XVI LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di lunedì 23 febbraio 2009

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:

La X Commissione,
premesso che:
in seno ad alcuni processi non positivi innescati dalla globalizzazione si riscontra anche quello della dislocazione dei processi produttivi, ovvero dell'organizzazione del processo produttivo su scala mondiale;
tale fenomeno non interessa più come in passato le sole imprese multinazionali ma si estende ormai a tutte le imprese e prende il nome di delocalizzazione;
si assiste così ad un trasferimento vero e proprio di attività o di fasi della produzione da un Paese all'altro, soprattutto in vista di poter produrre a costi sempre più bassi;
la spinta fondamentale a questo processo è duplice: le imprese cercano di essere presenti in mercati di sbocco che appaiono sempre più vasti e di ridurre i costi del lavoro per mantenere la loro competitività;
i fenomeni in questione esplicano conseguenze nel medio e lungo periodo spesso devastanti per i luoghi d'origine delle imprese dislocanti poiché avvengono senza gradualità alcuna e senza che il Paese oggetto della delocalizzazione abbia il tempo di maturare la propria crescita. Si assiste quindi ad un fenomeno che vede un impoverimento del Paese di origine senza alcun beneficio immediato al Paese in cui è avvenuta la delocalizzazione. Gli effetti di tale mancanza di gradualità sono molto negativi, ripercuotendosi sulla sfera economica, sulla struttura e sulla composizione dei sistemi produttivi, nonché sulla sfera sociale di entrambi i Paesi;
il sistema produttivo italiano subisce gravi lesioni dal processo di delocalizzazione e le conseguenze sono anche più preoccupanti a causa delle difficoltà dell'economia italiana, ciò non solo rispetto agli eccezionali tassi di crescita di alcuni paesi emergenti ma anche rispetto alle altre economie internazionali ed europee;
la peculiare caratteristica del settore industriale ed artigianale italiano è la dimensione distrettuale del suo sistema produttivo;
l'economia italiana da qualche anno presenta bassi tassi di crescita e di innovazione e recentemente anche una seria perdita di competitività, tanto da ritenere che l'Italia attraversi un periodo di declino che richiede un'attenzione particolare specie in questa fase di crisi mondiale. L'organizzazione e la localizzazione del sistema produttivo formato da piccole e medie imprese, organizzate in concentrazioni territoriali ha permesso alle relative aziende di beneficiare di vantaggi competitivi determinati dall'ambiente sociale ed economico in cui si collocano, da un sistema di risorse e di fornitura locale che consente di contenere il costo del lavoro e assicura flessibilità alle imprese, da un complesso di capacità e conoscenze di imprenditori e lavoratori che costituiscono la base dell'originalità e della qualità dei prodotti italiani;
una zona particolarmente colpita e penalizzata dagli effetti della delocalizzazione industriale è il Lombardo-Veneto, soprattutto riguardo al settore manifatturiero dell'industria della moda, dell'abbigliamento e del tessile;
la maggior parte, se non tutte, le aziende produttrici di abbigliamento hanno avviato vasti processi di trasferimento degli impianti in parti del mondo in cui più convenienti sono i fattori della produzione, primi tra tutti la forza lavoro e gli oneri sociali;
i paesi esteri in cui hanno scelto di delocalizzare sono in particolare quelli a basso costo di manodopera come: Marocco, Tunisia, Libia, Turchia, Egitto, Romania, Bulgaria, Moldavia. Bisogna fare i

conti, in particolare in questo difficile momento di crisi economica, con le ripercussioni che tali fenomeni generano sulle imprese dell'indotto che nei luoghi d'origine si sono sviluppate per fornire materie prime, servizi, forza lavoro e competenze immateriali alle imprese delocalizzanti;
piccole e medie imprese dell'indotto, con in media poche decine di operai, oggi sono in estrema difficoltà e molte in procinto di chiudere e i posti di lavoro persi sono prettamente femminili;
è necessario intervenire per proteggere dal pericolo della chiusura e per permettere la ripresa delle piccole e medie imprese dell'indotto dell'industria dell'abbigliamento presenti nel territorio italiano, in particolare nel Lombardo-Veneto e parallelamente attivarsi in maniera pertinente e strategica affinché le imprese a rinomanza internazionale di queste aree e che operano nei mercati mondiali non decidano di delocalizzarsi ed anzi, ove già l'avessero fatto, siano incentivate a rafforzarsi e ad investire nelle sedi d'origine;
in queste circostanze apparirebbe indispensabile attivare delle iniziative volte alla concessione di risorse immediate alle piccole imprese per permettere loro di fare fronte alla temporanea mancanza di liquidità e di proseguire la loro gestione produttiva, ma anche attuare una nuova politica di tutela delle realtà distrettuali del settore dell'abbigliamento tramite la concessione di agevolazioni e riduzioni degli oneri amministrativi e dei carichi fiscali e sociali, ma ad ogni modo legati al rispetto di specifiche condizioni, tra cui la permanenza nei luoghi d'origine, l'assunzione di forza lavoro locale, l'assegnazione di commesse ad imprese dell'area d'appartenenza,

impegna il Governo:

ad attivare un'organica azione di difesa e di sostegno alle imprese del settore dell'abbigliamento dei territori vocati, segnatamente dei distretti industriali ricomprendendo in tali azioni l'osservanza da parte dei beneficiari di impegni diretti alla loro permanenza nei luoghi d'origine, al mantenimento e all'incremento della forza lavoro locale, all'assegnazione di lavori e all'eventuale esternalizzazione di processi produttivi ad imprese appartenenti all'indotto in cui esse operano;
a perseguire gli obiettivi di cui sopra, anche attraverso l'attivazione di interventi riguardanti:
a) la sottoscrizione di accordi con le organizzazioni rappresentative del sistema del credito per la concessione di prestiti temporanei ed a tassi agevolati volti a mantenere in vita le imprese in difficoltà;
b) la semplificazione degli adempimenti amministrativi;
c) la riduzione dei carichi fiscali (Iva ed imposte sulla produzione) e degli oneri sociali;
d) la concessione di contributi per gli investimenti diretti alla ristrutturazione ed all'ammodernamento, soprattutto in campo tecnologico.
(7-00126) «Fava, Negro, Reguzzoni».

