XVI LEGISLATURA
ATTI DI INDIRIZZO
Mozioni:
La Camera,
premesso che:
i territori della provincia di Messina, nell'ottobre del 2009 sono stati colpiti da un'alluvione eccezionale che ha provocato 37 vittime, 6 delle quali ancora disperse;
a seguito dei violenti eventi atmosferici, sono stati evacuati interi quartieri e la vita della collettività è stata e rimane sconvolta, privata di strutture essenziali, come scuole, chiese e reti di collegamento viario, con la gente costretta a vivere in un contesto dove permangono, fintanto che non saranno completate le necessarie opere di messa in sicurezza, evidenti rischi per l'incolumità;
oggi, nonostante gli sforzi profusi, si è ben lontani dal ritorno alla normalità e permane una situazione che non consente a oltre 1500 persone di fare rientro nelle proprie abitazioni;
il fabbisogno stimato per il ritorno alla normalità, con la ricostruzione di alloggi, le opere di urbanizzazione e il rimborso alle popolazioni e alle attività produttive, è di 320 milioni di euro, oltre ai danni al settore agricolo;
sono stati spesi 20 milioni di euro erogati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, 30 milioni di euro dalla protezione civile e 65 milioni di euro dalla regione, presi dai fondi Fas 2007/2013, oltre i 24 milioni di euro, per cui per il fabbisogno stimato per il ritorno alla normalità mancano ancora 181 milioni di euro;
le somme fin qui spese sono state anticipate almeno per la metà dalla regione siciliana, per cui è giusto che lo Stato si impegni e faccia la sua parte;
è interesse preminente della regione rispondere con immediatezza alle esigenze delle popolazioni colpite, rimborsando prioritariamente alle amministrazioni locali le spese di somma urgenza sostenute nella fase di prima emergenza e intervenendo a favore delle aziende per consentire l'immediata ripresa delle attività produttive;
ancora adesso nella provincia di Messina si verificano eventi calamitosi visti i pesanti ritardi nelle politiche di salvaguardia e difesa del territorio, per cui fiumi e torrenti non vengono messi in sicurezza, pregiudicando in maniera irreversibile la sicurezza di intere comunità;
l'enorme lasso di tempo trascorso dall'alluvione del 2009, la drammaticità delle condizioni che persistono per i cittadini e le attività produttive, specie in un momento di difficile congiuntura economica, richiedono che lo Stato dimostri una viva e convinta solidarietà nei confronti di coloro che sono stati colpiti, come avvenuto nel recente passato per altre parti del territorio nazionale;
i comuni che hanno dovuto far fronte all'emergenza non sono in grado di pagare le ditte chiamate ad eseguire gli interventi di somma urgenza e, se lo facessero, non rispetterebbero il patto di stabilità con negativi effetti sulla vita degli enti;
risultano ancora strade chiuse, frane non rimosse, situazioni di pericolo incombente non affrontate;
senza il rispetto degli impegni assunti dallo Stato, gli oneri sarebbero posti a carico della regione e degli enti locali, con il conseguente aumento dei tributi, delle addizionali e delle aliquote fino al limite massimo consentito;
tale impostazione, se confermata, risulterebbe profondamente ingiusta verso comunità duramente colpite dagli eventi
calamitosi, in quanto farebbe venire meno princìpi di solidarietà, di comune responsabilità e di equità di trattamento,
impegna il Governo
ad assumere tutte le iniziative opportune e necessarie per rendere possibile i pagamenti relativi alle opere realizzate e sostenute dagli enti locali, rendendo subito disponibili le risorse necessarie sia per gli interventi emergenziali, sia per quelli destinati a consentire la prosecuzione delle attività da parte delle aziende, la messa in sicurezza del territorio, il rilancio delle funzioni vitali della comunità, così come avvenuto per altri territori purtroppo recentemente colpiti da fenomeni analoghi.
(1-00700)
«Lo Monte, Commercio, Lombardo, Oliveri, Brugger».
La Camera,
premesso che:
il gruppo FIAT ha deciso di chiudere lo stabilimento Irisbus di Flumeri, in Irpinia, che produce autobus;
quella dell'Irisbus è una realtà industriale intorno alla quale, negli anni, si è creato un indotto che dà lavoro a centinaia di famiglie, non solo in Irpinia ma nell'intera regione Campania;
è inconcepibile che il management della Fiat, dopo aver incassato milioni di euro di sovvenzioni pubbliche, decida dall'oggi al domani di dismettere uno stabilimento di notevole entità, lasciando senza futuro un territorio già fortemente penalizzato dalla crisi economica in corso;
tutto il comparto produttivo dell'Irpinia sta subendo gravi contraccolpi che rischiano di affossare ogni ipotesi di crescita dell'intera area, stante l'enorme influenza che il comparto FIAT ricopre in quel territorio;
nella provincia di Avellino vi sono 80 mila disoccupati che corrispondono ad una percentuale del 30-35 per cento della popolazione; se a questi si dovessero aggiungere i lavoratori dell'Irisbus, si registrerebbe, sul fronte occupazionale, una crisi profonda che colpirebbe l'intera economia dell'Irpinia, andando ad aggravare ulteriormente la già difficile situazione delle popolazioni locali;
alcuni incontri tra le rappresentanze sindacali e la Fiat, tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico, hanno portato ad un sostanziale nulla di fatto, confermando la volontà del management del Lingotto di cedere lo stabilimento al gruppo industriale DR;
in tale occasione va sottolineato che, pur essendo presenti dei funzionari del Ministero, non vi è stata la presenza di alcun esponente del Governo;
tale chiusura appare immotivata visto che il settore potrebbe avere un forte impulso, stante la necessità, espressa in più d'una occasione, delle aziende di trasporto pubblico di favorire lo svecchiamento dei mezzi di trasporto pubblico circolanti la cui età media in Italia si aggira intorno ai 12 anni, di gran lunga superiore a quella europea che si attesta intorno ai 7 anni di vita;
in tal senso, appare necessario elaborare un piano per il trasporto pubblico locale che preveda il contestuale svecchiamento dell'attuale parco mezzi portando l'Italia in linea con gli attuali standard europei,
impegna il Governo:
ad elaborare ed approvare, dopo il necessario confronto in un tavolo tecnico con tutte le istituzioni locali coinvolte, un piano nazionale per il trasporto pubblico locale;
ad assumersi l'onere di reperire, con le altre istituzioni preposte allo scopo, le risorse necessarie per attuare il piano nazionale dei trasporti e per evitare l'ulteriore invecchiamento del parco autobus nel nostro Paese;
ad affrontare concretamente la vertenza Irisbus all'interno di un piano più complessivo legato all'ammodernamento dei mezzi di trasporto pubblico in Italia, garantendo una presenza attiva nella vertenza in corso.
(1-00701)
«Iannaccone, Moffa, Belcastro, Porfidia».
Risoluzioni in Commissione:
Le Commissioni V e VII,
premesso che:
la legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 239, ha previsto lo stanziamento, in coerenza con apposito atto parlamentare di indirizzo, fino all'importo complessivo massimo di 300 milioni di euro, per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
l'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aveva disposto l'inserimento nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, di un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico;
l'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ha previsto, al comma 1, che al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi del richiamato articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, venga destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso;
in adempimento a tali disposizioni, il CIPE, adottando la delibera 18 dicembre 2008, n. 114, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2009, ha destinato al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici contributi quindicennali per 3 milioni di euro a partire dalla annualità 2009 e 7,5 milioni di euro a partire dalla annualità 2010. Ai tassi di interesse attuali, detti contributi svilupperebbero un capitale disponibile per investimenti stimabile in circa 115 milioni di euro;
tali risorse dovevano essere definitivamente assegnate sulla base del III programma stralcio, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avrebbe dovuto sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2009;
la proposta di programma stralcio elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata ritirata nell'ambito della Conferenza unificata del 29 ottobre 2010;
nell'ambito dei 300 milioni di cui al predetto articolo 2, comma 239, risultano pertanto da assegnare risorse pari a 115 milioni di euro da erogare nell'arco di quindici anni;
con la risoluzione Gioacchino Alfano ed altri n. 8-00099, approvata in data 25 novembre 2010, le Commissioni riunite V e VII avevano già provveduto a dare attuazione al richiamato articolo 2, comma 239;
tenuto conto delle risultanze dell'audizione svolta dal sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, senatore Mario Mantovani, presso le Commissioni riunite V e VII, in data 21 luglio 2011, occorre adottare una nuova risoluzione in sostituzione della predetta risoluzione n. 8-00099;
risulta necessario che i soggetti richiedenti di cui all'elenco 1 producano idonea certificazione della sussistenza della situazione di cui all'articolo 2, comma 239, della legge finanziaria 2010;
resta fermo che i contributi concessi ai sensi del richiamato articolo 2, comma 239, della legge finanziaria 2010 non precludono l'attribuzione delle risorse che ordinariamente spetterebbero ai medesimi istituti scolastici;
il Governo dovrà individuare le modalità più opportune per effettuare gli interventi previsti in favore delle scuole paritarie non statali quale parte integrante del sistema pubblico dell'istruzione;
si ritiene che i predetti interventi possano consistere anche nella demolizione e nella ricostruzione di edifici scolastici;
si ritiene che, a seguito dell'approvazione della presente risoluzione, gli interventi in materia di edilizia scolastica in essa previsti debbano ricevere attuazione, previa adozione di apposito decreto interministeriale, senza necessità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di sottoporre i medesimi interventi all'approvazione del CIPE, posto che tale organo, in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 2, comma 239, non potrebbe che confermare gli interventi individuati in ambito parlamentare;
il gruppo dell'Italia dei Valori ha proposto che una quota pari a euro 2.500.000 delle predette risorse sia destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
impegnano il Governo
ad attenersi, ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alle priorità di cui all'elenco 1.
(7-00673) «Gioacchino Alfano, Barbieri, Baretta, Ghizzoni, Bitonci, Goisis, Lo Presti, Granata, Ciccanti, Capitanio Santolini, Commercio, Giulietti, Nola, Gianni».
La III Commissione,
premesso che:
le varie pubblicazioni sulle violazioni dei diritti umani del popolo della Papua Occidentale operata dal Governo indonesiano, tra cui video choc di tortura, fanno indignare il mondo intero;
da ormai quasi cinquant'anni va avanti una guerra senza senso e senza fine, dove l'esercito indonesiano soffoca nel sangue e nella distruzione della dignità umana le aspirazioni autonomiste dei popoli della Papua Occidentale; l'esercito non si limita a bombardare le postazioni dell'OPM (Movimento per la Papua libera), ma terrorizza la popolazione civile ed i profughi che cercano riparo nel vicino stato sovrano della Papua-Nuova Guinea. Le stime parlano di oltre 100 mila papuani vittime del genocidio indonesiano dal 1963 ad oggi;
il futuro, per il momento, non fa sperare bene: i 250 popoli della Papua Occidentale, oltre che allo sfruttamento delle proprie risorse naturali, sono minacciati dal cambiamento forzato della struttura demografica della propria comunità. L'Indonesia ha messo in atto un gigantesco programma transmigratorio per cui migliaia di persone provenienti da altre isole, in particolare da Giava, vengono fatte insediare sul territorio. Tale programma serve non solo per debilitare il movimento dell'autonomia, ma anche per sfruttare meglio i giacimenti delle materie prime della regione e a portare avanti una deforestazione sistematica distruggendo l'habitat naturale sia delle popolazioni indigene che del mondo animale;
la Papua Occidentale è una terra con molte risorse naturali: minerali preziosi, petrolio, gas naturale e legname. Nonostante ciò, gran parte della popolazione vive ai limiti della sopravvivenza, perché queste ricchezze vengono sfruttate dalle multinazionali straniere e dal Governo indonesiano. La compagnia americana Freeport McMoRan e l'inglese Rio Tinto, per esempio, controllano la famosa «Grasberg», la miniera d'oro e rame più grande del mondo. L'impatto ambientale della «Grasberg» è devastante e le tribù locali sono state costrette ad abbandonare le loro terre vicine una volta iniziate le estrazioni. I detriti della miniera causano un vero disastro ecologico;
il 4 ottobre 2010 si è tenuta un'udienza pubblica presso il Congresso degli Stati Uniti per ascoltare accademici e testimoni papuani sulle violazioni dei diritti umani nella Papua Occidentale in cui è stato ribadito che l'Indonesia ha deliberatamente e sistematicamente commesso crimini contro l'umanità;
la provincia autonoma di Bolzano è la dimostrazione che i conflitti possono avere una soluzione non violenta e rispettosa dei diritti di tutte le parti, che è possibile conservare le identità e le culture dei popoli, anche se minoritari, attraverso forme di autonomia, che i diritti delle minoranze sono pienamente compatibili con la sovranità di uno Stato e con l'unità dello stesso;
per queste ragioni condividiamo la scelta del popolo Papuano di scegliere la via dell'autonomia, essendo il modo più adeguato per conservare la loro lingua e cultura, nonché la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali,
impegna il Governo
ad assumere tutte le iniziative possibili sia a livello delle relazioni bilaterali Italia-Indonesia che nelle sedi internazionali per contrastare lo sfruttamento delle popolazioni della Papua occidentale e del loro ricco territorio e per incentivare una soluzione politica che garantisca un'autentica autonomia culturale, politica e religiosa, che hanno già formalmente ricevuto nel 2001, ma che non gli è mai stato permesso di attuare concretamente.
(7-00671) «Vernetti, Brugger, Zeller».
La V Commissione,
premesso che:
l'articolo 1, comma 40, primo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto l'incremento di 924 milioni di euro per l'anno 2011 della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
il quarto periodo del predetto comma 40 destina una quota delle citate risorse, per un importo pari a 50.000.000 euro per l'anno 2011, al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali;
in conseguenza di quanto disposto dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, la predetta quota di 50.000.000 euro è stata incrementata fino a raggiungere, al netto degli utilizzi, l'importo di 100.300.000 euro; una quota pari ad almeno 40.000.000 di euro delle suddette risorse è da destinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 16-sexies, del medesimo decreto-legge n. 225 del 2010 ad attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché alla promozione di attività sportive, culturali e sociali;
una quota pari a 6 milioni di euro di tali ultime risorse è stata destinata al finanziamento del Comitato italiano paralimpico dalla risoluzione 8-00117 approvata dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati del 7 aprile 2011 e dalla risoluzione Doc. XXIV, n. 19, approvata dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato il 12 aprile 2011;
ai sensi del quinto periodo del citato comma 40, alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;
una quota delle risorse di cui al quarto periodo del citato comma 40, pari a 200.000 euro, è destinata a favore dell'associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo ai sensi dell'articolo 2, comma 2-duodecies, del decreto-legge n. 225 del 2010;
l'Associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, è stata costituita nel febbraio 2004 dai Ministri della salute, degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli italiani nel mondo, nonché dal Ministro dell'innovazione e le tecnologie. Le finalità proprie dell'Associazione sono la promozione, la cooperazione sociale e il sostegno dei centri sanitari italiani operanti all'estero;
all'Associazione medesima aderiscono in qualità di soci ordinari 44 centri sanitari italiani nel mondo e 32 centri sanitari nazionali di riferimento, rappresentati da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e grandi ospedali pubblici e privati. L'adesione alla predetta Associazione è aperta a tutte le altre istituzioni private, società, consorzi, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative regolarmente costituite, che si impegnino a sostenerne le attività;
l'Associazione, senza finalità di lucro, è altresì impegnata nell'agevolare la dismissione delle apparecchiature sanitarie e tecnologiche - giudicate non più idonee rispetto agli standard raggiunti dalle strutture di appartenenza - a beneficio di quei centri sanitari italiani nel mondo, che ne facciano richiesta;
è di fondamentale importanza sostenere l'attività dell'Associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, oltre che
per l'importanza delle attività che essa svolge in termini di coordinamento delle strutture sanitarie italiane in tutto il mondo, anche per il ruolo internazionale che essa riveste per conto del Paese e per il contributo positivo che essa fornisce all'immagine dell'Italia nel mondo;
la risoluzione Doc. XXIV, n. 26, approvata dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato il 27 luglio 2011, ha impegnato il Governo a destinare con apposito decreto, la somma di 200.000 euro, quale quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'Associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo,
impegna il Governo
a destinare, con apposito decreto, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, pari a 200.000 euro, all'Associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo.
(7-00674)
«Gioacchino Alfano, Baretta, Bitonci, Lo Presti, Ciccanti, Commercio, Nola».
La VIII Commissione,
premesso che:
la legge obiettivo ha inserito i lavori di adeguamento della piattaforma stradale della SS4 Salaria all'altezza dell'abbazia di Micigliano tra le opere emergenziali di interesse statale soggette per legge a procedure straordinarie di realizzazione per un'opera da realizzare dentro le Gole del Velino, a 30 metri dall'abbazia dei SS. Quirico e Giulitta, in zona di «protezione speciale» e di «interesse comunitario»;
l'opera consiste in un supersvincolo ad «otto» necessario, secondo i progettisti, l'Anas, e la ditta appaltatrice dei lavori SAFAB spa a rettificare la curva della SS4 Salaria prima del bivio di Micigliano, per un adeguamento stradale di soli tre chilometri della SS4 Salaria dal costo previsto per l'appalto di 47 milioni di euro;
oggi esistono tredici piloni di cemento armato che si alzano al cielo a 30 metri dall'Abbazia di SS. Quirico e Giulitta, per costruire, in zona protetta, uno svincolo a tre uscite per il comune a più bassa densità abitativa della provincia (140 abitanti) e l'appalto prevede tre gallerie che non sono state iniziate;
il 5 maggio 2010, la Soprintendenza ai beni architettonici del Lazio, aveva emesso l'ordine di sospensione lavori e ripristino stato dei luoghi ai sensi degli «articoli 28, 160, 169 del decreto legislativo n. 42 del 2004» relativamente al sito nel cantiere di Micigliano (Rieti) nei confronti della Safab spa e rivolto al nucleo tutela patrimonio culturale carabinieri di Roma e stazione di Antrodoco;
nessuno ha provveduto finora in questo senso, mentre la ditta beneficiata dell'appalto, Safab spa, è stata oggetto di un'ostativa antimafia dalla prefettura di Roma nel novembre 2009 ed il ricorso proposto avverso la citata informativa antimafia e i conseguenti recessi dai contratti è stato respinto dal T.A.R. Lazio - sezione I-ter, con sentenza n. 3458 del 24 marzo 2011, depositata il 19 aprile 2011; recentemente, il 19 luglio 2011, il Consiglio di Stato, sezione III, NR. 4360, ha respinto, come già il TAR, il ricorso della SAFAB, nuova società derivante dalla precedente dopo che tre amministratori e un dipendente, vennero estromessi perché arrestati, avverso le informative antimafia emanate nei suoi confronti dalla prefettura di Roma (n. 220406, 220617 e 22654 del 23 novembre 2010);
esiste una proposta dell'associazione Italia Nostra di alternativa per limitare i danni paesaggistico/ambientali di questa pregiata zona e che prevede la realizzazione di un rettifilo con due semplici stop «a raso», il tutto con uno studio su popolazione, traffico e residenti realizzato dall'ingegnere Aldo Riggio, docente di tecnica urbanistica a contratto dell'università
Tor Vergata di Roma, con l'intervento di Carlo Cecere ordinario d'ingegneria alla Sapienza di Roma;
le maestranze sono disoccupate e possono utilmente essere reimpiegate con questi lavori,
impegna il Governo
ad assumere iniziative volte ad espungere la suddetta opera dalla legge obiettivo e a disporre la sospensione dei lavori, la revisione del progetto e il ripristino dello stato dei luoghi.
(7-00675)
«Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco».
La XIII Commissione,
premesso che:
il 17 settembre 2010, la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio dei ministri europei un progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati, e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (COM(2010) 485 definitivo);
con propria decisione, il Consiglio in data 2 dicembre 2010 ha inteso vincolare l'approvazione del progetto di decisione al parere del Parlamento europeo;
la proposta di accordo prevede un aumento delle concessioni nel comparto dell'ortofrutta, settore nel quale i prodotti marocchini costituiscono l'80 per cento delle importazioni nell'Unione europea;
il mercato dei pomodori nei territori specializzati potrebbe incorrere in rischi economici qualora tale accordo non fosse gestito in maniera efficace, accentuati dalle incertezze dei mercati e dalla difficile congiuntura economica;
uno dei principali elementi di forza sui mercati delle produzioni ortofrutticole europee è rappresentato dagli elevati standard qualitativi e produttivi che, al tempo stesso, rappresentano un impegno per i produttori in termini di costi e sacrifici;
i contenuti dell'accordo rischiano di essere controproducenti anche in termini di violazione dei diritti umani dei lavoratori del Marocco,
impegna il Governo:
ad attivarsi in sede comunitaria e internazionale affinché venga garantito innanzitutto il principio della reciprocità delle regole commerciali e scongiurato il rischio di trasformare in vantaggio competitivo i minori vincoli (rispetto all'Europa) in termini di standard qualitativi, di protezione ambientale, di condizioni dei lavoratori, di tutela sindacale e di sicurezza alimentare;
a garantire e a vigilare che non si produca ulteriore instabilità e incertezza sul mercato dei prodotti ortofrutticoli italiani;
a monitorare e a far rispettare i calendari e i contingenti tariffari previsti nell'ambito degli accordi sul commercio internazionale;
ad assumere iniziative per la risoluzione delle problematiche inerenti alle indicazioni geografiche e a scongiurare il rischio di rinviarle a negoziati futuri, da aprirsi in seguito all'entrata in vigore di eventuali accordi;
a considerare l'effettivo rispetto dei diritti della persona una condizione necessaria per la firma di eventuali accordi commerciali;
ad evitare uno squilibrio dei periodi di commercializzazione sul mercato comunitario per evitare gravi ripercussioni sull'andamento dei mercati, e a scongiurare il pericolosissimo rischio di un ulteriore
incremento della volatilità dei prezzi agricoli;
a coinvolgere maggiormente e attivamente il Parlamento per ricevere quel contributo di collaborazione necessario per gestire efficacemente tematiche dai contenuti vitali per il settore agricolo nazionale.
(7-00672)
«Oliverio, Brandolini, Agostini, Cenni, Cuomo, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Sani, Servodio, Mario Pepe (PD), Trappolino».
La XIII Commissione,
premesso che:
la proposta di decisione del Consiglio europeo, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, concernente misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, dispone sostanziali modifiche all'accordo di associazione tra la Comunità europea e il Marocco in merito a disposizioni tariffarie e concessioni, conformemente ai termini della tabella di marcia «Euromed» del 2005;
il Consiglio europeo ha inteso vincolare l'approvazione della proposta di decisione ad un parere del Parlamento europeo;
la Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, con 24 voti favorevoli, 14 contrari e 2 astensioni, ha chiesto alla Commissione per il commercio internazionale (INTA), competente per le questioni legate agli accordi internazionali, di non sostenere l'accordo così formulato tra l'Unione europea ed il Regno del Marocco sancendo di fatto una bocciatura dei termini dell'accordo in questione;
lo stesso accordo, se da un lato rafforza la posizione degli esportatori europei sul mercato marocchino dei prodotti agricoli ed in particolar modo di quelli trasformati, tanto da prevedere la liberalizzazione immediata del 45 per cento (valore delle esportazioni) degli scambi dell'Unione europea, del 61 per cento dopo 5 anni e del 70 per cento entro 10 anni, dall'altro lato, invece, stabilisce la liberalizzazione immediata del 55 per cento delle importazioni provenienti dal Regno del Marocco, prevedendo un aumento delle concessioni nel settore ortofrutticolo e disponendo, altresì, che le produzioni marocchine possano accedere al mercato comunitario in periodi diversi rispetto a quelli di commercializzazione europea, provocando, di conseguenza, gravi ripercussioni sui prezzi di mercato di alcuni prodotti sensibili come pomodori, fragole, zucchine, cetrioli, aglio e clementine;
l'entrata in vigore del presente accordo, nei termini così fissati, potrebbe provocare una situazione di concorrenza sleale non solo con riferimento ai prezzi di entrata di alcuni prodotti le cui presunte irregolarità sono già state denunciate dall'OLAF ma anche e soprattutto con riferimento alla compatibilità con le vigenti normative europee di qualità sul lavoro e sull'ambiente;
l'esito del voto in Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo riflette le preoccupazioni manifestate dagli agricoltori europei, soprattutto da quelli dei Paesi mediterranei, in merito all'impatto che tale accordo potrebbe avere sul settore agricolo ed in particolar modo su quello dell'ortofrutta già esposto ad una pesante crisi, tanto che questo timore è riecheggiato con forza anche nella risoluzione sull'agricoltura ed il commercio internazionale adottata dal Parlamento europeo l'8 marzo 2011;
uno dei principali elementi di forza delle produzioni ortofrutticole europee è rappresentato dagli elevati standard qualitativi e produttivi che, al tempo stesso, rappresentano un impegno per i produttori in termini di costi e sacrifici, tanto che per lo stesso settore italiano si prospetta una situazione allarmante in grado di destabilizzare ulteriormente una già difficile realtà produttiva e di mercato,
impegna il Governo:
ad attivarsi in sede comunitaria per rivedere un accordo che, sulla base della presente formulazione, danneggerebbe gravemente un comparto, quello ortofrutticolo, che pur essendo la punta di diamante del sistema agricolo nazionale, sta già attraversando un forte periodo di crisi;
a richiedere all'Unione europea, in sede di revisione o di formulazione di accordi commerciali con Paesi terzi, di tenere nella dovuta considerazione non solo il rispetto del principio della necessaria liberalizzazione degli scambi commerciali e quindi dei mercati ma anche la protezione dei settori economici e dei diritti dei lavoratori e dei consumatori;
ad evitare uno squilibrio dei periodi di commercializzazione sui mercato comunitario per evitare gravi ripercussioni sull'andamento dei mercati e a scongiurare il pericolosissimo rischio di un ulteriore incremento della volatilità del prezzi agricoli;
a vigilare affinché l'Unione europea, nel predisporre gli accordi commerciali con i Paesi terzi, eviti di scambiare le concessioni sul settore agricolo per favorire quelle relative all'industria.
(7-00676)«Dima».
...
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazioni a risposta scritta:
EVANGELISTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il 23 luglio 2011 esponenti del Governo hanno inaugurato l'insediamento delle «sedi distaccate di rappresentanza operativa» di tre tra Ministeri e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri - dell'economia e delle finanze, per le riforme per il federalismo e per la semplificazione normativa, cui si aggiungerà a breve quella del turismo - all'interno di un'ala della Villa Reale di Monza;
la stampa riporta (Il Messaggero del 23 luglio 2011) di un «siparietto inscenato» all'uopo dal Ministro Tremonti, che ha «tirato fuori una manciata di soldi, inclusa una banconota verde da 100 euro, dicendo che le sedi decentrate "allo Stato non costano soldi", aggiungendo di aver pagato le scrivanie»;
l'interrogante sorvola, in questa sede, sull'evidente ossimoro tra la «rappresentanza» e «l'operatività», così come tra la «rappresentanza» ed il «decentramento», ma segnala che il divieto di maggiori ed ulteriori oneri per la finanza pubblica non può ritenersi esaudito attraverso il pagamento a titolo personale dei costi da parte degli esponenti del Governo e, se ciò corrispondesse al vero, vi sarebbero secondo l'interrogante motivo e titolo di illecito;
l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato, il 21 giugno 2011, gli ordini del giorno presentati dai gruppi di opposizione, i quali impegnavano e impegnano il Governo ad impedire il trasferimento non solo dei Ministeri, ma anche dei dipartimenti, compresi quelli inerenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
non è chiaro all'interrogante lo status della Villa Reale e dell'annesso parco, in quanto la situazione in ordine alla proprietà risulta complessa e stratificata, pur essendo venuto a conoscenza, attraverso gli organi della stampa, dell'esistenza di una concessione privata e di un bando per la «ristrutturazione» che, tuttavia, non chiariscono aspetti dirimenti -:
quali atti amministrativi o normativi abbiano consentito l'apertura delle sedi ministeriali distaccate di cui in premessa e quali funzioni siano chiamate a svolgere;
quali e quanti siano i costi delle sedi medesime e quale sia l'istituzione sulla quale ricadranno gli oneri finanziari in ordine al personale, anche con riguardo all'eventuale mobilità, agli strumenti ed alle strutture che vi saranno installati;
quale sia esattamente la situazione attuale in ordine alla proprietà della Villa Reale e dell'annesso parco e se siano in atto concessioni, di quale natura e con quali oneri.
(4-12906)
MURA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il 2 agosto del 1980 lo scoppio di una valigia piena di esplosivo nella stazione ferroviaria di Bologna provocò la morte di 85 persone ed altre 200 rimasero ferite;
la strage di Bologna costituisce uno degli attentati terroristici più efferati e gravi dell'intera storia d'Italia che ha sconvolto profondamente la coscienza dell'intero Paese;
da quel tragico eccidio ogni anno, nella stessa data si svolge nella città di Bologna la commemorazione delle vittime, alla quale oltre alle autorità cittadine ha sempre preso parte il Governo con la presenza di un suo membro fino al 2009;
tali commemorazioni, oltre che rendere il doveroso tributo alla memoria delle tante vittime innocenti, hanno come finalità quella di preservare il ricordo della buia stagione del terrorismo che minacciò la democrazia italiana, ma soprattutto la capacità dello Stato italiano di sconfiggere quella minaccia, trovando al suo interno le risorse necessarie per far trionfare la democrazia e la libertà;
in occasione della commemorazione del trentennale della strage di Bologna, il 2 agosto 2010, il Governo non inviò nessun Ministro, Viceministro né Sottosegretario di Stato, affidando la propria rappresentanza al prefetto della città di Bologna dottor Angelo Tranfaglia. Anche quest'anno il Governo sarà assente, delegando la propria rappresentanza al prefetto Tranfaglia;
in questa occasione, come nel 2010, non è stata fornita alcuna motivazione ufficiale della mancata presenza di membri del Governo, lasciando il campo a dichiarazioni di singoli Ministri, Sottosegretari, ed esponenti politici della maggioranza parlamentare che motivano l'assenza del Governo con la volontà di evitare contestazioni di piazza che nel corso della cerimonia di commemorazione si sono sovente verificate nel corso degli anni;
poiché dichiarazioni di singoli Ministri non sempre impegnano ufficialmente l'intero Governo, e considerato che la motivazione addotta, ovvero l'assenza alle celebrazioni a causa delle contestazioni subite e dell'eventualità di subirne nuovamente, oltre a poter essere interpretata come una inaccettabile ritorsione, è difficilmente accettabile e ancor meno credibile, a fronte dell'evento che si commemora, ovvero l'eccidio a seguito di un attentato terrorista di ben 85 persone, in data 3 agosto 2010 la sottoscritta ha presentato l'interrogazione a risposta scritta 4-08336 al Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere quali fossero le motivazioni ufficiali dell'assenza del Governo;
purtroppo, ormai ad un anno di distanza, quell'atto di sindacato ispettivo attende ancora risposta. Allo stesso tempo, a fronte della reiterata assenza del Governo anche per l'anno in corso alle commemorazioni della strage del 2 agosto, perdura l'inaccettabile silenzio ufficiale da parte del Governo sulla sua mancata presenza a Bologna, mentre allo stesso tempo si leggono sulle agenzie di stampa e sui quotidiani prese di posizione di Ministri ed esponenti di maggioranza che offrono la solita motivazione relativa alle contestazioni di piazza e alle strumentalizzazioni politiche;
l'assenza del Governo per il secondo anno consecutivo alle commemorazione di
uno degli eventi che ha segnato di più la storia del nostro Paese costituisce un atto di estrema rilevanza civile, prima ancora che politica; come tale merita una spiegazione ufficiale chiara e precisa da parte dello stesso Governo, al fine di evitare interpretazioni errate come quella che vede il Governo non interessato a tutelare e tramandare il ricordo dell'attentato del 2 agosto e delle vittime che ha prodotto -:
quali siano le motivazioni ufficiali in base alle quali il Governo ha ritenuto di non inviare alcun Ministro, Viceministro o Sottosegretario di stato in occasione delle commemorazioni della strage di Bologna svolte negli anni 2010 e 2011.
(4-12907)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
numerosi siti web, in particolare www.youtube.com, hanno riportato la notizia che durante gli scontri verificatisi nei pressi del cantiere per la realizzazione della TAV (tratta Torino - Lione) nel comune di Chiomonte, in occasione delle manifestazioni dei cosiddetti comitati «No Tav», siano stati usati ingenti quantità di gas lacrimogeno CS;
il 15 luglio 2011, il professore Massimo Zucchetti del Politecnico di Torino, presso il ponte della centrale idro-elettrica di Chiomonte, davanti allo sbarramento della zona militarizzata, ha svolto una lezione illustrando pubblicamente, a beneficio di no-tav e poliziotti, con supporto di materiale didattico eloquente circa gli effetti dell'arma chimica, la sua relazione dal titolo «DANNI ALL'UOMO E ALL'AMBIENTE DEL GAS LACRIMOGENO CS»;
il gas CS fa parte dell'equipaggiamento delle forze di polizia italiane dal 1991, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, (regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), il quale all'articolo 12, comma 2, recita: «gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile»;
in base alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), articolo 1, si stabilisce che «Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.». Ciò classifica i gas CS come armi da guerra di terza categoria, ossia "armi chimiche"; infatti la vigente regolamentazione in materia include in questa categoria tutti i gas, i liquidi e i solidi, che, diffusi nell'area, in acqua o sul terreno, producono negli esseri viventi lesioni di varia natura, tali da inficiare, permanentemente, la salute dell'organismo umano. Tali sostanze si suddividono in asfissianti (cloro, bromo, perossido di azoto), tossiche (acido cianidrico), vescicatorie (iprite), nervine, irritanti (cloroacetofenone), come i gas usati per i lacrimogeni. Si considerano dunque armi da guerra i «candelotti lacrimogeni»;
in internet sono reperibili numerosi studi condotti da importanti organizzazioni europee e mondiali sulla tossicità, la nocività e la durata degli effetti dei gas lacrimogeni che portano a conclusioni piuttosto uniformi -:
quali siano la tipologia e la quantità degli artifizi utilizzati fino ad oggi dalle
forze di polizia e dalle forze armate durante il periodo di occupazione militare dell'aerea del cantiere della TAV, quali siano gli effetti collaterali sulle popolazioni, gli operatori di polizia e i militari e quali azioni di bonifica ambientale del territorio siano state intraprese;
se il Governo non ritenga di dover porre in essere ogni utile iniziativa per bandire l'uso di gas lacrimogeni al pari di ogni altro ordigno a carica chimica.
