CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 ottobre 2012
XVI LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 2438-5382-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 139)
Doc. LXXXVII, n. 5 Risoluzioni Risoluzioni in formato PDF (kb 154)
Doc. VIII, n. 10
ORDINI DEL GIORNO
Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2012.

N. 1.

Seduta del 2 ottobre 2012

   La Camera,
   premesso che:
    in un periodo di crisi economico finanziaria come quello attuale, i tagli delle spese non necessarie dovrebbero essere sempre più pressanti;
    se da un lato la via dell'austerità dovrebbe volgere nel senso della trasparenza e riduzione del trattamento economico degli eletti, dall'altro dovrebbe interessare anche e soprattutto l'Istituzione che gli stessi rappresentano attraverso l'abolizione di tutte quelle voci di spesa inutili e troppo dispendiose che non fanno onore ad una sede quale la Camera dei deputati;
    lo spreco di denaro si ravvisa nel fatto che grava annualmente sul nostro bilancio per un importo pari a circa 400 mila euro la sopravvivenza di un ente sostanzialmente inutile e troppo costoso quale risulta essere la Fondazione della Camera dei deputati;
    a ciò aggiungasi il fatto che la Fondazione si avvale dell'opera di un direttore generale e di altri quattro funzionari, utilizza le strutture site nel Palazzo Theodoli-Bianchelli e fa uso dei servizi


necessari, raggiungendo un costo complessivo stimato in oltre 2.000.000 di euro;
    la costituzione della Fondazione della Camera dei deputati all'epoca fu giustificata dalla necessità di realizzare una più ampia conoscenza e divulgazione dell'attività della Camera favorendo e sviluppando il rapporto tra l'istituzione parlamentare ed i cittadini attraverso la promozione di eventi culturali, mostre, convegni e seminari nonché pubblicazioni;
    in realtà le medesime iniziative della Fondazione potrebbero essere ben svolte direttamente dalla Camera dei deputati dal momento che la stessa impiega personale di alto profilo e qualificazione professionale in grado di realizzare gli stessi obiettivi però a costo zero;
    lo Statuto prevede che a presiedere la Fondazione sia il Presidente della Camera della legislatura precedente e che componenti del Consiglio di Amministrazione siano altri membri dell'Ufficio di Presidenza e funzionari della Camera stessa;
    nella prassi sembrerebbe dunque che tale istituto funga più da utile strumento per perseguire gli interessi personali di pochi piuttosto che svolgere delle funzioni strettamente necessarie all'attività divulgativa di questo ramo parlamentare soprattutto ove si consideri l'assenza di un analogo istituto al Senato della Repubblica;
    in un'ottica dunque volta al contenimento dei costi in applicazione di quel principio di economicità che un'Istituzione quale la Camera dei deputati dovrebbe rigorosamente applicare,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare concretamente l'ipotesi di sciogliere la Fondazione della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 10/1. Laboccetta.

   La Camera,
   premesso che:
    in un periodo di crisi economico finanziaria come quello attuale, tutte le spese non necessarie dell'Amministrazione della Camera dei Deputati dovrebbero essere ridotte, nell'ottica della spending review;
    in data 1o agosto 2012 l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito degli indirizzi per la revisione della spesa della Camera dei deputati, ha autorizzato l'Amministrazione ad emettere una richiesta preliminare di fornitura a carattere non impegnativo per valutare le condizioni economiche che potrebbero ottenersi tramite la Convenzione Consip per il Facility management Uffici 3 che incorpora in un unico affidamento una pluralità di servizi e compararle con quelle dei vigenti contratti d'appalto stipulati dall'Amministrazione;
    il Collegio dei deputati Questori, sempre nell'ottica di ottenere un risparmio significativo, ha tempestivamente deliberato di emettere una richiesta preliminare di fornitura a carattere non impegnativo avente ad oggetto il servizio di manutenzione degli impianti elevatori, il servizio di manutenzione degli impianti antincendio, il servizio di manutenzione degli impianti idrico sanitari, il servizio di reception, il servizio di pulizia, il servizio di disinfestazione, il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali, il servizio di giardinaggio, il servizio di facchinaggio interno ed il servizio di facchinaggio esterno;
    nell'ottica di uno sforzo continuo volto ad una riduzione delle spese della Camera dei deputati soprattutto in un momento cruciale in cui vengono richiesti cospicui sacrifici all'intero Paese;
    in attesa di ricevere dall'appaltatore un Piano dettagliato degli interventi che consenta all'Amministrazione di valutare i risparmi che si potrebbero ottenere dall'adesione alla convenzione Consip Facility Management Uffici 3,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a sospendere tutte le aggiudicazioni in corso, anche quelle provvisorie, relative ai servizi per i quali è stata emessa la richiesta preliminare di fornitura come previsto nella convenzione Consip Facility Management 3. Laddove poi, all'esito del preventivo Consip, risultasse vantaggiosa per l'Amministrazione l'attivazione della convenzione, la Camera dovrà avvalersi della clausola di salvaguardia, prevista in tutti i suoi contratti, che consente il recesso per tutti gli affidamenti oggetto della convenzione Consip, senza attendere la naturale scadenza contrattuale.
9/Doc. VIII, n. 10/2. Laboccetta.

   La Camera,
   premesso che:
    a Palazzo San Macuto hanno sede nella corrente legislatura tredici Commissioni parlamentari e non è raro che le relative sedute si svolgano nello stesso orario;
    i locali di Palazzo San Macuto destinati alla stampa consentono attualmente di trasmettere contemporaneamente, mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, le sedute di due sole Commissioni, con pregiudizio della possibilità per gli altri organismi parlamentari che si riuniscono negli stessi orari di avere la possibilità di integrare la pubblicità dei propri lavori con la trasmissione diretta mediante circuito chiuso;
    al piano terra di Palazzo San Macuto sono attualmente liberi alcuni locali precedentemente occupati dal Centro di documentazione e riproduzione della Camera,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assumere le iniziative idonee ad individuare e predisporre nella sede di Palazzo San Macuto locali che consentano la trasmissione contemporanea, tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, di un numero di sedute superiore a quello possibile attualmente, cosicché gli organismi parlamentari aventi sede in tale Palazzo abbiano accesso a tale forma integrativa di pubblicità dei propri lavori anche in caso di più sedute contemporanee.
9/Doc. VIII, n. 10/3. Boniver, Fava, Mussolini.

   La Camera,
   premesso che:
    in data 1o agosto 2012 l'Ufficio di Presidenza ha incaricato il Collegio dei Questori di verificare le condizioni economiche di eventuali affidamenti alla Consip, che consentano, in linea con il recente decreto del Governo, un contenimento della spesa dell'Amministrazione della Camera dei deputati;
    il Collegio dei deputati Questori ha tempestivamente deliberato di dare mandato agli uffici affinché emettessero una richiesta preliminare di fornitura, non impegnativa per l'Amministrazione, nell'ambito della convenzione Consip facility management uffici 3, per una serie di servizi;
    nell'ambito di tali servizi, è prevista la manutenzione degli impianti idrico-sanitari, ad oggi ricompresi nei contratti Camera relativi alla termo-idraulica, peraltro già in regime di proroga;
    nel caso dell'attivazione della convenzione come da richiesta di preventivo, i contratti relativi alla termo-idraulica dovranno essere rivisti con le relative riduzioni inerenti la parte idraulica;
    sembrerebbe essere attiva una convenzione Consip denominata Consip Energia che prevederebbe, oltre alla fornitura energetica, anche la manutenzione degli impianti termici (riscaldamento e raffrescamento);
  per tali motivi,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a dare mandato agli uffici affinché emettano una richiesta preliminare di fornitura relativa alla convenzione Consip Energia che prevede la fornitura di energia e la contestuale manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento così che, in caso i preventivi siano convenienti per l'Amministrazione, si possa attivare in contemporanea entrambe le convenzioni con considerevoli risparmi economici e minori attività da parte dei servizi competenti.
9/Doc. VIII, n. 10/4. Laboccetta.

   La Camera,
   esaminato il progetto di bilancio preventivo per l'anno finanziario 2012;
   udita la relazione dei deputati Questori;
   considerata l'esigenza di consentire alle più qualificate istituzioni di alta formazione e istruzione professionale, quali il Centro ELIS e la SAFI di Roma, di formare i propri allievi in un ambiente adeguato e selezionato quale è l'amministrazione della Camera;
   tenuto conto che la previsione di stages gratuiti, già attivati dall'amministrazione della Camera per altre professionalità, consentirebbe ai Servizi amministrativi interessati di utilizzare gratuitamente personale qualificato, in grado di supportare le attività svolte dal personale della Camera attualmente impiegato nei medesimi settori,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di presidenza e il Collegio dei Questori

ad assicurare in tempi rapidi, e comunque entro l'esercizio 2012, attenzione, risorse e progettualità alla soluzione dei problemi sopra evidenziati.
9/Doc. VIII, n. 10/5. Enzo Carra, Lusetti.

   La Camera,
   rilevato come i dati del bilancio consuntivo e preventivo denotino l'esistenza di spese non di poco conto con riferimento alle manutenzioni ordinarie (capitolo 60) dei diversi impianti esistenti nonché in ordine al «hardware» ed al «software»;
   ricordato che alle spese di manutenzione per l'informatica, ammontanti annualmente a circa 4 milioni di euro, si devono aggiungere quelle relative al servizio di assistenza, appostate per euro 2.800.000,00, nonché quella concernente la «gestione operativa dei centri informatici» ammontante ad euro 5.070.000,00 in base alle previsioni per il 2012 (cap. 130);
   evidenziato come una razionalizzazione del sistema contrattuale in materia, anche attraverso l'eventuale rinegoziazione degli accordi in essere, possa determinare opportuni risparmi di spesa,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a procedere ad una ricognizione della contrattualistica in essere in ordine alla gestione, alla manutenzione ed all'assistenza del complesso informatico della Camera allo scopo di razionalizzarne il contenuto e di ridurne, anche attraverso una rinegoziazione, il costo a carico della stessa.
9/Doc. VIII, n. 10/6. Contento, Minasso.

   La Camera,
   rilevato come alcuni costi per la fornitura o la prestazione di servizi appaiano considerevoli e, comunque, non risultino subire delle sensibili riduzioni nel bilancio preventivo per il 2012;
   sottolineato come ciò avvenga, a titolo di esempio, per i servizi di pulizia, di lavanderia e di smaltimento dei rifiuti – il cui capitolo 65 registra un importo pari a 7.595.000,00 euro – nonché per servizi di acqua e gas ed elettricità – il cui capitolo 70 prevede un importo di 4.630.000,00 euro – e così per le spese telefoniche (2.215.000,00 euro), postali (600.000,00 euro), di stampa degli atti parlamentari (7.000.000,00 euro) e di trasporto (11.885.000,00 euro),

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a provvedere ad una verifica delle modalità contrattuali e ad avviare trattative ulteriori con i fornitori allo scopo di verificare la possibilità di ottenere prezzi più vantaggiosi o, comunque, condizioni economiche migliori o, ancora, a predisporre, per il futuro, bandi di gara idonei ad ottenere i medesimi risultati.
9/Doc. VIII, n. 10/7. Contento, Costa.

   La Camera,
   rilevato come la spesa per i servizi di personale non dipendente (capitolo 105) ammonti tra emolumenti per servizi di segreteria, di sicurezza ed altri alla somma di 22.975.000,00 euro;
   ritenuta l'opportunità di assumere iniziative rivolte ad un contenimento dei relativi costi,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a rivedere l'organizzazione e la dotazione relativa ai servizi in questione allo scopo di ottenere ulteriori risparmi di spesa.
9/Doc. VIII, n. 10/8. Contento.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, nello stabilire che i cittadini chiamati a svolgere funzioni pubbliche devono adempierle «con disciplina ed onore», impone non solo il rispetto della «legalità formale», ma anche l'osservanza di ineludibili principi etico-morali, di cui sente urgente bisogno il popolo italiano;
    dalla citata norma costituzionale discende, tra l'altro, l'obbligo per coloro che ricoprono incarichi istituzionali di servire la Nazione, di adempiere le proprie funzioni con imparzialità, indipendenza e nel rispetto della legge, di perseguire l'interesse pubblico, di collaborare lealmente con i diversi poteri dello Stato, di ispirare i propri comportamenti alla sobrietà, alla serietà ed alla morigeratezza che si conviene a quanti sono chiamati a rappresentare il Paese e le sue istituzioni democratiche;
    stanno crescendo nell'opinione pubblica, ormai già da alcuni anni, sentimenti di profondo disagio e di diffusa insofferenza per la condotta di uomini politici, appartenenti a diversi schieramenti, che – venendo meno alle responsabilità connesse agli incarichi istituzionali ad essi affidati ed in aperta violazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 54 della Costituzione – tengono comportamenti per più versi riprovevoli, diretti ad assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi dall'esercizio delle funzioni pubbliche o ad abusare dei propri poteri e delle risorse loro affidate in ragione dell'ufficio che ricoprono;
    al discredito e alla delegittimazione delle istituzioni democratiche del Paese indubbiamente concorrono anche informazioni relative alla condotta pubblica e privata di uomini politici. La grande risonanza che trovano sulla stampa questi atteggiamenti insinua nella opinione pubblica che non si tratti di casi isolati, ma di uno stile e di un modo di procedere di tutta la politica. Non è certamente così, ma la condotta di chi ricopre incarichi pubblici non dovrebbe mai perdere di vista un sua specifica esemplarità. Si nota l'emergere di stili di vita difficilmente compatibili con la dignità di chi governa e con il decoro delle istituzioni e della vita pubblica. Si assiste a comportamenti in stridente contrasto con il tradizionale patrimonio morale del popolo italiano, che dai suoi legislatori e dai suoi governanti si attende l'esercizio delle cosiddette virtù repubblicane, a cominciare dall'onestà e dalla sobrietà, dalla giustizia e dalla competenza, dalla mancanza di conflitti d'interessi e dalla solidarietà, soprattutto quando è in atto una drammatica crisi economica che penalizza pesantemente le famiglie;
    l'allarmante «crisi morale» della politica italiana si ripercuote negativamente anche sul piano istituzionale ed economico: non vi è dubbio, infatti, che lo smarrimento di saldi valori etici accresca il distacco tra cittadini e istituzioni, renda queste ultime meno credibili ed affidabili ed alimenti la sfiducia degli operatori economici nella capacità del Paese e dei suoi governanti di reagire efficacemente alla crisi in atto. L'Italia non si è mai trovata tanto chiaramente dinanzi alla verità della propria situazione, che le impone di correggere abitudini e stili di vita. Cosa facile da dire, ma estremamente difficile da applicare;
    negli Stati Uniti – dove già da tempo sono attivi presso il Congresso organi deontologici autorevoli e severi, quali il Committee on standards of official conduct della Camera dei rappresentati ed il Select committee on ethics del Senato federale – nel 2008 è stato istituito l'OCE – Office of congressional on ethics, organismo indipendente, composto in egual misura da democratici e repubblicani, con il compito di indagare su casi di violazione del codice etico da parte di uomini politici, componenti del loro staff, pubblici funzionari;
    l'esigenza di innalzare il livello di moralità della politica è stata ritenuta prioritaria anche in Francia, dove il 6 aprile dello scorso anno è stato approvato il Code de deontologie della Assemblée nationale e, il successivo 15 giugno, è stato nominato il primo deontologue de l'Assemblée nationale, un organo volto a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e la probità dei deputati francesi;
    in Germania, l'Allegato n.1 al regolamento del Bundestag costituisce una sorta di codice di condotta dei parlamentari. Le norme in esso contenute formano parte integrante del Regolamento stesso: introdotte nel 1972, esse sono state da ultimo emendate nel 2005, in seguito all'approvazione della ventiseiesima legge di modifica della normativa sullo status giuridico dei deputati;
    nel Regno Unito i membri delle due assemblee del Parlamento nazionale sono tenuti al rispetto dei principi enunciati nei codici di condotta adottati da ciascuna Camera in attuazione delle raccomandazioni formulate nel 1995 dal Committee on Standards in Public Life (noto anche come Nolan Committee, dal nome del suo presidente), preposto dal Governo, allora presieduto da John Major, all'elaborazione di canoni deontologici applicabili a chiunque detenesse cariche pubbliche. Risale infatti al rapporto finale del Nolan Committee, pubblicato nel maggio del 1995, l'enunciazione dei principi di trasparenza, integrità, disinteresse personale ed onestà nella vita pubblica di cui, negli anni successivi, è stato perseguito il generalizzato radicamento presso gli organi rappresentativi e l'Esecutivo, così come in ogni ente preposto alla cura di interessi pubblici;
    appare dunque necessario dotare con urgenza anche l'ordinamento italiano di credibili e trasparenti sistemi di valutazione e garanzia dell'etica pubblica e dell'integrità della classe dirigente politica, introducendo un complesso di regole deontologiche e di meccanismi di controllo e sanzione in grado di garantire la correttezza e la moralità dei comportamenti di coloro che ricoprono, a tutti i livelli, cariche elettive o di nomina politica;
    un simile compito non può essere lasciato all'iniziativa spontanea – pur necessaria – dei partiti, perché il solo ricorso all'autodisciplina delle forze politiche si è dimostrato insufficiente a prevenire e sanzionare l'illegalità ed il malcostume;
    si avverte, pertanto, l'esigenza di istituire un Codice etico e deontologico per i membri della Camera dei deputati, prevedendo in particolare che:
   a) la funzione di deputato sia adempiuta con disciplina ed onore, nell'esclusivo interesse della Nazione e nel puntuale rispetto della legge;
   b) la condotta dei deputati sia costantemente ispirata a criteri di sobrietà e moralità;
   c) le risorse affidate ad Organi parlamentari ed a singoli deputati in ragione dell'incarico ricoperto siano impiegate in modo trasparente, con adeguati controlli, secondo criteri di economicità ed efficienza, nell'esclusivo interesse pubblico;
   d) i deputati non chiedano né accettino trattamenti di favore da chi possa trarre benefici da decisioni o attività inerenti al loro incarico;
   e) l'utilizzo di autovetture, velivoli o alloggi di servizio sia limitato ai soli casi in cui esso sia giustificato da esigenze obiettive e documentabili;
   f) la situazione patrimoniale e le fonti di reddito dei deputati siano rese pubbliche secondo criteri di trasparenza e completezza;
   g) nessun comportamento sleale o denigratorio sia posto in essere da deputati nei confronti di altre istituzioni repubblicane;
   h) tutti gli organi di vigilanza, a qualsiasi titolo siano stati istituiti, vigilino concretamente su quanto è di loro competenza, per evitare che si creino situazioni in contrasto con i valori e gli obiettivi specifici e, se questo avviene, per denunciare tempestivamente eventuali errori e deviazioni, mettendo i mezzi necessari per un intervento correttivo tempestivo ed efficace;
   i) sia introdotto un adeguato apparato sanzionatorio e di controllo, che renda effettivo il rispetto delle norme e dei principi contenuti nel complesso di disposizioni costituenti il codice etico,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a promuovere, nell'ambito della propria autonomia, l'istituzione di un codice etico e deontologico per i membri della Camera dei deputati che dia compiuta attuazione, nei termini indicati in premessa, ai principi sanciti dall'articolo 54, comma secondo, della Costituzione.
9/Doc. VIII, n. 10/9. Binetti.

   La Camera.
   premesso che:
    i risultati in termini di gestione del bilancio interno illustrati dal Collegio dei deputati Questori sono lusinghieri e ben rappresentano la determinazione con cui, in questa legislatura, si sta perseguendo l'obiettivo di contenere le spese;
    per la prima volta, grazie all'impegno di tutti, la dotazione di bilancio non solo è rimasta invariata quasi per l'intero arco della legislatura – riducendosi dunque in termini reali con i conseguenti vantaggi per le finanze pubbliche – ma è persino diminuita in termini nominali di 50 milioni di euro annui, per un complesso di 150 milioni nel prossimo triennio;
    a ciò ha concorso una molteplicità di misure, che hanno inciso in modo significativo sugli oneri per gli eletti, gli ex deputati, il personale in servizio e in quiescenza, le spese discrezionali e di funzionamento, le spese per i Gruppi parlamentari. In particolare, per i deputati la Camera ha, tra l'altro, ridotto l'indennità parlamentare, la diaria di soggiorno e il rimborso eletto/elettori; è stato inoltre superato il sistema dei vitalizi e introdotto un regime previdenziale di tipo contributivo; quanto al personale, sono stati applicati i tagli alle retribuzioni e alle pensioni maggiori, da ultimo estesi a tutto il 2015, è stato bloccato per un quinquennio il meccanismo di adeguamento all'inflazione ed è stato completamente riformato il sistema pensionistico, adeguandolo ai principi della riforma del Ministro Fornero, mentre il blocco del turn over ha determinato una riduzione della dotazione organica di quasi il 20 per cento; quanto alle spese discrezionali si è intervenuto su una miriade di voci, che vanno dal consumo di carta alle spese per le locazioni immobiliari;
    tuttavia, occorre costatare come nel dibattito pubblico gli sforzi compiuti non sembrino essere adeguatamente percepiti e si rinnovino invece istanze, spesso frutto di pura demagogia, di ulteriori riduzioni di spesa;
    in questo quadro, occorre essere ben consapevoli di come nella prossima legislatura non sarà affatto semplice proseguire sulla strada tracciata dell'invarianza della dotazione, né tantomeno su quella di una ulteriore riduzione della dotazione di bilancio;
    alla luce dei dati e della struttura del bilancio interno è evidente, infatti, che il complesso delle spese è destinato, inevitabilmente, ad aumentare, mentre l'avanzo di amministrazione – il cui utilizzo, assieme alle misure di rigore sopra ricordate, ha consentito di ridurre la dotazione – è destinato invece ad esaurirsi nel medio periodo anche ipotizzando ulteriori economie di gestione;
    occorre, in particolare, considerare che la Camera, così come il Senato e gli altri Organi costituzionali, a differenza delle altre Amministrazioni pubbliche, reca nel proprio bilancio anche i capitoli di spesa connessi ai trattamenti previdenziali dei deputati cessati dal mandato e del personale di ruolo, capitoli il cui andamento nel tempo è crescente – come è normale che sia – e soggetto a molteplici variabili, quali l'aspettativa di vita, il tasso di inflazione, il tasso di sostituzione degli eletti per ogni legislatura, l'anzianità degli ex deputati, il trend dei pensionamenti dei dipendenti, eccetera;
    le suddette voci di spesa – che rappresentano, tecnicamente, degli oneri inderogabili, ossia aggregati di spesa rigidi e in linea di principio incomprimibili in quanto costituiti da diritti acquisiti, fanno sì che la Camera si configuri ad oggi come una specie di fondo chiuso – posta l'invarianza/decrescita della dotazione – al cui interno la spesa previdenziale – in attesa del pieno dispiegarsi degli effetti del nuovo sistema contributivo per il calcolo della pensione che già si applica ai deputati e al personale – è destinata ad aumentare in termini nominali, così come del resto accade in tutti gli enti previdenziali pubblici;
    in questa situazione, in presenza di prevedibili ulteriori pressioni, esercitate anche dagli organi d'informazione, nel senso dell'invarianza o di una ulteriore riduzione della dotazione del bilancio interno, la Camera si troverebbe, nel prossimo futuro, in una situazione di forte difficoltà, poiché a differenza di un Ministero, non potrebbe nell'immediato ridurre ancora e in modo significativo le proprie spese azionando, ad esempio, la leva dei pensionamenti e traslando conseguentemente il complesso dei relativi oneri sugli enti previdenziali; l'auspicabile prosecuzione del processo di riduzione della dotazione organica produrrà senz'altro dei risparmi di spesa, ma tale processo trova un limite nell'esigenza di salvaguardare la funzionalità dell'Amministrazione e di rinnovare il corpo amministrativo attraverso una ripresa dei reclutamenti;
    in queste circostanze – che sono difficilmente comprensibili da parte dell'opinione pubblica e oscure persino agli «addetti ai lavori» – oggi ci si trova nel paradosso per cui tutti gli sforzi fatti sul piano del contenimento delle spese non possono essere adeguatamente apprezzati, poiché in larga parte sterilizzati da un contestuale aumento di altre spese obbligatorie, quali quelle di natura previdenziale, la cui iscrizione nel medesimo bilancio non consente nemmeno una agevole comparazione con altre realtà amministrative;
   rilevata, pertanto, la necessità di individuare soluzioni tecniche che rendano più facilmente valutabili da parte dall'opinione pubblica le politiche di rigore adottate nella gestione del bilancio interno e le ulteriori misure di razionalizzazione della spesa che potranno essere previste nel prossimo futuro,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad avviare un confronto con i rappresentanti dell'altro ramo del Parlamento e degli altri organi costituzionali finalizzato a verificare la possibilità di istituire un Ente previdenziale unico – avente una propria dotazione finanziaria e autonomia contabile e gestito in modo collegiale sulla base degli indirizzi dettati d'intesa dai rappresentanti delle Istituzioni interessate –, nel quale far confluire, in apposite gestioni separate, i capitoli di bilancio relativi ai versamenti contributivi e alle prestazioni previdenziali erogate al personale delle rispettive amministrazioni e, per quanto riguarda il Parlamento, ai deputati e ai senatori, capitoli che verrebbero pertanto espunti dai bilanci interni, consentendo in tal modo di evidenziare in modo distinto le spese effettive per l'assolvimento delle funzioni istituzionali e quelle connesse ai trattamenti previdenziali.
9/Doc. VIII, n. 10/10. Boccia.

