XVI LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di giovedì 10 luglio 2008

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,
premesso che:
la cultura e la storia dell'Italia, radicata nella tradizione millenaria del Mediterraneo, si riflette in un insieme di aspetti unici che vanno dai beni naturali, culturali mobili ed immobili (quali il patrimonio artistico, architettonico, archeologico e la forma variegata del paesaggio), passando per le espressioni artistiche, letterarie artigianali fino a quelle agroalimentari ed enogastronomiche;
il settore agricolo, alimentare ed enogastronomico italiano possiede una propria specificità di saperi e di tradizioni fondamentali per la salubrità e la qualità del cibo che si riflettono nella «Dieta Mediterranea» quale modello sano e positivo di vita tramandato di generazione in generazione;
l'aggettivo mediterraneo si riferisce all'ambiente geografico, geologico, climatico e al mare che bagna le coste di differenti Paesi: Italia, Spagna, Francia meridionale, Malta, Croazia, Bosnia, Albania, Grecia, Cipro, Turchia, Siria, Libia, Malta, Tunisia, Algeria e Marocco, ciascuno con usi e costumi alimentari molto simili basati su prodotti che in tali luoghi nascono e si tramandano;
le tradizioni agroalimentari italiane sono legate alle vicende dell'Impero romano che hanno favorito l'iniziale scambio di prodotti alimentari, compresi i caratteristici aromi e condimenti non grassi (quali spezie, erbe, aglio, cipolla, basilico, alloro, salvia, prezzemolo, eccetera);
le antiche radici dell'attuale dieta mediterranea si ricollegano alle regole di sobrietà che ispiravano il comportamento alimentare dell'antica cultura greco-romana e descritte da Galeno, fra il 170-180 d.C., nel trattato «Perì leptounoues diaìtes»;
all'epoca la dieta mediterranea era raccomandata per prevenire le malattie più comuni (Galeno suggeriva, tra l'altro, di preferire gli alimenti vegetali, soprattutto le erbe, ed in particolare quelle aromatiche, consumandone anche i semi, ed i cereali);
oggi la dieta mediterranea ha ottenuto un largo riconoscimento scientifico ed una codificazione formale quale regime alimentare utile a prevenire le malattie, soprattutto quelle connesse al benessere, come l'obesità, l'ipertensione, le malattie cardiovascolari, il cancro e l'osteoporosi;
la scoperta risale ai primi anni del dopoguerra: il medico americano Ancel Keys osservò in quel periodo che l'incidenza di malattie cardiovascolari in Italia era di molto inferiore a quella riscontrata negli Stati Uniti. Keys ipotizzò e provò che vi era una chiara relazione tra la dieta seguita e l'incidenza di alcune patologie. Si iniziò quindi a parlare di «dieta mediterranea» come modello alimentare ideale per la salute. Nel 1993 la Harvard School of Public Health, in collaborazione con la World Health Organization (OMS) e la Oldways Preservation Trust, ha introdotto la piramide alimentare per formalizzare le indicazioni della dieta mediterranea (attraverso una stratificazione in piani dei cibi da preferire e ponendo alla base di essi l'esercizio fisico sono state evidenziate le caratteristiche principali della «dieta mediterranea», tra cui: abbondanza di cibi di origine vegetale: frutta, verdura, pasta, pane, cereali, patate, consumo prevalente di cibi freschi e di stagione, utilizzo dell'olio d'oliva, consumo quotidiano di formaggi e/o yogurt, in quantità limitate, pesce, carne bianca, uova, qualche volta alla settimana, dolci ricchi di zuccheri o di grassi saturi solo poche volte alla settimana, consumo di carne rossa piuttosto limitato, qualche volta al mese);
la cultura della dieta Mediterranea ha spesso subìto speculazioni, imitazioni

ingannevoli, usurpazioni a danno dei consumatori e rischia di scomparire per le nuove tendenze delle società moderne, per la globalizzazione e la competizione internazionale e per l'incalzante produzione di «cibi sintetici» e geneticamente modificati;
è necessario, quindi, tutelare la dieta mediterranea quale espressione di una secolare cultura tradizionale e popolare e come patrimonio culturale immateriale dell'umanità;
l'UNESCO da oltre trent'anni sta operando per salvaguardare i valori delle manifestazioni culturali dell'uomo, sia se trattasi di beni del patrimonio materiale e naturale, sia se si tratta del patrimonio culturale immateriale. Così, nel 1972 ha approvato la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e dei beni naturali, mentre nel 2003 ha approvato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;
in effetti, con i cambiamenti geopolitici in atto, l'estensione dell'economia di mercato, le possibilità di riproduzione digitale ed il rapidissimo sviluppo delle tecnologie della comunicazione e della riproduzione non naturale delle biodiversità, è aumentato anche il fabbisogno di misure efficaci volte a tutelare ed a preservare la cultura tradizionale e in questo senso l'Unesco ha inteso adottare uno strumento giuridico vincolante al fine di darvi riscontro;
dal 1997 l'Unesco aveva individuato un riconoscimento per cui aveva già proclamato una lista di 90 «Capolavori del patrimonio culturale orale e immateriale dell'umanità», di cui sono entrati a farne parte i Pupi siciliani nel 2001 e i Tenores sardi nel 2005;
la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è stata quindi adottata il 17 ottobre 2003, nel corso della 32a sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO ed è entrata in vigore il 20 aprile 2006, dopo tre mesi dalla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica. L'Italia ha ratificato la Convenzione ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167;
in base alla Convenzione del 2003, il patrimonio culturale immateriale, definito anche «patrimonio vivente», è considerato la base della diversità culturale e la sua tutela rappresenta la garanzia di continuità della creatività umana. Essa dovrebbe altresì contribuire agli sviluppi socioeconomici duraturi e rafforzare le identità culturali;
gli scopi della Convenzione sono quelli di assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati e di promuovere la cooperazione internazionale;
il patrimonio tutelato dalla Convenzione, inoltre, è tradizionale e vivente e comprende prassi, conoscenze e capacità, nonché gli strumenti, gli oggetti, i prodotti ad esse collegati;
rientrano nell'ambito degli oggetti della Convenzione le conoscenze agricole ed alimentari tradizionali, spesso di rilevanza fondamentale per lo sviluppo sostenibile ed anche in quanto sono costantemente ricreati in risposta all'ambiente ed alla interazione con la natura e la storia, dando un senso di identità e di continuità;
la Convenzione istituisce una Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, per garantire maggiore visibilità a tale patrimonio, e una Lista del Patrimonio Culturale che necessita di una salvaguardia urgente i cui elementi sono inseriti non già sulla base di un loro straordinario od universale valore, ma per il fatto che siano rappresentativi della creatività e della diversità culturale dell'umanità o che esprimano il patrimonio immateriale di gruppi e comunità. La Convenzione accorda agli Stati parte la possibilità di chiedere l'assistenza internazionale per la realizzazione di programmi e progetti. Per finanziare tali programmi, progetti e iniziative, è istituito un Fondo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale;

la dieta Mediterranea può rientrare nel patrimonio culturale immateriale oggetto della Convenzione dell'Unesco;
l'Italia nella Conferenza EuroMediterranea del 2003 ha formalizzato l'intenzione di compiere tale passo, nell'ottobre del 2005, a Roma, è stato ribadito tale intento ed in occasione del Terzo Forum EuroMed sulle culture alimentari anche la comunità scientifica ha assentito sulla necessità di sostenere tale riconoscimento;
nel mese di febbraio 2007, ad Ibiza, i ministri dell'agricoltura italiano e quello spagnolo hanno sottoscritto la dichiarazione congiunta per la promozione della dieta mediterranea e per la difesa della qualità e della leale concorrenza delle proprie produzioni agroalimentari;
nel corso dell'VIII incontro dei ministri dell'agricoltura e della pesca, membri del Centere International del Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes, tenutasi dal 3 al 6 febbraio 2008 in Ispana, a Saragozza, i paesi partecipanti hanno assunto l'impegno a sostenere l'iscrizione della dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco;
con decreto ministeriale 5 marzo 2008, è stato istituito presso il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il comitato tecnico avente il compito di seguire l'iter internazionale della candidatura della dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale tutelato dall'Unesco, coordinare i soggetti incaricati di elaborare un dossier scientifico a sostegno della candidatura stessa, organizzare l'evento di presentazione e le iniziative di comunicazione correlate;
durante il VII Congresso della dieta mediterranea tenutosi a Barcellona nel marzo 2008, l'Italia ha riaffermato la necessità di creare una sinergia tra i paesi del Mediterraneo volta a sostenere il riconoscimento della dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale ed avviare le fasi per presentare la relativa candidatura all'Unesco;
nel mese di aprile 2008, i rappresentanti istituzionali di Spagna, Italia, Grecia e Marocco, si sono riuniti a Roma per sottoscrivere una «Dichiarazione di cooperazione» che evidenzia l'importanza della cooperazione tra tali Stati al fine di preservare e dare continuità al patrimonio tradizionale della cultura Mediterranea e conferma la candidatura della dieta mediterranea al riconoscimento di patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, invitando tutti i Paesi Mediterranei ad aderire all'iniziativa;
entro il 14 agosto 2008 il calendario per la pianificazione delle azioni del progetto per l'iscrizione della dieta mediterranea nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità prevede la trasmissione a Parigi del dossier della candidatura;
entro il 15 maggio 2009 tale dossier sarà esaminato dall'Organo sussidiario;
entro il mese di settembre 2009 il Comitato per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale assumerà la decisione finale sull'iscrizione della dieta mediterranea,

impegna il Governo:

nel rigoroso rispetto delle scadenze di cui in premessa, a dare continuità, d'intesa con gli altri paesi dell'Area mediterranea, in particolare con la Spagna, la Grecia e il Marocco, alle azioni già messe in atto dal Governo nel corso della XV legislatura volte a presentare il progetto di candidatura per l'inserimento della dieta mediterranea nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità;
a procedere alla ricognizione delle norme e degli strumenti necessari e alla predisposizione dei provvedimenti, in applicazione dei vincoli di tutela e di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della Convenzione, per l'inserimento della dieta mediterranea nella lista convenzionale dell'Unesco;

ad attivare, ai sensi della Convenzione - di concerto con le regioni, le amministrazioni locali e gli enti territoriali competenti - tutti gli atti necessari per la salvaguardia e valorizzazione della Dieta Mediterranea nel territorio nazionale, in particolare:
a) redazione dell'inventario;
b) promozione di studi scientifici, tecnici ed artistici e della ricerca;
c) inserimento della Dieta nei programmi generali di pianificazione;
d) predisposizione di misure legali, amministrative e finanziarie per favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale e tradizionale connaturato alla dieta mediterranea;
e) formazione e documentazione;
f) divulgazione di tale sistema, programmi di educazione, di sensibilizzazione e d'informazione destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani e mezzi informali di trasmissioni di saperi;
g) partecipazione delle comunità e degli individui alle attività di salvaguardia;
h) istituzione di un organo competente per la sua salvaguardia.
a informare a tal fine il Parlamento sui progressi ottenuti sul progetto di candidatura della dieta mediterranea nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO e a presentare, entro tre mesi, un piano di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della Dieta Mediterranea;
a prevedere nella legge finanziaria per il 2009 le risorse adeguate per sostenere le iniziative di tale piano.
(1-00024)
«Servodio, Paolo Russo, Di Giuseppe, Ruvolo, Beccalossi, Oliverio, Fogliato, Zucchi, Agostini, Bellotti, Biava, Binetti, Bobba, Boccia, Bordo, Buttiglione, Callegari, Cambursano, Marco Carra, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Biasi, De Camillis, Di Caterina, Dima, Faenzi, Gianni Farina, Renato Farina, Ginefra, Gottardo, Grassi, Iannuzzi, Lucà, Margiotta, Cesare Marini, Mastromauro, Mosella, Nastri, Negro, Nola, Pedoto, Mario Pepe (PD), Rainieri, Realacci, Rosso, Rota, Sanga, Sani, Sardelli, Sbrollini, Schirru, Trappolino, Maurizio Turco, Velo, Vico, Zeller, Concia, Ghizzoni, Ria».

...

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
l'8 luglio 2008 sul Corriere della Sera sono state pubblicate delle affermazioni del Presidente emerito della Repubblica, Sen. Francesco Cossiga, concernenti la strage alla stazione ferroviaria di Bologna nel 1980, circa la quale viene ipotizzato il diretto coinvolgimento della resistenza palestinese nel brutale attentato e l'emanazione di una sentenza sostanzialmente strumentale ed ideologicamente determinata nei confronti dei terroristi Mambro e Fioravanti;
considerata l'autorevolezza della fonte, confortata anche da recenti pubblicazioni che contestano la verità ufficiale sulla strage del 2 agosto 1980, sussiste per l'interpellante il dubbio che la verità ufficiale sia stata adulterata per effetto di pressioni di una determinata parte politica

interessata ad una determinata e «predeterminata» conclusione delle vicende giudiziarie connesse al 2 agosto;
in tal caso si sarebbe in presenza di comportamenti oggettivamente eversivi, dei quali dovrebbero essere assolutamente individuati i responsabili;
conseguentemente, sussistono molti dubbi sui comportamenti delle forze politiche e dei loro leader, in particolare vi è il dubbio di pressioni esercitate sulla magistratura bolognese, nonché del ruolo del P.C.I. locale e delle forze di sinistra nel determinare un clima particolare che influì sulla sentenza di condanna. A quasi 30 anni da quei fatti, proprio il rispetto della memoria dei morti e la solidarietà ai feriti e superstiti impone un accertamento rapido della verità diretto a individuare le responsabilità e a dare all'opinione pubblica bolognese la certezza che la ferita lacerante del 2 agosto 1980 può essere ricomposta in nome della verità e pacificazione delle coscienze -:
di quali elementi, anche sulla base degli atti depositati preso i competenti ministeri, disponga il Governo circa le vicende segnalate in premessa.
(2-00087) «Garagnani».

