Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero - D.Lgs. 7 settembre n. 155 - Esito pareri al Governo | ||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 436 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 18/01/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Esito dei pareri al Governo
Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
D.lgs. 7
settembre 2012, n. 155 |
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n. 436/1 |
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18 gennaio 2013 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia ( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it |
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: gi0792a.doc |
INDICE
Schede di lettura 3
Introduzione 5
1. La nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero 5
1.1. La norma di delega 5
1.2. Il decreto legislativo n. 155 del 2012 8
1.3. L’esito del parere parlamentare 9
2. Il contenuto del decreto legislativo 15
Articolo 1 (Riduzione degli uffici giudiziari ordinari) 15
Articolo 2 (Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni di coordinamento) 19
Articolo 3 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354) 23
Articolo 4 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e disposizioni di coordinamento) 25
Articolo 5 (Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi) 27
Articolo 6 (Magistrati titolari di funzioni dirigenziali) 33
Articolo 7 (Personale di polizia giudiziaria) 39
Articolo 8 (Edilizia giudiziaria) 41
Articolo 9 (Disposizioni transitorie) 43
Articolo 10 (Clausola di invarianza) 45
Articolo 11 (Entrata in vigore) 47
§ Punti non accolti del parere della Commissione giustizia della Camera 49
Allegati 51
Parere della Commissione Giustizia della Camera dei deputati (approvato il 1° agosto 2012) 53
Parere della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica (approvato il 31 luglio 2012)63
Parere del Consiglio Superiore della Magistratura 73
Il presente dossier illustra il contenuto del decreto legislativo n. 155 del 2012 che, nell’ambito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ha disposto la nuova organizzazione degli uffici di tribunale e degli uffici del pubblico ministero. Il dossier mette a confronto il decreto n. 155 con l’originario schema trasmesso dal Governo alle Camere nonchè con i pareri espressi dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e dal Consiglio superiore della magistratura (vedi allegati).
Dopo una breve sintesi che illustra il contenuto del decreto all’esito del parere parlamentare, sono confrontate e commentate, articolo per articolo, le disposizioni dello schema di decreto e quelle del decreto legislativo in vigore, con l’indicazione delle modificazioni riconducibili al citato parere parlamentare e a quello del CSM. Viene inoltre dato conto del parere espresso dalla Commissione Giustizia del Senato (vedi allegato).
Il decreto legislativo n. 155 del 2012 dà attuazione alla delega prevista dall’art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148[1], volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (commi da 2 a 5 dell’art. 1).
In particolare, il comma 2 delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (e dunque entro il 17 settembre 2012), uno o più decreti legislativi per «riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento dì efficienza», con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere da a) a q) del medesimo comma.
Nell'esercizio della delega il Governo deve, ai sensi della lettera a), ridurre gli uffici giudiziari di primo grado mantenendo comunque sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011. Il principio di delega fa dunque salvi i tribunali ordinari attualmente esistenti nei comuni capoluogo di provincia.
La lettera b) delega il Governo a ridefinire la geografia giudiziaria, ovvero l’assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall’attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Nel compiere questa attività il Governo deve tenere conto di «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano i seguenti parametri:
§ estensione del territorio;
§ numero degli abitanti;
§ carichi di lavoro;
§ indice delle sopravvenienze;
§ specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale;
§ presenza di criminalità organizzata.
Il legislatore delegato, inoltre, in base alla lettera c), deve ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti. Tale operazione deve rispettare i seguenti principi:
§ la ridefinizione dell’assetto territoriale non dovrà riguardare le procure distrettuali, ovvero le procure della repubblica presso i tribunali dei capoluoghi dei distretti di corte d'appello;
§ la ridefinizione non dovrà comportare la soppressione delle procure presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
§ possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali. In tali casi, l’ufficio di procura accorpante dovrà poter svolgere le funzioni requirenti in più tribunali. Tale riorganizzazione dovrà consentire una migliore organizzazione delle risorse e dei mezzi, e una più agevole trattazione dei procedimenti.
In base alla lettera d), nell’esercizio della delega il Governo potrà procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle attuali 220 sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, tenendo conto dei criteri delineati dalla lettera b). La delega dunque:
§ non impone la soppressione di tutte le sezioni distaccate (consentendo anche semplicemente una loro riduzione);
§ consente, a seguito della soppressione delle sedi distaccate, lo spostamento di comuni da un circondario di tribunale ad un altro (principio peraltro affermato anche dalla lettera b)).
La lettera e) individua come principio e criterio direttivo di carattere generale quello di assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni, mentre la lettera f) impone di garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica.
Le successive lettere g), h) e i) disciplinano la destinazione del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso uffici giudiziari di primo grado soggetti alla riorganizzazione territoriale.
In particolare, la lettera g) stabilisce che i magistrati e il personale amministrativo dei tribunali e delle procure soppresse transitino automaticamente negli organici degli uffici cui sono trasferite le funzioni, anche in eventuale sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze.
La lettera h) prevede che la suddetta assegnazione dei magistrati e del personale ai nuovi organici non dovrà essere interpretata come assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né dovrà costituire trasferimento ad altri effetti.
Infine la lettera i) dispone che, con successivi decreti del ministro della giustizia, saranno disposte le conseguenti modificazioni delle piante organiche.
Le lettere da l) a p) dettano principi e criteri direttivi per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace, realizzata con il decreto legislativo n. 156 del 2012.
La lettera q) stabilisce infine che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 3 prevede che la riforma realizzi il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. La legge delega non contiene peraltro alcun riferimento alla fase transitoria.
Il comma 4 delinea il procedimento per l’esercizio della delega e prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri.
I pareri delle commissioni parlamentari competenti dovranno essere espressi entro 30 giorni dalla data di trasmissione; in assenza, il Governo potrà procedere comunque. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di 60 giorni.
Il comma 5 stabilisce infine che il Governo, con la procedura indicata nel comma precedente, possa - entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega - adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già fissati.
Il comma 5-bis, introdotto dalla legge n. 14 /2012[2], in considerazione degli effetti prodotti dal terremoto del 2009, differisce di tre anni il termine per l’esercizio della delega limitatamente alle sedi di tribunale dell’Aquila e di Chieti.
Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155,attua la delega per la revisione della geografia giudiziaria mediante la riorganizzazione degli uffici di tribunale e delle relative procure della Repubblica.
In particolare, le nuove disposizioni prevedono la soppressione di:
§ 31 tribunali;
§ 31 procure;
§ tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale;
Con riferimento alle sezioni distaccate, nonostante le richieste di mantenimento in vita di alcune di esse, il Governo ha ribadito la totale soppressione in quanto – come affermato nella relazione allo schema di decreto - “modello organizzativo che, dopo oltre un decennio di operatività, si è dimostrato foriero d’inconvenienti sotto il profilo dell’efficienza del servizio e del buon andamento dell’amministrazione, come dimostrano i numerosi provvedimenti d’accentramento adottati dai presidenti di tribunale ex art. 48-ter O.G..”
Il decreto fissa in dodici mesi il termine, decorso il quale diventano effettivi i“tagli” degli uffici giudiziari ordinari, nonchè le disposizioni relative alle ricadute (di natura organizzativa) di soppressioni e accorpamenti degli uffici nei confronti di magistrati, personale amministrativo e personale di polizia giudiziaria.
Nel frattempo, e cioè fino al 13 settembre 2013, le udienze già fissate davanti ad uno degli uffici destinati alla soppressione continuano ad essere tenute presso i medesimi tribunali o sezioni distaccate di tribunale. Le udienze che, invece, cadono in una data successiva alla scadenza del periodo di dodici mesi e quindi dopo il 13 settembre 2013 saranno tenute dinanzi all’ufficio che ha accorpato quelli soppressi.
Il decreto fissa una norma per determinare l'ufficio giudiziario presso cui è pendente la causa anche nel caso in cui non sia eventualmente fissata una udienza: il giudizio si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione.
Il decreto si preoccupa di garantire la continuità dei processi penali pendenti ed evitare rinnovazioni degli atti per diversa composizione dell’organo giudicante.
La scelta è stata di rimettere ai capi degli uffici giudiziari che hanno accorpato quelli soppressi di assicurarne la prosecuzione, dopo l’apertura del dibattimento, dinanzi agli stessi giudici che ne erano assegnatari nei tribunali o sezioni distaccate non più esistenti. La determinazione dei capi degli uffici va presa compatibilmente con l’organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro dell’ufficio come risultante dall’accorpamento.
Stessa regola è stata dettata per i procedimenti civili: i capi degli uffici, se possibile, curano che il processo trasferito nella nuova sede sia trattato dal medesimo magistrato già designato per l’affare. Il termine di un anno servirà a consentire una graduale adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad accorpare i tribunali e le sezioni distaccate soppressi.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, il 6 luglio 2012, lo schema di decreto legislativo recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, che è stato trasmesso alle Camere il 9 luglio 2012, pur in mancanza del parere del CSM, poi adottato il successivo 26 luglio e trasmesso alle Camere il 31 luglio 2012.
Lo schema di decreto legislativo si è affiancato a quello, precedente (AG 455) con il quale il Governo ha esercitato la delega relativa agli uffici del giudice di pace (decreto legislativo n. 156 del 2012).
L’originario testo del decreto aveva previsto la soppressione di 37 dei 165 tribunali (e relative procure) esistenti, di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale nonché della sola procura della Repubblica del tribunale di Giugliano in Campania (166° tribunale, previsto ma mai operativo).
Il procedimento seguito dal Governo ai fini della soppressione dei tribunali è stato il seguente.
a) sono state in primo luogo valutate le conclusioni cui è pervenuto il gruppo di studio all'uopo incaricato dal Ministro della giustizia, formalizzate nella relazione finale approvata nel marzo del 2012.
Il gruppo di lavoro ha utilizzato solamente, tra i criteri individuati dalla delega, i parametri considerati incontrovertibili: numero degli abitanti e delle sopravvenienze (cd. indice di litigiosità), nonché dei carichi di lavoro rispetto all'organico disponibile (cd. indice di produttività). E’ stata considerata l’attività nel quinquennio 2006-2010 e valutati il totale dei provvedimenti iscritti e di quelli definiti nei procedimenti civili e penali. E’ stata inoltre considerata la dotazione organica normativamente assegnata all'ufficio e non già quella realmente presente.
In base alla delega, non sono sopprimibili i tribunali con sede nei capoluoghi di provincia. Di questi uffici sono stati considerati, come standard di riferimento, i valori medi, per valutare gli altri tribunali, astrattamente sopprimibili.
I valori medi risultano i seguenti:
§ popolazione media di 363.769 abitanti (la media nazionale è 345.606)
§ sopravvenienze totali medie di 18.094 procedimenti (la media nazionale è 18.623)
§ organico di magistratura pari a 28 unità (la media nazionale è 31)
§ carico di lavoro annuo pari a 638,4 o 647,1 (la dualità è legata all'uso possibile del numero di procedimenti sopravvenuti ovvero di quelli definiti al fine di desumere la produttività, che per la media nazionale è rispettivamente: 600,6 -606,9).
I dati medi degli uffici giudiziari di primo grado siti in capoluogo provinciale, relativi ad abitanti, sopravvenienze, organico e produttività, sono quindi stati utilizzati a confronto con i dati degli altri tribunali. E’ stata pregiudizialmente esclusa, invece, la considerazione della cd. pendenza.
Non è stata ipotizzata la soppressione dei tribunali che soddisfano almeno uno dei parametri medi individuati.
Quanto alla produttività, il gruppo di studio ha tenuto conto delle diverse classi di uffici in base all’organico e ha quindi escluso la necessità di permanenza degli uffici che contano meno di 20 unità di organico, ma non anche di quelli con organico compreso tra 20 e 28 magistrati. Come si legge nella relazione illustrativa, «tale criterio, pur apparendo il più residuale (in quanto derivato dall'analisi dei criteri principali previsti dalla legge delega) tra quelli adottati dal gruppo di studio, può essere condiviso, laddove ad esso possano abbinarsi criteri valutativi succedanei, come quelli della "situazione infrastrutturale", o del "tasso di impatto della criminalità organizzata».
Sarebbero, in conclusione, risultati 45 i tribunali non provinciali al di sotto dei criteri desumibili dalla legge delega. Di questi, 8 risultano intangibili per consentire il mantenimento di almeno tre degli «attuali tribunali» (Gela, Larino, Barcellona P.d.G., Patti, Spoleto, Melfi, Vallo di Lucania e Rovereto).
Residuano 37 uffici giudiziari di primo grado aventi sede fuori dei capoluoghi provinciali per i quali è senz' altro stimabile in base a criteri oggettivi e omogenei l'operazione di riduzione e ridefinizione dell'assetto territoriale».
b) si è inoltre tenuto conto del primo schema di decreto sul riassetto degli uffici del giudice di pace, in cui era stato fissatoun limite minimo di popolazioneper la sopravvivenza dell'ufficio del Giudice di pace non circondariale.
Il limite minimo di 100.000 abitanti, ivi adottato come parametro di riferimento, porta a concludere che «nessun tribunale sotto tale limite può essere tendenzialmente mantenuto in vita, ove astrattamente sopprimibile, neppure in quei casi ove emergano profili di difficoltà infrastrutturali anche di non trascurabile rilievo».
c) Le conclusioni del gruppo di studio sono state poi ulteriormente approfondite dall’amministrazione giudiziaria, al fine di garantire, compatibilmente con i limiti della delega, la maggiore omogeneità possibile per numero di abitanti, estensione territoriale, carichi di lavoro e indice delle sopravvenienze.
