XVI LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di martedì 22 luglio 2008

TESTO AGGIORNATO ALL'8 APRILE 2009

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 della Costituzione sancisce che: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»;
l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, sul diritto all'integrità della persona, dispone che:
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica;
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
il divieto della donazione riproduttiva degli esseri umani;
la Convenzione di Oviedo all'articolo 9 statuisce che «I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione»;
attualmente è ricoverata presso la casa di cura «Monsignor Luigi Telamoni» di Lecco, Eluana Englaro, che si trova in uno stato vegetativo a seguito di un incidente automobilistico avvenuto il 18 gennaio 1992, quando aveva venti anni, che è alimentata esclusivamente da un sondino nasogastrico e che, quando era nel pieno possesso delle sue facoltà, come accertato dalla Corte di appello di Milano, aveva chiaramente e palesemente espresso le proprie volontà in occasione di circostanze specifiche;
lo stato vegetativo è una patologia che comporta la soppressione dello stato di coscienza a causa di un danno irreversibile della corteccia cerebrale, mentre permangono alcune funzioni vegetative;
ciò è la conseguenza delle tecniche rianimatorie, quando hanno successo nel recuperare le funzioni vegetative, ma falliscono nel fare riacquistare quelle cognitive e, allo stato attuale dell'evoluzione della scienza, è da considerarsi irreversibile a causa della sopravvenuta atrofia della corteccia cerebrale, non essendo mai stato documentato un recupero di coscienza dopo 2-3 anni;
Eluana Englaro è il paradigma di tante altre persone che, come lei, sono vittime di decisioni imposte e non volute, non essendo accettabile alcuna discriminazione per effetto della loro attuale incapacità a pronunciarsi e del mancato riconoscimento di volontà precedentemente espresse sulla base di prove,

impegna il Governo:

a far sì che siano adottate in tempi brevi iniziative normative volte al riconoscimento legale dello strumento della dichiarazione anticipata di volontà in ambito sanitario (conosciuto come testamento biologico) con la nomina di un rappresentante fiduciario, in caso di incapacità, a tutela della volontà e della libertà di scelta della persona;
ad attivarsi nell'ambito delle sue competenze affinché non siano frapposti

ostacoli al rispetto della volontà di Eluana Englaro come indicato nella sentenza della Corte di appello di Milano.
(1-00030)
«Farina Coscioni, Giachetti, Murer, Sbrollini, Bersani, Zamparutti, Bernardini, Melis, Mecacci, Maurizio Turco, Beltrandi, Concia, Codurelli, Corsini, De Biasi, Ghizzoni, Coscia, Rossa, Pollastrini, Cuperlo, Garavini, Trappolino, Cenni, D'Incecco, Livia Turco, Boccuzzi, Sani, Samperi, Gnecchi».

Risoluzioni in Commissione:

La VII Commissione,
premesso che:
presso la località Topli Uorch in Comune di Faedis, provincia di Udine, meglio conosciuta come «Malghe di Porzûs», ebbe luogo nel febbraio del 1945 un efferato eccidio nel quale trovarono la morte 17 partigiani della Divisione «Osoppo-Friuli» («fazzoletti verdi») per mano di partigiani delle formazioni gappiste;
tale compendio rappresenta una testimonianza e una forte rilevanza simbolica e culturale per le nuove generazioni di amore alla libertà e all'Italia, essendo stato il sacrificio consumato dai partigiani osovani determinato dall'opposizione al passaggio del Friuli in mani straniere;
tale area è stata acquisita a suo tempo dalla amministrazione provinciale di Udine, la quale ha altresì provveduto a sistemare i fabbricati, la viabilità di accesso e la manutenzione dell'area circostante;
il sito è oggetto di un costante pellegrinaggio di persone che si recano in visita ai luoghi dell'eccidio;
recentemente con decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 2008 l'antica area di San Pietro Infine, in provincia di Caserta, teatro, nel 1943 di una devastazione senza precedenti, esempio vivente e macroscopico dell'ultimo conflitto, testimonianza di memoria viva che con la sua rilevanza simbolica e culturale può essere offerta alle nuove generazioni in quanto luogo di memoria, museo all'aperto delle numerose vittime del dramma della seconda guerra mondiale, è stata dichiarata «Monumento nazionale»;
si reputa opportuno che lo stesso compendio sia dichiarato «Monumento nazionale» come di recente accaduto per altre località oggetto di drammatici episodi legati all'ultimo conflitto,

impegna il Governo

a dichiarare il compendio naturale in località Topli Uorch e denominato «Malghe di Porzus» in comune di Faedis, area di proprietà della amministrazione provinciale di Udine «monumento nazionale» ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», così come di recente accaduto per altre località oggetto di drammatici episodi legati all'ultimo conflitto, e ciò anche in considerazione del fatto che la stessa provincia di Udine ha recentemente approvato a maggioranza un ordine del giorno con il quale si appoggia l'iniziativa per il riconoscimento delle Malghe di Porzus, di proprietà provinciale, dello status di «Monumento nazionale».
(7-00031)«Renato Farina, Compagnon».

La XIII Commissione,
premesso che:
in considerazione dell'attuale difficile «crisi energetica» per la lievitazione dei costi è necessario attivare con la massima urgenza il sistema di incentivazione dei piccoli impianti la cui realizzazione è bloccata con un conseguente ritardo delle nuove opportunità per gli agricoltori;
l'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007, novellando

l'articolo 1, comma 382, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), ha definito una nuova disciplina dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali;
tale disciplina, che riguarda gli impianti autorizzati in data successiva al 31 dicembre 2007, è espressamente limitata alle biomasse e biogas ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti-quadro, oppure nell'ambito di filiere corte (ottenuti cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto utilizzatore), ed assume quindi una funzione strategica per la promozione di una partecipazione significativa del mondo agricolo all'approvvigionamento energetico del paese, che riduca da un lato gli oneri e l'impatto ambientale che gravano sul sistema paese per la dipendenza da fonti non rinnovabili di provenienza estera e dall'altro fornisca a quello stesso mondo una fonte di integrazione del proprio reddito in molti casi indispensabile per garantire la continuità delle proprie attività;
la concreta applicabilità delle disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 159 del 2007 richiede alcuni adempimenti attuativi, tra i quali assume particolare rilevanza il decreto del Ministro delle politiche agricole che dovrà definire le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse dovranno garantire la tracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi (articolo 382-septies della legge n. 296 del 2006, come novellato dal decreto-legge n. 159 del 2007),

impegna il Governo

ad adottare con la massima tempestività i provvedimenti attuativi previsti dalla normativa richiamata in premessa.
(7-00029)
«Servodio, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino».

La XIII Commissione,
premesso che:
le vicende connesse all'emergenza rifiuti in Campania hanno determinato una decisa contrazione delle vendite di mozzarella di bufala e, conseguentemente, un enorme esubero di latte di bufala stoccato e poi non venduto;
tale situazione ha inciso sia sul prezzo della materia prima, con una diminuzione del prezzo alla stalla, sia sul prezzo della mozzarella di bufala sul commercio, ossia con una diminuzione dei prezzi alla produzione, ma non sul prezzo finale del prodotto al consumo che, al contrario, è rimasto invariato;
nonostante la stagione estiva induca una ripresa dei consumi di mozzarella di bufala non si ritiene che la nuova situazione possa esaurire le scorte di latte fino ad ora stoccate;
a settembre il nuovo calo fisiologico dei consumi di tale prodotto si coniugherà con l'aumento della produzione lattea e con le scorte di latte stoccato e non venduto;
è urgente intervenire per evitare la crisi del settore in autunno;
i produttori di mozzarella di bufala sono disponibili ad affrontare un serio confronto con il Governo per evitare la crisi che si profila a settembre ed hanno già individuato delle ipotesi di intervento: i) riduzione della disponibilità di latte, mediante l'eliminazione degli animali infetti da brucellosi, ed indennizzo agli allevatori; ii) raddoppiare i consumi di mozzarella di bufala mediante una politica di informazione ai consumatori da parte del Governo; iii) calmierare i prezzi al consumo che nei confronti di quelli alla produzione presentano una forbice del 130 per cento,

impegna il Governo

ad incontrare i rappresentanti del settore di produzione della mozzarella di bufala e

ad assumere le iniziative conseguenti per evitare la crisi del comparto.
(7-00030)«Cuomo».

...

