PROPOSTE DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

VII Commissione (Cultura):
FRASSINETTI ed altri: «Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione». (C. 4117)
COSCIA ed altri: «Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per la promozione dei valori costituzionali nella scuola, e istituzione della Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione e della bandiera». (C. 2135)
(La Commissione ha elaborato un testo unificato).

INTERPELLANZE URGENTI

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   nell'ultimo bando della regione siciliana, riferito al «concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Palermo» e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia, serie speciale concorsi n. 8 del 28 luglio 2000, all'articolo 5, fra i titoli di studio e di carriera, si fa riferimento per l'attività svolta presso la facoltà di farmacia soltanto alla circostanza che sia stata «prestata come professore universitario associato»;
   in tal modo non si è ottemperato alla normativa nazionale ed, in particolare, all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, che prevede, fra i titoli da prendere in considerazione, anche il conseguimento di borse di studio e di ricerca erogate ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'articolo 8 della legge 30 settembre 1989, n. 398;
   in concreto il titolo di ricercatore universitario viene escluso dalla valutazione;
   al contrario, nelle altre regioni i pubblici concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione fanno sempre riferimento esplicito, ai fini dell'attribuzione del punteggio, al predetto decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298. Si cita, a titolo di esempio, la delibera della giunta regionale della Puglia 3 febbraio 2009, n. 61, e la delibera della giunta regionale della Lombardia del 13 novembre 2000, n. 28303 –:
   in che modo il Ministro interpellato intenda operare, nell'ambito dei propri poteri, affinché, per i prossimi nuovi concorsi per l'assegnazione di farmacie, possa giungersi ad una omogeneità della disciplina coerente con la vigente normativa statale, al fine di non precludere a chi ne ha titolo e, quindi, anche ai ricercatori universitari, l'assegnazione dell'esercizio di una nuova farmacia, questo anche al fine di evitare un probabile forte contenzioso.
(2-01460)
«La Loggia, Corsaro, Bertolini, Palumbo, Misuraca, Bernardo, Bernini Bovicelli, Berruti, Calderisi, Cazzola, Ceccacci Rubino, Contento, D'Alessandro, De Girolamo, Di Centa, Di Virgilio, Dima, Renato Farina, Giro, Iannarilli, Laffranco, Lorenzin, Malgieri, Marsilio, Meloni, Mussolini, Palmieri, Antonio Pepe, Pescante, Pili, Rosso, Saltamartini, Santelli, Scapagnini, Scilipoti, Stracquadanio, Valducci, Ventucci, Verdini, Vessa».
(20 aprile 2012)

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   recenti avvenimenti di cronaca hanno coinvolto due fondazioni private operanti nel campo della sanità in Lombardia;
   tali fondazioni sono qualificate come Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e sono, quindi, enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che svolgono la loro attività a livello sovraregionale;
   ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto», le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture;
   ai sensi del decreto legislativo n. 288 del 2003, «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico», a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la vigilanza sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico spetta al Ministero della salute, mentre alla regione competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e ricerca, nonché i controlli sulla qualità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate pubbliche e private;
   tali fondazioni qualificate come Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico private sono destinatarie di ingenti erogazioni di fondi pubblici destinati alle loro finalità istituzionali –:
   se siano state intraprese dalle autorità statali competenti iniziative di vigilanza e controllo nei confronti delle fondazioni qualificate come Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico private;
   se tali iniziative siano state intraprese, e con quali esiti, nei confronti delle Fondazioni qualificate come Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico private San Raffaele del Monte Tabor e Salvatore Maugeri;
   se il Governo intenda verificare e rendere note le motivazioni di eventuali mancati controlli e quali iniziative di competenza si intendano intraprendere per il prossimo futuro.
(2-01457)
«Renato Farina, Ciccioli, Corsaro, Crolla, Romele, Garagnani, Abelli, Pelino, Nastri, Lorenzin, Gottardo, Di Centa, De Corato, Laffranco, Scapagnini, Toccafondi, Roccella, Rosso, Stracquadanio, Abrignani, Porcu, Barba, Savino, Lupi, Galati, Baccini, Nizzi, Vignali, Cazzola, Palmieri, Gelmini, Mistrello Destro, Gregorio Fontana, Bertolini, Saltamartini, Torrisi, Vitali, Fitto, Beccalossi, Centemero, Dima, Valducci, Vella, Frassinetti, Di Caterina, Gioacchino Alfano, Giro, Papa, Nola, Bernardo, Delfino, Corsini».
(19 aprile 2012)

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   l'atrofia muscolare spinale o sma, acronimo dei termini inglesi spinal muscular atrophy, indica un gruppo di malattie neuromuscolari ereditarie. Tutte queste forme della malattia colpiscono particolari cellule nervose chiamate motoneuroni, destinate al controllo dei movimenti dei muscoli volontari. L'atrofia muscolare spinale causa la degenerazione dei motoneuroni alla base del cervello e lungo il midollo spinale, impedendo il corretto trasferimento degli impulsi elettrici e chimici ai muscoli, necessario per il normale funzionamento degli stessi, e pregiudicando l'espletamento di attività, quali andare carponi («gattonare»), camminare, controllare il collo e la testa e deglutire;
   le principali forme di atrofia muscolare spinale sono tre: malattia di Werdnig- Hoffhmann (sma I), sma intermedia (sma II), sma lieve, o malattia di Kugelberg-Welander (sma III). Esse differiscono tra di loro essenzialmente per l'età d'insorgenza dei primi sintomi e per la severità della progressione;
   l'atrofia muscolare spinale è la causa principale di morte infantile e affligge da 1 su 6.000 a 1 su 10.000 nati vivi. La sua forma più severa causa molto spesso la morte nei primi due anni di vita. Circa un individuo su 40 è portatore sano;
   l'atrofia muscolare spinale è una delle malattie più invalidanti che esistano. Una persona affetta da atrofia muscolare spinale smetterà di camminare, di muovere le braccia, perderà l'uso di tutti i muscoli volontari. Spesso vengono coinvolti anche i muscoli respiratori e quelli per la masticazione e la deglutizione. Una persona affetta da atrofia muscolare spinale nel corso della propria vita perde tutte le abilità;
   l'atrofia muscolare spinale è inserita nell'elenco delle malattie rare, allegato al decreto del Ministero della salute 18 maggio 2001, n. 279, recante «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124», il che implica il diritto del paziente – una volta certificata la malattia – all'esenzione totale dal ticket per le prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza ritenute efficaci ed appropriate per il trattamento e il monitoraggio della malattia e per prevenire ulteriori aggravamenti;
   in considerazione dell'onerosità e della complessità dell’iter diagnostico per le malattie rare, l'esenzione è estesa alle indagini volte all'accertamento delle malattie stesse ed alle indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica;
   ai malati di atrofia muscolare spinale è, altresì, riconosciuta l'esenzione dal pagamento dei farmaci di fascia A (come a tutti gli altri cittadini), ma il vero problema riguarda l'esclusione dalla lista di rimborsabilità dei farmaci inseriti in fascia C e l'inserimento nella fascia di trattamenti non farmacologici di presidi e di prodotti galenici;
   i malati di atrofia muscolare spinale non hanno bisogno di farmaci perché al momento non esistono cure che consentano di arrestare o far regredire la malattia;
   le gravi problematiche sono relative alla possibilità o, per meglio dire, impossibilità per i malati di atrofia muscolare spinale di poter compiere i gesti che appartengono alla vita quotidiana e al delicato tema della loro alimentazione;
   per una persona affetta da atrofia muscolare spinale i semplici gesti quotidiani come telefonare, scegliersi un film in televisione, scrivere, accendere la luce, navigare su internet rappresentano un'impresa titanica;
   se è vero che la medicina non è ancora in grado di curare l'atrofia muscolare spinale, è altrettanto vero che la tecnologia può aiutare a migliorare la qualità della vita di un malato di atrofia muscolare spinale. Esistono, per esempio, dei telefoni con comando vocale, dei programmi che permettono di accendere la luce o la televisione che, se per molti rappresentano un lusso, per i malati di atrofia muscolare spinale rappresentano l'unica possibilità di poter svolgere i normali gesti della vita di tutti i giorni;
   purtroppo, si tratta di ausili i cui costi sono in qualche caso molto elevati e che, nonostante sia previsto che il sistema sanitario nazionale debba fornire le protesi e gli ausili necessari al raggiungimento della piena integrazione e dell'autonomia della persona handicappata, non sono inclusi nel nomenclatore tariffario, il cui aggiornamento risale al 1999;
   per quanto riguarda la problematica relativa all'alimentazione, è necessario premettere che le persone affette da atrofia muscolare spinale necessitano quotidianamente di integratori alimentari ossia «prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate»;
   i bambini affetti da atrofia muscolare spinale hanno spesso problemi di masticazione e deglutizione e, quindi, l'alimentazione diventa un processo lungo e noioso e, inoltre, a seguito di infezioni respiratorie, può verificarsi un indebolimento dell'organismo con conseguente malnutrizione;
   per le persone affette da atrofia muscolare spinale la quantità di proteine deve essere maggiore per prevenire il catabolismo proteico dei muscoli: questi sono, infatti, costituiti da materiale proteico e un bimbo affetto da atrofia muscolare spinale non può permettersi di perdere anche poco della sua massa muscolare;
   un bimbo affetto da atrofia muscolare spinale di 10 anni, per esempio, deve pesare almeno il 10 per cento in meno rispetto ad un bimbo sano, perché i suoi muscoli, già deboli, non possono supportare un peso eccessivo e, dunque, è necessario prevenire l'obesità per permettere al bambino di muoversi al meglio delle sue capacità. Ad esempio, un peso eccessivo in un bambino affetto da sma III sarà la causa principale per cui il bimbo smetterà di camminare;
   nelle forme medie di atrofia muscolare spinale i problemi di deglutizione sono di lieve entità e vengono superati utilizzando degli addensanti per liquidi. In commercio esistono anche bevande gelificate per «mangiare» l'acqua. Questi prodotti sono più densi dell'acqua e ciò rende più facile la deglutizione: quando arrivano nello stomaco diventano acqua;
   il malato di atrofia muscolare spinale per nutrirsi ha bisogno, come sopra descritto, di alimenti e di integratori alimentari, i quali diventano – in questo caso – dei veri e propri prodotti salvavita;
   l'atrofia muscolare spinale non si cura con i farmaci e, dunque, coloro che sono affetti da atrofia muscolare spinale – nonostante siano in possesso di un codice per l'esenzione dal ticket – non pesano sul sistema sanitario nazionale;
   i malati di atrofia muscolare spinale necessitano quotidianamente di integratori alimentari;
   la tecnologia non rappresenta per loro un lusso, ma l'unica possibilità di condurre una vita autonoma;
   è necessario rendere realmente fruibile i diritti all'uguaglianza e alla salute, di cui agli articoli 3 e 32 della Costituzione, anche da parte dei cittadini gravemente disabili, come quelli affetti da atrofia muscolare spinale –:
   quali tempestive iniziative intenda assumere – nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle prerogative attribuite alle regioni in materia sanitaria dalla normativa vigente – al fine di garantire ai malati di atrofia muscolare spinale l'effettivo godimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate per la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio dell'evoluzione della malattia, comprese le prestazioni riabilitative e di assistenza protesica, nonché l'acquisto dei trattamenti considerati non farmacologici, quali integratori alimentari, dispositivi medici e presidi sanitari;
   se non ritenga necessario e non ulteriormente procrastinabile assumere iniziative per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario, anche al fine di tutelare il diritto dei malati di atrofia muscolare spinale ad una vita autonoma, così come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
(2-01484)
«Savino, Cicu, Castellani, Pelino, De Corato, Massimo Parisi, Crosetto, Sammarco, Saglia, Lazzari, Dell'Elce, Milanese, Porcu, Lisi, Scelli, Ventucci, Nirenstein, Cossiga, Sisto, Torrisi, Vitali, Calabria, Contento, Malgieri, Cassinelli, Papa, Distaso, Bernardo, D'Alessandro, Cannella, Saltamartini, Frassinetti».
(8 maggio 2012)

D)