Sono state effettuate verifiche relative a tutti i parametri indicati dalla legge delega: situazione infrastrutturale, tasso d'impatto della criminalità organizzata nei singoli territori interessati dall'intervento (con acquisizione di relazioni delle competenti Direzioni Distrettuali Antimafia), necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane.
I dati sono stati incrociati con la dimensione minima del bacino di utenza, fissata in 200.000 abitanti, la misura doppia rispetto a quella già utilizzata per gli uffici dei giudici di pace.
Ferma la necessità di procedere sulla base di parametri di valutazione oggettivi, sono state poi valutate le indicazioni provenienti dalla commissioni parlamentari e dal Consiglio Superiore della Magistratura.
E’ stato inoltre aggiunto il parametro dell'estensione del territorio. A tal fine è stata presa come riferimento la media dei 103 tribunali provinciali, intangibili per legge, depurati dal dato relativo ai 5 circondari provinciali metropolitani di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo. La media sarebbe pari a 2.169 Km quadrati.
L’amministrazione giudiziaria ha perseguito l’intento di garantire che ciascun tribunale potesse acquisire - anche mediante la ridefinizione dei suoi confini territoriali e non necessariamente attraverso accorpamenti conseguenti a soppressioni - una dimensione media quanto più vicina possibile al modello ideale di ufficio giudiziario individuato attraverso il ricorso a standard oggettivi, in grado di assicurare anche l'indispensabile specializzazione dei magistrati.
Come già ricordato, viene prevista anche la completa soppressione delle sezioni distaccate di tribunale; sulla base delle conclusioni del gruppo di studio, è stata considerata compatibile con la delega la soppressione anche delle sezioni distaccate dei tribunali considerati intangibili.
Secondo il Governo:
§ non esisterebbe un vero e proprio organico di personale giudiziario destinato alla sezione distaccata, essendo l'assegnazione del magistrato al suddetto ufficio giudiziario il risultato della procedura tabellare che viene applicata per la distribuzione degli affari fra i magistrati all'interno dello stesso ufficio giudiziario;
§ le sezioni distaccate di tribunale si sono rivelate, alla prova dei fatti, dopo oltre un decennio di operatività, produttrici di inconvenienti sotto il profilo dell'efficienza del servizio e del buon andamento dell'amministrazione della giustizia anche con riferimento ai criteri di economicità di gestione; gli inconvenienti che si registrano in relazione ai tribunali di ridotte dimensioni in conseguenza della concreta impossibilità di realizzare le cosiddette economie di specializzazione, risultano amplificati nella gestione di una sezione distaccata;
§ l’esigenza di avvicinare la giustizia al cittadino, oggi, si presta infatti a essere realizzata con modalità alternative a quelle ormai datate, inconcepibili con un sistema razionale di organizzazione di uomini e mezzi, dell'esistenza di un presidio giudiziario in ogni centro abitato di dimensioni significative (ad esempio tramite la creazione di servizi telematici chiamati «sportelli della giustizia»).
Quanto alle grandi aree metropolitane (richiamate dall’art. 1, comma 2, lettera b) della delega: «razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane»), lo schema di decreto ha inteso:
a) impedire accorpamenti di tribunali sub-provinciali alle 5 grandi aree metropolitane (Roma, Napoli, Milano; Torino e Palermo);
b) favorire, ove possibile e ragionevole, l'accorpamento di territori delle sezioni distaccate metropolitane ai tribunali limitrofi;
c) prevedere - nella sola provincia di Napoli - l'accorpamento delle sezioni distaccate ivi presenti (destinate, come tutte le altre sezioni distaccate, alla soppressione) al tribunale di Giugliano, che - ridenominato “tribunale di Napoli nord” - diverrebbe operativo a tutti gli effetti, in modo da garantire una più razionale distribuzione dei carichi e uffici di più gestibili dimensioni. Le funzioni requirenti sono state peraltro mantenute in capo a un solo ufficio di procura, quello di Napoli.
Si rilevava nella relazione allo schema che il distretto di Napoli risulta caratterizzato da una concentrazione di popolazione per kmq impressionante, nonché da una vasta area metropolitana particolarmente congestionata e interamente di competenza del tribunale di Napoli. «Le statistiche dimostrano come - verosimilmente anche a causa dell'eccessiva dimensione del tribunale - la produttività è particolarmente bassa (569,4) collocando l'ufficio giudiziario al 97° posto su 165 nella classifica della produttività».
Per ciascun distretto di corte di appello (o sezione distaccata di corte di appello) sono quindi riportati negli allegati alla relazione l'analisi e le specifiche modalità della revisione nelle singole circoscrizioni giudiziarie.
Nella stessa relazione si evidenzia che l'intangibilità dei tribunali provinciali e la necessaria permanenza di tre circondari in ogni distretto – vincoli imposti dalla delega - hanno determinato in più casi la sopravvivenza di uffici che presentano indici al di sotto dei parametri considerati, precludendo l’omogeneità tra i territori degli uffici giudiziari.
Sono inoltre riportate dal Governo le istanze propositive provenienti dal territorio e dalle organizzazioni sindacali acquisite nel corso dei numerosi incontri tenuti presso il Ministero con i rappresentanti locali e con le sigle sindacali espressione dell'intero territorio nazionale o comunque inviate all'amministrazione giudiziaria. In esito alle valutazioni sono esposte le concrete modalità della revisione di ciascun distretto, espresse in termini di soppressione ed accorpamento degli uffici giudiziari, corredate da una mappa che evidenzia i dati del territorio ed il percorso tra le località interessate.
Pur in assenza di espresse previsioni nella legge di delegazione, è stato in fine individuato il rapporto tra popolazione residente e numero di giudici e pubblici ministeri che risultano operare presso gli uffici di primo grado.
In primo grado presso gli uffici ordinari (esclusi gli uffici minorili e quelli di sorveglianza) si calcolano le seguenti medie nazionali:
§ un giudice ogni 11.745 abitanti;
§ un pubblico ministero ogni 30.715 abitanti.
Il quadro, per distretto di Corte d’appello, dei 37 tribunali e delle relative procure della Repubblica soppressi dallo schema di decreto era il seguente.
Distretto |
Tribunale e Procura della Repubblica soppressi |
Ancona |
Camerino |
Urbino |
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Bari |
Lucera |
Brescia |
Crema |
Caltanissetta |
Nicosia |
Catania |
Caltagirone |
Modica |
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Catanzaro |
Castrovillari |
Lamezia Terme |
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Paola |
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Rossano |
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Firenze |
Montepulciano |
Genova |
Chiavari |
Sanremo |
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L’Aquila |
Avezzano |
Lanciano |
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Sulmona |
|
Vasto |
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Messina |
Mistretta |
Milano |
Vigevano |
Voghera |
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Napoli |
Ariano Irpino |
Sant’Angelo dei Lombardi |
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Palermo |
Sciacca |
Perugia |
Orvieto |
Potenza |
Melfi |
Roma |
Cassino |
Salerno |
Sala Consilina |
Torino |
Acqui Terme |
Alba |
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Casale Monferrato |
|
Mondovì |
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Pinerolo |
|
Saluzzo |
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Tortona |
|
Trieste |
Tolmezzo |
Venezia |
Bassano del Grappa |
Nel corso dell’esame dell’atto del Governo la Commissione giustizia della Camera ha deliberato un’indagine conoscitiva (18 luglio 2012) nell’ambito della quale ha audito magistrati, esponenti di associazioni rappresentative della magistratura e dell'avvocatura.
In esito all’indagine, la Commissione ha espresso, il 1° agosto 2012, un parere favorevole, con numerose condizioni.
Rinviando all’analisi dei singoli articoli, il testo definitivo del decreto legislativo ha, in particolare, accolto le seguenti condizioni del parere:
§ mantenimento in vita di alcuni tribunali in territori caratterizzati da una significativa presenza della criminalità organizzata (sono stati ridotti a 31 i tribunali soppressi, risultando esclusi dall’elenco degli uffici “tagliati” – rispetto allo schema originario – i tribunali di Caltagirone, Sciacca, Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Cassino;
§ esplicita previsione di un termine (31 dicembre 2012) per l’adozione delle nuove piante organiche degli uffici giudiziari;
§ la riduzione del termine di efficacia della riforma: lo schema prevedeva 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta, il parere proponeva 6 mesi; il decreto stabilisce 12 mesi;
Articolo 1
(Riduzione degli uffici giudiziari
ordinari)
A.G. 494 (schema di d.lgs) |
D.lgs. n. 155/2012 |
1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto. |
1. Identico. |
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La nuova tabella A prevede la soppressione di 31 tribunali e relative procure della Repubblica.
Primo in Italia, il giudice civile del Tribunale di Pinerolo ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge delega 148/2011 e del D.Lgs. 155/2012, che hanno portato alla soppressione di vari uffici giudiziari, fra i quali lo stesso Tribunale e la Procura della Repubblica di Pinerolo (attualmente quarto ufficio giudiziario del Piemonte), accorpandoli al Tribunale e alla Procura di Torino
Rispetto all’originario schema di decreto il decreto legislativo n. 155/2012 mantiene alcuni presidi giudiziari nelle aree ad alta infiltrazione di criminalità organizzata.
Mentre il testo iniziale prevedeva, infatti, la soppressione di 37 tribunali (vedi tabella precedente) e relative procure della repubblica, il decreto legislativo ne sopprime 31, mantenendo in servizio 6 tribunali:
in Sicilia, i tribunali di Caltagirone e Sciacca;
in Calabria, Il tribunale di Castrovillari, cui viene accorpato il tribunale di Rossano, e i tribunali di Lamezia Terme e Paola;
nel Lazio, il tribunale di Cassino, cui è accorpata la sezione distaccata di Gaeta.
Risulta parzialmente accolto sul punto il parere della Commissione giustizia della Camera che, in tali aree, riteneva necessario il mantenimento dei suddetti uffici giudiziari oltre a quello di Lucera (invece soppresso); del tribunale di Rossano, accorpato a Castrovillari, si chiedeva l’autonomo mantenimento. Confermato, invece, nonostante il parere contrario della Commissione, il transito del Comune di Niscemi dal circondario del tribunale di Caltagirone a quello di Gela. In conformità del parere della Commissione, sono accorpati al circondario di Caltagirone i comuni di Ramacca, Castel di Judica e Raddusa.
Nel parere della Commissione giustizia del Senato (vedi allegato), per l’alto tasso di criminalità organizzata, si riteneva necessario mantenere in vita i tribunali di Caltagirone, Sciacca, Lamezia Terme, Rossano, Castrovillari e Paola; per lo stesso motivo, nonché per la specificità territoriale del bacino di utenza, si suggeriva – anche mediante specifici accorpamenti territoriali - il mantenimento dei tribunali di Lucera, Cassino e Vigevano.
In maniera più generica, il parere del CSM riteneva necessario porre particolare attenzione alla “specificità territoriale con particolare riferimento all’incidenza della criminalità organizzata. Tale criterio potrà infatti venire in considerazione per quei Tribunali sub provinciali – in ipotesi suscettibili di essere soppressi – che ricadono in territori storicamente caratterizzati da fenomeni di criminalità“.
Sul mantenimento di un forte presidio giudiziario nei territori caratterizzati da una significativa presenza della criminalità organizzata, il Ministro della giustizia Severino aveva più volte espresso disponibilità. Le audizioni parlamentari, le indicazioni sia pure non specifiche espresse dal CSM nel proprio parere, le richieste delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato avevano segnalato la preoccupazione che la soppressione di tribunali in quelle aree potesse comportare rischi sul fronte della lotta alle mafie. Per queste ragioni, sono state espunte, dall’iniziale elenco di 37 tribunali e relative procure, le sedi in zone ad alta concentrazione di criminalità organizzata, con l’accorpamento, ove possibile, di tribunali e/o sezioni distaccate, caratterizzate da una criminalità mafiosa omogenea, dalla contiguità territoriale e dalla comunicazione tra i territori.
In riferimento al tribunale di Napoli Nord - rispetto all’originaria versione del decreto - risulta accolto quanto previsto nel parere della Commissione giustizia della Camera sia in ordine all’istituzione di una procura circondariale, che all’allargamento del territorio del circondario di tribunale, al cui interno comprendere anche il comune di Aversa.
Nel nuovo circondario del tribunale di Napoli Nord sono transitati, tra gli altri, diversi comuni già facenti parte del circondario del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (come Casal di Principe, Casapesenna e Villa Literno) ad altra infiltrazione camorristica.
Positivo anche il riscontro dato dal Governo al parere della Commissione giustizia della Camera in riferimento ad alcuni accorpamenti di comuni nel distretto di Corte d’appello di Venezia. Anziché nel circondario del tribunale di Rovigo (come inizialmente previsto dallo schema di decreto) risultano, infatti, inseriti nel circondario del tribunale di Padova i comuni di Arqua Petrarca, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Monselice e Montegrotto Terme.
Analogamente, il comune di Legnago, inizialmente nel circondario di Rovigo, è inserito nel circondario del tribunale di Verona.
