Allegato B
Seduta n. 94 del 27/11/2008

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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta scritta:

IANNARILLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in base a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 143/2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449/1997 (secondo il quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul FFO, Fondo per il finanziamento ordinario) non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore dell'università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 448/1998 (che fissa i meccanismi di adeguamento contributivo per il personale non contrattualizzato) e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002;
la «sterilizzazione» degli incrementi stipendiali ai fini del rapporto tra spese fisse per il personale di ruolo delle università statali e FFO è stata rinnovata per il 2005 dalla legge n. 306/2004, per il 2006 dalla legge n. 51/2006, per il 2007 dalla legge 17/2007 e per il 2008 dalla legge n. 31 del 2008;
l'Università di Cassino ha sempre operato le proprie scelte programmatorie nel pieno rispetto del limite del 90 per cento di cui sopra. In particolare, per quanto riguarda l'erogazione degli incrementi stipendiali, ivi inclusi gli arretrati (che spesso risultano determinati nello scorcio finale dell'esercizio finanziario), ne ha sempre programmato il pagamento in funzione della propria situazione di cassa e della programmazione delle uscite, dal momento che presso l'Università di Cassino sono in corso di realizzazione opere

infrastrutturali che richiedono un'attenta valutazione e programmazione dei pagamenti per restare entro il fabbisogno assegnato;
attraverso la procedura PROPER, la tecnostruttura del Ministero ha valutato, per ciascuna università, l'incidenza del pagamento degli incrementi stipendiali in maniera forfetaria fino al 2006, indipendentemente dall'effettiva erogazione di detti incrementi stipendiali. Ciò ha determinato la circostanza che alcune università, ma non quella di Cassino, si sono viste artificiosamente ridotto il rapporto spese fisse per il personale di ruolo e FFO anche senza aver provveduto all'erogazione degli incrementi stipendiali;
a partire dal 2007 la tecnostruttura del Ministero ha modificato le modalità di valutazione dell'incidenza del pagamento degli incrementi stipendiali, considerando solo gli incrementi stipendiali pagati nell'anno 2007 e riferibili a quell'anno. In tal modo le università, come quella di Cassino, che avevano pagato gli incrementi stipendiali riferibili al 2006 in tutto o in parte nel 2007 non se li sono visti riconosciuti;
bisogna sottolineare inoltre che mai, a decorrere dal 2004 in poi, l'Università di Cassino si è vista riconoscere pagamenti di incrementi stipendiali maggiori di quelli effettivamente erogati (se si fa eccezione per euro 17.170 nel 2007);
dai conteggi effettuati secondo la procedura PROPER è risultato che l'Università di Cassino avrebbe superato il tetto massimo del 90 per cento per le spese del personale, così da essere etichettata come «università non virtuosa», con un grave danno alla immagine ed alle attività istituzionali dell'Università (per le università non virtuose è disposto il blocco delle assunzioni del personale docente e amministrativo);
il buon nome ed il prestigio dell'Università di Cassino sono state ulteriormente danneggiati da articoli apparsi su alcuni quotidiani nazionali (tra cui il Sole 24 Ore del 22 settembre 2008), in cui l'Università veniva definita «spendacciona» e in una situazione di forte emergenza, con i conti in rosso;
il conto consuntivo presentato dall'Università di Cassino relativo all'esercizio finanziario per l'anno 2007, come da approvazione del Consiglio di amministrazione e da certificazione del Collegio dei revisori, registra un rapporto tra assegni fissi e stanziamenti del FFO pari all'89,03 per cento; la differenza con quanto emerso dai calcoli effettuati dagli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fissato al 91,3 per cento, deriva dal non riconoscimento della voce relativa al pagamento degli aumenti contrattuali, in quanto gli stessi sarebbero ritenuti, sempre dagli uffici del Ministero, non conformi alle vigenti disposizioni di legge -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tale situazione e se non ritenga opportuno, nell'ottica della riforma dell'università italiana, prevedere che a partire dal 2009 sia disposto il blocco delle procedure concorsuali e di valutazione comparativa per quelle università i cui conti consuntivi relativi all'esercizio finanziario dell'anno precedente attestino il superamento del limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, anche in considerazione del fatto che i dati forniti dal sistema PROPER sono spesso errati e dunque inattendibili;
se non ritenga altresì opportuno riaprire e modificare la procedura PROPER al fine di correggere i dati errati emersi nel calcolo delle spese del personale dell'Università di Cassino, secondo i quali il rapporto tra il personale di ruolo e il FFO erogato dallo stesso Ministero risulta essere del 91,3 per cento con un superamento del tetto del 90 per cento consentito

