a predisporre gli strumenti necessari al fine dell'adozione di una normativa specifica che regoli la materia, equiparando il sistema di tutela previdenziale e pensionistica, oltre che in materia di assunzioni a favore dei congiunti di vigili volontari vittime del dovere e del servizio, della componente volontaria a quello della componente permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di infortunio comportante invalidità totale o parziale o decesso dipendenti da causa di servizio, comprendendo a detto fine anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili a titolo gratuito, coperto soltanto dal punto di vista assicurativo ma non sotto il profilo previdenziale, e ponendo così fine alle disparità di trattamento segnalate in premessa.
a valutare l'adozione di ogni possibile iniziativa normativa volta a sanare le ingiustificate difformità di trattamento nei confronti dei vigili del fuoco volontari (e dei loro familiari), vittime di incidenti in servizio;
a valutare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ogni possibile iniziativa, anche graduale, per proseguire nell'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale tra il personale permanente e quello volontario.
premesso che:
il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è chiamato a svolgere gli stessi interventi dei colleghi permanenti e, di conseguenza, ad affrontarne gli stessi pericoli;
le recenti disposizioni delle leggi finanziarie per gli anni 2007 e 2008 hanno definito il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come «precario», inserendolo nelle procedure di stabilizzazione. Inoltre, lo stesso personale è stato incluso come figura parificata al dipendente nel nuovo testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo n. 81 del 2008;
la questione di una tutela previdenziale seria e dignitosa in caso di infortunio o decesso costituisce un problema concreto di primaria importanza, perché quotidianamente il personale dei circa 300 distaccamenti volontari opera su tutto il territorio nazionale, così come vi sono a tutt'oggi centinaia di giovani volontari, che, giornalmente, integrano le squadre permanenti nei servizi di soccorso;
per quanto riguarda la copertura assicurativa, in caso di morte o inabilità permanente (assoluta o parziale) spetta al personale volontario, ex articolo 10 del decreto legislativo n. 139 del 2006, un trattamento economico pari al massimo a 51,7 mila euro, parificato al cosiddetto «equo indennizzo» che compete al personale di ruolo;
in ambito previdenziale, in caso di morte o invalidità, sono riconosciuti i benefici di cui all'articolo 6 della legge n. 222 del 1984: assegno ordinario di invalidità, se sussiste una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ovvero la pensione ordinaria di inabilità, in caso di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
ai sensi della legge n. 335 del 1995, il calcolo di tale trattamento privilegiato è effettuato sulla base dei contributi versati dall'assicurato vigile volontario. L'applicazione del metodo contributivo a soggetti la cui retribuzione (e conseguente contribuzione) è molto ridotta determina un trattamento altrettanto esiguo, tenuto conto che il vigile volontario che opera presso un distaccamento è retribuito solamente per i servizi effettuati, che un singolo intervento ha una durata media di circa 1 ora ed un distaccamento volontario compie mediamente 200 interventi all'anno;
in caso di infortunio gravemente invalidante, ad esempio un caso di paraplegia, un vigile permanente, oltre a beneficiare di un'indennità una tantum di 25 o 40 milioni di vecchie lire, di cui alla legge n. 19 del 1980, e dell'equo indennizzo, nella misura ridotta del 50 per cento ai sensi dell'articolo 144 del testo unico n. 1092 del 1973, ha diritto ad una pensione privilegiata di prima categoria, tabella A, commisurata allo stipendio percepito alla data della risoluzione dal rapporto d'impiego, nonché a svariati assegni, non reversibili, quali l'assegno di superinvalidità e di accompagnamento, e l'assegno per cure fisioterapiche (benefici corrisposti sulla base di giudizi medico legali a cura delle competenti commissioni mediche ospedaliere);
sono, inoltre, spettanti, a domanda, ulteriori assegni, sempre non reversibili, quali l'assegno d'integrazione al 2o e 3o accompagnatore militare e l'assegno sostitutivo di cui alla legge n. 288 del 2002, i cui rispettivi importi raggiungono un ammontare complessivo mensile di svariate migliaia di euro;
un vigile volontario, con la medesima patologia contratta per cause di servizio, ha invece diritto, e solo dal 1999 (articolo 52 della legge n. 144 del 1999), solo all'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 118 del 1971, di poche centinaia di euro;
un vigile volontario, che subisca un infortunio al di fuori del soccorso, anche se dichiarato idoneo al servizio d'istituto, fruisce del solo beneficio assicurativo;
con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 e delle norme della legge finanziaria per il 2008, sono stati estesi ed ampliati i benefici relativi alle vittime del terrorismo anche alle vittime del dovere (quindi anche a tutti i vigili del fuoco infortunatisi o deceduti in attività di soccorso); tuttavia, da questi benefici resta escluso il personale riconosciuto «vittima del servizio», deceduto per causa violenta nell'adempimento del servizio (al di fuori del soccorso);