(4-12916)
...
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Interrogazione a risposta scritta:
DONADI e ZAZZERA. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
nel settembre del 2009, in una conferenza stampa, il sindaco di Roma Alemanno annuncia la ricerca di uno sponsor internazionale per il restauro del Colosseo; nel successivo mese di aprile lo stesso Alemanno fa il nome di Della Valle, come capo di una cordata di imprenditori pronti a finanziare il restauro;
poiché il codice dei beni culturali impone una, gara pubblica in caso di sponsorizzazione di interventi sul patrimonio storico artistico italiano, nell'agosto del 2010 il Ministero dell'allora Ministro Bondi dirama un «Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione di lavori dell'ambito A - secondo Piano degli interventi - Colosseo, Roma» e indica come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 30 ottobre 2010; a questa data però le proposte pervenute dalle società partecipanti non appaiono conformi; anche se non risultano agli interroganti le ragioni di inidoneità;
lo stesso giorno del termine ultimo per la presentazione delle offerte, la Tod's spa ha presentato, a quanto consta agli interroganti, un suo progetto, che, pur non avendo i requisiti richiesti dalla gara pubblica, viene considerato idoneo;
dunque chiusa negativamente la procedura di gara, viene avviata la trattativa privata, che viene aggiudicata alla Tod's spa, a condizioni che appaiono molto diverse e più vantaggiose di quelle previste dall'originale gara pubblica;
infatti la progettazione e cantierizzazione saranno tutte a carico della parte pubblica, cioè compito della Soprintendenza, poi, l'accordo contiene concessioni molto larghe in termini di immagine;
l'articolo 120, comma 2, del codice dei beni culturali prevede che il marchio dello sponsor possa essere abbinato esclusivamente all'iniziativa sponsorizzata, dunque, in questo caso, all'attività di restauro del Colosseo;
invece l'accordo siglato prevede la costituzione di un'associazione che potrà registrare ed utilizzare, in esclusiva mondiale e per almeno 15 anni un logo con l'immagine del Colosseo in modo del tutto svincolato dall'iniziativa di restauro; prevede che lo Stato non possa concedere a fini promozionali e pubblicitari l'immagine del Colosseo ad altri soggetti diversi dalla Tod's, rinunciando ad altri possibili introiti; prevede infine che la Tod's, con il solo parere consultivo del Commissario, possa cooptare nell'associazione da lei costituita soggetti terzi ai quali concedere l'uso del logo con il Colosseo;
in tal modo l'accordo arriva a configurare una temporanea cessione alla Tod's della tutela dell'immagine del Colosseo, che l'articolo 9 della Costituzione riserva saldamente in capo alla Repubblica;
anche dal punto di vista economico questa cessione dei diritti rappresenta un gravissimo danno agli interessi pubblici, poiché il pagamento della somma di 25 milioni di euro (IVA inclusa e detraibili) risulta risibile a fronte dell'immenso valore commerciale dell'uso in esclusiva dell'immagine di uno dei monumenti più noti
e visitati al mondo. Viceversa questa stessa somma (di fatto non più di 17/18 milioni, detratta l'IVA e le spese di rappresentanza previste dall'accordo) appare agli esperti molto al di sotto di quella necessaria per completare il restauro di un gigante come il Colosseo inoltre, il termine dei diritti ceduti dallo Stato all'Associazione è legato alla durata del restauro più altri due anni, senza dunque un termine temporale certo, come dovrebbe essere nel caso di contratti pubblici;
l'Italia dei Valori ha formalizzato la richiesta di intervento dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici per la valutazione della legittimità dell'accordo fra la Tod's spa, la soprintendenza archeologica di Roma e il commissario straordinario per gli interventi sulle aree archeologiche di Roma ed Ostia. Sul medesimo accordo ha depositato un esposto alla Corte dei conti per danno erariale. Si riserva di presentare ricorso al Presidente della Repubblica contro l'ennesima e ingiustificata proroga del commissariamento delle aree archeologiche di Roma e Ostia (a suo tempo motivato per le copiose piogge cadute su Roma nell'inverno del 2008, con pregiudizio della sicurezza del Palatino) oggi usato per concludere contratti e appalti in deroga alla normativa ordinaria di settore;
l'Italia dei Valori non è contraria al contributo dei soggetti privati alla cura del patrimonio monumentale italiano, già a rischio per i tagli operati da questo Governo alla cultura, né è contraria all'utilizzo delle sponsorizzazioni; è però risoluta ad opporsi a possibili violazioni delle leggi che tutelano i beni indisponibili che appartengono alla collettività, alla sostanziale svendita del patrimonio culturale italiano ed al mancato rispetto del principio di trasparenza;
si ravvisa come un tentativo di palese privatizzazione l'accordo per la sponsorizzazione dei lavori di restauro del Colosseo firmato il 21 gennaio 2011 fra la Tod's spa, la Soprintendenza archeologica di Roma e il commissario straordinario per gli interventi sulle aree archeologiche di Roma ed Ostia -:
se il Ministro interrogato non ritenga indispensabile fare chiarezza sull'intera vicenda e non intenda intervenire con opportune iniziative volte a prevedere ulteriori strumenti di tutela degli interessi della comunità, la quale è e deve rimanere titolare di beni comuni ed indisponibili, come la cultura e il patrimonio culturale italiano.
(4-12917)
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DIFESA
Interpellanza:
La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:
l'Italia ha ratificato la convenzione sulla proibizione delle armi chimiche nel 1995 con la legge n. 496, poi modificata ed integrata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93. Le due leggi hanno identificato nel Ministero degli affari esteri l'autorità nazionale tenuta a sovrintendere e coordinare le complesse misure per l'applicazione della convenzione e del trattato sul territorio nazionale;
i gas lacrimogeni sono usati dalle forze di polizia di tutto il mondo per controllare manifestazioni di violenza collettiva (o per reprimere e disperdere manifestazioni di protesta non autorizzate): per questo scopo si usano sotto forma di candelotti lacrimogeni;
fra le molte sostanze lacrimogene impiegate, le più usate sono tre: orto-cloro-benzal malonitrile (gas CS), dibenzen(b,f)-1,4-ossiazepina (gas CR), cloroacetofenone (gas CN);
dal nome dei chimici Carson e Stoughton che lo sintetizzarono, il gas CS bandito dal protocollo di Ginevra del 1925 come «arma chimica» paradossalmente fa
parte degli strumenti per il controllo delle masse in base alla Convenzione del 1993;
dal 1928, anno in cui fu sintetizzato dai due ricercatori, questo composto chimico è stato adottato come ingrediente dei candelotti lacrimogeni da diverse forze di polizia: negli Stati Uniti, in Palestina, in Perù, in Malaysia e in Italia; massicciamente, lo si ricorda, nel 2001 al G8 di Genova, dove furono sparati oltre seimila candelotti nella due giorni di guerriglia che infuriò nel capoluogo ligure;
il libro La sindrome di Genova (Fratelli Prilli Editori, 141 pagine) ricorda come, da quella vicenda, nacque una vera e propria campagna, approdata in Parlamento e nelle aule di giustizia, per evitare che il gas CS continui ad essere un'arma di ordine di pubblico. Secondo quanto sostenne anche il senatore Martone ormai 10 anni fa, il CS è esplicitamente un'arma da guerra come dimostra il fatto che le voci di export della ditta produttrice, la Simad spa, rientrano nell'obbligo di denuncia al Parlamento, regolato dalla legge n. 185 del 1990 (da la Nuova Sardegna del 9 novembre 2002, «A Genova guerra chimica» di Emanuele Giordana);
nel rapporto di Amnesty International «Durante e dopo il summit G8, Genova, luglio 2001 (aggiornamento del documento EUR 01/002/2002)» si legge: «Nel giugno 2002 circa 10 dimostranti hanno sporto formale denuncia, accompagnata da referti medici, affermando di soffrire effetti a lungo termine (danni a polmoni, gola ed epidermide) a causa dell'esposizione al gas CS. Amnesty International ritiene che una revisione indipendente dell'impiego di agenti chimici da parte delle forze dell'ordine deve consentire l'introduzione, laddove appropriato, di rigorose linee guida regolanti l'uso di tali metodi, nonché di idonei strumenti di controllo per mantenerle aggiornate e garantirne l'osservanza»;
il gas CS fa parte dell'equipaggiamento delle forze di polizia italiane dal 1991, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, (regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), il quale all'articolo 12, comma 2, recita: «gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile»;
in base alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), articolo 1, si stabilisce che «Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.». Ciò classifica i gas CS come armi da guerra di terza categoria, ossia «armi chimiche»; infatti, la vigente regolamentazione in materia include in questa categoria tutti i gas, i liquidi e i solidi, che, diffusi nell'area, in acqua o sul terreno, producono negli esseri viventi lesioni di varia natura, tali da inficiare, permanentemente, la salute dell'organismo umano. Tali sostanze si suddividono in asfissianti (cloro, bromo, perossido di azoto), tossiche (acido cianidrico), vescicatorie (iprite), nervine, irritanti (cloroacetofenone), come i gas usati per i lacrimogeni;
il segretario generale della Silp CGIL, Claudio Giardullo, in una intervista a Rai News 24 del 22 luglio 2011 ha ribadito, ricordando gli episodi del G8 del 2001, i disordini durante le manifestazioni studentesche a Roma, i recenti scontri in Val di Susa con i manifestanti No Tav, la pericolosità dell'impiego dei gas CS anche per la salute degli stessi agenti di polizia.
Rimarcando il concetto insito nel principio di prevenzione, ha auspicato l'adozione di una politica di condotta cautelativa per quanto riguarda la gestione di una questione così controversa, nonché l'adozione, anche in virtù dei progressi scientifici e della ricerca, di altri sistemi alternativi all'uso del gas CS;
diversi studi scientifici e universitari, nazionali e internazionali, inchieste e testimonianze dirette denunciano da decenni l'impatto devastante di questo composto per la salute pubblica -:
se i Ministri interpellati non ritengano necessario e doveroso adottare tutte le iniziative necessarie a garantire che, per il mantenimento dell'ordine pubblico, non siano impiegate sostanze tossiche e nocive per la salute dei cittadini e degli stessi agenti, a partire dalla messa al bando immediata del gas CS;
se non ritengano di assumere iniziative affinché gli agenti di polizia siano adeguatamente equipaggiati ed addestrati all'utilizzo di tecniche non letali per il controllo della folla e siano soggetti a rigide norme sull'uso di tali tecniche e ad un rigoroso sistema di individuazione delle responsabilità;
se non ritengano indispensabile intraprendere la revisione di tutti i regolamenti e delle modalità di addestramento sull'uso dei gas lacrimogeni per le forze dell'ordine, in modo da garantire chiarezza e conformità con gli standard internazionali minimi e al fine di tutelare, nella misura più ampia possibile, la vita, l'integrità fisica e la sicurezza delle persone.
(2-01174) «Schirru».
Interrogazioni a risposta scritta:
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
la legge 11 dicembre 1962, n. 1746, l'articolo 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e l'articolo 1858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, definiscono le condizioni ed i termini per il calcolo del beneficio della supervalutazione previdenziale del servizio prestato dai combattenti ONU, che consiste nell'aumento dell'intero anno solare in corso ove si permane almeno tre mesi in zona di intervento;
tale supervalutazione non rientra tra quelle espressamente elencate all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1997, che prevedono per esse un limite massimo di 5 anni, ed è quindi da calcolare senza alcuna limitazione di sorta;
nei confronti del personale impiegato in missioni estere non sotto il diretto comando dell'ONU, ma ad esempio nell'ambito di missioni internazionali NATO o a comando multinazionale, trova applicazione l'articolo 3, comma 4, della legge n. 108 del 2009 che a decorrere dal 1o luglio 2009, riconosce l'aumento di un terzo del periodo di servizio prestato -:
se il Ministro sia a conoscenza del diverso trattamento giuridico, a decorrere dal 1o luglio 2009, alle campagne similari e se intenda assumere iniziative per eliminare l'iniqua limitazione quinquennale imposta dall'amministrazione della difesa;
se il Ministro non ritenga opportuno impartire adeguate disposizioni affinché il beneficio di cui in premessa sia applicato in modo omogeneo al personale militare impiegato in tutte le missioni internazionali in corso.
(4-12911)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa, al Ministro per la semplificazione normativa. - Per sapere - premesso che:
il capo II del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni, definiscono le condizioni ed i
termini per la corresponsione dell'indennità di volo per il personale militare;
gli articoli 9 e 10, all'ultimo comma, statuiscono per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che «L'indennità suddetta è conservata nei casi di inidoneità al volo per infermità e, nei limiti previsti dagli articoli 7 ed 8, è soppressa nei casi di sospensione o di riduzione di assegni di cui all'articolo 5 ed è ritenuta e versata all'Istituto Nazionale Umberto Maddalena per i figli degli aviatori, in Gorizia, nei casi di punizioni disciplinari contemplati nello stesso articolo 5»;
negli stessi termini l'articolo 11, ultimo comma, statuisce il medesimo trattamento giuridico ed economico per i sottufficiali e per i graduati di truppa;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 2270, comma 1, punto 4, prevede che resta in vigore il seguente atto normativo primario e successive modificazioni: «regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3,7,9 e 10»;
per effetto dell'abrogazione dell'articolo 11 vige un diverso trattamento giuridico ed economico tra gli ufficiali e il rimanente personale -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali immediate iniziative si intendano assumere per ripristinare l'omogeneità di trattamento tra i diversi ruoli del personale delle Forze armate.
(4-12912)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
sui quotidiani la Nuova Sardegna e L'Unione sarda del luglio 2011 è pubblicata la notizia che il generale Fabio Molteni, attuale comandante della 2a divisione del comando logistico dell'Aeronautica militare si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio svoltosi presso la procura di Lanusei nell'ambito delle indagini sul poligono di Quirra;
il Ministro interrogato e i vertici dell'Aeronautica militare hanno sempre affermato che avrebbero offerto la massima collaborazione alle indagini in corso;
dai medesimi articoli si apprende che l'avvocato di Stato che cura la difesa del generale Molteni ha dichiarato che il suo assistito non ha risposto alle domande del sostituto procuratore Daniele Rosa in quanto non è a conoscenza degli atti;
ad avviso degli interrogano è poco credibile il fatto che l'indagato non sia a conoscenza degli atti o dei fatti che hanno caratterizzato la sua attività di comando del Poligono nel periodo 2004-2006 e la posizione assunta dal generale dell'Aeronautica militare Fabio Molteni indagato per diverse ipotesi di reato non appare corretta -:
se non si ritenga opportuno verificare, sul piano amministrativo e disciplinare la sussistenza di eventuali responsabilità del generale di cui in premessa, sospendendolo dal servizio ove ne ricorrano i presupposti, in virtù della posizione di comando attualmente ricoperta.
(4-12919)
TESTO AGGIORNATO AL 2 AGOSTO 2011
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
MARCHIGNOLI, MARANTELLI e BRAGA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Canton Ticino rappresenta da decenni un importante sbocco occupazionale per i cittadini italiani residenti nei comuni della fascia di confine; infatti, degli oltre 55.000 cittadini italiani occupati con il
permesso di frontaliere nei Cantoni di frontiera Ticino, Vallese e Grigioni, più di 48.000 sono impiegati nel Canton Ticino: tali lavoratori, che nella maggior parte provengono dalle province di Como, circa 18.000, e Varese, circa 26.000, hanno dunque dato un grande contributo allo sviluppo dell'economie cantonali e a quelle dei comuni italiani compresi nella «storica» fascia di demarcazione di 20 chilometri dalla linea di confine;
la presenza di un numero così importante di frontalieri impiegati in Svizzera ha indotto l'Italia e la Confederazione a negoziare numerosi accordi bilaterali per regolare, tra l'altro, l'imposizione fiscale sui redditi prodotti da tali soggetti; tra di essi assume particolare rilevanza l'Accordo del 3 ottobre 1974, relativo all'imposizione sui lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, successivamente recepito nella Convenzione Italo-Svizzera del 9 marzo 1976, stipulata per evitare le doppie imposizioni e regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, entrata in vigore il 27 marzo 1979;
in conformità a tale Convenzione la Svizzera provvede al trasferimento di una quota parte (attualmente il 38,8 per cento) delle imposte riscosse alla fonte sui redditi dei frontalieri allo Stato italiano, il quale le trasferisce ai comuni della zona di confine, alle comunità montane e alle province: la dimensione di tali trasferimenti è rilevante, poiché si tratta di somme superiori ai 30 milioni di euro l'anno, che costituiscono una risorsa fondamentale per i 160 comuni della provincia di Como, i 120 della provincia di Varese che (oltre ai 55 comuni della provincia di Verbania) ricevono i ristorni direttamente o indirettamente;
il 30 giugno 2011 il Consiglio di Stato ticinese, nonostante il voto contrario del rappresentante del Partito socialista Emanuele Bertoli e di Laura Sadis, ha deciso di dimezzare l'importo dei ristorni destinati ai comuni di frontiera, congelando la cifra di 23 milioni di euro; lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze elvetico Widmer-Schlumpf ha in questi giorni manifestato l'intenzione di rinegoziare con l'Italia le regole convenzionali in materia di doppia imposizione, facendo presagire una riduzione della quota di ristorno attualmente riconosciuta in base all'accordo del 1974;
tale riduzione dei ristorni, se confermata, provocherebbe conseguenze nefaste per le risorse dei comuni di frontiera, già alle prese con i consistenti tagli operati dal Governo e fortemente in difficoltà nel garantire servizi e investimenti adeguati a cittadini ed imprese;
il negoziato sulla nuova convenzione, iniziato nel 2001 e successivamente interrotto, è ulteriormente ripreso nel 2009, per poi essere interrotto di nuovo lo stesso anno, senza che sia stato più riavviato;
tale situazione di stallo nei rapporti negoziali tra i due Paesi rischia di produrre gravi danni ai lavoratori frontalieri e alle amministrazioni locali di confine;
è dunque evidente l'esigenza che il Governo intervenga con tempestività su tale problematica, facendo in modo che essa possa essere risolta senza soggiacere a forme di pressione non rispettose degli accordi bilaterali in essere e senza far ricadere le conseguenze negative sui comuni di confine e sui lavoratori frontalieri italiani;
l'evasione fiscale ed il riciclaggio dei capitali, spesso provenienti da attività illecite e criminose, costituiscono fenomeni che Italia e Svizzera devono contrastare con rigore -:
quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare che lo stallo nei negoziati tra Italia e Svizzera per la stipula di un nuovo accordo in materia determini fenomeni di doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti in Svizzera dai lavoratori frontalieri italiani operanti in tale Paese, con evidenti aggravi in danno dei predetti lavoratori, nonché per garantire la piena applicazione
della Convenzione del 9 marzo 1976 stipulata con la Confederazione elvetica, anche in merito ai ristorni ai comuni italiani compresi nella fascia di demarcazione di 20 chilometri dal confine italo-svizzero delle trattenute fiscali operate dalla Svizzera sui redditi dei frontalieri italiani e se nelle more della definitiva soluzione il Governo non ritenga di garantire con risorse proprie i fondi ai comuni di confine.
(5-05226)
FUGATTI e BITONCI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i dati contenuti nei conti trimestrali di Deutsche Bank evidenziano che la più grande banca tedesca, nei primi sei mesi dell'anno, ha ridotto di quasi il 90 per cento, per un controvalore di circa 7 miliardi di euro, la sua esposizione verso le obbligazioni italiane;
all'interno dell'eurozona il differenziale tra titoli di Stato italiani a lungo termine e gli equivalenti tedeschi rappresenta il miglior indicatore del grado di rischio del nostro Paese e il premio di rendimento pagato dai titoli italiani rispetto al bund tedesco continua ad evidenziare un record negativo, fino a 336 punti base, secondo i dati della scorsa settimana;
secondo alcuni analisti la vendita dei titoli di Stato italiani da parte di Deutsche Bank sarebbe avvenuta a seguito di valutazioni esclusivamente tecniche, che escluderebbero pertanto qualunque volontà politica volta a danneggiare ulteriormente l'esposizione debitoria del nostro Paese già soggetta agli attacchi dei fondi speculativi;
tuttavia, la stessa banca tedesca, al fine di tutelarsi dal rischio insolvenza sta procedendo all'acquisto dei credit default swaps, collegati alle obbligazioni italiane;
solo poche settimane fa il Ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schaeuble, in sede di riunione ECOFIN aveva espresso fiducia e ottimismo verso il nostro Paese anche a seguito della immediata approvazione dell'ultima manovra finanziaria -:
di quali informazioni disponga, anche per il tramite della Consob in merito all'avvenuta vendita da parte di Deutsche Bank dei titoli di Stato italiani, al fine di fugare ogni dubbio circa eventuali manipolazioni del mercato, anche nell'ottica di chiarire le reali intenzioni dei Paesi dell'eurozona impegnati a salvaguardare e rilanciare l'economia europea.
(5-05227)
BERNARDO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
all'interrogante è stato segnalato alcune perplessità relative all'applicazione del regime tributario sostitutivo previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in particolare per quanto riguarda strutture sanitarie che applicano i contratti collettivi nazionali per le case di cura private;
le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali appaiono quanto mai generiche e lasciano ai singoli datori di lavoro l'onere di effettuare delle valutazioni di tipo soggettivo, dalle quali dipendono rilevanti conseguenze per i lavoratori;
in particolare, infatti, con circolare congiunta n. 3 del 14 febbraio 2011, è stato ritenuto che, ai fini dell'applicazione del regime in questione anche per l'anno 2011, le singole aziende - ovvero le organizzazioni datoriali e sindacali territoriali - possano procedere alla stipulazione di appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ritenuti correlati ad incrementi di efficienza e produttività;
tuttavia, la medesima circolare ha altresì specificato che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, la stipula del suddetto accordo aziendale o territoriale è solamente uno dei requisiti, essendo comunque necessario che i datori di lavoro attestino, sulla base di una propria valutazione, che le somme in questione sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
è evidente che, per l'effetto di tale ultima precisazione, le aziende continuano ad essere gravate - come negli anni passati - dell'incombenza di dover attestare una qualità dei compensi percepiti dai lavoratori, il cui apprezzamento è del tutto soggettivo, senza che siano chiare le conseguenze di una simile valutazione;
peraltro, la necessità di stipulare accordi sindacali aziendali pone i datori di lavoro in una situazione ancora più ambigua, atteso che - dopo aver concordato con le organizzazioni dei lavoratori il recepimento degli istituti del ccnl - diviene decisamente più difficile ed impopolare negare la detassazione sulla base di una valutazione svolta «caso per caso»;
la suddetta situazione di incertezza e di difficoltà, inoltre, appare amplificata per le strutture sanitarie, le quali, a differenza di altre realtà produttive, utilizzano taluni istituti contrattuali in quanto «obbligate» (ad esempio dalla necessità di rispettare gli standard regionali), e non al fine (almeno esplicito) di ottenere incrementi di produttività ed efficienza organizzativa;
ci si riferisce, principalmente, agli istituti del lavoro notturno ed articolato su turni, ma anche al lavoro straordinario e supplementare, i quali - non potendo essere utilizzati «come fattore di programmazione del lavoro» (articolo 59 del ccnl per il personale non medico), sono semplicemente finalizzati a garantire il rispetto dei livelli assistenziali in caso di eventuali assenze di altri lavoratori;
risulta che in molte strutture sanitarie siano già stati stipulati accordi aziendali che prevedono la possibilità di detassare i seguenti compensi: lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time (articolo 21, comma 8, del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (articolo 58 del ccnl); maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time (articolo 21, comma 12, del ccnl); somme erogate per periodi di ferie (articolo 30 del ccnl) eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore; lavoro supplementare e straordinario (articolo 59 del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (articolo 58 del ccnl); lavoro notturno e festivo (articolo 61 lettera c) del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (articolo 58 del ccnl); indennità per il servizio di pronta disponibilità (articolo 60 del ccnl); indennità di turno (articolo 61 lettera d), n. 1 e 5); premio di incentivazione (articolo 65 del ccnl); indennità di coordinamento (articolo 62 del ccnl) -:
quali iniziative intenda adottare al fine di fornire puntuali chiarimenti, in particolare per quanto riguarda le strutture sanitarie citate in premessa, ai fini di una corretta e giusta interpretazione della disciplina tributaria di cui all'articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 2010.
(5-05228)
BARBATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le parti sociali, a ragione incalzano il Governo e la politica affinché siano adottate immediatamente misure incisive per reagire alla crisi economica ed alla spirale speculativa in essere sui mercati di borsa;
ad esempio, il segretario della CGIL, Susanna Camusso, così come il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, affermano che bisogna agire subito e in fretta e che non c'è più tempo da perdere, anche perché i mercati finanziari non vanno in ferie;
occorre dunque operare con immediatezza, e le istituzioni non possono sospendere i propri lavori per le ferie estive, anche perché, a lungo andare, i grandi gruppi imprenditoriali italiani, che sono stati maggiormente colpiti, rispetto ai loro competitor europei, dalla caduta delle quotazioni di Borsa, sia a causa della crescita bassa del nostro Paese, sia a causa dell'immenso debito pubblico italiano, potrebbero essere facilmente colpiti da speculazioni estere;
il Governo italiano, che manca di una vera politica industriale ed è rimasto privo per oltre un anno del titolare del Ministero per lo sviluppo economico, ha incentivato sempre di più, in questa legislatura, l'industria del gioco, la quale, anche grazie ai vari sostegni concessi dall'Esecutivo, si avvia quest'anno a raggiungere un fatturato superiore ai 70 miliardi di euro, superando di molto il record di fatturato, registrato il 31 dicembre 2010, di circa 61 miliardi, come anticipato la scorsa settimana, nel corso di un'audizione dinanzi alla Commissione finanze, dal direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
è pendente innanzi alla Corte dei conti un giudizio per le note irregolarità poste in essere dai concessionari dei giochi, scoperte dalla Guardia di finanza, nel quale è stata formalizzata una richiesta iniziale di risarcimento di 98 miliardi di euro;
peraltro, a seguito delle successive vicende di tale controversia e del sostegno di cui hanno potuto godere i concessionari, l'ammontare della sanzione pecuniaria nei confronti dei concessionari si è progressivamente ridotto, ed è al momento incerto se, quando e in che misura l'erario sarà in grado di incassare effettivamente tali somme;
nella recente manovra economico-finanziaria (il decreto-legge n. 98 del 2011) è prevista la possibilità di sanare i contenziosi tributari in essere fino a 20.000 euro, attraverso il versamento del 30 per cento dell'importo oggetto della controversia;
si susseguono gli inviti alla responsabilità da parte dei partiti politici, con richieste di incontri con il Governo e con le parti sociali, e si fa sempre più forte la richiesta che la politica rinunzi alle vacanze estive per affrontare la drammatica situazione economico-finanziaria in cui versa il nostro Paese;
il gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori ha già sottoposto al Governo, anche nell'ambito di una risoluzione in discussione presso la Commissione Finanze (7-00583), una serie di proposte che potrebbero contribuire a rafforzare la predetta manovra economica, la quale si sta dimostrando insufficiente e superficiale, come dimostrato dalla perdurante caduta della Borsa di Milano: tra tali proposte si segnala quella di determinare per legge l'ammontare che i concessionari devono versare all'erario per chiudere il contenzioso in atto, nella misura del 30 per cento dell'importo di 98 miliardi originariamente richiesto, assicurando in tal modo allo Stato la disponibilità in tempi rapidi di risorse preziose per avviare un'azione di reale stabilizzazione dei conti pubblici e di rilancio dell'economia italiana -:
se ritenga di adottare un'iniziativa normativa urgente volta a consentire di incassare l'importo dovuto all'erario dai concessionari del settore giochi, rinviando altresì la data, fissata al 30 settembre 2011, per l'espletamento delle gare per l'affidamento delle medesime concessioni.
(5-05229)
Interrogazioni a risposta in Commissione:
COSCIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 285 del 1997 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
la legge n. 285 del 1997 ha aperto un nuovo approccio nelle politiche socio-educative in Italia, superando la tradizionale ottica assistenzialistica e riparatoria nei confronti dei minori. Essa ha creato le condizioni operative per promuovere i diritti e le opportunità dei bambini e degli adolescenti, attuando concretamente i princìpi della Convenzione ONU per l'infanzia, ratificati in Italia con la legge n. 176 del 1991;
una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare in quindici comuni tra cui quello di Roma;
nel 2009 con i fondi della legge n. 285 del 1997 il comune di Roma si è impegnato a finanziare 90 progetti destinati alla promozione di interventi rivolti al sostegno dei minori e delle loro famiglie che, in particolare, vivono realtà marginali di grave disagio sociale. Si tratta di circa 12 milioni di euro: risorse già assegnate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ma non ancora riaccreditate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al comune di Roma;
da molti mesi, pertanto, le associazioni e le cooperative sociali coinvolte ogni giorno nella realizzazione dei progetti e dei servizi socio educativi non possono essere pagate a causa del mancato riaccredito dei fondi e questo sta creando gravissimi disagi alle famiglie coinvolte nei progetti e agli operatori del settore che da mesi non ricevono lo stipendio;
questo ritardo mette in serio pericolo la continuità degli interventi finanziati dalla 285 e, soprattutto, rischia di bloccare i servizi e le prestazioni sociali legate alle politiche per l'infanzia nel comune di Roma. Le difficoltà alle quali devono far fronte le organizzazioni che gestiscono i servizi sono ormai insormontabili;
gli uffici del dipartimento presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno da tempo predisposto tutti gli atti necessari -:
quali iniziative urgenti intenda assumere per sopperire a questa grave inadempienza dando avvio immediato alle procedure per il riaccreditamento delle risorse già stanziate al comune di Roma.
(5-05223)
BOBBA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, al Ministro per i rapporti con le regioni e coesione territoriale, al Ministro per la semplificazione normativa. - Per sapere - premesso che:
in Italia i comuni che confinano con le regioni a statuto speciale e con le province autonome sono 454, tra prima e seconda fascia, con una popolazione pari a circa 2.000.000 di abitanti;
tali comuni vivono il disagio socio-economico dell'ubicazione sul confine tra le regioni a statuto ordinario del Piemonte, Lombardia e Veneto con le «regioni a statuto speciale» della Valle D'Aosta, Trento, Bolzano, Friuli ed il confine di Stato con la Svizzera;
gli abitanti, le famiglie, i giovani, ma anche le imprese e le attività economiche dei comuni «confinanti» spesso sono costretti ad abbandonare la loro residenza per trasferirsi nelle regioni e province della Valle D'Aosta, Trento, Bolzano e Friuli, o addirittura lasciano l'Italia per andare a vivere in Svizzera, dove, pur
spostandosi di pochi chilometri, trovano risorse economiche garantite dalle autonomie;
per evitare sia lo spopolamento di tali aree sia per evitare i disagi socio-economici alla popolazione residente, l'articolo 6, comma 7 della legge 20 novembre 2007, n. 222, prevede l'istituzione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», che reca l'assegnazione di risorse economiche per sostenere i comuni bisognosi di confine;
grazie alla citata legge sono stati erogati come prima tranche nel 2008, per l'annualità del 2007, euro 25.000.000 a favore dei 99 comuni direttamente confinanti con le regioni a statuto speciale;
l'«Associazione Comuni Confinanti», Ass.Comi.Conf, è stata ricevuta nel 2010, attraverso una delegazione di sindaci, dal Ministro dell'interno, presso lo stesso Ministero, e dopo aver esposto la mancanza di attenzione rivolta a tutti i comuni confinanti con lo Stato Elvetico e Austria e, non di meno, a quelli di seconda fascia, i confinanti con i confinanti, il Ministro Maroni ha garantito seppur ripartito in cifre inferiori, un incremento di fondi con immediata disponibilità economica;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, ha introdotto la possibilità di finanziamento previa «presentazione di progetti per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle regioni Veneto e Lombardia confinanti rispettivamente con le province autonome di Trento e di Bolzano - annualità 2010-2011»;
il decreto citato è stato emanato in attuazione dell'articolo 2 commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», il quale reca: «Fondo per lo sviluppo dei Comuni di confine» che alloca risorse per un importo pari a 160.000.000 euro per le annualità sopra indicate e rispettivamente 40.000.000 euro per provincia negli anni successivi;
all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si precisa che i soggetti beneficiari sono i comuni della regione Veneto e quelli della regione Lombardia confinanti con la provincia autonoma di Trento o con la provincia autonoma di Bolzano;
sempre il medesimo articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al comma 2 ammette a concorrere al finanziamento «le forme associative tra i medesimi comuni previste dalla normativa statale o regionale ovvero le forme associative tra i citati comuni confinanti e i comuni ad essi territorialmente contigui» a condizione che appartengano alla medesima provincia dei comuni confinanti;
tale provvedimento privilegia, di fatto i 48 comuni a statuto ordinario confinanti con tali province autonome, a discapito di quelli confinanti con la Valle D'Aosta e il Friuli Venezia Giulia;
a parere dell'interrogante tali misure normative appaiono discriminatorie, anche ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto non applicabili a tutti i cittadini abitanti i comuni con le stesse prerogative di «confinanti» -:
come mai non siano stati erogati i fondi relativi agli anni 2008-2010, nonostante le risorse siano state allocate;
come mai siano state prese misure che privilegiano alcuni comuni, in particolare 48 su 99, confinanti con tali province autonome, a discapito di quelli confinanti con la Valle D'Aosta e il Friuli Venezia Giulia;
se non si ritenga urgente e necessario convocare nel breve periodo tavolo di confronto con l'associazione di riferimento, di cui in premessa, al fine di garantire il posizionamento delle risorse
economiche e dare attuazione a quanto promesso in sede di confronto politico negli ultimi anni.