Interrogazioni a risposta scritta:

SCILIPOTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il sistema trasporti è il perno fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di un Paese moderno. È grazie ad esso, infatti, che i cittadini hanno la possibilità di incontrare differenti realtà locali, nazionali ed internazionali;
è sempre grazie al sistema trasporti che i giovani hanno la possibilità di formarsi sotto il duplice profilo, accademico ed umano, attraverso la frequenza di università molto distanti da casa che permette loro di viaggiare incontrando persone e realtà differenti dal quotidiano;
è ancora grazie al sistema dei trasporti che è possibile sviluppare sempre al meglio la rete dei commerci locali, nazionali ed internazionali, incrementandosi quotidianamente l'interscambio economico tra le diverse parti del Paese;
quanto detto farebbe ritenere che un Paese moderno ed evoluto quale l'Italia, considerate le peculiarità geografiche del Suo territorio, abbia una rete di trasporti adeguata;
in realtà, la già storicamente difficile situazione dei trasporti in Italia è andata peggiorando negli ultimi mesi, andando ad interessare tutti i settori: aereo, crisi Alitalia; ferroviario, tagli di numerosi collegamenti nazionali; stradali, dissesti lungo tutta la rete, specialmente al sud;
è infatti il sud Italia che paga lo scotto più alto di una vetusta quanto inadeguata rete di trasporti, ferroviaria e stradale, in particolare. Sono la Sicilia e Calabria che scontano i disagi di scelte secondo l'interrogante scellerate della dirigenza delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato;
di recente, infatti, la società Bluvia, Gruppo FS, ha ridotto i collegamenti veloci sullo Stretto di Messina. Tali collegamenti, assicurando il trasporto di treni e passeggeri tra Messina e Villa San Giovanni/Reggio Calabria, garantiscono la minima mobilità ai cittadini siciliani, costretti a notevoli disagi per l'attraversamento marittimo;
attualmente questa situazione sta creando un forte disagio alle collettività locali, ai turisti e a quanti decidono di raggiungere l'isola in treno. La riduzione delle corse infatti significa lunghe attese all'imbarco dei treni, con conseguente forte ritardo sull'orario di arrivo;
famiglie, anziani, lavoratori, turisti sono tutti costretti a dover attendere il turno di imbarco del proprio treno su

vagoni con aria condizionata spenta a causa della sosta per la scomposizione del treno per l'ingresso sul traghetto, con temperature che superano abbondantemente i 30 gradi anche nelle ore serali;
la riduzione delle corse attualmente in atto rischia però, nell'ottica dei tagli ai costi di gestione di RFI, di essere solo prodromica ad una decisione molto più drastica da parte della società: la graduale cancellazione del servizio di attraversamento marittimo operato da Bluvia sullo Stretto di Messina;
tale disservizio significherebbe per gli utenti siciliani di Trenitalia, l'impossibilità di poter arrivare con il treno fino alla propria stazione di destinazione in Sicilia, e dover quindi scendere dalla carrozza a Villa San Giovanni per traghettare a piedi e poter, quindi, finalmente, risalire su un nuovo treno che, da Messina, li porti alle varie destinazioni siciliane;
tale scenario produrrebbe una vera e propria catastrofe per la società e l'economia siciliane: le persone anziane e le famiglie con bambini sarebbero di fatto tagliate fuori dall'utilizzo del treno come mezzo di locomozione, con aggravio dei costi derivante dalla scelta dell'unica opzione di trasporto disponibile, l'aereo. Il commercio da e per la Sicilia subirebbe dei danni incalcolabili, a causa dell'aggravio di costi incalcolabile derivante, per le merci trasportate in treno, dalla necessità di dover ricorrere ad un sistema di trasporto combinato treno-gommato-nave-treno;
da quanto sopra è dunque evidente la necessità, per i collegamenti da e per la Sicilia, di un intervento delle società competenti volto ad incrementare il numero delle corse e non a diminuirne la frequenza, al solo fine di salvaguardare i bilanci di RFI, il tutto a scapito della mobilità e dell'economia siciliane -:
se il Ministro non ritenga che la rete dei collegamenti marittimi e ferroviari tra la Sicilia e la Calabria, meriti più attenzione e risorse di quante ne abbia avute fino ad oggi e quali iniziative intenda assumere a questo scopo;
quali misure intenda adottare, ed in che tempi e modi, per migliorare la situazione e favorire, di conseguenza, l'economia ed il livello di produttività dell'isola.
(4-00597)

DI CAGNO ABBRESCIA, DISTASO e SISTO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nel corso della notte tra il 22 e il 23 ottobre 2005, il sud-est della provincia di Bari e conseguentemente la città di Bari, furono colpiti da una eccezionale alluvione che provocò notevoli disagi sia ai cittadini che alle abitazioni, in particolare nei quartieri di Loseto, Ceglie del Campo e Carbonara di Bari;
proprio nella predetta frazione di Carbonara di Bari, è situata una cava di tufo profonda decine di metri e di dimensioni ragguardevoli, denominata cava di Maso, nelle cui vicinanze si trovano numerosi edifici residenziali abitati da migliaia di persone;
a seguito della citata alluvione, ed in conseguenza dell'intensità notevole ed imponente con cui le acque meteoriche provenienti dal sud-est barese, si sono abbattute sulla zona interessata, dal torrente Picone, distruggendo un numero elevato di strutture, la cava di Maso è diventata una sorta di raccoglitore di acqua e di residui che le stesse acque, incontrando sul proprio cammino, hanno trasportato all'interno della cava stessa;
conseguentemente si è evidenziata una situazione di pericolo estremo, la cui gravità permane tuttora e che ha comportato per i residenti dei quartieri di Loseto, Ceglie del Campo e Carbonara di Bari, in particolare per quelli che abitano nel tratto del torrente Picone, una molteplicità di problemi collegati alle precarie condizioni

di sicurezza, che si riflettono sulla qualità della vivibilità nei quartieri stessi;
in considerazione di quanto esposto, il Comune di Bari a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Bari, nonché di una serie di ricorsi da parte dei cittadini dei quartieri interessati dall'evento meteorologico, fu condannato ad eseguire alcune opere di rinforzo del fronte nord dell'argine del torrente Picone, ed in particolare a difesa degli edifici limitrofi, i cui interventi tuttavia si sono rivelati precari ed insufficienti;
a distanza di un anno dalla grave alluvione, nonostante il Prefetto di Bari sia stato nominato Commissario delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso alla popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché per fronteggiare più in generale i danni conseguenti, non si è riuscito a ripristinare una situazione di normalità per l'area interessata dall'alluvione -:
quali iniziative urgenti intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di verificare l'effettivo stato dei luoghi, in relazione allo stato di pericolosità in cui si trovano alcune aree citate in premessa;
quali iniziative altresì intendano intraprendere con l'urgenza che il caso richiede, al fine di scongiurare il ripetersi, in caso di analoghi eventi atmosferici di episodi come quello già avvenuto;
se non ritengano infine opportuno attivare la Protezione Civile, per predisporre opportuni interventi volti a risolvere le problematiche in essere e a garantire la sicurezza dei cittadini residenti nei quartieri di Loseto, Ceglie del Campo e Carbonara di Bari, nonché la salvaguardia delle strutture abitative.
(4-00599)

SPECIALE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la ASL 2 di Perugia, ha recentemente allestito un sito Internet denominato Consultorio dei Giovani ASL 2;
all'interno di questo sito sono stati segnalati alcuni contenuti del tutto inadatti ad essere presentati ad un pubblico di adolescenti. Alcuni particolari inutilmente volgari quali le «tecniche di masturbazione» o peggio non risultavano essere in linea con un sito istituzionale. Né poteva esser condivisa la promozione di farmaci potenzialmente dannosi per la salute della dorma, quali la «pillola del giorno dopo», purtroppo diffusa in modo dissennato nella regione umbra, specialmente tra le più giovani. Ma il vero «peccato originale» del sito in questione, come pure dell'impostazione data dall'ASL 2 ai corsi di educazione alla sessualità, era il totale silenzio sul profilo affettivo e relazionale del rapporto sessuale;
dopo la segnalazione presentata alla stampa sia dal Forum delle Associazioni Familiari dell'Umbria sia da numerose altre formazioni sociali che si occupano di famiglia e dopo i commenti indignati di numerosi cittadini, finalmente l'ASL 2 di Perugia ha deciso di rivedere i contenuti del sito internet del Consultorio Giovani, rimuovendo il sito medesimo;
spiegare ai giovani le tecniche del sesso senza aprire loro gli occhi sull'affascinante e meraviglioso mondo dell'amore umano è di per sé una grave perversione della realtà, e che se a questo si aggiunge che una siffatta impostazione porta i giovani al consumo di pornografia, allo svilimento dell'altro e particolarmente della figura femminile e contribuisce non poco a quel «disastro educativo» che è sotto gli occhi di tutti -:
se il Governo non ritenga opportuno formulare delle linee di indirizzo per l'assistenza educativa e sociale dei giovani - e in particolare - degli adolescenti in materia di educazione sessuale, a cui dovranno

attenersi le istituzioni territoriali e periferiche competenti e comunque in grado di determinare una corretta rappresentazione delle tematiche sopraccitate.
(4-00610)

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AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta scritta:

ZACCHERA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi tempi su diverse testate della stampa internazionale - e soprattutto in Germania - sono apparsi articoli di dura critica all'Italia ed in particolare nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;
nella legittima espressione delle opinioni politiche e personali di chiunque, a volte sono stati riferiti fatti non veri ed anche lesivi della dignità del nostro paese;
un esempio lo si ha nella giornata di oggi sul quotidiano olandese Volkskrant;
a seguito della pubblicazione degli articoli non risulta all'interrogante che le nostre ambasciate siano sempre intervenute al fine di far rettificare distorte informazioni date all'opinione pubblica -:
se siano state date istruzioni alle nostre autorità diplomatiche al fine di monitorare la stampa del paese di proprio riferimento e - nel caso di articoli di pesante e non fondata critica nei confronti dell'Italia e delle sue istituzioni - sia stato dato mandato di intervenire elle forme più appropriate per permettere al pubblico di avere una conoscenza più completa della realtà italiana, evitando che la generalizzazione e la superficialità dei commenti intacchi l'immagine del nostro Paese, del Parlamento e del Governo liberamente eletto dalla maggioranza degli italiani.
(4-00601)

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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazioni a risposta in Commissione:

REALACCI e MARGIOTTA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
a partire da gennaio 2008 è entrato ufficialmente in vigore anche in Italia il nuovo sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in sigla RAEE, disciplinato a livello europeo dalla direttiva 96/2002, recepita in Italia con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. La normativa nazionale ha introdotto anche nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) il principio della «responsabilità del produttore»;
i produttori - intendendo con questo termine non solo i soggetti che fabbricano e vendono apparecchiature, ma più in generale sia chi commercializza con il proprio marchio apparecchiature fabbricate da terzi sia chi importa nel territorio nazionale apparecchiature fabbricate in un'altra nazione - sono quindi chiamati ad occuparsi in modo diretto della fase finale del ciclo di vita dei prodotti, sostituendosi agli enti locali nella gestione dei RAEE;
a sei mesi dalla partenza ufficiale del sistema RAEE, sono circa 1.500 i comuni italiani che hanno aderito al modello proposto dalla direttiva UE, lasciando ai produttori e ai sistemi collettivi da questi costituiti l'onere di avviare al trattamento i RAEE conferiti nei centri di raccolta pubblici;
il tema dei RAEE è di grande rilievo sotto il profilo ambientale ed economico. La crescita esponenziale dei consumi di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sempre più rapida obsolescenza di questi prodotti rende improrogabile l'esigenza di gestire in modo ambientalmente corretto i rifiuti che ne derivano - oggi

destinati principalmente alla discarica - evitando la dispersione nell'ambiente delle sostanze pericolose (gas CFC e HCFC, mercurio, piombo) in essi contenute;
in termini economici, la normativa sui RAEE interessa direttamente in Italia oltre 10.000 produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per un fatturato complessivo di 32 miliardi di euro e oltre 200.000 addetti impiegati (secondo settore dopo l'auto in Italia); il settore del riciclo dei RAEE conta attualmente nel nostro Paese circa 50 aziende, in prevalenza piccole e medie, che gestiscono circa 1,4 kg pro capite all'anno, per un giro di affari complessivo di circa 25 milioni di euro;
gli attuali quantitativi di RAEE raccolti sono purtroppo ancora lontani dall'obiettivo di 4 kg pro capite (per un totale di circa 240.000 tonnellate) stabilito dalla normativa nazionale entro il 2008. Per poter raggiungere tale obiettivo è necessario non solo procedere alla realizzazione di una adeguata rete di centri di raccolta pubblici, ma anche definire rapidamente alcuni punti di criticità del nuovo sistema RAEE ancora irrisolti -:
come il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda:
a) rendere effettivo l'obbligo di ritiro 1 contro 1 del RAEE da parte del distributore, al momento, dell'acquisto di una apparecchiatura equivalente, emanando il decreto sulle semplificazioni per i distributori (che in data 13 maggio 2008 la Commissione europea ha ricevuto dal Ministero dello sviluppo economico, e sul quale ha tempo fino al 14 agosto 2008 per esprimere un parere), considerato che il completamento del'iter legislativo del decreto consentirà ai consumatori che vogliono disfarsi di un RAEE di disporre, oltre che dei centri di raccolta pubblici, anche di questo canale, che all'estero arriva a raccogliere fino al 50 per cento del flusso totale dei RAEE;
b) chiarire cosa deve essere un «sistema collettivo» considerato che, poiché nel decreto legislativo n. 151 del 2005 non viene specificato nulla in proposito, è necessario precisare che i sistemi collettivi che si occupano della gestione dei RAEE domestici devono essere costituiti solo dai produttori di AEE e/o dalle loro associazioni e che devono essere senza scopo di lucro e che sarebbe inoltre opportuno stabilire quale debba essere la loro forma giuridica, e che si ritiene infine molto utile fissare una «soglia minima» (ovvero una quota minima di mercato), per evitare la proliferazione dei sistemi collettivi a danno dell'efficienza complessiva del sistema.
(5-00199)