Nel distretto di Corte d’appello di Trieste risulta accolto quanto raccomandato nel parere della Commissione giustizia della Camera in relazione al trasferimento del territorio della soppressa sezione distaccata di Palmanova dal circondario del tribunale di Gorizia a quello di Udine.
Anche il parere della Commissione giustizia del Senato, risulta accolto:
- in riferimento allo scorporo dal circondario del tribunale di Alessandria dei comuni facenti parte del circondario del soppresso tribunale di Casale Monferrato, che entrano a far parte del circondario del tribunale di Vercelli.
- in relazione alla correzione dell’errore materiale per cui risultavano inseriti nel circondario del tribunale di Terni i comuni della soppressa sezione distaccata di Todi, ora correttamente inclusi nel circondario del tribunale di Spoleto.
Per quanto riguarda la confermata soppressione di tutte le 220 sezione distaccate di tribunale, mentre il CSM nel suo parere aveva manifestato il suo favore ritenendo che “il servizio giustizia ivi erogato sia decisamente insufficiente, specie avuto riguardo ai tempi della risposta giudiziaria, troppo spesso fonte di risarcimento per irragionevole durata”, la Commissione Giustizia della Camera aveva ipotizzato il mantenimento in vita per un massimo di 5 anni delle sole sezioni distaccate, anche previo accorpamento che - per carico di lavoro, riferito alle sopravvenienze, bacino di utenza, estensione del territorio, caratteristiche della collocazione geografica – fossero risultate oggettivamente necessarie per evitare, nella prima fase di attuazione della riforma, disagi organizzativi per la popolazione e disfunzioni del servizio giustizia.
Il parere della Commissione Giustizia del Senato – molto critico sul punto - chiedeva il mantenimento in funzione di 39 sezioni distaccate, più quelle dislocate in aree montane particolarmente disagiate, nonché, per il valore simbolico, della sezione distaccata di Corleone.
Articolo 2
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e disposizioni di coordinamento)
A.G. 494 (schema di d.lgs) |
D.lgs. n. 155/2012 |
1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) l’articolo 2, primo comma, è sostituito dai seguenti: «Salvo quanto previsto nel secondo comma, presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l’ufficio del pubblico ministero. L’ufficio del pubblico ministero non è costituito presso i tribunali di cui alla tabella B»; |
Soppresso |
b) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto; |
a) identico; |
c) la tabella B è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto; d) la tabella C è soppressa; |
b) le tabelle B e C sono soppresse; |
e) gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono abrogati. |
c) identica. |
2. Il tribunale di Giugliano in Campania è rinominato in «tribunale di Napoli nord». |
2. Identico. |
L’articolo 2, comma 1, novella l’ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto n. 12 del 1941, al fine di:
§ sostituire la tabella “A” sulla base della nuova geografia giudiziaria che vede la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale, così delineando, sulla base dei comuni italiani, la sola circoscrizione di ogni tribunale ordinario, distinto per corte d’appello
§ sopprimere le tabelle “B” e “C”, ormai inattuali data la soppressione delle citate sezioni distaccate di tribunale; la tabella “B” recava l’indicazione delle sezioni distaccate di tribunale e la relativa circoscrizione territoriale; la tabella “C” era relativa alle circoscrizioni territoriali delle vecchie preture circondariali e la sua soppressione ha, quindi, natura di semplice aggiornamento normativo.
Il testo iniziale dell’art.2 del decreto, confermando l’istituzione dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni prevedeva un’eccezione a tale regola con l’istituzione di una nuova tabella B (in luogo della precedente, ormai inutile data la soppressione delle sedi distaccate) relativa agli uffici giudiziari per i quali non si costituisce l’ufficio di procura.
Tale tabella prevedeva che non fosse istituito l’ufficio di Procura presso il solo tribunale di “Napoli Nord” (ovvero il tribunale di Giugliano in Campania, ridenominato “Napoli Nord” dall’art. 2, comma 2, dello schema di decreto)
A seguito della soppressione della Tabella B, anche il tribunale di Napoli Nord sarà dotato di un suo ufficio di Procura.
Sul punto, risulta accolto il suggerimento del CSM che nel suo parere rilevava come la mancata istituzione di un autonomo ufficio del PM presso il tribunale di Napoli Nord, con conseguente estensione della competenza della procura del tribunale di Napoli, poteva comportare specifiche difficoltà organizzative oltre ad evidenti problemi di deroga alla competenza territoriale.
Analoga indicazione sulla opportuna istituzione di un ufficio di procura circondariale presso il tribunale di Napoli Nord era contenuta sia nel parere della Commissione Giustizia della Camera che in quello della Commissione Giustizia del Senato.
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RD 12/1941 |
AG 494 |
D.Lgs 155/2012 |
Tabella A |
Numero delle sedi delle Corti di Appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate con relativa circoscrizione territoriale |
Sedi dei tribunali della Repubblica (con relativa circoscrizione territoriale) distinti per distretto di Corte d’appello |
Identica |
Tabella B |
Sezioni distaccate di tribunale e relativa circoscrizione territoriale |
Tribunali presso il quale non è costituito l’ufficio del PM |
Soppressa |
Tabella C |
Circoscrizione territoriale delle preture circondariali |
Soppressa |
Identica |
§ abrogare l’intera sezione dell’ordinamento relativa alle sezioni distaccate di tribunale (artt. da 48-bis a 48-sexies[3]).
Secondo il previgente ordinamento giudiziario, ciascuna sezione distaccata degli uffici di tribunale ha una circoscrizione territoriale a carattere infracircondariale. Ciò significa che le circoscrizioni delle sezioni distaccate si estendono sempre sul territorio di uno o più comuni limitrofi compresi all’interno di uno stesso circondario (art. 48-bis e tabella B).
Alla istituzione, alla soppressione e alla modifica delle circoscrizioni territoriali delle sezioni distaccate si provvede con decreto motivato del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere del CSM. La legge prevede che il decreto sia adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell’indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell’articolazione delle attività economiche e sociali esercitate all’interno dell’area geografica interessata dal provvedimento ministeriale (art. 48-ter).
Quanto agli affari di competenza della sezione distaccata, l’art. 48-quater dispone che nelle sezioni siano trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime (eccezione per le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché per le funzioni di GIP e GUP, che vengono svolte esclusivamente nella sede principale del tribunale). Deroghe ed eccezioni possono essere disposte dal presidente del tribunale (art. 48-quinquies).
Le sezioni distaccate sono composte da giudici di professione secondo il numero richiesto dalle esigenze di servizio ma i magistrati assegnati alle sezioni distaccate possono comunque svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate del medesimo tribunale. Il coordinamento dei magistrati e degli affari viene coordinato dalla sede principale del tribunale ordinario (art. 48-sexies).
Come accennato, il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 155 rinomina il tribunale di Giugliano in Campania, che diviene il tribunale di Napoli nord, cheamplia notevolmente il territorio del suo circondario, inglobando numerosi comuni del circondario del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ovvero: Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano e Villa Literno.
Il Tribunale di Giugliano in Campania è stato istituito dal decreto legislativo D.Lgs. 3 dicembre 1999, n. 491 (Istituzione di nuovi tribunali e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, a norma dell'articolo 1 della L. 5 maggio 1999, n. 155).
In particolare, l’articolo 2, nel distretto della corte di appello di Napoli ha istituito:
- il tribunale ordinario di Giugliano in Campania, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Giugliano in Campania, Qualiano, Villaricca, nonché sui comuni attribuiti alle sezioni distaccate di Marano di Napoli e Pozzuoli;
- la procura della Repubblica presso il tribunale di Giugliano in Campania.
Peraltro, nel circondario del nuovo tribunale sono state istituite anche la sezione distaccata di Marano (avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Calvizzano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli) e la sezione distaccata di Pozzuoli (avente giurisdizione sul territorio dei comuni attualmente ricompresi, ai sensi della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella sezione distaccata del tribunale di Napoli di Pozzuoli).
Tali uffici giudiziari non sono mai stati operativi e dunque competente per il circondario di Giugliano è stato il Tribunale di Napoli.
Articolo 3
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.
354)
1. La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.
L’articolo 3, non previsto dal testo iniziale dello schema di decreto legislativo, sostituisce la tabella “A” allegata all’ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975) relativa alle sedi e alle giurisdizioni degli Uffici di sorveglianza per adulti.
L’art. 3 nel testo iniziale dello schema di decreto conteneva modifiche al codice di procedura penale volte a prevedere una “supplenza” negli uffici in cui non fosse costituito l’ufficio del PM. Le disposizioni, di modifica dell’art. 51 c.p.p. miravano, sostanzialmente, a consentire alla Procura della Repubblica del tribunale di Napoli ed al GIP presso lo stesso tribunale di vedere estese le proprie attribuzioni anche ai reati di competenza del tribunale di Giugliano in Campania (ora Napoli Nord). Tali disposizioni, a seguito dell’istituzione della Procura presso tale tribunale, sono state di conseguenza soppresse.
Dato che ad ogni Ufficio di sorveglianza corrisponde una giurisdizione comprendente più uffici di tribunale, il contenuto della citata tabella è coordinato con le soppressioni dei 31 tribunali come da nuova tabella “A” allegata al RD N. 12/1941 (art. 2 del D.Lgs.)
Il parere della Commissione Giustizia della Camera in riferimento al mancato termine di adozione delle nuove piante organiche degli uffici giudiziari raccomandava, come segnalato dall’A.N.M., di considerare “anche gli Uffici di sorveglianza che a seguito della modifica delle circoscrizioni territoriali dei tribunali potrebbero mutare le proprie competenze”.
In vigore dal 13 settembre 2012
1. La tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.
2. Per la costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello, nonché per la variazione del numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste dall'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 6-bis della predetta legge.
L’articolo 4 reca una disposizione non contenuta nello schema di decreto presentato alle Camere.,
Il comma 1 dell’art. 4 sostituisce - all’esito della riforma - la tabella “N” allegata al DPR n. 757 del 1951, che stabilisce il numero delle corti di assise di appello, delle corti di assise, le loro rispettive sedi e tribunali compresi nelle circoscrizioni di corte d’assise nonché il numero dei giudici popolari.
Il comma 2 rinvia, per la costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello, nonché per la variazione del numero dei giudici popolarida comprendere nelle liste generali dei giudici popolari per le citate Corti, all’applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 6-bis della legge n. 287/1951 (Riordinamento dei giudizi di assise).
Rimane stabilito, quindi, che con DPR, previa proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e sentito il C.S.M., possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle Corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle Corti d'assise d'appello. Con identiche modalità si può provvedere alla soppressione delle sezioni non più necessarie (art. 2-bis). Con analogo DPR possono, poi, essere apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle citate liste generali.
A.G. 494 (schema di d.lgs) |
D.lgs. n. 155/2012 |
Art. 4 (Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi) |
Art. 5 (Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi) |
1. I magistrati già assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell’organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione di tali controversie e possono chiedere il trasferimento a posti di organico della sezione lavoro della corte di appello del distretto in cui è compreso l’ufficio di appartenenza anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. |
1. I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. I magistrati già assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. |
2. L’assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, né costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall’applicazione delle disposizioni del presente decreto. |
2. Identico. |
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3. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alle sedi disagiate soppresse possono chiedere di essere riassegnati alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze e in deroga al termine previsto dall'articolo 5, comma 2, della predetta legge. |
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le piante organiche dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale. |
4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari. |
4. I magistrati onorari già addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. |
5. I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si applica il comma 1, secondo periodo. |
5. Il personale amministrativo già assegnato agli uffici giudiziari soppressi entra di diritto a far parte dell’organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. |
6. Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. |
6. Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Ove ciò non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti di ufficio, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti anche presso altra sede. |
7. Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Ove ciò non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti a richiesta dell'amministrazione, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti anche presso altra sede. |
7. Con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale. |
8. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari. |
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L’articolo 5 dà attuazione ai principi della delega contenuti nelle lettere da g) ad i), sul personale di magistratura e amministrativo da trasferire a seguito della revisione della geografia giudiziaria.
In particolare, i commi da 1 a 5 dell’articolo 4 disciplinano le nuove assegnazioni dei magistrati ordinari e onorari degli uffici soppressi (salva la disciplina specifica sui magistrati titolari di funzioni dirigenziali, recata dal successivo articolo 6) nonché la determinazione delle nuove piante organiche; i commi da 6 a 8 dettano analoga disciplina per il personale amministrativo.
Il comma 1 stabilisce che i magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano a far parte dell’organico degli uffici cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero.
Una disposizione, non contenuta nel testo iniziale dello schema di decreto, precisa che i magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale.
Risulta così accolto il rilievo del CSM che nel suo parere del 26 luglio 2012 affermava come risultasse di dubbia interpretazione il termine “assegnazione” riferito ai magistrati in servizio presso (o anche presso) le sezioni distaccate di tribunale. Questi ultimi – tutti formalmente assegnati alla sede centrale di tribunale - svolgono infatti funzioni presso le sezioni a seguito di decisione tabellare. In carenza di un dato normativo certo, per il CSM non sarebbe stato possibile “comprendere a quale sede distaccata soppressa (intesa come ufficio giudiziario) sia “assegnato” il magistrato e quindi a quale tribunale costui debba essere trasferito”.