quindi, il vigile del fuoco volontario, che dovesse perdere la vita nel corso di un intervento di soccorso, fruisce di ampie misure di sostegno e di tutela previste dalla legislazione in vigore. Il volontario vigile del fuoco, deceduto durante l'obbligatorio addestramento o in tutte le altre situazioni di servizio, diverse dal soccorso, ne resta escluso;
ai superstiti del vigile volontario riconosciuto «vittima del servizio» spetta la speciale elargizione nella misura ridotta di circa 100 mila euro, di cui alla legge n. 308 del 1981, l'assicurazione sopra descritta ed un'eventuale pensione di reversibilità di modesta entità;
il vigile volontario invalido per servizio, in caso di infortunio, di fatto beneficia della sola assicurazione in parola;
in materia di infortuni sul lavoro nei riguardi del personale volontario, l'articolo 26, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004 prevede che al personale predetto competano, in caso di infortunio occorso in attività di servizio, gli analoghi benefici spettanti al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale disposizione risulta non essere stata mai attuata;
recenti modificazioni normative hanno portato all'emanazione del decreto legislativo n. 217 del 2005 che disciplina il rapporto di lavoro del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la disciplina pubblicistica, escludendo, per espressa previsione della legge delega, il personale volontario;
tale esclusione pare porsi in disaccordo con il diritto sancito nell'articolo 21 della legge n. 521 del 1988, mai abrogato espressamente, che prevede la possibilità di assunzione dei familiari del personale rimasto invalido o deceduto nello svolgimento di attività d'istituto, ivi compreso il personale volontario;
il nuovo ordinamento, di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005, non consente l'assunzione nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei familiari superstiti del vigile volontario infortunato o caduto vittima del dovere o vittima del servizio;
istanze di assunzione da parte dei diretti interessati non sono state accolte dall'amministrazione proprio in funzione di tale motivazione;
l'onere per il riconoscimento di un trattamento previdenziale equipollente alla componente permanente potrebbe essere quantificato, ad oggi, secondo quanto appreso da diverse fonti in circa 2 milioni di euro all'anno,
(1-00189) «Benamati, Zampa, Scarpetti, Bellanova, Rossa, Melis, Barbi, Villecco Calipari, Froner, Marco Carra, Zucchi».
(10 giugno 2009)
premesso che:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è formato, oltre che da personale permanente operativo, anche da personale volontario, che viene chiamato in servizio ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, ma non è vincolato, a differenza di quello permanente, dallo stesso rapporto di impiego con l'amministrazione;
al personale volontario si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, inoltre, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al soccorso;
i vigili del fuoco volontari appartengono al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del ministero dell'interno; grazie al decreto di nomina hanno gli stessi obblighi dei vigili permanenti; durante l'espletamento delle funzioni hanno la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, a seconda del grado in possesso. Le squadre dei distaccamenti volontari dipendono funzionalmente ed operativamente dal comando provinciale e operano tutti i giorni dell'anno; il personale volontario ha anche l'obbligo di effettuare un addestramento periodico, tale da mantenere al meglio lo standard qualitativo del servizio;
in Italia ci sono circa 300 sedi di vigili del fuoco volontari nelle quali agiscono complessivamente circa 5000 unità, quasi un quinto delle oltre 25.000 di ruolo. Nella gran parte dei casi queste sedi lavorano in completa autonomia operativa con squadre formate esclusivamente da volontari, compiendo oltre 45.000 interventi l'anno, con l'incidenza, in alcune province, fino al 40 per cento del numero complessivo. Non si tratta di «precari», ma di pompieri «a chiamata», che hanno un altro mestiere e che intervengono solo quando allertati e per questo motivo hanno un costo modestissimo, essendo retribuiti solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio;
le squadre di vigili del fuoco volontari sono ordinariamente chiamate a svolgere gli stessi interventi dei colleghi di ruolo e, di conseguenza, se ne assumono gli stessi rischi. I pompieri volontari in Germania sono oltre 1 milione, in Francia oltre 250.000, in Svizzera, a dispetto delle dimensioni, quasi 200.000, in Austria e Slovenia il 99 per cento dei vigili del fuoco sono volontari. In Italia, invece, c'è 1 vigile del fuoco ogni 2.400 abitanti (se si aggiungono anche i volontari si arriva ad 1 ogni 1.300), mentre la media europea è di 1 vigile ogni 1.500, che con molta probabilità sarà un pompiere volontario;
pur svolgendo gli stessi compiti operativi dei colleghi di ruolo, i vigili del fuoco volontari non godono delle stesse tutele in caso di decesso o di infortunio permanentemente invalidante. Le disposizioni normative vigenti, infatti, testimoniano che i volontari hanno gli stessi doveri, compiti e responsabilità del personale permanente, ma non gli stessi diritti;
il decreto legislativo n. 81 del 2008, noto come testo unico sulla sicurezza e riguardante il riassetto e la riforma delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, individua quali ambiti di applicazione del testo unico tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori dipendenti e lavoratori ad essi assimilati, in ciò includendo anche i volontari dei vigili del fuoco;