   La Camera,
   premesso che:
    nel sito internet della Camera la sezione «l'Amministrazione», da cui si ricavano le notizie, pur incomplete, disponibili relativamente all'amministrazione della Camera dei deputati, non è più direttamente raggiungibile dalla home page;
    nella home page del sito internet del Senato è presente almeno un link diretto alla sezione «Bilancio interno»,

impegna il Collegio dei Questori

a disporre il ripristino nella home page del sito internet del link diretto alla sezione «l'Amministrazione».
9/Doc. VIII, n. 10/11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    con lettera dei deputati Questori dell'8 febbraio 2011 in risposta a quesiti avanzati dai deputati Bernardini e altri, si è sostenuto, in relazione alle modalità di istituzione del Fondo di solidarietà tra i deputati, che «il Fondo di solidarietà si configura quindi come un patrimonio separato con vincolo di destinazione»;
    da notizie di stampa (Il Corriere della Sera del 23 settembre 2011 «Il Parlamento? Tiene sul conto un tesoretto di 719 milioni di euro») si è appreso il particolare, omesso dai deputati Questori nella loro risposta, che tra il 1995 e il 2000 il Fondo è stato finanziato con cospicui contributi versati dal bilancio della Camera;
    tali versamenti sono cessati dopo il 2000 e pertanto, da allora, il Fondo è finanziato esclusivamente dai contributi dei deputati in carica e degli altri iscritti;
    il Fondo di solidarietà, che ha accumulato negli anni un tesoretto di 219 milioni di euro, secondo l'articolo l, comma 2, del regolamento del Fondo, persegue il principale scopo di erogare l'assegno di fine mandato ai deputati;
    sembra superata la ragione fondamentale della configurazione del Fondo come patrimonio separato della Camera e della riserva della sua gestione all'Amministrazione della Camera, con un infimo grado di trasparenza e nessun ruolo decisionale per gli unici finanziatori del Fondo, peraltro, nel caso dei deputati in carica, obbligati,

impegna l'Ufficio di Presidenza

   1) a restituire al bilancio della Camera, traendoli dal «tesoretto» di 219 milioni di euro accumulatosi sul Fondo di solidarietà, i contributi versati dalla Camera prima dell'anno 2000;
   2) a sopprimere la normativa istitutiva del Fondo di solidarietà tra i deputati, lasciando agli stessi e agli altri soggetti iscritti la facoltà di dar vita ad un organismo di natura associativa privata, a partecipazione facoltativa, la cui gestione sia riservata ai partecipanti;
   3) a regolamentare la fase transitoria avendo cura di salvaguardare i diritti quesiti e le aspettative degne di tutela giuridica.
9/Doc. VIII, n. 10/12. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    il R.A.C. all'articolo 79, comma 3, prevede come forme di pubblicità per le delibere del collegio dei questori il Bollettino degli organi collegiali della Camera, ovvero la Relazione del Servizio Amministrazione di cui all'articolo 74 comma 1, lettera b);
    il Bollettino degli organi collegiali contiene solo cenni sintetici ed ha una circolazione limitatissima; la relazione del Servizio Amministrazione è pubblicata sul sito internet, ma riguarda soltanto le spese ordinate e quindi non dà conto delle delibere nel momento in cui vengono adottate ed inoltre riguarda solo una parte di esse;
    le spese ordinate vengono presentate soltanto con il «centro operativo», il «tipo di intervento», il «soggetto» e il «totale»;
    nella lista fornita a suo tempo alla delegazione radicale nel gruppo del PD su decisione del Presidente della Camera, i contratti e le consulenze erano invece articolate in tipologia, settore, fornitore, oggetto, previsione, ordinato, note, data inizio, data fine,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a modificare il R.A.C. prevedendo la pubblicazione nel sito internet della Camera delle delibere del Collegio dei Questori nonché dei contratti presentati con l'articolazione sopra riportata.
9/Doc. VIII, n. 10/13. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    in Aula il conto consuntivo dell'anno precedente e il progetto di bilancio interno della Camera dei deputati per l'anno in corso e per il triennio, anche quest'anno e come del resto è accaduto negli anni precedenti, sono stati portati a conoscenza dei deputati in una fase avanzata dell'anno e a pochissimi giorni dalla loro votazione;
    non è possibile, a fronte di ordini del giorno precedentemente approvati, giustificare l'abnorme ritardo con le peculiarità dell'anno in corso «caratterizzato – come si legge nella relazione dei Questori – da decisioni assai impegnative e di peculiare rilievo strategico per la vita dell'Istituzione parlamentare» perché l'interesse dell'Istituzione è proprio quello di vedere il procedere delle modificazioni via via intercorse;
    anche quest'anno non sono stati forniti allegati analitici dei capitoli di bilancio oltre la relazione,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a portare in Aula i documenti di bilancio unitamente agli allegati analitici entro il mese di marzo al fine di evitare di dover gestire a lungo il bilancio in regime di esercizio provvisorio e, ai fini di garantire la trasparenza dell'Istituzione, a pubblicare anche gli allegati analitici sul sito internet.
9/Doc. VIII, n. 10/14. Bernardini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Mecacci, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    l'attività amministrativa della Camera dei deputati è completamente sottratta, in virtù del principio di autonomia degli organi costituzionali, agli ordinari controlli esterni cui sono sottoposte le pubbliche amministrazioni;
    pertanto risulta utile rafforzare la funzione di controllo, sulla scorta delle migliori esperienze straniere, introducendo anche uno specifico ruolo dell'Assemblea della Camera;
    ad esempio, il Regolamento dell'Assemblea nazionale francese, all'articolo 16, comma 2, prevede che in ciascun anno della legislatura, tranne quello che precede lo scioglimento dell'Assemblea, all'inizio della sessione ordinaria l'Assemblea elegga una Commissione speciale di quindici membri, presieduta da un deputato d'opposizione, incaricata di «verificare ed appurare» i conti. Né i Questori né alcun altro membro dell'Ufficio di Presidenza possono far parte di tale Commissione,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad elaborare ed approvare un progetto per il completamento della riforma dei controlli amministrativi svolti presso la Camera dei deputati, tenuto conto dell'esperienza francese.
9/Doc. VIII, n. 10/15. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    la recente riforma del R.A.C. prevede (articolo 73) che sia effettuato il controllo sulla gestione, volto a verificare che l'attività dei Servizi corrisponda al principio di buon andamento della gestione finanziaria e amministrativa;
    la funzione di controllo sulla gestione è direttamente imputata al Collegio dei Questori;
    tuttavia il Collegio dei Questori non viene dotato di alcuno specifico strumento per lo svolgimento della nuova e complessa funzione, ma costretto a servirsi unicamente di relazioni e documenti prodotti dall'Amministrazione;
    nessun effettivo controllo di gestione è realizzabile in assenza dell'individuazione dei centri di costo in cui si articola l'Amministrazione;
    invece il nuovo R.A.C. ignora completamente tale articolazione,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a completare e rendere effettivo il disegno innovatore sotteso al nuovo articolo 73 del R.A.C. istituendo una apposita struttura, svincolata dalla dipendenza gerarchica dal Segretario Generale e posta al diretto servizio del Collegio dei Questori, dotata di opportune capacità e mezzi, nonché della potestà ispettiva sull'attività delle strutture amministrative e sulla relativa documentazione, in grado pertanto di fornire al Collegio un reale supporto in assenza del quale il disegno riformatore insito nel controllo di gestione è evidentemente destinato a restare sulla carta.
9/Doc. VIII, n. 10/16. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    il Banco di Napoli ha iniziato la sua attività all'interno della Camera dei deputati dopo il 1926, quando cessò di essere istituto di emissione;
    da allora ad oggi ha continuato ad operare all'interno di Montecitorio senza che mai sia stato indetto un bando di gara;
    il 29 aprile 2010, il consigliere capo del servizio amministrazione, rispondendo ad una lettera della delegazione radicale nel gruppo PD che chiedeva chiarimenti, precisava che la convenzione con il Banco di Napoli autorizzata dall'Ufficio di Presidenza il 30 ottobre 1997 aveva avuto nel tempo 5 atti aggiuntivi e che era stata prorogata fino al 31 dicembre 2010;
    inoltre, nella riunione del Collegio dei Questori del 29 settembre 2009, durante la quale – secondo quanto scritto alla delegazione radicali, per conto del Collegio dei Questori, dal consigliere capo del servizio amministrazione – si è disposta la proroga della convenzione con il Banco di Napoli al 31 dicembre 2010, si è anche deliberato per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della nuova convenzione;
   poiché agli estensori del presente ordine del giorno risulta che il Banco di Napoli continua ad essere pienamente operante all'interno di Montecitorio nella fornitura dei servizi;
    poiché gli estensori del presente ordine del giorno non sono riusciti a trovare sul sito della Camera il bando di gara,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

   a pubblicare sul sito della Camera il bando di gara con il quale il Banco di Napoli si è di nuovo aggiudicato la fornitura dei servizi all'interno di Montecitorio;
   o, nel caso si sia dato luogo all'ennesimo rinnovo della convenzione, di indire immediatamente un bando di gara per l'aggiudicazione dei servizi a partire dalla scadenza della convenzione stessa.
9/Doc. VIII, n. 10/17. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    lo speciale diritto di accesso riservato ai deputati dall'articolo 79 del nuovo R.A.C. risulta fortemente ridotto rispetto al testo previgente; in particolare il diritto di accesso è stato circoscritto ai soli contratti, escludendo le delibere del Collegio dei Questori (prima accessibili) e quelle dell'Ufficio di Presidenza;
    per tutte le delibere dell'Ufficio di Presidenza e buona parte di quelle del Collegio dei Questori l'unica forma di pubblicità prevista è la pubblicazione di una notizia oltremodo sintetica nel Bollettino degli organi collegiali, peraltro non pubblicato nel sito internet della Camera;
    lo speciale diritto di accesso in questione costituisce un fondamentale elemento di equilibrio del sistema amministrativo, in quanto controbilancia, almeno in parte, l'assenza di controlli amministrativi esterni;
    proprio perciò il diritto di accesso in questione non è subordinato ai presupposti cui soggiace il diritto di accesso ordinario, né a particolari limitazioni nella comunicabilità a terzi dei documenti acquisiti da parte del deputato,

impegna l'Ufficio di Presidenza

   1) a ripristinare nella sua interezza lo speciale diritto di accesso riservato ai deputati;
   2) a non considerare in ogni caso come «avente ad oggetto una serie indistinta di atti o documenti» l'eventuale richiesta da parte di deputati di accedere a tutti i contratti stipulati o vigenti in un periodo chiaramente determinato, e pertanto a dare corso a tale tipo di richieste.
9/Doc. VIII, n. 10/18. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    la figura del Segretario Generale della Camera poggia sul cardine del suo rapporto fiduciario con il Presidente della Camera, ricavabile in particolare degli articoli 12 e 67 del Regolamento della Camera, ma sotteso a tutto il sistema regolamentare interno;
    proprio l'incrinarsi o addirittura il venir meno del rapporto fiduciario tra il Presidente e il Segretario Generale ha condotto più volte, anche nella storia recente dell'istituzione, a ben note vicende di dimissioni o di allontanamento di Segretari Generali, senza che tali vicende abbiano mai provocato, né sul piano politico né su quello dottrinario, rilievi di indebita ingerenza della politica nell'amministrazione parlamentare;
    la funzione presidenziale di proposta della nomina del Segretario Generale all'Ufficio di Presidenza è evidentemente priva di contenuto se non è corredata del corrispettivo potere di proporne la revoca con un'effettiva possibilità di ottenerla;
    tale svuotamento della funzione presidenziale, lungi dal costituire un rischio teorico, appare invece insito nell'attuale asimmetria tra la maggioranza richiesta per la nomina e per la revoca del Segretario Generale;
    infatti la poco nota norma occultata nell'articolo 7 del Regolamento dei Servizi e del personale, uno dei regolamenti «minori» dell'Ufficio di Presidenza, ha eliminato la durata massima in carica del Segretario generale e ha introdotto una elevatissima maggioranza qualificata (due terzi dei componenti l'Ufficio di Presidenza) per revocarne l'incarico, mentre è rimasta invariata la maggioranza semplice dei votanti necessaria per la sua nomina,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a eliminare le molteplici incongruenze determinate dall'attuale testo dell'articolo 7 del Regolamento dei Servizi e del personale ripristinando, in relazione all'incarico di Segretario generale, una durata massima in carica e la ordinaria maggioranza semplice dell'Ufficio di Presidenza per l'approvazione della proposta di revoca.
9/Doc. VIII, n. 10/19. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 92, comma 1, del Regolamento dei servizi e del personale, prevede che i medici addetti agli ambulatori siano assunti dalla Camera ovvero, a seguito di apposita modifica introdotta il 14 marzo 2007, «individuati attraverso la stipula di apposite convenzioni con strutture sanitarie pubbliche»;
    nella norma riportata la previsione del carattere pubblico è tassativa e non può interpretarsi come estensibile a strutture che siano semplicemente convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
    il necessario carattere pubblico delle strutture esterne convenzionate veniva ribadito nel comunicato stampa ufficiale del 14 marzo 2007 con cui si annunciava la nuova organizzazione del servizio sanitario e di pronto soccorso. Il comunicato contraddittoriamente recitava: «La riorganizzazione si baserà sulla stipula di apposite convenzioni con strutture sanitarie pubbliche (Policlinico Gemelli, ASL RM-A, ARES 118)»;
    in realtà due delle strutture ivi menzionate non erano, e non sono, pubbliche bensì private, ancorché convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
    è tuttora vigente una convenzione con il Policlinico Gemelli per la prestazione di servizi ambulatoriali, in evidente violazione del citato articolo 92 del RSP, dato il carattere privato della struttura,

impegna il Collegio dei Questori

a porre termine alla descritta situazione di illegittimità, deliberando il recesso dalla convenzione con il Policlinico Gemelli.
9/Doc. VIII, n. 10/20. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 del R.A.C. prevede l'istituzione di alcuni fondi per esigenze di ufficio e minute spese;
    in particolare i Vice Segretari generali, i Capi Servizio, i Capi ufficio della Segreteria generale e i titolari di incarico individuale hanno a disposizione, per le predette finalità, un fondo, non modesto, pari a 10.000 euro l'anno;
    per le medesime finalità il Segretario generale ha a disposizione un esorbitante fondo di ben 100.000 euro l'anno, così ridotto dalla precedente astronomica somma di 258.000 euro annui;
    pare che le esigenze per cui i citati fondi sono istituiti trovino adeguata capienza negli ordinari stanziamenti di bilancio, atteso che, negli ultimi anni, gli stessi fondi sono pochissimo utilizzati;
    tale scarso uso è poi, grazie all'iniziativa della Componente radicale del Gruppo del PD, attestato per quanto riguarda l'attuale Segretario Generale;
    i fondi di cui all'articolo 27 sono inoltre gestiti in modo particolarmente opaco, posto che l'unica forma di controllo prevista per i loro utilizzi è quella, solo formale, effettuata ex post dal Servizio Tesoreria sulla documentazione delle spese;
    conseguentemente nulla si sa delle spese effettuate a valere sugli stessi, ed altrettanto ignota risulta la destinazione degli ingenti avanzi di gestione, salvo la burocratica formula della loro riassegnazione ai «pertinenti» capitoli all'inizio del successivo esercizio,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

   1) a sopprimere i fondi previsti dall'articolo 27 del R.A.C.;
   2) a fornire all'opinione pubblica, mediante un apposito allegato da istituire nel Rendiconto 2011, o eventualmente nel Rendiconto 2012, un dettagliato ragguaglio delle destinazioni assunte dall'enorme avanzo di gestione a valere sui predetti fondi a partire dall'esercizio 2000, pari, per il solo Segretario Generale, a 3.131.000 euro;
   3) a fornire all'opinione pubblica un dettagliato ragguaglio delle spese effettuate a valere sui predetti fondi;
   4) a richiedere al Segretario Generale di fornire adeguata motivazione del ricorso al predetto «fondo esigenze d'ufficio» per sopperire, per l'importo di 225.000 euro, a spese legali e a spese per consulenze, tutte spese che avrebbero dovuto trovare copertura negli appositi capitoli sempre presenti nei bilanci di previsione relativi agli esercizi a partire dal 2000.
9/Doc. VIII, n. 10/21. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di conflitto di interessi in cui ha versato fino a pochissimi giorni addietro il vertice dell'Amministrazione della Camera configurava un caso da manuale di «controllato controllore», ovvero di soggetto passivo di controlli effettuati su se stesso;
    infatti il Segretario Generale ha ricoperto «ad interim» – un interim durato molti anni – la direzione del Servizio del controllo amministrativo, cioè dell'organo che dovrebbe in parte eseguire, e in ogni caso supportare, i diversi tipi di controllo sulla gestione amministrativa della Camera, condotta sotto l'alta direzione complessiva dello stesso Segretario Generale;
    solo a seguito delle documentate denunce della delegazione radicale nel Gruppo del PD è emersa l'anomalia e l'indifendibilità della descritta situazione amministrativa;
    a seguito di ciò l'esistenza di un conflitto di interessi è stata in pratica ammessa, per comportamento concludente, dal Segretario Generale che ha accondisceso a recedere dall'incarico, ma solo nell'imminenza del presente esame del bilancio della Camera;
    tale situazione di conflitto di interessi non si poneva tuttavia, sul piano meramente formale, in contrasto con il tenore della normativa interna;
    più in generale, la dipendenza gerarchica del Servizio del controllo amministrativo dal Segretario Generale, vertice dell'Amministrazione controllata, è un dato strutturale che, fatta salva l'indubbia professionalità ed autonomia personale dei dirigenti che pro-tempore si trovano a ricoprire il relativo incarico, indebolisce la credibilità complessiva della funzione di controllo amministrativo,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a prevenire il riprodursi nel futuro della descritta situazione di anomalia amministrativa introducendo nella normativa regolamentare interna un apposito ed espresso divieto di cumulo delle cariche di Segretario Generale e di dirigente preposto al controllo amministrativo e sottraendo quest'ultimo alla dipendenza gerarchica dal Segretario Generale.
9/Doc. VIII, n. 10/22. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    il progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2012, prevede, alla voce «Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari», un'autorizzazione di spesa per competenza per l'anno 2012, pari a 7.000.000,00;
    tale autorizzazione appare eccessiva anche in riferimento al possibile utilizzo delle tecnologie informatiche per venire in contro alle esigenze di distribuzione del materiale parlamentare e della documentazione relativa ai lavori della Camera,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a limitare la stampa degli atti parlamentari a quanto strettamente necessario per l'attività di Assemblea e Commissioni, prevedendo per tutti gli altri atti la sola disponibilità on line.
9/Doc. VIII, n. 10/23. Borghesi.

