Allegato B
Seduta n. 405 del 1/12/2010
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LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, per sapere - premesso che:
il decreto-legge 6 giugno 2010, n. 102, recante «Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia», convertito dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, prevede, tra l'altro, all'articolo 5, comma 7, che per il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, a causa di vari atti meritori, non si applichi per l'assunzione al lavoro la quota specifica loro riservata dell'1 per cento sui montanti previsti per i cittadini disabili dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
tale quota di riserva a favore di familiari, ancorché non disabili, di cittadini che hanno compiuto azioni di alto senso civico e che, quindi, senza ombra di dubbio, sono pienamente meritevoli di adeguate tutele anche per l'avviamento al lavoro, era prevista dall'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ma il suo inserimento nel contesto di una normativa sulle persone con disabilità, trovava giustificazione anche giuridica, dall'essere una norma «ponte», come si evince dallo stesso tenore letterale dell'incipit del medesimo comma 2 che recita: «in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché...»;
viceversa, a ragione di tale esclusione ed in virtù del fatto che tali soggetti hanno diritto al collocamento obbligatorio in base alla legge n. 407 del 1998, si tenta di immettere una categoria di non disabili nella disciplina generale delle quote della legge n. 68 del 1999 il cui titolo «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» delimita il campo di applicazione, con la conseguenza, per ragioni di tutta evidenza, che il mondo datoriale preferirà, per assolvere agli obblighi della legge, ricorrere
a cittadini non disabili, che, se pur pienamente meritori di adeguate tutele, non dovrebbero essere messi in concorrenza con gli altri cittadini disabili. Ciò aggraverà ancora di più il dato sull'occupazione delle persone con disabilità in età lavorativa, che, come dall'ultimo rapporto ISTAT «La disabilità in Italia Periodo di riferimento: Anni 2004-2005», è meno del 18 per cento contro il 54 per cento delle persone non disabili. Viceversa, ogni azione finalizzata ad incrementare l'occupazione dei cittadini con disabilità consentirebbe di riversare le risorse economiche dell'attuale sistema di welfare loro dedicato, esclusivamente a favore dei disabili inabili al lavoro, rendendo più congrui i livelli molto bassi dei sussidi ora erogati, il tutto senza aggravio di spesa pubblica -:
quali iniziative urgenti, anche normative, intendano tempestivamente intraprendere per ovviare alle gravi problematiche derivanti dalla previsione dell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 102 del 2010, che, nei fatti, ad avviso degli interroganti, stravolge le finalità della stessa legge n. 68 del 1999 riassunte efficacemente fin dal titolo della medesima «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», posto che tale stravolgimento, presentando anche delle fortissime criticità di ordine giuridico, darà luogo a prevedibili e molteplici azioni giurisdizionali, basate sulla dubbia legittimità sul piano tecnico-giuridico dell'inserimento di una categoria di non disabili in una disciplina speciale, quale è quella dettata dalla legge n. 68 del 1999, la cui specialità è data dal fatto di riguardare i disabili, elemento sui cui peraltro si fonda costituzionalmente la possibilità di tale legge di dettare una disciplina fortemente derogatoria rispetto all'accesso al mondo del lavoro.
(2-00900)
«Farina Coscioni, Livia Turco, Maurizio Turco, Murer, Grassi, Beltrandi, Mecacci, Duilio, Melis, Burtone, Baretta, Calvisi, Bossa, Schirru, Ferrari, Fiano, Touadi, Cesare Marini, Benamati, Sbrollini, Lolli, Fadda, Mario Pepe (PD), Tullo, Marrocu, Bobba, Capano, Bellanova, Laratta, Berretta».
Interrogazione a risposta in Commissione:
BURTONE. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
in questo periodo di crisi ci sono dei tempi per i passaggi burocratici di accesso ed erogazione agli ammortizzatori sociali non in deroga che rappresentano un vero problema per centinaia di famiglie;
attualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima di avere un decreto di concessione Cigs passano circa 6 mesi. Periodo lunghissimo durante il quale i lavoratori restano senza reddito;
in Basilicata questa condizione viene aggravata anche dalla difficile applicazione della convezione ABI-SINDACATI per l'anticipo della stessa CIGS da parte delle banche;
in base alla circolare INPS n. 75 del 26 maggio 2009 - ammortizzatori sociali in deroga è prevista la possibilità di una accelerazione dei tempi;
l'articolo 7-ter prevede, al comma 3, che, «in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS
dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo istituto»;
le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa;
il pagamento anticipato l'INPS lo può effettuare prima del provvedimento di autorizzazione, previa presentazione on line della domanda da parte del datore di lavoro all'Istituto -:
se sia possibile estendere a tutti gli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO e CIGS) le stesse modalità di anticipo dei 4 mesi con pagamento diretto INPS degli ammortizzatori in deroga (CIG).
(5-03920)
Interrogazione a risposta scritta:
SBROLLINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
nel corso del 2008, 2009 e 2010, a seguito della crisi economica che ha colpito anche il nostro Paese, molte aziende hanno aperto procedure di crisi con riduzione di personale o cessazione dell'attività;
anche al fine di evitare ricadute sociali drammatiche per le famiglie coinvolte, ove possibile, sono stati stipulati accordi aziendali privilegiando l'uscita di lavoratrici e lavoratori che durante il periodo di mobilità maturassero l'accesso alla pensione;
la recente modifica dei requisiti pensionistici (decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) ha previsto lo slittamento di 12 mesi della possibilità di accedere alla pensione pur in presenza della maturazione dei requisiti richiesti (ad esempio i 40 anni di contribuzione);
questo fatto nuovo sta creando una situazione di incertezza e preoccupazione, poiché queste persone rischiano di trovarsi senza lavoro, a mobilità conclusa e senza pensione;
date le condizioni attuali e pressoché impossibile immaginare una ricollocazione al lavoro di questi soggetti;
la normativa sopra citata, in verità, prevede il mantenimento dei vecchi requisiti per i lavoratori posti i mobilità con accordi stipulati entro aprile 2010, ma solo fino al numero massimo di 10.000 persone a livello nazionale;
diventa evidente che tale limite si supera con una semplicità tale che basterebbero solo 2 o 3 province del Veneto per raggiungere il limite sopra citato. A solo titolo di esempio riporto gli oltre 100 lavoratori usciti per mobilità dagli stabilimenti di Marzotto spa e Valentino Fashion Group spa di Valdagno (VI) e pienamente investiti da questa problematica -:
quali iniziative il Governo ipotizzi di adottare al fine risolvere questa situazione di incertezza;
se il Governo adotterà un'iniziativa normativa tesa all'ampliamento del plafond dei possibili beneficiari o un allungamento della permanenza in mobilità per la quale vanno individuate le relative risorse.
(4-09830)