XVI LEGISLATURA
ATTI DI INDIRIZZO
Mozione:
La Camera,
premesso che:
le misure adottate dal Governo in materia di stabilizzazione del sistema finanziario hanno assicurato, nella fase più critica della crisi finanziaria internazionale, la dovuta dose di tranquillità e solidità al sistema finanziario e creditizio nazionale, senza disperdere inutilmente risorse finanziarie preziose;
il senso, prontamente evidenziato, degli interventi del Governo è stato quello di predisporre tutti gli strumenti più idonei all'occorrenza, con una variegata possibilità di opzioni, ma lasciando la concreta operatività degli stessi ad una valutazione prudente e circostanziata, volta a coniugare le autonome determinazioni degli istituti bancari interessati con quanto emergente in sede di vigilanza da parte delle autorità istituzionalmente preposte al controllo del settore e alla tutela della stabilità complessiva dello stesso e con le esigenze di tutela delle famiglie e delle imprese che nell'affidamento bancario trovano una fondamentale condizione di sostegno e sviluppo;
questa sorta di «cassetta degli attrezzi», come è stata autorevolmente definita anche in ambito internazionale, si è rivelata tanto più preziosa, quanto meno concreta ed effettiva è risultata la necessità del ricorso alla medesima, sulla base non di valutazioni dirigistiche o astratte, né tanto meno di risposte emotive a tensioni che in altre piazze estere hanno avuto toni di maggiore gravità che nel nostro Paese;
dopo avere assicurato comunque la possibilità di non fare mancare la dovuta liquidità al sistema attraverso strumenti più consueti e tradizionali (partecipazione al capitale, garanzia di strumenti di debito emessi dalle banche ed altri) lo strumento prioritario attraverso il quale si è sviluppato l'intervento di sostegno e stabilizzazione del settore è stato quello destinato ad incrementare le dotazioni patrimoniali degli istituti bancari perché potessero tradursi in corrispondenti ampliamenti degli impieghi: in questo modo, la stabilizzazione si è realizzata mediante l'iniezione di risorse destinate direttamente alle imprese, e quindi all'apparato produttivo del Paese;
necessario completamento di tale strategia è stata la previsione secondo la quale questo intervento, rimesso alla scelta di ciascun istituto bancario, in ogni caso implica la stipulazione con il ministero dell'economia e delle finanze di un vero e proprio protocollo di intenti, contenente una serie di precisi e mirati impegni di comportamento da parte dell'istituto bancario medesimo;
in questa prospettiva, vanno in primo luogo menzionati gli impegni in ordine al livello di liquidità da assicurare al sistema produttivo, rispetto al quale le correzioni apportate durante l'iter parlamentare dei provvedimenti d'urgenza sopra ricordati ha consentito di meglio puntualizzare aspetti essenziali e sovente vitali per le ordinarie dinamiche aziendali, soprattutto delle piccole e medie imprese;
analogamente è avvenuto in sede di concreta predisposizione del contenuto dei protocolli menzionati, per quanto attiene alla tutela di imprese e mutuatari in difficoltà economica a causa della congiuntura internazionale sfavorevole, nonché di elaborazione di precise politiche di remunerazione di dirigenti ed amministratori, in grado di segnare un emblematico fattore di discontinuità rispetto a discutibili e censurabili eccessi del passato;
in tale contesto, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la sottoscrizione da parte del ministero
dell'economia e delle finanze degli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo è subordinata:
a) alla firma, da parte della banca e del ministero dell'economia e delle finanze, di un «protocollo di intenti», avente ad oggetto sia la disponibilità complessiva e le condizioni di credito da concedere a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese, sia le politiche di dividendi che l'emittente deve adottare in coerenza con l'esigenza di patrimonializzazione;
b) all'adozione, da parte della banca emittente, di un codice etico, contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali;
in conformità e in esecuzione di quanto previsto dalle previsioni appena richiamate, l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, emanato in attuazione del suddetto articolo 12, prevede che il protocollo di intenti sia definito tra il ministero dell'economia e delle finanze e la banca emittente sulla base di un accordo quadro tra il medesimo ministero e l'Associazione bancaria italiana (sottoscritto il 25 marzo 2009) e che debba tra l'altro contenere impegni circa:
a) il mantenimento per almeno un triennio di risorse finanziarie a favore delle piccole e medie imprese non in decremento rispetto al biennio 2007-2009: in questo modo si dovrebbero evitare - a fronte di una corrispondente domanda - situazioni di restrizione del credito;
b) la quantificazione del contributo alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di aumentare la dote del fondo e moltiplicare le opportunità di finanziamento garantito;
c) l'applicazione di condizioni di credito che, nel rispetto della sana e prudente gestione, siano adeguate a favorire lo sviluppo e il mantenimento di iniziative imprenditoriali;
d) interventi congiunturali per favorire le famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione;
e) una politica dei dividendi che favorisca la patrimonializzazione della banca;
f) la presentazione trimestrale di un rapporto sulle azioni intraprese per il sostegno finanziario dell'economia;
il successivo comma 3 dello stesso articolo 2 del citato decreto ministeriale detta alcune specificazioni circa il contenuto del suddetto codice etico, disponendo al riguardo che, fermo il rispetto delle disposizioni di vigilanza al riguardo dettate dalla Banca d'Italia, siano previsti limiti alle remunerazioni dei vertici e degli operatori di mercato, inclusi i traders, e siano fissati limiti e condizioni alla corresponsione di indennità collegate alla cessazione del rapporto (cosiddetti golden parachutes);
l'accordo quadro sottoscritto il 25 marzo 2009 tra il ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana riflette e dà attuazione a tali disposizioni;
nello stesso contesto, gli interventi normativi più recenti si sono sviluppati, anche in virtù degli aggiustamenti e delle concrete soluzioni emerse in sede parlamentare in più direttrici parallele, e precisamente:
a) hanno condotto alla drastica eliminazione di ogni forma di remunerazione dell'affidamento bancario indipendente dall'effettivo utilizzo di somme, e cioè della cosiddetta commissione di massimo scoperto, nonché di ogni altra clausola
di analogo contenuto, così liberando il sistema produttivo di un pesante fardello che fino ad allora, e per lungo tempo, ne aveva frenato la capacità propulsiva, privandolo di consistenti risorse finanziarie, ulteriormente essenziali nella attuale congiuntura economica;
b) hanno esaltato le esigenze di trasparenza del sistema creditizio, a tutto vantaggio delle insopprimibili necessità di informazione trasparente ed obiettiva del consumatore, per lo sviluppo di un sano rapporto competitivo tra operatori del settore, in grado di accrescere la qualità dei prodotti e servizi offerti;
c) hanno prodotto, nel breve periodo, una gamma di soluzioni ulteriori finalizzate a tutelare i soggetti più esposti (in particolare per coloro che avessero contratto mutui per l'acquisto della prima casa, i cui saggi di interesse, nel corso della prima parte del 2008, erano saliti significativamente, nella colpevole inerzia, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, del Governo dell'epoca);
gli strumenti normativi concretamente posti in campo nella attuale congiuntura si sono rivelati adeguati, diversificati e dai contenuti sicuramente idonei come attestato dalla condizione relativamente più agevole dei nostri istituti bancari nell'affrontare la crisi internazionale rispetto ai più esposti competitori internazionali per superare la difficile fase congiunturale, ma ora appare necessario non tanto implementare questo bagaglio di misure normative, quanto assicurare e dare evidenza degli interventi volti a monitorarne l'esito e le concrete misure di vigilanza sul loro effettivo rispetto;
peraltro, il necessario completamento di tali interventi passa inevitabilmente attraverso la rimozione e, se necessario, la doverosa sanzione per eventuali comportamenti scorretti degli operatori del sistema, come, per esempio, tutte le volte in cui dovessero emergere pratiche difformi dalla lettera e dalla ratio delle prescrizioni recentemente introdotte a tutela della trasparenza delle pratiche negoziali e della portabilità dei mutui, in merito alla quale proprio le recenti correzioni apportate alla precedente normativa offrono ai clienti, senza alcun costo fiscale o notarile, diritti per i quali ogni eventuale condotta ostruzionistica deve essere, sul piano della vigilanza amministrativa, prontamente sanzionata (attraverso gli strumenti consentiti), e, su quello normativo, deve essere rimossa ogni possibile configurazione di opportunità elusive di sorta,