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:

MACCANTI, ALLASIA, TOGNI, BUONANNO, PASTORE, SIMONETTI, COTA, FOGLIATO, FEDRIGA, GIDONI, D'AMICO e FOLLEGOT. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
nel 2000, a fronte della volontà manifestata dalla Repubblica Federale di Germania e da numerose fabbriche tedesche, tra cui la Daimlerchrysler, di risarcire tutti i danni subiti dai lavoratori coatti internati nei lager tedeschi durante il secondo conflitto mondiale, è sorto in Piemonte il Comitato dei deportati in campo di sterminio nazista KZ e dei lavoratori coatti in fabbriche tedesche, con sede in Avigliana (Torino);
il predetto Comitato, rappresentato dall'avvocato Luca Procacci del Foro di Torino, ha fatto parte del coordinamento (con sindacati ed altre associazioni) che, nel 2001, ha trattato le modalità d'indennizzo con la OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ovvero l'organo delegato dalla Fondazione Tedesca «Memoria, Responsabilità e Futuro» per l'istruttoria e l'erogazione dei risarcimenti;
sennonché la OIM ha non solo escluso dai risarcimenti gli ex internati militari italiani, invocando la Convenzione di Ginevra, peraltro del tutto violata nei lager nazisti, ma ha altresì escluso dagli indennizzi anche buona parte dei deportati civili che avevano dato la prova dell'internamento e del lavoro in schiavitù nei terribili campi di sterminio KZ con numerosissime sentenze ottenute con il patrocinio dell'avvocato Luca Procacci presso la Corte dei Conti di Torino;
per tale motivo, nel 2004 il Comitato ha ritenuto di risolvere gli accordi inadempiuti dall'IOM e, conseguentemente, l'avvocato Luca Procacci ha iniziato la prima causa «pilota» per un gruppo di tredici ex internati di Torino e della Val di Susa, tutti civili e tutti con il riconoscimento del vitalizio ex legge n. 791 del 1980 «Legge Pertini», in quanto deportati nel campo di sterminio KZ di Gaggenau, nonché lavoratori coatti presso il collegato stabilimento della Daimler Benz, avanti al Tribunale di Torino contro la Fondazione Tedesca, la Germania e la Daimler Benz;
sennonché, nel presente giudizio la Germania e la Daimlerchrysler già Daimler-Benz hanno chiamato in causa, quale garante in caso di condanna, la Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 77 comma 4 del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e della Convenzione di Bonn del 2 giugno 1947;
in particolare, in forza delle disposizioni contenute nei trattati del 1947 e del 1961 la Repubblica Italiana, a fronte di ingenti somme corrisposte dalla Germania all'Italia a titolo di risarcimento, avrebbe assunto l'impegno di tener indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o altra pretesa legale dei cosiddetti schiavi di Hitler italiani;
con comparsa di costituzione 21 febbraio 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si è costituita nel giudizio sostenendo, tramite l'Avvocatura dello Stato, le tesi giuridiche della Germania, ovvero il difetto di giurisdizione del Tribunale Italiano sulla base del principio internazionale pubblico dell'immunità ristretta e la prescrizione del diritto degli ex deportati italiani in campo di sterminio nazista;

in conseguenza delle congiunte eccezioni di difetto di giurisdizione formulate dalla Germania, dall'Italia e dalla Daimlerchrysler, il Giudice di Torino - dottoressa Giusta, con ordinanza in data 18 novembre 2005, ha sospeso il processo e lo ha rinviato alla Sezioni Unite della Cassazione, ancorché le stesse avessero già con la sentenza n. 5044 del 2004 dichiarato la giurisdizione del Tribunale Italiano per il lavoro coatto prestato da un ex internato militare italiano;
a seguito dell'istanza di fissazione anticipata d'udienza formulata sulla base delle gravi patologie che affliggono gli istanti ultra ottantenni, nonostante il parere sfavorevole della Procura Generale, le Sezioni Unite con l'ordinanza n. 14201/08 in data 6 maggio 2008, recependo l'impostazione giuridica dell'avvocato Procacci, hanno stabilito che la Germania può essere processata dal Tribunale di Torino, limitando il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano solo alla Daimlerchrysler;
il processo pertanto adesso prosegue avanti al Tribunale di Torino sia contro la Germania sia contro l'Italia, con una domanda risarcitoria pari ad un milione di euro per posizione, attesa la permanente ed indescrivibile devastazione fisica e psichica subita dagli schiavi di Hitler piemontesi deportati in un vero e proprio lager di sterminio e non solo di lavoro coatto;
tra i tanti gravissimi casi sottoposti al giudizio del Tribunale di Torino, significativo è quello del signor Borello Maurilio che da sessanta anni è costretto a legarsi la notte al proprio letto per contenere l'inconscio e terribile istinto alla fuga che lo perseguita drammaticamente dal giorno della cattura e della deportazione a Gaggenau -:
quale condotta processuale intenda adesso tenere la Presidenza del Consiglio dei ministri nella causa pendente avanti al tribunale di Torino, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del maggio 2008;
quali iniziative, a livello nazione ed internazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri voglia adottare al fine di consentire che la drammatica vicenda giudiziaria degli ex deportati-lavoratori coatti italiani possa concludersi celermente con un giusto riconoscimento risarcitorio dei tutti i danni, morali, esistenziali, psichici, patrimoniali, patiti in conseguenza dell'internamento e del lavoro in schiavitù ed in condizioni disumane reso in Germania durante il secondo conflitto mondiale.
(4-00768)

...

AFFARI ESTERI

Interrogazioni a risposta scritta:

ZACCHERA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi il sottoscritto interrogante ha presentato una interrogazione parlamentare sottolineando ancora una volta l'opportunità di aprire una nostra ambasciata in Moldova, a Chisinau;
l'interrogante ha appreso che recentemente tale decisone è già stata presa, che l'annuncio è apparso sulla Gazzetta Ufficiale e quindi di ciò si complimenta con il Ministro;
si apprende però che la nuova ambasciata avrà sede presso lo Sky Tower, nella zona commerciale della città, su due piani, in condizioni logistiche non facilmente raggiungibili per chi richiederà visti per il soggiorno in Italia, ovvero per quella attività per la quale principalmente viene aperta la nuova sede diplomatica;
la nuova sede, inoltre, stando a quanto dichiarato da componenti della comunità italiana locale, pare abbia un costo di circa 25.000 euro al mese di solo canone di affitto -:
quali siano le ragioni logistiche ed economiche che hanno portato a questa scelta e - se confermata tale somma

d'affitto - se non fosse stato meglio ipotizzare allora di acquistare un immobile di proprietà, utilizzando eventualmente l'affitto quale rata di un mutuo per sostenere la spesa di acquisto e/o di sistemazione, soprattutto in considerazione dei prezzi degli immobili in essere a Chisinau.
(4-00754)

ZACCHERA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
nella scorsa legislatura il sottoscritto interrogante ebbe ad occuparsi del problema dei cittadini italiani detenuti all'estero, che risulterebbero essere circa 3.000;
il Parlamento ebbe anche ad approvare un ordine del giorno (9/03256/14) a firma dell'odierno interrogante - recepito dal Governo - per la istituzione di un «numero verde» ove potessero rivolgersi i cittadini italiani temporaneamente all'estero od ivi residenti in caso di «urgenze» giudiziarie, per esempio per segnalare il loro arresto, eventuali pressioni indebite di pubbliche autorità locali o qualche personale situazione particolare, onde permettere un più rapido intervento della nostra rete consolare -:
quali siano gli intendimenti del ministero in questa prospettiva e quali eventuali iniziative si intendano prendere per seguire meglio i nostri connazionali;
quale sia il giudizio sulla attuazione dei protocolli di Strasburgo per la reciprocità nell'espiare la pena nei paesi di residenza;
se si ritengano adeguati i fondi messi a disposizione dei Consolati per l'assistenza ai nostri connazionali detenuti.
(4-00757)

GIACHETTI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in queste ore il Tg1 ed i principali quotidiani on line di tutto il mondo hanno diffuso immagini di un video nel quale un militare israeliano avrebbe sparato a bruciapelo un proiettile, che sembrerebbe di gomma, ad un palestinese legato e bendato che protestava contro la barriera di separazione che corre a Na'alin in Cisgiordania;
tali immagini sono drammatiche, crude, e per questo appare indispensabile un inequivocabile chiarimento in merito alla reale sequenza dei fatti -:
quali iniziative intenda assumere presso il Ministro degli Esteri israeliano affinché si faccia chiarezza sulla esatta dinamica dell'accaduto che, se confermato, apparirebbe di assoluta ed estrema gravità ed indegno di una grande democrazia quale è lo Stato di Israele.
(4-00765)

...

