Relatori: SANTELLI, per la I Commissione; ANGELA NAPOLI, per la II Commissione.
N. 2.
Seduta del 31 maggio 2012
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti dichiarati inammissibili e quelli votati)
ART. 2.
(Trasparenza dell'attività amministrativa).
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Le presenti disposizioni non si
applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2-ter. Gli articoli 241, 242 e 243 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai citati articoli mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati di cui al comma 2-bis.
2. 280. Mariani, Lo Moro, Cilluffo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzarne e rielaborarne, anche a fini statistici, il contenuto. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica sul proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. 257. Vassallo.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché contenere, per le ipotesi di attività discrezionale, la completa rappresentazione di tutte le alternative decisorie prospettabili da parte della pubblica amministrazione procedente e una analisi dei costi e dei benefici per ciascuna delle suddette alternative».
2. 0252. Mantovano, Costa.
ART. 3.
(Trasparenza delle attribuzioni di posizioni dirigenziali).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 1 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.
3. 250. Melchiorre, Tanoni.
(Votazione dell'articolo 3)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. Dopo l'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
Art. 6-bis. – (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in ogni caso di conflitto di interessi.
2. I soggetti di cui al comma 1, prima della conclusione del procedimento, rendono personalmente all'amministrazione di appartenenza una dichiarazione scritta, con la quale attestano che, per tutto il corso del procedimento, non si sono verificate in capo ad essi situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi tipo in relazione al procedimento medesimo. Le pubbliche amministrazioni forniscono adeguata pubblicità a tali dichiarazioni con le forme di cui all'articolo 26.
3. 0250. Mantovano, Costa.
ART. 4.
(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Tutto il personale operante presso gli uffici di cui al comma 2 non può esercitare l'industria o il commercio né svolgere attività professionale. Anche se non dipendente di una pubblica amministrazione, è tenuto al rispetto del codice di comportamento di cui all'articolo 54. Il dirigente dell'ufficio competente per la gestione del personale vigila sul rispetto delle previsioni di questo articolo. In caso di violazione, propone l'avvio del procedimento disciplinare o propone al vertice politico la revoca dell'incarico.
02. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 5-bis e 6 sono abrogati. Gli incarichi conferiti in base ai suddetti commi cessano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e non possono essere rinnovati.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Sono comunque definite specifiche norme di comportamento per il personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, e al personale addetto a funzioni ispettive e all'attività contrattuale.».
4. 15. Melis, Zaccaria, Ferranti, Bressa, Giovanelli.
Subemendamento all'emendamento 4.600 del governo
All'emendamento 4.600 del Governo, parte consequenziale, comma 2-bis, capoverso ART. 54, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e che comunque preveda il divieto per tutti i dipendenti pubblici di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
0. 4. 600. 300. Le Commissioni.
Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
0a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.»;
0b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.»;
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 54. – 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in Conferenza Unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qual volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un Codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice è adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio Organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 3. A tali fini, la CIVIT definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici ed organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.».
2-ter. Il codice di cui al comma 2-bis è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2-quater. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 35-bis. – (Prevenzione del fenomeno corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) – 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a posti di pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.».
4. 600. Governo.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: , al comma 7 aggiungere le seguenti: e al comma 9.
4. 290. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti».
4. 16. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attestazione della avvenuta verifica della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse».
4. 295. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 14, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzarne e rielaborarne, anche a fini statistici, il contenuto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto».
4. 250. Vassallo.
Al comma 1, lettera d), capoverso 16-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.
4. 17. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.
Al comma 2, sopprimere la parola: non.
4. 18. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.
(Votazione dell'articolo 4)
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4. 0600 (nuova formulazione) del Governo
All'articolo aggiuntivo 4. 0600 (nuova formulazione) del Governo, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o siano stati candidati agli stessi incarichi.
0. 4. 0600. 1. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.
All'articolo aggiuntivo 4. 0600 (nuova formulazione) del Governo, comma 2, lettera c), dopo le parole: in ogni caso aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
0. 4. 0600. 2. Vassallo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali). – 1. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione e della prevenzione dei conflitti di interesse il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a rivedere la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei soggetti di diritto privato in controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, nonché a rivedere la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire una disciplina organica dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riguardo per quelli, da attribuire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, ai fini della garanzia della massima imparzialità dei titolari degli incarichi nello svolgimento delle loro funzioni e ai fini della prevenzione dei fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione;
b) prevedere in modo esplicito i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, nonché per coloro che, per un adeguato periodo di tempo, non inferiore ai tre anni, antecedente al conferimento, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in imprese sottoposte a regolazione, a controllo o a contribuzione economica da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
c) disciplinare i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un adeguato periodo di tempo, non inferiore ai tre anni, antecedente al conferimento, abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico, abbiano rivestito incarichi pubblici elettivi o siano stati candidati agli stessi incarichi, escludendo in ogni caso il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o incarichi pubblici elettivi, nel periodo immediatamente precedente al conferimento dell'incarico, comunque non inferiore ai tre anni. I casi di non conferibilità vanno graduati in rapporto alla rilevanza degli incarichi di carattere politico svolti e all'ente di riferimento.
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:
1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche esterni, nelle pubbliche amministrazioni che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
2) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie locali;
3) gli amministratori di enti pubblici e di soggetti di diritto privato in controllo pubblico;
e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o non, presso imprese private sottoposte a regolazione, a controllo o a contribuzione economica da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'impresa o l'attività professionale è soggetta a regolazione o a contribuzioni economiche da parte dell'amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.
4. 0600.(nuova formulazione). Governo.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. L'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
Art. 9. – (Intervento dei portatori di interessi nel procedimento). – 1. Le persone fisiche portatrici di propri interessi individuali e i loro rappresentanti legali o volontari, i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati in conformità alle disposizioni normative di settore, nonché i soggetti portatori di interessi pubblici in qualsiasi forma costituiti, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo in ogni sua fase sino alla decisione finale.
2. L'intervento nel procedimento amministrativo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, in particolare di imprese, persone giuridiche, portatori di interessi particolari altrui o gruppi di interesse, per i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, è disciplinato con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento indica le modalità di partecipazione e te forme di interlocuzione con le amministrazioni procedenti in ordine all'intervento di cui al presente comma, con garanzie elevate di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Le regioni e gli enti locali si conformano al principio di differenziazione delle modalità partecipative di cui al presente comma, nell'ambito delle rispettive competenze, disciplinando la materia ai sensi dell'articolo 29. Nelle more dell'adozione delle misure normative di cui al presente comma, si applica la disciplina di cui al comma 1.
4. 0250. Mantovano, Costa.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».
4. 0251. Mantovano, Costa.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. L'adozione finale degli atti di cui al comma 1 deve in ogni caso essere preceduta da una consultazione pubblica che consenta a tutti gli interessati di esprimersi con osservazioni scritte sullo schema di atto elaborato nel corso del procedimento dalle amministrazioni competenti. La consultazione pubblica può svolgersi anche in forma telematica.
4. 0252. Mantovano, Costa.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. All'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Il procedimento di annullamento d'ufficio sia avvia senza deroghe quando l'amministrazione competente per l'autotutela ha notizia di circostanze di fatto tali da far ragionevolmente ipotizzare che l'illegittimità del provvedimento di primo grado si correla, direttamente o indirettamente, a fatti di corruzione nell'attività amministrativa.
1-ter. Le pubbliche amministrazioni dispongono in ogni caso l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi definitivamente annullati in sede giurisdizionale, anche nei casi in cui la parte vittoriosa nel giudizio ha volontariamente rinunciato al ricorso o agli effetti della sentenza di annullamento.
1-quater. I provvedimenti di annullamento d'ufficio sono trasmessi dalle amministrazioni competenti, in via telematica, alla Corte dei conti;
al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il procedimento di convalida non può essere avviato nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter».
4. 0253. Mantovano, Costa.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. 1. All'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) «per “interessati”, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo richiedano l'accesso».
2. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è abrogata;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le singole pubbliche amministrazioni consentono l'accesso a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse».
3. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, le parole «deve essere motivata. Essa» sono soppresse.
4. 0254. Mantovano, Costa.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il Segretario comunale esprime il parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il parere non è vincolante.
4. 0256. Mantovano, Costa.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:
Art. 147-bis. – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il controllo di regolarità tecnico-amministrativa e contabile si esercita nella fase preventiva della formazione della deliberazione mediante i pareri di cui all'articolo 49.
2. Per i restanti atti amministrativi, la sottoscrizione del responsabile di servizio attesta la regolarità tecnico-amministrativa. Il controllo preventivo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni di spesa. La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene espressa dal Segretario comunale preventivamente all'adozione sulle determinazioni di impegno di spesa, sugli atti; di diminuzione dell'entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti, che superino i parametri di riferimento stabiliti in base alla dimensione dell'ente. Inoltre detto controllo ricade sugli atti amministrativi concernenti le procedure assunzionali.
4. 0258. Mantovano, Costa.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. All'articolo 196 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'Ente. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di Comuni il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico finanziario ed al Segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.
4. 0259. Mantovano, Costa.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
a) tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
c) tra i Segretari comunali e provinciali privi di sede che abbiano seguito un percorso formativo specialistico.
4. 0260. Mantovano, Costa.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – 1. Il Governo è delegato a emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi.
4. 0261. Mantovano, Costa.
ART. 5.
(Introduzione dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: o diffamazione con le seguenti: , diffamazione ovvero ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
5. 250. Sisto.
Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: o riferisce con le seguenti: all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico;
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
a) al comma 2, sostituire le parole: fino alla contestazione dell'addebito disciplinare con le seguenti: sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
2-ter. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241».
5. 600. Governo.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).
Sopprimerlo.
6. 250. Mantovano, Costa.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. – (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti conto terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
*6. 1. Vitali, Contento.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. – (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti conto terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
*6. 252. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. – (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti conto terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
*6. 253. Rao.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) trasporto transfrontaliero di rifiuti;
6. 251. Melchiorre, Tanoni.
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
Al comma 1, dopo le parole: 319-ter aggiungere le seguenti: 319-quater
7. 251. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Princìpi generali per regioni ed enti locali).
Subemendamenti all'emendamento 8. 600 del Governo
All'emendamento 8.600 del Governo, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
Conseguentemente:
al comma 2, alinea, dopo le parole: attraverso intese aggiungere le seguenti: , secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,.
al comma 3, dopo le parole: attraverso intese aggiungere le seguenti: , secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,.
0. 8. 600. 1. Zeller, Brugger.
All'emendamento 8.600 del Governo, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
0. 8. 600. 2. Zeller, Brugger.
All'emendamento 8.600 del Governo, comma 2, alinea, dopo le parole: attraverso intese aggiungere le seguenti: , secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,.
Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: attraverso intese aggiungere le seguenti: , secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
0. 8. 600. 3. Zeller, Brugger.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. – (Prevenzione della corruzione nelle Regioni, negli enti locali, negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo). – 1. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza Unificata, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015 e alla sua trasmissione alla Regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 4 della presente legge.
3. Attraverso intese in Conferenza Unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.
8. 600. Governo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. – (Principi generali per regioni ed enti locali). – 1. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi gli enti locali, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, avviene nel rispetto dei loro statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
8. 2. Zeller, Brugger.
Al comma 1, sopprimere le parole: , compatibilmente con le disposizioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione in materia,
8. 250. Lanzillotta.
(Votazione dell'articolo 8)
ART. 9.
(Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20).