impegna il Governo:
a proseguire nella strategia finora adottata per fronteggiare le esigenze di stabilità del sistema creditizio, ponendo in essere tutte le misure volte ad assicurare la puntuale osservanza, da parte degli istituti bancari, delle nuove prescrizioni introdotte e delle esigenze di trasparenza e tutela della clientela, poste come condizione insopprimibile per qualsiasi misura di intervento pubblico a sostegno non del sistema bancario e finanziario, ma della sua capacità di continuare a produrre la dovuta liquidità per il sistema produttivo, che costituisce la ragione d'essere delle stesse previsioni costituzionali in materia di credito e raccolta del risparmio (articolo 47 della Costituzione);
a sviluppare tutte le misure di vigilanza consentite per verificare ogni eventuale comportamento non conforme alla disciplina vigente per la più efficace tutela delle esigenze dei consumatori, intervenendo prontamente perché siano represse le condotte illecite e, se del caso, verificare quali ulteriori correzioni a tal fine si possono rendere necessarie in sede normativa per garantire a tutti i consumatori dei servizi bancari l'effettiva soddisfazione dei diritti loro riconosciuti.
(1-00143)
«Cicchitto, Cota, Milo, Conte».
ATTI DI CONTROLLO
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interrogazione a risposta in Commissione:
ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
in un articolo apparso oggi (27 marzo 2008) sul Corriere della Sera a firma Alessandra Mangiarotti risulta che le vittime dell'amianto, tra i 3.000 e 4.000 l'anno, non sono più solo ex lavoratori del settore ma, in tre casi su dieci, persone venute in contatto con l'amianto nell'ambiente, anche in casa, quindi per ragioni extraprofessionali;
degli oltre tre milioni e 700 mila tonnellate di amianto lavorati dal Dopoguerra, il 70 per cento è stato impiegato infatti nell'edilizia;
secondo il presidente dell'Associazione italiana esposti all'amianto Fulvio Aurora il numero totale delle vittime ogni anno sia tre volte quello delle morti bianche;
in particolare secondo uno studio dell'ospedale Montaldi di Napoli, un record di vittime da esposizione ambientale si registra nelle aree dell'emergenza rifiuti: lì le persone colpite da mesotelioma sono aumentate del 50 per cento in cinque anni. Più di nove su dieci non avevano mai lavorato in fabbrica;
in Italia l'amianto è stato messo al bando nel '92 ma ancora ne esistono migliaia di tonnellate: se ne stimano 23 milioni;
nonostante la legge 257 abbia imposto alle regioni un censimento, innanzitutto dell'amianto friabile, il più pericoloso ad oggi, dopo 17 anni quattro regioni sono ancora inadempienti: Calabria, Lazio, Sicilia e Provincia autonoma di Trento non hanno ancora consegnato alcun dato al Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare e la mappatura e ben lontana dall'essere realizzata;
nonostante la legge abbia imposto una conferenza all'anno, dal 1992 ne è stata fatta solo una;
esclusi i fondi per il Programma nazionale bonifiche, il ministero dell'ambiente nel 2001 ha stanziato 9 milioni per ulteriori risanamenti e per una mappatura completa mentre altri 5 milioni erano stati previsti dalla Finanziaria 2008, poi però annullata -:
se confermino i dati riportati nel citato articolo del Corriere della Sera, quali spiegazioni diano di un simile degrado e quali provvedimenti intendano adottare per risolvere questa situazione;
in particolare quali provvedimenti intendano assumere per realizzare con la massima urgenza un censimento nazionale dell'amianto e con quali risorse;
se non ritengano, in vista della predisposizione di un piano straordinario per l'edilizia, che la bonifica dell'amianto negli edifici sia un obiettivo da perseguire attraverso l'elaborazione di un vero e proprio piano per la rottamazione edilizia essendo stato questo materiale utilizzato prevalentemente nell'edilizia post bellica priva di qualità;
quali iniziative di informazione intendano adottare per far conoscere ai cittadini la dimensione del problema e gli strumenti a loro disposizione per la bonifica da amianto;
quali iniziative intendano assumere per semplificare, da un punto di vista burocratico e finanziario, tale bonifica.
