Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento - A.C. 5117 Schede di lettura e testo a fronte | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 634 | ||||
Data: | 09/05/2012 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | II-Giustizia |
|
Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
|
|
|
Documentazione per l’esame di |
Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento
A.C. 5117 |
Schede di lettura |
|
|
|
|
|
|
n. 634 |
|
|
|
09 maggio 2012 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia ( 066760-9148 / 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it |
|
|
|
|
|
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: gi0751 |
INDICE
Schede di lettura
Quadro normativo 3
Contenuto del disegno di legge 3
§ Articoli 1, 6, 10 e 12, Le modifiche alla struttura del Capo II 3
§ Articoli da 2 a 5, Le modifiche alle disposizioni generali 4
§ Articoli da 6 a 9, L’accordo di composizione della crisi per il debitore 10
§ Articoli 10 e 11 La disciplina del piano del consumatore 14
§ Articoli da 12 a 15, L’esecuzione e la cessazione degli effetti dell’accordo e del piano 16
§ Articolo 16, La liquidazione del patrimonio 20
§ Articolo 17 Le disposizioni comuni sugli organismi di composizione delle crisi, l’esdebitazione e le sanzioni 24
§ Articolo 18, Norma transitoria 31
Testo a fronte 33
Il Parlamento ha recentemente approvato la legge n. 3 del 2012 che reca disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Come si evince dal titolo, la legge interviene su due fronti: da un lato, modifica la disciplina vigente sull’usura e l’estorsione, al fine di superare i problemi emersi nell'applicazione delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999; dall’altro, in una più generale prospettiva preventiva, introduce una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità di debitori, ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali.
Il disegno di legge del Governo rivede complessivamente il capo II della legge n. 3 del 2012, sulla composizione delle crisi da sovraindembitamento, lasciando inalterata la disciplina del capo I, relativa ad usura ed estorsione[1].
L’iter legislativo che ha condotto all’approvazione della legge n. 3 del 2012 è iniziato al Senato nel settembre 2008 con l’esame in Commissione giustizia del disegno di legge n. 307, presentato dal Senatore Centaro. Approvato da quel ramo del Parlamento nell’aprile 2009, il provvedimento è giunto all’esame della Camera (AC 2364) ed è stato approvato, con alcune modificazioni, dalla Commissione Giustizia in sede legislativa il 26 ottobre 2011.
Nelle more della definitiva approvazione del testo, il Governo ha ritenuto di dovere accelerare l’introduzione dell’innovativo procedimento per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, emanando il decreto-legge n. 212 del 2011, il cui testo riproduceva sostanzialmente le disposizioni già approvate dalla Camera.
In relazione all’avanzato stato dell’iter dell’AS 307-B, il Senato – chiamato ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge in prima lettura – ha proceduto direttamente all’approvazione del disegno di legge di iniziativa parlamentare. E’ stata quindi approvata e pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 2012 la legge n. 3 del 2012, destinata ad entrare in vigore il 29 febbraio 2012.
Con la legge pubblicata, ma non ancora entrata in vigore, la Commissione Giustizia del Senato ed il Governo hanno ritenuto di potere utilizzare l’iter di conversione del decreto-legge per correggere alcuni aspetti della legge 3/2012. Ciò spiega le ampie modifiche che il Senato aveva apportato al testo originario del decreto-legge.
In particolare, il testo approvato dal Senato, al Capo I, disciplinava il sovraindebitamento del solo consumatore.
Questi può proporre, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, un piano che indichi le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori. Il piano viene omologato dal tribunale, che può nominare un liquidatore, e per tre anni i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.
In alternativa al piano, il consumatore può chiedere la liquidazione di tutti suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta. Spetta al giudice valutare a dichiarare aperta la procedura di liquidazione e nominare un liquidatore. I creditori presentano quindi domanda di partecipazione alla liquidazione.
Al termine dei due procedimenti si ha l’esdebitazione, che libera il consumatore sovra indebitato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore all’apertura della procedura che l’ha interessato.
Il Capo I-bis era invece volto a modificare la legge n. 3 del 2012, che interessa il sovraindebitamento di tutti i soggetti non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali. Veniva apportata una serie di puntuali modifiche alla legge n. 3 in modo da allineare la disciplina a quella del doppio procedimento (piano o liquidazione) consentito per il consumatore dal decreto-legge.
Il provvedimento è stato poi trasmesso alla Camera (AC 4933), che ha peraltro espunto dal disegno di legge di conversione tutte le disposizioni concernenti le crisi da sovraindebitamento.
Si ricorda, infatti, che nella seduta della Commissione Giustizia del 7 febbraio 2012 il Presidente ha sottolineato che i tempi di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge erano eccessivamente ristretti «se non addirittura, come evidenziato all'unanimità dai gruppi nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza», azzerati, soprattutto se si tiene conto dell'entità della portata normativa del testo, che peraltro incide in maniera rilevante sulla materia della composizione delle crisi da sovraindebitamento, che per tanto tempo è stata all'esame della Commissione per essere poi disciplinata dalla legge n. 3 del 2012. Il Presidente ha dunque annunciato che nella predetta riunione si è ritenuto «al fine di salvaguardare le prerogative della Camera, di sopprimere tutti gli articoli del decreto relativi a tale materia, lasciando quindi unicamente gli articoli da 13 a 16».
Il disegno di legge del Governo AC 5117 ripropone adesso molte delle disposizioni originariamente introdotte dal Senato nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del DL n. 212/2011.
La legge 3/2012 introduce nell'ordinamento un innovativo istituto per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Il “sovraindebitamento” è definito come “una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”, situazione che può determinarsi a carico di famiglie o di imprenditori non soggetti alle procedure fallimentari.
Si tratta, in sostanza, della mancanza, protratta nel tempo, di risorse economiche per far fronte agli impegni assunti, una situazione analoga a quella che può determinare il fallimento dell'imprenditore commerciale.
La legge delinea una sorta di procedura concorsuale, modellata sull’istituto del concordato fallimentare, applicabile a soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, allo scopo “di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine organizzato”[2].
Più in dettaglio, la legge contempla lo strumento dell’accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei. Rispetto a questi ultimi, il piano può anche prevedere una moratoria dei pagamenti (con esclusione dei crediti impignorabili) sempre che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine e l'esecuzione del piano venga affidata ad un liquidatore nominato dal giudice.
Viene definito il procedimento finalizzato all’omologazione da parte del giudice dell’accordo, che presuppone l’accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il 70% dei crediti e prevede il coinvolgimento degli “organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
Questi ultimi, costituiti ad hoc da enti pubblici e iscritti in apposito registro, svolgono in generale attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, di soluzione delle eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e di vigilanza sull’esatto adempimento dello stesso.