Al comma 1, al capoverso 1-sexies, premettere il seguente:
«01-sexies. Sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti anche negli amministratori e i dipendenti delle società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, quando essi possiedano la maggioranza del capitale sociale o comunque ne esercitino il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. L'articolo 16-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è abrogato.»
9. 250. Vassallo.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-sexies.
9. 251. Sisto.
Al comma 1, capoverso 1-sexies, dopo le parole: altra utilità aggiungere la seguente: patrimoniale.
9. 252. Sisto.
(Votazione dell'articolo 9)
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. – 1. All'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Le stazioni appaltanti destinatarie di delibere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che accertano l'esistenza di cause di illegittimità o di irregolarità, avviano il riesame dei provvedimenti adottati, comunicando all'Autorità nonché ai soggetti interessati l'esito del riesame. Nel caso in cui la stazione appaltante si discosti dalle indicazioni fornite dall'Autorità, la stessa è tenuta a motivare adeguatamente. Resta salva la facoltà dell'Autorità di ricorrere in giudizio avverso il provvedimento confermativo della stazione appaltante».
9. 07. Mariani, Ferranti.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. – 1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’«Anagrafe unica» delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla «Anagrafe unica», e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. È istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti iscritte nella Anagrafe unica di cui al comma 1. Il sistema di qualificazione assicura che ciascuna stazione appaltante sia in grado di gestire il proprio sistema di approvvigionamento in modo trasparente, efficiente ed efficace in relazione ad una determinata classe di importo del contratto e alla complessità dell'appalto. Esso si basa su una valutazione della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti effettuata, tra l'altro, sulla base dei seguenti criteri: organizzazione della stazione appaltante, capacità della struttura tecnica e del personale, sistemi di controllo interno, procedure utilizzate, iniziative anticorruzione adottate, contesto ambientale, misure di contrasto del lavoro nero e controllo dei subappalti. Il sistema di qualificazione assicura, altresì, la introduzione di modelli organizzativi per la gestione del ciclo dei contratti pubblici mediante sistemi qualità conformi alle norme UNI EN della serie ISO 9000. Il Governo è autorizzato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni idonee a rendere operativo il sistema di qualificazione. Con le medesime disposizioni sono individuati i casi in cui le stazioni appaltanti provvedono ad acquisire lavori servizi e forniture, attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
9. 08. Mariani, Ferranti.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. – (Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78). – 1. L'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, è sostituito dal seguente:
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono avviare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di concreta notizia di danno, acquisita anche con le forme della pubblicità previste dalla legge, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi previsti dall'articolo 7, ultimo periodo, della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, decorre dall'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Qualunque atto istruttorio posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere, sino all'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del pubblico ministero, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide, ai sensi dell'articolo 58 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nel termine di sessanta giorni dall'istanza di fissazione dell'udienza. Il pubblico ministero deposita le sue conclusioni entro venti giorni prima dell'udienza. Dopo l'esercizio dell'azione di responsabilità, le parti possono proporre l'eccezione di nullità nei modi e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del citato regio decreto n. 1038 del 1933.
9. 0250. Vassallo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. – (Norma di interpretazione autentica). – 1. L'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, si interpreta nel senso che, fermo restando che il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale, il giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'immagine può essere promosso dalle procure regionali della Corte dei conti nei casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, nonché nei casi in cui, ai sensi dello stesso articolo 7 della legge 27 marzo 2011, n. 97, le Procure ricevano la comunicazione prevista dall'articolo 129, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
9. 06. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Cilluffo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro, Picierno.
ART. 10.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).
Sopprimerlo.
10. 9. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 10. – (Introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.
Art. 6-ter. – 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva».
2. La rubrica del capo II del titolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità».
Art. 10-bis. – (Ambito applicativo dell'articolo 6-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in forza di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica.
Art. 10-ter. – (Modifica all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis del presente testo unico».
Art. 10-quater. – (Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o per i quali tale dichiarazione risulti non veritiera».
Art. 10-quinquies. – (Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533). – 1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
Art. 10-sexies. – (Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18). – 1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 del presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
Art. 10-septies. – (Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18). – 1. Dopo il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:
«Ogni candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 4-bis della presente legge. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente».
10. 10. Di Pietro, Donadi, Palomba, Favia, Borghesi, Evangelisti.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 10. – (Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia). – 1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
2. Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi 1 e 2, emessi nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in carica, sono comunicati al Parlamento europeo per la pronuncia della decadenza.
4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 o 2 è nulla».
Art. 10-bis. – (Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato o di senatore). – 1. Al capo II del titolo II del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità»;
b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato i soggetti nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
2. Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi 1 e 2, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.
4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla».
2. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo le parole: «non si trovano in alcuna delle condizioni» sono inserite le seguenti: «di incandidabilità previste dall'articolo 6-bis e».
Art. 10-ter. – (Princìpi in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali). – 1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – (Ulteriori disposizioni di principio in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità). – 1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, sulla base dei seguenti principi fondamentali:
a) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della regione per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
2) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
3) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
4) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
b) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della Regione per i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
1) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) sono stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
3) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali, per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente, sulla base dei princìpi fondamentali di cui al comma 1 del presente articolo».
Art. 10-quater. – (Delega al Governo per la modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori locali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, di cui alla presente legge, ai componenti delle assemblee elettive e delle giunte, nonché ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, sulla base dei seguenti prìncipi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:
1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
2) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
3) riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
4) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
b) prevedere che la medesima disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità si applica ai soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:
1) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) sono stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
3) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
c) prevedere che per tutti gli effetti disciplinati dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.
10. 11. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba, Borghesi, Evangelisti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. – (Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo). – 1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato emesso un decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata disposta una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva, quando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;
b) estorsione (articolo 629 del codice penale) e usura (articolo 644 del codice penale);
c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale);
d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);
e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
2. Non possono altresì ricoprire incarichi di governo i soggetti per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:
a) è stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sono stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) sono stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui ai citati commi 1 e 2 intervengono successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 5.
5. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
10. 13. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sostituire le parole da: un anno fino a: divieto di ricoprire le cariche con le seguenti: tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico compilativo della vigente normativa in materia di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità per le cariche di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di componente delle giunte e dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché.
10. 266. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 31 dicembre 2012.
10. 259. Ferranti.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
*10. 253. Melchiorre, Tanoni.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
*10. 254. Lanzillotta.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
*10. 258. Ferranti.
Al comma 1, sostituire le parole: testo unico con la seguente: codice.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: testo unico con la seguente: codice.
10. 251. Ria.
Al comma 1, dopo le parole: normativa in materia di incandidabilità aggiungere le seguenti: e di ineleggibilità.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: di incandidabilità alle elezioni con le seguenti: di incandidabilità e di eleggibilità alle elezioni;
alla rubrica, dopo la parola: incandidabilità aggiungere le seguenti: , di ineleggibilità.
10. 12. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di consigliere di amministrazione e di presidente delle società per azioni partecipate dallo Stato e da altri enti pubblici.
10. 256. Lanzillotta.
Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: temporaneamente.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera b), sopprimere la parola: temporaneamente;
sopprimere la lettera c).
*10. 1. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: temporaneamente.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera b), sopprimere la parola: temporaneamente;
sopprimere la lettera c).
*10. 2. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 2, lettera a), dopo la parola: candidabili aggiungere le seguenti: alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo la parola: candidabili aggiungere le seguenti: alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,
10. 267. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: riportato condanne aggiungere le seguenti: anche non.
10. 255. Lanzillotta.
Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: ovvero con le seguenti: e, se del caso,
10. 268. Paolini, Follegot, Nicola Molteni, Lussana, Isidori.
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, con le seguenti: , ai fini dell'applicazione dell'incandidabilità, l'equiparazione della sentenza emessa.
10. 260. Di Pietro, Palomba, Donadi, Favia, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) prevedere il divieto di ricoprire cariche di governo per coloro che si trovino nelle medesime condizioni che determinano l'incandidabilità di cui alle lettere a) e b) e disciplinare, altresì, l'applicazione dei principi di cui alle lettere d) e m).
10. 263. Di Pietro, Palomba, Donadi, Favia, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere altresì che nell'Anagrafe degli amministratori locali e regionali, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia fatta menzione delle condanne emesse dalla Corte dei conti ai sensi degli articoli 63, comma 1, e 248, comma 5.
10. 265. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 2, sopprimere la lettera h).
10. 261. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) con le seguenti: prevedere per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a), b).
10. 262. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: determinate da sentenze aggiungere le seguenti: anche non.
10. 257. Lanzillotta.
Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 66 della Costituzione per le cariche di deputato e senatore.
10. 252. Ria.
Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
n) prevedere la sanzione della decadenza dai contributi e dalle risorse pubbliche a qualunque titolo erogati per i partiti, movimenti politici nonché formazioni e liste civiche ove presentino candidature in violazione delle disposizioni in materia di incandidabilità.
10. 264. Di Pietro, Donadi, Favia, Palomba, Borghesi, Evangelisti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. In attesa dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, si applica ai candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale il regime di incandidabilità previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni.
10. 250. Mantini, Tassone.
(Votazione dell'articolo 10)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. – (Disposizioni in materia di ineleggibilità di coloro che rivestono le cariche di deputato, di senatore o di membro italiano del Parlamento europeo). – 1. Chi ricopre la carica di deputato o senatore non è eleggibile alle cariche seguenti:
a) sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
b) presidente di giunta provinciale;
c) presidente di giunta regionale;
d) membro italiano del Parlamento europeo.
2. I membri italiani del Parlamento europeo non sono eleggibili alle cariche seguenti:
a) deputato o senatore della Repubblica italiana;
b) presidente di giunta regionale;
c) presidente di giunta provinciale;
d) sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
10. 0250. Di Pietro, Palomba, Donadi, Favia, Borghesi, Evangelisti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. – (Razionalizzazione delle spese di funzionamento). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della società CONSIP Spa, predispone, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 569, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un piano di razionalizzazione della spesa volto all'ottimale utilizzo delle risorse necessarie al funzionamento degli apparati amministrativi statali centrali e periferici.
2. Il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 è redatto secondo princìpi di efficienza, di razionalità e di economicità, in modo da assicurare la complessiva e graduale riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni interessate, ivi comprese le spese di amministrazione generale.
3. Il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, definito e approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, compresi il Ministero della difesa e il Ministero degli affari esteri compatibilmente con le loro esigenze istituzionali, acquistano tutti i beni e i servizi necessari al loro funzionamento aderendo alle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, ovvero facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 4, la società CONSIP Spa, entro il 31 dicembre 2012, provvede a potenziare l'offerta di beni e di servizi disponibili sul MEPA.
10. 026. Giovanelli, Andrea Orlando.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. – (Gestione commissariale delle emergenze). – 1. I commissari di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili.
2. Le strutture deputate ad affrontare l'emergenza si avvalgono di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con riferimento al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.
3. Al fine di disporre delle dotazioni necessarie ad affrontare le eventuali emergenze, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Dipartimento», adotta atti di programmazione annuale e, sulla base degli stessi, conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
4. Al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Dipartimento, la società Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP Spa), d'intesa con il medesimo Dipartimento, predispone un'apposita area del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
5. Il ricorso al MEPA da parte del Dipartimento è strumentale all'acquisizione di beni e di servizi non ricompresi negli accordi quadro stipulati ai sensi del comma 3.
10. 027. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. – 1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
Art. 76. – (Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali). – 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.
2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.
3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.
5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito internet, con dominio .pro no e facilmente accessibile.
