Allegato B
Seduta n. 209 del 27/7/2009

TESTO AGGIORNATO AL 21 LUGLIO 2010

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,
premesso che:
la gestione in chiave politica delle dirigenze delle aziende sanitarie locali ha portato, in talune realtà, a preferire criteri quali la fedeltà e l'appartenenza politica a quelli dell'efficienza e della competenza, che avrebbero dovuto essere i criteri richiesti per assicurare alla cittadinanza il miglior servizio sanitario possibile;
dal processo di riordino del Servizio sanitario nazionale, negli anni 1992 e 1993, i direttori generali delle Asl vengono nominati dalla Giunta regionale;
è evidente che secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, nella maggior parte dei casi i Presidenti delle Giunte e i loro componenti non hanno tanto a cuore la necessità di effettuare una scelta che vada a vantaggio della collettività, quanto la brama di disporre di una posizione ben remunerata e con pochi requisiti richiesti;
una volta nominati i direttori generali hanno tutte le responsabilità di gestione e rappresentanza della struttura, ne verificano la corretta ed economica gestione delle risorse, valutano costi, rendimenti e risultati di gestione, scelgono a loro volta un direttore sanitario e un direttore amministrativo, disponendo di un potere pressoché totale sull'azienda sanitaria;
i direttori generali, com'è chiaro da quanto sopra esposto, non rispondono ad altri che alla Giunta regionale, ignorando spesso le esigenze e le richieste del territorio servito dall'azienda che amministrano;
i meccanismi premiali rispetto ai risultati che essi ottengono sono a volte talmente complessi da poter apparire discrezionali;
nel contempo la tendenza a ridurre o incrementare arbitrariamente i costi, secondo logiche che talvolta sono di clientela, portano alla mancata tutela del diritto alla salute e del livello minimo delle prestazioni concernenti il suo esercizio previsto dal dettato costituzionale,

impegna il Governo

a mettere in atto iniziative, anche di carattere normativo, di propria competenza al fine di rivedere, sentita la Conferenza Stato-regioni, la normativa sulla nomina dei direttori generali delle Asl, al fine di coinvolgere nella scelta anche le rappresentanze tecnico/scientifiche/istituzionali dei territori, in modo che siano rappresentati la globalità degli interessi del distretto sanitario e che la necessità di economicità si concili col dettato costituzionale che prevede la tutela del livello minimo di prestazioni in tutta la Nazione.
(1-00227)
«Bellotti, Nola, Fucci, Dima, Divella, Distaso, Paniz, Di Biagio, Versace, Patarino, Porcu».

Risoluzioni in Commissione:

Le Commissioni XI e XII,
premesso che:
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dispone, all'articolo 158, il quadro sanzionatorio per il Coordinatore per la progettazione e per il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevedendo sanzioni penali che comportano l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro;
in particolare, si prevede l'arresto da 3 a 6 mesi per il Coordinatore per la progettazione in caso di mancata predisposizione del piano di sicurezza e del fascicolo, ossia la medesima pena prevista anche dalla normativa previgente di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996; è stata invece quadruplicata, rispetto alla normativa

previgente, la pena alternativa dell'ammenda, portata da 3.000 a 12.000 euro;
il coordinatore per l'esecuzione deve rispettare una serie di obblighi previsti nell'articolo 92 e le pene sono differenziate a seconda dell'obbligo; in linea generale sono rimaste invariate, rispetto al decreto legislativo n. 494 del 1996, le pene detentive (da tre a sei mesi e da due a quattro mesi) mentre sono stati fortemente aumentati gli importi delle ammende;
lo schema di decreto legislativo di modifica del testo unico sulla sicurezza, recentemente esaminato in seduta congiunta dalle Commissioni Lavoro e Affari sociali per il parere di competenza, prevede un leggero abbassamento degli importi delle ammende, per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, lasciando sempre invariate le pene detentive;
nell'audizione del 27 maggio 2009 alla Camera dei deputati, i rappresentanti della categoria dei coordinatori hanno proposto alcuni emendamenti allo schema di decreto legislativo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 del 2008, tra i quali si chiede l'eliminare le sanzioni penali a carico del coordinatore;
la proposta è sostenuta da una corposa raccolta di firme degli operatori del settore che ritengono le sanzioni previste notevolmente gravose e riferibili a comportamenti non correlabili a specifiche fattispecie, quindi, in stridente contrasto con i principi di certezza del diritto sanciti dalla parte generale del codice penale;
le stesse sanzioni risultano ancora meno eque se riferite a condizioni oggettive; la irrogazione delle sanzioni risulta ammissibile anche in assenza di eventi dannosi, nonostante che gli eventuali fatti non siano stati né voluti, né accettati o non siano conseguenza di negligenza, imperizia o inosservanza da parte del professionista incaricato;
inoltre la natura penale delle sanzioni rende spesso difficoltoso l'accertamento e l'attribuzione delle responsabilità, mentre un possibile «declassamento» del reato ad «illecito amministrativo» punito con una sanzione pecuniaria, contribuirebbe a rendere più certe le sanzioni;
attualmente la struttura della sanzione esclude la possibilità di contestazione da parte del coordinatore e ciò lede i diritti del coordinatore medesimo, specialmente nei casi di assenza di eventi dannosi che potrebbero giustificare la natura penale del reato;
le sanzioni penali dovute alla condotta illecita del coordinatore dovrebbero essere limitate ai casi di effettiva sussistenza di eventi dannosi, collegate alla rilevanza del danno provocato e riferibili a specifiche fattispecie,