VICO, MARIANI, BELLANOVA, MASTROMAURO e BOCCIA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
il Molo Polisettoriale-terminal hub - del porto di Taranto ha una banchina di 1.800 metri lineari ed i fondali sono per 50 metri di banchina - 14,50, per altri 350 metri di banchina -14,00 e per i restanti 1.100 i fondali sono a -13,50;
per accedere alla suddetta banchina del molo polisettoriale, le navi container ship da 13.100 teu (twenty-foot equivalent unit) quanto le container ship da 12.600 teu hanno bisogno di un pescaggio (draught scantling) di almeno -15,50 metri e di una clearance (la distanza dalla carena al fondale) almeno di un altro metro, quindi un fondale di almeno -16,50 metri;
con la legge n. 426 del 1998, «nuovi interventi in campo ambientale», i territori di Taranto e Brindisi, già ricadenti nell'area dichiarata ad «elevato rischio ambientale» di cui alle leggi n. 349 del 1986 e n. 305 del 1989, sono stati riconosciuti tra i 14 siti di interesse nazionale (SIN) destinati alla realizzazione dei primi interventi urgenti di bonifica e i cui ambiti sono stati perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministero dell'ambiente con decreto ministeriale del 10 gennaio 2000;
tale perimetrazione, per il sito di Taranto, comprende aree industriali e

specchi acquei marini e salmastri, con superfici interessate agli interventi di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale pari a circa: 22 km2 di aree private, 10 km2 di aree pubbliche, 22 km2 nel Mar Piccolo, 51,1 km2 nel Mar Grande e 9,8 km2 nella Salina Grande;
l'esecuzione di interventi di dragaggio, nuovi banchinamenti, colmate a mare ed ogni altra opera di infrastrutturazione portuale non può pertanto prescindere dalla bonifica ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
l'autorità portuale di Taranto ha già effettuato alcuni interventi di caratterizzazione ambientale in aree sedime di opere pubbliche in programmazione (indagini di caratterizzazione per le aree relative al IV sporgente e relativa darsena ad ovest, vasca di colmata ad Ovest di punta Rondinella e molo San Cataldo), mentre è in corso di affidamento, attraverso gara d'appalto, il servizio per la caratterizzazione ambientale delle aree, darsena polisettoriale e darsena Capitaneria di porto;
i risultati delle indagini hanno messo in evidenza i livelli di contaminazione presenti e le aliquote di sedimento contaminato in relazione ai volumi totali da dragare;
il Ministero dell'ambiente, in sede di approvazione delle elaborazioni delle indagini di caratterizzazione nella conferenza dei servizi, ha richiesto, in regime di messa in sicurezza di emergenza, l'asportazione del sedimento con concentrazioni superiori al 90 per cento della tabella 1/B, allegato 1, del decreto ministeriale n. 471 del 1999;
per realizzare le opere pubbliche in programmazione, è necessario procedere alla preventiva messa in sicurezza di emergenza, contestualmente all'avvio dei lavori, e alla bonifica definitiva, che la giurisprudenza (confrontare sentenza Pitelli), lega alla caratterizzazione e progettazione preliminare di bonifica dell'intera «area vasta»;
solo dopo l'esecuzione delle procedure relative all'«area vasta» sarà possibile procedere, secondo le indicazioni della conferenza dei servizi, alla progettazione definitiva per fasi delle attività di bonifica;
a tal proposito il Ministero dell'ambiente ha conferito al commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia l'incarico per la caratterizzazione dell'area marina inclusa nel perimetro del sito di interesse nazionale di Taranto ed all'ICRAM l'incarico per la redazione del relativo progetto preliminare di bonifica;
ad oggi esistono i relativi piani di caratterizzazione dell'area vasta approvati nella conferenza dei servizi ma non risultano essere ancora concluse le attività di gara necessarie per l'appalto del servizio;
l'Autorità portuale, al fine di facilitare ed accelerare la citata indispensabile attività di caratterizzazione di area vasta, ha provveduto altresì, su richiesta del Commissario delegato, a cofinanziare il citato servizio per un importo di 1.000.000 di euro, assumendo il relativo impegno contabile di spesa con delibera n. 289 del 2006 del Commissario dell'ente medesimo;
anche se nei limiti di concentrazioni imposti dalle normative in materia di scarichi a mare, gli apporti di sostanze inquinanti nelle aree portuali di Taranto risultano, in funzione delle enormi portate, assai rilevanti;
nel sito sono presenti grandi insediamenti industriali e scarichi a mare, tra i quali, i principali sono quelli dell'ILVA, con circa 150.000 m3/ora, e della Raffineria ENI, con circa 8.000 m3/ora;
dall'analisi dei risultati appare evidente che qualsiasi ipotesi di bonifica e ripristino ambientale delle aree a mare del sito di Taranto non può non considerare l'impatto che tali quantità generano sulle matrici ambientali, ancorché legate a scarichi conformi alla cogente normativa;
a fronte pertanto di carichi antropici di tali dimensioni e di fatto persistenti, le opere di bonifica ambientale devono assumere

carattere di «fattibilità» economica certa almeno nella loro fase attuale;
intervenire attraverso l'asportazione di materiale, se non si interviene anche sulle fonti dell'inquinamento, può comportare l'esposizione di materiale oggi non contaminato unitamente al ripetersi nel breve medio termine della situazione attuale;
interventi non realistici dal punto di vista sia economico che temporale potrebbero condurre ad una completa paralisi dell'operatività e dello sviluppo del porto di Taranto unitamente ad una bonifica definitiva comunque irrealizzabile;
ad oggi, le ipotesi di gestione del materiale dragato sinora formulate (deposito in vasche impermeabilizzate, conferimento a discarica) risultano estremamente onerose sia in termini economici che operativi e rischiano di compromettere la realizzazione delle programmate opere di infrastrutturazione portuale;
la vastità dell'area perimetrata, quale sito da bonificare, sia a terra che a mare è sicuramente un obiettivo raggiungibile in un periodo estremamente lungo, compromettendo irrimediabilmente le possibilità di ripresa dello sviluppo economico dell'area tarantina, dato che la caratterizzazione e le fasi successive, fino alla bonifica, dovranno essere antecedenti ad ogni possibile nuovo investimento;
nel corso degli ultimi anni è sensibilmente migliorata la conoscenza dello stato di contaminazione e delle caratteristiche ambientali dell'area tarantina, rispetto al momento della definizione del perimetro del sito di interesse nazionale;
non sono ad oggi disponibili tutte le risorse economiche necessarie alla bonifica delle aree pubbliche interne al SIN, anche in relazione allo stato di grave dissesto finanziario in cui versa il comune di Taranto, occorre dare impulso a nuovi insediamenti economici e produttivi;
la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) ha previsto al comma 996 dell'articolo 1 le norme per agevolare le attività di dragaggio nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale;
nel citato comma sono individuate le possibilità di gestione dei sedimenti dragati ma «l'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ... viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni ...», ma ad oggi di detto decreto non vi è traccia rendendo di fatto inapplicabili le disposizioni inserite nella finanziaria;
è stato invece appesantito l'iter per i progetti di dragaggio, essendo ora necessaria l'approvazione tecnico-economica dal Ministero delle infrastrutture prima dell'approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente;
a distanza di 17 mesi non vi è alcuna norma in grado di dare certezza agli interventi di bonifica di interesse nazionale da intraprendersi nei porti italiani, ed in particolare in quelli rientranti nei siti di Taranto e Brindisi che versa in analoghe condizioni -:
se il Ministro intenda pubblicare con la dovuta urgenza il decreto di cui alla legge finanziaria 2007;
se intenda definire procedure urgenti ed economicamente sostenibili sulle modalità di gestione dei materiali dragati con particolare riferimento all'applicazione di quanto indicato nel recente comma 996 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 sulla possibilità di refluimento controllato in mare;
se il Ministro, sulla scorta dei dati sinora raccolti, intenda rivalutare ed eventualmente ridefinire la perimetrazione dell'intero SIN di Taranto escludendo le aree considerate non potenzialmente inquinate, ai fini di favorire nuovi insediamenti produttivi;

se il Ministro ritenga necessario definire gli strumenti per promuovere e facilitare le operazioni di recupero finalizzate al riutilizzo di tali materiali e soprattutto non considerare ope legis i fanghi di dragaggio quali «rifiuti», ma catalogarli, eventualmente come tali, dopo la caratterizzazione analitica.
(5-00200)

STRADELLA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
al ricorrere di certe condizioni, un rifiuto può essere qualificato, all'esito di un'operazione di recupero alla quale è sottoposto, come materia prima secondaria e quindi come prodotto riutilizzabile tal quale in altri cicli produttivi;
il decreto legislativo n. 152 del 2006 («Norme in materia ambientale»), sia nella versione precedente che successiva all'entrata in vigore del recente decreto legislativo n. 4 del 2008 che ha modificato il primo, prevede che le operazioni di recupero di rifiuti possono essere effettuate:
a) in procedura semplificata in accordo con quanto stabilito con apposito decreto ministeriale (quello ad oggi vigente è il decreto ministeriale 5 febbraio 1998) ed in tal caso è consentito l'esercizio dell'attività di recupero dopo 90 giorni dall'inoltro della relativa domanda da parte del produttore (principio del silenzio-assenso della Pubblica amministrazione); oppure
b) in procedura ordinaria ex articoli 208-213 testo unico e decreto legislativo n. 59 del 2005 ma in tal caso l'inizio dell'attività di recupero è subordinato al rilascio di un'autorizzazione ad hoc a conclusione di un complesso procedimento amministrativo (che prevede tra l'altro l'indizione di conferenze di servizi; la prestazione di garanzie fideiussorie da parte del produttore; l'accesso di qualunque terzo interessato agli atti eccetera);
prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008, l'articolo 181, comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedeva che un materiale potesse essere qualificato come materia prima secondaria a patto che, alternativamente:
a) fosse incluso in una delle categorie di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (ovvero ad altro decreto che avrebbe dovuto essere emanato dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero delle attività produttive); oppure
b) fosse espressamente qualificato come tale in un'autorizzazione ordinaria rilasciata ex articoli 208-213 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008 è stato sostanzialmente modificato il predetto articolo 181 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed inserito il nuovo articolo 181-bis il quale ultimo non contempla più espressamente la possibilità che una materia prima secondaria possa avere le caratteristiche individuate con autorizzazione ex articoli 208-213 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
a cagione della poca chiarezza del decreto legislativo n. 4 del 2008, un'interpretazione ampiamente restrittiva del testo riformato del decreto legislativo n. 152 del 2006 potrebbe portare ad ipotizzare che il legislatore intenda favorire i soggetti autorizzati in forma semplificata (con regime del silenzio-assenso) ad effettuare operazioni di recupero di rifiuti volte alla produzione di materie prime secondarie rispetto alle imprese che invece intendono svolgere tali operazioni solo all'esito del preventivo rilascio di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione ex articoli 208-213 decreto legislativo n. 152 del 2006;
l'eventuale impossibilità per la pubblica amministrazione di autorizzare in via ordinaria, caso per caso, nuovi cicli di produzione di materie prime secondarie scaturenti dal recupero di rifiuti, specialmente