6. Nel sito internet di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:
a) il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita;
b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
d) il titolo di studio o la professione esercitata;
e) la retribuzione netta lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;
f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;
g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;
h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo staff, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;
i) gli atti presentati con il relativo iter;
l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.
7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito internet di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 012. Giovanelli, Fontanelli.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. – (Delega al Governo in materia di economicità e trasparenza nell'esecuzione delle opere pubbliche). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni volte ad accrescere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche nonché l'efficacia delle procedure di controllo per il contrasto della corruzione in tale settore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 3.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunziano entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salve le competenze ad esso spettanti in materia di reti infrastrutturali d'interesse nazionale, di funzioni di vigilanza e di controllo sulla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di valore superiore all'importo previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
1) l'obbligo, a carico dell'amministrazione procedente, di trasmettere al Ministero la documentazione necessaria per il controllo dell'idoneità della progettazione, dell'adeguatezza delle previsioni di spesa, della correttezza delle procedure di svolgimento delle gare per la loro esecuzione e delle fasi della loro realizzazione e collaudo, fermi restando i controlli di legittimità e contabili previsti dall'ordinamento;
2) l'attribuzione al Ministero della facoltà di chiedere l'integrazione della documentazione trasmessa e di formulare rilievi motivati;
3) l'attribuzione al Ministero del potere di eseguire verifiche e accertamenti, anche nel corso dell'esecuzione dell'opera ed entro un anno dalla data del suo collaudo, avvalendosi, ove necessario, del concorso di altre amministrazioni, compreso il Corpo della guardia di finanza;
b) predisposizione di metodi e strumenti per la comparazione dei costi delle opere pubbliche di cui alla lettera a), articolati in forme sintetiche secondo le diverse tipologie di opere e analiticamente per le diverse categorie di costi di realizzazione, nonché su base territoriale;
c) predisposizione di un sistema di controllo della durata delle opere pubbliche di cui alla lettera a), mediante la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle informazioni concernenti la loro utilizzazione, il loro stato, gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti, la demolizione o il rifacimento integrale delle medesime;
d) previsione della rotazione nella titolarità degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale e periferica delle infrastrutture e dei trasporti, attinenti alla programmazione e alla realizzazione delle opere pubbliche, all'affidamento degli appalti e allo svolgimento delle gare, con una durata massima non superiore a un quadriennio, non immediatamente rinnovabile, per la permanenza nel medesimo incarico o sede.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, con la procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive delle disposizioni del medesimo decreto legislativo.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, in materia di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conseguenti all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
10. 06. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. – (Regime delle incompatibilità per i dirigenti pubblici). – 1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 1 avviene tenendo conto:
a) dell'esperienza professionale già maturata;
b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;
c) del principio di rotazione.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo.
10. 09. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. – (Arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni). – 1. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei princìpi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.
2. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra dirigenti dello Stato. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra dirigenti dello Stato.
3. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.
10. 07. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. – (Avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi). – 1. Sono avocati allo Stato, quali profitti politici illegittimi, gli incrementi patrimoniali non giustificati dalla normale attività parlamentare, amministrativa o professionale, conseguiti a decorrere dal 1o gennaio 2006 da chi ha ricoperto dopo tale data una delle seguenti cariche:
a) ministro o sottosegretario di Stato;
b) senatore o deputato della Repubblica;
c) sindaco di una città capoluogo di provincia o presidente del consiglio provinciale o regionale o presidente della giunta provinciale o regionale;
d) assessore nelle amministrazioni dei comuni capoluoghi di provincia o nelle amministrazioni provinciali o regionali;
e) presidente, commissario o direttore generale di enti pubblici statali o parastatali o di enti pubblici economici, e in genere, chiunque abbia conseguito profitti illeciti valendosi della carica politico-amministrativa rivestita.
2. I soggetti nei confronti dei quali si procede per avocazione allo Stato di profitti politici illegittimi possono offrire la prova della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali eccedenti la misura della loro normale attività parlamentare, amministrativa o professionale di cui al comma 1.
3. Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali si deve tener conto dell'entità dell'attività svolta, della situazione patrimoniale e familiare alla data dell'accertamento rapportata alla situazione che i soggetti stessi avevano alla data del 1o gennaio 2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, nonché della natura e delle dimensioni dell'impresa o della società, del lavoro svolto e dei capitali investiti.
4. A carico dei soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), si procede d'ufficio.
5. I soggetti sottoposti all'accertamento sono invitati a depositare presso la sezione specializzata del Tribunale del circondario presso cui hanno la residenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la descrizione dettagliata del proprio patrimonio, corredata dai relativi atti, titoli o documenti, e comprendente:
a) i beni da loro posseduti alla data del 1o gennaio 2006 e quelli posseduti alla data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui al comma 1;
b) i beni che nel corso del periodo successivo alla data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui al comma 1 sono stati acquistati o comunque ricevuti, specificando, per ciascuno di tali beni, la rispettiva provenienza e l'eventuale trasferimento a terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.
6. Per l'accertamento degli incrementi patrimoniali che interessano i soggetti indicati al comma 1, lettere d) ed e), si procede su richiesta motivata e firmata anche di privati cittadini, inviata al presidente della sezione specializzata del tribunale competente a decidere.
10. 01. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
ART. 11.
(Modifica all'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
(Votazione dell'articolo 11)
ART. 12.
(Norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. – (Incarichi dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato). – 1. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
2. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato:
a) possono assumere incarichi nei soli casi espressamente previsti dalla legge;
b) sono collocati in posizione di fuori ruolo se gli incarichi sono attinenti agli interessi dell'amministrazione di appartenenza ovvero in quanto, per un interesse dell'amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato ad una specifica categoria di magistrati, ovvero ad avvocati o procuratori dello Stato;
c) qualora siano chiamati a ricoprire incarichi consentiti dalla legge per i quali non è espressamente previsto il collocamento in posizione di fuori ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni;
d) possono essere autorizzati, di anno in anno, a rimanere in servizio presso l'amministrazione di appartenenza solo se l'incarico consiste in un'attività di consulenza che non crea pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio; non possono essere in ogni caso autorizzati a rimanere in servizio se l'incarico implica lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;
e) non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti ovvero, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di cinque anni consecutivamente; il periodo può essere superiore solo nel caso di singoli incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale o presso organismi internazionali per i quali siano stabiliti mandati di durata superiore a cinque anni, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito;
f) prima di essere nuovamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla lettera e), devono prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza per un periodo almeno doppio rispetto a quello trascorso subito prima in aspettativa o in fuori ruolo e comunque non inferiore a tre anni;
g) non possono essere posti fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla lettera e) per una durata complessiva superiore a quindici anni nell'arco della carriera;
h) se collocati fuori ruolo mantengono il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità e non possono ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza; i relativi oneri sono posti integralmente a carico della amministrazione che conferisce l'incarico;
i) in nessun caso possono ottenere adeguamenti del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza prendendo a presupposto il trattamento economico percepito per altri incarichi anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti;
l) eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso in fuori ruolo hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo;
m) non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate».
3. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che individuino, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, con specificazione degli incarichi per i quali deve essere necessariamente previsto il collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 53, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge, garantendo uniformità di trattamento e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Fino all'adozione del decreto legislativo di cui al comma 3, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge.
5. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore. In sede di prima applicazione dei termini massimi previsti alle lettere e) e g) dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge, i periodi di sospensione dal servizio presso l'amministrazione di appartenenza in ragione di servizi prestati, anche in momenti diversi e presso una molteplicità di enti o amministrazioni, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge è computato, rispettivamente, fino ad un massimo di quattro e di dodici anni.
12. 251. Vassallo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un'altra analoga posizione con le seguenti: ogni altra analoga posizione comunque denominata.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: fuori ruolo aggiungere le seguenti: o in ogni altra analoga posizione comunque denominata;
sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale; esse non si applicano agli incarichi connessi all'assunzione di cariche elettive o di mandato presso gli organi di autogoverno dei rispettivi ordinamenti, agli incarichi connessi all'esercizio di funzioni giurisdizionali presso gli organismi internazionali e agli incarichi apicali svolti presso gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.
4. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; coloro che alla predetta data abbiano superato il periodo massimo di permanenza fuori ruolo o in analoga posizione, fatte salve le eccezioni previste dal comma 3, debbono rientrare in ruolo entro i successivi sei mesi.
12. 252. Rao, Tassone, D'Ippolito Vitale, Libè, Mantini, Ria.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non può essere prestato fino alla fine del comma con le seguenti: è disciplinato da uno o più decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, nei termini previsti dal comma 2, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissare nei ruoli organici della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile nonché dell'Avvocatura dello Stato un numero di posti per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle istituzionali, che non superi il dieci per cento delle rispettive dotazioni organiche;
b) individuare gli uffici pubblici per i quali è strettamente indispensabile che siano ricoperti da magistrati collocati fuori ruolo;
c) indicare il periodo massimo, non superiore a dieci anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico per incarichi diversi da quelli di natura giurisdizionale, prevedendo una disciplina transitoria per coloro che hanno già superato il limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
d) determinare il trattamento economico spettante al magistrato o avvocato collocato fuori ruolo in via alternativa tra quello dell'amministrazione di appartenenza e quello relativo all'incarico ricoperto fuori ruolo, regolamentando i conseguenti rapporti anche di carattere previdenziale tra le diverse amministrazioni, fatta salva la possibilità di applicare l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rimodulando la percentuale prevista dal comma 2 di tale articolo in funzione della tipologia dell'incarico;
e) prevedere criteri diretti ad escludere possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.
2. I decreti legislativi previsti dal comma l sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
3. Le disposizioni attuative della norma di delega di cui ai commi 1 e 2 prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano, nei limiti previsti dalla delega, anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
12. 250. Melchiorre, Tanoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, per le categorie di cui al comma 1 è determinato il numero massimo di incarichi che non comportano la posizione di fuori ruolo, da svolgere presso amministrazioni, enti, organismi ed altre istituzioni pubbliche e sono disciplinati i relativi criteri di incompatibilità e di conflitto di interesse da osservare sia nel corso dello svolgimento dell'incarico che successivamente alla sua conclusione.
12. 3. Lanzillotta.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il limite massimo fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in applicazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
12. 2. Lanzillotta.
(Votazione dell'articolo 12)
ART. 13.
(Modifiche al codice penale).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9 – (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale) – 1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 317. – (Corruzione e concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».
2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 318. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni».
3. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 319. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.
Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».
4. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 320. – (Termini di prescrizione). – Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».
5. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 244 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma. Le somme confiscate ai sensi del comma 1 sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.
6. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 321. – (Causa di non punibilità per la corruzione). – Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
La non punibilità del corrotto e altresì subordinata alla condizione che, nello stesso rime di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».
7. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
13. 261. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».
13. 71. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
13. 27. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) all'articolo 29 dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La condanna alla reclusione superiore a due anni per uno dei delitti previsti dal Libro II, titolo II, capo I comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;
a-bis) all'articolo 157, comma sesto, dopo le parole: «sono raddoppiati» sono aggiunte le seguenti: «per i reati contro la pubblica amministrazione e».
13. 262. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 32-quater. – (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «317, 318,».
13. 260. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 32-quater. – (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis e 644 commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».
13. 263. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 32-quinquies, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
13. 73. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
13. 28. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 32-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni» sono soppresse;
2) dopo le parole: «319-ter» sono aggiunte le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
3) è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Tale pena si applica, altresì, nel caso di sentenza di condanna intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 445 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: «fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione dell'estinzione del rapporto di impiego e di lavoro nonché della confisca nei casi previsti rispettivamente dall'articolo 32-quinquies e 240 del codice penale»;
13. 401. Bocchino, Barbaro, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: «589, secondo terzo e quarto comma» sono aggiunte le seguenti: «, per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater».
