Allegato B
Seduta n. 205 del 21/7/2009

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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta in Commissione:

GERMANÀ e GIBIINO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nella seduta della Commissione Finanze del 1o luglio 2009, è stata discussa l'interrogazione 5-01567, alla quale il Ministro ha risposto tramite il Sottosegretario di Stato Molgora;
gli interroganti hanno replicato al Governo non ritenendosi soddisfatti anche in considerazione della non esaustività della risposta fornita alla domanda, essendosi la risposta limitata ad equiparare il trattamento fiscale del Comitato nazionale dei delegati con quello del Consiglio di amministrazione di Inarcassa senza entrare nel merito delle conseguenze giuridiche, delle conseguenze fiscali ed in ultimo di quello che, ad avviso degli interroganti, è un immotivato ed illegittimo aggravamento di costi anche per duplicazione di iva con il connesso depauperamento del patrimonio Inarcassa, unico «recipiente» per l'erogazione delle pensioni di tutti gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;
la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa) - ente associativo senza scopo di lucro, che, ai sensi degli articoli 12, 14 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore della categoria a cui si riferisce, con iscrizione obbligatoria da parte dei professionisti sopraddetti - annovera tra i suoi principali organi gestionali il Consiglio di amministrazione (CdA) e il Comitato nazionale dei delegati (CND), senza i quali Inarcassa non può svolgere le funzioni cui l'Ente è preposto;

il Comitato nazionale dei delegati è composto da delegati eletti dagli iscritti e in rappresentanza degli stessi;
Inarcassa, statuariamente, non «sceglie», non incarica, non designa i componenti del Comitato nazionale dei delegati (che lo si ribadisce vengono eletti) e non riveste pertanto nei loro confronti la veste giuridica di «committente» di incarichi professionali;
alla luce del sopra accennato quadro di competenze statuarie, il Comitato nazionale dei delegati è chiamato ad esercitare funzioni fondamentali per il funzionamento dell'Ente, che vanno dall'impartire direttive dinamiche per una corretta gestione amministrativa e finanziaria all'assumere opportune deliberazioni - di merito, salvo ratifica di legittimità - volte alla sostenibilità ed adeguatezza delle pensioni e delle prestazioni previdenziali da erogare;
le vigenti norme configurano quindi il comitato nazionale dei delegati come organo fondamentale di Inarcassa e, conseguentemente, eventuali problematiche relative alla funzionalità del Comitato nazionale dei delegati non potrebbero non avere riflessi sulla stessa attività gestionale dell'Ente previdenziale;
relativamente alle spese per il funzionamento del Comitato nazionale dei delegati, Inarcassa provvede al pagamento diretto delle «spese di viaggio, vitto ed alloggio dei delegati» ma contestualmente - in attesa di modalità operative più appropriate - sarebbe provvisoriamente orientata ad applicare, per dette spese, la cosiddetta procedura Bersani (prevista dall'articolo 54, comma 5, dal T.U.I.R., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 223 del 2006); ed anche per le spese (sempre per il funzionamento del Comitato nazionale dei delegati) anticipate dai delegati viene da tempo applicata analoga procedura;
la sopraddetta normativa prevede soltanto per le spese di vitto ed alloggio, che le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal Committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura;
tale disciplina lodevolmente mira, in buona sostanza, a contrastare fenomeni di elusione nell'esercizio della libera professione;
Inarcassa invece e con tutta evidenza, si insiste, non incarna la veste di commettente nei confronti dei delegati che partecipano alle riunioni del Comitato nazionale dei delegati nell'adempimento di un dovere sociale in rappresentanza degli iscritti (associati), senza mandato alcuno da parte di Inarcassa e nella impossibilità di evadere imposte per ricavi di fatto inesistenti;
applicare tale disciplina tributaria alle spese istituzionali affrontate da Inarcassa per il funzionamento del Comitato Nazionale dei delegati (viaggio, vitto ed alloggio) concretizzerebbe una procedura esecutiva estremamente complicata e contorta; e, fra l'altro, comporterebbe la sequenza operativa di cui appreso (sinteticamente):
i fornitori dovrebbero cointestare le fatture di addebito ad Inarcassa ed al singolo delegato;
Inarcassa dovrebbe contabilmente registrare le sopraddette spese come «anticipazione di costi a carico del delegato ma rimborsabili allo stesso»;
il delegato dovrebbe richiedere ad inarcassa il rimborso dei sopraddetti costi «con fattura» e con applicazione della imposta Iva al 20 per cento; con danno evidente per l'Ente previdenziale per duplicazione della imposta Iva e/o incremento della stessa; ed infatti a titolo esemplificativo, Inarcassa sopporta costi per il funzionamento del proprio Ente in sede di assemblea dei delegati pagando trasporti aerei, alberghi (sale riunioni, camera), vitto; ripartisce i costi suddividendoli in parti eguali ai delegati presenti in assemblea, chiede poi a ogni singolo delegato a fronte di un costo ad esempio di 1.000,00 euro (già al lordo dell'IVA, fatturato