Una disposizione speciale è dettata per i c.d. giudici del lavoro (“magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie”), per i quali è prevista l’assegnazione alla sezione di tribunale che si occupa di tali controversie.
Rispetto al testo iniziale dello schema di decreto risulta soppressa la disposizione sulla possibilità del trasferimento alla corte d’appello dei magistrati del lavoro (peraltro non prevista dalla delega).
Lo stesso parere del CSM, sul punto, riteneva tale previsione non del tutto condivisibile.
Il comma 2 specifica – come da delega - che l’assegnazione dei magistrati ai nuovi uffici non va interpretata né come “assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede” né come “trasferimento”.
In particolare il decretoesclude che si applichino le seguenti disposizioni:
- art. 194 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941) in base a cui il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia;
- art. 2, terzo comma, del R.D.Lgs. n. 511/1946 (Guarentigie della magistratura), in base al quale «In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede»;
- l’art. 13 della L. n. 97/79 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato) che in caso di trasferimento di magistrati riconosce loro l’indennità di prima sistemazione nonché il rimborso spese oltre all’indennità di missione, se il trasferimento riguarda una sede servizio per la quale i magistrati non hanno proposto domanda.
Peraltro, se con l’assegnazione al nuovo ufficio un magistrato deve mutare la propria residenza, il decreto 155 riconosce l’applicazione delle disposizioni della legge n. 836/1973, sull’indennità di missione e sul trasferimento dei dipendenti statali (il cui trattamento economico è stato aggiornato dalla legge n. 417/1978).
Il comma 3 dell’articolo 4, non previsto nel testo iniziale del decreto, recepisce la richiesta di chiarimento normativo auspicata nel parere del CSM, stabilendo che i magistrati trasferiti d'ufficio a norma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alle sedi disagiate soppresse possono chiedere di essere riassegnati alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze e in deroga al termine previsto dall'articolo.
Il comma 5 dispone in ordine ai magistrati onorari presso gli uffici soppressi (i giudici ordinari di tribunale - GOT presso i tribunali ed i vice procuratori onorari - VPO nelle Procure), prevedendo che anch’essi siano assegnati agli uffici giudiziari cui sono trasferite le funzioni. E’ estesa, per chiarezza, anche ai magistrati onorari esercenti funzioni presso le sezioni distaccate la nuova previsione del comma 1 che prevede, in tali casi, l’assegnazione dei magistrati ordinari alla sede principale del tribunale.
Infine, i commi 6 e 7 riguardano il personale amministrativo, prevedendo:
§ che il personale assegnato agli uffici giudiziari e sezioni distaccate soppressi transita automaticamente nell’organico degli uffici (tribunali e procure) cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero, riassorbiti con le successive vacanze (comma 6);
§ che il personale con qualifica dirigenziale conserva la qualifica nella nuova sede; se ciò non è possibile, il dirigente è trasferito a richiesta dell’amministrazione (il testo iniziale parlava di trasferimento “d’ufficio”) ad altra sede, a meno che non chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali inferiori e vacanti presso una sede diversa (comma 7).
I commi 4 e 8 del decreto legislativo demandano al Ministro della giustizia, il compito di determinare con decreto - entro il 31 dicembre 2012 - le nuove piante organiche degli uffici giudiziari, sia in riferimento ai magistrati, sentito il CSM (comma 4) che al personale amministrativo (comma 8).
Tali disposizioni, prive di un termine temporale neltesto iniziale dello schema, recepiscono le indicazioni contenute sia nel parere del C.S.M che della Commissione Giustizia della Camera che, pur non indicando una data, riteneva necessario fissare un termine preciso per l’adozione del DM, comunque anteriore all’entrata in vigore della riforma.
Va, tuttavia, rilevato come – alla data del 18 gennaio 2013 – detti decreti non siano stati ancora emanati.
Articolo 6
(Magistrati titolari di funzioni
dirigenziali)
A.G. 494 (schema di d.lgs) |
D.lgs. n. 155/2012 |
Art. 5 (Magistrati titolari di funzioni dirigenziali) |
Art. 6 (Magistrati titolari di funzioni dirigenziali) |
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l’assegnazione a posti vacanti pubblicati. |
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati. |
2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all’esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze: |
2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere, altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze: |
a) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto; |
a) identica; |
b) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta. |
b) identica. |
|
c) funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio. |
3. Successivamente alla data di efficacia di cui all’articolo 10, comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non hanno richiesto l’assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l’assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione.
|
3. Successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non hanno richiesto l'assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione. |
4. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del presente decreto. |
4. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del presente decreto. |
5. In deroga all’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni: a) trascorsi due anni dal giorno dell’inizio effettivo dell’attività nell’ufficio al quale sono stati destinati, se assegnati a funzioni direttive a norma del comma 1; b) senza l’osservanza di alcun termine, se assegnati ad altre sedi o destinati ad altre funzioni a norma dei commi 2, 3 e 4, fuori del caso previsto dalla lettera a) del presente comma. |
Soppresso |
6. In deroga al disposto dell’articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all’articolo 10, comma 2, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici. |
5. In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici. |
L’articolo 6 detta una disciplina specifica per le nuove assegnazioni dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali, vale a dire i presidenti di tribunale, i presidenti di sezione del tribunale, i procuratori della Repubblica ed i procuratori aggiunti.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 160 del 2006 (art. 10) inquadra i dirigenti indicati dall’art. 5 nelle seguenti funzioni, per le quali delinea requisiti e criteri di conferimento (art. 12):
- funzioni semidirettive giudicanti di primo grado (presidente di sezione presso il tribunale ordinario, presidente e presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari); funzioni semidirettive requirenti di primo grado (procuratore aggiunto presso il tribunale). Per il conferimento di queste funzioni è richiesta almeno la II valutazione di professionalità;
- funzioni direttive giudicanti di primo grado (presidente del tribunale ordinario, presidente del tribunale per i minorenni); funzioni direttive requirenti di primo grado (procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni). Per il conferimento di queste funzioni è richiesta la III valutazione di professionalità;
- funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado (presidente del tribunale di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, e presidente dei tribunali di sorveglianza); funzioni direttive requirenti elevate di primo grado (procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città). Per il conferimento di queste funzioni è richiesta la IV valutazione di professionalità.
In relazione all’assegnazione a nuovo incarico a seguito di soppressione di un ufficio giudiziario, la regola generale prevista dalla legge sulle guarentigie della magistratura prevede che “in caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede” (R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 2, terzo comma).
In particolare, i commi 1 e 2 stabiliscono che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della riforma, i magistrati titolari delle funzioni dirigenziali (direttive e semidirettive) negli uffici giudiziari soppressi (presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della repubblica e procuratore aggiunto) possano:
- chiedere l’assegnazione a posti vacanti pubblicati, anche in deroga al requisito della necessaria permanenza triennale nella sede previsto dall’art. 194 OG (comma 1),
- ovvero, eventualmente anche in subordine, chiedere di essere destinati all’esercizio di una funzione diversa (consigliere di corte d’appello, giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica) in una sede da loro scelta, anche in soprannumero (comma 2, lett. a e b);
- chiedere di essere destinati all’esercizio delle “funzioni svolte prima del conferimento dell’incarico nell’ufficio in cui prestava precedentemente servizio” (comma 2, lett. c);.
Tale ultima previsione, non contenuta nello schema di decreto, riconosce, sostanzialmente, al magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive la facoltà di tornare a ricoprire le funzioni svolte prima del conferimento dell’incarico perduto a seguito della soppressione dell’ufficio.
La disposizione recepisce le indicazioni in tal senso contenute nel parere del C.S.M.
Peraltro, il comma 5 disciplina la fase transitoria, vale a dire il periodo che va dall’effettiva entrata in vigore delle disposizioni sulla soppressione dei tribunali (ovvero 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo) al momento dell’assunzione delle funzioni da parte dei dirigenti nei nuovi uffici giudiziari.
Lo schema prevede infatti che - in deroga alla citata regola generale di cui all’art. 2, terzo comma, della legge sulle guarentigie – i magistrati dirigenti, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitino le funzioni semidirettive di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; i magistrati già titolari dei soppressi uffici direttivi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con i dirigenti di tali uffici per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione.
Il comma 3 aggiunge che, decorsa la data di efficacia del decreto legislativo, i magistrati che non si siano avvalsi delle facoltà previste dai commi 1 e 2 sono destinati d’ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici accorpanti.
Diversamente da quanto disposto dall’art. 5, comma 2, in base al comma 4 le nuove destinazioni dei magistrati con funzioni dirigenziali sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti. Ciò, nonostante l’art. 1, comma 2, lettera h), della legge delega n. 148/2011, stabiliva che l'assegnazione dei magistrati non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti.
Si applica dunque non solo l’art. 13 della L. n. 97/79 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato) che, in caso di trasferimento di magistrati, riconosce loro l’indennità di prima sistemazione nonché il rimborso spese oltre all’indennità di missione, se il trasferimento riguarda una sede servizio per la quale i magistrati non hanno proposto domanda, ma anche la legge n. 836/1973, sull’indennità di missione e sul trasferimento dei dipendenti statali (il cui trattamento economico è stato aggiornato dalla legge n. 417/1978).
Risulta soppressa, rispetto allo schema di decreto, la disposizione (art. 6, comma 5) che prevedeva che i magistrati titolari di funzioni dirigenziali negli uffici giudiziari soppressi, in deroga al requisito della permanenza triennale nella sede (art. 194 OG) potessero:
§ chiedere di essere trasferiti ad altra sede o assegnati ad altre funzioni dopo due anni di esercizio delle funzioni direttive nella sede vacante richiesta ai sensi del comma 1;
§ chiedere altrimenti, senza l’osservanza di alcun termine, di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni, se in base ai commi 2 e 3 sono stati destinati a funzioni diverse dalle dirigenziali o ad altre sedi.
La soppressione della norma accoglie il rilievo contenuto nel parere del C.S.M. che rilevava come il riconoscimento dell’ulteriore facoltà di lasciare il nuovo posto con anticipo rispetto al termine triennale, oltre ad apparire eccessivo (in quanto la disciplina introdotta realizza già “un sistema di ampia tutela delle aspirazioni individuali del magistrato” dirigente cui è stato soppresso l’ufficio) “appare intrinsecamente incoerente se si tiene conto che il termine di legittimazione è ridotto a due ani per la sola ipotesi di assegnazione a funzioni direttive, mentre nulla si dice in ordine alla eventualità del conferimento di un incarico semidirettivo”.
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Articolo 7
(Personale di polizia giudiziaria)
A.G. 494 (schema di d.lgs) |
D.lgs. n. 155/2012 |
Art. 6 (Personale di polizia giudiziaria) |
Art. 7 (Personale di polizia giudiziaria) |
1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi. |
1.Identico. |
2. L’assegnazione e l’applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti. |
2. Identico. |
L’articolo 7 provvede alla riassegnazione del personale di polizia giudiziaria in servizio presso le 31 procure della Repubblica soppresse.
Si ricorda che la polizia giudiziaria è l’organo chiamato allo svolgimento di ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
L’art. 55 del codice di procedura penale stabilisce che la polizia giudiziaria, tramite i propri ufficiali ed agenti, deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dalle sezioni di polizia giudiziaria (art. 56 c.p.p.), istituite presso tutte le Procure della Repubblica, incluse quelle presso il Tribunale per i minorenni (ma non presso le Procure generali, le quali, a parte i poteri di sorveglianza e vigilanza che loro competono, possono disporre di tutte le sezioni del distretto) e composte da personale interforze proveniente dai servizi, con netta prevalenza degli ufficiali di polizia giudiziaria sugli agenti[4].
Alle sezioni di polizia giudiziaria si è assegnati su richiesta nominativa congiunta del Procuratore generale e del Procuratore della Repubblica interessato (artt. 58-59; artt. 5-8 disp. att.; art. 5, D.P.R. 22.9.1988, n. 488; art. 6, D.Lgs. 28.7.1989, n. 272).
Lo Stato giuridico del personale delle sezioni è disciplinato dalle amministrazioni di appartenenza, comunque tenute ad acquisire elementi informativi dal Procuratore della Repubblica, il quale dirige e coordina le attività della sezione, ma, salvo casi eccezionali o per esigenze di istruzione o addestrative, e comunque previo consenso del Procuratore capo, il personale è esonerato dai compiti e dagli obblighi non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria (artt. 9-10 disp. att.). I trasferimenti del personale delle sezioni sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso il quale è istituita la sezione o, se su iniziativa dell'amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del Procuratore generale, ma, qualora il trasferimento sia necessario per la progressione in carriera dell'addetto, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio ed al Procuratore generale (art. 11 disp. att.). Per le promozioni è necessario il parere favorevole del procuratore generale e del Procuratore della Repubblica, e ciò anche quando l'ufficiale ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni (art. 15 disp. att.).
Analogamente a quanto disposto per magistrati e personale amministrativo, lo schema di decreto legislativo dispone l’assegnazione o applicazione del personale di polizia presso le sezioni di polizia giudiziaria delle procure istituite presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli organi giudiziari soppressi.
Anche il questo caso la disposizione (comma 2) esclude che si tratti di nuove assegnazioni, applicazioni o trasferimenti.
