CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 giugno 2012
XVI LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 749-1556-2325-3248-A Emendamenti Emendamenti in formato PDF (kb 148)
A.C. 5203-A
EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
Relatori: DISTASO, per la I Commissione; MARGIOTTA, per l'VIII Commissione.

N. 1.

Seduta del 19 giugno 2012

ART. 1.
(Disposizioni in materia di protezione civile).

  Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 1, dopo le parole: e l'ambiente aggiungere le seguenti: nonché i monumenti di interesse culturale, il patrimonio artistico la cui tutela è in coordinamento con la competente Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali.
1. 203. Scilipoti, Moffa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 2, sopprimere le parole: un Ministro con portafoglio o.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere le parole: un Ministro con portafoglio o;
   alla lettera c):
    numero 1), capoverso, sopprimere le parole: di un Ministro con portafoglio o;
    numero 4), capoverso,sopprimere le parole: al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero;
   alla lettera d), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: di un Ministro con portafoglio o.
1. 213. Dionisi, Libè, Tassone, Mondello, Mantini, Bonciani.

  Al comma 1, lettera b-bis), capoverso, comma 1, dopo le parole: e prevenzione dei rischi aggiungere le seguenti: , alla messa in sicurezza dei monumenti a rischio di immediato crollo,

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   comma 2, dopo le parole: competenti in materia aggiungere le seguenti: , della Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali che hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di appartenenza;
   comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nonché nell'attuare ogni attività di possibile recupero dei monumenti di rilevante pregio artistico e culturale.
1. 204. Scilipoti, Moffa.

  Al comma 1, lettera b-bis), capoverso, sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, della presente legge e a quelli deliberati dalle regioni mediante il “Piano regionale di protezione civile”».
1. 208. Mariani, Amici, Giovanelli.

  Al comma 1, lettera b-bis), capoverso, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla formazione dei volontari di protezione civile anche attraverso le associazioni di volontariato della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, nonché definisce le linee guida che gli enti locali seguono nella gestione dei rischi, mediante un apposito regolamento attuativo. In fase di prima attuazione il citato regolamento è adottato entro il 31 dicembre 2012.»
1. 209. Narducci.

  Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 3-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza.
1. 210. Amici, Mariani, Giovanelli.

  Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 3-bis», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
1. 206. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per i gruppi operativi della Protezione civile non sono dovuti i pagamenti per concessioni d'uso della frequenza per radiocomunicazioni, e qualunque pagamento di contributi per l'esercizio delle medesime. A copertura delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 3 del presente decreto.

  Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
1. 23. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico ed idrogeologico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 1, terzo e quarto periodo, che si intendono conseguentemente abrogati.
1. 205. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate con le seguenti: anche su richiesta del Presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l'intesa delle medesime regioni.
1. 201. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , di regola,.
1. 25. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: e del Parlamento.
1. 207. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero rinnovato.
1. 33. Gibiino, Lo Moro, Lo Presti, Lussana, Zaccaria, Duilio.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, primo periodo, dopo le parole: stato di emergenza dichiarato, aggiungere le seguenti: a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
1. 34. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: popolazione colpita con le seguenti: popolazione interessata.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
1. 41. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: gravemente danneggiati aggiungere le seguenti: , che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità.
1. 211. Compagnon.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: gravemente danneggiati aggiungere le seguenti: alle misure urgenti tese a salvaguardare l'ambiente al fine di evitare l'aggravarsi delle situazioni di criticità nell'ambito dell'emergenza in corso,
1. 202. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: il trentesimo giorno con le seguenti: sessanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: sessantesimo giorno.
1. 212. Compagnon.

  Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.
1. 200. Contento.

  Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
1. 52. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), numero 7), capoverso 4-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «I contratti di lavori, servizi e le forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede, entro venti giorni dalla ricezione, alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 6. Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua immediata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti».
1. 59. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, primo periodo, dopo le parole: si provvede aggiungere la seguente: prioritariamente.
1. 71. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire i periodi dal secondo all'ultimo con i seguenti: «In via straordinaria, e solo qualora le risorse dei Fondi di cui al presente comma non fossero sufficienti, sono momentaneamente ridotte, con obbligo di reintegro, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni»;
   aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Il Fondo di riserva, di cui al comma 1, lettera c), numero 10), è annualmente alimentato, nonché obbligatoriamente reintegrato almeno in pari misura qualora utilizzato per gli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dalle maggiori entrate conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 4-ter. Con le medesime risorse si provvede altresì alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 4-ter, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.
  4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,6 per cento»;
   d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento.»
1. 67. Piffari, Donadi, Favia.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che a tal fine è incrementato dai risparmi derivanti dalla riduzione al 50 per cento dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici.
1. 73. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: voci di spesa aggiungere la seguente: rimodulabili.
1. 230. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, secondo periodo, elenco allegato, sopprimere le seguenti voci di spesa:
  Ministero dell'economia e delle finanze:
   2102 Somme da corrispondere alla presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia;
   2118 Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

  Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
   2180 Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne;
   3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale;
   3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali;
   3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
   5063 Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;

  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
   1287 Fondo da ripartire per interventi in favore del sistema dell'istruzione;
   2184 Spese per il sostegno agli alunni handicappati;
   2185 Spese per il sostegno agli alunni handicappati;
   2186 Spese per il sostegno agli alunni handicappati;
   2188 Spese per il sostegno agli alunni handicappati;

  Ministero della salute: 4310 Spese per l'attuazione di programmi e interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, ivi comprese le spese per rilevamenti e ricerche per il funzionamento di comitati, commissioni nonché per l'organizzazione di seminari e convegni sulla materia.
1. 75. Mura, Palagiano, Favia, Donadi, Piffari.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, secondo periodo, elenco allegato, sopprimere le seguenti voci di spesa:
  Ministero dell'economia e delle finanze:
   6856 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;
   9001 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
1. 234. Piffari, Donadi, Favia.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, secondo periodo, elenco allegato Ministero dell'interno, sopprimere la seguente voce di spesa: 2309 Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
*1. 74. Burtone.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, secondo periodo, elenco allegato Ministero dell'interno, sopprimere la seguente voce di spesa: 2309 Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
*1. 76. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al quarto periodo, sostituire le parole da: Nell'attesa della predetta riduzione fino a: deliberato dal Consiglio dei ministri con le seguenti: Il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 può essere corrispondentemente reintegrato con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, in misura non superiore a cinque centesimi a litro;
   sopprimere il quinto periodo;
   al settimo periodo, sopprimere le parole da: individuati fino alla fine del periodo.
1. 79. Lussana, Zaccaria, Duilio, Gibiino, Lo Moro, Lo Presti.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, settimo periodo, dopo le parole: Per la copertura degli oneri derivanti aggiungere le parole: dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
1. 83. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, settimo periodo, sostituire la parola: provvede con le seguenti: può provvedere.
1. 233. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: Nel pieno rispetto di quanto previsto dal comma 5-ter, secondo periodo, le suddette riduzioni delle voci di spesa e gli aumenti delle aliquote di accisa sono temporanei e devono assicurare piena corrispondenza temporale con il differimento dei termini di cui al precedente periodo.
1. 232. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli operatori economici dei settori dei carburanti, rendono neutrale per i consumatori l'aumento dell'aliquota di accisa di cui al presente comma, attraverso riduzioni del prezzo finale degli stessi carburanti.
1. 84. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro e non oltre 12 mesi dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri relativa all'aumento delle aliquote di cui al presente articolo, il Consiglio dei Ministri delibera comunque una riduzione, in pari misura, delle medesime aliquote.
1. 231. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera c), numero 11), dopo il capoverso 5-septies, aggiungere il seguente:
  «5-octies. Lo stato di emergenza all'estero può essere dichiarato soltanto per gli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è abrogato;
  4-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:
  «2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati previa dichiarazione dello stato di emergenza all'estero secondo la legge 24 febbraio 1992, n. 225».
1. 88. Cilluffo.

  Al comma 1, lettera c), numero 11), dopo il capoverso 5-septies, aggiungere il seguente:
  «5-octies. Le ordinanze di protezione civile non possono disporre di fondi iscritti nel bilancio dei singoli ministeri, degli enti pubblici territoriali o di altri enti pubblici».
1. 87. Cilluffo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Trasparenza dell'attività di protezione civile). – 1. Le attività e i compiti di qualsiasi soggetto o struttura operante nell'ambito del sistema nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 3 della presente legge, sono assoggettati al regime di pubblicità e trasparenza disposto dal presente articolo.
  2. Tutte le ordinanze che attribuiscono compiti al Dipartimento della protezione civile devono:
   a) individuare le persone tenute all'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo;
   b) essere pubblicate entro sette giorni dalla loro emanazione nel sito internet istituzionale della Protezione civile in apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata “Trasparenza delle funzioni di protezione civile”. Decorso il predetto termine, in difetto di pubblicazione, le ordinanze stesse perdono efficacia.

  3. Nell'ambito delle attività e dei compiti di protezione civile di cui all'articolo 3, per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, sono pubblicati nello stesso sito di cui al comma 2:
   a) i provvedimenti di spesa o di autorizzazione di qualsiasi natura, assunti a qualsiasi titolo; quando si tratti di provvedimenti di spesa, devono essere indicati, oltre all'importo della stessa, anche nome, sede o residenza del soggetto percipiente, nonché in forma sintetica il motivo del pagamento;
   b) i contratti, accordi o convenzioni di qualsiasi genere stipulati a causa dell'emergenza, corredati con il nome, la sede o residenza delle controparti stipulanti.

  4. Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati entro i quarantacinque giorni successivi dalla loro adozione o stipulazione.
  5. La mancata pubblicazione di uno degli atti o documenti di cui al comma 3 entro i termini previsti al comma 4 è punita con un'ammenda, a carico del soggetto che ha compiuto l'atto o sottoscritto il documento in qualità di rappresentante dell'amministrazione pubblica, nonché del soggetto responsabile della pubblicità degli atti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, pari all'1 per mille del valore del contratto o dell'entità del pagamento di cui al comma 3, lettere a) o b), per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di novanta giorni e fino a un importo massimo di 10.000 euro. La sanzione è irrogata dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Per tutti gli altri atti o documenti di cui al comma 3, la stessa Commissione irroga un'ammenda da 10 a 150 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di sessanta giorni. Nel caso di pubblicazione incompleta, le sanzioni irrogate a norma del presente comma sono ridotte in relazione all'entità del difetto di completezza. L'importo derivante dalle sanzioni viene assegnato al bilancio della Commissione, che lo impiega in attività di promozione della trasparenza amministrativa e verifica del rispetto delle norme in materia di trasparenza di cui alla presente legge e di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  6. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di pubblicazione comporta l'impossibilità di riconoscere al responsabile trattamenti accessori legati all'attività di protezione civile, l'attivazione obbligatoria di procedura di responsabilità disciplinare e il divieto di conferirgli nuove funzioni nell'ambito del sistema nazionale della protezione civile per un biennio.
  7. La Commissione di cui al comma 5 individua con proprio provvedimento i requisiti essenziali, le modalità e i termini che devono essere soddisfatti per le pubblicazioni di cui ai commi 2 e 3.
  8. Gli adempimenti di cui al presente articolo si considerano di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1. 242. Giovanelli, Naccarato.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 12:
    1) al comma 1, le parole: «partecipano all'organizzazione e all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «curano l'organizzazione e l'attuazione»;
    2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della giunta regionale è Autorità di Protezione civile per il territorio di competenza, ferme restando le attribuzioni di legge relative agli organi dello Stato e ai Sindaci»;
    3) al comma 2, dopo le parole: «alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione» sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelli necessari per fronteggiare l'emergenza»;
    4) al comma 3, dopo le parole: «attività di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «anche in emergenza»;
    5) al comma 3, dopo le parole: «Comitato regionale di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «a cui partecipano anche i Prefetti».
1. 89. Compagnon. 

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 12:
    1) al comma 1, le parole: «partecipano all'organizzazione e all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «curano l'organizzazione e l'attuazione»;
    2) al comma 2, le parole: «dalla legge 8 giugno 1990, n. 142» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo n. 267 del 2000»;
    3) al comma 2, dopo le parole: «alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione» sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelli necessari per fronteggiare l'emergenza»;
    4) al comma 3, dopo le parole: «attività di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «anche in emergenza»;
    5) al comma 3, dopo le parole: «Comitato regionale di protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «a cui partecipano anche i Prefetti».
1. 90. Giovanelli, Mariani, Naccarato, Benamati.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14.(Disposizioni per la gestione delle emergenze sul territorio nazionale). – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, aggiornano i rispettivi modelli organizzativi per la gestione degli interventi in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, provvedendo in particolare a individuare le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, anche al fine di assicurarne il raccordo con gli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1. I provvedimenti di cui al presente comma sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile.
  2. Decorso il termine di cui al comma 1, in assenza di provvedimenti legislativi regionali che ne indicano i modelli organizzativi, le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, e fino a che non siano a tal fine integrati, le predette funzioni si intendono attribuite al Prefetto della provincia in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, che è comunque tenuto a coordinarsi con la regione e con i sindaci dei comuni interessati. Il Dipartimento della Protezione civile assicura il supporto tecnico alle Prefetture nei casi previsti dal presente comma.
  3. I piani di emergenza di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono adottati dagli enti competenti e sono trasmessi alla Regione che li approva verificandone la rispondenza agli indirizzi di cui al comma 1, lettera a), numero 3), e lettera c), numero 3), del medesimo articolo. I piani di emergenza approvati sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile».
1. 240. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera d), premettere il seguente numero:
  01) al comma 1, le parole: «Il prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Provincia, in raccordo con il Prefetto e con la Regione».

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   numero 1.2), capoverso, sostituire le parole: assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, con le seguenti: si coordina con il Presidente della Giunta regionale per;
   dopo il numero 1.2), aggiungere il seguente:
    1.2-bis) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   d-bis) partecipa al Comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 12;
   sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) il comma 3 è abrogato.
1. 241. Compagnon.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), sostituire il capoverso con il seguente:
   «b) in accordo con la regione coordina durante gli interventi le forze dello Stato di sua competenza, in collegamento con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;».
1. 236. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, dopo le parole: da attivare a livello provinciale aggiungere le seguenti: su richiesta degli enti locali competenti, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
1. 237. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, sostituire le parole: , coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati con le seguenti: di competenza delle forze dello Stato, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati gestiti e coordinati dal presidente della giunta regionale; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione Friuli-Venezia Giulia.
*1. 246. Compagnon.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, sostituire le parole: , coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati con le seguenti: di competenza delle forze dello Stato, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati gestiti e coordinati dal presidente della giunta regionale; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione Friuli-Venezia Giulia.
*1. 249. Contento.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, sostituire le parole: , coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati con le seguenti: di competenza delle forze dello Stato, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati gestiti e coordinati dal presidente della giunta regionale.
**1. 244. Compagnon.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, sostituire le parole: , coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati con le seguenti: di competenza delle forze dello Stato, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati gestiti e coordinati dal presidente della giunta regionale.
**1. 250. Contento.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione Friuli-Venezia Giulia».
*1. 245. Compagnon.

  Al comma 1, lettera d), numero 1.2), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione Friuli-Venezia Giulia».
*1. 251. Contento.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1.2) aggiungere il seguente:
  1.2-bis) alla lettera c), sono premesse le parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, su richiesta del sindaco,».
1. 99. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1.2) aggiungere il seguente:
  1.2-bis) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)».
1. 238. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, il prefetto opera in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio»;
1. 100. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 1, lettera e-bis), capoverso, comma 1, sostituire le parole: delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché con le seguenti: , anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e.
1. 239. Piffari, Donadi, Favia.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per mezzo del proprio Centro operativo nazionale e delle sale operative regionali e provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa.
  2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile e il Centro operativo aereo unificato (COAU) sono trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica, di riorganizzare e assorbire le aree di sovrapposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
   b) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, il cui elenco deve essere messo a disposizione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
   c) al comma 4, le parole: «il COAU» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
1. 243. Rosato.

  Sopprimere il comma 3.
1. 114. Lussana, Zaccaria, Duilio, Gibiino, Lo Moro, Lo Presti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, i commi 2-sexies e 2-septies sono abrogati.
1. 248. Compagnon. 

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli effetti di tale decreto cessano il sesto giorno successivo a quello di adozione.»
1. 119. Cilluffo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Gli interventi straordinari di ricostruzione e messa in sicurezza derivanti da calamità naturali costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
1. 247. Mantini, Tassone, Libè, Dionisi, Mondello, Bonciani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Norma di interpretazione autentica). – 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), dopo le parole: «nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge»;
   b) alla lettera a-bis), dopo le parole: «nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».
1. 0200. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

ART. 1-bis.
(Piano regionale di protezione civile).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono
1-bis. 202. Dionisi, Libè, Tassone, Mondello, Mantini, Bonciani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'attuazione del Piano regionale di protezione civile, le regioni si avvalgono della collaborazione delle strutture operative di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. A detta attività può concorrere anche il dipartimento della Protezione civile, mettendo a disposizione proprio personale, previa intesa con la regione interessata.
1-bis. 201. Naccarato, Giovanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le Regioni, nella definizione del piano di prevenzione dei rischi di cui al comma 1, sono tenute al monitoraggio e alla messa in sicurezza, in maniera prioritaria, degli edifici pubblici strategici e rilevanti, come ospedali o scuole.
  1-ter. Le Regioni, per l'espletamento e la messa in atto degli interventi previsti nel «Piano regionale di protezione civile» devono avvalersi di personale già impiegato precedentemente in situazioni di emergenza determinate da eventi sismici o eventi climatici straordinari.
1-bis. 203. Gianni, D'Anna, Ruvolo, Romano, Pisacane.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali con particolare riferimento all'attività di pianificazione dell'emergenza, il «Fondo regionale di protezione civile», di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato dall'anno 2013 dal 20 per cento delle maggiori risorse conseguenti all'incremento delle aliquote di cui al comma 1-ter. Una quota delle suddette risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile, con particolare riguardo all'organizzazione di strutture comunali di protezione civile, di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli enti locali. Le risorse assegnate al Fondo di cui al presente comma sono escluse ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma 1-ter, al netto della finalizzazione di cui al primo periodo del presente comma.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,6 per cento»;
   d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento.»
1-bis. 200. Piffari, Donadi, Favia.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. – 1. Sono sospese fino al 31 dicembre 2012 le attività di demolizione dei fabbricati destinati a civile abitazione realizzati in violazione della normativa urbanistica al fine di consentire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Dipartimento della protezione civile in raccordo con gli uffici della Protezione civile delle Regioni e gli uffici competenti del comune di istituire un apposito elenco dei medesimi fabbricati secondo i seguenti criteri:
   a) ubicazione dell'immobile;
   b) sistema costruttivo;
   c) consistenza dell'immobile in termini volumetrici o dimensionali;
   d) destinazione dell'immobile.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.
1-bis. 0200. Gioacchino Alfano.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. – 1. Al fine di consentire un'adeguata ricognizione dei fabbricati destinati a civile abitazione realizzati in violazione della normativa urbanistica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile in raccordo con gli uffici della Protezione civile delle Regioni e gli uffici competenti del comune individuano attraverso un apposito elenco gli immobili siti nel territorio italiano, dichiarati abusivi.
  2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
   a) ubicazione dell'immobile;
   b) sistema costruttivo;
   c) consistenza dell'immobile in termini volumetrici o dimensionali;
   d) destinazione dell'immobile.