dai fornitori a Inarcassa) di emettere fattura indicando come base imponibile euro 1.000,00 e di applicare su questo importo nuovamente l'iva al 20 per cento; Inarcassa con simile procedura, che appare non conforme alla normativa vigente creerebbe un danno patrimoniale grave ed irreparabile aumentando immotivatamente (di svariate centinaia di migliaia di euro l'anno) le voci di costo a tutto danno del sistema pensionistico degli ingegneri ed architetti; ed inoltre per sovramisura Inarcassa - al momento del conguaglio a saldo - dovrebbe effettuare, a carico del delegato, una ritenuta di acconto del 20 per cento su «ricavi di fatto inesistenti», con ciò trasferendo all'attività principale (libera professione) del delegato una «turbativa» del corretto rapporto esistente fra «ricavi veri» e «costi veri» (con espresso riferimento agli «indicatori di reddito» ed ancora agli «studi di settore»);
in definitiva, l'applicazione di tale norma (non prevista espressamente dal legislatore per la fattispecie in esame) e la procedura di ripartizione dei costi attuata e sopra brevemente descritta comporterebbe: per Inarcassa un perverso ed antisociale sperpero di risorse previdenziali contrario alla «diligenza del buon padre di famiglia»; e per il delegato - nell'espletamento di un dovere - parziale impedimento alla normale formazione e costituzione del Comitato Nazionale dei delegati;
e comunque, nella fattispecie in esame, Inarcassa non assume - per come invece espressamente voluto dal decreto-legge n. 223 del 2006, cosiddetto «Bersani» - la figura giuridica del «committente» di incarichi professionali nei confronti del singolo delegato e, pertanto, la suddetta procedura «Bersani» non può legittimamente venire applicata neanche alle spese anticipate dai delegati (per poter partecipare al Comitato Nazionale dei delegati);
peraltro, in generale, una prestazione professionale, da parte dei delegati nei confronti di Inarcassa, non sarebbe compatibile con sani principi di etica amministrativa e di doveroso contrasto con il prodursi delle condizioni di interesse provato in atti d'ufficio -:
se, alla luce dei fatti esposti, il Ministro interrogato, non ritenga di assumere le opportune iniziative volte:
ad eliminare alla fonte la causa dell'antisociale sperpero di risorse previdenziali «dichiarando la inapplicabilità della procedura Bersani alla fattispecie in esame» l'inapplicabilità della contorta procedura di ripartizione dei costi che in modo non conforme alla normativa vigente, crea una duplicazione di iva, un danno di svariate centinaia di migliaia di euro l'anno, uno sperpero di risorse del sistema pensionistico degli ingegneri ed architetti e conseguentemente, dichiarando che le spese - con pagamento diretto di oneri di «viaggio, vitto e alloggio» (dei delegati) da parte di Inarcassa - vengono affrontate, nell'esclusivo interesse dell'Ente previdenziale per la normale costituzione e per il normale funzionamento del Comitato nazionale dei delegati (CND);
e chiarire contestualmente che le suddette spese non concorrono al reddito personale dei singoli delegati, e ciò logicamente anche se anticipate da questi ultimi ed agli stessi rimborsate «a pié di lista» (in esenzione di Iva ed Irpef).
(5-01657)

BARBATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
suscitano grande preoccupazione e sconcerto le vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo il gruppo Delta Spa, il quale, a seguito dell'acquisizione della società bancaria Sedicibanca, ha assunto retroattivamente, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la qualifica di gruppo bancario;
l'inchiesta svolta dalla magistratura ha infatti indotto la Procura di Forlì a disporre l'arresto del Presidente, dell'Amministratore delegato e di alcuni dirigenti del gruppo, con le accuse associazione a

delinquere, riciclaggio ed ostacolo alle attività di vigilanza, ed ha consentito di evidenziare come il gruppo medesimo fosse occultamente controllato dalla più importante banca della Repubblica di San Marino, la Cassa di risparmio di San Marino;
parimenti inquietante appare la prassi di gestione del gruppo bancario che emerge dall'ispezione della Banca d'Italia, conclusa nel febbraio 2009, la quale ha evidenziato gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che hanno indotto la stessa Banca d'Italia a disporre il commissariamento del gruppo medesimo ed a revocare le autorizzazioni, rilasciate alla Cassa di risparmio di San Marino e ad altre società, di detenere partecipazioni nel predetto gruppo Delta;
alla luce di tale gravissimo contesto suscita perplessità la decisione, assunta il 13 agosto 2007, di rilasciare l'autorizzazione all'iscrizione del gruppo Delta nell'albo dei gruppi bancari, che ha consentito al gruppo stesso di aumentare da 100 a 700 milioni la raccolta di fondi da questo effettuata;
risulta altresì inconcepibile che il collegio sindacale del gruppo non abbia mai ritenuto di sollevare rilievi sulla gestione del gruppo, e che i revisori dei conti della società Pricewaterhouse abbiano potuto certificare il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato del gruppo senza accorgersi delle predette irregolarità, salvo poi dichiarare, solo il 10 giugno 2009, la volontà di ritirare e revocare le relazioni di revisione emesse in precedenza;
tale vicenda costituisce l'ennesima testimonianza delle inaccettabili lacune della normativa, nazionale ed internazionale, in materia finanziaria, nonché dell'inadeguatezza degli organismi di controllo interni ed esterni e degli assetti di vigilanza pubblica, che hanno consentito a molti intermediari finanziari di operare con modalità disinvolte, opache o addirittura secondo l'interrogante truffaldine, violando i diritti dei risparmiatori, compromettendo la propria stabilità e quella dell'intero mercato e determinando le condizioni dell'attuale, profonda recessione economica;
nonostante i ripetuti allarmi in merito, lanciati anche attraverso atti di sindacato ispettivo presentati da componenti del gruppo dell'IDV, il Governo secondo l'interrogante è rimasto finora sordo a tali esigenze, adottando invece in ripetute occasioni misure che sembrano porsi oggettivamente in sintonia con gli interessi di lobbies finanziarie -:
quali iniziative intenda assumere, anche nella sua veste il presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, al fine di assicurare il pieno rispetto della legalità nel settore finanziario e creditizio, a garanzia dei diritti dei cittadini risparmiatori e consumatori ed a tutela della trasparenza di un settore cruciale della vita economica del Paese, in particolare al fine di definire con maggiore precisione le responsabilità nella gestione dei gruppi bancari, in specie se controllati, collegati o partecipati, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Paesi extra-UE, stabilendo regole più rigorose e chiare per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e rafforzando gli strumenti di vigilanza e controllo in materia.
(5-01659)