(5-05225)
Interrogazioni a risposta scritta:
DI PIETRO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
con la legge finanziaria per il 2006, è stato istituito un fondo di 1.140 milioni di euro presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico; in particolare, è stata disposta l'erogazione di un bonus di 1.000 euro secondo alcuni criteri quali: un figlio nato o adottato nell'anno 2005, figlio nato secondo o ulteriore per ordine di nascita, o adottato nell'anno 2006;
per quanto riguarda i requisiti richiesti, veniva previsto il diritto alla riscossione dell'assegno a chi poteva dimostrare di esercitare la potestà sui figli, in deroga a ogni disposizione vigente in materia di minori; fosse cittadino italiano o comunitario e residente in Italia; appartenesse a un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro (per i nati nel 2005 il reddito di riferimento è quello del 2004; per i nati nel 2006 è quello del 2005);
sul quotidiano La Stampa di venerdì 15 luglio 2011, si riporta la notizia che in questi giorni il Governo ha inviato 8.000 lettere di contestazione ad altrettante famiglie che negli anni 2005 e 2006 usufruirono del cosiddetto «bonus bebé» chiedendo indietro i mille euro ricevuti con in più gli interessi maturati fino a oggi;
molte famiglie italiane, con un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 50.000 euro, convinte in buona fede di rispondere ai suddetti requisiti, nel 2006 si sono rivolte a un Caaf per l'assistenza necessaria alla compilazione dello stesso modulo (senza che venisse sollevata alcuna eccezione) e hanno avuto modo di ritirare senza difficoltà presso un ufficio postale l'assegno di 1.000 euro; le famiglie, ad avviso dell'interrogante, sono state tratte in inganno dalle informazioni poco chiare che il Ministero stesso aveva inviato, in quanto non si specificava se il limite massimo di reddito dovesse essere quello lordo o quello netto;
in ogni caso, nelle citate lettere viene intimata la restituzione della somma «illecitamente» riscossa e il pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 euro un massimo di euro 26.000 euro -:
se non ritengano di favorire una necessaria soluzione di tutte le questioni sopra descritte, con una dettagliata analisi dei casi e delle circostanze in questione, tesa a scongiurare l'aggravante ingiusta di una sanzione amministrativa e di una segnalazione alla procura della Repubblica, così da garantire la piena dignità di tutti quei nuclei familiari incorsi in errore e non imputabili di truffa ai danni dello Stato.
(4-12897)
VOLONTÈ. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
desta preoccupazione la decisione del Consiglio di Stato del Canton Ticino, con la quale sono stati congelati del 50 per cento i ristorni dalle trattenute fiscali operate in Svizzera sui salari dei lavoratori frontalieri;
i lavoratori frontalieri costituiscono una risorsa indispensabile per la promozione di strutture sociali e servizi sul territorio di residenza dei lavoratori frontalieri. I ristorni delle imposte dovrebbero tener conto della necessità di garantire alle comunità di residenza un ristorno fiscale di quanto trattenuto alla fonte ai lavoratori frontalieri in Svizzera;
a parere dell'interrogante non è condivisibile la richiesta di alcune forze politiche svizzere di ridurre l'attuale percentuale di ristorni delle imposte perché una parte dei frontalieri non rientra al domicilio italiano giornalmente, dal momento che si tratta di un fenomeno marginale che porterebbe da sé ricchezza alla Confederazione mediante i consumi ed i costi di alloggio conseguenti, senza beneficio, per sé e per i propri familiari, di servizi pubblici svizzeri;
inoltre, l'attuale quota di ristorno delle imposte all'Italia, pari al 38,8 per cento, risulta essere inadeguata in quanto i lavoratori frontalieri vivono in Italia e fruiscono di tutti i servizi pubblici erogati dalle comunità territoriali e nazionali quali scuola, sanità, ordine pubblico, assistenza;
la motivazione addotta da parte svizzera per la richiesta di diminuzione della percentuale di ristorno commisurandola alla minor percentuale del 12,50 per cento prevista dagli accordi Svizzera-Austria, non tiene conto che i frontalieri austriaci in Svizzera sono solo 7.400, a fronte dei 52.000 italiani, dei 121.000 francesi e dei 50.000 tedeschi. Gli austriaci sono pertanto un fenomeno marginale: sia per le comunità di residenza, sia per la comunità di lavoro. Al contrario, l'accordo sul ristorno del Canton Ginevra ai dipartimenti francesi di residenza dei frontalieri francesi, e molto più generoso di quello con l'Italia: viene trasferito il 3,5 per cento dell'ammontare lordo dei salari percepiti in Svizzera;
un Paese che si avvale del lavoro dei frontalieri, ottiene dal lavoro di cittadini di altri Paesi, produzione di ricchezza per lo Stato di lavoro e redditi per le proprie imprese, con oneri minimi;
il lavoro dei nostri connazionali frontalieri è riconosciuto come importante e strategico nell'economia svizzera e ticinese in particolare. Il numero dei frontalieri e aumentato anche in questi anni di crisi economica -:
se non ritengano urgente aprire un tavolo di confronto in grado di affrontare la delicata questione dei ristorni delle imposte descritta in premessa, tenendo conto della necessità di garantire il giusto riconoscimento di quanto pagato dai lavoratori frontalieri assicurando il rispetto della legalità e della giustizia sociale.
(4-12899)
DI PIETRO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con il decreto-legge n. 98 del 2011 è stato introdotto il contributo unificato di 600 euro nei casi di ricorso straordinario al Capo dello Stato, gratuito fino all'entrata in vigore del provvedimento;
il ricorso straordinario al Capo dello Stato è prodotto da chi vuole tutelare un proprio diritto o interesse legittimo, contro atti della pubblica amministrazione, ove non sia possibile ricorrere per via gerarchica, per incompetenza relativa, eccesso di potere e violazione di legge;
l'introduzione di un contributo di tale entità rischia di trasformarsi in un attacco alla legalità del Paese ed alla possibilità di agire contro le illegittimità delle pubbliche amministrazioni, nei casi in cui ad agire per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi siano appartenenti alle medesime amministrazioni, in particolare del comparto scuola, sicurezza e difesa, presso i quali pendono migliaia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato;
confrontata ai trattamenti economici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'entità del contributo unificato appare estremamente cospicua, tale da scoraggiare, se non rendere impossibile, il ricorso indicato;
risulta all'interrogante che già nel 2009, dalle dichiarazioni di un dirigente, il direttore generale Roggio, si auspicava di limitare la possibilità per il comparto militare di ricorrere al Capo dello Stato, in modo da abbattere il numero dei ricorsi
pendenti che, solo per il dicastero della Difesa, ammontavano a circa 27 mila;
ora la limitazione è stata estesa e generalizzata a tutti i cittadini, ma ciò appare iniquo, ad avviso dell'interrogante, e comporta una compressione - per censo - del diritto di accedere alla giustizia nelle forme e con gli istituti previsti dall'ordinamento -:
se ed in quale modo intenda promuovere una revisione della recente disciplina introdotta, onde evitare che i ritardi della giustizia siano risolti per vie finanziarie, cosa che lederebbe i nostri princìpi costituzionali.
(4-12901)
DE POLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
i residenti fuori dai centri urbani contribuiscono sia al pagamento della manutenzione delle strade urbane che degli accessi alle strade regionali e statali, pagando di fatto due volte;
l'attuale tassa sui passi carrai sta creando un forte malcontento tra i cittadini veneti e bellunesi in particolare;
sono in molti a denunciare il problema dell'aumento spropositato degli importi dei canoni di concessione degli accessi a partire dal 2000 ad oggi, che ha portato a dei risultati di forte iniquità;
in merito ai criteri per la determinazione dei canoni, il Consiglio di Stato ha esplicitamente riconosciuto che «deve essere riconosciuta all'ANAS la più ampia discrezionalità nella determinazione (...) nel sistema formato dall'articolo 55 comma 23 della legge n. 449 del 1997», mentre, secondo l'articolo 27, comma 8, del codice della strada «pienamente riferisce il criterio di determinazione della somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze ad una logica di mercato, in cui il concedente operi per la massimizzazione della propria rendita di posizione»;
concretamente, l'ANAS ha tradotto i criteri in una formula matematica che tiene conto di vari fattori e che viene applicata in modo identico su tutto il territorio nazionale;
sta di fatto che, secondo molti utenti veneti, l'ANAS senza preavviso, ha inviato bollettini con importi esosi di decine di migliaia di euro di arretrati, cifre ottenute con la modifica unilaterale dei sistemi di calcolo;
alcuni utenti e associazioni hanno avanzato una proposta in merito e cioè di abrogare totalmente il canone di concessione ponendo la relativa perdita di introiti per l'ANAS a carico della fiscalità generale attraverso un aumento dei millesimi, incamerati da ANAS, sui canoni di concessione autostradale. L'ANAS ha segnalato al riguardo che una scelta del genere appare del tutto preclusa alla società che, per le sue funzioni, è solamente gestore stradale e non può manovrare altre leve tributarie;
a seguito delle rimostranze di alcuni cittadini, alcune amministrazioni locali hanno votato degli ordini del giorno aventi ad oggetto una riduzione dei canoni se non proprio la loro totale abrogazione;
anche in Parlamento sono stati presentati emendamenti in materia di sicurezza stradale che mirano alla riduzione o abrogazione del canone che dal 1997, a giudizio dell'interrogante, presenta nella sua applicazione aspetti vessatori e iniquità e si profila in contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico;
purtroppo, nonostante l'ordine del giorno relativo all'abrogazione della descritta norma sia stato approvato all'unanimità in Senato e impegni il Governo ad agire in fretta, ad oggi tale ordine del giorno risulta che non abbia ancora ricevuto un seguito dal Governo;
solo a seguito di tale abrogazione sarà possibile e necessario chiudere il
pregresso con un accordo che consenta ai cittadini vessati di pagare solo una piccola percentuale di quanto richiesto -:
se e con quali tempi intenda assumere iniziative normative volte all'abrogazione del canone dei passi carrai, così come previsto dal citato ordine del giorno per dare un concreto segnale di attenzione ai cittadini veneti colpiti da quelle che all'interrogante appare una tassa iniqua.
(4-12908)
DAL MORO, FOGLIARDI, FEDERICO TESTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cosiddetto decreto Tremonti, vieta le spese per le sponsorizzazioni da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate annualmente dall'Istituto nazionale di statistica con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 («legge di contabilità e finanza pubblica»);
il comune di Verona è socio al 100 per cento della società pubblica AGSM, che opera nella gestione ed erogazione di servizi di pubblica utilità principalmente nei settori dell'elettricità, del gas e del calore ma anche in altre attività di servizio, tra cui l'illuminazione pubblica e artistica, la gestione energetica degli edifici, la gestione della rete di telecomunicazione in fibra ottica e della rete di mobilità e traffico;
l'AGSM ha deliberato di diventare lo sponsor ufficiale della società di calcio Hellas Verona per la stagione sportiva 2011-2012;
la decisione di sottoscrivere un contratto di collaborazione commerciale tra la società e la squadra veronese, viene motivata con la necessità di potenziare la presenza dell'AGSM sul territorio provinciale legando il brand alla squadra scaligera, immagine di entusiasmo ed energia vincente per tutti i veronesi da molti anni legati alla storica formazione;
sebbene l'AGSM non sia compresa nell'elenco ISTAT per l'anno 2011 sussiste, data la ratio della norma, la ragionevole convinzione che essa debba esservi inclusa in quanto può essere definita, di fatto, una società pubblica con la forma di una società per azioni: ciò, sia perché interamente a capitale pubblico sia perché eroga servizi - quali l'erogazione di gas, luce e acqua e lo smaltimento dei rifiuti - che hanno un'innegabile connotazione pubblicistica, in quanto erogati in massima parte in regime di concessione da parte di soggetti pubblici (e tra l'altro attribuiti in assenza di procedure di affidamento aperte);
il carattere pubblico dell'AGSM è del tutto evidente considerato che il comune di Verona, in quanto socio unico, delinea le strategie aziendali, decidendo la composizione del consiglio di amministrazione inoltre, il comune incorpora nella parte patrimoniale del proprio bilancio il cespite con l'esposizione del valore della proprietà che, come è noto, può quindi determinare sul bilancio ripercussioni negative, in conseguenza di possibili svalutazioni, e positive, in forza di eventuali incrementi di valore del cespite;
in momenti di crisi, con molte famiglie in difficoltà dal punto di vista economico e sociale, investire in azioni di sponsorizzazione in una società di calcio, seppur simbolo della città e della provincia risulta quanto mai inopportuno;
in una fase di tagli continui ai comuni e di sacrifici enormi richiesti ai cittadini, l'AGSM spende 350 mila euro per legare il proprio logo ad una squadra di calcio, potendo invece utilizzare tali ingenti risorse per ridurre le bollette delle famiglie veronesi - iniziativa che rappresenterebbe tra l'altro una ben più efficace
campagna promozionale e pubblicitaria per l'AGSM -:
quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato in relazione a quanto esposto in premessa e per evitare che episodi simili si ripetano nel Paese, di fatto aggirando ad avviso degli interroganti, la norma recentemente approvata;
se si intenda, nello specifico, assumere urgentemente iniziative affinché l'AGSM e tutte le aziende municipalizzate italiane siano inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche per le quali è fatto divieto di stipulare contratti di sponsorizzazione.
(4-12913)
...
GIUSTIZIA
Interrogazioni a risposta scritta:
STUCCHI, PIROVANO, CONSIGLIO e VANALLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la procura della Repubblica presso il tribunale di Bergamo lamenta gravi carenze di personale, sia per quanto riguarda l'organico di magistrati, sia per quello di personale amministrativo;
tale situazione determina una grave difficoltà nello svolgimento di indagini preliminari, nell'espletamento delle attività processuali, con conseguenti ricadute negative in termini di tutela della legalità e della sicurezza nella bergamasca -:
se non ritenga di provvedere in tempi brevi per quanto di competenza alla copertura degli organici in servizio presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Bergamo.
(4-12895)
ANGELA NAPOLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la città di Lamezia Terme è il terzo comune per popolazione della regione Calabria e il suo vasto territorio è allocato in posizioni utili a garantire lo sviluppo dell'intera Calabria;
per quanto sopra il territorio lametino è sede di ingenti finanziamenti che non possono non far gola alla locale criminalità organizzata;
da qualche mese è ripresa la faida tra le cosche lametine della 'ndrangheta con diversi omicidi, il che necessita di un'adeguata attività di controllo da parte delle Forze dell'ordine ed anche un'efficienza da parte del settore giustizia;
l'organico del locale tribunale è sicuramente sottodimensionato e con tre posti vacanti;
anche l'applicazione di qualche magistrato del tribunale lametino in altre sedi ha ridotto l'organico operativo, nonostante il flusso di lavoro sia notevolmente maggiorato negli ultimi anni;
la dotazione di cancelleria è sicuramente al collasso -:
quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere al fine di poter garantire l'adeguamento degli organici e delle forniture di cancelleria presso il tribunale di Lamezia Terme.
(4-12896)
...
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazioni a risposta orale:
DELFINO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
in risposta ad una precedente interrogazione (3-01020), discussa nella seduta del 12 ottobre 2010, relativa ai tempi di realizzazione della variante di Demonte (strada statale 21), il Sottosegretario Giachino aveva confermato la mancanza delle risorse finanziarie necessarie per il progetto definitivo, nonostante a suo tempo fossero state già stanziate;
nella medesima circostanza era stata, inoltre, confermata la richiesta avanzata dalla regione Piemonte e dalla provincia di
Cuneo di sviluppare un progetto alternativo meno oneroso rispetto al progetto preliminare già approvato nel 2008;
dagli organi di stampa, si apprende che l'ipotesi alternativa della provincia prevedrebbe la realizzazione di un valico bidirezionale che, se definito in termini di sostenibilità tecnica e finanziaria, potrebbe creare la basi per un rapporto diretto con la Francia per la determinazione di ulteriori migliorie al collegamento;
la proposta alternativa non risulta ancora definita con il progetto preliminare, indispensabile per avere una conoscenza puntuale dei costi effettivi e dei tempi di realizzazione;
la preoccupazione principale degli amministratori locali interessati e da molti operatori economici, circa l'ipotesi alternativa, coincide con una eccessiva dilatazione dei tempi necessari - rispetto alla prima ipotesi progettuale sono stati persi due anni, tenuto conto che per quella prima ipotesi già era stato approvato il progetto preliminare e la conferenza dei servizi si era già espressa favorevolmente - alla realizzazione di un'opera fondamentale per il territorio, ormai congestionato da un traffico pesante in continuo aumento, la cui costante crescita sta causando enormi danni agli edifici dei centri abitati, in particolare per quello di Demonte;
ad oggi, dunque, sarebbe opportuno che la regione e la provincia si adoperassero per reperire le risorse necessarie per il progetto definitivo e rispettare gli impegni assunti, anche mediante una cooperazione frontaliera per le eventuali migliorie al collegamento, affinché non vengano annullati gli sforzi compiuti negli anni passati e le positive convergenze manifestate sulla prima ipotesi progettuale;
alla luce di quanto finora premesso e soprattutto degli enormi disagi che questi continui rinvii stanno provocando in termini di sostenibilità e sicurezza della viabilità locale, sarebbe opportuno che la provincia abbandonasse l'ipotesi alternativa che risulta, tra l'altro, fortemente contrastata dagli enti locali e dalla popolazione della Valle, e dalla quale non sembrano emergere i significativi risparmi promessi mentre l'unica certezza è l'ulteriore grave ritardo nella programmazione e realizzazione di quest'opera da parte dell'Anas -:
quale sia lo stato di predisposizione dell'ipotesi alternativa avanzata dalla regione Piemonte e dalla provincia di Cuneo, con particolare riferimento alla progettazione preliminare indispensabile per sottoporre tale nuovo progetto alla conferenza dei servizi, e quali siano, ad oggi, le risorse rese effettivamente disponibili dall'Anas per tale progettazione preliminare;
quale sia la posizione dell'Anas circa la fattibilità di tale nuova ipotesi;
considerato che la prima ipotesi progettuale aveva ottenuto parere favorevole dalla conferenza dei servizi e tenuto conto delle urgenti indifferibili esigenze di intervenire, quali siano gli orientamenti del Governo e dell'Anas circa la possibilità di procedere alla realizzazione dell'opera, così come previsto dal progetto preliminare approvato dalla conferenza dei servizi e sul quale, come ribadito in premessa, si era manifestato un largo consenso degli enti locali e della popolazione.
(3-01785)
COMPAGNON e POLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (manovra finanziaria per il 2011-2012), prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2012, l'istituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali che «esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni
dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2012»;
la norma prevede inoltre che il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sia trasferito all'Agenzia per formarne il relativo ruolo organico;
il riferimento normativo attiene alle sole risorse umane dell'ispettorato vigilanza concessioni autostradali dell'ANAS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, conseguentemente, gli effetti negativi ricadranno sulle tipologie contrattuali differenti dall'indeterminato, in particolar modo su 40 unità, laureate e specializzate, che svolgono con competenza, professionalità ed esperienza pluriennale specifiche e qualificate mansioni;
la mancata stabilizzazione del personale precario ANAS provocherebbe la dispersione di risorse umane altamente professionalizzate e titolari di specifiche esperienze maturate sul campo, arrecando gravi danni alla continuità dell'esercizio delle attività di vigilanza e di controllo garantite dall'ispettorato sia nella fase della costituzione dell'Agenzia che in quella della sua ordinaria e fluida operatività, nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive straordinarie svolte sulla rete autostradale in occasione di eventi emergenziali (incidenti, esodi stagionali, eccezionali eventi meteorologici, calamità naturali e cosi via);
la stabilizzazione dei 40 lavoratori precari non comporterebbe effetti negativi sulla finanza pubblica, dal momento che la piena copertura finanziaria è prevista nelle riserve di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 -:
se intendano adottare con urgenza ogni iniziativa di propria competenza atta a garantire la stabilizzazione del personale precario citato in premessa, il quale, a decorrere dal 1o gennaio 2012, rischia di trovarsi inoccupato con grave nocumento della produttività delle società concessionarie autostradali e della tutela dell'interesse pubblico.
(3-01786)
Interrogazioni a risposta in Commissione:
LENZI, SCHIRRU e META. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
in favore delle persone non vedenti Trenitalia, gruppo Ferrovie dello Stato italiano, ha previsto la concessione speciale III, che consente delle riduzioni tariffarie ai passeggeri in possesso della tessera modello 28/C e delle apposite richieste su modello 28 per i viaggi isolati dell'accompagnatore;
la concessione speciale III è riservata ai ciechi assoluti e ai ciechi con residuo visivo (ciechi civili) ed è riconosciuta a tutti i cittadini (italiani e stranieri residenti in Italia);
per avere diritto alla convenzione il soggetto deve presentare la tessera mod. 28/C che viene rilasciata, non direttamente dalle biglietterie delle stazioni ferroviarie ma da alcune associazioni tra cui l'Associazione italiana ciechi, l'Associazione nazionale privi della vista e Associazione italiana ciechi di guerra;
tale modalità di rilascio della tessera mod. 28/C per le persone non vedenti, oltre a recare notevoli disagi, specialmente per coloro i quali non risiedono nelle città in cui esistono sedi di associazioni di ciechi, discrimina un cittadino con disabilità visiva rispetto a tutti gli altri disabili che possono usufruire di tale servizio presso gli sportelli di Trenitalia -:
se il Ministro sia a conoscenza di tale situazione e se non ritenga opportuno assumere urgentemente iniziative affinché anche i disabili visivi che hanno diritto alla concessione speciale III possano decidere, in base alle rispettive esigenze, se ritirare il modello necessario sia presso le associazioni che presso gli sportelli delle biglietterie di tutte le stazioni ferroviarie.
(5-05221)
VELO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
come accaduto negli anni passati ritorna puntuale la mancanza di targhe presso molti uffici periferici della motorizzazione civile;
con l'arrivo dell'esodo estivo, dove si registrano il maggior numero di immatricolazioni, c'è il rischio di un blocco delle immatricolazioni visto che le scorte di targhe disponibili, soprattutto di auto e moto, si stanno pericolosamente esaurendo a causa della loro mancata produzione e consegna da parte del Poligrafico dello Stato;
già ad oggi in città come Torino, Brescia, Piacenza, Modena, Bolzano, Pistoia si stanno esaurendo le scorte o addirittura non ci sono più targhe auto. E poi a Napoli, Asti, Chieti, Pisa e Cagliari dove stanno finendo le targhe moto, mentre a Palermo sono esaurite le targhe di rimorchi, a Lodi e Verbano-Cusio-Ossola quelle dei ciclomotori;
tutto ciò è un fatto grave perché, oltre a danneggiare il mercato dei veicoli, determina pesanti fastidi agli utenti che si vedono impedito l'uso del bene acquistato e blocca il sistema informatico delle immatricolazioni presso gli STA - sportello telematico dell'automobilista - generando inoltre una serie di attività onerose nei tempi e nei costi che si riversano sull'incolpevole automobilista;
questa situazione determina un pesante disagio sia per gli automobilisti che debbono partire per le vacanze e sono impossibilitati a ritirare i veicoli acquistati ma anche per il mercato dell'auto e per gli sportelli telematici dell'automobilista che non sono messi in condizione di fornire il servizio loro richiesto;
la situazione ha dell'incredibile visto il periodico e cronico ritardo del Poligrafico dello Stato, segnalato già con altre interrogazioni, nella produzione e la consegna delle targhe alle motorizzazioni -:
quali misure urgenti intenda intraprendere per fronteggiare queste inefficienze, che ciclicamente ogni anno si ripetono, creando innumerevoli disagi agli utenti e all'attività delle imprese.
(5-05224)
Interrogazioni a risposta scritta:
RAISI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi mesi l'ANAS ha iniziato ad inviare solleciti di pagamento relativi ai canoni e agli arretrati degli stessi sui passi carrai che si trovano sulle strade statali a lavoratori, pensionati e imprenditori;
molte di queste persone, artigiani, imprenditori, proprietari di alberghi e ristoranti, già alle prese con una crisi economica devastante, non si trovano nella condizione di poter pagare canoni così elevati, senza parlare degli ingenti arretrati, e rischiano la chiusura delle loro attività;
fino al 1997 i canoni si aggiravano sulle 15/20.000 lire (8/10 euro) per i privati e 200/400.000 lire (100/200 euro) per le attività, poi la legge n. 449 del 1997 oltre a consentire ad A.N.A.S. l'adeguamento dei canoni nella misura massima del 150 per cento per l'anno 1998, ha stabilito che la stessa poteva adeguare i canoni, senza porre limiti o regole, dal 1999 secondo le soggezioni che derivavano dalla strada e il vantaggio che il concessionario ne avrebbe ricavato;
a seguito di ciò nel 1998 i canoni annui vennero adeguati con l'aumento massimo consentito del 150 per cento e nel 1999 in base alla formula individuata dall'ANAS e iniziarono gli aumenti che nel giro di pochi anni portarono i privati a pagare fino a 200/300 euro e le imprese a pagare 3/4.000 euro annui con punte di oltre 10/15.000 euro;
dal 2006 sono stati presentati diversi atti di sindacato ispettivo sul tema e alcuni
ordini del giorno che impegnavano il Governo a verificare che gli aumenti rispettassero lo statuto del contribuente, a valutare una possibile riduzione degli importi regolando i canoni pregressi, alla eliminazione del canone -:
come si intenda affrontare il disagio dei molti cittadini ai quali ANAS richiede tali somme e che si trovano in difficoltà finanziarie e se ci sia l'intenzione di abolire tale canone.
(4-12902)
FALLICA, GRIMALDI, IAPICCA, PUGLIESE, STAGNO D'ALCONTRES e TERRANOVA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
le attuali condizioni di sicurezza delle arterie autostradali A20 Messina-Palermo e A18 Messina-Catania appaiono carenti e pericolose per la tutela e l'incolumità dei viaggiatori che vi transitano;
l'associazione di difesa dei consumatori e dell'ambiente - Codacons, è intervenuta a tal proposito, sostenendo che, al fine di fronteggiare la situazione di precarietà dal punto di vista della sicurezza in cui si trovano entrambe le suesposte arterie stradali, occorrerebbe limitare l'attuale limite di velocità a 80 km/h nei tratti stradali e a 60 km/h sia nelle gallerie interessate che nei tratti in cui vi sono barriere di sicurezza non a norma e, conseguentemente, ridurre del 50 per cento il pedaggio quale diretto effetto del declassamento;
i rappresentanti della Codacons, inoltre, hanno evidenziato una pavimentazione stradale scarsamente omogenea a causa dei numerosi interventi di ripristino localizzato, una segnaletica verticale e orizzontale in uno stato di conservazione insoddisfacente, nonché la presenza di barriere di sicurezza non rispondenti alla vigente normativa e pertanto non idonee a trattenere nella sede stradale i veicoli in caso di sinistri;
ulteriori aspetti negativi e ingiustificabili, emergono dall'assenza di un servizio di colonnine di soccorso, inutilizzabili da diversi anni sia sull'autostrada A18 Messina-Catania, che sull'autostrada A20 Messina-Palermo, nonché dall'esistenza di impianti di illuminazione fatiscenti e di impianti per la ventilazione nelle gallerie fuori uso;
i procedimenti in corso per omicidio colposo nei confronti di alcuni dirigenti e responsabili a diverso titolo del Consorzio autostradale siciliane, a giudizio dei suddetti rappresentanti dell'associazione, confermano, fra l'altro, il livello di serietà e di complessiva difficoltà che coinvolge la gestione dei tratti autostradali suesposti -:
quali iniziative urgenti e necessarie intenda intraprendere, con riferimento a quanto esposto in premessa, considerando fra l'altro, che soprattutto nel presente periodo estivo, il flusso di viaggiatori specie turisti, che transita sulle suesposte arterie autostradali siciliane aumenta notevolmente e che pertanto il livello di incidentalità cresce oltre misura, in considerazione delle precarie condizioni di entrambe le autostrade interessate.
(4-12903)
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INTERNO
Interrogazioni a risposta scritta:
LUSSANA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'aera industriale denominata Zingonia, sita nel comune di Ciserano, in provincia di Bergamo, è da tempo interessata da preoccupanti fenomeni di criminalità, più volte denunciati dagli amministratori locali della zona;
nell'area di Zingonia, oltre a realtà aziendali di primaria importanza e storico consolidamento, insistono anche dei condomini - denominati Anna e Athena -
principalmente abitati da cittadini stranieri, che, attratti dalla richiesta di forza lavoro dell'area, vi si sono stabiliti;
tuttavia molti dei cittadini stranieri dimoranti nei suddetti edifici non svolgono un'attività lavorativa, sicché detti immobili, spesso sono utilizzati come luogo per compiere attività criminose, quali spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione, che pregiudicano gravemente la sicurezza dell'area determinando uno stato di allarmante degrado;
la competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità appartiene allo Stato, che la esercita attraverso le autorità provinciali di pubblica sicurezza, mentre è compito dell'amministrazione comunale rappresentare le istanze di sicurezza della collettività, italiana e straniera, che vive nel proprio territorio ed assumere tutte le iniziative di prevenzione sociale e di qualificazione dei luoghi di vita che possono concorrere a rendere più difficoltoso il manifestarsi dei fenomeni di disagio sociale e di comportamenti devianti;
in tale contesto i patti per la sicurezza, meritoriamente stipulati tra il Ministero dell'interno e gli enti locali, rappresentano un'espressione significativa delle politiche integrate dello Stato con i diversi livelli delle autonomie territoriali e sono stati individuati quale nuovo modulo operativo, in grado di definire una strategia condivisa di azioni concorrenti sul territorio, ritenute capaci di incrementare il contrasto alla criminalità e di aumentare la coesione del tessuto urbano, prevenendo fenomeni di degrado ambientale e di disagio sociale -:
rilevato che appare indifferibile un immediato intervento per ristabilire, per la comunità di Zingonia lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, quali misure urgenti, anche straordinarie, intenda adottare il Ministro per attuare politiche volte alla prevenzione, al contrasto e al contenimento delle diverse fattispecie delittuose sopra evidenziate.
(4-12900)
DI PIETRO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il contenimento dei costi della politica e della spesa pubblica in generale rappresenta un tema fortemente sentito da parte dall'opinione pubblica, soprattutto in un momento nel quale si introducono con la manovra di stabilizzazione finanziaria appena varata dal Governo pesanti sacrifici a carico dei cittadini;
tra i costi della politica avvertiti dai cittadini italiani come particolarmente ingiusti e immotivati appaiono, tra gli altri, quelli relativi all'assegnazione delle cosiddette auto blu o dei servizi di scorta personale nei confronti di numerosissime personalità pubbliche;
da uno specifico allegato alla relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione presentata il 20 ottobre 2011 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, emerge come il parco auto delle pubbliche amministrazioni risulta sia composto da circa 86.000 autovetture (escluse quelle con targhe speciali e/o dedicate a finalità di sicurezza e vigilanza);
secondo dati del Ministero dell'interno - riferiti dal Ministro per i rapporti con il Parlamento Elio Vito alla Camera nel mese di giugno 2011 - risultano quotidianamente impegnati nell'espletamento dei servizi di protezione personale 1949 operatori delle varie forze di polizia con l'utilizzo di 678 autovetture;
il decreto-legge n. 82 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2002 ha istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (Ucis) con il compito di gestire il sistema di protezione per la sicurezza delle persone esposte a particolari situazioni di rischio;
le misure di protezione dovrebbero essere adottate a seguito di un'approfondita valutazione della situazione personale di rischio in relazione a pericoli, a minacce potenziali e attuali e costantemente aggiornati. Questa valutazione si svolge ad
un duplice livello: in sede locale con la proposta del prefetto sulla base delle risultanze della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia e in sede centrale per le definitive determinazioni dell'Ucis. La periodica e sistematica verifica del grado di personale esposizione al rischio dovrebbe costituire una garanzia dell'effettiva necessità dei servizi di scorta;
secondo quanto sostiene la segreteria provinciale di Pescara del sindacato di polizia Siulp, gli organi preposti alle valutazioni tecniche avevano stabilito che la necessità di tutela di alcuni parlamentari - tra i quali l'onorevole Razzi - fosse ormai superata dalla mancanza di riscontri oggettivi sull'effettivo pericolo relativo alla loro incolumità;
ogni valutazione degli organi tecnici, frutto di analisi ponderate e razionali, «è stata superata -sostiene il Siulp - dalla volontà politica superiore di ripristinare il servizio di scorta e tutela» di alcuni parlamentari -:
quali siano i motivi per i quali si è ritenuto di non adeguare le decisioni relative all'utilizzo delle auto blu e dei servizi di scorta alle indicazioni degli organi preposti alle valutazioni tecniche in merito, perpetrando l'ennesimo spreco di soldi pubblici.
