Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace - Schema n. 455 (art. 1, co 2 e 4 della L. 148/2011) - Parte prima - schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 455/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 411
Data: 09/05/2012
Descrittori:
GIUDICI CONCILIATORI E DI PACE   L 2011 0148
Organi della Camera: II-Giustizia
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace

Schema di D.Lgs. n. 455
(art. 1, commi 2 e 4, L. 148 del 14 settembre 2011)

 

 

 

 

 

Schede di lettura

 

n. 411

Parte prima

 

 

9 maggio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi Giustizia

( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it

Servizio Studi Sezione Affari regionali

( 066760-9265 – * st_regioni@camera.it

 

 

§         Il presente dossier si compone di due parti: la prima contiene le schede di lettura e la mappa delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace; la seconda contiene l’elenco dei comuni delle diverse circoscrizioni giudiziarie, ripartiti per ufficio del giudice di pace, prima e dopo la riforma.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File:gi0757.doc


INDICE

Schede di lettura

I contenuti della legge delega                                                                  3

Lo schema di decreto legislativo sulla nuova distribuzione degli uffici del giudice di pace   7

Documentazione: Parere del CSM sullo schema di decreto legislativo   17

La mappa delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace            33

- Corte di appello di Ancona                                                                      36

- Corte di appello di Bari                                                                           38

- Corte di appello di Bologna                                                                    42

- Corte di appello di Brescia                                                                     46

- Corte di appello di Cagliari                                                                     50

- Corte di appello di Caltanissetta                                                            54

- Corte di appello di Campobasso                                                             56

- Corte di appello di Catania                                                                      58

- Corte di appello di Catanzaro                                                                  62

- Corte di appello di Firenze                                                                      66

- Corte di appello di Genova                                                                      70

- Corte di appello di L'aquila                                                                      73

- Corte di appello di Lecce                                                                         76

- Corte di appello di Messina                                                                     78

- Corte di appello di Milano                                                                        80

- Corte di appello di Napoli                                                                         84

- Corte di appello di Palermo                                                                     90

- Corte di appello di Perugia                                                                      94

- Corte di appello di Potenza                                                                     96

- Corte di appello di Reggio Calabria                                                         98

- Corte di appello di Roma                                                                       100

- Corte di appello di Salerno                                                                    104

- Corte di appello di Torino                                                                      106

- Corte di appello di Trento                                                                      110

- Corte di appello di Trieste                                                                     112

- Corte di appello di Venezia                                                                    114

 

 


Schede di lettura

 


I contenuti della legge delega

Lo schema di decreto legislativo recante “Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace” costituisce attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari).

 

La delega interessa la riorganizzazione della complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (commi da 2 a 5 dell’art. 1).

In particolare, il comma 2 delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, uno o più decreti legislativi per «riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento dì efficienza», con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere da a) a q) del medesimo comma.

 

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà, ai sensi della lettera a), ridurre gli uffici giudiziari di primo grado mantenendo comunque sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011.

Il principio di delega fa dunque salvi i tribunali ordinari attualmente esistenti nei comuni capoluogo di provincia.

 

La lettera b) invita il Governo a ridefinire la geografia giudiziaria, ovvero l’assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall’attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Nel compiere questa attività il Governo dovrà tenere conto di «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano i seguenti parametri:

§      estensione del territorio;

§      numero degli abitanti;

§      carichi di lavoro;

§      indice delle sopravvenienze;

§      specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale;

§      presenza di criminalità organizzata.

 

Il legislatore delegato, inoltre, in base alla lettera c), deve ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti. Tale operazione dovrà rispettare i seguenti principi:

§       la ridefinizione dell’assetto territoriale non dovrà riguardare le procure distrettuali, ovvero le procure della repubblica presso i tribunali dei capoluoghi dei distretti di corte d'appello;

§       la ridefinizione non dovrà comportare la soppressione delle procure presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

§       possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali. In tali casi, l’ufficio di procura accorpante dovrà poter svolgere le funzioni requirenti in più tribunali. Tale riorganizzazione dovrà consentire una migliore organizzazione delle risorse e dei mezzi, e una più agevole trattazione dei procedimenti.