  3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 sono sospese fino al 31 dicembre 2012 le attività di demolizione.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. 0201. Gioacchino Alfano.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 1-ter. – (Autorizzazione alla stabilizzazione di vigili del fuoco). – 1. Al fine di consentire, entro il 31 dicembre 2012, l'assunzione di coloro che sono risultati idonei nei concorsi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono portate ad esaurimento le graduatorie dei vigili del fuoco risultati idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, nonché al concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 92, del 20 novembre 2001, nonché al concorso indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Ministero dell'interno 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007.
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246 , è inserito il seguente:
  «2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, e per la durata di un triennio a decorrere dal 1o settembre 2012 è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della procedura selettiva di cui la comma 3, risultino iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando i periodi effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo».

  3. Al fine della stabilizzazione di cui al comma 2, il candidato deve superare con esito favorevole una prova selettiva. Le modalità di svolgimento della prova ed i criteri per l'assegnazione del candidato presso i diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria. Il decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, a decorrere dal 1o settembre 2012, disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis. 0202. La Loggia, Pili.

ART. 3.
(Disposizioni transitorie e finali).

  Al comma 1, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. 2. Favia, Piffari, Donadi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 con le seguenti: e per la durata massima di trenta giorni.
*3. 202. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 con le seguenti: e per la durata massima di trenta giorni.
*3. 204. Rosato, Strizzolo, Maran.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 con le seguenti: e per la durata massima di trenta giorni.
*3. 206. Dionisi, Libè, Tassone, Mondello, Mantini, Bonciani.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; aggiungere le seguenti: per la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4010 del 22 marzo 2012, concernente le opere da realizzarsi nel Comune di La Maddalena e la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, come modificata dalle successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3948 del 20 giugno 2011 e n. 3993 del 2 gennaio 2012, concernente l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e di Olbia-Tempio, il suddetto termine di proroga o rinnovo è fissato non oltre il 31 dicembre 2013;
3. 208. Calvisi.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 4-ter, aggiungere le seguenti: primo periodo.
3. 4. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali in corso di realizzazione, che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino al completamento e all'entrata in esercizio delle medesime opere.
3. 5. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo non si applicano alle gestioni commissariali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. 200. Contento.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 255 del 1992, come modificato dal presente decreto, e del comma 2 del presente articolo, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
   a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;    b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011.
*3. 6. Milanato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 255 del 1992, come modificato dal presente decreto, e del comma 2 del presente articolo, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
   a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;
   b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011.
*3. 8. Lanzarin, Meroni, Dussin, Togni, Bragantini, Pastore, Vanalli, Volpi, Alessandri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 non si applicano a quelle gestioni commissariali operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel cui ambito, alla data di scadenza del relativo stato di emergenza, sia già stata avviata la realizzazione degli interventi programmati per il superamento dell'emergenza stessa, sulla base e nei limiti delle risorse già disponibili presso le corrispondenti contabilità speciali.
3. 207. Carlucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la lettera c-bis) è abrogata.
3. 209. Lusetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, di trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico, con corrispondente riduzione, per dieci anni finanziari, a partire dal 2012, di un importo, per ciascuna annualità, pari a un decimo di 355.550.240,84, dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'attività dell'impianto termovalorizzatore e dell'impianto di selezione e trattamento di Caivano, la regione Campania e la provincia di Napoli sono autorizzate a rinegoziare, anche mediante modifica della tipologia contrattuale, il rapporto negoziale in essere alla data del 14 febbraio 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione dei predetti impianti. Fino alla stipulazione dei contratti di cui al precedente periodo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile prosegue nel predetto rapporto negoziale, fermo restando il trasferimento alla regione Campania dei ricavi netti della vendita di energia a far data dal 14 febbraio 2012.
  3.2. All'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «dalla vendita di energia» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dal canone di affitto o di concessione dell'impianto medesimo e del compendio immobiliare,».
3. 210. Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 5-bis.
3. 201. Piffari, Favia, Donadi.

  Al comma 5-bis, sostituire le parole da: pubblici dei grandi eventi fino alla fine del comma con le seguenti: relativi ai grandi eventi e agli interventi realizzati in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, relativi alle opere pubbliche di emergenza, pubblicata sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante tutte le informazioni relative ad appalti di lavori, servizi, forniture e ai soggetti imprenditoriali che sono o si propongono come affidatari dei suddetti lavori pubblici, a partire dalle segnalazioni su inadempienze e danni del passato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprio provvedimento, definisce i criteri e i contenuti dell'anagrafe.
3. 205. Mariani, Amici, Giovanelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-ter. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, con propri atti normativi, provvedono a istituire relativamente a ciascun fabbricato il «fascicolo del fabbricato», di seguito denominato fascicolo.
  5-quater. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche. Detto fascicolo è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni, e tenuto, a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio.
  5-quinquies. Alla compilazione del fascicolo provvede un tecnico abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
  5-sexies. Il professionista incaricato, all'atto di predisporre il fascicolo, e in occasione di ogni suo aggiornamento, rilascia una delle seguenti certificazioni:
   a) attestazione di conformità all'originaria configurazione del fabbricato, nel caso che l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alla vigente normativa, nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere come necessarie ulteriori verifiche;
   b) certificazione di idoneità statico-funzionale dell'edificio in relazione alle attuali condizioni di esercizio dello stesso nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile ovvero siano stati prescritti, in sede di redazione del fascicolo, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.

  5-septies. Copia conforme delle certificazioni di cui al comma 5-sexies, dovrà essere trasmessa, a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio, al competente ufficio comunale entro i successivi sessanta giorni dall'acquisizione.
  5-octies. Al momento della stipula o di rinnovo di contratti di locazione, nonché in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari è resa, da parte del proprietario e dell'amministratore del condominio, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dai commi 5-ter e seguenti del presente articolo.
  5-novies. L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.
  5-decies. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.
  5-undecies. Ai Comuni è demandato il controllo sugli adempimenti di cui ai presenti commi e, a tal fine, gli stessi hanno la facoltà di istituire una speciale anagrafe del patrimonio edilizio.
3. 203. Piffari, Favia, Donadi.

A.C. 5058
EMENDAMENTI
S. 850 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (Approvata dal Senato).

Relatore: STEFANI.

N. 1.

Seduta del 30 maggio 2012

ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Ordine di esecuzione).

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Autorità centrale).

(Votazione dell'articolo 3)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Relazione al Parlamento). – 1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro della giustizia presenta al Parlamento la relazione sui risultati della lotta alla corruzione ottenuti in attuazione della Convenzione.
3. 01. Pianetta.

ART. 4.
(Clausola di invarianza).

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Entrata in vigore).

(Votazione dell'articolo 5)

A.C. 5058
ORDINI DEL GIORNO
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

N. 1.

Seduta del 30 maggio 2012

   La Camera,
   premesso che:
    la corruzione resta un grave problema nei paesi dell'Unione europea, con livelli che sembrano essere aumentati negli ultimi tre anni. Questo è quanto risulta dal sondaggio di Eurobarometro recentemente diffuso dalla Commissione europea. Dai dati raccolti emerge che quasi tre quarti degli europei ritiene ancora che la corruzione sia un grave problema e che sia presente a tutti i livelli di governo. L'8 per cento dei rispondenti afferma di essere stato oggetto di richieste o di aspettative di tangenti nell'ultimo anno;
    la corruzione rimane una delle sfide maggiori che l'Europa deve fronteggiare. Benché sia di natura e di portata diverse nei vari Stati membri, essa danneggia l'Unione europea nel suo insieme, perché riduce i livelli di investimento, ostacola il corretto funzionamento del mercato interno e si ripercuote sulle finanze pubbliche. Si stima che la corruzione costi all'economia dell'Unione europea circa 120 miliardi di euro l'anno;
    nel giugno del 2011 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure anticorruzione che riconosce una maggiore importanza al problema corruzione in tutte le pertinenti politiche dell'Unione europea. La Commissione ha inoltre istituito un meccanismo specifico di monitoraggio e valutazione – la relazione anticorruzione dell'Unione europea – mediante il quale verrà fatto il punto della situazione in materia di lotta alla corruzione in tutti e 27 gli Stati membri dell'Unione europea. La prima relazione è prevista per il 2013;
    la Commissione proporrà presto ulteriori atti legislativi, in particolare in materia di confisca dei proventi di attività illecite, riforma delle norme sugli appalti pubblici, perfezionamento delle statistiche sulla criminalità e potenziamento della strategia antifrode a livello europeo;
    sebbene tutti i paesi europei dispongano di leggi contro questo fenomeno, non sempre queste vengono applicate in maniera coerente. Per rendere più incisivi i loro sforzi, i governi nazionali hanno conferito alla Commissione un mandato politico per sviluppare una strategia comune contro la corruzione;
    la prima fase consiste in una serie di valutazioni, che verranno pubblicate ogni due anni a partire dal 2013, per controllare i progressi compiuti dai singoli governi nel prevenire e ridurre la corruzione. Le valutazioni integreranno quelle già pubblicate dagli organi internazionali;
    le altre proposte prevedono le seguenti misure: rivedere la normativa Unione europea per agevolare la confisca dei proventi del crimine e garantire che i tribunali nazionali siano in grado di eseguire gli ordini di confisca in tutto il territorio dell'Unione; modificare le norme in materia di appalti pubblici, principi contabili e revisione legale dei conti per le imprese dell'Unione europea; migliorare le indagini sui reati finanziari e aiutare i governi a raccogliere statistiche più precise sui reati; rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia e potenziare la formazione dei rappresentanti delle autorità di contrasto; sviluppare una strategia più efficace per combattere l'uso illecito dei fondi europei; rafforzare i requisiti anticorruzione per i paesi che desiderano aderire all'UNIONE EUROPEA; fissare altre condizioni anticorruzione per gli aiuti e le sovvenzioni agli altri paesi; garantire una più stretta cooperazione con le agenzie dell'Unione europea, come ad esempio Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
    una nuova relazione rivela che diversi paesi non hanno ancora attuato le norme Unione europea che equiparano a un reato la corruzione attiva e passiva da parte delle imprese private;
    altresì, alcuni paesi, in particolare, sono caratterizzati da un legame molto forte tra corruzione e criminalità organizzata: è questo il caso della Repubblica Ceca (82 per cento) e dell'Italia (79 per cento);
    solo una minoranza di europei si considera informata sul livello di corruzione nel proprio paese, ma non è così per Cipro (69 per cento), Grecia (57 per cento), Romania (53 per cento) e Italia (52 per cento);
    ciò è quanto è emerso quest'anno, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, quando è stato ricordato che l'Italia non ha ancora aderito ad alcuno degli strumenti consigliati dal Consiglio d'Europa in materia di lotta contro la corruzione e si è espressa perplessità sul fatto che l'Italia detenga il 50 per cento dell'intero giro economico della corruzione in Europa;
    nel 2011 l'Italia non è nella parte virtuosa della classifica stilata da Transparency International degli stati percepiti più corrotti nel mondo (69o posto su 182). Nell'Unione europea fa meglio solo di Grecia, Romania e Bulgaria;
    infine, l'ultimo rapporto del GRECO, l'organismo del Consiglio d'Europa che ha il compito di monitorare quanto avviene nei 47 Paesi membri dell'organizzazione paneuropea sul fronte della lotta al malaffare, contiene 16 raccomandazioni che il gruppo GRECO spera siano adottate dall'Italia. Le autorità italiane sono invitate a presentare una relazione sulla loro attuazione entro il 30 settembre 2013,

impegna il Governo

ad avviare tutte le opportune iniziative, anche legislative, a cominciare dalla ratifica del Protocollo aggiuntivo della Convenzione penale sulla corruzione, al fine di migliorare la posizione dell'Italia nell'ambito della lotta alla corruzione e al fine di recepire le raccomandazioni del GRECO e giungere alla scadenza del 30 Settembre 2013 in linea con le direttive europee.
9/5058/1. Di Stanislao.

A.C. 1777
EMENDAMENTI
Disposizioni penali in materia di società e consorzi.

Relatore: PALOMBA.

N. 2.

Seduta del 12 giugno 2012

ART. 1.
(Modifica all'articolo 2621 del codice civile).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.»;
   b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
1. 53. Ferranti, Andrea Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.»;
   b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
1. 58. Di Pietro, Borghesi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.»;
   b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
1. 57. Di Pietro, Borghesi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.»;
   b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
*1. 54. Ferranti, Andrea Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

  Sostituirlo con il seguente:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.»;
   b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
*1. 56. Di Pietro, Borghesi.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 1. – (Modifiche all'articolo 2621 del codice civile). – 1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;
    2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;
   b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
**1. 50. Angela Napoli.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 1. – (Modifiche all'articolo 2621 del codice civile). – 1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;
    2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;
   b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
**1. 55. Di Pietro, Borghesi.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 1. – (Modifiche all'articolo 2621 del codice civile). – 1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» sono soppresse;
    2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;
   b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
1. 51. Ria.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 1. – All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla pre
detta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni»;
   b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
1. 59. Rao, Ria, D'Ippolito Vitale.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – 1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo informazioni false ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo in concreto ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.
  Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a cinque anni.
  La punibilità per i fatti previsti dal primo e secondo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».
2. 53. Rao, Ria, D'Ippolito Vitale.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: in misura rilevante fino alla fine del capoverso con le seguenti: , i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono consapevolmente fatti o informazioni false ovvero omettendo informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.
2. 51. Scilipoti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
2. 50. Di Pietro, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «È prevista la responsabilità amministrativa delle società quotate in mercati regolamentati per i reati societari compiuti nell'interesse delle stesse società dai comportamenti illeciti di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero di chi esercita poteri di gestione o di controllo, ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche sopraindicate, quando tale commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tale funzioni, sempreché tali reati non siano compiuti dai soggetti sopraindicati nel proprio interesse personale. È prevista per la commissione di tali sopraindicati reati una sanzione amministrativa accessoria non inferiore a cinque milioni di euro e non superiore a trenta milioni di euro tenendo conto, ai fini dell'applicazione della sanzione, dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali delle società che, nei casi di particolare tenuità del fatto, prevede una sanzione da applicare non inferiore a centocinquantamila euro e non superiore a un milione di euro. È prevista per le ipotesi più gravi la chiusura temporanea dello stabilimento e della sede commerciale, con contestuale sospensione e revoca delle autorizzazioni. Sono applicate pene restrittive di libertà della società stessa che si sostanziano nel divieto di contattare la pubblica amministrazione e divieto di svolgere attività pubblicitaria.»
2. 52. Scilipoti.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: agli articoli 2621 e 2622 con le seguenti: all'articolo 2622.
3. 50. Rao, Ria, D'Ippolito Vitale.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Introduzione dell'articolo 2622-ter del codice civile).

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

  Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: consapevolmente fino a: in modo idoneo a con le seguenti: attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo da.
5. 50. Scilipoti.

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Entrata in vigore).

(Votazione dell'articolo 6)

A.C. 3900
EMENDAMENTI
S. 601-711-1171-1198 – Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (Approvata, in un testo unificato, dal Senato).

Relatore: CASSINELLI.

N. 2.

Seduta del 19 giugno 2012

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

ART. 1.
(Disciplina dell'ordinamento forense).

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 2. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: e l'accesso alla stessa aggiungere le seguenti: con criteri di valorizzazione del merito.
1. 250. Cavallaro.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

  3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti approvati dal Consiglio nazionale forense ed adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere, per le materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, secondo il procedimento che segue. Il CNF adotta e trasmette al Ministro della giustizia gli schemi dei regolamenti da sottoporre all'approvazione ministeriale entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi maggiormente rappresentative, che siano riconosciute tali dal Congresso forense nazionale. Gli schemi dei regolamenti sono approvati dal Ministro e trasmessi entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui ai precedenti periodi, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque approvati definitivamente. Il Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ne dà espressa motivazione nel provvedimento di adozione definitiva.
  5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.
1. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: due anni fino alla fine del comma con le seguenti: un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF e la Cassa Forense per quanto di competenza esprimono i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi individuate come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, corredati dei pareri di cui al primo periodo, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 251. Cavallaro.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: del Consiglio nazionale forense (CNF) fino a: che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF con le seguenti: di un'apposita commissione costituita dallo stesso Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari di ruolo esperti in materie giuridiche.
1. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Consiglio nazionale forense (CNF) con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo:
    sostituire le parole:
Il CNF con le seguenti: Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
    sostituire le parole:
dal CNF con le seguenti: dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 3, comma 3, primo periodo, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 5, comma 4, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 9, commi 1, 3, 4, 5, 9, 10 e 11, sostituire, ovunque ricorra, la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 10, comma 3, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 11, commi 2 e 3, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 12, commi 1 e 4, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 13, commi 2 e 3, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 15, commi 2, 3 4, 5 e 6, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 17, comma 2, lettera
b), sostituire la parola: CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   comma 20, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 21, commi 3, 5 e 6 sostituire, ovunque ricorra, la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 22, commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura
   all'articolo 24:
    comma 2, dopo le parole:
negli ordini circondariali aggiungere le seguenti: , nel Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
    comma 3, primo periodo, dopo le parole: Il CNF aggiungere le seguenti: , il Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 29, comma 1, lettere b), c) e p), e comma 5, sostituire la parola: CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 30, comma 3, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 33, commi 2 e 3, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   sostituire gli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 con i seguenti:
  
Art. 34. – (Durata, composizione, sistema elettorale) – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di una volta.
  2. Per la elezione dei componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, composto in numero invariabile di sessanta componenti eletti nei collegi elettorali come di seguito individuati, si utilizza il sistema elettorale vigente per la elezione al Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza e assistenza forense.
  3. I collegi elettorali coincidono con i distretti di Corte d'Appello.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia indice con decreto le elezioni per la costituzione del primo Consiglio Superiore dell'Avvocatura disciplinandone le modalità e la data di svolgimento.
  5. Le elezioni successive sono disciplinate con regolamento emanato dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura ed hanno luogo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio in carica.
  6. Possono essere eletti gli avvocati iscritti all'albo da almeno quindici anni.
  7. Non possono essere eletti coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione in via cautelare e quelli che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento.
  8. La carica di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di consigliere nazionale forense e di componente di organi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provvede decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
  9. I componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura vengono eletti dalle Assemblee degli iscritti degli Ordini del Distretto di Corte d'Appello, convocate dai rispettivi Presidenti. Le operazioni di voto si svolgono contestualmente in tutti i Distretti.
  10. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto con voto di preferenza limitato a due terzi dei componenti da eleggere.
  11. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo speciale per l'esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
  12. La proclamazione dei risultati dell'elezione è fatta per la prima elezione dal Ministro della Giustizia e per quelle successive dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura in carica, il quale cessa dalle sue finzioni al momento dell'insediamento del nuovo consiglio, la cui prima adunanza è convocata dal Presidente uscente.
  13. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura, nella sua prima adunanza, elegge il Presidente, tre Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza; designa le sezioni di lavoro e ne nomina fra i suoi membri i componenti ed i rispettivi presidenti.
  14. Il Consiglio disciplina con regolamenti il funzionamento proprio e delle sezioni di lavoro.
  15. Le sedute del Consiglio Superiore dell'Avvocatura e delle sezioni di lavoro sono valide con l'intervento di almeno un terzo più uno dei consiglieri e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
  16. I regolamenti possono prevedere la costituzione di commissioni consultive del Consiglio e delle sezioni di lavoro determinandone i criteri di designazione dei componenti esterni.
  Art. 35. – (Compiti e prerogative). – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura svolge ogni compito e funzione attribuitigli dalla presente legge e dall'ordinamento e, inoltre:
   a) garantisce il rispetto dei principi della presente legge;
   b) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
   c) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorire la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del Consiglio stesso e da consiglieri designati dagli ordini;
   d) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15;
   e) propone ogni due anni al Ministro della Giustizia le tariffe professionali;
   f) collabora con i Consigli dell'ordine circondariali per la conservazione e la tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e ne coordina l'attività fornendo indirizzi e rilasciando pareri;
   g) gestisce i rapporti con gli organismi nazionali dell'Università anche al fine dare attuazione alle norme del Titolo III, Capo I;
   h) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
   i) cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura e della professione;
   l) esprime, su richiesta del Ministro della Giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
   m) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
   n) propone al Ministro della Giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33.