se non pericolosi, potrebbe comportare per l'Italia un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia per violazione della Direttiva 2006/12/CE;
l'articolo 1, comma 1, lettera a) della Direttiva 2006/12/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, prescrive infatti, tra l'altro, di verificare caso per caso ed in concreto se un determinato materiale debba essere qualificato o meno come rifiuto ed una previsione legislativa nazionale che ostacolasse l'attuazione di tale principio arrivando a conclusioni generalizzate pregiudicherebbe l'efficacia del diritto comunitario, comportandone la violazione;
l'articolo 3, comma 1, lettera b) della Direttiva 2006/12/CE prescrive che gli Stati membri devono promuovere «il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie»;
è altrettanto noto che il diritto ambientale comunitario è ispirato al principio dello «sviluppo sostenibile» e cioè alla contemperazione dell'esigenza del progresso con quella della tutela e della salute dell'ambiente;
qualora l'individuazione delle caratteristiche che devono presentare le materie prime secondarie, come sopra prodotte, fosse riservata in via esclusiva al contenuto di un decreto ministeriale sarebbe di fatto impossibile consentire alla ricerca ed allo sviluppo di progredire nel senso che qualunque nuovo ciclo industriale di trattamento dei rifiuti volto alla produzione di materie prime secondarie, non potrebbe essere avviato se non prima della modifica del predetto decreto ministeriale con insopportabile dispendio di tempo e costi;
alla luce di quanto sopra si rivela illogico sotto ogni punto di vista ritenere che il futuro «sviluppo sostenibile» del sistema ambientale italiano, con riferimento al settore delle materie prime secondarie, debba essere affidato in via esclusiva al contenuto di un decreto ministeriale che, per sua natura, non è uno strumento adattabile al rapido evolversi delle scoperte tecnologiche in campo ambientale;
una normativa nazionale ossequiosa del diritto comunitario e volta alla realizzazione degli obbiettivi di tutela e rispetto dell'ambiente deve incentivare il recupero di rifiuti e la produzione di materie prime secondarie e ciò anche prevedendo la possibilità che le materie prime secondarie prodotte all'esito di un'operazione di recupero di rifiuti possano presentare «anche» le caratteristiche individuate caso per caso dalla pubblica amministrazione con lo strumento delle autorizzazioni ex articoli 208-213 decreto legislativo n. 152 del 2006;
la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha recentemente chiarito che ostano all'applicazione del diritto comunitario le norme nazionali che qualificano a priori certi materiali come rifiuti, senza consentirne una diversa qualificazione in concreto (causa C-263/05 del 18 dicembre 2007, Commissione UE/Repubblica italiana, punto 44 della motivazione) e che non è assolutamente giustificato assoggettare alle disposizioni della normativa sui rifiuti beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti (causa C-188/07 del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer/Total France SA+1 - punto 43 della motivazione);
la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008 consentiva espressamente alla pubblica amministrazione la verifica dei presupposti di legge per l'effettuazione di operazioni di recupero volte alla produzione di materie prime secondarie;
qualora venisse espressamente previsto e/o chiarito che i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche conformi «anche» alle autorizzazioni rilasciate

ai sensi degli articoli 208-213 del decreto legislativo n. 152 del 2006, verrebbe garantita l'osservanza della normativa comunitaria, valorizzato lo sviluppo e la tecnologia e, soprattutto, verrebbe consentito alla pubblica amministrazione di verificare in concreto e caso per caso le effettive modalità di svolgimento dell'attività delle imprese operanti nel settore -:
se e quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato al fine di adeguare l'attuale testo dell'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, al diritto comunitario ed alle esigenze della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica in campo ambientale;
se intenda emanare una circolare interpretativa del decreto legislativo n. 152 del 2006 volta a chiarire che, se le materie prime secondarie prodotte ad esito di un'operazione di recupero di rifiuti possono avere le caratteristiche indicate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, a maggior ragione esse possono anche presentare le caratteristiche individuate nelle singole autorizzazioni rilasciate ex articoli 208-213 decreto legislativo n. 152 del 2006.
(5-00205)

Interrogazione a risposta scritta:

FAVA, ALLASIA e TOGNI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
al ricorrere di certe condizioni, un rifiuto può essere qualificato, all'esito di un'operazione di recupero alla quale è sottoposto, come materia prima secondaria e quindi come prodotto riutilizzabile tal quale in altri cicli produttivi;
il decreto legislativo 152/2006 («Norme in materia ambientale»), sia nella versione precedente che successiva all'entrata in vigore del recente decreto legislativo 4/2008 che ha modificato il primo, prevede che le operazioni di recupero di rifiuti possono essere effettuate:
a) in procedura semplificata in accordo con quanto stabilito con apposito decreto ministeriale (quello ad oggi vigente è il decreto ministeriale 5 febbraio 1998) ed in tal caso è consentito l'esercizio dell'attività di recupero dopo 90 giorni dall'inoltro della relativa domanda da parte del produttore (principio del silenzio-assenso della pubblica amministrazione); oppure
b) in procedura ordinaria ex articoli 208-213 testo unico e decreto legislativo 59/2005 ma in tal caso l'inizio dell'attività di recupero è subordinato al rilascio di un'autorizzazione ad hoc a conclusione di un complesso procedimento amministrativo (che prevede tra l'altro l'indizione di conferenze di servizi; la prestazione di garanzie fideiussorie da parte del produttore; l'accesso di qualunque terzo interessato agli atti eccetera);
prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4/2008, l'articolo 181, comma 6 del decreto legislativo 152/2006 prevedeva che un materiale potesse essere qualificato come materia prima secondaria a patto che, alternativamente:
a) fosse incluso in una delle categorie di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (ovvero ad altro decreto che avrebbe dovuto essere emanato dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero delle attività produttive); oppure
b) fosse espressamente qualificato come tale in un'autorizzazione ordinaria rilasciata ex articoli 208-213 del decreto legislativo 152/2006;
con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4/2008 è stato sostanzialmente modificato il predetto articolo 181 del decreto legislativo 152/2006 ed inserito il nuovo articolo 181-bis il quale ultimo non contempla più espressamente la possibilità che una materia prima secondaria possa avere le caratteristiche individuate con autorizzazione ex articoli 208-213 del medesimo decreto legislativo 152/2006;

a cagione della poca chiarezza del decreto legislativo 4/2008, un'interpretazione ampiamente restrittiva del testo riformato del decreto legislativo 152/2006 potrebbe portare ad ipotizzare che il legislatore intenda favorire i soggetti autorizzati in forma semplificata (con regime del silenzio-assenso) ad effettuare operazioni di recupero di rifiuti volte alla produzione di materie prime secondarie rispetto alle imprese che invece intendono svolgere tali operazioni solo all'esito del preventivo rilascio di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione ex articoli 208-213 decreto legislativo 152/2006;
l'eventuale impossibilità per la pubblica amministrazione di autorizzare in via ordinaria, caso per caso, nuovi cicli di produzione di materie prime secondarie scaturenti dal recupero di rifiuti, specialmente se non pericolosi, potrebbe comportare per l'Italia un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia per violazione della Direttiva 2006/12/CE;
l'articolo 1, comma 1, lettera a) della Direttiva 2006/12/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, prescrive infatti, tra l'altro, di verificare caso per caso ed in concreto se un determinato materiale debba essere qualificato o meno come rifiuto ed una previsione legislativa nazionale che ostacolasse l'attuazione di tale principio arrivando a conclusioni generalizzate pregiudicherebbe l'efficacia del diritto comunitario, comportandone la violazione;
l'articolo 3, comma 1, lettera b) della Direttiva 2006/12/CE prescrive che gli Stati membri devono promuovere «il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie»;
è altrettanto noto che il diritto ambientale comunitario è ispirato al principio dello «sviluppo sostenibile» e cioè alla contemperazione dell'esigenza del progresso con quella della tutela e della salute dell'ambiente;
qualora l'individuazione delle caratteristiche che devono presentare le materie prime secondarie, come sopra prodotte, fosse riservata in via esclusiva al contenuto di un decreto ministeriale sarebbe di fatto impossibile consentire alla ricerca ed allo sviluppo di progredire nel senso che qualunque nuovo ciclo industriale di trattamento dei rifiuti volto alla produzione di materie prime secondarie, non potrebbe essere avviato se non prima della modifica del predetto decreto ministeriale con insopportabile dispendio di tempo e costi;
alla luce di quanto sopra si rivela illogico sotto ogni punto di vista ritenere che il futuro «sviluppo sostenibile» del sistema ambientale italiano, con riferimento al settore delle materie prime secondarie, debba essere affidato in via esclusiva al contenuto di un decreto ministeriale che, per sua natura, non è uno strumento adattabile al rapido evolversi delle scoperte tecnologiche in campo ambientale;
una normativa nazionale ossequiosa del diritto comunitario e volta alla realizzazione degli obbiettivi di tutela e rispetto dell'ambiente deve incentivare il recupero di rifiuti e la produzione di materie prime secondarie e ciò anche prevedendo la possibilità che le materie prime secondarie prodotte all'esito di un'operazione di recupero di rifiuti possano presentare «anche» le caratteristiche individuate caso per caso dalla pubblica amministrazione con lo strumento delle autorizzazioni ex articoli 208-213 decreto legislativo 152/2006;
la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha recentemente chiarito che ostano all'applicazione del diritto comunitario le norme nazionali che qualificano a priori certi materiali come rifiuti, senza consentirne una diversa qualificazione in concreto (causa C-263/05 del 18 dicembre 2007, Commissione UE/Repubblica italiana, punto 44 della motivazione) e che non è assolutamente giustificato assoggettare alle disposizioni della normativa sui

rifiuti beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti (causa C-188/07 del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer/Total France SA+1 - punto 43 della motivazione);
la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo 4/2008 consentiva espressamente alla pubblica amministrazione la verifica dei presupposti di legge per l'effettuazione di operazioni di recupero volte alla produzione di materie prime secondarie;
qualora venisse espressamente previsto e/o chiarito che i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria devono garantire (ottenimento di materiali con caratteristiche conformi «anche» alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208-213 del decreto legislativo 152/2006, verrebbe garantita l'osservanza della normativa comunitaria, valorizzato lo sviluppo e la tecnologia e, soprattutto, verrebbe consentito alla pubblica amministrazione di verificare in concreto e caso per caso le effettive modalità di svolgimento dell'attività delle imprese operanti nel settore -:
se e quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato al fine di adeguare l'attuale testo dell'articolo 181-bis del decreto legislativo 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 4/2008, al diritto comunitario ed alle esigenze della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica in campo ambientale;
se intende emanare una circolare interpretativa del decreto legislativo 152/2006 volta a chiarire che, se le materie prime secondarie prodotte ad esito di un'operazione di recupero di rifiuti possono avere le caratteristiche indicate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 152/2006, a maggior ragione esse possono anche presentare le caratteristiche individuate nelle singole autorizzazioni rilasciate ex articoli 208-213 decreto legislativo 152/2006.
(4-00606)

...

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere - premesso che:
nel paese di Indro Montanelli è in atto la costruzione di un mostro edilizio nella seicentesca piazza Giuseppe Montanelli posta nel centro del capoluogo di Fucecchio;
l'attuale mostro in costruzione, grande ottomila metri cubi, è stato costruito in surroga del precedente teatro ottocentesco, demolito, che aveva una cubatura di 5.000 metri; il mostro, oltre ad essere decisamente più voluminoso del precedente, invade una superficie di appoggio difforme dalla precedente al punto che l'amministrazione comunale ha venduto ai nuovi proprietari dell'immobile un congruo numero di metri quadrati di piazza (408, per l'esattezza); la destinazione d'uso di tale mostro puramente pleonastica. Vorrebbero collocarvi una banca, una sala auditorium/cinema/teatro della capienza di 240 posti e alcuni uffici comunali;
si precisa che la banca di cui sopra ha già una sede a poca distanza da piazza Montanelli; Fucecchio capoluogo dispone già di sei auditorium, di un cinema/teatro della capienza di 950 posti a 70 metri di distanza da piazza Montanelli, di un'altra sala cinema/teatro con capienza di 150 posti distante 150 metri dalla piazza suddetta;
a Fucecchio si è costituito un comitato con lo scopo di salvaguardare l'integrità di Piazza Montanelli. L'iniziativa, a cui partecipano cittadini senza distinzioni politiche, ha il solo scopo di realizzare il sogno di tante generazioni di fucecchiesi, vale a dire allargare la piazza; il Comitato cittadino per la difesa di Piazza Montanelli libera e grande (che conta circa seimila

cittadini), in collaborazione con Italia Nostra ha promosso, a partire dal 1997, moltissime iniziative che hanno coinvolto numerose istituzioni quali Soprintendenza, Ministeri, TAR, Corte dei conti, Consiglio di Stato, Prefettura, Tribunali -:
quali iniziative il Ministro per i beni e le attività culturali intenda avviare per verificare se sussistano i presupposti per abbattere il «Mostro edilizio» sopra descritto al fine di fermare quel progetto scellerato e restituire la piazza libera da aggressioni architettoniche ai veri fruitori della stessa, i cittadini di Fucecchio.
(2-00089)«Barani».

