Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
Relatore: TENAGLIA.
N. 4.
Seduta del 18 aprile 2012
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati e quelli dichiarati inammissibili)
ART. 1.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti previsti dal titolo II e dal titolo III, capi I e II, del libro II del codice penale.
01. 030. Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
01. 031. Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
01. 032. Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti previsti dagli articoli da 600 a 609-octies del codice penale.
01. 033. Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei reati in materia societaria di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile.
01. 034. Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano quando si procede per i delitti riguardanti il danno ambientale.
01. 035. Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano quando si procede per delitti riguardanti la violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
01. 036. Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1 premettere i seguenti:
Art. 01. – (Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale, in materia di non punibilità per tenuità dell'offesa). – 1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 49-bis. – (Tenuità dell'offesa). – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.
La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».
Art. 02. – (Ambito di applicazione della non punibilità per tenuità dell'offesa). – 1. Il giudice dichiara la non punibilità nel caso dell'articolo 49-bis del codice penale solo quando si procede per taluno dei reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
01. 037. Di Pietro, Palomba.
Sopprimerlo.
1. 21. Alessandri.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 1)
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 20. Allasia.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 2)
ART. 3.
Sopprimerlo.
3. 21. Bitonci.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Il giudice aggiungere le seguenti: , se la persona offesa non si oppone,
3. 32. Allasia, Forcolin.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Il giudice aggiungere le seguenti: , se la persona offesa che si sia costituita parte civile in giudizio non si oppone,
3. 31. Alessandri.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per i reati puniti con pena inferiore ai due mesi.
3. 41. Dozzo.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per i reati puniti con pena inferiore ai tre mesi.
3. 42. Dussin.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per i reati puniti con pena inferiore ai quattro mesi.
3. 43. Fabi.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per i reati puniti con pena inferiore ai cinque mesi.
3. 44. Fava.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per i reati puniti con pena inferiore ai sei mesi.
3. 45. Fogliato.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: pronuncia sentenza di proscioglimento quando con le seguenti: , se la parte offesa non si oppone, può pronunciare sentenza di proscioglimento solo quando.
3. 36. Buonanno.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: pronuncia sentenza di proscioglimento quando con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo quando.
3. 35. Bragantini.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: pronuncia con le seguenti: può pronunciare.
3. 33. Bitonci.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: sentenza di proscioglimento aggiungere la seguente: solo.
3. 34. Bonino.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: condotta aggiungere le seguenti: contemporanea e susseguente al reato.
Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: pericolose aggiungere le seguenti: e per le modalità dell'azione.
3. 48. Callegari.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: condotta aggiungere le seguenti: contemporanea e susseguente al reato.
3. 46. Bonino.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: la sua occasionalità aggiungere le seguenti: , provata sulla base di elementi certi,
3. 38. Caparini.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: l'evidente particolare esiguità.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: l'evidente particolare esiguità.
3. 50. Cavallotto.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: l'evidente esiguità.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: l'evidente esiguità.
3. 51. Consiglio.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: la speciale esiguità.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: la speciale esiguità.
3. 47. Caparini.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: la particolare esiguità.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: la particolare esiguità.
3. 49. Bragantini.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dannose o pericolose con le seguenti: dannose, pericolose e patrimoniali.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: dannose o pericolose con le seguenti: dannose, pericolose e patrimoniali.
3. 52. Dal Lago.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: o pericolose con le seguenti: e pericolose.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: o pericolose con le seguenti: e pericolose.
3. 53. Crosio.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: o pericolose aggiungere le seguenti: e nei soli casi in cui al reo possa applicarsi l'articolo 62, primo comma, numero 6), del codice penale.
3. 54. Buonanno.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale.
3. 56. Munerato.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, ad esclusione di quelli previsti dal comma 2.
3. 57. Pini.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati previsti e puniti dal libro terzo del codice penale.
3. 55. Laura Molteni.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a mesi dodici, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 64. Bitonci.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a un anno e sei mesi, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 63. Allasia.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a due anni, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 60. Stefani.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a due anni e sei mesi, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 62. Alessandri.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 59. Rivolta.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a tre anni e sei mesi, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 61. Stucchi.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 58. Reguzzoni.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione del periodo precedente si applica solo ai reati puniti con la pena della reclusione inferiore a sei mesi.
3. 65. Desiderati.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione del periodo precedente si applica solo ai reati puniti con la pena della reclusione inferiore a otto mesi.
3. 66. Di Vizia.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione del periodo precedente si applica solo ai reati puniti con la pena della reclusione inferiore ad un anno.
3. 67. D'Amico.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a quanto previsto dall'articolo 101 del codice penale, sono altresì considerati delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti, delle modalità, dei motivi e circostanze che li hanno determinati, presentano caratteri simili.
3. 72. Fava.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a quanto previsto dall'articolo 101 del codice penale, sono altresì considerati delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero presentano caratteristiche comuni in riferimento alla natura dei fatti, alle modalità con cui sono stati compiuti, nonché alle circostanze che li hanno determinati.
3. 68. Fogliato.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a quanto previsto dall'articolo 101 del codice penale, sono altresì considerati delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti, delle modalità, dei motivi e circostanze che li hanno determinati, presentano caratteri fondamentali comuni.
3. 69. Fabi.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a quanto previsto dall'articolo 101 del codice penale, sono altresì considerati delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano caratteri fondamentali comuni.
3. 70. Dozzo.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a quanto previsto dall'articolo 101 del codice penale, sono altresì considerati delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o delle circostanze che li hanno determinati, presentano caratteri fondamentali comuni.
3. 71. Dussin.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2. La condotta non può essere ritenuta occasionale quando il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero sia stato condannato o prosciolto ai sensi del comma 1 per altri reati della stessa indole commessi anche successivamente a quello per i quali si procede. La condotta non può essere altresì ritenuta occasionale quando nei confronti del suo autore sia stato pronunciato decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto per altri reati della stessa indole commessi anche successivamente a quello per i quali si procede».
3. 100. La Commissione.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: può essere con le seguenti: deve essere.
3. 37. Callegari.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: sia stato dichiarato aggiungere la seguente: recidivo.
3. 40. Gidoni.
(Votazione dell'articolo 3)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:
«Art. 125-bis. – (Decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto). – 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità ai sensi dell'articolo 530-bis del codice di procedura penale.»
3. 0100. La Commissione.
ART. 4.
Sopprimerlo.
4. 20. Bonino.
Subemendamento all'emendamento 4.100 della Commissione
All'emendamento 4.100. della Commissione, comma 1, capoverso Art. 408-bis, comma 2, dopo le parole: pubblico ministero, aggiungere le seguenti: all'indagato ed.
0. 4. 100. 1. Paolini, Volpi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. – 1. Dopo l'articolo 408 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 408-bis. – (Richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto). – 1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se il fatto è di particolare tenuità ai sensi dell'articolo 530-bis, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa.
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata ai sensi dell'articolo 410-bis.
4. Il decreto di archiviazione è ricorribile per cassazione per violazione di legge».
2. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 410-bis. – (Opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto). – 1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 408-bis la persona offesa dal reato indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova per i quali il fatto non è di particolare tenuità, chiedendo eventualmente la prosecuzione delle indagini preliminari.
2. Se l'opposizione è inammissibile o gli elementi di prova di cui al comma 1 sono infondati, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5 e, in caso di più persone offese l'avviso dell'udienza è notificato a ciascuna di esse.».
4. 100. La Commissione.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154, ad esclusione del comma 1, secondo periodo.
4. 43. Desiderati.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: un anno.
4. 36. Meroni.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sei mesi.
4. 35. Martini.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: ottanta giorni.
4. 34. Maggioni.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: settantacinque giorni.
4. 44. Di Vizia.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sessantacinque giorni.
4. 42. D'Amico.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sessanta giorni.
4. 33. Lussana.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinquantacinque giorni.
4. 41. Dal Lago.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
4. 32. Grimoldi.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
4. 40. Crosio.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quaranta giorni.
4. 31. Goisis.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trentacinque giorni.
4. 38. Cavallotto.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
4. 30. Giancarlo Giorgetti.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: può prendere visione degli atti e presentare opposizione con le seguenti: può prendere visione, estrarre copia degli atti e presentare opposizione. Nel caso di opposizione della parte offesa al giudice è precluso emettere sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
4. 39. Consiglio.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini.
4. 37. Molgora.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
Sopprimerlo.
5. 20. Bragantini.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 5)
ART. 6.
Sopprimerlo.
6. 20. Buonanno, Grimoldi.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 6)
ART. 7.
Sopprimerlo.
7. 20. Callegari.
Sopprimere il comma 2.
7. 21. Forcolin.
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
Sopprimerlo.
8. 20. Caparini.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 8)
ART. 9.
Sopprimerlo.
9. 20. Cavallotto.
Sopprimere il comma 1.
9. 21. Gidoni.
Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole: Nell'udienza preliminare,
9. 22. Lussana.
Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole: , nel giudizio direttissimo.
9. 23. Giancarlo Giorgetti.
Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole: , nel giudizio immediato.
9. 24. Goisis.
Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole: particolare tenuità con la seguente: irrilevanza.
9. 100. La Commissione.
Sopprimere il comma 2.
9. 25. Crosio.
Al comma 2, capoverso, dopo la parola: proscioglimento aggiungere le seguenti: o l'archiviazione.
9. 101. La Commissione.
(Votazione dell'articolo 9)
ART. 10.
Sopprimerlo.
10. 20. Consiglio, Crosio, Dal Lago, D'Amico, Desiderati.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. – 1. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Si applicano gli articoli 408-bis e 410-bis del codice di procedura penale.»;
b) il comma 3 è abrogato.
10. 100. La Commissione.
(Votazione dell'articolo 10)
Relatore: GIANFRANCO CONTE.
N. 1.
Seduta del 18 aprile 2012
ART. 1.
Al comma 2, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 4. Forcolin.
Al comma 2, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 5. Galletti, Cera.
Al comma 2, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 7. Cambursano.
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente: «In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive:».
1. 3. Fugatti.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 1-bis, le parole: «fino a settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a novantasei mesi».
1. 1. Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Forcolin.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 1-bis, le parole: «fino a settantadue mesi» sono sostituite con le seguenti: «fino ad ottantaquattro mesi».
1. 2. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le modalità di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, sono applicate anche ai debiti previdenziali. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, emana uno o più decreti al fine di armonizzare la normativa in tema di riscossione di crediti previdenziali alle disposizioni del presente articolo.
Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 15.
Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
1. 6. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
ART. 2.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
2. 10. Zeller, Brugger.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) versi contestualmente l'importo della sanzione minima stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con le riduzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. 2. Comaroli.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale del 9 giugno 2004 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non determina l'inefficacia della cessione dei crediti e delle eccedenze d'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In tal caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita. Analoga disposizione si applica in caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche in relazione alle violazioni contestate con atti di liquidazione, accertamento o irrogazione di sanzioni non ancora definiti.
2. 13. Galletti, Cera.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
*2. 4. Montagnoli.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
*2. 102. Cambursano.
Al comma 5-bis, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il committente imprenditore, o datore di lavoro, e l'appaltatore, responsabili in solido, possono in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento. La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano contestualmente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 previa intesa con le parti sociali, che definisce le modalità per la verifica, da parte del committente imprenditore, o datore di lavoro, e dell'appaltatore, del corretto adempimento del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA inerente l'appalto, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente».
2. 300. Mariani.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 3:
dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
sopprimere il comma 15.
2. 5. Buonanno.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2012 aggiungere le seguenti: ed anche per le operazioni relative all'anno 2011,
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011, e per gli anni successivi la scadenza è stabilita al 31 ottobre di ogni anno.
*2. 17. Graziano.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2012 aggiungere le seguenti: ed anche per le operazioni relative all'anno 2011,
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011, e per gli anni successivi la scadenza è stabilita al 31 ottobre di ogni anno.
*2. 18. Bonino.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
«1-quater. L'obbligo di comunicazione dei cui al presente articolo deve essere assolto dai contribuenti con ricavi o compensi superiori a 200.000 euro annui».
2. 6. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.
Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2 dell'articolo 63, dopo le parole «è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».
2. 7. Allasia.
Al comma 8, sostituire le parole: «di importo superiore a euro 500» con le seguenti: «di importo superiore a euro 1.000.».
*2. 1. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.
Al comma 8, sostituire le parole: «di importo superiore a euro 500» con le seguenti: «di importo superiore a euro 1.000.».
*2. 103. Cambursano.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In considerazione delle esigenze prioritarie di contrasto all'evasione fiscale, entro il 30 giugno 2012 sono definite dal Ministro dell'economia e delle finanze e degli affari esteri le modalità di applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 e delle decisioni del Consiglio 2004/911/CE e 2004/912/CE nei confronti dei contribuenti che non abbiano dichiarato di detenere valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, previa conclusione di apposita convenzione tra il Governo italiano e il Governo della Confederazione Svizzera finalizzata ad ottenere la integrale trasmissione e lo scambio dei dati concernenti i redditi da risparmio derivanti dal pagamento di interessi corrisposti a persone fisiche e giuridiche e i capitali da questi detenuti in ciascun paese.
2. 22. Barbato.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi black list di cui al DM 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale. Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e marittima residenti nei Paesi black list di cui al DM 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie hanno presentato in via ricorrente negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di dimostrazione di cui all'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. 3. Desiderati.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta non sono obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 104 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
10-ter. L'Agenzia delle Dogane è autorizzata ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente.
Conseguentemente all'articolo 3:
dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
sopprimere il comma 15.
2. 23. Cavallotto.
Dopo il comma 13-quater, aggiungere i seguenti:
13-quinquies. All'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. – Le notificazioni possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, salvo l'obbligo di presentare in sede di pubblica udienza i documenti originali».
13-sexies. La disposizione di cui al comma precedente decorre dal 1o giugno 2012. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, disciplina le modalità di applicazione di quanto stabilito nel precedente comma.
*2. 27. Galletti, Cera.
Dopo il comma 13-quater, aggiungere i seguenti:
13-quinquies. All'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. – Le notificazioni possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, salvo l'obbligo di presentare in sede di pubblica udienza i documenti originali».
13-sexies. La disposizione di cui al comma precedente decorre dal 1o giugno 2012. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, disciplina le modalità di applicazione di quanto stabilito nel precedente comma.
*2. 104. Cambursano.
Dopo il comma 13-quater, aggiungere i seguenti:
13-quinquies. La comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, vale a titolo definitivo per le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione. I successivi depositi di documenti presso gli uffici competenti non sono più necessari. Le aziende, di conseguenza, devono trasmettere copia della documentazione originaria scannerizzata attraverso le procedure telematiche ovvero mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
13-sexies. La disposizione di cui al comma precedente decorre dal 1o giugno 2012. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, disciplina le modalità di applicazione di quanto stabilito nel precedente comma.
2. 28. Galletti, Cera.
Dopo il comma 13-quater, aggiungere il seguente:
13-quinquies. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 25 è sostituito dal seguente:
25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali.
b) al comma 26, il primo periodo è soppresso.
2. 26. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Dopo il comma 13-quater, aggiungere seguente:
13-quinquies. Dopo il comma 11 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal primo al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.».
2. 24. Galletti, Cera.
Dopo il comma 13-quater, aggiungere seguente:
13-quinquies. Nel decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sopprimere gli articoli 7 e 9.
2. 25. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
Dopo il comma 13-quater, aggiungere seguente:
13-quinquies. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990».
2. 29. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
Dopo il comma 13-quater, aggiungere seguente:
13-quinquies. Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali.».
2. 9. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.
ART. 3.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: legate al turismo fino alla fine del comma con le seguenti: effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
*3. 2. Marchignoli.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: legate al turismo fino alla fine del comma con le seguenti: effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
*3. 3. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: legate al turismo fino alla fine del comma con le seguenti: effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
*3. 4. Galletti, Cera.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: di cittadinanza fino a: territorio dello Stato,.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia della carta d'identità in corso di validità o di altro documento valido ai fini del riconoscimento.
3. 6. Zeller, Brugger.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo,.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.
3. 5. Stucchi.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: e comunque diversa fino alla fine del comma con le seguenti: , che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel terzo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 1. Cimadoro, Messina, Borghesi.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) una volta la settimana versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo le fotocopie dei documenti dei cessionari/committenti di cui alla lettera a) e della fatture o delle ricevute o degli scontrini fiscali emessi.
3. 7. Chiappori.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , consegnando fino alla fine della lettera.
3. 8. Consiglio.
Sostituire i commi da 3 a 4-bis con i seguenti:
3. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 5, 8, 12 e 13 sono abrogati.
4. Il comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
3. 66. Crosio.
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «3.500 euro».
4. Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «mille euro» sono sostituite con le seguenti: «tremilacinquecento euro».
3. 65. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «1.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «2.000 euro».
4. Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «mille euro» sono sostituite con le seguenti: «duemila euro».
3. 11. Di Vizia.
Al comma 3, sostituire le parole: 1o luglio 2012 con le seguenti: 1o settembre 2012.
3. 10. Isidori.
Al comma 4-bis, dopo il capoverso comma 4-septies, aggiungere il seguente:
«4-octies. Le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alle Case da gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente, già soggette a controllo pubblico e agli adempimenti previsti dagli articoli 24 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le sole operazioni di acquisto e vendita di mezzi di gioco».
*3. 13. Baretta.
Al comma 4-bis, dopo il capoverso comma 4-septies, aggiungere il seguente:
«4-octies. Le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alle Case da gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente, già soggette a controllo pubblico e agli adempimenti previsti dagli articoli 24 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le sole operazioni di acquisto e vendita di mezzi di gioco».
*3. 102. Cambursano.
Sostituire il comma 4-ter con il seguente:
4-ter. Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) lo stipendio ed i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le pensioni la presente disposizione vale per importi superiore a millecinquecento euro;».
3. 64. Fabi.
Al comma 5, lettera b), capoverso Art. 72-ter, comma 1, sostituire le parole: duemilacinquecento euro con le seguenti: tremilacinquecento euro.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: cinquemila euro con le seguenti: settemila euro.
3. 300. Cambursano.
Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 2 dell'articolo 77, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria di cui al presente articolo è preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva. Solo dopo trenta giorni da tale notifica si può procedere all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore».
3. 301. Cambursano.
Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 2 dell'articolo 77, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria di cui al presente articolo è preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva. Solo dopo trenta giorni da tale notifica si può procedere all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore».
3. 14. Messina, Barbato, Borghesi.