Articolo 8
(Edilizia giudiziaria)
A.G. 494 (schema di d.lgs) |
D.lgs. n. 155/2012 |
Art. 7 (Personale di polizia giudiziaria) |
Art. 8 (Edilizia giudiziaria) |
1. In deroga all’articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all’articolo 10, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi. |
1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi. |
2. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell’ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate. |
2. Identico |
3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l’immobile stesso è ubicato. |
3. Identico. |
4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392. |
4 Identico |
L’articolo 7 disciplina la sorte degli edifici giudiziari nelle sedi soppresse dalla riforma.
Il comma 1 stabilisce che il Ministro della giustizia può decidere di continuare a disporre per un massimo di 5 anni degli immobili di proprietà dello Stato o dei comuni già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate soppresse, senza che lo Stato debba corrispondere ai comuni alcun rimborso spese per gestione e manutenzione, come ulteriormente specificato dal comma 4. Tali edifici verranno utilizzati a servizio del tribunale che ha accorpato gli uffici soppressi.
Rispetto alla versione iniziale dello schema, tale previsione è, tuttavia, condizionata dalla sussistenza di specifiche ragioni organizzative o funzionali.
Il comma 1 opera in deroga all’art. 2, primo comma, della legge n. 392/1941, in base al quale:
a) le spese per i locali degli uffici giudiziari sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede i medesimi uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria;
b) ai detti Comuni sedi di uffici giudiziari è corrisposto dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime.
La decisione del ministro sarà assunta previo parere (non vincolante) del presidente del Tribunale, del consiglio giudiziario, del consiglio dell’ordine degli avvocati e delle amministrazioni locali interessate (comma 2).
Infine, il comma 3 stabilisce che per il personale che presta servizio presso gli immobili già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate, si considera sede di servizio il comune nel quale l’immobile stesso è ubicato.
Articolo 9
(Disposizioni transitorie)
A.G. 494 (schema di d.lgs) |
D.lgs. n. 155/2012 |
Art. 8 (Disposizioni transitorie) |
Art. 9 (Disposizioni transitorie) |
1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l’entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all’articolo 10, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all’ufficio competente a norma dell’articolo 2. |
1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2. |
2. Fino alla data di cui all’articolo 10, comma 2, il processo si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione. |
2. Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione. |
3. Compatibilmente con l’organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dall’articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l’apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici. |
3. Identico. |
4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati. |
4.Identico. |
L’articolo 8 reca le disposizioni transitorie.
Pur non espressamente prevista dai principi e criteri direttivi di delega, la disciplina transitoria può essere ricondotta all’art. 1, comma 3, della legge delega, in base al quale la riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
Come sopra ricordato, la delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado prevedeva espressamente l'adozione di una specifica disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non sarebbero passati ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.
In base al comma 1, le udienze fissate dinanzi a uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l’entrata in vigore del decreto legislativo 155/2012 e la data di sua efficacia (12 mesi dopo) sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all’ufficio competente sulla base della nuova geografia giudiziaria stabilita dal decreto legislativo.
Fino al decorso dei 12 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, il processo si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione (comma 2).
I capi degli uffici giudiziari debbono assicurare – compatibilmente con l’organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro – che i procedimenti penali per i quali sia già stata dichiarata l’apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici (comma 3).
Il comma 4 prevede che i capi degli uffici giudiziari curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.
La norma non detta, invece, la disciplina transitoria per i procedimenti ancora in fase di indagine preliminare negli uffici giudiziari soppressi.
Articolo 10
(Clausola di invarianza)
A.G. 494 (schema di d.lgs) |
D.lgs. n. 155/2012 |
Art. 9 (Clausola di invarianza) |
Art. 10 (Clausola di invarianza) |
1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
1. Identico. |
L’articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Dal decreto legislativo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla sua attuazione di provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 11
(Entrata in vigore)
A.G. 494 (schema di d.lgs) |
D.lgs. n. 155/2012 |
Art. 9 (Clausola di invarianza) |
Art. 10 (Clausola di invarianza) |
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
1. Identico. |
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto |
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto |
3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari de L'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
3. Identico. |
L’articolo 10 disciplina l’entrata in vigore, fissata al 13 settembre 2013.
Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 1).
Le disposizioni sulla riduzione degli uffici, le nuove tabelle, i magistrati e il personale amministrativo presso gli uffici soppressi e il personale di polizia giudiziaria acquistano, tuttavia, efficacia decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo (13 settembre 2012) (comma 2).
L’aumento dei riferimenti normativi al comma 2 si spiega con l’introduzione di un nuovo autonomo articolo, riferito all’aggiornamento della tabella N di cui al DPR n. 757/1951 (vedi art. 4).
Saranno pertanto immediatamente efficaci le disposizioni sui magistrati titolari di funzioni dirigenziali e quelle sull’edilizia giudiziaria (artt. 6 e 8).
Lo schema di decreto prevedeva, per l’entrata a regime della riforma della geografia giudiziaria, un termine dilatorio maggiore, pari a 18 mesi.
L’adozione del termine di 12 mesi accoglie il suggerimento contenuto sia nel parere del C.S.M .che in quello della Commissione Giustizia della Camera che valutavano eccessivamente lungo il termine iniziale di 18 mesi ed indicavano, appunto, un possibile termine annuale (pur prorogabile, una sola volta, con DM giustizia). Analoga, eccessiva lunghezza del termine di 18 mesi era rilevato nel parere della Commissione Giustizia del Senato che riteneva “necessario prevedere un termine assai più breve rispetto a quello previsto e non oltre la fine del corrente anno per l’efficacia di tutte le norme stabilite previa ridefinizione degli organici coerente con l’attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate.”
Il comma 3 disciplina l’efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti.
Il decreto interviene infatti anche con riguardo a tali circoscrizioni.
Si rammenta che, in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, il termine per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province de L’Aquila e di Chieti è differito di tre anni (art. 1, comma 5-bis, della legge 148/2011).
La scelta adottata dal decreto legislativo è stata invece quella di rivedere fin d’ora le circoscrizioni giudiziarie anche con riguardo ai predetti tribunali, esercitando, quindi, subito la delega ma differendo l’efficacia delle nuove disposizioni.
Infatti, in base al comma 3, le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti e delle relative sedi distaccate sono efficaci decorsi tre anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo e nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari de L’Aquila e Chieti, le disposizioni dell’art. 6 si applicano decorsi due anni dall’entrata in vigore del decreto.
Non è stato, quindi, recepito per tale parte il parere della Commissione giustizia della Camera che chiedeva – come previsto dalla legge delega – di differire di 3 anni il suo termine di esercizio, in ragione che, per gli uffici giudiziari delle indicate zone terremotate, non fosse ad oggi possibile effettuare alcuna prognosi e valutazione in ordine alla situazione delle infrastrutture.
Analoga valutazione è contenuta nel parere della Commissione giustizia del Senato che chiedeva, in particolare, al Governo di sopprimere direttamente tale previsione dello schema di decreto (art. 10, comma 3; ora 11, comma 3) nonché, nella nuova tabella A allegata, il riferimento alla corte d’appello de L’Aquila
Rispetto al testo del decreto legislativo 155/2012 non risultano accolte le seguenti parti del parere della Commissione giustizia della Camera:
In generale, in riferimento agli uffici giudiziari:
§ il mantenimento in vita per un periodo transitorio massimo di 5 anni, di tutti i tribunali sub provinciali soppressi nonché delle sezioni distaccate che - per carichi di lavoro derivanti dalle sopravvenienze, bacino di utenza, estensione territoriale e caratteristiche geografiche specifiche – risultino necessarie, nella prima fase attuativa della riforma, ad ovviare ai disagi organizzativi per la popolazione e risultino funzionali per il servizio giustizia;
In particolare, in riferimento a singoli uffici giudiziari:
§ nel distretto di corte d’appello di Ancona, è confermato l’accorpamento del tribunale di Urbino a quello di Pesaro (analoga richiesta conteneva il parere della Commissione giustizia del Senato); il tribunale di Camerino è stato soppresso (ed accorpato a quello di Ancona) mentre la sezione distaccata di Fabriano, di cui si suggeriva l’accorpamento a Camerino, è parte del circondario del tribunale di Ancona;
§ nel distretto di corte d’appello di Bari è stato soppresso il tribunale di Lucera; anche il parere della Commissione giustizia del Senato ne chiedeva il mantenimento;
§ nel distretto di corte d’appello di Catania, il comune di Niscemi non è stato mantenuto al circondario di tribunale di Caltagirone ma è transitato in quello del tribunale di Gela, facente parte del distretto di corte d’appello di Caltanissetta;
§ nel distretto di corte d’appello di Catanzaro non è stato mantenuto il tribunale di Rossano, che risulta accorpato a quello di Castrovillari; analoga richiesta conteneva il parere della Commissione giustizia del Senato;
§ nel distretto di corte d’appello di Genova, non è stato mantenuto il tribunale di Chiavari; analoga richiesta conteneva il parere della Commissione giustizia del Senato;
§ nel distretto di corte d’appello di Milano è stato mantenuto sia l’accorpamento di Rho al tribunale di Busto Arsizio (anziché a quello di Milano) così come l’accorpamento dei soppressi tribunali di Vigevano e Voghera nonchè della sezione distaccata di Abbiategrasso al tribunale di Pavia (il parere della Commissione giustizia del Senato raccomandava il mantenimento del tribunale di Vigevano); in relazione all’affermata unità territoriale “dei comuni del Magentino con quelli dell’Abbiatense”, il comune di Magenta risulta inserito nel circondario di tribunale di Busto Arsizio;
§ nel distretto di corte d’appello di Perugia è confermato il transito del comune di Todi nel circondario del tribunale di Spoleto, anziché – come richiesto – il suo mantenimento nel circondario del tribunale di Perugia;
§ nel distretto di corte d’appello di Salerno è stata confermata l’assegnazione del soppresso tribunale di Sala Consilina al circondario del più piccolo tribunale di Lagonegro e quindi al distretto di corte d’appello di Potenza;
§ nel distretto di corte d’appello di Torino, nella provincia di Cuneo non c’è stato, come richiesto, il mantenimento di “almeno di un tribunale sub-provinciale” tra Alba, Mondovì e Saluzzo, così come è stata confermata la soppressione del tribunale di Pinerolo, accorpato a quello di Torino (analoghe richieste conteneva il parere della Commissione giustizia del Senato); non risulta accolta la suggerita rimodulazione del circondario del tribunale di Torino con l’integrazione dei “comuni dell’aeroporto di Caselle”; nello stesso circondario di Torino non sono stati compresi i comuni di Leini e Rivarolo Canavese nonché della sezione distaccata di Chivasso, inseriti, invece, nel circondario del tribunale di Ivrea;
§ nel distretto di corte d’appello di Trieste è stata confermata la soppressione del tribunale di Tolmezzo;
§ nel distretto di corte d’appello di Roma non è stato ampliato il territorio del circondario del tribunale di Rieti.
§ nel distretto di corte d’appello di Venezia, non è stato mantenuto il tribunale di Bassano del Grappa; analoga richiesta conteneva il parere della Commissione giustizia del Senato.
Inoltre:
§ non è stato soppresso, come richiesto, il comma 4 dell’art. 7 (ora art. 8) del decreto che prevede, in deroga alla normativa generale, che rimangano a carico dei comuni le spese di gestione e manutenzione degli immobili di proprietà statale e comunale degli uffici giudiziari soppressi, tuttavia ancora utilizzati dai tribunali per specifiche ragioni organizzative e funzionali;
§ è stata esercitata la delega che differisce di tre anni l’efficacia della riforma in relazione agli uffici giudiziari di L’aquila e Chieti (art. 11, comma 3); ciò, contrariamente al parere della Commissione che suggeriva – come previsto dalla legge delega – un differimento di 3 anni del suo termine di esercizio (e non soltanto un differimento dell’efficacia), per consentire una più reale valutazione in ordine alla situazione infrastrutturale degli uffici giudiziari delle indicate zone terremotate.
Identica richiesta era contenuta nel parere della Commissione giustizia del Senato.