   La Camera,
   premesso che:
    nel sito internet della Camera è data notizia di un bando di procedura ristretta per i servizi di ambulanza;
    l'Amministrazione aggiudicatrice è identificata nel Fondo di previdenza per il personale della Camera dei deputati che, come recita il bando, altro non è che un'articolazione organizzativa di organo costituzionale;
    appare opportuno, in considerazione dell'importo dell'appalto (euro 810.000 in tre anni come base d'asta) che venga acquisito un unico servizio di ambulanza per i deputati e per il personale della Camera mediante un atto aggiuntivo all'esistente contratto per i deputati,

impegna il Collegio dei Questori

a modificare in tal senso il bando di gara.
9/Doc. VIII, n. 10/24. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    è vigente una convenzione con il Policlinico Gemelli per la prestazione di servizi sanitari di emergenza ed ambulatoriali, ed un'altra convenzione con la ASL RM-A per la prestazione di servizi sanitari in larga misura coincidenti con quelli erogati dal Policlinico Gemelli;
    il costo complessivo della convenzione con la ASL RM-A, secondo l'elenco delle «spese ordinate» pubblicato sul sito internet, è stato per il 2011, pari a 960.000 euro e per il primo semestre 2012 pari a 735.000 euro;
    a tale costo va aggiunto quello della convenzione con il Policlinico Gemelli, pari nel 2011 a 435.000 euro e ad altrettanto nel primo semestre 2012;
    la convenzione con il Gemelli e quella con la ASL RM-A (nella forma attuale) vennero attivate per la prima volta nel 2007 in attuazione del riordino del servizio sanitario e di pronto soccorso allora deliberato, allo scopo di conseguire congrui risparmi in tale voce di spesa;
    all'uopo furono collocati anticipatamente in quiescenza due medici assunti dalla Camera con una graziosa buonuscita extra (secondo notizie di stampa) di 1.250.000 euro ciascuno, al fine di indurli a richiedere il prepensionamento;
    il costo complessivo annuo di tali due medici era, secondo una notizia riportata nel numero di «Panorama» del 3 maggio 2007, a pag. 173, pari a circa 500.000 euro annui;
    il costo complessivo, nel 2011, delle due convenzioni è stato pari a 1.395.000 euro, quasi il triplo dell'onere precedente;
    il numero complessivo del personale sanitario che presta servizio, in base alle due convenzioni, in sostituzione dei due medici prepensionati ammonterebbe, secondo notizie ufficiose, a circa 30 unità complessive, distribuite su più turni, certamente ben più di due per turno;
    la ASL RM-A è ovviamente in grado di sopperire a tutti i servizi, comprese le prestazioni ambulatoriali,

impegna il Collegio dei Questori

a realizzare un effettivo risparmio, se non rispetto alla situazione pregressa, almeno rispetto all'attuale situazione di duplicazione e di ridondanza, deliberando il recesso immediato dalla convenzione con il Policlinico Gemelli e razionalizzando, senza alcun incremento, la convenzione con la ASL RM-A.
9/Doc. VIII, n. 10/25. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    l'archivio dei precedenti parlamentari è da sempre tenuto accuratamente celato non solo ai cittadini ma agli stessi deputati;
    la dottrina giuridica in tempi recenti ha manifestato una tendenza prevalente a riconsiderare il problema, ritenendo priva di giustificazioni tanta segretezza;
    le pronunce presidenziali contrarie alla pubblicazione risultano pertanto abbastanza datate,

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad adottare una specifica normativa che consenta la pubblicazione dei precedenti parlamentari, regolandone le modalità.
9/Doc. VIII, n. 10/26. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    il Collegio dei Questori ha proceduto a recedere unilateralmente dal contratto con la società Milano 90 per la locazione dell'immobile cosiddetto «Marini 1»;
    il Collegio è pervenuto a tale determinazione solo a seguito della documentata denuncia, da parte della delegazione radicale nel Gruppo del PD, dell'eccessiva e ingiustificata onerosità per la Camera del contratto a suo tempo stipulato, come d'altronde di tutti gli altri contratti di locazione dei palazzi Marini;
    al recesso dagli altri contratti non si è potuto procedere per la mancanza in tali contratti di una clausola che legittimasse la Camera al recesso unilaterale;
    nel contratto del 29 luglio 1998, «Marini 2», era originariamente prevista all'articolo 5, comma 5.4, la facoltà per la Camera di recedere anticipatamente a far data dall'inizio del decimo anno del rapporto;
    a tale facoltà la Camera rinunciò con lettera in data 17 dicembre 1998, specificando che «per effetto di tale rinuncia... il rapporto di locazione e servizi, relativamente al complesso immobiliare, proseguirà, dopo la prima scadenza novennale, per un ulteriore identico periodo di durata»;
    con una seconda lettera datata 17 dicembre 1998, si precisava, a scanso di equivoci, che «la rinuncia alla facoltà di disdetta e a quella di recesso è stata deliberata dal Collegio dei Questori in data odierna»;
    nel contratto protocollato il 28 aprile 1999, «Marini 3», all'articolo 5, comma 5.2, è prevista fin dall'inizio la rinuncia delle parti alla facoltà di disdetta alla scadenza e, al comma 5.3, la rinuncia della Camera al recesso unilaterale; analoghe previsioni sono contenute nel contratto protocollato il 17 febbraio 2000, «Marini 4»;
    la permanenza della facoltà di recesso unilaterale nel contratto «Marini 1», che ora ha consentito al Collegio di recedere da tale rapporto, è quindi probabilmente da ascriversi ad una provvidenziale svista o dimenticanza nella politica di costante acquiescenza alle pretese della società Milano 90 che ha caratterizzato tutto il rapporto;
    in tutti i contratti di locazione immobiliare con locatori diversi dalla società Milano 90 la Camera si è sempre riservata la facoltà di recedere in ogni momento;

impegna il Collegio dei Questori

a rendere note all'opinione pubblica, mediante apposita relazione da pubblicarsi nel sito internet della Camera, le recondite ragioni che giustificano il comportamento autolesionistico e del tutto atipico tenuto dal Collegio dei Questori nello stabilimento e nello svolgimento del rapporto contrattuale con la società Milano 90, con particolare riferimento al comportamento oscillante e contraddittorio in materia di disdetta alla scadenza e di facoltà per la Camera di recedere unilateralmente.
9/Doc. VIII, n. 10/27. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 11 del nuovo R.A.C., rubricato «Fondi di riserva», il testo previgente è stato modificato sopprimendo la previsione già contenuta nel comma 4;
    in base a tale soppressione, dei prelevamenti effettuati dai fondi di riserva e dei relativi motivi non viene ormai più data indicazione nella relazione al conto consuntivo;
    l'unica rendicontazione in materia sarà contenuta nella relazione semestrale del Servizio Tesoreria, prevista dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del R.A.C.;
    tuttavia per la citata relazione semestrale del Servizio Tesoreria non è prevista alcuna forma di pubblicità, né interna né tanto meno esterna;

impegna l'Ufficio di Presidenza

a modificare l'articolo 79 del R.A.C. prevedendo la pubblicazione nel sito internet della Camera della relazione del Servizio tesoreria di cui all'articolo 74, comma 1, lettera a), del R.A.C., per la parte relativa all'utilizzo dei fondi di riserva.
9/Doc. VIII, n. 10/28. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    con la riforma del R.A.C. è stata soppressa, nell'ambito del sistema contabile della Camera la previsione di un sistema di contabilità analitica, che, affiancato al sistema di contabilità finanziaria tuttora vigente, delineava un tipico sistema di contabilità duale, coerente con quanto prescritto da imperative norme europee;
    la previsione soppressa risultava coerente anche con la legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quale, adottata appunto in attuazione della normativa europea e degli impegni assunti dallo Stato italiano, ha introdotto una regolazione contabile unitaria per tutte le pubbliche amministrazioni;
    la soppressione del sistema contabile di tipo economico-finanziario da parte di uno dei rami del Parlamento rischia di far incorrere la Repubblica italiana nella violazione dei Trattati europei e degli impegni assunti in tale sede;
    la legge n. 196 del 2009 ha anche istituito, all'articolo 2, comma 5, il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche;
    l'autonoma decisione di assumere il parere di tale Comitato in ordine all'adeguatezza dei principi contabili adottati dal R.A.C., anche alla luce degli impegni verso l'Unione europea, non comprometterebbe in alcun modo l'autonomia costituzionale della Camera;

impegna l'Ufficio di Presidenza

   1) a richiedere al Comitato per i principi contabili un parere circa la coerenza e la compatibilità delle regole contabili contenute nel nuovo R.A.C. con il quadro normativo interno ed europeo in materia;
   2) a pubblicare tempestivamente sul sito tale parere.
9/Doc. VIII, n. 10/29. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    la recente riforma del R.A.C. prevede (articolo 73) che sia effettuato il controllo sulla gestione;
    nessun effettivo controllo di gestione è realizzabile in assenza dell'individuazione dei centri di costo in cui si articola l'Amministrazione;
    il nuovo R.A.C. ignora completamente tale articolazione, sostituendo ad essa una succinta e insignificante articolazione del bilancio in missioni;

impegna l'Ufficio di Presidenza

a rendere effettivo il disegno innovatore sotteso al nuovo articolo 73 del R.A.C. adottando un'apposita normativa per l'individuazione dei centri di costo in cui si articola l'Amministrazione.
9/Doc. VIII, n. 10/30. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha introdotto una regolazione contabile unitaria per tutte le pubbliche amministrazioni, volta ad assicurare l'armonizzazione dei conti pubblici a tutti i livelli di governo della Repubblica;
    le disposizioni di tale legge costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;
    l'articolo 52, comma 4, della predetta legge, recita: «Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.»;
    in tale contesto l'autonomia spettante agli organi costituzionali non può certo prescindere da quanto sopra, correndo il rischio di incorrere nella violazione di fondamentali principi e norme costituzionali;
    la legge n. 196 del 2009, aggiornando la previgente normativa, conferma che il sistema contabile delle pubbliche amministrazioni italiane deve avere struttura duale, affiancando ad un sistema di contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale;
    con la riforma del R.A.C. è stata soppressa la previsione di un sistema di contabilità analitica nell'ambito del sistema contabile della Camera;
    la previsione soppressa, pur non avendo ancora trovato applicazione, risultava allineata ai criteri introdotti per l'armonizzazione dei sistemi contabili nel settore pubblico dalla legge n. 196 del 2009,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a sanare la evidente situazione di illegittimità, sul piano interno e su quello europeo, delle norme del nuovo R.A.C., dovuta alla previsione, all'articolo 14, unicamente di un sistema di contabilità finanziaria.
9/Doc. VIII, n. 10/31. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    con la riforma del R.A.C. è stata soppressa la previsione di un sistema di contabilità analitica nell'ambito del sistema contabile della Camera, mantenendo soltanto la contabilità finanziaria;
    la norma soppressa in realtà risultava in linea, non solo con il quadro normativo nazionale ed europeo, ma altresì con i criteri contabili IPSAS, elaborati per il settore pubblico dall'IFAC, ufficialmente assunti come punto di riferimento a livello europeo per le istituzioni pubbliche di qualsiasi natura, incluse quelle dei Parlamenti;
    tali criteri richiedono l'adozione di un sistema contabile duplice, in cui, accanto al bilancio «a contabilità finanziaria», necessario per l'autorizzazione della spesa, viene elaborato un bilancio «a contabilità economico-patrimoniale» (detta anche «generale», o «analitica»), molto più adatto per finalità conoscitive e di trasparenza;
    questo impianto si ritrova ad esempio nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee /*COM/2002/0755 def.*/ «Modernizzazione del sistema contabile delle Comunità europee» e nel Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, «Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee», che codificano a livello europeo il sistema contabile duplice;
    la citata comunicazione fa infatti espresso riferimento (par. 1.4.1.) ad un quadro contabile basato su un sistema «duplice». In tale sistema al bilancio a contabilità finanziaria, basato sul principio del consumo delle dotazioni al momento dell'esborso o della riscossione, si affianca la contabilità generale basata sul principio della contabilità per competenza;
    la comunicazione, al fine di favorire la convergenza dei sistemi contabili in uso nei diversi Paesi membri, indica come punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni europee proprio le norme contabili internazionali per il settore pubblico IPSAS (par. 1.4.2.);
    i principi contabili IPSAS sono concepiti in modo da essere applicabili a tutte le «public sector entities», categoria talmente generica ed onnicomprensiva che risulta impossibile non ricomprendervi anche le istituzioni parlamentari;
    dai principi IPSAS diverge completamente il nuovo R.A.C. laddove, in luogo della soppressa «contabilità analitica» richiede soltanto la predisposizione di una analisi della spesa per «missioni», palesemente riduttiva ed insufficiente, codificando una situazione di grave carenza di trasparenza nei conti della Camera,

impegna l'Ufficio di Presidenza

   1) ad avviare immediatamente un'azione ricognitiva volta ad evidenziare le condizioni per l'attivazione di un sistema di contabilità duplice conforme ai principi internazionali IPSAS e alle norme contabili europee per le istituzioni pubbliche dell'Unione europea;
   2) a rendere pubbliche entro tre mesi le conclusioni di tale azione ricognitiva;
   3) a modificare il R.A.C. in conformità alle suddette conclusioni.
9/Doc. VIII, n. 10/32. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    a seguito dell'iniziativa dei deputati Bernardini, Giachetti e Della Vedova la Camera ha stabilito che i dati afferenti all'anagrafe patrimoniale dei deputati che vi consentano siano pubblicati nel sito internet della Camera;
    fino ad oggi, secondo quanto documentato dal sito Openpolis attraverso una rilevazione automatica tratta dal sito della Camera, solo 263 deputati su 630 pari al 41 per cento, hanno firmato la liberatoria per pubblicare sul sito internet della Camera la propria anagrafe patrimoniale (l'anno scorso, in occasione della discussione del Bilancio interno la percentuale era il 17,3 per cento);
    seppure c’è da salutare favorevolmente il miglioramento percentuale, non può non considerarsi ancora molto negativo il fatto che ben il 59 per cento dei deputati non abbia firmato la liberatoria;
    l'articolo 8 della legge n. 441 del 1982 stabilisce che tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere i dati riguardanti l'anagrafe patrimoniale di ciascun deputato e le spese elettorali sostenute;
    un elettore di Roma è con ogni evidenza avvantaggiato rispetto ad un elettore di Bolzano o di Canicattì potendosi recare – senza sopportare dispendiosi viaggi – negli appositi uffici della Camera per poter prendere visione della suddette informazioni;
    nel caso in cui molti elettori chiedessero di visionare le anagrafi patrimoniali dei deputati e le spese elettorali sostenute – come è loro diritto – gli appositi uffici della Camera sarebbero sovraccaricati di un immane lavoro;
    la prima presentatrice del presente ordine del giorno ha sottoscritto, insieme al Questore Albonetti che ne è il primo firmatario, una proposta di legge che renda obbligatoria per tutti gli eletti e i nominati a incarichi pubblici la pubblicazione sui corrispondenti siti internet istituzionali dei dati riguardanti l'anagrafe patrimoniale e le spese elettorali sostenute,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assumere le opportune iniziative affinché – nelle more dell'approvazione di una proposta di legge che renda obbligatoria la pubblicazione sul sito internet della Camera dei dati riguardanti l'anagrafe patrimoniale e le spese elettorali sostenute – anche sul sito istituzionale della Camera siano pubblicate elaborazioni dei dati simili a quelle divulgate dal sito Openpolis.
9/Doc. VIII, n. 10/33. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    nel quadro degli interventi adottati negli ultimi anni per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione un capitolo importante è quello delle spese per consulenze;
    l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, ha in particolare previsto che «Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, ed escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale»;
    tale disposizione non ha fin qui trovato attuazione alla Camera dei deputati,

impegna, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

a dare immediata attuazione nell'ordinamento interno della Camera dei deputati all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, previa ricognizione delle professionalità interne all'amministrazione e delle funzioni che non possono essere efficacemente svolte dal personale dipendente.
9/Doc. VIII, n. 10/34. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l'Inps, a decorrere dal 1o gennaio 1996, una Cassa pensionistica (Gestione separata) per i lavoratori atipici (cosiddetti parasubordinati) e i professionisti autonomi non iscritti ad Ordini;
    per i lavoratori suddetti si previde una aliquota contributiva (fonte del finanziamento della Cassa) che a regime avrebbe dovuto essere del 19,5 per cento, a fronte di una aliquota di computo (si tratta, nel metodo di calcolo contributivo, dell'accredito virtuale, anch'esso percentuale della retribuzione, necessario per determinare il montante sul quale conteggiare l'importo della pensione), che avrebbe dovuto essere, sempre a regime, del 20 per cento;
    come illustrato e documentato dal professore e collega Giuliano Cazzola nel volume «Lavoro e welfare: giovani versus anziani» (Rubbettino, 2004), nella XIV Legislatura «il governo Berlusconi – sì, proprio quello che voleva rappresentare le partite Iva – al solo scopo di “fare cassa” ha pensato bene di accelerare, con decreto-legge, l'andata a regime (inizialmente prevista per il 2014) dell'aliquota piena... consentendo alla Gestione pensionistica presso l'Inps di accumulare enormi saldi attivi “usati per pagare le pensioni dei lavoratori dipendenti e degli autonomi... La Gestione dei lavoratori parasubordinati presso l'Inps è divenuta ormai la “gallina dalle uova d'oro” dell'Inps, “la fabbrica” delle nostre pensioni (e non solo). Dal 1996 (l'anno della sua istituzione)» al 2004 «ha accumulato una situazione patrimoniale pari a 18 miliardi di euro. I suoi saldi di esercizio (dal momento che incassa fior di contributi e paga poche pensioni)... sono in attivo per alcuni miliardi di euro l'anno... Essendo quello dell'Inps un bilancio unico sono ammessi i trasferimenti da una gestione all'altra, sia pure col riconoscimento di un saggio d'interesse formale, che nessuno si incaricherà mai di pagare né di riscuotere, perché si tratta sempre di partite sostanzialmente virtuali, tanto in dare quanto in avere... Con i versamenti dei lavoratori attivi si pagano le pensioni in essere, mentre lo Stato garantisce che il ciclo si ripeterà, in futuro, quando gli attivi di oggi saranno in pensione domani... Pertanto non vi è alcun accantonamento di risorse reali (esse vengono puntualmente usate per altre finalità), ma solo per il riconoscimento di crediti, che saranno esigibili se, al momento giusto, il sistema potrà onorare gli impegni»;
    i dati suddetti sono stati confermati negli anni successivi, per cui la Gestione separata costituisce un vero e proprio serbatoio di liquidità per l'intero settore previdenziale italiano, un tesoretto che finisce per alimentare le rendite – a volte troppo generose – di altre categorie professionali;
    l'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 («Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»), con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, ha stabilito l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010;
    si entra sempre più tardi nel mercato del lavoro, e sempre più il lavoro assume forme precarie e intermittenti, per cui i lavoratori incontrano difficoltà estreme nel maturare l'anzianità contributiva minima richiesta per poter accedere alla pensione, e spesso i periodi di contribuzione sono sparsi tra diverse casse previdenziali, per cui i contributi versati (sulla base, tra l'altro, di una aliquota altissima, pari a un quarto dello stipendio), in assenza dei requisiti minimi richiesti dalla legge, sono inutilizzabili ai fini del computo della pensione e vengono persi. È, questa, la grave e drammatica ingiustizia rappresentata dai contributi c.d. «silenti», che sono utilizzati per pagare le pensioni altrui;
    le stime relative alle future pensioni pubblicate sul mensile Il giornale delle partite IVA, luglio/agosto 2011, n. 10, e realizzate con il motore di calcolo messo a punto dalla società di ricerche Mefop e dalla Software House Epheso, rendono la situazione in tutta la sua drammaticità, dimostrando come «gli iscritti alla Gestione separata siano svantaggiati dal punto di vista previdenziale rispetto ai lavoratori dipendenti. Sono stati presi in esame quattro profili di contribuenti con un reddito netto annuo tra i 1.200 ei 2.000 euro e un'età compresa tra 25 e 45 anni. Mentre per i lavoratori dipendenti l'entrata in pensione coinciderà con una perdita del tenore di vita di circa il 25-30 per cento in rapporto alle ultime retribuzioni dichiarate prima di mettersi a riposo, per gli iscritti alla Gestione separata, invece, l'assegno Inps sarà inferiore agli ultimi redditi di almeno il 40-50 per cento (...). I professionisti autonomi e i parasubordinati insomma oggi di fatto pagano di più, ma in futuro riceveranno di sicuro una pensione molto più magra»;
    il «Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati», approvato dall'Ufficio di presidenza il 30 luglio 1997, all'articolo 6 (Restituzione dei contributi) prevede che:
  «1. Il deputato che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio ha diritto alla restituzione delle quote versate, rivalutate secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Questori.
  2. Qualora il deputato che si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, ha diritto, alla cessazione del nuovo mandato, all'assegno vitalizio calcolato sulla base dell'intero periodo contributivo relativo alle legislature complessivamente svolte, a condizione che restituisca l'intera somma ricevuta ai sensi del comma 1, rivalutata secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Questori.»;
    disposizione simile è prevista dal «Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli senatori e loro familiari», approvato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 30 luglio 1997, n. 51, all'articolo 9 (Restituzione dei contributi ai non aventi diritto all'assegno vitalizio minimo) prevede che:
  «1. Il senatore che cessi dal mandato prima di avere conseguito il diritto all'assegno vitalizio, o che rinunci al beneficio dell'assegno stesso, avrà diritto alla restituzione in unica soluzione della somma ritenuta a tale titolo, rivalutata secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Questori.
  2. In caso di rielezione, il medesimo senatore ha facoltà di richiedere il riconoscimento dei periodi di mandato precedentemente svolto, restituendo l'intera somma ricevuta ai sensi del comma 1, rivalutata con i medesimi criteri dal momento della percezione a quello della restituzione.»,

impegna l'Ufficio di presidenza

a modificare l'articolo 6 del Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, approvato dall'Ufficio di presidenza il 30 luglio 1997, al fine di uniformare la disciplina interna in materia di trattamento delle quote contributive versate dai deputati che cessino dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio alla normativa vigente sui contributi versati dai lavoratori dipendenti del settore privato che non diano titolo a un corrispondente trattamento previdenziale.
9/Doc. VIII, n. 10/35. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    nella legislazione italiana vige il principio, di diretta derivazione costituzionale (articolo 97), della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;
    per quanto concerne, in particolare, i concorsi pubblici, tale principio ha trovato attuazione, con riferimento alla possibilità per il pubblico di assistere allo svolgimento delle prove orali, con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che «Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione»;
    il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto presidenziale del 19 luglio 1999, n.1113, non prevede la pubblicità delle sedute di svolgimento delle prove orali, rimettendo ogni decisione al riguardo alla Commissione esaminatrice; l'articolo 5, comma 15, infatti, si limita a stabilire che «La Commissione esaminatrice dispone in ordine alla pubblicità delle prove orali, tenendo conto del peculiare regime di accesso del pubblico alle sedi della Camera»;
    a quanto risulta, in occasione di tutte le procedure concorsuali tenute alla Camera dei deputati, lo svolgimento delle prove orali è avvenuto senza ammissione del pubblico; in particolare, nei casi in cui cittadini abbiano presentato formali richieste di accesso, queste sono state sistematicamente rigettate, senza fornire adeguata motivazione;
    il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 9591, all'articolo 13 prevede che «Le sedute della Commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove pratiche e orali sono pubbliche, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dei palazzi del Senato [...]”;

impegna l'Ufficio di presidenza

a modificare il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera, al fine di riconoscere il diritto del pubblico di assistere alle prove orali e pratiche dei concorsi interni e di garantire l'effettivo esercizio di tale diritto (anche prevedendo, a tal fine, la possibilità di svolgimento delle prove medesime al di fuori delle sedi della Camera), in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente.
9/Doc. VIII, n. 10/36. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

   La Camera

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assumere le opportune iniziative affinché i titolari del diritto a percepire il vitalizio, o che già lo percepiscono, possano rinunciarvi in qualsiasi momento;
a prevedere, per chi rinuncia al vitalizio, il diritto a ricevere l'ammontare di quanto trattenuto a tale titolo o, se già percepisce il vitalizio, a ricevere l'ammontare di quanto trattenuto dedotto l'importo di quanto ricevuto.
9/Doc. VIII, n. 10/37. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

   La Camera

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a stabilire che per nessun incarico elettivo interno ricoperto da un deputato durante la legislatura sia previsto, al termine del medesimo, il protrarsi dell'elargizione di emolumenti o benefit di qualsiasi entità e tipo oltre i sei mesi dalla cessazione dell'incarico stesso.
9/Doc. VIII, n. 10/38. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    a seguito di particolari incarichi elettivi il deputato ha diritto ad assumere a tempo determinato personale di sua fiducia,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assumere le opportune iniziative affinché i dati relativi al personale e agli emolumenti lordi e netti corrisposti siano pubblicati nel sito internet della Camera.
9/Doc. VIII, n. 10/39. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    i deputati che intendano far accedere a Palazzo Marini propri collaboratori devono fornire agli uffici copia di un regolare contratto di lavoro,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assumere le opportune iniziative affinché i dati relativi ai collaboratori, al tipo di contratto e agli emolumenti lordi e netti corrisposti siano pubblicati nel sito internet della Camera.
9/Doc. VIII, n. 10/40. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 della legge n. 659 del 1981 impone ai rappresentanti legali dei partiti ed ai singoli politici di effettuare una dichiarazione congiunta con il soggetto donatore al Presidente della Camera,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad assumere le opportune iniziative affinché i dati storici relativi ai soggetti che hanno ricevuto e donato denaro siano pubblicati nel sito internet della Camera in un formato aperto e che comunque possa consentire successive elaborazioni.
9/Doc. VIII, n. 10/41. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    i materiali prodotti dalla Camera dei deputati possono essere indifferentemente elaborati in formati che consentano una successiva elaborazione o in formato immagine che rende l'elaborazione successiva difficoltosa se non impossibile,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad adottare le opportune iniziative affinché tutti i materiali prodotti dalla Camera dei deputati siano pubblicati nel sito internet in un formato aperto e che comunque possa consentire successive elaborazioni.
9/Doc. VIII, n. 10/42. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

   La Camera,
   premesso che:
    già a partire dagli ultimi esercizi, in una logica di contenimento delle spese, ha compiuto uno sforzo significativo di contenimento dei propri costi, per i deputati, i dipendenti e i servizi amministrativi, che ha portato a un risparmio complessivo di oltre 300 milioni negli ultimi sei anni, risparmio conseguito attraverso la riduzione degli emolumenti ai parlamentari di circa il 25 per cento, il blocco del turn over, il taglio del 5 e 10 per cento delle retribuzioni più alte dei dipendenti in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, e una serie di misure di contenimento delle spese generali di funzionamento;
    in sede di approvazione del Progetto di bilancio della Camera per l'anno finanziario 2011, era stato accolto l'ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 8/49, presentato in data 2 agosto 2011, a prima firma Franceschini, che impegnava, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori, a procedere, nell'ambito della sfera di autonoma determinazione ad essi riservata dal Regolamento della Camera, all'adozione di ulteriori iniziative che – in coerenza con gli indirizzi di riforma già adottati dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 21 luglio 2011 – contribuissero al raggiungimento, tra gli altri, dei seguenti obiettivi:
   1) allineamento agli standard europei dei servizi messi a disposizione dei parlamentari al fine di fornire strumenti sempre più utili ed efficaci per lo svolgimento delle loro funzioni, anche in considerazione della necessità di utilizzare studi comparati a livello europeo nei vari settori;
   2) drastica riduzione dell'uso di documenti cartacei sostituendoli, ove possibile, con documenti elettronici;
    in continuità con la determinazione di dare decisivo impulso per ogni azione che voglia incidere in radice sul tema dei costi non appropriati della politica e ricreare anche così un rapporto di fiducia tra Istituzione parlamentare e cittadini concretizzatasi, tra l'altro, nella decisione assunta all'inizio di giugno 2012 di dare un significativo contributo alla spending rewiev delle Pubbliche Amministrazioni con la riduzione del 5 per cento della richiesta di dotazione per gli anni 2013-2015;

  nell'obbiettivo di reindirizzare la spesa di funzionamento delle assemblee elettive in settori che rendano più efficaci, più trasparenti e più moderne le modalità di lavoro delle assemblee stesse,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

   a prevedere che nessun immobile pubblico possa essere utilizzato dai deputati cessati dal loro mandato, ivi inclusi i deputati che hanno ricoperto ruoli negli organi interni della Camera o nei gruppi parlamentari, né per uso abitativo, né destinato a personale pubblico, e che non vengano messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati, ad esclusione del Presidente della Camera;
   a proseguire nell'opera di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, anche attraverso l'abolizione di prodotti ormai anacronistici, quali: la distribuzione di agende e agendine in pelle;
   a sostituire il plafond standard del materiale di cancelleria con la distribuzione del materiale effettivamente richiesto e necessario all'attività parlamentare mantenendo il massimale che può essere richiesto mensilmente e annualmente;
   a incrementare la sostituzione della produzione di materiale e documentazione cartacea con quella in formato elettronico;
   a prevedere l'installazione di rilevatori di fumo nelle aule e nelle loro adiacenze in modo che non venga violata la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che non venga leso il diritto alla salute del personale della Camera che opera in tali luoghi e dei deputati che li frequentano; a eliminare salette riservate ai fumatori nei luoghi o nelle adiacenze dei percorsi dedicati ai visitatori della Camera;
   a prevedere la reintroduzione del dossier di legislazione europea comparata, da ripristinare in formato elettronico.
9/Doc. VIII, n. 10/43. De Torre.