Sostituire il comma 6-bis con il seguente:
6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte dirette, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 51 sono soppresse le parole: «le prestazioni di» e dopo la parola «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «o le prestazioni sostitutive degli stessi»;
b) la lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 51 è sostituita con la seguente: f-bis) le somme, i servizi o le prestazioni sostitutive degli stessi erogate dal datore di lavoro, anche attraverso titoli di legittimazione, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
c) al comma 1 dell'articolo 100 dopo le parole «o servizi» sono aggiunte le seguenti: «o le prestazioni sostitutive degli stessi, erogate anche attraverso titoli di legittimazione,» ed è soppressa la parola «volontariamente».
3. 71. Galletti, Cera.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora il ricorso del contribuente, in relazione alle attività di riscossione di cui al comma 1, sia accolto positivamente dalla Commissione tributaria provinciale e nel caso in cui la sentenza venga appellata alla Commissione regionale competente dall'Amministrazione finanziaria, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in relazione all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
3. 15. Cimadoro, Palagiano, Messina, Borghesi.
Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) le parole: «non sia superiore a euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «non sia superiore a euro 5.000».
3. 16. Follegot.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 13 è abrogato;
2) all'articolo 14 le parole: «salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento» sono soppresse.
3. 17. Cimadoro, Messina, Borghesi.
Al comma 10, sostituire le parole: euro 30 con le seguenti: euro 50.
3. 18. Gidoni.
Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo.
*3. 19. Albini, Causi, Lenzi.
Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscos sione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo.
*3. 109. Molgora.
Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo.
*3. 302. Cambursano.
Al comma 12, sostituire le parole: seconda cifra con le seguenti: prima cifra.
3. 21. Munerato.
Sopprimere il comma 13.
3. 22. Paolini.
Al comma 13, lettera b), dopo le parole: normativa vigente aggiungere le seguenti: ; per questi ultimi impianti l'importo dell'accisa è calcolato sull'autoconsumo dichiarato dall'officina su modello semplificato.
3. 23. Laura Molteni.
Sostituire il comma 13-ter con il seguente:
13-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole «a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare»;
2) al comma 6, le parole «del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno ovvero del trimestre»;
b) all'articolo 4, comma 3, le parole «entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui è sorto ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto».
3. 60. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
14-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Sono esenti dall'imposta i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale aventi una persona convivente disabile non autosufficiente ai sensi della legge 104/1992 ed un reddito imponibile familiare inferiore a 50.000 euro/anno».
Conseguentemente, sopprimere il comma 15.
3. 26. Rondini.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 15.
dopo il comma 16-novies, aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre, n. 148, al comma 36-bis, dell'articolo 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a)» la lettera b) è così sostituita: «b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali per le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di intermediazione bancaria ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.».
3. 28. Simonetti.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 15.
dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.1. – (Liquidazione di enti e società pubbliche). – 1. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.
3. 112. Bragantini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 4, comma 5, lettera b), dopo il capoverso capoverso l), aggiungere il seguente:
«l-bis All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 6, alla fine, aggiungere le seguenti parole: , ovvero in aumento fino a 0,9 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/1, A/2, A/10, C/1 e C/3 non locati;
b) il comma 8 è soppresso;
c) al comma 14 la lettera d) è soppressa.»
3. 250. Fugatti.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 4, dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-quater. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è soppresso:
b) al comma 14 la lettera d) è soppressa.
all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 24, del decreto-legge n. 98, del 2011, il comma 29 è sostituito dal seguente: in coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed alfine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti od inibire per via telematica le transazioni ed i trasferimenti di denaro da ed in favore dei soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. 257. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 4, dopo il comma 12-ter, aggiungere i seguenti:
12-quater. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi toni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al sesto periodo dopo le parole: di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono aggiunte le seguenti: limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.
12-quinquies. Le risorse che si rendono disponibili, a seguito della previsione di cui al comma 12-bis, sono destinate dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente e a nuovi investimenti.
12-sexies. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, sono aggiunti i seguenti «Il regime della cedolare secca è adattabile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, e loro Consorzi, in misura pari alla metà di quella indicata nel terzo periodo del presente comma. In caso di adozione dei regime di cui al precedente comma, non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti ivi indicati gli ammortamenti e le spese relative agli immobili i cui proventi sono assoggettati all'imposta sostitutiva prevista nel medesimo comma».
12-septies. Agli oneri derivanti dai commi 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, valutati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 252. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 4, dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-quater. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche.
a) al comma 6, alla fine, aggiungere le seguenti parole: , ovvero in aumento fino a 0,9 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/1, A/2, A/10, C/1 e C/3 non locati;
b) il comma 8 è soppresso;
c) al comma 14, la lettera d) è soppressa.
3. 258. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 4, dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-quater. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP delle imprese con meno di 50 dipendenti, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto a partire dal 1o gennaio 2011.
3. 157. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. (Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica per le persone fisiche). – 1. A decorre dal 1o gennaio 2013, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della cedolare. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.
4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
5. Il reddito assoggettato a cedolare:
a) è escluso dal reddito complessivo;
b) sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;
c) il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).
6. Entro il 30 settembre 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. 260. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 8, commi 18 e 19, sostituire le parole 5.000 euro annui con le seguenti: 9.000 euro annui.
3. 253. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 8, commi 18 e 19, sostituire le parole 5.000 euro annui con le seguenti: 8.000 euro annui.
3. 254. Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Bragantini.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 8, commi 18 e 19, sostituire le parole 5.000 euro annui con le seguenti: 7.000 euro annui.
3. 255. Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Bragantini.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 8, commi 18 e 19, sostituire le parole 5.000 euro annui con le seguenti: 6.000 euro annui.
3. 256. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Bragantini.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 11, comma 5, lettere a) e b), sostituire le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» con le seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro».
3. 259. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2 sopprimere le parole: «nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,».
3. 251. Bragantini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Dopo il comma 16-bis, aggiungere i seguenti:
16-bis.1. All'articolo 52, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera a-bis) è premessa la seguente:
«a1) Le somme di denaro corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per i fini di studio o di addestramento professionale, dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca, sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;».
16-bis.1.1. All'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.
3. 310. Zeller, Brugger.
Sopprimere i commi 16-ter e 16-quater.
*3. 33. Sarubbi, Pedoto, D'Incecco, Ghizzoni, Vassallo.
Sopprimere i commi 16-ter e 16-quater.
*3. 34. Cambursano.
Al comma 16-novies, aggiungere, in fine, le parole: , ed a regolare la definizione delle relative controversie pendenti.
*3. 57. Fava.
Al comma 16-novies, aggiungere, in fine, le parole: , ed a regolare la definizione delle relative controversie pendenti.
*3. 111. Froner.
Dopo il comma 16-novies, aggiungere i seguenti:
16-decies. All'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti pubblici ovvero, fino all'importo mensile di 25 euro, le prestazioni sostitutive del servizio di trasporto collettivo».
16-undecies. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento di cui al n. 127-novies) della III parte della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per le prestazioni di trasporto di persone e bagagli al seguito, deve ritenersi applicabile anche se le prestazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di trasporto collettivo, sempreché siano commesse da datori di lavoro.
16-duodecies. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «È in ogni caso ammessa in detrazione l'imposta relativa alle prestazioni sostitutive di servizi di trasporto collettivo».
16-terdecies. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 90. Galletti, Cera.
Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 è riconosciuta ai soggetti che esercitano le attività 93.12.00 (Attività di club sportivi) della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, una detrazione dall'imposta sui redditi in misura pari a 400 euro per ciascun cavallo utilizzato nell'esercizio dell'attività agonistica. Il beneficio spetta entro i limiti di capienza dell'imposta lorda e non dà diritto a rimborsi.
16-undecies. Per le finalità di cui al precedente comma, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16-duodecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-decies con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale com plessivo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall'applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
3. 99. Faenzi.
Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. All'articolo 23, comma 41, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera b) è abrogata.
16-undecies. All'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «in caso di pagamento con», sono aggiunte le seguenti: «bonifici bancari e postali, assegni,».
16-duodecies. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «avvenga mediante», sono aggiunte le seguenti: «bonifici bancari e postali, con assegni circolari e circolari,».
3. 95. Grimoldi.
Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: «entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni».
16-undecies. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituito dal seguente: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 30 giorni e dopo ulteriori 15 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso».
16-duodecies. Le determinazioni del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate a seguito delle istanze di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere comunicate al contribuente entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. 62. Meroni.
Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2012. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2011, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2012.
16-undecies. Le disposizioni di cui al comma 16-decies si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 16-decies. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori.
16-duodecies. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
16-terdecies. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 16-decies a 16-duodecies devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2012 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2013 ed il 16 maggio 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
3. 48. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate in Svizzera, Stato non facente parte dell'Unione europea, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione», è innalzato a 60 milioni di euro.
16-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione.
16-duodecies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
3. 58. Nicola Molteni.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. L'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) è sostituito dal seguente:
«37. L'imprenditore che alla data del 31 dicembre 2011 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 giugno 2012, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2012, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2011 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2012 e il 16 marzo 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 2 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento di natura non regolamentare dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative del presente comma».
3. 43. Forcolin, Comaroli, Fugatti, Montagnoli.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Le Regioni, le Province e i Comuni, ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno la facoltà di valorizzare esclusivamente a fini di interesse pubblico, il proprio patrimonio immobiliare, anche se gravato da vincoli di usi civici, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica.
*3. 30. Causi, Marini, Ventura, Ciriello, Cuomo, Calvisi, Ginefra, Boffa, D'Antoni.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Le Regioni, le Province e i Comuni, ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno la facoltà di valorizzare esclusivamente a fini di interesse pubblico, il proprio patrimonio immobiliare, anche se gravato da vincoli di usi civici, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica.
*3. 303. Cambursano.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.
3. 31. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo, anche nelle forme miste e/o scaricabili, per le scuole di ogni ordine e grado, nonché per le facoltà universitarie e per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, fino all'importo di 300 euro;».
Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Al comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: «L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta» fino a: «quello di costruzione» sono soppresse.
3. 44. Siragusa, Antonino Russo, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Rossa, Levi, Bachelet, De Biasi, Lolli.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) le spese sostenute dalle famiglie per le rette corrisposte agli asili nido nonché alle istituzioni scolastiche dell'infanzia paritarie».
Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Al comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: «L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta» fino a: «quello di costruzione» sono soppresse.
3. 45. De Pasquale.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Nei confronti dei contribuenti ubicati nei territori colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di gennaio e febbraio 2012, non si applicano le sanzioni per gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori il cui pagamento doveva essere effettuato entro il giorno 16 febbraio 2012 a condizione che i relativi versamenti siano eseguiti, senza maggiorazione per interessi, entro il giorno 16 giugno 2012. Con apposito decreto del Presidente dei Consiglio del Ministri, da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri per l'individuazione dei contribuenti ammessi al beneficio.
3. 46. Caparini.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Nell'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti parole: «31 dicembre 2011»;
b) le parole «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti parole: «30 giugno 2012»;
c) le parole «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti parole: «1o gennaio 2012»;
d) le parole «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti parole: «1o gennaio 2011»;
e) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti parole: «16 dicembre 2012»;
f) le parole «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti parole «16 marzo 2013».
3. 47. Pini.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta: in tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 30 settembre 2012. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2011, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o gennaio 2012.
3. 49. Volpi.
Dopo il comma 16-novies aggiungere i seguenti:
16-decies. Nell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-sexiesdecies è sostituito dal seguente:
«36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
16-undecies. Le modifiche di cui al comma 16-decies si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
3. 50. Rainieri.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «ad alto rendimento» sono aggiunte le seguenti «o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia »Plus«, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b.». Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006”.
3. 51. Fogliato.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«3-bis. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto».
*3. 25. Di Biagio.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«3-bis. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto».
*3. 52. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. A partire dall'anno 2012 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 21 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente periodo.
3. 53. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
«7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter.».
3. 54. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Il termine del trasferimento di residenza per godere delle agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto sugli immobili nel caso di acquisto di immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione principale si intende decorrere dal giorno in cui l'immobile è divenuto idoneo all'utilizzo, cioè dal momento in cui il Comune rilascia il certificato di agibilità dell'immobile.
3. 55. Bragantini.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: «all'importo non documentato.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o io scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.»
3. 56. Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 59. Torazzi.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati abilitati, delle formalità automobilistiche erogate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in regime di «sportello telematico dell'automobilista».
3. 61. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta al possesso da parte del richiedente di idoneo misuratore fiscale.
3. 63. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.» sono soppresse.
3. 67. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza a quanto disposto nel presente comma costituisce sanzione amministrativa del professionista, in base a quanto sarà previsto dal Ministero delle Finanze e dal Ministero di Giustizia».
3. 68. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.», è aggiunto il seguente periodo: «La sospensione dell'attività e la relativa sanzione è disposta anche per i professionisti non iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, per le società di servizi con le quali svolgono la oro attività e per le imprese che certificano i propri ricavi con l'emissione di fatture.»;
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
3. 69. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 13, è inserito il seguente:
«13-bis. Le disposizioni del presente articolo sono valide anche per i professionisti e/o società professionali che vantano crediti pregressi nei confronti delle amministrazioni statali».
3. 70. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo».
3. 72. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il comma 2 è abrogato.
3. 73. Barbato.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dell'articolo le parole «in mobilità» sono sostituite con le seguenti: «dipendenti e/o pensionati.»;
b) il comma 1 è così sostituito: 1. Per favorire la costituzione di nuove imprese o di nuove attività professionali da parte di giovani ovvero di coloro che sono lavoratori dipendenti e pensionati gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica:
a) per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita iva e che sono lavoratori dipendenti e/o pensionati e ciò risulta comprovato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro (Modello CUD);
c) per i periodi d'imposta successivi ai quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita iva e che sono soci di società e svolgono prevalentemente l'attività all'interno della stessa e ciò risulta comprovato dalla certificazione della quota di partecipazione agli utili e dal versamento contributivo presso l'istituto di previdenza o presso le Casse di Previdenza private per le professioni intellettuali;
d) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dai comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento, al comma 1, dopo le parole: «di nuove imprese», inserire le seguenti: «o di nuove attività professionali»;
c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
2-bis. Per attività secondaria con obbligo di partita iva si intende quella con minori ricavi o compensi rispetto al reddito dichiarato per lo stesso anno come lavoratore dipendente o pensionato o socio di società o studi professionali associati;
2-ter. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica ha ricavi e/o compensi superiori al reddito dichiarato come lavoratore dipendente, pensionato o socio di società o studi professionali associati;
2-quater. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica non è più lavoratore dipendente o socio di società o studi professionali associati;
d) il comma 3 è abrogato;
e) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Il comma 96, lettera a), numero 1) della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, è modificato come segue: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 50.000,00.».
3. 76. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) estensione del regime di contabilità semplificata a 700 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a un milione di euro di ricavi per le altre imprese;»;
b) al comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole “lire 600 milioni” e “lire un miliardo” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “750.000 euro” e “un milione di euro”».
3. 304. Cambursano.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) estensione del regime di contabilità semplificata a 700 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a un milione di euro di ricavi per le altre imprese;»;
b) al comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole “lire 600 milioni” e “lire un miliardo” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “700.000 euro” e “un milione di euro”».
3. 81. Borghesi, Barbato, Messina, Cimadoro.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2000, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis). I professionisti iscritti in Ordini o Collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente Polizza Assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile Professionale conto terzi.
Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse.
In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse.
3. 84. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 23, comma 42, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «nonché il dettaglio della spesa diviso tra i canoni pagati per la locazione dell'autoveicoli ed il costo degli oneri accessori aggiuntivi».
3. 85. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati i commi 9, 10 e 11.
3. 86. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai redditi di lavoro dipendente previsti dall'articolo 49 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, e successive modificazioni, percepiti dal dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato».
3. 96. Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Narducci, Porta.
Dopo il comma 16-novies aggiungere il seguente:
16-decies. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.
3. 98. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. – (Annullamento automatico da parte dei concessionari per la riscossione delle cartelle esattoriali prescritte). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, d'ora in poi denominati «concessionari per la riscossione», hanno l'obbligo di annullare d'ufficio le cartelle esattoriali notificate per tributi e crediti che, ai sensi delle leggi vigenti, risultano prescritti alla data di notifica della cartella esattoriale.
2. I concessionari per la riscossione che non abbiano provveduto ad annullare d'ufficio, ai sensi del comma 1, la cartella esattoriale prescritta, sono tenuti ad annullare la cartella medesima, verificata la fondatezza dell'istanza dell'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza medesima.
3. I concessionari per la riscossione sono tenuti a comunicare agli interessati sia il provvedimento di annullamento della cartella che quello di non accoglimento dell'istanza di cui al comma 2.
4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende l'esecutività del titolo sino alla comunicazione di non accoglimento della istanza di cui al comma 3.
5. I concessionari per la riscossione devono essere dotati di apposito software che verifichi tempestivamente, e comunque prima della notifica, la data di prescrizione delle cartelle esattoriali.
3. 02. Messina, Barbato, Borghesi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. – (Compensazione certificata tra crediti e debiti nei confronti della pubblica amministrazione). – 1. Le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 250, che vantano crediti esigibili da oltre sessanta giorni e non riscossi, nei confronti delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi livello territoriale, possono differire all'anno d'imposta successivo a quello nel quale è previsto il pagamento, anche parzialmente, i pagamenti di ogni loro eventuale debito, compresi gli oneri previdenziali e tributari, nei confronti della pubblica amministrazione, in misura massima pari ai crediti da loro vantati.
2. Le compensazioni di cui al comma 1 devono essere certificate da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro.
3. Entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottano il regolamento che disciplina le modalità e le procedure delle operazioni di cui ai commi precedenti.
3. 0300. Lombardo, Commercio, Lo Monte, Oliveri.
ART. 3-bis.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 30 dicembre 2011, è aggiunto il seguente periodo: «I consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica rimangono assoggettati all'aliquota dello 0,0031 per ogni chilowattora».
3-bis. 2. Albini, Causi, Lenzi.
ART. 4.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 13 del presente decreto legislativo ed all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n, 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, in base a modalità attuative determinate mediante decreto del ministero dell'Interno adottato previo apposito accordo in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali;
b) la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata;
c) la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, potendosi altresì adottare modalità di riparto forfetizzate e semplificate».
Conseguentemente, al comma 5:
dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 11, le parole «quota di imposta pari alla metà dell'importo» sono sostituite da «quota di imposta pari al trenta per cento dell'importo»;
dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) al comma 17, ultimo periodo, l'importo complessivo della riduzione del recupero per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ivi indicato, è aumentato di 3.600 milioni di euro;.