impegnano il Governo

immediatamente dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di modifica del testo unico sulla sicurezza e a seguito di un attento monitoraggio, ad adottare iniziative per rivedere il quadro delle responsabilità del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, adottando in particolare le opportune iniziative, di carattere normativo, per la trasformazione delle sanzioni penali in sanzioni amministrative, prevedendo altresì la possibilità di ricorrere in via amministrativa contro provvedimenti ritenuti ingiusti o lesivi della dignità professionale.
(7-00198)
«Caparini, Rondini, Alessandri, Reguzzoni, Laura Molteni».

La VII Commissione,
premesso che:
il Duomo di Monreale rappresenta una delle testimonianze più maestose del patrimonio artistico, in stile arabo-normanno, ed è tra i monumenti più prestigiosi e visitati al mondo;

lo stesso rappresenta la manifestazione plastica più esplicita e meglio riuscita della felice sintesi delle civiltà araba e normanna. Infatti, la sua imponenza consiste, principalmente, nelle decorazioni dei mosaici in oro zecchino, che coprono una superficie architettonica di oltre 7.000 metri quadrati, nell'architettura delle forme, che esprimono armonicamente il valore della coesistenza di concezioni, stili, civiltà differenti, metafora sacra prescrittiva di un cammino obbligato per un orizzonte di senso;
nel mondo non esistono altri monumenti di tal genere, comparabili per maestosità e splendore;
il Duomo di Monreale fa parte di un «parco» più vasto di monumenti di epoca arabo-normanna, tutti vicini tra loro, distanti al massimo 8 chilometri, e ricadenti tra il centro del comune di Monreale ed il centro del comune di Palermo;
tale complesso monumentale consta anche del Chiostro dei Benedettini, limitrofo al Duomo di Monreale e, nella vicina Palermo, del Palazzo dei Normanni che contiene al proprio interno anche la Cappella Palatina, oltre a rappresentare il Parlamento più antico d'Europa ed essere la sede dell'attuale parlamento regionale siciliano;
inoltre, fanno parte di tale omogeneo contesto anche: la cattedrale di Palermo, la chiesa di San Giovanni degli Eremiti, il Castello della Zisa, la chiesa della Magione, la chiesa della Martorana, la Cuba, la chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi, il Castello di Maredolce (appena restaurato) ed il Ponte dell'Ammiraglio (riprodotto in uno dei più famosi dipinti di Renato Guttuso che celebra le gesta garibaldine);
a tale contesto è assimilabile il complesso monumentale del Duomo di Cefalù che, seppur distante oltre 50 km dal cuore dell'arte arabo-normanna, custodisce tutte le soluzioni stilistiche e culturali che porteranno a maturazione il sincretismo architettonico del periodo;
tale immenso patrimonio, di fatto, costituisce un itinerario obbligato per quanti vivono o si recano in visita turistica nella Sicilia occidentale;
già dal 1996 il Ministero dei beni culturali ha inserito tali monumenti nella lista propositiva dei siti dell'Unesco;
ogni anno il Ministero decide quali siti, già presenti nella suddetta lista propositiva, verranno proposti per la candidatura ufficiale per costituire, di diritto, parte del patrimonio artistico e monumentale dell'umanità;
in questi anni, fondazioni culturali, sovrintendenza di Palermo, uffici ministeriali, commissione nazionale UNESCO hanno lavorato ad «affinare» e rendere probabile il successo della candidatura,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative volte a sostenere ed accelerare tale processo e, conseguentemente, ad avanzare, al più presto, richiesta all'Unesco affinché esso, nel quadro delle sue specifiche competenze, provveda ad inserire nel programma internazionale dei patrimoni dell'umanità (world heritage fund) amministrato dallo stesso, il complesso monumentale arabo-normanno di Palermo, Cefalù e Monreale.
(7-00197) «Antonino Russo».