(4-12905)
BERTOLINI e SBAI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro per le pari opportunità. - Per sapere - premesso che:
sono sempre più numerosi nel nostro Paese fatti di cronaca che portano alla luce casi di violenza nei confronti di donne musulmane;
quasi sempre tali minacce e violenze sono la conseguenza della volontà di queste giovani donne di integrarsi nella società italiana, che si contrappone all'integralismo e al fondamentalismo dell'islam radicale;
nei giorni scorsi, presso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna, è stata ricoverata una giovane ragazza pakistana di sedici anni che, non accettando il matrimonio «forzato» che la famiglia le voleva imporre, ha ingerito acido muriatico;
nel caso di specie non è stata data alcune esaustiva informazione sulle cause del ricovero e la vicenda è stata resa pubblica solo dopo 15 giorni dal ricovero;
nonostante le forze dell'ordine abbiano vietato al padre e al fratello della ragazza qualunque tipo di contatto con lei, all'interno dell'ospedale è stato fermato un uomo di nazionalità pakistana, le cui generalità sono ignote, che cercava di raggiungere la stanza della giovane, pur non essendo un parente;
questi episodi di grave violenza e sopraffazione nei confronti di giovani donne musulmane sono quasi sempre compiuti da componenti della famiglia e ultimamente sono molto numerosi all'interno delle comunità pakistane;
quanto avvenuto appare un anomalo tentativo di suicidio, visto che è molto raro che per togliersi la vita una persona decida di ingerire acido muriatico;
le gravi violazioni delle norme vigenti nel nostro Paese, come per esempio il divieto dei matrimoni forzati, che vengono sempre più spesso commesse da immigrati, che evidentemente non hanno assimilato le più elementari regole di convivenza civile, rappresentano a giudizio dell'interrogante un serio ostacolo al difficile processo di integrazione -:
se siano a conoscenza dell'episodio sopra descritto;
se dispongano di eventuali nuove circostanze in merito a quanto accaduto;
se siano in grado di fornire dati aggiornati e relative statistiche sui fenomeni di violenza avvenuti in Italia nei confronti delle donne straniere, soprattutto musulmane, commessi da familiari;
quali iniziative intendano porre in essere per garantire alle donne musulmane quegli strumenti necessari per riuscire a ribellarsi, con maggior forza ed efficacia, a violenze e soprusi.
(4-12915)
ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nel Salento è in corso una vera e propria emergenza incendi che si è manifestata in queste settimane, in tutta la sua gravità e virulenza;
la legge quadro n. 353 del 2000 per la lotta e la prevenzione degli incendi prevede l'obbligo, in capo ai comuni, di redigere un apposito catasto delle aree bruciate, finalizzato a disincentivare le speculazioni sui terreni incendiati, impedendo cambi di destinazioni d'uso, fabbricazioni successive e attività di caccia e pastorizia;
il fenomeno degli incendi estivi parte anche dalla mancata ottemperanza a queste disposizioni normative e si avvantaggia, purtroppo e troppo spesso, di un senso di impunità che non deve trovare sponde;
l'associazione ambientalista Save Salento ha rivolto recentemente un appello al prefetto, affinché proceda ad una verifica puntuale dello stato di attuazione e di aggiornamento dei catasti in tutta la provincia di Lecce, incentivando i comuni eventualmente sprovvisti ad un pronto e immediato adempimento;
l'azione del prefetto potrà sicuramente contribuire a riattivare l'attenzione delle classi dirigenti e dell'opinione pubblica sull'esistenza e sulla validità di strumenti che, come i catasti delle aree bruciate, aspettano solo di trovare pronta applicazione;
non si può infatti ignorare come splendidi luoghi salentini, nelle cui prossimità si sono verificati roghi ed incendi, come Porto Miggiano, Porto Selvaggio e le stesse Cesine, siano da tempo sotto la grave pressione, più o meno manifesta, di interessi ferocemente volti allo sfruttamento economico e all'insediamento di strutture sui litorali e sui costoni di roccia -:
se e quali iniziative il prefetto abbia promosso, per quanto di competenza, in relazione alle richieste di cui in premessa e con quale esito concreto.
(4-12918)
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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
per il prossimo anno scolastico il Governo ha dato attuazione alla terza tranche di riduzioni di organico previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, incidendo negativamente sulla qualità del sistema anche nella regione Veneto, a causa del considerevole aumento degli alunni per classe, della riduzione del tempo scuola, della mancata attivazione di specifici corsi di studio;
la situazione è particolarmente esplosiva in tutte le province venete per le scuole dell'infanzia e per la scuola secondaria di primo grado, per il consistente aumento della popolazione scolastica nelle rispettive fasce d'età; quanto alla scuola dell'infanzia, a fronte dell'esigenza di 40 sezioni in più rispetto all'organico del 2010-2011, ne sono state autorizzate solo 17 sezioni in più; quanto agli altri ordini e gradi, e in particolare alla scuola secondaria di primo grado, rispetto alla richieste/esigenze di 150 posti in più, ne sono stati assegnati solo 74;
lo stesso assessore regionale del Veneto, Elena Donazzan, in un'intervista rilasciata in data 9 giugno scorso al Corriere del Veneto, ha ammesso di sentirsi trattata «come la figlia di un Dio minore, dimenticata ai confini dell'impero» da un Ministro,
«l'amica Mariastella», che per di più è del Pdl, «come me» in particolare l'assessore regionale ha dichiarato: «Informalmente mi è stato assicurato che a settembre avremo lo stesso organico di quest'anno ma ogni richiesta di una presa di posizione nero su bianco è rimasta finora lettera morta (...). Abbiamo un dirigente regionale a scavalco con il Friuli, il che è inammissibile pur con tutto il rispetto per il Friuli, e tre dirigenti provinciali ad interim in altrettante province. I concorsi per i presidi sono bloccati, mancano insegnanti ed anche il personale Ata è in affanno. Così non ce la facciamo, la qualità della nostra scuola rischia di precipitare»;
particolarmente in sofferenza appare la situazione nella provincia di Treviso: per la scuola dell'infanzia vi è stato rispetto all'anno scolastico 2010/2011 un aumento di richieste di iscrizione per oltre un centinaio di bambini; tenuto conto della pressoché totale richiesta di orario normale e della presenza di 62 bambini con handicap, sono state chieste sei sezioni nuove in più (per 12 posti in più), richiesta ad oggi rimasta insoddisfatta, per cui risultano tre comuni con liste d'attesa di 25 bambini e altri tre comuni con liste d'attesa di 24 bambini; vi è anche il timore che, a causa del ridotto finanziamento alle scuole dell'infanzia paritarie, ci sia la chiusura di talune di queste con gravi riflessi sociali;
nella scuola primaria, la popolazione scolastica in provincia di Treviso ha avuto quest'andamento: 40.902 ragazzi nell'anno scolastico 2008/2009; 41.287 nell'anno scolastico 2009/2010; 41.464 nell'anno scolastico 2010/2011; 41.661 nel prossimo anno scolastico 2011/2012; a fronte di un continuo aumento degli alunni tuttavia vi è stata ogni anno una variazione in meno dei posti rispetto all'anno precedente e precisamente, nell'anno scolastico 2009/2010, a fronte di 385 bambini in più, vi è stata una riduzione di 150 posti rispetto all'anno precedente; nell'anno scolastico 2010/2011, a fronte di ulteriori 177 bambini in più, vi è stata una riduzione di 135 posti rispetto all'anno precedente; nel prossimo anno scolastico 2011/2012, a fronte di ulteriori 197 bambini in più, è prevista una riduzione di 155 posti ulteriori rispetto all'anno precedente;
la realtà economico-sociale della provincia trevigiana richiederebbe un tempo scuola di 30 ore generalizzato, ma le scuole non sempre riescono a garantirlo poiché è alto il tasso di alunni che non si avvalgono della religione e le ore vengono impegnate per l'attività alternativa alla religione cattolica o per la prima alfabetizzazione degli adulti; in alcuni casi ci sono le ore di insegnamento per arrivare alle 30 settimanali, ma manca la possibilità di garantire il tempo mensa senza dover utilizzare il tempo dell'attività didattica;
numerose sono pertanto le proteste delle famiglie e delle istituzioni locali, in considerazione della conseguente perdita di continuità didattica in conseguenza dell'elevato taglio dei posti (45 docenti in esubero); per l'inadeguatezza delle aule a contenere un numero crescente di bambini; per il calo della qualità della scuola pubblica per famiglie con lavori sempre più precari e flessibili; per la difficoltà di organizzazione di un tempo scuola con rientri pomeridiani; per l'impossibilità di portare a termine attività didattiche e progetti già avviati negli anni precedenti;
infine, quanto alla scuola secondaria di primo grado, si tratta del settore in maggiore sofferenza nella provincia di Treviso, dove si contano ben 537 alunni in più nel prossimo anno scolastico rispetto al precedente, numero che richiederebbe la formazione di circa 21 classi in più, per le quali sarebbero necessarie almeno 630 ore, corrispondenti ad almeno 35 posti in più, mentre per conseguire gli obiettivi di riduzione dell'organico assegnati dal Governo si sono dovuti tagliare dei posti; il risultato è che non è stato autorizzato il tempo prolungato anche in realtà dove questo tempo scuola era consolidato da tempo e non si sono completati i corsi musicali;
non si può non rilevare che tale riduzione sia tra le più pesanti della regione, ma anche a livello nazionale, così
come appare evidente che l'insufficiente assegnazione di organico determinerà la riduzione del numero delle classi e il sovraffollamento delle medesime, in violazione delle norme sul tetto stabilito di alunni per classe e di quelle sulla sicurezza e sull'edilizia scolastica;
per quanto premesso si rende necessario ed urgente, per far fronte all'aumento della popolazione scolastica, autorizzare nella regione Veneto: per la scuola dell'infanzia almeno altre 8 nuove sezioni, assegnando ulteriori 16 posti, che appaiono dovuti tenuto conto che solo il 32 per cento della popolazione scolastica dai 3 ai 6 anni viene accolto dalle scuole materne statali, mentre al restante 68 per cento dei bambini il servizio viene erogato dalle scuole dell'infanzia paritarie, con il pagamento del 60 per cento della retta a carico delle famiglie e con ingenti risparmi conseguiti da parte dello Stato in Veneto rispetto alle altre regioni; per gli altri ordini e gradi l'aggiunta di almeno altri 70 posti complessivi -:
quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato con riferimento alla gravità della situazione esposta in premessa al fine di soddisfare le richieste avanzate dalle famiglie in ordine alla istituzione delle necessarie nuove sezioni di scuola dell'infanzia e di tempo pieno e tempo prolungato nella scuola primaria, per garantire quei livelli educativi che fanno della scuola pubblica veneta un modello di alta qualità;
quali misure intenda altresì adottare per consentire che siano attivate - a fronte dell'incremento della popolazione studentesca - tutte le necessarie nuove classi (in particolare le prime) nella scuola secondaria di primo grado, al fine di garantire un equilibrato rapporto alunni-classe e quindi adeguati livelli di apprendimento oltre che il rispetto delle norme di sicurezza.
(2-01175)
«Rubinato, Viola, Miotto, Murer, Mogherini Rebesani, Federico Testa, Sbrollini, Fogliardi, Sarubbi, Braga, Martella, Naccarato, Fontanelli, Froner, Fiorio, Ferrari, Fiano, Baretta, Bobba, De Pasquale, Ghizzoni, Rigoni, Rossomando, Pistelli, Mattesini, D'Incecco, Pedoto, Verini, Zaccaria, Servodio, Gianni Farina, Zunino, Narducci».
Interrogazioni a risposta in Commissione:
ZAZZERA e DI GIUSEPPE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato condannato dal giudice del lavoro di Trani per abuso di contratti a termine;
lo rende noto un articolo pubblicato il 19 luglio 2011 su la Repubblica Bari.it. Il ricorso è stato presentato da un'insegnante e da un operatore amministrativo della scuola, precari da nove e 11 anni;
questa sentenza restituisce speranza ai tanti precari della scuola che per anni prestano servizio con contratti a tempo determinato e senza la possibilità di programmarsi un futuro;
il 26 luglio 2011 il medesimo quotidiano ha pubblicato un secondo pronunciamento a favore dei precari del settore scolastico, a distanza di soli sette giorni dal primo;
in particolare, il giudice del lavoro di Trani ha di nuovo emesso una sentenza che accoglie il ricorso presentato da una docente scolastica dell'istituto «Archimede» di Andria che per sette anni ha prestato servizio con contratto a tempo determinato;
il segretario regionale Ugl Puglia, Giuseppe Carenza, ha spiegato nell'articolo succitato che «il giudice ha dichiarato la nullità del termine apposto a tutti i contratti di lavoro sottoscritti tra le parti, ordinando al Miur di riammettere immediatamente in servizio la ricorrente e risarcire
il danno nella misura pari a un'indennità onnicomprensiva di sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata degli accessori di legge»;
il numero dei ricorsi per il riconoscimento della stabilizzazione dei precari della scuola è già molto alto, ed è destinato a crescere viste le sentenze di accoglimento succitate;
quanto riportato dimostra infine che il Ministero utilizza forme contrattuali invalide, favorendo il precariato nel Paese -:
quali iniziative urgenti il Ministero intenda assumere al fine di regolarizzare i contratti dei precari del settore scolastico che abbiano prestato servizio per almeno trentasei mesi, al fine di evitare le sentenze di condanna da parte dei tribunali del lavoro che oltre alla conversione contrattuale impongono il risarcimento dei disagi e dei danni subiti a causa dell'instabilità lavorativa prolungata nel tempo.
(5-05220)
BACHELET, GHIZZONI, COSCIA, DE BIASI, DE TORRE, DE PASQUALE, MAZZARELLA, MELANDRI, NICOLAIS, PES, ANTONINO RUSSO e SIRAGUSA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
nel giugno 2008, bloccando un concorso di accesso per il quale erano in corso le procedure, il Ministro interrogato ha fatto cessare le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS);
nei mesi immediatamente successivi il Ministro stessa ha annunciato come imminente un nuovo sistema di abilitazione all'insegnamento;
all'inizio del 2009 la Commissione incaricata di formulare le relative proposte ha concluso i suoi lavori;
a settembre 2010, in una Conferenza stampa, il Ministro ha esaltato meritocrazia e apertura ai giovani del regolamento, appena firmato, del nuovo sistema di abilitazione;
dal febbraio del 2011 tale regolamento è in vigore;
a partire dall'aprile 2011, con successive comunicazioni (tra loro in parte contraddittorie), il Ministro ha invitato le università a istituire fin dall'anno accademico 2011-2012 le lauree magistrali previste dal regolamento, e molte di esse hanno provveduto;
malgrado ciò il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora dato notizia dei criteri con i quali sarà determinato il contingente di posti da mettere a disposizione del nuovo sistema formativo;
nelle settimane scorse gli uffici scolastici regionali hanno comunicato alle università dati sul «fabbisogno» per i tre anni scolastici dal 2012-2013 al 2014-15;
da tali dati risulta che in alcune classi di concorso il fabbisogno sarebbe nullo in tutta Italia (esempio: l'insegnamento delle materie letterarie nella scuola secondaria di 1o grado) e per la maggior parte delle altre sarebbe limitato a poche unità in poche regioni;
fabbisogni così modesti appaiono in flagrante contraddizione col fatto che in diverse province, dopo tre anni di blocco dei meccanismi di abilitazione, un crescente numero di laureati non abilitati riceve incarichi di insegnamento;
fabbisogni così modesti appaiono altresì incongruenti con gli oltre 100 mila incarichi a tempo determinato (annuali su posti vacanti o fino alla fine delle attività didattiche) conferiti nel 2010-2011, dei quali il saldo di nuove assunzioni, cessazioni e tagli non copre neppure la metà;
dopo tre anni di annunci (ultimo il 24 luglio 2011) il provvedimento ministeriale sulle nuove modalità di reclutamento che la legge delega coordinava con la nuova formazione iniziale non ha ancora visto la luce;
la legge tuttora vigente dispone che metà dei posti disponibili per il reclutamento degli insegnanti sia assegnato sulla base delle graduatorie permanenti (ora a esaurimento) e l'altra metà per pubblico concorso, ma l'ultimo concorso pubblico i cui vincitori alimentano questo secondo canale risale a più di dieci anni fa -:
se il Ministro, che nel 2008 denunciava che gli insegnanti italiani sono i più anziani di Europa e oggi esalta una scuola italiana che grazie al suo nuovo sistema di formazione iniziale sarà finalmente dotata di insegnanti validi, sia al corrente del fabbisogno incredibilmente scarso appena citato che non appare coerente con le esigenze di ringiovanimento della classe docente, nonché proporzionato allo sforzo in corso per l'avvio della nuova formazione iniziale;
in quali tempi il Ministro intenda attivare il tirocinio formativo attivo, che, nel regime transitorio, offre la prima opportunità di abilitazione a chiunque si sia laureato dal 2007 in poi;
se, data l'assenza di nuove modalità di reclutamento, il Ministro intenda almeno, secondo la legge vigente, bandire concorsi che, sulla base del merito e di un adeguato contingente di posti, consentano tanto ai migliori insegnanti già in graduatoria di accelerare il proprio ingresso negli organici, quanto ai migliori laureati degli ultimi anni, conseguita la nuova abilitazione, di giocare le proprie opportunità.
(5-05222)
Interrogazione a risposta scritta:
DI PIETRO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con deliberazione del Senato Accademico dell'università degli studi del Molise, (seduta 14 maggio 2009 - verbale n. 06/09) è stato introdotto un limite massimo alle iscrizioni degli studenti in qualità di «fuori corso», superato il quale lo studente «è considerato decaduto»;
la stessa delibera stabilisce che, al verificarsi delle condizioni ivi indicate «la decadenza si produce direttamente, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati», con decorrenza dall'anno accademico 2010/11, dunque con efficacia retroattiva ed al di fuori di qualsivoglia previa informazione/partecipazione dei destinatari, la cui rappresentanza risulta peraltro estromessa dal consesso deliberante e infine si interviene solo successivamente rispetto all'accettazione delle condizioni contrattuali della iscrizione;
le motivazioni poste alla base della predetta deliberazione sembrerebbero da ricondursi all'asserito pregiudizio economico che la stessa università subirebbe in termini di minori assegnazioni della quota del fondo di finanziamento ordinario, comportando ciò tuttavia una violazione ad avviso dell'interrogante ingiusta dell'obbligo degli stessi atenei di assicurare la conclusione dei corsi di studio e rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici (articolo 13, comma 5, decreto ministeriale n. 270 del 2004);
con la stessa deliberazione viene, altresì, stabilito che qualora lo studente decaduto intenda iniziare una nuova carriera universitaria presso Unimol (università degli studi del Molise), ferma restando la necessaria immatricolazione ad un corso del nuovo ordinamento, lo stesso «può richiedere che gli esami di profitto e/o i crediti già acquisiti durante la carriera non conclusa siano valutati dalla struttura didattica competente ai fini di un possibile riconoscimento, parziale o totale»; dunque tale facoltà appare confinata ad una mera valutazione discrezionale, da valutarsi caso per caso, in assenza di parametri prefissati omogenei;
nella stessa deliberazione del senato accademico dell'aprile 2011, lo stesso rettore, professor Giovanni Cannata, ha sottolineato e sollecitato la necessità di individuare le misure più idonee, nonché la previa conoscenza/conoscibilità delle regole
che si seguiranno per la definizione delle attività didattiche pregresse, nonché le più valide soluzioni alternative per gli studenti che decadono da corsi di studio che non avranno un rispettivo nell'offerta formativa 2011/12, anche con predisposizione di piani di studi individuali;
la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università degli studi del Molise del 1o giugno 2011, relativa alla modifica di tasse e contributi, ha determinato un aumento delle tasse per numerose fasce di reddito, incidendo negativamente sulla possibilità stessa di proseguire il percorso di studi per moltissimi studenti non abbienti -:
se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative normative volte ad una revisione uniforme della disciplina in materia di decadenza per gli studenti «fuori corso», come nel caso di cui in premessa, a tutela dei diritti garantiti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, al fine di garantire che siano assicurati agli stessi studenti, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto ministeriale 270 del 2004, la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici.
(4-12920)
...
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interrogazioni a risposta scritta:
FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - AI Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il 28 luglio 2011 un operaio di Capistrello (L'Aquila), il signor Vittorio Moretti, è deceduto in un incidente sul lavoro, avvenuto nella galleria della variante di Saint-Oyen, sulla statale 26 del Gran Bernardo, in Valle d'Aosta;
dai primi elementi disponibili risulta che l'operaio è caduto all'indietro da un'impalcatura alta pochi metri, ma con il capo avrebbe picchiato violentemente contro dei tubi ammassati al suolo, riportando un grave trauma cranico -:
di quali elementi disponga in merito alla dinamica dell'incidente;
se siano state rispettate le normative previste sulla sicurezza del lavoro;
quali iniziative si intendano promuovere o adottare in relazione a vicende come quella sopra segnalata, che per dimensioni - dall'inizio dell'anno risultano essere decedute almeno 300 persone per incidenti sul lavoro, 508.668 sono stati gli infortuni, 1.201 gli invalidi - assume i connotati di quella che non è esagerato definire una strage.
(4-12894)
FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il 29 luglio 2011 un operaio, il signor Salvatore Concas, ha perso la vita in un cantiere edile a Guspini, nel Medio Campidano nella Sardegna del sud; secondo le prime informazioni il signor Concas stava facendo una traccia per l'impianto elettrico di una casa, quando è stato travolto da un muro di blocchetti di cemento che ha ceduto all'improvviso -:
di quali elementi disponga in merito alla dinamica dell'incidente;
se siano state rispettate le normative previste sulla sicurezza del lavoro;
quali iniziative si intendano promuovere o adottare in relazione a vicende come quella sopra segnalata, che per dimensioni - dall'inizio dell'anno risultano essere decedute almeno 302 persone per incidenti sul lavoro, 511.497 sono stati gli infortuni, 1.208 gli invalidi - assume i connotati di quella che non è esagerato definire una strage.
(4-12909)
FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il 29 luglio 2011 un operaio, il signor Giovanni Politi, ha perso la vita ucciso da un blocco di cemento che lo ha travolto in un cantiere edile di Ugento -:
di quali elementi disponga in merito alla dinamica dell'incidente;
se siano state rispettate le normative previste sulla sicurezza del lavoro;
quali iniziative si intendano promuovere o adottare in relazione a vicende come quella sopra segnalata, che per dimensioni - dall'inizio dell'anno risultano essere decedute almeno 302 persone per incidenti sul lavoro, 511.497 sono stati gli infortuni, 1.208 gli invalidi - assume i connotati di quella che non è esagerato definire una strage.
(4-12910)
SCILIPOTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
si è appreso dal Corriere della Sera del 23 luglio 2011 che due imprenditori farmaceutici sono stati arrestati per bancarotta fraudolenta su indagini eseguite dalla Guardia di finanza di Milano;
i due imprenditori sono titolari della società Marvecspharma di Milano, nota alle cronache ed al settore farmaceutico per avere, nel corso degli ultimi due anni, acquisito ben 1200 informatori scientifici del farmaco dalle più blasonate multinazionali farmaceutiche, quali Astrazeneca, Simesa, Pfizer ed altre;
le misure di custodia cautelare fanno seguito al fallimento della società Marvecspharma, dichiarato dal tribunale di Milano, con sentenza n. 09/2011 del 13 gennaio 2011 e depositata il 14 gennaio 2011;
la Marvecspharma dal 2004 aveva cominciato ad acquisire legioni di informatori scientifici ceduti a prezzi simbolici (mille euro) come ramo d'azienda da multinazionali (Astrazeneca, Simesa, Pfizer) che alla Marvecs pagavano pure centinaia di milioni di euro a titolo di avviamento negativo;
i lavoratori - riassume il GIP - erano solo un costo per i venditori, importanti e note case farmaceutiche che per effetto delle cessioni a Marvecs incassavano un prezzo simbolico (mille euro), pagando alla cessionaria un contributo economico perché li acquisisse;
i pubblici ministeri dottor Luigi Orsi e dottor Gaetano Ruta aggiungono che «è ancora in fase di accertamento l'esame dei profili di responsabilità delle multinazionali: è peraltro evidente come queste cessioni fossero funzionali alla dismissione di un numero consistente di lavoratori senza dovere seguire le procedure previste nella gestione degli esuberi»;
con l'interrogazione parlamentare n. 4-05571, seduta n. 261 del 22 dicembre 2009, l'interrogante ha segnalato, tra l'altro, che diverse multinazionali farmaceutiche come Astra Zeneca, Pfizer e altri trasferiscono migliaia di informatori scientifici del farmaco verso società, come la Marvecs, che fungono da contenitore e a giudizio dell'interrogante sono l'anticamera del licenziamento, chiedendo anche al Governo la verifica della legittimità di queste operazioni ed il blocco di quella che, ad avviso dell'interrogante, era una ingiusta serie di licenziamenti, totalmente priva di reale giustificazione, che vessava migliaia di famiglie;
la risposta al suddetto atto di sindacato ispettivo, prot. 1999/3843 del 5 luglio 2010, secondo l'interrogante si è limitata ad indicare l'iter procedurale, peraltro non richiesto, della cassa integrazione guadagni e dei trasferimenti di rami d'azienda, mentre non ha confermato se e quali ispezioni fossero state eventualmente disposte o effettuate e quale esito abbiano prodotto. Inoltre nessuna risposta è stata fornita circa il trasferimento di informatori scientifici del farmaco (ISF) dalle
citate multinazionali a Marvecspharma, XPharma e Innovex che, successivamente alle acquisizioni, hanno operato indisturbati i licenziamenti denunciati;
con l'interrogazione parlamentare n. 4/05835, seduta n. 261 del 22 gennaio 2010, l'interrogante ha segnalato, tra l'altro, che:
a) AstraZeneca, in data 25 luglio 2007 ha disposto la cessione di ramo d'azienda della linea 2Gastro/Intestinale (G.I.) di Simesa a Marvecspharma, eliminando, attraverso questo strumento, 120 informatori scientifici del farmaco Simesa;
b) AstraZeneca, in data 26 luglio 2007, ha effettuato una cessione di contratto di numerosi altri informatori scientifici del farmaco della linea gastro-intestinale (G.I.) da AstraZeneca a Marvecspharma;
c) AstraZeneca in data 5 ottobre 2007 ha effettuato una cessione di ramo d'azienda di altri 15 informatori scientifici a Marvecspharma;
d) Marvecspharma, immediatamente dopo, per la precisione nei primi mesi del 2008, ha posto in CIGS 450 informatori scientifici, tra i quali numerosi informatori provenienti dalle cessioni di ramo d'azienda e dalle cessioni di contratto AstraZeneca e Simesa;
e) ad avviso dell'interrogante le operazioni sopradescritte, verosimilmente, dissimulavano la volontà di effettuare consistenti riduzioni di personale con operazioni che formalmente sembravano conformi alla disciplina, vigente, ma in realtà sembrerebbero aggirare la normativa in materia;
la risposta alla suddetta interrogazione pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 26 luglio 2010, non ha dato risposta alla quasi totalità delle domande e ha presentato quella che sembrerebbe una sorta di difesa «d'ufficio» delle aziende segnalate basata sui documenti ufficiali presentati dalle stesse aziende in occasione delle richiamate cessioni di ramo, delle procedure di mobilità e di cassa integrazione guadagni;
nella risposta, nulla è stato detto circa le operazioni di trasferimento degli informatori scientifici del farmaco che sembrerebbero nascondere licenziamenti collettivi in probabile difformità delle norme vigenti;
secondo l'interrogante esprime stupore perché i Ministeri competenti non solo sembrerebbe che abbiano sottovalutato l'esistenza al aziende contenitore (Marvecspharma in primis, ed altre) nelle quali le multinazionali hanno fatto costruire gli informatori scientifici del farmaco di cui si volevano disfare, pagando cifre elevate alle aziende acquirenti, ma sembra anche che non abbiano evitato, pur avendone ricevuto contezza attraverso specifiche interrogazioni, che si facesse un uso anomalo degli ammortizzatori sociali;
al riguardo, l'interrogante rileva che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sembrerebbe accettare anche la sola ipotesi che Marvecs, in presenza di una asserita lenta contrazione dei contratti di co-promotion, proceda poi all'acquisto di centinaia di informatori scientifici del farmaco, così come, parimenti, sembra assurdo che una azienda (Marvecspharma) che acquista 1200 informatori scientifici del farmaco per la competenza di cui dispongono, preveda poi un investimento elevatissimo per la formazione che già questi informatori scientifici del farmaco dovrebbero possedere;
con l'interrogazione parlamentare n. 4/06677, seduta n. 303 del 31 marzo 2010, ha segnalato, tra l'altro, il licenziamento collettivo effettuato da aziende farmaceutiche attraverso cessioni di ramo d'azienda a società satelliti, apparentemente simulanti una continuità del rapporto di lavoro, che spesso falliscono e che al momento dell'acquisto dei lavoratori presentano bilanci che sembrerebbero in rosso;
tale interpellanza conteneva specificatamente i seguenti elementi precisi:
a) Marvecspharma sembra che abbia acquistato rami d'azienda da Pfizer, Simesa, Astrazeneca, a prezzi risibili in data 31 gennaio 2007, 26 luglio 2007, 5 ottobre 2007 e, a stretto giro, precisamente in data 11 gennaio 2008 ha collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria inizialmente 200 informatori scientifici e, in corso di confronto con taluni sindacati, li ha incrementati fino a 450. Successivamente, in data 12 marzo 2010, ha annunciato di volere collocare cassa integrazione guadagni straordinaria altri ulteriori 420 informatori scientifici del farmaco;
b) Astrazeneca (che è proprietaria anche di Simesa) sembra che abbia provveduto alla consistente riduzione d'organico e che abbia effettuato la vendita di ISF Simesa e Astrazeneca in Marvecspharma; ha poi posto in mobilità 288 lavoratori Astrazeneca e, successivamente, ha acquistato tutti gli informatori scientifici del farmaco dipendenti da Simesa con motivazioni che l'interrogante giudica singolari;
la risposta alla suddetta interpellanza, prot. 2239/3842 del 5 luglio 2010 ha fornito elenchi che sembrerebbero ad avviso dell'interrogante fuorvianti e che sembrerebbe che abbiano giustificato le aziende farmaceutiche, in particolare Marvecs e Astrazeneca/Simesa, oggi indagate dai pubblici ministeri di Milano, fornendo in modo ripetitivo le stesse argomentazioni presentate nelle precedenti risposte ad altre interrogazioni. Nessuna risposta appare essere stata fornita circa la richiesta di effettuare le verifiche indicate dall'interrogazione;
con l'interrogazione parlamentare n. 4-40775, seduta n. 431 dell'8 febbraio 2011:
è stata ricordata, tra l'altro, la precedente interrogazione n. 4-05571, seduta n. 261 del 22 dicembre 2009, riguardante probabilmente false cessioni di ramo, operate da multinazionali farmaceutiche, funzionali alla dismissione di un numero consistente di informatori scientifici del farmaco senza seguire le procedure previste nella gestione degli esuberi, aggirando probabilmente le leggi vigenti, rilevando il licenziamento diretto e indiretto di 15.000 informatori scientifici del farmaco e la utilizzazione delle aziende-contenitore Marvecspharma, X-Pharma e Innovex, da parte delle società multinazionali cedenti, per licenziare migliaia di informatori scientifici del farmaco; nello stesso tempo ha richiesto di verificare la legittimità dei licenziamenti diretti e indiretti eseguiti dalle aziende che realizzano rilevanti profitti e contestuale richiesta di rapido intervento del Governo per bloccare quelle che, ad avviso dell'interrogante, potrebbero risultare essere operazioni in frode alla legge;
è stata ricordata, tra l'altro, la precedente interrogazione 4-05835, seduta n. 261 del 22 gennaio 2010 con cui veniva richiesto di acquisire elementi circa le operazioni finanziarie riguardanti i rapporti tra le due società Astrazeneca e Simesa ed i trasferimenti di ramo operati con la vendita di informatori scientifici del farmaco;
è stata ricordata, tra l'altro, la precedente interrogazione 4-06677, seduta n. 303 del 31 marzo 2010, indicante quanto sopra riportato al punto C) su Marvecs, Astrazeneca, Simesa, Pfizer, eccetera;
è stata ricordata, tra l'altro, la precedente interrogazione 4-09630, seduta n. 399 del 22 novembre 2010, con cui veniva richiesto se i Ministeri competenti siano a conoscenza delle aziende che hanno fatto ricorso a cessioni di ramo ad aziende, fallite subito le cessioni o che da mesi non erogano i pagamenti dovuti (stipendi, Fonchim, Faschim) agli informatori scientifici del farmaco acquisiti; si richiedeva inoltre quali iniziative si ritenga di assumere verso quelle anomale gestioni di
esuberi di informatori scientifici del farmaco e le operazioni fiscali su acquisti/cessioni;
in tale interrogazione, a dimostrazione della esattezza delle denunce poste all'attenzione dei, Ministeri competenti, veniva espressamente fatto riferimento al fallimento della società Marvecspharma, dichiarato dal tribunale di Milano, con sentenza n. 09/2011 del 13 gennaio 2011 e depositata il 14 gennaio 2011, richiedendo nuovamente la verifica di legittimità delle cessioni di ramo d'azienda che potrebbero, essere documentatamente di comodo, effettuate dalle note multinazionali nei riguardi di Marvecspharma;
le denunce a più riprese fatte dall'interrogante con numerosi atti di sindacato ispettivo debitamente documentati rappresentavano la cruda realtà e, occorreva agire di conseguenza -:
se intendano attivare iniziative precise perché siano accertate per quanto di competenza le possibili responsabilità di tutti coloro che hanno permesso contratti ed accordi effettuati in probabile violazione di legge, partecipando ad alimentare, come sembrerebbe, lo stato di insolvenza di Marvecs;
se intendano verificare se gli accordi che hanno portato al riconoscimento degli ammortizzatori sociali possano aver garantito vantaggi di varia natura, o ogni altra utilità, ai soggetti partecipanti in danno dell'erario e se intendano intervenire per recuperare quanto probabilmente indebitamente scaricato dalle aziende citate sugli ammortizzatori sociali;
se ritengano di assumere iniziative ispettive presso il tribunale del lavoro di Milano considerate le sentenze assolutorie emanate a favore di Astrazeneca, Marvecs, Pharmacia ed altri, nonostante fossero state indicate nei numerosi ricorsi le stesse anomalie oggi oggetto di denuncia da parte dei pubblici ministeri di Milano e di indagine ad opera della Guardia di finanza.