4. 6. Borghesi, Messina, Barbato, Favia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 13 del presente decreto legislativo ed all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n, 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, in base a modalità attuative determinate mediante decreto del ministero dell'Interno adottato previo apposito accordo in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali;
b) la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata;
c) la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, potendosi altresì adottare modalità di riparto forfetizzate e semplificate».
4. 500. Cambursano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «31 ottobre», inserire le seguenti: «e da pubblicare obbligatoriamente sul sito del Dipartimento delle Finanze entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo».
4. 195. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Dal Lago.
Sostituire il comma 1-bis, con i seguenti:
1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3 e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nonché relativi ad abitazioni situate in immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento».
1-bis.1. All'onere relativo all'attuazione del comma 1-bis, pari a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
4. 5. Zeller, Brugger.
Al comma 1-bis, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: e di bollo aggiungere i seguenti periodi: «Per i contratti relativi ad abitazioni situate in immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento. Al relativo onere, pari a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4. 4. Zeller, Brugger.
Al comma 1-ter, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 8, dopo le parole: «posseduti dallo Stato» sono aggiunte le seguenti: «e dagli enti gestori del demanio collettivo».
4. 7. Bratti.
Al comma 1-ter, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «dalle comunità montane,» sono aggiunte le seguenti: «dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura».
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di Camere di commercio».
4. 24. Borghesi, Mura, Favia, Barbato, Messina.
Al comma 1-ter sopprimere la lettera a).
4. 25. Brugger, Zeller.
Al comma 1-ter, lettera a), sostituire le parole: o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con le seguenti: sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e nelle Regioni ricomprese nell'Obiettivo 1 nell'ambito del quadro finanziario pluriennale del periodo di programmazione 2000-2006.
4. 10. D'Antoni, Oliverio, Ginoble, Iannuzzi, Margiotta, Cuomo, Fadda, Marrocu, Servodio.
Al comma 1-ter, dopo la lettera a), aggiungere il seguente:
a-bis) dopo il comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli alloggi sociali di Edilizia Residenziale Pubblica, di proprietà e regolarmente gestiti dagli IACP, ATER o comunque denominati».
4. 21. Lanzarin, Dal Lago.
Al comma 1-ter sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
1-ter.1. Al relativo onere, pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 34. Brugger, Zeller.
Sopprimere il comma 3.
*4. 12. Fluvi.
Sopprimere il comma 3.
*4. 43. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Dal Lago.
Sopprimere il comma 3.
*4. 501. Cambursano.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante allo Stato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è versato dallo Stato entro il 30 aprile di ogni anno, ai soggetto di cui all'articolo 1, comma 1,».
4. 41. Vanalli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Dal Lago.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 0,8 per mille con le seguenti: 0,1 per mille.
4. 198. Fugatti, Dal Lago.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 0,8 per mille con le seguenti: 0,5 per mille.
*4. 197. Barbato, Messina.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 0,8 per mille con le seguenti: 0,5 per mille.
*4. 199. Fugatti, Dal Lago.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze,
4. 50. Cambursano.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo è versato aggiungere la seguente: facoltativamente.
4. 196. Fugatti, Dal Lago.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono obbligati al versamento del contributo i comuni non iscritti all'ANCI, ovvero i comuni che esercitano la riscossione diretta.
4. 44. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Dal Lago.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. I Comuni possono stabilire con i Consorzi di Bonifica accordi per la riscossione del contributo dovuto ai Consorzi stessi di cui all'articolo 862 del codice civile. Il contributo è versato al Comune in cui ha sede l'immobile o il terreno per il quale è dovuto il contributo di bonifica contestualmente al pagamento dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e attraverso lo stesso strumento. Gli accordi di cui al primo periodo del presente comma stabiliscono le modalità di comunicazione e di pagamento delle somme dovute dai soggetti passivi, di riversamento delle somme ai Consorzi di bonifica da parte degli enti locali nonché di rendicontazione delle somme riscosse.
4. 42. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Dal Lago.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-quater dopo le parole: «i comuni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
b) alla lettera gg-sexies le parole: «il legale rappresentante della società» sono sostituite dalle seguenti: ”i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. 13. Polledri, Dal Lago.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3. 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente: «2-ter. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma l, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica, in ogni caso, alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153»
Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».
4. 102. Di Pietro, Borghesi, Palagiano, Barbato, Mura, Messina.
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per il triennio 2012-2014, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2014, è sospeso il potere delle Regioni di deliberare aumenti delle aliquote ovvero di ridurre le deduzioni riferite all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ad esse attribuito con legge dello Stato.
*4. 53. Borghesi, Favia, Barbato, Messina.
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per il triennio 2012-2014, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2014, è sospeso il potere delle Regioni di deliberare aumenti delle aliquote ovvero di ridurre le deduzioni riferite all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ad esse attribuito con legge dello Stato.
*4. 502. Cambursano.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «31 ottobre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «e da pubblicare obbligatoriamente sul sito del Dipartimento delle Finanze entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo».
4. 14. Galletti, Cera.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, comma 2, lettera f) le parole: «nonché ulteriori» sono sostituite dalle seguenti: «e le».
4. 52. Galletti, Cera.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. I comuni soggetti al Patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre dello stesso anno per un importo non superiore al 9 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti rispettivamente dal rendiconto dell'esercizio 2010, 2011 e 2012, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente.
4-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono ridotti dei 2 per cento tutti gli stanziamenti per spese relative ai consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni.
*4. 51. Galletti, Cera.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. I comuni soggetti al Patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre dello stesso anno per un importo non superiore al 9 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti rispettivamente dal rendiconto dell'esercizio 2010, 2011 e 2012, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente.
4-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono ridotti dei 2 per cento tutti gli stanziamenti per spese relative ai consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni.
*4. 503. Cambursano.
Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono escluse dall'imposta le unità immobiliari iscritte, o iscrivibili, nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui ali articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni»;
Conseguentemente:
al medesimo comma:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 5 è abrogato;
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il comma 8 è abrogato;
dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) la lettera d) del comma 14 è abrogata.
dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere 0a), c), d) e m-bis), operano nel limite massimo di 330 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014.
5.1.1. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.
4. 22. Negro, Dal Lago.
Al comma 5 alla lettera a) premettere la seguente:
0a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 ed inoltre l'extragettito dell'imu rispetto all'Ici, che costituisce taglio del fondo sperimentale di riequilibrio, deve essere depurato di importo identico a quello che sarebbe stata l'imu statale di cui al presente comma».
Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 88. Galletti, Cera.
Al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11».
4. 120. Barbato, Messina, Borghesi, Favia.
Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» aggiungere le seguenti parole: «lettere a) e b)». Sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Sono escluse dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, indipendentemente dalla categoria catastale».
Conseguentemente sostituire le lettere c) e d) con la seguente:
c) i commi 5 e 8 sono soppressi«.
e dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
«12-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla lettera a) e c) del comma 5, si provvede mediante riduzione lineare, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 12 novembre 2011, n. 183 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 224 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4. 127. Messina, Di Giuseppe, Barbato.
Al comma 5, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo:
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, non si applicano agli immobili ed ai terreni di proprietà degli enti regionali patrimoniali detentori di alloggi destinati ad edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata, leggasi Ater, Aler o comunque denominati.
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5.1 Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
5.2 Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
5.3 Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. 98. Callegari, Dal Lago.
Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La disposizioni di cui al comma 1 e 2 di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, si applicano anche ai proprietari di abitazioni principali iscritti al 31/12/2011 all'AIRE.
4. 89. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Dal Lago.
Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al secondo periodo, dopo le parole: «il possessore» sono aggiunte le seguenti: «e i suoi familiari»
4. 400. Cambursano.
Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale, di primo grado di parentela».
Conseguentemente, al comma 5-sexies, sostituire le parole: «euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013», con le seguenti: «euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
4. 118. Bragantini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Dal Lago.
Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».
Conseguentemente al comma 5-sexies, sostituire le parole: euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013 con le seguenti: euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
4. 119. Bragantini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Dal Lago.
Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».
Conseguentemente al comma 5-sexies sostituire le parole: euro 251.100.000 e euro 180.000.000 con le seguenti: euro 253.100.000 e euro 182.000.000.
4. 100. Palagiano, Borghesi, Barbato, Mura, Messina.
Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».
Conseguentemente, dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,7 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 11,7 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,7 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
4. 101. Borghesi, Palagiano, Barbato, Mura, Messina.
Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo» sono soppresse.
4. 15. Vanalli, Dal Lago.
Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale, di primo grado di parentela».
Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1-quinquies sostituire le parole: 280 milioni di euro per l'anno 2012 e 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 con le seguenti: 285 milioni di euro per l'anno 2012 e 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
4. 401. Rubinato.
Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. L'esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti con rendita zero, si applica anche ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, risultanti iscritti all'Aire.»
4. 402. Narducci.
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. L'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sull'applicazione dell'imposta municipale propria, si interpreta nel senso che per gli immobili di interesse storico o artistico si applica a tale imposta l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
4. 403. Melchiorre.
Al comma 5, lettera b), capoverso lettera a) aggiungere, in fine, le parole: , classificati catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibiti ad uso abitativo e alle loro dirette pertinenze, con esclusione delle unità tenute a disposizione da oltre 3 anni alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento del tributo e delle unità appartenenti a persone giuridiche concesse in affitto, comodato o altro titolo. L'agevolazione si applica inoltre ai fabbricati non abitativi utilizzati direttamente dalla persona fisica cui appartengono per lo svolgimento di attività economiche ed ai fabbricati compresi in ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che vengono regolarmente aperti al pubblico per un periodo non inferiore a 100 giorni nell'anno solare, per almeno dodici ore per settimana. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione i soggetti interessati debbono presentare al comune apposita dichiarazione contenente le indicazioni necessarie per la verifica del diritto all'agevolazione. L'agevolazione si applica a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione.
Conseguentemente
al medesimo comma:
lettera d), dopo la parola: terreni ovunque ricorra è aggiunta la seguente: agricoli;
lettera d), dopo le parole: e non si applica il comma 17, aggiungere le seguenti: con conseguente riduzione degli importi ivi indicati;
sostituire la lettera f) con la seguente: f) al comma 10, penultimo periodo, alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le fattispecie indicate al presente comma, non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato. Per le medesime fattispecie, ad eccezione dell'abitazione principale, non si applica la variazione compensativa di cui al comma 17, con conseguente riduzione degli importi ivi indicati».«;
lettera h), capoverso comma 12-bis sostituire le parole: entro il 10 dicembre con le seguenti: entro il 31 luglio; sopprimere le parole: delle relative variazioni; dopo le parole: del gettito complessivo previsto per l'anno 2012, aggiungere le seguenti: , assicurando inoltre che le variazioni di cui ai commi 6, 7, 8 restino proporzionate alle misure attualmente risultanti da ciascuno dei commi indicati; sostituire le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 20 ottobre; dopo le parole: ed in deroga, aggiungere le seguenti: allo Statuto dei diritti de contribuenti,; alla fine del capoverso, comma 12-bis aggiungere le parole: , provvedendo alla conseguente variazione del bilancio di previsione.;
lettera h) capoverso comma 12-ter sostituire le parole: comma 55 con le seguenti: comma 53 e prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Sono soggetti all'obbligo di dichiarazione i proprietari o possessori di diritti reali per gli immobili posseduti che ricadono nei requisiti di esenzione dei cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.»;
al comma 5-bis, sostituire le parole: possono essere individuati i comuni nei quali si applica con le seguenti: da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono individuati i comuni nei quali si applica, a decorrere dal 2013,;
sostituire il comma 5-sexies, con il seguente: 5-sexies. La riduzione e il recupero previsti dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ridotti a seguito della riformulazione dei commi 10 e 11 del medesimo articolo 13 recata dal presente articolo. La revisione delle stime del gettito dell'IMU da parte del ministero dell'economia e delle finanze, a seguito delle modifiche alla disciplina del tributo recate dal presente provvedimento, non possono in ogni caso comportare il superamento degli importi indicati al medesimo comma 17, come rideterminati in base al primo periodo. Eventuali esigenze di copertura finanziaria trovano soluzione mediante riduzione proporzionale delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C del bilancio di previsione dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni mediante decreto di natura non regolamentare.
4. 62. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Dal Lago.
Al comma 5, lettera b), capoverso lettera a), aggiungere infine i seguenti periodi: «, classificati catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibiti ad uso abitativo e alle loro dirette pertinenze, con esclusione delle unità tenute a disposizione da oltre 3 anni alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento del tributo e delle unità appartenenti a persone giuridiche concesse in affitto, comodato o altro titolo. L'agevolazione si applica inoltre ai fabbricati non abitativi utilizzati direttamente dalla persona fisica cui appartengono per lo svolgimento di attività economiche ed ai fabbricati compresi in ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che vengono regolarmente aperti al pubblico per un periodo non inferiore a 100 giorni nell'anno solare, per almeno dodici ore per settimana. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione i soggetti interessati debbono presentare al comune apposita dichiarazione contenente le indicazioni necessarie per la verifica del diritto all'agevolazione. L'agevolazione si applica a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione»;
Conseguentemente
al medesimo comma:
lettera d), dopo la parola: terreni ovunque ricorra, aggiungere la seguente: agricoli;
lettera h), capoverso comma 12-ter, terzo periodo, sostituire le parole: comma 55 con le seguenti: comma 53;
lettera h), capoverso comma 12-ter, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Sono soggetti all'obbligo di dichiarazione i proprietari o possessori di diritti reali per gli immobili posseduti che ricadono nei requisiti di esenzione dei cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.»;
comma 5-bis, sostituire le parole: possono essere individuati i comuni nei quali si applica con le seguenti: da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono individuati i comuni nei quali si applica, a decorrere dal 2013,;
sostituire il comma 5-sexies, con il seguente: 5-sexies. La riduzione e il recupero previsti dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ridotti a seguito della riformulazione dei commi 10 e 11 del medesimo articolo 13 recata dal presente articolo. La revisione delle stime del gettito dell'IMU da parte del ministero dell'economia e delle finanze, a seguito delle modifiche alla disciplina del tributo recate dal presente provvedimento, non possono in ogni caso comportare il superamento degli importi indicati al medesimo comma 17, come rideterminati in base al primo periodo. Eventuali esigenze di copertura finanziaria trovano soluzione mediante riduzione proporzionale delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C del bilancio di previsione dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni mediante decreto di natura non regolamentare”.
4. 63. Albini, Causi, Lenzi.
Al comma 5, lettera b), capoverso lettera a), aggiungere, in fine, le parole: salvo che non siano utilizzati anche occasionalmente per attività di tipo commerciale.
4. 64. Fluvi, Albini, Carella, D'Antoni, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
Al comma 5, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni e integrazioni, può optare per il regime di cui al presente comma. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili, o il reddito comunque prodotto dalle suddette unità, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul reddito di cui sopra la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito cui si riferisce. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili, o il reddito prodotto dall'immobile non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione dei contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997. Il reddito di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca.
4. 93. Galletti, Cera.
Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 4, lettera b-bis), le parole: «80 per i fabbricati» sono sostituite con le seguenti: 10 per i fabbricati« e alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il moltiplicatore è pari a 30. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183».
4. 87. Galletti, Cera, Delfino.
Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) alla lettera a) del comma 4 sostituire le parole: «con esclusione della categoria catastale A/10» con le seguenti: «con esclusione delle categorie catastali A/6 e D/10».
4. 126. Messina, Di Giuseppe, Barbato, Rota.
Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) alla lettera d) del comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, con l'esclusione della categoria catastale D/10».
4. 124. Messina, Di Giuseppe, Rota, Barbato.
Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per i terreni agricoli il valore è quello indicato dal comma 7, dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».
4. 125. Messina, Di Giuseppe, Rota, Barbato.
Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche diversificandola con riferimento alle diverse destinazioni d'uso degli immobili e caratteristiche socioeconomiche dei soggetti passivi.»;
Conseguentemente, alla lettera f) premettere le parole: al comma 10 dopo il terzultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto divieto non si applica nel caso in cui la deliberazione di elevazione dell'importo della detrazione sia riferita a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale e».
4. 91. Galletti, Cera.
Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'aliquota di base dell'imposta è proporzionalmente ridotta del 30 per cento e fino ad un massimo del 60 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge n. 104 del 1992, che appartengo al medesimo nucleo famigliare. Le disposizioni di cui al presente comma opera nel limite di 1.000 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Al fine di provvedere al minor introito derivante dall'applicazione della lettera c-bis) del comma 5, si utilizzano le risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. 17. Martini, Bitonci, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Dal Lago.
Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: L'aliquota è ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché per l'unità immobiliare e le relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata o detenuta da parte di soggetti terzi. E altresì assoggettata ad aliquota ridotta l'unità immobiliare locata posseduta come unica proprietà, il cui locatario sia soggetto a procedura di sfratto per morosità e limitatamente al periodo occorrente al rientro in possesso.
Conseguentemente, dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
«5-novies. Le esenzioni di cui al comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applicano alle fondazioni bancarie».
4. 406. Cambursano.
Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. L'aliquota per l'abitazione principale è pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari la cui rendita catastale è superiore a 2.520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:
a) sulle rendite catastali fino ad euro 1.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 1 per cento;
b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.021 ed euro 1.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;
c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.521 ed euro 2.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;
d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2.021 ed euro 2.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento.
7-bis. Ferme restando le riduzioni di cui al precedente comma 7, i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ivi indicata sino a 0,2 punti percentuali”.
4. 122. Barbato, Messina, Borghesi.
Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: ”L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché per l'unità immobiliare e le relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata o detenuta da parte di soggetti terzi. È altresì assoggettata ad aliquota ridotta l'unità immobiliare locata posseduta come unica proprietà, il cui locatario sia soggetto a procedura di sfratto per morosità e limitatamente al periodo occorrente al rientro in possesso.
4. 350. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. È altresì assoggettata ad aliquota ridotta l'unità immobiliare locata posseduta come unica proprietà, il cui locatario sia soggetto a procedura di sfratto per morosità e limitatamente al periodo occorrente al rientro in possesso».
4. 404. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 7 è aggiunto il periodo seguente: «La riduzione si applica alle abitazioni locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale, come indicate dal decreto del ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008».
4. 123. Piffari, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.
Al comma 5, lettera c-bis) dopo le parole: previdenza agricola aggiungere le seguenti: ,nonché per i terreni agricoli posseduti dagli italiani residenti all'estero iscritti nell'apposito registro AIRE e concessi in affitto, mezzadria, colonia parziaria e soccida con conferimento di pascolo ai medesimi coltivatori diretti e imprenditori agricoli,
4. 405. Narducci, Oliverio.