(5-01233)
TESTO AGGIORNATO AL 31 MARZO 2009
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
FUGATTI, MONTAGNOLI, BRAGANTINI, REGUZZONI e COMAROLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in data 26 gennaio 2009 le azioni ordinarie e le obbligazioni convertibili «Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. in amministrazione straordinaria» sono state revocate dalla quotazione nel mercato telematico azionario, dopo che, già dal 4 giugno 2008, il titolo azionario era stato sospeso dalle contrattazioni a seguito dell'affidamento all'advisor Intesa San Paolo del progetto di ristrutturazione della compagnia aerea, che ha portato alla nascita della cordata di imprenditori italiani guidati da Roberto Colaninno e, successivamente alla «nuova Alitalia»;
i detentori di obbligazioni emesse dalla vecchia compagnia entrano a far parte del bacino dei creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo di Alitalia;
il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha istituito un fondo apposito «per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito»; tale fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario;
il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, stabilisce che, al fine della tutela del risparmio, i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia, che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi ad oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai benefici del citato fondo;
le vittime di frodi finanziarie (per esempio Parmalat, Cirio, Banca 121, Giacomelli) dovrebbero accedere ai benefici del suddetto fondo esclusivamente dopo aver chiuso positivamente la propria causa giudiziaria e solamente nel caso in cui non siano risarcite in altro modo (per esempio dalle banche);
i risparmiatori Alitalia, in forza del già citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 134 del 2008, dovrebbero accedere direttamente ai benefici di tale fondo;
tramite un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze vengono stabilite le quote del citato fondo destinate alla tutela delle vittime delle frodi finanziarie, alla ricerca scientifica, alla carta acquisti per i cittadini italiani in condizioni di disagio economico;
tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri devono essere stabilite le condizioni e le modalità di accesso al citato fondo da parte dei risparmiatori Alitalia -:
in che modo il Governo intenda ripartire il fondo istituito dal comma 343 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, in particolare quale quota intenda destinare alla tutela dei risparmiatori Alitalia e se, a valere sul predetto fondo, siano, in qualche modo, già stati previsti impegni per il risarcimento delle vittime di precedenti frodi.
(5-01234)
FLUVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2009, sono state introdotte rilevanti modifiche al codice civile in tema di società a responsabilità limitata ed in particolare, secondo
quanto disposto dai commi 12-quater e 12-undecies dell'articolo 16 del decreto-legge citato, è stato abolito il libro soci o meglio è stato eliminato tale libro dal novero dei libri sociali obbligatori;
la ratio della nuova normativa - secondo quello che si intuisce dalla collocazione della stessa - dovrebbe essere quella della semplificazione degli adempimenti in capo alle società nonché la riduzione dei costi amministrativi a carico delle stesse;
il libro soci assolveva alla centrale funzione di rendere opponibili alla società alcuni fatti che accadevano al di fuori di essa come, ad esempio, la cessione delle partecipazioni, la costituzione di vincoli sulle quote (pegno, sequestro, pignoramento, eccetera) o la modifica del domicilio dei soci: esso rispondeva, dunque, all'esigenza di avere il costante controllo sullo «stato» e sulla composizione della compagine societaria, nella misura in cui nello stesso andavano tra l'altro necessariamente indicati, così come previsto dall'abrogato articolo 2478 n. 1 del codice civile, (i) il nome dei soci, (ii) la partecipazione di spettanza di ciascuno di essi, (iii) i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché (iv) le variazioni nelle persone dei soci;