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ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il signor Chris Sonny Vleisides, nato a Las Vegas (Nevada) il 22 febbraio 1971, è stato rinviato a giudizio nello Stato della

California (USA) per undici capi di imputazione di frode postale, 12 capi di imputazione per promozione di riciclaggio di denaro sporco e istigazione e favoreggiamento a commettere un reato;
dopo essere stato attinto dall'ordine di cattura n. CR 07-134 emesso in data 28 febbraio 2007 dal Giudice Carolyn Turchin, il predetto cittadino americano veniva provvisoriamente tratto in arresto a Firenze per fini estradizionali;
il 4 marzo 2008 la Corte di appello di Firenze, prima sezione penale, emanava la sentenza n. 05/08, depositata in cancelleria il 10 marzo 2008, con cui, richiamati i capi di imputazione come è formulati nella richiesta di estradizione, accoglieva quest'ultima per tutti i reati per i quali era stata presentata;
il 5 giugno 2008, la Corte di cassazione, sesta sezione penale, su ricorso dell'estradando, emanava la sentenza n. 31812, depositata il 29 luglio 2008, con cui provvedeva ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'esistenza delle condizioni per l'estradizione per i fatti di riciclaggio e rigettava il ricorso per il resto;
giova ricordare che per il delitto di frode postale, come risulta dalla domanda di estradizione avanzata dal Governo americano, il signor Vleisides rischia la pena dell'ergastolo o, nella migliore delle ipotesi, stante quella che gli interroganti giudicano la pressoché totale arbitrarietà del giudice nella commisurazione della pena, una sanzione complessiva fino a 190 anni di carcere: una tale previsione non può non essere in contrasto con il principio di legalità e di finalità rieducativa della pena sanciti rispettivamente dagli articoli 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;
ed invero la predetta pena risulta essere sostanzialmente indeterminata nel massimo, irragionevole, non proporzionata, arbitraria, non finalizzata alla rieducazione, contraria al senso di umanità, e in ogni caso, incompatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano e con taluni strumenti internazionali che vietano la detenzione a vita tra cui in particolare la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 24 settembre 2003 concernente la liberazione condizionale, ai sensi della quale lo Stato richiesto che non preveda la detenzione a vita può rifiutare l'estradizione qualora sussista la possibilità che l'estradando sia condannato all'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata;
per questi motivi, in data 20 giugno 2008, il difensore del signor Chris Sonny Vleisides, avvocato Michele Passione, presentava apposita istanza al Ministro della giustizia con cui chiedeva a quest'ultimo un colloquio in considerazione proprio del fatto che, configurandosi la pena prevista negli Stati Uniti come un trattamento inumano contrario ai principi della Costituzione italiana, vi erano giustificati motivi affinché l'autorità politica non emettesse il decreto ministeriale di estradizione e ciò anche a voler prescindere dall'esaurimento dei gradi di giudizio;
il 4 settembre 2008, rilevato che la predetta istanza del difensore non presentava argomentazioni idonee a superare l'obbligo di estradizione, veniva emanato il decreto del Ministro della giustizia, a firma del Sottosegretario di Stato, con il quale veniva disposta l'estradizione del ricorrente verso gli Stati Uniti nei termini definiti dalla citata sentenza della Corte di cassazione;
peraltro l'eventuale estradizione del signor Vleisides verso gli Stati Uniti rischia di dar luogo ad una palese violazione anche di alcune importanti disposizioni della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, in particolare: a) dell'articolo 3, posto che la pena a cui rischia di essere condannato l'estradando nel Paese richiedente ha carattere tendenzialmente incomprimibile, oltre a risultare sproporzionata rispetto al fatto di reato e non garantita quanto ai meccanismi della sua commisurazione; b) dell'articolo 7, posto che il giudice statunitense gode di una

eccessiva discrezionalità nella commisurazione della pena in considerazione sia della variazione tra minimo e massimo della pena edittale previsto nel sistema americano, sia della possibilità, che il giudice comunque mantiene, di decidere che le diverse pene inflitte siano scontate consecutivamente anziché simultaneamente;
l'istituto della estradizione per l'estero, secondo i nostri principi costituzionali che rifiutano i trattamenti contrari al senso di umanità, deve essere informato al rispetto e alla tutela dei diritti della persona, tra i quali rientra anche il diritto ad una pena proporzionata, ragionevole, non arbitraria e finalizzata alla rieducazione, anche per chi è responsabile di gravissimi delitti;
i principi sopra richiamati comportano la subordinazione della concessione dell'estradizione alla valutazione, oltre che dell'autorità giurisdizionale, anche dell'autorità politica, ciò con particolare riferimento all'affidabilità delle garanzie date dallo Stato richiedente;
va sottolineato che sul procedimento di estradizione il signor Chris Sonny Vleisides ha anche adito la Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione, oltre che dei citati articoli 3 e 7, anche degli articoli 5 e 6 della Cedu, e che attualmente l'estradando è ristretto presso la Casa circondariale di Rebibbia in attesa di essere consegnato alle autorità giudiziarie statunitensi -:
quali siano gli orientamenti del Governo in ordine ai problemi giuridici ed alla tutela dei diritti umani che il caso in questione evidenzia relativamente alla procedura di estradizione richiesta dagli Stati Uniti;
se il Ministro competente, in conformità ai nostri principi costituzionali, intenda disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato ritenuta, ai sensi dell'articolo 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza di ragioni che inducano a prevedere che il signor Vleisides, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad una pena indeterminata nel massimo, irragionevole, non proporzionata, arbitraria, non finalizzata alla rieducazione, contraria al senso di umanità, e in ogni caso, incompatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
(4-02377)

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AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta scritta:

DE POLI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
Alessia Ravarotto cittadina italiana nel 2001 ha stipulato un contratto matrimoniale con Mohamed Essa Mohamed Abdel Hady cittadino egiziano. Tale modalità di unione ha validità solo in Egitto e serve a convalidare la convivenza tra un egiziano ed una straniera;
nel 2006 il matrimonio è stato regolarizzato a il Cairo e convalidato anche per lo stato Italiano;
il 4 agosto 2005 è nato in Italia Adham figlio della Ravarotto e di Hady conseguendo la duplice nazionalità;
nel 2008, dopo 7 anni di matrimonio, è avvenuta la separazione tra i due coniugi;
il bambino nonostante le difficoltà relazionali tra i due coniugi trascorreva quotidianamente del tempo con il padre e dormiva a casa sua 3 sere alla settimana;
il 2 settembre 2008 il padre ha fatto perdere le sue tracce per 5 giorni portando con sé il bambino. La madre denunciò il fatto alla polizia. Il padre per intercessione della madre, ricondusse il bambino a casa con il patto che la madre ritirasse la denuncia;
ad ottobre 2008 i due coniugi ottennero il divorzio consensuale. La madre

non chiese nulla per il suo mantenimento ma solo la condivisione delle spese per il figlio che le era stato momentaneamente affidato;
dopo il divorzio la signora Alessia Ravarotto è stata perseguitata in continuazione con ogni sorta di minaccia dall'ex marito finché il 4 novembre 2008 è scomparso nuovamente portando con sé il bambino;
gli uffici consolari e l'Ambasciata Italiana a il Cairo hanno richiesto prontamente l'intervento delle autorità egiziane. Dopo qualche giorno il Tribunale dei Minori egiziano ha intimato l'immediata restituzione di Adham alla madre;
nonostante le pressioni esercitate dall'ambasciata italiana affinché le autorità locali provvedano alla soluzione di questa insostenibile e illegale situazione, non si hanno tuttora informazioni da parte della polizia egiziana se non qualche notizia spesso contraddittoria e fuorviante;
da fonti ufficiose giunte alla madre del bambino sembra che la polizia lo avrebbe già individuato ma non si sa nulla circa i programmi per individuarlo;
ad ottanta giorni dalla scomparsa del bambino la madre angosciata da un senso di impotenza ha chiesto ufficialmente aiuto alle autorità italiane;
un bambino è costretto a vivere suo malgrado una triste esperienza i cui risvolti psicologici potrebbero segnare per sempre la sua esistenza, essendo stato strappato dalla madre improvvisamente e con l'inganno -:
se e come il Ministro degli affari esteri interverrà presso le autorità egiziane per avere informazioni in merito alla scomparsa;
quali iniziative adotterà per ricongiungere il bambino di nazionalità anche italiana alla madre che per ben due volte si è vista privata del suo diritto di genitorialità.
(4-02373)