Al comma 5, lettera d), dopo le parole: al comma 8 aggiungere le seguenti: , primo periodo, le parole: «ridotta allo 0,2» sono sostituite con le seguenti: «ridotta allo 0,1», è soppresso il secondo periodo e.
4. 86. Galletti, Cera, Delfino.
Al comma 5, lettera d), sostituire le parole da: Per l'anno 2012, il versamento fino a: entro il 16 dicembre con le seguenti: Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali è prevista la variazione della categoria catastale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e per quelli da iscrivere alla categoria catastale D10 entro il 31 dicembre 2012, l'imposta municipale propria si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013. Per il solo anno 2012, per i fabbricati rurali ad uso strumentale iscritti nella categoria catastale D10 è dovuto il versamento di euro 200 e per i fabbricati rurali ad uso strumentale iscritti nelle altre categorie catastali è dovuto il versamento di euro 70. Per il solo anno 2012 per i fabbricati rurali ad uso strumentale regolarmente accatastati e per i quali è possibile procedere al calcolo dell'imposta municipale, si applica il versamento in misura forfetaria ove più favorevole.
4. 66. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 5, lettera d) sostituire le parole da: Con decreto del Presidente fino alla fine con le seguenti: Entro il 10 dicembre 2012 è stabilita l'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati ed ai terreni agricoli in modo da determinare un prelievo complessivo d'imposta non superiore, per l'anno 2012, alle somme previste dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
4. 68. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 5, lettera d), ovunque ricorra, sostituire la parola: gettito con la seguente: prelievo.
4. 67. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Servodio, Trappolino.
Al comma 5, lettera d), dopo la parola: terreni ovunque ricorra, aggiungere la seguente: agricoli;
Conseguentemente:
al medesimo comma:
sostituire la lettera f) con la seguente:
f) al comma 10, penultimo periodo, alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le fattispecie indicate al presente comma, non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato. Per le medesime fattispecie, ad eccezione dell'abitazione principale, non si applica la variazione compensativa di cui al comma 17, con conseguente riduzione degli importi ivi indicati»;
alla lettera g) dopo le parole: e non si applica il comma 17 aggiungere le seguenti: con conseguente riduzione degli importi ivi indicati;
al comma 5-bis, sostituire le parole: possono essere individuati i comuni nei quali si applica con le seguenti: da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono individuati i comuni nei quali si applica, a decorrere dal 2013,.
4. 92. Galletti, Cera.
Al comma 5, lettera e), capoverso 8-bis, alinea, dopo le parole: purché dai medesimi condotti aggiungere le seguenti: terreni agricoli posseduti dagli italiani residenti all'estero iscritti nell'apposito registro AIRE e concessi in affitto, mezzadria, colonia parziaria e soccida con conferimento di pascolo ai medesimi coltivatori diretti e imprenditori agricoli,
4. 407. Narducci, Oliverio.
Al comma 5, lettera e), capoverso 8-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di reddito imponibile lordo inferiore a 15.000 euro;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di reddito imponibile lordo inferiore a 70.000 euro.
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, lettera e), capoverso comma 8-bis, lettere da a) a c) operano nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013;
sopprimere il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 201 del 2011.
4. 84. Callegari, Fogliato, Negro, Rainieri, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Dal Lago.
Al comma 5, lettera f). sostituire le parole: I comuni possono considerare direttamente con le seguenti: Èconsiderata
4. 409. Di Biagio.
Al comma 5, lettera f) sostituire le parole: nonché l'unità immobiliare posseduta fino a o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata con le seguenti: L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata;
4. 408. Narducci.
Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 11, le parole «quota di imposta pari alla metà dell'importo» sono sostituite da «quota di imposta pari al trenta per cento dell'importo»;
Conseguentemente, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) al comma 17, ultimo periodo, l'importo complessivo della riduzione del recupero per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ivi indicato, è aumentato di 3.600 milioni di euro;.
4. 411. Cambursano.
Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 11, primo periodo, le parole: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,» sono sostituite dalle seguenti: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari al 30 per cento dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,».
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Al minor gettito derivante dal comma 5, lettera f-bis), si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
4. 19. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Dal Lago.
Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 11, sostituire le parole: «pari alla metà dell'importo» con le seguenti: «pari ad un quarto dell'importo».
Conseguentemente:
al comma 5-sexies sostituire le parole: euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, con le seguenti: euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013
dopo il comma 5-octies aggiungere i seguenti:
5-novies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008. n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9.5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
5-decies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
4. 115. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Dal Lago.
Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 100 euro per ogni figlio convivente disoccupato o sottoposto a trattamento di cassa integrazione sia ordinaria, sia straordinaria.».
Conseguentemente al comma 5-sexies, sostituire le parole: euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, con le seguenti: euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
4. 116. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Dal Lago.
Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 100 euro per ogni persona convivente disabile non autosufficiente ai sensi della legge n. 104 del 1992 ed un reddito imponibile familiare inferiore a 50.000 euro/anno».
Conseguentemente al comma 5-sexies, sostituire le parole: euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, con le seguenti: euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
4. 117. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Bragantini, Dal Lago.
Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-bis. L'aliquota di cui al comma 6 è innalzata all'1 per cento laddove il contribuente risulti possessore di immobili di qualsiasi categoria nello stesso comune per un valore catastale, rivalutato ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, pari o superiore a un milione di euro. Tale aliquota si applica su ciascun immobile posseduto, in deroga alle previsioni del precedente comma 7. L'aliquota maggiorata non si applica agli immobili strumentali di società che superano il test di operatività, di cui all'articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 23 dicembre 1994, n. 724, secondo le modalità definite da un decreto del Ministro dell'economia».
*4. 121. Messina, Barbato, Borghesi.
Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-bis. L'aliquota di cui al comma 6 è innalzata all'1 per cento laddove il contribuente risulti possessore di immobili di qualsiasi categoria nello stesso comune per un valore catastale, rivalutato ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, pari o superiore a un milione di euro. Tale aliquota si applica su ciascun immobile posseduto, in deroga alle previsioni del precedente comma 7. L'aliquota maggiorata non si applica agli immobili strumentali di società che superano il test di operatività, di cui all'articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 23 dicembre 1994, n. 724, secondo le modalità definite da un decreto del Ministro dell'economia».
*4. 410. Cambursano.
Al comma 5 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con proprio regolamento, i comuni possono considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela».
4. 112. De Poli, Galletti, Cera.
Al comma 5, lettera g), dopo le parole: Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato aggiungere le seguenti: per gli alloggi destinati all'edilizia abitativa pubblica che appartengono al patrimonio o sono comunque posseduti da società in house e.
4. 73. Froner, Albini.
Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Per il solo esercizio 2012, sono riservati ai comuni per l'anno 2012 1.000 milioni di euro derivanti dall'applicazione dell'imposta municipale propria e destinati allo Stato».
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Al maggior onere derivante dalla disposizione dal comma 5, lettera g-bis), si provvede tramite l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
4. 18. D'Amico, Dal Lago.
Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, ovvero l'unica unità immobiliare di proprietà di contribuenti italiani residenti all'estero, anche nel caso in cui vi dimorino abitualmente familiari entro il primo grado di parentela».
Conseguentemente, al comma 5-sexies, sostituire le parole: euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, con le seguenti: euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
4. 114. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Dal Lago.
Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
11-bis. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che non risulti locata.
Conseguentemente, al comma 5-sexies, sostituire le parole: euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, con le seguenti: euro 256.100.000 per l'anno 2012 e di euro 185.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
4. 113. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Dal Lago.
Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, sostituire i primi due periodi con i seguenti:
Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni possono iscrivere iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it.
4. 111. Zeller, Brugger.
Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
A partire dagli anni successivi, l'acconto è pari al 50 per cento dell'importo ottenuto sulla base delle aliquote dell'imposta municipale propria deliberate dai comuni nell'anno precedente ed inviate al Dipartimento finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it.
4. 94. Galletti, Cera.
Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, secondo periodo, dopo le parole: www.finanze.it aggiungere le seguenti: I Comuni sono autorizzati a superare i limiti per l'anticipazione di cassa di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000. I relativi interessi sono a carico dello Stato.
*4. 196. Galletti, Cera.
Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, secondo periodo, dopo le parole: www.finanze.it aggiungere le seguenti: I Comuni sono autorizzati a superare i limiti per l'anticipazione di cassa di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000. I relativi interessi sono a carico dello Stato.
*4. 184. Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Comaroli, Dal Lago.
Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, secondo periodo, dopo le parole: www.finanze.it aggiungere le seguenti: I Comuni sono autorizzati a superare i limiti per l'anticipazione di cassa di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000. I relativi interessi sono a carico dello Stato.
*4. 78. Albini, Causi, Lenzi.
Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, secondo periodo, dopo le parole: www.finanze.it aggiungere le seguenti: I Comuni sono autorizzati a superare i limiti per l'anticipazione di cassa di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000. I relativi interessi sono a carico dello Stato.
*4. 412. Cambursano.
Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, secondo periodo, dopo le parole: sul sito internet www.finanze.gov.it2, aggiungere le parole: La tabella dovrà essere pubblicata sul sito internet indicato entro il 10 maggio 2012.
4. 90. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Dal Lago.
Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed.
*4. 77. Albini, Causi, Lenzi.
Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: non da diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed.
*4. 185. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Dal Lago.
Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, quarto periodo, sopprimere le parole da: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri fino a: per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.
4. 79. Zeller, Brugger.
Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, quarto periodo, sostituire le parole: entro il 10 dicembre 2012 e Entro il 30 settembre 2012, rispettivamente, con le seguenti: entro il 31 ottobre 2012 e Entro il 30 novembre 2012.
Conseguentemente, alla medesima lettera h), capoverso comma 12-ter, premettere i seguenti periodi: Tutti i soggetti passivi devono presentare entro il 31 luglio 2012 la dichiarazione di possesso dell'immobile regolarmente assoggettato a IMU utilizzando i modelli approvati con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. I comuni, entro sessanta giorni, devono comunicare i dati così raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze per l'attualizzazione dell'accertamento convenzionale.
4. 76. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-ter, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni dalla data con le seguenti: entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento; quindi entro l'anno successivo a quello della data e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per tutti gli immobili ed i terreni posseduti alla data del 1o gennaio 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
4. 97. Galletti, Cera.
Al comma 5, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) al comma 13, dopo le parole: «Restano ferme le disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, nonché quelle».
4. 95. Fogliardi.
Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-ter, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni dalla data con le seguenti: entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della data; quindi entro l'anno successivo a quello della data e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per tutti gli immobili ed i terreni posseduti alla data del 1o gennaio 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
4. 413. Cambursano.
Al comma 5, lettera i), comma 12-bis, sopprimere le parole: per l'anno 2012.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: e le relative pertinenze fino alla fine del periodo, con le seguenti: non è dovuta. È altresì istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi, compresi quelli derivanti da trattamento pensionistico, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, un contributo di solidarietà sulla parte eccedente il predetto importo tale da determinare un gettito pari alla soppressione dell'IMU sull'abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare del contributo di solidarietà e le modalità di ripartizione tra gli enti locali ai fini di compensare il minor gettito derivante dalla soppressione dell'IMU sull'abitazione principale.
4. 351. Fugatti, Dal Lago.
Al comma 5, lettera i), comma 12-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In alternativa i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente il 16 giugno ed il 16 settembre.
4. 352. Galletti, Cera.
Al comma 5, lettera i), dopo il capoverso comma 12-ter, aggiungere il seguente:
«12-quater. Fino al termine previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, no 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, no 214, gli importi relativi all'imposta municipale superiori ai 500 euro possono essere rateizzati per un numero di'rate mensili non superiori a 12. Con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 del presente articolo saranno definite le modalità e i criteri per accedere alla rateizzazione dell'imposta dovuta.»
4. 416. Marmo.
Al comma 5 dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) al comma 15 dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: «A partire dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione delle delibere che istituiscono le aliquote relative all'imposta municipale propria, i comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere per essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it».
4. 96. Galletti, Cera.
Al comma 5, sostituire la lettera l), con la seguente:
l) dopo il comma 13 inserire il seguente: «13-bis. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse si esplicano ai fini del calcolo e del pagamento dell'acconto dell'imposta, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, il calcolo e il pagamento dell'acconto sono effettuati sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi con il pagamento del saldo sulla base dell'imposta annua complessivamente dovuta in base alle modifiche deliberate nei termini di legge».
4. 353. Albini, Fluvi.
Al comma 5, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) al comma 14-ter dopo le parole: «decreto del ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28» sono aggiunte le seguenti: «nonché con esclusione dei fabbricati esenti dall'imposta municipale propria,».
4. 35. Brugger, Zeller.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: «L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431»;
b) al comma 9, le parole: «, ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7»;
c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo».
5. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere a) e b) del comma 5-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 5-quater.
5. 3. All'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso il secondo periodo.
*4. 80. Braga, Marchignoli, De Micheli.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: «L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431»;
b) al comma 9, le parole: «, ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7»;
c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo».
5. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere a) e b) del comma 5-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 5-quater.
5. 3. All'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso il secondo periodo.
*4. 99. Galletti, Cera.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: «L'aliquota è ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431»;
b) al comma 9, le parole: «, ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7»;
c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo».
5. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere a) e b) del comma 5.1 si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 5-quater.
4. 414. Cambursano.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado. La disposizione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013; al minor introito derivante dalla disposizione.
5.1.1. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.
4. 16. Pastore, Dal Lago.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge n. 104 del 1992, che appartenga al medesimo nucleo familiare.
4. 20. Martini, Dal Lago.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. In presenza di un acquirente che, dopo la stipula del compromesso, con atto formale è stato immesso nel possesso dell'immobile e ivi vi ha preso la residenza, l'IMU deve essere pagata dallo stesso acquirente possessore anche se ancora non è stato stipulato l'atto definitivo di compravendita.
4. 8. De Pasquale.
Sopprimere il comma 5-bis.
4. 130. Brugger, Zeller.
Al comma 5-bis, sostituire le parole: possono essere individuati con le seguenti: sono individuati
Conseguentemente, al medesimo comma 5-bis:
dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 504 aggiungere le seguenti: classificati montani
dopo le parole: dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) aggiungere le seguenti: e nelle Regioni ricomprese nell'Obiettivo 1 nell'ambito del quadro finanziario pluriennale del periodo di programmazione 2000-2006
sopprimere le parole: nonché, eventualmente, anche.
4. 132. D'Antoni, Oliverio, Ginoble, Iannuzzi, Margiotta, Cuomo, Fadda, Marrocu, Servodio.
Al comma 5-bis, sopprimere le parole: nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.
4. 131. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Dal Lago.
Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9.
4. 133. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Dal Lago.
Sopprimere il comma 5-quater.
4. 134. Zeller, Brugger.
Al comma 5-sexies, lettera a) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 5-sexie, aggiungere il seguente:
5-sexies. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-sexies, lettera a), pari a euro 20.000.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 356. Zeller, Brugger.
Al comma 5-sexies, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: salvo che non siano utilizzati anche occasionalmente per attività di tipo commerciale.
4. 270. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano,Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
Al comma 5-octies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
Per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge aventi per oggetto immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali è già stata eseguita la registrazione, e per i contratti prorogati per i quali è già stata effettuato il pagamento dell'imposta di registro, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione relativa ai redditi 2012 da presentare nell'anno 2013. Non si rimborsano le imposte di registro e di bollo versate e il locatore è tenuto per il periodo d'imposta 2012 al versamento dell'acconto della cedolare secca, ove dovuto. L'applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2013 ha effetto anche per l'annualità contrattuale decorrente dall'anno 2012. Per i contratti registrati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione si esercita in sede di registrazione con gli appositi modelli. In particolare per i contratti per i quali il termine di registrazione scade tra l'entrata in vigore della presente legge e il 1 luglio 2012 la registrazione, anche ai fini dell'opzione, può essere effettuata entro il 1o luglio 2012.
Conseguentemente, dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-octies, pari a euro 6.000.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 141. Zeller, Brugger.
Dopo il comma 5-octies, aggiungere i seguenti:
5-novies. In via sperimentale, per gli anni 2012, 2013, 2014 fino al 2015 per i fabbricati residenziali a disposizione l'IMU sostituisce l'ICI e il 50 per cento dell'IRPEF dovuto sulla rendita di tali fabbricati.
5-decies. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: «euro 200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 240».
4. 142. Nannicini.
Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili» sono soppresse.
4. 136. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.
Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 91-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla fine aggiungere le seguenti parole: «In ogni caso, le modalità non commerciali di cui al presente comma si definiscono in maniera compatibile con la normativa europea al riguardo, ed, in particolare, si definiscono tali se non sono dirette alla produzione o circolazione di beni e servizi oppure se sono svolte con criteri di gestione tali da non coprire, con i corrispettivi, i costi di gestione».
4. 139. Mura, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.
Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole: «articolo 17, comma 3» con le seguenti: «articolo 17, comma 1».
4. 137. Messina, Mura, Borghesi, Cimadoro, Barbato.
Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 91-bis, dopo il comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili» sono soppresse.
4. 140. Barbato, Mura, Borghesi, Cimadoro, Messina.
Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11.
4. 138. Lenzi.
Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. Le esenzioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applicano alle fondazioni bancarie.
*4. 143. Barbato, Borghesi.
Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. Le esenzioni di cui al comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applicano alle fondazioni bancarie.
*4. 144. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Dal Lago.
Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11.
**4. 145. Albini, Causi, Lenzi.
Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11.
**4. 415. Cambursano.
Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
5-novies. Le disposizioni di cui al comma 5-novies si applicano anche ai fabbricati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ricadenti nei territori dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali avvenute successivamente al 31 dicembre 2008.
4. 355. Sereni, Verini, Mariani, Marchi, Marchignoli, Andrea Orlando, Vannucci.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
4. 148. Bucchino, Fedi, Porta, Garavini, Gianni Farina.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 102 è inserito il seguente: ”02-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni per la realizzazione degli interventi infrastrutturali compresi nel programma per le celebrazioni del 150o anniversario dell'Unità d'Italia. L'esclusione delle spese per anche se esse sono effettuate in più anni.
4. 149. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: L'esenzione per i consorzi tra enti locali per lo sviluppo di aree industriali si applica a quelli costituiti con legge speciale.
4. 150. Naccarato.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere i seguenti:
12-ter.1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti: «, ovvero l'unica unità immobiliare di proprietà di contribuenti italiani residenti all'estero, anche nel caso in cui ivi dimorano abitualmente familiari entro il primo grado di parentela».
12-ter.2. I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, da un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 500 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212, l'imposta è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2012.
4. 159. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Dal Lago.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere i seguenti:
12-ter.1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 8. sostituire le parole: 0,2 per cento con le seguenti: 0,1 per cento e le parole: 0,1 per cento con le seguenti: 0,05 per cento.
