Allegato B
Seduta n. 205 del 21/7/2009

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POLITICHE EUROPEE

Interrogazione a risposta scritta:

DI BIAGIO. - Al Ministro per le politiche europee, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in Italia il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri dell'Unione europea è disciplinato dalla legislazione comunitaria, segnatamente della direttiva 2005/36/CE;
l'autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento della qualifica professionale a una misura compensativa, nelle forme di un esame attitudinale o di un periodo di tirocinio;
la direttiva 2005/36/CE prevede disposizioni che garantiscono a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo;
in data 15 luglio 2009, ha avuto luogo una prova attitudinale compensativa per il riconoscimento del titolo di infermiere, a cui hanno partecipato 46 candidati, professionisti sia di origine comunitaria che extracomunitaria;
la normativa attualmente vigente in Italia dispone che gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure compensative per il riconoscimento professionale dei titoli in possesso dei cittadini comunitari, così come di quelli non comunitari, siano a carico del cittadino richiedente, senza alcun tipo di differenziazione tra profili di cittadinanza europea o extracomunitaria;
a seguito delle prove compensative sono stati dichiarati idonei esclusivamente tre profili su 46 partecipanti;
molti professionisti esclusi dal riconoscimento dei titoli sono cittadini comunitari ed hanno sostenuto gli oneri previsti dalla legge, al fine di sostenere detto esame, corrispondendo un contributo di 300 euro all'autorità competente;
l'esiguo numero dei dichiarati idonei lascia emergere qualche perplessità, soprattutto se si tiene conto del contributo

che i richiedenti sono tenuti per legge ad indirizzare all'autorità competente per svolgere le prove compensative -:
se il Ministro intenda adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di agevolare l'integrazione di un professionista, cittadino comunitario, all'interno del tessuto professionale ed economico italiano;
se intenda rivedere i criteri, definiti dalla normativa vigente, per il superamento delle prove compensative segnatamente per i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea, nel rispetto del diritto comunitario;
se intenda intraprendere specifiche iniziative al fine di provvedere all'accertamento del corretto svolgimento delle suddette prove compensative.
(4-03658)