TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 211 di Mercoledì 29 luglio 2009


MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE PER L'ESTENSIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA AL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

La Camera,
premesso che:
il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è chiamato a svolgere gli stessi interventi dei colleghi permanenti e, di conseguenza, ad affrontarne gli stessi pericoli;
le recenti disposizioni delle leggi finanziarie per gli anni 2007 e 2008 hanno definito il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come «precario», inserendolo nelle procedure di stabilizzazione. Inoltre, lo stesso personale è stato incluso come figura parificata al dipendente nel nuovo testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo n. 81 del 2008;
la questione di una tutela previdenziale seria e dignitosa in caso di infortunio o decesso costituisce un problema concreto di primaria importanza, perché quotidianamente il personale dei circa 300 distaccamenti volontari opera su tutto il territorio nazionale, così come vi sono a tutt'oggi centinaia di giovani volontari, che, giornalmente, integrano le squadre permanenti nei servizi di soccorso;
per quanto riguarda la copertura assicurativa, in caso di morte o inabilità permanente (assoluta o parziale) spetta al personale volontario, ex articolo 10 del decreto legislativo n. 139 del 2006, un trattamento economico pari al massimo a 51,7 mila euro, parificato al cosiddetto «equo indennizzo» che compete al personale di ruolo;
in ambito previdenziale, in caso di morte o invalidità, sono riconosciuti i benefici di cui all'articolo 6 della legge n. 222 del 1984: assegno ordinario di invalidità, se sussiste una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ovvero la pensione ordinaria di inabilità, in caso di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
ai sensi della legge n. 335 del 1995, il calcolo di tale trattamento privilegiato è effettuato sulla base dei contributi versati dall'assicurato vigile volontario. L'applicazione del metodo contributivo a soggetti la cui retribuzione (e conseguente contribuzione) è molto ridotta determina un trattamento altrettanto esiguo, tenuto conto che il vigile volontario che opera presso un distaccamento è retribuito solamente per i servizi effettuati, che un singolo intervento ha una durata media di circa 1 ora ed un distaccamento volontario compie mediamente 200 interventi all'anno;
in caso di infortunio gravemente invalidante, ad esempio un caso di paraplegia, un vigile permanente, oltre a beneficiare di un'indennità una tantum di 25 o 40 milioni di vecchie lire, di cui alla legge n. 19 del 1980, e dell'equo indennizzo, nella misura ridotta del 50 per cento ai sensi dell'articolo 144 del testo unico n. 1092 del 1973, ha diritto ad una pensione privilegiata di prima categoria, tabella A, commisurata allo stipendio percepito alla data della risoluzione dal rapporto d'impiego, nonché a svariati assegni, non reversibili, quali l'assegno di superinvalidità e di accompagnamento, e l'assegno per cure fisioterapiche (benefici corrisposti sulla base di giudizi medico legali a cura delle competenti commissioni mediche ospedaliere);
sono, inoltre, spettanti, a domanda, ulteriori assegni, sempre non reversibili, quali l'assegno d'integrazione al 2o e 3o accompagnatore militare e l'assegno sostitutivo di cui alla legge n. 288 del 2002, i cui rispettivi importi raggiungono un ammontare complessivo mensile di svariate migliaia di euro;
un vigile volontario, con la medesima patologia contratta per cause di servizio, ha invece diritto, e solo dal 1999 (articolo 52 della legge n. 144 del 1999), solo all'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 118 del 1971, di poche centinaia di euro;
un vigile volontario, che subisca un infortunio al di fuori del soccorso, anche se dichiarato idoneo al servizio d'istituto, fruisce del solo beneficio assicurativo;
con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 e delle norme della legge finanziaria per il 2008, sono stati estesi ed ampliati i benefici relativi alle vittime del terrorismo anche alle vittime del dovere (quindi anche a tutti i vigili del fuoco infortunatisi o deceduti in attività di soccorso); tuttavia, da questi benefici resta escluso il personale riconosciuto «vittima del servizio», deceduto per causa violenta nell'adempimento del servizio (al di fuori del soccorso);
quindi, il vigile del fuoco volontario, che dovesse perdere la vita nel corso di un intervento di soccorso, fruisce di ampie misure di sostegno e di tutela previste dalla legislazione in vigore. Il volontario vigile del fuoco, deceduto durante l'obbligatorio addestramento o in tutte le altre situazioni di servizio, diverse dal soccorso, ne resta escluso;
ai superstiti del vigile volontario riconosciuto «vittima del servizio» spetta la speciale elargizione nella misura ridotta di circa 100 mila euro, di cui alla legge n. 308 del 1981, l'assicurazione sopra descritta ed un'eventuale pensione di reversibilità di modesta entità;
il vigile volontario invalido per servizio, in caso di infortunio, di fatto beneficia della sola assicurazione in parola;
in materia di infortuni sul lavoro nei riguardi del personale volontario, l'articolo 26, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004 prevede che al personale predetto competano, in caso di infortunio occorso in attività di servizio, gli analoghi benefici spettanti al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale disposizione risulta non essere stata mai attuata;
recenti modificazioni normative hanno portato all'emanazione del decreto legislativo n. 217 del 2005 che disciplina il rapporto di lavoro del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la disciplina pubblicistica, escludendo, per espressa previsione della legge delega, il personale volontario;
tale esclusione pare porsi in disaccordo con il diritto sancito nell'articolo 21 della legge n. 521 del 1988, mai abrogato espressamente, che prevede la possibilità di assunzione dei familiari del personale rimasto invalido o deceduto nello svolgimento di attività d'istituto, ivi compreso il personale volontario;
il nuovo ordinamento, di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005, non consente l'assunzione nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei familiari superstiti del vigile volontario infortunato o caduto vittima del dovere o vittima del servizio;
istanze di assunzione da parte dei diretti interessati non sono state accolte dall'amministrazione proprio in funzione di tale motivazione;
l'onere per il riconoscimento di un trattamento previdenziale equipollente alla componente permanente potrebbe essere quantificato, ad oggi, secondo quanto appreso da diverse fonti in circa 2 milioni di euro all'anno,