(4-12921)
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SALUTE
Interrogazioni a risposta scritta:
ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
il 22 luglio 2011, l'Asl di Taranto con l'ordinanza 1989 ha vietato la pesca e la vendita dei mitili allevati nel golfo interno della città - il Mar Piccolo - dopo il ritrovamento al loro interno di tracce troppo elevate di composti altamente tossici come PcB (policlorobifenili) e diossine;
il 25 luglio 2011, si è riunito un tavolo tecnico, che ha preso atto della situazione;
secondo analisi condotte dall'Istituto zooprofilattico di Teramo è infatti emersa una contaminazione da PCB-diossine pari a 10,5 picogrammi; già nel mese di gennaio 2011, analisi effettuate dal fondo antidiossina rilevarono una presenza di PCB e diossine superiore ai limiti previsti dalla legge;
in particolare le analisi di Fabio Matacchiera e Alessandro Marescotti rivelavano 13,5 picogrammi di PCB e diossine nelle cozze pescate sui fondali, a fronte di un limite di 8 picogrammi;
come si legge nell'articolo a firma Maurizio Bolognetti «Riva, le cozze tarantine e il pasticcio vendoliano» il Ministro della salute aveva dato rassicurazioni sul fatto che si escludevano «rischi per la salute dei consumatori», mentre per la Confcommercio «le cozze di Taranto erano sane e non c'era rischio contaminazione» perché i mitili sono al riparo dal rischio di contaminazione, in quanto allevati in sospensione e le cozze cattive sono solo quelle proibite prelevate sui fondali;
il 13 gennaio 2011, intervenivano anche gli assessori della regione Puglia, Lorenzo Nicastro, assessore all'ambiente e Tommaso Fiore, assessore alla sanità, con parole rassicuranti;
in un intervista pubblicata sul sito Galileo la dottoressa Catherine Leclercq, nota ricercatrice e responsabile del programma di «Sorveglianza del rischio alimentare» presso l'Inram (Istituto nazionale per la ricerca sugli alimenti e la nutrizione) sostiene che i PCB sono sostanze cancerogene per l'essere umano anche se assunte in piccolissime quantità e che inoltre, i Pcb sono interferenti endocrini (vedi Galileo: Infertilità, attenti all'inquinamento), cioè si comportano come se fossero ormoni;
nell'intervista si legge inoltre che «in Europa, per quanto riguarda le diossine e i Pcb diossina-simili, il livello di inquinamento è sceso a partire dagli anni Settanta, in seguito all'adozione di una serie di provvedimenti speciali. Gli allarmi sono diventati più frequenti anche perché la trasmissione dell'informazione è sempre più efficace, e il sistema di allerta rapida ci permette di essere messi al corrente di situazioni anomale che si verificano in qualsiasi paese dell'Unione. Un fatto molto positivo per la tutela della salute dei consumatori, perché possiamo far ritirare immediatamente dal commercio i prodotti alimentari potenzialmente dannosi» -:
sulla base di quali elementi il Ministro della salute abbia escluso, nel gennaio 2011, rischi per la salute dei consumatori, nonostante i valori di diossine e i Pcb riscontrate nei mitili e quali iniziative si intendano assumere a tutela della salute dei consumatori a fronte della nuova emergenza mitili a Taranto;
di quali informazioni disponga il Governo in merito alle cause dell'innalzamento dei valori di diossine e pcb riscontrate nei mitili e quali conseguenti provvedimenti si intendano adottare per evitare il ripetersi di simili fenomeni;
se e come il Governo intenda assicurare piena informazione sulla situazione sanitaria, alimentare e ambientale di Taranto affinché sia sempre più efficace e rapido il sistema di allerta.
(4-12904)
IANNACCONE. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il presidente della giunta regionale della Campania, con un proprio decreto n. 142 dell'11 luglio 2011 ha confermato il dottor Tonino Pedicini, nell'incarico di direttore generale dell'IRCCS Fondazione «Giovanni Pascale», con sede a Napoli;
detta nomina sarebbe intervenuta solo ed esclusivamente sulla valutazione positiva dell'operato del dottor Pedicini effettuata in data 27 aprile 2011 dal consiglio di indirizzo e verifica dell'IRCCS Fondazione «Giovanni Pascale», con una grave anomalia di ruoli e funzioni tra controllore e controllato;
inoltre, seminerebbe che il dottor Pedicini non risulti iscritto nell'albo unico degli idonei alla carica di direttore generale di aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Campania -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al riguardo.
(4-12914)
TESTO AGGIORNATO AL 2 AGOSTO 2011
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SVILUPPO ECONOMICO
Interrogazione a risposta scritta:
PINI, CAPARINI, CROSIO e BITONCI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
le tariffe di terminazione delle chiamate vocali sono le tariffe all'ingrosso che l'operatore del ricevente fattura all'operatore della rete del chiamante; queste tariffe, comprese nella bolletta telefonica e, quindi, pagate in ultimo dall'utente, sono determinate, come da quadro normativo europeo, dalle autorità nazionali di regolamentazione
delle telecomunicazioni. In Italia, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
la Commissione europea, nel 2009, con la specifica raccomandazione sulle tariffe di terminazione delle chiamate vocali, aveva fissato gli orientamenti per il calcolo di tali tariffe in modo da favorire la concorrenza e l'efficienza del mercato, attraverso il raggiungimento della piena simmetria tariffaria tra tutti gli operatori mobili entro il 31 dicembre 2012 e l'adozione di modelli di calcolo orientati ai costi reali;
l'AGCOM, discostandosi significativamente da tali indicazioni, ha invece previsto di raggiungere tale simmetria soltanto per il 1o gennaio 2015, ben due anni dopo la data indicata a livello europeo, proponendo dei livelli tariffari superiori alla media europea di oltre il 50 per cento;
in virtù di tali proposte, la Commissione europea, con una specifica lettera indirizzata all'AGCOM, ha apertamente criticato lo schema di provvedimento italiano commentando negativamente in riferimento: alla data (2015) per il raggiungimento della piena simmetria tra gli operatori; al valore delle tariffe proposte, non considerate adeguatamente orientate ai costi; al metodo di calcolo utilizzato per fissare le medesime tariffe (che include voci di costo di dubbia pertinenza);
queste considerazioni, nei giorni scorsi, sono state ulteriormente evidenziate anche dal Presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato che, in una lettera al Presidente dell'AGCOM Calabrò, ha ribadito che le nuove tariffe di terminazione mobile risultano troppo elevate;
tali rilievi, peraltro, erano stati già mossi anche dalle associazioni dei consumatori che, come Altroconsumo, avevano scritto al Commissario Kroes, responsabile per l'Agenda digitale europea, denunciando le distorsioni competitive che la decisione dell'AGCOM avrebbe comportato tanto tra gli operatori mobili operanti nel mercato unico digitale, quanto tra gli operatori fissi e mobili in Italia, con ricadute particolarmente negative sulle bollette dei cittadini italiani che ancora non possono usufruire di offerte vantaggiose per chiamare i cellulari dal telefono di casa;
occorre evitare che gli operatori mobili continuino a lucrare ingiustificati extra profitti ai danni dei consumatori -:
se nell'ambito delle proprie competenze, non reputi opportuno assumere le iniziative di competenza affinché l'Italia recepisca senza ulteriori rinvii, le indicazioni della Commissione europea, come auspicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalle Associazioni dei consumatori.
(4-12898)
...
Apposizione di firme ad una interrogazione.
L'interrogazione a risposta in commissione Palomba e altri n. 5-05202, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 27 luglio 2011, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Borghesi, Cambursano.
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTARISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA
BINETTI, DE POLI e NUNZIO FRANCESCO TESTA. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
una recente registrazione audio pubblicata da «Giù le Mani dai Bambini», il più rappresentativo comitato di farmacovigilanza pediatrica in Italia, ha messo in evidenza un ennesimo caso di somministrazione di psicofarmaci a bambini con presunta diagnosi di sindrome ADHD, senza il consenso informato dei genitori, minimizzando gli effetti collaterali e promettendo «effetti eccezionali e a rischio zero»;
il consenso informato è una delle applicazioni più concrete dell'articolo 32 della Costituzione perché garantisce ad ogni cittadino il diritto a esprimere la propria volontà sui trattamenti che desidera o non desidera ricevere e questo principio va rispettato con ancora maggiore delicatezza quando si tratta di bambini e la responsabilità di dare o negare il consenso spetta ai loro genitori;
è evidente che i protocolli del Ministero non sempre vengono rispettati e diventa sempre più necessario verificare l'erogazione di determinate terapie, dagli effetti ancora non del tutto chiari, è soprattutto quando vengono somministrati a bambini che non sono in condizione di dare un loro efficace consenso informato. «È assolutamente vietato l'utilizzo di queste discusse molecole psicoattive senza il consenso informato dei genitori, ai quali occorre comunicare obbligatoriamente e con la massima chiarezza tutti gli effetti collaterali potenziali;
la sindrome ADHD, caratterizzata da disturbi dell'apprendimento legati alla difficoltà con cui alcuni bambini mantengono l'attenzione e la concentrazione necessaria per affrontare le proposte educative fatte attraverso l'ordinaria attività didattica, induce troppo spesso a voler controllare per via farmacologica una vivacità che va oltre le ordinarie consuetudini dei coetanei. Attualmente le segnalazioni vengono fatte prevalentemente da insegnanti che tendono a classificare con questa etichetta la maggioranza dei bambini che in classe disturbano, che si ribellano al sistema di regole scolastico, e che comunque non traggono profitto dalla loro esperienza scolastica;
recentemente, nonostante il divieto di somministrare in classe test di tipo psicoattitudinale, si sta diffondendo l'uso di alcuni che consentirebbero di avanzare delle ipotesi diagnostiche in tal senso, per segnalare poi i casi alla famiglia come se la diagnosi fosse già stata raggiunta e rivolgersi alle ASL, anche nella prospettiva di poter ottenere possibili risorse di vario tipo, a cominciare dalla collaborazione - spesso essenziale - degli insegnati di sostegno;
sedare questi bambini diventa una sorta di condicio sine qua non per assi
curare alla classe un clima di maggiore serenità e permettere all'insegnante di svolgere il proprio ruolo senza dover mettere in gioco ogni volta una rinnovata creatività. Infatti, come ben sanno insegnanti esperti e profondamente dedicati al loro compito educativo, molte volte certi comportamenti dei bambini sono da ascrivere più a una possibile noia che scaturisce dalle attività scolastiche, dalla difficoltà di misurarsi con le richieste che vengono poste loro, o da difficoltà di tipo emotivo, che hanno la loro origine nella vita familiare e nel contesto sociale. Diventa a volte difficile distinguere tra certi comportamenti legati alla naturale vivacità e spesso sconfinanti in una capricciosità difficile da controllare e comportamenti che sono invece francamente patologici. Nella vita di famiglie attraversate da forti tensioni relazionali, oppure quando i genitori sono eccessivamente impegnati nelle loro attività professionali, quando su di una famiglia si scaricano problemi inattesi, i bambini diventano spesso le antenne sottili e delicate di un equilibrio precario, di cui sono vittime inconsapevoli, ma di cui corrono il rischio di diventare gli involontari capri espiatori;
proprio per questo il disagio dei bambini può e deve porre a tutta la società domande concrete che non possono essere eluse né tanto meno possono essere anestetizzate sul piano farmacologico. La scuola può e in molti casi deve ripensare se stessa davanti alle nuove domande che l'emergenza educativa pone; deve individuare nuovi modi per coinvolgere i bambini da protagonisti nel loro agire scolastico, graduando le proposte didattiche sulla base dei loro tempi e dei loro ritmi. Ma anche le famiglia vanno aiutate a riscoprire nuovi modi per essere genitori ed esercitare il loro ruolo educativo in un contesto che pone continuamente nuove sfide;
a livello scientifico la sindrome non esiste se non si rileva in almeno 3 ambienti di socializzazione del bambino, la sola segnalazione da parte della scuola a fronte di nessuna avvisaglia da parte della famiglia farebbe pensare più ad un'inadeguatezza dell'ambiente scolastico a gestire bambini troppo vivaci che non ad una vera e propria patologia. In questi ultimi anni la scuola è diventata lo strumento per l'incremento delle diagnosi, bypassando spesso la famiglia. La linea più corretta in realtà è che sia la famiglia, principale agenzia educativa, a rivolgersi allo specialista. Sarà poi lui, con il consenso della famiglia a raccogliere la documentazione necessaria dalla scuola per una verifica accurata del comportamento del bambino e poi stabilire le giuste strategie d'intervento, evitando che avvenga il contrario;
ogni bambino che soffre è fonte di sofferenza per tutta la nostra società e a quella sofferenza va data una risposta adeguata e non solo una sorta di archiviazione farmacologica, che permette di rimuovere le difficoltà reali, rimuovendone le cause e accontentandosi di controllare i sintomi;
il consenso informato richiesto ai genitori obbliga ad un dialogo tra tutti gli attori che hanno a cuore il bene dei bambini: la famiglia, la scuola e la sanità, un dialogo che non evita le difficoltà e non elude le responsabilità ma mette ognuno davanti alle proprie per individuare le strategie più efficaci per venire incontro a chi soffre il suo disagio senza riuscire a dirne le ragioni o ad esprimere cosa vorrebbe e di cosa ha bisogno. Il protagonismo dei bambini è una realtà molto più difficile di quanto non appaia, perché non significa affatto lasciar fare ai bambini tutto ciò che vogliono senza intervenire a tempo e luogo per orientarli, per stimolarli e se è necessario per correggerli, lignifica piuttosto aiutarli a sviluppare talenti e qualità con la massima creatività, sapendo che non si può essere realmente creativi se non si è contestualmente capaci di disciplina e di autocontrollo;
i protocolli ministeriali sono equilibrati e tengono conto di tutta la complessità che questo tema comporta, ciononostante, risulta che non sempre i protocolli vengono applicati con il necessario rigore:
in alcuni centri la prassi abituale rivela infatti la massima trascuratezza, come risulta da recenti registrazioni audio di interviste spontaneamente rilasciate dalle famiglie interessate e pubblicate on-line -:
quali iniziative urgenti ed immediate di competenza intendano porre in essere con riferimento a quanto riportato in premessa;
quali iniziative si intendano assumere per evitare che a scuola vengano somministrati ai bambini, a qualsiasi titolo, test volti a diagnosticare disturbi che debbano conservare il loro specifico carattere di patologia di esclusiva competenza specialistica.
(4-08840)
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda l'eventuale utilizzo di metodologie scorrette per diagnosticare la sindrome infantile del «Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (Adhd)» il ministero è concorde a bloccare le illegittime attività denunciate nell'interrogazione, ove queste si rivelino realmente poste in essere in violazione dei protocolli ministeriali.
Si fa presente che è stata autorizzata la commercializzazione dei farmaci psicostimolanti per il trattamento dell'Adhd (metilfenidato e atomoxetina) disponendo un regime di stretta sorveglianza medico specialistica.
In particolare, si evidenzia che l'autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) vincola la prescrizione dei suddetti medicinali all'osservanza di un rigido protocollo che prevede l'esecuzione di una diagnosi differenziale e la definizione di un piano terapeutico da parte di centri di neuropsichiatria infantile, individuati dalle regioni, nonché l'istituzione di un apposito registro nazionale presso l'Istituto superiore di sanità.
La necessità del piano terapeutico è stata prevista al fine di limitare l'impiego dei medicinali solo a casi selezionati e che non rispondono alle sole terapie psico-comportamentali e, altresì, per garantire un uso sicuro ed appropriato degli stessi.
La terapia con il metilfenidato e l'atomoxetina deve, infatti, essere stabilita dal neuropsichiatra infantile del centro di riferimento regionale e i controlli devono essere effettuati dopo una e quattro settimane di cura per la valutazione dell'efficacia e della tollerabilità e, in caso di conferma della terapia, anche dopo cinque mesi. I successivi controlli devono essere eseguiti con periodicità semestrale. La valutazione dei periodi intermedi deve essere effettuata dal neuropsichiatra infantile delle strutture territoriali, in collaborazione con il pediatra di famiglia.
Il trattamento farmacologico deve essere interrotto almeno una volta durante l'anno, per verificare la possibilità di continuare la cura dell'Adhd con la sola terapia psico-comportamentale.
Da ultimo, per quanto attiene alle iniziative di competenza scolastica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha precisato di ritenere che «la somministrazione di questionari funzionali all'individuazione dei sintomi correlati alla patologia Adhd, distribuiti dalle strutture sanitarie pubbliche specializzate sulla base del protocollo sanitario di cui alle determinazioni A.I.C. nn. 876 e 437, sia legittima e costituisca parte integrante del percorso sanitario.
Con circolare ministeriale protocollo n. 1968 del 1o aprile 2009, nel confermare tale indirizzo, è stata richiamata l'attenzione sull'esigenza di porre la patologia in questione al centro di uno specifico progetto multimodale da cui consegua la stretta sinergia tra le strutture sanitarie, le famiglie e gli operatori scolastici. È stata sollecitata ogni opportuna forma di collaborazione da parte dei dirigenti scolastici e degli insegnanti interessati all'osservanza delle indicazioni fornite in merito dai centri di diagnosi e cura.
Parimenti, con nota protocollo n. 6013 del 4 dicembre 2009, si è evidenziata la rilevanza del coinvolgimento degli insegnanti quale componente essenziale del percorso terapeutico per il trattamento dei casi diagnosticati Adhd. In proposito la procedura di consulenza sistematica con i centri di diagnosi e cure presenti in ogni area
regionale prevede lo svolgimento di almeno un incontro durante l'anno scolastico, al quale sarebbe auspicabile partecipasse l'intero team di insegnanti, per quanto riguarda le scuole elementari, ed i docenti con il maggior numero di ore settimanali, per quanto riguarda le scuole medie di Io e IIo grado.
Con l'attività di consulenza si intende fornire alle istituzioni scolastiche un'adeguata informazione sulle caratteristiche dell'Adhd e su come strutturare l'ambiente classe in relazione ai bisogni ed alle caratteristiche dell'alunno con Adhd.
Ciò permette agli operatori scolastici di disporre di adeguati strumenti e suggerimenti in base ai quali adottare una didattica che faciliti l'apprendimento dell'alunno con Adhd e migliori le relazioni tra il bambino ed i compagni.
È di tutta evidenza che gli obiettivi prefissati possono essere conseguiti solo con uno stretto contatto con gli operatori del centro che seguono l'alunno.
Da ultimo con nota protocollo n. 4089 del 15 giugno 2010 sono state fornite indicazioni ed accorgimenti didattici volti ad agevolare il percorso scolastico degli alunni di cui trattasi alla luce del documento sottoscritto da Airipa, Simpia, Aidai ed Aifa.
Si invitano pertanto i docenti della classe a tenere i contatti con i genitori del bambino e con gli specialisti che lo seguono al fine di facilitare lo scambio di informazioni e di consentire una gestione condivisa dei progetti educativi. In particolare si evidenzia l'opportunità che i docenti definiscano, di concerto con gli operatori clinici interessati, le strategie metodologico-operative che favoriscano il migliore adattamento scolastico e sviluppo emotivo e comportamentale dell'alunno.
In sintesi il ricorso a tecniche educative di documentata efficacia (quali aiuti visivi, tempi di lavoro brevi o con piccole pause, gratificazioni immediate) può essere facilitato dalla predisposizione di un ambiente nel quale sono ridotte al minimo le fonti di distrazione.
Si suggerisce inoltre l'adozione di accorgimenti di natura comportamentale e didattica che consentono di migliorare le capacità di apprendimento e di gestione dell'alunno con Adhd e del gruppo classe coinvolto.
Con riferimento al profilo comportamentale, nella considerazione che l'eventuale valutazione negativa del comportamento può essere condizionata dalla presenza di fattori di disturbo di tipo neurobiologico, si auspica che i docenti procedano alla valutazione del comportamento dell'alunno alla luce dei fattori presenti nella diagnosi Adhd».
Il Ministro della salute: Ferruccio Fazio.
FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BERNARDINI, BELTRANDI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il segretario generale del Forum per il diritto alla salute delle persone private della libertà personale, dottor Fabio Gui, secondo quanto riferito da numerose agenzie di stampa, il 5 giugno 2009 avrebbe denunciato la grave questione aperta degli anziani «sempre più presenti tra la popolazione carceraria [...] L'età porta con sé una domanda di salute particolare, che va dall'alimentazione alla deambulazione, fino al superamento delle barriere architettoniche, e in un discorso di presa in carico è giocoforza inserire anche questa parte della popolazione carceraria in un disegno più ampio: nel territorio esiste una zona che si chiama carcere, e all'interno di questa zona esistono situazioni sanitarie critiche»;
sempre secondo quanto sostenuto dal dottor Gui, «ogni istituto ospita un certo numero di detenuti disabili, anziani o affetti da problemi psichiatrici [...] Nelle prigioni italiane c'è di tutto: dagli internati che restano anche venti anni negli ospedali psichiatrici giudiziari per via di una misura amministrativa a coloro che escono dal carcere senza neppure la residenza
amministrativa. Si tratta di diritti che qualunque cosa una persona abbia commesso non possono essere messi in discussione. Sono argomenti sui quali bisogna cominciare a riflettere...» -:
quale sia la reale dimensione del fenomeno denunciato dal dottor Gui;
quanti siano i detenuti condannati in sede definitiva disabili o affetti da problemi psichiatrici.
(4-03278)
Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base degli elementi forniti dal Ministero della giustizia.
Detto dicastero ha inteso ricordare che uno dei principi cardine su cui si fonda la legge n. 354 del 1975 è costituito dall'individualizzazione del trattamento attuato nei confronti dei detenuti e degli internati in relazione alle specifiche condizioni dei soggetti, come espressamente previsto nell'articolo 1, comma 6, di tale legge.
L'articolo 13 della legge n. 354 del 1975 prevede, inoltre, che il trattamento deve rispondere ai particolari bisogni della persona; in questo quadro, l'età e le condizioni di salute di soggetti in stato di restrizione della libertà personale rivestono particolare importanza per definire il percorso individuale degli interventi trattamentali avviati nei loro confronti. L'età, infatti, è espressamente prevista dall'articolo 14 della legge n. 354 del 1975 quale criterio di raggruppamento dei ristretti allo scopo di procedere ad un trattamento rieducativo comune, mentre l'articolo 65 della legge n. 354 del 1975 dedica specifica attenzione a categorie di persone che si trovano in condizioni tali - anche in ragione di motivi di salute - da non poter essere sottoposte al regime ordinario degli istituti penitenziari.
Allo scopo di dare attuazione all'articolo 65 (che prevede, per un idoneo trattamento, l'assegnazione in appositi istituti o sezioni speciali dei soggetti che non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari, a causa delle loro infermità o minorazioni fisiche), l'Amministrazione penitenziaria ha realizzato un circuito nazionale di strutture destinate ad accogliere detenuti diversamente abili, anche per attenuare gli effetti dell'allontanamento dei ristretti interessati dai luoghi di residenza.
A seguito del passaggio della sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale - disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 - si sono insediati, presso la conferenza riunificata Stato/regioni, i tavoli tecnici per dare attuazione alle linee di intervento del Servizio sanitario nazionale in materia di tutela della salute dei detenuti e degli internati, nel rispetto dei princìpi di riferimento, delle azioni programmatiche e degli interventi prioritari contenuti negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri menzionato.
In particolare, sono stati istituiti il tavolo di consultazione permanente con l'obiettivo di garantire l'uniformità, su tutto il territorio nazionale, degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, ed il comitato paritetico interistituzionale, con la finalità di attuare le linee guida per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle casse di cura e custodia.
La progettualità così definita nell'ambito della conferenza unificata troverà attuazione attraverso gli accordi che saranno conclusi tra regioni e provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, e tra aziende sanitarie locali e direzioni penitenziarie, tenendo conto delle particolari esigenze delle persone in stato di restrizione presenti nelle singole sedi.
Per quanto riguarda, poi, il dato relativo ai detenuti disabili ristretti nei penitenziari del Paese si rappresenta che alla data del 30 giugno 2009 il numero dei detenuti (aggregato per regione) affetti da disabilità motoria era pari a 323 ristretti, di cui 189 condannati con sentenza passata in giudicato, come si evince dal seguente prospetto:
ISTITUTI | DETENUTI AFFETTI DA DISABILITÀ MOTORIA | DETENUTI DISABILI DEFINITI- VAMENTE CONDANNATI |
ABRUZZO MOLISE | 7 | 5 |
BASILICATA | 4 | 3 |
CALABRIA | 7 | 5 |
CAMPANIA | 64 | 27 |
EMILIA ROMAGNA | 44 | 33 |
LAZIO | 24 | 15 |
LIGURIA | 9 | 4 |
LOMBARDIA | 64 | 43 |
MARCHE | 11 | 5 |
PIEMONTE VALLE D'AOSTA |
19 | 9 |
PUGLIA | 25 | 15 |
SARDEGNA | 3 | 2 |
SICILIA | 27 | 15 |
TOSCANA | 7 | 2 |
TRIVENETO | 8 | 6 |
Alla data del 30 giugno 2009, il numero dei detenuti in Italia ammonta a 63.630.
Di questi:
1.691 sono in una fascia d'età compresa tra i 18 ed i 20 anni (giovani-adulti);
5.889 sono in una fascia d'età compresa tra i 21 ed i 24 anni;
10.344 sono in una fascia d'età compresa tra i 25 ed i 29 anni;
11.330 sono in una fascia d'età compresa tra i 30 ed i 34 anni;
10.260 sono in una fascia d'età compresa tra i 35 ed i 39 anni;
8.695 sono in una fascia d'età compresa tra i 40 ed i 44 anni;
6.067 sono in una fascia d'età compresa tra i 45 ed i 49 anni;
6.734 sono in una fascia d'età compresa tra i 50 ed i 59 anni;
2.107 sono in una fascia d'età compresa tra i 60 ed i 69 anni;
455 hanno un'età anagrafica di 70 anni ed oltre;
58 sono in una fascia d'età non rilevata.
Il Ministro della salute: Ferruccio Fazio.
FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BERNARDINI, BELTRANDI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
i sottoscrittori del presente atto e come gli interrogati hanno ragione di ritenere, molti altri parlamentari - hanno ricevuto la seguente commovente e significativa lettera-appello del signor Luciano Di Natale, che ad ogni buon conto, di seguito, si riporta integralmente: «Sono Luciano Di Natale, padre di Sara, una ragazza di Ragusa in stato vegetativo persistente dal 7 febbraio del 2006. Io e mia moglie abbiamo il corpo di nostra figlia Sara in custodia e l'accudiamo con grandi sacrifici affrontando mille difficoltà. Mia moglie che nell'accudire nostra figlia, fa un lavoro usurante sia dal punto di vista fisico che morale, non è in grado di tornare al lavoro a settembre e, per questo, mi rivolgo a Lei per informarLa dei fatti, sperando in un suo proficuo interessamento. Sono rimasto molto male quando, consultando in internet i siti dei lavori parlamentari, mi sono accorto che le categorie interessate al prepensionamento devono avere come requisito ben 18 anni di assistenza ai propri figli gravi oltre a 54 anni di età (mia moglie invece, pur avendo 36 anni di contribuzioni assiste Sara solo da tre anni e mezzo). Evidentemente i legislatori pensano a realtà del Nord d'Italia dove esistono strutture attrezzate in grado di ospitare persone in stato vegetativo e non si pongono (nonostante io abbia scritto a molti di loro) il problema delle famiglie del Sud che si sostituiscono quasi completamente allo Stato. Mi fa piacere per coloro che, andando prima in pensione, potranno dedicare
più tempo ai loro figliuoli, ma mi sembrerebbe opportuno pensare anche ai casi ancora più gravi: quelli dei genitori che assistono figli in stato vegetativo o immobilizzati a letto senza possibilità di guarigione. Bisognerebbe considerarli a parte, con procedura d'urgenza perché si tratta di casi limite per cui non si possono richiedere nemmeno pochissimi anni di assistenza continua al figlio in stato vegetativo. Altro che 18 anni! Sa che se di notte mia figlia tossisce e, di conseguenza, la cannula tracheostomica si riempie di catarro o di muco, allora si deve intervenire tempestivamente per non farla soffocare. Io e mia moglie, o una persona di nostra fiducia siamo riusciti a non farla morire così come non l'hanno fatta morire "guardata a vista", minuto per minuto, i medici e gli infermieri dei centri o dei reparti di Rianimazione dove è stata ricoverata quando è stato necessario (vedi per ben due interventi ai polmoni). Coerenza imporrebbe un intervento adeguato per le situazioni delle famiglie che, come la mia, non sentono lo Stato vicino. Bisognerebbe fare un "lodo" per aiutare realmente le famiglie che hanno in tutela il corpo dei loro figli in stato vegetativo e vogliono mantenerlo in vita "dignitosamente". Sarebbe un lodo molto più nobile e lodevole di quello del Ministro siciliano e, credo fermamente, che sarebbe condiviso oltre che dalla gente anche dalla maggioranza e dall'opposizione. Si potrebbe pensare di aumentare il numero di anni di congedo retribuiti previsti dalla legge 104 per gli anni di assistenza a casa ai figli in stato vegetativo oppure attuare subito quella parte del programma elettorale del Premier nel quale si promettevano cinque anni di prepensionamento ai genitori che assistono figli gravissimi.
Facendo un "lodo" simile lo Stato risparmierebbe ingenti quattrini perché la mia famiglia e quelle che si trovano in condizioni simili alla mia (specialmente nel Sud del paese) si troverebbero, nel caso di cedimento fisico (molto probabile, anzi quasi certo per gli acciacchi dovuti all'usura fisica e morale di noi genitori) a dovere affidare il proprio figlio alle cure del Servizio Sanitario. La Regione siciliana, a causa dell'assenza di centri di riabilitazione, ha tenuto una ragazza, in stato vegetativo, ricoverata nella Rianimazione dell'ospedale di Caltanissetta per ben 15 anni. Un posto in Rianimazione costa circa 1.500 euro e se si tiene occupato per ricoveri impropri, oltre al danno all'erario si crea un disservizio pericoloso perché, nel caso di ricoveri urgenti si deve provvedere a rifiutarli per mancanza di posti (nel 2007 in una relazione l'assessore Lagalla comunicava che ben 60 persone in coma, non trovando posto in centri di riabilitazione, si trattenevano nelle rianimazioni siciliane con una spesa incredibile di euro 32.850.000. Io e mia moglie ci sostituiamo quasi interamente al servizio sanitario e nello stesso tempo lo Stato non crea delle norme per consentire a mia moglie, di avere il prepensionamento per assistere sua figlia in quella "clinica privata con un posto letto" quale è diventata la nostra casa. È da due anni che mi dicono di pazientare ma i tempi della politica sono orribilmente diversi da quelli dei malati (una notte di assistenza ad un malato grave o gravissimo dura una eternità e se si tratta di un figlio e una dannazione!) e noi siamo in un vicolo cieco. Potrebbe Lei Onorevole andare simultaneamente a lavorare al servizio del paese e allo stesso tempo assistere a casa suo figlio paralizzato a letto e continuamente a rischio di morire per soffocamento o altro? Potrebbe ricoverarlo in un centro ma solo se abita nel Nord d'Italia oppure pagare 24 ore su 24 un'equipe di infermieri e di medici» -:
se e quali iniziative il ministro intenda assumere a fronte di quanto sopra esposto;
quali iniziative si intendono promuovere e sollecitare perché sia trovata una soddisfacente soluzione a casi come quello del signor Di Natale.
(4-04068)
Risposta. - In merito alla questione sollevata nell'interrogazione parlamentare in oggetto, la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Ragusa, ha comunicato quanto segue.
La paziente «si trova in stato vegetativo persistente per esiti di encefalopatia post anossica, tetraparesi spastica, insufficienza respiratoria cronica, è portatrice di cannula rigida tracheostomica, di gastrostomia endoscopica percutanea per nutrizione enterale ed è del tutto incontinente».
Il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, ha riferito che da tempo sono state messe a disposizione della famiglia le risorse assistenziali di cui la stessa azienda dispone ed attualmente la paziente usufruisce dell'assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) con immutato impegno e partecipazione umana da parte di tutto il personale dedicato.