13. 311. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «articolo 99, secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per reati di cui agli articoli 314, 317, 318 319, 319-ter, 319-quater».
13. 312. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 166, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo che nei casi di condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, primo comma.».
13. 86. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
13. 111. Sisto.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 314:
1) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;
2) dopo il secondo comma è aggiunto, infine, il seguente:
«La condanna per i fatti previsti dal primo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
13. 60. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;
13. 265. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 316, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
13. 266. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) All'articolo 316-bis, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni».
13. 267. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) dopo l'articolo 318 è aggiunto il seguente:
«Art. 318-bis. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione) – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.
Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».
13. 281. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) dopo l'articolo 318 è aggiunto il seguente: «Art. 318-bis. – (Termini di prescrizione). – Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».
13. 282. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) l'articolo 321 è sostituito dal seguente:
«Art. 321. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni.»
13. 480. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
13. 29. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317. – (Corruzione e concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».
Conseguentemente:
sostituire la lettera f) con la seguente:
f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:
«Art. 318. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni».
sostituire la lettera g) con la seguente:
g) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:
«Art. 319. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore. Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».
sostituire la lettera l) con la seguente:
l) l'articolo 320 è sostituito dal seguente:
«Art. 320. – (Termini di prescrizione). – Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».
dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) l'articolo 321 è sostituito dal seguente:
«Art. 321. – (Causa di non punibilità per la corruzione). – Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che, nello stesso termine di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».
aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 244 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma.
3. Le somme confiscate ai sensi del comma 5 sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.
4. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
13. 270. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) gli articoli 317, 317-bis, 318 e 319 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 317. – (Corruzione e concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
La condanna importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.
Art. 317-bis. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Art. 318. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore. Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.
Art. 319. – (Termini di prescrizione). – Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».
Conseguentemente:
sopprimere le lettere e), f) e g);
dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) l'articolo 321 è abrogato.
13. 33. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317. – (Corruzione e concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è pulito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici
Non è punibile chi abbia commesso il fatto qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.».
Conseguentemente sopprimere la lettera i)
13. 280. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti
Sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317 – (Corruzione e concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni».
Conseguentemente sopprimere la lettera i).
13. 10. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) All'articolo 317, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a quattordici anni».
Conseguentemente sopprimere la lettera i).
13. 268. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti
Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe con le seguenti: o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce.
Conseguentemente sopprimere la lettera i).
13. 271. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti
Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: che, abusando con le seguenti: o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando.
*13. 74. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: che, abusando con le seguenti: o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando.
*13. 250. Ria.
Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: che, abusando con le seguenti: o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando.
*13. 402. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole da: taluno a dare fino alla fine del capoverso con le seguenti: intenzionalmente taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Se alla promessa non segue nessuna dazione di denaro o altra utilità, il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Qualora la promessa non sia accettata il pubblico ufficiale soggiace alla pena prevista ridotta di un terzo.
13. 5. Siliquini.
Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.
13. 98. Contento, Sisto.
Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire la parola: sei con la seguente: cinque.
13. 450. Contento.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 353, 353-bis e 356 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;
Conseguentemente:
dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:
r-bis) dopo l'articolo 417 è inserito il seguente:
«Art. 417-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 416, 416-bis e 416-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;
r-ter) dopo l'articolo 648-ter è inserito il seguente:
«Art. 648-ter.1. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 628, 629 e 644 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;
dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). – 1. All'articolo 260, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.
13. 4. Bocchino, Barbaro, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
*13. 269. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
*13. 403. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 314, 317, 319 e 319-ter con le seguenti: 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 322-bis primo comma.
13. 740. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: e la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «due»
13. 380. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, sopprimere la lettera f)
Conseguentemente:
sopprimere la lettera i)
dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) l'articolo 321 è sostituito dal seguente:
«Art. 321. – (Pene per il corruttore). – Chiunque indebitamente dà o promette a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, denaro o altra utilità in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni, o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a otto anni».
13. 400. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
13. 13. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti
Al comma 1, lettera f), capoverso, dopo la parole: dei suoi poteri, aggiungere la seguente: intenzionalmente e.
13. 6. Siliquini.
Al comma 1, lettera f), capoverso, sostituire la parola: indebitamente con la seguente: intenzionalmente.
13. 460. Siliquini.
Al comma 1, lettera f), capoverso, sostituire le parole: altra utilità con le seguenti: una retribuzione che non gli è dovuta.
13. 461. Siliquini.
Al comma 1, lettera f), capoverso, dopo le parole: altra utilità aggiungere le seguenti: o una retribuzione che non gli è dovuta.
13. 200. Siliquini.
Al comma 1, lettera f), capoverso, sostituire le parole: uno a cinque con le seguenti: due a quattro.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sostituire la parola: otto con la seguente: sette.
13. 252. Melchiorre, Tanoni.
Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) dopo l'articolo 318 è aggiunto il seguente:
«Art. 318-bis. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione) – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.
Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».
13. 481. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: da quattro a otto con le seguenti: da tre a sette.
13. 451. Sisto.
Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: quattro con la seguente due.
13. 100. Contento.
Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 319-ter. – (Corruzione in atti giudiziari). – Il pubblico ufficiale che al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo riceve per sé, o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna a pena detentiva non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna a pena detentiva superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni».
13. 452. Sisto.
Al comma 1, lettera h), numero 1), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
13. 101. Contento.
Al comma 1, lettera h), numero 1), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
13. 115. Sisto.
Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).
13. 116. Sisto.
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
*13. 39. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
*13. 453. Sisto.
Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, dopo le parole: dei suoi poteri, aggiungere la seguente: intenzionalmente.
13. 7. Siliquini.
Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, sostituire le parole: altra utilità con le seguenti: altro vantaggio patrimoniale.
Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: altra utilità con le seguenti: altro vantaggio patrimoniale
13. 454. Sisto.
Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, dopo le parole: altra utilità aggiungere la seguente: patrimoniale.
Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma dopo le parole: altra utilità aggiungere la seguente: patrimoniale.
13. 456. Sisto.
Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, sostituire le parole: tre a otto con le seguenti: sei a dodici.
13. 290. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, sostituire le parole: tre a otto con le seguenti: quattro a undici.
13. 292. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, sostituire le parole: tre a otto con le seguenti: quattro a dieci.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: fino a tre anni con le seguenti: da sei mesi a tre anni.
13. 78. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, sostituire le parole: tre a otto con le seguenti: quattro a dieci.
13. 291. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, sostituire la parola: tre con la seguente: due.
13. 102. Contento.
Al comma 1, lettera i), capoverso, primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: dieci anni.
13. 381. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, lettera i), capoverso, sopprimere il secondo comma
13. 293. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, lettera i), capoverso, aggiungere i seguenti commi:
Se alla promessa non segue la dazione il pubblico ufficiale è punito da due anni e sei mesi a 7 anni di reclusione.
Qualora la promessa non sia accettata il pubblico ufficiale soggiace alla pena prevista dal primo comma, ridotta di un terzo.
13. 201. Siliquini.
Al comma 1, lettera i), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«In deroga al quarto comma dell'articolo 2 il presente articolo non si applica ai processi in corso che proseguono con l'imputazione originaria».
13. 295. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, lettera i), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«In deroga al quarto comma dell'articolo 2 il presente articolo non si applica ai processi in corso»
13. 294. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) all'articolo 321 le parole: «nel primo comma dell'articolo 318» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 318».
13. 77. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) dopo l'articolo 321 è aggiunto il seguente: «Art.321-bis. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione o concussione) – Nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter e 319-quater è conseguente la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 319 è conseguente la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio.
Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».
13. 404. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Al comma 1, sopprimere la lettera m).
13. 42. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti
Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:
«Art. 322. – (Istigazione alla concussione-corruzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena stabilita dall'articolo 317, ridotta di un terzo.
Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 317 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal medesimo articolo 318 ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo».
13. 43. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti
Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:
«Art. 322. – (Istigazione alla concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena stabilita dall'articolo 317, ridotta di un terzo.».
13. 300. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti
Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:
«Art. 322. – (Istigazione alla corruzione). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 317 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal medesimo articolo 318 ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dal medesimo articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo».
13. 301. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1)
Conseguentemente, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis) dopo l'articolo 335-bis, è inserito il seguente:
«Art. 335-ter. – (Circostanze aggravanti). – Per i delitti dal presente capo, le pene per il solo pubblico ufficiale sono aumentate in caso di atti particolarmente lesivi per la pubblica amministrazione ovvero commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee».
13. 44. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sopprimere la lettera n).
13. 45. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sopprimere la lettera o).
13. 125. Sisto.
Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) l'articolo 322-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 322-ter. – (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 323, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo non ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.
Negli stessi casi è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
Se nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi che precedono, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al presente articolo si applicano anche al custode delle cose predette.
Si applicano anche ai casi di confisca previsti dal presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, ovvero ancora di provenienza ingiustificata».
13. 46. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) all'articolo 322-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Nel caso di condanna, o di applicazione della pena, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del profitto e comunque non inferiore a quello del denaro o degli altri vantaggi patrimoniali conseguiti.»;
3) al terzo comma, le parole: «e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo e terzo».
13. 91. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) dopo l'articolo 322-ter è aggiunto il seguente:
«Art. 322-quater. – (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.».
13. 88. Ferranti, Andrea Orlando,Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, sopprimere la lettera p).
13. 455. Sisto.
Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «ingiusto vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «ingiusto vantaggio economicamente valutabile» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle parole: «cinque anni».
13. 47. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
*13. 89. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
*13. 351. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sopprimere la lettera q).
13. 48. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:
q) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 323-bis. – (Circostanza attenuante). – Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità le pene sono diminuite fino alla metà».
13. 305. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La particolare tenuità deve esser valutata avendo riguardo tanto al danno cagionato quanto al vantaggio conseguito»
13. 306. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322, 322-bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà».
13. 87. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
q-bis) dopo l'articolo 323-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 323-ter. – (Valutazione delle circostanze). – Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni».
13. 307. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sopprimere la lettera r).
13. 127. Sisto.
Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:
r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:
«Art. 346. – (Traffico d'influenza). – Chiunque, adducendo in qualsiasi modo di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione, relativa al suo ufficio, di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, fa dare, promettere, offrire o procurare a sé o ad altri qualsiasi pubblico vantaggio a titolo di remunerazione o di pagamento del soggetto presso cui si vanta credito, è punito, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno esercitata o che la vantata influenza dall'effetto ricercato, con la reclusione da due a sette anni e con la multa da mille a cinquantamila euro.
Nei casi di cui al primo comma, chiunque dà o promette, offre o procura un indebito vantaggio a chi vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a trentamila euro.
Se i fatti previsti dal presente articolo sono di particolare tenuità, le pene sono ridotte fino alla metà.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità ai sensi del terzo comma; in tal caso, la condanna importa interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni».
13. 50. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, lettera r) capoverso, primo comma, sostituire le parole da: sfruttando fino a: indebitamente con le seguenti: , affermando di essere in grado di esercitare una influenza sulla decisione di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, intenzionalmente.
13. 8. Siliquini.
Al comma 1, lettera r), capoverso, primo comma, sostituire le parole: vantaggio patrimoniale con la seguente: vantaggio.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
secondo comma, sostituire le parole: vantaggio patrimoniale con la seguente: vantaggio;
terzo comma, sostituire le parole: vantaggio patrimoniale con la seguente: vantaggio.