impegna il Governo

a predisporre gli strumenti necessari al fine dell'adozione di una normativa specifica che regoli la materia, equiparando il sistema di tutela previdenziale e pensionistica, oltre che in materia di assunzioni a favore dei congiunti di vigili volontari vittime del dovere e del servizio, della componente volontaria a quello della componente permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di infortunio comportante invalidità totale o parziale o decesso dipendenti da causa di servizio, comprendendo a detto fine anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili a titolo gratuito, coperto soltanto dal punto di vista assicurativo ma non sotto il profilo previdenziale, e ponendo così fine alle disparità di trattamento segnalate in premessa.
(1-00189) «Benamati, Zampa, Scarpetti, Bellanova, Rossa, Melis, Barbi, Villecco Calipari, Froner, Marco Carra, Zucchi».
(10 giugno 2009)

La Camera,
premesso che:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è formato, oltre che da personale permanente operativo, anche da personale volontario, che viene chiamato in servizio ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, ma non è vincolato, a differenza di quello permanente, dallo stesso rapporto di impiego con l'amministrazione;
al personale volontario si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, inoltre, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al soccorso;
i vigili del fuoco volontari appartengono al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del ministero dell'interno; grazie al decreto di nomina hanno gli stessi obblighi dei vigili permanenti; durante l'espletamento delle funzioni hanno la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, a seconda del grado in possesso. Le squadre dei distaccamenti volontari dipendono funzionalmente ed operativamente dal comando provinciale e operano tutti i giorni dell'anno; il personale volontario ha anche l'obbligo di effettuare un addestramento periodico, tale da mantenere al meglio lo standard qualitativo del servizio;
in Italia ci sono circa 300 sedi di vigili del fuoco volontari nelle quali agiscono complessivamente circa 5000 unità, quasi un quinto delle oltre 25.000 di ruolo. Nella gran parte dei casi queste sedi lavorano in completa autonomia operativa con squadre formate esclusivamente da volontari, compiendo oltre 45.000 interventi l'anno, con l'incidenza, in alcune province, fino al 40 per cento del numero complessivo. Non si tratta di «precari», ma di pompieri «a chiamata», che hanno un altro mestiere e che intervengono solo quando allertati e per questo motivo hanno un costo modestissimo, essendo retribuiti solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio;
le squadre di vigili del fuoco volontari sono ordinariamente chiamate a svolgere gli stessi interventi dei colleghi di ruolo e, di conseguenza, se ne assumono gli stessi rischi. I pompieri volontari in Germania sono oltre 1 milione, in Francia oltre 250.000, in Svizzera, a dispetto delle dimensioni, quasi 200.000, in Austria e Slovenia il 99 per cento dei vigili del fuoco sono volontari. In Italia, invece, c'è 1 vigile del fuoco ogni 2.400 abitanti (se si aggiungono anche i volontari si arriva ad 1 ogni 1.300), mentre la media europea è di 1 vigile ogni 1.500, che con molta probabilità sarà un pompiere volontario;
pur svolgendo gli stessi compiti operativi dei colleghi di ruolo, i vigili del fuoco volontari non godono delle stesse tutele in caso di decesso o di infortunio permanentemente invalidante. Le disposizioni normative vigenti, infatti, testimoniano che i volontari hanno gli stessi doveri, compiti e responsabilità del personale permanente, ma non gli stessi diritti;
il decreto legislativo n. 81 del 2008, noto come testo unico sulla sicurezza e riguardante il riassetto e la riforma delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, individua quali ambiti di applicazione del testo unico tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori dipendenti e lavoratori ad essi assimilati, in ciò includendo anche i volontari dei vigili del fuoco;
il sopra citato decreto rappresenta una svolta di grande importanza per il volontariato, che per la prima volta è direttamente coinvolto in un testo normativo. In particolare, la figura del volontario è inserita all'interno dell'articolo 2, comma 1, lettera a), in cui è equiparato al lavoratore dipendente;
il trattamento economico e assicurativo del personale volontario è disciplinato dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in base al quale al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio e l'amministrazione è esonerata da ogni responsabilità;
i volontari rientrano nel regime previdenziale individuato dall'articolo 6 della legge n. 222 del 1984, che prevede l'assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio. L'importo riconosciuto in caso di morte o invalidità è, comunque, estremamente ridotto, in quanto applicato (in riferimento alla legge n. 335 del 1995 inerente alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) con metodo contributivo a soggetti la cui retribuzione è di per sé bassa e relativa ai soli servizi effettuati, mediamente 200 interventi l'anno;
mentre il vigile permanente, in caso di infortunio invalidante, gode di un'indennità una tantum, della pensione privilegiata commisurata all'ultimo stipendio percepito e di assegni di ammontare mensile complessivo di svariate migliaia di euro, il vigile volontario nello stesso caso ha diritto solo ad un'esigua indennità di accompagnamento e qualora subisca un infortunio al di fuori del soccorso, gode del beneficio assicurativo, ma non di quello previdenziale,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di ogni possibile iniziativa normativa volta a sanare le ingiustificate difformità di trattamento nei confronti dei vigili del fuoco volontari (e dei loro familiari), vittime di incidenti in servizio;
ad assicurare un equo trattamento a tutti i caduti e a tutti gli invalidi nello svolgimento del proprio ruolo di volontario, indipendentemente dalla tipologia di impiego o servizio;
a predisporre organiche disposizioni normative volte a disciplinare la tutela previdenziale e pensionistica del personale volontario, equiparandola progressivamente a quella del personale permanente;
a valutare l'opportunità di prevedere agevolazioni fiscali o contributi per coloro i quali - operando economicamente nei comuni sede di distaccamento di vigili del fuoco volontari - assumano il personale operativo in tali presidi, al fine di migliorarne l'operatività e meglio garantire la tutela delle collettività locali.
(1-00226) «Vietti, Delfino, Poli, Compagnon, Volontè, Ciccanti, Tassone, Anna Teresa Formisano, Libè, Galletti, Naro».
(23 luglio 2009)