   La Camera,
   premesso che:
    il capitolo 135 Categoria VI-Trasferimenti previsto dal bilancio pluriennale 2012-2014 in esame, indica la ripartizione annuale dei fondi previsti a favore dei Gruppi parlamentari;
    il comma 5 dell'articolo 15-ter, del Regolamento della Camera dei deputati, deliberato lo scorso 25 settembre, detta disposizioni nell'ambito delle erogazioni delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei Gruppi;
    il personale dei Gruppi parlamentari, in particolare quello di cui alla seconda delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 299/01, svolge un'attività professionale da almeno tre legislature, è assunto regolarmente dai Gruppi parlamentari, a tempo determinato, svolge le proprie funzioni sulla base di un contratto d'assunzione rinnovato di volta in volta ad ogni legislatura,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a prevedere all'inizio della prossima legislatura, nell'ambito delle risorse previste dal bilancio pluriennale 2012-2014 indicato in premessa, affinché all'atto della ricostituzione dei Gruppi parlamentari, le assunzioni del personale avvengano, in via prioritaria, per i dipendenti facenti parte della seconda delibera ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 299/01, che svolgono un'attività professionale da almeno tre legislature, assunti regolarmente dai Gruppi parlamentari, a tempo determinato.
9/Doc. VIII, n. 10/44. Antonino Foti.

   La Camera,
   premesso che:
    già nel corso della XIV e della XV legislatura è stata posta la questione dell'opportunità, per la Camera dei deputati, di dotarsi di un asilo nido, considerato che gli impegni dei parlamentari e dei dipendenti, strettamente legati alla natura costituzionale dell'organo parlamentare, comportano, di frequente, la necessità di prolungare oltre il normale l'orario di lavoro;
    nel corso dell'esame dei progetti di bilancio interno sono stati accolti diversi ordini del giorno che impegnavano l'Ufficio di Presidenza ad individuare le modalità di possibile risposta al problema sulla base di un progetto di massima di un Centro infanzia, elaborato dal Comitato per le pari opportunità e sottoposto al Collegio dei deputati Questori;
    nel corso dell'attuale legislatura, il Collegio dei questori, ha accolto, altresì, come raccomandazione, un ordine del giorno presentato dal firmatario del presente atto di indirizzo (il n. 9/DOC. VIII, N. 4/20), con il quale si impegnava a valutare ulteriormente la complessiva fattibilità del progetto di realizzazione di un centro per l'infanzia presso la Camera dei deputati, attivando un confronto serio e concreto con il Comitato per le pari opportunità, anche al fine di coinvolgere nelle valutazioni complessive il personale della Camera;
    prevedere l'attivazione, in tal senso, di un servizio a pagamento da parte degli utenti, senza oneri, quindi, per la Camera dei deputati, non inciderebbe sul bilancio dell'amministrazione ma significherebbe dare una soluzione effettiva alla concreta difficoltà di conciliare i ritmi parlamentari con gli obblighi di cura e di educazione dei figli, in particolare nei primi anni di vita,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a dar seguito ai numerosi ordini del giorno già accolti, al fine di procedere operativamente alla realizzazione, nel più breve tempo possibile, del progetto di costituzione di un «Centro infanzia» presso la Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 10/45. Moroni.

   La Camera,
   premesso che:
    nella riunione del lo agosto 2012, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato gli indirizzi per la copertura della riduzione del 5 per cento dell'attuale importo della dotazione annua, disposta con deliberazione del 5 giugno 2012;
    con riferimento, in particolare, all'attività volta all'acquisizione di beni e servizi, ha autorizzato l'emissione di un ordinativo di fornitura, privo di carattere impegnativo, per valutare le condizioni economiche che potrebbero ottenersi tramite la convenzione Consip per il Facility Management, che incorpora in un unico affidamento una pluralità di servizi diversi (tra i quali: facchinaggio, pulizie, smaltimento rifiuti, giardinaggio, custodia, manutenzioni impiantistiche) e compararle con quelle dei vigenti contratti d'appalto stipulati dall'amministrazione;
    nella riunione del lo agosto 2012, il Collegio dei deputati questori ha deliberato sull'emissione di una richiesta preliminare di fornitura (RPF), a carattere non impegnativo, avente ad oggetto i servizi di manutenzione degli impianti elevatori, antincendio, idrico sanitari (limitatamente ai servizi igienici e alla relativa rete di distribuzione secondaria), di reception (limitatamente al servizio di guardaroba), di pulizia, di disinfestazione, di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali, di giardinaggio, di facchinaggio interno ed esterno, di traslochi;
    resterebbero, di fatto, escluse una parte consistente, sotto il profilo dell'incidenza della spesa sul Bilancio interno, di attività di manutenzione ordinaria relative, in particolare, ai fabbricati (minuto mantenimento edile), alle reti audio-video ed informatiche, agli impianti elettrici, di condizionamento, di sicurezza che, invece, rientrano nella convenzione Consip per il Facility Management,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

   a considerare, nella procedura di istruttoria e valutazione della convenzione Consip di Facility Management di cui in premessa, le condizioni economiche complessivamente, con riferimento all'intero affidamento, e non analiticamente, con riferimento ai singoli servizi erogati in forma integrata, dato che i vantaggi economico-finanziari derivanti dalla gestione manutentiva in regime cosiddetto di Global Service sono prodotti, sostanzialmente, dalle economie di scala che si ricavano dall'integrazione dei processi;
   ad integrare la richiesta preliminare di fornitura (RPF), già inviata dall'amministrazione, in data 26 settembre 2012, indicando, altresì, tra i servizi di interesse quelli connessi alla manutenzione ordinaria di fabbricati (minuto mantenimento edile), di reti audio-video ed informatiche, di impianti elettrici, di condizionamento e di sicurezza.
9/Doc. VIII, n. 10/46. Moroni.

   La Camera,
   premesso che:
    il perdurare della difficile congiuntura economico-finanziaria internazionale e nazionale ha reso necessario, anche da parte di questa Istituzione, un impegno ancor più stringente e determinato nel senso di un maggiore contenimento delle spese di funzionamento;
    l'Ufficio di Presidenza, pertanto, nella seduta del 5 giugno 2012, ha deliberato la riduzione del 5 per cento dell'attuale importo della dotazione annua che scenderebbe, quindi, a 943,16 milioni di euro, con una diminuzione complessivamente pari a circa 150 milioni di euro nel triennio 2013-2015;
    nella riunione del 1o agosto 2012, l'Ufficio di Presidenza ha conseguentemente deliberato gli indirizzi per la copertura di tale ulteriore riduzione, ed, in particolare, con riferimento all'attività volta all'acquisizione di beni e servizi: ha confermato l'adesione alle convenzioni Consip per l'approvvigionamento di quei beni e servizi appartenenti alle categorie merceologiche per le quali la legge preveda come obbligatorio l'utilizzo delle convenzioni medesime e che siano state ritenute compatibili con l'assetto organizzativo e funzionale della Camera dei deputati; per quanto attiene ai restanti beni e servizi, ha previsto, ove vi sia una convenzione Consip attiva, l'adesione alla stessa, nel caso essa preveda condizioni compatibili con le esigenze dell'amministrazione o assunzione delle relative condizioni come parametro di riferimento;
    all'attuazione di tali indirizzi il Collegio dei Questori ha, quindi, provveduto con deliberazione del 12 settembre 2012, i cui effetti, con riferimento alle proiezioni per gli anni 2013 e 2014, sono stati registrati nella nota di variazione al progetto di bilancio 2012, approvata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 20 settembre;
    nonostante la quasi totalità degli stanziamenti esposti nell'ambito della categoria V (Acquisto di beni e servizi) evidenzi, per il 2012, una diminuzione di circa il 9,96 per cento rispetto agli stanziamenti dell'anno precedente, uno dei capitoli di maggior rilievo, sotto il profilo dell'incidenza della spesa, resta quello costituito dall'acquisizione di beni e servizi connessi, in particolare, ad attività di manutenzione, di pulizia e igiene (Facility Management);
    è opportuno e possibile, ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, procedere ad una effettiva e maggiore razionalizzazione della spesa complessiva attraverso il ricorso a procedure di acquisto centralizzate per l'approvvigionamento di tutte le tipologie di beni e servizi di interesse dell'amministrazione;
    per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, infatti, l'adesione alle convenzioni o agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. ha consentito di ottenere importanti risultati sul piano del contenimento della spesa pubblica (sostanziali benefici in termini di economicità, elevati livelli di servizio e semplificazione dei processi interni);
    il recente decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (cosiddetta «spending review»), ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della legge n. 296 del 2006, estendendo sia l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche (è stato, infatti, eliminato il rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle specifiche tipologie di beni e servizi per il cui approvvigionamento è obbligatorio il ricorso alle convenzioni-quadro) sia l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A. a tutte le amministrazioni pubbliche,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad aderire alle convenzioni o agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A per l'approvvigionamento di tutte le tipologie di beni e servizi necessari all'attività della Camera dei deputati, compresi i servizi di stampa degli atti parlamentari, di ristorazione, di manutenzioni ordinarie nonché l'acquisto di beni destinati al settore audio-video e al settore dell'informatica, garantendone, altresì, l'attivazione a decorrere progressivamente dalla data di scadenza degli eventuali contratti d'appalto già in essere.
9/Doc. VIII, n. 10/47. Moroni.

   La Camera,
   preso in esame il Conto consuntivo (Doc. VIII, n. 9) e il bilancio interno (Doc. VIII, n. 10) della Camera;
   a fronte dell'aggravarsi della crisi economica e finanziaria, dei tagli alla spesa pubblica e delle loro pesanti ricadute sulla disponibilità delle famiglie, che impongono una doverosa riduzione della spesa per il funzionamento delle istituzioni e del sistema politico;
   premesso che è necessario rispondere a tali istanze e proseguire nell'azione di contenimento della spesa assicurando la massima sobrietà e trasparenza nell'uso delle risorse impiegate dalla Camera dei deputati,

impegna il Collegio dei Questori

   a prevedere, dalla prossima legislatura, la riduzione delle indennità integrative riconosciute ai deputati per incarichi istituzionali ricoperti negli organi della Camera o nei gruppi parlamentari, in ragione tale che nessuna indennità integrativa e accessoria superi il 25 per cento dell'indennità base corrisposta ai parlamentari;
   a prevedere inoltre la cessazione di ogni beneficio riconosciuto ai deputati che abbiano ricoperto, in qualsiasi legislatura, l'incarico di Presidente e Vice Presidente della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n. 10/48. Zampa.

   La Camera,
   premesso che
    l'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale n. 1 del 2012, prevede l'istituzione di un Organismo indipendente con compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
    tale Organismo, ai sensi della richiamata disposizione costituzionale, in linea con altre esperienze internazionali, è collocato presso il Parlamento;
    la richiamata norma costituzionale prevede che la legge da approvare a maggioranza assoluta entro il 28 febbraio 2013 disciplini il funzionamento del nuovo Organismo;
    la direttiva 2011/85/UE, agli articoli 5 e 6, prevede, rispettivamente, che gli Stati membri si dotino di regole di bilancio specifiche per Paese e che il controllo sull'osservanza delle stesse sia «basato su un'analisi affidabile e indipendente, eseguita da organismi indipendenti»;
    il fiscal compact, all'articolo 3, prevede che la Commissione europea definisca principi comuni anche in merito al ruolo e all'indipendenza delle istituzioni che a livello nazionale, dovranno prevedere al monitoraggio delle regole di bilancio stabilite dal Trattato;
    la natura di organismo indipendente incardinato presso il Parlamento comporterà che l'attività dello stesso sia supportata da personale qualificato proveniente, sia pur in numero limitato, dagli uffici di Camera e Senato;
    l'organismo parlamentare indipendente, in conformità con quanto previsto dalla legge costituzionale e dalle normative europee, dovrà essere in grado di svolgere i propri compiti a partire dal 1o gennaio 2014,

impegna il Collegio dei Questori

a valutare e proporre nell'ambito del piano di reclutamento del personale della Camera, procedure concorsuali per l'assunzione di specifiche professionalità esperte nel settore della finanza pubblica.
9/Doc. VIII, n. 10/49. Giancarlo Giorgetti.

   La Camera,
   premesso che:
    ormai da diverso tempo risultano vacanti tre delle cinque posizioni di Vicesegretario generale della Camera dei deputati previste dall'articolo 8, comma 1, del Regolamento dei servizi e del personale e diverse posizioni di Capo Servizio;
    tali funzioni sono attualmente ricoperte ad interim e non vi è alcun impedimento oggettivo che impedisca la nomina dei rispettivi titolari,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di procedere quanto prima alla nomina dei Vicesegretari e dei Capi Servizio vacanti a norma rispettivamente degli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, del Regolamento dei servizi e del personale.
9/Doc. VIII, n. 10/50. Mura, Borghesi.

   La Camera,
   premesso che:
    i bollettini degli organi collegiali sono pubblicati sul sito internet della Camera dei deputati;
    tale decisione è certamente apprezzabile perché contribuisce ad aumentare la trasparenza del funzionamento interno della Camera dei deputati;
    a differenza dei resoconti delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, i resoconti delle riunioni del Collegio dei Questori sono riportati sul Bollettino degli organi collegiali in forma estremamente sintetica;
    tale forma estremamente sintetica, pur rispondendo in parte ad esigenze di tutela di dati sensibili, di fatto rende impossibile anche una minima informazione sull'operato e sulle decisioni adottate dal Collegio dei Questori,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di prevedere una forma diversa della pubblicazione dei resoconti delle riunioni del Collegio dei Questori, che pur nella tutela della privacy e di ogni dato ritenuto sensibile, consenta di aumentare la trasparenza in merito alle delibere adottate.
9/Doc. VIII, n. 10/51. Mura.

   La Camera,
   premesso che:
    la Camera dei deputati prevede la possibilità di mettere a disposizione di deputati che ricoprono cariche istituzionali interne alloggi siti nei palazzi di proprietà o in uso alla Camera stessa,

impegna l'Ufficio di presidenza

a valutare l'opportunità di eliminare tale possibilità, fatta eccezione per il Presidente della Camera, a valere dalla prossima legislatura.
9/Doc. VIII, n. 10/52. Mura.

   La Camera,
   premesso che:
    l'opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento della Camera dei deputati non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini all'istituzione parlamentare; ciò comporta, per le assemblee elettive, anche la necessità di assicurare una crescente efficienza dei propri apparati amministrativi;
    tale obiettivo va perseguito riducendo nel complesso la spesa corrente, compresa quella per il personale dipendente, elevando al contempo la qualità delle prestazioni rese al servizio dell'istituzione parlamentare;
    l'utilizzo delle tecnologie digitali può rappresentare una rilevantissima risorsa per l'efficienza e la produttività dell'apparato amministrativo. In tale prospettiva, il tema della dematerializzazione documentale – foriero di evidenti ed immediati benefici di carattere economico, gestionale ed ambientale – deve costituire un obiettivo primario non solo dell'attività dell'amministrazione, ma anche di quella dei Gruppi parlamentari e dei singoli deputati;
    ogni qual volta un deputato deposita un atto di sindacato ispettivo, emendamenti, una proposta di legge, l'atto viene poi ricopiato al computer, ossia ribattuto integralmente; ciò comporta un costo elevato all'interno del Parlamento;
    una quantità di carta dalla casella della posta dei deputati finisce immediatamente buttata via, sarebbe molto più conveniente e meno dispendioso inviare gli atti di sindacato ispettivo, gli emendamenti e le proposte di legge mediante posta elettronica in formato word, al fine di non essere ricopiati, ma semplicemente revisionati;
    il gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato al bilancio interno della Camera 2009 e 2011 ordini del giorno sul medesimo argomento;
    tali ordini del giorno, accolti come raccomandazione dal Collegio dei Questori nelle rispettive sedute dell'Assemblea del 7 luglio 2009 e del 2 agosto 2011, hanno portato ad iniziative insufficienti al riguardo,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di rendere obbligatoria la presentazione di disegni di legge, di emendamenti, di atti di sindacato ispettivo ed atti di indirizzo in formato esclusivamente elettronico, anche attraverso lo sviluppo di strumenti di posta elettronica certificata.
9/Doc. VIII, n. 10/53. Borghesi, Mura.

   La Camera,
   premesso che:
    il contenimento dei costi della politica e della spesa pubblica in generale è un tema fortemente sentito dai cittadini italiani e dall'opinione pubblica, soprattutto in un momento nel quale tutti sono chiamati a fare sacrifici a causa di una gestione irrazionale della spesa pubblica nei decenni che ci hanno preceduto e della situazione economica generale del Paese che trova grosse difficoltà in un mercato sempre più globalizzato e sempre più aggressivo;
    in sede di esame del bilancio interno, si rileva la necessità di procedere ad una consistente riduzione delle spese a carico del bilancio della Camera dei deputati, in linea con quanto già previsto da altre rilevanti istituzioni della Repubblica italiana;
    l'opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni (centrali e periferiche) non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, conformandole all'andamento della vita economica del Paese;
    è evidente che la democrazia e le istituzioni rappresentative abbiano un «costo funzionale intrinseco», ma in esso si annidano talvolta vetusti ed inaccettabili privilegi che fanno della «classe dei politici» una riprovevole «casta degli eletti»;
    proprio attraverso i bilanci delle Camere rappresentative si possono snidare rendite e privilegi ancora vigenti che minano – agli occhi della pubblica opinione – la credibilità delle nostre istituzioni;
    il contenimento dei costi a carico del bilancio della Camera richiede una più razionale e rigorosa gestione finanziaria dell'Istituzione, che deve interessare anche alcuni servizi e beni accessori finora previsti a beneficio degli ex deputati;
    nella seduta del 7 luglio 2009 è stato accolto un ordine del giorno del Gruppo dell'Italia dei Valori, riformulato dal Collegio dei Questori, nel senso della riduzione dei rimborsi spese per i deputati cessati dal mandato. Dalla struttura attuale del bilancio per il 2012, messa a confronto con i precedenti bilanci, non risulta alcuna riduzione in merito,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a procedere alla cessazione di ogni agevolazione per i deputati cessati dal mandato parlamentare, con particolare riferimento a quelle concernenti gli spostamenti aerei, autostradali, ferroviari, marittimi ed ogni altro spostamento nazionale ed internazionale, nonché a quelle relative al rimborso delle spese sanitarie ai deputati.
9/Doc. VIII, n. 10/54. Borghesi, Mura.

   La Camera,
   premesso che:
    l'opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni (centrali e periferiche) non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, conformandole all'andamento della vita economica del Paese;
    proprio attraverso i bilanci delle Camere rappresentative si possono snidare rendite e privilegi ancora vigenti che minano, agli occhi della pubblica opinione, la credibilità delle nostre istituzioni;
    viene riconosciuta ai deputati, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della legge n. 1261 del 1965, una somma forfetaria pari a 4.003,11 euro mensili;
    sembra quanto mai doveroso, nel momento in cui si chiedono nuovi sacrifici al Paese, dare il segno di un'inversione di tendenza anche da parte dei massimi organi costituzionali;
    conteggiare in maniera diversa i costi di soggiorno, ovvero sostituire all'attuale sistema forfetario una rendicontazione documentata, che attesti l'importo e la finalità della spese, sarebbe un segnale di rispetto verso le risorse pubbliche che appartengono ai cittadini,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a predisporre che il rimborso delle spese di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, avvenga sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati.
9/Doc. VIII, n. 10/55. Borghesi, Mura.