  2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e quelle per il compimento di ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, il Consiglio:
   a) determina la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi ed emana regolamento con il quale stabilisce procedure e modalità con le quali i Consigli dell'ordine circondariali provvedono alla riscossione ed al successivo versamento;
   b) stabilisce diritti per il rilascio di certificati e copie.

  3. Il controllo sulla tenuta dei conti e sulla gestione patrimoniale del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto da un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e tre supplenti designati con decreto dal Ministro della Giustizia fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, anche se non avvocati.
  Art. 36. – (Potestà regolamentare). – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura emana i regolamenti che la legge riserva alla sua potestà dopo avere acquisito i pareri scritti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e dei Consigli dell'ordine circondariali ed avere sentito le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali riconosciute dal Congresso Nazionale Forense, nonché l'organismo di rappresentanza eventualmente previsto dallo statuto di quest'ultimo.
  2. Al fine di predisporre la proposta di regolamento, il Consiglio Superiore dell'Avvocatura costituisce apposite Sezione e commissione.
  Art. 37. – (Controllo sull'attività del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, attività sostitutive e cause di scioglimento) – 1. Il controllo sul regolare svolgimento dei compiti e delle funzioni propri del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto dal Ministro della Giustizia sulla base di regolamento che ne determina modalità e procedure.
  2. Il Consiglio è sciolto:
   a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
   b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
   c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

  4. Lo scioglimento del Consiglio è disposto, previa diffida, con decreto del Ministro della Giustizia che nomina un commissario straordinario, scelto tra gli avvocati con oltre trenta anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centottanta giorni dalla data di scioglimento convoca le elezioni in sostituzione e nel frattempo esercita le funzioni del Consiglio.
  5. Il decreto ministeriale di nomina del commissario può autorizzare quest'ultimo a farsi coadiuvare da un comitato, composto da non più di dodici membri da lui designati, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario; al commissario ed ai componenti del comitato spettano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed una indennità giornaliera, determinata dal decreto ministeriale, posta a carico del Consiglio.
   sostituire la rubrica del Capo III del Titolo III con la seguente: CONSIGLIO SUPERIORE DELL'AVVOCATURA;
   dopo il Capo III del Titolo III aggiungere il seguente: Capo III-bis. – CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE con i seguenti articoli:
  
Art. 38 – (Durata e composizione). – 1. Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica circa quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti.
  2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38-ter, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.
  3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza e nomina i componenti della sezione giurisdizionale.
  Art. 38-bis(Compiti). – 1. Il Consiglio Nazionale Forense, quale organo speciale di giurisdizione ai sensi della VI disposizione transitoria e finale della Costituzione, esercita la funzione giurisdizionale prevista dalla presente legge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile, e decide con sentenza:
   a) sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari;
   b) sui ricorsi in materia iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificazioni e annotazioni e comunque relativi alla corretta tenuta da parte dei Consigli dell'ordine di albi, elenchi speciali e registri;
   c) sui ricorsi in materia di elezione dei Consigli dell'ordine e delle relative cariche;
   d) sui conflitti di competenza tra Ordini circondariali ivi compresi quelli fra gli organi degli stessi.

  2. Il Consiglio Nazionale Forense esercita la funzione disciplinare nei confronti dei propri componenti decidendo con sentenza.
  3. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici.
  4. Le udienze del Consiglio Nazionale Forense sono pubbliche; ad esse partecipa con funzioni di pubblico ministero un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
  5. Il Consiglio Nazionale Forense decide con la presenza di almeno otto componenti ed il procedimento è regolato dalle norme del codice di procedura civile, anche per quanto attiene alla disciplina della astensione e ricusazione dei giudici.
  6. Contro le sentenze del Consiglio Nazionale Forense pronunziate ai sensi dei commi 1 e 2 è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cessazione da parte dell'interessato, del pubblico ministero e del Consiglio dell'ordine.
  7. Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio Nazionale Forense provvede il Consiglio Superiore dell'Avvocatura fornendo ed amministrando le risorse ed il personale dipendente.
  Art. 38-ter – (Eleggibilità e incompatibilità). – 1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.
  2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
  3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura nonché di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza forense.
  4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico preesistente.
   all'articolo 39, comma 1, sostituire la parola: CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 40, comma 2, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 41, comma 10, alinea, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 43, comma 2, alinea, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 44, comma 1, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 46, comma 2, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 47, comma 6, alinea, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 48, commi 1, 5, e 6, sostituire, ovunque ricorra, la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 49, comma 2, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 51, comma 5, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 65, comma 1, alinea, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura;
   all'articolo 66, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola:
CNF con le seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.
1. 700. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentiti i con le seguenti: previo parere obbligatorio e vincolante dei.
1. 9. Capano.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.
(Disciplina della professione di avvocato).

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: che, in possesso fino alla fine del periodo con le seguenti: in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 40 a 50.
2. 9. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: Possono essere altresì iscritti fino a: insegnamento di materie giuridiche con le seguenti: Possono essere altresì iscritti coloro che hanno svolto le funzioni di avvocato dello Stato purché abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione.
2. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, sopprimere il penultimo periodo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, sopprimere il comma 18;
   sopprimere l'articolo 22;

   all'articolo 35:
    comma 1, lettera
e), sopprimere le parole: cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e;
    comma 2, sopprimere la lettera c);
   all'articolo 48, comma 1, sopprimere le parole: tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
   all'articolo 64, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori,
2. 1. Ferranti.

  Sopprimere il comma 5.
2. 19. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 5, sostituire le parole: nei giudizi davanti a tutti gli con le seguenti: davanti agli.
2. 20. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e nelle procedure arbitrali rituali.
2. 21. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: nonché ogni attività di assistenza e consulenza direttamente ed indirettamente legata all'attività giurisdizionale ed in cui vengano in questione l'esercizio e la tutela dei diritti anche potenziale.

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: legale stragiudiziale con le seguenti: legale di cui al comma 5.
2. 22. Cilluffo.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e le attività di consulenza legale connesse.
2. 23. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 24. Follegot.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 27. Froner, Lulli, Quartiani, Scarpetti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 100. Vignali, Pizzolante.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 101. Rao, Poli, D'Ippolito Vitale, Ria.

  Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.
**2. 29. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.
**2. 30. Raisi.

  Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.
**2. 31. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

  Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: legale stragiudiziale aggiungere le seguenti: di cui al comma 5.
2. 205. Cilluffo.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: del diritto fino alla fine del periodo con le seguenti: previsti dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzata a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.
2. 32. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'attività aggiungere la seguente: professionale.
2. 35. Vitali.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: legale stragiudiziale è riservata agli avvocati con le seguenti: stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.
2. 33. Froner, Lulli.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.
2. 700. Froner, Lulli, Quartiani, Scarpetti.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.
*2. 37. Rao, Ria, Mantini.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.
*2. 38. Froner, Lulli, Quartiani, Scarpetti.

  Al comma 6, quarto periodo, sopprimere la parola: particolare.
2. 39. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.
(Doveri e deontologia).

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 66, comma 5 con le seguenti: predisposto ed aggiornato da un'apposita commissione costituita dal Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari di ruolo esperti in materie giuridiche.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le norme deontologiche forensi sono emanate dal Ministro della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate dalla Commissione di cui al comma 3 ogni tre anni. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: devono essere caratterizzate dalla stretta osservanza con le seguenti: , per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza.
3. 700. Contento.

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.
(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

  Sostituirlo con il seguente:
  
Art. 4. – (Società tra avvocati e multidisciplinari). – 1. La professione forense può essere esercitata in forma societaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
4. 700. Raisi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con la partecipazione fino alla fine del comma con le seguenti: attraverso la partecipazione ad associazioni tra professionisti o attraverso la costituzione di società ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e, in ragione della specialità, con le limitazioni di cui al comma 3. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:

  2. Alle associazioni professionali si applicano le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.
  3. La costituzione di società di capitali tra professionisti avente come oggetto sociale l'attività forense o la consulenza legale in ragione della specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta è subordinata alle seguenti regole:
   a) deve essere specificato nella denominazione della società tra professionisti se alla società partecipano soci non professionisti;
   b) il socio di capitale deve dichiarare le società controllate o collegate o il gruppo di cui fa parte e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza del reale proprietario della partecipazione non professionista, devono essere dichiarati, con comunicazione all'Ordine degli avvocati, i patti parasociali ed i sindacati di voto, nonché ogni rapporto di collegamento tra società tra professionisti;
   c) è vietata la partecipazione alle società tra professionisti delle società fiduciarie o comunque per conto terzi; è vietato che il professionista socio possa svolgere attività personale a titolo professionale esterna alla società. È vietato costituire una holding, anche per il tramite di società fiduciarie, che detenga una frazione o l'intero capitale di più società di professionisti;
   d) è fatto divieto alla società di trattare affari o incarichi del socio non professionista o altro soggetto comunque a lui collegato o da lui controllato o che lo controlla. È fatto altresì divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti;
   e) le società devono avere come attività prevalente nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

  4. L'atto costitutivo delle società di capitali tra professionisti che ha nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale deve prevedere che:
   a) il voto in assemblea deve essere proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta. Sono vietati i patti parasociali tra un socio professionista e un socio non professionista;
   b) gli utili siano distribuiti in misura sempre proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote;
   c) è possibile la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni;
   d) gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvati con una maggioranza pari ai due terzi del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni caratterizzate da convertibilità che consenta il superamento dei limiti di quota previsti nell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche. È fatto altresì divieto di emettere azioni o quote rappresentative del capitale che non consentano il voto;
   e) la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovo socio di capitale deve essere prevista la clausola di gradimento da parte dei soci professionisti; non è esercitabile il recesso del socio di capitale – anche se la società è costituita a tempo indeterminato – se non per giustificato motivo. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio di capitale che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
   f) solo i soci professionisti possono assumere cariche amministrative nella società;
   g) lo statuto sociale non deve contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato.

  5. La società tra professionisti, anche di capitali, ripartisce ogni anno gli utili ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci professionisti ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendoli dagli utili dovuti allo stesso. La società tra professionisti percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci professionisti, a corrisponderlo alla Cassa forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera c) del comma 4.
  6. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia.
  7. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  8. L'avvocato ed il socio non professionista possono essere associati o soci in una sola associazione o società tra professionisti che abbia nel suo oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.
  9. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  10. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
  11. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
  12. Le associazioni e le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale devono contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 12.
  13. L'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società tra professionisti aventi come oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo; la designazione del socio professionista è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificate al cliente tutti i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati.
4. 251. Cavallaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: tra avvocati fino alla fine del comma con le seguenti: o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:

  2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo il caso in cui questi non partecipino all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
  3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.
  4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.
  6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
  7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente intervenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.
  8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.
  9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
  10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
  12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
4. 250. Cavallaro.

  Sopprimere il comma 5.
4. 701. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Alla rubrica, sopprimere le parole: e società.
4. 702. Contento.

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.
(Delega al Governo per l'esercizio in forma societaria della professione forense).

  Sopprimerlo.
5. 701. Lulli, Froner, Quartiani, Scarpetti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
c), aggiungere, in fine, le parole: , le altre potendosi denominare società multidisciplinari;
   lettera h), dopo le parole: società tra avvocati aggiungere le seguenti: e multidisciplinari;
   lettera i), dopo le parole: società tra avvocati aggiungere le seguenti: e multidisciplinari.
5. 700. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.
(Segreto professionale).

  Sopprimerlo.
6. 1. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

  Sopprimere il comma 3.
6. 5. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

(Votazione dell'articolo 6)

ART. 7.
(Prescrizioni per il domicilio).

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.
(Impegno solenne).

  Al comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine in pubblica seduta con le seguenti: Presidente del tribunale o a un suo delegato.
8. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine con le seguenti: tribunale della città dove ha sede l'ordine con la presenza del Presidente del consiglio dell'Ordine o di un suo delegato.
8. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.
(Specializzazioni).

  Sopprimerlo.
9. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 8. – (Specializzazioni). – 1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, si sensi dell'articolo 1.
  2. Il titolo di specialista si può conseguire per esami o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
  3. Per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato deve seguire un percorso formativo almeno biennale e sostenere un esame di specializzazione, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.
  4. Gli esami di specializzazione sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista e per il relativo aggiornamento. La commissione d'esame è composta da personale docente di ruolo nelle materie giuridiche afferenti al settore di specializzazione e da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto.
  5. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno cinque anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione dei titoli spetta in via esclusiva al CNF. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, stabilisce con proprio regolamento i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
  6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal decreto di cui al comma 1.
  7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
9. 2. Ferranti, Cavallaro, Andrea Orlando.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: almeno.
9. 7. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: centocinquanta ore con le seguenti: cento ore.
9. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: un anno con le seguenti: cinque anni.
9. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) i master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca nonché gli eventuali percorsi formativi e professionali già svolti alla data di entrata in vigore della presente legge e considerati equivalenti a quelli di cui alla lettera b) ai fini dei conseguimento dei titoli di specializzazione;
9. 15. Raisi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il titolo di avvocato specialista è altresì soggetto a revoca quando l'interessato non abbia dato prova dell'effettività dell'esercizio continuativo della professione nel settore specialistico di appartenenza. A tal fine l'avvocato specialista deve dar prova, documentandola al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, della partecipazione ad almeno venti udienze ogni anno, non tutte inerenti la medesima causa e comunque ad eccezione delle udienze di mero rinvio. Di esse non più di cinque ogni anno possono essere svolte dinanzi ai giudici di pace.
9. 24. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.
(Informazioni sull'esercizio della professione).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. – (Pubblicità) – 1. L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale.
10. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. – 1. All'avvocato è consentita la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, purché in maniera veritiera, corretta, non ingannevole e non denigratoria.
  2. L'inosservanza del comma 1 comporta illecito disciplinare.
10. 3. Raisi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. – (Informazioni sull'esercizio della professione). – 1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni ed i titoli scientifici e professionali posseduti.
  2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
  3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura ed ai limiti dell'obbligazione professionale ed al risultato effettivamente perseguibile.
  4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.
10. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 1, sostituire la parola: informazioni con la seguente: pubblicità.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: dell'informazione con le seguenti: della pubblicità;
   al comma 3, sostituire le parole: dell'informazione con le seguenti: della pubblicità;
   alla rubrica, sostituire la parola: Informazioni con la seguente: Pubblicità.
10. 5. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

  Al comma 1, sostituire le parole: e non comparativa con le seguenti: , anche attraverso la pubblicità.
10. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È consentito all'avvocato diffondere, anche mediante internet, inserzione sui giornali e altre forme di pubblicità, informazioni circa la propria specializzazione, il servizio offerto e le tariffe praticate, purché le informazioni stesse siano veritiere e rispettose delle regole della corretta concorrenza, nonché del decoro della professione. Ogni inserzione pubblicitaria deve essere preventivamente sottoposta al controllo del Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto. Il Consiglio dell'ordine può chiedere all'avvocato, con provvedimento motivato, di astenersi dall'inserzione priva di uno o più requisiti di cui al comma 1, o di correggerne il contenuto, oppure ordinarne la rimozione quando essa sia già stata pubblicata.
10. 7. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il cittadino ha diritto ad essere informato sulle modalità e sulla qualità delle prestazioni dell'avvocato e a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità.
10. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 3.
10. 9. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, sostituire le parole: Il CNF con le seguenti: Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,
10. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Formazione continua).

  Sopprimere il comma 2.
11. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 9, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: gli avvocati dopo venticinque anni fino a: 100.000 abitanti;
11. 700. Raisi.

  Al comma 2, sostituire le parole da: dell'articolo 20, comma 1, fino a: 100.000 abitanti con le seguenti: dell'articolo 20, commi 1 e 2, per tutto il periodo della loro sospensione.
11. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sostituire le parole: dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato con le seguenti: dell'articolo 20, commi 1 e 2, per tutto il periodo della loro sospensione.
11. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sostituire le parole: venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età con le seguenti: trenta anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, del settore di attività, della quantità e qualità della loro attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.
11. 12. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ; i consiglieri regionali.
11. 16. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e gli assessori provinciali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
11. 18. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, sostituire le parole: Il CNF con le seguenti: Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli degli ordini territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,
11. 23. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: superando l'attuale sistema dei crediti formativi.
11. 25. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.
(Assicurazione per la responsabilità civile).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: devono stipulare, aggiungere le seguenti: autonomamente o.
12. 1. Raisi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio dello professione, anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e polizza infortuni.
12. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
12. 3. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , se richiesto,
12. 700. Contento.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministero della giustizia sono fissati ogni tre anni i massimali, le condizioni generali essenziali e le tariffe massime delle polizze a copertura della responsabilità civile degli avvocati e degli altri soggetti tenuti ai sensi della presente legge.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  
4. La stipula del contratto di assicurazione è obbligatoria per le compagnie e società assicuratrici nel rispetto dei massimali e delle tariffe determinate ai sensi del comma 1-bis;
    alla rubrica, dopo la parola: Assicurazione aggiungere la seguente: obbligatoria.
12. 250. Cavallaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'avvocato, all'associazione o alla società fra professionisti è fatto obbligo stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
della polizza assicurativa e di ogni sua con le seguenti: delle polizze assicurative e di ogni loro;
   al comma 4, sostituire le parole:
della polizza con le seguenti: delle polizze;
   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:
e polizza infortuni.
12. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 3.
12. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 13.
(Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 13. – (Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali). – 1. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in misura forfettaria in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico e in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
  2. Le tariffe sono formulate così da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
  3. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  4. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera l).
13. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: pattuito con la seguente: scritto.
13. 2. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La pattuizione di un compenso minimo o massimo manifestamente non adeguato o sproporzionato all'opera prestata costituisce illecito deontologico.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 10 con i seguenti:

  3. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale e per tutte le prestazioni officiose, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da emanare ogni due anni o con riferimento alle tariffe applicate per le specifiche prestazioni.
  4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con una valutazione preventiva di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati o sproporzionati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.
  5. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia. Deve essere redatto per iscritto ogni accordo che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.
  6. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  7. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
13. 250. Cavallaro.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , se richiesto,
*13. 700. Raisi.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , se richiesto,
*13. 701. Contento.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.
*13. 5. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.
*13. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , i quali, dovendo poter essere verificabili in sede di controllo fiscale, devono comunque risultare da accordo scritto con il cliente.
13. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
*13. 15. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
*13. 17. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia.
13. 18. Palomba, Di Pietro, Borghesi.

(Votazione dell'articolo 13)

ART. 14.
(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni).

  Sopprimere il comma 4.
14. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: mai.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6.
14. 6. Capano.

(Votazione dell'articolo 14)

ART. 15.
(Albi, elenchi e registri).