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:
   Il Fatto quotidiano e la Repubblica del 19 aprile 2012 hanno riportato la notizia che il direttore de La Nazione, Mauro Tedeschini, è stato allontanato dal posto di direttore del quotidiano «per libertà di informazione e diritto di cronaca», sostituito dall'editore Andrea Riffeser Monti con Gabriele Canè, vicedirettore del Quotidiano Nazionale e già direttore de Il Resto del Carlino e candidato alle elezioni regionali del 2000 per il centrodestra;
   all'origine della decisione sembra vi siano gli articoli relativi ad alcune vicende interne al Monte dei Paschi di Siena che non sarebbero state gradite al gruppo di controllo della banca e che questo abbia premuto con la proprietà del giornale, il petroliere Riffeser, per ottenere la rimozione del direttore;
   questo fatto farebbe seguito a un precedente scontro della proprietà del giornale con la Menarini, la grande società farmaceutica, che non avrebbe in passato apprezzato i riflettori della cronaca del quotidiano fiorentino. In tale occasione, infatti, il vicedirettore Canè si sarebbe, a leggere le notizie di stampa, dimostrato assai sensibile alle pressione del gruppo Menarini e questo gli darebbe titolo oggi per ingraziarsi i gruppi imprenditoriali e assicurare flussi pubblicitari;
   quello che una democrazia non può accettare è il condizionamento della libera informazione e l'intimidazione dei giornalisti. La comunità nazionale si scandalizzò giustamente quando Indro Montanelli fu «cacciato» da Il Giornale da Berlusconi, ma quello scandalo deve valere sempre non solo quando se ne rende colpevole Berlusconi, altrimenti, a parere dell'interpellante, non servirebbe essercene liberati;
   il comitato di redazione, in solidarietà del direttore licenziato, ha indetto immediatamente un giorno di sciopero e pubblicato una nota in cui si denunciano «le pressioni di una lobby politica e bancaria»;
   sempre nella nota si legge che «La decisione, improvvisa e assolutamente inattesa, assunta da un editore che peraltro si erge a paladino della diffusione della stampa quotidiana tra i giovani, offende profondamente l'autonomia e la dignità di tutti i giornalisti di un quotidiano protagonista di tutta la storia d'Italia, fino dalla costruzione della unità nazionale»;
   forte è stata la reazione critica del mondo della stampa; si è registrato anche lo sconcerto della Fnsi e della Consulta delle Assostampa, con una netta condanna di tale decisione a difesa della libertà d'informazione: «La Giunta Esecutiva della Fnsi e l'Associazione Stampa toscana, insieme con la Consulta delle Associazioni Regionali di Stampa, esprimono la più viva protesta e grande sconcerto per l'inaudito licenziamento del direttore de La Nazione Isauro Tedeschini, sacrificato dall'editore a seguito di contrasti sulle autonome e libere scelte di informazione a lobby politica e bancaria»;
   la vicenda del quotidiano La Nazione appare, a parere dell'interpellante, non solo una preoccupante spia e un'intollerabile offesa all'autonomia dell'intero corpo redazionale di un giornale storico del nostro Paese, ma anche un grave colpo alla dignità di un direttore che aveva condotto il giornale a conseguire significativi successi nelle vendite –:
   quali siano gli intendimenti del Governo in merito a quanto evidenziato in premessa con riferimento ai gravissimi rischi di ingerenza che minano le autonomie editoriali attraverso la sovrapposizione di poteri di condizionamento;
   quale sia politica del Governo, della cui unità d'indirizzo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, è responsabile, in materia di diritto all'informazione e di concentrazioni imprenditoriali;
   quali informazioni intenda assumere dal dipartimento per l'informazione e l'editoria preposto all'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale e delle politiche relative all'editoria e ai prodotti editoriali;
   quali e quanti fondi abbia assegnato il predetto dipartimento al Quotidiano Nazionale negli ultimi 5 anni.
(2-01464) «Evangelisti».
(26 aprile 2012)

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   alla foce del fiume Pescara esiste una situazione di notevole ammasso di detriti determinato sia da un notevole lasso di tempo trascorso dall'ultimo intervento di dragaggio, sia dalla realizzazione, negli anni passati, di una diga foranea che rallenta e parzialmente ostacola il libero corso e il deflusso delle acque fluviali, aggravando in modo esorbitante l'insabbiamento del fiume;
   tale situazione ha gradatamente reso impraticabile il porto fluviale di Pescara, con gravissimi danni per il transito dei natanti da pesca e di trasporto di merci e persone, con gravi influenze sull'economia locale, sia per le attività turistiche e commerciali sia, e soprattutto, per quelle relative alla pesca ed alla flotta peschereccia che tale porto utilizza, senza considerare i gravi pericoli di esondazioni nella città segnalati dall'ufficio del genio civile con un allarmante comunicato del 19 gennaio 2012;
   dopo un parziale ed infruttuoso intervento di dragaggio che ha comportato, ad avviso degli interpellanti, un non proficuo impiego di denaro pubblico e l'aggravamento della situazione, al punto da rischiare la totale chiusura alla navigazione, il Governo ha nominato commissario straordinario per la soluzione del problema, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2011, n. 3948, il presidente della provincia di Pescara, dottor Guerino Testa;
   questi ha dato rapidamente avvio all'esecuzione di un progetto di rimozione dei depositi e scarico nel mare (così ponendo rimedio all'ostacolo determinato dalla diga) su progetto già a suo tempo approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto 20 settembre 2011, previa analisi dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (arta) e con progetto sul quale ha espresso parere favorevole l'Ispra, affidando l'appalto alla ditta Gregolin Lavori Marittimi srl di Venezia;
   due ore dopo l'inizio dei lavori è intervenuto personale della polizia giudiziaria, su mandato della procura della Repubblica dell'Aquila, in funzione di procura distrettuale antimafia (articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale) ipotizzando un tentato traffico di rifiuti a scopo di lucro (in relazione alla mera esecuzione degli atti governativi suddetti) a carico della ditta esecutrice e del responsabile dei lavori;
   con provvedimento del 29 dicembre 2011, il tribunale del riesame dell'Aquila ha posto nel nulla il sequestro del natante della ditta Gregolin con il materiale dragato e stivato nella nave, da un lato affermando l'insussistenza del reato, dall'altro lasciando aperte le soluzioni del problema alla luce della diversità di risultati tra le analisi effettuate dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente e quelle eseguite dal perito incaricato dalla procura;
   il procedimento è tuttora pendente all'Aquila, nonostante la revoca del sequestro ordinata dal tribunale dell'esame e supportata da una chiara motivazione;
   si registra, a giudizio degli interpellanti, la totale assenza di eventuali, ulteriori approfondimenti dei presupposti e contorni della vicenda, che la procura dell'Aquila non ha ritenuto, né ritiene, di effettuare a distanza di circa quattro mesi dal provvedimento di sequestro;
   risulta gravissima la situazione in cui, a causa di tale immobilismo, oltre che del traffico commerciale e passeggeri, versa anche e soprattutto l'intera marineria pescarese, che conta una flotta peschereccia tra le più importanti dell'Adriatico e che sta provocando reazioni di grande impatto sociale;
   si è verificata una divergenza tra i risultati degli esami del materiale estratto ottenuti dall'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo (confermati da analisi eseguite dall'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche) rispetto a quelli ottenuti dal perito incaricato dalla procura (la società Indam srl, istituto privato accreditato per l'analisi di materiali qualificabili come rifiuti, peraltro già partecipe di analoga vicenda, anche se più modesta, riguardante il dragaggio del porto turistico di Pescara, a causa dell'utilizzo della sabbia dragata per il ripascimento della riviera pescarese, sabbia anch'essa ritenuta inquinata dalla stessa Indam srl, ancora una volta in contrasto con i risultati dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente);
   è da stigmatizzare anche la posizione inopinatamente assunta dall'Ispra che, chiamata a risolvere la divergenza tra i risultati dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente e quelli dell'istituto privato, ha ritenuto di chiamare in causa l'Istituto superiore di sanità, attraverso la richiesta di un parere, determinando così una ulteriore dilatazione dei tempi;
   la situazione è, ad oggi, ancora in sospeso, nonostante i numerosi solleciti operati dal commissario straordinario ed altrettante numerose iniziative del prefetto di Pescara;
   la ditta appaltatrice, apprestandosi a richiedere alla stazione appaltante un consistente risarcimento dei danni subiti, decorsi i tempi di legge, ha scaricato quanto prelevato nel fiume ed ha lasciato Pescara, non essendo stato possibile far scaricare almeno quanto prelevato dalla draga in una zona ad hoc a causa di difficoltà logistiche e procedurali. Nessun altro sito a terra è stato possibile rinvenire in Abruzzo e in altre regioni a tale scopo, come pure nessuna soluzione è stata offerta o consentita dalle autorità ministeriali;
   frattanto, i danni per eventuali responsabilità nei confronti della ditta appaltatrice, a causa del blocco di fatto della navigabilità del fiume ed i gravi pericoli di disastri per esondazioni, permangono e si accrescono nel tempo con l'accumulo di nuovi materiali e con l'approssimarsi della stagione estiva, che non permetterebbe l'esecuzione di tali operazioni;
   potrebbe verificarsi il paradosso per cui, ove risultassero effettivamente inquinati i materiali di scavo, occorrerebbe agire, anche per via giudiziaria, sulle cause dell'inquinamento e, quindi, coinvolgere il commissario straordinario governativo nominato appunto per tali problematiche riguardanti il bacino del fiume Pescara e che, invero, con atteggiamento ad avviso degli interpellanti pilatesco, sembra essersi assolutamente disinteressato della vicenda che lo riguarda in prima persona, come pure sarebbe opportuna, secondo gli interpellanti, una maggiore attenzione da parte della magistratura inquirente sul medesimo tema; invece, sull'ipotesi di grave e non rimuovibile inquinamento nel fiume e sulle relative responsabilità, non risultano indagini;
   a seguito dell'entrata in vigore del recente decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, articolo 24, la competenza della materia è stata trasferita alle regioni, il che se disegna un nuovo scenario di attribuzioni, poteri e responsabilità, non fa certamente tabula rasa di quanto accaduto sino ad oggi;
   né la mappa delle nuove responsabilità cancella l'impegno assunto, e non onorato, dall'Ispra di fornire un chiarimento definitivo sulla correttezza delle procedure di analisi seguite dall'uno o dall'altro dei laboratori coinvolti, quindi potrebbe riproporsi quanto già avvenuto in occasione del terremoto dell'Aquila in riferimento alle mancate o inadeguate determinazioni della La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, circa gli allarmi pervenuti ai suoi componenti e per cui la stessa procura dell'Aquila ha proceduto per via giudiziaria;
   si pone, comunque, il problema della salvaguardia delle attività economiche collegate alla fruizione piena del porto pescarese, certamente quelle commerciali e turistiche ma in primis quelle svolte dalla flotta peschereccia, che dovrà abbandonare del tutto il porto canale se verranno a mancare, ancor più di oggi, le garanzia di navigabilità in sicurezza del fiume Aterno-Pescara; la gravità economica è confermata dalla disponibilità dimostrata dall'Associazione bancaria italiana dell'Abruzzo di utilizzare a tale scopo gli strumenti previsti dall'accordo «Nuove misure per il credito alle pmi» sottoscritto a livello nazionale dall'Associazione bancaria italiana in data 23 febbraio 2011;
   secondo gli interpellanti non sono ammissibili la serie di veti incrociati e l'assenza di legittime soluzioni in positivo del gravissimo problema in questione, che vede ancora oggi in primo piano la responsabilità dell'Ispra per la mancanza di risposte dalle quali non può sottrarsi, nonostante le nuove norme in materia –:
   se le autorità statali, ciascuna per quanto di competenza e nell'esercizio dei poteri derivanti dal principio di sussidiarietà, non debbano disporre o consentire una rapida soluzione al problema, non solo attraverso l'Ispra ed i suoi vertici, ma anche attraverso il commissario straordinario per il fiume Aterno-Pescara, Adriano Goio, nominato sin dal 2006, le cui competenze riguarderebbero specificamente la realizzazione di opere di regolazione della portata del fiume e di collettamento degli scarichi civili ed industriali, con lo scopo di ridurre il livello dell'inquinamento, oltre che l'adozione di tutte le altre iniziative necessarie al superamento delle emergenze idraulica ed ambientale;
   se il Governo non ritenga di definire, per quanto di competenza, la modalità di soluzione del problema per l'immediato, in tal senso precisando ed integrando il mandato conferito al commissario Testa, concordando con la regione forme e procedure;
   se non si ritenga, altresì, di avviare ogni iniziativa di competenza per agevolare quanto più possibile, l’iter per la definitiva attuazione del piano regolatore portuale, in cui è prevista la modifica della diga foranea, così da riattivare il deflusso delle acque fluviali verso il mare e di promuovere, anche attraverso il comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, una verifica su eventuali illeciti sversamenti di materiali inquinanti nel fiume Aterno-Pescara sia in passato che allo stato attuale;
   se non si ritenga di dare ulteriore e doveroso sostegno alla marineria pescarese, assumendo le iniziative di competenza per ampliare nei termini quantitativi e migliorare nelle modalità le provvidenze che essa potrà conseguire per il prossimo fermo biologico.
(2-01466)
«D'Incecco, Minniti, Veltroni, Ventura, Barbi, Tidei, Zunino, Fedi, Maran, Vassallo, Ferrari, Bindi, Marco Carra, Ossorio, Gentiloni Silveri, Cavallaro, Soro, Baretta, Causi, Rossomando, Bocci, Morassut, Fogliardi, Argentin, Cuomo, Pisacane, Milo, Berretta, Migliavacca, Misiani, Sposetti, Tocci, Cuperlo, Gatti, Touadi, Capano, Bernardini, Agostini, Grassi, Antonino Russo, Gasbarra, Bobba, Melandri».
(3 maggio 2012)

F)

