di diversi gruppi con i quali si impegnava l'Esecutivo a monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge in questione, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a derogare al limite di 10 mila soggetti beneficiari, affinché nessun lavoratore, posto in mobilità, si trovasse nella condizione di essere privo di protezione sociale prima di poter percepire il trattamento pensionistico;
il Governo, essendo consapevole di tale rischio, aveva previsto una norma di salvaguardia a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 dell'articolo 12 citato che non dovessero rientrare nel contingente dei 10.000 beneficiari del «congelamento» dei previgenti criteri per esercizio del diritto a pensione, disponendo che, in luogo dell'applicazione della disciplina previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, operasse il prolungamento dell'intervento di sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra lo scadere del periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale e la finestra per l'accesso al pensionamento;
in data 19 gennaio 2011, l'XI Commissione della Camera dei deputati aveva approvato una risoluzione (8-00103), con il parere favorevole del Governo, nella quale si impegnava lo stesso Governo comprendere, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito dell'intesa Stato-regioni sugli ammortizzatori sociali in deroga, una specifica attenzione a coloro che, collocati in cassa integrazione o in mobilità, hanno maturato l'età di pensione e sono in attesa dell'effettiva decorrenza del trattamento pensionistico;
essendo ancora in corso il monitoraggio da parte dell'Inps, il Governo, il 20 settembre 2011, in occasione della risposta ad un'interrogazione a risposta immediata in XI Commissione della Camera dei deputati (la n. 5-05343), ha dichiarato che «l'Inps sta provvedendo a predisporre la graduatoria dei lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia prevista dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge e che comunque, allo stato, secondo quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i lavoratori in mobilità ordinaria, lunga ed i lavoratori esodati, potenziali destinatari delle disposizioni innanzi richiamate nell'anno 2011, sono complessivamente 1.200»;
appare opportuno operare quanto prima un chiarimento della materia, dal momento che, a quanto si apprende, si verificano casi in cui gli uffici periferici dell'Inps dichiarano di non essere in grado di confermare l'inclusione o meno nella lista dei 10 mila anche a lavoratori che hanno terminato o sono prossimi a terminare il periodo coperto dagli ammortizzatori sociali,


impegna il Governo:


a fornire quanto prima, in sede parlamentare, l'esito del monitoraggio di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di stabilire il numero preciso dei lavoratori aventi diritto a quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo;
ad assicurare, entro tempi brevi, l'emanazione del provvedimento per la definizione della concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ai lavoratori collocati in mobilità e che non rientrano nel contingente numerico delle 10.000 unità, così come disposto dall'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010;
ad intraprendere, entro tempi brevi e in corrispondenza agli impegni assunti, anche insieme alle regioni, nei limiti delle loro competenze e nell'ambito dell'intesa Stato-regioni sugli ammortizzatori sociali in deroga, ogni utile iniziativa volta a riservare, nei limiti delle risorse disponibili, una specifica attenzione a coloro che, collocati in cassa integrazione o in mobilità, hanno maturato l'età di pensione e sono in attesa dell'effettiva decorrenza del trattamento pensionistico.
(1-00752) (Nuova formulazione)«Cazzola, Fedriga, Moffa, Caparini, Baldelli, Antonino Foti, Pelino, Gregorio Fontana, Munerato, Bonino, Calearo Ciman, Mottola».

La Camera,
premesso che:
il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 21 ottobre 2010, ha approvato a larghissima maggioranza il testo di una proposta di regolamento comunitario (COM2005/661 - cosiddetto regolamento sul made in - indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi) che intende istituire l'obbligo dell'indicazione di origine per numerose categorie di prodotti destinati al consumo importati da Paesi estranei all'Unione europea;
tale proposta di regolamento, che deve ancora passare il vaglio del Consiglio, rappresenta un passo di fondamentale importanza nel settore della politica economica europea, nel quadro della tutela del mercato interno e della trasparenza dei commerci a vantaggio dei consumatori, soprattutto per un Paese, come l'Italia, nel

quale il fenomeno della contraffazione del marchio made in Italy corrisponde, come evidenziato dalle indagini eseguite in questi ultimi anni dalla Guardia di finanza, ad una vera e propria economia parallela;
l'approvazione definitiva della citata proposta di regolamento sul made in si lega, con tutta evidenza, alla piena applicabilità della legge 8 aprile 2010, n. 55, recante «Disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri»: una legge approvata dal nostro Parlamento nel 2010 con un forte consenso politico trasversale;
le ragioni di tale sostegno bipartisan risiedono nell'importanza intrinseca della legge stessa che tocca rilevanti settori merceologici e che, di fatto, coinvolge migliaia di lavoratori, oltre che numerose organizzazioni di categoria;
tale legge istituisce, in particolare, un nuovo sistema di etichettatura per tutti i prodotti dei settori del tessile, delle pelletterie e delle calzature con obbligo di indicazione, tra l'altro, dell'origine geografica della merce, nonché la facoltà per l'imprenditore di utilizzare la dicitura made in Italy nei settori merceologici solamente se almeno due fasi della lavorazione vengono svolte sul territorio italiano;
come noto, la legge 8 aprile 2010, n. 55, ha conosciuto, fin dalla sua entrata in vigore, vicende poco incoraggianti circa la sua effettiva applicazione. Invero l'articolo 1 relativo all'etichettatura obbligatoria sull'origine e ai requisiti necessari per l'indicazione made in Italy sui prodotti e l'articolo 3 concernente le conseguenti sanzioni sarebbero dovuti entrare in vigore il 1o ottobre 2010 - con un differimento di circa 5 mesi rispetto alle restanti parti della legge in questione - al fine di consentire, nel lasso di tempo decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la notifica del testo legislativo alla Commissione europea, che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sua compatibilità con il diritto comunitario, e l'emanazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per le politiche europee, dei regolamenti attuativi previsti dall'articolo 2, i quali avrebbero dovuto disciplinare «le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione made in Italy, di cui all'articolo 1, nonché le modalità di esecuzione dei relativi controlli»;
tuttavia tale dilazione non ha affatto generato il risultato sperato: da un lato, la legge n. 55 del 2010 è stata effettivamente notificata alla Commissione europea, la quale, però, con una lettera della direzione generale impresa e industria, protocollo n. 518763, del 28 luglio 2010, indirizzata all'ambasciatore italiano a Bruxelles ha sollevato eccezioni rispetto alla sua compatibilità con il diritto comunitario, attese le restrizioni che potrebbe causare alla concorrenza ed alla libera circolazione delle merci sul territorio; dall'altro, ad oggi, non sono stati ancora emanati i summenzionati regolamenti di attuazione, nonostante gli articoli 1 e 3 siano formalmente entrati in vigore dall'ottobre 2010;
sotto il primo profilo, ovvero quello alla compatibilità della legge n. 55 del 2010 con il diritto comunitario, si rileva come la direzione generale impresa e industria presso la Commissione europea abbia sollevato due eccezioni: una di carattere procedurale, l'altra di carattere sostanziale. In particolare, la seconda eccezione, ovvero quella di carattere sostanziale, coinvolge due fronti. Il primo è quello relativo all'introduzione del criterio della prevalenza delle fasi della lavorazione del prodotto sul territorio nazionale: un criterio che potrebbe contrastare con quanto previsto dall'articolo 36 del codice doganale europeo (regolamento n. 450 del 2008 che modificherà, a partire dal 2013, il precedente regolamento n. 2913 del 1992) che, invece, prevede come criterio di attribuzione della nazionalità ad un prodotto, per la cui lavorazione abbiano concorso due o più Paesi, quello dell'ultima trasformazione sostanziale. Il secondo, e più stridente con i dettami europei, è quello relativo all'introduzione e tutela del

concetto di marcatura ed etichettatura nazionale. Nella lettera della direzione generale impresa e industria, il direttore generale ricorda come la Corte di giustizia europea si sia già pronunciata negativamente su tali sistemi considerati contrari agli obiettivi del mercato interno dal momento che possono rendere più difficile la vendita in uno Stato membro di una merce prodotta in un altro Stato membro, facendo venir meno di conseguenza i benefici del mercato interno;
sotto il secondo profilo, ovvero quello della mancata emanazione della decretazione attuativa della legge n. 55 del 2010, si rileva come a tale riguardo l'Agenzia delle dogane, con propria nota n. 119919/RU del 22 settembre 2010, abbia precisato che nell'espletamento della propria attività di controllo non considera applicabili le nuove disposizioni sull'etichettatura nei settori considerati dalla legge n. 55 del 2010 sino a quando non sarà adottato il decreto interministeriale attuativo della legge medesima;
alla luce del citato provvedimento dell'Agenzia delle dogane, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha adottato, in data 30 settembre 2010, una direttiva nella quale si conferma l'orientamento secondo cui la legge n. 55 del 2010 non sarà ritenuta applicabile sino a quando non saranno emanati i regolamenti attuativi, invitando tutte le amministrazioni pubbliche interessate dalla normativa in oggetto ad attenersi a questo indirizzo interpretativo e, dunque, a non applicare le disposizioni sull'etichettatura obbligatoria dei prodotti tessili, delle pelletterie e delle calzature;
in particolare, nel testo della direttiva si legge che: «In riferimento alla concreta applicabilità della legge 8 aprile 2010, n. 55, a far data dal 1o ottobre 2010, si rappresenta a tutte le amministrazioni dello Stato che le nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti finiti ed intermedi e sull'impiego dell'indicazione Made in Italy nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 2 della legge in argomento. In attesa dell'adozione del sopracitato decreto interministeriale, valevole per la necessaria disciplina di dettaglio integrativa di quella di fonte primaria, continueranno ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92) e delle relative disposizioni di applicazione (Reg. CEE n. 2454/93). Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente interessate dall'applicazione della precitata normativa, sono invitate ad attenersi agli indirizzi della presente direttiva.»;
la legge n. 55 del 2010 nasce dal condivisibile intento di tutelare l'eccellenza del manifatturiero italiano e proteggerlo dalle aggressioni dei concorrenti extraeuropei;
con riferimento all'attuazione della legge n. 55 del 2010 e alla proposta di regolamento in sede di Unione europea del marchio di origine obbligatorio per i prodotti importati da Paesi extracomunitari, la X Commissione (Attività produttive) della Camera dei deputati, nella seduta del 16 novembre 2010, ha approvato la risoluzione conclusiva di dibattito n. 8-00096, a seguito dell'esame delle risoluzioni n. 7-00411, n. 7-00426 e n. 7-00430, che impegna il Governo, in particolare, ad adoperarsi in sede europea affinché venga adottato quanto prima il regolamento sull'indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari, nonché a proseguire l'iter istruttorio finalizzato alla completa adozione della decretazione interministeriale attuativa della legge n. 55 del 2010;
appare quanto mai necessario pervenire ad una base giuridica certa a livello europeo che consenta l'effettiva applicabilità della legge n. 55 del 2010 e, quindi, l'operatività del sistema di tutele ivi contenuto, scongiurando in ogni caso il rischio dell'eventuale irrogazione di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea;

arginare il dirompente fenomeno della contraffazione che minaccia i consumatori e le imprese del nostro Paese significa sicuramente adottare, a tal fine, le più opportune iniziative a livello europeo, ma anche assumere provvedimenti concreti, a livello nazionale, tesi ad incrementare le risorse finanziarie attualmente previste sia per il sostegno alla lotta alla contraffazione, sia per il sostegno della competitività delle imprese;
sotto tale profilo, non possono non destare forte preoccupazione recenti provvedimenti del Governo in materia finanziaria, i quali prevedono tagli considerevoli, che vanno ad incidere direttamente sulla lotta alla contraffazione, e che riducono in maniera rilevante le risorse destinate al sostegno del settore imprenditoriale, proprio in un momento in cui le istituzioni internazionali ed europee, le imprese, le parti sociali e i cittadini richiedono all'Esecutivo uno sforzo indirizzato al rilancio dell'economia e al sostegno del sistema produttivo,


impegna il Governo:


a porre in essere ogni iniziativa, presso le competenti sedi comunitarie, tesa a pervenire ad una celere approvazione definitiva della proposta di regolamento sul made in, dando seguito agli impegni assunti in sede di approvazione della citata risoluzione n. 8-00096;
ad assumere iniziative dirette ad incrementare le risorse finanziarie attualmente previste per sostenere la lotta alla contraffazione, la competitività e lo sviluppo delle imprese.
(1-00753)
«Cimadoro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Cambursano, Di Pietro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Messina, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera».

La Camera,
premesso che:
si calcola che l'entità del mercato delle merci contraffate alimenti in Italia un giro d'affari di quasi 10 miliardi di euro l'anno e che sia in grado di erodere gli spazi di legalità, provocando danni consistenti al sistema economico e sociale: la globalizzazione dei mercati ha portato con sé la globalizzazione della contraffazione;
l'Ocse stima che siano 149 i Paesi d'origine di prodotti contraffatti, 27 dei quali della stessa area Ocse, quindi altamente industrializzati, mentre cinque Paesi sono indicati come fonte principale da cui deriva l'80 per cento delle merci contraffatte, tra cui Cina, Hong Kong e Thailandia;
i prodotti contraffatti incidono sull'attività di migliaia di imprese, in tutti i settori: dalla pelletteria ai cosmetici, all'abbigliamento, ai giocattoli, ai beni destinati all'infanzia, all'informatica, ai medicinali, agli alimenti, fino alla pirateria audiovisiva; il fenomeno investe la maggior parte dei beni di consumo;
la legge 8 aprile 2010, n. 55, recante «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri», ha istituito, all'articolo 1, un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, con lo scopo di evidenziare il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicurare la tracciabilità dei prodotti stessi;
le norme di attuazione (articolo 2) della citata legge n. 55 del 2010 prevedevano che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, da

emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, fossero stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione made in Italy, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
dette norme prevedevano, altresì, che il decreto fosse emanato previa notifica, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998;
il 30 settembre 2010 il Presidente del Consiglio dei ministri ha, invece, emanato una direttiva riguardante gli indirizzi interpretativi relativi all'applicazione della legge 8 aprile 2010, n. 55 (Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2010), precisando che tutte le disposizioni della legge medesima «possono considerarsi applicabili solo successivamente all'esperimento della procedura di informazione comunitaria ai sensi della direttiva 98/34/CE ed in relazione a quanto recato dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge medesima»;
la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ha, altresì, stabilito che: «In riferimento alla concreta applicabilità della legge 8 aprile 2010, n. 55, a far data dal 1o ottobre 2010, si rappresenta a tutte le amministrazioni dello Stato che le nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti finiti ed intermedi e sull'impiego dell'indicazione Made in Italy nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 2 della legge in argomento. In attesa dell'adozione del sopracitato decreto interministeriale, valevole per la necessaria disciplina di dettaglio integrativa di quella di fonte primaria, continueranno ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92) e delle relative disposizioni di applicazione (Reg. CEE n. 2454/93). Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente interessate dall'applicazione della precitata normativa, sono invitate ad attenersi agli indirizzi della presente direttiva.»;
il decreto interministeriale non risulta essere mai stato emanato, rendendo, di fatto, la legge n. 55 del 2010 inapplicabile;
successivamente il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, all'articolo 2, comma 4-quinquies, ha istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore tessile e dell'abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8 aprile 2010, n. 55;
anche le modalità di attuazione del citato comma 4-quinquies dovevano essere stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni sindacali e dei consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, che anche in questo caso, a distanza di oltre un anno e mezzo, non risulta essere stato emanato;
la Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale ha svolto numerose audizioni, dalle quali si desume, tra l'altro, che la contraffazione costituisce un importante ostacolo per il sistema produttivo italiano, in particolare per le piccole e medie imprese;
l'attività del Parlamento italiano rischia di essere del tutto vanificata sia dalla mancata applicazione della legge n. 55 del