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: a tempo pieno con le seguenti: non di ruolo.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a tempo pieno con le seguenti: , purché non di ruolo,
15. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sopprimere l'articolo 21;
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).
*15. 4. Raisi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sopprimere l'articolo 21;
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).
*15. 5. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sostituire l'articolo 21 con il seguente:
  Art. 21. – (Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri). – 1. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie la verifica degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllare se permangano i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
  2. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda a tale verifica periodica o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).
15. 7. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sostituire l'articolo 21 con il seguente:
  Art. 21. – (Condizioni per la permanenza dell'iscrizione). – 1. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate dal Congresso nazionale forense e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL, determina con proprio decreto, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) se possano essere configurate, nell'interesse pubblico e della libera professione di avvocato, ipotesi per la cancellazione della iscrizione all'albo, indipendenti da violazioni disciplinari e conformi a principi di pari opportunità e non discriminazione, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Carta Costituzionale, tenendo altresì conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità ovvero a particolari contesti territoriali, economici e sociali, di svolgimento della professione;
   b) le procedure, da svolgersi in contraddittorio con l'interessato, per il compimento di una verifica conforme ai principi e alte norme di cui alla lettera a) del presente articolo;
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera
g).
15. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , ed inoltre fino alla fine della lettera;

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, comma 10, sopprimere la lettera c);
   sostituire l'articolo 21 con il seguente:
  Art. 21. – (Obbligo di iscrizione alla Cassa Forense). – 1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'iscrizione alla Cassa Nazionale Forense.
  2. Il consiglio dell'ordine annualmente compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazioni all'ente previdenziale.
  3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza; della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
  4. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica della permanenza dei requisiti o compia omissioni nel provvedervi, il CNF nomina un commissario scelto tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritto presso altri ordini, affinché provveda in sostituzione. Al commissario spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e un'indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
  5. Il regolamento della Cassa Forense stabilisce le modalità e gli importi dei versamenti previdenziali per gli avvocati sospesi di diritto o a richiesta dall'albo.
  6. D'intesa con gli organi istituzionali di appartenenza, possono essere previste modalità specifiche di versamento figurative o forfetarie dei contributi previdenziali per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprano un incarico pubblico o di rilievo sociale di particolare complessità ed intensità, ove decidano di richiedere la sospensione volontaria dall'albo.
   all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).
15. 250. Cavallaro.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: , allegato al registro di cui alla lettera g).

  Conseguentemente:
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
, gli elenchi ed i registri con le seguenti: ordinario, gli elenchi di cui alle lettere b), c), e), f), h) e m) e la sezione speciale di cui alla lettera i);
   all'articolo 17, comma 11, alinea, sopprimere la parola: allegato.
15. 3. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 15)

ART. 16.
(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 16. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante concorso, che assicuri la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;
   b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.
16. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 2.
16. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario altresì non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».
16. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  
2. Ai fini di garantire la preparazione e competenza specifica in materia penale dei difensori d'ufficio, il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario aver frequentato un apposito corso organizzato con cadenza annuale dalla locale Camera Penale ove territorialmente costituita ovvero dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, anche in collaborazione tra loro, che preveda un minimo di sessanta ore di lezioni ivi comprese esercitazioni pratiche, nonché lo svolgimento finale di un colloquio di verifica, sulla cui effettività il Consiglio dell'Ordine esercita il potere di vigilanza. Il Consiglio dell'Ordine provvede, con autonomo regolamento, ad individuare i criteri di aggiornamento in materia penale a carico degli iscritti, anche in relazione agli obblighi formativi, la cui violazione comporti l'esclusione dall'elenco dei difensori d'ufficio».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:
  
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è inserito il seguente:
  «1-ter. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 è necessario non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».

  4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che risultino essere iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 250. Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e.
16. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei procedimenti di competenza dei giudici di pace e in quelli di competenza del tribunale, per reati con pena edittale detentiva non superiore ai tre anni, possono essere nominati difensori d'ufficio anche gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni.
16. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 3.
16. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 16)

ART. 17.
(Iscrizione e cancellazione).

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) non avere riportato condanna definitiva per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale o per delitti di falso.
17. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 2, lettera a) dopo la parola: italiana aggiungere le seguenti: o di uno Stato membro dell'Unione europea.
17. 6. Raisi.

  Al comma 10, sopprimere la lettera c).
17. 11. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: , che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica.
17. 13. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: , per la prima volta,
17. 14. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 17)

ART. 18.
(Incompatibilità).

  Sostituirlo con il seguente:
  
Art. 18. – (Incompatibilità). – 1. La professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato svolta a tempo pieno.
18. 2. Raisi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: artistico e culturale aggiungere le seguenti: e con l'esercizio dell'attività di notaio.
18. 251. Angela Napoli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o consulenti del lavoro.
18. 700. Rao, Poli, D'Ippolito Vitale, Ria.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con l'esercizio aggiungere la seguente: effettivo.
18. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: presidente di consiglio di amministrazione con aggiungere la seguente: effettivi.
18. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), dopo le parole: attività di lavoro subordinato aggiungere la seguente: pubblico.
18. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: lavoro subordinato aggiungere la seguente: pubblico.
18. 155. Froner.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e)
con la magistratura non togata;
18. 8. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. I membri del Parlamento non possono esercitare l'attività di avvocato per la durata del loro mandato.
18. 9. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale.
18. 10. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

(Votazione dell'articolo 18)

ART. 19.
(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità).

  Sopprimere i commi 1 e 2.
19. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, dopo la parola: scuole aggiungere le seguenti: primarie e.
19. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, sostituire le parole da: nell'elenco fino alla fine del comma con le seguenti: negli elenchi speciali per gli avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici, imprese e enti privati con le limitate facoltà disciplinate dagli articoli 23 e 23-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
  Art. 23-bis.(Avvocati dipendenti di imprese e di enti privati). – 1. Coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 47, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge, e operando alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sottoposti al medesimo controllo o collegati, si occupano, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia c l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
  2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.
  3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti anche al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
19. 250. Rossomando.

(Votazione dell'articolo 19)

ART. 20.
(Sospensione dall'esercizio professionale).

  Al comma 1, sostituire le parole: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato eletto Presidente della Repubblica.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole: l'avvocato nominato con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato nominato;
   sostituire le parole:
l'avvocato eletto presidente di giunta con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato eletto presidente di giunta;
   sostituire le parole:
l'avvocato membro con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato membro;
   sostituire le parole:
l'avvocato eletto presidente di provincia con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato eletto presidente di provincia.
20. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sostituire la parola: può con le seguenti: e il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possono.
20. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti..

  Al comma 2, sostituire le parole: chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati con le seguenti: sempre chiedere lo sospensione dall'esercizio professionale.
20. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti..

(Votazione dell'articolo 20)

ART. 21.
(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale purché prevalente rispetto ad ogni altra attività.

  Conseguentemente:
   al comma 7:
    lettera b), sopprimere le parole da: in modo tale fino alla fine della lettera;
    aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    c)
agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia di cui sia stato accertato che deriva totale mancanza di autosufficienza.
   aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Forense con il sistema del calcolo contributivo, con l'eliminazione dei minimi obbligatori e del criterio della continuità professionale legato al reddito.
  9. La Cassa con proprio regolamento determinerà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali.
  10. Non è ammessa l'iscrizione ad ogni altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Forense.
   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , iscrizione alla previdenza.
21. 700. Cavallaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso non può essere stabilito un reddito minimo ai fini dell'iscrizione, mantenimento e reiscrizione all'albo.
21. 13. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione: per i cinque anni successivi all'iscrizione all'albo, nei casi di giustificato motivo comprensivi del gravissimo impedimento, di accertati motivi di salute che ne abbiano ridotto plausibilmente la possibilità di lavoro, dopo il compimento del sessantesimo anno di età, per i due anni successivi alla nascita di un figlio o all'adozione, per le donne in maternità dal momento del concepimento al parto, in caso si sia affidatari della prole in modo esclusivo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
21. 14. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

  Conseguentemente:
   al comma 6, sostituire le parole: il CNF giudica equivalente con le seguenti: il regolamento di cui al comma 1 individua come equivalenti;
   al comma 7:
    lettera b), sopprimere le parole da: in modo tale fino alla fine della lettera;
    dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    c)
agli avvocati che dimostrino di essere gravati in maniera esclusiva di compiti di cura nei confronti di conviventi o ascendenti.
21. 15. Capano.

  Al comma 6, sostituire le parole: La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 20 con le seguenti: In ogni caso la prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione.
21. 23. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 6, sostituire le parole: più di 30.000 abitanti con le seguenti: non meno di 15.000 abitanti.
21. 24. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 6, sostituire le parole: più di 50.000 abitanti con le seguenti: non meno di 15.000 abitanti.
21. 25. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole da: in modo tale fino alla fine della lettera.
21. 28. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

(Votazione dell'articolo 21)

ART. 22.
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 22. – (Albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori). – 1. L'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori, tenuto presso il Consiglio nazionale forense, si può conseguire per esami o per comprovata esperienza professionale, secondo le regole individuate nel rispetto del presente articolo con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 3.
  2. Per essere iscritto all'Albo speciale per esame l'avvocato deve essere iscritto ad un albo circondariale da almeno cinque anni, aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni ed aver frequentato la scuola superiore dell'avvocatura o appositi corsi di alta formazione professionale, istituiti e regolati con apposito regolamento per la formazione superiore del Consiglio Nazionale Forense che vi provvede d'intesa con la conferenza dei presidi e direttori delle facoltà e scuole di Giurisprudenza ed aver superato una verifica finale d'idoneità eseguita da una commissione designata dal CNF e composta di avvocati, magistrati addetti alla Corte di cassazione e professori universitari ordinari di materie giuridiche.
  3. Per essere iscritti all'albo speciale per il patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori per comprovata esperienza professionale l'avvocato deve essere iscritto ad un albo professionale circondariale da almeno dodici anni e dimostrare di aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni e di aver esercitato lodevolmente innanzi alle corti di merito e di appello mediante indicazione del numero e della tipologia dei giudizi trattati.
  4. La medesima commissione di cui al comma 2 valuta, sulla base di un apposito regolamento del CNF, la sussistenza del requisito della comprovata esperienza professionale ai fini dell'iscrizione.
  5. Il termine di anni dodici di cui al comma 3 è ridotto ad otto anni per gli avvocati specialisti.
  6. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
22. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  
3-bis. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. 700. Frassinetti.

(Votazione dell'articolo 22)

ART. 23.
(Avvocati degli enti pubblici).

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel disciplinare l'organizzazione delle rispettive avvocature, stabiliscono lo ius postulandi per gli enti e le società dipendenti dalle stesse.
23. 4. Zeller, Brugger.

(Votazione dell'articolo 23)

ART. 24.
(L'ordine forense).

  Al comma 1, sostituire le parole: negli albi degli avvocati con le seguenti: nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i) e m),
24. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: Nell'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, il Ministro della giustizia provvede alla graduale conversione del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali da enti pubblici in associazioni professionali riconosciute di natura privatistica, senza obbligo di iscrizione né vincoli di esclusiva. Essi hanno prevalente finalità della tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
24. 5. Borghesi, Di Pietro, Palomba.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: enti pubblici non economici fino alla fine del comma con le seguenti: associazioni di categoria a carattere privatistico che tutelano gli interessi degli iscritti. Essi determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge.
24. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: , sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, con le seguenti: e sono finanziati, senza scopo di lucro ma solo in misura tale da ottenere il pareggio di bilancio, dai contributi degli iscritti in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti.
24. 7. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 24)

ART. 25.
(L'ordine circondariale forense).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono iscritti tutti gli avvocati con le seguenti: appartengono tutti gli iscritti nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) i) e m).
25. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: in via esclusiva.
25. 3. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
25. 200. Cilluffo.

  Sopprimere il comma 2.
25. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sopprimere il comma 3.
25. 5. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

(Votazione dell'articolo 25)

ART. 26.
(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto).

  Sopprimere il comma 3.
*26. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Sopprimere il comma 3.
*26. 700. Contento.

(Votazione dell'articolo 26)

ART. 27.
(L'assemblea).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali con le seguenti: dall'integralità degli iscritti all'ordine circondariale forense.
27. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 27)

ART. 28.
(Il consiglio dell'ordine).

  Al comma 1, sopprimere le parole: , fatta salva la previsione di cui all'articolo 25, comma 2,

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole da: in base a fino a: sezione speciale con le seguenti: con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF secondo il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il consiglio è nullo se tra gli eletti non è rispettato l'equilibrio nella rappresentanza dei generi. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco
   al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È possibile esprimere un numero maggiore di preferenze se quelle in esubero sono destinate a donne.
   al comma 12, secondo periodo, le parole: la presentazione sono sostituite dalle seguenti: Tuttavia la presentazione.
28. 1. Capano, Schirru.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: non eletti aggiungere le seguenti: nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.
28. 4. Di Pietro, Palomba, Di Giuseppe, Favia.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.
28. 5. Samperi, Schirru.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: risultano iscritti fino a: avvocati stabiliti, con le seguenti: risultino iscritti all'ordine circondariale forense.
28. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: consecutivamente fino alla fine del periodo, con le seguenti: per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
28. 8. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: non eletti, aggiungere le seguenti: nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.
28. 10. Schirru, Samperi.

  Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina.
28. 700. Contento.

(Votazione dell'articolo 28)

ART. 29.
(Compiti e prerogative del consiglio).

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: denunciare fino a: conoscenza con le seguenti: trasmettere al Consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 4.
29. 700. Contento.

  Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole: senza fini di lucro.
29. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti.
29. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 4, sostituire la parola: garantire con la seguente: ottenere.
29. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 29)

ART. 30.
(Sportello per il cittadino).

(Votazione dell'articolo 30)

ART. 31.
(Il collegio dei revisori).

  Sopprimere il comma 5.
31. 200. Cilluffo.

(Votazione dell'articolo 31)

ART. 32.
(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni).

(Votazione dell'articolo 32)

ART. 33.
(Scioglimento del consiglio).

(Votazione dell'articolo 33)

ART. 34.
(Durata e composizione).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
34. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: consecutivamente più di due volte con le parole: per più di due mandati e la loro ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
34. 5. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dell'equilibrio tra i generi.

  Conseguentemente al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: numero di voti aggiungere le seguenti: garantendo la rappresentanza tra i generi.
34. 4. Samperi, Schirru.

  Al comma 2, sopprimere il quarto periodo;

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I componenti del Consiglio Nazionale Forense sono eletti dagli iscritti agli albi degli Ordini circondariali appartenenti a ciascun distretto di Corte d'appello. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel distretto, cui si può aggiungere una ulteriore preferenza solo se attribuita ad un candidato di genere femminile.
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La composizione del Consiglio deve garantire l'equilibrata rappresentanza dei generi, sotto pena di nullità dell'organismo eletto e conseguente rinnovo delle elezioni.
34. 7. Capano.

(Votazione dell'articolo 34)

ART. 35.
(Compiti e prerogative).

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in via esclusiva.
35. 1. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 con le seguenti: come giudice del gravame.
35. 3. Cavallaro.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: e dall'articolo 43 fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 43;
   all'articolo 47, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

35. 700. Raisi.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;.
35. 4. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: , e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, con le seguenti: , senza alcun scopo di lucro, al fine di ottenere il pareggio di bilancio,
35. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 35)

ART. 36.
(Competenza giurisdizionale).

(Votazione dell'articolo 36)

ART. 37.
(Funzionamento).

  Sopprimerlo.
37. 1. Cavallaro.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: istruttori di disciplina e dei consigli circondariali con la seguente: distrettuali.
37. 700. Contento.

  Al comma 5, sopprimere le parole: non giurisdizionale.
37. 201. Cilluffo.

(Votazione dell'articolo 37)

ART. 38.
(Eleggibilità e incompatibilità).

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina.
38. 700. Contento.

(Votazione dell'articolo 38)

ART. 39.
(Congresso nazionale forense).

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Il congresso individua con propria deliberazione l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative anche ai fini delle consultazioni obbligatorie e facoltative previste dalla presente legge.
39. 2. Cavallaro.

(Votazione dell'articolo 39)

ART. 40.
(Accordi tra università e ordini forensi).

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la conferenza dei presidi di giurisprudenza e il Consiglio Nazionale Forense, stipula entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione quadro per regolare e garantire il diritto allo svolgimento per un periodo di sei mesi del tirocinio presso tutte le facoltà di giurisprudenza.
40. 251. Cavallaro.

(Votazione dell'articolo 40)

ART. 41.
(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).

  Al comma 1, sostituire le parole da: a contenuto teorico e pratico fino alla fine del comma, con le seguenti: tecnico e giuridico, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:

  2. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:
   a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;
   b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
   c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea.
   d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

  3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
  4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.
  5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio potranno svolgersi, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale.
  6. Il tirocinio può essere svolto:
   1) presso un avvocato, con funzioni di dominus;
   2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;
   3) in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, per un periodo non superiore a sei mesi, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
   4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione, per un periodo non superiore ad un anno;

  7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di dominus per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
  8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un equo compenso di natura indennitaria commisurato all'apporto professionale prestato.
  9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale anche presso altro avvocato che ne faccia richiesta, In tali casi il dominus deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.
  10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.
41. 1. Ferranti, Cavallaro, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il tirocinio professionale può essere svolto, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 40, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.

  Conseguentemente:
   al comma 4:
    sopprimere il primo periodo;
    al terzo periodo, dopo le parole:
lavoro subordinato aggiungere le seguenti: pubblico o;
   al comma 6:
    lettera
b), sopprimere le parole: per non più di dodici mesi;
     lettera c), sopprimere le parole: per non più di sei mesi;
   sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un avvocato, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 8 costituisce illecito disciplinare.
41. 2. Raisi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

  Conseguentemente:
   al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.
   sostituire i commi 8 e 9, con i seguenti:
  
8. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, può essere riconosciuto con apposito contratto al praticante avvocato una indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.
  9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
41. 250. Cavallaro.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

  Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, sostituire la parola: biennio con la seguente: periodo.
41. 100. Contento.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: per oltre sei mesi con le seguenti: per oltre un anno.
41. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: senza giustificato motivo con le seguenti: senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale.
41. 10. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: comporta fino alla fine del comma, con le seguenti: può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio possono svolgersi, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale.
41. 7. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: non inferiore a cinque anni con le seguenti: di almeno due anni.
41. 12. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: per non più di dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere le parole: per non più di sei mesi,
41. 13. Raisi.

  Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.
41. 256. Cavallaro.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente nel caso, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.
41. 17. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 9.
41. 28. Raisi.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato, possono essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, anche solo in parte, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.
41. 31. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: Il praticante può con le seguenti: Al praticante è concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputa necessario al fine di svolgere più proficua pratica, potendo anche.
41. 37. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Al praticante è concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputi necessario, al fine di svolgere più proficua pratica.
41. 38. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 41)

ART. 42.
(Norme disciplinari per i praticanti).

(Votazione dell'articolo 42)

ART. 43.
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

  Sopprimerlo.
43. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 43. – (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato). – 1. Il tirocinio professionale può essere svolto, per un periodo non superiore a un anno, anche frequentando con profitto corsi di formazione a contenuto professionalizzante.
  2. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, disciplina con regolamento:
   1) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
   2) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;
   3) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

  3. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato.
43. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 41. – (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato). – 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, può consistere altresì nella frequenza con profitto per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini, istituzioni universitarie ed associazioni forensi. Tali corsi devono essere gratuiti per il praticante avvocato.
  2. Il CNF disciplina con regolamento:
   a) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico e le teorie e tecniche di comunicazione forense, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca, la deontologia e la conoscenza delle norme sull'ordinamento giudiziario, nonché le materie attinenti all'organizzazione dello studio professionale anche nei suoi aspetti fiscali e previdenziali;
   b) le modalità ed il carico didattico per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato;
   c) le modalità dei controlli da effettuarsi sui corsi e sulle verifiche finali di cui al comma 3.