Articoli 1, 6, 10 e 12,
Le modifiche alla struttura del Capo II
L’articolo 1 del disegno di legge modifica la struttura del Capo II della legge, specificando, nella rubrica del Capo, che l’oggetto della disciplina attiene non solo ai procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento (utilizzando il plurale, e dunque prefigurando il procedimento per il consumatore), ma anche alla liquidazione del patrimonio.
Il Capo II viene dunque ripartito in sezioni (a ciò provvedono, oltre all’art. 1, comma 2, anche gli articoli 16 e 17 del disegno di legge) e la prima di esse - sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – in ulteriori paragrafi (a ciò provvedono, oltre all’art. 1, comma 3, anche gli articoli 6, 10 e 12 del disegno di legge). Il paragrafo 1 è introdotto dallo stesso art. 1.
Il complesso del Capo II assume quindi la seguente struttura:
v Capo II, Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio
Ø Sezione I Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6-14-bis)
§ Paragrafo 1 Disposizioni generali (artt. 6-9)
§ Paragrafo 2 Accordo di composizione della crisi (artt. 10-12)
§ Paragrafo 3 Piano del consumatore (artt. 12-bis-12-ter)
§ Paragrafo 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell’accordo di
composizione della crisi e del piano del consumatore (artt. 13-14-bis)
Ø Sezione II, Liquidazione del patrimonio (artt. 14-ter-14-duodecies)
Ø Sezione III, Disposizioni comuni (artt. 15-18)
Articoli da 2 a 5,
Le modifiche alle disposizioni generali
L’articolo 2 novella l’articolo 6 della legge n. 3/2012, introducendo espressamente tra i soggetti che possono valersi delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento il consumatore, per il quale si prevede un apposito “piano” di ristrutturazione dei debiti.
Rispetto alla normativa vigente,
§ sovraindebitamento è la «definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni»; viene eliminato dalla definizione l’attuale riferimento al «perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte»;
§ consumatore è il debitore che ha assunto obbligazioni – alle quali evidentemente non riesce definitivamente ad adempiere – prevalentemente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o lavorativa svolta. Il disegno di legge specifica che il consumatore è una persona fisica; analoga precisazione non è prevista per il debitore, che dunque può essere anche una persona giuridica o un ente di fatto.
Si ricorda che il Codice del consumo (d.lgs n. 206 del 2005) definisce il consumatore come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (art. 3, co. 1, lett. a).
§ il disegno di legge prevede dunque che il consumatore possa porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento sottoponendo ai propri creditori un piano - i cui presupposti ed i cui contenuti sono analoghi a quelli previsti per il debitore - redatto con l’ausilio dei medesimi organismi di composizione della crisi previsti per il debitore tout court.
L’articolo 3 riscrive l’articolo 7 della legge n. 3/2012, rivedendo i presupposti di ammissibilità del procedimento.
Il comma 1 stabilisce che l’accordo (o il piano) è proposto dal debitore (o dal consumatore) con l'ausilio di organismi di composizione e deve assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, ai sensi dell'articolo 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali.
In base all’art. 545 c.p.c., concernente i crediti impignorabili, non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto (comma 1). Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza (comma 2). Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (comma 3). Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito (comma 4). Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette (comma 5). Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge (comma 6).
Il disegno di legge sopprime dunque la previsione attuale dell’obbligo di assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo. Per questi creditori si applica ora l’art. 12, comma 2, della legge (v. infra).
Il disegno di legge conferma che l’accordo (o il piano) dovrà prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indicare le eventuali garanzie rilasciate per il pagamento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni (previsioni già contenute nel testo in vigore dell’articolo 7) e introduce disposizioni innovative sui crediti privilegiati.
Se, infatti, attualmente la norma impone l’integrale soddisfazione dei creditori privilegiati, a meno che gli stessi non abbiano rinunciato, anche solo in parte, al loro credito, il nuovo comma 1 dell’articolo 7 consente la non integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché sia assicurato il pagamento del credito in misura non inferiore a quella che si presume realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio; questa valutazione dovrà essere effettuata dagli organismi di composizione della crisi.
Peraltro, la disposizione individua una serie di crediti dei quali deve essere garantita integrale soddisfazione, potendo il piano prevedere al massimo una dilazione del pagamento. Si tratta dei crediti derivanti da tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione Europea; crediti derivanti dall’imposta sul valore aggiunto; ritenute operate e non versate.
In merito si osserva che il disegno di legge prevede che il piano possa al massimo prevedere una dilazione del pagamento per i «tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea» aggiungendo l’imposta sul valore aggiunto.
In realtà l’IVA pare essere l’unico tributo che costituisce risorsa propria dell’Unione; per i dazi doganali ed i prelievi sull’importazione dei prodotti agricoli si parla più correttamente di risorse proprie dell’Unione, ma non di tributi.
Si evidenzia, peraltro, che il disegno di legge non specifica quale sia la sorte dei tributi statali, dovendosi quindi ritenere che anche questi debiti possano non essere integralmente soddisfatti.
Il piano può altresì prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore (o del consumatore) ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori (la disposizione vigente prevede la figura del “fiduciario”), da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti previsti per il curatore fallimentare.
L’art. 28 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) individua i soggetti che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore. Si tratta delle seguenti categorie: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a); in tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 7 della legge n. 3/2012(introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera b), del disegno di legge) estende al consumatore le previsioni del comma 1, dettate per il debitore.
In ordine alla formulazione del testo si evidenzia che analoga disposizione è già stata introdotta nell’articolo 6 della legge n. 3/2012 dal precedente articolo 2 del disegno di legge (v. sopra).
Il comma 2 dell’art. 7 della legge – sostituito dal disegno di legge (art. 3, comma 1, lettera c) – individua quattro casi di inammissibilità della proposta di accordo (o di piano), che si verificano quando il debitore (o il consumatore):
§ è assoggettabile a procedure concorsuali (la c.d. fallibilità è già oggi causa di esclusione dalle procedure di composizione del sovraindebitamento);
§ ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure del Capo II, concernente il procedimento per la composizione delle crisi da sovra indebitamento (il testo vigente individua un termine triennale);
§ ha subito per cause a lui imputabili la risoluzione, la revoca e la cessazione dell’omologazione di un precedente accordo;
§ ha fornito una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.