2010 sia dalla possibile sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, dell'Anti-counterfeiting trade agreement (Acta), l'accordo internazionale contro la contraffazione e il downloading illegale di contenuti audiovisivi;
il 2 dicembre 2010 è stato approvato il testo finale di tale accordo, dopo tre anni, dieci round negoziali e molte polemiche, legate principalmente alla mancanza di trasparenza delle trattative, condotte a porte chiuse, tra i rappresentanti dell'Unione europea, Australia, Canada, Giappone, Corea, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore, Svizzera, Usa, nell'assoluta assenza dei Paesi generatori di merci contraffatte;
durante le trattative, tutti i tentativi di svelarne i dettagli da parte delle diverse organizzazioni interessate sono falliti; persino il Parlamento europeo, nel mese di marzo del 2010, ha formalmente richiesto trasparenza sulle trattative, con 633 voti favorevoli, 13 contrari e 16 astensioni;
successivamente il Parlamento europeo, in data 24 novembre 2010, ha votato una proposta di risoluzione presentata dai gruppi Ppe ed Ecr, passata con 331 voti a favore, 294 contrari e 11 astensioni, che definisce l'Acta «un passo nella giusta direzione»;
la citata risoluzione risulta molto tiepida riguardo alla necessità di introdurre nell'Acta l'indicazione geografica dei prodotti (ig), limitandosi a sottolineare l'importanza della protezione delle indicazioni geografiche per le imprese europee e per l'occupazione nell'Unione europea e a prendere atto degli sforzi compiuti dalla Commissione europea per includere la protezione delle indicazioni geografiche nel campo di applicazione dell'Acta;
il Parlamento ha rigettato un'altra risoluzione comune, più critica, proposta dai Socialisti, dai Verdi, dalla Sinistra e dai Liberali, che metteva in luce che la Commissione europea ha ripetutamente affermato l'importanza di far rispettare la protezione delle indicazioni geografiche (ig);
la risoluzione comune sollecitava, inoltre, la Commissione europea a lavorare attivamente per garantire l'inclusione di pratiche esecutive efficaci per le indicazioni di origine geografica nell'Acta, sottolineando quanto sia importante proteggere le indicazioni di origine geografica per le società europee e per l'occupazione nell'Unione europea;
la risoluzione deplorava che l'accordo non desse una definizione relativa alle indicazioni di origine geografica contraffatte, dato che tale omissione potrebbe ingenerare confusione o, come minimo, complicare il lavoro delle autorità amministrative e giudiziarie nell'interpretazione e nell'applicazione dell'Acta;
i parlamentari europei che hanno sottoscritto la risoluzione comune chiarivano, inoltre:
a) di non concordare con la posizione della Commissione europea, che affermava di avere garantito considerevoli progressi in relazione alla protezione delle indicazioni di origine geografica e che, dal momento che le indicazioni di origine geografica continueranno a non essere protette in nessuno dei Paesi che non le riconoscono nella propria legislazione nazionale, i progressi registrati in questo campo fossero insoddisfacenti;
b) di ritenere che il comitato Acta dovrebbe operare con modalità aperte, inclusive e trasparenti ed incaricava la Commissione europea di presentare in tempo utile, prima che il Parlamento esaminasse il suo parere relativo all'approvazione, le raccomandazioni concernenti la governance del comitato Acta, con particolare riguardo alla partecipazione del Parlamento europeo e al processo di modifica dell'accordo;
c) che qualsiasi modifica all'accordo dovesse essere soggetta al controllo pubblico di tutte le parti interessate ed essere oggetto di approvazione parlamentare e chiedevano alla Commissione europea di consultare il Consiglio e il Parlamento europeo prima di accettare o proporre

qualsiasi modifica all'attuale testo al comitato Acta, in un processo che assicurasse trasparenza, controllo parlamentare e partecipazione pubblica;
il 1o ottobre 2011 si è tenuta a Tokyo una cerimonia durante la quale un primo gruppo di 8 Paesi (Australia, Giappone, Canada, Corea del Sud, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore e Stati Uniti) ha ratificato l'accordo Acta;
alla cerimonia hanno partecipato anche gli altri Paesi negoziatori, l'Unione europea, in rappresentanza dei suoi Stati membri, il Messico e la Svizzera, che, tuttavia, non hanno ancora ratificato l'accordo in attesa della conclusione delle rispettive procedure interne di approvazione;
la procedura europea non è terminata in quanto il Consiglio è ancora nella fase di valutazione del testo e non sono state ancora coinvolti né la Commissione né il Parlamento europeo, che, comunque, secondo tale procedura, non potrà proporre emendamenti al testo dell'accordo;
risulterebbe che il Governo italiano abbia manifestato perplessità sull'accordo Acta a causa dell'insufficiente protezione dell'indicazione di origine geografica e che comunque il Consiglio europeo, la Commissione e il Parlamento saranno chiamati a concludere la procedura di adesione all'accordo nei primi mesi del 2012;
le pressioni sull'Unione europea, da parte degli altri partecipanti che hanno già sottoscritto l'accordo, stanno aumentando; si ritiene che già a metà novembre 2011 la Presidenza polacca intenda rimettere in agenda l'accordo Acta, molto discusso anche riguardo alle possibili limitazioni che ne deriverebbero per le attività legali su internet,


impegna il Governo:


ad assumere ogni utile iniziativa affinché la procedura di informazione comunitaria ai sensi della direttiva 98/34/CE riguardante la legge 8 aprile 2010, n. 55, si concluda positivamente;
ad emanare immediatamente i decreti interministeriali previsti dall'articolo 2 della legge 8 aprile 2010, n. 55, e dall'articolo 2, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
a opporsi all'accordo Acta nella sua attuale stesura e ad assumere iniziative in sede di Unione europea affinché si dia rapida approvazione alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi.
(1-00754)
«Lulli, Vico, Sanga, Colaninno, De Micheli, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Merloni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sani, Scarpetti, Federico Testa, Zucchi, Zunino».

La Camera,
premesso che:
al fine di contenere l'incidenza della spesa pensionistica il Governo, con l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto in via generalizzata il differimento dei termini per l'accesso al pensionamento alla maturazione dei requisiti di legge ed ha, altresì, disposto che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2011, con esclusivo riferimento:
a) ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che

maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, risultavano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010);
la deroga in questione riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce, perciò, sia alla pensione di vecchiaia, sia alla pensione di anzianità;
con l'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, nell'ambito della stessa disciplina si è, inoltre, previsto che, con riferimento ai suddetti lavoratori, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre in via alternativa, nei limiti delle risorse disponibili del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico;
da ultimo, con il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, si è affidato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) il monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi del regime previdenziale previgente, stabilendo che qualora dallo stesso monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici;
la legge nulla precisa in ordine alla ripartizione del numero dei 10.000 lavoratori tra le diverse categorie; l'Inps ritiene che l'unico criterio per individuare le priorità sia rappresentato dalla data di cessazione del rapporto di lavoro presso l'azienda che ha provveduto al collocamento in mobilità o in esodo;
il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps avrebbe esaminato un documento interno che valuta in circa 45.000 i soggetti titolati a richiedere l'applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 12, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010: una platea quattro volte e mezzo più ampia di quella massima indicata dal Governo come destinataria del regime di deroga;
in considerazione della grave crisi occupazionale, che ha comportato un ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali, emerge l'inadeguatezza del limite dei 10.000 beneficiari previsto dalla norma. Inoltre, l'aver inserito, per la prima volta, anche i lavoratori in mobilità lunga, che pure potevano andare in pensione con i vecchi requisiti in virtù di norme precedenti, riduce ulteriormente il numero delle altre tipologie di beneficiari, poiché sono 6.000 i lavoratori collocati in mobilità lunga entro il 31 dicembre 2007;
con propria circolare l'Inps ha precisato che i lavoratori destinatari della normativa di cui all'articolo 12, comma 5-bis, che prevede il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, sono coloro che nella graduatoria dei potenziali beneficiari si collocano nella posizione successiva al numero 10.000;
a seguito dei suddetti scenari molte lavoratrici e molti lavoratori rischiano di rimanere per un lungo periodo di tempo privi di qualunque forma di reddito e di sostentamento per sé e per le rispettive famiglie;
non vi è nel decreto alcuna salvaguardia per coloro che sono autorizzati o stanno versando i contributi volontari, cosa che appare di estrema gravità;

qualora si verifichi il superamento del tetto dei 10.000 beneficiari, è stata prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge di stabilità per il 2011, l'emanazione di un decreto ministeriale che prolunghi l'ammortizzatore sociale fino al raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici;
l'Inps, a seguito dell'esito del monitoraggio di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, ha stimato in oltre 40.000 i beneficiari della suddetta normativa ed ha inoltrato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la richiesta di attivare la procedura di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, al fine di continuare ad erogare le prestazioni di sostegno al reddito per coloro che non rientrano nei diecimila;
la necessità di risolvere le suddette criticità, nonché più in generale l'insufficienza del suddetto limite della platea dei beneficiari, è stata di recente evidenziata al Governo, oltre che dall'Inps, anche da Confindustria,


impegna il Governo:


a rendere noti gli esiti del monitoraggio delle domande di pensionamento, condotto dall'Inps, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010;
ad adottare con la massima urgenza il provvedimento per la definizione della concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ai lavoratori collocati in mobilità e che non rientrano nel contingente numerico delle 10.000 unità, così come disposto dall'articolo 12, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010.
(1-00755)
«Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri, Brugger».

La Camera,
premesso che:
la locuzione made in Italy sta ad indicare un concetto - di natura essenzialmente doganale - disciplinato direttamente a livello di istituzioni dell'Unione europea. Infatti, le previsioni principali relativi all'apposizione della dicitura made in Italy sono contenuti - a livello comunitario - nel regolamento CEE n. 2913/1992, che istituisce il codice doganale comunitario, e nel regolamento CEE 2454/1993 e - a livello nazionale - nell'articolo 517 del codice penale italiano e nella legge n. 350 del 2003, come modificata dalla legge n. 166 del 2009;
il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 21 ottobre 2010, ha approvato, a larghissima maggioranza, il testo di un regolamento comunitario («Indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi»), che intende istituire l'obbligo dell'indicazione di origine (la nota dicitura made in) per numerose categorie di prodotti destinati al consumo importati da Paesi estranei all'Unione europea. Il documento legislativo dovrà ora passare al vaglio del Consiglio;
per l'Italia il regolamento costituirà verosimilmente un nuovo ostacolo alla concreta applicabilità della legge 8 aprile 2010, n. 55, sull'etichettatura obbligatoria e la tutela del made in Italy nei settori del tessile, delle calzature e delle pelletterie;
questa legge istituisce, in particolare, un nuovo sistema di etichettatura per tutti i prodotti dei settori tessile, delle pelletterie e delle calzature, con obbligo di indicazione, tra l'altro, dell'origine geografica della merce, nonché la facoltà per l'imprenditore di utilizzare la dicitura made in Italy nei suddetti settori merceologici solamente se almeno due fasi di lavorazione vengono svolte sul territorio italiano;
sin dalla sua entrata in vigore, tale provvedimento ha sollevato notevoli perplessità circa la sua effettiva applicazione. Infatti, l'articolo 1 relativo all'etichettatura obbligatoria sull'origine e ai requisiti necessari per l'indicazione made in Italy sui prodotti e l'articolo 3 concernente le conseguenti sanzioni sarebbero dovuti entrare in vigore il 1o ottobre 2010 (con un

differimento di circa 5 mesi rispetto alle restanti parti della legge in questione), al fine di consentire, nel lasso di tempo decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, la notifica del testo legislativo alla Commissione europea, che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sua compatibilità con il diritto comunitario, e l'emanazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per le politiche europee, dei regolamenti attuativi previsti dall'articolo 2, i quali avrebbero dovuto disciplinare «le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione made in Italy, di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli»;
la legge n. 55 del 2010 è stata poi notificata alla Commissione europea, che, con una lettera della direzione generale impresa e industria (protocollo n. 518763 del 28 luglio 2010) indirizzata all'ambasciatore italiano a Bruxelles, ha sollevato eccezioni rispetto alla sua compatibilità con il diritto comunitario, attese le restrizioni che potrebbe causare alla concorrenza ed alla libera circolazione delle merci sul territorio europeo;
oggi non sono ancora stati emanati i sopra citati regolamenti di attuazione, nonostante gli articoli 1 e 3 siano formalmente in vigore dal 1o ottobre 2010;
al riguardo l'Agenzia delle dogane, con propria nota n. 119919/RU del 22 settembre 2010, ha precisato che nell'espletamento della propria attività di controllo non considererà applicabili le nuove disposizioni sull'etichettatura nei settori considerati dalla legge n. 55 del 2010 sino a quando non saranno adottati i decreti interministeriali attuativi di cui sopra;
conseguentemente al provvedimento dell'autorità doganale, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha adottato in data 30 settembre 2010 una direttiva, nella quale si conferma l'orientamento secondo cui la legge n. 55 del 2010 non sarà ritenuta applicabile sino a quando non saranno emanati i regolamenti attuativi, invitando tutte le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate dalla normativa in oggetto ad attenersi a questo indirizzo interpretativo e, dunque, a non applicare le disposizioni sull'etichettatura obbligatoria dei prodotti tessili, delle pelletterie e delle calzature,


impegna il Governo:


ad adoperarsi, a livello comunitario, affinché il regolamento adottato dal Parlamento europeo per la cosiddetta tutela del made in venga approvato in tempi rapidi dal Consiglio;
a chiarire, nelle more dell'adozione del sopra citato regolamento, in modo univoco quale sia il corretto coordinamento delle disposizioni legislative vigenti a tutela del made in Italy.
(1-00756)
«Commercio, Lo Monte, Lombardo, Oliveri, Brugger».

La Camera,
premesso che:
dopo cinque anni di dibattiti ufficiali e di veti incrociati e dopo l'assenso ricevuto il 29 settembre 2010 da parte della Commissione parlamentare commercio internazionale (Inta), nella seduta plenaria del 21 ottobre 2010, il Parlamento europeo ha approvato, a larghissima maggioranza, il testo di un regolamento comunitario (COM 2005/661), recante «Indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi», ora al vaglio del Consiglio, che intende istituire l'obbligo dell'indicazione di origine per numerose categorie di prodotti destinati al consumo, importati da Paesi extracomunitari;
con l'entrata in vigore del regolamento i prodotti extracomunitari importati all'interno dell'Unione europea dovranno portare una denominazione di origine. In tal modo i consumatori europei

disporranno delle informazioni necessarie per scegliere trasparentemente cosa comprare. Si tratta di un passo di grande importanza, a tutela del mercato interno e della trasparenza a vantaggio dei consumatori;
secondo l'Organizzazione mondiale del commercio il commercio dei prodotti contraffatti è stimato attorno al 7 per cento del commercio mondiale, per un valore complessivo di 200 miliardi di dollari. Per quanto riguarda il made in Italy, l'ultimo dato disponibile fornito dal Censis ha stimato che la contraffazione produce alla nostra economia un danno stimabile attorno ai 18 miliardi di euro e una perdita per il fisco di 5 miliardi di euro, mettendo a rischio circa 130 mila posti di lavoro;
le numerose audizioni svoltesi presso la Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale hanno confermato come la contraffazione costituisca un ostacolo forte per il sistema produttivo italiano, in particolare per le piccole e medie imprese;
la legge 8 aprile 2010, n. 55, sull'etichettatura obbligatoria e la tutela del made in Italy nei settori del tessile, delle calzature e delle pelletterie, ha istituito un nuovo sistema di etichettatura per tutti i prodotti dei settori tessile, delle pelletterie e delle calzature, con obbligo di indicazione, tra l'altro, dell'origine geografica della merce, nonché la facoltà di utilizzare la dicitura made in Italy nei suddetti settori merceologici solamente se almeno due fasi di lavorazione vengono svolte sul territorio italiano;
l'articolo 4 della legge n. 55 del 2010 disponeva l'entrata in vigore delle norme di cui agli articoli 1 e 3 (relativi rispettivamente all'etichettatura obbligatoria sull'origine ed ai requisiti necessari per l'indicazione made in Italy sui prodotti e alle conseguenti sanzioni) il 1o ottobre 2010, con una posticipazione di oltre 5 mesi rispetto all'entrata in vigore della stessa legge, al fine di consentire sia la notifica del provvedimento alla Commissione europea, che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sua compatibilità con il diritto comunitario, sia l'emanazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per le politiche europee, dei regolamenti attuativi previsti dall'articolo 2;
tali decreti avrebbero dovuto disciplinare «le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione made in Italy, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
il 28 luglio 2010 la direzione generale impresa e industria della Commissione europea ha inviato una nota sulla legge n. 55 del 2010, chiedendo alle autorità italiane di fornire indicazioni sulle misure che intendono adottare per assicurare la compatibilità di questa normativa con le disposizioni del Trattato e della direttiva 98/34/CE;
la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2010, recante «Indirizzi interpretativi relativi all'applicazione della legge 8 aprile 2010, n. 55», ha confermato l'inapplicabilità della legge finché non saranno emanati i regolamenti attuativi, invitando tutte le amministrazioni pubbliche interessate dalla normativa a non applicare le disposizioni sull'etichettatura obbligatoria dei prodotti tessili, delle pelletterie e delle calzature;
a riguardo, l'Agenzia delle dogane, con propria nota n. 119919/RU del 22 settembre 2010, ha precisato che nell'espletamento della propria attività di controllo non considererà applicabili le nuove disposizioni sull'etichettatura nei settori considerati dalla legge n. 55 del 2010 sino a quando non saranno adottati i decreti interministeriali attuativi;
ad oggi non sono ancora stati emanati i sopra menzionati regolamenti di attuazione,

nonostante gli articoli 1 e 3 siano formalmente in vigore dal 1o ottobre 2010,


impegna il Governo:


a procedere in tempi rapidi all'adozione dei regolamenti attuativi necessari a rendere applicabili le disposizioni della legge n. 55 del 2010;
ad assumere ogni iniziativa di competenza in sede di Unione europea affinché si proceda celermente all'approvazione del regolamento comunitario COM 2005/661;
a rafforzare, con ogni utile strumento, nelle more dell'attuazione dei decreti attuativi ed in attesa dell'entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario, la tutela del consumatore e del sistema produttivo italiano contro le contraffazioni sull'origine dei prodotti provenienti da Paesi extracomunitari.
(1-00757)
«Anna Teresa Formisano, Raisi, Pisicchio, Ruggeri, Pezzotta, Compagnon, Ciccanti, Naro, Volontè, Poli, Scanderebech».