13. 308. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, lettera r), capoverso, primo comma, dopo le parole: vantaggio patrimoniale aggiungere la seguente: indebito.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
secondo comma, dopo le parole: vantaggio patrimoniale aggiungere la seguente: indebito;
terzo comma, dopo le parole: vantaggio patrimoniale aggiungere la seguente: indebito.
13. 283. Siliquini.
Al comma 1, lettera r), capoverso, primo comma, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da sei mesi.
13. 103. Contento.
Al comma 1, lettera r), capoverso, primo comma, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
13. 309. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, lettera r), capoverso, secondo comma, dopo le parole: a chi aggiungere le seguenti: intenzionalmente e.
13. 204. Siliquini.
Al comma 1, lettera r), capoverso, secondo comma, sostituire la parola: indebitamente con la seguente: intenzionalmente.
13. 462. Siliquini.
Al comma 1, lettera r), capoverso, sostituire il terzo comma con i seguenti:
Se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, ma le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
13. 208. Siliquini.
Al comma 1, lettera r), capoverso, dopo l'ultimo comma, aggiungere, il seguente:
«Non è punibile chi abbia commesso il fatto qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili. Non è punibile chi, nello stesso termine versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».
13. 310. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, lettera r), capoverso, dopo l'ultimo comma, aggiungere, il seguente:
«La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che il fatto sia di particolare tenuità; in tal caso, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni».
13. 405. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Al comma 1, lettera r), capoverso, dopo l'ultimo comma, aggiungere, il seguente:
Non è illecita l'attività di mediazione e rappresentanza esercitata in forma professionale, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o dipendente, presso istituzioni politiche e amministrazioni pubbliche e finalizzata a perseguire obiettivi leciti per conto di portatori di interessi particolari, che si avvalgono di detta attività esclusivamente al fine di partecipare, attraverso la produzione di documenti di analisi e proposta, al processo di elaborazione delle decisioni pubbliche.
13. 251. Bellotti, Del Tenno.
Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
s) dopo l'articolo 346-bis è inserito il seguente:
«Art. 346-ter. – (Circostanza attenuante specifica per il reato di traffico di influenze illecite). – La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 346 e 346-bis è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».
13. 51. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
s) dopo l'articolo 346-bis è inserito il seguente:
«Art. 346-ter. – (Soggetti punibili per i reati di corruzione e traffico di influenze illecite). – Ai fini della punibilità per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite, le disposizioni di cui agli articoli 357 e 358 si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano funzioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio o attività ad esse corrispondenti nell'ambito di Stati esteri, dell'unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali».
13. 52. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
s) all'articolo 363, dopo le parole: «personalità dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «o contro la pubblica amministrazione».
13. 107. Ria.
Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
s) l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».
13. 97. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Piccolo, Veltroni.
Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
s) l'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis o si adopera per farla ottenere in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati.»
*13. 55. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
s) l'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis o si adopera per farla ottenere in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».
*13. 406. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
s) all'articolo 648-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali».
13. 53. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
s) al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;
b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.
13. 90. Garavini, Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Piccolo, Veltroni.
Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
s) dopo l'articolo 648-bis è inserito il seguente:
«Art. 648-bis.1. – (Riciclaggio e autoriciclaggio). – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi delitti è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa pari al 30 per cento dell'importo riciclato».
13. 15. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
s) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.
13. 54. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
s) dopo l'articolo 648-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 648-quinquies – (Delitto di autoriciclaggio). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, dopo aver commesso un delitto non colposo, trasferisce denaro, beni o altre utilità da esso provenienti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 16.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
13. 14. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
(Votazione dell'articolo 13)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – (Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione) – 1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.
2. Sono, altresì, sospesi nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate.
13. 05. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
ART. 14.
(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile).
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 2635. – (Corruzione nel settore privato). – Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale, professionale, di direzione di un ente privato o di una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo a favore di un ente privato, intenzionalmente sollecita, induce o riceve, direttamente o per il tramite di terzi, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per altri, ovvero ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o astenersi da compiere un atto in violazione dei propri doveri legali, professionali o contrattuali relativi all'attività di competenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro.
La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente nell'ambito di attività professionale, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'indebita utilità di cui al primo comma.
La pena è aumentata da un terzo a due terzi qualora dal fatto siano derivate distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero rilevanti danni economici all'ente o ai suoi creditori.»
14. 57. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: , che, a seguito della dazione fino alla fine del primo comma con le seguenti: e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per gli altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione fino a tre anni.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma con i seguenti:
«Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma è punito con le pene ivi previste.
La pena per i reati di cui ai commi precedenti è della reclusione da uno a cinque anni se i soggetti ivi indicati operano nell'ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
all'articolo 15, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:
«p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote».
14. 82. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno, Garavini.
Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà con le seguenti: abusando dei poteri o in violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
14. 124. Contento.
Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole: , cagionando nocumento alla società.
Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:
«p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote».
14. 92. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole: , cagionando nocumento alla società.
*14. 108. Ria.
Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole: , cagionando nocumento alla società.
*14. 250. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Al comma 1, capoverso, dopo la parola: cagionando aggiungere la seguente: intenzionalmente.
14. 9. Siliquini.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da sei mesi.
14. 104. Contento.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma.
14. 128. Sisto.
Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 110 del codice penale, se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma si applica la pena fino ad un anno e sei mesi di reclusione».
14. 252. Sisto.
Al comma 1, capoverso, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
«Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo, il delitto è punibile a querela della persona offesa».
*14. 210. Siliquini.
Al comma 1, capoverso, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
«Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo, il delitto è punibile a querela della persona offesa».
*14. 251. Sisto, Contento.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dopo l'articolo 2635 è aggiunto il seguente:
«Art. 2635-bis. – (Istigazione alla corruzione in affari privati). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena della reclusione da tre mesi a due anni ridotta di un terzo.
I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o una dazione di denaro o altra utilità in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da tre mesi a due anni».
14. 58. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
(Votazione dell'articolo 14)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. – 1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
f-ter) reati di cui all'articolo 2635, commi primo secondo e terzo, del codice civile.
14. 014. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
ART. 15.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
Sopprimerlo.
15. 250. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
15. 60. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
(Votazione dell'articolo 15)
ART. 16.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
Sopprimerlo.
16. 61. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».
16. 10. Giovanelli, Andrea Orlando, Ferranti.
(Votazione dell'articolo 16)
ART. 17.
(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).
Sopprimerlo.
17. 62. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «322-bis», è inserita la seguente: «, 323».
Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «322-bis», è inserita la seguente: «, 323».
17. 93. Ferranti, Andrea Orlando, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 4-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e ai delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale».
17. 250. Ferranti, Andrea Orlando, Garavini, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) all'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «o sociali» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento ai beni confiscati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 322-ter del codice penale e dall'articolo 12-sexies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le parole: e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
17. 94. Rossomando, Ferranti.
(Votazione dell'articolo 17)
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. – (Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, riguardante l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). – 1. All'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lettere c) ed e), sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale».
17. 0250. Ferranti, Andrea Orlando, Garavini, Rossomando, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Samperi, Picierno.
ART. 18.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Sopprimerlo.
18. 1. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1 della presente legge, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.
18. 600. Governo.
(Votazione dell'articolo 18)
ART. 19.
(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97).
Sopprimerlo.
19. 1. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dopo l'articolo 5 della legge 27 marzo 2011, n. 97, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Divieto di ricoprire incarichi direttivi e dirigenziali a seguito di condanna definitiva). – 1. Nel caso di sentenza di condanna definitiva, ancorché intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo, ivi compresi quelli assunti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere incarichi direttivi e dirigenziali, anche se elettivi o di nomina, in unità operative o in strutture altrimenti denominate.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'amministrazione di appartenenza procede, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, alla revoca degli eventuali incarichi dirigenziali nonché all'attribuzione di nuove funzioni, in ogni caso non dirigenziali e non corrispondenti, per settore, a quelle connesse o comunque inerenti il procedimento penale per cui siano stati condannati».
19. 3. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
(Votazione dell'articolo 19)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). – 1. All'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono affidate in via esclusiva alla Direzione investigativa antimafia le indagini nelle ipotesi di reato previste dagli articoli 314, 317, 317-bis, 318, 319, 319-bis e 320 del codice penale, qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».
19. 01. Di Biagio, Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. – (Trasparenza nelle nomine degli enti locali). – 1. Dopo l'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis. – (Trasparenza nelle nomine negli enti locali). – 1. Nei comuni superiori a 15.000 abitanti e nelle province, lo statuto o il regolamento dispongono le procedure per garantire la trasparenza delle procedure di nomina e designazione di rappresentanti del comune e della provincia di cui agli articoli 42, comma 2, lettera m), e 50, commi 8 e 9, assicurando in ogni caso il rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
2. A questo fine, le posizioni da ricoprire sono pubblicate sul sito web dell'ente, indicando i requisiti richiesti e un termine adeguato entro il quale tutte le persone interessate possono comunicare la propria disponibilità, corredata da ogni documentazione ritenuta utile.
3. Lo statuto e il regolamento disciplinano altresì le modalità di composizione di un comitato, formato da membri di elevata professionalità, moralità ed indipendenza di giudizio, chiamato ad esaminare le comunicazioni di disponibilità pervenute ed i relativi titoli. Il comitato può comprendere anche magistrati e funzionari dello Stato.
4. Il comitato, a seguito dell'esame delle candidature pervenute, presenta proprie motivate indicazioni in ordine al nominativo o ai nominativi ritenuti più adeguati, per studi compiuti o per esperienze realizzate, in riferimento a ciascuna nomina.
5. Il consiglio comunale o provinciale e il sindaco o il presidente della provincia procedono alle nomine di rispettiva competenza nell'esercizio delle proprie responsabilità, tenendo conto delle valutazioni non vincolanti espresse dal comitato.
6. I requisiti e i titoli dei candidati nominati e quelli dei candidati indicati dal comitato sono pubblicati nel sito web dell'ente.
7. I comuni superiori a 15.000 abitanti e le province adeguano le proprie normative a quanto previsto dal comma 1 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. 02. Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli.
Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. – (Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione). – 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire incarichi di collaborazione o consulenza, di qualunque specie e comunque denominati, a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;
b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati indicati nella lettera a);
c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. Al momento dell'attribuzione formale degli incarichi di cui al presente articolo, il beneficiario dichiara all'amministrazione o all'ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste al comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da diecimila a centomila euro. Nell'ipotesi che precede il rapporto di collaborazione è immediatamente revocato.
*19. 03. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. – (Incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione). – 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in generale, compresi gli enti pubblici economici, non possono attribuire incarichi di collaborazione o consulenza, di qualunque specie e comunque denominati, a tempo indeterminato o parziale, neanche a titolo gratuito, a persone che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o per uno dei delitti previsti dagli articoli 629, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale;
b) sottoposti, nei cinque anni precedenti al conferimento dell'incarico, a misura cautelare personale, non soggetta ad annullamento per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, per uno dei reati indicati nella lettera a);
c) sottoposti ad applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. Al momento dell'attribuzione formale degli incarichi di cui al presente articolo, il beneficiario dichiara all'amministrazione o all'ente conferente, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste al comma 1. In caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da diecimila a centomila euro. Nell'ipotesi che precede il rapporto di collaborazione è immediatamente revocato.
*19. 04. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. – (Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti). – 1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:
a) per uno dei delitti previsti nel Titolo II, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640, secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 648-ter del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 del regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altro delitto non colposo.