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BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

BARBIERI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il Comune di Modena ormai da anni si rivolge ad architetti dal nome altisonante, considerati alla stregua di artisti o sacerdoti dello stile: architetti che sembrano dedicarsi preferibilmente «a riqualificare», ma sarebbe meglio dire «ad edificare», nelle aree libere delle piazze più importanti del centro cittadino;
dopo le recenti e non dimenticate performances (per fortuna sventate) di Frank O. Gehry e Leon Krier per le Piazze San Agostino e Matteotti (e dopo una parentesi di Guido Canali), sembra ora venuto il momento di Mario Botta, destinato ad intervenire progettando nuove volumetrie nelle Piazze Matteotti e Mazzini (finanche Piazza Roma);
nelle determinazioni di incarico all'architetto Botta e nel documento di indirizzo del Consiglio Comunale, non risulta neppure citato (fra le normative cui fare riferimento) il Codice dei Beni Culturali, che pur tutela (articoli 11, comma 4, lettera g) le «pubbliche piazze ... e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico»;
una delle piazze modenesi in questione (Piazza Matteotti), è addirittura tutelata, dal 2004, come tale - un apposito decreto (DSR in data 26 aprile 2004) - dopo un'attenta disamina storica - dà indicazioni precise sull'essere quella Piazza «uno spazio urbano unitario aperto», in cui «resta ammissibile ogni eventuale intervento che non contraddica la natura funzionale di piazza nelle sue attuali dimensioni di spazio aperto così come configurata e delimitata». Indicazione, questa, chiara e finanche ovvia: ma non per il Comune di Modena, che ha voluto subito proporre un ricorso al TAR con richiesta di sospensiva, cui ha poi

rinunciato, in attesa del merito, dell'efficacia del provvedimento ed in cui ha definito il relativo procedimento un'insidia e proprio le indicazioni operative suindicate una conclusione apodittica, con conseguente possibile spreco di tempo e denaro;
sarà anche un caso, ma, nel peraltro, ottimo sito (http://urbanistica.comune.modena.it/) del Comune di Modena in cui sono riportati i decreti di tutela vigenti, la relazione storico-artistica che costituisce parte integrante del decreto di tutela di Piazza Matteotti viene - in un'apposita «scheda identificativa» - riportata integralmente, eccezion fatta proprio per il capoverso contenente le frasi sopra riportate, che quindi non figurano affatto nella trascrizione comunale;
l'architetto Mario Botta, pur dichiarando di aver messo insieme, nell'approccio progettuale, solo verde, acqua e minerali, vi ha previsto - fra l'altro - una vistosa pensilina in calcestruzzo con parti chiuse, volumi tecnici eccetera: proprio quello che risulterebbe vietato dal decreto del 2004 e che, pertanto, non può che condurre verso lo «spreco di tempo e denaro» giustamente paventato dalla stessa Amministrazione Comunale di Modena;
pur tuttavia - e questo è un aspetto che desta non poca preoccupazione - si susseguono, a quanto sembra, varianti di progetto di analoga impostazione e, gli incontri con i più autorevoli funzionari locali del Ministero per i Beni Culturali che, entrando nel merito di procedure «impossibili» e con un atteggiamento contraddittorio, determinano conseguenze negative per la salvaguardia dei luoghi e per gli stessi procedimenti in corso (incluso il decreto 26 aprile 2004 che risulta ancora sub judice);
nessuno sembra aver suggerito a Mario Botta quello che era stato suggerito a L. Lrier e che il Comune ha riportato nella sua memoria dinanzi al TAR (vanno studiati solo interventi che non comportino la costruzione di nuovi corpi di fabbrica), o, allo stesso Botta, qualche anno prima a Parma, Piazzale della Pilotta, dove, dopo inutili sue proposte di varie forme di edificazione, è stata realizzata - sempre su progetto Botta - una raffinata soluzione basata, questa volta davvero, su verde, acqua e minerali;
concettualmente non dissimile, in quello che appare come un deteriorato rapporto fra organi di tutela e amministrazione comunale, è il caso dell'area in cui sorgeva l'ex AMCM: un'area dismessa, ubicata nel centro urbano, su cui l'Amministrazione Comunale ha «progetti di risistemazione» da oltre 15 anni;
tale area è stata abbandonata ed offre oggi le condizioni per situazioni inaccettabili e possibili gesti violenti, quelli che finiscono prima o poi col richiedere interventi immediati, risolutivi e di dichiarato effetto mediatico, come bonifiche, demolizioni eccetera;
nel contempo, in un'escalation prolungata ma instancabile, si è provveduto - con tecniche diverse - a diminuire sempre più il numero degli edifici all'interno del comparto riconosciuti di interesse e sottoposti a tutela, fino a raggiungere il paradosso finale di riconoscerne tre su circa trenta corpi di fabbrica presenti e riportati in catasto;
a nulla sono serviti accertamenti e le stesse verifiche del «Consiglio Nazionale per i beni culturali ed ambientali», Comitato di Settore per i Beni Architettonici, regolarmente notificate al Comune;
risulta infatti che il Comune ha continuato ad inviare, utilizzando anche lo strumento delle rinnovate norme procedurali, agli organi regionali del Ministero per i Beni Culturali schede di verifica, non trascurando di precisarvi il proprio costante punto di vista: «nessun interesse»;
risulta infatti che le indicazioni del Comitato di Settore, senza alcuna istruttoria