Risoluzione in Commissione:

La VI Commissione,
premesso che:
è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
da ultimo, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, ha disposto la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra il 1o gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
a seguito della scadenza per la restituzione dei tributi e contributi il cui versamento è stato sospeso nei quindici mesi successivi al sisma del 2009, i cittadini e le imprese abruzzesi si trovano a dover restituire entro la fine dell'anno in una sola rata l'intero importo dei tributi dell'intero anno in corso con conseguenze drammatiche per le imprese e per i lavoratori dipendenti, in quanto il citato decreto-legge n. 225 del 2010 non ha previsto la necessaria copertura finanziaria per evitare che la ripresa della riscossione delle rate non versate per il 2011 avvenga in un'unica soluzione;
la Commissione ambiente sta esaminando una serie di proposte di legge recanti disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
appare necessario prevedere, sulla scorta di quanto disposto ad esempio per le regioni Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 1997, che la definizione della posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione avvenga mediante la riduzione del sessanta per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso,


impegna il Governo:


ad adottare al più presto le opportune iniziative volte a:
a) individuare le necessarie risorse finanziarie per evitare che il pagamento delle dieci rate riferite ai tributi del 2011 avvenga in un'unica soluzione;
b) prevedere un'ulteriore sospensione della riscossione dei tributi e dei contributi almeno fino al mese di giugno 2012;
c) stanziare le necessarie risorse finanziarie per consentire la riduzione dell'ammontare dovuto per i tributi e i contributi sospesi.
(7-00724)«Fluvi, Lolli, Dionisi».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:

ROSATO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 156, comma 1, codice civile dispone che «Il giudice pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri»;
l'articolo 5, commi 6 e 7, della legge 1o dicembre 1970, n. 898 recante «Disciplina dei casi di scioglimento dei matrimoni», come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che «il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive» e che questo debba essere adeguato automaticamente con riferimento agli indici di svalutazione monetaria;
le valutazioni, che seguiranno, per l'assegno di mantenimento (articolo 156, comma 1, codice civile) si ripropongono egualmente per il cosiddetto, dalla giurisprudenza, assegno divorzile (articolo 5, commi 6 e 7, della legge 1o dicembre 1970, n. 898);
il quadro nazionale, consegnato dalle statistiche, ci disegna una situazione per cui la maggioranza delle sentenze di separazione vede la moglie quale coniuge a cui spetti il percepimento dell'assegno di mantenimento da parte dell'altro coniuge, infatti in tre casi su quattro è la donna a chiedere la separazione, e nel 21 per cento dei casi queste prevedevano, nel 2009, l'assegno di mantenimento a carico del marito e nel 13 per cento dei casi di divorzio la sentenza addebitava all'uomo l'assegno di divorzio;
è nota, anche alla cittadinanza le problematiche che riscontrano i padri separati, spesso, nel riuscire ad assicurare il regolare versamento dell'assegno stabilito dal tribunale nell'insieme delle spese che si trovano ad affrontare;
si fa presente che l'articolo 156, comma 7, codice civile dispone che «In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto»;
il coniuge che è tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento è tenuto a farlo in costanza di validità della sentenza che l'ha quantificato, quindi anche nei periodi in cui venissero meno i presupposti sui quali era stato giustificato l'instaurarsi dell'obbligo di corresponsione dello stesso verso l'altro coniuge;
il coniuge separato è, quindi, tenuto a versare tale assegno all'altro coniuge anche se quest'ultimo instaura una nuova convivenza cosiddetta more uxorio, non implicando la stessa, normativamente parlando, alcun diritto al mantenimento (confronta Cassazione civile, sezione I, 30 ottobre 1996, n. 9505);
il rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia realizzato dalla Caritas- Zancan, su un campione di 80 mila persone delle 600 mila che si rivolgono ai centri di ascolto delle Caritas diocesane, indica che gli uomini separati che si rivolgono sono il 16,1 per cento;

per i mariti separati che hanno difficoltà a versare regolarmente l'assegno rimane l'unica strada della revisione della sentenza, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, codice civile, per l'ottenimento di una nuova quantificazione dell'assegno alle mutate condizioni economiche, con la consapevolezza che tale revisione comporta gli oneri per le spese legali del caso;
va ricordato che, contestualmente al sorgere dell'obbligo di mantenimento dell'altro coniuge (articolo 156, comma 1, codice civile), sono soliti sorgere in capo al coniuge «colpevole» ulteriori trattamenti economici sfavorevoli: mancata assegnazione della casa familiare, divisione dei beni mobili ed immobili;
sebbene con la separazione donne e uomini entrino in crisi economica, l'emergenza abitativa, soprattutto nelle realtà urbane, colpisce specialmente gli uomini;
lo stesso rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia realizzato dalla Caritas-Zancan indica che le donne separate che si rivolgono sono il 19,2 per cento;
le difficoltà per i mariti separati a corrispondere puntualmente l'assegno, causa difficoltà economiche personali, o anche e non di rado, per semplice scelta di non adempiere ai propri doveri, crea notevoli problemi alle donne separate soprattutto se con i figli a carico;
le separazioni e i divorzi sono causa, quindi, di nuove povertà e a peggiorare la in alcuni casi, c'è anche l'assenza o la perdita del lavoro da parte del genitore divorziato o separato con figlio a carico;
la povertà colpisce, comunque, l'intero nucleo familiare in quanto vengono meno le economie di scala e si impoverisce a maggior ragione in questi anni di crisi economica -:
se presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia monitorato o quantificato il fenomeno delle nuove povertà causate dalle separazioni e dai divorzi;
se il Governo abbia intenzione di intervenire per rimuovere gli oggettivi ostacoli per i coniugi separati esclusi da graduatorie a causa del proprio reddito lordo che non viene considerato al netto dell'assegno di mantenimento o divorzile.
(4-13820)

TESTO AGGIORNATO AL 3 APRILE 2012

...

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazioni a risposta scritta:

ANNA TERESA FORMISANO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
si riscontrano da diversi giorni ripetuti episodi di presenza di acque schiumose e maleodoranti lungo il letto del Rio Fontanelle nel territorio di Cassino, con una conseguente anomala moria di pesci che vengono trascinati dalla corrente del fiume;
dalle prime verifiche effettuate dagli organi competenti intervenuti su denuncia dei comitati dei cittadini della zona sembrerebbe che le sostanze proverrebbero in particolare dai siti industriali adiacenti il corso d'acqua e localizzati tra le aree di Cassino e Villa Santa Lucia, che determinerebbero uno sversamento nel fiume di liquidi oleosi e di colorazione scura che sarebbero responsabili del fenomeno della moria di pesci;
quelli sopra segnalati rappresentano gli ultimi di una serie di fenomeni già verificatisi sul corso d'acqua che minacciano l'ecosistema e la salute dei cittadini di tutta l'area interessata, costretti a sopportare questi sgradevoli episodi;
l'intera area in questione versa in uno stato di completo abbandono ed incuria con la presenza, inoltre, di vegetazione

intensa e alta che ostacola l'individuazione di eventuali scarichi abusivi;
sono numerose da parte dei cittadini le segnalazioni e le richieste d'intervento e di verifiche sulla tossicità degli elementi ritrovati, che sono state puntualmente disattese;
è necessario un intervento urgente di bonifica e messa in sicurezza dell'intera zona interessata per ripristinare il recupero dell'ecosistema circostante e soprattutto scongiurare ripercussioni sulla salute dei cittadini, fortemente minacciata dalla presenza di materiali altamente tossici e inquinanti -:
se sia a conoscenza della vicenda sopraesposta e quali urgenti iniziative in suo potere intenda adottare per pervenire al superamento delle criticità di cui in premessa.
(4-13810)

REGUZZONI e MONTAGNOLI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
in data 2 novembre 2011 si è verificato un incendio presso l'area dismessa della ex conceria Fraschini, nel comune di Brenta in provincia di Varese;
a seguito dell'incendio si è sprigionata una fitta nube di fumo che ha causato problemi ai vicini centri abitati e alla strada statale 394;
i cittadini di Brenta e del comune confinante di Cittiglio, in un raggio di circa cinquecento metri, sono stati invitati in via precauzionale a restare in casa e non aprire le finestre;
la preoccupazione maggiore ha riguardato il potenziale coinvolgimento di sostanze chimiche ancora presenti all'interno dell'area abbandonata, che non è mai stata bonificata dopo la chiusura dell'azienda risalente alla fine degli anni Novanta;
sul luogo sono giunti anche i mezzi Nbcr (nucleo batteriologico chimico radiologico), oltre ad Asl e Arpa;
l'intervento delle forze dell'ordine e dei tecnici, fortunatamente, ha confermato che non sono avvenute reazioni chimiche, e che l'incendio ha coinvolto circa un metro cubo di pellame stoccato all'interno di un capannone -:
se il Ministro disponga di ulteriori elementi in relazione a detta vicenda, con particolare riferimento alla salute dei cittadini e ai danni ambientali;
se e come il Ministro intenda agire - anche promuovendo modifiche normative - ai fini di prevenire altre situazioni analoghe.
(4-13814)

...

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazioni a risposta orale:

MARIANI, VERINI e GHIZZONI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
Sant'Anna di Stazzema è da sempre un luogo capace di esprimere una grande spiritualità che deriva non solo da essere un luogo di memoria di avvenimenti dolorosi, ma soprattutto dalla capacità che ebbero negli anni successivi i superstiti e i custodi di quella memoria di trasformare l'orrore di quel tragico 12 agosto 1944 in un impegno perenne per la costruzione di un mondo in cui episodi analoghi non avessero più luogo e sparissero dalla storia dei popoli;
con la legge n. 381 del 11 dicembre 2000 è stato istituito a Sant'Anna di Stazzema il parco nazionale della pace con lo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, per una cultura di pace e per cancellare la guerra dalla storia dei popoli;

ogni anno si svolgono manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli sui temi della pace e del disarmo; si promuovono e si pubblicano studi e documentazioni; si ospita inoltre una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale;
il museo di Sant'Anna di Stazzema è il museo toscano non statale più visitato con oltre 50.000 presenza certificate ed oltre 200 scolaresche che ogni anno salgono in questo piccolo paese della Versilia, molte delle quali vengono dall'estero e in gran parte dalla Germania;
al mantenimento delle attività che si svolgono al parco nazionale di Sant'Anna di Stazzema, ovvero l'accoglienza, le visite, l'elaborazione di programmi e progetti, le relazioni con realtà analoghe in Italia e nel mondo, si provvede con risorse del comune di Stazzema, con un finanziamento annuale della regione Toscana e con i contributi previsti dalla legge n. 381 dell'11 dicembre 2000 che, all'articolo 5, comma 2, recita: «Per le spese di funzionamento del "Parco nazionale della pace" è autorizzato un contributo in favore del comune di Stazzema nel limite massimo di lire 100 milioni in ragione di anno a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa»;
in questi anni il comune di Stazzema si è accollato l'onere di fare da organo di gestione del parco nazionale della pace in attesa che la regione Toscana stabilisse (articolo 3, comma 2, della legge 381 del 2000) le modalità di gestione del parco stesso;
a seguito della legge regionale della Toscana n. 81 del 28 dicembre 2009 è stata costituita una fondazione per la gestione del parco nazionale della pace;
il contributo dello Stato non è stato erogato dal 2001 al 2006: le sei annualità furono recuperate a partire dal 2007. L'erogazione nel 2007, 2008, 2009 è avvenuta invece, in maniera regolare;
la mancata erogazione dell'annualità 2010, che ha messo in crisi le finanze del comune di Stazzema, e la conferma del taglio del finanziamento sarebbero una grave ferita non solo per ragioni finanziarie, ma soprattutto per ragioni di carattere culturale e in certo modo politico-istituzionali; far venire meno un significativo impegno per la pace, visto anche lo scenario mondiale di recrudescenza dei fenomeni di intolleranza e guerra tra i popoli assume un significato simbolico molto pesante -:
quando si provvederà all'erogazione dell'annualità 2010 del contributo di euro 50.000,00 che si deve corrispondere per il funzionamento del parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema;
come si intenda provvedere affinché il finanziamento stabilito per legge pari a 50.000,00 euro venga corrisposto ad ogni esercizio finanziario dallo Stato con la necessaria puntualità a cadenza annuale;
se non si ritenga opportuno assumere iniziative per adeguare, aumentandolo, detto contributo come segnale di attenzione del Governo alla costruzione di una politica di dialogo tra i popoli in un momento di così tragica crisi a livello internazionale.
(3-01925)

GHIZZONI e SANI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
la chiesa della Madonna delle Grazie è uno degli edifici sacri più antichi di Orbetello (Grosseto): essa risale, infatti, al secolo nono. In particolare, l'interno è decorato da due affreschi quattrocenteschi

mariani uniche testimonianze artistiche degli stretti legami di Orbetello con la Siena del Rinascimento, la cui esecuzione ha probabilmente a che fare con la residenza orbetellana del pittore senese Neroccio de' Landi;
nel secolo diciottesimo la chiesa fu ridotta, privata delle navate laterali, ed inglobata all'ospedale «San Giovanni di Dio» (ex ospedale cittadino);
la funzione di chiesa «ospedaliera» ha accentuato il ruolo sociale e identitario assunto dal sacro edificio per l'intera comunità di Orbetello, almeno fino al 2003;
nel luglio del detto anno, la giunta cittadina, guidata dal sindaco Rolando Di Vincenzo, ha venduto alla società romana Global Service l'ex ospedale cittadino di San Giovanni di Dio (6.200 metri quadrati, in parte antichi e in zona pregiatissima) per la cifra di 3.620.000 euro, per una iniziativa di carattere immobiliare;
la successiva giunta comunale, guidata dall'attuale ministro Altero Matteoli, ha proseguito il progetto di alienazione del descritto complesso storico, nonostante il valore per la memoria civica e religiosa di Orbetello;
l'antica chiesa della Madonna delle Grazie ha pertanto seguito l'ex ospedale nel destino dell'alienazione per approdare, purtroppo, ad una deprecabile condizione di degrado: essa è aggredita da numerose infiltrazioni d'acqua, le opere e gli arredi sacri rimasti sono stati esposti alle intemperie e all'incuria, la campana quattrocentesca che da secoli chiamava gli orbetellani «Ad Mariam» è stata rubata;
l'accesso alla chiesa è attualmente interdetto; all'ultima ricognizione, risalente a due anni fa, effettuata da un gruppo di cittadini mobilitati per la salvaguardia dello storico edificio, lo stato di abbandono appariva totale e coinvolgeva anche il patrimonio documentario appartenente all'antica parrocchia medievale (un libro dei morti, infatti, si decomponeva sulla pavimentazione);
a fronte di tale deprecabile situazione, inflitta ad bene storico con funzione pubblica, si è opposto l'impegno crescente dei cittadini di Orbetello; in particolare, il circolo culturale «Gastone Mariotti» ha indirizzato una denuncia (nell'ottobre 2008) alla Soprintendenza ai beni culturali della Toscana, purtroppo caduta nel vuoto: ad oggi, infatti, permane la condizione di intollerabile degrado -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali siano le motivazioni che hanno indotto la Soprintendenza a non intervenire per tutelare la chiesa della Madonna delle Grazie di Orbetello;
quali iniziative di competenza intenda assumere per preservare il sacro edificio, espressione del patrimonio storico-artistico toscano e nazionale.
(3-01926)

Interrogazione a risposta scritta:

REALACCI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro per i rapporti con le regioni e coesione territoriale. - Per sapere - premesso che:
il Governo, in data 6 ottobre 2011 ha approvato lo schema di disegno di legge recante modifica della disciplina transitoria delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (articolo 182. Disposizioni transitorie, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio);
la risoluzione della competente Commissione del Senato del 29 settembre 2010, ha impegnato «a rivedere con urgenza, entro e non oltre il termine della nuova scadenza del bando, la disciplina dei requisiti prevista dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali, assicurando il giusto riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita dagli operatori in questi anni»;
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano, in data 22 settembre 2011, ha espresso il parere favorevole sullo schema di disegno di legge in materia di disciplina transitoria della qualifica di restauratore dei beni culturali e di collaboratore restauratore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e tale parere favorevole risulta condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:
1. comma 1, lettera b) - sostituire «alla data di entrata in vigore del decreto dei Ministro 24 ottobre 2001, n. 420» con «alla data del bando»;
2. comma 1, lettera c) - sostituire «di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420» con «del bando»;
appare coerente con i requisiti richiesti facciano riferimento alla data del bando e non alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale;
il testo che il Governo propone non ha recepito quanto suggerito dalla Conferenza Stato-regioni (punti 1 e 2 sopra menzionati), e non fornisce, purtroppo, adeguata soluzione a uno dei problemi principali relativo alla possibilità di acquisire direttamente la qualifica di restauratore dimostrando di possedere un titolo di studio e/o di aver svolto attività di restauro qualificata nel corso dell'ultimo decennio - non riconoscendo le competenze più volte verificate e confermate dal Ministero per i beni e le attività culturali (per il tramite delle Soprintendenze) in occasione di affidamenti di lavori ovvero del rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di interventi su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici;
in riferimento alla lettera b) si nota che saranno considerati utili alla data del bando soltanto i titoli di studio conseguiti dagli interessati e non anche l'attività di restauro dagli stessi eventualmente svolta, che rimane invece ancorata alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 420 del 2001 (16 dicembre 2001). Poiché normalmente i percorsi didattici precedono (e non seguono) l'attività lavorativa, la «modifica» non cambia niente, in quanto il limite temporale del 16 dicembre 2001 riferito alla sola attività lavorativa risulta a giudizio dell'interrogante ancor più illogico e ingiustificato rispetto alla versione vigente;
per quanto sopraddetto restano purtroppo esclusi dalla possibilità di conseguire direttamente la qualifica di restauratore tutti quegli operatori (oltre 2.000 attività di restauro in tutta Italia, quasi il 45 per cento del totale delle imprese) che pur non avendo frequentato scuole di restauro o accademie di belle arti hanno comunque svolto attività di restauro qualificata per almeno otto anni, requisito sostanziale minimo sufficiente per la individuazione della figura del restauratore fin dal 2001, sia pure ai fini dell'applicazione della normativa regolamentare in materia di appalti pubblici. Se questo fosse il testo definitivo è immaginabile che tanti operatori del restauro - nel senso che il Ministero per i beni e le attività culturali li autorizza a tutt'oggi a compiere interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici continuando a certificare la corretta esecuzione degli interventi stessi - dovranno sottoporsi ad una sorta di esame di Stato, esplicitamente costruito per fare selezione, quando lo Stato, de facto, li ha già abilitati. E se così non fosse, lo Stato stesso avrebbe commesso un'attività di dubbia legittimità per avere affidato la realizzazione di interventi conservativi del patrimonio storico e artistico della Nazione a soggetti di non comprovata professionalità -:
se i Ministri interrogati intendano indicare le motivazioni che hanno impedito il recepimento delle proposte emendative formulate dalla Conferenza Stato-regioni a firma del Ministro Raffaele Fitto relative al riconoscimento diretto della qualifica di restauratore (emendamenti sopra citati al comma 1 - lettera b) e al comma 1 - lettera c)) concetti, tra l'altro,

ampiamente condivisi da CNA e dalle altre associazioni di rappresentanza imprenditoriale, che avrebbero consentito di ristabilire equità e giustizia nei confronti di tanti operatori del settore che si troverebbero a non potere esercitare la propria attività.
(4-13827)

TESTO AGGIORNATO AL 9 NOVEMBRE 2011

...