dalla legge, anziché dell'89,03 per cento come invece risulta dai calcoli effettuati dall'amministrazione dell'Università di Cassino.
(4-01754)

MURGIA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
la signora Franca Maria Cuccuru, in servizio a tempo determinato presso il circolo didattico di Ghilarza con la qualifica di insegnante elementare, risulta seconda nella graduatoria permanente per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in provincia di Oristano con 105 punti della 3a fascia ed in attesa di nomina a tempo indeterminato;
secondo quanto si evince dagli atti della vicenda, sembrerebbe che la CISL Scuola di Oristano abbia avanzato istanza di conciliazione, ex articolo 135 CCNL vigente e articolo 66 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della controversia tra la signora Cuccuru e il Ministero dell'università e della ricerca, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale di Cagliari e il Direttore Coordinatore dell'Ufficio scolastico provinciale di Oristano, poiché pare che lo stesso Ufficio scolastico della Provincia di Oristano abbia disposto l'assunzione di docenti con posizioni di graduatoria inferiori a quello della signora Cuccuru;
sembrerebbe che il predetto Ufficio scolastico di Oristano abbia motivato la presunta ed anomala procedura di assunzione sostenendo che gli aventi titolo all'assunzione per i posti disponibili dovevano essere forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento della lingua inglese;
secondo quanto affermato dalla CISL nella sua istanza, sembrerebbe che la signora Cuccuru lamenti la mancata assunzione nei ruoli dei docenti di scuola primaria della Provincia di Oristano malgrado l'esistenza della disponibilità a tali fini di 5 posti di ruolo comune che sarebbero poi aumentati a 10;
secondo quanto contestato dalla CISL, sembrerebbe che la normativa vigente non preveda che il titolo di specializzazione per l'insegnamento della lingua inglese implichi una priorità di assunzione esulando dalla posizione in graduatoria dei candidati; infatti, in presenza di disponibilità di posti di tipo comune, così come nel caso della signora Cuccuru, l'amministrazione dovrebbe disporre le nomine scorrendo la graduatoria di merito. Laddove i candidati in graduatoria non siano in possesso di titolo per l'insegnamento di lingua straniera dovrebbero essere assegnati prioritariamente su posti di insegnamento comuni, mentre alla copertura della tipologia dei posti dell'organico funzionale relativi alla lingua straniera si dovrebbe provvedere successivamente in organico di fatto;
il predetto titolo di specializzazione consentirebbe all'interessato soltanto l'assegnazione della sede su un posto di insegnamento di lingua straniera;
secondo quanto affermato dalla CISL nella sua istanza, pare che, ad ulteriore conferma di quanto contestato, le assunzioni a tempo indeterminato dovrebbero avvenire sulla base di un contingente numerico di posti riferiti a posti comuni, scuole speciali e sostegno, messi a disposizione per tale operazione; l'assegnazione della sede (e quindi l'eventuale copertura delle tipologie di posti appartenenti all'organico funzionale per i quali è richiesto un titolo specifico) sarebbe un corollario dell'individuazione dell'interessato avente titolo all'assunzione -:
se corrisponda al vero quanto affermato dalla CISL nella sua istanza di conciliazione ex articolo 135 CCNL vigente e articolo 66 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

se la procedura di assunzione descritta in premessa e adottata dall'Ufficio scolastico provinciale di Oristano sia regolare;
ove la procedura di assunzione descritta in premessa non risulti regolare, se e secondo quale modalità intendano intervenire per assicurare alla signora Cuccuru il godimento del suo diritto ad essere assunta in quanto seconda nella graduatoria permanente per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in Provincia di Oristano.
(4-01757)