le annotazioni eseguite nel libro dei soci costituivano, quindi, il presupposto per l'esercizio dei diritti sociali derivanti dalla partecipazione alla società (quali il diritto di voto in assemblea, la ripartizione degli utili, eccetera) e gli amministratori erano i soggetti in capo ai quali spettava il dovere di provvedere alla custodia del libro dei soci nonché il potere-dovere di curare le iscrizioni nello stesso;
in Italia le società a responsabilità limitata erano circa 1.060.000, che, in generale, rappresentano oltre il 90 per cento di tutte le società di capitali;
gli amministratori, prima delle modifiche introdotte, erano obbligati, ai fini della legittimazione dell'acquirente nei confronti della società, a verificare eventuali vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ciò a tutela innanzitutto del diritto degli altri soci ad essere preferiti rispetto ai terzi acquirenti (cosiddette clausole di prelazione), ovvero in generale a tutela delle pattuizioni statutarie che prevedessero ad esempio il gradimento degli amministratori sul nuovo socio (cosiddette clausole di gradimento);
inoltre gli uffici della Camera di commercio presso i quali è tenuto il registro delle imprese sono chiamati ad un controllo di tipo meramente formale sull'atto depositato e in attesa di essere registrato;
il trasferimento delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata può compiersi senza che gli amministratori abbiano alcuna conoscenza della cessione, eppure agli stessi amministratori competono diversi obblighi, proprio legati alle persone dei soci;
mentre dunque fino ad oggi il socio che cambiava domicilio doveva - senza formalità - comunicare alla società il nuovo indirizzo (spedendo al massimo una raccomandata), ora il socio dovrà formalmente iscrivere nel registro delle imprese il proprio cambio di domiciliazione: il tutto peraltro ad un costo non irrisorio, mentre l'obbligo di comunicazione alla società si poteva desumere dal fatto che gli amministratori erano obbligati «senza indugio» all'annotazione dell'avvenuto pignoramento della quota sul libro soci. Attualmente invece, non è ricavabile alcun obbligo dal testo dell'articolo 2471 del codice civile di una comunicazione alla società da parte del creditore pignoratizio, con il rischio che la società e quindi gli altri soci nulla sappiano della procedura esecutiva in corso contro uno di essi;
il nuovo articolo 2470 del codice civile afferma che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del «deposito presso il registro delle imprese» (e non dall'«iscrizione»), laddove normalmente il codice civile fa sempre riferimento alla «iscrizione» dell'atto nel registro delle
imprese e non al mero «deposito», atto quest'ultimo prodromico alla successiva iscrizione (si veda in generale l'articolo 2193 del codice civile sull'effetto dichiarativo dell'iscrizione degli atti societari nel registro delle imprese, nonché ad esempio gli articoli 2501-ter e 2503 del codice civile in tema di fusione, sui termini da concedere ai soci e ai terzi per l'esercizio dei loro diritti);
l'abolizione del libro soci rischia poi di comportare maggiori esborsi per le società e maggiori inefficienze; maggiori costi per le comunicazioni di aggiornamento del registro delle imprese e per le modifiche statutarie necessarie ad eventualmente elidere i riferimenti al libro soci e maggiori inefficienze perché la pubblicità legale del Registro delle Imprese è certamente più farraginosa rispetto alla disponibilità «in casa» del libro soci;
anche la vita «quotidiana» delle società sarà più complicata, in quanto ad ogni assemblea, gli amministratori dovranno fare (a pagamento) una visura alla Camera di commercio per verificare i legittimati all'intervento e al voto, laddove prima bastava «aprire» il libro soci -:
se, alla luce dei problemi sommariamente evidenziati in premessa, il Ministro non ritenga di dover rivedere tale abolizione del libro soci, eventualmente rimettendo all'autonomia statutaria la facoltà di avvalersi di tale strumento, soprattutto con riferimento all'efficacia dei trasferimenti delle partecipazioni nei confronti della società, alla luce dei numerosi vantaggi legati alla facilità ed alla celerità nell'accedere alle informazioni relative ai soci e ai loro rapporti con la società, nonché all'assenza di spese che il libro soci presenta rispetto al registro delle imprese.