Interrogazioni a risposta scritta:

SCALERA. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, è un Istituto dipendente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, una struttura fra le più prestigiose nel panorama culturale nazionale che conserva un inestimabile patrimonio storico inserito nell'edificio monumentale di Palazzo Reale;
nell'ambito di un articolo pubblicato sul quotidiano Il Giornale di Napoli del 24 aprile 2008 è stato testualmente riportata la seguente notizia: «Palazzo Reale, stanze alla Soprintendenza. Secondo i sindacati Ugl, Cgil, Uil ed Rsu sarebbe pronto un blitz del direttore regionale della Campania, Luciano Scala per prendere possesso di una mezza dozzina di stanze, ... in uso alla Biblioteca per destinarle alla Soprintendenza ... la decisione trancia in due i locali della Biblioteca... vi sarebbe un conflitto di competenze con disagi e problemi alla sicurezza perché ci sarebbero aree dove sarebbero responsabili tutti e nessuno...»;
successivamente sul quotidiano La Repubblica edizione di Napoli del 20 maggio 2008 si apprende di un «mini-sfratto a Palazzo Reale: cinque stanze vanno cedute alla Soprintendenza di Avellino e Benevento.». All'interno la giornalista illustra una paradossale vicenda in virtù della quale: «la terza istituzione in Italia che custodisce libri preziosi (un patrimonio inestimabile) perderebbe spazio invece di acquisirlo, con tutto quello che ne consegue... i locali richiesti sono parte dei locali che furono acquisiti dalla Biblioteca nel '95 per le crescenti necessità di spazi dovute al continuo incremento del patrimonio; l'acquisizione di tali locali ha consentito in questi anni un decongestionamento degli ambienti, attraverso una diversa distribuzione degli uffici e del personale destinando all'utenza spazi per l'uso delle risorse informatiche di cui la Biblioteca si è dotata». Nell'ambito dello stesso articolo si apprende, inoltre, che a causa di questa cessione, viene negata la consultazione della collezione Brancacciana, una delle più importanti e maggiormente richiesta dagli studiosi, i cui libri che dovevano essere sistemati proprio in questi locali, in attesa della ristrutturazione dei locali a piano terra, rimangono inscatolati;
le notizie riportate dai giornali, se veritiere, destano preoccupazione e allarme in tutto il mondo culturale napoletano, per le ricadute negative in termine di fruibilità, tutela, sicurezza, di una struttura che è al servizio non solo della città ma di studiosi di ogni parte del mondo;
gli spazi rappresentano un elemento vitale per la funzionalità di oggi e per il futuro di una biblioteca e in particolare di una Biblioteca nazionale che ha il compito istituzionale di accrescere il suo patrimonio, di aggiornare le sue raccolte, di conservare la cospicua produzione editoriale locale, nazionale e straniera, di mettere a disposizione tutte le risorse informatiche di cui si è in questi ultimi anni dotata;
proprio per far fronte all'enorme incremento del patrimonio librario, negli anni '20, per volere di Benedetto Croce, la Biblioteca Nazionale fu trasferita dal Palazzo degli Studi in Palazzo Reale. Questo

patrimonio che oggi, in virtù dei compiti istituzionali delegati alle biblioteche statali dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 5 luglio 1995 e del decreto del Presidente della Repubblica 252 del 3 maggio 2006 che regolamenta il deposito legale, è più che mai in costante crescita;
al di là delle oggettive esigenze della Soprintendenza per i beni storico-artistici di Avellino e Benevento, esigenze che andranno, comunque, affrontate e risolte, l'incastonamento di uffici della Soprintendenza nella sede della Biblioteca provocherebbe inevitabilmente problemi logistici e burocratici;
riteniamo pertanto che la nuova Soprintendenza per i beni storico-artistici ed etnoantropologici di Avellino e Benevento possa trovare altrove adeguata sede per l'espletamento delle proprie funzioni. Di contro si ritiene che alla Biblioteca Nazionale vadano assegnati ulteriori spazi in Palazzo Reale, attualmente inutilizzati per consentire la piena fruibilità del patrimonio conservato. Risulta infatti, in tale ottica, che la Biblioteca aveva già da tempo richiesto l'ampliamento dei locali, al fine di evitare in un futuro prossimo, per carenza di spazi, accumuli di materiale a stampa con il rischio di intasamento e gravi ripercussioni quindi sulla fruizione dei servizi di lettura, consultazione e prestito da parte degli utenti -:
se le notizie riportate dai giornali hanno fondamento di verità e, nell'ipotesi di conferma, quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di evitare che le iniziative assunte dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali possano penalizzare non solo l'ingente patrimonio che la Biblioteca Nazionale di Napoli conserva ma anche l'attività istituzionale, i servizi offerti all'utenza e quelle iniziative culturali di grande rilievo che la stessa promuove.
(4-00598)

BARBARESCHI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
la Cineteca sarda della «Fondazione Umanitaria Sardegna», fondata nel 1966 durante un incontro sulla organizzazione della cultura cinematografica in Sardegna, rappresenta lo strumento attraverso cui è stato possibile diffondere, in ben 40 anni di attività, la cultura cinematografica ed educativa dell'isola, operando sul terreno della formazione e dell'organizzazione del pubblico, dell'uso formativo degli audiovisivi, con un lavoro strenuo e capillare mirante alla crescita della cultura, non solo cinematografica, in senso democratico;
la preziosa attività svolta dalla Cineteca Sarda ha contribuito ad una migliore circolazione del patrimonio dei film in circolazione rompendo l'isolamento che, anche in questo campo, è causa di ritardi per la rinascita sarda, determinando una più agevole distribuzione di film, documentari ed altro materiale audiovisivo ai gruppi interessati, scegliendo e mettendo in circolazione nuovi film e documentari particolarmente adatti alla situazione isolana ed agli interessi dei sardi, al fine di stimolare la partecipazione attiva delle popolazioni ai processi di trasformazione economica, sociale e culturale;
il destino della Cineteca Sarda della Società Umanitaria, quale luogo fisico e simbolico in cui unificare il patrimonio filmico esistente, quale strumento di diffusione e fruizione della conoscenza, è però messo in discussione da questioni di ordine politico-legislativo: infatti, seppur apprezzabile la decisione della Giunta Regionale di promuovere la costituzione della Fondazione «Cineteca Regionale sarda» (articolo 14 della legge regionale n. 15 del 20 settembre 2006), il successivo schema di Statuto della Fondazione, approvato il 20 dicembre 2007, non ha riconosciuto in maniera chiara e definita il ruolo della Cineteca Sarda;
a compromettere ulteriormente la situazione sono intervenute anche altre iniziative

culturali e politiche, tra cui la Sardegna Digital Library che, seppur apprezzabili in quanto finalizzate alla diffusione al pubblico di un'immensa mole di materiali audiovisivi, hanno contribuito a mettere in ombra il lavoro svolto dalla Cineteca Sarda;
ancora una volta ci si trova di fronte ad un atteggiamento di superficialità con cui le Istituzioni si relazionano con chi in Sardegna ha lavorato per anni nell'ambito della promozione culturale -:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario salvaguardare la preziosa attività svolta da ben 40 anni dalla Cineteca sarda, per la sopravvivenza del patrimonio umano e materiale che la Cineteca custodisce e rappresenta per la cultura di Cagliari e della Sardegna, anche assumendo ogni iniziativa di competenza volta a favorire la creazione di una fondazione mista pubblico-privato così come previsto dalla legge regionale.
(4-00607)

FAVIA. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
con legge n. 56 del 4 maggio 2007 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 103 del 5 maggio 2007), il Parlamento italiano ha riconosciuto il 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, quale «Giorno della memoria», al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno ed internazionale, e delle stragi di tale matrice. La legge prevede che in occasione di tale ricorrenza possano essere organizzati, senza nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di riflessione, anche - nel quadro della loro autonomia - da parte delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di costruire ed alimentare una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni e dei valori democratici;
tra i simboli più alti della democrazia repubblicana, minacciata dalla violenza e dal terrorismo, fino al martirio, c'è Aldo Moro, ma la sua tragedia non ha a tutt'oggi un «Luogo della Memoria», un luogo dove le generazioni presenti e future possano recarsi in visita, imparare a conoscere la straordinaria figura di Aldo Moro e la sua elevatissima coscienza civile, un luogo di conoscenza dei terribili anni di piombo che insanguinarono il nostro Paese e di riflessione sull'assurdità di ogni forma di terrorismo;
esiste un luogo fisico, l'appartamento di Via Montalcini, 8, a Roma, dove Aldo Moro trascorse i 55 giorni della sua prigionia, gli ultimi della sua vita. L'appartamento sta per essere ristrutturato dal suo legittimo proprietario, al fine di restituire alla «normalità» un luogo della storia e della memoria. Gli interventi di ristrutturazione cancelleranno traccia della parete che celava il nascondiglio in cui era costretto Moro rendendo quel luogo neutro e anonimo;
esiste, per i beni artistici e storici, l'istituto del vincolo, che limita il diritto di proprietà per un'opera d'arte che appartiene ad una persona che non può disporne come vuole fino ad alterarla o distruggerla. Tale vincolo può essere esteso anche ai Luoghi della Memoria -:
se il Ministro per i beni e le attività culturali non intenda intervenire con urgenza per bloccare ogni tipo di intervento di ristrutturazione sull'appartamento di Via Montalcini, 8 e/o se non intenda espropriare od acquistare il medesimo affinché venga trasformato in Luogo della Memoria.
(4-00609)

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DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

FERRARI e CORSINI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
notizie di stampa riferiscono che sul sito web del FAS federation of american scientists è stato divulgato un rapporto del

Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America relativo alle misure di sicurezza nelle strutture militari controllate dagli U.S.A in Europa, dove sono presenti delle testate nucleari;
dal citato documento del Dipartimento di difesa americano si segnala che la base NATO in territorio italiano di Ghedi (BS) non sarebbe in linea con gli standard di sicurezza previsti dalle autorità statunitensi;
da ulteriore notizia presente sul sito del FAS, il Governo statunitense intenderebbe trasferire le testate nucleari, ivi presenti, nella base di Aviano (PN) sotto il controllo statunitense -:
se il Governo italiano sia a conoscenza del rapporto del Dipartimento di difesa degli Stati Uniti d'America, in particolare per la parte relativa agli standard di sicurezza delle basi con testate nucleari presenti nel territorio italiano;
se il Governo sia a conoscenza dell'intenzione delle autorità statunitensi di trasferire le testate nucleari ivi presenti, secondo il citato rapporto, dalla base di Ghedi (BS) alla base di Aviano (PN);
quali iniziative il Governo italiano intenda porre in atto a tutela della sicurezza dei cittadini, in particolare delle popolazioni che vivono in prossimità delle citate basi.
(4-00595)

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ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
dopo anni di rinvii, commissioni e istruttorie il 23 aprile 2008 il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'economia e il Ministro della salute hanno firmato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente i nuovi livelli essenziali di assistenza e (articolo 17) il nuovo nomenclatore delle protesi e degli ausili;
il Ministro Sacconi intervenendo a metà giugno alla prima conferenza nazionale della professione medica, organizzata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo) a Fiuggi ha dichiarato che: «La Ragioneria Generale dello Stato non ha bollinato il documento di definizione dei nuovi Lea, ed è quindi possibile che la Corte dei Conti ci chieda il perché di questa mancata approvazione. Questi Lea infatti secondo la Ragioneria determinano un incremento della spesa di un miliardo l'anno mentre invece non hanno avuto una copertura in questo senso»;
la Ragioneria generale dello Stato è organo di supporto del Governo ed in particolare del Ministro dell'economia e, come si deduce dal sito della Ragioneria stessa, «è chiamata ad intervenire - in sede di esame preventivo - su ogni disegno di legge o atto del Governo che possa avere ripercussione diretta o indiretta sulla gestione economico-finanziaria dello Stato»;
la firma del Ministro dell'economia su leggi, decreti ed atti non può ritenersi di nessun valore rispetto ad un «bollino» postumo della Ragioneria generale dello Stato -:
perché la Ragioneria generale dello Stato, contravvenendo secondo gli interpellanti ai suoi doveri istituzionali, non sia intervenuta in sede preventiva ma abbia mosso i primi passi solo due mesi dopo la firma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui LEA e sul nomenclatore;
quanti mesi o anni i cittadini, i malati e i disabili, dopo aver aspettato dieci anni il rinnovo del nomenclatore delle protesi e degli ausili, debbano ancora aspettare per vedere rispettati i loro diritti costituzionali in materia di salute.
(2-00090)«Farina Coscioni, Giachetti».

