Allegato B
Seduta n. 199 dell'8/7/2009

TESTO AGGIORNATO ALL'11 GIUGNO 2012

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BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazioni a risposta scritta:

REGUZZONI e MONTAGNOLI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
le palafitte (anche quelle Lombarde) potrebbero diventare patrimonio culturale dell'umanità. La candidatura dei «Siti palafitticoli preistorici nell'arco alpino» è stata presentata su iniziativa della Confederazione Elvetica, che contempla una proposta indicativa approvata dal Consiglio federale nel 2004, con la candidatura di siti palafitticoli ubicati nei sei Paesi alpini, ovvero in Svizzera, Germania, Francia, Italia, Slovenia e Austria;
entro la fine del 2009 si prevede di sottoporre ufficialmente la documentazione al Comitato del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. La candidatura dovrebbe essere trattata in occasione della sessione estiva 2011;
gli insediamenti lacustri sono la testimonianza più rappresentativa e completa del modo di vivere nel periodo neolitico e nell'età del bronzo (circa 5000-800 a.C.). Nei terreni umidi permeabili all'aria le materie organiche si conservano in modo ottimale. Nella Preistoria l'utilizzazione di tali materiali era onnipresente. Il legno veniva per esempio usato come combustibile, materiale per costruire case, steccati, carri e altri mezzi di trasporto nonché recipienti, oggetti in vimini e attrezzi di vario genere. La corteccia veniva destinata alla produzione di scatole e altri contenitori. La corteccia di betulla era specificamente utilizzata per ornare i manici di scuri particolari o recipienti in ceramica. La pece della corteccia di betulla fungeva invece da sostanza adesiva multiuso. La rafia di quercia e di tiglio serviva alla produzione di funi, mantelli, cappelli e scarpe. Negli insediamenti ubicati in terreni umidi sono stati rinvenuti anche numerosi tessuti in lino;
vi sono rilevanti siti palafitticoli in tutto il Paese, tra i quali quello dell'Isolino Virginia in Comune di Biandronno (Varese), degni di essere considerati patrimonio dell'umanità per la loro importanza storica e culturale –:
se ed in che modo la candidatura sia stata posta nella sessione estiva del 2011 e che esito abbia avuto;
se e come il Ministro intenda valorizzare i beni in argomento.
(4-03489)

TOCCAFONDI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
si apprende da notizie di stampa che, la soprintendenza fiorentina, ha revocato il suo parere positivo in merito al piano di recupero della Fortezza da Basso di Firenze;
gli uffici urbanistici del comune hanno fatto sapere che il parere della soprintendenza pur non essendo obbligatorio, azzera il progetto di recupero;
il rischio sembra essere quello che la decisione, sopra riportata, possa far saltare la permuta tra Fortezza e immobili comunali e della Regione, che garantiva il passaggio di proprietà dei locali della Fortezza da Basso dallo Stato a regione Toscana, provincia e comune di Firenze, attraverso un accordo firmato il 2 agosto 2008 e non ancora applicato;

il protocollo d'intesa firmato il 2 agosto 2008 regola la complessa operazione con cui la Fortezza da Basso e l'ex convento di Sant'Orsola a Firenze, verranno ceduti dall'Agenzia del Demanio in cambio di undici fabbricati nel parco delle Cascine, oltre ad altri stabili;
l'operazione, che consentirebbe allo Stato un risparmio di circa 7 milioni di euro, ha un valore complessivo di 350 milioni di euro e pone le basi per il rilancio della Fortezza da Basso come principale sede del Polo fieristico e congressuale fiorentino -:
quali siano i motivi che hanno portato la soprintendenza fiorentina ai beni culturali a revocare il parere favorevole sul piano di recupero della Fortezza da Basso;
quali iniziative intenda intraprendere il Governo per garantire al più presto l'applicazione del protocollo d'intesa sopracitato.
(4-03518)

REGUZZONI e MONTAGNOLI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il Ministero dei beni culturali ha dimostrato nell'ultimo anno una vitalità e una positività d'azione che conforta tutti coloro che, operando nei settori della cultura, faticano a far fronte alla crisi economica;
il teatro «Giuditta Pasta» di Saronno (Varese) rappresenta una dimostrazione significativa di come si possa fare cultura coinvolgendo privati nell'azionariato, enti locali e sponsor come supporto, inserendo spettacoli di richiamo nel tabellone nel più completo rispetto della tradizione teatrale e comica varesotta e Milanese -:
se e quali finanziamenti siano stati assegnati e si intendono assegnare ad attività del teatro «Giuditta Pasta», anche al fine di farne conoscere le peculiarità che lo rendono esempio virtuoso.
(4-03521)

LANDOLFI e CARLUCCI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, è previsto che - in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato - i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e le aliquote di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo siano stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali;
si è nell'imminenza della discussione e dell'approvazione della legge di sistema in materia di spettacolo dal vivo che dovrà definire il futuro quadro d'intervento e le relative norme che lo regolano;
il disegno di legge in esame pone tra i suoi principi cardine quello di favorire lo sviluppo di iniziative nel campo dello spettacolo, senza compromettere la sana e leale concorrenza;
nell'attesa del varo della riforma complessiva di settore, che ancora non ha completato il proprio cammino parlamentare, in ossequio della citata legge 17 aprile 2003, n. 82, sta per essere emanato il decreto ministeriale avente ad oggetto i criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo per l'anno 2010;
nell'ambito delle attività teatrali, sulla base della citata normativa, tra i soggetti finanziabili ci sono anche gli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico;
il decreto ministeriale, di pari oggetto di quello in fase di emanazione, del 12 novembre 2007 aveva previsto - al comma 1 dell'articolo 14 -, in modo poco comprensibile e certamente limitativo di una