La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, che, nel dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge 14 settembre 2011, n. 148, volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, sopprime complessivamente 37 tribunali e le corrispondenti Procure della Repubblica (oltre alla Procura della Repubblica di Giugliano in Campania) e tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale;
considerati i principi e i criteri direttivi di delega, tra i quali si richiama espressamente la lettera b) del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
rilevato che:
la relazione governativa che illustra lo schema di decreto dà conto della metodologia seguita ed in particolare dell'elaborazione del gruppo di lavoro incaricato appositamente dal Ministro della Giustizia, nonché degli ulteriori approfondimenti effettuati dall'amministrazione giudiziaria, da cui risulta, tra l'altro, che i parametri di riferimento per il mantenimento dei tribunali sono stati individuati in un bacino di utenza minimo di 200.000 abitanti e in una estensione media del territorio pari a 2.169 kmq, nell'intento di «individuare un modello ideale di ufficio giudiziario attraverso il ricorso a standard oggettivi in grado di assicurare anche l'indispensabile specializzazione dei magistrati»;
i predetti parametri sono stati necessariamente derogati al fine di rispettare due principi di delega, secondo cui devono comunque essere mantenute le sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (lettera a) del citato comma 2) e deve essere garantito che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (lettera g) del citato comma 2);
considerato che:
la scelta di fondo del legislatore delegante di mantenere i Tribunali sede di capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, come da lettera a) dell'articolo 1, seppur ancorata ad un criterio obbiettivo, presta il fianco a critiche nel momento in cui è in atto un processo di razionalizzazione delle province italiane e, quindi della geografia degli apparati amministrativi di riferimento;Pag. 89
anche l'attuazione della regola di mantenimento in ogni distretto di Corte di Appello di non meno di tre degli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica (la cosiddetta regola del tre) crea, alla luce dello schema di decreto in esame nel suo complesso, irragionevoli discriminazioni, che non trovano nemmeno adeguata giustificazione sulla base dei criteri di efficienza e razionalità, come ha rilevato in senso critico anche il CSM nel suo parere rilevando che «la previsione si ancora ad un principio aritmetico che mal si concilia con un'analisi delle specifiche esigenze dei distretti»;
al riguardo la Camera dei deputati ha approvato il 3 luglio 2012 l'ordine del giorno n. 9/05273-A/063, sottoscritto da parlamentari di tutti gruppi, con cui si impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie, comprese anche quelle normative eventualmente d'urgenza, affinché sia soppresso o, comunque, non trovi attuazione, il principio di cui alla lettera f) dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n 148 (la cosiddetta regola del tre);
richiamata l'istruttoria effettuata in Commissione al fine di verificare la completa ed adeguata attuazione dei principi e dei criteri di delega e, quindi, gli effetti sul risparmio di spesa nonché il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario che dovrebbe essere conseguente alla razionalizzazione delle risorse umane e materiali ed a una più equilibrata distribuzione sul territorio dei vari tribunali;
considerato che la Commissione nell'intento di verificare l'attuazione dei criteri concorrenti della delega, in ordine alla soppressione di Tribunali subprovinciali, ha tratto elementi di valutazione rilevanti oltre che dalla documentazione trasmessa sia da organi ed enti pubblici anche di natura giudiziaria nonché da operatori del diritto interessati alla riforma, e dalle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitive, tra le quali si ricordano quelle dei procuratori distrettuali, anche dall'esame delle osservazioni richieste ai Consigli giudiziari al fine di avere un quadro delle diverse situazioni locali filtrato da istanze particolaristiche;
sottolineato che nel corso dell'istruttoria sono state trasmesse alla Commissione diverse osservazioni da parte di operatori della giustizia che hanno messo in evidenza gravi questioni attinenti all'attuale assetto della geografia giudiziaria, come ad esempio quelle relative agli ambiti territoriali dei distretti di Corte d'appello, che non possono essere affrontate dal provvedimento in esame in quanto non riconducibili ai principi e criteri direttivi di delega;
rilevato che dalla istruttoria compiuta sono stati individuati:
1) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in quanto situati in aree caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata, tenuto conto anche della specificità territoriale del bacino di utenza e della situazione infrastrutturale:
a) per il distretto di Bari, si è rilevata la necessità di mantenere il Tribunale di Lucera, accorpandovi il territorio della sezione di San Severo, non solo per consentire un riequilibrio finalizzato all'efficienza dei due tribunali, ma soprattutto per garantire un'adeguata risposta alla criminalità organizzata, ricordando che da una nota depositata in Commissione risulta che il Procuratore della Repubblica di Lucera ha segnalato al procuratore generale di Bari l'impatto eccezionale sul territorio di Lucera della mafia di san Nicandro Garganico, con chiari collegamenti con la mafia foggiana;
b) per il distretto di Catania si è rilevata la necessità di mantenere il Tribunale di Caltagirone (151.000 abitanti), che potrebbe accorpare i comuni di Ramacca, Castel di Judica, Raddusa, ed il mantenimento di Niscemi in considerazione della estrema difficoltà di collegamento tra i comuni che ricadono nel circondario e dell'alto tasso di impatto della criminalità organizzata nella zona, nella quale operano, come risulta dalla Pag. 90relazione del Procuratore distrettuale depositata, due famiglie appartenenti a Cosa nostra (La Rocca a Caltagirone e Oliva a Ramacca) oltre ad esservi infiltrazioni dei clan Cappello e Laudani di Catania, e come risulta dal parere del consiglio giudiziario nonché in applicazione della lettera E, comma 2, articolo 1 della legge delega;
c) per il distretto di Catanzaro, si è rilevata la necessità di mantenere i Tribunali di Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Rossano, stante la particolare conformazione del territorio, che si sviluppa per 300 km e attraversa la dorsale appenninica che separa il versante ionico da quello tirrenico con a nord il massiccio del Pollino e al centro la Sila e rende estremamente difficili i collegamenti all'interno della Regione, nonché il grave impatto del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, come rappresentato dal Procuratore distrettuale Lombardo. Qualora non sia possibile mantenere tutti i predetti tribunali si ritiene in subordine necessario di non sopprimere quei Tribunali che per la distanza chilometrica dalla sede provinciale, il carico di lavoro, il bacino d'utenza, la particolare difficoltà dei collegamenti stradali e con i mezzi pubblici e l'incidenza della criminalità organizzata garantiscono nel territorio di riferimento presidi di legalità necessari per il funzionamento della giustizia;
d) per il distretto di Palermo, si è rilevata la necessità di mantenere il tribunale di Sciacca, non solo per l'inadeguatezza dei collegamenti tra i comuni del circondario-zona occidentale della provincia di Agrigento e il capoluogo di provincia (inesistenza di rete ferroviaria e di autoservizi urbani), ma anche e soprattutto perché insiste in contesti territoriali caratterizzati da un'alta densità criminale (a 30 km da Sciacca vi è il comune di Castelvetrano, residenza della famiglia di Messina Denaro) come avvalorato dalla audizione del Procuratore distrettuale, dott. Messineo;
e) per il distretto di Roma, si è rilevata la necessità di mantenere il tribunale di Cassino (59 comuni, di cui 5 campani, 225.000 abitanti, superficie 1.885 kmq) cui potrebbe essere accorpata la sezione di Gaeta, che ha un bacino di 105.000 abitanti con nove comuni situati ad una distanza da Cassino inferiore della metà rispetto a Latina, in considerazione dell'alto tasso di impatto della criminalità organizzata derivante dalle infiltrazioni camorristiche. Sul punto è significativa la relazione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma nell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012.
2) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in presenza di strutture dedicate agli uffici giudiziari, di recente costruzione e realizzazione, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche:
la Commissione ha inoltre proceduto a verificare l'attuazione del principio di delega volto a realizzare risparmi di spesa oltre che incremento di efficienza degli Uffici giudiziaria e ha individuato all'esito dell'indagine conoscitiva strutture di recente costruzione e realizzazione, specificatamente destinate a ospitare Tribunali sub Provinciali, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche a carico del Ministero della Giustizia, e la cui mancata utilizzazione, in caso di soppressione del relativo ufficio Giudiziario, è sicuramente contraria ai principi della delega oltre che ai principi di buona amministrazione, come è il caso:
a) del Tribunale di Chiavari, ove è stato realizzato un nuovo palazzo di giustizia per 14 milioni di euro, di cui 8,7 a carico del Ministero della Giustizia, costituito da una superficie di 8.900 mq adiacente alla sede del commissariato di polizia e alla casa circondariale, che risulta connessa direttamente con il nuovo palazzo, dove la Cisia ha realizzato un progetto di cablaggio;
b) del tribunale di Bassano del Grappa, costituito da una superficie di 3500 mq, per il quale l'erario ha speso 12 Pag. 91milioni di euro destinati al completamento della città della giustizia. In tal caso si potrebbe procedere anche all'accorpamento di territori limitrofi omogenei;
c) del tribunale di Castrovillari dove sono presenti due palazzi di giustizia, uno di nuova costruzione, con un'aula bunker collegata con un tunnel alla casa circondariale, l'unica con sezione femminile nel distretto.
3) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in quanto necessari per decongestionare le aree metropolitane:
la Commissione ha altresì rilevato, sempre alla luce degli elementi acquisiti nel corso della indagine conoscitiva, che il criterio di delega secondo cui la ridefinizione della geografia giudiziaria doveva essere realizzato, anche mediante trasferimento di territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, non è stato adeguatamente attuato. In particolare si è rilevato che:
a) nel distretto del Piemonte e Valle d'Aosta è necessario – come sostenuto dal Consiglio giudiziario di Torino e, nel corso dell'audizione presso la Commissione giustizia dal rappresentante della procura della Repubblica – il mantenimento del Tribunale di Pinerolo, previo accorpamento dei territori limitrofi ed omogenei. Si ricorda peraltro che la linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice è stata recentemente soppressa, per cui l'accorpamento realizzato dallo schema di decreto creerebbe agli utenti notevoli difficoltà di collegamento;
b) sempre nel medesimo distretto, è necessaria la rimodulazione geografica del circondario del Tribunale di Torino nel cui territorio si deve prevedere l'accorpamento del territorio dell'aeroporto di Caselle, nonché dei comuni di Leinì e Rivarolo, facenti parte della sezione distaccata di Ciriè, i cui consigli comunali sono stati entrambi sciolti per infiltrazioni mafiose, nonché della sezione distaccata di Chivasso, per il quale è stata avviata la procedura per un eventuale scioglimento per infiltrazioni mafiose. Sul punto, è significativa l'audizione del Procuratore aggiunto distrettuale di Torino che ha rappresentato anche la posizione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale di Torino;
c) nel distretto di Milano la sezione distaccata di Rho, che integra l'area metropolitana di Milano con cui ha efficienti collegamenti pubblici di trasporto locale, non può ragionevolemente essere accorpata al tribunale di Busto Arsizio, geograficamente ed economicamente estraneo al suo territorio e raggiungibile con difficoltà.
d) nel distretto di Napoli, la istituzione del tribunale di Napoli Nord, che sostituisce quello di Giugliano istituito nel 1999 e mai realizzato, è assolutamente inadeguata a decongestionare il Tribunale di Napoli, in quanto, come rilevato dal Consiglio Giudiziario di Napoli, dall'Anm e dal CSM, non è prevista una procura ad esso specificamente collegata, è privo anche dell'ufficio GIP, ha un organico esiguo rispetto ad un bacino di utenza pari a 690.000 abitanti ed all'alta densità criminale. Diversa la valutazione potrebbe avere, proprio per garantire la funzionalità degli uffici e un'adeguata risposta alla criminalità organizzata, la istituzione di un secondo tribunale sub provinciale dotato di proprio ufficio di procura circondariale, che possa decongestionare Napoli ma anche riaffermare un presidio di legalità in zone ad alta densità camorristica, comprendendo oltre ai comuni delle sezioni di Afragola, Casoria, Frattamaggiore, Marano di Napoli (680.000 abitanti) anche il territorio della sezione distaccata di Aversa (244.000 abitanti).
4) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in ragione della grande estensione territoriale del Circondano, come è il caso:
a) in Piemonte, della provincia di Cuneo, che si estende per 6.903 kmq (più ampia dell'intera Liguria, che misura 5.402 Pag. 92kmq nella quale sono stati mantenuti quattro tribunali) e dove il Tribunale di Mondovì è quello con la maggiore estensione territoriale fra quelli aventi sede in Comuni «non capoluogo» della Corte d'Appello di Torino, con 1.666 kmq. Provincia nella quale si articola un tessuto produttivo costituito da 80.000 piccole e medie imprese, come risulta dalla nota del Presidente Provincia depositata, e per la quale lo schema di decreto prevede, in maniera non razionale, la soppressione di tutti i tre tribunali (Alba, Mondovì e Saluzzo) e il mantenimento del solo tribunale provinciale di Cuneo. Si propone il mantenimento almeno di un Tribunale sub provinciale attraverso l'attribuzione ad un attuale circondario di una ulteriore area limitrofa ed omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo circondario congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal legislatore delegato in 2.169 Kmq;
b) in Calabria, il circondario del Tribunale di Castrovillari ha una estensione di 2.029,3 Kmq;
e) in Puglia, il circondario del Tribunale di Lucera ha una estensione di 2.813,7 Kmq.