DIFESA

Interrogazioni a risposta in Commissione:

FIANO, BRESSA e MARCO CARRA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
nell'anno 2009 il Ministro della difesa ha bandito una gara per l'acquisto di 19 autovetture blindate di categoria executive per esigenze del Ministero stesso;
la suddetta gara è stata vinta dal gruppo FIAT, che ha offerto 19 Maserati Quattroporte blindate -:
quali fossero i requisiti di partecipazioni alla gara per le società partecipanti e quali le caratteristiche dell'offerta da presentarsi;
quali spiegazioni il Ministero intenda fornire circa l'effettivo bisogno di arricchire il parco auto del suo dicastero, a fronte della grave crisi economica in cui versa il Paese e degli oltre 2,5 miliardi di euro di tagli subiti in tre anni dal comparto Difesa;
a quali dirigenti del Ministero sia riservato l'uso delle suddette vetture.
(5-05667)

FIANO e BRESSA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
si apprende da notizie di stampa della scomparsa da un deposito in Libia di circa 10.000 missili terra-aria della Nato;
secondo quanto riferito dal settimanale tedesco Der Spiegel, ne avrebbe parlato il presidente del Comitato militare dell'Alleanza atlantica, ammiraglio Giampaolo Di Paola, nel corso di una riunione con alcuni parlamentari tedeschi;
secondo quanto affermato dall'ammiraglio Di Paola, più di 10.000 missili, che rappresentano una seria minaccia per l'aviazione civile, potrebbero essere contrabbandati in altri Paesi e finire in mani sbagliate, dal Kenya all'Afghanistan;
anche gli Stati Uniti sarebbero seriamente preoccupati, tanto che in una recente riunione alla Casa Bianca si sarebbe parlato addirittura di circa 20.000 missili anti-aereo di cui si sono perse le tracce;
tali missili, del peso di circa 25 chili e lunghi da un metro e 20 a un metro e 80 centimetri, possono essere facilmente trasportati e hanno un sistema di ricerca di calore con cui individuano i velivoli da abbattere nel raggio di circa tre chilometri -:
se il Ministro interrogato non intenda riferire circa le informazioni da lui acquisite su tale vicenda e sulle possibili responsabilità di questo rilevante furto di materiale bellico, avvenuto a pochi chilometri dalle coste italiane.
(5-05668)

Interrogazioni a risposta scritta:

MARIANI, RUGGHIA e GATTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
in data 29 settembre 2011 si è svolta una visita della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, presso il Centro interforze studi applicazioni militari (Cisam) di Pisa (ex Cresam);
in quell'occasione è stata rappresentata, tra l'altro, la situazione in cui si trova il personale del Cisam a causa della mancata applicazione del contratto collettivo nazionale relativo al comparto ricerca;
già da tempo sono state elaborate e definitivamente sottoscritte ed applicate tabelle di equiparazione ed inquadramento

per altro personale (Materialeradar di Livorno), ugualmente dipendente dal Ministero della difesa e transitato dal comparto ministeri a quello ricerca con decorrenza 1° gennaio 1994, in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 - regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
l'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 prevede anche per il personale del Cisam (ex Cresam) il passaggio al comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo;
il personale del Cisam, in base alle norme sopracitate, ha diritto alla stessa soluzione contrattuale e al medesimo trattamento corrisposto ad altro personale già inserito nel comparto ricerca -:
per quale ragione la normativa citata in premessa non sia ancora stata applicata al personale del Cisam;
quali iniziative il Ministro intenda assumere, per l'immediata apertura della prevista trattativa sindacale volta a comporre la vertenza contrattuale delineata in premessa.
(4-13811)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 7 novembre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 93 della legge 27 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che la vaccinazione antitubercolare è obbligatoria per il personale sanitario, gli studenti in medicina, gli studenti in infermieristica e chiunque, a qualunque titolo, con test tubercolinico negativo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti, oppure che operi in ambienti ad alto rischio e non possa essere sottoposto a terapia preventiva;
in Italia ogni anno sono notificati al Ministero della salute circa 5 mila nuovi casi di tubercolosi e tale dato potrebbe essere sottostimato, poiché non tutti i casi vengono diagnosticati;
a poco più di un mese dalla scoperta dei neonati positivi alla tbc al policlinico Gemelli, l'inchiesta sul caso dell'infermiera dell'ospedale romano affetta da tubercolosi ha portato all'emissione di sette avvisi di garanzia per i reati ipotizzati di epidemia colposa e lesioni colpose per il datore di lavoro ed i responsabili che avrebbero trascurato i controlli sul personale sanitario preposto;
medici ed infermieri, per le caratteristiche del loro lavoro, sono maggiormente esposti ai rischi di contagio e proprio per questo non vanno sottovalutati i controlli presso le strutture sanitarie e nosocomiali e in tutti i luoghi considerati a rischio, anche perché oggi ci si imbatte spesso in ceppi batterici resistenti ai comuni antibiotici;
sulla base delle evidenze scientifiche mondiali e nazionali, nel 2009, in Italia è stata organizzata presso il Ministero della salute una Consensus Conference per rivedere le strategie più efficaci per il controllo della tubercolosi sul territorio nazionale e per la definizione degli obiettivi prioritari da perseguire nel periodo 2011-2013;
i programmi di sorveglianza per gli operatori sanitari si basano oltre che sulla valutazione all'inizio dell'attività lavorativa, sulla vaccinazione antitubercolare obbligatoria e sulla rivalutazione periodica per l'infezione tubercolare, anche su una continua valutazione del rischio di trasmissione tubercolare -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto in premessa e quali

attività di prevenzione e di sorveglianza sanitaria vengano attuate presso il Servizio sanitario militare interforze;
quale sia la percentuale dei medici ed infermieri militari che, ad oggi, risulta essere stata sottoposta a vaccinazione obbligatoria antitubercolare e quale sia l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria adottato per il monitoraggio della salute dei singoli operatori sanitari e delle collettività militari, sia in territorio nazionale che negli attuali teatri operativi.
(4-13819)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il 4 novembre 2011 si svolgeranno le celebrazioni per la ricorrenza della «Festa delle Forze armate»;
dalla risposta fornita all'interrogazione n. 4-09298 si è potuto apprendere che per le iniziative realizzate per i festeggiamenti per la ricorrenza del 2010 sono stati spesi complessivamente 2,4 milioni di euro;
una nota di agenzia del 28 ottobre 2011 dal titolo «Difesa. La Russa: Faremo la festa ma non spenderemo una lira (Dire) - "Per i festeggiamenti del 4 novembre non spenderemo neanche una lira del bilancio delle Forze armate. Ma ci sarà lo stesso un ampio programma, anche grazie a chi ci ha aiutato come Ferrovie o Eni. Quest'anno è in programma il concerto di Ennio Morricone". Così il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, a margine di una cerimonia»;
un comunicato stampa dell'agenzia Tmnews del 1o novembre ha diffuso le dichiarazioni del Ministro interrogato che vantandosi del risultato del tesseramento del suo partito ha dichiarato «Pensi, abbiamo fatto guadagnare a Poste Italiane un milione di euro. Ci devono almeno una sponsorizzazione»;
per l'occasione sono stati impiegati un ingente numero di mezzi, di supporto e logistici, oltre a un rilevante numero di militari e civili dell'Amministrazione della difesa -:
se Poste Italiane sarà sponsor di qualche iniziativa e quale sia stato il guadagno garantito a Ferrovie ed Eni;
se gli Stati maggiori di forza armata abbiano impartito disposizioni o diffuso comunicazioni per richiedere al personale militare dipendente di partecipare agli eventi, indossando l'uniforme di servizio, unitamente ai propri familiari;
quanti mezzi aerei terrestri e navali e/o di supporto e quanti dipendenti militari e civili siano stati impiegati nelle attività per le celebrazioni di cui in premessa, per quanto tempo e quale sia la spesa complessivamente sostenuta;
quali sia stata la spesa per le manifestazioni e gli eventi non militari collegati alla celebrazione della ricorrenza di cui in premessa;
quante siano state le ore di lavoro straordinario complessivamente effettuati dal personale militare e quante quelle effettivamente retribuite, per singola forza armata e per ogni fascia di grado gerarchico.
(4-13822)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
con il parere numero 04034/2011 afferente il ricorso straordinario al Capo dello Stato n. R.G. 05371/2010, reso pubblico in data 2 novembre 2011, il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha accolto il ricorso della A.V.S. s.a.s. di Fiore Massimo per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per l'approvvigionamento di attrezzature sanitarie da impiegare a bordo degli elicotteri dell'aviazione dell'Esercito e degli altri atti della gara indicati nel ricorso medesimo;

oggetto d'impugnazione sono gli atti della procedura di aggiudicazione, in favore della società Sago Medica s.r.l. di Cento (Ferrara), della fornitura di attrezzature sanitarie da impiegare a bordo degli elicotteri dell'aviazione dell'Esercito - Viterbo - per un importo presunto di euro 850.000.000;
a tale procedura partecipava anche la A.V.S. s.a.s. di Fiore Massimo & C, la quale, a seguito di quanto verificato dall'apposita commissione per l'esame delle offerte in sede di valutazione dell'offerta tecnica (busta n. 2), con verbale n. 15 dell'11 dicembre 2009, veniva esclusa dalla gara, che era aggiudicata alla Sago Medica -:
quali immediati provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per ripristinare il rispetto delle regole e quali provvedimenti intenda assumere nei confronti di coloro che abbiano permesso che le citate irregolarità si verificassero;
se abbia informato le competenti autorità giudiziarie per quanto concerne gli aspetti del danno erariale e quelli squisitamente penali che dovessero emergere dalla dovuta valutazione dei fatti.
(4-13823)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
con il parere numero 04033/2011 afferente al ricorso n. R.G. 01598/2010, reso pubblico in data 2 novembre 2011, il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Cataldo Rizzo, per l'annullamento del provvedimento ministeriale del 21 gennaio 2009 di esclusione dalla procedura concorsuale per l'immissione di 1750 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'esercito, e del relativo bando, emanato con decreto 21 novembre 2007 n. 170 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, 27 novembre 2007 n. 94;
il caporalmaggiore dell'esercito in ferma breve Rizzo ha chiesto di partecipare al concorso sopra indicato, ed è stato escluso per aver riportato una condanna per delitto non colposo, mentre il bando all'articolo 2, punto 1, lettera d) poneva fra i requisiti di partecipazione quello di «non aver riportato condanne per delitti non colposi»;
il Consiglio di Stato ha stabilito che «[...] per escludere da un concorso chi abbia riportato una condanna a pena sospesa occorre che una legge esplicitamente preveda che determinate condanne comportino l'esclusione anche se sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Diversamente, la clausola che si limita ad escludere chi abbia riportato condanne o determinate condanne, di per sé non contrasta con l'articolo 166 e non comporta la deroga alla disposizione del secondo comma. L'articolo 36 del decreto legislativo n. 196 del 1995, ora abrogato («non siano incorsi in condanne per delitti non colposi») non comporta perciò deroga all'articolo 166, secondo comma, del codice penale. Ne segue l'illegittimità dell'articolo 2, comma 1 lettera d), nella parte in cui esclude dal concorso chi abbia una condanna a pena sospesa, e di conseguenza del provvedimento di esclusione del ricorrente [...]» -:
quali immediati provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per ripristinare il rispetto delle regole e quindi per risarcire il danno arrecato al militare in premessa e quali provvedimenti intenda assumere nei confronti di coloro che abbiano permesso che tali irregolarità si verificassero;
se abbia informato le competenti autorità giudiziarie per quanto concerne gli aspetti del danno erariale e quelli squisitamente penali che dovessero emergere dalla dovuta valutazione dei fatti.
(4-13824)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

GARAGNANI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
si fa riferimento alla incredibile e ad avviso dell'interrogante inaccettabile decisione del comune di Bologna di far pagare la tassa sui rifiuti ai conventi di clausura della città;
non è in questione l'obbligo di tutti i cittadini di pagare le tasse o l'autonomia degli enti locali in materia di riscossione dei tributi di loro spettanza ma non sembra giusto all'interrogante accomunare conventi di clausura che vivono prevalentemente di beneficenza ad alberghi e caserme, titolari di altre cospicue entrate, perché dimostra scarso senso della realtà;
è evidente a tutti che il cittadino che paga determinate tasse ha una fonte di reddito alla quale va commisurata ogni imposizione fiscale; ma non si comprende quale reddito possano avere suore di clausura che vivono nella povertà e nella preghiera;
non si giustifica, secondo l'interrogante, la discrezionalità di un ente locale quando sono violati i più elementari diritti dei cittadini -:
se non si intenda assumere un'iniziativa normativa per procedere a una riforma in materia fiscale che eviti l'arbitrio e garantisca i cittadini di fronte a forme improprie di esazione fiscale.
(3-01930)

Interrogazioni a risposta scritta:

MARINELLO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito del nuovo redditometro, presentato il 25 ottobre 2011 dall'Agenzia delle entrate, vengono prese in considerazione oltre 100 voci, rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana e indicative di capacità di spesa, che contribuiscono congiuntamente alla stima del reddito; tra le voci classificate «altre spese significative» sono ricomprese le spese veterinarie;
sostanzialmente le spese per la cura degli animali di affezione entrano a far parte dei parametri di misurazione della ricchezza del contribuente ai fini della congruità tra quanto dichiarato e quanto accertato dagli uffici fiscali;
unanime ed immediata è stata la protesta dell'Ordine dei veterinari e di tutto il mondo animalista; prese di posizione fortemente critiche sono state espresse anche da esponenti del Governo (Frattini, Brambilla, Martini);
in sintesi si è correttamente contestato che la capacità senziente degli animali sia stata interpretata dallo Stato italiano come capacità tributaria; inoltre deve considerarsi del tutto improprio equiparare gli animali di affezione, che sono per i loro possessori membri di famiglia, ai beni di lusso; per moltissimi anziani un cane o un gatto costituiscono l'unico sollievo alla solitudine e la medicina presta sempre più attenzione al valore terapeutico della compagnia di un animale (pet therapy); infine deve ritenersi corretta anche l'obiezione che la norma avrà come effetto collaterale l'aumento degli abbandoni e del randagismo e la disincentivazione delle adozioni presso i canili;
giova ricordare che nel nostro Paese sono iscritti alle anagrafi territoriali 4,6 milioni di animali solo tra cani e gatti e che oltre il 65 per cento delle famiglie italiane ha almeno un animale domestico; l'Ente nazionale protezioni animali (ENPA) valuta che nelle case degli italiani vivano circa 60 milioni tra cani, gatti, conigli, pesci rossi e uccellini;
su di essi già grava il più pesante regime fiscale europeo: l'aliquota iva più alta per le spese veterinarie (dal 20 al 21

per cento; l'aliquota iva più alta sugli alimenti (dal 20 al 21 per cento); la recente riduzione delle detrazioni fiscali delle cure veterinarie; le imposte sugli obblighi amministrativi (anagrafe e passaporto); le imposte sulle vaccinazioni essenziali e obbligatorie; le imposte sulla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo (esempio leishmaniosi); le imposte sulla sterilizzazione per contrastare il randagismo -:
se non ritenga opportuno adottare con la massima urgenza ogni iniziativa di competenza volta ad escludere le spese veterinarie da quelle che, secondo il cosiddetto redditometro, sono indicative della capacità di spesa.
(4-13806)

SAVINO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche europee. - Per sapere - premesso che:
il Parlamento ed il Consiglio europeo il 16 febbraio del 2011 hanno approvato il testo della nuova direttiva europea, 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, che reca nuove e più dettagliate disposizioni sulla materia, abrogando, con decorrenza dal 16 marzo 2013, la precedente normativa contenuta nella direttiva 2000/35/CE;
rispetto alla precedente, la nuova direttiva europea ha un ambito applicativo piuttosto ampio. Gli strumenti in essa contenuti, infatti, si estendono a «tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche ... anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori» includendovi anche «la progettazione e l'esecuzione di opere ed edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile»;
la direttiva contiene disposizioni specifiche in materia di interessi di mora per ritardato pagamento, risarcimento dei creditori, procedure di recupero dei crediti e, misura più di rilevo, nuovi termini dei tempi di pagamento;
per quanto riguarda le transazioni tra imprese, il termine per il pagamento di una fattura per beni e servizi è stato fissato a 30 giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura. Tale termine può essere elevato a 60 giorni solo se è espressamente concordato nel contratto e se non sia gravemente iniquo per il creditore;
per quanto riguarda le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni, il termine di pagamento è fissato in 30 giorni e la possibilità di elevarlo fino ad un massimo di 60 giorni è limitato a determinati casi specifici (enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria) ed è soggetto a regole severe;
il recepimento di questa direttiva costituisce un passaggio fondamentale per garantire trasparenza e certezza di diritto nei tempi di pagamento, soprattutto in un momento come questo in cui è a rischio la sopravvivenza di molte imprese;
secondo recenti notizie di stampa, il vicepresidente dell'Unione europea, Antonio Tajani, il 19 ottobre 2011, avrebbe spedito una lettera ai Governi dei Paesi dell'Unione per chiedere di anticipare dal 2013 al 2012 il termine per il recepimento della direttiva all'interno dell'ordinamento locale degli Stati membri;
la direttiva de quo è inserita nell'allegato B del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011», il cui esame è cominciato in Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera il 12 ottobre 2011;
in data 25 ottobre la Commissione bilancio della Camera, chiamata a riferire sul disegno di legge predetto, ha deliberato che, al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica, è necessario rinviare il recepimento della direttiva 2011/7/UE e ne ha chiesto lo stralcio;

la decisione è stata presa sulla base di una nota della Ragioneria dello Stato che ha espresso forti preoccupazioni sui probabili effetti del recepimento che risulterebbero pregiudizievoli per gli obiettivi di finanza pubblica;
ad avviso dell'interrogante, la preoccupante situazione italiana, oltre ad un rapido recepimento della direttiva, richiede misure volte ad incentivare la cultura e la prassi del pagamento tempestivo ed, altresì, l'adozione di strumenti idonei a garantire la tutela giurisdizionale del creditore con procedure di recupero rapide ed efficaci -:
se, in che tempi, con quale strumento normativo e con quale copertura finanziaria intendano recepire la direttiva in questione e quali altre misure intendano adottare al fine di garantire una piena tutela del creditore.
(4-13816)

...