(5-01235)
MILO, ZELLER e BRUGGER. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Agenzia delle entrate della Provincia di Bolzano ad oggi fa sapere che i moduli redatti in lingua tedesca per la dichiarazione dei redditi non sono ancora disponibili e in particolare:
a) modello 730/2008: sarà disponibile per la fine del mese di marzo 2009;
b) modello IVA: sarà disponibile ad aprile;
c) modello unico: non sarà disponibile nella versione in tedesco a causa della carenza del personale dell'ufficio e della mancanza di fondi da destinare per la traduzione dei moduli;
il numero verde 848.800.444, al quale la sede provinciale dell'Agenzia delle entrate di Bolzano rimanda per le informazioni sulla modulistica in lingua tedesca, non è peraltro in grado di fornire tali informazioni;
già lo scorso anno gli interroganti avevano sollevato la questione, alla quale era stata data la medesima risposta che si segnala ancora una volta con la presente interrogazione;
secondo le norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, la pubblica amministrazione deve predisporre i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue;
l'Agenzia delle entrate ha spiegato, a giustificazione dell'accaduto, che la stampa dei moduli avviene prima in lingua italiana, poi in lingua tedesca, ad avviso degli interroganti in palese elusione delle norme di rango costituzionale sul bilinguismo -:
quali misure il Ministro intenda intraprendere tempestivamente per assicurare il pieno rispetto del principio del bilinguismo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, in attuazione delle norme dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e per evitare che continui a determinarsi tale violazione a causa di
carenze di personale e di fondi presso la sede dell'Agenzia delle entrate della provincia di Bolzano.
(5-01236)
...
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazione a risposta scritta:
MACCANTI e ALLASIA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
in Italia è stato conservato un interessante e diversificato parco di treni storici, sia presso Trenitalia che presso altri musei o associazioni pubbliche o private;
il parco dei rotabili storici delle Ferrovie dello Stato è uno dei più numerosi fra quelli delle Imprese ferroviarie europee, dei più eterogenei per epoche e tipologie dei mezzi ed anche, fino a pochi anni fa, uno dei meglio conservati; si tratta di un prezioso esempio di alta tecnologia ancora intatto ed in gran parte funzionante. Risultano conservati e funzionanti circa 260 mezzi in totale, tra cui: 40 locomotive a vapore; 30 locomotive elettriche; 3 locomotive diesel; 40 tra automotrici (littorine) ed elettromotrici; 140 tra carrozze passeggeri, bagagliai ed alcuni carri merci; 10 carrozze salone o di lusso, un tempo riservate al trasferimento di alte autorità o facenti parte del treno reale;
questi mezzi costituiscono un eccezionale patrimonio storico di valore culturale inestimabile in quanto rappresentativi dell'evoluzione del trasporto ferroviario per circa un secolo. Tale patrimonio, che appartiene alla storia d'Italia, è forse ancora oggi misconosciuto e relegato all'utilizzo di una ristretta cerchia di appassionati e cultori del settore. Il valore assoluto di questo spaccato di tecnica ed archeologia industriale è, tuttavia, innegabile e va portato alla attenzione di un pubblico più vasto;
alla preservazione ed al restauro di questi mezzi hanno contribuito, negli anni, decine di associazioni di volontari, appassionati ed ex-ferrovieri che, gratuitamente, hanno profuso sforzi e dedizione per tenere in ordine di marcia questi mezzi unici, consentendo alle FS di contenere i costi di manutenzione ed esercizio;