additiva, sono state vanificate, come nel caso della importante «ex rimessa tram». Si pensi che la sola mancata attribuzione alla figura dell'architetto Vinicio Vecchi della «palazzina uffici con ampliamento» e del «cinema estivo» ha determinato, di fatto, una dichiarazione - ad evitare dubbi immediatamente resa nota al Comune - di «non interesse» per gli immobili medesimi: come se l'attribuzione ad un autore o ad un altro fosse elemento unico per definire valore e qualità di un immobile;
tutto ciò, purtroppo, senza che venisse proposta - in via collaborativa ed ai fini della tutela di una reale valorizzazione dei luoghi - alcuna indicazione di metodo utile per gli interventi da realizzare, interventi che, con tutta evidenza, si stanno invece disponendo in modo da avere, nel comparto, «mano libera», vale a dire quante più aree sgombrate da precedenti edificazioni e, soprattutto, prive di limiti o prescrizioni di altezza, cubatura, sagoma, eccetera per la successiva riedificazione;
a nulla è servito l'approfondito (storicamente ed amministrativamente), dettagliato «ricorso gerarchico»proposto, nel comune interesse per la tutela, da Italia Nostra nell'anno 2007 al Ministero per i beni e le attività culturali. Il ricorso è stato dichiarato non ammissibile, non per il merito ma paradossalmente perché finalizzato alla salvaguardia ed alla tutela sembra infatti che sarebbe stato ammissibile solo se avesse chiesto, all'incontrario, l'annullamento o la revisione di un provvedimento di tutela operante ai fini di salvaguardia. Come dire che gli organi, i massimi organismi preposti alla tutela, possono prendere in considerazione ed intervenire solo contro provvedimenti di salvaguardia e tutela e mai a favore della salvaguardia e della tutela. Questa singolare interpretazione è stata ritenuta tanto confacente alle esigenze della (non) tutela da essere rapidamente trasformata in indicazione prescrittiva (circolare) erga omnes, su tutto il territorio nazionale;
di fronte a queste modalità di approccio alla tutela (che vengono esemplificate su due casi, ma sembrano largamente diffuse, e proprio nell'area modenese) -:
quali iniziative urgenti il Governo intenda intraprendere affinché per le piazze del centro storico di Modena vengano adottati motivati provvedimenti di tutela di carattere prescrittivo, onde evitare il reiterarsi di situazioni incresciose, con un non possibile ma sicuro spreco di tempo e denaro e per l'area ex AMCM, venga riformulata la tutela quanto meno nei termini già decisi dal Comitato di Settore e venga affiancata da una rigorosa disciplina per le aree libere (o liberate) nel comparto, per gestire la trasformazione e per evitare di costruire, ancora una volta, troppo e male;
se non ritenga opportuno ridefinire le modalità e i casi di applicabilità del «ricorso gerarchico», per evitare che proprio il Ministero finisca di fatto per escludere casi nei quali si ricorra a tutela del patrimonio culturale;
quali iniziative intenda adottare per verificare la precisa responsabilità di chi opera nell'Amministrazione dello Stato che sembra agire contro la tutela di beni storici, determinando così il formarsi di atteggiamenti contraddittori rispetto ad indirizzi consolidati della Amministrazione stessa;
se intenda promuovere un'urgente avvicendamento di dirigenti e funzionari da troppo tempo fermi sullo stesso territorio o settore di competenza;
se intenda verificare il numero, l'elenco e le caratteristiche delle mancate tutele, formalizzate attraverso atti di revoca, riesame o revisione di atti pregressi e/o operanti, partendo - quale prima casistica - da Modena e dalla Provincia di Modena.
(4-02374)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

SIRAGUSA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i commi 36, 37, 38 e 39 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge Finanziaria 2008), hanno ridefinito i termini e la relativa applicazione della perenzione amministrativa, cioè la prescrizione grazie all'atto interruttivo previsto per legge del diritto a ottenere i fondi dovuti dallo Stato alle imprese a titolo di contributo in conto capitale nell'ambito della legge 488 del 1992;
i sopra citati commi hanno prodotto un abbassamento da 7 a 3 anni del periodo di iscrizione nel bilancio delle Pubbliche amministrazioni dei residui delle spese in conto capitale relativi sia al pagamento di corrispettivi per appalti, forniture di beni e servizi, che di stanziamenti a favore delle imprese (legge 488 del 1992, patti territoriali, programmazione negoziata, e altro) e la riassegnazione dei fondi destinati alle imprese che erano risultate aggiudicatarie dei fondi entro il 2004;
in concreto a seguito di questa modifica sono stati cancellati dal Bilancio dello Stato i fondi iscritti per le competenze del 2004 e dei precedenti anni (circa 27 miliardi di euro) delle imprese beneficiarie degli incentivi della legge n. 488 del 1992 divenendo «perento», ossia sospeso il loro credito all'erogazione delle agevolazioni stanziate;
tutte le richieste di erogazione dei fondi avanzate dalle predette imprese sono pertanto rimaste di fatto inevase. Infatti, pur inoltrando le banche concessionarie i cosiddetti tiraggi al Ministero dello sviluppo economico, questi andavano a confluire su capitoli di spesa oramai esauriti;
le banche concessionarie hanno provveduto a interrompere la trasmissione delle richieste di erogazione delle pratiche rientranti nella perenzione amministrativa, il che comporta inevitabilmente notevoli difficoltà finanziarie per le imprese interessate;
come sottolineato in un articolo de Il Sole 24 Ore del 1o ottobre 2008 dal titolo «Bloccati gli aiuti alle imprese», ciò ha comportato «una vera e propria stangata per i bilanci delle imprese che, anteriormente al 2004, avevano presentato domanda di aiuto per i loro progetti industriali, diventando beneficiari di decreti di finanziamento, ai sensi della legge n. 488 del 1992;
in particolare a soffrire di più di questa situazione sono le iniziative imprenditoriali già in fase avanzata di realizzazione, che «hanno costretto le aziende a forti esposizioni debitorie nei confronti delle banche» (articolo Il Sole 24 Ore di cui sopra);
per le imprese di piccole dimensioni, l'accesso a fondi e finanziamenti è di vitale importanza. Vedersi tagliare questa preziosa risorsa è quanto di peggio possa accadere, soprattutto quando ci si trova a operare in mercati «svantaggiati» come quelli del Mezzogiorno;
le procedure per ripristinare i diritti delle imprese prevedono un iter complesso e tortuoso -:
se non ritenga opportuno impegnarsi ad adeguare il fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti per l'anno 2008, esaurito, al fine di poter soddisfare tutti i debiti da tempo scaduti e a prevedere ulteriori interventi volti a sanare le ricadute negative delle misure della legge finanziaria 2008, anche mediante l'iscrizione nell'indicato fondo di sufficienti disponibilità;
se non ritenga altresì opportuno semplificare l'iter procedurale finalizzato al pagamento a favore delle imprese di somme dovute inserite nell'elenco dei residui passivi attraverso apposito decreto di variazione di bilancio.
(5-01042)

Interrogazioni a risposta scritta:

LUCIANO ROSSI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con l'articolo 2 comma 109 della legge finanziaria per il 2008 e successivamente con l'articolo 2 del decreto-legge n. 61 del 2008, convertito dalla legge n. 103, si dettano disposizioni per la restituzione dei tributi - contributi sospesi per effetto del sisma del 1997 che ha colpito le regioni Umbria e Marche, e delle ordinanze del Ministero Interno emesse, precisando che la restituzione avvenga nella misura del 40 per cento, senza aggravio di sanzioni, né di interessi;
con il successivo decreto-legge n. 162 del 2008, convertito dalla legge n. 201, sono state dettate le disposizioni relative al pagamento dei tributi e dei contributi sospesi; si rammenta che la sospensione interessò la generalità delle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma, il periodo 29 settembre 1997/31 marzo 1998; per le imprese destinatarie di ordinanza sindacale di sgombero, la sospensione fu prorogata fino al 30 giugno 1999;
la norma del decreto-legge n. 61 del 2008 comporta che in sede di recupero dei contributi e dei contributi sospesi, il debitore benefici quindi di una riduzione del 60 per cento degli stessi. Tale riduzione costituisce, per l'impresa debitrice, sopravvenienza attiva, maturata alla data di entrata in vigore della norma stessa, cioè il 10 aprile 2008, da recepire nel bilancio che dell'esercizio in questa norma ricade;
ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 88 comma 1, Testo Unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le sopravvenienze attive concorrono alla formazione del reddito imponibile se conseguite a fronte di spese, perdite ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Ne deriva che a fronte delle componenti negative dedotte in esercizi precedenti le sopravvenienze sono imponibili; se invece, pur imputate al punto economico, non sono state dedotte, le sopravvenienze non sono imponibili;
secondo le regole generali, la deducibilità non è ammessa per quanto riguarda le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive (Ilor, Irap), l'imposta sul patrimonio netto dell'impresa e l'Ici; è invece, ammessa per i contributi previdenziali ed assistenziali e per i tributi diversi da quelli sopraindicati; a fronte delle passività non generate da componenti negative di reddito imputabili a conto economico, quali in linea di massima i debiti Iva, le sopravvenienze concorrono sempre a formare il reddito imponibile;
per tanto sembrerebbe che per i contribuenti che hanno beneficiato della sospensione dei tributi e contributi per effetto del terremoto del 1997, la somma da restituire non sarà più del 40 per cento di quelli sospesi, ma l'importo dovuto sarà maggiorato dell'incidenza dell'imposte sul reddito conseguente alla tassazione del 60 per cento, considerato sopravvenienza attiva, secondo le aliquote attualmente vigenti;
in relazione ad una situazione del tutto analoga, l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), ha disposto che i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, che interessò le province di Catania, Ragusa e Siracusa, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, potessero definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni pregressi, mediante versamento dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento;
rispondendo ad una interrogazione presso la commissione Finanza della Camera il 15 maggio 2003, il Ministero

dell'Economia escluse per quella vicenda l'assoggettamento a tassazione delle sopravvenienze attive, che pur assommavano al 90 per cento di quanto dovuto, concludendo che in caso contrario all'onere di restituzione del 10 per cento sul debito da estinguere si aggiungerebbe la tassazione ad aliquota ordinaria del restante 90 per cento -:
quale interpretazione il Ministro interrogato dia della questione esposta in premessa e se non intenda applicare ai soggetti produttivi colpiti dal sisma del 1997 nelle regioni Umbria e Marche le stesse disposizioni applicate ai soggetti colpiti al sisma del dicembre 1990, che interessò le province di Catania, Ragusa e Siracusa, prevedendo l'esclusione della tassazione delle sopravvenienze attive, perché andrebbero ad aggravare la percentuale di restituzione del 40 per cento con l'aggiunta della tassazione ad aliquota ordinaria sul 60 per cento del debito che non dovrà essere pagato.
(4-02372)

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
dalle informazioni pubblicate l'11 febbraio 2009 sul sito del quotidiano inglese The Telegraph e dall'articolo pubblicato sul quotidiano Milano Finanza del 18 febbraio 2009 si evince che:
a) in occasione della 2922.ma riunione del Consiglio dell'Unione europea che si è tenuta il 10 febbraio 2009 a Bruxelles, nel corso della riunione «Economia e Finanza», è stato distribuito e discusso un documento di 17 pagine strictement confidentiel preparato dalla Commissione europea in cui l'entità degli asset rischio di tossicità delle banche europee viene stimata a 18 trilioni di euro (18 mila miliardi di euro, 36 miliardi di miliardi di lire);
b) in particolare nell'articolo di Milano Finanza viene riportato che «nell'Allegato 2 al paper di Bruxelles a pagina 16, gli asset tossici nei bilanci delle banche europee si possono trovare tra gli strumenti finanziari computati nel trading book o tra quelli che devono essere valutati al fair value (circa 13.700 miliardi equivalenti al 33 per cento del valore di bilancio di tutte le banche europee) e tra gli strumenti finanziari computati come disponibili per la vendita (approssimativamente 4.500 miliardi di euro equivalenti all'11 per cento del totale dei bilanci delle banche Ue);
insomma, fatti i conti, il 44 per cento degli asset delle banche europee dovrà sostenere il cosiddetto impairment test per un totale appunto di 18.200 miliardi. Chi supererà il test e quanti asset invece diventeranno impaired, cioè verranno svalutati? Difficile fare un pronostico, ma l'Europa è comunque seduta su una bomba ad alto potenziale distruttivo;
il documento della Commissione, che è una prima bozza delle linee guida che i Governi dovranno tenere in tema di quantificazione degli asset tossici nei bilanci delle banche europee, a pagina 5 a proposito di un intervento dei Governi che dovrebbero farsi carico degli asset tossici in pancia alle banche sostiene che «le stime sul totale delle svalutazioni di asset suggeriscono che i costi di bilancio (pubblico, ndr), attuali e contingenti, di un rilievo di attività potrebbe essere molto ampio in termini assoluti e relativi rispetto al Pil degli Stati membri» -:
se quanto riportato risponda al vero e, in caso affermativo, quale sia la reale situazione nella quale si trovano le banche «italiane» nonché quali possano essere le ripercussioni sull'Unione europea in quanto tale, ovvero se e come la BCE potrebbe essere coinvolta nella bancarotta.
(4-02375)

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

II Commissione:

BELCASTRO, ZELLER e BRUGGER. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
a gennaio 2008 si sono concluse le procedure di riqualificazione per i passaggi interni alle aree B e C del personale in servizio presso la Casa circondariale di Bolzano con l'approvazione delle graduatorie finali, a norma dell'articolo 15 del CCNL 1998-2001 del personale dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, i cui posti erano stati banditi in base alla pianta organica approvata dallo stesso Ministero nel 2002;
nel resto del territorio nazionale le stesse procedure si sono concluse e perfezionate già nel 2004, mentre in Provincia di Bolzano si è avuto un ritardo a causa di un diverso iter, più complesso, che deve perfezionarsi con il recepimento della pianta organica in una apposita norma di attuazione che dovrà approvare la Commissione paritetica;
il personale dunque non può essere debitamente inquadrato, a livello giuridico ed economico, per le more nella costituzione della Commissione paritetica per la XVI legislatura, che deve recepire la nuova pianta organica con una apposita norma di attuazione -:
quali siano i suoi intendimenti per risolvere la problematica esposta in premessa.
(5-01044)