La Camera,
premesso che:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicura, con professionalità, abnegazione e sacrificio, la sicurezza dei cittadini e delle comunità;
il personale volontario, che collabora attivamente nell'ambito del Corpo nazionale, è chiamato a svolgere gli stessi interventi dei colleghi permanenti e, di conseguenza, ad affrontarne gli stessi pericoli;
le recenti disposizioni delle leggi finanziarie per gli anni 2007 e 2008 hanno previsto che il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere inserito nelle procedure di stabilizzazione;
lo stesso personale volontario è incluso come figura parificata al dipendente nel nuovo testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo n. 81 del 2008, e tale disposizione trova conferma anche nello schema di decreto correttivo predisposto dal Governo, sul quale le Camere hanno fornito il previsto parere;
sotto il profilo pensionistico e indennitario, la legislazione vigente, già prevede in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di morte e di invalidità da causa di servizio, benefici sostanzialmente equiparabili a quelli riconosciuti in analoghe condizioni al personale permanente;
qualora un vigile volontario deceda in circostanze tali da poterlo qualificare vittima del dovere, ai familiari superstiti spetta, alle medesime condizioni dei vigili permanenti, innanzitutto una speciale elargizione in misura di 200 mila euro soggetta a rivalutazione Istat sino alla data di corresponsione. In secondo luogo, è previsto un assegno vitalizio di 258 euro mensili soggetto a perequazione automatica e dovuto a ciascun familiare superstite avente diritto, previo inserimento in un'apposita graduatoria nazionale prevista dalla legge. Spetta, altresì, un ulteriore assegno vitalizio di 1.033 euro, anch'esso soggetto a perequazione automatica, dovuto a ciascun superstite (articolo 2, comma 105, della legge n. 244 del 2007);
è, inoltre, previsto espressamente a favore del personale volontario un premio assicurativo assimilabile all'istituto dell'equo indennizzo spettante al personale permanente;
sussistono, invece, talune differenze per quanto riguarda la tutela previdenziale fra le due componenti - volontaria e permanente - del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per quanto concerne la pensione privilegiata, diretta o di reversibilità;
a differenza dei vigili del fuoco permanenti, la cui pensione privilegiata è a carico dell'Inpdap in virtù del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione, ai vigili volontari viene attualmente erogata una pensione privilegiata da parte dell'Inps (istituto previdenziale cui tale personale è iscritto in ragione della temporaneità del servizio reso), che, essendo commisurata ai contributi versati, è di importo sempre minore rispetto a quello dei permanenti,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ogni possibile iniziativa, anche graduale, per proseguire nell'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale tra il personale permanente e quello volontario.
(1-00228) «Cazzola, Caparini, Lo Monte, Baldelli, Fedriga, Iannaccone, Antonino Foti, Osvaldo Napoli, Di Biagio, Mannucci, Mazzuca, Pelino, Saltamartini, Scandroglio».
(28 luglio 2009)



INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

MINNITI, SORO, SERENI, BRESSA, AMICI, ZACCARIA, BORDO, D'ANTONA, FERRARI, FONTANELLI, GIOVANELLI, LANZILLOTTA, LO MORO, NACCARATO, PICCOLO, POLLASTRINI e VASSALLO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto riportato dagli organi di informazione, è di cinque poliziotti feriti e di due ragazzi fermati il bilancio degli scontri avvenuti nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2009 a Marina di Massa (Massa Carrara). A scontrarsi sono stati alcuni esponenti dei «carc» (comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo), che stavano dando vita a una «ronda proletaria antifascista», contro giovani della destra locale, che hanno istituito delle ronde sotto la sigla «sss» (servizio sociale di sicurezza);
agli scontri, secondo una notizia riportata dall'Ansa, di cui si chiede eventuale conferma al Ministro interrogato, avrebbe partecipato un maresciallo dei carabinieri in servizio a Pisa;
come questo episodio dimostra, l'istituzione delle ronde previste dal cosiddetto «disegno di legge sicurezza» del Governo, ora legge n. 94 del 2009, non solo non garantirà un miglior controllo del territorio, ma produrrà tensioni, confusione e, di fatto, maggiore insicurezza;
queste «ronde», su cui il Presidente della Repubblica ha espresso perplessità all'atto della promulgazione della legge n. 94 del 2009, da un lato mettono apertamente in discussione prerogative essenziali di uno Stato democratico e dall'altro fanno irrompere in un campo così delicato, come quello della sicurezza, il peggior spirito di fazione politica -:
se il Ministro interrogato intenda promuovere, nell'ambito dell'iniziativa legislativa del Governo, l'abrogazione della norma che istituisce le cosiddette «ronde», per fermare questa pericolosa deriva. (3-00627)
(28 luglio 2009)