Se i primi tre motivi di inammissibilità paiono oggettivamente insuperabili, si rileva che l’ultima ipotesi (documentazione insufficiente) implica un’ampia discrezionalità valutativa, senza prevedere alcuna possibilità di integrazione documentale.
Con il nuovo comma 2-bis dell’art. 7 della legge è introdotta una deroga per l’imprenditore agricolo che – nonostante la fallibilità – potrà accedere alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
L’imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, è «colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».
L’imprenditore agricolo non è soggetto a fallimento in quanto questa procedura, come disposto dall’art. 1 della legge fallimentare, è riservata agli imprenditori commerciali. Tale esenzione dal fallimento è stata tuttavia limitata dalla progressiva dilatazione della nozione di imprenditore agricolo a seguito della modifica dell’art. 2135 c.c. (soprattutto ad opera del d. lgs n. 228/2001[3]), che ha finito per eliminare, o comunque attenuare fortemente, il confine, mai del tutto certo, tra le categorie dell’imprenditore agricolo e dell’imprenditore commerciale. A tale nuova situazione si è adeguata la giurisprudenza (v. da ultimo, Cass. 10/12/2010, n. 24995), che in presenza di specifici parametri ha ritenuto fallibile l’impresa agricola.
In questo quadro, è intervenuto più recentemente l’art. 23, comma 43, del D.L. n. 98 del 2011[4], prevedendo - in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia – un possibile accesso degli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter della Legge fallimentare.
Il disegno di legge consente dunque all’imprenditore agricolo – che già può accedere alle procedure di fallimento, nonché all’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis della legge fallimentare) e alla transazione fiscale (ex art. 182-ter della legge fallimentare) – di utilizzare anche la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
In merito, si sottolinea l’esigenza di verificare il rapporto tra questa disposizione e il recente art. 23, comma 43, del decreto-legge n. 98 del 2011, che già prevede per questo imprenditore una particolare procedura di ristrutturazione dei debiti.
L’articolo 4 del disegno di legge novella l’articolo 8 della legge n. 3/2012 per specificare che la disposizione sul contenuto della proposta si applica tanto all’accordo (nel caso del debitore) quanto al piano (nel caso del consumatore).
Si ricorda che l’articolo 8 stabilisce che la proposta di accordo deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri (comma 1). Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell’accordo (comma 2). Nella proposta sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari (comma 3).
Il disegno di legge abroga inoltre l’attuale comma 4 dell’articolo 8 della legge n. 3/2012 che, per quanto riguarda i creditori estranei all’accordo - salvo il loro diritto all’integrale soddisfazione del credito (affermato dal vigente articolo 7, comma 1) - consente una moratoria dal pagamento sino ad un anno purchè siano soddisfatte alcune condizioni. Ai creditori che non aderiscono all’accordo si applica ora l’art. 12, comma 2, della legge, come modificato dal disegno di legge (v. infra).
L’articolo 5 interviene sull’articolo 9 della legge n. 3/2012, relativo al deposito della proposta di accordo o di piano.
La disposizione in vigore prevede che la proposta di accordo debba essere depositata presso il tribunale del luogo in cui ha la residenza, o la sede, il debitore (comma 1). Alla proposta dovranno essere allegati (comma 2):
- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l’elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l’attestazione delle fattibilità del piano;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
- dell'inventario dei beni del debitore.
Se il debitore svolge un’attività d’impresa, dovrà depositare anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi (comma 3).
Rispetto al testo vigente il disegno di legge:
§ specifica che nel caso del consumatore la proposta di piano deve essere depositata presso il tribunale del luogo dove ha la residenza;
§ aggiunge che tanto la proposta di accordo quanto la proposta di piano dovranno altresì essere presentati entro tre giorni dal deposito in tribunale – a cura dell’organismo di composizione della crisi – all’agente della riscossione (Equitalia s.p.a.) ed agli uffici fiscali (Agenzia delle entrate), nonché ai competenti enti locali. La disposizione precisa che la proposta dovrà contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
In ordine alla formulazione del testo si evidenzia che la posizione fiscale del contribuente e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti appaiono elementi utili a definire l’esposizione debitoria complessiva dell’interessato alla procedura e dunque sono elementi che potrebbero essere inseriti nel comma 2, ove si elencano gli allegati alla proposta.
L’art. 5 del disegno di legge inserisce inoltre il comma 3-bis dell’art. 9 della legge, relativo al solo piano del consumatore, precisando che alla proposta dovrà essere allegata anche una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente:
- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e del grado di diligenza impiegato dal consumatore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore, nonché sulla probabile convenienza (per i creditori) del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Articoli da 6 a 9,
L’accordo di composizione della crisi per il debitore
Come detto, l’articolo 6 inserisce nella Sezione I del Capo II della legge n. 3/2012 il paragrafo 2, rubricato “Accordo di composizione della crisi”. Il paragrafo, composto dagli articoli da 7 a 9 disciplina specificamente il procedimento da seguire per la composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore.
L’articolo 7, in particolare, novella l’articolo 10 della legge, relativo al procedimento, integrando la disciplina vigente con le seguenti disposizioni:
§ il giudice, dopo aver verificato che la proposta soddisfa i requisiti previsti dalle disposizioni generali, deve fissare l’udienza prevedendo che la comunicazione ai creditori debba essere inviata almeno 30 giorni prima della data fissata;
§ tra il giorno del deposito della proposta e l’udienza non devono trascorrere più di 60 giorni;
§ il giudice può concedere al debitore 15 giorni per apportare eventuali correzioni al piano e produrre nuovi documenti;
§ se il piano prevede la cessione o all’affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, il decreto di fissazione dell’udienza deve essere trascritto a cura dell’organismo di composizione della crisi;
§ fino all’omologazione dell’accordo il debitore non può compiere atti di gestione eccedenti l’ordinaria amministrazione, pena la loro nullità.
L’articolo 8 modifica in più punti l’articolo 11 della legge n. 3 del 2012, che disciplina i presupposti del raggiungimento dell’accordo.
Attualmente la disposizione disciplina l'iter di acquisizione del consenso da parte dei creditori, richiedendo loro di far pervenire all'organismo di composizione della crisi una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, come eventualmente modificata. La trasmissione del consenso può avvenire anche per telegramma, per raccomandata con avviso di ricevimento, per telefax o per posta elettronica certificata (comma 1). La norma non indica il termine entro il quale l'assenso o il dissenso devono pervenire all'organismo di composizione della crisi.
Per il raggiungimento dell’accordo occorre il consenso di creditori che rappresentano almeno il 70% dei crediti (comma 2).