 

In base alla lettera d), nell’esercizio della delega il Governo potrà procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle attuali 220 sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, tenendo conto dei criteri delineati dalla lettera b).

 

La lettera e) individua come principio e criterio direttivo di carattere generale quello di assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni, mentre la lettera f) impone di garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica.

 

Le successive lettere g), h) e i) disciplinano la destinazione del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso uffici giudiziari di primo grado soggetti alla riorganizzazione territoriale.

In particolare, la lettera g) stabilisce che i magistrati e il personale amministrativo dei tribunali e delle procure soppresse transitino automaticamente negli organici degli uffici cui sono trasferite le funzioni, anche in eventuale sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze.

 

La lettera h) prevede che la suddetta assegnazione dei magistrati e del personale ai nuovi organici non dovrà essere interpretata come assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né dovrà costituire trasferimento ad altri effetti.

 

Infine la lettera i) dispone che, con successivi decreti del ministro della giustizia, saranno disposte le conseguenti modificazioni delle piante organiche.

 

Le lettere da l) a p) dettano principi e criteri direttivi per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace.

In particolare, la lettera l) prevede la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale (per circondario giudiziario si intende l'ambito territoriale di competenza di un tribunale e dunque la sede circondariale è il comune ove ha sede il tribunale). Nell’operare tale riduzione il Governo dovrà tener conto dei criteri delineati dalla lettera b) ed operare un’analisi dei costì rispetto ai carichi di lavoro.

Il personale amministrativo in servizio presso l’ufficio del giudice di pace soppresso dovrà, in base alla lettera m), essere così riassegnato:

§      almeno il 50% dovrà essere assegnato alla sede di tribunale o di procura limitrofa;

§      la restante parte dovrà essere riassegnata all'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse.

 

Le successive lettere prevedono un particolare procedimento per la soppressione degli uffici del giudice di pace:

a)             sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia dovranno essere pubblicati di elenchi degli uffici che il Governo intende sopprimere e accorpare (lettera n));

b)             entro 60 giorni da tale pubblicazione, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, potranno richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia (in concreto l’ente locale dovrà garantire le strutture, provvedere all’indennità del giudice di pace, individuare il personale amministrativo e retribuirlo). Il Ministero continuerà ad occuparsi esclusivamente del reclutamento dei giudici di pace e della formazione del personale amministrativo (lettera o)). Trascorsi i suddetti 60 giorni, in assenza di richieste specifiche da parte degli enti locali, le sedi del giudice di pace saranno soppresse;

c)             nei successivi 12 mesi gli enti locali, anche consorziati tra loro, potranno decidere di sostenere gli oneri del servizio e dunque chiedere al ministro della giustizia il mantenimento o l’istituzione di uffici del giudice di pace, alle stesse condizioni previste dalla lettera o) (lettera p)).

 

La lettera q) stabilisce infine che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 3 prevede che la riforma realizzi il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

 

Con riguardo alla fase transitoria, non disciplinata dalla legge delega, si rammenta il precedente di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 254 del 1997, recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado, che prevedeva espressamente l'adozione di una specifica disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni. La previsione di delega da ultimo ricordata è all'origine delle previsioni del decreto legislativo n. 51 del 1998, che prevedevano che l'ufficio del pretore fosse mantenuto per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del citato decreto. L'assenza di un'analoga previsione di delega nel testo in esame sembrerebbe escludere la possibilità di un'analoga soluzione - o comunque di altre soluzioni ad hoc - per cui l'assegnazione dei procedimenti pendenti dovrebbe essere decisa secondo gli ordinari criteri interpretativi sulla base del nuovo assetto della competenza territoriale.

 

Il comma 4 delinea il procedimento per l’esercizio della delega e prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri. I pareri delle commissioni parlamentari competenti dovranno essere espressi entro 30 giorni dalla data di trasmissione; in assenza, il Governo potrà procedere comunque. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di 60 giorni.

 

Il comma 5 stabilisce infine che il Governo, con la procedura indicata nel comma precedente, possa - entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega - adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già fissati.