VERSACE e BALDELLI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la crisi economica e finanziaria internazionale, che in questi ultimi tempi ha coinvolto anche il nostro Paese, ha prodotto effetti negativi sul sistema produttivo e sull'occupazione ed ha investito un numero notevole di imprese, penalizzando particolarmente quelle di media e piccola dimensione, maggiormente esposte al rischio di una contrazione del credito da parte del sistema bancario;
il Governo ha adottato dei provvedimenti a sostegno della produzione e dell'occupazione, nonché misure dirette a dare stabilità al settore bancario: il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che, all'articolo 11, ha previsto il potenziamento finanziario del fondo di garanzia alle piccole e medie imprese, l'estensione dello stesso anche alle imprese artigiane e il ricorso alla garanzia dello Stato, quale ultima istanza per assistere gli interventi del fondo;
sono state adottate importanti misure per la ripresa ed il sostegno delle piccole e medie imprese anche con il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha previsto un ulteriore incremento della dotazione finanziaria del fondo di garanzia per gli anni 2010, 2011 e 2012, anche in considerazione dell'estensione degli interventi per quanto attiene al consolidamento delle situazioni debitorie delle imprese;
la presenza sul territorio di piccole e medie imprese rappresenta un fondamentale serbatoio di crescita imprenditoriale e di sviluppo -:
quale sia l'effettiva operatività delle misure previste per il fondo di garanzia. (3-00628)
(28 luglio 2009)