   I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
   com’è noto, la multinazionale svedese Electrolux, leader nel settore degli elettrodomestici e delle apparecchiature per uso professionale, è da tempo alle prese con la difficile situazione del mercato dell'elettrodomestico che ha portato in pochi anni a ben tre riorganizzazioni, con notevoli ripercussioni sul piano produttivo ed occupazionale, che hanno interessato in modo particolare i due stabilimenti di Porcia (Pordenone) e Susegana (Treviso);
   il piano industriale di ristrutturazione presentato dall'azienda alle organizzazioni sindacali di categoria il 10 febbraio 2011 prevedeva, con riferimento specifico a tali siti, il licenziamento di 800 lavoratori (circa 300 a Porcia e 500 a Susegana) e il trasferimento della parte più significativa della produzione, il «frigorifero di alta gamma», dal sito di Susegana all'Ungheria;
   a seguito del tavolo tecnico di confronto tra i rappresentanti dell’Electrolux e le organizzazioni sindacali, alla presenza dei Ministri interpellati, avviato in data 24 febbraio 2011 presso il Ministero dello sviluppo economico con lo scopo di contenere i licenziamenti e salvaguardare il mantenimento dei siti produttivi in Italia, è stato raggiunto in data 25 marzo 2011 un accordo, frutto di una difficile ed approfondita trattativa, che prevedeva, da un lato, un cosiddetto riallineamento strategico degli stabilimenti di Porcia e di Susegana, con la conferma delle missioni industriali di tutti gli stabilimenti Electrolux, puntando sulle produzioni del medio-alto di gamma, con particolare riferimento al mercato dell'Europa occidentale, una programmazione di significativi investimenti, con il mantenimento in Italia della ricerca, progettazione e sviluppo, la concentrazione a Susegana delle attività di built in e a Porcia delle produzioni Aeg e l'alta gamma di Electrolux; dall'altro, un piano sociale che, oltre al ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni straordinaria), metteva in campo una serie di strumenti per favorire la ricollocazione dei lavoratori in esubero (rispettivamente 453 a Susegana e 287 a Porcia), attraverso il part time, la ricollocazione professionale con incentivo economico sia ai lavoratori che alle aziende che li assumessero, iniziative di autoimprenditorialità con incentivi economici, collocazione in mobilità di lavoratori pensionabili;
   tali misure non hanno, tuttavia, prodotto i risultati sperati, atteso che nel marzo 2012 dei circa 450 esuberi previsti a Susegana dall'accordo del 2011 ne sono rimasti attivi 315, ai quali si sono aggiunti altri 19, che coinvolgono impiegati ed altro personale con funzioni dirigenziali, mentre dei quasi 300 di Porcia ne sono rimasti attivi circa 176, cui si sono aggiunti 24 «colletti bianchi»; a Forlì ai 154 esuberi annunciati nel 2011 si sono aggiunti 18 impiegati, mentre del tutto nuovi sono i circa 102 esuberi di Solaro, che hanno portato da ultimo gli eccedenti a circa 800 sui 5.500 addetti di Electrolux negli stabilimenti italiani;
   perdurando la crisi del settore, l’Electrolux ha, infatti, presentato alla recente assemblea dei soci tenutasi a Stoccolma, in sede di approvazione del bilancio 2011, il nuovo piano strategico, nel quale viene confermata la volontà dell'azienda di continuare, per l'anno 2012, a ridurre i costi e potenziare la propria presenza a Est e nei mercati emergenti, riducendo la propria esposizione e capacità produttiva nei mercati cosiddetti «maturi», prorogando al 2015 il progetto di riposizionamento produttivo che farà scendere ulteriormente la capacità produttiva nei Paesi ad alto costo per trasferirla in quelli a low cost, pur riconoscendo il ruolo strategico, con l'assegnazione della mission dell'alto di gamma, agli stabilimenti italiani;
   dopo un'intensa trattativa, è stata raggiunta da ultimo un'intesa di massima tra i sindacati e l'azienda, che ha portato in data 30 marzo 2012 alla sottoscrizione di un nuovo accordo in sede ministeriale, preceduto da un referendum tra i lavoratori negli stabilimenti del gruppo, per gestire i predetti consistenti esuberi;
   il nuovo piano sociale, ferma restando la cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione mensile per 120-130 lavoratori alla volta, prevede, altresì, la novità dell'utilizzo della cassa integrazione a riduzione d'orario giornaliero con turni di 6 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, oltre a riaprire i termini ai lavoratori per misure incentivanti all'esodo, oltre a fondi, garanzie e consulenza per promuovere l'autoimprenditorialità, nonché formazione finalizzata all’outplacement;
   sin dall'accordo del marzo del 2011 è stata prevista la messa a disposizione da parte della proprietà delle aree inutilizzate degli stabilimenti di Susegana e Porcia (rispettivamente di circa 16.000 metri quadri e 45.000 metri quadri), a condizioni particolarmente agevolate, a favore di processi di reindustrializzazione di soggetti industriali che presentino un piano solido e credibile e che si impegnino ad assumere lavoratori di Electrolux;
   tali accordi, pur se importanti per evitare soluzioni traumatiche nell'affrontare il pesante problema occupazionale derivante dalle scelte di Electrolux, si limitano a gestire nel breve periodo le ricadute della crisi aziendale in atto, consentendo all'azienda di ridurre il costo del lavoro per unità di prodotto, migliorando la competitività degli stabilimenti italiani, ma non dando certezze sulla loro messa in sicurezza per il futuro, considerati i budget di volumi e i numeri degli eccedenti da ricollocare indicati nel piano dalla multinazionale e stante la previsione nell'intesa dell'avvio di contratti di solidarietà nel 2013 alla scadenza della cassa integrazione a riduzione d'orario;
   la gravità della situazione del comparto dell'elettrodomestico necessita di un piano strategico di ampio respiro, di politiche industriali capaci di dare sostegno e rilancio ad un settore che riveste da sempre in Italia un ruolo strategico e di primaria importanza, essendo il secondo comparto manifatturiero, dopo quello dell'automobile, che occupa oltre 130 mila lavoratori;
   in occasione dell'intesa del marzo del 2011 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore Sacconi e il Ministro dello sviluppo economico pro tempore stabilirono di aprire un tavolo nazionale sulla situazione del settore dell'elettrodomestico, che tuttavia non è poi stato più costituito –:
   se non ritengano di aprire con urgenza un tavolo nazionale per il settore dell'elettrodomestico presso il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coinvolgendo le rappresentanze sindacali e le regioni interessate, per promuovere un monitoraggio della situazione del mercato e dello stato di salute del comparto produttivo dell'elettrodomestico in Italia e per definire delle misure incisive per il rilancio del settore, affinché possa continuare a dare il suo importante contributo alla crescita del Paese;
   se non ritengano, altresì, opportuno aprire un tavolo di confronto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, tra i vertici dell'azienda ed i sindacati, coinvolgendo anche le regioni e le amministrazioni locali interessate, per il monitoraggio dell'attuazione da parte della multinazionale svedese di tutti i punti di cui alle intese siglate, in particolare del rispetto degli impegni di consolidamento e mantenimento degli stabilimenti produttivi in Italia, sollecitando la presentazione di un piano industriale e relativo business plan da parte di Electrolux che preveda il rilancio dei siti produttivi strategici dell'azienda, e per valutare, con riferimento specifico ai siti di Susegana e Porcia, le iniziative atte a dare corso ad un piano di reindustrializzazione delle aree oggi inutilizzate degli stabilimenti già messe a disposizione dalla proprietà, quali, ad esempio, l'assegnazione delle aree stesse alle società strumentali delle regioni interessate aventi la mission specifica della promozione dello sviluppo economico.
(2-01486)
«Rubinato, Rigoni, Damiano, Murer, Fogliardi, Froner, Viola, Motta, Rosato, Servodio, Baretta, Benamati, Zampa, Garavini, Vassallo, Strizzolo, Farinone, Codurelli, De Pasquale, Trappolino, Scarpetti, Pistelli, Bellanova, Naccarato, Lenzi, Lulli, Gnecchi, Brandolini, Vico, Nannicini, Mastromauro, Duilio, Bachelet, Corsini, D'Incecco, Zucchi, Fluvi, Giorgio Merlo, Rossomando».
(10 maggio 2012)

G)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   l'ufficio della motorizzazione civile di Prato è stato istituito con un difetto di origine, ossia il proprio sottodimensionamento rispetto ai «numeri» di una città come Prato, ed opera attualmente con pesanti criticità e deficienze strutturali;
   la provincia di Prato, nonostante la crisi attuale del settore auto, vanta un elevato tasso di motorizzazione a livello nazionale e toscano in particolare;
   un'analisi seria e oggettiva delle principali competenze che la legge attribuisce agli uffici provinciali della motorizzazione civile evidenzia come queste siano svolte solo in minima parte dall'ufficio provinciale di Prato;
   il servizio per le pratiche amministrative inerenti alla patente di guida viene svolto regolarmente, tranne le cosiddette conversioni delle patenti straniere, che vengono effettuate a Firenze. Dato che Prato è una delle città italiane con il più alto tasso di immigrazione, si comprende bene la portata del problema;
   fin dal suo insediamento, l'ufficio di Prato non è stato dotato delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dell'attività in materia di collaudi e revisioni dei veicoli in circolazione. In altre parole, manca un luogo apposito che in ogni capoluogo di provincia è pertinenziale agli uffici amministrativi. I cittadini pratesi devono così necessariamente rivolgersi alle officine convenzionate, ma non possono, come in tutti gli altri capoluoghi, decidere di utilizzare la struttura pubblica;
   le pratiche per il settore conto proprio e conto terzi vengono effettuate solo il lunedì;
   non esiste uno sportello per il settore della navigazione interna e non vengono, dunque, svolti gli esami relativi né erogata la documentazione per la patente nautica;
   non è operante lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, abilitato al rilascio contestuale dei documenti di circolazione (libretto di circolazione e certificato di proprietà) tramite collegamento diretto con i centri elaborazione dati dell'Aci (Prato) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   secondo molte proteste apparse sulla stampa locale, e in particolare sul quotidiano La Nazione che ha dedicato un'inchiesta specifica alle gravissime carenze dell'ufficio della motorizzazione civile di Prato, agli sportelli per il pubblico sono presenti giornalmente soltanto due operatori, in certi giorni addirittura uno solo. L'ufficio è aperto solo di mattina dalle 9 alle 12, mentre non è prevista alcuna apertura pomeridiana;
   alcuni dei servizi sopra sinteticamente elencati non vengono neppure garantiti ogni giorno: ad esempio, per il rilascio delle targhine dei ciclomotori il servizio viene svolto solamente il lunedì mattina; c’è da sottolineare che queste regole interne di funzionamento vengono stabilite oralmente dagli operatori e cambiano continuamente, a seconda delle esigenze contingenti dell'ufficio (e non certamente di quelle della clientela);
   non esiste un sito web e il telefono è un canale di comunicazione quasi inutilizzabile, perché non adeguatamente presidiato –:
   cosa il Ministro interpellato intenda concretamente e sollecitamente fare per sopperire alle gravi carenze evidenziate e garantire a Prato, che per il numero di residenti è la terza città del Centro Italia dopo Roma e Firenze, un ufficio della motorizzazione civile in grado di offrire un servizio adeguato agli utenti.
(2-01445)
«Franceschini, Mazzoni, Giacomelli, Lulli».
(4 aprile 2012)