giusta apertura alla ricca platea di idee e proposte culturali esistenti sul mercato, la finanziabilità di un solo circuito di distribuzione e promozione per ciascuna Regione;
nella Regione Campania esistono due strutture che operano nel campo della distribuzione teatrale e della promozione, denominate Consorzio Teatro Campania e Teatro Pubblico Campano, entrambe riconosciute dalla Regione attraverso la legge regionale 15 giugno 2007, n. 6, che regola e finanzia le attività di spettacolo;
entrambe le strutture distributive svolgono un'attività di grande rilievo culturale e si possono fregiare della promozione di iniziative di altissimo livello qualitativo;
la limitazione imposta dalla normativa del 2007 al finanziamento di una sola di esse è in Campania, tanto inaccettabile nei suoi principi generali quanto ingiusta nella sua applicazione particolare;
ad esempio, il Consorzio Teatro Campania - la più antica struttura di distribuzione teatrale della Regione - svolge nel Casertano una straordinaria attività di crescita socio-culturale, soprattutto dove esistono aree di disagio e di disgregazione sociale, come ad esempio Castelvolturno, e in altre località dove la presenza del teatro costituisce l'unico momento di incontro, e di crescita civile e culturale, per la mancanza di cinema o di altre strutture di aggregazione, come accade anche nelle città di Capua, Santa Maria Capua Vetere e Teano;
le descritte attività non sono limitate alla sola realtà di Caserta e della sua provincia ma, come prevede la stessa normativa di settore nazionale e regionale, il Consorzio opera proficuamente in tutte le province della Campania;
l'infausta norma del 2007 se non tempestivamente modificata, oltre che obbligare all'inevitabile sacrificio di una delle due realtà culturali operanti sul territorio regionale, determinerebbe l'ulteriore disagio - di non secondaria importanza - determinato dal naturale ritardo nei tempi di comunicazione di un'eventuale esclusione, di una delle due strutture, dal piano dei finanziamenti del Ministero per i beni e le attività culturali, con il conseguente impatto sulle programmazioni e sugli impegni necessariamente già assunti dal soggetto che potrebbe risultare escluso;
ad oggi nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta ai potenziali destinatari del provvedimento ed, invece, è già iniziata l'opera di organizzazione delle prossime stagioni teatrali, come imposta dalla necessità di programmare con largo anticipo la propria attività in relazione alla stesura dei cartelloni teatrali della prossima stagione;
appare quasi superfluo sottolineare che, nel caso in cui dovesse essere messa in esecuzione - da parte del Ministero per i beni e le attività culturali - la vigente norma limitativa del finanziamento, l'attività già in corso subirebbero un arresto capace di creare un grave danno economico e di immagine a carico di imprese culturali che già appaiono fortemente penalizzate dal più generale taglio applicato al Fondo unico per lo spettacolo;
a quanto esposto si aggiunge che l'applicazione della norma contenuta nel primo comma dell'articolo 14 del decreto ministeriale del 2007 estenderebbe i propri effetti devastanti al riconoscimento, anche economico, che la citata legge regionale n. 6 del 2007 oggi garantisce alle strutture operanti in Campania e, a tal fine, iscritte nell'apposito albo istituito con la stessa normativa regionale;
per effetto di quanto espressamente previsto dal regolamento attuativo della legge regionale, infatti, l'esclusione dal riconoscimento ministeriale determinerebbe un effetto a catena in grado di azzerare anche la posizione, autonoma, oggi riconosciuta da norme e finanziamenti di origine regionale, con la creazione di un inconcepibile mercato monopolistico della

distribuzione teatrale che viola tutti i principi giuridici ed economici ormai universalmente propugnati -:
se il Ministro interrogato non convenga che, la norma del 2007, sia palesemente in contrasto con i principi del libero mercato e con le linee di indirizzo e di politica che l'attuale Governo persegue, considerata la configurabilità delle imprese culturali alla stregua di quelle operanti in altri settori;
se, anche a prescindere da un'analisi squisitamente economica, non ritenga prioritario garantire - soprattutto nel campo culturale e della libertà di espressione - la più ampia possibilità di accesso a diversi canali distributivi e variegate opportunità di comunicazione, anche al solo fine di evitare il consolidamento di un unico ed inaccettabile monopolio distributivo e, inevitabilmente, culturale;
se, alla luce degli effetti di quanto stabilito nel 2007, non sia opportuno - nel quadro della riforma generale dell'intero sistema dello spettacolo dal vivo - riservare particolare attenzione ai temi della concorrenza economica tra imprese teatrali e della garanzia del pluralismo nell'ambito dell'offerta culturale complessiva, il tutto garantendo la creazione di un complesso di norme che risponda e corrisponda alle reali necessità locali, sancendo che siano le Regioni a definire lo sviluppo dei propri territori secondo le esigenze e le competenze che ciascuno di essi esprime;
se in attesa che la legge nazionale di sistema intervenga a fare chiarezza su tutta questa importante materia, non ritenga opportuna l'approvazione urgente di una norma in grado di annullare i paventati, ma realistici, effetti conseguenti all'esistenza del comma primo dell'articolo 14 del decreto ministeriale 12 novembre 2007, il tutto agendo con tempestività al fine di evitare alle imprese teatrali coinvolte di operare in un clima di difficoltà ed intollerabile incertezza.
(4-03548)