con questi mezzi, nel corso dell'anno 2008, sono stati effettuati circa 200 treni straordinari (di cui un centinaio con trazione a vapore); le tariffe in vigore hanno consentito ampiamente la copertura dei costi degli stessi (anche grazie a quanto detto nel punto precedente);
in molti Paesi esteri le rispettive amministrazioni stanno puntando molto sui treni storici in chiave di attrazione turistica, con ottimi risultati anche in Italia. La potenzialità in chiave turistica sarebbe altresì enorme: riscoprire il nostro territorio e le sue paesaggistiche linee secondarie, a bordo di antiche vetture trainate da sbuffanti vaporiere, costituirebbe un eccellente volano per l'economia ed il turismo delle zone attraversate. I nostri borghi, i comuni, gli itinerari minori potrebbero essere riscoperti con quegli stessi treni che hanno fatto la storia dei viaggi degli italiani;
oggi questo inestimabile patrimonio pare costituire più un problema che una risorsa ed è abbandonato a se stesso: le Ferrovie dello Stato, da alcuni anni, non destinano più alcun fondo né alcuna attenzione per la preservazione di questi particolari mezzi; numerose carrozze e locomotive degli anni '10 e '20, mantenute ancora funzionanti grazie agli sforzi sopradetti, giacciono all'aperto negli scali ferroviari, in balia di degrado e vandalismo;
le carrozze del treno Presidenziale, ex-Treno Reale, risalenti agli anni '20 e dotate di ricchi arredi e decorazioni interne, sono accantonate in una rimessa vicino alla stazione di Roma Termini, con ancora a bordo componenti in amianto che nessuno ha mai provveduto a rimuovere e bonificare;
il celeberrimo elettrotreno ETR 302, il mitico «Settebello», simbolo della rinascita
economica dell'Italia, del «Boom degli anni '50», esempio del design e del «Bel Paese», giace abbandonato nei pressi di Ancona, vandalizzato ed «abitato» da vagabondi senza dimora;
a Bussoleno (Torino), così come a Trieste Campo Marzio ed in altri musei, pregevoli collezioni di cimeli ed una varietà enorme di documenti e di testi ferroviari giacciono dimenticate, preservate solo grazie alla volontà di alcuni appassionati, del tutto ignorati dalle FS le quali, invece, vanno dismettendo le aree e gli immobili che ospitano tali collezioni, come il Deposito Locomotive di Pistoia;
la manutenzione di carrozze e locomotive d'epoca, affidate alla divisione passeggeri regionale di Trenitalia, è ferma da anni. Tale divisione è, a quel che pare agli interroganti, del tutto disinteressata alla preservazione dei mezzi storici, dovendo provvedere, piuttosto, al trasporto metropolitano e pendolare che già fatica ad espletare con efficacia;
la direzione commerciale della divisione passeggeri regionale ha emanato nuove tariffe per il nolo di rotabili storici. Si tratta di prezzi assolutamente esosi e fuori mercato che renderanno inaccessibile alla clientela il noleggio di questi caratteristici treni e causeranno la cessazione di tutte le interessanti iniziative ad essi correlate. Tale misura è assurda specie in un contesto di totale abbandono del settore, come quello sopra descritto. Non si comprende, d'altra parte, come mai in tempi di affannosa ricerca, da parte delle FS, di tutte le possibili fonti di introito potenziale, il parco dei rotabili storici non venga efficacemente utilizzato allo scopo -:
se il Ministro essendo a conoscenza della situazione non intenda attivarsi presso le Ferrovie dello Stato al fine di procedere ad una più equa revisione delle nuove tariffe dei treni storici, in modo da dare impulso a questo settore verificando inoltre quali concrete azioni intendano intraprendere per impedire la perdita di questo immenso patrimonio.
(4-02686)
...