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta in Commissione:

MARCO CARRA e MARANTELLI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi si è appreso, attraverso gli organi di informazione locale, che una parte dei rifiuti della Campania verrebbero smaltiti in alcuni impianti situati in provincia di Mantova;
nessuna delle amministrazioni di quei comuni sedi di impianti, né tantomeno l'amministrazione provinciale di Mantova sono state informate su questa eventualità;
se corrisponda a realtà che una parte dei rifiuti campani saranno smaltiti in provincia di Mantova;
sulla base di quale criterio si sia giunti a questa determinazione (posto che alla prima richiesta la risposta sia affermativa).
(5-00242)

DIFESA

Interrogazione a risposta orale:

MOGHERINI REBESANI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
la Federation of American Scientists ha recentemente pubblicato il rapporto Blue Ribbon Review of Nuclear Weapons Policies and Procedures dell'U.S. Air Force, parzialmente declassificato dopo che già nel febbraio 2008 ne era stata diffusa una sintesi sommaria;
il Blue Ribbon Review of Nuclear Weapons Policies and Procedures (Brr) fornisce il resoconto dell'indagine svolta dall'U.S. Air Force per accertare le condizioni di sicurezza dei siti europei che ospitano armi nucleari statunitensi;
il rapporto segnala come la maggior parte dei siti visitati non soddisfino gli standard di sicurezza previsti dal Dipartimento della Difesa USA. In particolare si sottolineano criticità relative al personale non sufficientemente formato, alle strutture non messe in sicurezza, alla carenze di illuminazione, a recinzioni inadeguate ed insufficienti;
secondo una dichiarazione pubblicata dal sito dell'USAF, i citati problemi di sicurezza non interesserebbero le basi di Kleine Brogel in Belgio o di Volkel in Olanda, bensì «altri siti», suggerendo che possa trattarsi delle basi di Buchel in Germania o di Ghedi in Italia;
la Federation of American Scientists ha dato notizia della decisione del Dipartimento della Difesa USA di voler pianificare il ritiro del 704oMunition Support Squadron (MUNSS) - reparto americano specificamente preposto alla sorveglianza dei depositi nucleari - dalla base italiana di Ghedi e di voler procedere al concentramento delle testate nucleari presso la base militare USA di Aviano;
la Federation of American Scientists ha inoltre divulgato la notizia, non confermata da fonti ufficiali, del ritiro delle testate nucleari americane dalla (RAF Lakenheath Air Base), base britannica a 70 miglia da Londra, ponendo così fine al dispiegamento di armi nucleari statunitensi in Gran Bretagna durato oltre 50 anni;
tale iniziativa farebbe seguito alle precedenti operazioni di ritiro di armi nucleari americane, che hanno interessato nel 2005 la Ramstein Air Base in Germania e in precedenza la Grecia nel 2001;
dopo il ritiro americano operato dalla base britannica di Lakenheath, la dislocazione all'estero di armi nucleari statunitensi interesserebbe solo due basi militari americane - Aviano in Italia e Incirlik in Turchia - e quattro altre basi nazionali europee in Belgio, Germania, Olanda e Italia - la già citata base militare di Ghedi - per un totale di testate nucleari B61 tra le 150 e le 240 unità, di cui 2/3 collocate nelle basi italiane e turche;
la Relazione generale sulla «Riduzione della minaccia nucleare nel mondo» discussa all'Assemblea parlamentare della Nato nella sessione primaverile a Berlino (23-27 maggio 2008) indica l'obiettivo di «proseguire ed accelerare sulla strada di un disarmo nucleare completo dei cinque membri permanenti», nonché la «possibilità di eliminare le armi nucleari tattiche statunitensi dall'Europa». Invita inoltre la Nato a «prendere parte alle discussioni sul disarmo e la non proliferazione nucleari»;
in occasione del 40o Anniversario del Trattato di Non Proliferazione Nucleare, il 18 luglio 2008 ha avuto luogo a Bruxelles una Conferenza internazionale dei parlamentari europei per presentare la proposta di negoziato per una «Convenzione internazionale sulle armi nucleari» che ne decreti la definitiva messa al bando -:
se il Governo confermi le notizie citate, con particolare riferimento alla base militare italiana di Ghedi, in relazione alle condizioni di sicurezza del sito e dei depositi di armi nucleari statunitensi ivi presenti, al ritiro del 704oMunition Support Squadron statunitense, nonché al

possibile trasferimento delle testate nucleari presso la base militare USA di Aviano;
quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire condizioni di sicurezza dei siti militari citati, nell'interesse dei cittadini residenti nei territori circostanti.
(3-00095)

Interrogazione a risposta scritta:

ZACCHERA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
al Maresciallo Antonio Ciavarelli del Co.Ce.R. Marina, destinato alla Capitaneria di porto di Taranto, il giorno 7 giugno 2008, venivano «contestati gli addebiti» in seguito ad un rapporto disciplinare inviato dall'Ammiraglio Rosati (capo del 1o Reparto dello S.M.M.) su disposizione del Capo di Stato maggiore della Marina per un articolo scritto e apparso su siti internet ed alcuni organi di informazione dal titolo «Guardia Costiera l'unica arma, la buona volontà»;
quanto scritto dal Maresciallo e le materie trattate riguardavano il pacchetto sicurezza ed in primo luogo la necessità di dotare il personale ufficiale ed agente di polizia giudiziaria della Guardia costiera di sistemi idonei di difesa. Il motivo principale era la tutela fisica, giuridica, la professionalizzazione e indirettamente il trattamento economico, quindi materie che rientrano proprio in quelle della legge e dei regolamenti riguardanti la rappresentanza militare;
Ciavarelli firmava l'articolo sia a titolo personale e sia come singolo delegato Co.Ce.R. e non a nome di un organo della rappresentanza. Per di più, comunque, il decreto del Presidente della Repubblica del quale si contestava la violazione (590/92), all'articolo 3 prevede che l'eccezione di divieto di rilascio di dichiarazioni ad organi di informazione sia per i soli componenti del Co.Ce.R.;
tale azione dello Stato maggiore nei confronti del delegato Ciavarelli, risulta essere un fatto potenzialmente intimidatorio che comporta pressioni psicologiche sui delegati, tali da mettere in discussione la validità e legittimità del mandato;
quanto sopra è anche confermato dai tantissimi attestati di solidarietà e di stima provenienti dai più importanti sindacati di polizia, nonché dalle forti prese di posizione dei singoli consigli di base, intermedi (Capitanerie e Maridipart Taranto), delle sezioni Co.Ce.R. (compresa all'unanimità quella della stessa Marina militare) oltre che quella decisa del Co.Ce.R. interforze che ha chiesto al Capo di Stato maggiore della difesa di bloccare immediatamente il provvedimento intervenendo a tutela del mandato;
il personale delle Capitanerie di porto nonostante le varie dipendenze funzionali da diversi dicasteri, prime fra tutte quella dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (anche ambiente, interni, difesa, eccetera), non hanno possibilità di essere rappresentati a livello centrale ma sono solo come uno dei nove Co.I.R. (consiglio intermedio) all'interno della forza armata, eccezion fatta nelle rare circostanze di delegati come Ciavarelli che riescono ad essere eletti in ambito Co.Ce.R. Marina e, quindi, a ricevere la considerazione di tutto il personale Marina, non solo delle Capitanerie;
se tale provvedimento dovesse procedere rappresenterebbe - a parere dell'interrogante - una grave limitazione della rappresentatività in particolare del personale della Guardia costiera che svolge attività non prettamente di difesa ma di polizia marittima (concorso al traffico di stupefacenti, sicurezza della navigazione, antimmigrazione clandestina, antiterrorismo nei porti, controlli sulla salubrità e la filiera del pescato eccetera) con tutti i problemi di condizione militare e di tutela e che tale attributo comporta -:
quali azioni intenda intraprendere il Ministro, affinché non vengano messe in discussione le norme e la prassi consolidata del Consiglio centrale, in quanto si ritiene che il fatto non sussista perché

oggettivamente non si intravede, nell'articolo del delegato Ciavarelli, alcuna prevaricazione delle competenze della rappresentanza militare, nelle quali la sicurezza e il trattamento economico e la professionalizzazione rientrano a pieno, oltre alla facoltà di qualsiasi militare di esprimere il proprio pensiero (ex articolo 9 legge n. 382 del 1978);
se sia intenzione del Ministro della difesa, e in attesa di una riforma della rappresentatività dei militari, bloccare il provvedimento dando altresì la giusta interpretazione delle norme al fine della libera espressione e tutela dei delegati della rappresentanza militare, ciò nella convinzione che sia tale procedimento sia il proseguire dei fatti succitati, non solo rappresenterebbero un grave precedente per la limitazione del mandato, ma oltretutto sarebbero in netto contrasto con le previsioni future dell'affermazione della professionalizzazione e democratizzazione delle forze armate;
se sia intenzione del Ministro della difesa far sì che al personale della Guardia costiera possa essere riconosciuta finalmente una rappresentanza a livello centrale;
se sia intenzione del Ministro della difesa, di concerto con gli altri ministeri coinvolti, voler mettere nelle condizioni di operare in sicurezza e con il giusto status di pubblica sicurezza gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria della Guardia costiera, così come ad esempio si stà provvedendo addirittura per diversi Corpi di Polizia municipale in diversi comuni italiani, ciò in considerazione del fatto che le leggi prevedono che le armerie istituite presso le Capitanerie di porto siano fornite unicamente di armi per difesa dell'installazione e non per attività di polizia svolta esternamente ai presidi e che per tale uso è necessario il riconoscimento di uno status e non la regolamentazione occasionale di ordini del giorno o circolari del Comando generale.
(4-00755)

TESTO AGGIORNATO AL 30 LUGLIO 2008

...