5) Incongruità di alcuni accorpamenti che possono avere incidenza negativa, comportando forti disagi organizzativi e funzionali sia per gli utenti che per il servizio giustizia quali:
a) nel distretto della Corte d'appello di Salerno, il Tribunale di Sala Consilina viene assegnato addirittura al circondario del più piccolo Tribunale di Lagonegro, del distretto della Corte d'appello di Potenza, nella regione Basilicata, come rilevato criticamente dal Procuratore distrettuale, dal Consiglio giudiziario e dall'ANM, mentre deve essere mantenuto nel distretto della Corte d'appello di Salerno;
b) nel distretto di Perugia la sezione distaccata di Todi è stata erroneamente accorpata a Temi o Spoleto, mentre geograficamente deve essere accorpata a Perugia, data la breve distanza e la facilità di comunicazione lungo la direttrice nord-sud (E45 e rinnovata Flaminia);
c) nel distretto di Ancona, il Tribunale di Urbino, è stato accorpato al Tribunale di Pesaro, pur trattandosi di capoluogo di Provincia (Pesaro Urbino) in base al RD 22.12.1860 n. 4495, per cui doveva essere escluso dalla secca soppressione in base al tenore letterale dell'articolo 1 della lettera a) della legge delega, tanto più che l'andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazioni che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica la circolazione sia a nord che a sud, sia nelle zone appenniniche. Inoltre ove si ritenesse applicabile la tutela della legge sulla montagna agli uffici giudiziari, si dovrebbe riordinare il circondario di Camerino accorpando la sezione distaccata di Fabriano.
d) nel distretto di Venezia, i territori di Arqua Petrarca, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Monselice e Montegrotto Terme per omogeneità territoriale, devono essere accorpati al tribunale di Padova anziché, come risulta dallo schema governativo, al tribunale di Rovigo; così come la sezione di Legnago è omogenea in gran parte al territorio di Verona anziché a quello di Rovigo, il cui vecchio palazzo di giustizia, tra l'altro è appena sufficiente a ospitare l'attuale personale e le attività in essere, come evidenziato dall'ANM;
d-bis) nel distretto di Trieste l'eventuale soppressione del circondario di Tolmezzo, dotato tra l'altro di una estensione territoriale di notevole ampiezza (oltre 2169 kmq) che coinvolge addirittura il confine di Stato, provoca conseguenze non indifferenti in ordine al frazionamento territoriale del circondario del tribunale di Udine, una parte del quale, finendo per essere accorpata al circondario di Gorizia, comporterebbe un notevole aumento della distanza tra i comuni periferici e la sede del tribunale accorpante, distanza che, in tali casi, potrebbe raggiungere quasi i cento chilometri.
La sezione distaccata di Palmanova deve essere accorpata per omogeneità territoriale al circondario di Udine.
e) nel distretto della Corte d'appello di Potenza, l'ottemperanza alla regola dei tre tribunali suggerisce unitamente agli altri criteri concorrenti di valutare adeguatamente la individuazione del terzo del terzo tribunale, in aggiunta a quelli di Potenza e Matera, tenendo conto dei principi e criteri di delega;
ritenuto comunque opportuno, nella definizione della mappatura delle circoscrizioni giudiziarie, tenere conto dell'omogeneità dei territori e dei comuni, in considerazione delle numerose osservazioni pervenute;
rilevato che intende esercitare la delega provvedendo alla soppressione di tutte le sezioni distaccate in quanto sostanzialmente rappresentano un residuato delle vecchie preture mandamentali sopravvissute sia all'introduzione delle preture circondariali della legge n. 30/1989, sia alla riforma del giudice unico di primo grado, introdotta dal D.lgs. 19/2/1998 n. 51. Tale scelta talvolta può creare disagio per i cittadini, che vedranno perdere una prossimità con l'Ufficio giudiziario, in attesa di un sicuro miglioramento della funzionalità complessiva dell'organizzazione giudiziaria che deve rappresentare il principale obiettivo della riforma della geografia giudiziaria. Anche al fine di superare l'eccessiva discrezionalità insita nella disposizione transitoria di cui all'articolo 7 dello schema di decreto che prevede «che il Ministro della giustizia può decidere di continuare a disporre per un massimo di 5 anni degli edifici già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate soppresse senza che lo Stato debba corrispondere ai comuni alcun rimborso spese», appare opportuno:
a) il mantenimento dei tribunali sub provinciali soppressi, quali «presidi territoriali di giustizia» dei Tribunali accorpanti, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, anche in attesa del completamento della informatizzazione degli Uffici giudiziari e della realizzazione degli «sportelli telematici della giustizia»;
b) il mantenimento, sempre per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, di quelle sole Sezioni distaccate, anche previo accorpamento, attualmente esistenti che per carico di lavoro riferito alle sopravvenienze, bacino di utenza, estensione territoriale ( in alcuni casi più ampio della sede accorpante), caratteristiche specifiche della collocazione geografica, quale ad esempio l'insularità e le peculiarità delle zone montane o di confine, risultano oggettivamente necessarie per ovviare, soprattutto nella prima fase di attuazione, disagi organizzativi per la popolazione e funzionali per il servizio giustizia. Sul punto si rinvia alle oggettive indicazioni provenienti dai Consigli giudiziari, che si intendono richiamate integralmente;
c) sopprimere il comma 4 dell'articolo 7 dello schema di decreto che pone a carico del comune, in deroga alla normativa vigente, le spese di gestione e manutenzione degli immobili degli uffici giudiziari che rimangono attive come sezioni distaccate o presidi territoriali di legalità;
rilevato che:
l'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge delega stabilisce che con decreto del ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura sono determinate le piante organiche dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il Tribunale e che tale previsione è riportata nell'articolo 4 comma 3 dello schema di decreto legislativo. Ciò è rilevante in quanto se da un lato non si dà per scontato che gli Uffici accorpanti siano la sommatoria di quelli accorpati, ma si esige che la revisione della geografia giudiziaria sia accompagnata da una rimodulazione delle piante organiche in ragione delle oggettive esigenze dimensionali e territoriali delle nuove aree organizzative, che debbono essere riferite quindi Pag. 94non solo al rapporto tra popolazione e numero dei magistrati, ma alla qualità del contenzioso (pendenze, sopravvenienze, definizioni) che tenga conto delle specificità territoriali sociali, economici e della criminalità organizzata;
è necessario comunque che il decreto legislativo fissi un termine per l'adozione delle nuove piante organiche che deve essere comunque precedente alla sua efficacia e che come segnalato dall'ANM dovrà riguardare anche gli uffici di sorveglianza che a seguito della modifica delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali potrebbero mutare le proprie competenze;
osservato che il termine di diciotto mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo per stabilirne l'efficacia appare troppo rigido ed eccessivamente lungo, in quanto il termine congruo può essere di sei mesi, eventualmente prorogabile con decreto, previo parere del CSM, per una sola volta e per un pari periodo;
rilevato che:
lo schema di decreto non procede in maniera adeguata all'attuazione de principio di delega previsto dalla lettera b) del citato articolo 1, comma 2, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto anche della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
non è stata affrontata adeguatamente la problematica relativa al decongestionamento delle aree metropolitane di Roma e Milano. Per quanto riguarda Roma, il Consiglio giudiziario segnala che «il mancato ampliamento del territorio del circondario del tribunale di Rieti contrasta con il criterio di omogeneità previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge n. 148 del 14 settembre 2011 e non soddisfa l'esigenza di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. A tale riguardo si rileva come il tribunale di Rieti sarebbe in grado, per la situazione infrastrutturale di garantire il servizio giustizia anche ad altri ulteriori territori, andando ad alleviare la nota situazione di ingolfamento che caratterizza i limitrofi tribunali di Roma e soprattutto Tivoli». In ordine all'area di Milano, è opportuno valutare la razionalità dell'accorpamento in un unico circondario, quale quello del tribunale di Pavia, degli uffici giudiziari dei tribunali di Vigevano e Voghera nonché della sezione distaccata di Abbiategrasso, con una estensione territoriale complessiva superiore a 3.000 Kmq. È importante inoltre considerare l'identità territoriale unica dei comuni del Magentino e dell'Abbiatense;
in riferimento al comma 3 dell'articolo 10 dello schema di decreto, che differisce di tre anni l'efficacia delle disposizione relative agli uffici giudiziaria de L'Aquila e di Chieti, osservato che:
occorre evidenziare che il grave terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile del 2009 ha determinato gravi danni anche alle strutture giudiziarie: gli uffici giudiziari siti in L'Aquila sono stati completamente distrutti, mentre gli uffici giudiziari di Chieti sono parzialmente inagibili, tanto che essi, unici uffici pubblici siti in un comune non ricompreso tra quelli del cratere sismico, in forza di OPCM n. 3916 del 10/1/2011, sono stati ammessi alla fruizione dei fondi stanziati per la ricostruzione post sisma;
la legge delega n. 148/2011 ha previsto all'articolo 1 comma 5-bis (norma introdotta dall'articolo 1 comma 3 della legge n. 14/2012) che «in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province de L'Aquila e di Chieti è differito di tre anni»;Pag. 95
la predetta norma ha inteso rinviare ogni valutazione in ordine al riassetto della geografia giudiziaria in Abruzzo in quanto non è possibile effettuare oggi un giudizio di prognosi e di valutazione in ordine alla situazione delle infrastrutture, dell'economia, sociale e burocratica che si determinerà nella regione Abruzzo tra tre anni che, ferma restando la fissazione dei criteri di esercizio della delega come stabiliti nella bozza di decreto delegato, potrà essere effettuata con piena cognizione solo successivamente quando la situazione in Abruzzo dovrà essere comunque avviata a soluzione, con particolare riferimento alle infrastrutture,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
a condizione che il provvedimento sia modificato secondo tutte le indicazioni riportate in premessa, anche con peculiare riferimento sia ai tribunali che alle sezioni distaccate.
La Commissione esaminato, il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,
esprimendo apprezzamento per la finalità di assicurare una più razionale riorganizzazione delle risorse umane e materiali al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 1, comma 2 della legge delega;
criticando la originaria scelta governativa di non procedere contestualmente, da un lato, alla modifica della distribuzione sul territorio degli altri uffici giudiziari di primo grado e, dall'altro, alla revisione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace;
ritenendo che nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere b) ed e) dell'articolo1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle "specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale" e del "tasso di impatto della criminalità organizzata" e dall'altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati dal rilevante differente di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze;
ritenendo che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un'adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante;
ritenendo non conforme ai criteri di delega la decisione governativa di procedere alla totale soppressione di tutte le sezioni distaccate, constatando al riguardo come si assista ad una paradossale situazione per la quale da un lato si procede alla soppressione delle sezioni distaccate e alla drastica riduzione dei tribunali minori, in ragione del fatto che il ruolo del giudice di prossimità dovrebbe essere garantito dai giudici di pace, e dall'altro però si dà seguito ad una netta riduzione anche del numero degli uffici di giudici di pace dislocati sul territorio;
ritenendo che appare non in linea con il criterio dell'efficienza la soppressione delle sezioni distaccate che abbiano un bacino d'utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2010, di oltre 4.000 sopravvenienze, anche in considerazione della negativa incidenza che la loro soppressione determinerebbe a carico dell'attività del tribunale accorpante non solo per problemi di edilizia giudiziaria come segnalati da diversi Consigli giudiziari;
ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Porto Ferraio è necessario che non siano soppresse in considerazione dell' impossibilità per i cittadini in alcuni giorni di raggiungere la terraferma, assicurandosi l'attività giudiziaria attraverso l'applicazione di magistrati;
ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane sia indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;
ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Imola e di Chioggia è necessario che non siano soppresse avuto riguardo in relazione alla prima delle due del carico antropico pari a 133.144 residenti, alla media delle sopravvenienze di poco inferiore ai 4.000 affari annui, alla necessità di ridurre il carico di lavoro particolarmente gravoso del tribunale di Bologna in applicazione del criterio di cui alla lettera e); mentre per quanto concerne la seconda delle due, previo accorpamento della sezione distaccata di Dolo, avente numeri maggiori ma popolazione residente nel capoluogo significativamente inferiore, così raggiungendosi una popolazione di 182.686 residenti e un carico di sopravvenienze di 3.885, in considerazione dell'elevato tasso di criminalità come segnalato dal consiglio giudiziario e la elevata concentrazione di attività economiche specializzate di comparto;
ritenendo che ai fini della soppressione non si sia tenuto in adeguato conto né del rapporto tra i costi attuali relativi a ciascun ufficio di primo grado e quelli eventualmente necessari per modificare o ricollocare le sedi di destinazione, né della effettiva disponibilità ed idoneità delle strutture immobiliari delle sedi accorpanti, né delle gravi diseconomie derivanti dalla mancata utilizzazione conseguente alla soppressione e all'accorpamento di strutture già realizzate e che resterebbero prive di specifico utilizzo;
ritenendo che sia necessario prevedere, nella stesura definitiva del decreto legislativo l'inclusione degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondari di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;
ritenendo che sia necessario provvedere alla correzione di errori materiali che inficiano il testo del provvedimento governativo causando incertezza e confusione applicative;
ritenendo che in ordine alla destinazione dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici soppressi o accorpati e dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali, condividendo il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, sia necessario limitare la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d'appello o a un posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;
ritenendo che appare opportuno espungere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d'appello de L'Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto, in considerazione che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per l'esercizio della delega e non soltanto il differimento dell'efficacia;
ritenendo che, a parte l'immediata entrata in vigore, sia necessario prevedere un termine assai più breve rispetto a quello previsto e non oltre la fine del corrente anno per l'efficacia di tutte le norme stabilite previa ridefinizione degli organici coerente con l'attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate;
esprime parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni:
con riguardo ai tribunali siano apportate al decreto le seguenti modifiche:
1.Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata i seguenti tribunali:
a) Caltagirone;
b) Sciacca;
c) Lamezia Terme;
d) Rossano;
e) Castrovillari;
f) Paola;
2. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:
a) Lucera (vanno accorpate al tribunale di Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione di 328.240. Il tribunale di Foggia rimane con popolazione di 356.210). (La necessità di mantenimento di tale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità organizzata e avendo competenza su tutto il territorio del Gargano evita costi eccessivi per i cittadini se fossero costretti ad avere come punto di riferimento giudiziario solo Foggia);
b) Cassino (accorpa la sezione distaccata di Gaeta per una popolazione di 372.224). Le infiltrazioni della criminalità organizzata sono specificamente segnalate dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziari 2012. Mantenere la sezione distaccata di Gaeta nel territorio di Latina comporta costi eccessivi per i cittadini, tenuto conto che quasi tutti i comuni distano da Latina oltre 100 km;
c) Vigevano (vanno accorpati i comuni dell'ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543, per cui il circondario di Vigevano avrà una popolazione di 362.010. Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, ha una popolazione di 419.052). Si deve tener conto della infiltrazione della criminalità calabrese come testimoniata anche da recenti processi, senza considerare l'impossibilità di Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi.