SAMPERI, LENZI, ZAMPA e BERNARDINI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il carcere minorile del Pratello di Bologna si trova collocato in un complesso storico, in pieno centro città, e necessita da anni di interventi strutturali di adeguamento e vi trovano attualmente alloggiamento dai quindici ai venti ragazzi, in maggioranza immigrati e in custodia cautelare;
le celle sono umide, prive di pavimento, l'arredamento, laddove esiste, è vecchio e deteriorato. Mancano aule e laboratori, una parte delle scale è pericolante, come certificato dalla Asl, notevoli sono le difficoltà nelle quali si trova a lavorare il personale, in particolare i servizi sociali, che sono costretti da sette anni ad operare in un prefabbricato da «terremotati»;
nel 2002 il Ministero di grazia e giustizia ha appaltato lavori di ristrutturazione per 5,3 milioni di euro, lavori che dovevano essere ultimati entro il 2007. Attualmente presenta porzioni dell'edificio in parte già ristrutturate ma non completate e quindi non utilizzate;
in data 19 gennaio 2009 le deputate interroganti hanno effettuato una visita presso il suddetto carcere, rilevando una situazione abitativa di grave disagio non solo all'interno del carcere minorile, ma anche nel contiguo tribunale dei minori. Infatti il tribunale dei minori presenta stanze adoperate normalmente dal personale ora inagibili causa la caduta di calcinacci -:
quali misure intenda adottare per garantire adeguate misure igienico-sanitarie e di sicurezza sia per i ragazzi per i quali sono previsti percorsi di recupero sociale, che per il personale dell'istituto minorile, per verificare le ragioni dei ritardi nei lavori e gli eventuali sprechi.
(5-01045)

LO PRESTI e COSTA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 16 settembre 2008, convertito dalla legge n. 181 del 2008, ha previsto la confluenza delle somme giacenti, tra l'altro, su conti bancari oggetto di sequestro nell'ambito

di procedimenti penali o di misure di prevenzione, nel «Fondo unico giustizia»;
tale confluenza viene attuata tramite cambio di titolarità dei rapporti bancari in oggetto (a beneficio di Equitalia Giustizia Spa) e successivo trasferimento delle giacenze del suddetto fondo;
la stessa norma, da applicarsi ad ogni tipo di rapporto bancario, a prescindere dal soggetto intestatario (persona fisica o giuridica) e quindi anche con riferimento a conti bancari su cui vengono gestiti i flussi finanziari aziendali, prevede che gli amministratori giudiziari possano, nell'ambito di una gestione dinamica dei beni sequestrati (soprattutto ove si tratti di aziende), utilizzare le somme di denaro necessarie al pagamento delle spese di amministrazione;
tuttavia alla data odierna, non essendo stato emanato il previsto decreto ministeriale con cui si dovrebbero disciplinare le modalità di utilizzazione da parte degli amministratori giudiziari, non risulta possibile, per questi ultimi, accedere a tali somme;
malgrado ciò, Equitalia Giustizia Spa ha sollecitato gli istituti bancari a dare attuazione alla predetta norma provvedendo immediatamente al cambio di titolarità dei conti;
quanto sopra è quello che in parte è già avvenuto ed in parte sta avvenendo in questi giorni, provocando lo scompiglio anche tra gli stessi istituti bancari (che a tutt'oggi non sanno ancora se possono o meno procedere al pagamento di assegni tratti sui conti in oggetto in data antecedente al cambio di titolarità);
la prima immediata conseguenza di tale stato di cose è la impossibilità, da parte degli amministratori (giudiziari o societari) di fare fronte al pagamento di ogni sorta di spesa corrente (retribuzioni del personale, forniture, contributi, imposte, eccetera);
è facile, inoltre, immaginare quale potrà essere, da qui a qualche giorno, l'effetto della notizia che gli amministratori giudiziari non dispongono più delle risorse necessarie per fare fronte alle obbligazioni delle imprese gestite. Ovviamente, le imprese in amministrazione giudiziaria non riusciranno ad ottenere alcun affidamento presso i fornitori e la impossibilità di disporre di liquidità comporterà il blocco della produzione;
una ulteriore conseguenza, potrebbe essere lo stato di «liquidazione di fatto» di alcune società che per effetto della perdita di titolarità dei conti bancari (ove vi fossero ingenti liquidità) ed il conseguente stralcio contabile delle relative poste dell'attivo, si ritrovino ad avere abbattuto il capitale proprio (capitale sociale ed eventuali riserve) oltre il limite di cui all'articolo 2448 del Codice Civile, con la conseguente impossibilità (pena la responsabilità illimitata e solidale degli stessi amministratori) di assumere nuove obbligazioni;
in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, infatti la chiusura di numerosissime imprese e la perdita di parecchie migliaia di posti di lavoro costituirebbe un danno immediato, irreparabile e dalle conseguenze sociali e politiche difficilmente calcolabili, specialmente in alcune regioni del nostro Paese ove le amministrazioni giudiziarie rappresentano una realtà estremamente diffusa;
il Presidente della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ha già inviato una nota con cui invita Equitalia e gli Amministratori giudiziari a concordare le modalità di utilizzo delle somme di denaro occorrenti alla gestione dei beni (e soprattutto delle aziende) amministrati -:
quali iniziative urgenti si intendano assumere per porre rimedio alle gravi disfunzioni che si verificheranno nel sistema di gestione e di amministrazione dei beni oggetto di sequestro, confisca o altro provvedimento cautelare.
(5-01046)

Interrogazione a risposta scritta:

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la signora Roberta Furno è stata sottoposta a libertà controllata per anni uno con ordinanza n. 457/01 R.P.R.C. - n. 1438/01 R.Ord. - n. 860/01 R.E.S.S. emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce il 18 ottobre 2001 in conversione della multa inflitta dal Tribunale di Brindisi con sentenza del 3 aprile 1992 per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
successivamente, con ordinanza del 24 giugno 2008, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce respingeva l'istanza di differimento della libertà controllata per motivi di salute proposta dalla signora Furno, posto che le difficoltà deambulatorie della donna non erano state ritenute dalla perizia d'ufficio tali da impedire alla stessa di raggiungere, una volta al giorno, e accompagnata da suo marito, la Caserma dei Carabinieri di Suturano (Brindisi), distante solo poche centinaia di metri dalla sua abitazione;
l'ordinanza che disponeva la sanzione sostitutiva della libertà controllata veniva pertanto notificata alla signora Furno dal Comando Stazione Carabinieri di Suturano (Brindisi) il 18 luglio 2008 ma, all'atto della notifica, l'interessata riferiva immediatamente ai Militi che, in caso di sua sottoposizione alle prescrizioni della libertà controllata, non avrebbe potuto ottemperare all'obbligo di firma presso la Caserma dei Carabinieri perché impossibilitata a deambulare;
nonostante il referto medico abbia attestato che la signora Furno è affetta da «emiparesi sinistra con grave deficit deambulatorio» e che la stessa «si muove stentatamente dentro casa appoggiandosi a vari mobili ed esce di casa solo se accompagnata da parenti con sedia a rotelle», il Magistrato di Sorveglianza riteneva che le difficoltà deambulatorie della donna non fossero tali da impedire alla medesima di raggiungere, una volta al giorno e accompagnata da suo marito, la Caserma dei Carabinieri di Suturano e, pertanto, trasmetteva gli atti al Tribunale di Sorveglianza con proposta di riconversione della sanzione sostitutiva della libertà controllata in anni uno di reclusione;
il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 3 febbraio 2009 (Presidente dottor Elio G. Romano; Magistrato Estensore dottoressa I. Gustapane), accoglieva la richiesta del Magistrato di Sorveglianza in quanto «il comportamento tenuto dall'interessata è sintomatico della volontà di non sottoporsi alla esecuzione della sanzione strumentalizzando le condizioni di salute, ed è da ritenersi incompatibile con la prosecuzione della libertà controllata e, pertanto, la sanzione sostituiva, sinora mai eseguita, deve essere riconvertita in un anno di reclusione»;
sottolineato che la signora Roberta Furno risulta essere affetta, come da documentazione medica allegata agli atti processuali, da neoplasia polmonare, oltre al fatto che attualmente le sue condizioni generali di salute sono particolarmente critiche, pesando la medesima appena 38 chilogrammi ed essendo totalmente inidonea all'uso degli arti inferiori, di tal che, tanto l'ordinanza del 24 giugno 2008 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto l'istanza di differimento della libertà controllata, quanto quella successiva del 3 febbraio 2009 con la quale, sempre il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, ha disposto la riconversione della libertà controllata in anni uno di reclusione, appaiono integrare ad avviso degli interroganti le ipotesi estreme di abnormità, negligenza e/o errore inescusabile;
allo stato delle risultanze medico-legali, le infermità di cui risulta essere affetta la signora Furno si presentano in forma tale da determinare, almeno in teoria, una condizione di incompatibilità con lo stato di detenzione;
la Costituzione della Repubblica tutela il diritto alla salute, e uno Stato in

cui prevalga la certezza del diritto non può, e non deve, avallare inumane ingiustizie -:
quali iniziative di carattere ispettivo il Ministro della giustizia intenda eventualmente assumere, ai fini dell'esercizio di tutti i poteri di sua competenza rispetto alle vicende segnalate in premessa.
(4-02376)

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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1o dicembre 2008 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture del 5 novembre 2008, riparto delle risorse del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2008, la cui disponibilità è di euro 205.568.967,29;
dette risorse vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrato dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
i comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti -:
per ciascun anno a partire dal 2000 a) se e quali controlli siano stati effettuati; b) quanti siano i Comuni che abbiano avuto assegnate risorse; c) quanti siano i soggetti che abbiano ricevuto contributi; d) quale sia il contributo medio mensile; e) se quanti siano i soggetti che hanno ricevuto contributi per più anni.
(4-02368)

LAGANÀ FORTUGNO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
in una nota della Divisione Cargo di Trenitalia viene riportato che, per quanto riguarda la Calabria oltre ad essere messo fuori catalogo, per il 2009, lo scalo merci di Lamezia Terme, già fatto oggetto di una recente interrogazione a risposta scritta, è stato riportato nella stessa posizione anche quello di Cosenza;
pur comprendendo l'esigenza di addivenire ad una ottimizzazione della rete e degli scali adibiti al trasporto delle merci, non si può non evidenziare come, qualora fosse confermata la decisione di chiudere anche lo scalo merci di Cosenza, si verrebbe a determinare la scomparsa di fatto del trasporto merci su rotaia dalla quasi totalità degli scali della regione calabra. Rimarrebbero, infatti, soltanto lo scalo di Reggio Calabria, sempre fuori catalogo ma con deroga per il materiale ferroviario destinato all'imbarco, e quello di Villa S. Giovanni, fuori catalogo ma con previsione di apertura al traffico commerciale a seguito di successive indicazioni;
tutto ciò, come è facilmente comprensibile, determinerebbe una forte penalizzazione nell'operatività delle industrie, delle imprese artigianali, delle attività commerciali e sociali in generale, con una conseguente ricaduta negativa sull'economia della regione;
a peggiorare questo quadro di situazione si sono, peraltro, aggiunti i gravi danni causati dal maltempo, che hanno reso molto difficile il trasporto su strada, unica alternativa a quello su rotaia, con la chiusura di alcune arterie principali e l'intasamento di quelle secondarie;

pertanto, in un momento di generale crisi economico-finanziaria, al fine di ridurre la marginalità geografica e di favorire la movimentazione delle merci e dei prodotti, sarebbe più opportuna una strategia basata sul potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto calabresi e non di riduzione e di chiusura di servizi -:
se non sia necessario ed opportuno un ripensamento in merito alla eventuale decisione di escludere la stazione di Cosenza dall'elenco degli scali ferroviari per le merci al fine di favorire anche la ripresa ed il rilancio della già penalizzata economia calabrese.
(4-02369)

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INTERNO

Interrogazione a risposta in Commissione:

GIULIO MARINI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il campo nomadi di Roma denominato Casilina 900 è il più antico e più grande campo rom d'Europa, in cui vivono oltre 650 nomadi;
il Sindaco Alemanno ha più volte dichiarato di voler sgomberare e trasferire altrove i rom del campo Casilino 900 come soluzione per arginare il grave degrado sociale in cui versa la struttura romana;
nel dicembre 2008, dopo mesi di sopralluoghi e indiscrezioni, il Campidoglio ha comunicato di aver individuato nella zona di Settecamini, nelle vicinanze della Tiburtina, la zona in cui spostare il campo nomadi;
da notizie di stampa si è appreso che a seguito di incontri avvenuti tra il Ministro dell'interno, il Sindaco Alemanno, il Presidente della Regione Marrazzo e il Presidente della Provincia Zingaretti, sia stato deciso di delocalizzare il campo nomadi a Tarquinia nella provincia di Viterbo -:
se corrisponda al vero che sia avvenuto questo incontro tra il Ministero dell'interno le autorità locali di Roma e provincia e se effettivamente il Comune di Tarquinia sia stato individuato come prossima sede per l'accoglienza del campo nomadi.
(5-01043)

TESTO AGGIORNATO AL 14 MAGGIO 2009

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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