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

SOGLIA e CONTE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 83, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 dispone l'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia fideiussoria nel caso di richiesta di rateazioni di debiti tributari per somme iscritte a ruolo di importo superiore a 50.000 euro;
i concessionari del servizio nazionale della riscossione hanno proceduto, correttamente, all'applicazione della predetta previsione;
al contrario, alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate stanno adottando un'interpretazione restrittiva della disciplina, in particolare continuando a richiedere la prestazione di garanzia fideiussoria nel caso di rateazione di somme dovute a seguito di controlli automatici o di controlli formali, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo n. 462 del 1997;
tale orientamento dell'Amministrazione finanziaria appare, oltre che in contrasto con il chiaro disposto del legislatore, fonte di un'ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti -:
se ritenga che la norma abrogatrice di cui all'articolo 83, comma 23 del decreto-legge n. 112 del 2008 sia applicabile anche alle rateazioni disposte dall'Agenzia delle entrate di somme dovute a seguito di controlli formali o di controlli automatici, e quali iniziative intenda assumere al fine di chiarire, in termini definitivi, tale questione.
(5-00243)

FOGLIARDI e FLUVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 148, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi non considera commerciale «l'attività svolta nei confronti degli associati, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo»;
l'attività dei consorzi di tutela dei vini a denominazione d'origine ha natura istituzionale, e non è pertanto rilevante ai fini fiscali, a condizione che:
le attività esentate siano previste dallo statuto dell'ente tra i propri scopi;
le attività istituzionali svolte in conformità alle previsioni statutarie siano finanziate mediante contributi consortili, normalmente versati con cadenza periodica dai propri associati per effetto del solo vincolo associativo (eventualmente integrati con fondi corrisposti da enti pubblici);
lo scopo essenziale e primario del Consorzio sia quello della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi ai vini tutelati, come previsto dagli articoli 19 e 21 della legge n. 164 del 1992, e la relativa attività sia destinata a procurare vantaggi (di carattere economico) indistintamente a tutti gli operatori economici della filiera vitivinicola relativa alla denominazione d'origine tutelata (a prescindere dalla loro qualità di associati o meno al Consorzio);
normalmente i consorzi di tutela dei vini a denominazione d'origine possiedono tutte le suddette caratteristiche, e pertanto la loro natura fiscale è quella di ente non commerciale;
a tale proposito l'Amministrazione finanziaria, con propria risoluzione del 27 aprile 1976, ha sostenuto che lo scopo principale dei consorzi, come desunto dalle relative previsioni statutarie, «non è lo svolgimento di attività commerciali, bensì la difesa, garanzia e tutela del prodotto che i consorziati producono e commerciano»;
nel caso in cui i consorziati o terzi non soci versino all'ente corrispettivi specifici non correlati ad obblighi statutari, ma al fine di acquisire beni o utilizzare servizi a richiesta forniti dai consorzi, ottenendone così un vantaggio diretto e specifico, l'attività svolta dai consorzi stessi assume invece, ai fini tributari, i caratteri della commercialità, in forza del disposto del citato articolo 148 del TUIR, il quale prevede che si considerano effettuate nell'esercizio delle attività commerciali le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati (e a maggior ragione quelli forniti ai non associati) a fronte del pagamento di corrispettivi specifici;
le attività svolte dal consorzi di tutela sono in prevalenza alimentate da introiti istituzionali che non rivestono natura commerciale;
si tratta, in particolare, di quote associative una tantum e annuali (ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 256 del 1997) corrisposte per solo obbligo statutario, senza diritto ad alcuna controprestazione specifica e senza alcuna possibilità di ottenere la restituzione in qualunque tempo, la cui neutralità fiscale è sancita dall'articolo 148, comma 1, del TUIR, e di prestazioni agli associati inerenti il controllo qualitativo dei prodotti e il rilascio del marchio di qualità, la cui natura non commerciale è sancita ai fini IVA, fin dal 1979, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e, ai fini IRES, dall'articolo 191 del TUIR;
ciò è riconfermato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata svolta il 16 gennaio 2008 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha affermato che tali servizi ai soci sono da ricomprendersi nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 633 del 1972, il quale stabilisce che, ai fini IVA, non si considera attività commerciale «la prestazione ad imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione dei marchi di qualità»;
sempre secondo la risposta fornita a tale atto di sindacato ispettivo, sono «espressamente decommercializzate, tra l'altro, le prestazioni di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, rese da Consorzi ai propri consorziati, a prescindere dalla circostanza che a fronte degli stessi sia previsto il pagamento, da parte dei medesimi consorziati, di un corrispettivo specifico o di una quota unitaria indistinta» e «la stessa disciplina di favore non si estende ai rapporti fra detti enti e terzi»;
i consorzi svolgono principalmente:
attività di tutela e valorizzazione del vino a denominazione di origine, le quali si estrinsecano mediante un'attività di natura «semipubblica» prevista dall'articolo 21 della legge n.164 del 1992, attraverso la promozione di azioni legali in Italia e all'estero per la difesa dal plagio, dalla sleale concorrenza, nonché mediante azioni rivolte ai potenziali consumatori, al fine di far meglio conoscere il vino tutelato e non produzioni di specifiche aziende;
attività di controllo su tutta la produzione dei propri associati e, nel caso in cui abbiano ottenuto, ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio 2001, l'incarico di controllo sulla produzione dei vini a denominazione d'origine, anche sulla produzione dei non associati;
prestazioni di servizi e cessioni di beni agli associati e ai terzi (partecipazioni a fiere, attività pubblicistica con specifica evidenziazione delle aziende aderenti all'iniziativa, cessione di cartellonistica), a fronte di specifiche richieste e di specifici corrispettivi, le quali hanno natura sinallagmatica e costituiscono contratti di scambio;
pertanto, secondo la disciplina fiscale vigente, non rivestono natura commerciale, e sono pertanto esclusi da imposizione diretta ed indiretta, gli introiti istituzionali dei consorzi, costituiti dalle quote associative una tantum corrisposte all'atto dell'iscrizione al Consorzio, le quote associative periodiche corrisposte nell'adempimento dei soli obblighi statutariamente previsti e le prestazioni fornite agli associati inerenti il controllo qualitativo dei prodotti e il rilascio del marchio di qualità (ora fascette identificative);
sono invece considerate introiti commerciali, e sono pertanto soggette a IVA e IRES, le prestazioni effettuate a fronte di corrispettivi specifici dai consorzi nei confronti dei propri associati o di terzi, nonché i controlli qualitativi sui prodotti - a seguito dell'incarico di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001 - effettuati nei confronti di aziende non socie del Consorzio;
la suddetta disciplina tributaria si basa sostanzialmente sul principio che l'attività istituzionale dei consorzi è finanziata esclusivamente dai contributi dovuti solo dai consorziati a fronte del vincolo statutario, oltre che dai corrispettivi sui controlli, svolti per non meno dei due terzi nei confronti dei propri associati e non aventi natura commerciale ai sensi della normativa speciale vigente in materia;
i volumi dell'attività commerciale svolta dai consorzi risultano di norma marginali rispetto ai volumi delle attività istituzionali (come facilmente riscontrabile dall'esame dei bilanci consortili), il che permette ai consorzi stessi di conservare la natura fiscale di enti non commerciali -:
se la sopra delineata ricostruzione della disciplina tributaria dei consorzi sia corretta, e, in particolare, se sussista la natura non commerciale dell'attività istituzionale di tutela e valorizzazione svolta dai consorzi ai sensi della legge e dei rispettivi sopra delineata statuti.
(5-00244)

MILO, ZELLER e BRUGGER. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Agenzia delle Entrate della Provincia di Bolzano ad oggi non dispone ancora dei moduli redatti in lingua tedesca per la dichiarazione dei redditi, in particolare dei seguenti modelli:
Mod. AS002 sulla richiesta di agevolazione fiscale delle imposte ipotecaria e catastale;
Mod. 730/2008;
Annuario del contribuente;
Vari depliant informativi sui nuovi regimi fiscali introdotti dalla recente normativa in materia;
Guida fiscale per gli stranieri;
Adempimenti per i contribuenti «minimi»;
anche la modulistica in materia di successione e passaggio di proprietà è attualmente disponibile sono in lingua italiana;
l'Agenzia delle Entrate ha spiegato, a giustificazione dell'accaduto, che la stampa dei moduli avviene prima in lingua italiana, poi in lingua tedesca, e che la maggior parte dei commercialisti usa il modulo in lingua italiana, in palese elusione, secondo gli interroganti, delle norme di rango costituzionale sul bilinguismo;
è evidente, allo stato attuale, il palese ritardo almeno sulla modulistica in prossimità della scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;
secondo le norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, la pubblica amministrazione deve predispone i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue -:
quali misure il Ministro intenda intraprendere tempestivamente per assicurare il pieno rispetto del principio del bilinguismo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, in attuazione delle norme dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige.
(5-00245)

Interrogazione a risposta in Commissione:

SIRAGUSA, ANTONINO RUSSO e D'ANTONI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 27 maggio 2008 il Governo presentava il decreto legge recante «disposizioni urgenti, per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie»;
in tale decreto l'Esecutivo stornava i finanziamenti previsti dai commi 550 e 551 dell'articolo 2 della legge n.244 del 2007, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) di Palermo, destinandoli alla copertura dell'abolizione dell'Ici;
il 5 giugno 2008 il presidente del Consiglio dei ministri dichiarava di aver firmato un decreto con il quale veniva reintegrata la dotazione finanziaria per la stabilizzazione dei lavoratori che svolgono attività socialmente utili, per il triennio 2008-2010;
l'11 giugno 2008, il Ministro Elio Vito rispondeva in assemblea ad una interrogazione a risposta immediata (3-00033) con la quale si chiedeva quali iniziative intendesse adottare il Governo per restituire le somme stornate;
nell'interrogazione gli interroganti facevano presente inoltre, che agli impegni assunti dal precedente Governo per la stabilizzazione occupazionale degli LSU, si sarebbero dovute aggiungere ulteriori risorse;

in tale occasione il rappresentante del Governo assicurava l'avvenuta ricostituzione dei fondi attraverso decreto del Presidente del Consiglio rimandando a successivi interventi legislativi, da sottoporre al Parlamento, il reperimento di somme aggiuntive;
il 25 giugno 2008 gli odierni interroganti presentavano un Ordine del giorno (9/01185/124) al decreto-legge recante «disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie» per impegnare il Governo, «...già in occasione della prossima manovra di bilancio, anche in coerenza con gli impegni già assunti dalle amministrazioni interessate, adeguate risorse finanziarie tali almeno da ripristinare integralmente gli stanziamenti originari...»;
il giorno seguente il governo accoglieva il nostro ordine del giorno;
il decreto del Presidente del Consiglio sopra citato non risulta da nessuna comunicazione rintracciabile sul sito web del Governo -:
se il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri esista davvero, e, in caso positivo, come mai non sia stato dato seguito agli impegni di rifinanziamento;
se non ritenga inoltre doveroso non limitarsi ad una assicurazione generica circa la necessità di un ulteriore stanziamento per la stabilizzazione in oggetto, ma indicare le procedure che il Governo intenda seguire per il reperimento delle risorse necessarie alla stabilizzazione full time dei lavoratori socialmente utili di Palermo.
(5-00239)

Interrogazioni a risposta scritta:

BARBARO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nonostante i ripetuti appelli da parte del mondo associazionistico circa l'erogazione dei fondi per il «5 per 1000» in riferimento all'anno 2006, ad oggi non risulta essere avviata tale procedura;
presso l'Agenzia delle entrate dal mese di marzo sono state avviate le procedure di riscossione -:
quali siano i tempi previsti per l'erogazione dei suddetti fondi e quali iniziative pensi di intraprendere il Governo per evitare il ripetersi di questi ritardi.
(4-00760)

CAZZOLA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Per sapere - premesso che:
l'interrogante è venuto a conoscenza di un caso, in materia tributaria, che si protrae da anni a causa di una «difformità» interpretativa dell'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n.223 del 2006;
con atto di vendita in data 28 maggio 1999, veniva ceduta la piena proprietà di un appezzamento di terreno. Il prezzo della vendita era corrisposto in tre rate annuali, l'ultima delle quali da pagarsi nell'anno 2000;
all'atto di vendita, veniva allegato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Correggio, da cui risultava che, al momento della cessione, il terreno in base al Piano Regolatore Generale Comunale Vigente (P.R.G.C.V.) approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.1320 dell'11 aprile 1995, era incluso in Zone E 4: agricole di rispetto dell'abitato (articolo 80); con la previsione - risultante dalla Variante Generale al P.R.G.C., adottata dal Consiglio comunale con deliberazione del 22 aprile 1999, ma non ancora, all'epoca dei fatti, approvata dalla Giunta Regionale - che lo stesso terreno sarebbe stato inserito in Zone C: residenziali di espansione e in Zone G4: Bosco Urbano Ambito Multifunzionale della «Campagna Parco»;
il terreno, dunque, non era edificabile al momento della cessione;
all'epoca della cessione, l'articolo 81, comma 1, lettera b) del T.U.I.R (ora articolo 67),

prevedeva la tassazione tra i «redditi diversi» delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. La norma richiedeva, quale presupposto dell'imposizione fiscale ai fini IRPEF, che la utilizzabilità ai fini edificatori del terreno ceduto, fosse stabilita dagli strumenti urbanistici «vigenti» al momento della cessione; e la «vigenza» presuppone la formale e definitiva approvazione di tali strumenti urbanistici, come del resto in materia non è mai stato messo in dubbio, né dalla Giurisprudenza (ex pluribus, Cass. 12 novembre 2001 n. 13969 e Cass. 27 dicembre 2001, n. 16202, in cui è statuito che la locuzione «terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria», va interpretata nel senso che gli strumenti urbanistici cui essa si riferisce sono quelli «perfetti», che hanno cioè completato il loro iter di formazione), stante la chiara formulazione della norma in questione, né tanto meno dagli operatori nel settore tributario, notai e commercialisti. Al contrario erano sorte divergenze anche giurisprudenziali, in ordine ad altre imposte, quelle cioè di tipo Registro ed ICI, la cui non così chiara formulazione legislativa, dava adito ad un acceso dibattito sul concetto di area edificabile ai fini dell'applicazione di dette imposte (ICI e Registro), che, tuttavia non rientrano nel caso di specie;
sulla scorta del chiaro dettato normativo dell'articolo 81, comma 1, lettera b) del T.U.I.R., la proprietà, non configurandosi il presupposto della plusvalenza tassabile, non includeva tra i redditi diversi, il ricavato di tale operazione di vendita. Infatti, solo un anno e mezzo dopo la cessione de qua, la Variante al P.R.G.C., veniva «adottata» dalla Giunta Provinciale, e dunque perfezionata;
con avviso di Accertamento notificato alla proprietà il 21 maggio 2004, l'Ufficio di Reggio Emilia dell'Agenzia delle Entrate, si contestava di aver omesso di denunciare, nella dichiarazione dei redditi anno 1999, la «plusvalenza» realizzata con l'atto di cessione sul presupposto che il terreno de quo era «suscettibile di utilizzazione edificatoria». Ne nasceva dunque un contenzioso che, avanti alla Commissione Tributaria di Reggio Emilia, finiva in primo grado con il rigetto del ricorso, promosso dalla proprietà. Per contro, nel giudizio d'Appello, la Commissione Tributaria Regionale di Bologna - sezione distaccata di Parma, con sentenze n. 101 e n. 102 del 5 giugno 2006, da segnalarsi per la coerenza e la corretta applicazione del quadro normativo vigente, accoglieva in pieno le ragioni dei contribuenti, e ribaltava completamente la decisione di 1o grado. Va precisato che, medio tempore, l'Agenzia delle Entrate, aveva provveduto a ridurre la propria pretesa erariale in via di autotutela, sottraendo così al giudizio della Commissione Regionale, una «fetta» della materia del contendere, siccome parte dell'imputazione della asserita plusvalenza era da ascriversi all'anno d'imposta 2000: aveva così notificato nuovo atto di accertamento limitato al periodo di competenza, poi oggetto di rinuncia e trasformato in altro accertamento per l'anno 2001 e ne era così nata una «costola» di contenzioso;
un mese dopo la pronuncia delle citate sentenze numero 101 e 102, favorevoli ai contribuenti, l'Erario, nella veste questa volta di legislatore tributario, in data 4 luglio 2006, faceva entrare in vigore il decreto-legge 223 del 2006 (manovra bis), introducendo all'articolo 36, comma 2, una nuova ed omogenea nozione di «terreno edificabile» da applicarsi ai diversi tributi: imposte sui redditi, Iva, registro ed ICI. Tale disposizione prevede che: «ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in

base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo». L'Agenzia delle Entrate, coglieva l'occasione per asserire con propria Circolare n. 8 del 4 agosto 2006, che «si tratta di una norma recante disposizioni di natura interpretativa» e proponeva così ricorso in Cassazione avverso le due sentenze ad essa sfavorevoli n.101 e n.102;
a partire del 4 luglio 2006, per poter considerare un terreno edificabile, ai fini fiscali, è sufficiente la sola «adozione» del piano regolatore da parte del Comune, anche se il procedimento urbanistico non si è ancora perfezionato (decreto-legge n.223 del 2006), ma a detta dell'Erario, tuttavia, per far scattare la previsione d'imponibilità della plusvalenza, ex articolo 81 comma 1, lettera b) (ora articolo 67) T.U.I.R:, anche all'epoca dei fatti di cui sopra (1999), era sufficiente che il Comune avesse «adottato» con propria delibera lo strumento urbanistico, e ciò in particolare, alla luce del sopravvenuto articolo 36 comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, con cui il legislatore, con disposizione da ritenersi di natura interpretativa, e non innovativa, ha statuito che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»;
la più autorevole dottrina è di diverso avviso (Terreni e fisco - Giovagnoli - Re - Rebecca, Il sole 24 Ore - Edizione 2008) e sostiene che, quantomeno per l'imposizione sui redditi (IRPEF), la sopravvenuta disposizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, non abbia affatto valenza «interpretativa», come invece intenderebbe l'Agenzia delle Entrate, e non possa applicarsi per il passato, ma bensì soltanto per il futuro, cioè per le situazioni createsi dopo il 4 luglio 2006;
ostano ad una qualificazione «interpretativa» retroattiva della norma, numerose osservazioni:
a) il difetto delle condizioni tipiche della norma di interpretazione autentica, così come imposte dallo Statuto del Contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212) che ha forza di legge maggiore, e cioè:
1) eccezionalità del caso;
2) interpretazione mediante legge ordinaria (e non decretazione d'urgenza);
3) espressa qualificazione di tale legge ordinaria quale norma come di interpretazione autentica, con locuzione del tipo «si interpreta»;
in proposito, va detto che, una disposizione di interpretazione autentica è individuabile proprio con riferimento alla specifica qualificazione della legge stessa: la legge, o la norma, in altri termini, non dovrebbe evidenziare una propria volontà di normazione - come avviene invece in questo caso con l'articolo 36 comma 2 - ma si dovrebbe limitare ad illustrare e a chiarire la disposizione oggetto di interpretazione. Poiché la norma in questione non viene espressamente qualificata come interpretativa, non può essere considerata tale. Ciò risulta indirettamente confermato dal fatto che, all'interno dello stesso decreto-legge e, segnatamente, nel comma 30 del citato articolo 36, il legislatore ha emanato una norma di interpretazione autentica (e quindi retroattiva) derogando esplicitamente al principio di irretroattività delle norme tributarie; deroga non contenuta, invece, nel comma 2 dello stesso articolo 36 che non risulterebbe una norma interpretativa in mancanza, appunto, del requisito della «qualificazione»;
b) l'applicazione al passato di una disciplina entrata in vigore nel 2006, costituisce palese violazione dei principi di ragionevolezza e di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica, oltre che

violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie;
c) nella norma che si assume interpretata (articolo 81, comma 1, lettera b) del T.U.I.R. - ora articolo 67), non sono riscontrabili due possibili enunciazioni equivoche, stante l'univocità e chiarezza delle espressioni usate dal legislatore nel formulare la norma in materia di IRPEF, che parla di «vigenza» e quindi di strumento urbanistico vigente, cioè «perfetto», come correttamente statuito dalla Cassazione;
d) è evidente infine che, ai fini dei tributi IRPEF, la decretazione d'urgenza del 2006, costituisce una vera e propria riforma. L'articolo 36 comma 2 decreto-legge n. 223 del 2006, incide infatti sul momento costitutivo e perfettivo del presupposto dell'imposizione, variandolo radicalmente rispetto alla disciplina antevigente. Penetra dunque in profondità nel rapporto d'imposta, di cui «il presupposto» del tributo è elemento indefettibile;
alla luce di quanto segnalato, l'articolo 36 comma 2 del decreto-legge n.223 del 2006 non può essere ritenuto di natura interpretativa, a valenza retroattiva, ma va considerato come «innovativo», destinato al valere solo , per le fattispecie verificatesi dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo -:
se non ritenga il Ministro interrogato necessario avviare le opportune iniziative, al fine di chiarire definitivamente quale sia la giusta interpretazione dell'articolo 36 comma 2 decreto-legge n.223 del 2006, anche al fine di porre rimedio a questa grave situazione che genera una vera e propria rottura del «patto sociale» e che potrebbe rappresentare, il più grave dei comportamenti che il legislatore tributario possa manifestare verso la collettività in sede di formazione di leggi nel settore.
(4-00764)

...

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

CALEARO CIMAN. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il Tribunale di Vicenza, compresa l'unica sezione staccata di Schio, è costituito da 27 magistrati, distribuiti in due sezioni civili e una penale;
dei 27 magistrati in organico 19 sono assegnati alle sezioni civili e 8 alla sezione penale: un giudice segue la marea delle tutele e delle amministrazioni di sostegno nonché l'intera materia locataria; 2 giudici sono addetti alle procedure fallimentari ed esecuzioni immobiliari; 2 al settore lavoro hanno carichi inimmaginabili in altri uffici, dove i rinvii sono molti più lunghi di quelli del tribunale, (3.000 cause pendenti); il numero dei giudici del lavoro è rimasto invariato anche dopo l'attribuzione della materia del pubblico impiego alla competenza della giurisdizione ordinaria del lavoro; 11 giudici addetti nell'intero circondario (8 nella sede centrale e 3 nella sezione staccata di Schio) alla trattazione delle cause civili ordinarie (circa 5.000 annue);
questo è il settore più critico, dove si riscontrano i ritardi più eclatanti (10-12 anni) proprio a causa della carenza di organico di Tribunale non è in grado di dare risposte tempestive alle richieste dei cittadini, come evidenziato da un rapporto delle categorie economiche, sindacali e degli avvocati;
l'organico è decisamente insufficiente alle esigenze di giustizia del circondario, basta considerare che il rapporto tra magistrati e numero di abitanti è il più basso d'Italia (1200 cause contro una media nazionale di 500), il numero dei magistrati dovrebbe essere rapportato al tessuto sociale e l'importanza economica del territorio;
nella provincia di Vicenza, nell'area di competenza del Tribunale vicentino vi sono 18.000 industrie, con 150.000 addetti, 14.500 attività commerciali con 40.000 addetti; tra le industrie vi sono concentrazioni

di settori come in nessuna altra zona d'Italia quali 1.400 industrie orafe, attività conciarie, industrie tessili e metalmeccaniche, l'economia è inoltre da un reticolo di imprese artigiane che in base ai dati di Confartigianato sono circa 26.821, con una media di 5 dipendenti;
una giustizia efficiente rappresenta un elemento essenziale a garantire la coesione interna e la promozione all'esterno del sistema sociale ed economico; lentezza e inefficacia delle procedure giudiziarie sono fattori di oggettivo depotenziamento per la competitività delle imprese e negazione dei diritti dei cittadini; la realtà economica e sociale vicentina è caratterizzata da uno sviluppo e da una dinamicità tra i più rilevanti ed estesi del Paese e ciò comporta una domanda di giustizia molto rilevante mentre il Tribunale è fermo agli anni '70 -:
se il Ministro sia a conoscenza della situazione sopra rappresentata che descrive una realtà inaccettabile per un Paese europeo e se intenda adottare i provvedimenti di competenza atti a dotare il Tribunale di Vicenza di ulteriori magistrati e personale amministrativo per consentire il regolare funzionamento della giustizia che possa garantire più sicurezza e rispetto della legalità.
(4-00753)

...

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:

GRIMOLDI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la realizzazione dell'opera viaria SS 36 Cinisello Balsamo, sotterraneo viale Lombardia, prosegue secondo il cronoprogramma dei lavori;
finalmente, i cittadini di Monza e della Brianza dopo annose proteste e manifestazioni potranno usufruire di una viabilità moderna a scorrimento veloce con 2 Km di tunnel sotto viale Lombardia che alleggerirà la zona dagli elevatissimi valori di inquinamento acustico e atmosferico cui oggi è sottoposta e darà nuovo impulso alle attività produttive e alla competitività del territorio;
l'intervento infrastrutturale interessa una zona produttiva che ha dimostrato di essere un indispensabile motore dell'economia locale e nazionale;
viale Lombardia rappresenta l'unica strada di passaggio per Desio, Seregno, Lissone e l'unico collegamento locale tra Milano e la parte est della provincia di Como e per le province di Lecco e Sondrio; si tratta di un'arteria importantissima per il territorio e infatti, la strada è percorsa ogni giorno da circa 120.000 veicoli fra auto e tir che producono un inquinamento atmosferico superiore alla media in un territorio leader per dinamismo economico;
il progetto che si sta realizzando deve essere ancora implementato con l'impianto di disinquinamento della galleria di viale Lombardia, secondo gli accordi presi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le autorità locali e l'ANAS;
filtrare i gas di scarico dei veicoli diventa indispensabile per il miglioramento della qualità dell'aria della zona in quanto le misurazioni orarie effettuate nelle ore di punta hanno rilevato 564 Kg di ossidi di carbonio, 29 Kg di ossidi di azoto e 14,6 Kg di idrocarburi, tra i quali anche quelli cancerogeni, benzene e toluene;
i cittadini di Monza sono in attesa di conoscere le caratteristiche della centrale di filtraggio che verrà realizzata: il tipo che l'ANAS ha già sperimentato è in grado di eliminare dall'aria fino al 70 per cento di ossidi e polveri sottili; qualora si trattasse invece di un più moderno impianto al plasma, la quota degli inquinanti atmosferici eliminati salirebbe fino all'87 per cento;
indipendentemente dal tipo dell'impianto, il tunnel di Monza sarà la terza

galleria urbana in Europa ad avere questo tipo di impianto tecnico, a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;
ilcompletamento dell'opera è stato programmato per il 2011; entro tale termine occorre ultimare anche l'impianto di disinquinamento e pertanto occorre procedere in tempi brevi con la progettazione dell'impianto al fine di evitare intoppi che possano bloccare la conclusione dei lavori -:
se il progetto dell'impianto di disinquinamento della galleria di viale Lombardia a Monza sia in corso di progettazione, quale sia l'iter amministrativo di approvazione del progetto e quali siano i tempi previsti, nel rispetto del cronoprogramma dei lavori dell'intera opera.
(5-00238)

Interrogazioni a risposta scritta:

CONTENTO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi è stato dato grande risalto all'annuncio della Regione Veneto circa la discussione in Consiglio regionale di un primo progetto di massima del così detto «Passante Alpe Adria», in Provincia di Belluno;
l'opera risulta strategica e per il rilancio del territorio dell'Alto Veneto e per i collegamenti interregionali con il limitrofo Friuli-Venezia Giulia, nonché nell'ottica di un miglioramento infrastrutturale in direzione del nord Europa;
per un suo effettivo decollo, il «Passante Alpe Adria» deve necessariamente inserirsi in un contesto più ampio che preveda il collegamento tra l'A27 e l'A23, ovvero tra il Veneto e la Carnia (Udine);
il riassetto viario del Passo della Mauria garantirebbe, pertanto, opportunità di sviluppo anche all'area di Tolmezzo (Udine), con ripercussioni positive sull'intero territorio dell'Alto Friuli;
inutile ribadire una futura correlazione tra le opere qui citate e il futuro «Corridoio 5» tra Lisbona e Kiev, il cui tracciato è destinato a snodarsi anche in Friuli-Venezia Giulia -:
se sia possibile ipotizzare fin d'ora e con quale tempistica un progetto di collegamento viario tra l'A23 e l'A27 che non si limiti al solo territorio della Provincia di Belluno ma che, piuttosto, si estenda, attraverso il Passo della Mauria, anche alla limitrofa Carnia;
se sia già possibile quantificare il costo dell'intera opera in esame;
se non ritenga che un'infrastruttura di tale portata possa comportare degli oggettivi benefici per le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia in termini socioeconomici, nonché delle migliori connessioni tra le infrastrutture locali e quelle in programma a livello internazionale (leggasi, nello specifico, il futuro «Corridoio 5» tra Lisbona e Kiev).
(4-00759)

CATANOSO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il 14 luglio 2008 l'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, ha pubblicato il Regolamento integrativo della nuova normativa europea sui limiti dei tempi di volo e di servizio e sui requisiti di riposo per il personale navigante;
a giudizio dell'interrogante e dell'Anpac, la maggiore organizzazione italiana di rappresentanza della categoria dei piloti, i contenuti del Regolamento risultano inadeguati ed in alcune parti non conformi alle norme stabilite dall'International Civil Aviation Organization e da numerose sentenze dei giudici amministrativi italiani;
a giudizio dell'interrogante l'Enac dovrebbe esprimere una chiara ed univoca definizione di idonei requisiti delle istallazioni di bordo degli aeromobili atte a consentire turni di allontanamento dai comandi;

in mancanza di una chiara definizione dei requisiti previsti della tipologia di istallazioni previste a bordo, potrebbero verificarsi casi di impiego degli equipaggi fino a 18 ore consecutive senza tenere conto delle differenti tipologie di istallazioni e nessuna persona di buon senso e ragionevole vorrebbe che ai comandi di un aeromobile vi sia un lavoratore con alle spalle una tale mole di ore di lavoro -:
quali iniziative intenda adottare il ministro interrogato presso l'Enac per indirizzare coloro che hanno la responsabilità di svolgere le funzioni di Autorità Aeronautica ad una più corretta azione regolatoria.
(4-00762)

...

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:

MANNINO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel lontano 1998 venne bandito un concorso riservato a 184 posti di Vigile del Fuoco, con riserva del 25 per cento dei posti ai vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti ed ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data di scadenza del bando avessero prestato servizio per non meno di sessanta giorni;
parteciparono alle cinque prove selettive oltre 500.000 persone da tutta Italia, delle quali solo 5050 unità, pur risultando idonee per le notevoli capacità teoriche, pratiche ed atletiche dimostrate, non riuscirono ad essere tutte immediatamente assunte, anche a causa di nuove graduatorie stilate senza prove selettive;
considerando l'importante quanto basilare funzione che rivestono le procedure di natura concorsuale, palese risulta secondo l'interrogante essere la violazione dell'articolo 97, comma 3, della Costituzione, a norma del quale «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»: la norma opera un sistema di reclutamento concorsuale del personale pubblico volto a garantire sia l'uguaglianza e le pari opportunità dei cittadini, sia l'andamento imparziale della pubblica amministrazione;
ad oggi, solo poco più di mille idonei sono in attesa di essere assunti nel Corpo nazionale, sempre più penalizzato negli ultimi anni: il turnover scarsamente rimpiazzato, i concorsi interni per passaggi di qualifica e le pochissime assunzioni hanno provocato una diminuzione di 20.000 vigili operativi, in grado di fronteggiare le emergenze incendi, il normale soccorso tecnico urgente, nonché le inaspettate calamità naturali -:
se non ritenga opportuno tutelare in via definitiva i diritti di quanti hanno dimostrato un'indiscussa e comprovata professionalità in relazione al profilo professionale da ricoprire, comunque mantenuta nel tempo, provvedendo all'assunzione di tutto il personale idoneo fino al completo esaurimento della graduatoria.
(4-00763)

TESTO AGGIORNATO AL 24 LUGLIO 2008

...

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

BENAMATI, GHIZZONI e LULLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il governo italiano ha sottoscritto nel 1981 il Trattato Antartico. Nel 1985 è stata approvata la legge n. 284 istitutiva del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA);
il Programma, svolto sotto l'egida del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST), prevedeva attività di ricerca per il periodo 1985-1991, con l'obiettivo di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato Antartico.

Alla fine del 1991 è stata approvata la legge n. 380 che estendeva nel tempo, per programmi quinquennali, le attività intraprese;
nel corso del suo sviluppo, il PNRA si è indirizzato sempre più verso lo studio dei fenomeni globali all'interno dell'atmosfera, della biosfera e della geosfera;
l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) provvedeva, in un primo momento, alla sua attuazione;
con il decreto-legge del 26 Febbraio 2002 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), ha proceduto alla rideterminazione dei soggetti incaricati della attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, costituendo, nel 2003, il Consorzio per l'Attuazione del Programma in Antartide (formato da Cnr, Enea, Ingv e Ogs), in sostituzione di ENEA;
bisogna rilevare che, nell'arco di oltre 20 anni di attività il PNRA ha accumulato un grande patrimonio di conoscenze ed esperienze, accompagnato dalla realizzazione di infrastrutture, che hanno consentito all'Italia di svolgere un ruolo di primo piano nei grandi programmi di ricerca internazionale (per esempio, European Project for Ice Core in Antarctica e la Stazione internazionale Concordia) oltre che, ovviamente, nel Trattato Antartico. Il contributo italiano è stato riconosciuto a livello internazionale con la vicepresidenza italiana nell'organismo di governo scientifico dell'Antartide (Scientific Committee on Antarctic Research) e con la presidenza dell'European Polar Board, organismo dell'European Science Foundation per le politiche scientifiche delle aree polari;
negli ultimi anni la sopravvivenza del Programma è stata possibile attraverso le risorse che il MIUR ha messo a disposizione dal proprio bilancio. Tali risorse hanno coperto una parte del fabbisogno, consentendo comunque la permanenza delle Stazioni di ricerca e l'adempimento degli impegni internazionali precedentemente assunti;
nello specifico, nel 2006 il MIUR ha stanziato 9 milioni di euro per il Programma mentre, nel 2007, le risorse governative ad esso destinate sono state di 10 milioni di euro. Per quanto riguarda il 2008, i fondi disponibili sono stati, in base ad una recente nota, 8 milioni di euro;
occorre sottolineare come tali stanziamenti siano spesso stati il frutto di una lunga e lenta trattativa caratterizzata dalla totale incertezza e preoccupazione delle parti coinvolte;
con un tale stato di cose appare evidente come sia impossibile effettuare qualsiasi tipo di programmazione pluriennale. Ciò può avere ricadute negative anche sul ruolo che l'Italia ha sempre avuto in ambito internazionale, rischiando di porla ai margini dei progetti mondiali di ricerche polari cui ha sempre fatto parte, vedendo così minata la propria credibilità internazionale, che ha faticosamente costruito in 23 anni -:
quali iniziative intenda assumere il Ministro competente per gli anni a venire, per porre fine allo stato di incertezza che fino ad oggi ha caratterizzato il sistema di finanziamento del PNRA al fine di consentire allo stesso lo svolgimento dei propri compiti attraverso un appropriato piano di programmazione finanziaria pluriennale.
(5-00240)

Interrogazioni a risposta scritta:

RENATO FARINA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
sabato 19 luglio 2008 su Rai Tre, durante il programma «Leonardo», è stato trasmesso un reportage sulla presenza di scienziati italiani in Antartide. Questo servizio televisivo mostrava come accanto agli eccezionali successi nel campo della ricerca, ad esempio la scoperta di laghi sotto la superficie dei ghiacci, si sia verificato un sostanziale disimpegno del nostro Paese su questo fronte, data la

rinuncia a ulteriori finanziamenti di questa prestigiosa spedizione che consente di innalzare il tricolore nell'emisfero australe -:
se corrisponda al vero la notizia del disimpegno italiano in Antartide;
quali e quanti siano i finanziamenti ai nostri scienziati per la ricerca su quelle lande, qualora fosse stato effettivamente depennato il coinvolgimento del Governo, se non intenda urgentemente rimediare, visti i danni obiettivi e di immagine internazionale che questa incertezza e gli eventuali passi indietro determinerebbero.
(4-00756)