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

MARCHIGNOLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1 della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, delega il governo a riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, attraverso la riduzione di quelli di primo grado (tribunali e giudici di pace) e l'accorpamento degli uffici requirenti;
i tribunali verranno riorganizzati secondo i seguenti criteri: numero degli abitanti, estensione del territorio, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriali del bacino di utenza, tasso di impatto della criminalità organizzata, e non ultimo necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
tra le sedi distaccate oggetto della razionalizzazione inserita nella delega è presente la sede distaccata del tribunale di Bologna sito in Imola;
la sede distaccata di Imola raccoglie un bacino di utenza che comprende i comuni del circondario imolese e del comune di Molinella per un totale di 130 mila abitanti;
la sede risulta strategica vista la presenza di piccole e medie imprese, cooperative e aziende, che con la recente crisi economica hanno avuto peraltro un incremento consistente del contenzioso;
la sede imolese con il suo carico di oltre 1800 cause arretrate da smaltire ed oltre 900 pratiche ogni anno supera ampiamente il carico di lavoro di molti altri tribunali provinciali dislocati su tutto il territorio nazionale;
allo stesso modo risulta ingente il carico di lavoro del giudice di pace quantificabile in 1500 pratiche l'anno;
l'accorpamento con il tribunale di Bologna della sede distaccata imolese aggraverebbe ulteriormente la situazione già al collasso dello stesso tribunale di Bologna;
l'accorpamento allungherebbe ulteriormente la durata dei processi con evidente danno, anche economico, nei confronti dei cittadini;
quanto esposto sopra ha sollevato fortissime preoccupazioni tra i cittadini, le imprese, i professionisti del territorio imolese e tali preoccupazioni sono state raccolte da diversi consigli comunali ed, in particolare, dal consiglio comunale di Imola che in data 26 ottobre 2011 ha approvato all'unanimità un ordine del giorno attraverso il quale è stata espressa ferma contrarietà alla eliminazione della sede distaccata di Imola del tribunale di Bologna -:
se non ritenga che le criticità e le problematiche richiamate in premessa costituiscano elementi oggettivi al fine di

evitare la chiusura della sede distaccata di Imola del tribunale di Bologna.
(4-13807)

TIDEI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel Lazio, nei 14 istituti carcerari erano presenti al 31 maggio 2011 6.598 detenuti in celle dove ce ne dovrebbero stare un massimo di 4.856;
le ragioni di tale situazione (così come nel resto delle carceri italiane) sono dovute principalmente al sovraffollamento detentivo, all'inadeguatezza delle strutture e alla carenza di personale (polizia penitenziaria nonché psicologi ed educatori);
anche a Civitavecchia, come già noto gli istituti penitenziari sono ormai prossimi al collasso;
non rimane difficile immaginare l'emergenza umanitaria-sociale che scaturisce da questa situazione. Il sovraffollamento, nel Lazio come altrove, uccide trattamento e rieducazione e il paradosso è che si devono registrare situazioni come quella del carcere di Rieti con 110-120 detenuti in una struttura che teoricamente è in grado di ospitarne 300-400 perché manca il personale di polizia penitenziaria e non ci sono educatori e psicologi. Analogamente, è chiuso per mancanza di personale anche il padiglione del carcere di Velletri, tra l'altro, fresco di completamento;
i primi a soffrire di tale emergenza sono i pochi addetti impiegati nelle carceri e di agenti di polizia penitenziaria, educatori e psicologi continuamente sotto pressione e spesso a rischio per la propria incolumità personale;
una delle cause che ha contribuito al crescente sovraffollamento è sicuramente riconducibile a quella che appare all'interrogante una politica del «tutti dentro» intrapresa dal Governo senza fare però prima i conti con lo stato di degrado e inadeguatezza degli istituti penitenziari italiani;
i sindacati, inoltre denunciano da tempo responsabilità anche da parte dell'amministrazione penitenziaria che mal gestisce il poco personale di polizia impiegato, continuando a mantenere distaccato presso strutture esterne agli istituti penitenziari (Ministero, dipartimento, provveditorati e altro) personale che in questo momento critico dovrebbe stare in prima linea nel fronteggiare «l'emergenza carceri»;
nelle carceri civitavecchiesi così come in quelle laziali si può delineare quindi un quadro davvero desolante in materia di sicurezza e del personale addetto: la sicurezza interna diminuisce a vista d'occhio, i pochi poliziotti impiegati sono sottoposti a doppi turni, lavoro straordinario e movimenti di scorta per garantire gli spostamenti dei detenuti;
le organizzazioni sindacali di Civitavecchia hanno chiesto al provveditorato del Lazio l'invio 30 unità di polizia penitenziaria per il nuovo complesso penitenziario e di 10 per la casa di reclusione;
le stesse organizzazioni, qualora l'ennesimo appello dovesse trovare ancora tanto silenzio sono pronte a manifestare elevando la protesta sino ai massimi livelli -:
alla luce di questa drammatica situazione più volte denunciata, anche dall'interrogante con numerose interrogazioni, mozioni, question time e altri strumenti, se il Ministro non intenda intervenire fattivamente quantomeno accettando le proposte delle organizzazioni sindacali che di certo non risolverebbero il caos generale ma potrebbero tamponare nell'immediato il problema legato alla carenza di agenti di polizia penitenziaria per prevenire altresì il verificarsi di eventi tragici.
(4-13808)

TOUADI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
Michele Senese secondo quanto emerso in molteplici indagini della direzione

distrettuale antimafia di Roma è un boss di peso nel panorama criminale della malavita romana e laziale;
è stato condannato a 17 anni di carcere per aver promosso e diretto un'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga operativa nella capitale;
le indagine del ROS coordinate dalla direzione distrettuale antimafia hanno fatto emergere come Senese fosse anche un punto di riferimento per i rappresentati di altre mafie nella capitale;
nell'ambito delle indagini sul ferimento di Vito Triassi avvenuto a Roma il 20 settembre 2007 emergeva come Michele Senese fosse intervenuto per far evitare una guerra tra opposti schieramenti della criminalità organizzata attiva in Ostia;
emergeva altresì nell'ambito del procedimento a carico di Pasquale Noviello, ed altri, ritenuto capo di una costola del clan dei casalesi operativa tra Anzio e Nettuno come il Michele Senese fosse intervenuto sul Noviello, in virtù del suo carisma criminale, per tutelare un suo sodale;
nell'ambito della sentenza di primo grado il giudice Luciano Imperiali sottolineava come in virtù di molteplici e convergenti motivi (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni telefoniche e perizie) il Michele Senese sia stato dichiarato, in passato erroneamente malato di mente in molti processi, evitando così le condanne;
dal sito web www.nottecriminale.it risulta che Michele Senese dall'agosto di quest'anno è di nuovo agli arresti ospedalieri a seguito di una decisione della corte d'appello di Roma ove si sta celebrando il processo d'appello per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso ed associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga;
tutto ciò in base ad una decisione presa sulla considerazione di un'ennesima perizia del professor Maurizio Marasco, che certifica che Michele Senese soffrirebbe di ritardo mentale, disturbo antisociale di personalità e schizofrenia paranoide;
l'11 agosto 2011 la procura generale presso la corte d'appello di Roma ha fatto ricorso contro tale decisione;
si fa presente che già in altri casi esponenti apicali della criminalità organizzata hanno simulato malattie per poter fuggire dal carcere e continuare ad esercitare il proprio potere criminale -:
se il Ministro sia a conoscenza di questi gravi fatti e se intenda avviare un'ispezione ministeriale in seno alla sezione della corte d'appello di Roma che ha deliberato la concessione degli arresti ospedalieri a Michele Senese in considerazione di quanto sopra affermato.
(4-13826)

...

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:

MARIANI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il giorno 2 novembre 2011 un nutrito gruppo di studenti, utenti abituali della linea ferroviaria Aulla-Lucca, ha protestato, occupando i binari alla stazione di piazza del Serchio, per denunciare i frequenti ritardi dei convogli lungo la linea ferroviaria e gli insopportabili disservizi che ogni giorno devono sopportare al pari degli altri pendolari, per recarsi presso gli istituti scolastici;
gli studenti esasperati dall'ennesimo ritardo del treno delle 7,30 diretto a Castelnuovo Garfagnana e Barga, che avrebbe provocato per l'ennesima volta l'impossibilità di prendere le coincidenze con i pullman diretti alle scuole, hanno

anche evidenziato l'insostenibile sovraffollamento delle carrozze e la carenza di condizioni igieniche adeguate;
il treno 6957, in viaggio da Minucciano a Pisa, su cui sarebbero dovuti salire gli studenti, era composto, secondo quanto ha chiarito la regione Toscana, solo da due carrozze per circa 180 persone, in palese contrasto, dunque, con quanto previsto dal contratto di servizio. La medesima nota, inoltre, ha confermato quanto testimoniato dai pendolari, vale a dire che la linea Lucca-Aulla, da mesi è gravata da pesanti disservizi «per ritardi e soppressioni, al pari di altre linee diesel, per problemi legati alla manutenzione straordinaria delle vetture»;
l'interrogante ha ripetutamente richiamato l'attenzione del Ministro interrogato, delle istituzioni territoriali e di RFI sulle pessime condizioni del collegamento ferroviario tra la Garfagnana e Lucca, Lucca e Pisa, Lucca e Firenze che costringe studenti e lavoratori a sopportare lo scotto di una situazione inaccettabile e di un servizio offerto ormai in condizioni e tempi indecenti;
la situazione, com'è reso evidente dalla clamorosa protesta inscenata dagli studenti esasperati, richiede, pur nella difficile congiuntura economica, un chiaro e non rinviabile intervento che dia ai pendolari un servizio adeguato. I pesanti tagli del Governo, che incidono gravemente sul trasporto pubblico locale, non devono paralizzare un servizio fondamentale né, tantomeno, privare della dignità che merita un collegamento insostituibile per chi vive in aree geograficamente marginali;
la grave situazione del trasporto ferroviario locale riscontrata in Toscana, peraltro, è comune a tutto il territorio italiano e riguarda il comparto del trasporto pubblico nelle diverse modalità. Negli ultimi anni il settore dei trasporti pubblici locali è stato interessato da logiche di contenimento dei costi e riduzione della spesa pubblica che, avulsi da qualsiasi riflessione di contenimento selettivo, di rilancio del settore e miglioramento del servizio pubblico universale, sono, senza alcun dubbio, alla base delle gravi inefficienze e degli ostacoli che non assicurano al cittadino la garanzia del diritto alla mobilità individuale, soprattutto in relazione alle fasce di popolazione più deboli come studenti e anziani;
le gravi inefficienze del settore, l'inadeguatezza e lo stato di usura del materiale rotabile, rendono particolarmente disagevole l'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte dei numerosi utenti che sono costretti a servirsi quotidianamente, per studio o lavoro, del servizio pubblico che, in quanto tale, dovrebbe al contrario rispettare precisi obblighi nei confronti della collettività, derivanti tanto dalla legislazione nazionale quanto dal diritto comunitario, tra i quali: l'universalità e la continuità del servizio senza interruzioni; la qualità - che è un requisito fondamentale nel diritto comunitario, nella regolamentazione dei servizi di interesse generale in cui è ricompreso il settore dei trasporti pubblici locali; l'accessibilità; la tutela degli utenti;
i cittadini che utilizzano il servizio di trasporto pubblico pur effettuando una scelta conveniente per l'intera collettività in termini di minor costo ambientale e sanitario e quindi meritando la massima considerazione, sono ripagati con il sovraffollamento dei mezzi, la carente pulizia, l'inadeguatezza degli orari, la mancanza di sicurezza delle stazioni soprattutto nelle ore serali, la mancanza di capillarità del servizio, la mancanza di competitività per quanto riguarda i tempi di percorrenza;
nella situazione descritta suscita grande preoccupazione la decisione di Trenitalia s.p.a., comunicata ai fornitori interessati in data 28 ottobre 2011, di sospendere la gara d'appalto avviata solo tre mesi fa per l'acquisto di 40 convogli diesel e di elettrotreni per il trasporto regionale, a causa dell'indisponibilità di risorse per l'attuazione dei contratti di servizio di trasporto ferroviario regionale già stipulati;

in occasione dell'approvazione definitiva della manovra finanziaria di agosto 2011 è stato approvato dalla Camera l'ordine del giorno n. 9/4612/136 che impegna il Governo «a garantire al trasporto pubblico locale risorse sufficienti alla fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale» prevedendo la copertura anche dei «costi del personale e di funzionamento» del trasporto pubblico locale. Il medesimo ordine del giorno ha inoltre impegnato il Governo a «sostituire tali trasferimenti solo dopo aver assicurato, a regime, adeguate e congrue fonti autonome di finanziamento sufficienti alla copertura delle spese di parte corrente e in conto capitale del servizio di trasporto pubblico» e a «dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 42 sul federalismo fiscale affinché nella fase transitoria si provveda al recupero del deficit infrastrutturale per i servizi essenziali, (...) disponendo risorse adeguate e interventi finalizzati agli obiettivi di sviluppo, coesione e solidarietà sociale, tenendo conto "anche" della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard, nel pieno rispetto dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione»;
il 27 ottobre 2011 la Camera ha approvato una mozione presentata dal Gruppo del partito democratico che nel ricordare gli impegni assunti con l'ordine del giorno citato, impegna il Governo, tra l'altro, ad utilizzare le maggiori entrate accertate, rispetto a quelle iscritte in bilancio, derivanti dall'asta delle frequenze analogiche per reintegrare le risorse per il trasporto pubblico locale necessarie a garantire la continuità del servizio pubblico e a superare la grave emergenza del momento, anche favorendo interventi per il rinnovo del parco circolante, e a definire un piano di politica industriale nel settore dei trasporti pubblici che incentivi la ricerca e l'utilizzo delle modalità a più basso impatto ambientale;
le regioni stimano che il fabbisogno del settore del trasporto pubblico locale è pari a 1,9 miliardi di euro, si tratta di risorse essenziali per lo svolgimento del servizio secondo gli standard attuali, senza considerare i fondi necessari allo sviluppo del trasporto per far fronte alle esigenze emergenti dei cittadini e delle imprese; a fronte di tale fabbisogno le risorse rese disponibili dal Governo per finanziare il trasporto pubblico locale coprono poco più di un quinto del fabbisogno stimato -:
se il Ministro interrogato non reputi di doversi attivare per dare piena attuazione agli atti di indirizzo recentemente approvati dalla Camera e vincolanti per il Governo, e se si stia procedendo all'individuazione dei fabbisogni standard per il settore del trasporto pubblico locale, come previsto dal decreto legislativo n. 216 del 2010;
se sia consapevole e quali sino i suoi intendimenti circa l'assoluta mancanza di interventi strategici riguardo al trasporto ferroviario nella regione Toscana, se si eccettua il raddoppio della ferrovia Pontremolese, che rischia peraltro di perdere i finanziamenti stanziati (e in parte già spesi per la progettazione) per effetto dell'applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge n. 111 del 2011;
quali risorse siano destinate al trasporto ferroviario locale e di quanto siano state ridotte per la regione Toscana e se tra gli investimenti destinati a RFI siano contemplate misure soltanto a favore dell'alta velocità;
quali urgenti misure intenda adottare, per quanto di competenza, per eliminare gli inaccettabili disagi che quotidianamente debbono sopportare gli utenti del collegamento ferroviario di cui in premessa.
(5-05666)

Interrogazione a risposta scritta:

MELANDRI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
a seguito della revisione del regolamento già vigente (delibera CC 27/2009),

negli ultimi anni nella città di Roma, il settore delle affissioni e degli impianti pubblicitari ha visto l'esplodere di un grave fenomeno consistente nella esponenziale moltiplicazione su tutto il territorio cittadino di numerosissimi nuovi impianti pubblicitari di ogni foggia e dimensione;
come segnalato anche da numerosi comitati di cittadini e da organi di stampa, tali impianti vengono spesso collocati in luoghi e situazioni tale da ledere in maniera significativa la sicurezza stradale, in spregio di ogni norma di tutela della pubblica incolumità;
la direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha più volte sollecitato il comune di Roma ad agire per eliminare le situazioni di rischio;
il comune di Roma, sino ad oggi, non ha ottemperato all'invito della direzione generale;
sono stati segnalati numerosi incidenti stradali nei quali il ruolo e la posizione delle affissioni pubblicitarie hanno provocato o aggravato l'esito degli stessi;
nonostante le innumerevoli sollecitazioni pervenute al comune di Roma da parte dei cittadini organizzati in associazioni e comitati, nonostante le segnalazioni, gli esposti, le proteste, l'amministrazione comunale a giudizio dell'interrogante non si è determinata ad agire in maniera incisiva per arginare la grave situazione creatasi -:
se il Ministro intenda assumere ogni iniziativa di competenza affinché l'amministrazione comunale provveda ad agire in modo urgente ed efficace per porre rimedio alle problematiche sopra menzionate.
(4-13809)

...