In particolare dal 21 dicembre 2006 l'azienda sanitaria provinciale garantisce alla paziente le seguenti prestazioni:
assistenza del medico di medicina generale (mediamente due accessi settimanali);
consulenze specialistiche richieste dal predetto medico;
assistenza anestesiologica domiciliare;
sei interventi riabilitativi settimanali;
cinque interventi logopedici settimanali;
sei interventi settimanali di assistenza infermieristica con reperibilità h. 24;
concessione di presidi ed ausili previsti dalla normativa vigente (letto ortopedico, materasso, sollevatore, eccetera);
ausili e sacche per nutrizione artificiale;
servizio sociale di igiene e cura personale con due accessi giornalieri.
Inoltre, dal gennaio 2010, grazie al contributo mensile di euro 756,40 erogato dal comune di Ragusa, la paziente medesima beneficia del servizio di assistenza fornito da personale operatore socio assistenziale, per un totale di diciotto ore settimanali, ad integrazione di quello già assicurato dall'azienda sanitaria provinciale.
Il citato direttore generale ha altresì rilevato che l'A.s.p. di Ragusa eroga assistenza riabilitativa presso la residenza sanitaria assistenziale e presso il centro per gravi ma, allo stato, dette strutture non risultano idonee a far fronte alle diverse necessità delle persone affette da patologie particolarmente gravi come quelle della paziente di cui si tratta.
In tale ottica, già da tempo l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa ha richiesto all'assessorato regionale alla sanità di poter istituire presso il presidio ospedaliero di Scicli una struttura per unità di accoglienza permanente (S.u.a.p.) attrezzata con venti posti letto che potesse consentire di assistere adeguatamente i pazienti in stato vegetativo e/o in stato di minima coscienza.
La commissione regionale della sanità nella seduta n. 26 dell'11 febbraio 2007, ha approvato l'inserimento del nosocomio di Scicli tra le strutture sanitarie facenti parte della rete regionale per l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo e di minima coscienza, tuttavia, in seguito, con l'emanazione del decreto n. 810 datato 17 aprile 2007, la stessa regione non ha ritenuto di includere quel presidio ospedaliero in tale ambito.
Sulla specifica questione il citato direttore generale ha evidenziato che l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa ha più volte sollecitato i competenti organi regionali affinché si provvedesse alla modifica del menzionato provvedimento.
Ciò non di meno è stato precisato che di recente è stata riorganizzata la rete ospedaliera e territoriale provinciale, dando particolare rilevanza alle attività di lungodegenza e di riabilitazione ed individuando nell'ospedale di Scicli il polo di riferimento in ambito provinciale per l'espletamento di tali attività.
Il menzionato piano di rimodulazione della rete ospedaliera e territoriale provinciale, contenente peraltro la richiesta di attivazione della struttura per l'assistenza agli ammalati gravi, è stato quindi trasmesso il 29 dicembre 2009 «all'Assessorato Regionale alla Sanità per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie».
Il Ministro della salute: Ferruccio Fazio.
FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BERNARDINI, BELTRANDI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - AI Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il signor Renato Ingenito, ricoverato nel reparto di malattie infettive nell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno scomparso da settimane, è stato trovato morto; il corpo in avanzato stato di decomposizione era in un cunicolo allagato sottostante un deposito del reparto di medicina nucleare del sopra citato ospedale -:
come sia stato possibile che per tanto tempo il corpo del signor Ingenito sia rimasto abbandonato - al punto che quando è stato trovato, era in avanzato stato di decomposizione - senza che nessuno si sia accorto di quanto accadeva;
quali iniziative si intendano promuovere o adottare per accertare l'accaduto.
(4-04921)
Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, sulla base dei dati trasmessi dalla prefettura di Salerno - ufficio territoriale del Governo.
«Il paziente è stato ricoverato in passato presso la struttura di M.I. per infezione da HIV in tossicodipendente, ma da circa sette anni non afferiva alla stessa;
è stato ricoverato presso le malattie infettive trasferito a fine agosto dalle M.I. di Ancona in quanto affetto da immunodeficienza avanzata da HIV e encefalopatia HIV correlata con iniziale atrofia cerebrale e scabbia;
per lo stesso sono state effettuate tutte le indagini e le cure del caso ivi comprese consulenze psichiatriche, atteso le alterazioni comportamentali del paziente;
durante il ricovero, e prima dell'ultimo allontanamento, il paziente si è già allontanato dal reparto e ne è seguita debita denuncia al drappello allegata in cartella;
in data 30/09 alle 20,45, il medico di guardia allettato dagli infermieri di guardia, trascrive in cartella l'allontanamento del paziente comunicando verbalmente al drappello di polizia l'evento e operando la dimissione del paziente;
tutti gli infermieri di turno hanno cercato il paziente per alcuni percorsi esterni al reparto, come cortile, bar e altro con esito negativo».
Per quanto attiene alle iniziative da adottare, nel segnalare che le stesse rientrano nell'ambito della funzione organizzativa locale, si segnala che il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria «OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona» ha disposto, con cadenza quotidiana e nelle ore diurne, un servizio di vigilanza dei locali interrati della struttura ospedaliera.
Il Ministro della salute: Ferruccio Fazio.
FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
una bimba di appena cinque mesi, Mariagrazia Lombardo di Gela, è deceduta prima di raggiungere l'ospedale pediatrico «Giovanni Di Cristina» di Palermo, e dopo aver dovuto attendere l'arrivo di un elicottero del 118 dalle 17,55 (ora programmata) del 23 dicembre 2009, alle 20,45 (ora effettiva), ossia per ben tre ore, letteralmente «parcheggiata» in un hangar in attesa;
dalla registrazione delle conversazioni tra i piloti dei due elicotteri, emergerebbe chiaramente che i due operatori hanno a lungo discusso per chiarire di chi fosse la competenza dell'intervento, un'attesa che - evidentemente - è stata fatale per la piccola Mariagrazia;
il trasferimento si sarebbe reso necessario perché, incredibilmente, non sarebbe stato possibile ricoverare la piccola nell'ospedale di Gela;
appare assurdo che in un ospedale non si trovi modo e possibilità di ricoverare una piccola di appena cinque mesi, e non si ravvisi altra alternativa che quella di trasferirla in un altro lontano ospedale -:
se quanto sopra riferito corrisponda a verità;
quali iniziative di competenza si intendano promuovere e adottare in ordine a tale sconcertante episodio.
(4-05603)
Risposta. - In merito alla questione sollevata nell'interrogazione parlamentare in oggetto, la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta, ha comunicato quanto segue.
«Alle ore 12.30 del 23 dicembre 2009 la piccola di appena cinque mesi veniva trasportata, con codice rosso ed in condizioni giudicate severe per arresto cardiaco e midriasi ariflessica in ambulanza medicalizzata del SUES 118 al pronto soccorso del presidio ospedaliero V.E. di Gela;
dopo essere stata accompagnata nella sala dedicata per tali urgenze venivano poste in atto delle manovre rianimatorie che hanno consentito di riportare la paziente a ritmo sinusale e successiva stabilizzazione. Contemporaneamente il medico di guardia, due cardiologi e l'anestesista rianimatore effettuavano un continuo monitoraggio in attesa di individuare una appropriata sede per il ricovero;
le condizioni di estrema gravità inducevano i sanitari a propendere per il trasporto urgente presso altri nosocomi della regione in possesso di strutture adeguate e personale con esperienza collaudata per il trattamento dei pazienti in età pediatrica. I genitori venivano informati delle reali condizioni della piccola, non escluso il sospetto di danni cerebrali subiti e presumibilmente irreversibili;
la centrale operativa 118 di Caltanissetta accertava intanto la disponibilità di un posto di rianimazione pediatrica presso l'ospedale Di Cristina di Palermo, unica struttura dell'isola dotata di letti dedicati alla terapia intensiva rianimatoria pediatrica;
alle ore 17.00 la stessa C.O. 118 comunicava al P.O. di Gela il tempo stimato per l'atterraggio di una eliambulanza proveniente da Palermo per le ore 17.55 presso la base operativa del centro direzionale ENI (distante 15 chilometri dal P.O. di Gela); alle ore 17.15 la piccola, trasferita con ambulanza di rianimazione dotata di termoculla ed accompagnata dal rianimatore, giungeva in tempo utile nel predetto sito alle ore 17.50;
tuttavia la C.O. 118 di questo capoluogo comunicava al reparto di terapia intensiva del P.O. di Gela un ritardo sul previsto orario di arrivo dell'eliambulanza (17.55); di fronte a tale inconveniente, valutato il quadro generale dei rischi e dei tempi di percorrenza alternativa, il rianimatore propendeva per l'attesa del mezzo aereo il cui atterraggio veniva stimato per le ore 20.15;
nel lasso di tempo intercorso tra le 17.00 e le 20.15, quest'ultima ora di effettivo atterraggio dell'eliambulanza nella base ENI, si sono susseguiti continui contatti telefonici fra la C.O. di Caltanissetta e quella di Palermo la cui registrazione è stata posta a disposizione della Commissione appositamente istituita dall'assessore regionale per la Sanità per svolgere un'indagine mirata;
alle ore 20.45 la piccola, partita con l'eliambulanza, subito dopo l'atterraggio al Di Cristina di Palermo, decedeva».
Il Ministro della salute: Ferruccio Fazio.
FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il pubblico ministero di Perugia, dottoressa Antonella Duchini ha iscritto nel registro degli indagati un medico della Terapia intensiva e della rianimazione del
l'ospedale Santa Maria della Misericordia della stessa città, ipotizzando il reato di omissione colposa per colpa professionale nella morte della signora Maria Cristina Ricci, 16 anni, di San Giustino Umbro;
da come si apprende dal dettagliato articolo del giornalista Elio Clero Bertoldi pubblicato da il Corriere dell'Umbria del 25 febbraio 2010, «oltre alla persona nota il PM ha fatto riferimento ad alcuni sanitari ignoti che avrebbero compartecipato al presunto errore medico che sarebbe costato la vita della ragazza»;
l'indagine è stata aperta sulla scorta di un esposto denuncia, presentato dai genitori della vittima;
la vittima era ricoverata in ospedale dopo un drammatico incidente stradale la sera del 31 agosto 2006, in cui aveva riportato un trauma cranio-encefalico, un trauma toracico-chiuso e una lesione al piede sinistro;
il presunto caso di malasanità su cui indaga la dottoressa Duchini prende origine da un esposto denuncia presentato dalla famiglia Ricci alla procura di Perugia, nel quale si apprende che la signora Maria Cristina Ricci originariamente era stata trasportata all'ospedale di Città di Castello, ma i medici, considerando l'importante compromissione neurologica, avevano successivamente fatto trasferire la paziente al reparto di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, a Perugia. Qui la ragazza era rimasta in coma fino al 3 settembre, poi il risveglio. Il 6 settembre 2006 i responsabili del reparto perugino disposero il trasferimento della paziente, considerandola fuori pericolo, all'ospedale di Città di Castello. Subito dopo l'arrivo, «immediatamente» e «repentinamente», le condizioni neurologiche della ragazza sono precipitate fino ad arrivare all'arresto respiratorio. I medici tifernati dopo aver invano cercato di rianimare la ragazza e dopo averla incubata, disposero il nuovo trasferimento della signora Maria Cristina Ricci alla rianimazione perugina; qui, dopo poche ore, la ragazza è deceduta;
la famiglia, sulla scorta di una perizia medico legale di parte, affidata al professor Mauro Bacci, direttore della sezione di medicina legale dell'università degli studi di Perugia, ritiene che i medici perugini con il loro comportamento, abbiano causato la morte della ragazza. I quattro rilievi riguardano la non sufficiente attenzione alla iponatriemia, attuando una terapia correttiva troppo blanda che, in particolare, non teneva conto della possibile origine neuroendrocrina del quadro clinico; la precoce sospensione della terapia antiedema con mannitolo che avrebbero accentuato un meccanismo irreversibile, non essendosi tenuto conto del cosiddetto effetto rebound, cioè la ricomparsa dell'edema cerebrale e le manifestazioni ad esso correlate; il trasferimento all'ospedale di Città di Castello con il grave stress derivante dal trasporto della paziente e dalla inadeguatezza della struttura nella quale veniva inviata; la non corretta ed errata valutazione (o l'omessa valutazione) delle risultanze dell'esame TC del 6 settembre del personale medico perugino, esame che evidenziava ancora la presenza di un edema importante a carico della ragazza -:
quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, si ritiene di promuovere e adottare in relazione alla vicenda sopra esposta per accertare come si siano effettivamente svolti i fatti che hanno portato alla morte della signora Maria Cristina Ricci, e se vi siano responsabilità da parte del personale medico dell'ospedale perugino.
(4-06310)
Risposta. - In merito ai fatti descritti nell'interrogazione parlamentare in esame, l'azienda sanitaria locale 1 Umbria ha inteso precisare che il comitato gestione sinistri aziendale ha formulato i seguenti rilievi:
1) «sinistro stradale del 31 agosto 2006, con politrauma cranico e toracico;
2) primo trattamento al p.s. dell'ospedale di Sansepolcro e successivo trasferimento presso la U.O. di rianimazione del
presidio ospedaliero di Città di Castello (coma profondo con GCS. 3, in IOT.). I controlli hanno evidenziato: edema cerebrale diffuso, emorragia subaracnoidea, PNX. torace sx., frattura pluriscomposta del calcagno sx. e del Io-IIo-IIIo cuneiforme sx.. Immediatamente trasferita presso la rianimazione dell'ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia;
3) il giorno 6 settembre 2006, nuovo trasferimento presso la U.O. di rianimazione dei P.O. di Città di Castello. Dalla cartella clinica del reparto di rianimazione dell'ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia, si evince che la paziente era in: "stato soporoso, ma risvegliabile; non deficit motori evidenti. Respiro spontaneo e tosse validi. GCS. 13. Eseguiti vari accertamenti e consulenze. Concertato trasferimento presso l'ospedale di Città di Castello";
4) alle ore 15 del 6 settembre 2006 avviene il trasferimento presso la U.O. di rianimazione dell'ospedale di Città di Castello. La paziente giunge in reparto alle ore 17,00 circa ed in discrete condizioni generali. Alla ore 12,20, del giorno 7 settembre 2006, si è manifestata una improvvisa condizione di emergenza, caratterizzata da: arresto cardio-respiratorio e tachicardia sopraventricolare. Intubazione oro-tracheale. TAC cerebrale (edema cerebrale diffuso). Consulenza neurologica e cardiologica. Stato di coma GCS. 3. Per tale grave quadro è stato richiesto il trasferimento immediato presso la rianimazione dell'azienda ospedaliera di Perugia (trasferimento avvenuto alle ore 13,00, dello stesso giorno);
5) tenuto conto di quanto esposto nella relazione ad uso interno del dottor Marzio Bonini (9 ottobre 2006 agli atti dell'azienda) e di quanto riportato nella cartella clinica del secondo ricovero del 6 settembre 2006, si ritiene di poter escludere qualsiasi tipo di comportamento censurabile, osservato dai vari operatori aziendali. Il trattamento osservato in tale occasione, in relazione alle condizioni della paziente, è stato corretto e congruo. Si ricorda, ad esempio, che alle ore 11,00 del giorno 7 settembre 2006 (ossia 80 m' prima della crisi), la paziente è stata valutata e presentava: paziente sveglia; alterna momenti in cui appare vigile e collaborante a momenti di sopore. Buona la ventilazione spontanea al dolore flette finalisticamente i quattro arti (GCS.:15).
Parametri cardiocircolatori nella norma. Agli esami ematici di oggi persiste lieve ipopotassiemia ed iponatriemia, ma in diminuzione rispetto ai valori precedenti. Praticato Rx. torace (negativo). S02 99 per cento in aria ambiente. Nella cartella clinica della rianimazione di PG., al momento dell'ingresso alle ore 14,00 del giorno 7 settembre 2006, nel diario clinico è riportato, tra l'altro, "... la paziente sveglia parlava con la collega della rianimazione di Città di Castello ed improvvisamente ha presentato arresto respiratorio. Prontamente intubata e ventilata, subiva un rapido decremento del GCS... ";
6) l'interessata è deceduta alle ore 15,00 del giorno 8 settembre 2006, presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, con la diagnosi di: coma depassè; accertamento della morte cerebrale;
7) si ritiene che si possa essere instaurata una improvvisa sofferenza cerebrale (edema cerebrale diffuso in soggetto con persistenza di emorragia subaracnoidea) con conseguente MOF. (sindrome da fallimento multiorgano) e arresto respiratorio e tachicardia sopraventricolare. La paziente in sostanza, si trovava in una condizione di estrema serietà e criticità per la quale era assolutamente possibile il manifestarsi di un nuovo grave stato di coma (GCS. 3).
Per quanto attiene l'operato del vari professionisti di questa azienda, non si ritiene possano emergere condizioni significative in termini di responsabilità».
Il Ministro della salute: Ferruccio Fazio.
FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
gli esperti dell'agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'ambiente e del lavoro (AFSSET) hanno raccomandato che non siano costruite scuole, asili, ludoteche vicino ai cavi dell'alta tensione che producono campi magnetici, ricordando come l'esposizione a detti campi sia tuttora sotto accusa per l'aumento delle leucemie infantili;
gli esperti dell'AFSSET sostengono che fino a quando questo legame non sarà del tutto escluso è opportuno evitare la costruzione di edifici che ospitano bambini in luoghi che li esporrebbero alle radiazioni; inoltre si invita a informare la popolazione sui rischi sanitari, a realizzare un siti web per divulgare informazioni corrette, e a mettere a punto misure per ridurre l'esposizione dei campi magnetici anche per le abitazioni private -:
se non si ritenga di dover acquisire il rapporto elaborato dai citati esperti e accogliere anche per il nostro Paese le loro indicazioni e raccomandazioni, informandone adeguatamente le amministrazioni locali.
(4-06711)
Risposta. - L'interrogazione fa riferimento a un parere dell'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'ambiente e del lavoro (Afsset), pubblicato il 6 aprile 2010 e disponibile sul sito dell'agenzia http://www.afsset.fr, in merito ai possibili effetti sanitari dei campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa.
Va precisato che le attuali valutazioni del rischio sanitario associato alle esposizioni ai campi elettromagnetici si basano su numerosissimi studi condotti negli ultimi decenni in ambito epidemiologico (ben oltre 100) e sperimentale (diverse migliaia), e la problematica è stata ed è oggetto di numerosi piani di ricerca coordinati ed armonizzati a livello internazionale. La Commissione europea ha promosso e finanziato negli ultimi anni diversi programmi di ricerca ai quali hanno partecipato decine di istituzioni scientifiche dei paesi europei, e ha promosso un'azione di interpretazione condivisa del complesso degli studi disponibili attraverso il progetto Emf-Net. Anche l'Organizzazione mondiale della sanità ha in corso uno specifico progetto sui campi elettromagnetici, e ha pubblicato importanti documenti scientifici sulla valutazione dei rischi sanitari, avvalendosi di panel di esperti in grado di rappresentare tutte le discipline interessate e indispensabili alla problematica (biologia, medicina, fisica, eccetera). Il tema è notoriamente all'attenzione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), che nel 2001 ha classificato i campi magnetici alla frequenza di rete. Anche in ambito nazionale, numerosi paesi europei hanno affidato a panel di esperti il compito di fornire esaustive interpretazioni complessive dei dati scientifici; in tal senso si possono menzionare la Svezia, il Canada, il Regno Unito, l'Australia, l'Olanda. Anche lo Scientific committee on emerging and newly identified health risks (Scenihr), organo scientifico consultivo della Commissione europea, ha recentemente pubblicato un parere.
Le recenti valutazioni dell'Afsset sono del tutto armonizzate con le posizioni emerse nelle suddette iniziative nazionali e internazionali. In particolare, nel caso dei campi magnetici alla frequenza di rete, i risultati epidemiologici, bilanciati dal peso di numerosi studi in vitro ed in vivo dal carattere coerentemente negativo nei confronti dell'ipotesi di associazione tra effetti biologici ed esposizioni a livelli inferiori ai limiti per gli effetti accertati (raccomandazione europea 519/1999), hanno indotto nel 2001 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) di Lione a classificare i campi magnetici Elf nella categoria 2B (possibile cancerogeno per l'uomo). La categoria 2B è la più debole tra le tre con le quali l'agenzia definisce un agente come cancerogeno; le prime due sono: 1 (cancerogeno per l'uomo), e 2A (probabile cancerogeno per l'uomo). L'allocazione di un agente nella categoria 2B non implica che
sia stato accertato il nesso di causalità, ma significa che esiste una limitata evidenza di cancerogenicità nell'uomo e un'insufficiente evidenza di cancerogenicità nell'animale da esperimento. La classificazione 2B per i campi magnetici a 50 Hz è stata posta in relazione alle sole leucemie dell'età infantile, e la Iarc ha esplicitamente escluso legami con patologie tumorali nell'adulto. Analisi aggregate, condotte attorno al 2000, di precedenti studi epidemiologici hanno infatti indicato l'esistenza di un'associazione tra esposizione ai campi magnetici a 50 e 60 Hz a livelli superiori a circa 0,4 MT, ed aumento del rischio di leucemia infantile. Studi epidemiologici più recenti condotti su più vasta scala, incluse nuove analisi aggregate, non hanno tuttavia confermato l'associazione precedentemente evidenziata, che potrebbe essere ricondotta anche alla piccola dimensione dei campioni in esame o a distorsioni di altro tipo. Permane quindi una condizione di incertezza in merito alla sussistenza o meno di effetti cancerogeni dei campi magnetici alla frequenza di rete.
Per una valutazione quantitativa dell'eventuale impatto in termini di sanità pubblica, stime dell'Istituto superiore di sanità hanno evidenziato che, qualora all'associazione corrispondesse un nesso di causalità, in Italia meno di 1 caso/anno su circa 400/anno attesi potrebbe essere attribuito all'esposizione ai campi magnetici. A causa delle limitazioni nel disegno statistico le analisi non consentono ad ogni modo la determinazione di curve dose-effetto, ed il valore di cut-off sopra indicato (0,4 MT) non può essere inteso quale una soglia tra l'assenza e la presenza di rischio, ove questo esistesse.
Il rapporto dell'Afsset si conclude esprimendo pieno sostegno alle più recenti posizioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, maturate sulla base di un largo consenso internazionale, secondo cui le evidenze scientifiche non giustificano la modifica dei limiti di esposizione attualmente raccomandati a livello internazionale, che alla frequenza di rete sono basati sulla protezione dagli effetti acuti di stimolazione elettrica. L'Afsset raccomanda tuttavia, come correttamente riportato dall'interrogante, di non costruire nuovi edifici o strutture destinate all'infanzia nella immediata prossimità di elettrodotti, e analoga misura nella costruzione dei nuovi elettrodotti. Tale raccomandazione, di mero carattere urbanistico, va letta all'interno del quadro normativo francese che, a differenza di quello italiano vigente, non prevede la definizione di limiti precauzionali la cui introduzione, coerentemente con la posizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, non è peraltro in alcun modo sostenuta o raccomandata dall'Afsset.
Il quadro normativo italiano in materia (risultante dalla legge n. 36 del 2001 e decreti attuativi dell'8 luglio 2003) è infatti già basato sul principio di precauzione, e si basa sulla definizione, oltre che di limiti di esposizione per gli effetti acuti, di valori di attenzione quali misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, nonché di obiettivi di qualità per la progressiva riduzione delle esposizioni (limiti di esposizione precauzionali per possibili effetti a lungo termine sono stati adottati da alcune nazioni oltre all'Italia - nell'Ue ad esempio da Polonia, Ungheria, Belgio e Olanda - ma nel complesso dei paesi dell'Unione vigono limiti relativi alla protezione dai soli effetti acuti - raccomandazione europea 519/1999 -, così come negli Stati Uniti d'America e nel Canada).
In particolare, in attuazione della legge n. 36 del 2001, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenta di rete (50 Hz) generali dagli elettrodotti prevede all'articolo 4, comma 1, che: «Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici
e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenta di 50 Hz è fissato l'obiettivo di qualità di 3 MT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio».
La normativa italiana ha quindi già introdotto sin dal 2003, e tramite uno strumento normativo molto più cogente della raccomandazione urbanistica, delle importanti misure di precauzione al fine di ridurre le esposizioni dei bambini ai campi magnetici in conseguenza della costruzione di nuovi edifici o installazioni. Va peraltro precisato che la legge n. 36 del 2001 prevede anche uno specifico regime autorizzatorio per le nuove installazioni (di competenza anche degli enti locali) ed un sistema sanzionatorio.
Infine, tra le raccomandazioni dell'Afsset, come anche riportato dall'interrogante, figura la creazione di un sito internet per divulgare la tematica e favorire l'accesso dei cittadini francesi alle valutazioni e alle raccomandazioni delle principali organizzazioni internazionali. In merito, si segnala che nel rispetto dei principi generali della legge n. 36 del 2001 il Ministero della salute ha promosso presso il Centro nazionale di controllo delle malattie (Ccm) il progetto «Salute e campi elettromagnetici (Camelet)». Il progetto è stato sviluppato dall'Istituto superiore di sanità, ed ha avuto come obiettivo generale la creazione presso il Ccm di una struttura di riconosciuta competenza sui campi elettromagnetici per la valutazione dei dati scientifici, la stima dei rischi sanitari e la relativa comunicazione al pubblico.
Nell'ambito del progetto è stato realizzato ed è operativo il sito http://www.iss.it/elet ove, oltre a una presentazione in linguaggio semplice degli aspetti salienti della problematica e dei risultati della ricerca scientifica, è disponibile la traduzione italiana di diverse decine di rapporti scientifici e documenti informativi prodotti dalle massime organizzazioni internazionali (in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità) e nazionali, tra cui l'Afsset stessa.
Il Ministro della salute: Ferruccio Fazio.
FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il 5 aprile 2010 all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti è deceduta una donna 43enne di origine marocchina; la donna sembra sia entrata in coma dopo un intervento di routine a una caviglia fratturata; i familiari hanno sporto denuncia e la procura ha già chiesto l'autopsia per chiarire le cause del decesso -:
quali iniziative di competenza si intendano adottare per fare piena chiarezza in relazione a un così grave episodio.
(4-06746)
Risposta. - Preliminarmente, in merito a quanto richiesto nell'atto parlamentare, si premette che questo Ministero non può avviare alcuna iniziativa a livello centrale, attesa la esclusiva competenza regionale in materia ed il procedimento penale pendente presso la procura della Repubblica di Rieti.
In merito alla vicenda segnalata, la prefettura - ufficio territoriale del governo di Rieti, ha comunicato quanto segue.
La paziente «il 27 marzo 2010, accede al pronto soccorso dell'ospedale S. Camillo de Lellis per un trauma alla caviglia riportato durante l'espletamento della propria attività lavorativa e le viene diagnosticata una "frattura spiroide estremo distale dialisi malleolare" a seguito della quale viene ricoverata nel reparto di ortopedia.
Il successivo 28 marzo, la paziente viene sottoposta, come da protocolli in uso, a: terapia antitrombotica, terapia con gastroprotettori, ansiolitici e antidolorifici.
Il decorso pre-operatorio trascorre normalmente senza episodi degni di nota ed in data 1o aprile viene sottoposta ad intervento chirurgico di "riduzione cruenta e sintesi del malleolo tibiale posteriore e del 1/3 distale del perone" per il quale viene effettuata anestesia sub aracnoidea con bupivacaina iperbarica.
L'intervento, che dura dalle ore 11.00 alle ore 12.30 circa, si svolge senza complicazioni.
Al termine dell'intervento, la paziente, visitata dall'anestesista alle ore 14.20, viene giudicata idonea al trasporto in reparto.
Il medico del reparto segnala che il decorso post-operatorio è stato normale, almeno fino alle ore 18.00 del 1o aprile, ora in cui sono stati rilevati dal personale infermieristico i parametri vitali.
Alle ore 18.15, l'infermiera si accorge che la paziente versa in uno stato precomatoso ed attiva il medico di reparto, il rianimatore di guardia, e, successivamente, il cardiologo.
Nonostante le cure dei sanitari le condizioni peggiorano sino alla progressiva e irreversibile riduzione delle funzioni cerebrali.
Vista la situazione generale e la possibilità teorica di un prelievo di organi, il 3 aprile viene attivata la commissione di accertamento della morte cerebrale, che termina i suoi lavori accertando la morte cerebrale alle ore 10.38 dello stesso giorno, ma l'eventuale prelievo di organi viene impedito dall'intervento dell'autorità giudiziaria, che chiede la messa a disposizione della salma per gli accertamenti del caso.
Immediatamente dopo il decesso, la direzione generale, ha disposto l'attivazione di un'indagine interna mentre presso la procura della Repubblica di Rieti è stata depositata una denuncia in merito, a seguito della quale risulta prendente un procedimento penale».
Il Ministro della salute: Ferruccio Fazio.
MELIS. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la direttiva europea n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, all'articolo 21, nello stabilire i principi generali del riconoscimento automatico dei titoli, dispone che per la professione di odontoiatra si proceda con automatico riconoscimento nei casi in cui siano soddisfatti i requisiti indicati all'articolo 34 della medesima direttiva e la denominazione del titolo corrisponda a quella indicata, per ciascun Stato membro, nell'allegato V.3/5.3.2., che per quanto riguarda la Romania è il «diploma de licenţă de medic dentist»;
laddove non sussistano i requisiti indicati nel citato articolo 34 e nel successivo articolo 37, la stessa direttiva stabilisce che ogni Stato membro riconosca i titoli rilasciati in Romania a chi ha iniziato la formazione entro il primo ottobre 2003 a condizione che detti titoli siano accompagnati da un attestato rilasciato dal Ministero della salute romeno che certifichi che i soggetti in questione abbiano effettivamente, lecitamente ed a titolo principale esercitato in Romania l'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato e che siano state autorizzate ad esercitare tale attività alle stesse condizioni dei titolari del diploma di licenza;
numerosi cittadini italiani si recano attualmente in Romania per frequentarvi gli studi di medicina in quelle università, conseguendovi i relativi titoli; e ciò si inserisce in un più generale fenomeno di dimensioni europee, per il quale in alcune università la popolazione studentesca si compone per rilevanti percentuali di studenti stranieri e specificamente italiani;
a ciò corrisponde il trasferimento in Italia di un cospicuo numero di medici romeni, i quali si sono inseriti con successo nelle strutture sanitarie italiane sia nel settore pubblico che in quello privato, mostrando competenza professionale indiscutibilmente comparabile con quella dei loro colleghi provenienti dalle università italiane;
alcuni cittadini italiani avendo nel 1989 frequentato con profitto l'accademia europea di Torreberretti Pavia ed essendosi poi recati presso l'università statale Jagiellonski di Cracovia, facoltà di stomatologia, per sostenervi gli esami finali su un programma identico a quello delle università italiane, si sono visti negare la
validità di tali esami ai fini dell'esercizio della professione in Italia;
alcuni di loro nel 2006-2007 hanno ottenuto invece, sulla base della frequentazione in Polonia, l'iscrizione all'università «Carol Davila» di Bucarest, facoltà di odontoiatria e, sostenuti gli esami integrativi, il secondo diploma di laurea in odontoiatria presso quella università;
ciò nonostante si sono visti ulteriormente negato il diritto di esercitare la professione in Italia;
le autorità accademiche polacche e romene attestano con dichiarazioni scritte che i programmi di studi stomatologici eseguiti dai suddetti laureati sono perfettamente rispettosi di quelli impartiti nelle università italiane;
per altro, in alcuni casi risulterebbe invece il riconoscimento di alcuni titoli di laurea di odontoiatria e rispettiva abilitazione rilasciati da altre università straniere su identici programmi -:
quali siano le ragioni che hanno sinora indotto a negare il riconoscimento dei diplomi di laurea e di abilitazione conseguiti nelle università citate ed in genere in quelle dei Paesi comunitari dell'Est europeo;
se non si ritenga opportuno, vista la vigente normativa europea rimuovere gli ostacoli al pieno riconoscimento dei titoli conseguiti in questi Paesi.
(4-06094)
Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, si precisa che, nel febbraio del 2006, il Ministero della salute - a seguito di istanze di riconoscimento avanzate da alcuni cittadini italiani, in possesso del titolo «Lekarza Stomatologi» rilasciato dalla università Jagiellonski - facoltà di medicina, Scuola medica per stranieri di Cracovia - ha chiesto informazioni sia all'università Jagiellonski, sia all'autorità competente polacca.
Poiché la denominazione di tali titoli non corrispondeva a quella indicata dalla Polonia nell'allegato A della direttiva 78/686/CE allora vigente, era stato chiesto alle autorità polacche di conoscere se il titolo «Lekarza Stomatologi», rilasciato dalla predetta università a tali cittadini, potesse consentire sul territorio della Polonia l'esercizio della professione di odontoiatra e se la formazione sottesa al suo conseguimento fosse considerata assimilabile ai titoli le cui denominazioni erano state indicate dalla Polonia stessa nell'allegato A della predetta direttiva, relativamente al titolo odontoiatra.
In riscontro alla lettera di questo ministero, l'autorità competente polacca, con nota del marzo 2006 dichiarava: «omissis ...i certificati rilasciati dalla Scuola medica per stranieri della Facoltà di Medicina Collegium Medicum dell'Università Jagiellonski - di Cracovia ai laureati di questa scuola non sono equivalenti al diploma di medico stomatologo (attualmente medico dentista) rilasciati dopo 5 anni di studi dentistici e non costituiscono la base per richiedere il diritto di svolgimento della professione di medico dentista sul territorio polacco».