 

Sullo stato di attuazione della delega, la Commissione Giustizia ha effettuato, il 25 gennaio 2012, l’audizione del sottosegretario per la giustizia, professor Salvatore Mazzamuto, e del dottor Luigi Birritteri, capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

 

Si ricorda inoltre che fa parte del processo di riorganizzazione del sistema giustizia, anche lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, sul quale la Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha deliberato rilievi nella seduta del 28 marzo 2012 e la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con condizioni nella seduta del 29 marzo 2012.


Lo schema di decreto legislativo
sulla nuova distribuzione degli uffici del giudice di pace

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, il 16 dicembre 2011, lo schema di decreto legislativo recante “Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, che è stato trasmesso alle Camere il 15 marzo 2012, pur in mancanza del parere del CSM.

Il CSM, il 19 aprile 2012, ha poi espresso il parere di competenza, trasmesso alle Camere l’8 maggio.

Lo schema di decreto riguarda pertanto l’esercizio della delega per la sola parte relativa agli uffici del giudice di pace.

 

Come indicato nella relazione illustrativa, «l’approccio metodologico scelto ai fini della realizzazione di una complessiva revisione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, ha evidenziato l’opportunità di procedere per tipologia di ufficio, muovendo dall’analisi delle strutture collocate alla base del sistema giudiziario: gli uffici del giudice di pace».

«L’attuale assetto territoriale di tale tipologia di uffici, istituiti con legge 21 novembre 1991, n. 374, risulta, infatti, caratterizzato da un’elevata articolazione delle sedi giudiziarie e determina nel complesso un’eccessiva frammentazione delle risorse umane e strumentali allo stato disponibili per l’Amministrazione della giustizia, ancor più evidente se rapportata agli effettivi carichi di lavoro ed alle esigenze operative degli altri uffici giudiziari».

 

Si osserva che lo schema di decreto non precisa se la scelta di adottare un autonomi decreto per gli uffici del giudice di pace e di accorpare adesso alcuni uffici del giudice di pace negli attuali uffici sedi di circondario, possa pregiudicare le scelte successive relative agli uffici di tribunale.

 

Sulla base della relazione illustrativa, l’attuale struttura degli uffici è la seguente:

§         846 uffici del giudice di pace (di cui 4 sedi distaccate):

o        165 uffici presso sedi circondariali

o        681 uffici presso le sedi non circondariali

§         4.690 giudici su una dotazione organica di 4.700

§         12 unità di personale dirigenziale (tutte presso uffici circondariali)

§         4.125 unità di personale amministrativo assegnato in pianta organica

o        439 personale area III

o        2.738 personale area II

o        936 personale area I

 

Lo schema è composto da sette articoli, da due tabelle e da un allegato.

 

L’articolo 1 ha ad oggetto la riduzione degli uffici del giudice di pace.

A tal fine prevede la soppressione degli uffici indicati nell’allegata tabella A e stabilisce che le competenze territoriali degli uffici soppressi sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati alla tabella B, ugualmente allegata allo schema di decreto.

 

Sulla base di quanto indicato nella relazione, è stato seguito un processo in quattro fasi, tenendo conto dei dati statistici relativi agli anni solari 2005-2009:

 

A) calcolo dell’effettivo smaltimento pro-capiterealizzato dai giudici di pace su base quinquennale, tenendo conto del numero medio di presenze dei giudici di pace nel medesimo arco temporale (pari a 3.073 unità come media annua delle presenze) e del totale dei procedimenti definiti in tutte le materie di competenza; si è così ottenuta la produttività media del personale giudicante (capacità media di smaltimento, pari a 568,3 procedimenti), che costituisce il carico di lavoro medio sostenibile per ogni anno.

 

Da una nota del Ministero della Giustizia, richiamata in calce al parere reso dal CSM, si apprende inoltre che il valore soglia di 568,3 procedimenti risulta dalla somma di 71,1 procedimenti penali (di cui 23,3 relativi alla voce dibattimento) e 497,2 civili (di cui 149 a cognizione ordinaria e 215,7 opposizioni a sanzioni amministrative).

Pare doversi concludere pertanto che, ai fini della determinazione dei carichi di lavoro dei singoli uffici, è stato attribuito lo stesso peso ai procedimenti civili e a quelli penali.