il sopra citato decreto rappresenta una svolta di grande importanza per il volontariato, che per la prima volta è direttamente coinvolto in un testo normativo. In particolare, la figura del volontario è inserita all'interno dell'articolo 2, comma 1, lettera a), in cui è equiparato al lavoratore dipendente;
il trattamento economico e assicurativo del personale volontario è disciplinato dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in base al quale al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio e l'amministrazione è esonerata da ogni responsabilità;
i volontari rientrano nel regime previdenziale individuato dall'articolo 6 della legge n. 222 del 1984, che prevede l'assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio. L'importo riconosciuto in caso di morte o invalidità è, comunque, estremamente ridotto, in quanto applicato (in riferimento alla legge n. 335 del 1995 inerente alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) con metodo contributivo a soggetti la cui retribuzione è di per sé bassa e relativa ai soli servizi effettuati, mediamente 200 interventi l'anno;
mentre il vigile permanente, in caso di infortunio invalidante, gode di un'indennità una tantum, della pensione privilegiata commisurata all'ultimo stipendio percepito e di assegni di ammontare mensile complessivo di svariate migliaia di euro, il vigile volontario nello stesso caso ha diritto solo ad un'esigua indennità di accompagnamento e qualora subisca un infortunio al di fuori del soccorso, gode del beneficio assicurativo, ma non di quello previdenziale,
ad assicurare un equo trattamento a tutti i caduti e a tutti gli invalidi nello svolgimento del proprio ruolo di volontario, indipendentemente dalla tipologia di impiego o servizio;
a predisporre organiche disposizioni normative volte a disciplinare la tutela previdenziale e pensionistica del personale volontario, equiparandola progressivamente a quella del personale permanente;
a valutare l'opportunità di prevedere agevolazioni fiscali o contributi per coloro i quali - operando economicamente nei comuni sede di distaccamento di vigili del fuoco volontari - assumano il personale operativo in tali presidi, al fine di migliorarne l'operatività e meglio garantire la tutela delle collettività locali.
(1-00226) «Vietti, Delfino, Poli, Compagnon, Volontè, Ciccanti, Tassone, Anna Teresa Formisano, Libè, Galletti, Naro».
(23 luglio 2009)
premesso che:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicura, con professionalità, abnegazione e sacrificio, la sicurezza dei cittadini e delle comunità;
il personale volontario, che collabora attivamente nell'ambito del Corpo nazionale, è chiamato a svolgere gli stessi interventi dei colleghi permanenti e, di conseguenza, ad affrontarne gli stessi pericoli;
le recenti disposizioni delle leggi finanziarie per gli anni 2007 e 2008 hanno previsto che il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere inserito nelle procedure di stabilizzazione;
lo stesso personale volontario è incluso come figura parificata al dipendente nel nuovo testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo n. 81 del 2008, e tale disposizione trova conferma anche nello schema di decreto correttivo predisposto dal Governo, sul quale le Camere hanno fornito il previsto parere;
sotto il profilo pensionistico e indennitario, la legislazione vigente, già prevede in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di morte e di invalidità da causa di servizio, benefici sostanzialmente equiparabili a quelli riconosciuti in analoghe condizioni al personale permanente;
qualora un vigile volontario deceda in circostanze tali da poterlo qualificare vittima del dovere, ai familiari superstiti spetta, alle medesime condizioni dei vigili permanenti, innanzitutto una speciale elargizione in misura di 200 mila euro soggetta a rivalutazione Istat sino alla data di corresponsione. In secondo luogo, è previsto un assegno vitalizio di 258 euro mensili soggetto a perequazione automatica e dovuto a ciascun familiare superstite avente diritto, previo inserimento in un'apposita graduatoria nazionale prevista dalla legge. Spetta, altresì, un ulteriore assegno vitalizio di 1.033 euro, anch'esso soggetto a perequazione automatica, dovuto a ciascun superstite (articolo 2, comma 105, della legge n. 244 del 2007);
è, inoltre, previsto espressamente a favore del personale volontario un premio assicurativo assimilabile all'istituto dell'equo indennizzo spettante al personale permanente;
sussistono, invece, talune differenze per quanto riguarda la tutela previdenziale fra le due componenti - volontaria e permanente - del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per quanto concerne la pensione privilegiata, diretta o di reversibilità;
a differenza dei vigili del fuoco permanenti, la cui pensione privilegiata è a carico dell'Inpdap in virtù del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione, ai vigili volontari viene attualmente erogata una pensione privilegiata da parte dell'Inps (istituto previdenziale cui tale personale è iscritto in ragione della temporaneità del servizio reso), che, essendo commisurata ai contributi versati, è di importo sempre minore rispetto a quello dei permanenti,
(1-00228) «Cazzola, Caparini, Lo Monte, Baldelli, Fedriga, Iannaccone, Antonino Foti, Osvaldo Napoli, Di Biagio, Mannucci, Mazzuca, Pelino, Saltamartini, Scandroglio».
(28 luglio 2009)