Allegato B
Seduta n. 94 del 27/11/2008

TESTO AGGIORNATO AL 21 LUGLIO 2010

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ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta in Commissione:

CENNI, OLIVERIO, TRAPPOLINO e MARCO CARRA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», rappresenta un punto di equilibrio avanzato e condiviso dalle associazioni venatorie, ambientaliste e degli agricoltori;
la stessa legge presenta, tra i suoi principi ispiratori, la tutela del patrimonio faunistico nazionale e disciplina l'attività venatoria attraverso dati e parametri scientifici e stabilisce che le Regioni esercitano le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento della gestione faunistico-venatoria;
in relazione a questa complessa funzione il comma 14 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha disposto che il 50 per cento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia venga trasferita alle Regioni «al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle Regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni», a decorrere dall'anno 2004. La stessa legge finanziaria per il 2001 ha stabilito inoltre che «per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire»;

fino ad oggi le Regioni hanno ricevuto soltanto i finanziamenti stanziati in via transitoria: i finanziamenti previsti per l'anno 2001 sono stati erogati nel 2003, quelli per l'anno 2002 nel 2004 e quelli relativi all'anno 2003 nel 2008;
le Regioni devono quindi ancora ricevere il 50 per cento della tassa governativa relativamente agli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.
il comma 1 dell'articolo 35 della citata legge n. 157 del 1992 dispone che. «al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le Regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge»;
lo stesso articolo 35, al comma 2, precisa che «sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge»;
ad oggi, ad oltre 16 anni dalla sua entrata in vigore, non è stata ancora presentata in Parlamento nessuna relazione da parte dei diversi Ministri competenti;
invece, varie iniziative parlamentari di modifica della legge 157 del 1992 sono state presentate pur in mancanza di tale quadro di riferimento -:
se il Governo non intenda provvedere al più presto al trasferimento delle risorse dovute alle regioni, così come sancito dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
quali intendimenti abbia il Governo in previsione di una sistemazione organica della finanza pubblica, in relazione alle funzioni svolte dalle Regioni, in forza dell'articolo 117 della Costituzione nelle materie non espressamente nominate dalla Costituzione;
se il Ministro per le politiche agricole non intenda provvedere, in tempi brevi, a presentare in Parlamento la relazione di attuazione della citata legge n. 157 e conseguentemente ad avviare su quella base un confronto nelle sedi competenti e tra le associazioni venatorie, ambientaliste e degli agricoltori, per valutare gli aggiornamenti legislativi necessari a rendere l'insieme delle norme citate più attuali ed efficaci sul piano interno e comunitario.
(5-00689)

Interrogazioni a risposta scritta:

DE POLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
a partire dall'anno 2007 le Politiche Sociali sono state inserite all'interno dei vincoli del patto di stabilità nazionale, i contributi a sostegno della gestione dei servizi educativi alla prima infanzia e delle scuole d'infanzia paritarie non sono stati ancora erogati, in quanto il suddetto patto vincola le regioni a contenere la spesa pubblica;
per esempio in Veneto, pur essendo ormai iniziato il nuovo anno scolastico, i servizi non hanno ancora ricevuto il pagamento degli acconti deliberati dalla Giunta regionale;
infatti il patto di stabilità non consente alla cassa regionale di far fronte agli stanziamenti previsti per competenza dalla legge di bilancio, né di incrementare la spesa regionale a fronte delle nuove entrate statali (derivanti dal riparto del fondo nazionale per il potenziamento dei servizi alla prima infanzia);
con la legge Finanziaria sono arrivati al Veneto 9 milioni di euro circa nel 2007 e 13 nel 2008 mentre si prevede una riduzione della disponibilità di tale somma per l'anno 2009;
il paradosso è che una legge statale vieta alla regione di incrementare la spesa

più del 2,5 per cento rispetto all'anno precedente, generando una situazione sempre più insostenibile;
molte scuole, di cui la gran parte cattoliche sono oggi costrette a chiedere il credito alle banche, vanificando anche la buona volontà del legislatore regionale. Le scuole materne paritarie nel solo Veneto accolgono più di centomila bambini interessando il 75 per cento della popolazione;
effettuare pesanti tagli o porre dei vincoli alla spesa sociale, laddove questa provveda al benessere e alla educazione dei nostri figli non sembra essere segno di civiltà -:
se il governo si attiverà per dare priorità ai pagamenti dei contributi a favore dei servizi della prima infanzia e delle scuole non statali eliminando le spese sociali del patto di stabilità nazionale.
(4-01762)