Con riguardo agli effetti che l'accordo produce, la norma (comma 3) stabilisce che l'accordo non pregiudica i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. Non si produce la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito (comma 4).
L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Il disegno di legge introduce le seguenti novità:
§ i creditori devono fare conoscere il consenso alla proposta (anche se eventualmente modificata) 30 giorni prima che scada il termine di 120 giorni fissato dal giudice, entro il quale non possono essere iniziate o proseguite azioni sul patrimonio del debitore. Laddove non lo facciano, si considera che abbiano prestato consenso alla proposta che è stata loro comunicata;
§ per il raggiungimento dell’accordo è sufficiente il consenso del 60% dei crediti (in luogo dell’attuale 70%);
§ se la proposta prevede l’integrale soddisfazione dei creditori privilegiati, questi non sono computati nella maggioranza richiesta. Solo se rinunciano anche in parte alla prelazione hanno diritto di esprimersi sulla proposta;
§ l’accordo è revocato anche se durante la procedura sono compiuti atti in frode ai creditori ovvero se risultano mancare le condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta. In tal senso dispone il giudice d'ufficio con decreto reclamabile con ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio ai sensi dell’art. 739 c.p.c.
In base all’art. 739 c.p.c., contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.
L’articolo 9 del disegno di legge modifica l’articolo 12 della legge n. 3/2012, in tema di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Attualmente, l’articolo 12 della legge stabilisce che – se l'accordo è stato approvato dai creditori nelle percentuali prescritte - l'organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi, allegando il testo dell'accordo stesso. I creditori hanno 10 giorni dal ricevimento della relazione per sollevare contestazioni, che l’organismo di composizione della crisi trasmetterà al giudice, unitamente ad un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano (comma 1).
Il giudice è tenuto a verificare:
§ il raggiungimento dell'accordo con la percentuale prescritta;
§ l'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei;
§ l'effettiva soluzione di ogni altra contestazione.
Al termine delle verifiche, il giudice omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione, eventualmente anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata. Il tribunale provvede in composizione monocratica con applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 737 e seguenti c.p.c., sul procedimento in camera di consiglio (comma 2).
Dalla data di omologazione e per un periodo non superiore a un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3. Ne consegue che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite le azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. Per il medesimo periodo, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (comma 3).
Gli effetti sopra indicati vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei (comma 4). La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo (comma 5).
Il disegno di legge del Governo interviene su questo quadro normativo per:
§ modificare le disciplina relativa ai creditori estranei all’accordo. L’articolo 12, comma 2, stabilisce infatti che si possa omologare l’accordo solo se – a fronte di un creditore estraneo che contesta la convenienza dell’accordo stesso – il giudice ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’accordo in misura non inferiore a quella che si otterrebbe dalla liquidazione dei beni del debitore;
§ stabilire che il giudice debba verificare l’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti derivanti da tributi dell’UE; questo giudizio sostituisce l’attuale verifica sull’idoneità dell’accordo a soddisfare i creditori estranei. Conseguentemente, anche il comma 4 dell’art. 12 è rivisto stabilendo che non è il mancato pagamento dei creditori estranei a determinare il venir meno degli effetti dell’accordo, bensì il mancato pagamento dei crediti impignorabili;
§ estendere a 3 anni (in luogo dell’attuale anno) il periodo durante il quale non possono essere iniziate o proseguite le azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e le prescrizioni rimangono sospese mentre le decadenze non si verificano. Il disegno di legge aggiunge che i creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata data pubblicità all’accordo non possono procedere esecutivamente sui beni e sui crediti oggetto del piano.
Questa disposizione pare pertanto delineare una deroga al principio generale, affermato dall’art. 2740 del codice civile, che vuole che il debitore risponda dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
§ Stabilire che il mancato pagamento dei crediti impignorabili deve essere accertato dal tribunale in composizione monocratica, con procedimento in camera di consiglio; che il provvedimento potrà essere soggetto a reclamo, deciso dal tribunale in sede collegiale (escludendo dal collegio il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato);
§ Aggiungere che, anche se la sentenza di fallimento risolve l’accordo, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato non sono soggetti ad azione revocatoria.
L’azione revocatoria, di cui all’art. 67 della legge fallimentare, è uno strumento utilizzabile dal curatore fallimentare allo scopo di ricostituire il patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei suoi creditori, facendovi rientrare quanto ne era uscito nel periodo antecedente al fallimento: essa consente, infatti, di colpire gli atti del debitore insolvente che hanno inciso sul suo patrimonio in violazione del principio della par condicio creditorum. Attraverso la revocatoria il curatore può rendere inefficaci gli atti di disposizione, i pagamenti e le garanzie poste in essere dal fallito nell'anno o nei sei mesi antecedenti al fallimento, conseguentemente imponendo ai terzi che hanno ottenuto beni o denaro di restituire quanto ricevuto, o, se hanno ottenuto garanzie, retrocedendoli dal rango privilegiato a quello chirografario. Affinché, tuttavia, la revocatoria possa essere accolta, è necessario che il terzo al momento dell'atto fosse a conoscenza dell'insolvenza della sua controparte.
La revocatoria deve essere esercitata a pena di decadenza entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'atto.
Non tutti gli atti compiuti da soggetti insolventi, tuttavia, possono venire colpiti dalla revocatoria, perché la legge prevede un ampio numero di esenzioni: tra di esse la vendita a giusto prezzo di immobili destinati ad abitazione principale dell'acquirente o di suoi stretti parenti od affini, i pagamenti effettuati nell'esercizio normale dell'impresa, i pagamenti per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti.
La novella al comma 5 dell’articolo 12 non precisa peraltro quali siano le situazioni che possono condurre al fallimento il debitore che ha attivato la composizione della crisi da sovraindebitamento, posto che uno dei presupposti per accedere a questo istituto è che il debitore, anche consumatore, non sia soggetto alle vigenti procedure concorsuali (art. 7, comma 2, lett. a).
Articoli 10 e 11
La disciplina del piano del consumatore
Gli articoli 10 e 11 inseriscono nella Sezione I (Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento) il paragrafo 3, dedicato al piano del consumatore e composto degli articoli 12-bis e 12-ter.
In particolare, l’art. 12-bis disciplina il procedimento di omologazione del piano del consumatore con modalità solo in parte analoghe a quelle previste per l’accordo di composizione della crisi del debitore dall’art. 10 della legge (v. sopra). Si sottolinea infatti che, mentre per il debitore è richiesto che sulla proposta di composizione si raggiunga il consenso del 60% dei creditori – presupposto che giustifica l’utilizzo del termine “accordo” – per il consumatore non è richiesto alcun consenso: tutte le valutazioni competono al giudice che, anche in caso di contestazioni da parte dei creditori, omologa il piano se ritiene che il credito vantato abbia maggiori possibilità di essere soddisfatto attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rispetto alla liquidazione dei beni del consumatore (da qui l’utilizzo del più corretto termine “piano” del consumatore).