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

BERNARDINI e BERRETTA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
sabato 5 luglio 2008 gli interroganti hanno visitato la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza;
secondo i dati forniti dalla Direttrice vicaria, dottoressa Elisabetta Zito, la casa Circondariale di Catania «PL» ospita 344 detenuti a fronte della «capienza regolamentare» di 171 posti e di quella «tollerata» di 246 posti;
in particolare, nel reparto «Simeto» che ha una capienza regolamentare di 58 posti e tollerata di 90, sono reclusi ben 171 detenuti comuni; nel reparto di Alta Sicurezza «Amenano» che ha una capienza regolamentare di 101 posti e tollerata di 120, sono reclusi 123 detenuti; nel reparto «Etna» che ha una capienza regolamentare di 12 posti e tollerata di 16, sono recluse 23 detenute; infine, nel reparto «Nicito» che ha una capienza tollerata di 20 posti, sono reclusi 27 detenuti;
dei 344 cittadini detenuti solo 46 hanno una condanna definitiva mentre tutti gli altri sono in attesa di giudizio: 238 (170 comuni e 68 A.S.) sono imputati (1o grado); 53 (24 comuni e 29 A.S.) sono appellanti; 7 (1 comune e 6 A.S.) sono ricorrenti;
i cittadini detenuti tossicodipendenti sono in totale 41 di cui 40 uomini e 1 donna;
gli stranieri reclusi sono 22 di cui 17 uomini e 5 donne;
a fronte del sovraffollamento sopra cifrato soprattutto per quel che riguarda i cittadini detenuti per reati comuni, l'organico degli agenti di polizia penitenziaria è coperto solo per il 50 per cento; ciò determina per i ristretti nel carcere la permanenza in cella per circa 20 ore al giorno in completa inattività se non per il diversivo di guardare la televisione e per gli agenti una pesante e continua condizione di stress;
l'edificio del carcere è totalmente fatiscente con reparti in ristrutturazione; inoltre, i reparti di recente risistemati già necessitano di ulteriori lavori di restauro -:
quale misure intenda adottare per ristabilire condizioni di legalità all'interno della Casa Circondariale di Piazza Lanza a Catania, in ordine al sovraffollamento delle celle, all'evidente deficit di organico, alle condizioni disumane in cui sono costretti a vivere tanto i detenuti quanto gli agenti di polizia penitenziaria.
(4-00592)

TOMMASO FOTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nei 13 istituti penitenziari per adulti attivi in Emilia Romagna, a fronte di una capienza regolamentare prevista in 2.270 unità e di una capienza tollerabile pari a 3.761 unità, si registra una presenza di 3.855 detenuti (vedi la rivelazione delle strutture e dei servizi penitenziari del 30 giugno 2008);
di assoluta gravità appare la situazione nella casa circondariale di Piacenza, struttura presso cui il numero dei detenutiuomini eccede perfino il limite della massima tollerabilità;
a fronte dell'organico di 179 unità previsto per il funzionamento della detta casa circondariale (di cui 154 uomini e 25 donne) risultano in forza 132 uomini e 14 donne per un totale di 146 appartenenti alla polizia penitenziaria -:
se e quali urgenti iniziative intenda assumere volte al superamento di una situazione non più ulteriormente tollerabile.
(4-00602)

TESTO AGGIORNATO ALL'11 LUGLIO 2008

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

LORENZIN. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il conseguimento della patente nautica per i disabili è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1997, n. 431 recante il «Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche»;
l'articolo 5 del suddetto regolamento, che descrive i requisiti fisici per il conseguimento delle patenti nautiche, specifica al comma 1 che non possono ottenere le patenti nautiche né la convalida delle stesse «coloro che siano affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali indicate nell'Allegato A del regolamento, che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o convalidare»;
l'accertamento dei requisiti di cui sopra è demandato alle commissione mediche dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, le quali possono rilasciare la certificazione d'idoneità soltanto quando abbiano accertato che le deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali eventualmente riscontrate non «pregiudichino la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita»;
le commissioni mediche, (trattandosi di organismi squisitamente sanitari), sono privi di quelle conoscenze tecniche sulla nautica che gli consentano di valutare quando effettivamente una patologia sia in grado di mettere a rischio la sicurezza della navigazione;
la Tabella A allegata al regolamento elenca dettagliatamente le patologie, le affezioni psicofisiche e le situazioni invalidanti che non consentono il conseguimento della patente e i casi in cui, in presenza di menomazione degli arti, non è consentito il rilascio della patente ai fini del comando e della condotta di unità da diporto, circoscrivendo ampiamente lo spazio di discrezionalità affidato all'organo sanitario;
la disciplina testé richiamata nella pratica si è dimostrata incerta ed imprecisa, rendendo molto difficile il conseguimento della patente nautica per i disabili, giacché non distingue tra «condotta» e «comando» dell'imbarcazione, e quindi tutti quei casi in cui le perdite funzionali di due arti o il loro indebolimento non escludono l'espletamento delle funzioni di comando quali, la conoscenza delle condizioni della barca e dell'ambiente marino, delle rotte principali, la conoscenza dei segnali, il carteggio, l'utilizzo degli strumenti, etc. Difatti, il disabile potrebbe possedere le conoscenze tecniche per il comando dell'unità di diporto lasciando ad altri l'espletamento della condotta materiale necessaria per eseguire le operazioni di comando;
l'articolo 65 del decreto legislativo del 18 luglio 2005, n. 171 riguardante il «codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», rimandava ad un decreto ministeriale, che doveva essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il riordino di alcune materie tra cui la disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica per le persone disabili -:
quale sia attualmente il percorso normativo del decreto ministeriale di attuazione, e quando ritenga, di poter provvedere alla sua emanazione, considerando che sono passati oltre due anni dal termine prescritto dal decreto legislativo n. 171 del 2005 per l'emanazione dello stesso;
se nella descrizione dei nuovi criteri riguardanti i requisiti fisici e psichici per

ottenere la patente nautica, sia stato valutato un diverso percorso per l'ottenimento della patente relativa al solo comando dell'imbarcazione - intesa come direzione della stessa - e quella comprendente anche l'esecuzione materiale delle funzioni.
(5-00201)

MOSCA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
in data 21 dicembre 2007, il CIPE ha approvato e finanziato con importo iniziale di sei milioni di euro, il progetto di prolungamento della linea verde della Metropolitana di Milano che dovrà collegare Cologno Nord a Vimercate, per un tracciato complessivo di circa 11 km, da ultimarsi entro il 2012;
la nuova ferrovia urbana, con stazioni intermedie a Brugherio, Carugate, Agrate Brianza e Concorezzo, porterà un grande sollievo a una delle aree di maggior intasamento, dove termina la tangenziale est milanese e si raccoglie il maggior traffico proveniente dall'area lecchese, briantea e comasca, oltre alle popolazioni dei comuni interessati che, attualmente, nelle ore di punta sono obbligate a tempi di percorrenza di circa un'ora per raggiungere il posto di lavoro o di studio, e al tempo stesso, rappresenterà una significativa opportunità di sviluppo per il Vimercatese, dove sta per nascere il Distretto Industriale tecnologico e dove già operano aziende del calibro di Alcatel, Ibm, Star, STMicroelettronics, Bames, Telit, Cisco, e centri direzionali come il Colleoni di Agrate Brianza e le Torri Bianche di Vimercate;
tale infrastruttura rappresenta, inoltre, il proficuo risultato di un intenso lavoro di collaborazione tra le amministrazioni locali interessate e la Regione Lombardia, che ha portato a una semplificazione del tracciato e alla riduzione del numero delle stazioni, pur nel rispetto delle caratteristiche urbanistiche e delle esigenze delle popolazioni dei territori interessati;
entro il prossimo mese di novembre dovrà concludersi la fase della progettazione definitiva, durante la quale dovranno risolversi alcuni aspetti tecnici, quali la riduzione delle tratte in galleria e la verifica della fattibilità, sotto il profilo urbanistico, viabilistico e di accessibilità per i parcheggi di scambio;
desta preoccupazione il profilarsi di tagli finanziari ai trasferimenti agli enti locali e agli investimenti in infrastrutture che sembrano caratterizzare le prime misure adottate dal Governo -:
quale sia lo stato di definizione del progetto per il collegamento metropolitano sino a Vimercate;
quali iniziative intenda assumere per coadiuvare e sostenere, sotto il profilo tecnico e finanziario, l'impegno delle amministrazioni locali interessate alla realizzazione di questa importante infrastruttura nella Provincia di Milano.
(5-00202)

Interrogazioni a risposta scritta:

COMMERCIO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per i rapporti con le regioni. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede che i Ministri delle infrastrutture e dei rapporti con le regioni promuovano accordi con le regioni e gli enti locali aventi per oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli istituti autonomi case popolari comunque denominati;
le regioni hanno espresso forti riserve in merito a quanto previsto dal citato articolo 13 in quanto risulta essere simile ad un precedente piano previsto dalla legge n. 266 del 2005 ai commi da 597 a 600 dell'articolo 1;
i commi da 597 a 600 della legge, n. 266 del 2005 sono stati abrogati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2007;

le regioni in un articolo pubblicato dal Sole 24 Ore del 24 giugno 2008 hanno dichiarato che sono pronte ad impugnare il provvedimento con ricorso alla Corte costituzionale -:
se non ritengano necessario attivare immediatamente un confronto con le regioni per evitare ricadute negative con particolare riguardo, da una parte, alle aspettative generate tra gli assegnatari di case popolari, e, dall'altra, rispetto alle regioni che sembrano considerare l'articolo 13 come incostituzionale violando prerogative proprie delle regioni.
(4-00596)

FRASSINETTI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'Enac, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
tale ente tecnico svolge particolari funzioni di certificazione, controllo e coordinamento del trasporto aereo e, dunque, degli aeroporti; le citate funzioni sono state ulteriormente ampliate dalla legge n. 265 del 2004;
le articolazioni territoriali di Enac sono localizzate presso quasi tutti gli aeroporti italiani con strutture rette da dirigenti dell'ente;
in data 11 dicembre 2007 Enac ha bandito un concorso pubblico per 10 posti da dirigente da destinare alle articolazioni territoriali dell'ente;
in data 23 giugno 2008 sono state fissate le prove scritte per il 22 ed il 23 luglio 2008;
l'accesso alla dirigenza per gli enti statali è consentito con l'esperimento di procedure concorsuali riconducibili a sistemi diversi che consentono l'assunzione di personale quanto più idoneo possibile alle funzioni da svolgere;
i posti messi a concorso prevedono mansioni specialistiche in quanto il dirigente assunto sarà il primo referente per gli interlocutori dell'ente, trovandosi proprio nella zona dell'aeroporto, luogo principale dell'attività operativa ove ricade, in definitiva, la totalità delle funzioni attribuite dal sistema normativo all'Enac;
in particolar modo i concorsi pubblici prevedono tre diversi sitemi: il concorso pubblico per esami e titoli, il concorso pubblico per esami, il concorso riservato a specifiche professionalità e a condizione di possedere specifici requisiti;
per il citato bando di concorso sembrerebbe poco indicata la forma del semplice accesso per esami, adottata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base al quale l'unico accertamento di idoneità all'incarico è affidato esclusivamente al titolo di studio ed a prove scritte di diritto, senza tenere in nessun conto esperienze, professionalità specifiche e profili specialistici che, al contrario, dovrebbero invece costituire elementi valutativi indispensabili per affidare tali funzioni e responsabilità;
un sistema concorsuale riservato a specifiche professionalità avrebbe consentito, invece, di garantire la selezione dei candidati tra quelli già in possesso di un bagaglio non solo teoricamente idoneo allo svolgimento del lavoro ma oggettivamente qualificato da esperienze significative maturate nel settore;
a confermare la poco adatta procedura sono i più di 500 candidati che hanno già presentato domanda al concorso e che si sentono pronti a ricoprire un tale incarico;
nell'ottica della tutela del cittadino e degli operatori di uno dei settori strategici dell'economia nazionale, non appare, dunque, condivisibile la strategia di selezione del personale dirigenziale, settore di cui proprio Enac dovrebbe essere il principale regolatore, certificatore e vigilante -:
se ritenga opportuno condividere l'operato dell' Enac e se ritenga opportuno

intraprendere iniziative di propria competenza tese a selezionare con sistemi concorsuali quanti si candidano a ricoprire incarichi con funzioni particolarmente specifiche.
(4-00603)

TESTO AGGIORNATO AL 17 LUGLIO 2008

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INTERNO

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
il controllo del territorio risulta essere essenziale al fine di garantire ad ogni cittadino la tutela dei principali diritti inalienabili e per limitare la percezione di insicurezza che da tempo contraddistingue il comune sentire degli abitanti della città di Como e della relativa provincia;
il questore di Como ha ritenuto che il delicato compito di direzione dell'Ufficio Prevenzione Generale e Controllo del Territorio che si occupa in via esclusiva dei compiti delineati non debba essere svolto dal ruolo funzionari che per competenza e formazione risulterebbero essere i soggetti maggiormente idonei ad e tale compito;
in varie occasioni anche il sindacato autonomo di polizia ha contestato tale scelta evidenziando l'illogicità e l'incoerenza della stessa con quelle che sono le direttive del Dipartimento della P.S. che privilegia, indicandolo tra gli obiettivi precipui, il controllo del territorio;
di avviso diverso il Questore di Como che in data 6 giugno 2008 ha ritenuto, ancora una volta, nell'ambito dei trasferimenti, di non assegnare in via esclusiva la direzione dell'Ufficio Prevenzione Generale e Controllo del Territorio a un funzionario lasciando la direzione e il coordinamento del predetto ufficio ad altro ruolo;
ulteriore incongruenza con l'indicazione ministeriale è stata la contestuale assegnazione, non contemplata dall'organico, di un funzionario con esperienza pluriennale alla Divisione Anticrimine diretta da un Primo Dirigente per la trattazione di pratiche solitamente gestite dal ruolo degli Ispettori -:
quali siano le motivazioni logiche e giuridiche sottese a tali secondo gli interpellanti discutibili scelte che, di fatto, privano non solo un ufficio delicato ed importante come l'Ufficio Prevenzione Generale e Controllo del Territorio di una guida maggiormente adeguata sotto il profilo dell'ordinamento, della competenza e professionalità, ma evidenziano per gli interpellanti una incapacità di gestione ed allocazione delle risorse umane da parte del Questore che determina disfunzioni all'interno della Questura.
(2-00088) «Paladini, Aniello Formisano, Rota, Razzi, Costantini, Touadi, Porfidia, Porcino, Zazzera, Monai».