H)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   la continuità territoriale, intesa come possibilità per tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale e comunitario, quindi, senza penalizzare cittadini residenti in territori meno favoriti o marginali, anzi, assicurando un servigio che offra condizioni economiche e qualitative uniformi, si inserisce nel quadro più generale di garanzia dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini e di coesione di natura economica e sociale, promosso in sede europea. Il trasporto, infatti, è elemento essenziale del «diritto alla mobilità», previsto all'articolo 16 della Costituzione, e costituisce un servizio di interesse economico generale, tale, pertanto, da dover essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica. La peculiarità del mercato dei trasporti, peraltro, impedisce la realizzazione di un mercato concorrenziale effettivo, per questo è stata legittimata dalle istituzioni europee un'azione di sostegno che ha consentito interventi nazionali, altrimenti inammissibili in quanto rientranti nella sfera degli aiuti di Stato;
   il regolamento (CEE) n. 2408/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, ha stabilito un'apposita disciplina in materia di oneri di servizio pubblico, definendolo come «qualsiasi onere imposto a un vettore aereo di prendere tutte le misure necessarie, relativamente a qualsiasi rotta sulla quale sia stato abilitato a operare da parte di uno Stato membro, per garantire la prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, criteri cui il vettore stesso non si atterrebbe se tenesse conto unicamente del suo interesse commerciale», e prevedendo che uno Stato membro possa imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico di determinate regioni;
   ai sensi della predetta normativa comunitaria, ai fini dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico, gli Stati membri devono tener conto di una serie di parametri e, in particolare: del pubblico interesse; della possibilità, in particolare per le regioni insulari, di ricorrere ad altre forme di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto; delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti; dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta;
   l'articolo 4 del citato regolamento ha previsto, quindi, un meccanismo in due fasi; nella prima fase (paragrafo 1, lettera a)) lo Stato membro interessato impone oneri di servizio pubblico su una o più rotte accessibili a tutti i vettori comunitari, a condizione che essi rispettino i suddetti oneri. Se nessun vettore si presenta per gestire tale rotta onerata, lo Stato membro può passare ad una seconda fase (paragrafo 1, lettera d)) che consiste nel limitare l'accesso della rotta ad un solo vettore, selezionato sulla base di una gara d'appalto comunitaria, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile. Il vettore designato può allora ricevere una compensazione;
   tali principi sulla continuità territoriale hanno poi trovato conferma in numerose occasioni a livello europeo:
    a) il Parlamento europeo, nella risoluzione del 3 febbraio 2003, in materia di libro bianco sulla politica dei trasporti, ha affermato «la necessità imperativa che la politica dei trasporti contribuisca alla coesione economica e sociale, tenendo conto della peculiare natura delle regioni periferiche insulari»;
    b) il documento «Regioni gravate da svantaggi strutturali» del Comitato economico e sociale enuncia fra i principi in materia di continuità territoriale quello di «discriminazione positiva», in base al quale le misure destinate a taluni territori e volte a controbilanciare i vincoli strutturali permanenti non costituiscono vantaggi indebiti, bensì elementi che contribuiscono a garantire un'autentica parità;
    c) l'articolo 154 del Trattato di Amsterdam (oggi articolo 174 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), infine, con la dichiarazione n. 30 ad esso allegata, recita: «la conferenza riconosce che le regioni insulari soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggio strutturale il cui perdurare ostacola il loro sviluppo economico e sociale». Principio di insularità confermato dalla conferenza intergovernativa di Capi di Stato e di Governo riuniti a Nizza il 7/8/9 dicembre 2000;
   in Italia è stata la legge 17 maggio 1999, n. 144, a dare attuazione al regolamento (CEE) n. 2408/92 e a disciplinare le modalità di organizzazione della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali. In particolare, l'articolo 36 della citata legge, al fine di garantire la continuità territoriale, ha previsto, sulla base del suddetto regolamento comunitario, procedure e contenuti degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea relativi alle zone indicate. La norma in questione ha previsto che la determinazione dei contenuti dell'onere di servizio pubblico debba essere disposta con decreto ministeriale e debba avvenire previa conferenza di servizi appositamente indetta dal presidente della regione, che deve essere, altresì, sentito ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale con il quale si dispone lo svolgimento della gara europea, qualora nessun vettore accetti gli oneri di servizio pubblico. Tale normativa ha trovato applicazione con il decreto del Ministro dei trasporti del 10 agosto 2000, successivamente modificato limitatamente all'importo delle tariffe, dal decreto del Ministro dei trasporti del 21 dicembre 2000, con il quale sono stati imposti oneri di servizio pubblico su sei rotte tra gli aeroporti della Sardegna e quelli di Roma e Milano;
   con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 novembre 2004 è stato previsto, poi, un nuovo regime relativo agli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree con la Sardegna. La nuova disciplina individuava diciotto rotte con i relativi oneri, precisando che esse costituivano un unico pacchetto che doveva essere accettato interamente ed integralmente dai vettori interessati, senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza;
   con sentenza in data 17 marzo 2005 il tribunale amministrativo regionale del Lazio, accogliendo i ricorsi presentati da alcune compagnie aeree, annullava parzialmente il suddetto decreto;
   anche sulla base degli esiti della conferenza di servizi, nella quale era stata chiesta una sostanziale modifica del contenuto della precedente imposizione di oneri, il successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 novembre 2005 ha definitivamente abrogato il decreto dell'8 novembre 2004, stabilendo di procedere ad un'integrale riformulazione dell'intero contenuto del provvedimento;
   con i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 2005, n. 35 e n. 36, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 gennaio 2006, sono stati, quindi, imposti oneri di servizio pubblico complessivamente su 16 collegamenti tra i tre scali aeroportuali della Sardegna e una serie di aeroporti nazionali; costituendo una rete più ampia che in precedenza e comprensiva, oltre che degli aeroporti di Roma e Milano, anche degli aeroporti di Bologna, Torino, Firenze, Verona, Napoli e Palermo. Tale nuova disciplina della continuità territoriale integrava, inoltre, le categorie di passeggeri beneficiari, estendendo anche ai non residenti nati in Sardegna le relative agevolazioni sul prezzo del biglietto;
   la Commissione europea, con decisione 23 aprile 2007, n. 332, interveniva sulla nuova normativa chiedendo allo Stato italiano la cancellazione del predetto regime tariffario in quanto «contrario al Trattato europeo perché discriminatorio», precisando che gli oneri di servizio pubblico possono essere utilizzati anche per la Sardegna, a condizione che lo si faccia «nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Essi devono essere debitamente giustificati», in quanto «sono definiti come un eccezione al principio del regolamento, ai sensi del quale, lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) permette (permettono) ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all'interno della Comunità». La censura riguardava, in particolare, il nuovo regime di continuità nella parte in cui prevedeva agevolazioni ai non residenti in Sardegna, mentre, a giudizio della Commissione europea, «i vettori aerei non hanno l'obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna»;
   il successivo decreto del Ministro dei trasporti 3 luglio 2007, n. 87-T, ha, pertanto, modificato il precedente decreto 29 dicembre 2005, n. 35, sottoponendo al regime degli oneri di servizio pubblico i soli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Linate;
   il decreto del Ministro dei trasporti 1o agosto 2007, n. 117-T, ha poi abrogato, a decorrere dal 26 ottobre 2008, il decreto 29 dicembre 2005, n. 35, che imponeva gli oneri di servizio pubblico tra i tre aeroporti sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, in vista degli esiti di una nuova conferenza di servizi che determinasse, anche in relazione alle valutazioni espresse dalla Commissione europea, il contenuto della nuova imposizione di oneri di servizio pubblico per la regione Sardegna;
   tenendo conto delle valutazioni espresse in sede comunitaria e delle risultanze della conferenza di servizi riunitasi con il compito di modificare l'assetto della continuità territoriale della regione Sardegna e alla luce della decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2008, n. 199, sono imposti, a decorrere dal 27 ottobre 2008, oneri di servizio pubblico tra i tre aeroporti sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;
   da ultimo il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 marzo 2009 – considerata la necessità di uniformarsi alla decisione della Commissione europea per quanto riguarda la censura sull'estensione delle tariffe agevolate anche ai non residenti nati in Sardegna – ha nuovamente regolamentato l'individuazione delle categorie di passeggeri a cui è riservata la tariffa agevolata, modificando il precedente decreto ministeriale n. 36 del 2005, relativo agli oneri di servizio pubblico tra i tre aeroporti della Regione Sardegna e altri aeroporti nazionali diversi da Roma Fiumicino e Milano Linate e ha disposto che tali tariffe sono applicabili a: residenti in Sardegna; disabili; giovani dai 2 ai 21 anni; anziani al di sopra dei 70 anni; studenti universitari fino al compimento del ventisettesimo anno di età (queste ultime quattro categorie senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità);
   in materia di continuità territoriale era, nel frattempo, intervenuto il Parlamento che con l'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto il trasferimento in capo alla regione Sardegna delle funzioni relative alla continuità territoriale, stabilendo al comma 840 dello stesso articolo che, transitoriamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009, gli oneri relativi alle funzioni trasferite ai sensi del comma 837 rimanessero a carico dello Stato. Tale modifica, che ha assegnato alla regione autonoma Sardegna la competenza della continuità territoriale, non ha, peraltro, modificato le precedenti disposizioni sulla continuità territoriale contenute nell'articolo 36 della legge n. 144 del 1999;
   anche a livello europeo cambiava, seppure parzialmente, il quadro normativo; con il regolamento di rifusione n. 1008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (capo III), è stata, infatti, ridefinita la disciplina degli oneri di servizio pubblico, confermando la facoltà per uno Stato membro di imporre tali oneri riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso e individuando i criteri in base ai quali deve essere valutata la necessità e l'adeguatezza dell'onere di servizio pubblico;
   in particolare, l'articolo 16, comma 10, ha previsto che il diritto di effettuare tali servizi sia concesso tramite gara pubblica, per rotte singole o, nei casi in cui ciò sia giustificato per motivi di efficienza operativa, per serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuarli, mentre l'articolo 17 disciplina la procedura della gara di appalto, stabilendo, al comma 3, i contenuti del bando di gara e del successivo contratto e, in particolare, prevedendo, alla lettera e), i parametri obiettivi e trasparenti sulla base di quali è calcolata la compensazione, ove prevista, per la prestazione dell'onere di servizio pubblico;
   il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quindi, con nota n. 0052194 del 23 dicembre 2009, ha conferito al presidente della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, la delega ad indire e presiedere una conferenza di servizi, con il compito di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la regione Sardegna in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008;
   sull'argomento è intervenuta la Camera dei deputati con l'approvazione all'unanimità in Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della risoluzione n. 8-00064 del 21 aprile 2010. Con tale risoluzione si impegna il Governo ad avviare un «immediato confronto per ridefinire, nell'ambito della conferenza di servizi che il presidente della regione Sardegna è stato delegato ad istituire e presiedere dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina della continuità territoriale, superando quella vigente (...) per pervenire a un modello di continuità territoriale intesa come un fattore di riequilibrio di condizioni permanenti di svantaggio derivanti dall'insularità e di garanzia del diritto alla mobilità per i territori svantaggiati, tenendo conto anche di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», assumendo ”le appropriate iniziative volte a verificare, con i competenti organismi comunitari e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli indirizzi stabiliti dalla Commissione europea, la possibilità di estendere il regime di continuità territoriale a tutti i cittadini, in ottemperanza al principio di non discriminazione riaffermato dalla decisione della Commissione n. 2007/332/CE del 23 aprile 2007, e, nell'ambito delle competenze attribuite ai singoli soggetti istituzionali dalla normativa vigente, a prevedere che a tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale ed europeo che intendano effettuare voli da e per la Sardegna sia applicata la tariffa sottoposta ad onere di servizio pubblico, in modo da garantire il rispetto del principio di riequilibrio territoriale in relazione all'insularità della regione;
   il 14 gennaio 2011, dopo un anno dalla delega conferita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al presidente della regione, sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2011, i decreti n. 11, n. 12 e n. 13 contenenti le nuove regole relative all'imposizione dell'onere del servizio pubblico e le relative procedure e oneri per la realizzazione del servizio, disponendo la loro entrata in vigore a partire dal 27 marzo 2012;
   con tali decreti sono stati imposti gli oneri di servizio pubblico sulle seguenti rotte: «Cagliari-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Genova e viceversa, Olbia-Palermo e viceversa, Olbia-Firenze e viceversa, Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Venezia e viceversa, Alghero-Bari e viceversa, Tortoli-Roma Fiumicino e viceversa, Tortoli-Milano Linate e viceversa» (decreto n. 11); «Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa» (decreto n. 12); ”Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa (decreto n. 13);
   un mese dopo, però, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 15 febbraio 2011, revocava i citati decreti n. 11, n. 12 e n. 13 del 14 gennaio 2011, disponendo la proroga del precedente regime di continuità territoriale, in vigore dalla primavera del 2008;
   nelle motivazioni della revoca del provvedimento, il Ministro richiamava una formale richiesta in tal senso del presidente della regione Sardegna, al fine di «riesaminare i contenuti del regime onerato» dei decreti. Richiesta, a giudizio degli interpellanti, abbastanza insolita, posto che i contenuti dei decreti sulla continuità territoriale aerea furono assunti, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 144 del 1999 e del regolamento (CE) 1008/2008, da una conferenza di servizi indetta e presieduta, su delega del Ministro, dal presidente della regione autonoma della Sardegna. Il «ripensamento» della regione Sardegna trovava causa nel fatto che il modello di continuità territoriale concordato non teneva conto di atti di indirizzo parlamentari e del consiglio regionale della Sardegna, che impegnavano gli Esecutivi a non prevedere più distinzioni tariffarie tra residenti in Sardegna e non residenti;
   il Ministro il 14 febbraio 2011 ha, peraltro, nuovamente conferito al presidente della regione la delega ad indire e presiedere una nuova conferenza di servizi al fine di rideterminare il regime della continuità territoriale e, viste le risultanze della stessa, ha emanato il decreto del 29 novembre 2011 relativo agli oneri di servizio imposti tra i tre scali della Sardegna e quelli di Roma e Milano;
   la regione Sardegna, con la legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25, ha approvato le «Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea». Tale legge, all'articolo 1, prevede che: ”In attuazione dell'articolo 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è autorizzata nell'anno 2012 e per ciascuno degli anni 2013 e 2014 la spesa di euro 57.500.000 (upb S07.06.001), finalizzata all'adozione di idonei programmi e/o interventi per favorire la continuità territoriale da e per la Sardegna;
   con l'informativa, pubblicata in data 12 gennaio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono state, infine, assoggettate agli oneri di servizio pubblico, con decorrenza 25 marzo 2012, le seguenti rotte: Cagliari-Milano e viceversa, Cagliari-Roma e viceversa, Olbia-Milano e viceversa, Olbia-Roma e viceversa, Alghero-Milano e viceversa, Alghero-Roma e viceversa. Un mese dopo la regione, in data 11 febbraio 2012, ha indetto la gara per l'esercizio di servizi aerei di linea sulle medesime tratte, in conformità degli oneri di servizio pubblico, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, del regolamento n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, prevedendo le corrispondenti compensazioni determinate con legge regionale;
   il suddetto bando ha previsto una tariffa unica per i residenti in Sardegna e non e il termine per la presentazione delle offerte delle compagnie interessate entro due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
   alla scadenza del citato termine nessuna compagnia aerea ha dimostrato interesse a partecipare. Le compagnie aeree Meridiana ed Alitalia hanno, peraltro, comunicato che il modello di continuità territoriale previsto dalla regione Sardegna, pur rispettando gli obblighi contrattuali, è antieconomico, considerate le possibili ricadute negative sui costi di gestione determinate dalla rigidità della struttura tariffaria;
   pochi giorni dopo, inoltre, le stesse compagnie aeree non hanno fatto pervenire offerte anche per le gare dei collegamenti in continuità territoriale fra gli aeroporti di Palermo, Catania e Trapani con quello delle isole minori della Sicilia, Pantelleria e Lampedusa;
   non avendo alcuna compagnia aerea dimostrato interesse a partecipare alla gara indetta dalla regione Sardegna, si corre il serio rischio di far ripiombare i cittadini sardi e non solo in una stagione di incertezza sui costi che dovranno sostenere da e per la Sardegna;
   anche considerando che l'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto, come è stato ricordato, il trasferimento in capo alla regione Sardegna delle funzioni relative alla continuità territoriale, non possono, comunque, venir meno le responsabilità dello Stato in materia di trasporti dalla penisola da e per la Sardegna. È l'articolo 117 della Costituzione che definisce materie di legislazione concorrente quelle relative ai «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione»; il secondo comma, lettera m), dello stesso articolo 117 afferma la piena responsabilità dello Stato «sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e tale non può non intendersi per le regioni insulari il diritto alla mobilità affermato dal già richiamato articolo 16 della Costituzione. Tali responsabilità sono ancora più evidenti alla luce del fatto che – come risulta evidente dalla lettura dei bilanci di previsione e rendiconto per gli anni 2010, 2011, 2012, dai resoconti in sede di Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati delle discussioni su tali provvedimenti, dalla vertenza aperta dalla regione Sardegna nei confronti dello Stato – lo Stato non ha mai corrisposto alla regione Sardegna le somme dovute in materia di compartecipazione erariale per far fronte alle nuove competenze in tema di continuità territoriale, nonché di trasporto pubblico locale e sanità, devolute dalla legge n. 296 del 2006. Con l'approvazione della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25, recante «Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea», invece, la Sardegna ha fatto fronte con propri rilevanti stanziamenti ai relativi oneri economici;
   si può affermare in conclusione che la regione Sardegna paga una continuità territoriale che resta, ai sensi della legge n. 144 del 1999, di competenza dello Stato. La regione Sardegna, in attuazione dell'attribuzione di funzioni, disposta con le citate norme della legge n. 296 del 2006, ha onorato i suoi impegni, mentre lo Stato non ha fatto altrettanto, violando con ciò, ad avviso degli interpellanti, il principio costituzionale di leale collaborazione fra Stato e regioni –:
   se non reputi doveroso intervenire, d'intesa con la regione Sardegna, per mettere ordine in merito alle competenze in materia di continuità territoriale con la Sardegna, anche alla luce delle nuove competenze previste per l'Autorità di regolazione dei trasporti (articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012;
   in particolare, se non ritenga opportuno accelerare il passaggio definitivo delle funzioni alla regione, dando piena attuazione al nuovo regime di compartecipazione alle entrate erariali dello Stato ai sensi della legge n. 296 del 2006, pur considerando i già richiamati principi costituzionali e che il riequilibrio territoriale è un obiettivo riconosciuto dall'Unione europea, a cui lo Stato è chiamato a far fronte contribuendo con propri stanziamenti di bilancio;
   se non reputi comunque, in attesa che sia compiuto il passaggio delle funzioni relative alla continuità territoriale dallo Stato alla regione Sardegna, di dover contribuire con risorse statali agli oneri relativi, almeno in misura analoga a quanto assicurato in passato, anche in considerazione delle ingenti risorse finora messe a disposizione dalla regione medesima, non sufficienti, peraltro, a garantire l'integrale rispetto dei principi posti dall'Unione europea e la copertura dei costi indispensabili per offrire un servizio essenziale a condizioni non discriminatorie, chiarendo, a tal fine, i contenuti del protocollo di intesa firmato il 7 settembre 2010 fra Governo, regione ed Enac e se corrisponda al vero che tale protocollo contenesse l'impegno dello Stato di versare alla regione 16 milioni di euro per il quadriennio 2010-2013;
   se non reputi di dover intervenire con urgenza, attraverso un'ulteriore proroga dell'attuale regime, valida per i mesi estivi, per evitare che, a decorrere dal 1o giugno 2012, i collegamenti aerei tra la Sardegna e la penisola siano svolti a condizioni incompatibili con i princìpi fondamentali in materia di continuità territoriale, ciò anche al fine di predisporre, in accordo con l'Enac e la regione Sardegna, un nuovo bando di gara rispettoso del criterio del «miglior vantaggio» per i cittadini della Sardegna;
   se non reputi, infine, indispensabile e urgente convocare le compagnie aeree che, oltre ad aver disertato la gara sui collegamenti aerei per la Sardegna, non hanno fatto pervenire offerte anche per le gare dei collegamenti in continuità territoriale fra gli aeroporti di Palermo, Catania e Trapani con quello delle isole minori della Sicilia, Pantelleria e Lampedusa.
(2-01482)
«Calvisi, Ventura, Meta, Fadda, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Soro, Schirru».
(8 maggio 2012)