La nota dell'autorità polacca si concludeva precisando che informazioni più dettagliate riguardanti la scuola, gli studi e la qualità degli studenti avrebbero dovuto essere fornite dal Collegium medicum dell'università Jagiellonski, ossia l'ateneo che aveva rilasciato i titoli.
Detto collegium, con lettera del marzo 2006 forniva in seguito tali notizie, rappresentando che i titoli in questione erano stati rilasciati in base ad un accordo bilaterale fra la scuola medica per stranieri della facoltà di medicina, Collegium Medicum dell'università Jagiellonski di Cracovia e l'accademia europea degli studi a distanza con sede a Torreberretti - Pavia.
Secondo quanto dichiarato dall'ateneo polacco, i cittadini italiani per i quali questo ministero aveva chiesto informazioni, erano studenti e laureati dell'università Jagiellonski, ma avevano tutti studiato presso la citata accademia italiana e il certificato ad essi rilasciato, si cita testualmente: «non costituisce la laurea di compimento dell'università in Polonia».
Nella stessa nota, l'università Jagiellonski segnalava che 72 cittadini italiani si
trovavano nella medesima condizione di quelli per cui questo ministero aveva chiesto notizie ed in seguito, con successiva lettera, ne forniva l'elenco nominativo.
Per completezza di informazione si fa presente che le affermazioni circa il valore legale del titolo in questione, trovano oggi ulteriore conferma in un recente certificato del maggio 2009 rilasciato dal Ministero della sanità polacco ad un cittadino italiano - in possesso di identico titolo conseguito anche esso per il tramite della citata accademia - che ha avanzato istanza di riconoscimento a questo ministero. In tale documento è dato leggere: «omissis... tale documento non autorizza ora né autorizzava al momento del suo rilascio ad esercitare la professione di medico dentista sul territorio della Repubblica Polacca».
Per tornare all'anno 2006, nel maggio questo ministero chiedeva altresì informazioni al Ministero dell'istruzione e della ricerca scientifica sull'accademia europea degli studi a distanza con sede a Torreberretti - Pavia.
In riscontro a tale nota, detto dicastero, oltre a segnalare che nell'ordinamento italiano solo le istituzioni di cui all'articolo 1, punto 1 e 2, del regio decreto 1952/1933 possono rilasciare titoli accademici giuridicamente validi, sottolineava che le istituzioni private, secondo le norme vigenti, hanno libertà di insegnamento, ma i titoli in esse conseguiti non trovano riconoscimento nell'ordinamento universitario nazionale, salvo che le stesse non siano state autorizzate al riguardo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998.
Tale ministero, oltre a comunicare che i titoli conseguiti presso l'accademia di cui trattasi non avevano, e non hanno, alcun valore sul territorio nazionale, segnalava che la citata istituzione era stata più volte oggetto di indagini da parte delle Autorità giudiziarie italiane e che a carico degli amministratori dell'accademia era stato aperto un procedimento penale.
Quindi, in base alle direttive comunitarie di settore, non essendo il titolo di «Lekarza Stomatologi», per stessa ammissione delle autorità del Paese che ha rilasciato il titolo di studio, abilitante in Polonia all'esercizio della professione di odontoiatra, esso non gode di alcun diritto ad essere riconosciuto dagli Stati membri.
Per quanto riguarda poi la sopra nominata accademia europea degli studi a distanza con sede in Torreberretti, è impossibile in questa sede illustrare in sintesi l'intricata vicenda e fornire tutte le notizie di cui si è a conoscenza. Basti solo considerare che già in una nota del 1994 il Ministero degli affari esteri nel riferirsi a detta accademia si esprimeva in tal modo: «... omissis... la questione sollevata va inquadrata nel fenomeno nuovo, preoccupante e in pericolosa espansione di "Lauree" conseguite da cittadini italiani attraverso corsi abbreviati e privi di garanzie di validità presso centri ed istituzioni private di studi a distanza operanti sia in Italia che all'estero, collegati con varie università statali e private di Paesi esteri. Tali istituzioni rilasciano direttamente o fanno rilasciare da dette università titoli che le medesime istituzioni garantiscono riconosciuti o riconoscibili».
Diverse procure (Prato, Rimini, Firenze e Vigevano) hanno investigato al riguardo. Le indagini hanno portato al rinvio a giudizio dei responsabili di detta accademia. A solo titolo esplicativo si riporta il capo d'imputazione della procura della Repubblica di Rimini nei confronti di P.N., sedicente Magnifico rettore dell'accademia, imputato del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale: «omissis... istituendo e dirigendo quale Rettore l'Accademia degli Studi a distanza prima ed il Centro inter universitario Europeo poi, presso i quali erano iscritti gli studenti che volevano conseguire un diploma di laurea, contattando varie università estere, con le quali venivano stipulati accordi, predisponendo piani di studio ed attestando il superamento di esami mai sostenuti o non sostenibili dagli studenti e facendo figurare corsi di studio... omissis ...omissis ...con durata superiore a quella reale aventi date false ... omissis...».
Secondo le informazioni fornite a questo ministero dai Carabinieri nuclei sofisticazioni e sanità di Firenze, detta accademia
aveva come finalità quella di far conseguire per il suo tramite e quello di compiacenti atenei dislocati in diversi Paesi comunitari ed extracomunitari lauree, non solo in odontoiatria, a studenti italiani senza un regolare corso di studi.
Per quanto riguarda, in particolare, l'università di Cracovia nell'informativa fornita dai N.A.S. e nella documentazione ad essa allegata è dato leggere: «omissis... è sempre reale il fatto che sui diplomi grava tuttora la considerazione di essere stati conseguiti in maniera irregolare»... omissis «Si passa ora ad analizzare quanto accaduto in Europa partendo dalla Polonia dove la fase investigativa è stata più intensa soprattutto grazie al buon esito della rogatoria internazionale eseguita in Cracovia» ... omissis ... «L'Accademia degli studi a distanza ha stipulato una convenzione con l'Università medica ed economica di Cracovia» ... omissis ... «Gli esami sono stati sostenuti tutti in Accademia e non in Cracovia, dove l'unica volta che gli studenti sono andati è stata quando P.N.» (sedicente Rettore dell'accademia) e G.M. (sua stretta collaboratrice in seguito suicidatasi perché coinvolta nell'inchiesta) li hanno portati per soggiornare una settimana, durante la quale in un'unica giornata hanno sostenuto tutto gli esami previsti per i cinque anni di studio. Al termine del soggiorno gli è stata rilasciata la laurea in odontoiatria ad eccezione di cinque studenti che hanno ottenuto la laurea in economia e commercio» ... omissis ... «Che all'interno del Centro, già Accademia la prassi fosse quella di falsificare le date di iscrizione all'accademia stessa, far risultare una durata di corsi di studio superiore a quella reale e far figurare esami mai sostenuti lo dice esplicitamente P.C. che ha conseguito la laurea a Cracovia».
Per concludere, ritenendo esaustiva tale illustrazione, si riporta un ulteriore passaggio che sempre è dato leggere nell'informativa dei N.A.S. ... omissis ... «Dall'esame del programma degli studi intestato all'Università Jagiellonski di Cracovia si è portati a ritenere che il titolo di studio sia stato ottenuto frequentando in Polonia un corso di studi quinquennale e sostenendo i relativi esami sempre in Polonia. È evidente quindi che si è voluto indurre in errore il Pubblico Ufficiale degli uffici diplomatici italiani in Varsavia dal quale si voleva ottenere la dichiarazione di valore. Inoltre va ribadito che alla base del titolo di studio polacco vi sono tutta una serie di falsi relativi all'Attività dell'Accademia ora Centro».
Alla luce di quanto sin qui illustrato appare evidente che il titolo di «Lekarza Stomatologi» rilasciato dell'università Jagiellonski di Cracovia a cittadini italiani che hanno «studiato» per il tramite dell'accademia europea degli studi a distanza è privo di qualsiasi valore legale in qualunque Paese comunitario. Per tale motivo, questo ministero ha sempre espresso il proprio diniego ai cittadini che ne hanno chiesto il riconoscimento.
Confutata l'affermazione dell'interrogante in merito alle dichiarazioni che le autorità polacche avrebbero reso relativamente al titolo oggetto della presente e ritenendo chiarito in maniera inequivocabile il ruolo svolto dall'accademia europea degli studi a distanza, che rende oltremodo improbabile parlare di studi seguiti con «profitto» in quella sede, appare più che lecito da parte di questa amministrazione chiedersi come e sulla scorta di quali certificazioni, documenti e valutazioni di merito l'università Carol Davila di Bucarest abbia riconosciuto e ritenuto valido un titolo di tal sorta, disconosciuto dalle stesse autorità che lo hanno rilasciato.
Si osserva inoltre che, se richieste dall'università Carol Davila al momento della prevista valutazione del così detto curriculum formativo degli interessati, la Polonia avrebbe fornito le stesse informazioni a suo tempo rese note alle autorità italiane, rendendo di fatto impossibile alcun tipo di riconoscimento. Se è quindi evidente che il titolo rumeno in odontoiatria conseguito presso la suddetta università è viziato all'origine in quanto l'università Carol Davila ha riconosciuto precedenti crediti formativi acquisiti in Polonia, privi di alcun valore, altrettanto evidente e motivato è l'atteggiamento di estremo rigore di questo ministero
nei confronti del o dei cittadini italiani in possesso di tale titolo.
Tuttavia, a prescindere dai fatti sopra descritti, la questione relativa alle lauree conseguite da cittadini italiani presso università rumene è nota da tempo ad alcune procure, quali quelle di Firenze e di Roma, che hanno avviato un'inchiesta al riguardo. Il fatto riguarda in particolare, ma non esclusivamente, titoli di «doctor medic stomatolog» (odontoiatra).
Nel rispetto della riservatezza delle indagini, tutt'ora in corso, si ritiene pertanto doveroso limitarsi ad un descrizione sommaria degli eventi.
Questo ministero sta monitorando da tempo il preoccupante fenomeno relativo al conseguimento da parte di cittadini italiani di titoli abilitanti all'esercizio di professioni sanitarie in detto Paese.
Da notizie e segnalazioni acquisite nel tempo, il conseguimento di tali titoli avverrebbe senza la regolare frequenza delle lezioni e senza sostenere effettivamente gli esami di rito. Secondo tali segnalazioni, i suddetti cittadini, molti dei quali avrebbero continuato a svolgere il proprio lavoro in Italia, non avrebbero frequentato corsi ordinari di studi, bensì corsi «ad hoc», per i quali sono state previste, ancorché effettuate, un ridotto numero di ore di frequenza ed ulteriori agevolazioni anche al momento degli esami.
Queste segnalazioni hanno trovato una prima conferma in un dossier trasmesso a questo dicastero nel giugno 2008 per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana a Bucarest da parte del Presidente della commissione salute del Parlamento rumeno.
Secondo quanto riferito in detto dossier numerosi cittadini italiani avrebbero ottenuto presso università romene titoli accademici senza aver seguito un regolare corso di studi, senza conoscere il romeno e l'inglese (lingue in cui è impartita la didattica in Romania) e senza avere frequentato regolarmente le lezioni teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti didattici nazionali, senza soggiornare regolarmente in Romania. In tale occasione questo dicastero ha altresì appreso che in Romania sono tuttora in corso indagini da parte della procura nazionale anticorruzione, al fine di accertare la portata del fenomeno ed i possibili responsabili.
Sulla scorta delle informazioni in possesso, questo ministero attesa la gravità dei fatti ha quindi chiesto un incontro urgente con le competenti autorità rumene, al fine di individuare forme di collaborazione, atte a porre fine al fenomeno citato. Tale incontro, grazie anche alla fattiva collaborazione dell'ambasciata di Romania in Italia, si è tenuto a Bucarest nel giugno 2008, presente un ufficiale dei N.A.S.
Durante tali incontri, le autorità rumene hanno ammesso di essere a conoscenza della questione e si è avuta altresì conferma dell'indagine condotta dalla procura nazionale anticorruzione in merito ai titoli conseguiti da cittadini italiani presso alcuni atenei rumeni.
Tuttavia, la questione nel tempo si è rivelata ancora più complessa.
Essa, infatti, non riguarderebbe esclusivamente i titoli di studio «conseguiti» interamente in Romania, ma anche le modalità con le quali alcuni atenei rumeni avrebbero, senza nessuna verifica preliminare, riconosciuto come validi percorsi formativi quali il citato «Lekarza Stomatologi» o addirittura «lauree in odontoiatria» conseguite presso inesistenti università italiane, con conseguente rilascio, dopo il superamento di qualche esame, di una laurea rumena in odontoiatria da spendere sul territorio italiano.
In merito a tutta la vicenda, nel corso di questi anni sono state assunte una serie di iniziative. Da una parte, questo dicastero, attesa la gravità della questione, ha informato l'autorità giudiziaria italiana, che, sulla scorta della documentazione acquisita, ha avviato un procedimento penale, dall'altra ha proseguito la collaborazione con le competenti autorità rumene ed ha chiesto il supporto di altre amministrazioni, quali il Ministero degli affari esteri.
Ciò che qui è opportuno porre in evidenza è proprio la posizione assunta dalle autorità rumene e dalla Commissione europea, che avvalorano e supportano il necessario atteggiamento di cautela e rigore
tenuto da questo ministero nei confronti delle lauree in odontoiatria conseguite in Romania da cittadini italiani.
Nel dicembre 2008, il Ministero degli affari esteri ha reso noto a questo dicastero che era stata intrapresa un'azione congiunta dalle rappresentanze permanenti a Bruxelles d'Italia e di Romania presso la Commissione europea. In quella sede, le citate rappresentanze hanno segnalato alla Commissione i problemi che si stanno ponendo nell'attuazione della direttiva 2005/36/CE (sul riconoscimento delle qualifiche professionali). Nello specifico, le autorità rumene hanno confermato la particolare situazione venutasi a creare a seguito della scoperta di possibili abusi legati al conseguimento di titoli da parte di cittadini italiani, senza la regolare frequenza dei corsi e senza la conoscenza del rumeno e dell'inglese, lingua che come già segnalato è utilizzata per impartire la didattica, all'interno delle università. In merito, da parte italiana è stata rappresentata l'impossibilità di rispettare i termini previsti dall'articolo 51 della direttiva 2005/36/CE, relativa alla procedura di riconoscimento dei titoli professionali, almeno fino a, quando, grazie alla collaborazione delle autorità rumene, non si sia in grado di potere prendere una posizione definitiva e certa sui singoli casi.
A tal riguardo, il rappresentante della Romania ha precisato che l'inchiesta avviata dal Ministero dell'istruzione rumena è seguita personalmente dallo stesso Primo ministro. È stato altresì aggiunto che ben tredici università rumene, sia pubbliche sia private, sono oggetto di indagine, al fine di accertare la portata degli illeciti. Le legittime istanze dell'Italia e la necessità che, attraverso il diritto comunitario, non si aggiri la normativa interna, sono state condivise dal rappresentante della Commissione europea, il quale nel corso della riunione ha assicurato che, in considerazione delle oggettive difficoltà dell'Italia a procedere nei riconoscimenti, nessuna procedura di infrazione sarebbe stata attivata nei suoi confronti per superamento dei termini della direttiva.
Quindi è la stessa Romania a denunciare e confermare eventuali illeciti, nonché l'estrema criticità di tutta la questione.
Inoltre, merita di essere segnalato che tutte le criticità sinora esposte hanno trovato ulteriore conferma nella recente nota trasmessa dall'ambasciata di Romania in Italia, in data 27 luglio 2009. Con tale nota, detta ambasciata, nel chiarire e confermare l'esistenza di una «questione» relativa al conseguimento di titoli rumeni da parte di cittadini italiani, ha specificato: «in seguito all'incontro avvenuto a Bucarest nel giugno 2008, tra le Autorità italiane del Ministero della salute e le Autorità rumene, si è decisa un'ispezione in tutte le università di medicina della Romania (13 atenei, compresi pubblici e privati). In seguito alle ispezioni si sono prese sanzioni amministrative per alcune università, con successivo avvio di indagini penali», che sono attualmente in corso.
Da quanto è dato sapere, si fa presente che le ispezioni condotte presso le università romene hanno portato all'allontanamento per irregolarità di molti «studenti italiani».
Per completezza di informazione si fa presente altresì che alcuni atenei romeni, che in un primo momento avevano fornito a questo ministero attestazioni circa la piena regolarità dei corsi di studio effettuati da cittadini italiani, ora, a seguito di note informative di questa amministrazione, stanno procedendo all'annullamento di molti titoli di odontoiatra da essi rilasciati e stanno fornendo informazioni circa palesi irregolarità riscontrate nella registrazione degli esami relativi ad alcuni «studenti» italiani.
In ultimo, attesa l'estrema gravità dell'intera vicenda, si informa che questo dicastero ha chiesto al Ministero degli affari esteri di avanzare richiesta alla Commissione europea di deroga alla direttiva 2005/36/CE.
Tutto ciò illustrato, appaiono evidenti le ragioni per le quali questo dicastero ha assunto un atteggiamento estremamente precauzionale nei confronti dei titoli di odontoiatra conseguiti da cittadini italiani in tale Paese.
L'interrogante nell'interrogazione in oggetto osserva, infine, che un cospicuo numero di medici romeni si sono inseriti con successo nelle strutture sanitarie italiane, sia nel settore pubblico che privato, mostrando competenza professionale indiscutibilmente comparabile con quella dei loro colleghi provenienti dalle università italiane. Pertanto chiede se non si ritenga opportuno rimuovere gli ostacoli che hanno sinora indotto a negare il riconoscimento ai titoli conseguiti nelle già citate università ed in genere in quelle dei Paesi comunitari dell'Est europeo.
Al riguardo, si precisa che il fatto che professionisti romeni lavorino in Italia presuppone che essi «ex ante» abbiano ottenuto il riconoscimento del loro titolo.
Questo ministero non ha mai posto né pone ostacoli, in via pregiudiziale, a detti riconoscimenti, i quali, per limitarsi ai soli dati relativi alle lauree magistrali, ammontano ad ottantotto nel solo anno 2009. Il fatto poi che i suddetti professionisti si siano inseriti con successo nelle strutture sanitarie italiane conferma che questo dicastero ha sinora operato con scrupolo e competenza, provvedendo al riconoscimento di titoli conseguiti a seguito di un regolare ed effettivo corso di studi, garanzia di competenza professionale degli operatori.
Questo ministero intende distinguere i cittadini che abbiano seguito un regolare corso di studi e possano perciò vantare il diritto al riconoscimento del titolo in loro possesso e all'esercizio della professione sanitaria, dai cittadini che, tale diritto non hanno. È altresì compito di questo ministero impedire che taluni cittadini, utilizzando il diritto comunitario, possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.
Il Ministro della salute: Ferruccio Fazio.
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Trani - Barletta - Bisceglie sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
comune di Bisceglie (BA) | Recupero ambientale e riqualificazione antiche cisterne e chiesa di San Michele e della Concattedrale di San Pietro | 200.000 | 5164 |
Ancelle della Divina Provvidenza Bisceglie (BA) | Mensa dei poveri | 100.000 | 48528 |
Arcidiocesi di Trani-Bisceglie-Barletta | Recupero chiesa del Purgatorio ed ex cimitero | 200.000 | 48528 |
Parrocchia di San Sivestro-Bisceglie (LE) | messa in sicurezza chiesa di San Silvestro | 50.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09446)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Tortona sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia «Beata Vergine Assunta» in comune di Viguzzolo (AL) | Restauro organo | 70.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose-:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09448)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Torino sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
comune di Carignano (TO) | Ristrutturazione Chiesa di San Remigio | 66.500 | 5164 |
Comune di Nole (TO) | Ristrutturazione abitazione custode Santuario di S.Vito | 67.000 | 5164 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere non siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 dei 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di comuni, province, regioni o altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09450)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010, e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Tivoli sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Curia Vescovile di Tivoli (Roma) | Manutenzione arredi | 100.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985, la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali» quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985, dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09451)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'eroga
zione
di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Teramo sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
comune di Silvi Marina (TE) | Completamento Centro Pastorale S.Pio da Pietralcina | 100.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; e in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali» quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato.
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09452)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Tempio-Ampurias sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Istituto San Vincenzo Via E. Dandolo 7 La Maddalena (OT) | Opere miglioramento Istituto San Vincenzo | 100.000 | 48528 |
Parrocchia Stella Maris Di Porto Cervo (OT) | manutenzione straordinaria della Chiesa di San Padre Pio in Abbiadori-Arzachena (OT) | 50.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; e che in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali» quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere non siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09453)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010, e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Tivoli sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Ottati (Sa) | Lavori di recupero ambientale San Biagio | 220.000 | 5164 |
Parrocchia di San Michele Arcangelo Bellosguardo (Sa) | Ristrutturazione sala parrocchiale | 60.000 | 48528 |
Parrocchia San Biagio Ottati - Salerno | Manutenzione straordinaria | 40.000 | 77740 |
Diocesi di Teggiano-Policastro-Teggiano | Riqualificazione del Museo diocesano di Policastro | 70.000 | 77740 |
Parrocchia di San Michele Arcangelo - Bellosguardo (Sa) | Intervento di ristrutturazione | 40.000 | 77740 |
Parrocchia San Nicola e San Daniele - Camerota (Sa) | Realizzazione centro aggregazione giovanile | 70.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985, la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendi
conto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali» quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere non siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985, dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09454)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Taranto sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Torricella (TA) | Sviluppo economico e rilancio turistico-culturale del centro abitato. Interventi di consolidamento e recupero paesaggistico delle chiese SS. Rosario e Madonna delle Grazie e Madonna di Loreto | 200.000 | 5164 |
Parrocchia S. Martino Martina Franca (TA) | Restauro biblioteca | 600.000 | 48528 |
Parrocchia di San Marco Evangelista - Torricella (TA) | manutenzione chiesa e ristrutturazione del Presbiteri della Chiesa della SS. Trinità | 150.000 | 77740 |
Parrocchia di S. Nicola - Lizzano (TA) | interventi di ristrutturazione dei locali parrocchiali e Chiesa del Rosario | 80.000 | 77740 |
Parrocchia Maria SS. Immacolata - San Giorgio Jonico (TA) | lavori di restauro al prospetto su via XXIV maggio e lavori di ristrutturazione delle opere parrocchiali | 100.000 | 77740 |
Parrocchia Nostra Signora di Fatima - Talsano (TA) | lavori di ristrutturazione degli spogliatoi e rifacimento manto erba sintetica del campo sportivo | 100.000 | 77740 |
Parrocchia Santa Maria in Campitelli - Grottaglie (TA) | ristrutturazioni architettoniche della Parrocchia | 30.000 | 77740 |
Parrocchia Santa Maria La Nova - Pulsano (TA) | lavori di costruzione locali per centro giovanile dell'oratorio Madonna di Lourdes | 80.000 | 77740 |
Parrocchia Santa Rita - Taranto | costruzione nuove aule e rifacimento ambienti parrocchiali adibiti per didattica ed attività educativa | 150.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali» quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato-:
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09455)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto legislativo n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Torino sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | D.M. |
Parrocchia San Michele Arcangelo-Beaulard-Oulx (TO) | Contributo per la manutenzione straordinaria della Chiesa parrocchiale | 380.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono
utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali» quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato.
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09456)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Sulmona-Valva sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia Madonna della Libera Pratola Peligna (AQ) | Recupero Parrocchia Santuario della Madonna della Libera danneggiata dal sisma | 250.000 | 48528 |
Parrocchia San Michele Arcangelo Roccacasale (AQ) | Ripristino tetto Chiesa parrocchiale | 50.000 | 48528 |
Comune di Ofena (AQ) | Messa in sicurezza Chiesa convento francescano | 200.000 | 48528 |
Parrocchia Santa Maria della Pace - Capestrano (AQ) | Sistemazione Chiesa | 100.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità
naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali» quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere non siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato-:
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09457)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Sessa Aurunca sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Fondazione Mondragone (NA) | Restauro Chiesa S.M. delle Grazie | 112.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09494)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Spoleto-Norcia sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Monastero Benedettine S. Maria del Monte - Bevagna (PG) | Recupero ambientale e sistemazione interna Monastero | 50.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09495)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia | Realizzazione centro di formazione giovanile nel Comune di Sant'Antonio Abate | 100.000 | 5164 |
Santuario Gesù Bambino di Sant'Antonio Abate - Napoli | Ristrutturazione di locali da destinare alla formazione giovanile | 50.000 | 5164 |
Santuario San Michele Arcangelo Casa del giovane Don Orione - Vico Equense (NA) | Ristrutturazione locali per attività di formazione economica e sociale | 100.000 | 5164 |
Seminario diocesano San Giovanni Bosco - Castellammare di Stabia (NA) | Lavori di ristrutturazione ostello della gioventù Monte Faito per la formazione dei ragazzi | 110.000 | 5164 |
Comune di Gragnano (NA) | Recupero e messa in sicurezza campanile storico San Giovanni Battista | 50.000 | 5164 |
Parrocchia di S. Antonio Abate - Sant'Antonio Abate (NA) | Realizzazione centro per giovani | 430.000 | 77740 |
Parrocchia Gesù Redentore - Sant'Antonio Abate (NA) | Realizzazione sito attività giovanile e sostegno alle famiglie | 430.000 | 77740 |
Parrocchia S. Erasmo - Gragnano (NA) | Miglioramento ambientale e completamento locali per attività sociali | 100.000 | 77740 |
Parrocchia S. maria Assunta e San Giovanni Lettere (NA) | Messa in sicurezza ambientale ed adeguamento locali per attività formative | 40.000 | 77740 |
Parrocchia S. Stefano - Capri (NA) | Realizzazione centro giovani nei pressi Chiesa SS. Salvatore | 80.000 | 77740 |
Parrocchia Santissimo Salvatore e Sant'Andrea Apostolo - Casola di Napoli (NA) | Ampliamento e potenziamento centro sociale ed edifici annessi | 140.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 dei 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09496)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di San Marino-Montefeltro sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Lunano (PU) | Completamento restauro Chiesetta di Borgo Nuovo e interventi sulla viabilità | 50.000 | 5164 |
Parrocchia SS. Sisto e Martino di Macerata Feltria (PU) | Recupero conservatorio Chiesa di castellina | 50.000 | 77740 |
Comune di Macerata Feltria (PU) | Restauro Chiesa di S. Chiara | 50.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09497)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Salerno-Campagna-Acerno sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia S. Maria di Costantinopoli - frazione Aiello - Castel San Giorgio (SA) | Adeguamento e potenziamento delle strutture ricreative | 40.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09498)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione
di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Roma sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Associazione «La Fenice» Via Inzago, 25/a Roma | Mensa per i poveri Parrocchia Sant'Ilario | 75.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 dei 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09499)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Reggio Emilia-Guastalla sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Scuola per l'infanzia «Elisa Lari» - Reggio Emilia | Progetto di riqualificazione ambientale | 200.000 | 5146 |
Parrocchia Regina Pacis - Reggio Emilia | Messa in sicurezza edifici per attività sociali | 40.000 | 77740 |
la scuola per l'infanzia «Elisa Lari» di Regio Emilia è della Parrocchia San Francesco da Paolo. Può accogliere in un'unica sezione 20 bambini di età tra i 2 e i 6 anni. Si tratta di un istituto non paritario che per l'insegnamento impiega 2 persone. Nella retta di 280 euro mensili è compreso il pasto, è esplicitamente escluso il trasporto fonte: (http:/www.scuolenidi.re.it/SchedaStruttura.jsp?idServizio=485);
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09500)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Pompei sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Santuario di Pompei | Contributo per il Centro educativo Bartolo Longo | 50.000 | 5146 |
Associazione «La carità genera la carità» Onlus - Pompei (NA) | Recupero Chiesa Madonna dell'Arco - Via Civita Giuliana | 50.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono
utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 dei 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09501)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Piana degli Albanesi sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Curia di Piana degli Albanesi (PA) | Restauro Chiesa San Vito Martire | 750.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 dei 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09502)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Piacenza-Bobbio sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Farini d'Olmo (PC) | Messa in sicurezza Chiesa di Groppallo - Completamento oratorio parrocchiale | 100.000 | 5164 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 dei 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09503)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno
2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Ozieri sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | D.M. |
Parrocchia Sant'Anastasia Buddusò (OT) | Restauro affreschi Chiesa San Quirico | 200.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09553)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Pesaro sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Monteciccardo (PU) | Restauro Chiesa del conventino | 50.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09554)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Perugia-Città della Pieve sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Arcidiocesi di Perugia | Manutenzione e ripristino ambientale Chiesa di Montepetriolo | 50.000 | 5164 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base allarticolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: questultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche; se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09555)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro delleconomia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
larticolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto listituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dellambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dellerogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Pavia sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia di San Genesio Martire - Piazza Chiesa, 7 - 27010 San Genesio ed Uniti (PV) | Opere di risanamento conservatorio dell'oratorio parrocchiale | 160.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09556)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Novara sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Novara | Recupero fini turistici di Basilica San Gaudenzio | 266.000 | 5164 |
Parrocchia SS. Pietro e Paolo Valstrona (VB) | Realizzazione Museo Arte Sacra | 150.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09557)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Oria sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Rettorato di S. Stefano in Torre Santa Susanna (BR) | Ristrutturazione per la diocesi di Oria omonima Chiesa | 150.000 | 48528 |
Parrocchia di San Sebastiano - Francavilla (BR) | Manutenzione straordinaria | 40.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09558)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010,
attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Otranto sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di San Cassiano (LE) | Completamento del progetto di valorizzazione turistica delle tombe basiliane della Chiesa dell'Assunta | 230.000 | 5164 |
Comune di Giuggianello (LE) | Restauro cappella dei poveri Chiesa della Madonna Assunta | 90.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09559)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione
di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Padova sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia di Torreglia (PD) | Recupero area a destinazione verde pubblico | 50.000 | 5164 |
Parrocchia di Villa del Conte (PD) | Interventi di messa in sicurezza di immobili | 60.000 | 5164 |
Comune di Este (PD) | Ristrutturazione Chiesa della Madonna del Carmine | 266.000 | 5164 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09560)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Palermo sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Palermo | Recupero ambientale degli impianti adibiti all'infanzia della Parrocchia Maria Santissima del Carmelo ai Decollati | 70.000 | 5164 |
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Palermo | Recupero ambientale degli impianti adibiti all'infanzia della Parrocchia di San Gabriele Arcangelo | 70.000 | 5164 |
Comune di Roccapalumba (PA) | Messa in sicurezza e recupero Chiesa Maria SS. della luce | 160.000 | 5164 |
Curia di Palermo | Ristrutturazione Chiesa SS. Salvatore Termini Imerese | 250.000 | 48528 |
Parrocchia M.S.I.C. - Ventimiglia di Sicilia (PA) | Opere murarie Chiesa Maria Santissima Immacolata Concezione | 180.000 | 48528 |
Parrocchia Santuario madonna della Milicia - Altavilla Milicia (PA) | Sistemazione locali quadretti votivi Museo parrocchiale | 40.000 | 48528 |
Parrocchia SS. Salvatore Termini Imerese (PA) | Sistemazione canonica | 50.000 | 48528 |
Confraternita Maria SS. Assunta nella Cattedrale - Via Incoronazione, 9 - Palermo | Lavori di ristrutturazione della Chiesa di maria SS. Addolorata del Cristo Morto - Via Beati Paoli - Palermo | 50.000 | 77740 |
Parrocchia San Filippo Neri - Palermo | Manutenzione straordinaria | 50.000 | 77740 |
Parrocchia San Luigi Gonzaga - Palermo | Restauro e ristrutturazione | 20.000 | 77740 |
Parrocchia Santa Lucia Vergine e Martire - Via Enrico Albanese, 2 - Palermo | Lavori di ristrutturazione della Chiesa Sant'Anna - Via Collegio di Maria - Palermo | 50.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 dei 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09561)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno
2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Pescara-Penna sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Alanno (PE) | Recupero Chiesa e oratorio Madonna delle Grazie danneggiato dal sisma | 100.000 | 48528 |
Comune di Loreto Aprutino (PE) | Messa in sicurezza Chiesa San Francesco danneggiata dal sisma | 200.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09562)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia di Santa Maria dell'Arco - Messina | recupero degli edifici parrocchiali | 160.000 | 5164 |
Parrocchia S. Maria delle grazie, villaggio Pace - Messina | restauro conservato | 200.000 | 77740 |
Parrocchia San Nicolò di Bari - Zafferia (ME) | realizzazione centro oratorio | 200.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09603)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Milano sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Santuario della divina maternità e casa di preghiera dei frati caraglitani scalzi - Concesa di Trezzo sull'Adda (MI) | Manutenzione straordinario del convento | 190.000 | 5164 |
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia «San Vito Martire» in frazione di Bogno Comune di Besozzo (VA) | Realizzazione spogliatoi campo sportivo dell'Oratorio | 20.000 | 48528 |
Parrocchia di S. Maria Assunta - Chiuso di Lecco (LC) | Ristrutturazione Casa canonica di Chiuso | 150.000 | 48528 |
Parrocchia di SS. Faustino e Giovita in Maresso di Missaglia (LC) | Rifacimento pavimentazione interna Chiesa parrocchiale | 50.000 | 48528 |
Parrocchia di S. Giorgio Martire in Comune di Bernate Ticino (MI) | Opere di restauro Canonica lateranense - Palazzo Visconti | 250.000 | 48528 |
Parrocchia S. Lorenzo in Comune di Lazzate (MB) | Realizzazione campo gioco polifunzionale | 100.000 | 48528 |
Comune di Casorate Primo (PV) | Ripristino sagrato Chiesa S. Vittore Martire | 110.000 | 48528 |
Comune di Milano | Ristrutt. Centro giovanile Parrocchia San Gottardo | 100.000 | 48528 |
Comune di Milano | Restauro Basilica San Cipriano | 140.000 | 48528 |
Congregazione Suore di carità - Istituto Maria Immacolata, via Amedeo, 11 - Milano | Interventi manutenzione straordinaria | 20.000 | 77740 |
Opera Don Guanella Milano - Parrocchia San Gaetano (MI) | riqualificazione e bonifica area per completamento centro educativo-formativo | 50.000 | 77740 |
Parrocchia San Giorgio Martire di Cornate d'Adda (MI) | restauro torre campanaria | 70.000 | 77740 |