   La Camera,
   premesso che:
    l'opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento della Camera dei deputati non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini all'istituzione parlamentare, in armonia con l'andamento economico del Paese;
    l'articolo 69 della Costituzione dispone che i membri del Parlamento ricevano un'indennità stabilita dalla legge. Ciononostante, attraverso l'adozione di regolamenti interni delle Camere si è istituito altresì un regime speciale di tipo previdenziale per i deputati ed i senatori;
    in particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 289 del 1994, ha precisato come «l'evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza ha condotto anche a configurare l'assegno vitalizio [...] come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private»;
    la Corte costituzionale ha, a più riprese, chiarito che: «non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se abbiano per oggetto diritti perfetti»;
    «il legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale, può, a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il quantum del trattamento previsto»;
    «l'articolo 38 della Costituzione non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante»;
    nel caso dei vitalizi dei parlamentari sussiste una differenza abissale tra i contributi versati e l'entità dei vitalizi erogati in relazione all'aspettativa di vita dal momento dell'erogazione medesima,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di prevedere la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio per i deputati in carica e per quelli cessati dal mandato parlamentare e, al contempo, destinare la medesima quota dell'indennità parlamentare attualmente versata ai fini della corresponsione dell'assegno vitalizio, alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9/Doc. VIII, n. 10/56. Borghesi, Paladini, Mura.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21 comma 1, della legge n. 69 del 2009 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale;
    il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», all'articolo 11, comma 8, prevede che ogni amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale:
   1) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
   2) il Piano e la Relazione della performance;
   3) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
   4) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
   5) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance;
   6) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
   7) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
   8) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
   9) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati;
    le amministrazioni pubbliche sono tenute a mettere a disposizione del pubblico, per via telematica, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione di ragione e durata dell'incarico, nonché dell'ammontare dei compensi corrisposti, come previsto dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a pubblicare sul sito internet della Camera dei deputati le retribuzioni dei dipendenti della Camera, ed in particolare delle figure apicali e dei responsabili dei servizi e degli uffici dell'amministrazione della Camera, in coerenza con quanto già avviene nella pubblica amministrazione.
9/Doc. VIII, n. 10/57. Borghesi.

   La Camera,
   premesso che:
    gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare disposizioni relative alle caratteristiche e ai requisiti dei rapporti giuridici che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;
    nonostante tali interventi, non si è ancora riusciti a risolvere il problema di garantire ai collaboratori parlamentari i diritti riconosciuti dalla legge alla generalità dei lavoratori;
    anche per i collaboratori parlamentari, infatti, si è fatto un ricorso abusivo a contratti di lavoro atipici, in particolare partite iva e collaborazioni a progetti, nonostante il rapporto di lavoro abbia le caratteristiche precipue del rapporto di lavoro subordinato;
    il ricorso a tali forme contrattuali non è funzionale a preservare la natura fiduciaria del rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore e la sua durata commisurata a quella della legislatura, ma determina la precarizzazione dei rapporti di lavoro, che determinano bassi salari, assenza o ridotti versamenti contributivi e forme di sfruttamento del lavoro;
    tale situazione non è oltre tollerabile e l'intervento della Camera deve essere non solo più incisivo, ma risolutivo;
    attualmente l'Aula della Camera sta esaminando il testo unificato delle proposte di legge A.C. 2438-5382-A in materia di collaboratori parlamentari, ma le disposizioni ivi contenute non sono da sole e di per sé risolutive della situazione denunciata. Prima e a prescindere dall'intervento legislativo, che con ogni probabilità non verrà approvato in via definitiva prima della fine della legislatura, infatti, l'ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori devono intervenire per garantire la migliore regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, nel pieno rispetto della legge,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

   a definire un tetto massimo di rimborso al parlamentare per i collaboratori parlamentari di cui intenda avvalersi, stabilendo che tale rimborso non è dovuto laddove non vengano conclusi regolari contratti;
   a prevedere che i contratti di lavoro siano depositati presso un ufficio della Camera, che possa verificare – a garanzia dell'istituzione e delle sue prerogative costituzionali – che essi non siano conclusi in frode alla legge o in danno dei diritti previdenziali e assicurativi della lavoratrice o del lavoratore;
   a prevedere che le predette somme siano dovute unicamente per rapporti di lavoro che descrivano effettivamente un'attività di assistenza parlamentare, escludendo mansioni che invece non sono legate all'attività parlamentare;
   a prevedere che siano esclusi dal rimborso i contratti con il coniuge, i figli, i parenti e gli affini entro il 3o grado;
9/Doc. VIII, n. 10/58. Borghesi, Mura.

   La Camera,
   premesso che:
    per porre fine all'ingiustificabile divario tra le retribuzioni in vigore per i dipendenti della Camera dei deputati e quelle dei lavoratori di altre categorie che svolgono attività con contenuti professionali assimilabili,

impegna il Collegio dei Questori

ad avviare un processo di omogeneizzazione dei livelli retributivi del personale della Camera a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro che si applicano a qualifiche e mansioni simili.
9/Doc. VIII, n. 10/59. Borghesi.

A.C. 5148
EMENDAMENTI
S. 3057 – Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Approvata, in prima deliberazione, dal Senato).

Relatore: DISTASO.

N. 1.

Seduta del 2 ottobre 2012

ART. 1.
(Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

  Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed è composto da trenta consiglieri.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.
1. 1. Favia.

  Al comma 1, capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I suddetti dati sono trasmessi dall'ISTAT agli organi regionali e agli uffici competenti del Ministero dell'interno e pubblicati, ai fini dell'asseverazione giuridica, in

forma di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.
1. 11. Favia.

  Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Comune di Cinto Caomaggiore è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Pordenone e Circoscrizione di Pordenone. Il Comune di Sappada è distaccato dalla Regione Veneto e aggregato nella Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine, Circoscrizione di Tolmezzo».

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 2 con il seguente:

  Art. 2. – (Entrata in vigore). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore alla data della pubblicazione della presente legge costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
  3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultano strettamente consequenziali al disposto di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della presente legge costituzionale, applicando, ove necessario, la procedura prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

  4. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2-bis, della presente legge costituzionale.

   al titolo, sopprimere le parole: dell'articolo 13.
1. 10. Monai.

(Votazione dell'articolo 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Modifica dell'articolo 34 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). – 1. All'articolo 34, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La giunta regionale è composta dal presidente e da un numero massimo di sette assessori».
1. 01. Favia.

ART. 2.
(Entrata in vigore).

(Votazione dell'articolo 2)

A.C. 5149
EMENDAMENTI
S. 2923-2991 – Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale (Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato).

Relatore: DISTASO.

N. 1.

Seduta del 2 ottobre 2012

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
  «Art. 16. – 1. Il Consiglio regionale è composto da quaranta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto. La legge elettorale regionale promuove le condizioni per la parità delle opportunità di genere e per la rappresentanza dei territori aventi omogeneità culturale e geografica».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  
Art. 2. – 1. Le disposizioni dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, entrano in vigore a decorrere dalla legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
1. 10. Palomba, Favia.

A.C. 5150
EMENDAMENTI
S. 3073 – Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie (Approvata, in prima deliberazione, dal Senato).

Relatore: DISTASO.

N. 1.

Seduta del 2 ottobre 2012

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la parola: settanta con la seguente: cinquanta.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   lettera
a), sostituire la parola: sessantadue con la seguente: quarantaquattro;
   lettera b), sostituire la parola: sette con la seguente: cinque;
   lettera c), sostituire la parola: quarantadue con la seguente: trenta.
1. 1. Favia.

(Votazione dell'articolo 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  
Art. 1-bis. – (Modifica all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455). – 1. Al quinto comma dell'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero massimo di dieci Assessori».
1. 01. Favia.

ART. 2.

(Votazione dell'articolo 2)

A.C. 3900-A
EMENDAMENTI
S. 601-711-1171-1198 – Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (Approvata, in un testo unificato, dal Senato).

Relatore: CASSINELLI.

N. 6.

Seduta del 2 ottobre 2012

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

ART. 1.
(Disciplina dell'ordinamento forense).

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 2. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: e l'accesso alla stessa aggiungere le seguenti: con criteri di valorizzazione del merito.
1. 250. Cavallaro.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti approvati dal Consiglio nazionale forense ed adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere, per le materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, secondo il procedimento che segue. Il CNF adotta e trasmette al Ministro della giustizia gli schemi dei regolamenti da sottoporre all'approvazione ministeriale entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi maggiormente rappresentative, che siano riconosciute tali dal Congresso forense nazionale. Gli schemi dei regolamenti sono approvati dal Ministro e trasmessi entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui ai precedenti periodi, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque approvati definitivamente. Il Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ne dà espressa motivazione nel provvedimento di adozione definitiva.
  5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.
1. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: due anni fino alla fine del comma con le seguenti: un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF e la Cassa Forense per quanto di competenza esprimono i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi individuate come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, corredati dei pareri di cui al primo periodo, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 251. Cavallaro.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: del Consiglio nazionale forense (CNF) fino a: che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF con le seguenti: di un'apposita commissione costituita dallo stesso Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari di ruolo esperti in materie giuridiche.
1. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Consiglio nazionale forense (CNF) con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo:
    sostituire le parole:
Il CNF con le seguenti: Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
    sostituire le parole:
dal CNF con le seguenti: dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 3, comma 3, primo periodo, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 5, comma 4, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 9, commi 1, 3, 4, 5, 9, 10 e 11, sostituire, ovunque ricorra, la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 10, comma 3, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 11, commi 2 e 3, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 12, commi 1 e 4, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 13, commi 2 e 3, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 15, commi 2, 3 4, 5 e 6, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 17, comma 2, lettera
b), sostituire la parola: CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   comma 20, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 21, commi 3, 5 e 6 sostituire, ovunque ricorra, la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 22, commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura
   all'articolo 24:
    comma 2, dopo le parole:
negli ordini circondariali aggiungere le seguenti: , nel Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
    comma 3, primo periodo, dopo le parole: Il CNF aggiungere le seguenti: , il Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 29, comma 1, lettere b), c) e p), e comma 5, sostituire la parola: CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 30, comma 3, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 33, commi 2 e 3, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   sostituire gli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 con i seguenti:
  
Art. 34 – (Durata, composizione, sistema elettorale) – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di una volta.
  2. Per la elezione dei componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, composto in numero invariabile di sessanta componenti eletti nei collegi elettorali come di seguito individuati, si utilizza il sistema elettorale vigente per la elezione al Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza e assistenza forense.
  3. I collegi elettorali coincidono con i distretti di Corte d'Appello.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia indice con decreto le elezioni per la costituzione del primo Consiglio Superiore dell'Avvocatura disciplinandone le modalità e la data di svolgimento.
  5. Le elezioni successive sono disciplinate con regolamento emanato dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura ed hanno luogo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio in carica.
  6. Possono essere eletti gli avvocati iscritti all'albo da almeno quindici anni.
  7. Non possono essere eletti coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione in via cautelare e quelli che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento.
  8. La carica di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di consigliere nazionale forense e di componente di organi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provvede decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
  9. I componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura vengono eletti dalle Assemblee degli iscritti degli Ordini del Distretto di Corte d'Appello, convocate dai rispettivi Presidenti. Le operazioni di voto si svolgono contestualmente in tutti i Distretti.
  10. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto con voto di preferenza limitato a due terzi dei componenti da eleggere.
  11. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo speciale per l'esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
  12. La proclamazione dei risultati dell'elezione è fatta per la prima elezione dal Ministro della Giustizia e per quelle successive dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura in carica, il quale cessa dalle sue finzioni al momento dell'insediamento del nuovo consiglio, la cui prima adunanza è convocata dal Presidente uscente.
  13. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura, nella sua prima adunanza, elegge il Presidente, tre Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza; designa le sezioni di lavoro e ne nomina fra i suoi membri i componenti ed i rispettivi presidenti.
  14. Il Consiglio disciplina con regolamenti il funzionamento proprio e delle sezioni di lavoro.
  15. Le sedute del Consiglio Superiore dell'Avvocatura e delle sezioni di lavoro sono valide con l'intervento di almeno un terzo più uno dei consiglieri e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
  16. I regolamenti possono prevedere la costituzione di commissioni consultive del Consiglio e delle sezioni di lavoro determinandone i criteri di designazione dei componenti esterni.
  Art. 35 – (Compiti e prerogative). – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura svolge ogni compito e funzione attribuitigli dalla presente legge e dall'ordinamento e, inoltre:
   a) garantisce il rispetto dei principi della presente legge;
   b) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
   c) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorire la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del Consiglio stesso e da consiglieri designati dagli ordini;
   d) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15;
   e) propone ogni due anni al Ministro della Giustizia le tariffe professionali;
   f) collabora con i Consigli dell'ordine circondariali per la conservazione e la tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e ne coordina l'attività fornendo indirizzi e rilasciando pareri;
   g) gestisce i rapporti con gli organismi nazionali dell'Università anche al fine dare attuazione alle norme del Titolo III, Capo I;
   h) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
   i) cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura e della professione;
   l) esprime, su richiesta del Ministro della Giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
   m) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
   n) propone al Ministro della Giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33.

  2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e quelle per il compimento di ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, il Consiglio:
   a) determina la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi ed emana regolamento con il quale stabilisce procedure e modalità con le quali i Consigli dell'ordine circondariali provvedono alla riscossione ed al successivo versamento;
   b) stabilisce diritti per il rilascio di certificati e copie.

  3. Il controllo sulla tenuta dei conti e sulla gestione patrimoniale del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto da un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e tre supplenti designati con decreto dal Ministro della Giustizia fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, anche se non avvocati.
  Art. 36. – (Potestà regolamentare). – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura emana i regolamenti che la legge riserva alla sua potestà dopo avere acquisito i pareri scritti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e dei Consigli dell'ordine circondariali ed avere sentito le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali riconosciute dal Congresso Nazionale Forense, nonché l'organismo di rappresentanza eventualmente previsto dallo statuto di quest'ultimo.
  2. Al fine di predisporre la proposta di regolamento, il Consiglio Superiore dell'Avvocatura costituisce apposite Sezione e commissione.
  Art. 37. – (Controllo sull'attività del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, attività sostitutive e cause di scioglimento) – 1. Il controllo sul regolare svolgimento dei compiti e delle funzioni propri del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto dal Ministro della Giustizia sulla base di regolamento che ne determina modalità e procedure.
  2. Il Consiglio è sciolto:
   a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
   b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
   c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

  4. Lo scioglimento del Consiglio è disposto, previa diffida, con decreto del Ministro della Giustizia che nomina un commissario straordinario, scelto tra gli avvocati con oltre trenta anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centottanta giorni dalla data di scioglimento convoca le elezioni in sostituzione e nel frattempo esercita le funzioni del Consiglio.
  5. Il decreto ministeriale di nomina del commissario può autorizzare quest'ultimo a farsi coadiuvare da un comitato, composto da non più di dodici membri da lui designati, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario; al commissario ed ai componenti del comitato spettano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed una indennità giornaliera, determinata dal decreto ministeriale, posta a carico del Consiglio.
   sostituire la rubrica del Capo III del Titolo III con la seguente: CONSIGLIO SUPERIORE DELL'AVVOCATURA;
   dopo il Capo III del Titolo III aggiungere il seguente: Capo III-bis. – CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE con i seguenti articoli:
  
Art. 38 – (Durata e composizione). – 1. Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica circa quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti.
  2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38-ter, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.
  3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza e nomina i componenti della sezione giurisdizionale.
  Art. 38-bis(Compiti). – 1. Il Consiglio Nazionale Forense, quale organo speciale di giurisdizione ai sensi della VI disposizione transitoria e finale della Costituzione, esercita la funzione giurisdizionale prevista dalla presente legge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile, e decide con sentenza:
   a) sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari;
   b) sui ricorsi in materia iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificazioni e annotazioni e comunque relativi alla corretta tenuta da parte dei Consigli dell'ordine di albi, elenchi speciali e registri;
   c) sui ricorsi in materia di elezione dei Consigli dell'ordine e delle relative cariche;
   d) sui conflitti di competenza tra Ordini circondariali ivi compresi quelli fra gli organi degli stessi.

  2. Il Consiglio Nazionale Forense esercita la funzione disciplinare nei confronti dei propri componenti decidendo con sentenza.
  3. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici.
  4. Le udienze del Consiglio Nazionale Forense sono pubbliche; ad esse partecipa con funzioni di pubblico ministero un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
  5. Il Consiglio Nazionale Forense decide con la presenza di almeno otto componenti ed il procedimento è regolato dalle norme del codice di procedura civile, anche per quanto attiene alla disciplina della astensione e ricusazione dei giudici.
  6. Contro le sentenze del Consiglio Nazionale Forense pronunziate ai sensi dei commi 1 e 2 è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cessazione da parte dell'interessato, del pubblico ministero e del Consiglio dell'ordine.
  7. Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio Nazionale Forense provvede il Consiglio Superiore dell'Avvocatura fornendo ed amministrando le risorse ed il personale dipendente.
  Art. 38-ter – (Eleggibilità e incompatibilità). – 1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.
  2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
  3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura nonché di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza forense.
  4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico preesistente.
   all'articolo 39, comma 1, sostituire la parola: CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 40, comma 2, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 41, comma 10, alinea, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 43, comma 2, alinea, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 44, comma 1, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 46, comma 2, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 47, comma 6, alinea, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 48, commi 1, 5, e 6, sostituire, ovunque ricorra, la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 49, comma 2, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 51, comma 5, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 65, comma 1, alinea, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 66, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.
1. 700. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentiti i con le seguenti: previo parere obbligatorio e vincolante dei.
1. 9. Capano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 800. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Disciplina della professione di avvocato).

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: che, in possesso fino alla fine del periodo con le seguenti: in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 40 a 50.
2. 9. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: Possono essere altresì iscritti fino a: insegnamento di materie giuridiche con le seguenti: Possono essere altresì iscritti coloro che hanno svolto le funzioni di avvocato dello Stato purché abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione.
2. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, sopprimere il penultimo periodo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, sopprimere il comma 18;
   sopprimere l'articolo 22;

   all'articolo 35:
    comma 1, lettera
e), sopprimere le parole: cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e;
    comma 2, sopprimere la lettera c);
   all'articolo 48, comma 1, sopprimere le parole: tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
   all'articolo 64, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori,
2. 1. Ferranti.

  Sopprimere il comma 5.
2. 19. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 5, sostituire le parole: nei giudizi davanti a tutti gli con le seguenti: davanti agli.
2. 20. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e nelle procedure arbitrali rituali.
2. 21. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: nonché ogni attività di assistenza e consulenza direttamente ed indirettamente legata all'attività giurisdizionale ed in cui vengano in questione l'esercizio e la tutela dei diritti anche potenziale.

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: legale stragiudiziale con le seguenti: legale di cui al comma 5.
2. 22. Cilluffo.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e le attività di consulenza legale connesse.
2. 23. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 24. Follegot.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 27. Froner, Lulli, Quartiani, Scarpetti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 100. Vignali, Pizzolante.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 101. Rao, Poli, D'Ippolito Vitale, Ria.

  Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.
**2. 29. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.
**2. 30. Raisi.   

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.
**2. 31. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

  Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: legale stragiudiziale aggiungere le seguenti: di cui al comma 5.
2. 205. Cilluffo.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: del diritto fino alla fine del periodo con le seguenti: previsti dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzata a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.
2. 32. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'attività aggiungere la seguente: professionale.
2. 35. Vitali.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'attività di consulenza legale aggiungere le seguenti: in materia strettamente processuale.
2. 701. Mantini.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: legale stragiudiziale è riservata agli avvocati con le seguenti: stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.
2. 33. Froner, Lulli.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.
2. 700. Froner, Lulli, Quartiani, Scarpetti.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.
*2. 37. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.
*2. 38. Froner, Lulli, Quartiani, Scarpetti.

  Al comma 6, quarto periodo, sopprimere la parola: particolare.
2. 39. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Doveri e deontologia).

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 66, comma 5 con le seguenti: predisposto ed aggiornato da un'apposita commissione costituita dal Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari di ruolo esperti in materie giuridiche.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le norme deontologiche forensi sono emanate dal Ministro della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate dalla Commissione di cui al comma 3 ogni tre anni. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: devono essere caratterizzate dalla stretta osservanza con le seguenti: , per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza.
3. 700. Contento.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

  Sostituirlo con il seguente:
  
Art. 4. – (Società tra avvocati e multidisciplinari). – 1. La professione forense può essere esercitata in forma societaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
4. 700. Raisi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con la partecipazione fino alla fine del comma con le seguenti: attraverso la partecipazione ad associazioni tra professionisti o attraverso la costituzione di società ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e, in ragione della specialità, con le limitazioni di cui al comma 3. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
  
2. Alle associazioni professionali si applicano le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.
  3. La costituzione di società di capitali tra professionisti avente come oggetto sociale l'attività forense o la consulenza legale in ragione della specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta è subordinata alle seguenti regole:
   a) deve essere specificato nella denominazione della società tra professionisti se alla società partecipano soci non professionisti;
   b) il socio di capitale deve dichiarare le società controllate o collegate o il gruppo di cui fa parte e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza del reale proprietario della partecipazione non professionista, devono essere dichiarati, con comunicazione all'Ordine degli avvocati, i patti parasociali ed i sindacati di voto, nonché ogni rapporto di collegamento tra società tra professionisti;
   c) è vietata la partecipazione alle società tra professionisti delle società fiduciarie o comunque per conto terzi; è vietato che il professionista socio possa svolgere attività personale a titolo professionale esterna alla società. È vietato costituire una holding, anche per il tramite di società fiduciarie, che detenga una frazione o l'intero capitale di più società di professionisti;
   d) è fatto divieto alla società di trattare affari o incarichi del socio non professionista o altro soggetto comunque a lui collegato o da lui controllato o che lo controlla. È fatto altresì divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti;
   e) le società devono avere come attività prevalente nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

  4. L'atto costitutivo delle società di capitali tra professionisti che ha nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale deve prevedere che:
   a) il voto in assemblea deve essere proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta. Sono vietati i patti parasociali tra un socio professionista e un socio non professionista;
   b) gli utili siano distribuiti in misura sempre proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote;
   c) è possibile la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni;
   d) gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvati con una maggioranza pari ai due terzi del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni caratterizzate da convertibilità che consenta il superamento dei limiti di quota previsti nell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche. È fatto altresì divieto di emettere azioni o quote rappresentative del capitale che non consentano il voto;
   e) la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovo socio di capitale deve essere prevista la clausola di gradimento da parte dei soci professionisti; non è esercitabile il recesso del socio di capitale – anche se la società è costituita a tempo indeterminato – se non per giustificato motivo. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio di capitale che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
   f) solo i soci professionisti possono assumere cariche amministrative nella società;
   g) lo statuto sociale non deve contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato.

  5. La società tra professionisti, anche di capitali, ripartisce ogni anno gli utili ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci professionisti ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendoli dagli utili dovuti allo stesso. La società tra professionisti percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci professionisti, a corrisponderlo alla Cassa forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera c) del comma 4.
  6. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia.
  7. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  8. L'avvocato ed il socio non professionista possono essere associati o soci in una sola associazione o società tra professionisti che abbia nel suo oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.
  9. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  10. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
  11. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
  12. Le associazioni e le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale devono contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 12.
  13. L'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società tra professionisti aventi come oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo; la designazione del socio professionista è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificate al cliente tutti i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati.
4. 251. Cavallaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: tra avvocati fino alla fine del comma con le seguenti: o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
  
2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo il caso in cui questi non partecipino all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
  3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.
  4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.
  6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
  7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente intervenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.
  8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.
  9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
  10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
  12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
4. 250. Cavallaro.

  Sopprimere il comma 5.
4. 701. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Alla rubrica, sopprimere le parole: e società.
4. 702. Contento.

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Delega al Governo per l'esercizio in forma societaria della professione forense).