I)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   la procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna è risultata infruttuosa per la mancata partecipazione di soggetti concorrenti;
   la mancata partecipazione di concorrenti è legata fondamentalmente all'azione, ad avviso degli interpellanti, ricattatoria e palesemente speculativa messa in campo dalle principali compagnie aeree operanti in Sardegna che hanno sin dall'inizio osteggiato un vero processo di continuità territoriale da e per la Sardegna;
   le argomentazioni, ad avviso degli interpellanti, pretestuose e destituite di fondamento delle stesse compagnie aeree relativamente alla mancata remunerazione appaiono ulteriormente gravi, in considerazione del fatto che le stesse compensazioni previste nel bando di gara erano palesemente ingiustificate proprio per l'analisi dei costi che le supportava;
   la decisione di non partecipare è stata comunicata l'ultimo giorno utile, a giudizio degli interpellanti proprio per evitare l'affacciarsi di qualsiasi altro concorrente, in modo tale da garantirsi una futura azione speculativa sui cieli della Sardegna;
   tale infruttuosa gara, oltre che per la singolare gestione della preventiva procedura dell'imposizione dell'onere del servizio pubblico, è conseguenza anche delle caratteristiche ben individuate poste nel capitolato d'appalto della gara, che escludevano gran parte delle compagnie operanti in Europa, a partire da quelle low cost;
   la competenza primaria in materia di trasporti tra regioni e all'interno del territorio nazionale è dello Stato, che ha il compito e il dovere di garantire il pieno e totale collegamento e la connessione territoriale;
   il rischio che la Sardegna venga sottoposta ad un attacco speculativo senza precedenti, sia sui collegamenti aerei che via mare, impone soluzioni straordinarie e urgenti che non possono essere in alcun modo ulteriormente ritardate;
   occorre affrontare con immediatezza la cessazione degli oneri del servizio pubblico sulle tratte da e per la Sardegna dei collegamenti aerei e attivare procedure straordinarie rispetto a quelle già delegate alla regione Sardegna;
   in tal senso, l'unica soluzione percorribile in termini immediati appare quella disciplinata dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;
   l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1008/2008 dispone: «In caso di improvvisa interruzione del servizio da parte del vettore aereo comunitario selezionato a norma dell'articolo 17, lo Stato membro interessato può, in caso di emergenza, selezionare di comune accordo un vettore aereo comunitario differente che si assuma l'onere di servizio pubblico per un periodo massimo di sette mesi, non rinnovabile, alle seguenti condizioni:
    a) ogni eventuale compenso versato dallo Stato membro deve essere conforme all'articolo 17, paragrafo 8;
    b) la selezione deve avvenire tra i vettori aerei comunitari in base ai principi di trasparenza e non discriminazione;
    c) si deve pubblicare un nuovo bando di gara d'appalto;
   la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono informati senza indugio della procedura di emergenza e delle sue motivazioni. Su richiesta di uno Stato membro, o di propria iniziativa, la Commissione ha la facoltà, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, di sospendere la procedura qualora ritenga, a seguito della sua valutazione, che questa non rispetti le prescrizioni di cui al presente paragrafo o che sia comunque in contrasto con il diritto comunitario»;
   al fine di valutare le modalità di procedura da adottare per l'attivazione del servizio di continuità territoriale da e per la Sardegna, è utile richiamare gli elementi contenuti nell'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06596 presentata in data 12 aprile 2012, seduta n. 620, relativamente alle modalità di calcolo della compensazione nell'ambito della gara d'appalto e del relativo capitolato dalla quale si evince quanto segue;
   dagli atti della conferenza di servizi emergeva sin dal primo esame un'approssimazione disarmante, sia per quanto riguarda l'impostazione delle conferenze di servizio, sia per le stesse analisi accompagnatorie;
   il primo riscontro riguardava l'approssimazione relativa all'impostazione della procedura di calcolo delle tariffe che appariva confusa e contraddittoria;
   il regolamento comunitario, infatti, prevede la definizione della tariffa da sottoporre all'accettazione dell'onere del servizio pubblico, senza oneri attraverso la definizione del costo effettivo del servizio (costo ora/volo), con l'aggiunta di un ragionevole utile d'impresa;
   tale calcolo, dunque, avrebbe dovuto definire sia un costo che un ragionevole guadagno;
   la procedura seguita, invece, definisce prima una tariffa risultante dalla somma dei costi e dell'utile al 4 per cento e poi, argomentando in modo, secondo gli interpellanti, confuso e contraddittorio, una compensazione da affidare in seconda fase alle compagnie aeree, qualora nessuno avesse accettato l'imposizione dell'onere del servizio pubblico;
   di per sé, il solo aver sovrapposto in fase di elaborazione queste due ipotesi denota, a parere degli interpellanti, se non una confusione delle procedure, una chiara ed evidente volontà di elargire in tutti i modi contributi alle compagnie aeree;
   tale evidente volontà appare manifesta nei verbali delle conferenze, dai quali si evince, anche per via di una verbalizzazione di per sé eloquente del modo di operare, che un consulente della presidenza della regione ripetutamente richiama l'indizione delle gare, con esplicito e chiaro riferimento all'utilizzo delle compensazioni, ignorando la fase dell'imposizione degli oneri del servizio pubblico e la loro accettazione;
   nella riunione n. 2 della conferenza dei servizi è addirittura riportata la seguente affermazione: «il professor Deiana ribadisce la volontà della RAS, già espressa dal presidente Cappellacci, di voler concludere celermente i lavori della conferenza per poter espletare l’iter delle gare entro febbraio 2012»;
   tra gli atti della conferenza dei servizi risulta un documento denominato «allegato tecnico» con le firme in calce dei funzionari presenti;
   in tale documento si riporta una tabella di calcolo, con la quale si sarebbe definito il costo dell'ora/volo attraverso la quale definire il costo dei biglietti;
   da subito si evince che sono state prese in considerazione tre tipologie di aeromobili, tra loro diverse sia per anno di fabbricazione che per consumi, e, in particolare, aeromobili che gran parte delle compagnie stanno dismettendo, come gli MD83 proprio per la loro vetustà;
   tali elementi di riferimento costituiscono, di fatto, il primo evidente elemento riconducibile a compagnie aeree ben individuate e individuabili, sulle quali sembra essere stato predisposto l'allegato tecnico;
   nell'analisi compaiono, dunque, le cifre relative al «costo medio di acquisizione» degli aeromobili, lasciando intravedere come base di calcolo una potenziale flotta di una determinata compagnia aerea;
   il costo di acquisizione medio degli aeromobili che si riporta, pur essendo decisivo nella determinazione del costo finale dell'ora/volo, non viene in alcun modo circoscritto all'anno di acquisizione, elemento non di secondo piano, considerato che si sta definendo un valore di ammortamento da far ricadere nel costo finale del biglietto;
   nell'allegato tecnico, senza indicare a quale anno di acquisizione si riferiscono i dati, si indica una valutazione di 50.000.000 di euro per un Airbus A320, 12.000.000 euro per un Boeing 737-400 e 6.500.000 per un MD83;
   nell'analisi successiva relativa ai «costi indiretti annuali» viene riportata una rata annua per i tre tipi di aeromobili pari a 5.000.000 euro per l'A320, 1.200.000 euro per il Boeing 737-400 e 650.000 euro per l'MD83;
   da tale previsione di rata si desume che per quella tipologia di aeromobili sia stata prevista una rateizzazione decennale;
   tale rateizzazione comporta un costo indiretto per ora/volo pari 1.786 euro/ora/volo per l'Airbus A320, 429 euro/ora/volo per il Boeing 737-400 e 232 euro/ora/volo;
   nell'analisi sull'ammortamento non vengono riportati gli elementi essenziali necessari alla definizione della rata di ammortamento (annualità e valore di partenza); si rende necessario fare alcune valutazioni di natura economica e finanziaria;
   la prima valutazione da compiersi è sul valore degli aeromobili;
   la discrepanza di valore di acquisizione lascia intendere che si tratti di aeromobili di annualità diverse, oltre che di diversa tipologia;
   l'analisi appare evidente su tutte e tre le casistiche, a partire dall'Airbus 320, dove la previsione di acquisizione viene fissata in 50.000.000 di euro;
   gli Airbus 320 che operano nelle rotte sarde risultano immatricolati tra il 1995 e il 2000, quindi con un'anzianità tra i 12 e i 17 anni;
   se il calcolo della rata di ammortamento è corretto significherebbe che nel primo caso (17 anni) sarebbero stati già pagati per l'ammortamento (17 x 5.000.000) 85.000.000 di euro e ne resterebbero da pagare altri 50.000.000 (10 x 5.000.000), per un complessivo valore di 135.000.000 di euro;
   il mercato fa oscillare il valore di un Airbus 320 nuovo tra i 45/55 milioni di euro e l'ammortamento degli stessi viene pianificato tra gli 8/10 anni a seconda delle componenti dell'aeromobile;
   analogo ragionamento va proposto per la valutazione dell'MD83 valutato in acquisizione 6.500.000 euro, senza indicare data di immatricolazione e tempi di ammortamento;
   un'analisi a ritroso può essere compiuta con un dato oggettivo: tale aeromobile non risulta in produzione e quelli utilizzati nelle rotte sarde da Meridiana hanno, per esempio, date di immatricolazione che oscillano tra il 1984 e il 1999 e risultano gli unici ancora in esercizio su quelle rotte;
   ipotizzando come anno intermedio il 1991, tali aerei avrebbero una vetustà di 21 anni;
   moltiplicando 21 anni per 650.000 euro, quanto viene indicata la rata annua, si avrà un dato di 13.650.000 euro, ai quali andrebbero aggiunti ulteriori dieci anni, per un ammontare complessivo di 20.150.000 euro;
   emerge da questa analisi un dato emblematico facilmente rilevabile sull'A320: con la previsione di ammortamento si arriva a pagare l'aeromobile quasi 3 volte il suo valore nuovo;
   questo costo si ripercuote ovviamente sul costo dei biglietti e sulla congruità del costo dell'ora/volo, arrivando a ipotizzare compensazioni che risultano prive di qualsiasi fondatezza, a partire dall'inverosimile onere di ammortamento;
   in relazione al dato di partenza di acquisizione discende non solo l'errato calcolo dell'ammortamento, ma anche quello degli oneri assicurativi che passano dai 300.000 euro per l'A320 ai 113.000 per l'MD83. È evidente che anche in questo caso risulta sconosciuto il parametro di calcolo, considerato che il valore iniziale di 50.000.000 di euro per un A320 appare inverosimile, proprio perché sulle rotte sarde operano aeromobili del 1995/2000;
   altra voce di costo dell'allegato tecnico è quella dell’handling, con una previsione di costo per volo di 957 euro e 689 di tasse e diritti per un costo di tratta pari a 1.646 euro;
   da dati acquisiti tra le società di gestione risulta un costo inferiore alla metà sui costi dell’handling e la genericità delle tasse riportate in quell'entità risulta priva di qualsiasi fondamento;
   il dato del catering risulta eloquente del sovradimensionamento dei costi funzionale alla compensazione finale. Nel caso del servizio a bordo viene ipotizzato un costo di 2,5 euro a passeggero, per una stima complessiva di 250 euro per ora/volo. Tale previsione viene maggiorata di quasi il 100 per cento rispetto ai reali costi della bevanda fornita nel servizio in volo;
   a questi dati si aggiunge un'indicazione, ad avviso degli interpellanti, arbitraria di un 9 per cento di spese generali che risultano infondate sotto ogni punto di vista, considerato che vengono applicate sull'ammortamento, sul costo del carburante, sulle assicurazioni, sulla manutenzione e sullo stesso costo del personale;
   il dato del 9 per cento risulta del tutto inammissibile sia nelle dimensioni che nella ratio e diventa, di fatto, secondo gli interpellanti, un'ulteriore manipolazione finanziaria per generare un costo ora/volo, tale da giustificare una compensazione milionaria alle compagnie aeree;
   il costo ora/volo, già di per sé abbondantemente «gonfiato», secondo gli interpellanti, nei fattori di costo precedentemente richiamati, viene poi applicato ad ogni singola tratta, senza tener conto di alcun tipo di dato oggettivo;
   la tratta Alghero-Fiumicino, per esempio, viene equiparata in termini di tempo (1 ora) di percorrenza all'Alghero-Linate, a fronte di una differenza in linea d'aria di 190 chilometri;
   per gli altri aeroporti, sia Cagliari che Olbia, la differenza tra Linate e Fiumicino risulta calcolata con proporzionalità sui percorsi e sui costi tutt'altro che chiara;
   appare ulteriormente grave il dato relativo al calcolo del load factor che non tiene in alcun conto delle dinamiche del mercato relativamente all'introduzione della tariffa unica, che prevede costi di 45 e 55 euro dagli aeroporti sardi rispettivamente verso Roma e Milano;
   è fin troppo evidente che l'introduzione di una tariffa certa e contenuta avrà una ricaduta positiva in termini di copertura dei posti e tale valutazione non può prescindere dal fatto che il load factor debba prevedere un incremento considerevole proprio per questo motivo;
   la stessa regione, nel recepire il principio della tariffa unica, oggetto di atti di indirizzo alla Camera dei deputati, ha dichiarato in un comunicato ufficiale: «La filosofia è quella di un ponte aereo permanente che colleghi la Sardegna con il continente e che garantisca sia il diritto alla mobilità dei sardi sia la possibilità di raggiungere la Sardegna ai non residenti. Questo secondo aspetto sarà foriero di effetti positivi per la nostra economia, con ricadute importanti anche per quanto riguarda l'occupazione. Infatti, prevediamo un aumento dei flussi per circa due milioni di persone»;
   la previsione dei due milioni non risulta calcolata in nessun load factor, considerato che il calcolo dei passeggeri a base della definizione delle cosiddette compensazioni risulta essere di 2.150.000 passeggeri; quindi, con le previsioni dichiarate della tariffa unica si sarebbe dovuto calcolare un incremento del 100 per cento;
   è evidente che la cifra di 2.000.000 di nuovi passeggeri appare sovradimensionata, ma è altrettanto vero che appare davvero inverosimile una previsione di incremento fatta nella base di gara;
   è evidente, dunque, anche alla luce delle predette considerazioni e analisi, che deve essere immediatamente comunicata, senza indugio, la procedura di emergenza, con ampie e convincenti motivazioni rispetto alla speculazione in atto sui cieli della Sardegna;
   a tal fine deve essere predisposta una procedura ristretta, allargata a tutte le compagnie anche low cost operanti in Italia, che riconsideri l'imposizione dell'onere del servizio pubblico di partenza senza compensazioni immotivate, illogiche e che sfocerebbero in un palese aiuto di Stato;
   appare evidente che risulta inviolabile il principio sancito della tariffa unica, anche con voto unanime della Camera dei deputati, in considerazione della valenza della continuità che si definisce territoriale proprio per l'obbiettivo di connettere a pari condizioni due territori dello stesso Stato, senza discriminazioni tra cittadini europei;
   essendo, di fatto, cessata la delega relativa alle procedure di cui alla conferenza di servizi, è in capo al Ministro interpellato la competenza ad avviare le procedure straordinarie per i prossimi mesi, semmai negoziando un'estensione temporale dei sette mesi, al fine di garantire l'individuazione di percorsi ordinari sulla continuità territoriale;
   in via ordinaria appare indispensabile prevedere l'estensione dei criteri di partecipazione a tutte le compagnie aeree operanti in Europa, senza limitazioni al fine di garantire la massima adesione all'imposizione degli oneri di servizio pubblico;
   occorre attivare procedure di tutela dell'operatività delle compagnie low cost, al fine di introdurre nel mercato italiano effettive condizioni di liberalizzazione che sino ad oggi sono venute meno per un atteggiamento che ne ha limitato l'efficacia –:
   se non si ritenga di dover fare urgente richiesta all'Unione europea dell'attivazione della procedura di emergenza;
   se non si ritenga di dover avviare una procedura ristretta rivolta anche alle compagnie low cost operanti in Europa per garantire l'applicazione dell'imposizione dell'onere del servizio pubblico per la continuità territoriale da e per la Sardegna;
   se non si ritenga di dover individuare procedure trasparenti e effettivamente aperte per la predisposizione di una continuità territoriale con tariffa unica;
   se non si ritenga di dover valutare la necessità di convocare un'apposita conferenza di servizi relativamente alla continuità territoriale aerea e marittima da e per la Sardegna, al fine di evitare il totale collasso dei collegamenti con la regione insulare;
   se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia contribuito alla redazione dell'allegato tecnico alla conferenza di servizi;
   se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di conferenza di servizi abbia votato, approvandolo, l'allegato tecnico con le previsioni di costi riportate in premessa;
   se non ritenga di dover urgentemente intervenire su tale situazione, al fine di correggere quelle che gli interpellanti giudicano macroscopiche distorsioni delle previsioni di costo e rendere corretta la gara, senza prevedere alcun tipo di compensazione che, sempre ad avviso degli interpellanti, risulterebbe palesemente illegittima e configurerebbe aiuto di Stato;
   se non ritenga di dover invitare, proprio in virtù della delega ministeriale, la regione Sardegna a riconvocare urgentemente la conferenza di servizi prima della scadenza dei termini della gara d'appalto, al fine di evitare che la continuità territoriale sia manifestamente inficiata da tali gravi errori di analisi;
   se non ritenga di dover intervenire al fine di individuare un percorso che consenta di chiarire i termini della delega alla regione Sardegna, fissando i criteri di individuazione e di calcolo dei costi, per quanto riguarda i costi indiretti annuali e per ora volo, i costi diretti per volo e i costi aeroportuali;
   se non ritenga opportuno, alla luce di quanto stabilito dal codice degli appalti, intervenire sull'indebito calcolo del 9 per cento sui costi generali, che appare agli interpellanti irragionevole e illogico, oltre che di dubbia legittimità, considerato che fanno parte del calcolo il carburante, l'ammortamento, il costo del personale, il catering e i servizi aeroportuali;
   se non ritenga di dover individuare, anche alla luce delle future procedure da adottare, un corretto standard di previsione dei costi aeroportuali, definendo in modo univoco i costi aeroportuali e i relativi oneri di tasse e diritti, applicando per le tratte in regime di continuità territoriale tariffe minime e codificate;
   se non ritenga di dover assumere iniziative per prevedere il divieto di calcolare l'iva negli oneri tariffari della continuità territoriale, che agli interpellanti appare un evidente macroscopico costo aggiuntivo ingiustificato;
   se non ritenga di dover promuovere accertamenti per verificare chi eventualmente nelle strutture del Ministero, o in enti delegati, abbia avallato tali procedure e tali previsioni di costo e le relative compensazioni.
(2-01490) «Pili, Baldelli».
(14 maggio 2012)