2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengano dopo la concessione o l'erogazione, totale o parziale, dei contributi o dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.
3. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni o incentivi:
a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui al comma l, lettere a) e b), del presente articolo;
b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui al comma 1 emessa dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni o erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dal comma 1, lettere a) e b).
5. La persona o l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui ai commi 1 e 2 e delle cause di sospensione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
6. Nella dichiarazione, prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.
7. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui al comma 1 richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
8. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
19. 06. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
ART. 20.
(Clausola di invarianza).
Sopprimerlo.
20. 3. Di Pietro, Palomba, Favia, Donadi, Borghesi, Evangelisti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 20. – (Costi della lotta alla corruzione). – 1. Le entrate delle amministrazioni pubbliche corrispondenti al pagamento di sanzioni pecuniarie, amministrative, penali o contrattuali, connesse al compimento di reati contro la pubblica amministrazione o a violazioni di regole di comportamento fissate nella legge, nei codici di comportamento o in contratti di diritto privato sono destinate in via esclusiva al finanziamento della lotta alla corruzione, con particolare riguardo al finanziamento dell'Autorità nazionale anticorruzione e degli altri organi di cui all'articolo 1, comma 1, individuati nel Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).
20. 15. Melis, Zaccaria, Ferranti, Bressa, Giovanelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 20. – (Misure di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione). – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Qualora le attività delittuose di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), siano compiute nello svolgimento delle funzioni o del servizio, al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio è altresì applicata la misura di prevenzione della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, alle seguenti condizioni:
a) che i beni o le altre utilità di cui il soggetto abbia la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, risultino di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica. A tal fine le indagini e verifiche, di cui al comma 1 del citato articolo 34, prendono a base di riferimento gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) che la pericolosità sociale sia valutata anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione;
c) che il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui alla lettera a).
2. All'articolo 2, comma l, lettera b), ed all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni».
20. 2. Tassone, Rao, D'Ippolito Vitale, Mantini, Ria.
(Votazione dell'articolo 20)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 21. – (Disciplina generale del conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. Limitazioni allo spoils system). – 1. In tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali che comportano l'adozione, in via esclusiva, degli atti amministrativi e di gestione non hanno carattere fiduciario, hanno durata maggiore del mandato degli organi di governo che li conferiscono, possono essere revocati con atto motivato e solo nei casi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non sono soggetti a decadenza automatica in occasione del rinnovo degli organi di governo.
2. In tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi di carattere fiduciario, tra i quali quelli relativi a uffici di diretta collaborazione, al coordinamento generale dell'azione amministrativa o alla rappresentanza esterna dell'amministrazione, devono essere preventivamente individuati negli atti generali di disciplina degli uffici di ciascuna amministrazione. Tale disciplina regola le procedure di conferimento e revoca degli incarichi, individuando quelli conferibili in base a criteri esclusivamente fiduciari e quelli che devono essere conferiti in base a requisiti di nomina predeterminati e con l'attivazione di procedure di valutazione comparativa della competenza professionale degli aspiranti all'incarico e che possono essere revocati solo con atto motivato. Tutti gli incarichi fiduciari decadono in occasione del rinnovo degli organi di governo che li hanno conferiti.
20. 01. Zaccaria, Melis, Ferranti, Bressa, Giovanelli.
Relatore: STEFANI.
N. 1.
Seduta del 30 maggio 2012
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Autorità centrale).
(Votazione dell'articolo 3)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. – (Relazione al Parlamento). – 1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro della giustizia presenta al Parlamento la relazione sui risultati della lotta alla corruzione ottenuti in attuazione della Convenzione.
3. 01. Pianetta.
ART. 4.
(Clausola di invarianza).
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Entrata in vigore).
(Votazione dell'articolo 5)
N. 1.
Seduta del 30 maggio 2012
La Camera,
premesso che:
la corruzione resta un grave problema nei paesi dell'Unione europea, con livelli che sembrano essere aumentati negli ultimi tre anni. Questo è quanto risulta dal sondaggio di Eurobarometro recentemente diffuso dalla Commissione europea. Dai dati raccolti emerge che quasi tre quarti degli europei ritiene ancora che la corruzione sia un grave problema e che sia presente a tutti i livelli di governo. L'8 per cento dei rispondenti afferma di essere stato oggetto di richieste o di aspettative di tangenti nell'ultimo anno;
la corruzione rimane una delle sfide maggiori che l'Europa deve fronteggiare. Benché sia di natura e di portata diverse nei vari Stati membri, essa danneggia l'Unione europea nel suo insieme, perché riduce i livelli di investimento, ostacola il corretto funzionamento del mercato interno e si ripercuote sulle finanze pubbliche. Si stima che la corruzione costi all'economia dell'Unione europea circa 120 miliardi di euro l'anno;
nel giugno del 2011 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure anticorruzione che riconosce una maggiore importanza al problema corruzione in tutte le pertinenti politiche dell'Unione europea. La Commissione ha inoltre istituito un meccanismo specifico di monitoraggio e valutazione – la relazione anticorruzione dell'Unione europea – mediante il quale verrà fatto il punto della situazione in materia di lotta alla corruzione in tutti e 27 gli Stati membri dell'Unione europea. La prima relazione è prevista per il 2013;
la Commissione proporrà presto ulteriori atti legislativi, in particolare in materia di confisca dei proventi di attività illecite, riforma delle norme sugli appalti pubblici, perfezionamento delle statistiche sulla criminalità e potenziamento della strategia antifrode a livello europeo;
sebbene tutti i paesi europei dispongano di leggi contro questo fenomeno, non sempre queste vengono applicate in maniera coerente. Per rendere più incisivi i loro sforzi, i governi nazionali hanno conferito alla Commissione un mandato politico per sviluppare una strategia comune contro la corruzione;
la prima fase consiste in una serie di valutazioni, che verranno pubblicate ogni due anni a partire dal 2013, per controllare i progressi compiuti dai singoli governi nel prevenire e ridurre la corruzione. Le valutazioni integreranno quelle già pubblicate dagli organi internazionali;
le altre proposte prevedono le seguenti misure: rivedere la normativa Unione europea per agevolare la confisca dei proventi del crimine e garantire che i tribunali nazionali siano in grado di eseguire gli ordini di confisca in tutto il territorio dell'Unione; modificare le norme in materia di appalti pubblici, principi contabili e revisione legale dei conti per le imprese dell'Unione europea; migliorare le indagini sui reati finanziari e aiutare i governi a raccogliere statistiche più precise sui reati; rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia e potenziare la formazione dei rappresentanti delle autorità di contrasto; sviluppare una strategia più efficace per combattere l'uso illecito dei fondi europei; rafforzare i requisiti anticorruzione per i paesi che desiderano aderire all'UNIONE EUROPEA; fissare altre condizioni anticorruzione per gli aiuti e le sovvenzioni agli altri paesi; garantire una più stretta cooperazione con le agenzie dell'Unione europea, come ad esempio Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
una nuova relazione rivela che diversi paesi non hanno ancora attuato le norme Unione europea che equiparano a un reato la corruzione attiva e passiva da parte delle imprese private;
altresì, alcuni paesi, in particolare, sono caratterizzati da un legame molto forte tra corruzione e criminalità organizzata: è questo il caso della Repubblica Ceca (82 per cento) e dell'Italia (79 per cento);
solo una minoranza di europei si considera informata sul livello di corruzione nel proprio paese, ma non è così per Cipro (69 per cento), Grecia (57 per cento), Romania (53 per cento) e Italia (52 per cento);
ciò è quanto è emerso quest'anno, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, quando è stato ricordato che l'Italia non ha ancora aderito ad alcuno degli strumenti consigliati dal Consiglio d'Europa in materia di lotta contro la corruzione e si è espressa perplessità sul fatto che l'Italia detenga il 50 per cento dell'intero giro economico della corruzione in Europa;
nel 2011 l'Italia non è nella parte virtuosa della classifica stilata da Transparency International degli stati percepiti più corrotti nel mondo (69o posto su 182). Nell'Unione europea fa meglio solo di Grecia, Romania e Bulgaria;
infine, l'ultimo rapporto del GRECO, l'organismo del Consiglio d'Europa che ha il compito di monitorare quanto avviene nei 47 Paesi membri dell'organizzazione paneuropea sul fronte della lotta al malaffare, contiene 16 raccomandazioni che il gruppo GRECO spera siano adottate dall'Italia. Le autorità italiane sono invitate a presentare una relazione sulla loro attuazione entro il 30 settembre 2013,
impegna il Governo
ad avviare tutte le opportune iniziative, anche legislative, a cominciare dalla ratifica del Protocollo aggiuntivo della Convenzione penale sulla corruzione, al fine di migliorare la posizione dell'Italia nell'ambito della lotta alla corruzione e al fine di recepire le raccomandazioni del GRECO e giungere alla scadenza del 30 Settembre 2013 in linea con le direttive europee.
9/5058/1. Di Stanislao.
Relatore: PALOMBA.
N. 1.
Seduta del 30 maggio 2012
ART. 1.
(Modifica all'articolo 2621 del codice civile).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.»;
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
1. 53. Ferranti, Andrea Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.»;
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
1. 58. Di Pietro, Borghesi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.»;
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
1. 57. Di Pietro, Borghesi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.»;
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
*1. 54. Ferranti, Andrea Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.»;
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
*1. 56. Di Pietro, Borghesi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – (Modifiche all'articolo 2621 del codice civile). – 1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;
2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
**1. 50. Angela Napoli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – (Modifiche all'articolo 2621 del codice civile). – 1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;
2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
**1. 55. Di Pietro, Borghesi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – (Modifiche all'articolo 2621 del codice civile). – 1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» sono soppresse;
2) le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
1. 51. Ria.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile).
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: in misura rilevante fino alla fine del capoverso con le seguenti: , i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono consapevolmente fatti o informazioni false ovvero omettendo informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.
2. 51. Scilipoti.
Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
2. 50. Di Pietro, Borghesi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«È prevista la responsabilità amministrativa delle società quotate in mercati regolamentati per i reati societari compiuti nell'interesse delle stesse società dai comportamenti illeciti di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero di chi esercita poteri di gestione o di controllo, ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche sopraindicate, quando tale commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tale funzioni, sempreché tali reati non siano compiuti dai soggetti sopraindicati nel proprio interesse personale. È prevista per la commissione di tali sopraindicati reati una sanzione amministrativa accessoria non inferiore a cinque milioni di euro e non superiore a trenta milioni di euro tenendo conto, ai fini dell'applicazione della sanzione, dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali delle società che, nei casi di particolare tenuità del fatto, prevede una sanzione da applicare non inferiore a centocinquantamila euro e non superiore a un milione di euro. È prevista per le ipotesi più gravi la chiusura temporanea dello stabilimento e della sede commerciale, con contestuale sospensione e revoca delle autorizzazioni. Sono applicate pene restrittive di libertà della società stessa che si sostanziano nel divieto di contattare la pubblica amministrazione e divieto di svolgere attività pubblicitaria.»
2. 52. Scilipoti.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Introduzione dell'articolo 2622-ter del codice civile).
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: consapevolmente fino a: in modo idoneo a con le seguenti: attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo da.
5. 50. Scilipoti.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Entrata in vigore).
(Votazione dell'articolo 6)
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
Relatore: TENAGLIA.
N. 4.
Seduta del 18 aprile 2012
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati e quelli dichiarati inammissibili)
ART. 1.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti previsti dal titolo II e dal titolo III, capi I e II, del libro II del codice penale.
01. 030. Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
01. 031. Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
01. 032. Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei delitti previsti dagli articoli da 600 a 609-octies del codice penale.