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano | restauro conservativo | 300.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09604)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno
2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia di San Domenico Giovinazzo (BA) | Ristrutturazione | 650.000 | 48528 |
Parrocchia Immacolata Molfetta (BA) | Lavori di ristrutturazione | 900.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09605)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Napoli sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | D.M. |
Chiesa di Sant'Eligio Maggiore (Napoli) | Realizzazione e laboratorio educativo per minori a rischio dei quartieri mercato e pendito | 75.000 | 5164 |
Congrega Dell'Immacolata Concezione S. Antonio Abate (NA) | Recupero cripta loculi del XVI secolo | 100.000 | 5164 |
Comune di Afragola (NA) | Intervento di restauro congregazione Ave Grazia Plena | 120.000 | 5164 |
Comune di Ercolano (NA) | Recupero ambientale e strutturale per lo sviluppo dell'attività a favore dell'istituto provincia religiosa SS. Pietro e Paolo don Orione | 220.000 | 5164 |
Comune di San Giorgio a Cremano (NA) | Completamento centro polifunzionale Chiesa parrocchiale Santa Maria del Carmine | 420.000 | 5164 |
Congregazione Suore gerardine - Sant'Antonio Abate (NA) | lavori per il recupero ambientale e messa in sicurezza locali Casa di riposo per anziani ed indigenti | 50.000 | 77740 |
Opera Don Guanella - Napoli | ristrutturazione semiconvitto e annesso campo sportivo | 100.000 | 77740 |
Parrocchia di San Sebastiano Martire - S. Sebastiano al Vesuvio (NA) | recupero edificio parrocchiale | 125.000 | 77740 |
Parrocchia di Sant'Anna, via Sant'Anna n. 10 - San Giorgio a Cremano (NA) | completamento ristrutturazione dell'oratorio | 50.000 | 77740 |
Parrocchia Santa Maria Apparente - Napoli | manutenzione straordinaria | 30.000 | 77740 |
Parrocchia Santa Maria dell'Aiuto - S. Giorgio a Cremano (NA) | ristrutturazione locali attività di formazione economica e sociale | 140.000 | 77740 |
Santuario S. Giorgio martire - S. Giorgio a Cremano (NA) | recupero edificio parrocchiale | 120.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09606)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Noce Inferiore - Sarno sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Chiesa Santissima Annunziata Angri (SA) | Ristrutturazione campanile e navata interna | 150.000 | 48528 |
Colleggiata San Giovanni Battista Angri (SA) | Interventi di manutenzione | 350.000 | 48528 |
Istituto delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue Pagani (SA) | Lavori di ristrutturazione | 150.000 | 48528 |
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA) | Restauro tetto Parrocchia S. Maria Maddalena in Armillis | 180.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09607)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente,
dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Nola sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Torre Annunziata (NA) | Recupero ambientale locali per la formazione villaggio del fanciullo congregazione missionari della divina redenzione | 20.000 | 5164 |
Congregazione Missionari della Divina Redenzione - Visicano (NA) | Recupero e potenziamento Villaggio del fanciullo di Torre Annunziata (NA) | 50.000 | 77740 |
Congregazione Missionari della Divina Redenzione - Visciano (NA) | Recupero ambientale Complesso S. Maria degli Angeli | 70.000 | 77740 |
Parrocchia S. Giuseppe - Torre Annunziata (NA) | Ampliamento e messa in sicurezza centro per giovani | 30.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09608)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione
di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Mezara del Vallo sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia San Bartolomeo - Castelvetrano (TP) | Manutenzione straordinaria coperture | 30.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09609)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di diocesi di Monreale sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Diocesi di Monreale (PA) | Valorizzazione Duomo e Chiesa della Colleggiata | 70.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09610)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Montecassino sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia S. Maria Assunta - Atina (FR) | Manutenzione straordinaria della Cattedrale | 50.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09611)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Noto sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia Santa Margherita - Modica (RG) | Completamento del centro polivalente | 100.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09612)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente,
dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di L'Aquila sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Opera Salesiana San Giovanni Bosco - L'Aquila | Acquisto struttura per doposcuola distrutto dal terremoto | 250.000 | 48528 |
Comune di Acciano - L'Aquila | Messa in sicurezza Chiesa S. Maria Lauretana frazione Roccapreturo | 200.000 | 48528 |
Comune di Navelli - L'Aquila | Messa in sicurezza Chiesa S. Antonio frazione Civitaretenga inagibile per il sisma | 200.000 | 48528 |
Comune di San Pio delle Camere - L'Aquila | Recupero Chiesa Parrocchiale inagibile per il sisma | 200.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09642)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Latina - Terracina - Sezze - Priverno sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia dei SS. Leonardo ed Erasmo - Roccagorga (LT) | Ristrutturazione per eliminazione infiltrazioni acqua | 50.000 | 77740 |
Parrocchia Madonna di Pompei Ceriara Mezzagosto - Priverno (LT) | Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza | 50.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09643)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Lecce sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia S. Maria delle Grazie Tutino di Tricase (LE) | Interventi di ristrutturazione | 50.000 | 48528 |
Parrocchia San Matteo - Lecce | Intervento recupero altari | 100.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendi
conto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09644)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Livorno sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Congregazione Vallombrosana OSB Santuario Madonna di Montenero di Livorno | Interventi vari | 450.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09645)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Locri - Gerace sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Mammola (RC) | Ristrutturazione Chiesa Matrice parrocchia San Nicola di Bari | 30.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09646)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010,
attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Lungro sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia Esaltazione S. Croce - San Paolo Albanese (PZ) | Lavori rivestimento e restauro | 400.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09647)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Fondazione Internazionale Padre Matteo Ricci di Macerata | Progetto completamento del seminario diocesano Redentoris Mater | 100.000 | 48528 |
Parrocchia Prez.mo Sangue Porto Recanati (MC) | Restauro chiesa | 110.000 | 48528 |
Parrocchia S. Giovanni Battista Porto Recanati (MC) | Restauro ed opere murarie | 80.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09648)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Arcidiocesi di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo | Recupero ambientale degli immobili della Curia arcivescovile | 500.000 | 5164 |
Arcidiocesi di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo | Manutenzione straordinaria di immobili e arredi della parrocchia Madonna del Carmine di Manfredonia | 100.000 | 5164 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09649)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Mantova sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia di SS. Nazario e Celso in Castiglione delle Stiviere (MN) | Completamento centro polifunzionale quartiere Staffolo | 50.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09650)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Massa Carrara - Pontremoli sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia di San Caprasio - Aulla (MS) | Manutenzione straordinaria | 40.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09651)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Fabriano - Matelica sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Fabriano (AN) | Recupero a fini sviluppo turistico dell'oratorio del Gonfalone della Congregazione dei fratelli Silvestrini | 155.000 | 5164 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09672)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Lanciano - Ortona sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Curia Arcivescovile di Lanciano (CH) | Recupero ex chiesa San Rocco - Arielli | 100.000 | 48528 |
Parrocchia Sant'Antonio Padova in Villa Grande di Ortona (CH) | Manutenzione e consolidamento Chiesa Sant'Elena in Ortona | 20.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09673)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Gaeta sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria - Formia (LT) | Ristrutturazione oratorio Villaggio Don Bosco | 50.000 | 77740 |
Parrocchia Santi Giovanni Battista e Lorenzo - Formia (LT) | Lavori ristrutturazione | 50.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09674)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Cosenza - Bisignano sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Cosenza (CS) | Lavori complesso monastico S. Domenico | 400.000 | 48528 |
Parrocchia San Giovanni Battista - Altilia (CS) | Lavori di ristrutturazione delle chiese di San Giovanni Battista e di Santa Maria Francesca Cabrini in frazione Maione | 80.000 | 77740 |
Comune di Torre di Ruggiero (CZ) | Sistema di illuminazione della Chiesa Matrice | 30.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi
di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09675)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Firenze sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Società cooperativa sociale a.r.l. Beato Bernardo Tolomei - Firenze | Recupero ambientale e ripristino strutture area Settignano convento San Giuseppe e San Benedetto | 40.000 | 5164 |
Casa Generalizia Istituto Re Sommo Sacerdote - Pontassieve (FI) | Ristrutturazione seminario | 100.000 | 48528 |
Fondazione Spazio Reale - Parrocchia San Donnino - Campi Bisenzio (FI) | Recupero e riqualificazione area «Fondazione Spazio Reale», spazio per giovani | 50.000 | 77740 |
Comune di Firenze | Recupero e ristrutturazione Badia Fiorentina - Chiesa S. Maria Assunta | 50.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09676)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Fermo sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia S. Gabriele dell'Addolorata - Fermo | Manutenzione straordinaria e ampliamento centro sociale | 50.000 | 77740 |
Parrocchia San Marco alle paludi - Fermo | Recupero e consolidamento dell'antico convento medioevale | 100.000 | 77740 |
Comune di Montecosaro (MC) | Recupero Basilica S. Maria a piè di Chienti | 50.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09677)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Crotone - Santa Severina sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Provincia di Crotone | Campanile chiesa del Carmine di Pallagorio (KR) | 170.000 | 48528 |
Parrocchia di S. Nicodemo, Cirò Marina (KR) | Ripristino tetto della Chiesa di San Nicodemo | 50.000 | 77740 |
Parrocchia S. Maria de Plateis, Cirò (KR) | Ristrutturazione facciata pericolante | 100.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09678)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione
di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Genova sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Genova | Fognature Istituto Maria Ausiliatrice | 133.000 | 5164 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09679)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Ivrea sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Ivrea (TO) | Interventi di restauro edifici di culto | 30.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono
utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09680)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Gubbio sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Diocesi di Gubbio (PG) | Interventi di riqualificazione tecnico-ambientale della Basilica di Sant'Ubaldo | 40.000 | 5164 |
Diocesi di Gubbio (PG) | Interventi recupero ambientale e di restauro | 100.000 | 77740 |
Comune di Gubbio (PG) | Recupero ambientale e restauri presso casa famiglia Santa Lucia | 30.000 | 77740 |
Diocesi di Gubbio (PG) | Recupero ambientale e restauri presso chiesa parrocchiale di Cipolleto | 20.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09681)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Civita Castellana sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia di Sant'Andrea apostolo di Vallerano (VT) | Restauro organo Chiesa Santa Maria del Ruscello | 100.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09718)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Conversano - Monopoli sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Confraternita di Sant'Onofrio di Castellana Grotte (BA) | Restauro chiesa dei Santi Onofrio e Nicola | 250.000 | 48528 |
Comune di Conversano (BA) | Restauro chiesetta rurale di Santa Caterina | 100.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09719)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione
di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Concordia - Pordenone sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia di San Giorgio Martire - Pordenone | Recupero in ottica ambientalista delle infrastrutture ex scuola site nel centro di Pordenone | 700.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09720)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Como sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Chiesa San Quirico e Giuditta del Comune di Lezzeno - Piazza Chiesa - 22025 Lezzeno (CO) | Manutenzione straordinaria chiesa e casa canonica | 40.000 | 48528 |
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia di Loveno - Chiesa San Lorenzo e Agnese - P.zza San Lorenzo - 22017 Menaggio (CO) | Restauro conservativo degli affreschi presenti nella Chiesa di Loveno | 80.000 | 48528 |
Comune di Zelbio (CO) | Ristrutturazione oratorio parrocchiale e sistemazione aree antistanti | 80.000 | 48528 |
Comune di Dubino (SO) | Ristrutturazione tetto Chiesa Parrocchia SS. Pietro e Paolo | 100.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09721)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Chieti - Vasto sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Arcidiocesi di Chieti - Vasto | Recupero chiese: S. Francesco - S. Giustino - S.M. degli Angeli - S.F. di Paola - S. Pio X S. Agostino - S. Martino | 330.000 | 48528 |
Arcidiocesi di Chieti - Vasto | Restauro cupola cattedrale S. Giustino | 100.000 | 48528 |
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia S. Rocco Roccamontepiano (CH) | Recupero Santuario e sistemazione aree esterne | 120.000 | 48528 |
Parrocchia San Nicola Manoppello (PE) | Recupero danni terremoto chiesa San Pancrazio | 100.000 | 48528 |
Parrocchia SS. Trinità dei Pellegrini Chieti | Lavori di restauro chiesa parrocchiale | 100.000 | 48528 |
Comune di Villamagna (CH) | Recupero palazzo Arcivescovile | 200.000 | 48528 |
Provincia di Chieti | Abbattimento barriere architettoniche Basilica e Abbazia S. Giovanni in Venere nel comune di Fossacesia | 50.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09722)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Cesena - Sarsina sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Diocesi di Cesena - Sarsina | Restauro Chiesa di Sant'Agostino | 200.000 | 48528 |
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Ente Morale Monastero S. Maria del Monte Cesena | Consolidamento e restauro | 350.000 | 48528 |
Parrocchia S. Pietro Apostolo Cesena | Lavori di ristrutturazione Chiesa S. Pietro Apostolo | 150.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09723)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Cerreto Sannita - Telese - Sant'Agata de' Goti sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri P.zza San Filippo Guardia Sanframondi (BN) | Ristrutturazione pulpito del 700 e rifacimento dipinti della Basilica di S. Maria Assunta e S. Filippo Neri | 55.000 | 48528 |
Monastero Regina Coeli Suore Clarisse Piazza Vittoria Airola (BN) | Ristrutturazione | 195.000 | 48528 |
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia «Santo Stefano» Via Iannicchino 1 Telese Terme (BN) | Manutenzione straordinaria ed adeguamento norme sicurezza | 50.000 | 48528 |
Parrocchia San Michele Arcangelo Via Municipio 17 Arpaia (BN) | Recupero funzionale e restauro della chiesa | 40.000 | 48528 |
Parrocchia SS. Annunziata Via Caudina Sant'Agata dei Goti (BN) | Restauro e rifacimento pavimento chiesa | 50.000 | 48528 |
Comune di Airola (BN) | Ristrutturazione e consolidamento archi e volte Chiesa SS. Addolorata | 200.000 | 48528 |
Comune di Airola (BN) | Restauro e consolidamento chiesa Madonna delle Neve | 200.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09724)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Cefalù sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia Sant'Agata Villaggio Pescatori Cefalù (PA) | Ristrutturazione ospizio anziani | 60.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09725)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Caserta sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Caserta | Contributo per il recupero e la valorizzazione della Chiesa Maria Santissima di Macerata | 140.000 | 5164 |
Comune di Caserta | Lavori di messa in sicurezza chiesa Santa Lucia | 15.000 | 77740 |
Comune di Caserta | Lavori di messa in sicurezza Eremo di San Vitaliano | 15.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09726)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Camerino - San Severino Marche sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Ordine Frati Minori Cappuccini Provincia Picena Marche | Lavori manutenzione convento Renacavata - Camerino | 20.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09727)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Brindisi - Ostuni sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Locorotondo (BA) | Recupero chiesa San Giorgio Martire | 200.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09728)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione
di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Bologna sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Bologna | restauro Basilica di Santo Stefano | 350.000 | 48528 |
Arcidiocesi di Bologna | manutenzione straordinaria Curia Arcivescovile | 30.000 | 77740 |
Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro - Istituto Veritatis Splendor - Bologna | potenziamento delle strutture e della strumentazione per l'attività di istituto | 300.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09747)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Biella sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia di San Martino - Gifflenga (BI) | Opere di consolidamento e risanamento | 150.000 | 48528 |
Parrocchia di Veglio (BI) | Risanamento e manutenzione parrocchia | 50.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09748)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Benevento sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Ente Morale Parrocchia «S. Gennaro» Via N. Calandra 2 Benevento | Ristrutturazione ed adeguamento dell'auditorium con laboratorio sartoria e attrezzatura teatrale | 50.000 | 48528 |
Istituto Santa Maria Mazzarello - Casa Religiosa Via Cappelle - Pesco Sannita (BN) | Ristrutturazione asilo dell'istituto | 25.000 | 48528 |
Parrocchia «SS. Addolorata» Via Carlo Poerio 4 Benevento | Ristrutturazione casa parrocchiale completamento campo polivalente e campo bocce | 40.000 | 48528 |
Parrocchia Madonna della Purità San Pio e San Leone Via Tito Minniti 1 Montesarchio (BN) | Ristrutturazione della chiesa e sistemazione tettoia | 50.000 | 48528 |
Parrocchia San Ciriaco Via Roma Foglianise (BN) | Ristrutturazione e rifacimento tetto | 60.000 | 48528 |
Parrocchia Santa Maria degli Angeli P.zza SS. Annunziata 1 Pietrelcina (BN) | Manutenzione e ristrutturazione parrocchia - santuario diocesano San Pio da Pietrelcina | 50.000 | 48528 |
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia SS. Salvatore Largo Chiesa Madre - Pesco Sannita (BN) | Ristrutturazione della parrocchia | 25.000 | 48528 |
Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo - San Nicola Manfredi (BN) | ristrutturazione interna della chiesa madre | 10.000 | 77740 |
Parrocchia di San Gennaro - Benevento | rifacimento intonaco, della canonica e delle sale parrocchiali | 30.000 | 77740 |
Parrocchia SS. Addolorata - Benevento | restauro e conservazione della parte esterna della Parrocchia | 50.000 | 77740 |
Santuario dei Santi Cosmo e Damiano - Arpaise (BN) | ampliamento strutturale della Parrocchia «Casa del Pellegrino» | 10.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09749)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Bari - Bitonto sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Arcidiocesi di Bari | Recupero e ristrutturazione chiese | 350.000 | 48528 |
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia di San Giuseppe (BA) | Restauro interni ed arredi | 100.000 | 48528 |
Parrocchia S. Maria Maggiore Gioia del Colle (BA) | Restauri della chiesa di Santa Maria Maggiore | 100.000 | 48528 |
Santuario SS. Medici Cosma e Damiano - Bitonto (BA) | Opere di ristrutturazione | 600.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09750)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Avezzano sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Apostole del Sacro Cuore di Gesù Avezzano (AQ) | Lavori di copertura campo sportivo scuola «Sacro Cuore» | 6.000 | 48528 |
Diocesi di Avezzano (AQ) | Lavori di adeguamento parrocchia San Giuseppe Artigiano Borgo Caruscino Avezzano | 100.000 | 48528 |
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Diocesi di Avezzano (AQ) | Acquisizione immobile per casa di accoglienza | 93.000 | 48528 |
Diocesi di Avezzano (AQ) | Ristrutturazione Parrocchia S. Felicita Collarmele (AQ) | 30.000 | 48528 |
Diocesi di Avezzano (AQ) | Lavori di consolidamento cappella centrale e muri Parrocchia S.S. Trinità in Avezzano | 100.000 | 48528 |
Parrocchia Madonna del Passo in Borgo Pineta - Avezzano (AQ) | Lavori completamento ristrutturazione scuola materna | 45.000 | 48528 |
Parrocchia Regina della Pace | Acquisto organo per la chiesa in Borgo Ottomila Celano (AQ) | 6.000 | 48528 |
Parrocchia Regina della Pace Celano (AQ) | Realizzazione parco giochi frazione Borgo «Strada 14» Celano | 6.000 | 48528 |
Parrocchia San Giuseppe Capistrello (AQ) | Intervento restauro tetto chiesa parrocchiale | 50.000 | 48528 |
Parrocchia Santa Croce in Antrosano Avezzano (AQ) | Lavori di consolidamento mura della Chiesa | 70.000 | 48528 |
Parrocchia di Santa Felicita - Collarmele (AQ) | restauro della Chiesa | 30.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09751)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione
di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Aversa sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Aversa (CE) | Recupero ambientale e ristrutturazione Chiesa S. Francesco finalizzata allo sviluppo economico e turistico | 100.000 | 5164 |
Parrocchia S. Antonio - S. Antimo (NA) | recupero e potenziamento locali per attività sociali | 50.000 | 77740 |
Rettoria di San Francesco - Aversa (CE) | ristrutturazione con recupero ambientale chiostro della Chiesa Monumentale S. Francesco e locali annessi | 140.000 | 77740 |
Santuario S. Antimo - S. Antimo (NA) | messa in sicurezza ed ampliamento edifici per comunità giovanili | 100.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09752)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Ascoli Piceno sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Istituto Sacro cuore di Gesù (AP) | contributo a realizzazione casa anziani | 100.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09753)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Amalfi - Cava de' Tirreni sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Positano (SA) | Recupero ambientale locali museo sacro di S. Assunta del 700 d.c. | 50.000 | 5164 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità
naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09754)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Altamura - Gravina Acquaviva delle fonti sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia SS. Pietro e Paolo Gravina in Puglia | Ristrutturazione, ampliamento servizi | 900.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09755)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Alba sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Santuario N.S. del Todocco (CN) | Restauro conservativo e realizzazione casa del pellegrino | 100.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti non siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09756)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione
di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Agrigento sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia di S. Gerlando in Comune di Lampedusa e Linosa (AG) | Opera di restauro chiesa parrocchiale | 100.000 | 48528 |
Casa della fanciulla San Giuseppe - Istituto boccone del povero - Ribera (AG) | Manutenzione straordinaria | 20.000 | 77740 |
Istituto Cuore immacolato di Maria - Sciacca (AG) | Ristrutturazione straordinaria adeguamento impianti istituto piazza Marconi | 20.000 | 77740 |
Istituto figlie della misericordia della croce - Sciacca (AG) | Manutenzione straordinaria Chiesa Badia grande | 20.000 | 77740 |
Istituto Immacolata di Lourdes - Suore francescane di S. Chiara - Sciacca (AG) | Restauro croce dipinta | 20.000 | 77740 |
Parrocchia Beata Maria Vergine del Carmelo - Sciacca (AG) | Manutenzione straordinaria della Chiesa e dell'organo | 90.000 | 77740 |
Parrocchia di Maria SS. Annunziata - Naro (AG) | Manutenzione straordinaria e rifacimento coperture | 100.000 | 77740 |
Parrocchia di Santa Caterina - Sciacca (AG) | Lavori di sistemazione e restauro Centro polivalente | 300.000 | 77740 |
Parrocchia S. Rosa da Viterbo - Agrigento | Manutenzione straordinaria | 20.000 | 77740 |
Parrocchia San Domenico Savio - Chiesa S. Francesco - Ribera (AG) | Manutenzione straordinaria | 20.000 | 77740 |
Parrocchia San Michele Arcangelo - Sciacca (AG) | Manutenzione, restauro e ristrutturazione Complesso monumentale Chiesa San Michele | 380.000 | 77740 |
Parrocchia Santa Maria Maddalena - Sciacca (AG) | Lavori di restauro e sistemazione locali sovrastanti la sagrestia da destinare a Museo della Basilica e impianto allarme Chiesa del Purgatorio | 370.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09786)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Vittorio Veneto sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia di San Daniele profeta - P.zza Italia 16 - 31040 Gorgo al Monticano (TV) | Ristrutturazione tetto Canonica Cavalier | 40.000 | 48528 |
Comune di Chiarano (TV) | Ristrutturazione Chiesa San Marco Evangelista in frazione di Fossalta e Chiesa S. Bartolomeo Apostolo nel capoluogo | 80.000 | 48528 |
Comune di Vittorio Veneto (TV) | Ristrutturazione Monastero Cistercense SS Gervasio e Protasio Frazione San Giacomo Veglia | 300.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09787)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno
2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Viterbo sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia di S. Michele Arcangelo - S. Angelo Roccalvecce (VT) | Risistemazione parrocchia e chiesa nel rispetto ambientale con installazione riscaldamento ecologico e pannelli solari | 690.000 | 5164 |
Parrocchia Santi Pietro e Callisto - Civitella D'Agliano (VT) | Ristrutturazione locali parrocchiali compresa Chiesa e Canonica rendendoli coerenti con le normative sul rispetto ambientale e della sicurezza ed installazione di pannelli solari | 500.000 | 77740 |
Parrocchia Santi Valentino e Ilario - Viterbo | Rimozione amianto aula chiesa ed installazione pannelli solari per campo sportivo | 60.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09788)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione
di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Verona sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia Sant'Andrea Apostolo in Comune di Sommacampagna (VR) | Ristrutturazione chiesa parrocchiale | 150.000 | 48528 |
Parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo - Cavalcaselle - Castelnuovo del Garda (VR) | Manutenzione straordinaria tetto ed edificio del centro ricreativo | 50.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09789)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Ventimiglia-Sanremo sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Opera Nazionale Mezzogiorno D'Italia Istituto Padre G. Semeria Sanremo (IM) | Realizzazione palestra per minori in zona disagio sociale | 400.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09790)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Venezia sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comitato Certosa e Sant'Andrea (VE) | Recupero spazio ambientale e giovanile situato nell'isola della Certosa | 100.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09791)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Vallo della lucania sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia Santa Maria degli Angeli di San Severino di Centola - Centola (SA) | Rifacimento croce illuminata della piazza della Croce del borgo medievale | 60.000 | 77740 |
Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Foria di Centola (SA) | Restauro chiesa parrocchiale | 60.000 | 77740 |
Comune di Laurino (SA) | Ristrutturazione chiesa matrice di Sant'Elena | 40.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09792)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Udine sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Pavia e di Udine (UD) Fraz. Percoto | Completamento asilo parrocchia San Martino Vescovo | 50.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09793)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione
di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Tursi-Lagonegro sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia S. Antonio di Padova Nova Siri (MT) | Opere parrocchiali oratorio | 500.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se la stessa opera non sia stata già finanziata con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09794)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Trieste sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Parrocchia Ns/Signora Provvidenza e Sion Chiesa di Sion Trieste | Lavori sistemazione chiesa | 100.000 | 48528 |
Parrocchia S. Matteo Apostolo - Muggia (TS) | Ristrutturazione Scuola materna parrocchiale località San Rocco, Zindis | 40.000 | 77740 |
Parrocchia Santa Maria del Carmelo - Trieste | Restauro e completamento opere parrocchiali | 40.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09795)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Treviso sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Castelfranco Veneto (TV) | Contributo per restauro edifici di culto insistenti sul territorio | 266.000 | 5164 |
Oratorio S. Domenico Savio in Comune di Piombino Dese (PD) | Manutenzione straordinaria fabbricato oratorio | 45.000 | 48528 |
Parrocchia di S. Agnese - Treviso | Restauro organo | 100.000 | 48528 |
Parrocchia di S. Giorgio martire - Comune di Paese frazione Postioma (TV) | Restauro facciata antica pieve | 50.000 | 48528 |
Parrocchia di S. Lazzaro Vescovo - Treviso | Restauro interno antica pieve | 200.000 | 48528 |
Parrocchia di S. Stefano in S. Nicolò - Treviso | Manutenzione straordinaria copertura Cattedrale S. Nicolò | 50.000 | 48528 |
Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo in frazione Levada di Piombino Dese (PD) | Ristrutturazione chiesa e campanile | 55.000 | 48528 |
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Congregazione missionari della Sacra Famiglia, Castione di Loria (TV) | Recupero fondo agricolo con specie vegetali autoctone arcaiche | 50.000 | 77740 |
Parrocchia di S. Girolamo di Falzè (TV) | Restauro conservativo immobile parrocchiale | 130.000 | 77740 |
Parrocchia Purificazione della Beata Vergine Maria di Loreggia (PD) | Sistemazione centro giovanile «Casa del Giovane» | 30.000 | 77740 |
Parrocchia San Michele Arcangelo in Sant'Angelo e S.ta Maria sul Sile (TV) | Rifacimento impianto scuola materna e nido Provera | 50.000 | 77740 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09796)
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto l'istituzione di un Fondo ai fini della concessione di contributi statali per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
con i decreti ministeriali n. 5164 del 25 febbraio 2010, n. 48528 del 9 giugno 2010 e n. 77740 del 28 ottobre 2010, attuativi della predetta disposizione, sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi in questione, gli interventi da realizzare e il relativo finanziamento, in conformità alle risoluzioni adottate, rispettivamente, dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla V Commissione bilancio e programmazione economica del Senato. Sono stati altresì disciplinati gli adempimenti che gli enti devono porre in essere ai fini dell'erogazione di tali contributi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pena la revoca degli stessi;
in base a quanto sopra richiamato nella diocesi di Trento sono stati finanziati i seguenti progetti:
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Comune di Avio (TN) | Conservazione e restauro del patrimonio delle parrocchie di Avio, Vò Sinistro e Sabbionara | 150.000 | 5164 |
ENTE | INTERVENTO | EURO | decreto ministeriale |
Convento Capuccini in comune di Terzolas | Opere di ristrutturazione | 200.000 | 48528 |
Parrocchia del Duomo di Trento | Opere di restauro | 70.000 | 48528 |
Parrocchia di S. Francesco in Comune di Fierozzo (TN) | Opere di manutenzione straordinaria | 50.000 | 48528 |
Parrocchia S. Maria Maggiore in comune di Trento | Scavi archeologici | 80.000 | 48528 |
in base all'articolo 44 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 la Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme; in base all'articolo 48, sono utilizzate «dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali»: quest'ultima voce è usata a favore di strutture religiose -:
se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 20 maggio 1985 dalla Conferenza episcopale italiana attraverso la diocesi di competenza o direttamente dallo Stato;
se la Conferenza episcopale italiana, nel presentare il «rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme» ricevute in base alla legge n. 222 del 1985, dettagli e documenti tali spese;
se risulti che i progetti siano stati già finanziati con fondi di altre istituzioni pubbliche;
se detti finanziamenti siano sottoposti al controllo della Corte dei conti e secondo quale procedura.
(4-09797)
Risposta. - Si risponde alle interrogazioni in esame, concernenti i contributi statali concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008 per interventi destinati a finanziare i progetti di alcune diocesi.
Al riguardo, occorre premettere che le interrogazioni in questione, pur riguardando una molteplicità di enti ed interventi, sono di analogo contenuto, pertanto, per una semplificazione della trattazione, si risponde a tutte congiuntamente con questa nota.
Con riferimento al quesito posto nei citati documenti e inteso a conoscere se le stesse opere siano state già finanziate con i fondi previsti dalla legge n. 222 del 1985, si precisa che i contributi statali concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3-quater, della legge n. 133 del 2008 realizzano finalità differenti da quelle previste dalla legge n. 222 del 1985.
Infatti, mentre il citato articolo 13, comma 3-quater, prevede l'istituzione di uno specifico fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione e lo sviluppo del territorio, al fine di concedere contributi statali per interventi da effettuare nell'ambito dei rispettivi territori, da parte degli Enti beneficiari, sia pubblici che privati, per realizzare il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi, le disposizioni recate dall'articolo 44 della legge n. 222 del 1985 riguardano, invece, le somme concesse alla Conferenza episcopale italiana derivanti da quella parte di quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 47, comma 2) destinata a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica e più precisamente per «esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo», secondo l'espressa definizione contenuta nell'articolo 48 della stessa legge n. 222.
Inoltre, giova precisare che le disposizioni di cui al citato articolo 13, comma 3-quater, disciplinano le modalità con le
quali vengono individuati i beneficiari dei contributi in questione; in particolare, l'indicazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi statali deve essere effettuata con decreto del Ministro dell'economia e finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, adottato dalle Commissioni Parlamentari competenti per i profili finanziari.
Pertanto, l'adozione dei decreti ministeriali attuativi delle citate disposizioni (decreti del 25 febbraio 2010, 9 giugno 2010 e 28 ottobre 2010) non ha richiesto lo svolgimento di alcuna attività propedeutica e/o la verifica preliminare della tipologia degli interventi finanziati e dei soggetti destinatari dei contributi, dovendosi, invece, conformare alle specifiche e puntuali prescrizioni contenute nelle risoluzioni parlamentari adottate al riguardo dalle commissioni bilancio di Camera e Senato.
Alla luce delle particolari modalità di attribuzione dei finanziamenti disposti a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, della legge n. 133 del 2008, questa Amministrazione non dispone di elementi di conoscenza in merito al quesito posto nei citati documenti parlamentari e cioè se le stesse opere abbiano goduto di altri finanziamenti.
Parimenti non è dato conoscere se la Conferenza episcopale italiana, analogamente a quanto richiesto per i finanziamenti di cui agli articoli n. 46 (erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana), n. 47 (otto per mille dell'IRPEF) e n. 50, comma 3 (finanziamento del fondo edifici di culto), della legge n. 222 del 1985, intenda trasmettere, di sua iniziativa, un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, della legge n. 133 del 2008, non essendo previsto tale adempimento né da questa ultima norma, né dai citati decreti ministeriali attuativi. Tali provvedimenti, invece, contemplano l'invio di una specifica relazione conclusiva direttamente da parte degli enti beneficiari dei finanziamenti.
Per quanto riguarda, infine, il quesito inteso a conoscere se i finanziamenti in questione siano sottoposti al controllo della Corte dei conti, si fa presente che i decreti ministeriali con i quali sono attribuiti i predetti contributi non rientrano tra gli atti sottoposti al controllo preventivo del citato Organo ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Alberto Giorgetti.