ANTONINO RUSSO e SIRAGUSA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
lo schema del regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 e approvato dal Consiglio dei ministri il 18 dicembre 2008, all'articolo 5, commi 6 e 9, riformula il quadro orario settimanale delle discipline di insegnamento nella scuola secondaria di primo grado senza contemplare l'insegnamento dell'informatica, nonostante il C.N.P.I. con delibere del 25 febbraio 2005 e del 16 settembre 2006 abbia proposto di «comprendere nell'Educazione Tecnica tutto l'insegnamento tecnologico e l'informatica [...] data la positiva esperienza dei laboratori di sperimentazione maturata dai docenti di educazione tecnica e l'esigenza di esprimere sin dalla scuola media un'accelerazione al processo di alfabetizzazione informatica dei ragazzi», e la Circolare ministeriale 29/2004, in attesa della revisione delle classi di concorso, abbia assegnato ai docenti di educazione tecnica l'insegnamento della tecnologia, mentre in molte scuole tali docenti, peraltro debitamente formati presso le scuole di specializzazione, sono stati utilizzati per l'insegnamento di informatica nell'ora settimanale di laboratorio;

la Circolare ministeriale n. 10/2009 ha confermato «per quanto riguarda la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica [...] nella prospettiva di una specifica modifica regolamentare, che tale disciplina, come da prassi diffusa, concorre alla determinazione della media dei voti»;
l'attuale sistema di formazione nei licei psico-pedagogici e della comunicazione (sperimentale del liceo scientifico) prevede l'insegnamento del diritto e dell'economia per due ore settimanali, a dispetto dell'assenza prevista nello schema di regolamento emanato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 e approvato dal Consiglio dei ministri il 18 dicembre 2008 riguardante il secondo ciclo d'istruzione, nonostante le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006, puntualmente richiamate dall'articolo 1 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 30 ottobre 2008 che ha introdotto nel piano di studi del primo e del secondo ciclo dell'istruzione la disciplina di cittadinanza e costituzione;
la Circolare ministeriale n. 6/2009 introduce nella scuola secondaria di primo grado l'alternativa tra lo studio di una seconda lingua comunitaria e il cosiddetto potenziamento dell'inglese, prevedendo la possibilità di destinare a quest'ultima lingua anche il monte ore ad oggi dedicato al francese, allo spagnolo od al tedesco, mentre la legge n. 53/2003 introduceva nel curricolo obbligatorio della scuola secondaria di primo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, lo studio di una seconda lingua comunitaria per due ore settimanali, recependo le indicazioni ancora recentemente emerse dal Consiglio Europeo e gli obiettivi indicati dalla conferenza di Lisbona (marzo 2000) che raccomandano la necessità imprescindibile per ogni cittadino UE della conoscenza di due lingue comunitarie oltre alla propria lingua madre, dopo che anche le istruzioni operative allegate al decreto ministeriale 61/08 che prevedevano assunzioni a tempo indeterminato sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili di seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado sono state disattese a causa della mancata abrogazione del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 226/2005 -:
quali provvedimenti di propria competenza il ministro interrogato intenda disporre al fine di garantire lo specifico insegnamento settimanale dell'informatica nella scuola dell'obbligo attraverso l'utilizzo dei docenti afferenti all'ambito scientifico-tecnologico della scuola secondaria di primo grado, continuando l'esperienza laboratoriale; di promuovere l'incremento della pratica sportiva nel primo ciclo d'istruzione e valorizzare la disciplina dell'educazione fisica, in particolare, nella scuola secondaria di primo grado; di rivalutare l'insegnamento del diritto e dell'economia non soltanto nei licei di scienze umane ma anche negli istituti professionali al fianco dell'educazione civica e per coprire una lacuna della formazione di base del cittadino e introdurre l'insegnamento obbligatorio della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado e procedere all'assunzione del relativo personale docente abilitato inserendolo nell'organico di diritto.
(5-01041)

Interrogazione a risposta scritta:

LAGANÀ FORTUGNO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito della formazione specialistica dell'area medica, il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ha ritenuto di dover apportare, per l'anno accademico 2008-2009, una significativa riduzione dei contratti per le Scuole di Specializzazione in Scienze dell'Alimentazione;
in particolare si è passati dai 36 contratti del 2007-2008 ai 28 del corrente

anno, con una diminuzione percentuale del 22 per cento che è di gran lunga superiore alla quasi totalità delle scuole relative alle altre specializzazioni dell'area medica;
tenuto conto dei dettami degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 1o agosto 2005, in virtù dei quali «Per ciascuna scuola il numero minimo di specializzandi iscrivibili non può essere inferiore a tre per ciascun anno di corso», il numero di scuole attivabili nell'anno 2008-2009 è pari a 9 unità;
ciò significa che delle 23 scuole di specializzazione in Scienze dell'Alimentazione esistenti, ben 14 non potranno essere attivate;
al riguardo, va evidenziato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha reso noto che il soprappeso e l'obesità stanno assumendo sempre di più i caratteri di un'epidemia e sono tra i fattori principali di mortalità e morbosità in Europa. Infatti, sempre secondo l'OMS, oltre il 50 per cento della popolazione adulta europea soffre di tali problemi;
peraltro, il Consiglio d'Europa, in una risoluzione del 2003 su «Il cibo e la nutrizione in ospedale» ha indicato specificamente la necessità di intensificare la formazione post-laurea dei medici nel campo della nutrizione;
nella stessa direzione si è espresso anche il Parlamento europeo, che, con una risoluzione recente (settembre 2008) sulla strategia europea riguardante gli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al soprappeso e all'obesità, ha sottolineato come tali aspetti debbano essere trattati in maniera scientifica, secondo una visione unitaria e integrata, operando sul piano nazionale, regionale e locale nel rispetto della sussidiarietà;
alla luce di quanto sopra riportato, la decisione di ridurre il numero dei contratti di formazione per medici specialisti in Scienze dell'Alimentazione, appare in netto contrasto con la sempre maggiore importanza rivestita dal problema della cattiva alimentazione e della conseguente incrementata esigenza di disporre di un numero adeguato di specialisti del settore -:
se non ritenga che sia necessario ed opportuno rivedere la decisione presa di ridurre il numero dei contratti di formazione per l'anno accademico 2008-2009, mantenendolo allo stesso livello dell'anno precedente.
(4-02370)

...

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

DI BIAGIO e PICCHI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
ai sensi delle disposizioni contenute nella finanziaria 2008, i pensionati iscritti all'INPDAP, per beneficiare delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia devono presentare annualmente apposita domanda con la quale confermare il diritto a tali detrazioni e la richiesta è condizione essenziale per il loro riconoscimento;
l'INPDAP, quale sostituto d'imposta, è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale dei redditi da pensione corrisposti ogni anno, tenendo conto anche delle detrazioni d'imposta spettanti ai pensionati;
tutti coloro che non hanno comunicato all'INPDAP la richiesta, si troverebbero nella condizione di ricevere il loro vitalizio erogato in misura ridotta, con decurtazioni pari al 50 per cento della pensione, dalla rata di gennaio 2009, in virtù della procedura innovativa, condivisa dalla Agenzia dalle entrate, in base alla

quale è stato garantito a tutti gli interessati il trattamento pensionistico minimo INPS;
la situazione attuale coinvolge circa 350.000 pensionati italiani;
le dinamiche contenute nelle disposizioni della Finanziaria 2008 hanno suscitato grande sconcerto da parte dei pensionati che si sono trovati di fronte ad un iter complesso da seguire, a seguito della inadeguata e non tempestiva comunicazione degli obblighi da adempiere per usufruire delle detrazioni -:
quali misure intenda predisporre al fine di chiarire la normativa di riferimento e garantire adeguati meccanismi di semplificazione delle informazioni dirette agli utenti, onde evitare situazioni di incomprensione o assenza di disposizioni chiare.
(4-02371)