 

B) individuazione dei carichi di lavoro pro-capitedei singoli uffici, rapportando per ciascuno di essi i procedimenti sopravvenuti alla pianta organica (in tal modo viene misurata la domanda di giustizia rivolta all’amministrazione);

 

C) individuazione degli uffici con carico di lavoro inferiore alla media nazionale di produttività annuale pro-capite dei giudici di pace; i risultati sono stati così posti a confronto con i dati del bacino di utenza, utilizzando come parametro per il mantenimento di un presidio giudiziario una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti;

 

D) creazione di un elenco di 674 uffici con iscrizioni pro-capite inferiore al valore soglia (568,3) e bacino di utenza inferiore a 100.000 abitanti.

Attraverso l’accorpamento di tali uffici potranno essere recuperati: 1.944 giudici di pace, 2.104 unità di personale amministrativo (184 area III, 1.350 area II, 570 area I). I risparmi di spesa sono stimati in € 25.652.621 annui, al netto delle spese connesse alla movimentazione delle attrezzature.

 

Dall’insieme delle informazioni rese disponibili dal Ministero della Giustizia, non risultano essere stati presi in considerazione, tra i criteri individuati dalla legge delega, il tasso di criminalità organizzata e le esigenze di riorganizzazione delle aree metropolitane, che sono stati considerati rilevanti esclusivamente per la riduzione dei Tribunali con le relative Procure.

Si osserva, peraltro, che non risultano precisati alcuni aspetti relativi agli altri parametri espressamente previsti nella legge delega ed applicabili anche alla riduzione degli uffici del giudice di pace (art. 1, comma 2, lettere b) ed l)):

-          come siano stati considerati i carichi di lavoro complessivi, oltre alle sopravvenienze intervenute;

-          in quale modo sia stata valutata l’estensione territoriale;

-          come sia stata considerata la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale;

-          quale sia il motivo per cui è stata utilizzata la soglia di 100.000 abitanti.

 

Si evidenzia, peraltro, che se si tiene conto dell’applicazione dei soli criteri indicati nella relazione illustrativa, emergono alcuni risultati anomali dalle tabelle allegate allo schema di decreto.

Infatti, sebbene abbiano un bacino di utenza con popolazione superiore a 100.000 abitanti (in base ai dati del 2010), risultano comunque soppressi alcuni uffici del giudice di pace, come risulta dalla tabella di seguito riportata.

 

Corte d’appello

Circondario tribunale

Ufficio giudice di pace soppresso

Bacino utenza (residenti 2010)

Ancona

Pesaro

Fano

103.774

Bari

Trani

Andria

100.086

Bologna

Forlì

Cesena

195.932

Brescia

Bergamo

Treviglio

233.571

Brescia

Brescia

Salò

116.202

Brescia

Brescia

Verolanuova

109.322

Catania

Catania

Acireale

137. 071

Catania

Catania

Mascalucia

128.529

Firenze

Firenze

Empoli

117.713

Firenze

Lucca

Viareggio

120.107

Milano

Busto Arsizio

Gallarate

219.528

Milano

Como

Cantù

129.337

Milano

Milano

Legnano

217.782

Milano

Monza

Desio

403.566

Napoli

S. Maria Capua Vetere

Aversa

162.724

Napoli

S. Maria Capua Vetere

Trentola Ducenta

110.323

Napoli

Napoli

Afragola

122.154

Napoli

Napoli

Barra

164.885

Napoli

Napoli

Casoria

133.987

Napoli

Napoli

Frattamaggiore

121.289

Napoli

Napoli

Marano di Napoli

318.858

Napoli

Napoli

Portici

108.760

Napoli

Napoli

Pozzuoli

164.221

Roma

Tivoli

Castelnuovo di Porto

128.249

Roma

Velletri

Albano Laziale

207.719

Roma

Velletri

Anzio

145.624

Salerno

Salerno

Eboli

113.125

Venezia

Venezia

Dolo

128.569

Venezia

Venezia

Mestre

331.371

Venezia

Venezia

San Donà di Piave

128.451

Venezia

Verona

Soave

120.951

Venezia

Treviso

Montebelluna

124.799

 

L’articolo 2 individua le sedi degli uffici e la relativa competenza territoriale e attribuisce al Governo il potere di istituire sedi distaccate oltre che di accorpare uffici esistenti.