TOCCAFONDI e DE GIROLAMO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in base alla legge finanziaria (legge n. 244 del 24 dicembre 2007), sono stati abrogati l'articolo 5 della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e il decreto legislativo n. 227 del 17 ottobre 2005 che assegnavano valore abilitante alla laurea in Scienze della formazione primaria;
l'abolizione del valore abilitante della laurea ha riportato in vigore l'articolo 3 della legge n. 341 del 19 novembre 1990 che così recita: «il diploma di laurea (in Scienze della Formazione Primaria) costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare (...). I concorsi hanno funzione abilitante» (articolo 3, comma 2);
le scuole di specializzazione per diventare docenti, denominate SISS, da settembre verranno praticamente chiuse dopo 10 anni di attività;
ad oggi le scuole di specializzazione SISS raccolgono iscrizioni e funzionano normalmente;
con la chiusura delle SISS non vi è ad oggi un percorso alternativo per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare -:
quali iniziative intenda intraprendere il Governo per la creazione di un percorso alternativo alle SISS per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento;
quali iniziative intenda intraprendere per coloro che sono già iscritti ad una scuola di specializzazione per diventare docenti. (4-00758)

LIBÈ. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
ogni anno migliaia di neo-laureati in medicina attendono ansiosi di conoscere le date dei concorsi per proseguire la loro formazione ed in particolare la data delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione;
per una serie di lungaggini e complicazioni burocratiche i tempi del concorso di ammissione alle scuole di specializzazione si sono abnormemente dilatati di anno in anno, causando un gravissimo ritardo in un percorso di formazione già di per sé lungo e faticoso (6 anni di laurea + in genere 4 o 5 di specializzazione);
contrariamente a quanto era stato promesso dal ministro Mussi nella precedente legislatura su proposta della Federspecializzandi di indire l'esame all'inizio del nuovo anno accademico e cioè nel mese di novembre 2008, anche quest'anno l'esame per l'ammissione alle scuole di specializzazione rischia di slittare al gennaio-febbraio 2009, con il risultato che i laureati nel periodo luglio-ottobre 2007 (che non hanno potuto accedere alla prova del luglio 2007) avranno dovuto attendere un anno e mezzo per l'esame;
tale situazione grottesca e incredibile ridicolizza in Europa e nel mondo l'immagine

del nostro Paese e penalizza ancora una volta i più meritevoli (cioè coloro che si sono laureati in regola) -:
se non ritenga indispensabile intervenire in tempi rapidi per sanare questa incresciosa situazione attraverso una razionale calendarizzazione dei concorsi per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione.
(4-00761)

DI PIETRO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la professoressa Rosaria Inguanta è risultata idonea al concorso ordinario per dirigenti scolastici e fino a ieri riteneva di poter finalmente arrivare alla tanto sospirata e meritata nomina nel mese di luglio 2008, in quanto collocata in posizione utile nella graduatoria di merito della Regione Sicilia;
le giunge invece notizia che forse dovrà attendere ancora, o peggio ancora perdere le speranze, in quanto al momento al Governo si starebbe lavorando per far passare, molto presto, un provvedimento che cancellerebbe, con un colpo di spugna e all'insaputa di tutti gli attori, quanto recitato negli emendamenti 619 e 605 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, e darebbe la precedenza nella nomina agli idonei del concorso riservato;
al di là dell'aspetto morale della questione, sembra che con l'attuale procedura siano state effettuate le nomine dello scorso anno e che, a fronte di uno sparuto gruppo di ex presidi incaricati (circa 400 su tutto il territorio nazionale), si stia cercando di ledere i diritti, ormai acquisiti per legge, di circa un migliaio di idonei ad un concorso ordinario, l'unico che, per diritto costituzionale, dovrebbe avere la precedenza;
un intervento legislativo di tal tipo metterebbe a repentaglio l'equilibrio tanto faticosamente raggiunto aprendo una nuova stagione di ricorsi al Tar che non farebbe certo onore al nostro Paese;
negli ultimi 4 anni si sono svolti due concorsi riservati per un numero complessivo di 4.000 posti assegnati;
di contro, al concorso ordinario, il primo dopo 16 anni dall'ultimo bando, sono stati assegnati solo 1.500 posti;
gli ordinaristi idonei sono in numero di 1.000 e solo 400 quelli del riservato;
le norme in vigore sono state emanate dal precedente Governo con l'avallo dell'attuale maggioranza e non si capisce perché, se non per logica clientelare, adesso si cambiano le carte in tavola, quando le norme in vigore hanno già prodotto i loro effetti;
per una logica che l'interrogante giudica perversa sono stati agevolati prima coloro i quali non hanno superato la prova di selezione iniziale i RISERVISTI e vengono adesso agevolati quelli che con un solo anno di incarico, magari bocciati all'ordinario, hanno avuto una corsia preferenziale, mentre ancora si doveva concludere il percorso del concorso ordinario -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno verificare i fatti riportati in epigrafe e non reputi giusto intervenire affinché coloro che sono stati dichiarati idonei al concorso ordinario per dirigenti scolastici e messi in graduatoria di merito possano finalmente ottenere la nomina.
(4-00767)

...

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

DI PIETRO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 38 della costituzione prevede che ai lavoratori siano assicurati

mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria;
terminato il periodo lavorativo è prevista per i cittadini la corresponsione della pensione di vecchiaia che si determina sulla base delle contribuzioni effettuate;
tale erogazione dovrebbe essere quella di consentire ai pensionati di mantenere la possibilità di coltivare gli interessi e lo sviluppo della propria personalità individuale e sociale avuti durante il periodo lavorativo e conseguentemente pari condizioni di vita;
gli attuali trattamenti pensionistici minimi appaiono assolutamente inadeguati a garantire uno stile di vita dignitoso e decoroso ed è noto che le condizioni di vita dei pensionati si avvicinano spesso a condizioni di povertà;
nonostante il tentativo di allineamento delle pensioni al costo della vita e l'erogazione di un importo aggiuntivo per chi non percepisce oltre 8.504,73 euro, se vive solo e 17.009,46, se in coppia, le pensioni erogate, ad oggi, non paiono proporzionate al costo della vita attuale e non garantiscono al pensionato di poter mantenere il tenore di vita maturato durante il periodo lavorativo;
è stato anche elevato il limite dell'età pensionabile al compimento del 65o anno, ma tale provvedimento non sembra possa essere, da solo, idoneo a risolvere il problema finché esisteranno le profonde differenze di trattamenti pensionistici che vedono alcune categorie privilegiate, come i dirigenti pubblici e privati ed i politici;
sarebbe auspicabile un allineamento delle pensioni alle categorie dei contratti collettivi nazionali ai quali i singoli erano legati durante la vita lavorativa, in percentuale non inferiore all'80 per cento sugli aumenti degli stipendi riconosciuti ai lavoratori al momento della stipula dell'accordo tra le parti sociali, imprenditoriali e sindacali della delibera dell'aumento contrattuale;
in tal modo ai pensionati spetterebbe una pensione più congrua rispetto al continuo aumento del costo della vita e la stessa pensione, essendo simile allo stipendio precedente, consentirebbe il mantenimento del tenore di vita personale e sociale dell'individuo il quale aderendo alle varie associazioni di volontariato, contribuirebbe ad un notevole risparmio dei costi sociali -:
se il Ministro, tenuto conto di quanto espresso in premessa, non intenda individuare quei meccanismi che consentano l'adeguamento delle pensioni erogate e un indice di incremento del costo della vita adeguato in modo da garantire livelli di vita soddisfacenti agli anziani e favorendo la loro partecipazione alla vita sociale del Paese.
(4-00766)

...

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

CUOMO e SERVODIO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
nelle ultime settimane si sono verificati alcuni casi di malattia vescicolare suina in alcuni allevamenti della zona del Melandro-Marmo in Basilicata;
la suddetta malattia non presenta pericoli per l'uomo ma impone per gli allevatori una serie di vincoli e di blocchi nella commercializzazione;
la zona territoriale in questione ed in particolare il comune di Picerno (Potenza) hanno al centro della propria economia gli allevamenti e la trasformazione delle carni suine;
in questo centro si concentra oltre il 60 per cento della produzione di salumi

dell'intera regione con diversi salumifici e centinaia di addetti tra diretti e indotto;
si è in attesa del riconoscimento di marchi di qualità (igp, dop) per i salumi di Picerno;
il rinvenimento della malattia vescicolare costituisce per il settore un grave danno economico con possibili ripercussioni anche in campo occupazionale -:
se e quali iniziative intenda adottare, oltre all'applicazione delle normative previste, per sostenere i produttori del comprensorio picernese al fine di scongiurare una crisi devastante del settore e di sostenere adeguatamente la qualità delle produzioni che rappresentano un simbolo per l'intera Lucania.
(5-00241)

...

Apposizione di firme ad una mozione.

La mozione Bertolini e altri n. 1-00029, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 17 luglio 2008, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati Mazzuca, Calabria, Ruben, Mazzoni, Cesaro, Porcu, Napoli Angela, Gottardo, Zacchera, Orsini, Di Biagio, Saglia.

Apposizione di una firma ad una risoluzione.

La risoluzione in commissione Laboccetta e altri n. 7-00004, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 29 maggio 2008, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Speciale.