INTERNO
Interrogazione a risposta scritta:
TOTO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la legge 6 marzo 1998, n. 40 recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero istituì i "centri temporanei di accoglienza", ora denominati "centri di identificazione ed espulsione", ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"»;
nell'ambito di un programma di istituzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione, notizie di stampa indicano nel territorio del comune di Vasto, una delle dislocazioni dei menzionati centri, e precisamente in un immobile ivi situato, alla Via San Sisto;
nelle scorse settimane ci sarebbero stati sopralluoghi effettuati da plurime autorità, prefettizie e delle forze dell'ordine, all'esito delle quali, le notizie di stampa richiamate attribuiscono loro, e alla persona stessa del prefetto di Chieti, la manifestazione di «dubbi» e «perplessità», in particolare in ordine alla «inidoneità ambientale» dell'ipotesi dislocativa in esame;
in effetti, la zona considerata non presenta le caratteristiche ottimali per individuarvi l'allocazione di un C.I.E., poiché densamente urbanizzata, lontana da una struttura aeroportuale, non provvista, neppure a livello comunale, di servizi adeguati a supporto di una struttura di questa natura, che ospiterebbe diverse decine di persone;
il comune di Vasto non risulta essere un'abituale rotta dell'immigrazione clandestina, ha una forte vocazione turistica per la sua collocazione geografica ed è uno dei centri balneari più importanti della
regione Abruzzo, profili, dunque, che renderebbero ancora più problematica, in relazione, specificatamente, alla supposta dislocazione del C.I.E., l'intensificazione dell'indispensabile attività di vigilanza, su quel territorio, delle forze dell'ordine, peraltro già esigue rispetto alle ordinarie esigenze del medesimo -:
se le notizie di stampa riferite, circa l'ipotesi dell'apertura di un C.I.E. nel comune di Vasto, trovino conferma nell'attività programmatoria del ministero dell'interno preordinata all'istituzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione di stranieri;
se, ove sia effettivamente al vaglio del suo dicastero l'ipotesi de qua, il Ministro dell'interno non ritenga, per le ragioni esposte, di pervenire alla conclusione dell'inidoneità del sito individuato nel comune di Vasto per la dislocazione di un centro di identificazione ed espulsione, prendendo atto dei diversi e circostanziati motivi che vi ostano, tra i quali si segnalerebbero, secondo le notizie diffuse dalla stampa, i rilievi critici contenuti nei pareri espressi dal prefetto di Chieti e dai rappresentanti delle forze dell'ordine.
(4-02687)
...
LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
lo scorso 17 febbraio 2009 i vertici delle nove aziende sanitarie locali della Regione Puglia hanno comunicato l'entità dei deficit di bilancio da loro registrati alla fine del 2008 per un totale di 252,8 milioni di euro;
il deficit della sanità pugliese è cresciuto di ben 33 milioni rispetto alla già pessima performance registrata nel 2007;
a rendere ancora più preoccupante la situazione è che, nel 2008, l'aumento del deficit sanitario della Regione Puglia si sia verificato nonostante il teorico avvio, da parte della Giunta regionale, di un pacchetto di misure studiate proprio per arrivare a un pur parziale rientro;
la sanità pugliese non è spesso in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza [tutelati a livello nazionale dal dettato dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione] come dimostrano inequivocabilmente due fattori:
a) i continui episodi di «emigrazione sanitaria» verso altre regioni italiane alla ricerca di prestazioni efficaci;
b) i tempi dei rimborsi ai fornitori da parte delle ASL pugliesi che hanno ormai raggiunto (secondo i dati resi noti dalla Confindustria Puglia) una media di 360 giorni;
il problema del deficit sanitario, negli ultimi anni, ha colpito molte altre Regioni italiane e due di esse - il Lazio e l'Abruzzo - sono state commissariate dal Governo e con quest'ultimo hanno sottoscritto accordi per il rientro dai loro passivi che contemplano l'iniezione di risorse provenienti da parte dello Stato in cambio, però, della messa in campo di forti e credibili misure di razionalizzazione;
impressiona notare come il deficit della sanità pugliese nel 2008 sia stato di pochissimo inferiore rispetto a quello che nel 2006 portò al commissariamento della sanità pubblica della Regione Abruzzo -:
quali urgenti iniziative, per quanto di sua competenza, voglia assumere per garantire che anche nel territorio pugliese i cittadini possano usufruire di servizi sanitari
adeguati senza essere costretti a mortificanti e costose trasferte in altre Regioni;
se sia valutabile o meno l'ipotesi del commissariamento, da parte del Governo, della sanità della Regione Puglia.
(2-00350) «Fucci, Distaso, Divella».
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Apposizione di una firma ad una mozione.
La mozione Di Pietro e Donadi n. 1-00109, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 4 febbraio 2009, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Borghesi.