A tal fine, sostituisce (comma 1, lettera a)) l’articolo 2 del decreto legislativo n. 374 del 1991 (Istituzione del giudice di pace), prevedendo - al comma 1 - che gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni indicati alla tabella A allegata, con competenza territoriale sul circondario ivi indicato. Viene pertanto meno, rispetto alla disposizione vigente, il riferimento a tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino all’entrata in vigore della legge n. 30/1989 (Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate).

 

Come si legge nella relazione illustrativa, con la riconduzione al circondario in luogo del mandamento potrà individuarsi con chiarezza il presidente del tribunale eventualmente delegato dal CSM ad esercitare la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace del suo circondario e non sarà pertanto più possibile – come succedeva in precedenza – che il bacino di utenza di un ufficio del giudice di pace sia compreso in più circondari del tribunale ordinario.

 

Viene poi fatto rinvio, analogamente a quanto già previsto dal vigente art. 2, comma 2, ad un decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, per l’istituzione di sedi distaccate. Non è peraltro più prevista espressamente la possibilità che le sedi distaccate siano istituite in uno o più comuni del mandamento ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

Con le stesse modalità si prevede poi, analogamente a quanto già previsto dal vigente comma 3, che possano essere costituiti in un unico ufficio due o più uffici contigui. Nel decreto deve essere designato il comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace. Rispetto alla disposizione vigente è stato espunto il limite costituito dalla popolazione complessiva risultante dall’accorpamento non superiore a 50.000 abitanti.

Il comma 1, lettera b), dell’art. 2 dello schema allega poi la Tabella A richiamata nel nuovo art. 2, comma 1, del d.lgs. 374. In tale tabella sono indicati i comuni in cui hanno sede gli uffici del giudice di pace e i comuni su cui tali uffici hanno competenza territoriale.

Si osserva che sui decreti con cui potranno essere istituite sedi distaccate o con cui potranno essere accorpati due o più uffici non è previsto alcun tipo di coinvolgimento del Parlamento.

 

L’articolo 3 riguarda la pubblicazione degli elenchi e le richieste degli enti locali interessati al mantenimento di uffici del giudice di pace.

Il procedimento, conformemente a quanto previsto dalla legge delega, è il seguente:

§         le tabelle sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, con l’indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di mantenimento degli uffici.

Si osserva che, sebbene non espressamente previsto dalla legge delega, appare opportuno - a presidio della certezza dei tempi dell’attuazione del decreto – prevedere un termine per la pubblicazione delle tabelle sul Bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero;

§         entro 60 giorni, gli enti locali interessati, anche consorziati tra di loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace di cui è proposta la soppressione, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite accorpamento; in tal caso gli enti locali si debbono fare integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che deve essere messo a disposizione dagli enti locali stessi;

§         entro gli ulteriori 12 mesi dalla scadenza del termine di 60 giorni, il ministro della Giustizia valuta la rispondenza delle richieste e degli impegni ai criteri indicati e apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle;

§         rimane a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo;

§         qualora l’ente locale non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo e alle spese per un periodo superiore a un anno, il relativo ufficio del giudice di pace deve essere soppresso con le modalità previste dall’art. 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374: si tratta di un meccanismo di tipo sanzionatorio non espressamente disciplinato dalla legge delega, riconducibile in certa misura al divieto di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nell’esercizio della delega (art. 1, comma 2, lettera o), della legge delega n. 148/2011).

Si osserva che l’art. 2 della legge n. 374/1991, come novellato dall’art. 2 dello schema di decreto, risulta ormai composto da un solo comma e che tale comma non disciplina alcun procedimento di soppressione di uffici giudiziari.  

 

L’articolo 4 disciplina la riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo. Viene così data attuazione a quanto previsto nella legge delega, all’art. 1, comma 2, lettera m).

Il comma 1 stabilisce che con DPR adottato ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 374/1991 si provveda alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.

 

L’art. 3 del d.lgs. n. 374/1991 affida infatti ad un DPR la determinazione della pianta organica dei giudici di pace. Tale DPR è adottato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

 

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace deve essere riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all’ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.

 

L’articolo 5 reca la disciplina transitoria.