  3. Il praticante che frequenta con profitto tali corsi è esonerato dalla prova di preselezione di cui all'articolo 47.
  4. Con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità delle verifiche finali di profitto del praticante.
  5. Il CNF vigila sul rispetto sul rispetto delle norme regolamentari in materia di corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato e sulle verifiche finali di profitto.

  Conseguentemente:
   all'articolo 46, comma 2, primo periodo, dopo le parole:
sentito il CNF, aggiungere le seguenti: per la prova di preselezione e per gli esami orali e presso un'unica sede nazionale in Roma da designare con il decreto del Ministro della giustizia per le prove scritte.
   sostituire l'articolo 47 con il seguente:
Art. 45. – (Esame di Stato). – 1. L'esame di Stato si articola in una prova di preselezione, due prove scritte ed in una prova orale.

  2. La prova di preselezione deve svolgersi, con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali, almeno due volte l'anno in ogni sede di esame distrettuale. Tale prova dovrà essere articolata in quesiti di taglio teorico/pratico, al fine di verificare l'effettiva idoneità dei candidati a sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'Albo. Non è ammessa l'assegnazione di formulari o test a risposta multipla o altre forme di selezione informatica. Il Ministro di Giustizia con proprio regolamento disciplina le modalità di svolgimento della prova di preselezione per l'accesso alle prove scritte e predispone i quesiti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.
  3. Le prove scritte consistono nella redazione di due elaborati, riguardanti il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima.
  4. Le prove scritte si svolgono in un'unica sessione nazionale una volta l'anno a Roma, indetta con decreto del Ministro della Giustizia.
  5. La prova orale si svolge per ciascun candidato nella sede distrettuale in cui ha svolto la prova di preselezione o, in caso di esonero dalla stessa, in quella presso la quale ha svolto il tirocinio; in caso di periodi di tirocinio svolti in più sedi si considera quella in cui il praticante risulta iscritto al momento del compimento della pratica.
  6. Nella prova orale il candidato deve dimostrare la conoscenza teorico-pratica delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario, diritto fallimentare.
  7. La prova di preselezione si conclude con un giudizio succintamente motivato di idoneità o inidoneità a partecipare alla sessione d'esame di stato per l'abilitazione professionale, senza alcun punteggio numerico.
  8. Le prove scritte sono valutate mediante punteggio numerico e sintetica motivazione riassuntiva, nella quale se necessario si annotano anche le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle due prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 60 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.
  9. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle preselezione e delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:
   a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
   b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
   c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
   d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
   e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

  10. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
  11. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.
  12. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.
  13. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 11, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
  14. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.
  15. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.
43. 250. Cavallaro.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e con profitto fino alla fine del comma con le seguenti: , per un periodo di dieci mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Devono essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permettano, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale. L'inizio della frequenza a tali corsi, cui possono partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti nell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, deve essere possibile più volte nel corso dell'anno.
43. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e con profitto fino alla fine del comma con le seguenti: , per un periodo di dieci mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi, cui possono partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti nell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, deve essere possibile più volte nel corso dell'anno.
43. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e con profitto fino alla fine del comma con le seguenti: , per un periodo di dieci mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Devono essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permettano, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale.
43. 6. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e con profitto fino alla fine del comma con le seguenti: , per un periodo di dieci mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati.
43. 7. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.
43. 700. Contento.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti nell'ultimo biennio del corso di laurea magistrale di giurisprudenza, da professori ordinari in materie giuridiche ed in collaborazione con ordini e associazioni forensi.
43. 701. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non inferiore a centosessanta ore con le seguenti: di centoventi ore.
43. 700. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 43)

ART. 44.
(Frequenza di uffici giudiziari).

(Votazione dell'articolo 44)

ART. 45.
(Certificato di compiuto tirocinio).

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio con le seguenti: dal candidato a scelta fra quelle dove ha svolto il tirocinio.
45. 3. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Il certificato di compiuto tirocinio e il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 46, comma 1, perdono ogni efficacia decorsi dieci anni dal loro rilascio se non sono seguiti dal superamento dell'esame di stato o dall'iscrizione all'albo, salvo per quest'ultimo caso la sussistenza di una giusta causa impeditiva.
45. 250. Cavallaro.

(Votazione dell'articolo 45)

ART. 46.
(Disposizioni generali).

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: periodicità annuale con le seguenti: periodicità semestrale.
46. 3. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e nelle sedi di corte d'appello fino alla fine del comma, con le seguenti: ed è indetto in unica sede nazionale in Roma, con decreto del Ministro della giustizia, entro il mese di ottobre di ogni anno. Nel decreto, che fissa le date dell'esame, è altresì stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.
46. 2. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF con le seguenti: nelle diverse sedi regionali determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, distribuite sul territorio nel numero di: una per le regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta; due per le regioni Calabria, Liguria, Marche, Sardegna e Toscana; tre per le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto.

  Conseguentemente, all'articolo 47, comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le prove scritte ed orali si svolgono contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo 46, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse, in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non possono ripetersi se non dopo cinque tentativi.
46. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nelle sedi di corte d'appello determinate con le seguenti: nelle diverse sedi regionali distribuite sul territorio, nel numero di una per le regioni con meno di 1,5 milioni di abitanti, di due per le regioni con numero di abitanti compreso fra 1.500.001 e 4 milioni, di tre per le regioni con oltre 4 milioni di abitanti alla data del 1o gennaio dell'anno precedente, determinate.

  Conseguentemente, all'articolo 47, comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le prove scritte ed orali si svolgeranno contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo 46, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse, in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.
46. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non attribuisce punteggio nei concorsi pubblici.
46. 6. Capano.

(Votazione dell'articolo 46)

ART. 47.
(Esame di Stato).

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  
1. L'esame di Stato si articola in una prova scritta ed in una prova orale.
  2. La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia, riguarda il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, e consistente in due elaborati, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La commissione motiva il voto, in applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione.
   al comma 7, sopprimere il secondo e il quarto periodo.
47. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 3, sostituire le parole: diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale con le seguenti: esclusa la parte di diritto commerciale e di diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale civile o penale a scelta del candidato.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e il diritto processuale escluso dalla scelta obbligatoria precedente.
47. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: senza commenti e citazioni giurisprudenziali con le seguenti: non commentati.
47. 6. Raisi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: e citazioni giurisprudenziali con le seguenti: ; è tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali.
47. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La durata delle prove scritte, a partire dal momento della dettatura o della consegna del testo ciclostilato a tutti i candidati, viene così fissata: per lo svolgimento delle due prove consistenti in un parere motivato i candidati hanno a disposizione nove ore di tempo massimo, mentre per la prova consistente in un atto i candidati hanno a disposizione dieci ore di tempo massimo.
47. 700. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.
47. 8. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 47)

ART. 48.
(Commissioni di esame).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La commissione nazionale d'esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente scelti fra i magistrati di cassazione anche in pensione; un effettivo e un supplente scelti fra i professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire la parola:
sottocommissione con le seguenti: commissione distrettuale
   sostituire il comma 3, con il seguente: Ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio e con la medesima composizione delle commissioni principali sottocommissioni nazionali e sottocommissioni distrettuali per gruppi sino a cinquecento candidati.
   al comma 6, dopo le parole: assistenza forense, del CNF aggiungere le seguenti: e degli organi di disciplina.
   al comma 8:
    primo periodo, sostituire le parole:
Il CNF con le seguenti: Il Ministro della giustizia
    sopprimere il terzo periodo.
48. 250. Cavallaro.

  Al comma 1, sostituire le parole da: da cinque membri effettivi fino alla fine del comma con le seguenti: , secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale, da avvocati individuati tra quelli segnalati dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati. Il decreto del Ministro prevede modalità che garantiscano la terzietà dei commissari, l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità. La commissione è composta da sette membri effettivi e da sette membri supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; due effettivi e due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, due effettivi e due supplenti sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 9 con i seguenti:
  
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì nominate più sottocommissioni, aventi composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma, per gruppi sino a trecento candidati. Ciascuna sottocommissione ha un presidente.
  3. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in conformità ai princìpi e alle disposizioni della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'espletamento dell'esame di abilitazione, con particolare riferimento all'ammissione dei candidati all'espletamento delle prove scritte e orali nonché alla loro correzione e valutazione, alle modalità di coordinamento e di omogeneizzazione dei lavori della commissione e delle sottocommissioni, alle modalità di effettuazione delle prove e ai criteri e princìpi per la valutazione dei risultati delle prove, nonché alla nomina del Presidente della Commissione e dei presidenti delle sottocommissioni.
  4. Non possono essere designati quali componenti della commissione esaminatrice gli avvocati che sono membri dei consigli dell'ordine, del CNF o degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
  5. Gli avvocati componenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine, né alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di componente del CNF nel turno elettorale immediatamente successivo all'incarico ricoperto.
  6. Esercitano le funzioni di segretario, alle dirette dipendenze dei presidenti della commissione e delle sottocommissioni, funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
  7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della Giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.
48. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

  Al comma 5, dopo le parole: dell'ordine aggiungere le seguenti: , di un Consiglio distrettuale di disciplina.
48. 700. Contento.

  Al comma 6, dopo le parole: dell'ordine aggiungere le seguenti: , di un Consiglio distrettuale di disciplina.
48. 701. Contento.

(Votazione dell'articolo 48)

ART. 49.
(Disciplina transitoria per la pratica professionale).

  Sopprimerlo.
49. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 49)

ART. 50.
(Disciplina transitoria per l'esame).

  Sopprimerlo.
50. 1. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

  Al comma 1, sostituire le parole: Per i primi due anni con le seguenti: Per i primi tre anni.
50. 2. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 50)

ART. 51.
(Consigli distrettuali di disciplina).

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: iscritti all'Albo degli avvocati da almeno 15 anni.
51. 700. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 5, sostituire le parole: dal CNF, sentiti con le seguenti: dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e.
51. 701. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 51)

ART. 52.
(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).

(Votazione dell'articolo 52)

ART. 53.
(Contenuto della decisione).

(Votazione dell'articolo 53)

ART. 54.
(Sanzioni).

(Votazione dell'articolo 54)

ART. 55.
(Rapporto con il processo penale).

(Votazione dell'articolo 55)

ART. 56.
(Riapertura del procedimento).

(Votazione dell'articolo 56)

ART. 57.
(Prescrizione dell'azione disciplinare).

  Al comma 1, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: un anno
57. 700. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 57)

ART. 58.
(Divieto di cancellazione).

(Votazione dell'articolo 58)

ART. 59.
(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

(Votazione dell'articolo 59)

ART. 60.
(Procedimento disciplinare).

(Votazione dell'articolo 60)

ART. 61.
(Sospensione cautelare).

(Votazione dell'articolo 61)

ART. 62.
(Impugnazioni).

  Al comma 1, sostituire le parole: avanti il CNF con le seguenti: avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF composta di nove componenti effettivi e due supplenti, nominati dal CNF fra i suoi stessi componenti.
62. 2. Cavallaro.

(Votazione dell'articolo 62)

ART. 63.
(Esecuzione).

(Votazione dell'articolo 63)

ART. 64.
(Poteri ispettivi del CNF).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  
1. Il CNF può richiedere ai Consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.
64. 700. Contento.

(Votazione dell'articolo 64)

ART. 65.
(Delega al Governo per il testo unico).

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il CNF, i Consigli degli ordini e le associazioni forensi maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi in materia di elezioni, composizione e funzionamento degli organi forensi, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garantire la democraticità piena dell'elettorato attivo e passivo;
   b) garantire la rappresentanza territoriale almeno su base distrettuale;
   c) garantire la presenza di genere secondo la regola che nessun genere possa avere in ogni organo collegiale un numero di eletti superiore a due terzi;
   d) garantire la non rieleggibilità immediata dopo due mandati di ogni componente degli organi forensi;
   e) garantire l'incompatibilità fra le varie cariche forensi e le cariche politiche ed istituzionali di ogni natura;
   f) garantire l'incompatibilità fra cariche forensi e cariche negli organi disciplinari;
   g) garantire l'incompatibilità fra cariche forensi ed organi previdenziali;
   h) garantire l'incompatibilità fra cariche forensi ed incarichi di controllo di gestione e contabile;
   i) garantire che gli incarichi di controllo contabile e di gestione siano affidati su base elettiva a soggetti di comprovata qualità e competenza professionale;
   l) garantire la trasparenza mediante pubblicazione ed ogni altra forma di pubblicità dei bilanci preventivi e dei conti economici e consuntivi di tutti gli organi;
   m) garantire il principio della gratuità dell'esercizio delle funzioni forensi e, ove ritenuto necessario per la complessità ed onerosità dell'incarico, la trasparenza di ogni eventuale indennità o compenso per l'esercizio delle funzioni;
   n) equiparare i rimborsi spese a quelli delle pubbliche amministrazioni e stabilire con regolamento la natura, importo e procedimento per la loro erogazione.
65. 700. Cavallaro.

(Votazione dell'articolo 65)

ART. 66.
(Disposizioni transitorie).

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  
3. L'articolo 18 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
66. 700. Torrisi.

(Votazione dell'articolo 66)

ART. 67.
(Disposizione finale).

(Votazione dell'articolo 67)

ART. 68.
(Clausola di invarianza finanziaria).

(Votazione dell'articolo 68)

A.C. 2094-A
EMENDAMENTI

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
Relatore: TENAGLIA.

N. 4.

Seduta del 18 aprile 2012

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati e quelli dichiarati inammissibili)

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti previsti dal titolo II e dal titolo III, capi I e II, del libro II del codice penale.
01. 030. Di Pietro, Palomba.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
01. 031. Di Pietro, Palomba.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
01. 032. Di Pietro, Palomba.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti previsti dagli articoli da 600 a 609-octies del codice penale.
01. 033. Di Pietro, Palomba.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei reati in materia societaria di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile.
01. 034. Di Pietro, Palomba.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano quando si procede per i delitti riguardanti il danno ambientale.
01. 035. Di Pietro, Palomba.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano quando si procede per delitti riguardanti la violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
01. 036. Di Pietro, Palomba.

  All'articolo 1 premettere i seguenti:
  Art. 01. – (Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale, in materia di non punibilità per tenuità dell'offesa). – 1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 49-bis. – (Tenuità dell'offesa). – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.
  La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

  Art. 02. – (Ambito di applicazione della non punibilità per tenuità dell'offesa). – 1. Il giudice dichiara la non punibilità nel caso dell'articolo 49-bis del codice penale solo quando si procede per taluno dei reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
01. 037. Di Pietro, Palomba.

  Sopprimerlo.
1. 21. Alessandri.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 1)

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 20. Allasia.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 2)

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 21. Bitonci.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Il giudice aggiungere le seguenti: , se la persona offesa non si oppone,
3. 32. Allasia, Forcolin.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Il giudice aggiungere le seguenti: , se la persona offesa che si sia costituita parte civile in giudizio non si oppone,
3. 31. Alessandri.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per i reati puniti con pena inferiore ai due mesi.
3. 41. Dozzo.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per i reati puniti con pena inferiore ai tre mesi.
3. 42. Dussin.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per i reati puniti con pena inferiore ai quattro mesi.
3. 43. Fabi.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per i reati puniti con pena inferiore ai cinque mesi.
3. 44. Fava.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per i reati puniti con pena inferiore ai sei mesi.
3. 45. Fogliato.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: pronuncia sentenza di proscioglimento quando con le seguenti: , se la parte offesa non si oppone, può pronunciare sentenza di proscioglimento solo quando.
3. 36. Buonanno.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: pronuncia sentenza di proscioglimento quando con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo quando.
3. 35. Bragantini.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: pronuncia con le seguenti: può pronunciare.
3. 33. Bitonci.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: sentenza di proscioglimento aggiungere la seguente: solo.
3. 34. Bonino.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: condotta aggiungere le seguenti: contemporanea e susseguente al reato.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: pericolose aggiungere le seguenti: e per le modalità dell'azione.
3. 48. Callegari.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: condotta aggiungere le seguenti: contemporanea e susseguente al reato.
3. 46. Bonino.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: la sua occasionalità aggiungere le seguenti: , provata sulla base di elementi certi,
3. 38. Caparini.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: l'evidente particolare esiguità.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: l'evidente particolare esiguità.
3. 50. Cavallotto.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: l'evidente esiguità.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: l'evidente esiguità.
3. 51. Consiglio.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: la speciale esiguità.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: la speciale esiguità.
3. 47. Caparini.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: la particolare esiguità.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: la particolare esiguità.
3. 49. Bragantini.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dannose o pericolose con le seguenti: dannose, pericolose e patrimoniali.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: dannose o pericolose con le seguenti: dannose, pericolose e patrimoniali.
3. 52. Dal Lago.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: o pericolose con le seguenti: e pericolose.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: o pericolose con le seguenti: e pericolose.
3. 53. Crosio.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: o pericolose aggiungere le seguenti: e nei soli casi in cui al reo possa applicarsi l'articolo 62, primo comma, numero 6), del codice penale.
3. 54. Buonanno.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale.
3. 56. Munerato.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, ad esclusione di quelli previsti dal comma 2.
3. 57. Pini.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati previsti e puniti dal libro terzo del codice penale.
3. 55. Laura Molteni.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a mesi dodici, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 64. Bitonci.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a un anno e sei mesi, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 63. Allasia.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a due anni, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 60. Stefani.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a due anni e sei mesi, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 62. Alessandri.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 59. Rivolta.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a tre anni e sei mesi, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 61. Stucchi.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 58. Reguzzoni.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione del periodo precedente si applica solo ai reati puniti con la pena della reclusione inferiore a sei mesi.
3. 65. Desiderati.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione del periodo precedente si applica solo ai reati puniti con la pena della reclusione inferiore a otto mesi.
3. 66. Di Vizia.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione del periodo precedente si applica solo ai reati puniti con la pena della reclusione inferiore ad un anno.
3. 67. D'Amico.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a quanto previsto dall'articolo 101 del codice penale, sono altresì considerati delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti, delle modalità, dei motivi e circostanze che li hanno determinati, presentano caratteri simili.
3. 72. Fava.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a quanto previsto dall'articolo 101 del codice penale, sono altresì considerati delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero presentano caratteristiche comuni in riferimento alla natura dei fatti, alle modalità con cui sono stati compiuti, nonché alle circostanze che li hanno determinati.
3. 68. Fogliato.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a quanto previsto dall'articolo 101 del codice penale, sono altresì considerati delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti, delle modalità, dei motivi e circostanze che li hanno determinati, presentano caratteri fondamentali comuni.
3. 69. Fabi.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a quanto previsto dall'articolo 101 del codice penale, sono altresì considerati delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano caratteri fondamentali comuni.
3. 70. Dozzo.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a quanto previsto dall'articolo 101 del codice penale, sono altresì considerati delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o delle circostanze che li hanno determinati, presentano caratteri fondamentali comuni.
3. 71. Dussin.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «2. La condotta non può essere ritenuta occasionale quando il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero sia stato condannato o prosciolto ai sensi del comma 1 per altri reati della stessa indole commessi anche successivamente a quello per i quali si procede. La condotta non può essere altresì ritenuta occasionale quando nei confronti del suo autore sia stato pronunciato decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto per altri reati della stessa indole commessi anche successivamente a quello per i quali si procede».
3. 100. La Commissione.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: può essere con le seguenti: deve essere.
3. 37. Callegari.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: sia stato dichiarato aggiungere la seguente: recidivo.
3. 40. Gidoni.