3. Siano mantenuti, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali:
a) Bassano del Grappa (accorpa la sezione distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224, riducendo nel contempo la popolazione del circondario di Padova che è di oltre 900.000 abitanti. Si deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale che è costato oltre 12 milioni di euro). D'altronde il sindaco di Bassano ha confermato al ministro della giustizia l'offerta gratuita di un'area per la costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.
b) Pinerolo, che accorpa le sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, per una popolazione di 570.652, come suggerito dal Consiglio giudiziario.
c) Chiavari (ampliare la competenza territoriale fino a Genova. Trattasi di una sede con un tribunale nuovo che è costato 14 milioni di euro, affiancato all'istituto carcerario, con conseguente annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti).
d) Crema (accorpa la sezione distaccata di Treviglio, raggiungendo così la popolazione di 380.794. L'accorpamento proposto di Crema con Cremona dà luogo a un circondario con popolazione complessiva di 355.088. La previsione della legge delega della lettera e) ossia di "prioritaria linea di intervento...in riequilibrio delle attuali competenze territoriali...tra uffici limitrofi della stessa area provinciale" non esclude la possibilità di tener conto di soluzioni migliori con la creazione di tribunali omogenei nonché dei benefici derivanti dalla sottrazione al circondario di Bergamo che vanta 1.087.401 abitanti, di 230.788.
e) Sanremo, che ingloba la sezione distaccata di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 330 detenuti, di cui 182 stranieri.
f) Urbino in quanto, pur trattandosi di capoluogo di provincia (Pesaro-Urbino) e quindi dovendo essere escluso dalla soppressione in base al tenore letterale dell'articolo 2 lett. a) della legge delega è stato accorpato al Tribunale di Pesaro. Confortano tale previsione il fatto che l'andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazione che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica la circolazione sia a nord che a sud sia nelle zone appenniniche. Si segnala inoltre l'opportunità di accorpare la sezione distaccata di Fano con 111.719 residenti e collocata in zona pedemontana ad Urbino anziché a Pesaro anche per garantire una migliore funzionalità delle strutture edilizie esistenti.
g) Sala Consilina prevedendosi che sia mantenuto nel distretto di corte d'appello di Salerno con eventuale accorpamento di alcuni comuni finitimi facenti parte attualmente della sezione distaccata di Eboli così riducendone in parte l'elevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l'assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno.
h) Lagonegro accorpando al relativo circondario i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di ulteriori 23,063 residenti, ritenuto che la scelta di detto tribunale è giustificata dalla distanza da Potenza, dalla popolazione residente e dalle sopravvenienze, nonché dal territorio vasto e orograficamente disagevole.
4. In subordine a quanto previsto dalla lettera g) della condizione precedente (sub 3), sia istituito, in considerazione della particolarità della provincia per la quale sono previsti due capoluoghi, il tribunale di Pesaro-Urbino, con sede in entrambi i capoluoghi e con unica pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo. Con le tabelle giudiziarie sarà prevista l'attività che si svolgerà ad Urbino e quella che si svolgerà a Pesaro.
5. Si pone in Piemonte il caso della provincia di Cuneo( che si estende per 6.903 kmq su una superficie più ampia dell'intera regione Liguria che misura 5.402 kmq e nella quale sono stati mantenuti quattro tribunali) e nella quale si trova anche il tribunale di Mondovì che fra quelli aventi sede in comuni non capoluogo della Corte d'appello di Torino è quello con la maggiore estensione territoriale con 1.667 kmq. Trattasi, tra l'altro, di provincia caratterizzata da un tessuto produttivo di rilievo internazionale e nazionale con oltre 80.000 grandi, piccole e medie imprese e non appare condivisibile il decreto governativo che in modo del tutto contraddittorio ed illogico prevede la soppressione di tutti e tre i tribunali subprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo), mantenendosi solo quello di Cuneo. Si ritiene quindi necessario il mantenimento di almeno un tribunale subprovinciale attraverso l'attribuzione ad un attuale circondario di un'ulteriore area limitrofa ed omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo circondario congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal legislatore delegato in 2.169 kmq
6. Siano apportate anche, in considerazione delle previsioni che precedono le seguenti correzioni che non incidono sul numero dei tribunali da sopprimere ma attengono solo a modifiche del territorio di competenza:
a) La sezione distaccata di Casale Monferrato sia scorporata dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpata al tribunale di Vercelli, rafforzando così il suddetto tribunale e tenendo conto di segnalazioni dei Consigli dell'ordine e dei minori costi per i cittadini;
b) che la sezione distaccata di Chivasso sia mantenuta nel circondario del tribunale di Torino in ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali con il predetto capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che le sezioni distaccate di Moncalieri e Susa sono state accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la popolazione residente nel circondario del tribunale di Ivrea si attesterà su un valore ottimale di 359.317 abitanti;
c) per quanto concerne il tribunale di Lodi, sia disposto l'accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390), in luogo della sezione di Cassano d'Adda, i cui comuni sono collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi propri, con Lodi. Si verifichi altresì, la possibilità di accorpare qualche comune della sezione di Cassano d'Adda per accorpamento al tribunale di Crema o di Cremona.
d) Che nel distretto di Corte di appello di Perugia, a correzione dell'errore materiale rilevabile dalla consultazione delle schede tecniche allegte al decreto, vengano inseriti nel circondario di Spoleto i comuni della Sezione distaccata di Todi, (erratamente inclusi nel circondario di Terni), secondo una corretta applicazione del prioritario criterio di cui alla lettera e) della legge delega.
e) La sezione distaccata di Palmanova deve essere mantenuta nel circondario del Tribunale di Udine e non accorpata al Tribunale di Gorizia per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale.
7. sia valutata l'opportunità di mantenere il tribunale di Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta. Trattasi di tribunale, che insiste in area montana servita solo da pessime infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L'accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta, di mantenere l'efficienza del servizio giustizia nei territori delle Madonie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti presenze di pericolosi clan affiliati a "Cosa Nostra".
8. Prevedere che presso il tribunale di Napoli Nord sia assicurata l'istituzione dell'ufficio della procura della Repubblica, con le conseguenti modifiche dell'ufficio del giudice delle indagini preliminari.
9. Prevedere che nelle sedi dei tribunali che dovessero essere soppressi siano istituite sezioni distaccate.
10. Sopprimere dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell'articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d'appello de L'Aquila contenuta nella tabella A allegata al decreto.
con riguardo alle sezioni distaccate
siano mantenute le seguenti sezioni:
ID |
Sede |
Magistrati assegnati |
Popolazione residente 2011 |
Media sopravvenuti 2006-2010 |
Personale amministrativo |
Sedi accorpate |
Nuovo bacino |
Nuove sopravvenienze |
|
1 |
ALBANO LAZIALE |
2,0 |
141.871 |
3.665 |
26 |
Anzio |
237.561 |
6.287 |
|
2 |
ALBENGA |
5,0 |
116.996 |
4.074 |
24 |
Può essere accorpata a Imperia |
|
||
3 |
ALTAMURA |
2,0 |
114.661 |
2.710 |
19 |
Acqua viva delle fonti, Bitonto e Modugno |
386.768 |
8.626 |
|
4 |
AVERSA |
6,0 |
269.912 |
8.945 |
32 |
|
|
|
|
5 |
AVOLA |
3,0 |
102.655 |
2.417 |
19 |
Augusta e Lentini |
219.827 |
5.147 |
|
6 |
CASARANO |
3,0 |
119.057 |
2.965 |
16 |
Maglie e Nardò |
298.492 |
6.910 |
|
7 |
CASERTA |
5,0 |
120.502 |
8.511 |
38 |
|
|
|
|
8 |
CASORIA |
4,0 |
132.252 |
4.013 |
18 |
Afragola e Frattamaggiore |
378.796 |
17.549 |
|
9 |
CESENA |
7,0 |
205.942 |
5.964 |
22 |
|
|
|
|
10 |
DESIO |
7,0 |
399.434 |
8.242 |
32 |
|
|
|
|
11 |
EBOLI |
6,0 |
201.729 |
11.140 |
35 |
|
|
|
|
12 |
EMPOLI |
2,0 |
157.090 |
4.838 |
25 |
|
|
|
|
13 |
FRANCAVILLA FONTANA |
3,0 |
100.972 |
2.169 |
17 |
Ostuni e Fasano |
206.229 |
4.480 |
|
14 |
GALLARATE |
4,0 |
216.413 |
5.476 |
22 |
parere positivo all'accorpamento |
|
||
15 |
LEGNAGO |
3,0 |
157.360 |
3.293 |
16 |
Soave |
276.538 |
5.392 |
|
16 |
LEGNANO |
2,0 |
215.839 |
4.640 |
19 |
Sezione di Busto Arsizio |
|
||
17 |
MARANO DI NAPOLI |
8,0 |
301.822 |
6.222 |
20 |
|
|
|
|
18 |
MARCIANISE |
4,0 |
159.789 |
5.197 |
22 |
|
|
|
|
19 |
MARTINA FRANCA |
2,0 |
48.483 |
1.610 |
12 |
Grottaglie e Ginosa (?) |
194.575 |
4.803 |
|
20 |
GIARRE |
|
80.863 |
2.141 |
|
Acireale |
210.445 |
5.269 |
|
21 |
MONCALIERI |
3,0 |
236.173 |
4.867 |
24 |
Sezione distaccata di Pinerolo |
|
||
22 |
OLBIA |
3,0 |
78.606 |
3.671 |
12 |
La Maddalena |
94.670 |
4.080 |
|
23 |
OSTIA |
3,0 |
228.252 |
4.264 |
29 |
|
|
|
|
24 |
PONTEDERA |
4,0 |
203.291 |
5.610 |
30 |
|
|
|
|
25 |
POZZUOLI |
6,0 |
169.669 |
7.255 |
18 |
|
|
|
|
26 |
RHO |
4,0 |
302.834 |
5.804 |
22 |
Sezione di Milano |
|
||
27 |
MONOPOLI |
3,0 |
63.075 |
1.502 |
15 |
Putignano e Rutigliano |
312.823 |
6.516 |
|
28 |
SAN DONA' DI PIAVE |
3,0 |
126.146 |
3.076 |
19 |
Portogruaro |
222.054 |
5.123 |
|
29 |
SCHIO |
4,0 |
243.393 |
4.092 |
23 |
|
|
|
|
30 |
TREVIGLIO |
3,0 |
230.788 |
4.240 |
13 |
Sezione distaccata di Crema |
|
||
31 |
VIAREGGIO |
5,0 |
165.362 |
5.009 |
38 |
|
|
|
|
32 |
CECINA |
|
76.235 |
|
23 |
Piombino |
132.137 |
4.029 |
|
33 |
PATERNO' |
|
77.769 |
1.716 |
|
Adrano, Bronte e Belpasso |
206.001 |
4.523 |
|
34 |
CARBONIA |
|
76.061 |
1.453 |
|
Iglesias e Sanluri |
276.564 |
4.779 |
|
35 |
ISCHIA |
9,0 |
61.490 |
2.783 |
18 |
|
|
|
|
36 |
PORTOFERRAIO |
3,0 |
31.543 |
1.115 |
9 |
|
|
|
|
37 |
LIPARI |
1,0 |
14.343 |
609 |
10 |
|
|
|
|
38 |
IMOLA |
|
145.996 |
3.706 |
10 |
|
|
|
|
39 |
CHIOGGIA |
|
70.536 |
1.353 |
26 |
Dolo |
182.686 |
3.885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane è indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;
3. per quanto concerne la sezione distaccata di Corleone, pur difettando i requisiti prospettati, dato l'alto valore simbolico di quel territorio, si sottopone al Ministro la valutazione circa l'opportunità del mantenimento della stessa
4. sia prevista, nella stesura definitiva del decreto legislativo, l'inclusione degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondari di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;
5. sia limitata la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d'appello o a un posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;
6. sia prevista che tutte le norme stabilite assumano efficacia non oltre la fine del corrente anno, previa ridefinizione degli organici dei Tribunali, delle Procure e degli Uffici di Sorveglianza, coerente con l'attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate;
7. in esito alla discussione, la Commissione raccomanda infine al Governo di valutare la possibilità di adottare criteri più ampi per il mantenimento di uffici giudiziari in aree particolarmente depresse e di soprassedere alla chiusura delle sedi distaccate del tribunale di Modena, tenendo conto delle conseguenze sul tessuto sociale e produttivo determinate dal terremoto che ha colpito quella provincia.
[1] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.
[2] Legge 24 febbraio 2012, n. 14, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.
[3] Si tratta di disposizioni inserite nell’Ordinamento giudiziario dal decreto legislativo n. 51 del 1998 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
[4] L’articolo 57 c.p.p. individua, salve le disposizioni delle leggi speciali, come ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato, un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
Sono, invece, agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni (quando sono in servizio).
Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.