01. 033. Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza dei reati in materia societaria di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile.
01. 034. Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano quando si procede per i delitti riguardanti il danno ambientale.
01. 035. Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano quando si procede per delitti riguardanti la violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
01. 036. Di Pietro, Palomba.
All'articolo 1 premettere i seguenti:
Art. 01. – (Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale, in materia di non punibilità per tenuità dell'offesa). – 1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 49-bis. – (Tenuità dell'offesa). – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.
La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».
Art. 02. – (Ambito di applicazione della non punibilità per tenuità dell'offesa). – 1. Il giudice dichiara la non punibilità nel caso dell'articolo 49-bis del codice penale solo quando si procede per taluno dei reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
01. 037. Di Pietro, Palomba.
Sopprimerlo.
1. 21. Alessandri.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 1)
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 20. Allasia.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 2)
ART. 3.
Sopprimerlo.
3. 21. Bitonci.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Il giudice aggiungere le seguenti: , se la persona offesa non si oppone,
3. 32. Allasia, Forcolin.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Il giudice aggiungere le seguenti: , se la persona offesa che si sia costituita parte civile in giudizio non si oppone,
3. 31. Alessandri.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per i reati puniti con pena inferiore ai due mesi.
3. 41. Dozzo.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per i reati puniti con pena inferiore ai tre mesi.
3. 42. Dussin.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per i reati puniti con pena inferiore ai quattro mesi.
3. 43. Fabi.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per i reati puniti con pena inferiore ai cinque mesi.
3. 44. Fava.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per i reati puniti con pena inferiore ai sei mesi.
3. 45. Fogliato.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: pronuncia sentenza di proscioglimento quando con le seguenti: , se la parte offesa non si oppone, può pronunciare sentenza di proscioglimento solo quando.
3. 36. Buonanno.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: pronuncia sentenza di proscioglimento quando con le seguenti: può pronunciare sentenza di proscioglimento solo quando.
3. 35. Bragantini.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: pronuncia con le seguenti: può pronunciare.
3. 33. Bitonci.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: sentenza di proscioglimento aggiungere la seguente: solo.
3. 34. Bonino.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: condotta aggiungere le seguenti: contemporanea e susseguente al reato.
Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: pericolose aggiungere le seguenti: e per le modalità dell'azione.
3. 48. Callegari.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: condotta aggiungere le seguenti: contemporanea e susseguente al reato.
3. 46. Bonino.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: la sua occasionalità aggiungere le seguenti: , provata sulla base di elementi certi,
3. 38. Caparini.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: l'evidente particolare esiguità.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: l'evidente particolare esiguità.
3. 50. Cavallotto.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: l'evidente esiguità.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: l'evidente esiguità.
3. 51. Consiglio.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: la speciale esiguità.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: la speciale esiguità.
3. 47. Caparini.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: la particolare esiguità.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: l'esiguità con le seguenti: la particolare esiguità.
3. 49. Bragantini.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dannose o pericolose con le seguenti: dannose, pericolose e patrimoniali.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: dannose o pericolose con le seguenti: dannose, pericolose e patrimoniali.
3. 52. Dal Lago.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: o pericolose con le seguenti: e pericolose.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: o pericolose con le seguenti: e pericolose.
3. 53. Crosio.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: o pericolose aggiungere le seguenti: e nei soli casi in cui al reo possa applicarsi l'articolo 62, primo comma, numero 6), del codice penale.
3. 54. Buonanno.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale.
3. 56. Munerato.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, ad esclusione di quelli previsti dal comma 2.
3. 57. Pini.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati previsti e puniti dal libro terzo del codice penale.
3. 55. Laura Molteni.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a mesi dodici, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 64. Bitonci.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a un anno e sei mesi, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 63. Allasia.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a due anni, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 60. Stefani.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a due anni e sei mesi, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 62. Alessandri.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 59. Rivolta.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a tre anni e sei mesi, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 61. Stucchi.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nei soli casi dei reati di cui al libro terzo del codice penale ovvero dei delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, con la multa sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
3. 58. Reguzzoni.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione del periodo precedente si applica solo ai reati puniti con la pena della reclusione inferiore a sei mesi.
3. 65. Desiderati.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione del periodo precedente si applica solo ai reati puniti con la pena della reclusione inferiore a otto mesi.
3. 66. Di Vizia.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione del periodo precedente si applica solo ai reati puniti con la pena della reclusione inferiore ad un anno.
3. 67. D'Amico.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a quanto previsto dall'articolo 101 del codice penale, sono altresì considerati delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti, delle modalità, dei motivi e circostanze che li hanno determinati, presentano caratteri simili.
3. 72. Fava.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a quanto previsto dall'articolo 101 del codice penale, sono altresì considerati delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero presentano caratteristiche comuni in riferimento alla natura dei fatti, alle modalità con cui sono stati compiuti, nonché alle circostanze che li hanno determinati.
3. 68. Fogliato.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a quanto previsto dall'articolo 101 del codice penale, sono altresì considerati delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti, delle modalità, dei motivi e circostanze che li hanno determinati, presentano caratteri fondamentali comuni.
3. 69. Fabi.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a quanto previsto dall'articolo 101 del codice penale, sono altresì considerati delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano caratteri fondamentali comuni.
3. 70. Dozzo.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Oltre a quanto previsto dall'articolo 101 del codice penale, sono altresì considerati delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o delle circostanze che li hanno determinati, presentano caratteri fondamentali comuni.
3. 71. Dussin.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2. La condotta non può essere ritenuta occasionale quando il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero sia stato condannato o prosciolto ai sensi del comma 1 per altri reati della stessa indole commessi anche successivamente a quello per i quali si procede. La condotta non può essere altresì ritenuta occasionale quando nei confronti del suo autore sia stato pronunciato decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto per altri reati della stessa indole commessi anche successivamente a quello per i quali si procede».
3. 100. La Commissione.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: può essere con le seguenti: deve essere.
3. 37. Callegari.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: sia stato dichiarato aggiungere la seguente: recidivo.
3. 40. Gidoni.
(Votazione dell'articolo 3)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:
«Art. 125-bis. – (Decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto). – 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità ai sensi dell'articolo 530-bis del codice di procedura penale.»
3. 0100. La Commissione.
ART. 4.
Sopprimerlo.
4. 20. Bonino.
Subemendamento all'emendamento 4.100 della Commissione
All'emendamento 4.100. della Commissione, comma 1, capoverso Art. 408-bis, comma 2, dopo le parole: pubblico ministero, aggiungere le seguenti: all'indagato ed.
0. 4. 100. 1. Paolini, Volpi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. – 1. Dopo l'articolo 408 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 408-bis. – (Richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto). – 1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se il fatto è di particolare tenuità ai sensi dell'articolo 530-bis, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa.
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata ai sensi dell'articolo 410-bis.
4. Il decreto di archiviazione è ricorribile per cassazione per violazione di legge».
2. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 410-bis. – (Opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto). – 1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 408-bis la persona offesa dal reato indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova per i quali il fatto non è di particolare tenuità, chiedendo eventualmente la prosecuzione delle indagini preliminari.
2. Se l'opposizione è inammissibile o gli elementi di prova di cui al comma 1 sono infondati, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5 e, in caso di più persone offese l'avviso dell'udienza è notificato a ciascuna di esse.».
4. 100. La Commissione.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154, ad esclusione del comma 1, secondo periodo.
4. 43. Desiderati.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: un anno.
4. 36. Meroni.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sei mesi.
4. 35. Martini.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: ottanta giorni.
4. 34. Maggioni.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: settantacinque giorni.
4. 44. Di Vizia.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sessantacinque giorni.
4. 42. D'Amico.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sessanta giorni.
4. 33. Lussana.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinquantacinque giorni.
4. 41. Dal Lago.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
4. 32. Grimoldi.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
4. 40. Crosio.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quaranta giorni.
4. 31. Goisis.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trentacinque giorni.
4. 38. Cavallotto.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
4. 30. Giancarlo Giorgetti.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: può prendere visione degli atti e presentare opposizione con le seguenti: può prendere visione, estrarre copia degli atti e presentare opposizione. Nel caso di opposizione della parte offesa al giudice è precluso emettere sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
4. 39. Consiglio.
Al comma 1, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini.
4. 37. Molgora.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
Sopprimerlo.
5. 20. Bragantini.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 5)
ART. 6.
Sopprimerlo.
6. 20. Buonanno, Grimoldi.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 6)
ART. 7.
Sopprimerlo.
7. 20. Callegari.
Sopprimere il comma 2.
7. 21. Forcolin.
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
Sopprimerlo.
8. 20. Caparini.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 8)
ART. 9.
Sopprimerlo.
9. 20. Cavallotto.
Sopprimere il comma 1.
9. 21. Gidoni.
Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole: Nell'udienza preliminare,
9. 22. Lussana.
Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole: , nel giudizio direttissimo.
9. 23. Giancarlo Giorgetti.
Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole: , nel giudizio immediato.
9. 24. Goisis.
Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole: particolare tenuità con la seguente: irrilevanza.
9. 100. La Commissione.
Sopprimere il comma 2.
9. 25. Crosio.
Al comma 2, capoverso, dopo la parola: proscioglimento aggiungere le seguenti: o l'archiviazione.
9. 101. La Commissione.
(Votazione dell'articolo 9)
ART. 10.
Sopprimerlo.
10. 20. Consiglio, Crosio, Dal Lago, D'Amico, Desiderati.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. – 1. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Si applicano gli articoli 408-bis e 410-bis del codice di procedura penale.»;
b) il comma 3 è abrogato.
10. 100. La Commissione.
(Votazione dell'articolo 10)
N. 1.
Seduta del 30 maggio 2012
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione si propone di definire il processo penale in modo più snello per i casi di particolare tenuità del fatto pur salvaguardando l'obbligatorietà dell'azione penale, e nel contempo si propone di alleggerire il carico giudiziario, fortemente congestionato, come lo stesso Ministro della giustizia mette in luce nella sua Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2011, tenuta il 17 gennaio 2012;
è innegabile che all'abnorme dilatazione dei tempi processuali penali, e di conseguenza dei costi, contribuiscano i procedimenti in assenza dell'imputato a cui, proprio a causa della contumacia che impedisce la manifestazione della volontà derivata dalla procura speciale, non si può applicare il giudizio abbreviato;
ai sensi della legge 16 dicembre 1999, n. 479, (legge Carotti) è data facoltà al difensore di acconsentire l'acquisizione al dibattimento del contenuto del fascicolo del pubblico ministero anche in assenza di procura speciale, e conseguentemente di rinunciare al diritto di contro esaminare i testimoni, ne deriva che la scelta di esaminare o non esaminare è tecnica, a valutazione del difensore;
se il difensore ha facoltà di compiere questa scelta dopo il rinvio a giudizio, tanto più egli può esercitarla, data la sua capacità tecnica, anteriormente a tale rinvio, ovvero in sede di udienza preliminare, allo stato degli atti;
consentire al difensore la scelta tecnica processuale ritenuta più favorevole, consente in caso di rito abbreviato una ragionevole riduzione dei tempi processuali e dei conseguenti costi,
impegna il Governo
ad intervenire attraverso un procedimento opportuno di modifica legislativa del codice di procedura penale volto a consentire che il procedimento possa essere definito con giudizio abbreviato anche a semplice richiesta del difensore di nomina o d'ufficio, anche nei casi di assenza dell'imputato, e di conseguenza ad adeguare gli articoli dello stesso codice recanti i contenuti dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari e i contenuti dell'avviso del giorno dell'ora e del luogo dell'udienza con la richiesta di rinvio a giudizio, con la comunicazione di tale possibilità.