CAPANO, VICO, CONCIA, SERVODIO, FERRANTI e BELLANOVA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
La dottoressa Desirée Digeronimo, Sostituto Procuratore distrettuale antimafia della Repubblica presso il Tribunale, da anni conduce delicatissime indagini sulle organizzazioni criminali operanti nella città di Bari, ed in particolare sul cosiddetto «clan Strisciuglio» che, come si evince dalle relazioni semestrali della Direzione investigativa antimafia al Parlamento è da qualche anno l'organizzazione più pericolosa a causa del capillare controllo sulla gran parte del territorio urbano ed extraurbano barese. Si rammenta, solo a titolo esemplificativo, l'operazione cosiddetta «eclissi» che nel gennaio del 2006 ha portato all'arresto di 181 esponenti del suddetto clan;
la dottoressa Desirée Digeronimo è ormai da mesi vittima di minacce di morte, subite addirittura durante la celebrazione del processo sull'omicidio di Gaetano Marchitelli, giovane vittima innocente di mafia;
il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Bari ha predisposto una misura di scorta e vigilanza per il tragitto casa-lavoro nel maggio scorso;
l'odierna (27 novembre 2008) edizione di Bari del quotidiano La Repubblica riporta la notizia che, a seguito delle dichiarazioni di un esponente del clan Strisciuglio che ha iniziato il percorso di collaborazione con la Magistratura barese, è stato pianificato un attentato alla vita della dottoressa Desirée Digeronimo -:
se quanto riportato dagli organi di stampa risponda a realtà;
se il Governo non ritenga necessario assumere le opportune iniziative affinché la situazione personale della dottoressa Desirée Digeronimo, ad altissimo rischio di incolumità, sia garantita a pieno sotto il profilo della tutela, senza comprometterne la libertà di movimento.
(4-01764)

BRIGANDÌ, POLLEDRI, RIVOLTA, TORAZZI, FAVA e STUCCHI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel noto processo penale che aveva visto imputati, tra gli altri, il ministro Bossi, per resistenza ed altro il procuratore della Repubblica di Verona Papalia ordinò la perquisizione in Via Bellerio, sede della Lega;
la Corte di Cassazione riconobbe che il locale da perquisire era da considerarsi ufficio dell'onorevole Maroni e, quindi sottoposto alle guarentigie di cui all'articolo 68 Cost. conseguenzialmente risultavano applicabili le scriminanti di autotutela;
a fronte di ciò la Corte d'Appello di Milano ha assolto l'onorevole Bossi proprio perché stava legittimamente difendendo il domicilio di un parlamentare;
se è vera la logica di cui sopra è conseguenzialmente altrettanto vera la illegittimità dell'operato di polizia ai diretti ordini del Pm Papalia;

se un cittadino invade il domicilio di un altro, eseguendo la perquisizione con la forza commette, quanto meno, violazione di domicilio e violenza privata, mentre nel caso di specie, ad avviso degli interroganti, si potrebbe configurare l'ipotesi di attentato alla Costituzione;
il giudice Papalia è stato recentemente nominato a capo della Procura Generale di Brescia -:
se risulti se all'epoca siano stati avviate indagini da parte di chi ne aveva l'onere e quali ne siano stati gli esiti;
se l'episodio ricordato in premessa del quale è - a parere degli interroganti - palese la gravità sia stato oggetto di valutazione nel concerto reso dal Ministro in relazione al conferimento dell'incarico di capo della procura generale di Brescia attribuito al giudice Papalia.
(4-01767)