L)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze per sapere – premesso che:
   nel settore dei giochi pubblici è stata avviata, con le disposizioni del decreto-legge n. 39 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, un'ulteriore fase di consolidamento dell'offerta di gioco legale, con la previsione dell'introduzione di nuovi sistemi di gioco con videoterminali, denominati vlt;
   il principale fornitore di tali sistemi di gioco in Italia è la società Adria Gaming (gruppo Novomatic), che distribuisce il sistema e gli apparecchi videoterminali a nove dei dieci attuali concessionari;
   si è constatato che Novomatic ha acquisito il controllo societario del concessionario G.Matica, mediante il versamento di 15.000.000 di euro circa e ha massicciamente finanziato vari altri concessionari, sia per la fornitura di vlt sia per l'acquisto dei diritti di installazione dei videoterminali medesimi;
   l'acquisizione della quota di partecipazione di maggioranza del concessionario G.Matica delinea senz'altro una situazione di controllo sostanziale di Novomatic sulla società concessionaria con potenziali e significative conseguenze a danno degli altri concessionari «clienti» di Novomatic medesima, per la fornitura della tecnologia vlt;
   i citati finanziamenti riconosciuti da Novomatic ad alcuni concessionari, pur risultando finalizzati all'acquisizione dei diritti vlt, provocano, a giudizio degli interpellanti, una sostanziale riduzione dell'autonomia nella gestione e nello sfruttamento commerciale dei sopra citati diritti all'installazione dei terminali vlt;
   tali acquisizioni e finanziamenti, sempre ad avviso degli interpellanti, consentirebbero a Novomatic di esercitare un controllo decisionale su ben 4 concessionari, che detengono complessivamente oltre il 50 per cento del mercato, conferendole di fatto piena facoltà nel definire come e dove installare gli apparecchi vlt associati a diritti vlt finanziati;
   le regole concessorie previste dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato contengono un chiaro divieto di partecipazione incrociata tra concessionari, a garanzia del libero esplicarsi delle regole di concorrenza e a salvaguardia dell'interesse pubblico, teso ad evitare pericolose concentrazioni nel ristretto mercato dei giochi;
   la strategia perseguita dal gruppo Novomatic si sta concretizzando nella realizzazione di forme di integrazione verticale lungo la filiera produttiva dell'offerta di gioco vlt, ovvero nell'assunzione da parte di Novomatic e/o di società controllate (Adria Gaming) di un ruolo attivo e contestuale nelle distinte posizioni di concessionario, gestore ed esercente, oltre a quella di fornitore di sistemi vlt;
   effetto di tali operazioni è, ad avviso degli interpellanti, l'assunzione da parte di Novomatic di un ruolo del tutto assimilabile a quello di un concessionario, ancorché privilegiato, in ragione della non trasmissibilità delle responsabilità fiscali che continuano a gravare sul concessionario beneficiario del finanziamento;
   la piena autonomia decisionale nella gestione commerciale dei diritti vlt finanziati a terzi concessionari consentirebbe così a Novomatic di agire come una sorta di «mega gestore» che, grazie alla posizione di dominio rivestita nel ruolo di fornitore di sistemi vlt, può competere e sottrarre agli altri concessionari ed ai loro gestori partner gli esercizi ovvero le sale da gioco in cui sono installabili le vlt, offrendo ai rispettivi titolari, esercenti o gestori di sala, condizioni economiche particolarmente vantaggiose che non possono essere offerti dagli altri concessionari e gestori concorrenti;
   si rileva come Novomatic, attraverso società controllate, sia impegnata anche nella gestione diretta di sale da gioco, rivestendo quindi anche la figura di gestore sala parallelamente a quella di fornitore del principale sistema di gioco vlt di nove dei dieci concessionari autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
   tutti i concessionari hanno effettuato notevolissimi investimenti per dare avvio all'introduzione nel mercato dei videoterminali vlt in un contesto concorrenziale inizialmente immune da fenomeni distorsivi;
   la rilevante quota di mercato propria di Novomatic la pone, a giudizio degli interpellanti, in una situazione di posizione dominante e rende prevedibile nel medio termine la transizione graduale verso condizioni di sostanziale monopolio nel mercato dei sistemi vlt;
   a rafforzare tale ipotesi vi è la constatazione che le dimensioni del mercato italiano delle vlt, il cui numero è limitato ex lege a 57.000 apparecchi installabili, rafforzano la posizione di dominio del fornitore vlt in questione;
   il prodotto vlt richiesto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il mercato italiano non è un prodotto standard, ma deve necessariamente possedere determinate specifiche tecnico-produttive che lo rendono un prodotto «peculiare», commercializzabile solo sul territorio italiano;
   a lungo andare tale situazione potrebbe anche causare una perdita di entrate erariali, conseguente all'alterazione delle regole di concorrenza –:
   se gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione delle previsioni delle convenzioni di concessione attualmente vigenti e dei correlati poteri di controllo, ispezione e vigilanza affidati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, siano a conoscenza delle vicende come sopra narrate;
   se, in particolare, siano a conoscenza dei significativi finanziamenti operati dal predetto produttore di tecnologie di gioco;
   se tali finanziamenti siano stati prestati da parte del medesimo soggetto, che avrebbe già acquisito una partecipazione societaria di controllo in un concessionario, a più concessionari;
   se gli stessi finanziamenti, per entità e forma dei contratti, non costituiscano forme di partecipazione sostanziale del fornitore di tecnologia alla gestione delle attività in concessione, dando luogo, quindi, ad una sorta di sub-concessione o di compartecipazione nella concessione ed in più di una concessione;
   se la stessa forma di partecipazione sostanziale non avvenga per diversi concessionari, superando con ciò, indirettamente, le previsioni dell'affidamento in concessione, in particolare le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, della convenzione di concessione (secondo cui: «è vietata la cessione parziale di quote di partecipazione di società o di RTI titolari di concessione ad altro concessionario od a soggetti che possiedono quote di partecipazione del capitale di altre società o di altri RTI titolari di concessione»), che vietano la partecipazione di un medesimo soggetto a differenti raggruppamenti o società affidatari, per evitare situazioni di concentrazione di fatto o, comunque, di deviazione della libera concorrenza, e se la stessa forma di partecipazione sostanziale non determini, in capo ad un medesimo soggetto, la capacità di operare, indirettamente, su un numero di videoterminali superiore al limite di legge individuato nel quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti;
   se la stessa forma di partecipazione sostanziale, realizzata da un singolo produttore di tecnologie di gioco, non determini rischi per il concreto controllo delle funzionalità di gioco da parte dell'affidatario della concessione, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stessa e del proprio partner tecnologico Sogei;
   se sia ammissibile che il fornitore di tecnologia di gioco offra direttamente a terzi la possibilità di stipulare contratti per la collocazione delle video lotterie, ad avviso degli interpellanti, spogliando ed espropriando il concessionario delle proprie prerogative, ponendosi direttamente in concorrenza con altri concessionari, ivi compresi quelli con i quali ha stipulato ed ha in corso accordi commerciali, e quali misure abbia adottato l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per verificare e scongiurare gli eventuali rischi sopra esposti;
   se ritenga opportuno promuovere iniziative di controllo da parte dell'Amministrazione, per verificare la realizzazione delle suddette pratiche di finanziamento poste in essere dal fornitore di tecnologia in accordo con taluni concessionari e conseguenti rischi di contrazione del mercato, al fine di valutare l'adozione delle misure previste dalla convenzione di concessione, ivi compresa la decadenza o l'avvio del procedimento di revoca per gli stessi concessionari;
   se si ritenga opportuno non consentire la partecipazione al prossimo bando di gara per la selezione dei concessionari per la raccolta di gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, soggetti che risultino essere produttori e/o fornitori di sistemi di gioco vlt, precludendo, altresì, tale partecipazione anche a soggetti che abbiano legami di controllo, partecipazione o collegamento con quest'ultimi, sia esso di natura sostanziale, formale o contrattuale, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile;
   se si ritenga, infine, di assumere iniziative per prevedere il divieto assoluto per soggetti che risultino essere già produttori e/o fornitori di sistemi di gioco vlt di partecipare al sopra citato bando di gara, a maggior ragione nei casi in cui questi abbiano direttamente o indirettamente legami di controllo, partecipazione o collegamento con i concessionari, siano essi di natura sostanziale, formale o contrattuale, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
(2-01448) «Pittelli, Brugger».
(5 aprile 2012)