  Sopprimerlo.
5. 701. Lulli, Froner, Quartiani, Scarpetti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
c), aggiungere, in fine, le parole: , le altre potendosi denominare società multidisciplinari;
   lettera h), dopo le parole: società tra avvocati aggiungere le seguenti: e multidisciplinari;
   lettera i), dopo le parole: società tra avvocati aggiungere le seguenti: e multidisciplinari.
5. 700. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e per le conseguenze di carattere finanziario.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 800. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Segreto professionale).

  Sopprimerlo.
6. 1. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

  Sopprimere il comma 3.
6. 5. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Prescrizioni per il domicilio).

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.
7. 800. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.
(Impegno solenne).

  Al comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine in pubblica seduta con le seguenti: Presidente del tribunale o a un suo delegato.
8. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine con le seguenti: tribunale della città dove ha sede l'ordine con la presenza del Presidente del consiglio dell'Ordine o di un suo delegato.
8. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Specializzazioni).

  Sopprimerlo.
9. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 8. – (Specializzazioni). – 1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, si sensi dell'articolo 1.
  2. Il titolo di specialista si può conseguire per esami o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
  3. Per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato deve seguire un percorso formativo almeno biennale e sostenere un esame di specializzazione, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.
  4. Gli esami di specializzazione sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista e per il relativo aggiornamento. La commissione d'esame è composta da personale docente di ruolo nelle materie giuridiche afferenti al settore di specializzazione e da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto.
  5. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno cinque anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione dei titoli spetta in via esclusiva al CNF. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, stabilisce con proprio regolamento i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
  6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal decreto di cui al comma 1.
  7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
9. 2. Ferranti, Cavallaro, Andrea Orlando.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 fino alla fine del comma.

  Conseguentemente:
   al comma 2:
    lettera
b), sopprimere le parole da: , ai quali possono accedere fino alla fine della lettera;
    dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
     c-bis) i master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca nonché gli eventuali percorsi formativi e professionali già svolti alla data di entrata in vigore della presente legge e considerati equivalenti a quelli di cui alla lettera b) ai fini del conseguimento dei titoli di specializzazione;
    dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
     g) le modalità con cui ha luogo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento professionale dell'avvocato specialista con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo;
   sopprimere il comma 3;
   al comma 4, sopprimere le parole: è attribuito esclusivamente dal CNF e;
   al comma 5, sopprimere il secondo periodo;
   sostituire il comma 10 con il seguente:
  
10. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità di vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera d);
   al comma 11, sopprimere le parole da: previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 fino alla fine del comma;
   all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: del CNF di cui al comma 5 con le seguenti di cui al comma 1.
9. 701. Raisi.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: almeno.
9. 7. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: centocinquanta ore con le seguenti: cento ore.
9. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: un anno con le seguenti: cinque anni.
9. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
9. 702. Pisicchio.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) i requisiti o i titoli di merito e curriculari richiesti, in alternativa alla frequenza dei percorsi di cui alla lettera b), per essere ammessi a sostenere l'esame di specializzazione;
9. 703. Contento.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) i master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca nonché gli eventuali percorsi formativi e professionali già svolti alla data di entrata in vigore della presente legge e considerati equivalenti a quelli di cui alla lettera b) ai fini dei conseguimento dei titoli di specializzazione;
9. 15. Raisi.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: designata fino alla fine del periodo con le seguenti: istituita dal CNF che designa gli avvocati che la compongono. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche i docenti universitari e i magistrati a riposo.
9. 704. Contento.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il titolo di avvocato specialista è altresì soggetto a revoca quando l'interessato non abbia dato prova dell'effettività dell'esercizio continuativo della professione nel settore specialistico di appartenenza. A tal fine l'avvocato specialista deve dar prova, documentandola al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, della partecipazione ad almeno venti udienze ogni anno, non tutte inerenti la medesima causa e comunque ad eccezione delle udienze di mero rinvio. Di esse non più di cinque ogni anno possono essere svolte dinanzi ai giudici di pace.
9. 24. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 11, sostituire le parole: venti anni, sulla base dell'esperienza effettivamente maturata e delle conoscenze acquisite, possono conseguire il titolo di specialista con le seguenti: cinque anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3.
9. 700. Mantini.

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.
(Informazioni sull'esercizio della professione).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. – (Pubblicità) – 1. L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale.
10. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. – 1. All'avvocato è consentita la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, purché in maniera veritiera, corretta, non ingannevole e non denigratoria.
  2. L'inosservanza del comma 1 comporta illecito disciplinare.
10. 3. Raisi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. – (Informazioni sull'esercizio della professione). – 1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni ed i titoli scientifici e professionali posseduti.
  2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
  3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura ed ai limiti dell'obbligazione professionale ed al risultato effettivamente perseguibile.
  4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.
10. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 1, sostituire la parola: informazioni con la seguente: pubblicità.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: dell'informazione con le seguenti: della pubblicità;
   al comma 3, sostituire le parole: dell'informazione con le seguenti: della pubblicità;
   alla rubrica, sostituire la parola: Informazioni con la seguente: Pubblicità.
10. 5. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

  Al comma 1, sostituire le parole: e non comparativa con le seguenti: , anche attraverso la pubblicità.
10. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È consentito all'avvocato diffondere, anche mediante internet, inserzione sui giornali e altre forme di pubblicità, informazioni circa la propria specializzazione, il servizio offerto e le tariffe praticate, purché le informazioni stesse siano veritiere e rispettose delle regole della corretta concorrenza, nonché del decoro della professione. Ogni inserzione pubblicitaria deve essere preventivamente sottoposta al controllo del Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto. Il Consiglio dell'ordine può chiedere all'avvocato, con provvedimento motivato, di astenersi dall'inserzione priva di uno o più requisiti di cui al comma 1, o di correggerne il contenuto, oppure ordinarne la rimozione quando essa sia già stata pubblicata.
10. 7. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il cittadino ha diritto ad essere informato sulle modalità e sulla qualità delle prestazioni dell'avvocato e a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità.
10. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 3.
10. 9. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, sostituire le parole: Il CNF con le seguenti: Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,
10. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, sostituire le parole da: stabilisce fino alla fine del comma con le seguenti: emana linee guida di riferimento concernenti le modalità dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto dei principi indicati nei commi 1 e 2 e del principio di leale concorrenza.
10. 700. Mantini.

  Al comma 3, sostituire le parole da: stabilisce fino alla fine del comma con le seguenti: determina i criteri concernerti le modalità di informazione e della comunicazione. In ogni caso deve prevedere la possibilità di informare e comunicare attraverso l'utilizzo di tutti i nuovi mezzi della società dell'informazione.
10. 701. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Formazione continua).

  Sopprimere il comma 2.
11. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 9, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: gli avvocati dopo venticinque anni fino a: 100.000 abitanti;
11. 700. Raisi.

  Al comma 2, sostituire le parole da: dell'articolo 20, comma 1, fino a: 100.000 abitanti con le seguenti: dell'articolo 20, commi 1 e 2, per tutto il periodo della loro sospensione.
11. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sostituire le parole: dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato con le seguenti: dell'articolo 20, commi 1 e 2, per tutto il periodo della loro sospensione.
11. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sostituire le parole: venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età con le seguenti: trenta anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, del settore di attività, della quantità e qualità della loro attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.
11. 12. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ; i consiglieri regionali.
11. 16. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e gli assessori provinciali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
11. 18. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, sostituire le parole: Il CNF con le seguenti: Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli degli ordini territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,
11. 23. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: superando l'attuale sistema dei crediti formativi.
11. 25. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.
(Assicurazione per la responsabilità civile).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: devono stipulare, aggiungere le seguenti: autonomamente o.
12. 1. Raisi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio dello professione, anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e polizza infortuni.
12. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
12. 3. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , se richiesto,
12. 700. Contento.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministero della giustizia sono fissati ogni tre anni i massimali, le condizioni generali essenziali e le tariffe massime delle polizze a copertura della responsabilità civile degli avvocati e degli altri soggetti tenuti ai sensi della presente legge.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  
4. La stipula del contratto di assicurazione è obbligatoria per le compagnie e società assicuratrici nel rispetto dei massimali e delle tariffe determinate ai sensi del comma 1-bis;
    alla rubrica, dopo la parola: Assicurazione aggiungere la seguente: obbligatoria.
12. 250. Cavallaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'avvocato, all'associazione o alla società fra professionisti è fatto obbligo stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
della polizza assicurativa e di ogni sua con le seguenti: delle polizze assicurative e di ogni loro;
   al comma 4, sostituire le parole:
della polizza con le seguenti: delle polizze;
   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:
e polizza infortuni.
12. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 3.
12. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 13.
(Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 13. – (Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali). – 1. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in misura forfettaria in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico e in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
  2. Le tariffe sono formulate così da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
  3. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  4. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera l).
13. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: pattuito con la seguente: scritto.
13. 2. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 5;
   al comma 8, sopprimere le parole:
, secondo i parametri ministeriali di cui al comma 2,
   sopprimere il comma 10.
13. 702. Raisi.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La pattuizione di un compenso minimo o massimo manifestamente non adeguato o sproporzionato all'opera prestata costituisce illecito deontologico.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 10 con i seguenti:
  
3. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale e per tutte le prestazioni officiose, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da emanare ogni due anni o con riferimento alle tariffe applicate per le specifiche prestazioni.
  4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con una valutazione preventiva di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati o sproporzionati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.
  5. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia. Deve essere redatto per iscritto ogni accordo che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.
  6. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  7. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
13. 250. Cavallaro.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il con le seguenti: su proposta del.
13. 706. Contento.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella determinazione con sentenza dei compensi professionali posti a carico della parte soccombente in favore della parte vittoriosa nel giudizio civile e amministrativo, il giudice può superare i parametri in considerazione della evidente infondatezza della domanda o del ricorso.
13. 704. Mantini.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , se richiesto,
*13. 700. Raisi.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , se richiesto,
*13. 701. Contento.

  Al comma 3, sostituire le parole: di massima con la seguente: scritto.
13. 703. Raisi.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.
*13. 5. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.
*13. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , i quali, dovendo poter essere verificabili in sede di controllo fiscale, devono comunque risultare da accordo scritto con il cliente.
13. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
*13. 15. Di Pietro, Palomba, Borghesi.   

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
*13. 17. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia.
13. 18. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cliente può chiedere di essere assistito da un rappresentante di un'associazione dei consumatori.
13. 705. Mantini.

(Votazione dell'articolo 13)

ART. 14.
(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni).

  Sopprimere il comma 4.
14. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: mai.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6.
14. 6. Capano.

(Votazione dell'articolo 14)

ART. 15.
(Albi, elenchi e registri).

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: a tempo pieno con le seguenti: non di ruolo.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a tempo pieno con le seguenti: , purché non di ruolo,
15. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sopprimere l'articolo 21;
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).
*15. 4. Raisi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sopprimere l'articolo 21;
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).
*15. 5. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sostituire l'articolo 21 con il seguente:
  Art. 21. – (Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri). – 1. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie la verifica degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllare se permangano i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
  2. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda a tale verifica periodica o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).
15. 7. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sostituire l'articolo 21 con il seguente:
  Art. 21. – (Condizioni per la permanenza dell'iscrizione). – 1. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate dal Congresso nazionale forense e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL, determina con proprio decreto, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) se possano essere configurate, nell'interesse pubblico e della libera professione di avvocato, ipotesi per la cancellazione della iscrizione all'albo, indipendenti da violazioni disciplinari e conformi a principi di pari opportunità e non discriminazione, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Carta Costituzionale, tenendo altresì conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità ovvero a particolari contesti territoriali, economici e sociali, di svolgimento della professione;
   b) le procedure, da svolgersi in contraddittorio con l'interessato, per il compimento di una verifica conforme ai principi e alte norme di cui alla lettera a) del presente articolo;
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera
g).
15. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sostituire l'articolo 21 con il seguente:
  Art. 21. – (Obbligo di iscrizione alla Cassa Forense). – 1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'iscrizione alla Cassa Nazionale Forense.
  2. Il consiglio dell'ordine annualmente compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazioni all'ente previdenziale.
  3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza; della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
  4. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica della permanenza dei requisiti o compia omissioni nel provvedervi, il CNF nomina un commissario scelto tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritto presso altri ordini, affinché provveda in sostituzione. Al commissario spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e un'indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
  5. Il regolamento della Cassa Forense stabilisce le modalità e gli importi dei versamenti previdenziali per gli avvocati sospesi di diritto o a richiesta dall'albo.
  6. D'intesa con gli organi istituzionali di appartenenza, possono essere previste modalità specifiche di versamento figurative o forfetarie dei contributi previdenziali per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprano un incarico pubblico o di rilievo sociale di particolare complessità ed intensità, ove decidano di richiedere la sospensione volontaria dall'albo.
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).
15. 250. Cavallaro.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole:, allegato al registro di cui alla lettera g).

  Conseguentemente:
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
, gli elenchi ed i registri con le seguenti: ordinario, gli elenchi di cui alle lettere b), c), e), f), h) e m) e la sezione speciale di cui alla lettera i);
   all'articolo 17, comma 11, alinea, sopprimere la parola: allegato.
15. 3. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 15)

ART. 16.
(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 16. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante concorso, che assicuri la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;
   b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.
16. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 2.
16. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario altresì non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».
16. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  
2. Ai fini di garantire la preparazione e competenza specifica in materia penale dei difensori d'ufficio, il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario aver frequentato un apposito corso organizzato con cadenza annuale dalla locale Camera Penale ove territorialmente costituita ovvero dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, anche in collaborazione tra loro, che preveda un minimo di sessanta ore di lezioni ivi comprese esercitazioni pratiche, nonché lo svolgimento finale di un colloquio di verifica, sulla cui effettività il Consiglio dell'Ordine esercita il potere di vigilanza. Il Consiglio dell'Ordine provvede, con autonomo regolamento, ad individuare i criteri di aggiornamento in materia penale a carico degli iscritti, anche in relazione agli obblighi formativi, la cui violazione comporti l'esclusione dall'elenco dei difensori d'ufficio».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:
  
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è inserito il seguente:
  «1-ter. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 è necessario non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».

  4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che risultino essere iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 250. Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e.
16. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei procedimenti di competenza dei giudici di pace e in quelli di competenza del tribunale, per reati con pena edittale detentiva non superiore ai tre anni, possono essere nominati difensori d'ufficio anche gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni.
16. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 3.
16. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 16)

ART. 17.
(Iscrizione e cancellazione).

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) non avere riportato condanna definitiva per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale o per delitti di falso.
17. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 2, lettera a) dopo la parola: italiana aggiungere le seguenti: o di uno Stato membro dell'Unione europea.
17. 6. Raisi.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: trenta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: trenta giorni.
17. 700. Contento.

  Al comma 10, sopprimere la lettera c).
17. 11. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: , che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica.
17. 13. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: , per la prima volta,
17. 14. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 17)

ART. 18.
(Incompatibilità).

  Sostituirlo con il seguente:
  
Art. 18. – (Incompatibilità). – 1. La professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato svolta a tempo pieno.
18. 2. Raisi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: continuativamente o professionalmente aggiungere le seguenti: e con l'esercizio dell'attività di notaio.
18. 251. Angela Napoli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o consulenti del lavoro.
18. 700. Rao, Poli, D'Ippolito Vitale, Ria.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con l'esercizio aggiungere la seguente: effettivo.
18. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: presidente di consiglio di amministrazione con aggiungere la seguente: effettivi.
18. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), dopo le parole: attività di lavoro subordinato aggiungere la seguente: pubblico.
18. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: lavoro subordinato aggiungere la seguente: pubblico.
18. 155. Froner.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione del regime di lavoro part-time presso pubbliche amministrazioni territoriali, con esclusione del distretto di Corte di Appello presso il quale è collocato l'ufficio di appartenenza.
18. 701. Mantini.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) con la magistratura non togata;
18. 8. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. I membri del Parlamento non possono esercitare l'attività di avvocato per la durata del loro mandato.
18. 9. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale.
18. 10. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

(Votazione dell'articolo 18)

ART. 19.
(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità).

  Sopprimere i commi 1 e 2.
19. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, dopo la parola: scuole aggiungere le seguenti: primarie e.
19. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, sostituire le parole da: nell'elenco fino alla fine del comma con le seguenti: negli elenchi speciali per gli avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici, imprese e enti privati con le limitate facoltà disciplinate dagli articoli 23 e 23-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
  Art. 23-bis.(Avvocati dipendenti di imprese e di enti privati). – 1. Coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 47, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge, e operando alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sottoposti al medesimo controllo o collegati, si occupano, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia c l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
  2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.
  3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti anche al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
19. 250. Rossomando.

(Votazione dell'articolo 19)

ART. 20.
(Sospensione dall'esercizio professionale).

  Al comma 1, sostituire le parole: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato eletto Presidente della Repubblica.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole: l'avvocato nominato con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato nominato;
   sostituire le parole:
l'avvocato eletto presidente di giunta con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato eletto presidente di giunta;
   sostituire le parole:
l'avvocato membro con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato membro;
   sostituire le parole:
l'avvocato eletto presidente di provincia con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato eletto presidente di provincia.
20. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sostituire la parola: può con le seguenti: e il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possono.
20. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sostituire le parole: chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati con le seguenti: sempre chiedere lo sospensione dall'esercizio professionale.
20. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti..

(Votazione dell'articolo 20)

ART. 21.
(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale purché prevalente rispetto ad ogni altra attività.

  Conseguentemente:
   al comma 7:
    lettera b), sopprimere le parole da: in modo tale fino alla fine della lettera;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c)
agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia di cui sia stato accertato che deriva totale mancanza di autosufficienza.
   aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Forense con il sistema del calcolo contributivo, con l'eliminazione dei minimi obbligatori e del criterio della continuità professionale legato al reddito.
  9. La Cassa con proprio regolamento determinerà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali.
  10. Non è ammessa l'iscrizione ad ogni altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Forense.
   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , iscrizione alla previdenza.
21. 700. Cavallaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso non può essere stabilito un reddito minimo ai fini dell'iscrizione, mantenimento e reiscrizione all'albo.
21. 13. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione: per i cinque anni successivi all'iscrizione all'albo, nei casi di giustificato motivo comprensivi del gravissimo impedimento, di accertati motivi di salute che ne abbiano ridotto plausibilmente la possibilità di lavoro, dopo il compimento del sessantesimo anno di età, per i due anni successivi alla nascita di un figlio o all'adozione, per le donne in maternità dal momento del concepimento al parto, in caso si sia affidatari della prole in modo esclusivo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
21. 14. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

  Conseguentemente:
   al comma 6, sostituire le parole: il CNF giudica equivalente con le seguenti: il regolamento di cui al comma 1 individua come equivalenti;
   al comma 7:
    lettera b), sopprimere le parole da: in modo tale fino alla fine della lettera;
    dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
     c)
agli avvocati che dimostrino di essere gravati in maniera esclusiva di compiti di cura nei confronti di conviventi o ascendenti.
21. 15. Capano.

  Al comma 6, sostituire le parole: La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 20 con le seguenti: In ogni caso la prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione.
21. 23. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 6, sostituire le parole: più di 30.000 abitanti con le seguenti: non meno di 15.000 abitanti.
21. 24. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 6, sostituire le parole: più di 50.000 abitanti con le seguenti: non meno di 15.000 abitanti.
21. 25. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole da: in modo tale fino alla fine della lettera.
21. 28. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

(Votazione dell'articolo 21)

ART. 22.
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 22. – (Albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori). – 1. L'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori, tenuto presso il Consiglio nazionale forense, si può conseguire per esami o per comprovata esperienza professionale, secondo le regole individuate nel rispetto del presente articolo con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 3.
  2. Per essere iscritto all'Albo speciale per esame l'avvocato deve essere iscritto ad un albo circondariale da almeno cinque anni, aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni ed aver frequentato la scuola superiore dell'avvocatura o appositi corsi di alta formazione professionale, istituiti e regolati con apposito regolamento per la formazione superiore del Consiglio Nazionale Forense che vi provvede d'intesa con la conferenza dei presidi e direttori delle facoltà e scuole di Giurisprudenza ed aver superato una verifica finale d'idoneità eseguita da una commissione designata dal CNF e composta di avvocati, magistrati addetti alla Corte di cassazione e professori universitari ordinari di materie giuridiche.
  3. Per essere iscritti all'albo speciale per il patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori per comprovata esperienza professionale l'avvocato deve essere iscritto ad un albo professionale circondariale da almeno dodici anni e dimostrare di aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni e di aver esercitato lodevolmente innanzi alle corti di merito e di appello mediante indicazione del numero e della tipologia dei giudizi trattati.
  4. La medesima commissione di cui al comma 2 valuta, sulla base di un apposito regolamento del CNF, la sussistenza del requisito della comprovata esperienza professionale ai fini dell'iscrizione.
  5. Il termine di anni dodici di cui al comma 3 è ridotto ad otto anni per gli avvocati specialisti.
  6. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
22. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  
3-bis. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. 700. Frassinetti.

(Votazione dell'articolo 22)

ART. 23.
(Avvocati degli enti pubblici).

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel disciplinare l'organizzazione delle rispettive avvocature, stabiliscono lo ius postulandi per gli enti e le società dipendenti dalle stesse.
23. 4. Zeller, Brugger.

(Votazione dell'articolo 23)

ART. 24.
(L'ordine forense).

  Al comma 1, sostituire le parole: negli albi degli avvocati con le seguenti: nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i) e m),
24. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: Nell'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, il Ministro della giustizia provvede alla graduale conversione del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali da enti pubblici in associazioni professionali riconosciute di natura privatistica, senza obbligo di iscrizione né vincoli di esclusiva. Essi hanno prevalente finalità della tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
24. 5. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: enti pubblici non economici fino alla fine del comma con le seguenti: associazioni di categoria a carattere privatistico che tutelano gli interessi degli iscritti. Essi determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge.
24. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: , sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, con le seguenti: e sono finanziati, senza scopo di lucro ma solo in misura tale da ottenere il pareggio di bilancio, dai contributi degli iscritti in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti.
24. 7. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 24)

ART. 25.
(L'ordine circondariale forense).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono iscritti tutti gli avvocati con le seguenti: appartengono tutti gli iscritti nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) i) e m).
25. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: in via esclusiva.
25. 3. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
25. 200. Cilluffo.

  Sopprimere il comma 2.
25. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sopprimere il comma 3.
25. 5. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

(Votazione dell'articolo 25)

ART. 26.
(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto).

  Sopprimere il comma 3.
*26. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sopprimere il comma 3.
*26. 700. Contento.

(Votazione dell'articolo 26)

ART. 27.
(L'assemblea).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali con le seguenti: dall'integralità degli iscritti all'ordine circondariale forense.
27. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 27)

ART. 28.
(Il consiglio dell'ordine).

  Al comma 1, sopprimere le parole: , fatta salva la previsione di cui all'articolo 25, comma 2,

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole da:
in base a fino a: sezione speciale con le seguenti: con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF secondo il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il consiglio è nullo se tra gli eletti non è rispettato l'equilibrio nella rappresentanza dei generi. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco;
   al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È possibile esprimere un numero maggiore di preferenze se quelle in esubero sono destinate a donne.
   al comma 12, secondo periodo, le parole: la presentazione sono sostituite dalle seguenti: Tuttavia la presentazione.
28. 1. Capano, Schirru.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: non eletti aggiungere le seguenti: nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.
28. 4. Di Pietro, Palomba, Di Giuseppe, Favia.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.
28. 5. Samperi, Schirru.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: risultano iscritti fino a: avvocati stabiliti, con le seguenti: risultino iscritti all'ordine circondariale forense.
28. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: consecutivamente fino alla fine del periodo, con le seguenti: per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
28. 8. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: non eletti, aggiungere le seguenti: nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.
28. 10. Schirru, Samperi.

  Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina.
28. 700. Contento.

(Votazione dell'articolo 28)

ART. 29.
(Compiti e prerogative del consiglio).

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: denunciare fino a: conoscenza con le seguenti: trasmettere al Consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 4.
29. 700. Contento.

  Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole: senza fini di lucro.
29. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti.
29. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 4, sostituire la parola: garantire con la seguente: ottenere.
29. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 29)

ART. 30.
(Sportello per il cittadino).

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.
30. 800. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Votazione dell'articolo 30)

ART. 31.
(Il collegio dei revisori).

  Sopprimere il comma 5.
31. 200. Cilluffo.

(Votazione dell'articolo 31)

ART. 32.
(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni).

(Votazione dell'articolo 32)

ART. 33.
(Scioglimento del consiglio).

(Votazione dell'articolo 33)

ART. 34.
(Durata e composizione).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
34. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: consecutivamente più di due volte con le parole: per più di due mandati e la loro ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
34. 5. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dell'equilibrio tra i generi.

  Conseguentemente al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: numero di voti aggiungere le seguenti: garantendo la rappresentanza tra i generi.
34. 4. Samperi, Schirru.

  Al comma 2, sopprimere il quarto periodo;

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I componenti del Consiglio Nazionale Forense sono eletti dagli iscritti agli albi degli Ordini circondariali appartenenti a ciascun distretto di Corte d'appello. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel distretto, cui si può aggiungere una ulteriore preferenza solo se attribuita ad un candidato di genere femminile.
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La composizione del Consiglio deve garantire l'equilibrata rappresentanza dei generi, sotto pena di nullità dell'organismo eletto e conseguente rinnovo delle elezioni.
34. 7. Capano.

(Votazione dell'articolo 34)

ART. 35.
(Compiti e prerogative).

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in via esclusiva.
35. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 con le seguenti: come giudice del gravame.
35. 3. Cavallaro.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: e dall'articolo 43 fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 43;
   all'articolo 47, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

35. 700. Raisi.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;.
35. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: , e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, con le seguenti: , senza alcun scopo di lucro, al fine di ottenere il pareggio di bilancio,
35. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 35)

ART. 36.
(Competenza giurisdizionale).

(Votazione dell'articolo 36)

ART. 37.
(Funzionamento).

  Sopprimerlo.
37. 1. Cavallaro.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: istruttori di disciplina e dei consigli circondariali con la seguente: distrettuali.
37. 700. Contento.

  Al comma 5, sopprimere le parole: non giurisdizionale.
37. 201. Cilluffo.

(Votazione dell'articolo 37)

ART. 38.
(Eleggibilità e incompatibilità).

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina.
38. 700. Contento.

(Votazione dell'articolo 38)

ART. 39.
(Congresso nazionale forense).

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Il congresso individua con propria deliberazione l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative anche ai fini delle consultazioni obbligatorie e facoltative previste dalla presente legge.
39. 2. Cavallaro.

(Votazione dell'articolo 39)

ART. 40.
(Accordi tra università e ordini forensi).

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la conferenza dei presidi di giurisprudenza e il Consiglio Nazionale Forense, stipula entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione quadro per regolare e garantire il diritto allo svolgimento per un periodo di sei mesi del tirocinio presso tutte le facoltà di giurisprudenza.
40. 251. Cavallaro.

(Votazione dell'articolo 40)

ART. 41.
(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).

  Al comma 1, sostituire le parole da: a contenuto teorico e pratico fino alla fine del comma, con le seguenti: tecnico e giuridico, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:
  
2. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:
   a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;
   b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
   c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea.
   d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

  3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
  4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.
  5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio potranno svolgersi, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale.
  6. Il tirocinio può essere svolto:
   1) presso un avvocato, con funzioni di dominus;
   2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;
   3) in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, per un periodo non superiore a sei mesi, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
   4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione, per un periodo non superiore ad un anno;

  7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di dominus per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
  8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un equo compenso di natura indennitaria commisurato all'apporto professionale prestato.
  9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale anche presso altro avvocato che ne faccia richiesta, In tali casi il dominus deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.
  10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.
41. 1. Ferranti, Cavallaro, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il tirocinio professionale può essere svolto, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 40, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.

  Conseguentemente:
   al comma 4:
    sopprimere il primo periodo;
    al terzo periodo, dopo le parole:
lavoro subordinato aggiungere le seguenti: pubblico o;
   al comma 6:
    lettera
b), sopprimere le parole: per non più di dodici mesi;
     lettera c), sopprimere le parole: per non più di sei mesi;
   sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un avvocato, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 8 costituisce illecito disciplinare.
41. 2. Raisi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
41. 700. Mantini.

  Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: lavoro subordinato aggiungere le seguenti: pubblico o;
   al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: diciotto mesi;
   al comma 6:
    lettera
b), sopprimere le parole: per non più di dodici mesi;
     lettera c), sopprimere le parole: per non più di sei mesi;
   sopprimere il comma 9;
   al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
    d)
le modalità di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine sull'effettiva erogazione del compenso di cui al comma 8;
   all'articolo 45, comma 1, sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
41. 702. Raisi.

  Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole:
lavoro subordinato aggiungere le seguenti: pubblico o.
41. 703. Raisi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: ventiquattro fino alla fine del comma con le seguenti: diciotto mesi. La sua interruzione per oltre un anno, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. In ogni caso il provvedimento di cancellazione deve essere comunicato preventivamente al praticante con le modalità, in quanto compatibili, previste e disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
41. 706. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto

  Conseguentemente:
   al comma 6, dopo la lettera
c), aggiungere la seguente:
   d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.
   sostituire i commi 8 e 9, con i seguenti:
  
8. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, può essere riconosciuto con apposito contratto al praticante avvocato una indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.
  9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
   all'articolo 45, comma 1, sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
41. 250. Cavallaro.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

  Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
*41. 100. Contento.  

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

  Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
*41. 701. Mantini.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

  Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
*41. 704. Raisi.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: per oltre sei mesi con le seguenti: per oltre un anno.
41. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: senza giustificato motivo con le seguenti: senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale.
41. 10. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: comporta fino alla fine del comma, con le seguenti: può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio possono svolgersi, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale.
41. 7. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: non inferiore a cinque anni con le seguenti: di almeno due anni.
41. 12. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: per non più di dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere le parole: per non più di sei mesi,
41. 13. Raisi.

  Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.
41. 256. Cavallaro.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente nel caso, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.
41. 17. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 9.
41. 28. Raisi.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato, possono essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, anche solo in parte, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.
41. 31. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
le modalità di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine sull'effettiva erogazione del compenso di cui al comma 8.
41. 705. Raisi.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: Il praticante può con le seguenti: Al praticante è concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputa necessario al fine di svolgere più proficua pratica, potendo anche.
41. 37. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Al praticante è concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputi necessario, al fine di svolgere più proficua pratica.
41. 38. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 41)

ART. 42.
(Norme disciplinari per i praticanti).

(Votazione dell'articolo 42)

ART. 43.
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

  Sopprimerlo.
43. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 43. – (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato). – 1. Il tirocinio professionale può essere svolto, per un periodo non superiore a un anno, anche frequentando con profitto corsi di formazione a contenuto professionalizzante.
  2. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, disciplina con regolamento:
   1) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
   2) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;
   3) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

  3. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato.
43. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 41. – (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato). – 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, può consistere altresì nella frequenza con profitto per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini, istituzioni universitarie ed associazioni forensi. Tali corsi devono essere gratuiti per il praticante avvocato.
  2. Il CNF disciplina con regolamento:
   a) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico e le teorie e tecniche di comunicazione forense, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca, la deontologia e la conoscenza delle norme sull'ordinamento giudiziario, nonché le materie attinenti all'organizzazione dello studio professionale anche nei suoi aspetti fiscali e previdenziali;
   b) le modalità ed il carico didattico per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato;
   c) le modalità dei controlli da effettuarsi sui corsi e sulle verifiche finali di cui al comma 3.

  3. Il praticante che frequenta con profitto tali corsi è esonerato dalla prova di preselezione di cui all'articolo 47.
  4. Con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità delle verifiche finali di profitto del praticante.
  5. Il CNF vigila sul rispetto sul rispetto delle norme regolamentari in materia di corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato e sulle verifiche finali di profitto.

  Conseguentemente:
   all'articolo 46, comma 2, primo periodo, dopo le parole: sentito il CNF, aggiungere le seguenti: per la prova di preselezione e per gli esami orali e presso un'unica sede nazionale in Roma da designare con il decreto del Ministro della giustizia per le prove scritte.
   sostituire l'articolo 47 con il seguente:
  Art. 45. – (Esame di Stato). – 1. L'esame di Stato si articola in una prova di preselezione, due prove scritte ed in una prova orale.
  2. La prova di preselezione deve svolgersi, con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali, almeno due volte l'anno in ogni sede di esame distrettuale. Tale prova dovrà essere articolata in quesiti di taglio teorico/pratico, al fine di verificare l'effettiva idoneità dei candidati a sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'Albo. Non è ammessa l'assegnazione di formulari o test a risposta multipla o altre forme di selezione informatica. Il Ministro di Giustizia con proprio regolamento disciplina le modalità di svolgimento della prova di preselezione per l'accesso alle prove scritte e predispone i quesiti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.
  3. Le prove scritte consistono nella redazione di due elaborati, riguardanti il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima.
  4. Le prove scritte si svolgono in un'unica sessione nazionale una volta l'anno a Roma, indetta con decreto del Ministro della Giustizia.
  5. La prova orale si svolge per ciascun candidato nella sede distrettuale in cui ha svolto la prova di preselezione o, in caso di esonero dalla stessa, in quella presso la quale ha svolto il tirocinio; in caso di periodi di tirocinio svolti in più sedi si considera quella in cui il praticante risulta iscritto al momento del compimento della pratica.
  6. Nella prova orale il candidato deve dimostrare la conoscenza teorico-pratica delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario, diritto fallimentare.
  7. La prova di preselezione si conclude con un giudizio succintamente motivato di idoneità o inidoneità a partecipare alla sessione d'esame di stato per l'abilitazione professionale, senza alcun punteggio numerico.
  8. Le prove scritte sono valutate mediante punteggio numerico e sintetica motivazione riassuntiva, nella quale se necessario si annotano anche le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle due prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 60 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.
  9. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle preselezione e delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:
   a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
   b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
   c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
   d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
   e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

  10. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
  11. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.
  12. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.
  13. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 11, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
  14. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.
  15. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.
43. 250. Cavallaro.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e con profitto fino alla fine del comma con le seguenti: , per un periodo di dieci mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Devono essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permettano, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale. L'inizio della frequenza a tali corsi, cui possono partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti nell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, deve essere possibile più volte nel corso dell'anno.
43. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e con profitto fino alla fine del comma con le seguenti: , per un periodo di dieci mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi, cui possono partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti nell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, deve essere possibile più volte nel corso dell'anno.
43. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e con profitto fino alla fine del comma con le seguenti: , per un periodo di dieci mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Devono essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permettano, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale.
43. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e con profitto fino alla fine del comma con le seguenti: , per un periodo di dieci mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati.
43. 7. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
*43. 705. Contento.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
*43. 706. Mantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo di diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti nell'ultimo biennio del corso di laurea magistrale di giurisprudenza, da professori ordinari in materie giuridiche ed in collaborazione con ordini e associazioni forensi.

  Conseguentemente, al comma 2:
   alinea, aggiungere, in fine, le parole:
, salvo nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'università, dell'istruzione e delle ricerca;
   lettera a), sostituire le parole da: , in maniera fino alla fine della lettera con le seguenti: e di cui al comma 1-bis da parte del Ministero dell'università, dell'istruzione e delle ricerca, sentiti gli ordini e le associazioni forensi;
   lettera c), sostituire la parola: biennio con le seguenti: periodo formativo.
43. 707. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non inferiore a centosessanta ore con le seguenti: di centoventi ore.
43. 700. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 43)

ART. 44.
(Frequenza di uffici giudiziari).

(Votazione dell'articolo 44)

ART. 45.
(Certificato di compiuto tirocinio).

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio con le seguenti: dal candidato a scelta fra quelle dove ha svolto il tirocinio.
45. 3. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Il certificato di compiuto tirocinio e il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 46, comma 1, perdono ogni efficacia decorsi dieci anni dal loro rilascio se non sono seguiti dal superamento dell'esame di stato o dall'iscrizione all'albo, salvo per quest'ultimo caso la sussistenza di una giusta causa impeditiva.
45. 250. Cavallaro.

(Votazione dell'articolo 45)

ART. 46.
(Disposizioni generali).

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: periodicità annuale con le seguenti: periodicità semestrale.
46. 3. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e nelle sedi di corte d'appello fino alla fine del comma, con le seguenti: ed è indetto in unica sede nazionale in Roma, con decreto del Ministro della giustizia, entro il mese di ottobre di ogni anno. Nel decreto, che fissa le date dell'esame, è altresì stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.
46. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF con le seguenti: nelle diverse sedi regionali determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, distribuite sul territorio nel numero di: una per le regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta; due per le regioni Calabria, Liguria, Marche, Sardegna e Toscana; tre per le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto.

  Conseguentemente, all'articolo 47, comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le prove scritte ed orali si svolgono contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo 46, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse, in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non possono ripetersi se non dopo cinque tentativi.
46. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nelle sedi di corte d'appello determinate con le seguenti: nelle diverse sedi regionali distribuite sul territorio, nel numero di una per le regioni con meno di 1,5 milioni di abitanti, di due per le regioni con numero di abitanti compreso fra 1.500.001 e 4 milioni, di tre per le regioni con oltre 4 milioni di abitanti alla data del 1o gennaio dell'anno precedente, determinate.

  Conseguentemente, all'articolo 47, comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le prove scritte ed orali si svolgeranno contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo 46, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse, in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.
46. 5. Beltrandi, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non attribuisce punteggio nei concorsi pubblici.
46. 6. Capano.

(Votazione dell'articolo 46)

ART. 47.
(Esame di Stato).

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  
1. L'esame di Stato si articola in una prova scritta ed in una prova orale.
  2. La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia, riguarda il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, e consistente in due elaborati, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La commissione motiva il voto, in applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione.
   al comma 7, sopprimere il secondo e il quarto periodo.
47. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 3, sostituire le parole: diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale con le seguenti: esclusa la parte di diritto commerciale e di diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale civile o penale a scelta del candidato.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e il diritto processuale escluso dalla scelta obbligatoria precedente.
47. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: senza commenti e citazioni giurisprudenziali con le seguenti: non commentati.
47. 6. Raisi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: e citazioni giurisprudenziali con le seguenti: ; è tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali.
47. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La durata delle prove scritte, a partire dal momento della dettatura o della consegna del testo ciclostilato a tutti i candidati, viene così fissata: per lo svolgimento delle due prove consistenti in un parere motivato i candidati hanno a disposizione nove ore di tempo massimo, mentre per la prova consistente in un atto i candidati hanno a disposizione dieci ore di tempo massimo.
47. 700. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.
47. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303.
47. 800. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Votazione dell'articolo 47)

ART. 48.
(Commissioni di esame).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La commissione nazionale d'esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente scelti fra i magistrati di cassazione anche in pensione; un effettivo e un supplente scelti fra i professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire la parola:
sottocommissione con le seguenti: commissione distrettuale
   sostituire il comma 3, con il seguente: Ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio e con la medesima composizione delle commissioni principali sottocommissioni nazionali e sottocommissioni distrettuali per gruppi sino a cinquecento candidati.
   al comma 6, dopo le parole: assistenza forense, del CNF aggiungere le seguenti: e degli organi di disciplina.
   al comma 8:
    primo periodo, sostituire le parole:
Il CNF con le seguenti: Il Ministro della giustizia
   sopprimere il terzo periodo.
48. 250. Cavallaro.

  Al comma 1, sostituire le parole da: da cinque membri effettivi fino alla fine del comma con le seguenti: , secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale, da avvocati individuati tra quelli segnalati dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati. Il decreto del Ministro prevede modalità che garantiscano la terzietà dei commissari, l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità. La commissione è composta da sette membri effettivi e da sette membri supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; due effettivi e due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, due effettivi e due supplenti sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 9 con i seguenti:
  
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì nominate più sottocommissioni, aventi composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma, per gruppi sino a trecento candidati. Ciascuna sottocommissione ha un presidente.
  3. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in conformità ai princìpi e alle disposizioni della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'espletamento dell'esame di abilitazione, con particolare riferimento all'ammissione dei candidati all'espletamento delle prove scritte e orali nonché alla loro correzione e valutazione, alle modalità di coordinamento e di omogeneizzazione dei lavori della commissione e delle sottocommissioni, alle modalità di effettuazione delle prove e ai criteri e princìpi per la valutazione dei risultati delle prove, nonché alla nomina del Presidente della Commissione e dei presidenti delle sottocommissioni.
  4. Non possono essere designati quali componenti della commissione esaminatrice gli avvocati che sono membri dei consigli dell'ordine, del CNF o degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
  5. Gli avvocati componenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine, né alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di componente del CNF nel turno elettorale immediatamente successivo all'incarico ricoperto.
  6. Esercitano le funzioni di segretario, alle dirette dipendenze dei presidenti della commissione e delle sottocommissioni, funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
  7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della Giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.
48. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 5, dopo le parole: dell'ordine aggiungere le seguenti: , di un Consiglio distrettuale di disciplina.
48. 700. Contento.

  Al comma 6, dopo le parole: dell'ordine aggiungere le seguenti: , di un Consiglio distrettuale di disciplina.
48. 701. Contento.

(Votazione dell'articolo 48)

ART. 49.
(Disciplina transitoria per la pratica professionale).

  Sopprimerlo.
49. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 49)

ART. 50.
(Disciplina transitoria per l'esame).

  Sopprimerlo.
50. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Al comma 1, sostituire le parole: Per i primi due anni con le seguenti: Per i primi tre anni.
50. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 50)

ART. 51.
(Consigli distrettuali di disciplina).

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: iscritti all'Albo degli avvocati da almeno 15 anni.
51. 700. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 5, sostituire le parole: dal CNF, sentiti con le seguenti: dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e.
51. 701. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 51)

ART. 52.
(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

(Votazione dell'articolo 52)

ART. 53.
(Contenuto della decisione).

(Votazione dell'articolo 53)

ART. 54.
(Sanzioni).

(Votazione dell'articolo 54)

ART. 55.
(Rapporto con il processo penale).

(Votazione dell'articolo 55)

ART. 56.
(Riapertura del procedimento).

(Votazione dell'articolo 56)

ART. 57.
(Prescrizione dell'azione disciplinare).

  Al comma 1, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: un anno
57. 700. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 57)

ART. 58.
(Divieto di cancellazione).

(Votazione dell'articolo 58)

ART. 59.
(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

(Votazione dell'articolo 59)

ART. 60.
(Procedimento disciplinare).

(Votazione dell'articolo 60)

ART. 61.
(Sospensione cautelare).

(Votazione dell'articolo 61)

ART. 62.
(Impugnazioni).

  Al comma 1, sostituire le parole: avanti il CNF con le seguenti: avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF composta di nove componenti effettivi e due supplenti, nominati dal CNF fra i suoi stessi componenti.
62. 2. Cavallaro.

(Votazione dell'articolo 62)

ART. 63.
(Esecuzione).

(Votazione dell'articolo 63)

ART. 64.
(Poteri ispettivi del CNF).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  
1. Il CNF può richiedere ai Consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.
64. 700. Contento.

(Votazione dell'articolo 64)

ART. 65.
(Delega al Governo per il testo unico).

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il CNF, i Consigli degli ordini e le associazioni forensi maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi in materia di elezioni, composizione e funzionamento degli organi forensi, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garantire la democraticità piena dell'elettorato attivo e passivo;
   b) garantire la rappresentanza territoriale almeno su base distrettuale;
   c) garantire la presenza di genere secondo la regola che nessun genere possa avere in ogni organo collegiale un numero di eletti superiore a due terzi;
   d) garantire la non rieleggibilità immediata dopo due mandati di ogni componente degli organi forensi;
   e) garantire l'incompatibilità fra le varie cariche forensi e le cariche politiche ed istituzionali di ogni natura;
   f) garantire l'incompatibilità fra cariche forensi e cariche negli organi disciplinari;
   g) garantire l'incompatibilità fra cariche forensi ed organi previdenziali;
   h) garantire l'incompatibilità fra cariche forensi ed incarichi di controllo di gestione e contabile;
   i) garantire che gli incarichi di controllo contabile e di gestione siano affidati su base elettiva a soggetti di comprovata qualità e competenza professionale;
   l) garantire la trasparenza mediante pubblicazione ed ogni altra forma di pubblicità dei bilanci preventivi e dei conti economici e consuntivi di tutti gli organi;
   m) garantire il principio della gratuità dell'esercizio delle funzioni forensi e, ove ritenuto necessario per la complessità ed onerosità dell'incarico, la trasparenza di ogni eventuale indennità o compenso per l'esercizio delle funzioni;
   n) equiparare i rimborsi spese a quelli delle pubbliche amministrazioni e stabilire con regolamento la natura, importo e procedimento per la loro erogazione.
65. 700. Cavallaro.

(Votazione dell'articolo 65)

ART. 66.
(Disposizioni transitorie).

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  
3. L'articolo 18 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
66. 700. Torrisi.

(Votazione dell'articolo 66)

ART. 67.
(Disposizione finale).

(Votazione dell'articolo 67)

ART. 68.
(Clausola di invarianza finanziaria).

(Votazione dell'articolo 68)

A.C. 2438-5382-A
EMENDAMENTI
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

Relatore: MOFFA

N. 3.

Seduta del 2 ottobre 2012

ART. 1.
(Collaboratori parlamentari).

  Al comma 1, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
1. 20. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile).

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 20. Contento.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei contratti di lavoro subordinato il recesso è disciplinato, salvo diverso accordi tra le parti, dall'articolo 2118 del codice civile.
2. 21. Contento.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei rapporti di lavoro non subordinato il recesso è disciplinato dal contratto individuale stipulato tra le parti.
2. 100. La Commissione.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: , ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
2. 22. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Salvo rinnovo del contratto, i collaboratori parlamentari di cui alla presente legge, alla fine della legislatura e in caso di inoccupazione, hanno diritto agli strumenti di sostegno del reddito previsti dalla legislazione vigente per un periodo di 12 mesi, estesi a 18 per i collaboratori che abbiano superato i 55 anni di età.
2. 23. Mario Pepe (Misto-R-A).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il collaboratore, per l'intera durata del rapporto di lavoro di cui al comma 1, non può svolgere, per conto o in collaborazione con società o organizzazioni rappresentative di interessi ovvero partecipando alle stesse in qualità di socio, alcuna attività di carattere economico che possa interferire con le funzioni svolte dal membro del Parlamento con il quale intercorre il rapporto di lavoro medesimo.
2. 24. Cazzola.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Retribuzione dei collaboratori).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fiscali e previdenziali con le seguenti: previdenziali e assicurativi.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: L'amministrazione fino a: assumere con le seguenti: Il parlamentare titolare del rapporto di lavoro di cui al comma 1 e la Camera di appartenenza non assumono.
3. 22. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano, Mura.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso le Camere non possono erogare retribuzioni a familiari, come individuati dall'articolo 433 del codice civile, di parlamentari in carica.
3. 25. Mario Pepe (Misto-R-A).