9/2094/1. Galli.
La Camera,
premesso che:
secondo il prevalente orientamento della Corte di Cassazione, quando due persone intercettate rilasciano dichiarazioni accusatorie nei confronti di terze persone non presenti alla conversazione captata, queste dichiarazioni hanno valore di prova piena salvo il prudente apprezzamento del giudice;
l'orientamento giurisprudenziale sopradetto ritiene che le dichiarazioni intercettate non possono essere equiparate alle dichiarazioni accusatorie rese davanti all'autorità giudiziaria per le quali si applica la regola fissata dall'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale, secondo cui la dichiarazione deve essere riscontrata per avere valore di prova accusatoria;
la Suprema Corte aveva sottolineato, infatti, che mentre la dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria viene rilasciata consapevolmente e deve essere «sospettata» poiché potrebbe celare interessi specifici del dichiarante anche finalizzati al compiacimento degli inquirenti; invece la dichiarazione intercettata è genuina e non mossa da alcun recondito motivo, atteso che essa è individuata da un atto «a sorpresa» quale, appunto, la intercettazione telefonica o ambientale (Cassazione penale, V sezione, 3 maggio 2001 n. 27656; Cassazione penale, sezione IV, 28 settembre 2006 n. 35860);
tale orientamento è oramai assai incompatibile con la diffusione del mezzo di ricerca della prova delle intercettazioni e soprattutto con la diffusa cultura di essere ascoltati. Tale fenomenologia ha trasformato le abitudini di ciascuno al punto tale che assai inverosimile appare ritenere che l'atto d'indagine delle intercettazioni possa essere considerato un atto «a sorpresa», a maggior ragione, per chi ha avuto a che fare con la Giustizia;
si è constatato che gli intercettati spesso nelle conversazioni captate: tentano dolosamente di ingannare l'interlocutore esprimendosi in modo tale da non poter comprendere se siano portatori di reali conoscenze o invece manifestino ipotesi, illazioni o congetture o riferiscono circostanze imprecise, o addirittura false, allo scopo occulto di ledere ingiustamente un terzo;
anche a tali dichiarazioni è oggi, pertanto, necessario applicare la disciplina di cui all'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale come prospettato implicitamente da parte della giurisprudenza di merito (Ufficio indagini preliminari Reggio Calabria, 16 marzo 2006, n.92) ed auspicato da autorevole dottrina (Alberto Cisterna Sost. D.N.A. – «Guida al Diritto» Sole 24 Ore – del 7 febbraio 2009) la necessità si rende ancor più evidente se si tiene conto del fatto che il dichiarante davanti all'autorità, in caso di false dichiarazioni, si espone a conseguenze giudiziarie gravi quali la commissione del reato di calunnia e falsa testimonianza, mentre ciò non accade per il dichiarante intercettato;
il dichiarante davanti all'autorità può e deve essere contro esaminato ed anzi se non si sottopone al contraddittorio non potrà essere emessa alcuna sentenza di condanna nei confronti del terzo sulla base del suo dichiarato ai sensi dell'articolo 526, comma 1-bis, del codice di procedura penale, mentre le dichiarazioni intercettate non consentono alcun formale contraddittorio, o meglio, nessuna conseguenza giuridica si verifica in caso di sua assenza,
impegna il Governo
a valutare la possibilità che le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale si applichino anche alle dichiarazioni intercettate.
9/2094/2. Scilipoti.
La Camera,
premesso che:
è necessario monitorare gli effetti prodotti dall'applicazione del provvedimento ed, in particolare, disporre di precise informazioni circa l'attuazione del medesimo nei diversi distretti giudiziari sia in ordine al numero dei procedimenti che alla tipologia dei reati per i quali risulterà intervenuto il proscioglimento ai sensi delle disposizioni introdotte;
esiste l'esigenza di favorire, pur nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, la più coerente ed uniforme applicazione delle nuove disposizioni in modo da evitare la disparità di trattamento o di giudizio nei diversi uffici giudiziari favorendo il più possibile il ricorso a criteri oggettivi,
impegna il Governo:
a promuovere, presso ogni distretto di Corte d'appello, la raccolta di dati ed informazioni circa l'attuazione del provvedimento in esame in relazione ai procedimenti coinvolti e alla tipologia dei reati per i quali risulta intervenuto il proscioglimento;
a coinvolgere il Consiglio superiore della magistratura affinché si adoperi, nei limiti delle proprie competenze, per favorire la diffusione di prassi trasparenti circa l'attuazione della riforma;
a riferire al Parlamento gli esiti del monitoraggio nel corso delle comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
9/2094/3. Contento.
Relatore: PANIZ.
N. 2.
Seduta del 29 maggio 2012
ART. 1.
Sopprimerlo.
*1. 20. Saltamartini, Lupi, Toccafondi, Mantovano, Bertolini, Biava, De Camillis, Landolfi, Dima, Laffranco, Pagano, Di Virgilio, Frassinetti, Roccella, Renato Farina.
Sopprimerlo.
*1. 23. Polledri, Volontè, Binetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – All'articolo 3, comma 1, numero 2), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) sono decorsi due mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;».
1. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – All'articolo 3, comma 1, numero 2), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) è decorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;».
1. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
«Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenne, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove venga attivato un intervento di mediazione familiare, le separazioni possono essersi protratte ininterrottamente anche da meno di tre anni, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;».
1. 34. Binetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
«In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente, da almeno un anno se la separazione personale è consensuale e senza figli, da almeno due anni se la separazione personale è giudiziale in assenza di figli ovvero giudiziale o consensuale in presenza di figli maggiorenni e da almeno tre anni se la separazione personale è giudiziale o consensuale con la presenza di figli minori, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;».
1. 30. Saltamartini, Lupi, Toccafondi, Biava, Mantovano, De Camillis, Landolfi, Dima, Laffranco, Pagano, Di Virgilio, Frassinetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
«In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente, da almeno un anno se la separazione personale è consensuale e senza figli minori, da almeno due anni se la separazione personale è giudiziale e senza figli minori e da almeno tre anni se la separazione personale è giudiziale o consensuale con la presenza di figli minori, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;».
1. 2. Polledri, Renato Farina, Volontè, Bertolini, Mantovano, Binetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, secondo capoverso, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Ciascuno dei coniugi può proporre domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in assenza di figli minorenni, qualora la separazione si sia protratta per un tempo superiore a due anni. Il giudice pronuncia sulla richiesta previa acquisizione del parere del pubblico ministero, accertata l'impossibilità di una riconciliazione».
1. 35. Saltamartini, Mantovano, Lupi, Toccafondi, Biava, De Camillis, Landolfi, Dima, Laffranco, Pagano, Di Virgilio, Frassinetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, secondo capoverso, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I coniugi possono proporre congiuntamente domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora la separazione si sia protratta per un tempo superiore a due anni. Il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. In caso di presenza di figli minori di anni sedici, il termine è di anni tre anche in caso di richiesi congiunta».
1. 36. Saltamartini, Mantovano, Lupi, Toccafondi, Biava, De Camillis, Landolfi, Dima, Laffranco, Pagano, Di Virgilio, Frassinetti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 24. Polledri, Lupi, Renato Farina, Volontè, Bertolini, Mantovano, Binetti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni e nove mesi.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
1. 26. Renato Farina.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni e sei mesi.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
1. 27. Renato Farina.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: minori, il termine di cui al periodo precedente è di due anni con le seguenti: , il termine di cui al periodo precedente è di tre anni.
1. 31. Saltamartini, Lupi, Toccafondi, Biava, Mantovano, De Camillis, Landolfi, Dima, Laffranco, Pagano, Di Virgilio, Frassinetti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: , il termine di cui al periodo precedente è di due anni con le seguenti: di anni sedici, il termine di cui al periodo precedente è di tre anni.
1. 32. Saltamartini, Lupi, Toccafondi, Mantovano, Biava, De Camillis, Landolfi, Dima, Laffranco, Pagano, Di Virgilio, Frassinetti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
*1. 14. Binetti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
*1. 21. Saltamartini, Lupi, Biava, Mantovano, Toccafondi, De Camillis, Landolfi, Dima, Laffranco, Di Virgilio, Pagano, Frassinetti, Roccella, Renato Farina.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
**1. 7. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
**1. 37. Dal Lago, Forcolin, Dussin, Pini.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 8. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 25. Polledri, Lupi, Renato Farina, Volontè, Bertolini, Mantovano, Binetti.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in caso di presenza di figli minori aggiungere le seguenti: degli anni quattordici.
1. 9. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in caso di presenza di figli minori aggiungere le seguenti: degli anni sedici.
1. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in caso di presenza di figli minori aggiungere le seguenti: , ovvero in caso di opposizione motivata di uno dei coniugi.
1. 28. Renato Farina.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
1. 22. Roccella, Renato Farina.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: due anni con le seguenti: due anni e sei mesi.
1. 29. Renato Farina.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – 1. Dopo la lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
b-bis) i coniugi hanno svolto, con esito negativo, un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice di pace ai sensi dell'articolo 322 del codice di procedura civile e in tale sede il giudice di pace ha accertato l'esistenza di una crisi coniugale grave, che non è stato possibile risolvere con tecniche conciliative. Tale accertamento, che è condizione di ammissibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere compiuto dal giudice di pace nell'ambito del procedimento previsto dal citato articolo 322 del codice di procedura civile, su istanza di almeno uno dei coniugi, valendosi dell'opera di un ausiliario scelto tra psicologi, medici o avvocati professionisti, specializzati in problematiche familiari e di mediazione familiare.
1. 03. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. All'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2. Nel caso in cui non vi siano figli minori, i coniugi possono domandare congiuntamente, anche se non sia stata proposta domanda di separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.»
1. 02. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – Dopo l'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – 1. La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale.»
1. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 20. Saltamartini, Lupi, Toccafondi, Mantovano, Biava, De Camillis, Dima, Laffranco, Landolfi, Di Virgilio, Frassinetti, Pagano, Renato Farina.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: salvo motivata resistenza di un coniuge.
2. 21. Renato Farina.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Lo scioglimento della comunione tra i coniugi ha effetto rispetto ai terzi solo e dal momento che se ne è fatta annotazione in margine all'atto di matrimonio.
2. 22. Saltamartini, Lupi, Toccafondi, Mantovano, Biava, De Camillis, Dima, Laffranco, Landolfi, Di Virgilio, Frassinetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Lo scioglimento della comunione tra i coniugi ha effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto di matrimonio.
2. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – (Norme transitorie). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche alle separazioni contenziose i cui procedimenti si sono conclusi, anche con sentenza non definitiva, prima della data di entrata in vigore della presente legge e alle separazioni consensuali i cui procedimenti sono in corso alla medesima data di entrata in vigore, a condizione che i coniugi, prima che ne intervenga l'omologazione, dichiarino concordemente di volersene avvalere.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche alle separazioni consensuali di cui al comma 1 del presente articolo e a quelle di cui è intervenuta l'omologazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il ricorso per la dichiarazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia proposto congiuntamente da entrambi i coniugi ai sensi dell'articolo 4, comma 16, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
2. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. (Disciplina transitoria). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), secondo capoverso, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche alle separazioni contenziose i cui procedimenti si sono conclusi con sentenza, anche non definitiva, e a quelle consensuali di cui è intervenuta l'omologazione prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), secondo capoverso, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano, altresì, alle separazioni personali i cui procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 04. Perina.