In particolare, il disegno di legge stabilisce che il giudice, dopo avere verificato che la proposta soddisfa i requisiti previsti dalle disposizioni generali, deve fissare l’udienza prevedendo che la comunicazione ai creditori debba essere inviata almeno 30 giorni prima della data fissata. La comunicazione dovrà essere effettuata dall’organismo di composizione, che potrà utilizzare anche telegramma, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax o posta elettronica certificata. Tra il giorno del deposito della proposta e l’udienza non devono trascorrere più di 60 giorni.
Inoltre, il giudice può concedere al debitore 15 giorni per apportare eventuali correzioni al piano e produrre nuovi documenti e può sospendere per 120 giorni eventuali procedure esecutive già in corso nelle more della convocazione dei creditori, se ritiene che la loro prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.
Il giudice omologa il piano dopo aver verificato:
§ la sua fattibilità;
§ la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili;
§ che il consumatore non abbia assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di non poterle adempiere né ha colposamente determinato il sovraindebitamento (anche attraverso un ricorso al credito non proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali).
Se uno dei creditori, o qualunque interessato, contesta la convenienza del piano, il giudice procede all’omologa solo se ritiene che il credito possa essere meglio soddisfatto attraverso il piano rispetto ad un’eventuale liquidazione dei beni del consumatore.
L’art. 12-bis prevede infine che se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, il decreto di fissazione dell’udienza deve essere trascritto a cura dell’organismo di composizione della crisi.
L’articolo 12-ter disciplina gli effetti dell’omologazione del piano stabilendo che, dalla data di omologazione e per un periodo non superiore a tre anni, non possono essere disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e le prescrizioni rimangono sospese mentre le decadenze non si verificano. In particolare:
§ i creditori con causa o titolo anteriore all’omologazione non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali;
§ i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicità dell’omologazione del piano non possono procedere sui beni e sui crediti oggetto del piano.
Come già evidenziato in relazione all’art. 9 del disegno di legge, questa disposizione pare pertanto delineare una deroga al principio generale, affermato dall’art. 2740 del codice civile, che vuole che il debitore risponda dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
La disposizione specifica che il piano non pregiudica i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso (comma 4) e che gli effetti del piano vengono meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili. Tale inadempimento deve essere accertato dal tribunale in composizione monocratica, con procedimento in camera di consiglio; il provvedimento potrà essere soggetto a reclamo, deciso dal tribunale in sede collegiale (escludendo dal collegio il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato).
Articoli da 12 a 15,
L’esecuzione e la cessazione degli effetti dell’accordo e del piano
L’articolo 12 introduce nella Sezione I il paragrafo 4 – composto dagli articoli da 13 a 14-bis - che disciplina in modo unitario l’esecuzione e la cessazione degli effetti tanto dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore, quanto del piano del consumatore.
L’articolo 13 novella l’art. 13 della legge n. 3/2012, in tema di esecuzione dell’accordo, estendendone la disciplina anche all’esecuzione del piano del consumatore.
Attualmente la disposizione prevede l'eventualità di nomina di un liquidatore da parte del giudice:
- ove i beni utilizzati per il soddisfacimento dei creditori siano pignorati;
- ove espressamente previsto dall’accordo.
Il liquidatore - i cui requisiti di nomina sono gli stessi del curatore fallimentare[5] - dispone in via esclusiva dei beni e delle somme incassate (comma 1).
Il comma 2 pone in capo all'organo di composizione di risolvere le difficoltà che eventualmente si verifichino nel corso dell'esecuzione dell'accordo e di vigilare sull'adempimento di quanto in esso previsto. Il giudice investito della procedura decide in ordine alle contestazioni relative alla violazione di diritti soggettivi nonché sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi.
Il giudice – sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano - autorizza lo svincolo delle somme e la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e di ogni altro vincolo (comma 3). Ai sensi del comma 4, «i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo e del piano sono nulli».
Rispetto alla normativa vigente il disegno di legge:
- effettua i coordinamenti formali necessari a rendere applicabile questa disciplina anche al piano del consumatore, oltre che all’accordo del debitore (comma 1);
- sostituisce alla verifica sulla conformità del piano a soddisfare i creditori rimasti estranei, la verifica sulla conformità a soddisfare i crediti impignorabili e derivanti da tributi UE (comma 3);
- dispone che il giudice possa anche autorizzare la cancellazione della trascrizione del decreto di omologa del piano e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta;
- aggiunge che in ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione del piano qualora ricorrano gravi e giustificati motivi (comma 3).
La cessazione degli effetti dei due procedimenti è disciplinata da due distinti articoli, l’art. 14, relativo al solo accordo di composizione della crisi per il debitore, e l’art. 14-bis, relativo alla cessazione degli effetti del piano del consumatore.
In particolare, l’articolo 14 del disegno di legge novella l’articolo 14 della legge n. 3/2012, concernente l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo.
La disposizione vigente stabilisce, al comma 1, che il tribunale può annullare l’accordo – su istanza di un creditore e previo contraddittorio con il debitore – solo nei seguenti casi (in parte mutuati dall’art. 138 della legge fallimentare):
- è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo;
- è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo;
- sono state dolosamente simulate attività inesistenti.
La risoluzione dell'accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento è prevista dal comma 2 come rimedio contro i vizi funzionali dell'accordo stesso e, segnatamente, con riferimento alle ipotesi di inesecuzione (in parte mutuate dall’art. 137 della legge fallimentare) dipendenti da:
- irregolare adempimento delle obbligazioni;
- mancata costituzione delle garanzie promesse e/o
- ragioni non imputabili al debitore proponente.
L'esperibilità di questo rimedio è soggetta ad un termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento (comma 3).
Tanto l'annullamento dell'accordo quanto la sua risoluzione non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede (comma 4). Entrambi i procedimenti sono disegnati come procedimenti camerali, regolati dagli articoli 737 e seguenti c.p.c. «in quanto compatibili» e affidati al tribunale in composizione monocratica (comma 5).