M)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   l’Accademia britannica srl, con sede legale a Campobasso, si occupa di soggiorni di studio all'estero, in particolare in Gran Bretagna e Irlanda;
   su di essa sono stati presentati, in questi ultimi anni, diversi atti di sindacato ispettivo (n. 5-00051, n. 4-00491, n. 4-01632, n. 4-05004, n. 4-05885 e n. 4-07505) nei quali si evidenziavano fatti di evasione fiscale, violazioni delle regole di concorrenza, false attestazioni e falsità in atto pubblico, anche in relazione al possibile danno all'erario per quel che riguarda il mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto;
   il 20 gennaio 2010 il tribunale di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio degli amministratori della società Accademia britannica srl, in concorso tra loro, per truffa, falsità ideologica e false attestazioni;
   il tribunale ha proposto, altresì, il rinvio a giudizio di taluni funzionari dell'Inpdap, con l'imputazione di abuso di ufficio e concussione, per aver tentato di arrecare ingiusti vantaggi patrimoniali alla società in titolo;
   precedentemente, sia l'Agenzia delle entrate di Roma, sia l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avevano ampiamente chiarito all'Inpdap l'errata applicazione del regime iva agevolato da parte di Accademia britannica srl, in relazione ai contratti sottoscritti per le vacanze di studio in Gran Bretagna e in Irlanda di studenti italiani figli di dipendenti dell'Inpdap;
   in sostanza, le prestazioni di servizio relative ai cosiddetti «pacchetti turistici tutto compreso» sono disciplinate dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e non dal regime agevolato di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, per il quale l’Accademia britannica srl ha erroneamente o dolosamente optato –:
   quali iniziative abbia adottato l'Agenzia delle entrate per la verifica della regolarità fiscale delle fatture emesse dall’Accademia britannica srl nei riguardi di Inpdap nel periodo 2007-2012 e per il recupero delle somme iva indebitamente non evidenziate in fattura;
   per quali motivi l'Agenzia delle entrate, che abitualmente segnala con estrema sollecitudine ad Equitalia ogni minimo errore negli adempimenti fiscali dei cittadini, non abbia adottato eguale solerzia nel caso esposto in premessa;
   se non ritenga necessario predisporre una verifica nei riguardi dell'Agenzia delle entrate di Campobasso che per lungo tempo ha omesso di attivarsi sulla vicenda.
(2-01480)
«Grassano, Lehner, Mazzuca, Pisacane, Mario Pepe (Misto-R-A), D'Alessandro, Garagnani, Stradella, Rosso, Marinello, Germanà, Fugatti, Fucci, Cesario, Giro, Pescante, Palumbo, Taddei, Versace, Mottola, Iapicca, Misiti, Scalera, Iannarilli, Stracquadanio, Angeli, Sisto, Mannucci, Catone, Gianni, Di Virgilio, Bernardo, Ossorio, Nucara, De Luca, Barani, Guzzanti, Sardelli».
(8 maggio 2012)

N)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   il comma 1011 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ha disposto che: «Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione»;
   molti contribuenti si sono avvalsi della possibilità di definire la propria posizione versando al 50 per cento, in unica soluzione o a rate, le imposte dirette, indirette e contributi sospesi, ritenendo che tale versamento, essendo per disposto di legge definitorio della propria posizione, avesse carattere definitivo e cioè che l'amministrazione finanziaria nulla avesse più a che pretendere in relazione all'annualità chiusa col versamento e alle imposte rinunciate a fronte del versamento stesso: considerato ciò logico e plausibile, visto il carattere speciale dell'agevolazione, in quanto consentita in relazione ed in contrapposizione ai danni subiti dall'economia della zona colpita in conseguenza di eventi calamitosi eccezionali (sismi e fenomeni vulcanici);
   pare che gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate intendano sminuire la portata dell'agevolazione chiedendo di assoggettare ad imposizione le sopravvenienze derivanti dalle insussistenze sorte in seguito alla riduzione del debito fiscale o contributivo; con ciò volendo paragonare l'intervento di sostegno per danni subiti per calamità, costituenti generiche ed eccezionali sopravvenienze passive non riconosciute fiscalmente quali costi deducibili, ai contributi statali in conto esercizio o su specifiche spese, che, avendo l'obiettivo di abbattere costi d'impresa deducibili, sono regolarmente tassabili;
   di fatto, la rinuncia ad una quota di credito da parte dell'erario, disposta dalla norma, nasce dalla volontà del legislatore di «indennizzare» forfettariamente i soggetti colpiti dall'evento calamitoso per le perdite eccezionali ad esso conseguenti: pertanto la tassazione delle sopravvenienze conseguenti alla riduzione del suddetto debito risulterebbe contrastare sia con la logica propria dell'intervento che con quella esegetica della norma stessa, e ciò per ogni tipologia di agevolazione prevista, sia essa un contributo statale o un abbattimento di un credito erariale, sia esso relativo a imposte dirette, ritenute non versate, imposte indirette, contributi e quant'altro. A tal proposito si veda per prassi il quinto capoverso della risoluzione n. 247/e dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2008, che evidenzia, con riferimento ad un intervento a soggetti colpiti da calamità naturale (sisma del 13 dicembre 2000 nella Sicilia orientale), «che la primaria finalità della legge in commento è stata quella di assicurare un sostegno economico alle imprese delle province colpite dal terremoto»;
   l'agevolazione concessa dal comma 1011 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 è analoga a quella concessa ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia orientale, che, però, beneficiarono della possibilità di definire la propria posizione con il versamento del 10 per cento dei debiti (articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002); già in quella occasione si era chiarita l'intassabilità di tali sopravvenienze attive, in quanto derivanti da insussistenze di debiti in seguito ad una norma agevolativa conseguente a calamità naturale, avente la finalità di sostenere economicamente i soggetti colpiti da evento calamitoso: era stata confermata dall'Agenzia delle entrate, come riportato nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-01986 del 14 maggio 2003, oltre che nella risoluzione prot. 2003/56255 dell'Agenzia delle entrate – direzione regionale per la Sicilia, con cui è stata riconosciuta l'assoluta non componibilità ed irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive costituite dal 90 per cento dei tributi non dovuti per effetto della predetta definizione;
   la tassazione degli importi agevolati darebbe luogo a gravosi contenziosi, creando ulteriori oneri su un sistema economico già ai limiti della sopravvivenza ed incidendo irrimediabilmente in modo negativo sulla stabilità economica di un'innumerevole quantità di famiglie; contenziosi che per lo più potrebbero vedere soccombente sia l'amministrazione finanziaria, che nella gran parte dei casi è decaduta dal potere di accertamento di nuova base imponibile per l'anno 2006, anno in cui si è avuta certezza e determinabilità dell'insussistenza del debito con la pubblicazione della relativa norma, sia il contribuente che si vedrebbe intanto tartassato da un contenzioso economicamente e moralmente comunque dannoso –:
   se il Ministro interpellato non intenda intervenire per evitare queste eventuali pregiudizievoli situazioni e, al contempo, interessare la competente direzione dell'Agenzia delle entrate per ribadire, per quanto affermato in precedenza, che, costituendo un sostegno economico, l'agevolazione emanata a favore di soggetti colpiti da eventi territoriali eccezionali dannosi non può, con ragione, subire, né logicamente né sistematicamente, una qualsivoglia riduzione e, pertanto, non può soggiacere ad imposizione in nessun caso.
(2-01483) «Corsaro, Catanoso».
(8 maggio 2012)

O)

   I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, per sapere – premesso che:
   la lotta al crimine informatico e alle crescenti truffe telematiche costituisce una priorità per qualunque Paese evoluto;
   l'Italia può contare su realtà di prim'ordine come il nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza, considerata una delle più efficaci squadre investigative nel settore;
   il merito di questa leadership è senza dubbio da attribuire alla tenace professionalità di un ufficiale della Guardia di finanza che da anni si cimenta in una delle più importanti sfide, che garantiscono estrema visibilità al Corpo e hanno fatto maturare un sentimento di simpatia senza precedenti da parte della collettività nei confronti delle «Fiamme Gialle»;
   si è fatto un gran parlare di politica premiante delle eccellenze nel settore pubblico ed è effettivamente giunto il momento di riconoscere le professionalità di spicco delle diverse amministrazioni dello Stato;
   risulta che il colonnello Umberto Rapetto, l'ufficiale di cui si parla, a tutti noto per l'assidua presenza mediatica, in cui si distingue per brillante comunicativa ed efficacia espositiva nel rendere elementari e comprensibili anche le tematiche meno accessibili ai cittadini, sarà rimosso dall'incarico di comandante del nucleo speciale frodi telematiche per essere inviato alla frequenza di un corso al centro alti studi difesa;
   il colonnello Rapetto da oltre 10 anni svolge presso tale istituto militare di perfezionamento attività di docenza ed interventi seminariali nelle iniziative didattiche di maggior rilievo, ottenendo entusiasmanti feedback da parte dei frequentatori chiamati poi a giudicare lezioni e relazioni;
   lo stesso colonnello Rapetto ha diretto le indagini delegate dalla Corte dei conti sulle slot machine e sul loro mancato collegamento all'anagrafe tributaria, indagini che hanno portato alla quantificazione miliardaria di danno erariale e che molto recentemente hanno determinato la condanna dei vertici dei Monopoli di Stato e delle società concessionarie al pagamento di oltre 2 miliardi e mezzo di euro (cifra significativa che forse rappresenta il più grosso risultato di servizio mai conseguito dalla Guardia di finanza nella sua bicentenaria storia);
   risulta che al posto del colonnello Rapetto, forte di un'eccezionale specializzazione e di un'esperienza pluriennale nel settore, con riconoscimento unanime delle sue competenze anche all'estero, sia stato necessario assegnare 6 ufficiali (un colonnello, due tenenti colonnelli, due capitani, un sottotenente) con evidente eccessivo impiego di risorse, senza alcuna garanzia di mantenere i medesimi standard di efficienza del nucleo speciale, notoriamente guidato con estrema passione e indiscusso carisma dall'ufficiale che ne è stato l'inventore e che ha portato al successo la piccola compagine di 35 specialisti in forza al reparto;
   risulterebbe, altresì, che almeno quattro dei sei ufficiali siano totalmente privi di specifiche competenze rispetto alle materie che a breve dovranno, invece, affrontare con la necessaria competenza che si addice a chi debba avere un ruolo direzionale;
   la revisione organica del nucleo speciale frodi telematiche, avviata a ridosso della rimozione del colonnello Rapetto, che per anni aveva inutilmente formulato proposte scritte in cui documentava esigenze e soluzioni, si traduce in un potenziamento solo formale, in quanto il recentissimo incremento di organico non è stato preceduto da alcuna selezione di personale attitudinalmente o culturalmente idoneo e tanto meno da un indispensabile processo di formazione/specializzazione;
   risulterebbe che il colonnello Rapetto abbia chiesto di conferire con il comandante generale – così come previsto dai regolamenti militari – per trattare argomenti di servizio inerenti all'evoluzione del nucleo e per sottolineare la criticità della situazione e che la richiesta sarebbe stata respinta dalla gerarchia intermedia, che, invece, avrebbe comunque dovuto inoltrarla, fornendo il proprio parere motivato sulla vicenda;
   il colonnello Rapetto – a seguito dell'inatteso trasferimento – avrebbe maturato il proposito di congedarsi e lasciare bruscamente la carriera militare intrapresa con sincero entusiasmo all'età di 16 anni alla scuola militare Nunziatella –:
   quale sia stato l'esito della proposta del procuratore pro tempore della Corte dei conti per il Lazio, che auspicava avanzamenti di carriera per il colonnello Rapetto e per i suoi collaboratori che avevano contribuito al sorprendente esito dell'attività inquirente, atteso che Rapetto è rimasto colonnello e in sede di valutazione al grado superiore è stato addirittura giudicato solo in possesso di «buone» qualità intellettuali, a palese dispetto della sua preparazione culturale e professionale, dei libri e degli articoli pubblicati, delle docenze universitarie tenute per anni nei più diversi atenei;
   se non intenda fornire chiarimenti in ordine alla vicenda enunciata in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere.
(2-01496)
«Tassone, Adornato, Binetti, Bonciani, Bosi, Calgaro, Capitanio Santolini, Carlucci, Enzo Carra, Cera, Ciccanti, Compagnon, De Poli, Delfino, Dionisi, D'Ippolito Vitale, Anna Teresa Formisano, Libè, Lusetti, Mantini, Marcazzan, Mereu, Ricardo Antonio Merlo, Mondello, Naro, Occhiuto, Pezzotta, Poli, Rao, Ria, Ruggeri, Nunzio Francesco Testa, Volontè, Zinzi».
(15 maggio 2012)