12-ter.2. I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, da un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 500 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212, l'imposta è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2012.
4. 161. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Dal Lago.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere i seguenti:
12-ter.1. Al fine di una più equa e razionale imposizione della base imponibile per i terreni agricoli e dei fabbricati rurali ad uso strumentale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, alla sospensione per gli anni 2012 e 2013 dell'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
12-ter.2. Conseguentemente sono soppressi i seguenti commi: 1-bis, lettera a); il comma 5, lettera d): la lettera e) del comma 5 la lettera e) del comma 5 e il comma 5-bis del medesimo articolo.
12-sexies). Agli oneri derivanti dal comma 12-quater, dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente: 2-ter. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica, in ogni caso, alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
4. 155. Faenzi, Beccalossi.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere i seguenti:
12-ter.1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 145, la parola: «parziale» è abolita;
b) al comma 147, la parola: «cinque» è sostituita dalla parola «dieci»;
c) al comma 149: alla lettera b), sono abolite le parole da: «con l'esclusione» a «esistenti»; alla lettera h), le parole da: «a nuovi» a «culturali» sono sostituite dalle parole: «alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive»; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente «h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.»;
d) al comma 150, sostituire le parole: «20 per cento dell'ammontare» con le parole: «all'ammontare».
12-ter.2 Le modifiche di cui al comma 12-quater acquistano efficacia con riferimento a decorrere dall'anno d'imposta 2012.
12-ter.3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche in relazione all'anticipo in via sperimentale del nuovo tributo di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria (IMU). Il comune adotta i provvedimenti correttivi di natura regolamentare, eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come integrati e modificati dal comma 1.
4. 183. Albini, Causi, Lenzi.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.
3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate a scopo turistico senza l'intermediazione di agenzie immobiliari. Il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
4. 166. Albini, Causi, Lenzi.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Nell'artico 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
d) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.
4. 152. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Dal Lago.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Le province applicano agli atti soggetti ad IVA la misura fissa dell'imposta provinciale di trascrizione di cui al numero 2 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione). In alternativa, le province possono stabilire, con apposita deliberazione, per gli atti di cui al primo periodo, la misura tariffaria secondo i criteri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 435 del 1998, e all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per gli atti non soggetti ad IVA. Nelle more dell'adozione delle predette deliberazioni, le province applicano le misure tariffarie vigenti alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
4. 154. Nicco.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. All'articolo 1, comma 1-quater, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2009, che siano capoluoghi di provincia.
4. 164. Lolli.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. All'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 10 del 2011, le parole: «in deroga all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2012, 2013 e 2014 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 78, del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, come modificato dall'articolo 4 comma 102, della legge n. 183 del 2011, all'articolo 14, comma 7 e 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111, del 2011, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2012, 2013 e 2014 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno.»
4. 165. Lolli.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. All'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 1, comma 557, della legge 7 dicembre 2006, n. 296.»
4. 170. Lolli.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. All'articolo 35 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
10-bis: Al fine di ridefinire e dare coerenza e stabilità al sistema di fiscalità e finanza locale fino alla sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, stabilito al comma 8, il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere dei comuni soggetti alle disposizioni di cui al comma 9 è raddoppiato rispetto a quanto disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720. Fino al 31 dicembre 2014 è inoltre riconosciuto agli enti un contributo pari alla differenza tra quanto percepito ai sensi del precedente periodo e l'ammontare complessivo degli interessi attivi incassati dagli enti nel corso dell'esercizio finanziario 2011.
4. 153. Mura, Borghesi, Messina, Barbato.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. L'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.
4. 156. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Dal Lago.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Alla lettera gg-quinquies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: «; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso.»
4. 167. Albini, Causi, Lenzi.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. All'articolo 2 comma 36, ultimo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, della legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 36, ultimo periodo, le parole: «degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «della quota del gettito IMU riservata all'erario per essere attribuita ai comuni al fine di ridurre l'imposizione IMU sugli immobili destinati ad abitazione principale.»
4. 162. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Dal Lago.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Al fine di far fronte all'emergenza e alla ricostruzione post-sisma e allo scopo assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, anche dopo la cessazione dell'emergenza, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e ai limiti di spesa di cui alle norme citate nel precedente periodo, il Comune de L'Aquila è autorizzato a procedere alla stipula dei contratti di lavoro finalizzati agli inquadramenti del personale risultato idoneo nei concorsi per le progressioni di carriera, banditi sulla scorta del parere favorevole del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2010, programmati entro il 31 dicembre 2009 e i cui procedimenti si siano conclusi entro il 31 dicembre 2010, nei limiti dei posti previsti dalla dotazione organica ancora disponibili, e senza oneri a carico dello Stato.
4. 168. Lolli.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. In considerazione della crisi sismica del 6 aprile 2009, l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al comune de L'Aquila.
4. 173. Lolli.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Al fine di far fronte all'emergenza e alla ricostruzione post-sisma della Città de L'Aquila e dei Comuni individuati dal articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, per il triennio 2012, 2013 e 2014, sono disapplicati i commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.
4. 182. Lolli.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. In considerazione della crisi sismica del 6 aprile 2009, l'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al comune de L'Aquila.
4. 172. Lolli.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Al fine di far fronte all'emergenza e alla ricostruzione post-sisma, i limiti di spesa previsti dall'articolo 9 comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010, così come modificato dall'articolo 4 comma 102 della legge n. 18 del 2011, non si applicano, con riferimento ai Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, e limitatamente al triennio 2012-2013-2014, alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di lavoro accessorio.
4. 169. Lolli.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. In considerazione della crisi sismica del 6 aprile 2009, l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al comune de L'Aquila.
4. 175. Lolli.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Al fine di far fronte all'emergenza e alla ricostruzione post-sisma, all'articolo 14 comma 9 del decreto-legge 78 del 2012, le parole: «20» sono sostituite dalle parole «100 per cento», per il triennio 2012-2013-2014, limitatamente ai Comuni individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009.
4. 181. Lolli.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. In considerazione della crisi sismica del 6 aprile 2009, l'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al comune de L'Aquila.
4. 176. Lolli.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. In considerazione della crisi sismica del 6 aprile 2009, l'articolo 10, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica al comune de L'Aquila.
4. 174. Lolli.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. In considerazione della crisi sismica del 6 aprile 2009, l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica al comune de L'Aquila.
4. 177. Lolli.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Al fine di far fronte all'emergenza e alla ricostruzione post-sisma, all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito nella legge 111 del 2011, che ha modificato l'articolo 76 comma 7 decreto-legge 112 del 2008 convertito dalla legge 133/2008, dopo le parole «quotate sui mercati regolamentari», è aggiunto il seguente periodo: «e, limitatamente al triennio 2012-2013-2014, ai Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009».
4. 180. Lolli.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. In considerazione della crisi sismica del 6 aprile 2009, per il triennio 2012-2014, il comune de L'Aquila non è soggetto al rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.
4. 171. Lolli.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi, dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate alcune voci di interesse nazionale che saranno individuate in sede di conferenza stato città e autonomie locali recepito con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. 178. Albini.
Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
12-ter.1. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti regionali destinati alla realizzazione degli investimenti sono conteggiati in termini di cassa, nella misura di 3 miliardi dei residui attivi risultanti al 31 dicembre 2010.
4. 179. Albini, Causi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. – (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986) – 1. Per le attività lavorative effettuate ai di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi”.
4. 010. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Dal Lago.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. –(Riscossione delle entrate dei comuni-Procedure di esecuzione dei debiti fino a 2.000 euro). – 1. Alla lettera gg-quinquies del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: «; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso».
4. 019. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Dal Lago.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. – (Riscossione delle entrate dei comuni-quote inesigibili). – 1. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 33 dell'articolo 23 è così sostituito:
«33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali»;
b) al comma 34, la lettera c) è soppressa.
4. 020. Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Dal Lago.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. –. (Soggetto attivo dell'IMU e applicazione dell'imposta agli immobili di proprietà comunale). – 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11».
4. 07. Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Dal Lago.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. – (Disciplina delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria). – 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte le parole: «, anche diversificandola con riferimento alle diverse destinazioni d'uso degli immobili e caratteristiche socioeconomiche dei soggetti passivi.»;
b) al comma 10 è aggiunto, dopo le parole: «unità immobiliari tenute a disposizione.», il seguente periodo: «Il predetto divieto non si applica nel caso in cui la deliberazione di elevazione dell'importo della detrazione sia riferita a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale».
4. 08. Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Comaroli, Dal Lago
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. – (Superficie assoggettabile al tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili RES). – 1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è così sostituito:
«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
4. 015. Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Comaroli, Dal Lago.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. – (Riduzione dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica per l'illuminazione pubblica). – 1. All'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 30 dicembre 2011, è aggiunto il seguente periodo: «I consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica rimangono assoggettati all'aliquota dello 0,0031 per ogni chilowattora».
4. 016. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Dal Lago.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. – (Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo). – 1. All'articolo 2, comma 10, lettera b, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole «tributi statali», inserire le parole «e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati».
4. 014. Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Dal Lago.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. – (Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23/2011 – Imposta di soggiorno). – 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituito dal seguente:
«1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.
3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate a scopo turistico senza l'intermediazione di agenzie immobiliari. Il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
5. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
6. I gestori delle strutture ricettive e le agenzie di intermediazione immobiliare, comunque operanti o denominati, sono responsabili dell'imposta, sulla base degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina:
a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità dei soggiorno;
c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta;
d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 6;
e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.
8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, adottato previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
10. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Dal medesimo termine decorrono le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime
11. Sono fatte salve le deliberazioni di istituzione dell'imposta di soggiorno adottate dai comuni per il 2011 entro i termini per la deliberazione del relativo bilancio di previsione, sulla base della previgente versione del presente articolo».
4. 011. Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Dal Lago.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. – (Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 – Imposta di scopo). – 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 145, la parola «parziale» è abolita;
b) al comma 147, la parola «cinque» è sostituita dalla parola «dieci»;
c) al comma 149: alla lettera b), sono abolite le parole da «con l'esclusione» a «esistenti»; alla lettera h), le parole da «a nuovi» a «culturali» sono sostituite dalle parole «alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive»; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.»;
d) al comma 150, sostituire le parole «30 per cento dell'ammontare» con le parole «all'ammontare».
2. Le modifiche di cui al comma 1 acquistano efficacia con riferimento a decorrere dall'anno d'imposta 2012.
3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche in relazione all'anticipo in via sperimentale del nuovo tributo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria (IMU). Il comune adotta i provvedimenti correttivi di natura regolamentare, eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come integrati e modificati dal comma 1.
4. 012. Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Comaroli, Dal Lago.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. – (Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni). – 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
4. 09. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Dal Lago
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. – (Revisione dei criteri direttivi dell'imposta municipale secondaria). – 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole «, anche a fini pubblicitari» sono abolite;
b) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera:
«a-bis) nel caso di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo, nonché di insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a cinque metri quadrati, anche se installati su suolo privato, il presupposto del tributo, in luogo dell'occupazione, è l'esposizione pubblicitaria misurata in ragione della dimensione del messaggio pubblicitario e delle caratteristiche dell'impianto, sulla base di metodi appropriati in relazione alle diverse tipologie di impianti»;
c) al comma 2, alla lettera d) sono abolite le parole «le sanzioni» e dopo la medesima lettera è aggiunta la seguente:
«d-bis) Le sanzioni sono determinate sulla base dei principi di cui ai decreti legislativi numeri 471, 472, e 473 del 1997, nonché tenendo conto delle modalità attualmente previste per la tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'imposta comunale sulla pubblicità»;
d) al comma 2, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere:
«g) il regolamento determina le misure delle indennità di occupazione, commisurate alle tariffe che sono comunque applicabili, nei casi di abusivismo;
h) conferma degli obblighi di regolamentazione comunale delle modalità e dei requisiti per le concessioni di spazi pubblici e per l'esposizione o gestione dei mezzi pubblicitari».
4. 013. Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Dal Lago.
ART. 4-bis.
Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. (Esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti e riduzione del compenso per diritto d'autore in favore delle manifestazioni organizzate dai comuni, dalle associazioni pro loco e da enti e associazioni senza scopo di lucro). – 1. Non è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per l'organizzazione e per l'allestimento di manifestazioni promozionali di carattere culturale, propagandistico, musicale, teatrale, folcloristico o sportivo svolte dai comuni, dalle associazioni pro loco e dagli enti e associazioni senza scopo di lucro, di seguito denominati «comuni e associazioni», purché realizzati, anche in forma non occasionale, a fini istituzionali, quale strumento di comunicazione e di relazione socio-culturale con la comunità territoriale.
2. Sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui al comma 1 le manifestazioni per le quali il comune o l'associazione stanzia contributi specifici ovvero percepisce introiti o contributi per il loro allestimento o per la partecipazione del pubblico.
3. Formano oggetto dell'esenzione di cui all'articolo 1 le seguenti manifestazioni, direttamente organizzate dai comuni o dalle associazioni:
a) spettacoli musicali e festival di canzoni;
b) concerti di musica classica, lirica, leggera o jazz;
c) spettacoli di danza e di balletto;
d) spettacoli di arte varia;
e) concerti di bande, spettacoli di majorette e rassegne di gruppi folclorici;
f) corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche;
g) spettacoli cinematografici;
h) trattenimenti danzanti.
4. Le manifestazioni di cui al precedente comma 3 possono essere effettuate in luogo aperto o chiuso, a condizione che si svolgano in locali di proprietà pubblica o privata non adibiti normalmente allo svolgimento di spettacoli.
5. Non sono assoggettati al diritto d'autore né alla base di calcolo del biglietto corrispondente alla categoria di posti, i biglietti o gli altri titoli che consentono l'ingresso gratuito alle manifestazioni di cui al precedente comma 3.
6. Per gli introiti costituiti da erogazioni di enti pubblici, esclusi i comuni e le associazioni, a corrispettivo di un rapporto, o da proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da soggetti privati, destinati in modo specifico all'allestimento di una manifestazione di cui al precedente comma 3, il compenso per il diritto d'autore è dovuto su un importo pari al 30 per cento dell'ammontare totale delle erogazioni o dei proventi.
7. L'abbattimento forfettario di cui al precedente comma 6 è stabilito in ragione dell'eventuale destinazione delle erogazioni o dei proventi a spese e ad eventi collaterali non assoggettabili al diritto d'autore.
8. Qualora le erogazioni o i proventi di cui al comma 6 articolo siano destinate a manifestazioni non elencate al comma 3, l'importo corrispondente alla percentuale del 30 per cento deve essere ripartito proporzionalmente a tutte le utilizzazioni per le quali è previsto il pagamento del diritto d'autore, ai sensi della presente legge.
9. Per le erogazioni in beni o in servizi si tiene conto del valore corrispondente del bene o del servizio prestato, con l'obbligo di esibire la documentazione utile, contabile o contrattuale, per la verifica degli importi dichiarati.
4-bis. 01. Buonanno, Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.
Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. (Imposta mobilità Comune di Venezia). – 1. Dopo il comma 3-quinquies dell'articolo 30 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere il seguente comma: 3-sexies. Il Comune di Venezia può istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di mobilità a carico di coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare oppure alloggiano sulle navi da crociera che partono e/o arrivano nel Porto di Venezia, di importo unitario compreso tra Euro 0,50 e Euro 10,40. Il relativo gettito è destinato anche a finanziare interventi di maggior fruizione dei mezzi pubblici di trasporto lagunare e di sviluppo della mobilità sostenibile nel centro storico della Città di Venezia. Il Comune di Venezia ha la facoltà di disporre con proprio regolamento nuove modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per particolari periodi di tempo.
4-bis. 07. Galletti, Cera.
Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. (Istituzione dell'imposta anti-evasione). – 1. A decorrere dal periodo di imposta 2013 è istituita l'imposta anti-evasione.
2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS/8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
4. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;
c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;
e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;
g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.
5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:
a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.
9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
4-bis. 010. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.1. (Distinzione in fattura dei canoni di noleggio autoveicoli e dei relativi costi accessori). – 1. All'articolo 23, comma 42, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché il dettaglio della spesa suddiviso tra i canoni pagati per la locazione degli autoveicoli ed il costo degli oneri accessori aggiuntivi.
4-bis. 011. Carella.
ART. 4-ter.
Sopprimere il comma 13.
*4. 250. Fugatti.
Sopprimere il comma 13.
*4. 251. Barbato.
ART. 5.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23, comma 28, lettera a) del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo le parole: «entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.» sono aggiunte seguenti: «A partire dall'anno 2012 il software per il calcolo degli studi di settore Gerico, deve essere reso disponibile entro il 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore».
*5. 1. Galletti, Cera.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 23,comma 28, lettera a) del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo le parole: «entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.» sono aggiunte seguenti: «A partire dall'anno 2012 il software per il calcolo degli studi di settore Gerico, deve essere reso disponibile entro il 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore».
*5. 5. Bitonci.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo di proroga di cui ai precedenti commi 4 e 5 non può andare oltre il 30 settembre 2012.
5. 2. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2012 il software per il calcolo degli studi di settore Gerico, deve essere reso disponibile entro il 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore».
5. 3. Marchignoli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. Al fine di garantire che la solidarietà si ricolleghi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa, nei casi in cui sussista obbligazione solidale posta a carico delle parti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 per il pagamento dell'imposta dovuta, Equitalia Spa, nell'esercizio dell'attività di riscossione del tributo, è tenuta ad agire, in prima istanza, nei confronti dei beni dai quali si è generata la solidarietà passiva dei coobbligati.
5. 4. Borghesi, Barbato, Messina.
ART. 6.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
6. 1. Albini, Causi, Lenzi.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. Le categorie catastali A5, abitazioni di tipo ultrapopolare, e A6, abitazioni di tipo rurale, sono soppresse e le unità immobiliari urbane (U.I.U.) ricomprese in dette categorie sono classificate, in sede di prima applicazione, nella categoria A2, abitazioni di tipo civile, fino all'entrata in vigore di nuove categorie di classamento di immobili e terreni.
5.2. I proprietari delle unità immobiliari di cui al comma 5.1 sono soggetti al conseguente aggiornamento del computo dell'IMU, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sulla base della classificazione degli immobili nella categoria A2, salvo presentazione in Catasto dell'aggiornato stato di consistenza degli immobili entro il 31 maggio 2012.
6. 300. Morassut.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Le compravendite immobiliari concluse a valori di mercato uguali o superiori a quelle indicate dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio sono, in ogni caso, escluse da successivi accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
6. 3. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
ART. 8.