Rispetto alla formulazione attuale, il disegno di legge propone le seguenti novità:
§ in relazione all’annullamento dell’accordo, aggiunge al dolo l’ipotesi di colpa grave del debitore;
§ individua in 6 mesi dalla scoperta del fatto e, in ogni caso, in due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo, il termine entro il quale deve essere proposto il ricorso per l’annullamento dell’accordo;
§ precisa che, pur applicandosi il rito camerale, tanto per l’azione di annullamento quanto per la risoluzione, il tribunale provvede in composizione monocratica.
L’articolo 15 introduce nella legge n. 3 del 2012 l’articolo 14-bis, dedicato alla disciplina della revoca e della cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore.
La disposizione chiarisce (comma 1) che i presupposti per la revoca dell’omologazione sono quelli indicati dall’articolo 11, comma 5, della legge n. 3/2012 (come modificato dall’art. 8 del disegno di legge, v. sopra).
Si tratta dunque dei seguenti casi:
- il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
- durante la procedura sono compiuti atti in frode ai creditori;
- risultano mancare le condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta.
II tribunale provvede in composizione monocratica in camera di consiglio ex art. 737 c.p.c. e l'eventuale reclamo si propone al tribunale collegiale, di cui non può far parte il giudice che ha pronunciato la revoca.
A ciò si aggiunge che, in presenza di ulteriori ipotesi tassative, il tribunale, su istanza di ogni creditore ed in contraddittorio con il consumatore, deve dichiarare la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano. Ciò avviene in questi casi:
§ è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo o sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, ovvero sono state dolosamente simulate attività inesistenti. In questi casi il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro sei mesi dalla scoperta e comunque entro due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano;
§ si sono avuti irregolare adempimento delle obbligazioni, mancata costituzione delle garanzie promesse e/o impossibile esecuzione del piano anche per ragioni non imputabili al consumatore. In questi casi il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano.
La dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede (comma 5) e il procedimento è camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti c.p.c. «in quanto compatibili», affidato al tribunale in composizione monocratica (comma 6, che richiama l’art. 14, comma 5 della legge).
Articolo 16,
La liquidazione del patrimonio
L’articolo 16 introduce nel Capo II della legge n. 3 del 2012 la Sezione II, composta dagli articoli da 14-ter a 14-duodecies, dedicata alla liquidazione del patrimonio. Si tratta del procedimento da attivare in alternativa alla composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso l’accordo o il piano che trova applicazione per il debitore, anche se consumatore o imprenditore agricolo.
L’articolo 14-ter, rubricato (Liquidazione dei beni), stabilisce che il debitore/consumatore, quando versa in una situazione di sovraindebitamento ma ha già fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi (che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. b), gli preclude l'accesso ad una nuova procedura) può formulare una proposta alternativa avanzando domanda di liquidazione di tutti i propri beni e crediti (comma 1).
La domanda è proposta al tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore e deve essere corredata dalla documentazione già prevista per la proposta di accordo dall’art. 9, commi 2 e 3 (v. sopra), nonché di una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che specifichi lo stato patrimoniale, le cause dell’indebitamento, le ragioni dell’incapacità per il debitore di far fronte alle obbligazioni, l’esistenza di eventuali atti già impugnati dai debitori giungendo infine a formulare un giudizio sulla completezza e l’attendibilità della documentazione fornita a corredo della domanda.
L’organismo di composizione della crisi cui viene richiesta la relazione deve tempestivamente (entro 3 giorni) darne notizia all’agente della riscossione (Equitalia s.p.a.) ed agli uffici fiscali (Agenzia delle entrate), nonché ai competenti enti locali (comma 4).
In base al comma 5 la domanda è inammissibile se la documentazione fornita non consente di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale del debitore.
Il comma 6 indica, infine, una serie di cespiti che non sono compresi nella liquidazione, ovvero:
- i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c. (vedi sopra);
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile.
Si ricorda che l’articolo 170 del codice civile dispone che «L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».
- le cose impignorabili per legge.
L’articolo 14-quater prevede la possibilità di convertire la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in quella di liquidazione del patrimonio del debitore (anche consumatore).
La conversione sarà disposta con decreto del giudice (sul cui contenuto vedi ultra art. 14-quinquies) su istanza del debitore o di uno dei creditori, nel caso di annullamento, revoca o risoluzione dell’accordo nonché di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano, ove determinati da cause imputabili al debitore (comma 1).
Dopo il deposito della proposta di accordo (o di piano), i beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore non entrano a far parte del patrimonio liquidabile, salvo che non costituiscano già oggetto del piano (comma 2).
L’articolo 14-quinquies prevede l’apertura della liquidazione, che deve essere dichiarata dal giudice con decreto una volta verificata l’assenza di atti in frode al creditore nell’ultimo quinquennio (comma 1).
Nello stesso atto il giudice:
- nomina un liquidatore (con i requisiti richiesti al curatore fallimentare),
- congela per 3 anni ogni azione esecutiva, sequestro conservativo, acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore,
- ordina di dare pubblicità alla procedura,
- dispone di procedere alle trascrizioni riguardanti i beni immobili e mobili registrati,
- ordina la consegna-rilascio di beni che fanno parte del patrimonio da liquidare (salvo, per gravi motivi, che il debitore sia autorizzato ad un utilizzo di parte di essi),
- individua i crediti aventi natura alimentare o di mantenimento che resteranno fuori dalla liquidazione (comma 2).
Una volta trascritto il decreto, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati nei confronti del debitore non hanno più effetto (comma 3).
L’articolo 14-sexies stabilisce i compiti del liquidatore in sede di inventario dei beni.
Dopo la verifica dell’elenco dei creditori e dell’attendibilità della documentazione ricevuta, il liquidatore dovrà formare l'inventario dei beni e dei crediti da liquidare comunicando (via fax, raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata) ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, sui beni cose in possesso o nella disponibilità del debitore:
§ la possibilità di partecipare alla liquidazione tramite una domanda di partecipazione (il cui contenuto è precisato dal successivo articolo 14-septies);
§ la data ultima di presentazione delle domande
§ la data entro la quale saranno comunicati - al debitore e ai creditori - lo stato passivo e ogni altra utile informazione.
L’articolo 14-septies riguarda il contenuto della domanda di partecipazione alla liquidazione, proposta a mezzo ricorso.
La disposizione richiede che nell’atto siano indicati (comma 1):
- le generalità del creditore;
- la somma che si reclama nella liquidazione o beni di cui si chiede la restituzione o che si rivendica;
- la breve esposizione delle ragioni della domanda;
- la presenza di eventuali titoli di prelazione;
- i riferimenti di fax, e-mail o domicilio.