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

DE POLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 4 novembre ricorre l'anniversario della firma dell'Armistizio (firmato a Padova presso Villa Giusti, alla Mandria), che sancì la fine della prima guerra mondiale. La giornata del 4 novembre è dedicata all'Unità nazionale, alle Forze armate, ai decorati al valor militare, ai combattenti e reduci ed agli orfani di guerra. Quindi rappresenta, la festa di tutto il popolo italiano, delle sue Forze armate, che il 4 novembre 1918 conquistarono la Vittoria, ma anche del popolo che lavorò e soffrì coi suoi soldati. La festa dell'orgoglio di una nazione che non fu messa in ginocchio, ma seppe riscattarsi e imporsi all'ammirazione del mondo. Una festa per una bandiera unica per tutti: il tricolore;
pare doveroso ripercorrere anche brevemente la storia di questa data simbolo della nostra identità italiana;
il giorno della memoria, ufficializzato nell'ottobre 1922 dall'ultimo Governo liberale, doveva contribuire tanto a celebrare la vittoria dell'Italia quanto a ricordare il sacrificio di chi perse la vita durante il sanguinoso conflitto;
la fine del secondo conflitto portò inevitabilmente ad un allentamento del ricordo della grande guerra. Cambiata denominazione, da «festa della vittoria» a «giorno dell'unità nazionale», il 4 novembre divenne l'occasione in cui le Forze armate dichiaravano la loro fedeltà alla Repubblica. A partire dal 1949 essa divenne anche «festa delle Forze armate», ritenute quali vere depositarie dei valori della concordia e dell'unità. Le celebrazioni Si mantennero perciò su questo doppio canale: da una parte rito civile e religioso attraverso il quale il popolo aveva la possibilità di specchiarsi nel proprio passato patriottico; dall'altra, giornata in

cui le Forze armate d'Italia celebrano in un'unica data, le proprie glorie e le proprie memorie;
la ridefinizione del calendario delle feste civili portò ad un declassamento, a partire dal 1977, del 4 novembre che perse lo status di giorno festivo. Negli anni Ottanta e Novanta, sebbene l'evento avesse perso smalto con il venir meno della memoria della grande guerra, si compì un tentativo, in particolar modo per volontà di Pertini e di Spadolini, di fame nuovamente e soprattutto una festa dell'unità nazionale, giornata destinata a cementare un'identità collettiva in cui ricomprendere anche le Forze armate e lo stesso ricordo della seconda guerra mondiale;
oggi tale data depurata da ogni eccesso retorico, contribuisce alla memoria della grande guerra quale compimento di quell'unità nazionale invocata dai padri del Risorgimento. Furono infatti le trincee a far incontrare per la prima volta siciliani e veneti, liguri e pugliesi, tragicamente consapevoli di appartenere ad una stessa comunità di destino;
a favore del ricordo della grande guerra avrebbe dovuto giocare la legge che, approvata finalmente nel 2001, ha posto sotto tutela il patrimonio storico della prima guerra mondiale. Tuttavia, l'assenza di adeguati fondi per la salvaguardia di tali beni ne ha compromesso la piena attuazione;
detto ciò lascia sgomenti la mancanza di fiori e corone in ricordo dei nostri caduti avvenuta quest'anno nel Veneto in occasione di questa fondamentale giornata della memoria nazionale. Pare infatti che, il ministero competente non ha stanziato i fondi necessari per le doverose celebrazioni tagliando addirittura sulle corone di fiori da porre in omaggio alle centinaia di caduti delle province venete. Non c'è dubbio su quanto il nostro Paese stia attraversando un periodo di crisi ma ha dell'incredibile che si sia giunti così all'osso da dover adottare tagli di questo genere. Sono in molti a pensare che, lo Stato unico e supremo rappresentante della nazione così facendo abbia dimenticato chi ha dato la vita per difendere la patria. Si apprende dalla stampa locale e da altri mezzi di comunicazione che il sacrificio dei nostri caduti non è stato dimenticato grazie alle questure che in sintonia con gli agenti e i cittadini hanno raccolto fondi per onorare i valorosi che hanno perso la vita per noi. In tanti in questi giorni si sono chiesti al riguardo che fine abbiano fatto i fondi versati nelle casse dello Stato dai contribuenti per essere impiegati in occasione di questa ricorrenza, ma nessuno ha ricevuto una risposta;
sono stati in tanti a percepire questo taglio alle corone di fiori per i caduti come una grave mancanza dello Stato, perché se è vero l'Italia è attraversata da una profonda crisi economica è altrettanto vero che lo Stato con tagli di questo tipo non aiuta il popolo a ricordare la propria d'identità nazionale che passa dalla conoscenza e dalla tutela del passato -:
se non ritenga di motivare la mancata deposizione delle corone dei fiori ai caduti e in che modo siano stati impegnati i fondi versati nelle casse dello Stato dai contribuenti veneti per le occasioni di celebrazione e commemorazione ai caduti.
(4-13812)

DI PIETRO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in ordine alla nomina dei membri dei collegi dei revisori negli enti locali l'articolo 16, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, prevede l'istituzione di un nuovo elenco nel quale i revisori dovranno iscriversi, stabilisce che la scelta dovrà essere fatta per estrazione a sorte e fissa il principio secondo il quale ci dovrà essere un rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione e popolazione di ciascun comune;
il tema della revisione legale è fortemente dibattuto e oggetto continuo di norme e di nuovi e necessari princìpi contabili e di revisione, ma, al di là della fissazione di divieti, sarebbe importante

fissare semplici regole che consentano al sistema di autoregolarsi, evitando, al contempo, che i controllati nominino i controllori;
l'attuale stato di cose danneggia fortemente soprattutto i professionisti più giovani, anche quando sono molto preparati, rispetto all'«anzianità» di carriera, spesso ritenuta garanzia di maggiore capacità;
ogni sistema tecnico di nomina escogitato può ritenersi a rischio di contaminazione o di aggiramento; ciò che dovrebbe essere considerato è il principio, da applicare in maniera universale, in base al quale sia sempre un organo istituzionale esterno - la Corte dei conti, ad esempio - a nominare tra gli iscritti all'albo dei commercialisti ed esperti contabili, con criteri oggettivi, i membri dei collegi dei revisori negli enti locali oppure che sia l'organo istituzionale esterno competente a selezionare, tramite estrazione, una rosa di professionisti da sottoporre al consiglio comunale per la scelta e la conseguente nomina di quelli ritenuti più validi;
medesimo principio e medesime ipotesi riguardano gli organi ed enti pubblici ove si debba procedere alla nomina dei collegi sindacali - tra i quali, ad esempio, le ASL -:
se si ritenga praticabili le ipotesi modificative della normativa attuale in materia di nomina dei revisori contabili indicate in premessa e se non intenda adottare nuove iniziative normative al fine di dar loro esecuzione.
(4-13818)

...

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
Ryszard Lechowicz, un operaio di 37 anni, polacco, è morto intorno alle diciotto del 26 ottobre 2011 nell'area di Villavalle, parte del sito delle acciaierie ThyssenKrupp, a Terni;
secondo l'autopsia eseguita dal medico legale nominato dalla procura e secondo quanto ha riferito il consulente nominato dalla famiglia della vittima, l'operaio è morto per asfissia meccanica violenta e acuta a seguito del seppellimento dell'uomo da parte di materiale argilloso;
si tratta del fango che Ryszard Lechowicz doveva scaricare nella discarica Ast, a Villa Valle, e che trasportava su di un camion ora oggetto di perizia poiché gli investigatori, dopo aver accertato che è stato spostato, vogliono avere un quadro preciso del suo funzionamento;
le indagini riguardano anche il lasso di tempo, quasi due ore, trascorso tra il momento dell'incidente e la telefonata al 113 -:
se e quali iniziative di competenza intenda promuovere in merito all'accaduto sia per chiarire la dinamica dell'incidente sia per verificare che siano state rispettate tutte le norme a difesa della salute e della sicurezza sul lavoro a partire dal protocollo sulla sicurezza siglato in prefettura nell'aprile 2010 con la Thyssen;
se siano al vaglio iniziative, e nel caso quali siano, per una maggior sicurezza che possa interessare tutti i lavoratori di quella zona.
(4-13829)

TESTO AGGIORNATO ALL'11 GENNAIO 2012

...

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per sapere - premesso che:
il 13 ottobre 2011 si è tenuto il tavolo di filiera cunicola per l'individuazione dei possibili interventi e delle relative priorità,

data la grave crisi in cui versa l'intero settore già da molto tempo;
nella medesima occasione alcune rappresentanze sindacali avrebbero messo in discussione la validità di alcune misure previste nel piano di settore, e già approvate in sede di Conferenza Stato-regioni, in particolare quelle concernenti la previsione di una Commissione unica nazionale e l'introduzione dell'obbligo di etichettatura di origine;
in un momento in cui le condizioni del comparto cunicolo nazionale stanno peggiorando, anche a seguito del grave ritardo delle istituzioni ad attuare gli impegni assunti, contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione agricoltura della Camera il 27 luglio 2011, risulta inopportuno mettere in discussione gli strumenti di pianificazione previsti, con il rischio di vedere vanificato il lavoro svolto finora e soprattutto alla luce dell'emergenza finanziaria in cui versano gli allevatori;
sarebbe, invece, opportuno convergere verso misure condivise atte ad integrare e aggiornare quanto previsto dal piano di settore, nonché a favorire un più rapido accesso al credito a favore degli allevatori in crisi in modo da poter permettere loro di diluire le passività accumulate e ristrutturare il debito;
alla luce di quanto premesso finora, risulta prioritario sollecitare la predisposizione del regolamento della Commissione unica nazionale, affinché il meccanismo di definizione dei prezzi sia reso più trasparente, nonché l'inserimento dell'obbligo di etichettatura di origine anche per le carni di coniglio e i relativi prodotti trasformati -:
quale sia, ad oggi, lo stato di attuazione degli impegni assunti con l'approvazione della risoluzione del 27 luglio 2011 da parte della Commissione agricoltura;
quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere al fine di agevolare l'accesso al credito in favore degli allevatori in stato di crisi, in modo da permettere loro di diluire le passività e di ristrutturare il debito;
in che modo intenda sollecitare le opportune sedi comunitarie al fine di prevedere l'obbligo di etichettatura di origine anche per le carni di coniglio;
se non intenda intervenire con urgenza sulle procedure relative all'attivazione della Commissione unica nazionale, nel rispetto delle misure previste dal piano di settore, in modo da rendere più trasparente e neutrale la definizione dei prezzi.
(2-01257) «Delfino».

Interrogazione a risposta in Commissione:

CENNI, OLIVERIO, BRANDOLINI, ZUCCHI, TRAPPOLINO, SANI, FIORIO, MARCO CARRA e DE MICHELI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
Simest, società italiana per le imprese all'estero istituita con la legge n. 100 del 1990, è partecipata al 76 per cento dal Governo e per il 23 per cento da istituti bancari, consorzi ed associazioni di impresa del settore industriale italiano;
l'oggetto sociale della suddetta società sarebbe da ricondursi alla promozione del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane ed alla assistenza ad imprenditori nelle loro attività all'estero «con particolare riferimento alle piccole e medie dimensioni anche in forma cooperativa comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche»;
come è emerso da numerosi organi di stampa nelle scorse settimane, risulterebbe la partecipazione di Simest in società che pubblicizzano e commercializzano, in Italia ed in Paesi europei ed extraeuropei, generi alimentari con nomi italiani ma prodotti con materia prima prevalentemente o integralmente non italiana, tra le

quali Lactitalia Srl con sede in Romania e Parmacotto Usa Inc, con sede negli Stati Uniti;
nello specifico Lactitalia Srl risulterebbe pubblicizzare e commercializzare in Italia ed in altre nazioni formaggi ed altri prodotti lattiero-caseari il cui nome evoca la provenienza italiana o è riconducibile all'immagine stessa del nostro Paese (come ad esempio «Dolce vita» o «Ricotta Toscanella»); alimenti che sarebbero in realtà prodotti con materie prime e procedimenti tradizionali non italiani;
allo stesso modo Parmacotto Usa Inc, partecipata da Simest nel 2008 al 49 per cento, nuovamente presente con la medesima entità nel 2010, avrebbe inaugurato a New York la «Salumeria Rosi» con un investimento di circa 5 milioni di euro. La società risulterebbe promuovere i suoi prodotti con «nomi tradizionali italiani selezionati da Parmacotto», anche se in realtà commercializzerebbe quantità importanti di prodotti trasformati di origine non italiana, con l'eccezione del prosciutto di Parma;
come noto l'uso di nomi, denominazioni, etichette che evocano il made in Italy, o il cosiddetto italian sounding, sono spesso veicolo di commercializzazione e promozione di alimenti che niente hanno a che fare con le produzioni agricole ed agroalimentari italiane a tutela delle quali il Parlamento italiano ha ritenuto all'unanimità di dover varare una norma (legge n. 4 del 3 febbraio 2011 «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari» di cui mancano però, ad oggi, i decreti attuativi);
il Governo e lo stesso Ministro interrogato hanno in più occasioni manifestato la propria volontà di sostenere e tutelare la trasparenza e la certezza delle informazioni relative ai prodotti agricoli ed alimentari provenienti dal nostro Paese;
tra le finalità e gli obiettivi di Simest non risulterebbe figurare alcun riferimento o indirizzo relativo al sostegno del comparto agroalimentare, così come non sembra che del resto nessuno dei soggetti privati che costituiscono il 23 per cento del capitale Simest, sia da ricondurre all'interesse degli agricoltori e del comparto agroalimentare;
risulta evidente che la diffusione di prodotti, che traggono in inganno circa la vera origine geografica, realizza un evidente danno all'immagine della nostra produzione agroalimentare nazionale, fornendo informazioni non adeguatamente trasparenti ai consumatori che non vengono così messi in condizione di scegliere in modo responsabile;
in questo contesto le operazioni di italian sounding da parte di Simest, potrebbero determinare danni ancora più gravi bloccando potenzialità di crescita delle imprese italiane a causa della «saturazione» del mercato con prodotti che richiamano qualità italiane senza realmente essere di origine nazionale, impedendo ai consumatori di effettuare una corretta comparazione sulla base della diversa qualità e convenienza con prodotti autentici del made in Italy. Senza dimenticare che tali operazioni si inseriscono in un quadro di crisi e di difficoltà che sta caratterizzando alcuni settori dell'intero comparto agricolo nazionale;
istituzioni (in particolare, alcune regioni italiane) e associazioni di categoria e di consumatori hanno espresso dubbi e contrarietà rispetto alle politiche perseguite da Simest, che risulterebbero controproducenti per la crescita e la promozione del settore agroalimentare italiano, oltre ad essere in netto contrasto con i princìpi della legge vigente nazionale sopracitata;
il Governo ha inoltre recentemente assunto provvedimenti tesi a concludere le esperienze di «Buonitalia spa» (di cui è stato nominato da tempo un commissario liquidatore), e di «Ice - Istituto nazionale per il commercio estero» (soppresso con l'articolo 14, comma 17, del decreto-legge n. 98 del 2011): enti che hanno manifestato consistenti limiti nel sostegno e nella

promozione al comparto agricolo ed alimentare italiano -:
se le informazioni rese note da numerose agenzie ed organi di informazione sopra richiamate corrispondano al vero;
se il Governo non ritenga di danneggiare indirettamente il patrimonio agroalimentare italiano, sostenendo, attraverso una propria società, imprese che di fatto esercitano una concorrenza discutibile nei confronti dei prodotti interamente italiani, e quindi non ritenga di rivedere tali politiche;
se il Governo non ritenga la partecipazione di Simest nelle imprese sopra richiamate una scelta che esula dalla ragione sociale che la medesima si è data;
se il Governo non individui un chiaro contrasto tra le scelte operate ed evocate a tutela della trasparenza delle etichette nel made in Italy ed il sostegno ad imprese ed attività con risorse pubbliche, che contrastano con tale filosofia;
se il Governo intenda intervenire a sostegno dell'esportazione di prodotti agroalimentari all'estero e del rafforzamento delle imprese agricole ed agroalimentari che intendono accrescere la propria presenza sui mercati europei ed extraeuropei e con quali strumenti.
(5-05669)

Interrogazioni a risposta scritta:

DI PIETRO, DI GIUSEPPE, MESSINA e ROTA. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in Italia il bracconaggio è un fenomeno molto diffuso, e causa uccisioni di specie faunistiche importanti per gli equilibri della biodiversità;
il Corpo forestale dello Stato è la prima e più importante polizia ambientale del Paese;
il nucleo operativo antibracconaggio (Noa) del Corpo forestale dello Stato è da sempre in prima linea nella lotta al bracconaggio;
tra le operazioni più importanti per il contrasto alla caccia illegale si può annoverare la cosiddetta «operazione pettirosso», tenutasi nel bresciano, finalizzata alla lotta all'uccellagione con reti, archetti e altri strumenti di morte;
la suddetta operazione, iniziata anni fa, finora ha portato alla denuncia di oltre 1.500 persone per bracconaggio, alle quali sono stati contestati, tra l'altro, i reati venatori di abbattimento della fauna protetta, utilizzo dei richiami elettromagnetici, detenzione di fauna protetta, uccellagione, porto abusivo d'arma, utilizzo di mezzi di caccia non consentiti (insiemi di trappole serie di «schiacce» - pietre o mattonelle tenute in bilico con esche -, una o più reti, gabbia/e trappola con richiami di varie specie per la cattura di anatidi vivi, sequenze di taglioline a scatto tipo «sep») nonché il maltrattamento di animali;
in questi anni il corpo forestale dello Stato e le guardie venatorie volontarie delle associazioni ambientaliste come il WWF e la LIPU, hanno sequestrato, solo nel Bresciano, centinaia di migliaia gli archetti e altri mezzi di cattura illeciti, tutti in palese violazione della legge n. 157 del 1992;
solo in queste ultime tre settimane, grazie all'invio del Noa di Roma in rafforzamento del contingente Corpo forestale dello Stato presente a Brescia, risultano già fermate e denunciate decine di persone per vari reati legati al bracconaggio;
sono sempre maggiori le notizie ed i servizi stampa che denunciano fenomeni di bracconaggio, come ad esempio le due puntate della trasmissione tv Striscia la Notizia, trasmessa su Canale 5;
alcuni giorni fa, un assistente del Corpo forestale dello Stato è rimasto vittima di un incidente venatorie, fortunatamente

non grave, causato da un cacciatore che, sparando, lo ha ferito alle gambe;
la caccia illegale è un fenomeno esteso che coinvolge anche reati più gravi come quelli legati all'uso di armi clandestine e al porto abusivo d'arma da fuoco, come dimostrato dalle denunce e dai recenti sequestri operati da personale dell'Arma dei carabinieri in tutta Italia, dal Bresciano a Lampedusa ed Ischia;
a Brescia è in atto, da parte di rappresentanti del partito politico della Lega nord, il tentativo di sminuire l'attività del Nucleo antibracconaggio del Corpo forestale dello Stato attraverso una raccolta di firme per impedire la loro attività in difesa del patrimonio faunistico italiano;
appare necessario rafforzare il Noa e la presenza dello Stato in queste realtà dove la caccia illegale è ancora fortemente presente;
occorre garantire fondi pluriennali per il Noa affinché possa proseguire con assoluta tranquillità il lavoro quotidiano di difesa dell'ambiente e della fauna selvatica -:
se i Ministri interrogati non intendano potenziare i controlli antibracconaggio sui territorio;
se il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, non intenda valorizzare il Nucleo operativo antibracconaggio del Corpo forestale dello Stato, in modo da consolidarne sempre di più l'azione di presidio della legalità e da contrastare, al tempo stesso, i tentativi operati da più parti per delegittimare e, in prospettiva, smantellare questo decisivo strumento di lotta al bracconaggio.
(4-13815)

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il Dryocosmus kuriphilus yasumatsu, conosciuto anche come cinipide galligeno del castagno, è un piccolo imenottero considerato tra gli insetti più temibili per il castagno. La specie molto diffusa in Asia e negli Stati Uniti, è stata ritrovata per la prima volta in Piemonte, in provincia di Cuneo, nel 2002. Danni rilevanti, oltre che in Piemonte, sono segnalati nel Lazio e più di recente in Campania;
i danni che compie l'insetto sono molto evidenti: provoca la formazione di galle, cioè ingrossamenti di varie forme e dimensioni, a carico di gemme, foglie e amenti del castagno. Da queste galle nei mesi di giugno e luglio fuoriescono le femmine alate che vanno a depositare le uova nelle gemme presenti. Dalle uova fuoriescono le larve che si sviluppano molto lentamente, sempre all'interno delle gemme, senza che queste presentino sintomi esterni della infestazione. Nella primavera successiva, alla ripresa vegetativa, si ha un rapido sviluppo delle larve che determina la formazione di caratteristiche galle, prima verdastri e poi tendenti al rosso. Le larve stesse spesso determinano un arresto dello sviluppo delle gemme, da cui si sviluppano foglie di dimensioni ridotte;
un forte attacco di quest'insetto determina nel tempo anche un calo della produzione e una riduzione dello sviluppo vegetativo;
al momento la soluzione più efficace al diffondersi del parassita parrebbe essere il ricorso all'insetto antagonista, Torymus Sinensis, che si nutre del Cinipide. I tempi previsti perché la lotta biologica inizi a portare risultati sono però stimati intorno ai 4/5 anni -:
quali provvedimenti si stiano adottando sul piano nazionale per contrastare la diffusione del parassita cinipide galligeno e per aiutare i coltivatori di castagni;
se e quali studi si stiano prendendo in considerazione per combattere il suddetto parassita e se si stiano coinvolgendo esperti di altri Paesi che abbiano saputo debellare il cinipide galligeno;

se non si ritenga utile convocare un tavolo nazionale per trovare le più adeguate soluzioni alla diffusione del parassita e ai danni che può arrecare all'agricoltura.
(4-13817)

...

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

Interrogazione a risposta scritta:

GNECCHI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nell'ambito delle misure intese alla stabilizzazione della finanza pubblica ed in relazione al disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici, è stato introdotto il nuovo istituto dell'esonero dal servizio;
in particolare, il comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge prevede che «per gli anni 2009, 2010 e 2011, prorogato poi fino al 2014, il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni»;
come chiarito dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 20 ottobre 2008 n. 10, l'accoglimento della domanda non è automatico, ma richiede una valutazione da parte dell'amministrazione che potrà o meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative;
ciò comporta che la possibilità di accoglimento o meno della domanda di esonero, rimane molto discrezionale, a totale valutazione della singola amministrazione e non risulta sia stato effettuato un monitoraggio sull'applicazione della norma, per verificare un'applicazione coerente ed omogenea rispetto ai criteri da adottare da parte delle singole amministrazioni;
era quindi opportuno prevedere nella norma, un controllo del Dipartimento della funzione pubblica, sulle domande di esonero respinte dalle singole amministrazioni, e non come, a titolo di esempio, risulta essere avvenuto nel settore della polizia di Stato, dove sembra siano state respinta domande di esonero, con la generica motivazione di carenza di organico e senza alcuna possibilità per i richiedenti di richiedere una effettiva verifica da parte di un soggetto terzo, che certifichi la motivazione del diniego; in altre amministrazioni con oggettiva carenza di personale l'esonero è stato concesso; in alcune amministrazioni si è proceduto a pensionamenti coatti, a mantenimenti in servizio oltre l'età e l'anzianità contributiva e contemporaneamente anche alla concessione o diniego di esoneri; una gestione così a macchia di leopardo genera solo incertezza e disagio e non favorisce un clima di fattiva collaborazione e impegno nella pubblica amministrazione -:
se non ritenga il Ministro interrogato di procedere ad una verifica dell'applicazione della norma, assumendo iniziative affinché sia consentito ai richiedenti l'esonero, di poter chiedere un intervento da parte di un soggetto terzo, sulle motivazioni che hanno comportato il diniego delle amministrazioni di appartenenza.
(4-13805)

SALUTE

Interrogazioni a risposta orale:

BINETTI e NUNZIO FRANCESCO TESTA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
è di dominio pubblico il disagio creato dall'assurdo aumento del prezzo di un farmaco salvavita, il cui costo è passato da 2 euro a ben 24 euro. A detto aumento ha fatto seguito la denuncia da parte di un paziente in una lettera inviata al Corriere della Sera, e che ha trovato sollecita risposta in un comunicato di Guido Rasi, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa);
il medicinale in questione, è a base di benzilpenicillina da somministrarsi per iniezione, che fino a poco tempo fa era molto economico e veniva rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, ma da maggio 2011, è disponibile solo in modalità siringa pre-riempita, e il suo prezzo è diventato 24 euro, totalmente a carico del paziente;
la casa farmaceutica Biopharma ha fissato un prezzo che appare proibitivo per il Servizio sanitario nazionale, per cui, pur non essendoci un farmaco alternativo, il malato deve provvedere in proprio;
uno dei casi segnalati e pervenuti riguarda, nello specifico un bambino di 4 anni che ha contratto, per recidiva da scarlattina, la malattia reumatica diagnosticata dal reparto di reumatologia dell'ospedale Bambin Gesù di Roma che ha anche prescritto, come profilassi preventiva e secondo lo standard accettato ed accertato, una dose di Diaminocillina 1.200.000 ogni 21 giorni;
diverse farmacie interpellate hanno confermato che sono reperibili esclusivamente le confezioni per uso ospedaliero non vendibili al pubblico, per il quale sono invece previste delle confezioni con farmaco in modalità siringa pre-riempita, con i problemi già evidenziati -:
quali urgenti iniziative intenda porre in essere per risolvere definitivamente la questione di questo farmaco salvavita il cui costo aggrava ulteriormente le difficoltà delle famiglie italiane già colpite dalla crisi economica.
(3-01924)

MARINELLO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, PAGANO e GERMANÀ. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
le cellule staminali del cordone ombelicale sono in grado di combattere le malattie del sangue, poiché, essendo identiche a quelle del midollo osseo, possono essere utilizzate nei trapianti in pazienti affetti da leucemie ed altre malattie del sangue;
la caratteristica principale di queste cellule staminali è che in un trapianto il livello di compatibilità di cui queste cellule hanno bisogno è del 70 per cento a differenza di quelle trapiantate dal midollo osseo, le quali hanno bisogno di un livello i compatibilità di circa il 99 per cento;
la possibilità di effettuare trapianti con sangue cordonale ha indotto alla costituzione di vere e proprie «banche» dove vengono conservate le unità di sangue cordonale raccolte;
in Italia, le banche di sangue cordonale, istituite esclusivamente all'interno di strutture pubbliche, svolgono la loro attività in base a standard di qualità e di sicurezza definiti a livello nazionale ed internazionale;
la legge 21 ottobre 2005, n.219, ha previsto la predisposizione da parte del ministero della salute - con proprio decreto e previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - di un progetto per l'istituzione

di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale a fini di trapianto;
la rete nazionale italiana è attualmente composta da 18 banche, distribuite su tutto il territorio nazionale, già riconosciute idonee dalle regioni di appartenenza in base alle vigenti disposizioni in materia trasfusionale e all'accordo Stato-regioni del 10 luglio 2003, fatto salvo il regime autorizzativo e di accreditamento introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n.191 per le banche di nuove istituzione;
la banca del sangue del cordone ombelicale situata presso il Servizio di medicina Trasfusionale dell'ex azienda ospedaliera «Ospedali Civili riuniti» Giovanni Paolo II di Sciacca, fa parte della rete italiana di banche per la conservazione del sangue del cordone ombelicale, coordinata a livello centrale dal Centro nazionale sangue in collaborazione con il Centro nazionale trapianti, per i rispettivi ambiti di competenza;
attualmente la banca del cordone ombelicale di Sciacca, assicura - con i 20.000 cordoni già raccolti - la varietà genetica che garantisce la massima compatibilità nella popolazione regionale;
aumentando il numero dei cordoni raccolti, pertanto, non cresce la probabilità di compatibilità per i malati in attesa di trapianto ma, al contrario cresce il numero dei cordoni con lo stesso codice genetico che non potranno essere ceduti;
la percentuale di doppioni nella banca di Sciacca si attesta, con i dati relativi alle unità già tipizzate, intorno all'8 per cento ed è facile prevedere che tale percentuale raggiungerà il 15-18 per cento una volta tipizzati tutti i cordoni già raccolti;
la crescita del numero dei doppioni non solo non si traduce nell'aumento per i pazienti delle probabilità di trovare, tra i nuovi, quello compatibile, ma rappresenta - altresì - un costo non indifferente per l'azienda in quanto la loro conservazione richiede gran di quantità di azoto liquido;
la cessione dei cordoni tipizzati, invece, risulta assai più vantaggiosa, sia dal punto di vista economico che da quello - ben più importante - medico, in quanto dà il 62 per cento di possibilità di guarire ai bambini affetti da gravi malattie ematologiche che - in assenza di trapianto - sarebbero condannati a morte sicura;
nell'ultimo anno la banca del sangue cordonale di Sciacca ha ceduto ai bambini di tutto il mondo un cordone al mese e la cessione può raddoppiare una volta che tutti i cordoni saranno tipizzati;
la presenza dei doppioni nelle banche del sangue del cordone ombelicale è un limite per la struttura di Sciacca così come non è utile la raccolta indiscriminata fatta quotidianamente per aumentare il numero delle unità (il cui costo è di 1 milione di euro all'anno), mentre deve aumentare la raccolta delle unità dedicate;
le 20.000 unità criopreservate fanno della banca del cordone ombelicale di Sciacca un fiore all'occhiello della sanità regionale e nazionale nonché un polo di eccellenza in Europa e nel mondo alla pari con la struttura di New York -:
quali tempestive iniziative, anche di natura economica, intenda adottare - nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni dalla legislazione vigente - al fine di incentivare in tutte le banche appartenenti alla rete nazionale per la conservazione di sangue da cordone ombelicale, ed in particolare nella struttura di Sciacca, la cessione delle unità tipizzate, la tipizzazione delle unità di cui non si conosce il codice genetico e la raccolta delle unità dedicate;
anche in considerazione della rilevanza nazionale della banca del cordone ombelicale di Sciacca, quali siano le azioni di competenza intraprese per la salvaguardia delle attività di detta struttura.
(3-01928)

BINETTI, NUNZIO FRANCESCO TESTA e CALGARO. - Al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
agli inizi del 2011 SHIRE® - multinazionale farmaceutica inglese da oltre 3 miliardi di euro di fatturato - ha dato mandato a un'agenzia internazionale di pubbliche relazioni di promuovere in Italia iniziative sull'ADHD, la sindrome da iperattività e deficit di attenzione (bambini troppo agitati e distratti), spesso «curata» con potenti psicofarmaci;
da allora sono stati organizzati congressi, dialoghi con la classe medica, articoli sui giornali: un'azione apparentemente culturale e di sensibilizzazione per informare su un disagio che riguarda sempre più famiglie e scuole, anche nel nostro Paese; il potenziale conflitto delle case farmaceutiche tra informazione scientifica e marketing commerciale è ben noto e spesso si accompagna anche alla trasmissione solo parziale dei dati sperimentali, che privilegiano la comunicazione dei risultati positivi e sottacciono quelli negativi, inclusi i drop out;
proprio SHIRE®, come già evidenziato in precedenti atti di sindacato ispettivo, sta per introdurre in Italia uno psicofarmaco per bambini, la guanfacina, una vecchia molecola anti-ipertensiva autorizzata negli Stati Uniti i cui effetti collaterali - tra i quali grave confusione e depressione delle funzioni mentali - non sono ancora stati misurati sui minori; la multinazionale inglese vorrebbe riciclare tale prodotto per l'uso sui bimbi: una sperimentazione su bambini è - su iniziativa di SHIRE - in corso in quel periodo nella massima riservatezza in un centro ricerche di Pisa;
in seguito all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-05065 della firmataria del presente atto e ad un'analoga iniziativa assunta al Parlamento europeo dall'onorevole Cristiana Muscardini, come unico risultato si è ottenuto che il Ministro della salute Ferruccio Fazio ordinasse una verifica dei NAS sulle presunte attività «promozionali» da parte di SHIRE®, verifica che si è conclusa con un nulla di fatto;
è recente la notizia che, con una lettera dai toni ultimativi, per conto di SHIRE Italia è stato diffidato un piccolo periodico di Matera, on-line su www.ilresto.tv, dal rimuovere immediatamente un articolo che rendicontava sull'accaduto in merito alla campagna pubblicitaria sullo psicofarmaco in questione;
risulta, a parere dell'interrogante, quanto meno bizzarro che SHIRE trascini in tribunale - come ha annunciato di voler fare - un sito internet che ha come unica colpa quella di aver ripreso notizie ampiamente circolate sui mass-media nazionali e non solo; il rapporto tra salute e comunicazione richiede certamente una verifica delle informazioni che raggiungono i cittadini, facendo leva sull'impatto emotivo che possono suscitare, a prescindere dalla loro fondatezza scientifica; ma è altrettanto necessario mantenere viva l'attenzione dei cittadini sulle false speranze e le false soluzioni che le multinazionali del farmaco diffondono attraverso i loro uffici stampa;
è sconcertante che uno psicofarmaco sia stato autorizzato per l'uso sui bambini negli Stati Uniti, dove 11 milioni di bimbi sono quotidianamente drogati nella speranza vana di risolvere problemi di comportamento o di migliorare le performance scolastiche, mentre chi si permette di obiettare o di criticare la spregiudicatezza del marketing farmaceutico è sottoposto a denuncia -:
quali urgenti iniziative intendano porre in essere a tutela della salute dei più deboli ed indifesi e quali iniziative di competenza anche normative ritengano opportuno adottare in grado di valorizzare la libertà di espressione sul web delle piccole realtà locali italiani;
quali conseguenze il Ministro della salute intenda trarre dalla verifica dei NAS sulle presunte attività «promozionali» da parte di SHIRE®, considerato

che a giudizio degli interroganti, gli sviluppi della vicenda hanno mostrato al di là di ogni ragionevole dubbio, che c'è una operazione di marketing farmaceutico che va ben oltre la semplice informazione scientifica.
(3-01929)

Interrogazione a risposta in Commissione:

MARIO PEPE (Misto-R-A). - Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
sono stati segnalati dagli operatori del settore farmaceutico la presenza di bollini anticontraffazione del farmaco, di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 540 del 1992, visibilmente diversi dal loro consueto aspetto;
la motivazione di questa diversità troverebbe giustificazione nella circolare del Ministero della salute del 23 novembre 2009 (direzione generale del sistema informativo n. 0004313-P-23/11/2009) a tutte le categorie interessate alla distribuzione dei farmaci, con la quale si «rende noto che l'IPZS ha effettuato la sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche per la stampa dei bollini» (...) «al fine di migliorarne la qualità»; pertanto «a partire dalla primavera 2010» si avranno bollini prodotti con la tecnologia in atto dal 2001 e altri diversi nelle «proprietà cromatiche e medesime caratteristiche di autenticità»;
è da sottolineare che la stessa nota precisa che «l'adozione delle nuove tecnologie di stampa utilizzate lasciano invariate le caratteristiche tecniche e di layout previste dal decreto 2 agosto 2001»; non poteva essere diversamente in quanto con decreto 4 agosto 2003 del Ministro per l'economia e la finanza, nell'ambito del quale si aggiornano le procedure di produzione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), il bollino farmaceutico rientra tra le carte valori al pari dei francobolli o dei valori bollati;
i bollini sopra richiamati e presenti in commercio hanno delle visibili diversità dagli altri ovvero dalle prescrizioni del citato decreto 2 agosto 2001, inducendo ad uno smarrimento dell'utenza sull'originalità dello stesso prodotto -:
se i Ministri interrogati intendano adottare iniziative idonee a far cessare la distribuzione di bollini farmaceutici non corrispondenti al dettato del decreto del Ministro della sanità 2 agosto 2001, al fine di non vanificare il lavoro di anni per rendere il sistema di tracciabilità del farmaco italiano l'unico al mondo in grado di garantire con certezza l'autenticità e la provenienza legittima del prodotto farmaceutico distribuito nei canali ufficiali del Servizio sanitario nazionale.
(5-05664)

Interrogazioni a risposta scritta:

ROSATO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
la sclerosi multipla è una patologia cronica grave che in Italia colpisce circa 60 mila persone in una fascia di età giovane;
spesso ai malati di sclerosi multipla viene diagnosticata anche la insufficienza cerebro-vascolare cronica, CCSVI;
le genesi della sclerosi multipla è ancora sconosciuta, ma uno studio di due ricercatori italiani, professor Zamboni e dottor Salvi, sta sviluppando una teoria che si basa partendo proprio da questa seconda malattia;
sebbene un parere dell'8 giugno 2010 del Consiglio superiore di sanità definisca che l'efficacia di qualsiasi procedura terapeutica vascolare «non è sicuramente dimostrata ed è quindi da posporre all'acquisizione di dati scientifici che provino una sicura associazione tra CCSVI e SM», nella seduta del 13 luglio 2010 lo stesso organo ha avviato una riflessione sulla possibilità che, indipendentemente da una presunta correzione con la sclerosi multipla,

questa insufficienza venosa sia riconosciuta quale patologia autonoma anche in Italia -:
indipendentemente dalla sua correlazione con la sclerosi multipla, cosa ostacoli l'avvio della sperimentazione;
se rispetto alle posizioni di giugno 2010, il Consiglio superiore di sanità, acquisiti nuovi dati, non sia disponibile a rivedere il suo parere anche in vista della sperimentazione clinica.
(4-13821)

DIVELLA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
nell'anno 2001, la Conferenza Stato-regioni, ha definito il profilo operativo dell'operatore socio-sanitario;
l'operatore socio-sanitario svolge attività tesa a soddisfare i bisogni primari della persona in un contesto sia sociale che sanitario, indi a favorirne il benessere e l'autonomia;
la formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle regioni, che programmano l'attivazione dei corsi sulla base del fabbisogno di tali operatori, annualmente determinato;
l'effettivo svolgimento dei corsi è demandato ad enti autorizzati dalle giunte regionali;
per accedere ai corsi di formazione è necessario che i candidati abbiano compiuto l'età di anni 17 e che siano in possesso del diploma di scuola media inferiore;
le materie di studio oggetto dei corsi, sono approfonditamente trattate nel corso di studi per il conseguimento del diploma di maturità per odontotecnici;
l'attività di odontotecnico è definita come arte ausiliaria delle professioni sanitarie;
è del tutto evidente che le conoscenze che possono essere acquisite da un candidato in possesso del diploma di scuola media inferiore che abbia successivamente frequentato il corso di formazione per operatore socio-sanitario, fatte salve alcune eccezioni, non potranno essere pari a quelle acquisite da un candidato in possesso del diploma di maturità per odontotecnici;
l'interrogante è venuto a conoscenza del fatto che a taluni concittadini in possesso del diploma di maturità per odontotecnici intenti a partecipare alle prove selettive per l'inserimento nel mondo del lavoro con la qualifica di operatore socio-sanitario in strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, è stato comunicato che il non possesso dell'attestato di operatore socio-sanitario era ostativo alla loro partecipazione -:
se il Ministro interrogato non ritenga necessario ed urgente promuovere ogni iniziativa di competenza, anche ricorrendo a forme di concertazione con le regioni, affinché, attese le conoscenze acquisite nel corso di studi per il conseguimento del diploma di maturità per odontotecnici, i possessori del ridetto titolo di studio e di conseguente abilitazione alla professione, che chiedano di partecipare alle selezioni per l'inserimento lavorativo in strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate con la qualifica di operatore socio-sanitario, siano esonerati dalla partecipazione ai corsi di formazione per il conseguimento del rispettivo attestato.
(4-13828)

...

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta orale:

POLI. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
i giornalisti e i dipendenti di NoiTv hanno espresso grande disapprovazione in merito alla graduatoria emessa dal Ministero dello sviluppo economico per l'assegnazione

delle frequenze digitali, che colloca l'emittente al ventesimo posto sul totale dell'intera regione Toscana;
il disappunto è legato ad una graduatoria che ha completamente disatteso quella annuale Corecom, relativa all'anno 2010, che, tra l'altro, individuava NoiTv al terzo posto in Toscana per solidità del bilancio, per il numero dei dipendenti e la storicità;
NoiTv, nella stessa graduatoria Corecom, è stata fin dall'anno 2000 tra le prime 5 delle 40 emittenti, caratterizzata, inoltre da una forte solidità di bilancio, mentre tra le emittenti che hanno avuto assegnata la frequenza, 16 non hanno alcun dipendente;
NoiTv, emittente storica con bilanci solidi, rischia di essere cancellata dal mercato a vantaggio di aziende in sofferenza, per bilanci e numero di dipendenti;
perdendo l'assegnazione della frequenza, l'emittente NoiTv sarà oscurata per molte settimane, con il rischio di condannare alla cassa integrazione 20 dipendenti;
la graduatoria, nel complesso, conferma molte delle preoccupazioni che il sindacato dei giornalisti ha espresso nei mesi scorsi in relazione alle prospettive e agli sviluppi dell'emittenza televisiva locale e in particolare in relazione ai livelli occupazionali dell'intero settore;
l'Associazione Stampa Toscana ritiene estremamente preoccupante l'assegnazione di frequenze a soggetti extraregionali premiati in base al patrimonio e alla copertura e non in base ai dipendenti e si domanda in che modo realtà senza dipendenti e con redazioni inesistenti o ridotte ai minimi termini potranno garantire autoproduzione e informazione legata al territorio -:
quali urgenti iniziative di competenza intendano attuare per salvaguardare il lavoro e le professionalità, giornalistiche e non di quanti lavorano produttivamente per l'informazione del Paese.
(3-01927)

Interrogazione a risposta in Commissione:

PELUFFO e MARIANI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
dal 1989 Noi TV è considerata una delle emittenze locali più importanti della toscana, che dal 1992 ha scalato i vertici dell'ascolto in provincia di Lucca attestandosi stabilmente al primo posto tra le emittenti regionali;
la specificità di Noi Tv è nelle quattordici edizioni quotidiane del Tg Noi, uno dei telegiornali più seguiti dell'emittenza televisiva toscana, ricco di notizie e di immagini di cronaca, inchieste e rubriche dedicate alla situazione della viabilità, alla salute, ai consumi e altro;
il settimanale TgNoi7 viene inoltre prodotto e trasmesso anche per non udenti con la traduzione simultanea di una interprete di lingua italiana dei segni;
la redazione, con sei troupe esterne, si occupa ogni giorno delle cronache della città di Lucca, della Piana, della Garfagnana, della Versilia e della provincia in genere, seguendo in particolare con Speciale TgNoi i fatti di attualità;
dal 1999 Noi Tv è service esclusivo della RAI per la produzione di news dalla provincia di Lucca; NoiTv produce quotidianamente servizi televideo, sms, news ed il portale web www.noitv.it attraverso il quale distribuisce anche i propri contenuti tramite feed RSS e la versione mobile per telefonini e palmari;
nell'ambito del programma che vede il passaggio al digitale terrestre, la regione Toscana effettuerà lo swich off sul digitale terrestre nel mese di novembre 2011;
nel corso dell'anno 2011 il Ministero dello sviluppo economico - dipartimento per le comunicazioni ha emesso i bandi per l'assegnazione delle frequenze in tecnica

digitale terrestre alle emittenti televisive locali delle regioni Toscana e Umbria, conclusi con la graduatoria delle emittenti che avranno diritto ad avere una propria frequenza sul digitale terrestre;
consultando la graduatoria pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico, si apprende che a Noi Tv non è stata assegnata una propria frequenza nel digitale terrestre;
tra i requisiti più rilevanti ai fini del punteggio, il bando sopra citato prevedeva il numero di dipendenti, del patrimonio, della copertura e anche della storicità della tv, come richiamato nello stesso bando, tenendo conto del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con particolare riferimento all'articolo 4;
da denunce apparse sugli organi di stampa da parte delle associazioni del settore, risultano nei piani alti della classifica emittenti che in questi mesi hanno licenziato il personale o che sono di fatti inesistenti, mentre altre che trasmettono regolarmente e con personale assunto sono scivolate dopo la posizione 18, che di fatto non le assegna frequenze in via principale. Tra queste è il caso di Antenna 5 di Empoli, Noi Tv di Lucca o TeleIdea di Chianciano Terme;
nella graduatoria è evidente che spiccano in alcune delle posizioni più alte le emittenti in cui il punteggio relativo ai dipendenti è scarso o addirittura pari a zero, mentre a finire nella parte più bassa sono state realtà di rilievo per posti di lavoro, professionalità possedute e consistenza delle redazioni giornalistiche -:
se corrispondano al vero le notizie sopraesposte e quali iniziative urgenti intenda intraprendere per verificare che vi sia stata giusta attribuzione nei punteggi nell'ambito della graduatoria e, nel caso, come intenda intervenire affinché sia ripristinata la corretta presenza nel digitale per le emittenti che ne hanno i titoli.
(5-05665)

Interrogazione a risposta scritta:

FAVA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il distretto della calzetteria del mantovano e del bresciano è uno dei più importanti del settore a livello mondiale;
negli ultimi anni il settore è stato travolto da una crisi importante che non permette di fare previsioni sulla sua fine, la cui causa risulta essere la somma di diversi fattori;
il primo e maggiormente delicato è quello dei prezzi: nel 2010 sono diminuiti dello 0,8 per cento confermando il trend degli ultimi anni. Anche se la Cina ha rallentato sui mercati internazionali, i clienti continuano a fare pressioni al ribasso. E, con la crisi che soffia sul collo delle imprese, non faticano a metterle in competizione;
il secondo problema è il rincaro delle materie prime: i polimeri usati nella calzetteria costavano 2.200 euro alla tonnellata nel marzo 2010 e oggi sono schizzati a 2.730, in una corsa che non accenna a fermarsi (e che è slegata dall'andamento del mercato del petrolio);
l'impennata, ponderata con la spesa per gli altri fattori (lavoro ed energia su tutti), si traduce in un aumento dei costi di produzione di circa cinque punti percentuali. Ecco perché i profitti 2010 delle imprese si discostano poco da quelli dell'anno precedente: i margini sono lontani dai livelli del passato;
i dati raccolti dalla fine del periodo estivo non sono incoraggianti, essendo state presentate numerose richieste di cassa integrazione;
la crisi dei grandi gruppi, ove i lavoratori sono più tutelati, fisiologicamente si riversa sulle aziende che lavorano nell'indotto;
l'interruzione delle commesse, la chiusura delle linee di credito da parte

delle banche sono un combinato che è distruttivo per tutto il tessuto produttivo mantovano e bresciano;
le previsioni parlano di circa 2.500 posti di lavoro a rischio -:
se il Ministro sia conoscenza della situazione e se non intenda intervenire con misure a sostegno delle imprese del settore, per l'occupazione, con incentivi nella ricerca, al fine di implementare un know-how unico al mondo, dal momento che la Cina ha standard qualitativi molto lontani e la produzione italiana resta un punto di riferimento a livello mondiale.
(4-13813)

TESTO AGGIORNATO AL 9 NOVEMBRE 2011

...

TURISMO

Interrogazione a risposta scritta:

GARAVINI, GIANNI FARINA, FEDI, LARATTA, OLIVERIO, PORTA, TOUADI, VILLECCO CALIPARI e MARCO CARRA. - Al Ministro del turismo, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
in data 22 luglio 2010 è stato oggetto d'appalto, da parte della Buonitalia SpA, organismo di diritto pubblico che fa riferimento al Ministro del turismo, il progetto «Magic Italy in Tour», un programma itinerante volto a rilanciare l'immagine dell'Italia in almeno 19 città di 12 Paesi europei e a promuovere, con la partecipazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i prodotti enogastronomici italiani;
l'appalto, per un importo di 3.234.000 euro (in media 170.000 euro a tappa) è stato aggiudicato al costituendo R.T.I. (raggruppamento temporaneo d'imprese) tra Publitour SpA e Lowe Pirella Fronzoni SRL;
dai verbali della commissione giudicatrice risulta che il R.T.I. Publitour SpA e Lowe Pirella Fronzoni SRL abbia vinto l'appalto per una differenza di soli 0,36 punti rispetto al secondo classificato il R.T.I. AB Comunicazioni SRL e Jumbo Grandi Eventi SpA; quest'ultimo, malgrado avesse ottenuto un punteggio quasi dieci volte più alto per l'offerta economica (20 punti, contro i 2,36 del primo classificato), è stato invece ritenuto inferiore nell'offerta tecnica (60 punti contro 78);
la destinazione di una somma considerevole, pari a circa 3.300.000 euro, ad iniziative di rilancio dell'immagine del Paese e di promozione dei nostri prodotti all'estero, avviene contestualmente alla riduzione e al depotenziamento, in Europa e in altre parti del mondo, di strutture, quali gli uffici ENIT, gli istituti di cultura, e le camere di commercio, che nel tempo hanno assicurato la proiezione dell'Italia nel mondo in campo turistico, culturale e commerciale;
le notizie che pervengono dai luoghi dove l'iniziativa ha già avuto luogo sono tali da destare riserve sull'afflusso sia degli interlocutori dei Paesi ospitanti che degli italiani ivi residenti;
gli strumenti di comunicazione di cui la società aggiudicataria si è dotata sono risultati, secondo gli interroganti, inefficienti; questo vale sia per il sito di riferimento, www.visititaly.com, gestito dalla società «Visititaly Sagl Switzerland» avente sede in Svizzera, a Lugano, che per il sito www.italyvisitsyou.com, deputato alla promozione del progetto, ma carente anche di alcune informazioni basilari come quelle relative ai luoghi di stazionamento del truck nelle singole città;
lo stesso coinvolgimento delle camere di commercio all'estero si è limitato a una burocratica comunicazione ai loro responsabili, senza alcun coinvolgimento nella definizione dei programmi operativi e senza alcuna previsione circa gli oneri da affrontare;

l'esito dell'iniziativa è anche riconducibile all'assenza di uno studio strategico nella scelta dei luoghi d'installazione, della stagione e degli orari d'apertura degli stand; a Madrid, per esempio, nel torrido mese di luglio, risulta che il truck abbia stazionato nel quartiere periferico e malservito «Madrid Rio», aprendo al pubblico soltanto nelle ore più calde (14-20.30 h) -:
per quale ragione i Ministri interrogati non siano intervenuti tramite le strutture operative dei loro dicasteri per indurre a sviluppare in modo più adeguato le attività promozionali inerenti al progetto, allo scopo di migliorarne l'efficacia;
di quali elementi dispongano i Ministri interrogati con riferimento agli esiti e al ritorno economico di questa iniziativa, e se non ritengano di utilizzare in futuro le sempre più scarse risorse disponibili per sostenere l'impegno di strutture pubbliche di sperimentata professionalità, che hanno dovuto limitare o interrompere i loro programmi proprio a causa della limitazione dei finanziamenti;
come si spieghi che i limiti sul piano della comunicazione e della promozione si siano manifestati proprio da parte di società che in sede di aggiudicazione erano state prescelte in ragione di una loro presunta esperienza in questo settore.
(4-13825)

...

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:
interrogazione a risposta scritta Marinello ed altri n. 4-06865 del 21 aprile 2010 in interrogazione a risposta orale n. 3-01928;
interrogazione a risposta in Commissione Mariani ed altri n. 5-04452 del 24 marzo 2011 in interrogazione a risposta orale n. 3-01925;
interrogazione a risposta orale Anna Teresa Formisano n. 3-01638 del 5 maggio 2011 in interrogazione a risposta scritta n. 4-13810;
interrogazione a risposta in Commissione Ghizzoni e Sani n. 5-05366 del 21 settembre 2011 in interrogazione a risposta orale n. 3-01926.

...

ERRATA CORRIGE

Interrogazione a risposta in Commissione Miotto n. 5-05660 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 545 del 3 novembre 2011. Alla pagina 25479, seconda colonna, dalla riga diciottesima alla riga diciannovesima deve leggersi: "anche l'Emea aveva dichiarato «fuorilegge» alcune sostanze anerossizzanti" e non "anche l'Enea aveva dichiarato «fuorilegge» alcune sostanze anerossizzanti", come stampato.