Il comma 1 prevede che le disposizioni sulla soppressione degli uffici, l’estensione delle competenze degli uffici superstiti e la riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo acquistano efficacia successivamente all’emanazione del decreto con cui il Ministro della giustizia modifica le tabelle a seguito della richiesta degli enti locali ovvero, qualora non vi abbia provveduto, trascorso il termine di dodici mesi per l’adozione del decreto medesimo.

Si osserva che, sulla base delle conseguenze prodotte dal decorso del tempo in base al comma 1, il termine per l’adozione del decreto del Ministro della giustizia, risulta essere perentorio sebbene non sia espressamente qualificato in tal modo (mentre è qualificato espressamente come “perentorio” il termine di 60 giorni entro cui gli enti locali possono richiedere il mantenimento degli uffici, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, dello schema di decreto).

Appare opportuno, inoltre, che sia specificato il termine da cui decorre l’efficacia delle disposizioni sulla soppressione degli uffici, l’estensione delle competenze degli uffici superstiti e la riassegnazione di magistrati e personale amministrativo, risultando oltremodo generico il richiamo all’efficacia acquisita “successivamente” a una certa data.

 

In base al comma 2, nei sei mesi successivi al termine di efficacia appena richiamato (dunque: la data di adozione del decreto del Ministro della giustizia ovvero, in mancanza, decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine per la richiesta degli enti locali), le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici e gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all’ufficio competente a seguito della nuova distribuzione degli uffici.

In base al comma 3, nei casi diversi da quelli del comma 2, è fissata una nuova udienza dinanzi al nuovo ufficio competente.

Si osserva che, nella molteplicità delle evenienze che rientrano nei casi diversi da quelli del comma 2, potrebbe rivelarsi utile specificare a chi spetti la fissazione della nuova udienza.

 

Pur non espressamente prevista dai principi e criteri direttivi di delega, la disciplina transitoria pare debba considerarsi, oltre che opportuna, riconducibile all’art. 1, comma 3, della legge delega, in base al quale la riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

 

Come sopra ricordato, la delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado prevedeva espressamente l'adozione di una specifica disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non sarebbero passati ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.

 

L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Dal decreto legislativo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla sua attuazione di provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

L’articolo 7 reca la clausola di immediata entrata in vigore del decreto.

 

 


Documentazione:
Parere del CSM sullo schema di decreto legislativo

 


 

 

 

ALLEGARE PARERE (nei pdf GI0757_PDF_PARERE”

 

 

 

 


La mappa delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace

 


Le mappe e le tavole seguenti riportano, per ciascun distretto di corte di appello, l'elenco degli attuali uffici del giudice di pace con l’indicazione della nuova articolazione territoriale prevista dal Governo (AG 455).

Per ciascun ufficio del giudice di pace sono indicati:

·         in riferimento alla circoscrizione territoriale, i residenti al 31/12/2010, la superficie espressa in kmq e il numero di comuni che ne fanno parte;

·         in riferimento all'ufficio, la media aritmetica (media 2005-2009) delle presenze del personale di magistratura onoraria e il numero medio di procedimenti nei medesimi anni;

 

I dati relativi ai nuovi uffici del giudice di pace secondo l'AG 455 riguardano esclusivamente la circoscrizione territoriale e indicano dunque i residenti al 31/12/2010, la superficie espressa in kmq e il numero di comuni che ne fanno parte.

 

 

 

Fonti:

I dati relativi ai residenti al 31 dicembre 2010 ("Movimento e calcolo della popolazione residente", modello Istat P.2) e la superficie espressa in Kmq (anno 2004, Agenzia del Territorio) sono di fonte ISTAT (elenco_comuni_italiani_1°_ottobre_2011" in www.istat.it/it/archivio/6789).

Fanno eccezione i dati relativi a quegli uffici del giudice di pace composti da una frazione del territorio comunale: Barra (Napoli), Gallina (Reggio di Calabria), Ostia (Roma) e Mestre (Venezia). In questi casi, in assenza del dato della popolazione residente al dicembre 2010, è stato utilizzato quello del censimento 2001.

I dati relativi alle circoscrizioni attuali del giudice di pace, all’organico della magistratura onoraria e ai procedimenti sopravvenuti sono stati trasmessi dal Ministero della Giustizia-Dipartimento Organizzazione Giudiziaria.