Interrogazione a risposta in Commissione:

SIRAGUSA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
negli anni '90 l'amministrazione comunale della città di Palermo ha provveduto al trasferimento dei Rom presenti in via Messina Marina al campo della Favorita;
nel 1992 una ordinanza del Sindaco ha disposto: l'acquisto e l'installazione di un congruo numero di servizi igienici autopulenti, di box-doccia e di lavabi; l'allacciamento dei servizi direttamente alla fognatura e l'erogazione idrica calda e fredda; la pulizia straordinaria del campo e delle zone adiacenti nonché per il futuro, il ritiro giornaliero dei rifiuti solidi urbani;
nel 1994 l'amministrazione comunale palermitana ha adottato un provvedimento per regolamentare e disciplinare la gestione dell'insediamento medesimo;

il 12 febbraio 1999 il Municipio ha emanato l'ordinanza n. 573, con la quale si è stabilito, in premessa, di «assicurare la vivibilità delle aree assegnate alla popolazione nomade, in particolar modo sotto il profilo igienico sanitario»;
nello stesso anno le agenzie di stampa hanno battuto un comunicato dell'allora Assessore agli interventi strutturali per l'accoglienza dei nomadi, nel quale si leggeva «... l'Amministrazione comunale in questi anni si è prodigata per assistere al meglio i membri di questa comunità, malgrado la struttura della Favorita sia in realtà una riserva naturale. Sono convinto che sia meglio mantenere i Rom in quel campo...»;
da allora ad oggi il campo della Favorita ha vissuto una situazione di progressivo degrado, con l'abbandono quasi totale da parte dell'amministrazione comunale;
grazie ad un lavoro di rete quotidiano che ha visto operare in sinergia associazioni e istituzioni, si sono avviati percorsi di integrazione che hanno portato alla scolarizzazione di quasi tutti i minori e alla marginalizzazione dei fenomeni di microcriminalità;
a fronte dell'imponente documentazione amministrativa sopra citata non si può definire «abusivo» il campo Rom della Favorita;
le associazioni umanitarie operanti a Palermo in difesa e a tutela dei diritti del popolo Rom si dichiarano preoccupate per voci insistenti che danno per «prossimo» lo sgombero del campo;
associazioni umanitarie internazionali e importanti rappresentanti del Parlamento europeo ribadiscono come non sia accettabile che gli interventi di sgombero delle «forze dell'ordine» nei campi rom siano effettuati senza alcun preavviso e soprattutto senza alcuna proposta di sistemazione alternativa;
gli sgomberi dei campi «nomadi», in corso in queste settimane in Italia, si stanno svolgendo in violazione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ratificato dall'Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977, che sancisce il divieto di sgomberi senza alternative di alloggio -:
se non ritenga doveroso rendere pubblica per tempo qualunque decisione amministrativa riguardante il campo Rom, non abusivo, di cui sopra;
se non ritenga altresì opportuno individuare soluzioni condivise che non pregiudichino il lavoro di integrazione portato avanti per anni dalle associazioni umanitarie, le scuole, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, l'Osservatorio sulla dispersione scolastica della Direzione scolastica regionale della Sicilia e l'Ufficio sociale per i Minorenni (USSM) del Ministero della giustizia, operanti in Palermo, anche incentivando il dialogo fra queste ultime, la Prefettura, la Questura e il Sindaco.
(5-00204)

TESTO AGGIORNATO AL 17 LUGLIO 2008

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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

SIRAGUSA, GHIZZONI, PES, LOLLI, PICIERNO, SCHIRRU, COSCIA, BACHELET, DE TORRE, ROSSA, GINEFRA, DE BIASI, LEVI, BOSSA, NICOLAIS, MAZZARELLA, DE PASQUALE e MOSCA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la legge 296/2006 trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento lasciando gli iscritti ai corsi di specializzazione all'insegnamento per gli anni accademici 2007-2009 e seguenti fuori dalle stesse graduatorie;
il 27 febbraio 2008 al Senato viene presentato un emendamento, in sede di approvazione del decreto «mille proroghe», A.S. 2013, trasformato poi in ordine del giorno e accolto con parere favorevole del Governo;
nel suddetto ordine del giorno si chiede che gli iscritti ai corsi istituiti negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 presso le scuole di specializzazione universitarie,

le accademie, i conservatori e le facoltà di scienze della formazione primaria di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2007 del Ministro dell'università e della ricerca abbiano titolo ad iscriversi alle graduatorie ad esaurimento;
il 7 maggio 2008 viene emanato un decreto ministeriale che dà disponibilità alle SSIS di bandire 12.389 posti;
ad oggi, tuttavia, le scuole non hanno ancora ricevuto il decreto attuativo che stabilisce le norme e le date per i relativi concorsi di ammissione -:
se non intenda impegnarsi, anche attraverso una norma ad hoc, per l'inserimento degli specializzandi del IX ciclo Ssis nelle graduatorie ad esaurimento, affinché si ponga fine ad un vuoto legislativo che rappresenta una palese violazione di diritti costituzionalmente garantiti;
che decisioni intenda assumere nelle more della riorganizzazione delle modalità di reclutamento del personale docente, circa il bando del X ciclo Ssis e se non ritenga di dover richiamare le università riguardo alla necessità di esplicitare in modo inequivoco agli utenti che il titolo conseguito non dà accesso alle graduatorie ex permanenti.
(5-00203)

Interrogazione a risposta scritta:

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la dislessia, che in Italia affligge il 4 per cento degli studenti, è un disturbo che comporta specifiche difficoltà di apprendimento e come tale avrebbe bisogno di analoghe e specifiche misure compensative;
nello scorso mese di giugno l'Associazione italiana dislessia (AID) ha presentato un esposto alla Magistratura e al Commissario europeo per denunziare la mancanza di garanzia del diritto allo studio per migliaia di bambini dislessici in Italia;
di fatto nel nostro Paese manca una specifica legge nazionale utile a risolvere le difficoltà di apprendimento presentate dagli studenti dislessici;
peraltro la mancanza di strategie educative e di idonee didattiche spesso portano alla irreversibilità di apprendimento nelle ragazze e nei ragazzi -:
se non ritenga necessaria ed urgente l'approvazione di una norma che riconosca la dislessia quale difficoltà specifica di apprendimento;
se non ritenga, altresì, necessario ed urgente garantire i supporti utili agli alunni con dislessia e prevedere in ogni tipo di scuola interventi idonei per individuare i casi sospetti di dislessia;
se non ritenga, infine, che sia necessario assicurare un'adeguata formazione riguardo alla specifica problematicità delle difficoltà di apprendimento.
(4-00604)

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LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

CASSINELLI e SCANDROGLIO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
nel programma elettorale delle forze politiche oggi al Governo erano espresse garanzie in ordine alla salvaguardia dell'autonomia degli Enti di previdenza delle categorie professionali;
alcuni esponenti di questa maggioranza parlamentare invocano la necessità, da parte del Governo, di promuovere la fusione tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti e la Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri;
tale fusione appare, allo stato, inattuabile, per via delle forti differenze di

valutazioni attuariali tra i due enti, e l'enorme sproporzione in termini di dinamiche demografiche delle due categorie;
ciò è ancor più evidente dal momento che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che riunisce Dottori Commercialisti e Ragionieri, ha ritenuto, all'unanimità, di chiarire la propria volontà di «mantenere la separazione delle due Casse»;
una fusione tra due Casse di dimensioni tanto diverse potrebbe far sì che il potenziale rischio di insostenibilità previdenziale di un ente ricadesse sulle spalle dell'altro;
in data 8 aprile 2008 veniva sottoscritto, da parte del Ministro uscente del lavoro e dei rappresentanti di 13 Casse di previdenza private, il «Memorandum per il riordino organico della normativa che disciplina gli enti di previdenza privati», in cui si stabiliva che «il perseguimento di una maggiore efficienza gestionale non deve passare necessariamente attraverso piani di accorpamento o di fusione tra casse, [... i quali piani] possono essere previsti per espressa volontà esclusiva e congiunta delle medesime casse» -:
se il Governo intenda - come appare necessario - non intervenire e lasciare alle singole Casse l'eventuale decisione di una fusione o se, al contrario, sia intenzione del Governo quella di intervenire per accelerare un processo di accorpamento che, allo stato, appare del tutto inopportuno.
(4-00593)

MARSILIO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
«La Rinascente» è un'azienda storica della grande distribuzione in Italia, dove è presente in numerose città;
nel marzo del 2005 una cordata di investitori, composta da Pirelli Re, Deutsche Bank, Borletti e Investitori Associati, ha acquistato la società «La Rinascente/Upim S.p.a»;
con la scissione delle due società - «La Rinascente S.p.a.» (poi s.r.l.) e «Upim S.p.a.» - la gestione commerciale viene separata da quella immobiliare; quest'ultima viene affidata alla «Tamerice s.r.l.» che rileva gli immobili e li prende in gestione;
il piano di sviluppo presentato nel novembre 2005 prevedeva nuove aperture e ricollocazioni (Palermo, Bari, Napoli, Roma, Grugliasco e Milano Certosa);
rispetto ai progetti presentati il quadro è successivamente mutato in direzione di un ridimensionamento dell'azienda: non solo non è stata fatta nessuna apertura ma sono stati chiusi i punti vendita che dovevano essere rilocati;
il 6 giugno 2008 l'azienda comunica - per la fine del 2009 - la chiusura dello storico magazzino «La Rinascente» di Piazza Colonna a Roma;
l'immobile in questione è stato venduto al gruppo spagnolo «ZARA»;
«La Rinascente» ha dichiarato di voler ricollocare il punto vendita di Piazza Colonna in un immobile acquistato a Via del Tritone; a tal fine è stato presentato alle istituzioni capitoline un progetto in data 14 gennaio 2008;
dalle RSU dei lavoratori giungono all'interrogante dichiarazioni allarmanti: se non arriveranno le autorizzazioni amministrative entro il 2009 il personale verrà licenziato -:
quali urgenti iniziative intenda assumere per evitare la chiusura dello storico magazzino «La Rinascente» di Piazza Colonna a Roma e per garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali;
se non ritenga opportuno, in particolare, costituire un tavolo di concertazione con i sindacati, l'amministrazione comunale di Roma e la proprietà, al fine di giungere ad una soluzione condivisa;
quali misure di tutela sociale o di mobilità intenda adottare, in via alternativa, a favore dei lavoratori, qualora sia

impossibile la prosecuzione delle attività del magazzino.
(4-00600)

CIRIELLI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
con atto dell'11 dicembre 1998, rep. 76542, a rogito del notaio Marcello Di Fabio, fu costituita, in base alla normativa dettata dalla legge 468 del 1997 la GE.SE.MA. - GESTIONI SERVIZI E MANUTENZIONI SPA, con sede legale in Mercato San Severino, società per azioni a prevalente capitale pubblico di proprietà del Comune di Mercato San Severino (51 per cento delle azioni) e di Italia Lavoro S.P.A. (49 per cento delle azioni ), con un capitale iniziale complessivo di lire 300.000.000 successivamente elevato a 750.000,00 euro;
l'azienda, in particolare, ha per oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici quali impianti di illuminazione votiva, manutenzione stradale, argini stradali, marciapiedi, verde pubblico, impianti fognari, manutenzione dell'acquedotto comunale;
la predetta società sembrerebbe sia stata costituita senza un'adeguata analisi e sembra che la sua inappropriata gestione, nel corso del tempo, abbia portato la stessa ad indebitarsi fortemente;
la situazione debitoria risulterebbe infatti particolarmente grave;
a confermare il forte stato debitorio in cui versa la Ge.Se.Ma Spa vi è la lettera del suo Presidente, datata 20 giugno 2008, nella quale comunicava al Comune di Mercato San Severino ed a Italia Lavoro Spa lo stato di insolvenza della società che non consente di pagare né i fornitori, molti dei quali hanno già notificato ingiunzioni di pagamento, né gli stipendi ed i contributi previdenziali ai propri dipendenti; nella missiva si precisava, inoltre, che la forte esposizione non consentirebbe all'azienda di poter chiedere ulteriori anticipazioni agli istituti bancari, segnalando tra l'altro, che la medesima società vanterebbe un credito nei confronti dei propri clienti pari a 7 milioni di euro;
da un'attenta disamina dei curricula, sembrerebbe che nessuno degli Amministratori prescelti sia in possesso di esperienze pregresse tali da poter gestire ed amministrare una SpA di tale dimensione e importanza;
pare che l'organico della Ge.Se.Ma., che attualmente conta 102 unità, sia di gran lunga superiore all'effettivo fabbisogno tanto che il fatturato complessivo dell'azienda riesce a coprire a malapena i costi del personale e delle spese di gestione;
il Comune di Mercato San Severino, a partire dall'anno 2000, iniziò ad affidare all'azienda quasi tutti i servizi precedentemente erogati dall'Ente; risulterebbero rare le commesse e gli appalti ricevuti da altri enti pubblici territoriali ad eccezione di quella del Comune di Cava dei Tirreni che affidò all'azienda, in data 1o ottobre 2000, l'incarico di installazione dei contatori, la gestione, la somministrazione e la cessazione delle utenze idriche; comunque, nonostante le molteplici commesse, la Ge.Se.Ma. non è mai riuscita a tenere il proprio bilancio in equilibrio e l'unico risultato pare sia stato il forte indebitamento;
nell'anno 2000 pare sia stato affidato alla società anche l'incarico di realizzare, e poi gestire, il parcheggio all'interno del plesso ospedaliero di Curteri attraverso un project financing ed il tutto senza alcun esperimento di gara; la gestione del citato servizio sembra non sia stata sufficiente alla società per garantire l'equilibrio del proprio bilancio;
nel 2001 il Comune di Mercato San Severino avrebbe affidato all'azienda la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti; tale servizio sembra abbia portato al raddoppio delle tariffe della tassa rifiuti solidi e, precisamente, da 1.800 lire al metro quadro a circa 3.500 lire al metro quadro e pare che neanche