Il ricorso deve contenere anche i documenti che giustificano i diritti fatti valere (comma 2).
L’articolo 14-octies stabilisce che, ricevute le domande, il liquidatore redige un progetto di stato passivo, lo comunica agli interessati assegnandogli un termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni (comma 1).
Nei successivi 15 giorni, in assenza di osservazioni, lo stato passivo è approvato e comunicato alle parti (comma 2); in caso contrario, se il liquidatore ritiene le osservazioni fondate, predispone un nuovo progetto di passivo, ricomunicandolo alle parti (comma 3). Se vengono mosse al liquidatore contestazioni insuperabili, questi trasmette gli atti al giudice che provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applicano le disposizioni sul rito in camera di consiglio.
L’articolo 14-novies dispone che il liquidatore debba, entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, elaborare un programma di liquidazione, comunicarlo a debitore, creditori e giudice (comma 1).
Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni liquidabili e la liquidazione avverrà in conformità al programma e senza ulteriori autorizzazioni (potrà però il giudice, in presenza di gravi motivi, disporne la sospensione con decreto motivato).
In particolare, la disposizione specifica che (comma 2):
§ il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione;
§ le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti. In merito il comma 4 aggiunge che occorre far riferimento all’art. 107 della legge fallimentare;
Si tratta della disposizione del RD 267/1942 che – contenendo una formulazione identica a quella del disegno di legge – rinvia poi ad un regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi per la fase liquidatoria, nonché dei mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.
§ il liquidatore deve assicurare, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
Spetta al giudice disporre lo svincolo delle somme, ordinare la cancellazione di ogni vincolo sui beni (trascrizione di pignoramenti, diritti d prelazione, ecc.) e la cessazione di ogni pubblicità disposta (comma 3).
L’articolo 14-decies dispone che il liquidatore possa esercitare ogni azione prevista dalla legge volta a rendere disponibili i beni componenti il patrimonio di liquidazione e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione dei beni oggetto della liquidazione. Il liquidatore può altresì promuovere le azioni volte al recupero dei crediti inseriti nella liquidazione.
Infine, l’articolo 14-undecies esclude dall’ambito della liquidazione i beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione, mentre il successivo articolo 14-duodecies esclude dalla procedura i creditori con causa o titolo posteriore alla data di esecuzione della pubblicità della domanda di liquidazione.
L’articolo 17 introduce nel Capo II della legge n. 3 del 2012 la Sezione III, rubricata “Disposizioni comuni”. Si tratta di novellare gli articoli da 15 a 20 della legge, così da dettare disposizioni applicabili tanto all’accordo del debitore, quanto al piano del consumatore, in merito agli organismi di composizione delle crisi, al procedimento di esdebitazione ed alle sanzioni.
Analiticamente, l’articolo 17 sostituisce gli articoli da 15 a 20 della legge n. 3 del 2012 con i nuovi articoli da 15 a 17.
Normativa vigente |
AC 5117 (Governo) |
Legge n. 3 del 2012 |
|
§ Articolo 15, Organismi di composizione della crisi |
§ Articolo 15, Organismi di composizione della crisi |
§ Articolo 16, Iscrizione nel registro |
Soppresso. |
|
§ Articolo 16, Esdebitazione |
§ Articolo 17, Compiti dell’organismo di composizione della crisi |
Soppresso
|
§ Articolo 18, Accesso alle banche dati pubbliche |
Soppresso. |
§ Articolo 19, Sanzioni |
§ Articolo 17, Sanzioni |
§ Articolo 20, Disposizioni transitorie e finali |
Soppresso. |
L’articolo 15 disciplina gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, inserendo in un’unica disposizione quanto attualmente previsto dagli articoli 15, 17 e 20 della legge.
Attualmente, in base all’articolo 15, gli organismi per la composizione delle crisi possono essere costituiti da enti pubblici, e devono essere dotati di adeguate caratteristiche di indipendenza e professionalità (comma 1). Essi dovranno essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero della Giustizia (comma 2): i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione nell'elenco così come la sua formazione e revisione saranno determinati con regolamento ministeriale da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 3/2012 (comma 3): il termine che scade il 29 maggio 2012.
È previsto che l'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi avvenga di diritto, a semplice domanda, per (comma 4):
- gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio;
- il segretario sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge 328/2000;
- gli ordini territoriali degli avvocati;
- gli ordini territoriali dei commercialisti ed esperti contabili;
- gli ordini territoriali dei notai.
Infine, i commi 5 e 6 dispongono che la costituzione degli organismi di conciliazione debba avvenire senza oneri per la finanza pubblica; i componenti non avranno diritto ad alcun rimborso o compenso e le attività dovranno essere svolte con le risorse umane e finanziarie già disponibili (il regolamento del ministero dovrà determinare le indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, che saranno poste a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura).
Il successivo articolo 17 delinea i compiti dell’organismo, chiamato essenzialmente a fornire un ausilio al debitore in stato di sovraindebitamento nella proposizione ai creditori dell'accordo di ristrutturazione (comma 1).
In particolare, oltre ai compiti indicati dagli articoli 11, 12 e 13 della legge n. 3/2012 (comunicare il piano ai creditori e ricevere il loro eventuale consenso; trasmettere al giudice la relazione al fine dell’omologazione; intervenire in sede di esecuzione, proponendo il liquidatore e vigilando sull’esatto adempimento del piano), l’articolo 17 chiama l’organismo a:
- verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- attestare la fattibilità del piano;
- trasmettere al giudice la relazione sui consensi espressi (comma 2);
- eseguire la pubblicità della proposta e dell'accordo;
- effettuare le comunicazioni disposte dal giudice (comma 3).
L’articolo 20 della legge contiene attualmente una disposizione transitoria in base alla quale in attesa che vengano costituiti gli organismi di composizione della crisi, i compiti e le funzioni a essi attribuiti possono essere svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge fallimentare e quindi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero da un notaio. Il professionista è nominato dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del ministro della giustizia sono stabilite le tariffe applicabili. La disposizione transitoria può essere applicata fintanto che il Ministro della giustizia non stabilisce, con proprio decreto, la data a decorrere dalla quale le funzioni degli organismi di composizione possono essere svolte esclusivamente dagli enti pubblici indicati all’art. 15.
Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge unifica nell’articolo 15 tutta la disciplina – istituzione e funzioni – degli organismi di composizione della crisi, apportandovi una serie di innovazioni.