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
gli organi di stampa locali hanno riportato negli ultimi giorni numerose notizie relative a disservizi da parte della compagnia telefonica Telecom Italia, in riferimento ai mal funzionamenti delle linee telefoniche e delle linee adsl, che stanno causando gravi disagi a tutta la cittadinanza;
i cittadini lamentano isolamenti telefonici per intere settimane, ritardi nelle riparazioni delle linee telefoniche e delle strade comunali utilizzate dalla Telecom Italia per lavori sulla rete, impossibilità di utilizzare la rete internet per lunghi periodi;
internet, la posta elettronica, la linea per gli accessi rapidi sulla rete sono diventati per gli imprenditori e per le piccole e grandi aziende uno strumento indispensabile nello svolgimento della propria attività, senza il quale si rischia di rimanere esclusi dalla competizione commerciale;
le strutture di ricezione turistica presenti sui territori coinvolti, che utilizzano le linee telefoniche ed internet come strumento base per la propria attività, vengono danneggiate da questi disservizi, che disincentivano, fra l'altro, l'afflusso di turisti;
aziende italiane, produttrici di beni di fama internazionale, vedono danneggiata la propria immagine e il proprio fatturato a causa dell'impossibilità di ammodernamento dei propri sistemi di comunicazione;
i sindaci di molti comuni coinvolti, principalmente di piccoli comuni situati nel Nord d'Italia, hanno denunciato, attraverso i mezzi di informazione, la seria e preoccupante situazione che si trovano a vivere i propri cittadini a causa di questi disagi imputabili alla compagnia Telecom Italia, particolarmente gravi per coloro che sono costretti a lavorare dal proprio domicilio, a causa di impossibilità fisiche e gravi problemi di salute, utilizzando strumenti informatici e telematici;
la società Telecom è incaricata, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003, «Codice delle comunicazioni elettroniche», di fornire il servizio universale telefonico su tutto il territorio nazionale;
ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del medesimo codice, nell'ambito della direttiva per la qualità e le carte dei servizi di telefonia vocale fissa e per il servizio universale (delibera 49/09/CSP), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fissato i valori obiettivo per l'anno 2009, ossia gli standard generali degli indicatori di qualità del servizio universale per la telefonia vocale fissa, che l'impresa designata, attualmente Telecom Italia, si deve impegnare a raggiungere;
tra gli obiettivi di qualità sono indicati, fra gli altri, il tempo di fornitura dell'allacciamento iniziale, che non deve superare i 18 giorni, e il tempo di riparazione dei malfunzionamenti, che non deve superare le 48 ore;
gli utenti lamentano una notevole discordanza fra gli standard imposti alla compagnia telefonica e quelli effettivamente applicati, ritenendo ingiusto il pagamento del canone a fronte di un mancato servizio da parte di Telecom Italia;
nonostante i circa 5 miliardi di euro annui che Telecom Italia percepisce grazie al solo canone telefonico su 26 milioni di linee, finalizzato a mantenere ed ammodernare la rete telefonica, tuttora circa il 15-20 per cento delle centrali non possono erogare i servizi adsl per la presenza di apparecchiature limitanti;