All'articolo 8, premettere il seguente:
Art. 08.
(Valutazione ufficiale del tax gap e degli obiettivi annuali di recupero del gettito).
1. All'articolo 10, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, dopo le parole «nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche.», sono aggiunte le seguenti: «In questa sezione del DEF è indicato il tax gap previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevedono non saranno pagate, sia come indice complessivo che articolato in riferimento alle principali imposte. Sono altresì indicati gli obiettivi annuali del recupero di gettito conseguenti alle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché i risultati conseguiti nell'anno precedente, distinguendo tra imposte accertate e quelle effettivamente riscosse. I dati sul recupero di gettito evaso sono distinti tra i proventi dell'attività di accertamento vera a propria e quelli derivanti dal recupero di somme dichiarate e non versate, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché da correzioni di errori nella liquidazione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, attraverso separata contabilizzazione.
08. 10. Donadi, Barbato, Messina, Borghesi.
All'articolo 8, premettere il seguente:
Art. 08.
(Valutazione ufficiale del tax gap e degli obiettivi annuali di recupero del gettito).
1. All'articolo 10, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, dopo le parole «nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche», sono aggiunte le seguenti: ”In questa sezione del DEF è indicato il tax gap previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevedono non saranno incassate. Sono altresì indicati gli obiettivi annuali del recupero di gettito conseguenti alle attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscali, nonché i risultati conseguiti nell'anno precedente, distinguendo tra imposte accertate e quelle effettivamente riscosse.
2. con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1.
08. 300. Cambursano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: «articoli 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 3 e 4».
8. 2. Barbato, Borghesi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-undecies sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-duodecies. – (Reati tributari). 1. In relazione alla commissione dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25-terdecies. – (Reati in materia di accise). – In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».
8. 3. Barbato, Borghesi.
Sopprimere commi 4 e 5.
8. 4. Lussana.
Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
4. I ricavi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici; i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e, in caso di accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
8. 5. Maggioni.
Sopprimere il comma 7.
*8. 7. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
Sopprimere il comma 7.
*8. 300. Cambursano.
Sostituire il comma 7 con il seguente: All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole «all'Agenzia delle entrate che attiva» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza che attivano».
**8. 8. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
Sostituire il comma 7 con il seguente: All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole «all'Agenzia delle entrate che attiva» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza che attivano».
**8. 301. Cambursano.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 12-sexies, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» aggiungere le seguenti: «, o per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e degli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
7-ter. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,» aggiungere le seguenti: «ed agli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
8. 9. Barbato.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. L'Agenzia delle entrate elabora, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.
8. 11. Barbato, Messina, Borghesi.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. L'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente:
«Art. 44. – 1. I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.
2. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza».
8. 12. Fluvi, Albini, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera i-octies), è aggiunta la seguente:
«i-novies) le spese sostenute, per un importo non superiore a 2.000 euro annui, per l'effettuazione, presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di lavori di manutenzione e di riparazione, effettuati, a qualunque titolo, da prestatori d'opera. Dette spese devono essere certificate da fattura contenente la specificazione della natura e dalla qualità dei lavori eseguiti e l'indicazione del codice fiscale del destinatario».
8. 13. Messina, Barbato, Borghesi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. Il termine di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativo ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, è prorogato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 14. Barbato, Messina, Borghesi.
Al comma 10-bis, lettera a), le parole: in possesso di almeno cento unità immobiliari sono sostituite dalle seguenti: in possesso di almeno venti unità immobiliari.
8. 302. Cambursano.
Sopprimere il comma 11.
8. 16. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.
Al comma 12, sopprimere la lettera b).
8. 17. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.
Al comma 14, dopo le parole al momento del rimborso, aggiungere le seguenti: Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.
8. 20. Froner.
Al comma 16, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) al comma 12, primo periodo, dopo le parole »ovvero comunque dismesse«, sono inserite le seguenti »nel corso dell'anno 2011”.
8. 2. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.
Al comma 16, lettera e), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'imposta non è dovuta altresì dalle persone fisiche che sono cittadini italiani e che possiedono anche la cittadinanza del paese estero nel quale è situato l'immobile;».
8. 21. Togni.
Al comma 16, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis. L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, è considerata adibita ad abitazione principale.
Conseguentemente, dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
25-bis. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 lettera f-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012.
8. 44. Di Biagio.
Al comma 16, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis. In deroga a quanto previsto dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, è data facoltà alle persone fisiche dichiarate fallite, in età pensionabile, di poter stipulare contratto di conto corrente con il sistema bancario nazionale. Tale contratto permette di eseguire un'unica tipologia di operazione: l'accredito sul conto corrente delle spettanze pensionistiche, direttamente dal soggetto erogatore.
8. 306. Marmo.
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17.1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente articolo:
«Art. 11-bis. – (Dichiarazione patrimoniale). – 1. I contribuenti devono riportare in un prospetto allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia e all'estero di qualsiasi tipologia.
2. L'Agenzia delle entrate provvederà a inserire il prospetto di cui al comma 1 nella modulistica delle dichiarazioni dei redditi a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012».
17.2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471, è inserito il seguente:
«4-bis. Se nella dichiarazione di cui all'articolo 11-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è omesso un cespite patrimoniale, tale cespite, se individuato dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, viene confiscato, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, su richiesta degli uffici che hanno effettuato l'accertamento».
8. 18. Borghesi, Barbato, Messina.
Sopprimere il comma 23.
*8. 29. Miotto.
Sopprimere il comma 23.
*8. 303. Cambursano.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. All'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 dopo le parole «rivendita di tabacchi »aggiungere le seguenti «, ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293» e dopo le parole «prescrizioni tecniche» aggiungere le seguenti «, di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,».
8. 27. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole «del patentino,» sono inserite le seguenti «quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».
8. 30. Dussin.
Sopprimere i commi 24 e 24-bis.
8. 40. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.
Sopprimere il comma 24.
*8. 33. Barbato, Paladini, Aniello Formisano, Messina, Borghesi.
Sopprimere il comma 24.
*8. 304. Cambursano.
Al comma 24, secondo periodo, dopo le parole: a propri funzionari aggiungere le seguenti: secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
8. 32. Schirru, Codurelli, Bellanova, Gatti, Mattesini, Gnecchi.
Sopprimere il comma 24-bis.
8. 41. Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Forcolin.
Al comma 24-bis, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti numerici con le seguenti: nei limiti numerici del 50 per cento.
8. 39. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Al comma 24-bis, secondo periodo, sostituire le parole: assicurando l'invarianza di spesa a regime con le seguenti: assicurando la riduzione della spesa a regime del 10 per cento.
8. 38. Goisis.
Al comma 24-bis, dopo le parole: Forze armate aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli del Corpo delle Capitanerie di porto ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per assicurare l'ordinario svolgimento dei compiti del Corpo delle Capitanerie di porto e per le relative esigenze di funzionamento, per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro nonché, a decorrere dall'anno 2013, di 9 milioni di euro.
8. 37. Fogliardi.
Dopo il comma 24-bis, aggiungere il seguente:
24-ter. Al fine di permettere il proseguimento dell'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente è autorizzato per l'anno 2012 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, operando le necessarie variazioni interne di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 34. Fedriga.
Dopo il comma 24-bis, aggiungere il seguente:
24-ter. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente è autorizzato per l'anno 2012 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, operando le necessarie variazioni interne di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 305. Gianni.
Dopo il comma 24-bis, aggiungere il seguente:
24-ter. A decorrere dal 2012, i premi di produttività e tutte le altre voci variabili di retribuzione dei militari della Guardia di Finanza e del personale dell'Agenzia dell'Entrate sono parametrati non alle somme contestate attraverso gli atti di riscossione, ma alle somme effettivamente recuperate dall'Erario dopo la conclusione del contenzioso tributario.
8. 35. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.
Dopo il comma 25-bis, aggiungere i seguenti:
25-ter. L'Agenzia delle Entrate, al fine di favorire il rapporto con i contribuenti, elabora un piano di valutazione delle società di riscossione operanti sull'intero territorio nazionale, secondo le modalità previste dal comma successivo, per giungere all'attribuzione di un attestato di riconoscimento per le agenzie che si distinguono per la correttezza e l'efficienza nei rapporti con i contribuenti. Tale attestato dovrà essere esposto in modo visibile all'esterno dell'agenzia.
25-quater. I criteri di valutazione delle agenzie sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni dei consumatori, da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti entro i 30 giorni successivi.
8. 43. Rivolta.
Dopo il comma 25-bis, aggiungere il seguente:
25-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva predisposto dall'Istat. Con provvedimento di natura non regolamentare emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di redazione del predetto rapporto.
8. 6. Barbato.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(IVA su opzione per le locazioni e cessioni di abitazioni).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, i numeri 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili beati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, o, oltre il quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008»;
b) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies è sostituito dal seguente:
«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 46.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», di cui al decreto 10 dicembre 2011 «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014», programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 016. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria).
1. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere, riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo contò di quanto previsto dal comma 2»;
e) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale».
2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 05. Barbato, Messina, Borghesi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Reintroduzione del reato di falso in bilancio).
1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: »con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e« e le parole: »previste dalla legge« sono soppresse;
2) le parole: »con l'arresto fino a due anni« sono sostituite dalle seguenti: »con la reclusione fino a cinque anni«;
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: »False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati«;
b) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni»;
c) al sesto comma, le parole: »per i fatti previsti dal primo e terzo comma« sono soppresse;
d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.
3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2622-bis. – (Circostanza aggravante). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate«.
4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: »con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,« e le parole: », se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,« sono soppresse;
2) dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: «consapevolmente»;
3) le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a quattro anni»;
b) il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni. Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata».
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 06. Donadi, Barbato, Messina, Borghesi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis
(Destinazione del gettito recuperato dal contrasto all'evasione al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale).
1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis. – (Finalizzazione delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione). – 1. A partire dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione confluiranno nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e saranno interamente finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese, dando priorità alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie tramite l'incremento delle detrazioni per carichi familiari e dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. La misura dell'incremento della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
8. 07. Donadi, Barbato, Messina, Borghesi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Detrazioni di spese dalla base imponibile relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai fini del contrasto dell'evasione fiscale).
1. In funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva tramite il rafforzamento di meccanismi di contrasto di interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite annualmente, per ogni periodo d'imposta, le spese documentate per le quali spetta una detrazione totale o parziale dall'imponibile dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, il limite complessivo di tali detrazioni per ogni singolo contribuente, la loro eventuale ripartizione in quote annuali, le modalità di certificazione di tali spese, nonché le relative procedure di controllo.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti, ai fini del contrasto dell'evasione fiscale, tramite l'attuazione delle disposizioni del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui, si provvede, oltre che con il maggiore gettito derivante dall'ampliamento delle basi imponibili relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle addizionali ad essa collegate e all'imposta regionale sulle attività produttive, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
8. 08. Borghesi, Barbato, Palagiano, Messina.
Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:
«Art. 8-bis.
(Verifica annuale con le tecnologie informatiche di tutti i codici fiscali).
1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire i commi da 2 a 4-ter con i seguenti:
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
2-bis. Le comunicazioni periodiche di cui al comma 2 devono comprendere anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti e l'importo complessivo delle operazioni relative ai singoli contribuenti dedotti gli interessi ed i dividendi.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate, ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e dei precedenti commi 2 e 2-bis, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la verifica annuale di tutti i codici fiscali per procedere a controlli sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese ed investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati, anche con l'ausilio di indici noti e trasparenti di incoerenza tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare, e nonché per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre ad accertamento analitico.
4-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: »ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro« sono sostituite dalle seguenti: »ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.000 euro«.
4-ter. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4-bis».
Art. 8-ter.
(Semplificazione fiscale e dialogo dell'Amministrazione finanziaria con i contribuenti).
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Ripristino di misure di contrasto all'evasione).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n, 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) il comma 30, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, ed il comma 31 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione», sono sostituite dalle seguenti: «per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione».
8. 010. Borghesi, Barbato, Messina.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Pubblicazione on-line delle dichiarazioni dei redditi).
1. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:
6-bis. A decorrere dall'anno fiscale 2012, le dichiarazioni dei redditi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 6 del presente articolo devono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti on-line dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.
6-ter. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 6-bis.
6-quater. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni dei redditi dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni».
2. All'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:
2-bis. A decorrere dall'anno fiscale 2012, gli elenchi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 2 del presente articolo devono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti on-line dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.
2-ter. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamentò attuativo di quanto previsto dal comma 2-bis.
2-quater. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni«.
3. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
5-ter. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».
8. 011. Messina, Barbato, Borghesi.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in materia di inasprimento delle pene per delitti concernenti l'evasione fiscale).
1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da tre a otto anni»;
b) all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente: «Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 50.000 si applica la reclusione da uno a tre anni»;
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a otto anni»;
d) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «a euro 77.468,53» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 35.000»;
e) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «tre per cento»;
f) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «euro 1.549,370,70» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000»;
g) all'articolo 4, comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;
h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: «euro 103.291,38» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000»;
i) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinque per cento»;
l) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «euro 2.065.827,60» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600.000»;
m) all'articolo 5, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «E punito con la reclusione da due a cinque anni».
n) all'articolo 5, comma 1, le parole «a euro 77.468,53» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 35.000»;
o) all'articolo 8, comma 1, le parole È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni« sono sostituite dalle seguenti: »È punito con la reclusione da tre a otto anni«;
p) all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente: »Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 50.000 per periodo di imposta, si applica la reclusione da uno a tre anni«;
q) all'articolo 10, le parole »è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni« sono sostituite dalle seguenti: »è punito con la reclusione da uno a sei anni«;
r) all'articolo 10-bis, le parole »È punito con la reclusione da sei mesi a due anni« sono sostituite dalle seguenti: »È punito con la reclusione da uno a tre anni«;
s) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole »E punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni« sono sostituite dalle seguenti: »È punito con la reclusione da uno a cinque anni«;
t) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole »da un anno a sei anni«, sono sostituite dalle seguenti: »da tre a otto anni«;
u) all'articolo 11, comma 2, primo periodo, le parole »E punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni« sono sostituite dalle seguenti: »È punito con la reclusione da uno a cinque anni«;
v) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, le parole »da un anno a sei anni«, sono sostituite dalle seguenti: »da tre a otto anni«;
z) all'articolo 12, comma 2, le parole »non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni« sono sostituite dalle seguenti: »di dieci anni«;
aa) all'articolo 13, comma 1, le parole »sono diminuite fino alla metà« sono sostituite dalle seguenti: »sono diminuite fino ad un terzo”;
2. In ogni caso, nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.
3. Salvo l'ipotesi di pagamento del debito tributario, per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è esclusa la possibilità di applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
4. I benefìci di cui all'articolo 165 del codice penale sono subordinati al pagamento del debito tributario.
8. 012. Palomba, Barbato, Messina, Borghesi.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure ulteriori contro le società di comodo).
1. Le società e gli enti, anche privati, iscritti nei pubblici registri che possiedono i beni individuati con il decreto di cui al comma 6, devono indicare gli estremi identificativi delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.
2. I beni individuati con il decreto di cui al comma 6, situati nel territorio dello Stato e acquistati o posseduti da società o da enti non residenti o comunque non soggetti a iscrizioni, nei pubblici registri, devono essere accompagnati, al momento della loro iscrizione, dall'indicazione delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.
3. L'indicazione delle persone fisiche indicate nei commi 1 e 2 deve essere effettuata entro il 30 giugno 2012 e aggiornata entro il 30 giugno di ogni anno.
4. I gestori dei pubblici registri indicati nei commi 1 e 2 devono comunicare i dati loro pervenuti all'Agenzia delle entrate con cadenza semestrale.
5. Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 non si applicano alle società e agli enti aventi più di quindici soci o partecipanti.
6. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 aprile 2012, sono individuate, distinte per tipologia e per valore, le categorie di beni a cui si applicano le disposizioni previste ai commi 1 e 2.
7. I beni le cui indicazioni ai sensi dei commi 1 e 2 sono omesse o formulate con riferimento a persone fisiche i cui redditi, dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti risultano palesemente sproporzionati rispetto al valore dei medesimi, sono sottoposti a confisca. La sproporzione dei redditi si considera palese quando il valore complessivo dei beni riferito, anche pro quota, a ciascuna persona fisica supera la somma dei redditi da questa dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti, maggiorati degli eventuali redditi soggetti a imposizione in forma sostitutiva. Dal valore complessivo dei beni è dedotto l'ammontare derivante da eventuali donazioni indirette, a condizione che siano fomite adeguate informazioni relative al donante. Il procedimento di confisca è di competenza dei soggetti incaricati della riscossione dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche di cui al primo periodo si considerano infedeli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74.
8. 013. Borghesi, Barbato, Messina.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. – (Disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale mediante l'individuazione delle persone fisiche che esercitano l'effettivo potere di gestione dei beni di società ed enti) – 1. Le società e gli enti, anche privati, iscritti nei pubblici registri che possiedono i beni individuati con il decreto di cui al comma 6, devono indicare gli estremi identificativi delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.
2. I beni individuati con il decreto di cui al comma 6, situati nel territorio dello Stato e acquistati o posseduti da società o da enti non residenti o comunque non soggetti a iscrizioni, nei pubblici registri, devono essere accompagnati, al momento della loro iscrizione, dall'indicazione delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.
3. L'indicazione delle persone fisiche indicate ai commi 1 e 2 deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2012 e aggiornata entro il 30 giugno di ogni anno.
4. I gestori dei pubblici registri indicati nei commi 1 e 2 devono comunicare i dati loro pervenuti all'Agenzia delle entrate con cadenza semestrale.
5. Le disposizioni previste ai commi l e 2 non si applicano alle società e agli enti aventi più di quindici soci o partecipanti.
6. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate , da emanare entro il 30 giugno 2012, sono individuate, distinte per tipologia e per valore, le categorie di beni a cui si applicano le disposizioni previste ai capoversi 1 e 2.
7. I beni le cui indicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono omesse o formulate con riferimento a persone i cui redditi, dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti risultano palesemente sproporzionati rispetto al valore dei medesimi, sono sottoposti a confisca. La sproporzione dei redditi si considera palese quando il valore complessivo dei beni, riferito, anche pro quota, a ciascuna persona fisica supera la somma dei redditi da questa dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti, maggiorati degli eventuali redditi soggetti a imposizione in forma sostitutiva. Dal valore complessivo dei beni è dedotto l'ammontare derivante da eventuali donazioni indirette, a condizione che siano fornite adeguate informazioni relative al donante. Il procedimento di confisca è di competenza dei soggetti incaricati della riscossione dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche di cui al primo periodo si considerano infedeli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
8. 0300. Cambursano.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. – (Contrasto ai fenomeni delle società di comodo, delle imprese «apri e chiudi», delle imprese in perdita «sistematica» e dei «Paradisi fiscali») –1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri già previsti dall'articolo 2 e mediante le modalità accertati ve definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
3. Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
4. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta.