quest'ulteriore gestione sia stata utile a compensare l'indebitamento della Ge.Se.Ma;
ancora più tardi, sembra che il Sindaco pro tempore del Comune di Mercato San Severino abbia affidato alla società anche la gestione della sosta a pagamento dopo aver preventivamente definito apposite aree per la sosta;
non risulta all'interrogante che la Ge.Se.Ma S.p.A abbia proceduto, anche in considerazione del fatto che il comune di Mercato San Severino parrebbe non averlo richiesto, al pagamento del corrispettivo per l'occupazione delle aree pubbliche utilizzate per la predetta sosta a pagamento, nonostante la Corte di cassazione, con sentenza n. 12717 del 09 luglio 2004, avesse sentenziato obbligo per le Società miste al pagamento del tributo a causa della sottrazione all'uso collettivo del suolo pubblico per le aree ricevute in concessione; tutto ciò ha causato un notevole danno patrimoniale alle casse del Comune di Mercato San Severino;
a causa delle perdite di esercizio accumulate in data 9 ottobre 2002 si procedeva all'elevazione del Capitale Sociale da 154.950 euro a 750.000 euro e si procedeva al relativo versamento della somma di 545.898,00 euro. Il capitale sociale è attualmente suddiviso in quote sottoscritte per 382.500,00 euro dal Comune di Mercato San Severino e per 367.500,00 euro da Italia Lavoro S.p.A.;
sembra che nel giugno dell'anno 2003, per far fronte agli ingenti debiti contratti dalla Ge.Se.Ma S.p.A, l'Amministrazione Comunale affidò alla società partecipata, la gestione del Teatro Comunale unitamente alla gestione del bar interno con relativa somministrazione di alimenti e bevande di tipo «C»;
pare che, successivamente, nel periodo che va dal settembre 2002 all'aprile 2004, siano stati affidati dal Comune di Mercato San Severino alla Ge.Se.Ma. Spa, lavori a trattativa privata per un importo complessivo di 924.650,61 euro;
secondo quanto disposto dalla legge n. 248/06, all'articolo 13, comma 1, al fine di evitare alterazioni e distorsioni alla concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione alla loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali nonché nei casi consentiti dalla legge, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o Enti;
secondo la norma sopra citata, alla Ge.Se.Ma Spa non sarebbero consentite, dunque, le attività non previste dall'oggetto sociale e quelle vietate dalla legge 248/06 quali la sua partecipazione alla Ge.se.ma Card Srl ed alla Rota Gas, la sua partecipazione alla Fondazione Teatro Città di Mercato San Severino, alla gestione del Teatro, alla gestione del bar all'interno del Teatro, alla produzione di spettacoli musicali e non, all'organizzazione di eventi e manifestazioni, alla gestione dei tributi per conto di altri Enti Locali;
a tutt'oggi la Ge.Se.Ma sembrerebbe persistere nella violazione delle predette disposizioni normative e non risulta che l'azienda abbia iniziato la cessione delle attività che non sarebbero consentite dalla legge e che non sono previste dall'oggetto sociale -:
se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero;
se corrisponda al vero che la grave situazione economica della Ge.Se.Ma. Spa sia tale da non consentire più alla stessa di proseguire la propria attività;
se, sulla base di quanto affermato dal Presidente della Ge.Se.Ma. Spa nella sua lettera inviata al Sindaco di Mercato San Severino e ad Italia Lavoro Spa, Italia

Lavoro s.p.a. non ritenga, in qualità di azionista, di richiedere l'identità dei debitori della società e se non intenda proporre la messa in liquidazione della società medesima;
se corrisponda al vero che, entro il 31 dicembre 2008, Italia Lavoro Spa uscirà dalla gestione della Ge.Se.Ma Spa essendo trascorsi cinque anni dalla sua costituzione ed in quanto sembra che sia vietata per legge la prosecuzione della sua presenza perché in contrasto con la normativa comunitaria;
se risultino notizie in fine all'individuazione del partner che dovrà acquisire le quote azionarie che dovrebbe cedere Italia Lavoro Spa.
(4-00608)

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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

Interrogazione a risposta scritta:

ANGELA NAPOLI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:
nello scorso mese di giugno 2008 il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha reso pubblici gli elenchi di tutte le amministrazioni che «non hanno comunicato all'Anagrafe delle Prestazioni gli incarichi di consulenza e di collaborazioni esterne del 2006»;
dagli elenchi pubblicati risulta che numerosi comuni della Calabria, nonché la provincia di Reggio Calabria, non hanno ottemperato all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/01;
poiché tra i comuni inadempienti risultano alcuni tra i più importanti delle cinque province calabresi, all'interrogante appare impossibile che questi nell'anno 2006 non abbiano affidato incarichi di consulenza e collaborazione;
la mancata comunicazione comporta ai comuni l'impossibilità, di conferire nuovi incarichi fino al perfezionamento del dovuto adempimento -:
se siano stati avviati adeguati accertamenti utili a verificare i motivi del mancato adempimento da parte dei vari comuni calabresi, nonché della provincia di Reggio Calabria, e per verificare quali comuni nonostante il mancato adempimento, relativo al 2006, abbiano affidato consulenze e collaborazioni nel 2007.
(4-00594)

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SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta in Commissione:

MAZZARELLA e IANNUZZI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
è in atto la regionalizzazione di Sviluppo Italia e per l'Agenzia presente in Campania, si è avuto un incontro, il 29 marzo 2008, tra le organizzazioni sindacali, l'Agenzia Sviluppo Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Campania, per il passaggio di Sviluppo Italia Campania alla Regione;
quest'ultima aveva già acquisito le relative partecipazioni con uno specifico articolo nell'ultima finanziaria regionale, l'articolo 32, con il quale si è stabilito che: «la Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari, provvede all'acquisizione a titolo gratuito delle partecipazioni detenute da Sviluppo Italia nelle società regionali la cui cessione è prevista dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Le condizioni di cui al comma 1 devono essere evidenziate in un piano aziendale che non preveda oneri a carico del bilancio regionale e che definisca le attività, gli ambiti di intervento e le risorse necessarie per realizzarlo. In tale ambito restano immutate, se economicamente e legalmente valide, le forme contrattuali

dei rapporti di lavoro di qualsiasi tipo in essere alla data del 30 giugno 2007»;
non si comprende la decisione repentina ed unilaterale dell'Agenzia campana di Sviluppo Italia di tagliare 30 posti, ancor più perché nell'incontro sopraccitato, si era ribadito e concordato che in un processo di transizione, tutti i lavoratori con contratti flessibili sarebbero stati confermati fino alla conclusione di tale processo;
ad oggi continuano a non essere chiari né il percorso di regionalizzazione, né il destino di questi lavoratori, che hanno acquisito esperienza e professionalità nella azienda, facendo sì che Sviluppo Italia Campania, dai dati del bilancio 2007, conseguisse un utile di 6 milioni di euro;
se il Ministro sia a conoscenza di questa situazione che sta causando tra l'altro una perdita di attività da parte di Sviluppo Italia Campania ed una fase di confusione e preoccupazione da parte di lavoratori e lavoratrici e se non intenda intervenire per aprire immediatamente un confronto con le Regioni interessate, a partire dalla Regione Campania, e con le organizzazioni sindacali al fine di definire, in maniera chiara, come si procederà nei prossimi mesi alla luce degli atti sopraccitati.
(5-00206)

Interrogazione a risposta scritta:

LAZZARI, VITALI, SAVINO, FRANZOSO, SISTO, FUCCI e BARBA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
Elettroambiente, una società del gruppo ENEL, ha acquistato nei primi mesi del 2001 Powerco, società operante nel campo della produzione di energia elettrica da rifiuti; attraverso questa operazione Elettroambiente ha acquisito l'esclusiva per l'utilizzo in Italia del processo PPV, tecnologia che prevede l'impiego della torcia al plasma per il trattamento ad altissima temperatura dei rifiuti;
nel provvedimento autorizzatorio dell'operazione (n. 9775 del 29 luglio 2001), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiarito che Powerco era controllata da una persona fisica e che la medesima persona deteneva il 75 per cento di Italgest Energia società che aveva sottoscritto l'aumento del capitale sociale di Elettroambiente fino a detenerne il 29,51 per cento inoltre si legge che il valore della tassazione è di 35 miliardi di lire a fronte di un valore della produzione di 108 miliardi di lire;
i pareri scientifici in relazione all'applicazione della torcia al plasma per il recupero energetico, alcuni dei quali espressi proprio in coincidenza, della operazione Elettroambiente-Powerco nella migliore ipotesi sostengono che questa tecnologia non sia applicabile al trattamento dei rifiuti urbani, che presenta rilevanti criticità ambientali meritevoli di successive sperimentazioni e che comunque non sia utile al fine della produzione di energia da fonti rinnovabili poiché questi impianti sono energivori, nella buona sostanza consumano una quantità di energia pari a circa 10 volte quella prodotta;
non si comprende quindi quali approfondimenti tecnici e quali valutazioni tecnico-economiche abbia compiuto il gruppo ENEL con riferimento alla validità ed all'efficacia delle tecnologie di cui Powerco dichiarava l'esclusiva; peraltro nessun impianto è stato realizzato da Powerco in Italia nonostante le diverse proposte fatte ad enti locali italiani né si conosce quali costi ulteriori abbia sopportato Elettroambiente per lo sviluppo tecnologico del processo PPV e quali benefici industriali e/o tecnologici siano derivati al gruppo ENEL a seguito dell'operazione;
all'epoca dei fatti esposti l'amministratore delegato di Powerco era il signor Giulio Bensaja che ricopriva uguale carica nella società Celtica Ambiente, del quale nel documento sugli assetti societari degli operatori del ciclo dei rifiuti approvato il 29 marzo 2000 in Commissione, si legge: «...la società e la persona in questione

vengono citate più volte per mettere in evidenza loro collegamenti davvero poco rassicuranti con altre società e persone, coinvolte in vicende e traffici inquietanti, quali la lunga e tragica storia (tuttora in fase di esame da parte della magistratura) della discarica di Pitelli in Liguria». Nello stesso documento emergono interrogativi su partecipazioni estere e meccanismi di «scatole cinesi» che rendono impossibile comprendere la reale titolarità delle imprese;
successivamente Elettroambiente è passata sotto il controllo totalitario di Italgest e nel 2005 di Actelios, società del Gruppo Falk, ma ha conservato stretti rapporti d'affari con ltalgest -:
nell'ambito dell'acquisizione di Powerco da parte di Enel/Elettroambiente quale valore sia stato attribuito alla tecnologia PPV e quale valore ai singoli beni aziendali materiali ed immateriali e sulla base di quali pareri e accertamenti tecnici;
a quali valori ed eventualmente nell'ambito di quale operazione con ENEL Italgest abbia acquisito il controllo di Elettroambiente;
quali fossero i patti e le condizioni attestanti la complessa operazione tra i proprietari di Powerco ed Enel/Elettroambiente;
sulla scorta di quali valutazioni il monopolista dell'epoca nel settore dell'energia elettrica abbia riservato l'aumento di capitale a partner esterni;
quali siano state le iniziative realizzate nel periodo in cui Elettroambiente ha operato nell'ambito del gruppo Enel in particolare quale sinergia abbiano avuto la tecnologia PPV e quale valutazione effettiva gli altri asseti aziendali di Powerco;
quali rapporti le parti venditrici avessero con la galassia Celtica Ambiente di cui si è occupata la Commissione parlamentare d'inchiesta;
quali siano i rapporti che l'Italgest ha direttamente o tramite società controllate intrattenuto con la galassia Celtica Ambiente ed i suoi amministratori;
quali siano i patti e le condizioni che ha avuto la cessione di Elettroambiente ad ltalgest;
se non ritenga opportuno, a tutela dei risparmiatori e dello Stato principale azionista ENEL approfondire quali benefici tecnici ed economici abbia realizzato l'ente di Stato nell'acquisizione di Powerco e nella cessione di Elettroambiente ad Italgest.
(4-00605).

...

Apposizione di una firma ad una risoluzione.

La risoluzione in commissione Togni e altri n. 7-00024, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 9 luglio 2008, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Carra.

Apposizione di una firma ad una interpellanza.

L'interpellanza urgente Soro e altri n. 2-00082, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 3 luglio 2008, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Gozi.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Barani n. 4-00510 del 2 luglio 2008.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta Realacci e Margiotta n. 4-00469 del 25 giugno 2008 in interrogazione a risposta in commissione n. 5-00199.