la società Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 223 del 2006, ha presentato all'Autorità garante per le comunicazioni degli impegni in cui indica, fra gli obiettivi, quello di soddisfare i clienti finali attraverso concreti interventi per lo sviluppo e il miglioramento della qualità della rete e dei servizi -:
quali interventi il Ministro interrogato, per quanto di sua competenza, intenda mettere in atto al fine di tutelare i diritti degli utenti consumatori, che hanno subito e continuano a subire disagi nella propria vita personale e professionale a causa dei disservizi imputabili alla compagnia Telecom Italia, valutando il rispetto degli impegni assunti, in particolare l'effettivo utilizzo delle risorse economiche derivanti dal canone mensile per gli investimenti sulle infrastrutture telefoniche. (3-00629)
(28 luglio 2009)

FAVIA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il 13 gennaio 2009 è avvenuto il passaggio di consegne ufficiali da parte del commissario liquidatore di Alitalia s.p.a. alla Compagnia aerea italiana (Cai), con la relativa operatività e i diritti di volo che sono stati trasferiti ai soci della nuova compagnia. I soci Cai hanno, quindi, sottoscritto un impegno finanziario di 847 milioni di euro;
il passaggio dell'ex compagnia di bandiera alla Cai è stato finora contrassegnato da perdite economico-finanziarie, non solo per il bilancio dello Stato, ma anche per migliaia di cittadini che avevano investito i propri risparmi in Alitalia SpA, e da un costo sociale altrettanto pesante per i lavoratori colpiti direttamente dalla crisi Alitalia;
il progetto Cai mostra ancora una volta tutta la sua fragilità. Come riporta Il Sole 24 ore del 15 luglio 2009, la nuova compagnia «è tra le peggiori compagnie in Europa per i ritardi dei voli», senza contare i voli quotidianamente cancellati;
nei primi tre mesi del 2009 il 26,2 per cento dei voli a breve e medio raggio è arrivato in ritardo. In pratica, la compagnia si colloca al ventiquattresimo posto in Europa sulle 27 censite dalle statistiche dell'Aea, associazione di Bruxelles tra i vettori tradizionali;
inoltre, ad agosto 2009 la compagnia dovrà prepararsi a pagare la prima rata - circa 138 milioni di euro - per gli asset della vecchia Alitalia e, quindi, la seconda rata a fine 2010, al netto dei debiti della vecchia Alitalia;
nei giorni scorsi il commissario della vecchia Alitalia, Augusto Fantozzi, come riportato da diversi quotidiani, ha ricevuto la lettera della Cai, relativamente alla prima rata che la nuova compagnia si era impegnata a versare, sulla base di impegni concordati nel mese di novembre 2008, per l'acquisto dei beni e degli aerei della vecchia Alitalia, e la cifra contenuta nella lettera sarebbe stata inferiore di circa la metà rispetto alle intese prese;
come se non bastasse, si parla, infine, di un possibile buco di bilancio di quasi 500 milioni di euro a fine 2009 per la nuova compagnia -:
con quali garanzie per la tutela del capitale umano e logistico, gli asset della vecchia Alitalia vadano a confluire nella nuova compagnia Cai, visto che quest'ultima fino ad oggi non ha rispettato gli accordi con i sindacati e il Governo, e se non intenda adoperarsi al fine di favorire un progetto e un reale piano industriale in grado seriamente di rispondere alle attuali inefficienze con investimenti strategici in grado di rilanciare la compagnia aerea, che sempre più rischia di essere relegata a mediocre compagnia regionale. (3-00630)
(28 luglio 2009)