(Votazione dell'articolo 3)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  1. Dopo l'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:
  «Art. 125-bis. – (Decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto). – 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità ai sensi dell'articolo 530-bis del codice di procedura penale.»
3. 0100. La Commissione.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 20. Bonino.

Subemendamento all'emendamento 4.100 della Commissione

  All'emendamento 4.100. della Commissione, comma 1, capoverso Art. 408-bis, comma 2, dopo le parole: pubblico ministero, aggiungere le seguenti: all'indagato ed.
0. 4. 100. 1. Paolini, Volpi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – 1. Dopo l'articolo 408 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Art. 408-bis. – (Richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto). – 1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se il fatto è di particolare tenuità ai sensi dell'articolo 530-bis, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
  2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa.
  3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata ai sensi dell'articolo 410-bis.
  4. Il decreto di archiviazione è ricorribile per cassazione per violazione di legge».

  2. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Art. 410-bis. – (Opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto). – 1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 408-bis la persona offesa dal reato indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova per i quali il fatto non è di particolare tenuità, chiedendo eventualmente la prosecuzione delle indagini preliminari.
  2. Se l'opposizione è inammissibile o gli elementi di prova di cui al comma 1 sono infondati, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
  3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5 e, in caso di più persone offese l'avviso dell'udienza è notificato a ciascuna di esse.».
4. 100. La Commissione.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154, ad esclusione del comma 1, secondo periodo.
4. 43. Desiderati.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: un anno.
4. 36. Meroni.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sei mesi.
4. 35. Martini.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: ottanta giorni.
4. 34. Maggioni.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: settantacinque giorni.
4. 44. Di Vizia.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sessantacinque giorni.
4. 42. D'Amico.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sessanta giorni.
4. 33. Lussana.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinquantacinque giorni.
4. 41. Dal Lago.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
4. 32. Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
4. 40. Crosio.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quaranta giorni.
4. 31. Goisis.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trentacinque giorni.
4. 38. Cavallotto.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
4. 30. Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: può prendere visione degli atti e presentare opposizione con le seguenti: può prendere visione, estrarre copia degli atti e presentare opposizione. Nel caso di opposizione della parte offesa al giudice è precluso emettere sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
4. 39. Consiglio.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini.
4. 37. Molgora.

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 20. Bragantini.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 5)

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 20. Buonanno, Grimoldi.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 6)

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 20. Callegari.

  Sopprimere il comma 2.
7. 21. Forcolin.

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 20. Caparini.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 8)

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 20. Cavallotto.

  Sopprimere il comma 1.
9. 21. Gidoni.

  Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole: Nell'udienza preliminare,
9. 22. Lussana.

  Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole: , nel giudizio direttissimo.
9. 23. Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole: , nel giudizio immediato.
9. 24. Goisis.

  Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole: particolare tenuità con la seguente: irrilevanza.
9. 100. La Commissione.

  Sopprimere il comma 2.
9. 25. Crosio.

  Al comma 2, capoverso, dopo la parola: proscioglimento aggiungere le seguenti: o l'archiviazione.
9. 101. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 20. Consiglio, Crosio, Dal Lago, D'Amico, Desiderati.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. – 1. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Si applicano gli articoli 408-bis e 410-bis del codice di procedura penale.»;
   b) il comma 3 è abrogato.
10. 100. La Commissione.

(Votazione dell'articolo 10)

A.C. 2094-A
ORDINI DEL GIORNO
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

N. 1.

Seduta del 30 maggio 2012

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in discussione si propone di definire il processo penale in modo più snello per i casi di particolare tenuità del fatto pur salvaguardando l'obbligatorietà dell'azione penale, e nel contempo si propone di alleggerire il carico giudiziario, fortemente congestionato, come lo stesso Ministro della giustizia mette in luce nella sua Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2011, tenuta il 17 gennaio 2012;
    è innegabile che all'abnorme dilatazione dei tempi processuali penali, e di conseguenza dei costi, contribuiscano i procedimenti in assenza dell'imputato a cui, proprio a causa della contumacia che impedisce la manifestazione della volontà derivata dalla procura speciale, non si può applicare il giudizio abbreviato;
    ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479, (legge Carotti) è data facoltà al difensore di acconsentire l'acquisizione al dibattimento del contenuto del fascicolo del pubblico ministero anche in assenza di procura speciale, e conseguentemente di rinunciare al diritto di contro esaminare i testimoni, ne deriva che la scelta di esaminare o non esaminare è tecnica, a valutazione del difensore;
    se il difensore ha facoltà di compiere questa scelta dopo il rinvio a giudizio, tanto più egli può esercitarla, data la sua capacità tecnica, anteriormente a tale rinvio, ovvero in sede di udienza preliminare, allo stato degli atti;
    consentire al difensore la scelta tecnica processuale ritenuta più favorevole, consente in caso di rito abbreviato una ragionevole riduzione dei tempi processuali e dei conseguenti costi,

impegna il Governo

ad intervenire attraverso un procedimento opportuno di modifica legislativa del codice di procedura penale volto a consentire che il procedimento possa essere definito con giudizio abbreviato anche a semplice richiesta del difensore di nomina o d'ufficio, anche nei casi di assenza dell'imputato, e di conseguenza ad adeguare gli articoli dello stesso codice recanti i contenuti dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari e i contenuti dell'avviso del giorno dell'ora e del luogo dell'udienza con la richiesta di rinvio a giudizio, con la comunicazione di tale possibilità.
9/2094/1. Galli.

   La Camera,
   premesso che:
    secondo il prevalente orientamento della Corte di Cassazione, quando due persone intercettate rilasciano dichiarazioni accusatorie nei confronti di terze persone non presenti alla conversazione captata, queste dichiarazioni hanno valore di prova piena salvo il prudente apprezzamento del giudice;
    l'orientamento giurisprudenziale sopradetto ritiene che le dichiarazioni intercettate non possono essere equiparate alle dichiarazioni accusatorie rese davanti all'autorità giudiziaria per le quali si applica la regola fissata dall'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale, secondo cui la dichiarazione deve essere riscontrata per avere valore di prova accusatoria;
    la Suprema Corte aveva sottolineato, infatti, che mentre la dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria viene rilasciata consapevolmente e deve essere «sospettata» poiché potrebbe celare interessi specifici del dichiarante anche finalizzati al compiacimento degli inquirenti; invece la dichiarazione intercettata è genuina e non mossa da alcun recondito motivo, atteso che essa è individuata da un atto «a sorpresa» quale, appunto, la intercettazione telefonica o ambientale (Cassazione penale, V sezione, 3 maggio 2001 n. 27656; Cassazione penale, sezione IV, 28 settembre 2006 n. 35860);
    tale orientamento è oramai assai incompatibile con la diffusione del mezzo di ricerca della prova delle intercettazioni e soprattutto con la diffusa cultura di essere ascoltati. Tale fenomenologia ha trasformato le abitudini di ciascuno al punto tale che assai inverosimile appare ritenere che l'atto d'indagine delle intercettazioni possa essere considerato un atto «a sorpresa», a maggior ragione, per chi ha avuto a che fare con la Giustizia;
    si è constatato che gli intercettati spesso nelle conversazioni captate: tentano dolosamente di ingannare l'interlocutore esprimendosi in modo tale da non poter comprendere se siano portatori di reali conoscenze o invece manifestino ipotesi, illazioni o congetture o riferiscono circostanze imprecise, o addirittura false, allo scopo occulto di ledere ingiustamente un terzo;
    anche a tali dichiarazioni è oggi, pertanto, necessario applicare la disciplina di cui all'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale come prospettato implicitamente da parte della giurisprudenza di merito (Ufficio indagini preliminari Reggio Calabria, 16 marzo 2006, n.92) ed auspicato da autorevole dottrina (Alberto Cisterna Sost. D.N.A. – «Guida al Diritto» Sole 24 Ore – del 7 febbraio 2009) la necessità si rende ancor più evidente se si tiene conto del fatto che il dichiarante davanti all'autorità, in caso di false dichiarazioni, si espone a conseguenze giudiziarie gravi quali la commissione del reato di calunnia e falsa testimonianza, mentre ciò non accade per il dichiarante intercettato;
    il dichiarante davanti all'autorità può e deve essere contro esaminato ed anzi se non si sottopone al contraddittorio non potrà essere emessa alcuna sentenza di condanna nei confronti del terzo sulla base del suo dichiarato ai sensi dell'articolo 526, comma 1-bis, del codice di procedura penale, mentre le dichiarazioni intercettate non consentono alcun formale contraddittorio, o meglio, nessuna conseguenza giuridica si verifica in caso di sua assenza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale si applichino anche alle dichiarazioni intercettate.
9/2094/2. Scilipoti.

   La Camera,
   premesso che:
    è necessario monitorare gli effetti prodotti dall'applicazione del provvedimento ed, in particolare, disporre di precise informazioni circa l'attuazione del medesimo nei diversi distretti giudiziari sia in ordine al numero dei procedimenti che alla tipologia dei reati per i quali risulterà intervenuto il proscioglimento ai sensi delle disposizioni introdotte;
    esiste l'esigenza di favorire, pur nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, la più coerente ed uniforme applicazione delle nuove disposizioni in modo da evitare la disparità di trattamento o di giudizio nei diversi uffici giudiziari favorendo il più possibile il ricorso a criteri oggettivi,

impegna il Governo:

   a promuovere, presso ogni distretto di Corte d'appello, la raccolta di dati ed informazioni circa l'attuazione del provvedimento in esame in relazione ai procedimenti coinvolti e alla tipologia dei reati per i quali risulta intervenuto il proscioglimento;
   a coinvolgere il Consiglio superiore della magistratura affinché si adoperi, nei limiti delle proprie competenze, per favorire la diffusione di prassi trasparenti circa l'attuazione della riforma;
   a riferire al Parlamento gli esiti del monitoraggio nel corso delle comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
9/2094/3. Contento.    

A.C. 749-1556-2325-3248-A
EMENDAMENTI
Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi.

Relatore: PANIZ.

N. 3.

Seduta del 19 giugno 2012

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 20. Saltamartini, Lupi, Toccafondi, Mantovano, Bertolini, Biava, De Camillis, Landolfi, Dima, Laffranco, Pagano, Di Virgilio, Frassinetti, Roccella, Renato Farina.

  Sopprimerlo.
*1. 23. Polledri, Volontè, Binetti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – All'articolo 3, comma 1, numero 2), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) sono decorsi due mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;».
1. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – All'articolo 3, comma 1, numero 2), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) è decorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;».
1. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
  «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenne, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove venga attivato un intervento di mediazione familiare, le separazioni possono essersi protratte ininterrottamente anche da meno di tre anni, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;».
1. 34. Binetti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
  «In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente, da almeno un anno se la separazione personale è consensuale e senza figli, da almeno due anni se la separazione personale è giudiziale in assenza di figli ovvero giudiziale o consensuale in presenza di figli maggiorenni e da almeno tre anni se la separazione personale è giudiziale o consensuale con la presenza di figli minori, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;».
1. 30. Saltamartini, Lupi, Toccafondi, Biava, Mantovano, De Camillis, Landolfi, Dima, Laffranco, Pagano, Di Virgilio, Frassinetti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
  «In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente, da almeno un anno se la separazione personale è consensuale e senza figli minori, da almeno due anni se la separazione personale è giudiziale e senza figli minori e da almeno tre anni se la separazione personale è giudiziale o consensuale con la presenza di figli minori, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;».
1. 2. Polledri, Renato Farina, Volontè, Bertolini, Mantovano, Binetti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, secondo capoverso, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Ciascuno dei coniugi può proporre domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in assenza di figli minorenni, qualora la separazione si sia protratta per un tempo superiore a due anni. Il giudice pronuncia sulla richiesta previa acquisizione del parere del pubblico ministero, accertata l'impossibilità di una riconciliazione».
1. 35. Saltamartini, Mantovano, Lupi, Toccafondi, Biava, De Camillis, Landolfi, Dima, Laffranco, Pagano, Di Virgilio, Frassinetti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, secondo capoverso, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I coniugi possono proporre congiuntamente domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora la separazione si sia protratta per un tempo superiore a due anni. Il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. In caso di presenza di figli minori di anni sedici, il termine è di anni tre anche in caso di richiesi congiunta».
1. 36. Saltamartini, Mantovano, Lupi, Toccafondi, Biava, De Camillis, Landolfi, Dima, Laffranco, Pagano, Di Virgilio, Frassinetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 24. Polledri, Lupi, Renato Farina, Volontè, Bertolini, Mantovano, Binetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni e nove mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
1. 26. Renato Farina.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni e sei mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
1. 27. Renato Farina.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: minori, il termine di cui al periodo precedente è di due anni con le seguenti: , il termine di cui al periodo precedente è di tre anni.
1. 31. Saltamartini, Lupi, Toccafondi, Biava, Mantovano, De Camillis, Landolfi, Dima, Laffranco, Pagano, Di Virgilio, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: , il termine di cui al periodo precedente è di due anni con le seguenti: di anni sedici, il termine di cui al periodo precedente è di tre anni.
1. 32. Saltamartini, Lupi, Toccafondi, Mantovano, Biava, De Camillis, Landolfi, Dima, Laffranco, Pagano, Di Virgilio, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
*1. 14. Binetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
*1. 21. Saltamartini, Lupi, Biava, Mantovano, Toccafondi, De Camillis, Landolfi, Dima, Laffranco, Di Virgilio, Pagano, Frassinetti, Roccella, Renato Farina.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
**1. 7. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
**1. 37. Dal Lago, Maroni, Forcolin, Dussin, Pini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 8. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 25. Polledri, Lupi, Renato Farina, Volontè, Bertolini, Mantovano, Binetti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in caso di presenza di figli minori aggiungere le seguenti: degli anni quattordici.
1. 9. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in caso di presenza di figli minori aggiungere le seguenti: degli anni sedici.
1. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in caso di presenza di figli minori aggiungere le seguenti: , ovvero in caso di opposizione motivata di uno dei coniugi.
1. 28. Renato Farina.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
1. 22. Roccella, Renato Farina.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: due anni e sei mesi.
1. 29. Renato Farina.

(Votazione dell'articolo 1)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Dopo la lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
   b-bis) i coniugi hanno svolto, con esito negativo, un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice di pace ai sensi dell'articolo 322 del codice di procedura civile e in tale sede il giudice di pace ha accertato l'esistenza di una crisi coniugale grave, che non è stato possibile risolvere con tecniche conciliative. Tale accertamento, che è condizione di ammissibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere compiuto dal giudice di pace nell'ambito del procedimento previsto dal citato articolo 322 del codice di procedura civile, su istanza di almeno uno dei coniugi, valendosi dell'opera di un ausiliario scelto tra psicologi, medici o avvocati professionisti, specializzati in problematiche familiari e di mediazione familiare.
1. 03. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. All'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2. Nel caso in cui non vi siano figli minori, i coniugi possono domandare congiuntamente, anche se non sia stata proposta domanda di separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.»
1. 02. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – Dopo l'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – 1. La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale.»
1. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 20. Saltamartini, Lupi, Toccafondi, Mantovano, Biava, De Camillis, Dima, Laffranco, Landolfi, Di Virgilio, Frassinetti, Pagano, Renato Farina.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: salvo motivata resistenza di un coniuge.
2. 21. Renato Farina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Lo scioglimento della comunione tra i coniugi ha effetto rispetto ai terzi solo e dal momento che se ne è fatta annotazione in margine all'atto di matrimonio.
2. 22. Saltamartini, Lupi, Toccafondi, Mantovano, Biava, De Camillis, Dima, Laffranco, Landolfi, Di Virgilio, Frassinetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Lo scioglimento della comunione tra i coniugi ha effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto di matrimonio.
2. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 2)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – (Norme transitorie). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche alle separazioni contenziose i cui procedimenti si sono conclusi, anche con sentenza non definitiva, prima della data di entrata in vigore della presente legge e alle separazioni consensuali i cui procedimenti sono in corso alla medesima data di entrata in vigore, a condizione che i coniugi, prima che ne intervenga l'omologazione, dichiarino concordemente di volersene avvalere.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche alle separazioni consensuali di cui al comma 1 del presente articolo e a quelle di cui è intervenuta l'omologazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il ricorso per la dichiarazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia proposto congiuntamente da entrambi i coniugi ai sensi dell'articolo 4, comma 16, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
2. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. (Disciplina transitoria). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), secondo capoverso, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche alle separazioni contenziose i cui procedimenti si sono conclusi con sentenza, anche non definitiva, e a quelle consensuali di cui è intervenuta l'omologazione prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Ai fini della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), secondo capoverso, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano, altresì, alle separazioni personali i cui procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 04. Perina.

A.C. 1415-C
EMENDAMENTI
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Relatore: COSTA.

N. 5.

Seduta del 26 ottobre 2011

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

ART. 1.

  Sopprimere il comma 2.
1. 7. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale con le seguenti: se è stato rinviato a giudizio.
*1. 609. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale con le seguenti: se è stato rinviato a giudizio.
*1. 621. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in relazione con le seguenti: in merito.
1. 615. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: se risulta esercitata l'azione penale nei confronti con le seguenti: se risulta il rinvio a giudizio.
*1. 608. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: se risulta esercitata l'azione penale nei confronti con le seguenti: se risulta il rinvio a giudizio.
*1. 622. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine della lettera.
**1. 610. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine della lettera.
**1. 623. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*1. 12. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*1. 15. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 114, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero degli atti la cui pubblicazione, anche parziale o per riassunto risulti nociva al procedimento e la cui condizione sia asseverata con ordinanza del pubblico ministero».
1. 24. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il regime di divieto di cui al comma 1 è applicato agli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a comunicazioni per via elettronica».
1. 26. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

  Sopprimere il comma 4.
1. 23. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
  2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari nonché dei provvedimenti di cui all'articolo 268-bis, comma 3. Di tali atti è tuttavia consentita la la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari ovvero dei provvedimenti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis

  Conseguentemente:
   al comma 6, capoverso, aggiungere, in fine, le parole
: o di cui il tribunale non abbia disposto l'acquisizione di cui all'articolo 268, comma 6-ter;
   al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 3, sopprimere il secondo periodo;
   al comma 27, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 10.000;
   al comma 27, lettera g), secondo capoverso, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 20.000;
   al comma 28, capoverso «Art. 25-undecies»:
    comma 1, sostituire le parole: da cinquanta a duecento con le seguenti: da cento a trecento;
    comma 2, sopprimere le parole da: , relativamente fino a: procedura penale;
    comma 2, sostituire le parole: da cinquanta a cento con le seguenti da cento a duecento.
1. 971. Contento.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
  2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari nonché dei provvedimenti di cui all'articolo 268-bis, comma 3. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari ovvero dei provvedimenti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1. 972. Contento.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-ter.
  2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari nonché dei provvedimenti di cui all'articolo 268-bis, comma 3. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari ovvero dei provvedimenti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis

  Conseguentemente, al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1. 970. Contento.

Subemendamento all'emendamento 1. 973.

  All'emendamento 1. 973, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

  Conseguentemente, al comma 27:
   lettera
d), capoverso, sostituire le parole: in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale con le seguenti: di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271 del codice di procedura penale ovvero sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis, del codice di procedura penale;
   lettera
g), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271 del codice di procedura penale ovvero sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis, del codice di procedura penale, la pena è dell'arresto fino a sessanta giorni o dell'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.
0. 1. 973. 1. Ferranti, Samperi, Rossomando, Zaccaria.