P)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e finanze, per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 141 del 2010 recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» dovrebbe portare, a breve, ad una riforma dell'intermediazione finanziaria che, si spera, incida positivamente su alcune lacune e criticità emerse nel tempo su tale materia;
   lo stesso decreto legislativo, però, ha già perfettamente delineato uno scenario, che investirà tutti gli operatori della mediazione creditizia e che gli interpellanti giudicano profondamente critico;
   tale categoria, in genere, è formata da imprenditori organizzati in piccole società (società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società cooperative) che, con professionalità, partecipano attivamente alla realtà delle piccole e medio imprese che, come è noto, rappresentano il motore produttivo nel nostro Paese;
   tale disposizione, infatti, impone 120.000 euro di capitale sociale interamente versato, la costituzione di un consiglio di amministrazione, la stipula di un'onerosa assicurazione, nonché la presenza di un collegio di revisori dei conti che porterà la gestione amministrativa di tali società a costi talmente elevati che non potranno essere assolutamente da queste sostenuti dalle piccole società che operano nel campo;
   conseguentemente si rischia la chiusura di migliaia di piccole società;
   inoltre, saranno colpiti anche centinaia di migliaia di operatori, non costituiti in società, e saranno travolti da tali effetti i dipendenti ed i collaboratori di tutti questi soggetti giuridici;
   si rischia così di assistere a quello che qualcuno ha già definito come il più grande «licenziamento collettivo» della storia d'Italia che colpirà, secondo stime prudenziali, circa 250.000 operatori del settore, escludendo i dipendenti che ciascuna società dovrà necessariamente licenziare;
   il provvedimento in questione porterà, fin dal mese di giugno 2012, ad un serio problema occupazionale, in un momento in cui la crisi del mercato del lavoro e la disoccupazione sono al centro della preoccupazione di tutti;
   in tale contesto, non si è certamente tenuto conto che le piccole società in argomento hanno impegnato risorse finanziarie, acceso ai debiti finalizzati all'investimento nell'azienda stessa e/o per fronteggiare la corrente crisi e non si è neanche tenuto conto di come tali società potranno onorare i debiti assunti a seguito della chiusura obbligatoria conseguente all'attuazione della normativa citata;
   sebbene nello spirito degli accordi di Basilea I II e III vi fosse anche l'obiettivo di una maggiore concorrenza, gli effetti del decreto legislativo n. 141 del 2010, eliminando «di fatto» l'intermediazione creditizia delle piccole imprese, saranno l'egemonia delle banche e dei grandi intermediari finanziari;
   in tal modo si viola il principio della concorrenza, oggi messo in atto dal mediatore, e la «libera scelta» del cliente che attualmente, per la soluzione delle sue esigenze, può rivolgersi a più figure professionali;
   tutto ciò premesso, non si capiscono i motivi che hanno portato a comprendere molti settori con la recente liberalizzazione, mentre per l'intermediazione creditizia si è intrapresa la strada opposta, ovvero si è aperta la strada del «plurimonopolio» costituito da banche e pochi altri mediatori intermediari di grandi dimensioni, magari partecipati dalle banche stesse, come peraltro già accade attualmente –:
   come si intenda affrontare la grave problematica in questione che rischia di portare al fallimento, con i relativi problemi occupazionali, le numerose piccole società che operano nel settore;
   se non si ritenga opportuno assumere iniziative dirette a rivisitare la normativa in questione, consentendo anche ai piccoli imprenditori di potere continuare ad operare in questo campo;
   se e come, qualora non fossero attuati miglioramenti nelle norme previste dal decreto legislativo n. 141 del 2010, si intenda intervenire per far sì che tali società possano risolvere le proprie situazioni debitorie che non sarebbero in grado di onorare per le ragioni sopra esposte;
   se si intenda, in ogni caso, assumere iniziative urgenti di sostegno, anche finanziario, affinché tali società possano riconvertirsi, evitando così il disastroso scenario fin qui descritto.
(2-01463) «Scilipoti, Moffa».
(26 aprile 2012)

Q)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   a causa della crisi economica dall'inizio del 2012 in Italia ci sono stati 23 suicidi di imprenditori;
   questi suicidi sono un drammatico grido di allarme lanciato da chi non ce la fa più;
   il livello raggiunto dalle tasse, la burocrazia, la stretta creditizia, che ha fatto venire meno le necessarie liquidità, e i ritardi nei pagamenti hanno creato un clima insostenibile che penalizza chi fa impresa;
   rispetto a questi suicidi, non si può restare inermi, né possono essere visti o derubricati a gesto di ribellione, seppure contro un sistema politico e bancario sordo ed insensibile che non riesce a cogliere la gravità della situazione;
   è improcrastinabile procedere con interventi veri e verificabili legati allo sviluppo e di sostegno efficace, che si basino sulla continuità di finanziamenti certi alle piccole e medie imprese, la vera economia reale nel nostro Paese e, in particolare, nel Mezzogiorno, in quanto è ormai acclarato che senza uno sviluppo che si basi sul Mezzogiorno l'Italia non potrà essere in grado di uscire in maniera definitiva dalla crisi;
   la Banca d'Italia, nella graduatoria redatta in base al rapporto tra ricchezza netta degli italiani e reddito lordo disponibile, ha assegnato al nostro Paese il primo posto in Europa, calcolando in 3.600 miliardi di euro il totale delle attività finanziarie possedute dagli italiani nel 2010, quasi il doppio del debito pubblico. Solo nei depositi bancari ci sono 900 miliardi di euro;
   una proposta concreta di finanziamento di progetti e programmi di sostegno alle piccole e medie imprese, in particolare nel Mezzogiorno, senza alcuna nuova tassa, potrebbe essere rappresentata dalla richiesta di una sottoscrizione forzata, ma remunerata, di titoli di Stato, per un importo pari al 10 per cento dei depositi bancari superiori ai 50.000 euro, ai quali vada garantito un tasso di interesse del 4 per cento;
   con la proposta di cui sopra si potrebbe, tra l'altro, anche sostenere la solidità e la competitività delle imprese e delle aziende, in particolare nel Mezzogiorno, favorendo l'occupazione giovanile e femminile attraverso agevolazioni, sia in termini di sgravi contributivi che in termine di crediti di imposta –:
   quali siano gli orientamenti del Ministro interpellato in merito alla possibilità di richiedere una sottoscrizione forzata, ma remunerata, di titoli di Stato, per un importo pari al 10 per cento dei depositi bancari, superiori ai 50.000 euro, ai quali vada garantito un tasso di interesse del 4 per cento.
(2-01487) «Gianni, Moffa».
(10 maggio 2012)

R)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   il consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria), con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 12 maggio 2009, n. 108, sulla base della relazione firmata dall'ex Ministro dell'interno Roberto Maroni, è stato sciolto per condizionamento mafioso;
   il sindaco di quell'amministrazione comunale sciolta per mafia era il signor Domenico Romeo;
   dopo 24 mesi di commissariamento del comune di Taurianova, nel mese di giugno 2011 è stato rieletto alla carica di sindaco il signor Domenico Romeo, lo stesso che era stato a capo dell'amministrazione sciolta per mafia due anni prima;
   l'attuale giunta comunale e maggioranza consiliare annovera la presenza, unitamente al sindaco dell'amministrazione già sciolta per mafia nel 2009, di quattro componenti dell'ex consiglio comunale sciolto per mafia nel 2009: l'attuale presidente del consiglio comunale di Taurianova – signor Antonio Pietro Crea (ex assessore dell'amministrazione Romeo nel 2009) – che è stato membro di amministrazione sciolta per mafia per ben due volte, nel 1991 e nel 2009, due assessori comunali dell'attuale giunta (Rocco Coluccio nel 2009 era assessore e Salvatore Siclari nel 2009 era consigliere comunale) e un consigliere comunale (signor Laface) dell'attuale maggioranza consiliare erano componenti dell'ex consiglio comunale sciolto per mafia;
   sia la candidatura sia la successiva elezione del sindaco Romeo, destinatario solo due anni fa di un provvedimento di scioglimento per condizionamento ed infiltrazioni mafiose, umilia, secondo gli interpellanti, fortemente le istituzioni dello Stato, a cominciare dalla prefettura di Reggio Calabria che, dopo avere sollecitato l'emanazione del provvedimento di scioglimento, ha, negli ultimi due anni, lavorato al fianco della commissione straordinaria per riportare la presenza nello Stato nella città;
   dopo lo scioglimento del consiglio comunale di Taurianova non sono seguiti atti giudiziari finalizzati a perseguire eventuali responsabilità personali dei componenti del consiglio comunale sciolto per mafia;
   alcuni componenti dell'amministrazione comunale sciolta per mafia hanno inoltrato ricorso al tribunale amministrativo regionale (il ricorso è stato rigettato) avverso lo scioglimento del consiglio comunale, in quanto ritenevano le motivazioni dello scioglimento assolutamente infondate;
   stranamente il sindaco signor Domenico Romeo non ha inteso ricorrere al tribunale amministrativo regionale avverso allo scioglimento, come se avesse ritenuto fondati i motivi addotti per lo scioglimento della sua amministrazione comunale;
   visto che il signor Domenico Romeo, all'epoca sindaco del consiglio comunale sciolto per mafia, è oggi nuovamente sindaco del comune di Taurianova e gli altri componenti di quel consiglio comunale non sono stati destinatari di alcun provvedimento giudiziario, allora sarebbe doverosa una piena riabilitazione attraverso il risarcimento dei danni subiti dai componenti di quell'amministrazione comunale sciolta per mafia;
   se, al contrario, lo scioglimento di quel consiglio comunale non deve essere considerato un errore, allora si renderebbe necessaria l'immediata rimozione dell'attuale sindaco, signor Domenico Romeo, che è lo stesso già a capo di una giunta della quale è stato decretato lo scioglimento per mafia con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2009 –:
   di quali elementi disponga e quali iniziative di competenza intenda assumere con riferimento a quanto riportato in premessa.
(2-01488) «Pionati, Moffa».
(10 maggio 2012)

S)

   I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   i camion e i mezzi pesanti che circolano sulle strade del territorio nazionale sono sottoposti regolarmente a controlli da parte della polizia stradale italiana, al fine di verificare il rispetto, da parte dei vettori nazionali, comunitari ed extracomunitari, delle disposizioni vigenti in materia di tempi di guida, pause e riposi degli autisti e delle altre disposizioni volte a garantire la sicurezza nella circolazione;
   dai dati relativi ai controlli effettuati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, sul rispetto del regolamento n. 561 del 2006 sui tempi di guida e di riposo, emerge che in Italia le verifiche sono state effettuate, nel 90 per cento dei casi, su veicoli e autisti nazionali, mentre in altri Paesi la tendenza è invertita e i controlli sono stati effettuati per la maggior parte sui veicoli stranieri;
   in particolare, nel 2010, ogni 100 controlli effettuati, 89 sono stati su mezzi italiani e 11 su mezzi stranieri. In Germania, sempre su 100 controlli, solo 16 sono stati effettuati su mezzi nazionali e 84 su quelli stranieri, così come in Francia (rapporto di 82 a 18), in Austria (rapporto di 79 a 21), Olanda (rapporto di 76 a 24), Belgio (rapporto di 71 a 29);
   i dati riportati sottolineano che i nostri mezzi e i nostri autisti sono quelli sottoposti a maggiori controlli, sia sul territorio nazionale che sui territori stranieri. Una politica di controlli congiunti fra l'Italia e i Paesi confinanti potrebbe essere più fruttuosa e produttiva per sviluppare una cooperazione operativa, che porti ad elevare gli standard di sicurezza stradale e, contemporaneamente, a combattere la concorrenza sleale;
   controlli più frequenti sui camion stranieri, soprattutto nelle zone di confine, in cui circolano in numero elevato, potrebbero migliorare le problematiche transfrontaliere, come, per esempio, la violazione sulle norme di cabotaggio stradale –:
   quali iniziative si intendano assumere al fine di porre in essere un piano di controlli congiunti con i Paesi confinanti col nostro territorio, soprattutto nelle zone di confine nord-est, per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in termini di circolazione stradale da parte dei camion e dei mezzi pesanti nazionali, comunitari ed extracomunitari, equilibrando così il numero di verifiche effettuate sui vettori italiani e quelli stranieri.
(2-01493)
«Fugatti, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Fava, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Fedriga, Follegot, Rivolta, Nicola Molteni, Maggioni, Pini, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Allasia».
(15 maggio 2012)