5. Anche ai fini di cui al comma 4, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dichiarati non riconosciuti i costi basati su documenti contabili provenienti da Paesi, già ricompresi nella black list dell'Ocse, e con i quali non sia stato stipulato dal governo italiano un accordo per la lotta all'evasione fiscale e la conseguente disponibilità delle autorità del Paese in questione a dare tempestiva richiesta a tutte le informazioni richieste dal governo italiano anche su conti bancari intrattenuti con cittadini o imprese operanti sul territorio italiano.
8. 014. Borghesi, Mura, Barbato, Messina.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. – (Modifiche al codice civile, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernenti i reati di false comunicazioni sociali, di impedito controllo, di falso in prospetto e di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale) – 1. ( Modifiche al Codice civile). Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:
Art. 2621.- (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi«;
l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:
Art. 2622. – (False comunicazioni in danno della società, dei soci o dei creditori) – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, che nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;
l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:
Art. 2625. – (Impedito controllo) – Gli amministratori, che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e agli altri organi sociali sono puniti con l'arresto fino a due anni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.«.
2. (Modifica all'articolo 17-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). – L'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
Art. 173-bis. – (Falso in prospetto) – Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o per l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
3. (Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39) – Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: » e l'intenzione di ingannare i destinatari ” sono soppresse.
8. 0301. Cambursano.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. – (Disposizioni e delega al Governo per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nonché introduzione dell'articolo 12- bis della legge 27 luglio 2000, n.212, in materia di destinazione del conseguente maggior gettito alla riduzione della pressione fiscale) – 1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio, n.212, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale sono destinate alla riduzione della pressione fiscale dando priorità ai detentori dei redditi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, relativo alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede annualmente con la legge di stabilità.
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:
«2. Dal 1o gennaio 2013, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria i movimenti che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, e successive modificazioni, nonché l'importo delle operazioni finanziarie previste dal medesimo comma.
2.bis. Le comunicazioni di cui al comma 2 devono riguardare anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti e l'importo complessivo delle operazioni, dedotti gli interessi e i dividendi.
Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità di trasmissione dei dati, garantendo riservatezza e sicurezza, nonché i termini di decadenza.
L'Agenzia delle entrate effettua annualmente le verifiche dei saldi tra i redditi dichiarati e le spese e gli investimenti, anche finanziari, effettuati.
3. Il Governo è delegato ad adottare entro il 30 giugno 2012, uno o più decreti legislativi recanti misure per effettuare controlli informatici delle dichiarazioni ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte delle società, sulla base dei saldi tra i redditi dichiarati e le spese e gli investimenti, anche finanziari, effettuati. Gli schemi dei decreti di cui al presente comma sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per l'acquisizione del parere, che è espresso entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione.
4. All'articolo 10, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, dopo le parole: « nonché con indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: ” e il divario fiscale previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevede saranno riscosse. Tale indice indica una cifra complessiva e cifre dettagliate relative alle singole imposte. Sono indicati, inoltre, gli obiettivi annuali di recupero di gettito derivante dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscali.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.129;
b) il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.1343;
c) i commi 2,3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 20098, n.2.
Dall'entrata in vigore del presente articolo, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) il comma 4-bis e il comma 6 dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 e i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
c) i commi 30 e 31 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74.
8. 0302. Cambursano.
ART. 9.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2.1. Al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55, comma 5 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione»;
b) all'articolo 56, comma 3, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica».
2.2. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti».
9. 2. Causi.
ART. 10.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Sono ridotte dello 0,1 per cento le percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco SLOT, VTL di cui all'articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, con riferimento al settore dei giochi pubblici di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e all'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Con decreto dirigenziale, da adottarsi entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato emana le conseguenti norme di attuazione.
1-ter. Le somme derivanti dalla riduzione delle remunerazioni di operatori e concessionari, acquisite ai sensi del comma 1-bis, sono destinate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare il Fondo nazionale sanitario e il Fondo per le politiche sociali, allo scopo di finalizzare tali ulteriori risorse alla cura dei disturbi e le complicanze derivanti da gioco d'azzardo patologico riconducibili alla ludopatia.
10. 1. Garavini, Fluvi.
Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: «non separato» con le seguenti: «, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati».
10. 5. Garavini, Fluvi.
Al comma 2, lettera a-bis), capoverso comma 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «È altresì demandata all'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, la facoltà di definire procedure relative alle modalità di versamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), volte a consentire alle concessionarie, salvo periodiche verifiche a conguaglio, di elaborare e trasmettere i relativi conteggi a terzi gestori, appositamente incaricati di effettuare i conseguenti versamenti direttamente allo Stato, tramite F24».
10. 4. Garavini, Fluvi.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: Il divieto di partecipazione fino a: coniuge non separato con il seguente periodo: Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o di rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.
10. 300. Garavini, Fluvi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 24, del decreto-legge n. 98 del 2011, il comma 29 è sostituito dal seguente:
29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti ad inibire per via telematica le transazioni ed i trasferimenti di denaro da ed in favore dei soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
10. 7. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, del decreto-legge n. 40, del 25 marzo 2010, convertito in legge n. 73, del 22 maggio 2010, il comma 2-ter è abrogato.
Conseguentemente all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
2. L'Autorità di pubblica sicurezza, per ragioni connesse alla legalità del gioco, alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e della fede pubblica, dichiara inammissibili le istanze provenienti da soggetti sprovvisti di apposito titolo concessorio ovvero di espresso incarico conferito da soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi pubblici rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
3. Resta fermo il principio di personalità delle autorizzazioni di polizia di cui all'articolo 8 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis legge 1034/71.
10. 8. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. È istituita la Lega Ippica Italiana, associazione senza fine di lucro sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza ed al controllo di ASSI. Alla Lega Ippica Italiana sono iscritti gli allevatori e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministero dell'economia.
3-bis. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministero dell'economia, con uno o più decreti:
a) definisce lo schema dello statuto provvisorio della Lega Ippica Italiana, prevedendo che nel consiglio direttivo provvisorio vi sia un rappresentante dell'ASSI e un rappresentante dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; il rappresentante ASSI funge da presidente della Lega sino alla nomina del presidente secondo la procedura ed i criteri previsti dallo statuto definitivo;
b) definisce il contributo obbligatorio per l'iscrizione alla Lega Ippica Italiana per l'anno 2012; il suddetto contributo costituisce il fondo di dotazione per la costituzione dell'associazione e per l'esecuzione delle attività della Lega nel corso del 2012;
c) definisce i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che devono possedere le società di gestione degli ippodromi e gli allevatori per poter essere iscritti alla Lega;
d) definisce lo schema del piano degli investimenti per il miglioramento degli ippodromi che le società di gestione devono presentare congiuntamente alla domanda per la prima iscrizione alla Lega; all'effettiva attuazione degli investimenti previsti nel citato piano è subordinata la possibilità per le società di gestione di essere iscritte alla Lega a decorrere dal primo gennaio 2014;
e) definisce i casi in cui eventuali terzi possono essere iscritti alla Lega, stabilendo anche i requisiti economici e soggettivi che devono possedere, nonché le modalità di partecipazione alla Lega dei proprietari e dei guidatori di cavalli;
f) dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative Società di gestione;
g) definisce le regole per il funzionamento della giustizia sportiva basata sulla clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore; definisce altresì i contenuti essenziali della suddetta clausola compromissoria e le modalità della sua sottoscrizione.
3-ter. A decorrere dal primo gennaio 2013 le spese per il funzionamento di ASSI sono a carico del Ministero per le politiche agricole e forestali. A decorrere dalla medesima data ASSI è responsabile della definizione ed aggiornamento:
a) dei regolamenti tecnici delle corse;
b) dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;
c) dei requisiti economici e soggettivi che devono possedere gli allevatori;
d) degli standard per il controllo dell'antidoping;
e) dei criteri per la composizione delle giurie e della nomina dei presidenti delle giurie stesse;
f) degli indirizzi annuali a cui deve attenersi la Lega Ippica Italiana e della vigilanza e controllo sull'operato, anche contabile, della Lega stessa;
g) delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva, e assicura l'esecuzione della giustizia sportiva di secondo livello;
h) dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie riconosciute, di cui provvede anche il controllo periodico.
3-quater. Entro il 30 settembre 2012 la Lega Ippica italiana approva lo schema dello statuto definitivo per sottoporlo all'approvazione di ASSI ed al parere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; lo statuto prevede che nel consiglio direttivo vi sia un rappresentante delL'ASSI e un rappresentante dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che il collegio dei revisori sia presieduto da un membro della Corte dei Conti. Entro il 31 dicembre 2012 la Lega costituisce tutti gli organi previsti dallo statuto, nomina i suoi rappresentanti Legati, costituisce la sua struttura organizzativa e stipula tutti i contratti necessari per il funzionamento del settore ippico a decorrere dal primo gennaio 2013.
3-quinquies. A decorrere dal primo gennaio 2013 la Lega Ippica Italiana assicura:
a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva;
b) la pianificazione e gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui al comma 8;
c) la ripartizione del fondo annuale di dotazione tra spese di funzionamento dell'associazione, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, compreso il controllo antidoping, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale;
d) l'erogazione dei premi delle corse agli aventi diritto nonché La remunerazione agli ippodromi;
e) il coordinamento e l'esecuzione delle attività di marketing e promozione del prodotto ippico;
f) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;
g) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, tranne quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e standard che questi devono obbligatoriamente possedere in relazione alla loro classificazione;
h) la nomina dei componenti delle giurie sulla base dei criteri definiti da ASSI;
i) la regolare e tempestiva esecuzione dell'attività antidoping;
j) la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore nonché la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;
k) il mantenimento dei rapporti con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.
3-sexies. La Lega Ippica Italiana, con cadenza almeno annuale, trasmette all'Amministrazione dei monopoli di Stato le proprie valutazione sull'andamento delle scommesse su base ippica e tornisce indicazioni su eventuali miglioramenti e variazioni da apportare alle scommesse stesse.
3-septies. La Lega Ippica Italiana non può ricorrere all'indebitamento con istituti finanziari o con fornitori di qualsiasi genere ed ha l'obbligo di chiudere gli esercizi in pareggio. Qualora per motivi esclusivamente tecnici la gestione di un esercizio si concluda con:
a) un avanzo, esso andrà a costituire voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell'anno successivo;
b) un disavanzo, esso costituirà voce di spesa obbligatoria per l'anno successivo ed andrà a decurtare gli stanziamenti per le voci di funzionamento del Settore.
3-octies. Le risorse che alimentano il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico a decorrere dal primo gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017 sono:
a) la quota annuale di iscrizione degli associati;
b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Lega Ippica Italiana; la quota è versata mensilmente alla Lega Ippica Italiana dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'Amministrazione risponde dei versamenti alla Lega nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari; l'Amministrazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza delle Lega Ippica Italiana;
c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi relativi alle immagini ippiche;
d) un contributo pari al quattro per cento del Prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2012, 140 milioni di euro per l'anno 2013, 130 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015,70 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017; il contributo è versato alla Lega Ippica Italiana in dodici rate mensili di eguale importo entro il giorno 15 di ogni mese;
e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta di tutti i giochi pubblici effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato alla Lega Ippica Italiana entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal primo gennaio 2013 gli ippodromi potranno commercializzare al loro interno tutti i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti per legge, ferma la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. Il Ministero dell'economia – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il 30 settembre 2012 definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, gli standard tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S., installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; tale contributo sarà destinato dalla Lega prioritariamente al miglioramento ed alla gestione degli impianti ippici;
f) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato alla Lega Ippica Italiana entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. Il Ministero dell'economia – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il 30 settembre 2012 definisce quali sono le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche.
3-novies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate:
a) al comma 281 le parole: «e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse»;
b) al comma 282 le parole: «e all'UNIRE», e «e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
3-decies, Per l'anno 2012 il contributo di cui al comma 3-octies, lettera d) è destinato ad ASSI.
A decorrere dal primo gennaio 2018 il medesimo contributo è abrogato.
3-undecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decreto del Direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dispone:
a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, con la conseguente razionalizzazione dei costi tecnici ed organizzativi, da portare a compimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuarsi su tutte le scommesse e su tutti i giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il ventiquattro ed il ventisei per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite (cosiddetto payout), compreso tra il settantaquattro ed il settantasei per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica detta «nazionale»; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del quarantadue virgola cinque per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'ASSI pari al cinquanta per cento del prelievo;
c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'ASSI pari, rispettivamente, all'uno virgola cinque per cento ed al tre virgola cinque per cento della raccolta netta complessiva annua.
3-duodecies. A decorrere dal primo gennaio 2013 le quote di prelievo destinate ad ASSI di cui al comma 10, lettere b) e c) sono destinate alla Lega Ippica Italiana.
10. 9. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Sani, Fontanelli, Mattesini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe, Cuomo, Servodio, Trappolino.
Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) consentire, fermi restando il rispetto delle vigenti disposizioni tecniche e regolamentari e i poteri di vigilanza e controllo di esclusiva competenza dell'ASSI, alle Società di Corse gerenti impianti ippici, attualmente autorizzate ad operare per, conto dell'ASSi, di programmare, organizzare e gestire corse dei cavalli all'interno dei propri impianti avvalendosi di risorse proprie, ai fini della predisposizione del montepremi, valide anche ai fini della qualifica e la progressione in carriera dei cavalli che vi prendono parte;
f-ter) prevedere la possibilità, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e salva l'imposta unica e l'aggio eventualmente spettante ai raccoglitori, la sostenibilità finanziaria delle corse dei cavalli programmate, organizzate e gestite dalle Società di corse con risorse proprie e/o mediante la corresponsione di parte del prelievo delle scommesse raccolte attraverso la rete nazionale esterna;
f-quater) prevedere la possibilità, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e salva l'imposta unica e l'aggio eventualmente spettante ai raccoglitori, la sostenibilità finanziaria delle società di corse, mediante la corresponsione della quota attuale della raccolta delle scommesse interne degli ippodromi;
f-quinquies) riconoscere alle Società di Corse di cui alle lettere precedenti la titolarità delle immagini e dei fumati delle corse organizzate e gestite in proprio nonché il diritto a diffonderle all'esterno anche attraverso le strutture di diffusione televisiva e telematica attualmente utilizzate dall'ASSI;
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al precedente comma 3 e considerato il grave stato di crisi in cui attualmente versa il settore ippico, tale da non consentire il proprio auto sostentamento, l'ASSI può autorizzare, in via sperimentale e di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le Società di Corse a programmare, organizzare e gestire all'interno dei propri impianti le corse dei cavalli nonché a partecipare alla raccolta delle scommesse secondo i principi e le modalità di cui al comma 3.
10. 11. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Sani, Fontanelli, Mattesini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe, Cuomo, Servodio, Trappolino.
Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) definire compiti e funzioni, anche attraverso una preventiva attività di formazione e di aggiornamento professionale, degli operatori addetti al controllo e alla vigilanza delle corse, da inserire in apposito albo tenuto dall'ASSI ed aggiornato sulla base della continuità del rapporto e dei titoli di idoneità conseguiti nei singoli profili professionali.
10. 15. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Sani, Fontanelli, Mattesini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe, Cuomo, Servodio, Trappolino.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. L'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente:
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato, una quota complessivamente pari al 2,5 per cento del prelievo erariale unico, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI nella misura dell'i per cento e dell'ASSI nella misura dell'1,5 per cento, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima ASSI, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
3-ter. Ai giochi aventi per oggetto corse di cavalli virtuali, compresi quelli operati con apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo del 5 per cento aggiuntivo a quello di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 26. L'ulteriore prelievo è destinato al potenziamento del settore ippico ed all'organizzazione degli eventi sportivi ippici.
10. 14. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Sani, Fontanelli, Mattesini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe, Cuomo, Servodio, Trappolino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di perseguire la maggiore efficienza ed economicità della gestione dei giochi e delle scommesse basati sulle corse dei cavalli, nonché per favorire attraverso il rilancio dei giochi su base ippica il progressivo finanziamento autonomo del settore, il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decreto del Direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dispone:
a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, con la conseguente razionalizzazione dei costi tecnici ed organizzativi, da portare a compimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuarsi su tutte le scommesse e su tutti i giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il ventiquattro ed il ventisei per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite compresa tra il settantaquattro ed il settanta sei per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica detta «nazionale»; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del quarantadue virgola cinque per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'ASSI pari al cinquanta per cento del prelievo;
c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'ASSI pari, rispettivamente, all'uno virgola cinque per cento ed al tre virgola cinque per cento della raccolta netta complessiva annua.
10. 10. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Sani, Fontanelli, Mattesini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe, Cuomo, Servodio, Trappolino.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, ai fini della riduzione del decremento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, per un periodo sperimentale e fino alla introduzione dei totalizzatore unico, si provvede ad una diversa ripartizione della posta in gioco delle scommesse ippiche secondo i seguenti criteri:
a) per le scommesse dell'ippica nazionale, compreso il concorso pronostici denominato «V7», la percentuale destinata al montepremi variabile tra il 66 ed il 74 per cento, la percentuale complessiva destinata all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, variabile tra il 19,29 ed il 9,29 per cento e l'imposta unica variabile tra il 3 ed il 5,99 per cento;
b) per le scommesse ippiche a totalizzatore dette «d'agenzia» le quote di prelievo di cui al decreto interministeriale 15 febbraio 1999 sull'introito lordo delle scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli a favore dell'ASSI sono variabili tra il 10 ed il 34 per cento; ai fini dell'applicazione dell'imposta unica si riduce la percentuale dal 15,7 per cento al 10 per cento a favore dell'ASSI la cui percentuale passa dal 41,8 per cento al 47,5 per cento;
c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa l'aliquota d'imposta unica è pari all'1,5 per cento della raccolta netta e la quota di prelievo destinata all'ASSI è pari al 3,5 per cento della raccolta netta;
d) la quota di vincita al totalizzatore è troncata al primo decimale. Le somme derivanti dai troncamenti delle quote sono a favore di ASSI.
10. 13. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche, eliminazione delle posizioni debitorie rispettivamente vantate alla data del 31 dicembre 2011 all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dall'ASSI, nonché a decorrere dal 10 gennaio 2012, ripartizione in parti uguali delle spese per il totalizzatore nazionale. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalità di cui all'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Conseguentemente, al medesimo coma, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa anche nei confronti dei concessionari, di una riduzione del 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e individuazione delle modalità di versamento delle relative somme. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) è abrogata.