  Al comma 6, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «o di cui il tribunale non abbia disposto l'acquisizione di cui all'articolo 268, comma 6-ter»;

  Conseguentemente, al comma 28, capoverso «Art. 25-undecies», comma 2, sopprimere le parole da: , relativamente fino a: procedura penale.
1. 973. Contento.

  Al comma 6, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «o di cui il tribunale non abbia disposto l'acquisizione di cui all'articolo 268, comma 6-ter»;
1. 974. Contento.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni intercettate».

  Conseguentemente, al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4».
1. 959. Scilipoti.

  Sopprimere il comma 8.
*1. 33. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

  Sopprimere il comma 8.
*1. 34. Di Pietro, Palomba.

  Sopprimere il comma 9.
**1. 39. Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

  Sopprimere il comma 9.
**1. 40. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

  Sopprimere il comma 9.
**1. 625. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, alinea, dopo le parole: di altre forme di telecomunicazione aggiungere le seguenti: , delle registrazioni di colloqui tra presenti, nonché di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione.
1. 960. Santelli.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, alinea, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 266-ter. – (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
  2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
  3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.»;
   al comma 10, sopprimere la lettera f).
1. 968. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, alinea, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 266-ter. – (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
  2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
  3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.».
1. 44. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, alinea, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

  Conseguentemente, al comma 10, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero vi procede direttamente ai sensi dell'articolo 256, per qualunque ipotesi di reato e senza necessità di autorizzazione del giudice. L'acquisizione dei dati può essere delegata soltanto ad ufficiali di polizia giudiziaria espressamente indicati nel provvedimento del pubblico ministero e non può essere oggetto di incarico attribuito a consulente tecnico».
1. 639. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, alinea, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.
1. 46. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Lo Moro.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, alinea, dopo le parole: delle conversazioni o comunicazioni aggiungere le seguenti: nonché le registrazioni di colloqui tra presenti e le conversazioni telefoniche effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione, da considerarsi equiparate alle intercettazioni.

  Conseguentemente, al comma 10, capoverso Art. 267, lettera a), capoverso comma 1, alinea, dopo le parole: di conversazioni o comunicazioni telefoniche aggiungere le seguenti: , nonché le registrazioni di colloqui tra presenti e le conversazioni telefoniche effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione, da considerarsi equiparate alle intercettazioni.
1. 957. Siliquini.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, alinea, sostituire le parole: sono consentite con le seguenti: , nonché la registrazione di colloqui tra presenti e di conversazioni telefoniche effettuata da chiunque prenda parte alla comunicazione, da considerarsi equiparata all'intercettazione, sono consentite, a pena di inutilizzabilità, ai sensi dell'articolo 271 del codice di procedura penale, esclusivamente.
1. 958. Iannaccone.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), sopprimere le parole: , usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   medesima lettera, sopprimere le parole:
, atti persecutori.
   dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
    f-bis) reati di usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, turbata libertà degli incanti, atti persecutori;
1. 51. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , e tutti quei reati che, sulla base di fondate considerazioni o di dati di esperienza, sono suscettibili di essere collegati o prodromici rispetto alle attività tipiche della criminalità organizzata. In tale ultimo caso le attività previste dal preambolo del presente articolo sono inutilizzabili solo se non conducono all'accertamento di taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.
1. 47. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , e tutti quei reati che, sulla base di fondate considerazioni o di dati di esperienza, sono suscettibili di essere collegati o prodromici rispetto alle attività tipiche della criminalità organizzata. In tale ultimo caso le attività previste dal preambolo del presente articolo sono inutilizzabili solo se non conducono all'accertamento di taluno dei delitti connessi con la criminalità organizzata.
1. 48. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , e tutti quei reati che, sulla base di fondate considerazioni o di dati di esperienza, sono suscettibili di essere collegati o prodromici rispetto alle attività tipiche della criminalità organizzata.
1. 49. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , maltrattamenti in famiglia; delitti di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale; reati di cui agli articoli 2621 e seguenti del Capo I del Titolo XI del codice civile.
1. 50. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti.
1. 52. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
1. 53. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
1. 54. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , violazione degli obblighi di assistenza familiare.
1. 55. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
1. 56. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
1. 57. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , sottrazione consensuale di minorenni.
1. 58. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , sottrazione di persone incapaci.
1. 59. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , rissa.
1. 60. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , omicidio colposo.
1. 61. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , false comunicazioni sociali.
1. 62. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori.
1. 63. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.
1. 64. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , reati di impedito controllo e false comunicazioni sociali.
1. 65. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , indebita restituzione dei conferimenti.
1. 66. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
1. 67. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.
1. 68. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , operazioni in pregiudizio dei creditori.
1. 69. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , omessa comunicazione del conflitto di interessi.
1. 70. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi.
1. 71. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , formazione fittizia del capitale.
1. 72. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
1. 73. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , infedeltà patrimoniale.
1. 74. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , infedeltà a seguito di dazione o di promessa di utilità.
1. 75. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , aggiotaggio.
1. 76. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , illecita influenza sull'assemblea.
1. 77. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , delitto di false comunicazioni sociali.
1. 78. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
1. 79. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
1. 80. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
1. 81. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
1. 82. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
1. 83. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
1. 84. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.
1. 85. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , rivelazione del contenuto di corrispondenza.
1. 86. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.
1. 87. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , rivelazione del contenuto di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.
1. 88. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , rivelazione del contenuto di documenti segreti.
1. 89. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , rivelazione di segreto professionale.
1. 90. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: ,rivelazione di segreti scientifici o industriali.
1. 91. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , furto.
1. 92. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , invasione di terreni o edifici.
1. 93. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , turbativa violenta del possesso di cose immobili.
1. 94. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , danneggiamento.
1. 95. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 10, capoverso «Art. 266», al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: danneggiamento di sistemi informatici e telefonici;.
1. 96. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , truffa.
1. 97. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , frode informatica.
1. 98. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , insolvenza fraudolenta.
1. 99. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , usura impropria.
1. 100. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , appropriazione indebita.
1. 101. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , rivelazione dei segreti di Stato.
1. 102. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.
1. 103. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.
1. 104. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali.
1. 105. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , peculato mediante profitto dell'errore altrui.
1. 106. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , malversazione a danno dello Stato.
1. 107. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
1. 108. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , corruzione per un atto di ufficio.
1. 109. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , istigazione alla corruzione.
1. 110. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , abuso d'ufficio.
1. 111. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
1. 112. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
1. 113. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
1. 114. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , frode processuale.
1. 115. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , favoreggiamento personale.
1. 116. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , rivelazione di segreti inerenti ad un processo penale.
1. 117. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , patrocinio o consulenza infedele.
1. 118. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
1. 119. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , mancata esecuzione dolosa di sanzione pecuniaria.
1. 120. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , inosservanza di pene accessorie.
1. 121. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , procurata inosservanza di pena.
1. 122. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.
1. 123. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , turbamento di funzioni religiose del culto di una funzione religiosa.
1. 124. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , danneggiamento seguito da incendio.
1. 125. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , attentati alla sicurezza dei trasporti.
1. 126. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni.
1. 127. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
1. 128. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.
1. 129. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
1. 130. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
1. 131. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.
1. 132. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , commercio o somministrazione di medicinali guasti.
1. 133. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , commercio di sostanze alimentari nocive.
1. 134. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
1. 135. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , delitti colposi di danno.
1. 136. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , delitti colposi contro la salute pubblica.
1. 137. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
1. 138. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
1. 139. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
1. 140. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , sostituzione di persona.
1. 141. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
1. 142. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
1. 143. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.
1. 144. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , manovre speculative su merci.
1. 145. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , frode nell'esercizio del commercio.
1. 146. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
1. 147. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , frodi contro le industrie nazionali.
1. 148. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
1. 149. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) delitti di cui al Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. 628. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Se queste avvengano in uno dei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dall'intercettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1.
1. 152. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: potrebbe fino a: del reato per cui si procede con le seguenti: è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.
1. 600. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli di privata dimora.
1. 629. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Nelle stesse situazioni di cui alla prima parte del precedente periodo il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, può disporre l'intercettazione di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni per non oltre quindici giorni.
1. 159. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Negli stessi casi sono consentite le registrazioni di colloqui tra presenti, nonché di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione in accordo e d'intesa con la polizia giudiziaria. Le registrazioni di colloqui tra presenti e di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione in accordo e d'intesa con la polizia giudiziaria sono equiparate alle intercettazioni e ad esse si applica la relativa disciplina».

  Conseguentemente sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 271 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I risultati delle intercettazioni, delle registrazioni di colloqui tra presenti nonché delle registrazioni di cui all'articolo 266, comma 2-bis, non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni di cui agli articoli 267 e 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».
1. 961. Santelli.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Negli stessi casi sono consentite le registrazioni di colloqui tra presenti, nonché di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione. Le registrazioni di colloqui tra presenti e di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione sono equiparate alle intercettazioni e ad esse si applica la relativa disciplina».

  Conseguentemente sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 271 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I risultati delle intercettazioni, delle registrazioni di colloqui tra presenti nonché delle registrazioni di conversazioni telefoniche effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione, non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni di cui agli articoli 267 e 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».
1. 962. Santelli.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Negli stessi casi sono consentite le registrazioni di colloqui tra presenti, nonché di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione. Le registrazioni di colloqui tra presenti e di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione sono equiparate alle intercettazioni e ad esse si applica la relativa disciplina».
1. 963. Santelli.

  Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che deve essere fissata entro trenta giorni dal deposito di cui al comma 4 dell'articolo 268.

  Conseguentemente, al comma 11, lettera d), capoverso «6-ter», primo periodo, sostituire le parole: e non oltre quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 611. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando, Lo Moro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 266-ter. – (Riprese visive). – 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:
   a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
   b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

  2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.   3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.»
*1. 42. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 266-ter. – (Riprese visive). – 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:
   a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
   b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

  2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
  3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.»
*1. 626. Di Pietro, Palomba.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 266-ter. – (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
  2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
  3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.».
1. 627. Di Pietro, Palomba.

  Sopprimere il comma 10.
1. 398. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il pubblico ministero richiede al giudice competente, individuato ai sensi del presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto indica espressamente ed analiticamente, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, gli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'autorizzazione.»;
   b) al comma 2 le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 3 e 4»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Fuori dei casi previsti dal comma 5, quando si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, determinata a norma dell'articolo 4, ovvero per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal giudice per le indagini preliminari per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata, con decreto motivato, dallo stesso giudice per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Quando la durata delle operazioni raggiunge il periodo di tre mesi, la proroga deve essere richiesta al tribunale, che decide in composizione collegiale e valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Le ulteriori e successive proroghe sono date dal giudice per le indagini preliminari. Al raggiungimento di ogni successivo termine trimestrale, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, alle condizioni previste dal presente comma.»;
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal tribunale, che decide in composizione collegiale, per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato di un giudice delegato dal presidente del collegio che ha autorizzato le operazioni. Al raggiungimento di ogni termine trimestrale dall'inizio delle operazioni, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, che valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Il giudice delegato può essere sostituito solo per gravi ragioni, con provvedimento del presidente del collegio, che deve essere immediatamente comunicato al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica.»;
   e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice, con decreto motivato, per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.»;
   f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione o di proroga, trasmette al giudice competente, anche in copia, tutti gli atti di indagine indicati nella richiesta nonché tutti gli altri atti di indagine compiuti ritenuti utili ai fini della decisione.
  5-ter. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Le operazioni possono essere prorogate fino ai termini di durata massima delle indagini preliminari. Al decreto che proroga le operazioni si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo.
  5-quater. Il pubblico ministero procede alle operazioni avvalendosi della polizia giudiziaria e può procedervi anche personalmente. Nel decreto con il quale dispone l'intercettazione, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.
  5-quinquies. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.».
   g) all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-quinquies».
1. 399. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

  Al comma 10, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:

  «1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.»
1. 402. Laganà Fortugno.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, primo periodo, sostituire le parole: nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti con le seguenti: di intercettazione di comunicazioni tra presenti, delle registrazioni di colloqui tra presenti, nonché di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione.
1. 964. Santelli.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, primo periodo, sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera:
   capoverso «1.1», sostituire la parola:
tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
   capoverso «1.2», sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
   alla lettera b), capoverso 2:
   primo periodo, sostituire la parola:
tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
   secondo periodo, sostituire la parola:
tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
   alla lettera
c):
   capoverso 3:

    secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
    terzo periodo, sostituire la parola:
tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
   capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
1. 438. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Piccolo, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Veltroni, Villecco Calipari, Amici, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, primo periodo, sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

  Conseguentemente, al comma 11:
   lettera
c):
    capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola:
tribunale con la seguente: giudice.
    capoverso 5, sostituire la parola:
tribunale con la seguente: giudice;
   lettera
d), capoverso 6-ter:
    primo periodo, sostituire la parola:
tribunale con la seguente: giudice;
    secondo periodo, sostituire la parola:
tribunale con la seguente: giudice;
   lettera
e):
    capoverso 7, sostituire la parola:
tribunale con la seguente: giudice;
    capoverso 7-
bis, secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
1. 165. Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, primo periodo, sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
*1. 612. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, primo periodo, sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
*1. 641. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «e per la richiesta di misure cautelari reali», sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la richiesta di intercettazione di comunicazioni»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede», sono inserite le seguenti «e di intercettazione».
1. 409. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, sopprimere il secondo periodo.
*1. 408. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Lo Moro.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, sopprimere il secondo periodo.
*1. 616. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il pubblico ministero che procede dà notizia della richiesta al procuratore della Repubblica il quale, in caso di dissenso, deve esprimere un parere motivato. In tal caso il pubblico ministero, qualora ritenga di non desistere, trasmette al tribunale la richiesta allegando il parere negativo del procuratore della Repubblica.
1. 620. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: , a pena di inammissibilità fino alla fine del periodo con le seguenti: l'interpello rivolto al procuratore della Repubblica ovvero al procuratore aggiunto o al magistrato appositamente delegati, i quali devono motivare l'eventuale dissenso. Il parere negativo dei predetti soggetti deve essere allegato, a pena di inammissibilità, alla richiesta rivolta al tribunale.
1. 411. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», terzo periodo, sostituire le parole da: ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti fino alla fine del capoverso «1» con le seguenti: vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
1. 617. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», terzo periodo, sostituire le parole: ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti con le seguenti: ricorre almeno uno dei seguenti presupposti.
1. 618. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», terzo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.
*1. 619. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», terzo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.
*1. 955. Ria.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», sopprimere le lettere b) e c).
1. 943. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», sopprimere la lettera b).
*1. 425. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», sopprimere la lettera b).
*1. 426. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
   b) l'intercettazione di una determinata utenza ovvero la ripresa visiva di comportamenti comunicativi in un determinato luogo è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
1. 418. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
sussistano concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede;
1. 969. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1», lettera b), sostituire le parole: concreti elementi con le seguenti: concrete ragioni.
1. 602. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 10, lettera a), sopprimere il capoverso «1.1».
1. 435. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1.1», sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
1. 441. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1.1», aggiungere, in fine, le parole: e non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.
1. 436. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1.1», aggiungere, in fine, le parole: non per mero richiamo alla richiesta del pubblico ministero o ad altri atti del procedimento.
1. 437. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1.2», sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
*1. 439. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1.2», sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
*1. 440. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1.2», sostituire le parole da: il fascicolo fino alla fine del capoverso con le seguenti: gli atti di indagine su cui si fonda la richiesta.
1. 967. Garavini.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1.2», sostituire le parole: fino a quel momento compiuti con le seguenti: necessari per la valutazione della richiesta.
*1. 442. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

  Al comma 10, lettera a), capoverso «1.2», sostituire le parole: fino a quel momento compiuti con le seguenti: necessari per la valutazione della richiesta.
*1. 640. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera a), dopo il capoverso «1.2», aggiungere il seguente:
  
1.3. Le operazioni previste dall'articolo 266 possono essere nuovamente disposte nel corso delle indagini, anche dopo il deposito di cui al comma 4 dell'articolo 268, e secondo le modalità previste dal presente articolo, quando, da altre risultanze di indagine diverse dalle intercettazioni effettuate, emerge la sussistenza dei medesimi elementi che consentono l'effettuazione delle operazioni stesse.
1. 443. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera b), capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole da: contestualmente fino alla fine del capoverso con le seguenti: , che deve essere comunicato immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, le operazioni non possono essere proseguite e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
1. 451. Laganà Fortugno.

  Al comma 10, lettera b), capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole da: tre giorni al tribunale fino a: tre giorni dalla richiesta con le seguenti: ventiquattr'ore al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, entro quarantotto ore dalla richiesta.
1. 453. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 10, lettera b), capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole: tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, con le seguenti: giudice indicato nel comma 1. Il giudice,.
1. 452. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

  Al comma 10, lettera c), capoverso «3», secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
1. 613. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

  Al comma 10, lettera c), capoverso «3», secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
1. 456. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 10, lettera c), capoverso «3», terzo periodo, sostituire la parola: fondamentali con la seguente: rilevanti.
1. 603. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 10, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tutte le proroghe sono disposte con provvedimento monocratico di un giudice componente del collegio che ha autorizzato le operazioni, all'uopo delegato dal presidente del collegio. Il giudice delegato alle proroghe provvede per tutta la durata delle operazioni e può essere sostituito con provvedimento motivato del presidente del collegio.
*1. 642. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tutte le proroghe sono disposte con provvedimento monocratico di un giudice componente del collegio che ha autorizzato le operazioni, all'uopo delegato dal presidente del collegio. Il giudice delegato alle proroghe provvede per tutta la durata delle operazioni e può essere sostituito con provvedimento motivato del presidente del collegio.
*1. 646. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

  Al comma 10, lettera c), capoverso «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuna richiesta di proroga contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati.
1. 462. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 10, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con i seguenti:
  «3-bis. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
  3-bis.1. Nei casi di cui al comma 3-bis, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 3-bis. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.
  3-bis.2. Negli stessi casi di cui al comma 3-bis il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».
*1. 630. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

  Al comma 10, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con i seguenti:
  «3-bis. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
  3-bis.1. Nei casi di cui al comma 3-bis, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 3-bis. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.
  3-bis.2. Negli stessi casi di cui al comma 3-bis il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».
*1. 643. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di criminalità organizzata, di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché agli articoli 416 e 644 del codice penale, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato.
1. 904. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

  Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di criminalità organizzata, di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché all'articolo 644 del codice penale, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato.
1. 581. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

  Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie con le seguenti: l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione all'accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma e 600-quinquies del codice penale, nonché.
1. 583. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie con le seguenti: l'intercettazione è necessaria.
1. 582. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: in relazione ai delitti aggiungere le seguenti: di criminalità organizzata, nonché.
1. 905. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti).
1. 590. Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Rampi, Viola, Zamparutti, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

  Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e all'articolo 416 del codice penale.
*1. 637. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e all'articolo 416 del codice penale.
*1. 644. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e all'articolo 423-bis (incendio boschivo) del codice penale.
1. 591. Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Rampi, Viola, Zamparutti, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina.

  Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale.
1. 592. Realacci, Mariani, Zamparutti.

  Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e agli articoli 600-ter, 600-quater e 600-quater.1 del codice penale.
1. 585. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

  Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: di cui ai commi precedenti.
1. 586. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
1. 902. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

  Al comma 10, sopprimere la lettera f).
*1. 906. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

  Al comma 10, sopprimere la lettera f).
*1. 944. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 10, lettera f), sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:
  «5-bis. Nel corso delle indagini preliminari, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 266, i dati relativi al traffico telefonico, necessari all'accertamento del reato, sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».
1. 907. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

  Al comma 10, lettera f), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tutte le proroghe sono disposte con provvedimento monocratico di un giudice componente del collegio che ha autorizzato le operazioni, all'uopo delegato dal presidente del collegio. Il giudice delegato alle proroghe provvede per tutta la durata delle operazioni e può essere sostituito con provvedimento motivato del presidente del collegio.
1. 941. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 11, lettera c), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole da: il pubblico ministero fino a: attinenti al procedimento con le seguenti: essi sono depositati in segreteria.
1. 942. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 11, lettera c), capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: attinenti al procedimento aggiungere le seguenti: esclusi quelli che possono riguardare altri e diversi filoni di indagine coperti dal segreto istruttorio.
1. 179. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 11, lettera c), capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
1. 945. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

  Al comma 11, lettera d), capoverso «6-bis», sostituire le parole: attinenti al procedimento con le seguenti: e in ogni caso il pubblico ministero può ai fini dell'indagine trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.
1. 177. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 11, lettera d), capoverso «6-bis», sostituire le parole: attinenti al procedimento con le seguenti: previa valutazione del pubblico ministero ai sensi degli articoli 130 e 130-bis.
1. 180. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 11, lettera d), capoverso «6-bis», dopo le parole: all'articolo 268-bis aggiungere le seguenti: nonché sono esclusi quelli che possono riguardare altri e diversi filoni di indagine coperti dal segreto istruttorio.
1. 178. Di Pietro, Palomba.

Subemendamento all'emendamento 1. 1000 del Governo

  All'emendamento 1.1000 del Governo, aggiungere, in fine, la seguente parte consequenziale:

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e):
   capoverso comma «7», primo periodo, sostituire le parole: Il tribunale con le seguenti: Il giudice per le indagini preliminari;
   capoverso comma «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: Il tribunale con le seguenti: Il giudice per le indagini preliminari.
0. 1. 1000. 1. Contento.

  Al comma 11, lettera d), capoverso «6-ter», primo periodo, sostituire le parole: al tribunale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso:
   medesimo periodo, sopprimere le parole:
in camera di consiglio;
   sopprimere l'ultimo periodo.
1. 1000. Governo.

  Al comma 11, lettera d), capoverso «6-ter», primo periodo, sostituire le parole: e non oltre quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 186. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

  Al comma 12, sopprimere il capoverso Art. 268-bis.
1. 914. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 1, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
1. 917. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1. 915. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche per riassunto,.
1. 908. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
1. 916. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 632. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, sopprimere il comma 2.
1. 918. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.
1. 921. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 922. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 919. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: della cui tenuta è responsabile, anche in sede amministrativa e civile, il funzionario di cui all'articolo 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
1. 937. Mario Pepe (Misto-R-A).

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1. 920. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, sopprimere il comma 3.
*1. 605. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, sopprimere il comma 3.
*1. 633. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1. 913. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, sopprimere il comma 4.
1. 634. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 4, premettere le parole: Fermo restando il disposto di cui all'articolo 329, comma 3.
1. 635. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 4, sostituire le parole: possono disporre con le seguenti: dispongono, in tutto o in parte,.
1. 636. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12-bis, capoverso Art. 268-bis, comma 4, sostituire le parole: il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte con le seguenti: può derivare grave pregiudizio per le indagini.
1. 607. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 12, sopprimere il capoverso Art. 268-ter.
1. 926. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-ter, sopprimere il comma 1.
1. 923. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-ter, sopprimere il comma 2.
1. 924. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 12, capoverso Art. 268-ter, sopprimere il comma 3.
1. 925. Di Pietro, Palomba.

  Sopprimere il comma 14.
*1. 191. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

  Sopprimere il comma 14.
*1. 193. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

  Al comma 14, capoverso «1», sostituire le parole da: dei delitti di cui agli articoli 51 fino alla fine del capoverso con le seguenti: di uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 266.
1. 312. Ferranti, Andrea Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

  Al comma 14, capoverso «1», sostituire le parole da: dei delitti di cui agli articoli 51 fino alla fine del capoverso con le seguenti: di uno dei delitti per i quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche.
1. 927. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 14, capoverso «1», sostituire le parole da: dei delitti di cui agli articoli 51 fino a: codice penale, con le seguenti: di tutti i delitti per i quali sono ammesse le intercettazioni.
1. 638. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 14, capoverso «1», dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera a).
1. 308. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera b).
1. 307. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera c).
1. 306. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera d).
1. 305. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera e).
1. 304. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera f).
1. 303. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera f-bis).
1. 302. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera g).
1. 301. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera h).
1. 300. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera i).
1. 299. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera l).
1. 298. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera l-bis).
1. 297. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera m).
1. 296. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera m-bis).
1. 295. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera m-ter).
1. 294. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera m-quater).
1. 292. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a), del presente codice aggiungere le seguenti: , dei reati contro la pubblica amministrazione.
1. 293. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2621 del codice civile,.
1. 259. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2622 del codice civile,.
1. 260. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2624 del codice civile,.
1. 261. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2625 del codice civile,.
1. 262. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2626 del codice civile,.
1. 263. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2627 del codice civile,.
1. 264. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2628 del codice civile,.
1. 265. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2629 del codice civile,.
1. 266. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2629-bis del codice civile,.
1. 267. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2630 del codice civile,.
1. 268. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2632 del codice civile,.
1. 269. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2633 del codice civile,.
1. 270. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2634 del codice civile,.
1. 271. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2635 del codice civile,.
1. 272. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2636 del codice civile,.
1. 276. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2637 del codice civile,.
1. 273. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2638 del codice civile,.
1. 277. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: dei delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo,.
1. 309. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole da: del delitto fino alla fine del capoverso con le seguenti: dei delitti contro la pubblica amministrazione e di quelli previsti dagli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma 600-quinquies, 629, primo comma, 644, 648-bis, del codice penale.
1. 194. Ria, Rao, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 260,.
1. 206. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 261,.
1. 205. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 262,.
1. 207. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 289,.
1. 208. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 316,.
1. 209. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 316-bis,.
1. 210. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 316-ter,.
1. 211. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 318,.
1. 212. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 322,.
1. 213. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 323,.
1. 214. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 326,.
1. 215. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 328,.
1. 216. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 331,.
1. 217. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 374,.
1. 218. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 378,.
1. 219. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 379-bis,.
1. 220. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 380,.
1. 221. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 388,.
1. 222. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 388-ter,.
1. 223. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 389,.
1. 224. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 390,.
1. 225. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 391,.
1. 226. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 405,.
1. 227. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 423-bis.
1. 593. Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Motta, Rampi, Viola, Zamparutti, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 424.
1. 228. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 432.
1. 229. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 433.
1. 230. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 434.
1. 231. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 435.
1. 400. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 437.
1. 232. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 440.
1. 233. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 442.
1. 234. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 443.
1. 235. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 444.
1. 236. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 445.
1. 237. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 449.
1. 238. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 452.
1. 239. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 477.
1. 240. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 480.
1. 241. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 481.
1. 242. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 494.
1. 243. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 495.
1. 244. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 497-bis.
1. 245. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 501,.
1. 246. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 501-bis,.
1. 247. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 514,.
1. 250. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 515,.
1. 248. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 516,.
1. 249. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 517,.
1. 251. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 570,.
1. 252. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 571,.
1. 253. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 572,.
1. 254. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 573,.
1. 255. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 574,.
1. 256. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 588,.
1. 257. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 589,.
1. 258. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies del codice penale con le seguenti: 600-quinquies, 624, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, 624-bis, 628 primo e secondo comma, 629 primo comma, del codice penale, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche quando non ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 80 del citato decreto.
1. 192. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 614.
1. 291. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 615-ter.
1. 289. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti.
1. 290. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 616.
1. 288. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 617.
1. 287. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 617-bis.
1. 286. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 617-ter.
1. 285. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 617-quater.
1. 284. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 617-quinquies.
1. 283. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 617-sexies.
1. 282. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 618.
1. 281. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 619.
1. 280. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 620.
1. 279. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 621.
1. 278. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 622.
1. 275. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 623.
1. 274. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 624.
1. 195. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 633.
1. 196. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 634.
1. 197. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 635.
1. 198. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 635-bis.
1. 199. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 640.
1. 200. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 640-ter.
1. 201. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 641.
1. 202. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 644-bis.
1. 203. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti: , 600-quinquies e 646.
1. 204. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 271 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I risultati delle intercettazioni, delle registrazioni di colloqui tra presenti nonché delle registrazioni di conversazioni telefoniche effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione, non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni di cui agli articoli 267 e 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».
1. 965. Santelli.

  Al comma 16, capoverso «1-bis», sostituire le parole da: il fatto fino alla fine del capoverso con le seguenti: al fatto venga attribuita una diversa qualificazione giuridica che fosse prefigurabile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo.
*1. 322. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

  Al comma 16, capoverso «1-bis», sostituire le parole da: il fatto fino alla fine del capoverso con le seguenti: al fatto venga attribuita una diversa qualificazione giuridica che fosse prefigurabile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo.
*1. 928. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 16, capoverso «1»-bis, dopo la parola: diverso aggiungere le seguenti: e ciò non era prevedibile nel momento in cui è stata disposta l'intercettazione.
1. 320. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 19.
1. 326. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

  Sopprimere il comma 26.
*1. 337. Di Pietro, Palomba.

  Sopprimere il comma 26.
*1. 339. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 26, capoverso 2, sostituire le parole: presidente della corte d'appello con la seguente: giudice.
1. 338. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 26, capoverso 2, dopo le parole: presidente della corte d'appello aggiungere le seguenti: , sentito il giudice.
1. 954. Ria.

  Al comma 26, capoverso 2, sopprimere le parole: particolarmente rilevante.
1. 332. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sopprimere il comma 27.
1. 340. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

  Al comma 27, lettera a), capoverso Art. 379-bis, primo comma, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.
1. 956. Ria.

  Al comma 27, sopprimere la lettera c).
*1. 354. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 27, sopprimere la lettera c).
*1. 358. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», primo comma, sopprimere le parole: o comunque effettuate in sua presenza.
**1. 350. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», primo comma, sopprimere le parole: o comunque effettuate in sua presenza.
**1. 932. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 27, lettera c), capoverso: «Art. 616-bis», primo comma, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: fino a un anno o con la multa da euro 300 a euro 3.000.
1. 353. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 27, lettera c) capoverso «Art. 616-bis», primo comma, sostituire le parole: senza il consenso degli interessati con la seguente: illecito.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, alinea, dopo le parole: La punibilità è aggiungere la seguente: comunque.
1. 352. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera a), dopo la parola: sono; aggiungere le seguenti: effettuate al fine di essere.
*1. 348. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera a), dopo la parola: sono; aggiungere le seguenti: effettuate al fine di essere.
*1. 933. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero sono state eseguite allo scopo di essere utilizzate in tale ambito.
1. 929. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera b), dopo la parola: sono aggiungere la seguente: legittimamente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma, lettera
c), sopprimere le parole: appartenenti all'ordine professionale;
   alla rubrica, premettere le parole: Uso di.
*1. 343. Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

  Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera b), dopo la parola: sono aggiungere la seguente: legittimamente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma, lettera
c), sopprimere le parole: appartenenti all'ordine professionale;
   alla rubrica, premettere le parole: Uso di.
*1. 930. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 27, lettera c), capoverso: «Art. 616-bis», secondo comma, lettera c), sostituire le parole: di cronaca, da giornalisti appartenenti all'ordine professionale con le seguenti: giornalistica, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione.
**1. 347. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 27, lettera c), capoverso: «Art. 616-bis», secondo comma, lettera c), sostituire le parole: di cronaca, da giornalisti appartenenti all'ordine professionale con le seguenti: giornalistica, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione.
**1. 934. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera c), sopprimere le parole: da giornalisti appartenenti all'ordine professionale.
*1. 356. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera c), sopprimere le parole: da giornalisti appartenenti all'ordine professionale.
*1. 935. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera c), sopprimere le parole: appartenenti all'ordine professionale.
1. 931. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   «c-bis) quando il soggetto ritenga utile conservare la documentazione relativa alle riprese o registrazioni di cui al primo comma per l'eventualità della loro utilizzazione nelle situazioni di cui alle precedenti lettere o per altra finalità, anche privata, socialmente apprezzabile».
1. 355. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 27, lettera e), capoverso «Art. 617-septies», secondo periodo, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: aumentata fino a un terzo.
1. 346. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 27, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 20.000.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), secondo capoverso, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.
1. 978. Contento.

  Al comma 27, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 10.000.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), secondo capoverso, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.
1. 977. Contento.

  Al comma 27, lettera g), secondo capoverso, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.
1. 980. Contento.

  Al comma 27, lettera g), secondo capoverso, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 20.000.
1. 979. Contento.

  Sopprimere il comma 28.
1. 364. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 28, capoverso «Art. 25-decies», sostituire le parole: la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote con le seguenti: , in deroga all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, la sanzione pecuniaria fino a cento quote.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso: «Art. 25-undecies», sostituire le parole: da cinquanta a duecento quote con le seguenti: da dieci a cento quote.
1. 363. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 28, sopprimere il capoverso: «Art. 25-undecies».
*1. 366. Zaccaria, Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 28, sopprimere il capoverso: «Art. 25-undecies».
*1. 936. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 28, capoverso «Art. 25-undecies», comma 1, sostituire le parole: da cinquanta a duecento con le seguenti: da cento a trecento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2:
   sopprimere le parole da: , relativamente fino a: procedura penale;
   sostituire le parole: da cinquanta a cento con le seguenti da cento a duecento.
1. 975. Contento.

  Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: giornali quotidiani e i periodici diffusi per via telematica, registrati ai sensi dell'articolo 5.
1. 966. Perina, Della Vedova, Rao.

Subemendamento all'emendamento 1. 1500 della Commissione

  All'emendamento 1. 1500 della Commissione, comma 29, lettera a), sostituire le parole: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell'articolo 5 con le seguenti: operanti esclusivamente come emanazione o espressione di testate giornalistiche a pubblicazione quotidiana o periodica col mezzo della stampa.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, parte consequenziale:
   lettera
d), sostituire le parole: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell'articolo 5 con le seguenti: operanti esclusivamente come emanazione o espressione di testate giornalistiche a pubblicazione quotidiana o periodica col mezzo della stampa;
   lettera
e), sostituire le parole: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell'articolo 5 con le seguenti: operanti esclusivamente come emanazione o espressione di testate giornalistiche a pubblicazione quotidiana o periodica col mezzo della stampa.
0. 1. 1500. 1. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: Internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell'articolo 5.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: Internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell'articolo 5;
   lettera e), capoverso, sostituire le parole: delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: dei siti Internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell'articolo 5.
1. 1500. La Commissione.

  Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica,

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «I siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, sono tenuti a pubblicare, entro 48 ore dalla richiesta, le dichiarazioni o le rettifiche attraverso la creazione, nella pagina principale, di un link appositamente dedicato, con accesso diretto e nel quale le medesime sono conservate, secondo l'ordine di pubblicazione, per un periodo non inferiore a 30 giorni.
  Con deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche grafiche, la metodologia di accesso e i criteri di visibilità rispetto alla notizia cui si riferiscono.»
1. 976. Contento.

  Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   medesimo capoverso, medesima lettera, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:
Per i siti informatici diversi da quelli previsti nel periodo precedente, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, il quale agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, che non è valida se inoltrata con mezzi per cui non sia possibile verificarne l'effettiva ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica quei contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un terzo contenuto principale. Qualora ragioni tecniche ostino alla pubblicazione di una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all'autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui fa riferimento;
   lettera d):
   sostituire le parole:
siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma con le seguenti: contenuti diffusi sulla rete internet, e sesto comma;
   sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma con le seguenti: i contenuti diffusi sulla rete internet, quinto e sesto comma;
   lettera e), capoverso, sostituire le parole: o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, con le seguenti: o il soggetto che ha pubblicato i contenuti sulla rete internet;
   dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f)
il sesto comma è sostituito dal seguente:
  «La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per i contenuti diffusi sulla rete internet, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 5 e purché la gestione del sito internet non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito internet gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere comunicazioni e richieste di rettifica».
1. 950. Cassinelli, Palmieri, Scandroglio, Barbareschi.

  Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5;
   lettera
e), capoverso, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
*1. 910. Zaccaria, Giulietti, Levi, Corsini, Colombo, Pollastrini, Concia, Laganà Fortugno, De Biasi, Sarubbi.

  Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5;
   lettera
e), capoverso, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
*1. 911. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

  Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica registrati come testate editoriali ai sensi di legge.
1. 990. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

  Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
d), dopo le parole: per via telematica ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5;
   lettera
e), capoverso, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
*1. 369. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
d), dopo le parole: per via telematica ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5;
   lettera
e), capoverso, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
*1. 912. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 29, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f)
il sesto comma è sostituito dal seguente:
  «La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 5.000 per i contenuti pubblicati sulla rete informatica da parte di redazione di una testata giornalistica registrata presso la cancelleria del tribunale. Per i contenuti pubblicati sulla rete internet, purché non gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale, ovvero per i contenuti che non sono stati rimossi dal relativo provider di servizi Internet (ISP), la sanzione amministrativa va da euro 500 a euro 2.500. Nel caso in cui il Garante per la protezione dei dati personali rigetti l'istanza di oscuramento, l'utente che l'ha promossa è punito con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500».
1. 982. Vaccaro.

  Sopprimere il comma 31.
*1. 371. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

  Sopprimere il comma 31.
*1. 378. Di Pietro, Palomba.

  Sopprimere il comma 31.
*1. 379. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

  Sopprimere il comma 32.
**1. 380. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

  Sopprimere il comma 32.
**1. 382. Di Pietro, Palomba.

  Sopprimere il comma 32.
**1. 384. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 32, capoverso Art. 6-bis, sopprimere il secondo periodo.
1. 381. Di Pietro, Palomba.

  Sostituire il comma 34 con il seguente:
  34. Al fine di contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce procedure centralizzate per il noleggio periodico delle attrezzature necessarie alle operazioni di intercettazione, nonché per l'assegnazione alle Procure della Repubblica richiedenti. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
1. 388. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

  Al comma 34, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'efficacia del decreto di cui al presente comma è sospesa fino all'espressione di parere motivato da parte delle Commissioni parlamentari competenti, cui esso viene trasmesso tempestivamente. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono nel termine di 15 giorni.
1. 387. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

  Sopprimere il comma 36.
1. 389. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Sopprimere il comma 38.
*1. 390. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

  Sopprimere il comma 38.
*1. 700. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Sopprimere il comma 38.
*1. 939. Di Pietro, Palomba.

  Al comma 38, capoverso «h-bis)», sostituire le parole: terzi estranei, che non rilevano con le seguenti: soggetti estranei all'indagine e manifestamente irrilevanti.
1. 391. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Sopprimere il comma 39.
*1. 392. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

  Sopprimere il comma 39.
*1. 940. Di Pietro, Palomba.

  Sostituire il comma 39 con il seguente:
  39. Le disposizioni della presente legge non si applicano in nessun caso ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano a trovare applicazione fino al termine del procedimento le disposizioni precedentemente vigenti.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 40, 41 e 42.
1. 393. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

  Sostituire il comma 39 con il seguente:
  39. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 40 e 41.
1. 394. Di Pietro, Palomba.

  Sostituire il comma 39 con il seguente:
  39. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
1. 395. Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Sopprimere il comma 40.
1. 396. Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

  Al comma 41, primo periodo, sostituire le parole: decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: non prima di tre anni e comunque all'esito della completa informatizzazione del processo penale e dell'adeguamento della pianta organica dei magistrati ordinari e del personale giudiziario.
1. 397. Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.