MANNINO, ROMANO, RUVOLO, NARO, DRAGO, VIETTI, ANNA TERESA FORMISANO, OCCHIUTO, LIBÈ, GALLETTI e COMPAGNON. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la crisi economica, in corso di svolgimento da tutto il 2008 sino ad oggi, ha determinato e sta determinando forti difficoltà al sistema delle imprese produttive;
in particolare, hanno risentito di queste difficoltà le piccole e medie imprese del Sud, che hanno dovuto fare ricorso, anche quelle più grandi, alla cassa integrazione;
in questo quadro di difficoltà si muovono le imprese produttive che hanno beneficiato del sostegno previsto dalla legge n. 488 del 1992 e degli strumenti di agevolazione affini, come patti territoriali ed altro;
queste imprese si sono venute a trovare in una delicata condizione nella quale non hanno potuto, né possono ottemperare alla realizzazione del carico occupazionale, previsto come criterio di determinazione dell'intervento di sostegno ed agevolazione;
si profila una situazione alquanto preoccupante che potrebbe portare alla decadenza o anche alla revoca del finanziamento;
sarebbe allora opportuno, con una visione realistica, procedere alla sospensione dell'obbligo assunto a realizzare un determinato carico occupazionale;
la sospensione, e non esenzione, potrebbe essere successivamente ristabilita, con provvedimento amministrativo ministeriale, quando il ciclo della crisi sarà superato -:
se non ritenga opportuno adottare provvedimenti che possano ovviare alle criticità espresse in premessa. (3-00631)
(28 luglio 2009)

BRUGGER e ZELLER. - Al Ministro per i rapporti con le regioni. - Per sapere - premesso che:
ai fini delle norme di attuazione dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige Südtirol, hanno un ruolo fondamentale su base regionale la commissione paritetica composta di dodici membri, dei quali sei in rappresentanza dello Stato, e su base provinciale la commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato;
è prassi costante che in occasione delle elezioni politiche nazionali e delle elezioni nelle province autonome di Bolzano e Trento vi sia il rinnovo dei rappresentanti nelle commissioni paritetiche, mentre nel 2008 ciò è avvenuto esclusivamente per i rappresentanti delle province autonome di Bolzano e Trento e della regione e non da parte del Governo, nonostante sia passato oltre un anno dal rinnovo delle Camere;
in regione e nelle province autonome su materie essenziali vi sono norme di attuazione già definite e su cui è indispensabile il parere che le commissioni paritetiche non possono pronunciare, in attesa del loro completamento con la nomina dei rappresentanti dello Stato;
ciò contribuisce a rendere più difficile l'azione di governo nelle province autonome, anche in ragione dei principi di convivenza e di tutela delle minoranze linguistiche, giacché le commissioni paritetiche sono essenziali in una visione moderna e dinamica dell'autonomia speciale;
la mancata nomina dei rappresentanti del Governo nelle commissioni paritetiche appare in contraddizione con gli impegni recepiti nella legge delega sul federalismo fiscale a tutela delle autonomie speciali;
il Governo ha preannunciato più volte l'indicazione dei rappresentanti nelle commissioni, senza mai dar seguito a tale impegno -:
quali siano le ragioni che ad oggi hanno impedito al Governo i necessari adempimenti in ordine alle commissioni paritetiche e quali siano gli indirizzi che il Governo intende adottare con urgenza. (3-00632)
(28 luglio 2009)