10. 17. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI – ex Unire, prevista dall'articolo 30-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 120 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con l'aumento del Prelievo erariale unico (PREU) di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dello 0,03 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2012.
10. 16. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Sani, Fontanelli, Mattesini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe, Cuomo, Servodio, Trappolino.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è così sostituito: ”A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, una quota complessivamente pari al 2,5 per cento del prelievo erariale unico è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI nella misura dell'1 per cento e all'ASSI nella misura dell'1,5 per cento, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima ASSI, nonché all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.
10. 19. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere i seguenti:
9-quater.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le vincite del Lotto, del SuperEnalotto, dei giochi numerici a totalizzatore, dei giochi a base sportiva e delle lotterie, di importo complessivo superiore a 500.000 euro sono erogate ai vincitori con le seguenti modalità: il 50 per cento in un'unica soluzione e il rimanente 50 per cento in rate mensili di uguale importo. Il numero delle rate mensili può variare da un minimo di centoventi a un massimo di duecentoquaranta, in proporzione all'importo della vincita complessiva.
9-quater.2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad emanare uno o più provvedimenti per dare attuazione alle disposizioni del comma precedente.
10. 20. Bragantini, Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Comaroli.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il secondo comma dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, emanato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958, e successive modificazioni, è soppresso e così sostituito: «Quando le categorie dei vincenti sono 5, il montepremi totale, destinato ai vincitori a norma dell'articolo 8, è ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni:
a) al montepremi relativo alle vincite di prima categoria va il 15 per cento del montepremi totale;
b) al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 15 per cento del montepremi totale;
c) al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il 20 per cento del montepremi totale;
d) al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 20 per cento del montepremi totale;
e) al montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il 30 per cento del montepremi totale.
L'importo destinato alle giocate vincenti di ogni singola categoria va ripartito in parti uguali fra le giocate vincenti della rispettiva categoria.
Per ciascun concorso, in mancanza di:
a) vincite di prima categoria con punti 6, il relativo montepremi andrà a sommarsi con quello della medesima categoria del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6, fino al raggiungimento del montepremi complessivo di 50 milioni di euro;
b) vincite di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, il relativo montepremi:
per il 50 per cento del suo valore andrà a sommarsi con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo;
per il restante 50 per cento sarà destinato alla formazione di una dotazione finalizzata all'incremento del montepremi di prima categoria del concorso successivo all'avvenuta assegnazione di un montepremi di prima categoria. Tale dotazione è accantonata su un apposito fondo gestito dal concessionario.
Le modalità di gestione di tale fondo sono proposte dal concessionario ed approvate da AAMS.
La quota di montepremi relativa alle vincite di prima categoria eccedente i 50 milioni di euro viene ripartita in parti uguali tra i montepremi delle categorie terza, quarta e quinta».
10. 21. Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Per le scommesse a quota fissa su simulazione di eventi di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto corse di cavalli virtuali, l'80 per cento dell'imposta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 è destinato all'Agenzia per lo sviluppo del settore Ippico – ASSI per le attività di sostegno al settore ippico ed all'organizzazione degli eventi sportivi ippici.
10. 22. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito con il seguente:
2. La base imponibile per la scommessa tris, per le scommesse ad essa assimilabili, per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa e per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. La base imponibile per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nonché per le scommesse su eventi simulati, è costituita dall'intero ammontare delle somme che, in base al regolamento di ciascun gioco, non risultano restituite al giocatore;
c) all'articolo 4, comma 1, lettera b), il punto 3) è sostituito dal seguente:
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nonché per le scommesse su eventi simulati, nella misura del 20 per cento della base imponibile. La modifica dell'aliquota si applica a partire dal 1o settembre 2012, sulla base di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da adottarsi entro il 31 agosto 2012, che definisca le modalità di calcolo e di versamento dell'imposta unica.
10. 24. Graziano.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Per le violazioni di carattere amministrativo e tributario commesse in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, i rappresentanti legali, gli amministratori, anche di fatto, e i soci di società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone, anche in deroga alle norme del codice civile, sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni tributarie ed amministrative.
10. 25. Barbato, Borghesi.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. I soggetti che in qualsiasi forma o modo, effettuano, consentono o promuovono pubblicità di attività di gioco sono tenuti, prima della diffusione del messaggio pubblicitario, a verificare, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, se il messaggio pubblicitario riguarda soggetti dotati delle prescritte autorizzazioni e concessioni e giochi legali. Chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove messaggi pubblicitari relativi a soggetti privi di autorizzazione o concessione o di giochi illegali è punito con la sanzione amministrativa da 100 a 200 mila euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni o delle concessioni amministrative rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi.
10. 26. Barbato, Borghesi.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. La pubblicità in materia di giochi pubblici può essere effettuata solo con l'osservanza dei criteri e dei limiti previsti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Salute. In caso di violazioni del presente comma o delle norme previste dal citato decreto interministeriale, si applica l'articolo del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.
10. 27. Barbato, Borghesi.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste da altre disposizioni di legge, chiunque, residente, domiciliato o, comunque, stabilito nel territorio dello Stato partecipa, anche attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) è punito con la sanzione amministrativa pari al mille per cento della somma complessivamente giocata e, comunque, non inferiore a euro dieci mila;
b) è punito, in aggiunta alla sanzione di cui alla lettera a), con una sanzione pecuniaria pari al doppio delle somme complessivamente trasferite per costituire o alimentare conti di gioco.
10. 28. Barbato.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Al fine di realizzare parità di trattamento e di coordinare le convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici, ferme restando le norme previste dalla legge 7 luglio 2009, n. 88:
a) i requisiti di cui all'articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2010, n. 220, quelli di cui all'articolo 24, commi da 24 a 26, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e quelli previsti dal presente articolo, si applicano sia ai concessionari dei giochi pubblici su rete fisica sia a quelli con raccolta a distanza;
b) i requisiti di cui alla lettera a) trovano applicazione anche per le gare indette anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legge n. 98 del 2011;
c) per gli effetti di cui alle lettere a) e b), i concessionari, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sottoscrivono, a pena di decadenza del rapporto concessorio, appositi atti integrativi.
10. 29. Barbato, Borghesi.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Al fine di rendere operative le linee di azione in materia di contrasto ai fenomeni di ludopatia conseguenti il gioco compulsivo, previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché dall'articolo 24, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, lo 0,5 per cento dell'incremento annuale delle entrate erariali derivante dai giochi pubblici, è destinato al finanziamento di tali attività.
10. 30. Barbato, Borghesi.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
Art. 4-bis. – (Sanzioni penali in materia di giochi pubblici). – 1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di gioco pubblico, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l'imposta unica sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila per anno.
10. 31. Barbato, Borghesi.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente:
Art. 4. – (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa). – 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione o licenza, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
2. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da dieci a trenta mila euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo di concessione, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
3. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 procedono alla immediata chiusura dell'esercizio e al sequestro delle attrezzature ivi contenute, destinate all'esercizio dell'attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui ai commi I e 2 le attrezzature sono confiscate.
4. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da cinquecento a cinquemila euro.
5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi 1, 2 e 4, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità ad attività di gioco esercitate senza autorizzazioni o concessioni o ai soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da venti mila a cento mila euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per Conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
6. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cento a mille euro. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a 800 euro.
10. 32. Barbato, Borghesi.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Al comma 78, lettera a), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2010, n. 220, dopo le parole: «Spazio economico europeo,» aggiungere le seguenti: «non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,».
10. 33. Barbato, Borghesi.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Con riferimento ai controlli relativi ai requisiti previsti per l'accesso alle concessioni in materia di gioco pubblico ovvero per il mantenimento dei requisiti stessi da parte di soggetti con domicilio, sede o comunque stabiliti in Paesi esteri, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si avvale:
a) degli ordinari canali di polizia e diplomatici, per il controllo dei requisiti in materia di antimafia e di quelli concernenti i precedenti penali ed i carichi pendenti;
b) dei predetti canali di polizia e diplomatici o, in mancanza, di primarie società di revisione, scelte con procedure ad evidenza pubblica, per il controllo dei requisiti di natura economica e finanziaria.
10. 34. Barbato, Borghesi.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali o amministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le imprese estere siano realmente esistenti, svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
10. 35. Barbato, Borghesi.
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Ai fini delle certificazioni ed accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall'articolo 24, commi 24 e 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale od al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, Trust o Fondi che non dichiarino l'identità del soggetto mandante. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi. Per i fondi l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al cinque per cento del relativo patrimonio.
10. 36. Barbato, Borghesi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti:
a) quelli elettromeccanici nei quali gli elementi di abilità fisica, mentale o strategica non sono prevalenti rispetto all'elemento aleatorio, sono attivabili con l'introduzione di monete metalliche e/o banconote, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a due euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a cinquanta volte il costo della partita;
c) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro, attivabili con moneta, gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, e che consentono il gioco in contemporanea online a distanza.
2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
d) quelli meccanici ed elettromeccanici con o senza monitor differenti dagli apparecchi di cui al comma 7, lettera a) e lettera c), attivabili con moneta, gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi o gettoni direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
e) quelli meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui al comma 7 lettera a), attivabili con moneta, gettoni ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che non distribuiscono nessun premio.
f) quelli meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo e che non distribuiscono nessun premio.
10. 301. Gianni.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Definizione del contenzioso in materia di giochi pubblici).
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2012, oppure possono essere versate in un massimo di tre rate annuali o di sei rate semestrali: in tal caso l'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 30 novembre 2012;
b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 dicembre 2012;
c) l'omesso versamento di anche una sola delle rate di cui alla lettera a) del presente comma determina l'inefficacia della definizione;
d) le liti che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2013. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2013 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controncorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
e) gli uffici competenti trasmettono agli organi giurisdizionali presso i quali le liti sono pendenti, entro il 15 luglio 2013, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2013, ovvero fino al termine del 31 dicembre 2014, per le liti definite con il pagamento in un massimo di 3 rate annuali o 6 rate semestrali. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2013, ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre 2014, nel caso di rateazione. Entro le stesse date deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
f) con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
2. Nei confronti dei concessionari che presentano, nei termini ivi indicati, la domanda di definizione di cui al comma 2, lettera b), la durata delle concessioni in essere è prorogata di tre anni; il mancato pagamento di anche una sola delle rate di cui al predetto comma 2, lettera a), comporta l'immediata decadenza dalla concessione.
10. 01. Barbato, Messina.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Illiceità dell'installazione e dell'utilizzo dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici. Modifica all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
1. Il comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, di seguito denominato «regio decreto n. 773 del 1931», è sostituito dal seguente:
«5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato».
2. Le lettere a) e a-bis) del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sono abrogate.
3. L'alinea del comma 9 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «In materia di apparecchi e congegni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni:».
4. La lettera c) del comma 9 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d'azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;».
5. Il comma 9-bis dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 è sostituito dal seguente:
«9-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso».
10. 02. Barbato, Porcino, Palagiano, Mura, Messina, Borghesi.
ART. 11.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:
”303. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.
1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516, a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso di applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.
2. La precedente disposizione non si applica:
a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sotto voci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.
3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:
a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 4.000 a 30.000 euro;
e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.
Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza.
11. 3. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Al comma 4, capoverso «Art. 303», comma 3, dopo le parole: Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento aggiungere le seguenti: sul valore;
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza.
11. 2. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fugatti.
Al comma 4, capoverso «Art. 303», comma 3, dopo le parole: Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento aggiungere le seguenti: sul valore;
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza.
11. 4. Galletti, Cera.
Al comma 5 sopprimere la lettera a).
*11. 5. Mereu, Galletti, Cera.
Al comma 5 sopprimere la lettera a).
*11. 6. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche delle disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:
a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52, e successive modificazioni;
i) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 novembre 2011;
l) i commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
m) i commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.
2. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
11. 01. Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.
ART. 12.
Al comma 4-bis, capoverso 39-bis, terzo periodo, dopo le parole: sono inseriti aggiungere le seguenti: a seguire.
12. 1. Marchignoli.
Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario».
*12. 20. Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fugatti.
Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario».
*12. 300. Cambursano.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 4 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e che è a carico del debitore:
a) in misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario»;
2) il comma 6 è soppresso;
4) il comma 7-ter è soppresso.
12. 4. Messina, Barbato, Borghesi, Cimadoro.
Sopprimere i commi da 8 a 11-ter.
*12. 6. Barbato, Aniello Formisano, Palagiano, Piffari, Messina, Borghesi.
Sopprimere i commi da 8 a 11-ter.
*12. 7. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Sopprimere il comma 8.
12. 5. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.
Sopprimere il comma 9.
12. 8. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.
Sopprimere il comma 11.
12. 9. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
Al comma 11, capoverso, sopprimere le parole: «e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque».
12. 10. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Sostituire i commi 11-bis e 11-ter con i seguenti:
11-bis. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».
11-ter. Il comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente:
«5-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2013, con le modalità e le procedure introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nei comuni del territorio della regione Campania che conseguono gli obiettivi di raccolta differenziata il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediate l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni».
12. 11. Aniello Formisano, Piffari, Barbato, Palagiano, Messina, Borghesi.
Al comma 11-quater, sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: «della cessione» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
12. 18. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Al comma 11-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «vengono riconosciuti alle imprese che vantano crediti nei confronti della P.A. la certificazione di eventuali somme oggetto di ritardo di pagamento da parte della medesima P.A.».
12. 15. Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.
Al comma 11-sexies, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: , che abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2010,.
12. 16. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Dopo il comma 11-sexies aggiungere il seguente:
11-sexies.1. Al fine di favorire la tempestività dei pagamenti, attraverso interventi di regionalizzazione del Patto di stabilità interno, il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è prorogato al 30 novembre di ciascun anno. Il termine di cui al comma 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno.
12. 17. Galletti, Cera.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 – Imposta di scopo).
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 145, la parola: »parziale« è abolita;
b) al comma 147, la parola: »cinque« è sostituita dalla parola: »dieci«;
c) al comma 149: alla lettera b), sono abolite le parole da: »con l'esclusione« a: »esistenti«; alla lettera h), le parole da: »a nuovi« a: »culturali« sono sostituite dalle parole: »alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive«; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.«;
d) al comma 150, sostituire le parole: »30 per cento dell'ammontare« con le parole: »all'ammontare«.
2. Le modifiche di cui al comma 1 acquistano efficacia con riferimento a decorrere dall'anno d'imposta 2012.
3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche in relazione all'anticipo in via sperimentale del nuovo tributo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria (IMU). Il comune adotta i provvedimenti correttivi di natura regolamentare, eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come integrati e modificati dal comma 1».
12. 01. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fugatti.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Soppressione contributo a carico amministrazioni provinciali e dei comuni albo segretari comunali).
1. Il termine relativo alla soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio .20 10, n. 78, prorogato dal comma 5, articolo 15, decreto-legge 29 dicembre, 2011, è anticipato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla soppressione del predetto contributo si provvede secondo i criteri di cui al predetto articolo 7, comma 31-sexies del decreto-legge n. 78 del 2010.
12. 02. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure miranti al rafforzamento della riscossione).
1. Le disposizioni del presente articolo, hanno il fine di rafforzare gli strumenti di riscossione dei crediti erariali.
2. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) attenuazione del principio del »solve et repete«. In caso di avviso di accertamento si procede all'esecuzione qualora richiesta dall'Agenzia delle entrate, intimazione di cui il dirigente dell'Agenzia si assume la responsabilità;»;
b) al comma 2, lettera a), punto 1), le parole: «dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva. Tali accessi saranno consentiti solo dopo avere svolto controlli tramite lo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni»;
c) al comma 2, lettera n), dopo il punto 1), è aggiunto il seguente:
«1-bis) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: »devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta...« con le seguenti: »possono contenere anche l'intimazione ad adempiere, a titolo provvisorio, all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento può essere altresì contenuta...»;
d) e, al comma 2, lettera n), il punto 3) è sostituito con il seguente:
«3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) l'intimazione di cui alla lettera a) viene decisa dal direttore dell'Agenzia delle entrate competente. Qualora l'eventuale contenzioso tributario si risolvesse al favore del contribuente ricorrente, l'amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi legali e di una sanzione pari al 10 per cento con riferimento agli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e pagati indebitamente dal contribuente.«».
3. Al comma 2, articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere gg-ter); gg-quater); gg-sexies); gg-septies) sono abrogate;
b) la lettera gg-quinquies) è sostituita con la seguente:
«gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, di un sollecito di pagamento notificato a norma delle leggi vigenti, anche a mezzo di posta raccomandata decorsi almeno sei mesi dalla notifica della cartella o ingiunzione di pagamento».
12. 03. Messina, Barbato, Borghesi.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Clausola di salvaguardia).
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
12. 04. Zeller, Brugger, Nicco.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Norme per la semplificazione del welfare aziendale).
Al comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte dirette, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera d) eliminare le parole: «le prestazioni di» e dopo la parola: «collettivo» aggiungere: «o le prestazioni sostitutive degli stessi»;
sostituire la lettera f-bis) con la seguente: f-bis) le somme, i servizi o le prestazioni sostitutive degli stessi erogate dal datore di lavoro, anche attraverso titoli di legittimazione, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 100 del citato decreto del Presidente della Repubblica aggiungere dopo le parole: «o servizi» le seguenti: «o le prestazioni sostitutive degli stessi, erogate anche attraverso titoli di legittimazione», e sopprimere la parola: «volontariamente».
12. 07. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni).
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:
«5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deviazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi;
b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni»”.
12. 08. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Incremento della quota dell'IMU attribuita direttamente ai Comuni e armonizzazione della ripartizione del FSR per il triennio 2012-2014).
1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11 dell'articolo 13, le parole: «quota di imposta pari alla metà dell'importo» sono sostituite da: «quota di imposta pari al trenta per cento dell'importo»;
b) conseguentemente, al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 13, l'importo complessivo della riduzione del recupero per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ivi indicato, è aumentato di 3.600 milioni di euro.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 13 del presente decreto legislativo ed all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 comma 3, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, in base a modalità attuative determinate mediante decreto del Ministero dell'interno adottato previo apposito accordo in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali;
b) la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata;
c) la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, potendo si altresì adottare modalità di riparto forfetizzate esemplificate».
12. 09. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23/2011 – Imposta di soggiorno).
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:
«1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. n relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.
3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate a scopo turistico senza l'intermediazione di agenzie immobiliari il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo».
12. 010. Comaroli, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo).
All'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «tributi statali», inserire le parole: «e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati».
12. 011. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.