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: all'equo compenso con le seguenti: ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti.
3. 100. La Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Quando i collaboratori sono scelti tra personale dipendente di una amministrazione pubblica o in quiescenza di un ente di previdenza pubblico o privato, restano ferme, ove applicabili, le disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di mantenimento del trattamento economico rispettivamente a carico del datore di lavoro o dell'ente di previdenza. Nel caso previsto al primo periodo, il membro del Parlamento può stipulare con il proprio collaboratore un contratto diretto a definire un trattamento economico accessorio, comunque nei limiti definiti dagli Uffici di Presidenza di Camera e Senato, di cui al comma 1.
3. 20. Catanoso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali provvede l'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento, secondo le modalità definite ai sensi del citato comma 1.
3. 101. La Commissione.

  Al comma 2, sostituire le parole da: di cui al comma 1 fino alla fine del comma con le seguenti: nei limiti di cui al comma 1.
3. 21. Gatti, Codurelli, Gnecchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
2-bis. La Camera di appartenenza vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari e la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta.
3. 24. Borghesi, Paladini, Mura, Aniello Formisano.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Fermi restando i limiti di cui al comma 1, i membri del Parlamento possono con le seguenti: Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o più collaboratori nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 1, oltre tali limiti ciascun membro del Parlamento può.
3. 102. La Commissione.

  Alla rubrica, aggiungere, in fine, la parola: parlamentari.
3. 23. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano, Mura.

(Votazione dell'articolo 3)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 4. – (Trasparenza). – 1. L'elenco dei collaboratori accreditati, con l'indicazione del parlamentare dal quale dipendono, è pubblicato sul sito internet della Camera alla quale appartiene il parlamentare.
3. 020. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

A.C. 4925-A
EMENDAMENTI
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012.

Relatore: GOZI.

N. 1.

Seduta del 2 ottobre 2012

ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i)
i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea di cui all'articolo 1 devono contenere le disposizioni minime richieste dalle direttive medesime, salvo che disposizioni meno restrittive, adeguatamente motivate,

risultino indispensabili per la tutela di interessi pubblici o per la regolamentazione di specifici settori in conformità ai Trattati europei.
2. 30. Scilipoti.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni europee).

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Consultazione delle Camere su accordi e decisioni in materia economica e finanziaria).

  Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole: dell'adozione di progetti di atti normativi con le seguenti: di progetti normativi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  
4. Nel caso in cui le competenti commissioni parlamentari esprimano un parere contrario sul progetto trasmesso ai sensi del comma 3 il Governo vota in senso contrario all'atto normativo o non aderisce all'accordo o intesa oggetto del parere;
   comma 5, sostituire le parole:
precedenti accordi o intese con le seguenti: precedenti accordi o decisioni.
5. 1. Pini, Stucchi, Consiglio, Maggioni.

  Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire la parola: ovvero con la seguente: oppure.
5. 30. Scilipoti.

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive europee).

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale).

(Votazione dell'articolo 7)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

  Art. 7-bis. – (Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio). – 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/83/UE concernente i diritti dei consumatori il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico relativo agli obblighi del consumatore in caso di recesso di cui al considerando 47 e all'articolo 14 della medesima direttiva: introdurre disposizioni che consentano al consumatore di manipolare ed ispezionare i beni con le modalità e i limiti che gli sarebbero consentiti in un negozio.
7. 03. Mazzocchi.

ART. 8.
(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri).

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura d'infrazione 2009/4583).

(Votazione dell'articolo 9)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 10. – (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, concernente l'esclusione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative dall'applicazione delle norme di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nonché abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, recanti delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime). – 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
   «f-bis) concessioni di beni demaniali marittimi rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per le seguenti attività:
    1) gestione di stabilimenti balneari;
    2) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
    3) noleggio di imbarcazioni e natanti di genere;
    4) gestione di strutture ricettive ed attività turistico ricreative e sportive;
    5) esercizi commerciali;
    6) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;
   f-ter) attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo».

  2. Le maggiori entrate derivanti dalle riscossione dei canoni concessori di cui al comma 1 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

  3. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono abrogati.
9. 030. Favia.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 10. – (Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Legge comunitaria 2010). – 1. All'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, l'alinea è sostituito dal seguente:
  «2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:».

  2. All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. I beni e le pertinenze del demanio marittimo assentiti in concessione per l'esercizio delle attività con finalità turistico ricreative indicate all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, non destinati all'esercizio di una pubblica funzione, sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato. I beni sono posti in vendita al prezzo di mercato stabilito dall'Agenzia del Demanio previo esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario manifestato entro novanta giorni dalla comunicazione del prezzo di vendita. L'acquisto deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione del prezzo di vendita. Decorsi i termini indicati al secondo e al terzo periodo, in assenza di esercizio del diritto di prelazione ovvero di acquisto, i beni vengono posti all'asta secondo le norme ordinarie di contabilità dello Stato con decorrenza dal giorno 1o gennaio 2016. Sui beni aventi natura di lido e spiaggia è costituita servitù di pubblico passaggio per l'accesso al mare. Le presenti disposizioni non si applicano alle concessioni aventi ad oggetto strutture destinate alla nautica da diporto. Le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita».
9. 032. Pini, Stucchi, Consiglio, Maggioni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 10. – 1. Al fine di armonizzare la normativa interna alle regole presenti in altri Stati membri e rimuovere discrezionalità nell'applicazione dei principi di libero scambio e stabilimento, il Governo è delegato ad adottare, con apposito decreto legislativo da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il riordino complessivo della tassazione derivante da attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione riarmonizzando le vigenti norme, anche a valere sulle interpretazioni delle stesse, vigenti, con le previsioni di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.

  2. Sono conseguentemente abrogati:
   a) l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 24 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
   b) il terzo comma dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
   c) il comma 4 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
   d) il comma 4 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2011, n. 413;
   e) il comma 4 dell'articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
   f) il comma 23 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

  armonizzando le vigenti norme, anche a valere sulle interpretazioni delle stesse vigenti, con le previsioni di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.

  3. In ragione di tale armonizzazione, e per ragioni di sistematicità, il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, è sostituito dal seguente:
  «6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, a partire dal meno recente».
9. 031. Maggioni.

Doc. LXXXVII, n. 5
RISOLUZIONI
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011.

N. 1.

Seduta del 2 ottobre 2012

   La Camera,
   esaminata la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5);
   considerato che:
    a) il documento in esame costituisce la seconda relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea presentata ai sensi del nuovo testo dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea), novellato dall'articolo 8 della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010);
    b) in coerenza con l'impostazione del nuovo articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la relazione consuntiva dovrebbe fornire alle Camere gli elementi utili a valutare i principali sviluppi del processo di integrazione europea e delle politiche e della normativa dell'UE, nonché l'efficacia dell'azione del Governo nelle sedi decisionali europee e la sua coerenza con gli indirizzi definiti dal Parlamento;
    c) la relazione in esame è stata trasmessa alla Camera il 22 marzo 2012, con oltre un mese di ritardo rispetto al termine del 31 gennaio entro cui essa avrebbe dovuto essere presentata ai sensi del richiamato articolo 15 della legge n. 11 del 2005. Si tratta certamente di un ritardo più contenuto rispetto a quello degli anni precedenti e in particolare dello scorso anno, primo anno in cui la relazione veniva presentata separatamente da quella preventiva, quando fu presentata con quasi quattro mesi di ritardo rispetto al termine di scadenza;
    d) l'esigenza di una presentazione tempestiva è stata sempre sollecitata dalle Commissioni della Camera al fine di poter partecipare in modo costruttivo alla definizione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;
    e) il ritardo accumulato anche quest'anno è cresciuto ulteriormente, poiché la relazione giunge all'esame dell'Assemblea della Camera dopo sei mesi di esame nelle Commissioni di merito e consultive;
    f) il ritardo complessivamente accumulato vanifica l'utilità e l'efficacia dell'esame parlamentare dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno 2011;
    g) va pertanto ribadita, ancora una volta, così come faceva la risoluzione approvata dalla Camera sulla relazione consuntiva relativa all'anno 2010, l'urgenza di una rapida approvazione delle modifiche alla disciplina della legge comunitaria, prospettata dal testo di riforma della legge n. 11 del 2005 (C. 2854 e abbinate), approvato all'unanimità dalla Camera il 23 marzo 2011 ed all'esame del Senato (S. 2646) da ben 18 mesi. Al Senato, l'esame del testo in Commissione è terminato soltanto il 25 settembre 2012 e, considerando che la legislatura XVI è prossima al suo termine naturale, vi è il rischio – probabile più che possibile – che non lo si approvi per tempo in via definitiva, considerando che dovrà tornare alla Camera in terza lettura e non è scongiurato anche un ulteriore successivo passaggio al Senato. Si tratterebbe di un fatto di inaudita gravità, perché dimostrerebbe che il nostro sistema istituzionale, per inerzia del Parlamento, non si è ancora adeguato alle novità introdotte dal trattato di Lisbona. Va assicurato un accordo tra Camera e Senato, con l'intermediazione del Governo se necessario, perché la riforma venga approvata;
    h) l'aspetto principale della riforma della legge n. 11 del 2005 riguarda il rafforzamento del raccordo tra Parlamento e Governo nella formazione della posizione italiana nei processi decisionali dell'UE, prevedendo nuovi o più articolati obblighi di informazione del Governo alle Camere, ribadendo l'obbligo del Governo di assicurare la coerenza delle posizioni assunte in sede europea con gli atti di indirizzo delle Camere e precisando meglio i presupposti per l'attivazione della riserva di esame parlamentare;
    i) l'approvazione delle modifiche alla disciplina della legge comunitaria, consentirà in tempi rapidi la modifica dei regolamenti parlamentari, al fine di garantire tempi di esame certi per il disegno di legge comunitaria e per la relazione consuntiva;
    l) la Relazione consuntiva del 2011, seguendo lo schema di cui all'articolo 15, comma 2, lettere da a) a f), della legge n. 11 del 2005, si divide in quattro parti, ciascuna divisa in capitoli e paragrafi, più 12 allegati;
    m) nella Parte II, capitolo I, paragrafo 3, della Relazione, relativa agli adempimenti di natura informativa di competenza del Governo e dei suoi uffici operativi, si attesta che essi sono finalizzati a consentire al Parlamento, alle Regioni e alle Province autonome, agli enti locali nonché alle parti sociali ed alle categorie produttive di partecipare alle decisioni relative alla formazione della posizione italiana in merito agli atti europei («fase ascendente»).
    n) nello stesso capitolo è evidenziato che dalle Camere sono pervenuti al Governo un totale complessivo di n. 108 atti di indirizzo, risoluzioni e pareri, mentre dalle Regioni e dagli enti locali sono giunte n. 14 osservazioni;
    o) la Relazione, particolarmente voluminosa, pur se esaustiva sotto alcuni profili, risulta inadempiente relativamente al seguito dato dal Governo ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere nella cosiddetta «fase ascendente»;
    p) essa si limita a ricordare che i documenti sono stati inviati all'Amministrazione con competenza prevalente per materia «affinché se ne possa tenere conto nella definizione della posizione italiana»;
    q) l'accresciuto ruolo dei parlamenti nazionali nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione, accanto ai governi nazionali, è uno dei tratti salienti del Trattato di Lisbona;
    r) il Parlamento, istituzione eponima della democrazia, ha il dovere di controllare in fase di consuntivo come e quanto il Governo abbia rispettato le sue determinazioni e le eventuali ragioni per le quali se ne è discostato, nel rispetto del patto di fiducia che regge il rapporto tra il potere legislativo e quello esecutivo;
    s) nella Relazione, invece, è assente un capitolo o una sezione che a norma dell'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 11 del 2005 dia atto del «seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome»,

impegna il Governo

   ad assicurare che le prossime relazioni consuntive annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:
    siano presentate improrogabilmente entro la scadenza del 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005;
    diano adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo ai singoli atti di indirizzo approvati dalle Camere, dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli enti locali nonché dalle parti sociali, in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005;
    indichino in quali casi e in quali materie il Governo abbia ritenuto di non doversi conformare agli indirizzi parlamentari e degli altri soggetti istituzionali;
   a favorire, per quanto di competenza, un rapido iter del disegno di legge d'iniziativa governativa e parlamentare, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», che sostituirebbe la legge 4 febbraio 2005, n. 11.
6-00112. Borghesi, Porcino.

   La Camera
   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011;
   considerato che:
    a) il documento in esame costituisce la seconda Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea presentata ai sensi dell'articolo 15 legge 4 febbraio 2005, n. 11, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea), novellato dall'articolo 8 della legge comunitaria 2009 (legge n. 96/2010);
    b) in coerenza con il dettato del nuovo articolo 15 della legge n. 11 del 2005 la Relazione consuntiva dovrebbe fornire alle Camere gli elementi utili a valutare i principali sviluppi del processo di integrazione europea e delle politiche e della normativa dell'UE, nonché l'efficacia dell'azione del Governo nelle sedi decisionali europee e la sua coerenza con gli indirizzi definiti dal Parlamento;
    c) la Relazione è giunta all'attenzione dell'assemblea della Camera con un forte ritardo rispetto al momento della sua trasmissione, in ragione del suo iter congiunto con il disegno di legge comunitaria 2012;
    d) tale ritardo pregiudica in misura significativa l'utilità dell'esame parlamentare del documento, rendendo poco efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno 2011;
    e) va ribadita, pertanto, l'esigenza di una rapida approvazione delle modifiche alla disciplina della legge comunitaria prospettate dal disegno di legge di riforma della legge n. 11 del 2005, approvato dalla Camera in prima lettura il 23 marzo 2011, che potrebbero garantire tempi di esame certi anche per la relazione consuntiva;
    f) le varie sezioni della Relazione in esame risultano predisposte – analogamente alla Relazione consuntiva relativa al 2010 – secondo criteri redazionali non sempre omogenei, rendendo il documento di non agevole lettura;
    g) le diverse sezioni tematiche del documento sono redatte secondo criteri non omogenei e in alcuni casi non sono concentrate su aspetti strettamente attinenti alla partecipazione italiana all'UE e all'azione svolta nelle sedi decisionali dal Governo;
    h) la Relazione non indica in via sistematica, come espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, le iniziative assunte e i provvedimenti al Governo per dare attuazione ai numerosi atti di indirizzo approvati dalle Camere;
    i) la mancata indicazione del seguito dato agli indirizzi delle Camere impedisce la verifica del puntuale adempimento dell'obbligo del Governo di assicurare – ai sensi dell'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005 – che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti, atti o questioni relativi all'Unione europea, dando tempestivamente alle Camere motivazioni appropriate della diversa posizione eventualmente assunta;
    l) tale lacuna appare particolarmente grave alla luce del crescente intervento del Parlamento nella fase di formazione della normativa e delle politiche dell'UE e dell'importanza dei temi affrontati, soprattutto nell'attuale fase critica del processo di integrazione europea;
    m) il Governo ha tenuto costantemente informate le Camere sulle grandi questioni all'esame delle Istituzioni dell'Unione europea, quali in particolare la governance economica e le misure di risposta alla crisi. Resta tuttavia da costruire un dialogo sistematico con il Governo su specifici progetti legislativi e questioni all'esame delle singole commissioni parlamentari;
    n) il documento in esame in molti casi non riporta le posizioni che il Governo ha tenuto nell'esame di specifici provvedimenti e questioni e gli orientamenti generali in merito allo sviluppo del processo di integrazione europea nel suo complesso;
    o) la relazione in esame precisa solo in pochi casi se ed in quale modo è stato realizzato un coordinamento tra l'azione del Governo e quella delle regioni e degli enti locali, delle parti sociali e delle categorie produttive ai fini della migliore tutela dell'interesse nazionale;
    p) le prossime tappe del processo di integrazione, con la creazione di un'Unione bancaria, di un'Unione fiscale e di un Governo economico, in una prospettiva federale, prospettano ampie cessioni di sovranità nazionali in settori fondamentali che non potranno che essere operate con il pieno e sistematico coinvolgimento delle Camere in tutte le scelte politiche e normative dell'UE;
    q) il riconoscimento ad alcuni Parlamenti nazionali, per effetto di disposizioni o prassi interne o pronunce delle corti costituzionali, del potere di opporsi all'adesione dei rispettivi Governi in merito a decisioni dell'UE di particolare importanza e delicatezza, può creare il rischio di un ulteriore disallineamento tra Stati membri e Parlamenti nazionali dell'Unione europea, in assenza di procedure per il raccordo preventivo tra Parlamento e Governo;
    r) il consolidamento del raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea non risponde, pertanto, soltanto all'esigenza di rispettare i principi costituzionali nazionali e la legislazione in vigore ma è funzionale ad uno sviluppo equilibrato del processo di integrazione, in cui il nostro Paese possa continuare a giocare un ruolo centrale;
    s) a tal fine è necessario assicurare il pieno coinvolgimento delle Camere nelle decisioni dell'Ue soprattutto in materia economica e finanziaria, dando piena attuazione alle procedure vigenti e stabilendo apposite procedure per l'informazione e la consultazione preventiva;
    t) più in generale, è essenziale che le Camere – anche mediante la revisione delle procedure e delle prassi vigenti – intervengano in modo più tempestivo ed efficace nella fase di formazione e di attuazione della normativa europea;
    u) in particolare, occorre che le Camere assicurino il tempestivo adempimento degli obblighi normativi e giurisprudenziali derivanti dall'ordinamento dell'UE, procedendo all'approvazione delle leggi comunitarie annuali entro l'anno di riferimento e riducendo, più in generale, l'elevato numero di procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia;
    v) l'approvazione del disegno di legge di riforma della legge n. 11 del 2005, approvato dalla Camera il 23 marzo 2011 e all'esame del Senato in seconda lettura, potrà offrire un importante contributo in questa direzione,

impegna il Governo:

   a) a dare un puntuale e sistematico adempimento degli obblighi nei confronti delle Camere previsti della legge n. 11 del 2005, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4-bis, in base al quale la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea deve tenere conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti, atti o questioni relativi all'Unione europea;
   b) a garantire, in particolare nell'attuale fase di crisi, il sistematico e tempestivo coinvolgimento delle Camere nella formazione delle decisioni e accordi dell'UE in materia economica e finanziaria, dando piena attuazione alle procedure vigenti o in via di introduzione al riguardo;
   c) ad assicurare che le prossime Relazioni consuntive annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:
    1) siano presentate entro il termine del 31 gennaio, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, e siano redatte secondo criteri più omogenei ed in forma più sintetica;
    2) diano adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, nonché dei casi di apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005;
    3) indichino le posizioni che il Governo ha tenuto nell'esame di specifici provvedimenti e questioni e gli orientamenti generali in merito allo sviluppo del processo di integrazione europea nel suo complesso;
    4) diano conto delle modalità in cui è stato realizzato un coordinamento tra l'azione del Governo e quella delle regioni e degli enti locali, delle parti sociali e delle categorie produttive ai fini della migliore tutela dell'interesse nazionale;
   d) a rafforzare le strutture del Governo incaricate di definire e rappresentare la posizione italiana nelle sedi decisionali dell'Unione europea, con particolare riguardo al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e alla rappresentanza italiana presso l'Unione europea, rafforzandone le competenze e le risorse umane e finanziarie a disposizione.
6-00113. Fucci, Buttiglione, Gozi, Pescante, Razzi, Formichella.

   La Camera,
   esaminata la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011;
   premesso che:
    la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011, come già avvenuto lo scorso anno, è stata esaminata insieme al disegno di legge comunitaria per il 2012;
    la Relazione deve contenere, tra l'altro, elementi utili sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione;
    la modifica introdotta dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) prevede che la Relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE sia sdoppiata in due distinti documenti con contenuti e finalità complementari: una relazione programmatica che illustra le priorità dell'azione europea del Governo per l'anno successivo ed una relazione consuntiva, da presentare congiuntamente al disegno di legge comunitaria;
    la logica di questo sdoppiamento era quella di rendere la Relazione consuntiva uno strumento per verificare in Parlamento, in modo sistematico, l'azione del Governo in materia europea e la sua corrispondenza agli indirizzi della Camere;
    la Relazione non dà adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, quindi la mancanza di tale indicazione non consente la verifica del puntuale adempimento dell'obbligo – posto in capo al Governo dall'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005 – di assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in sede europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere. Si tratta di un inadempimento di particolare gravità che, in buona parte, rende vano il crescente intervento del Parlamento nella fase di formazione della normativa e delle politiche dell'UE;
   considerato che:
    il disegno di legge di revisione della legge n. 11 del 2005 prevede modifiche al processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea (la c.d. fase ascendente), nonché modifiche volte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, incoerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica (c.d. fase discendente);
    l'importante riforma della legge n. 11 del 2005 consentirà a Parlamento e Governo di intervenire con decisioni più rapide e tempestive, soprattutto nella fase di formazione della normativa e delle politiche dell'UE;
    il Trattato di Lisbona ha introdotto profonde innovazioni istituzionali che hanno rafforzato l'esigenza di un'azione sinergica di Parlamento e Governo nei processi decisionali europei al fine di assicurare la tutela dell'interesse italiano nella costituzione europea ed ha ulteriormente accentuato e valorizzato il ruolo dei Parlamenti nazionali;
   rilevato che:
    diversi ordinamenti, come quello francese, tedesco e di gran parte degli Stati che hanno aderito all'UE dopo il 2004, prevedono espressamente procedure e strumenti appropriati volti al riconoscimento dell'intervento del Parlamento nel processo decisionale europeo;
    in gran parte degli Stati membri si sono consolidate, tra Governo e Parlamento, moduli di stretta cooperazione, come nel caso tedesco dove addirittura la legge sulla cooperazione tra Governo federale e Bundestag dispone la trasmissione a quest'ultimo delle istruzioni rivolte dai Ministri competenti alla Rappresentanza permanente in occasione delle riunioni del COREPER e di altri comitati e gruppi di lavoro del Consiglio,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative, anche normative, volte a prevedere, ferma restando l'autonomia delle Camere, una più incisiva partecipazione del Parlamento, analogamente a quanto avviene in Germania, dove il Bundestag ha la capacità di opporsi all'adesione del rispettivo Governo alle decisioni dell'UE di particolare importanza e delicatezza, in via sistematica ed in stretto raccordo con il Governo, al processo di formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea anche alla luce delle riforme istituzionali introdotte dal Trattato di Lisbona;
   ad assicurare che le prossime Relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea diano conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo approvati dalle Camere di modo che gli atti che arrivano dall'Unione europea siano fortemente collegati a quanto vuole e a quanto chiede la gente, in quanto questo, fin dall'inizio, era l'obiettivo delle modifiche da apportare alla legge n. 11 del 2005, ovvero coinvolgere maggiormente il Parlamento nazionale, perché esso rappresenta la gente e la popolazione;
   ad impegnarsi affinché le prossime Relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea diano conto delle modalità in cui è stato realizzato un coordinamento tra l'azione del Governo e quella delle regioni e degli enti locali, delle parti sociali e delle categorie produttive ai fini della migliore tutela dell'interesse nazionale;
   a dare un tempestivo e preciso adempimento degli obblighi nei confronti delle Camere di cui all'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005, in base al quale la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea, deve tener conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti, atti o questioni relativi all'Unione europea.
6-00114. Maggioni, Stucchi, Pini, Consiglio.