Per quanto riguarda i soggetti che possono svolgere la funzione, il nuovo art. 15 prevede:
§ che possono costituire organismi di composizione non solo gli enti pubblici ma anche gli enti privati, purché siano dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale (comma 1);
§ che i compiti e le funzioni degli organismi di composizione della crisi possono essere stabilmente svolti – e non solo in una fase di prima applicazione della legge (come attualmente previsto dall’art. 20) anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti per le funzioni di curatore fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice delegato (comma 9). E’ conseguentemente eliminata la disposizione (attuale comma 4) che consente l’iscrizione di diritto a vari soggetti pubblici (dalle camere di commercio agli ordini professionali).
In ordine alla regolamentazione degli organismi, il disegno di legge rinvia a un regolamento del ministero della giustizia (aggiungendo però il concerto con i ministri dello sviluppo economico e dell’economia), che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della nuova disposizione (commi 2 e 3).
Quanto alle funzioni, l’articolo in esame conferma la disciplina attuale aggiungendo la possibilità che l’organismo di composizione sia chiamato anche a svolgere le funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione (comma 8).
La previsione più innovativa appare dunque quella (comma 10) che consente agli organismi – previa autorizzazione del giudice e nel rispetto del Codice della privacy – di accedere ad una serie di rilevanti banche dati pubbliche (anagrafe tributaria; sistemi di informazioni creditizie; centrali rischi; archivio centrale informatizzato delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti). Il disegno di legge specifica che i dati acquisiti potranno essere conservati esclusivamente per i tempi richiesti dalla procedura dovendo essere poi distrutti (comma 11).
Si ricorda che il d.lgs. n. 141 del 2010[6] ha previsto, al Titolo V-bis (artt. da 30-bis a 30-octies),l’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informatizzato, composto da tre strumenti informatici: il primo, denominato interconnessione di rete; il secondo, denominato modulo informatico centralizzato; il terzo, denominato modulo informatico di allerta, che memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti.
Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i gestori di sistemi di informazioni creditizie, ogni altra categoria individuata con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.
Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati; nelle partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito; nelle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.
Quanto al compenso spettante agli organismi, il disegno di legge, nel confermare che le procedure non devono gravare sulla finanza pubblica, stabilisce che il regolamento ministeriale debba individuare i parametri da utilizzare nella determinazione del compenso, che sarà posto a carico di colui che si avvale della procedura. In attesa che il regolamento venga emanato, si potrà far uso dei parametri attualmente previsti per:
§ i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, se la procedura riguarda la composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso l’accordo del debitore o il piano del consumatore;
§ i curatori fallimentari, se si ricorre invece alla liquidazione del patrimonio del debitore/consumatore.
In entrambi i casi i compensi dovranno essere ridotti del 40%.
Il vigente articolo 16, relativo all’iscrizione nel registro[7], è sostituito dalla disciplina dell’esdebitazione, che può operare tanto a favore del debitore quanto del debitore-consumatore, quanto del debitore-imprenditore agricolo.
Si ricorda che l’istituto è disciplinato in via generale dagli articoli da 142 a 145 della legge fallimentare (RD. n. 267 del 1942), in forza dei quali il fallito persona fisica viene ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a determinate condizioni. L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali (art. 142).
Il debitore sovraindebitato è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti, purché si tratti di debiti aventi titolo e causa anteriore al decreto con cui sono state aperte le procedure relative al piano ovvero alla liquidazione del patrimonio e ricorrano le seguenti quattro condizioni (comma 1):
§ il debitore deve aver cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura;
§ il debitore non deve aver beneficiato di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti la domanda;
§ il debitore non deve essere stato condannato definitivamente per uno dei reati previsti dall’art. 17 (v. infra);
§ il debitore deve aver soddisfatto, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
Sono poi indicate (comma 2) due cause di esclusione dell’esdebitazione:
§ nella procedura di liquidazione del patrimonio, il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al debito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali;
§ con riguardo ad entrambe le procedure (piano e liquidazione del patrimonio), il debitore nei cinque anni precedenti o nel corso delle medesime procedure ha compiuto atti in frode, simulazioni o altri atti per favorire alcuni creditori a danno di altri.
Sono quindi indicate (comma 3) le ipotesi in cui non opera l’esdebitazione:
- per debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- per debiti da risarcimento danni per illecito extracontrattuale oltre che per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- per debiti fiscali accertati successivamente all’apertura delle procedure, anche se aventi causa anteriore.
Dopo avere verificato le condizioni e la cause di esclusione, il giudice (comma 4) dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non soddisfatti integralmente possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 739 c.p.c. davanti al tribunale, in composizione collegiale (del quale non può fare parte il giudice che ha emesso il decreto).
Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso nonostante il debitore nei cinque anni precedenti o nel corso delle procedure abbia compiuto atti in frode, simulazioni o altri atti per favorire alcuni creditori a danno di altri (comma 5). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c. (disposizioni comuni sui procedimenti in camera di consiglio), ma il tribunale provvede in composizione monocratica.
L’articolo 17 disciplina le sanzioni, con formulazione analoga a quella del vigente art. 19.
Attualmente l’articolo 19 punisce il debitore, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro, che:
- per accedere alle procedure aumenta o diminuisce il passivo oppure sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo oppure dolosamente simula attività inesistenti;
- per accedere alle medesime procedure, produce documentazione contraffatta o alterata ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria, ovvero la propria documentazione contabile;
- effettua pagamenti non previsti nell’accordo, salvo il regolare pagamento dei creditori rimasti estranei;
- dopo il deposito della proposta, e per tutta la durata della procedura, aggrava la propria posizione debitoria;
- intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo.
Per i componenti dell’organismo di composizione della crisi è prevista la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro nei seguenti casi:
- false attestazioni in ordine all’esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo;
- false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati;
- false attestazioni in ordine alla fattibilità del piano;
- danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del proprio ufficio.
Rispetto alla disciplina vigente il disegno di legge del Governo:
§ amplia il novero dei soggetti attivi degli illeciti, specificando che il debitore può essere anche consumatore (comma 1) e inserendo il professionista di cui all'articolo 15, comma 9 (che svolge le funzioni degli organismi di composizione della crisi), tra coloro che possono rendere false attestazioni (comma 2) o arrecare danno ai creditori (comma 3);
§ punisce con la reclusione da uno a 3 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il liquidatore e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in atti delle procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati. La fattispecie penale del comma 4 si applica se al fatto non sono applicabili i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale.
In particolare, occorrerà verificare preliminarmente l’applicabilità delle fattispecie di:
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).
Ai fini dell’individuazione del rapporto tra le fattispecie di reato contenute nel comma 4 dell’art. 17 e le fattispecie di reato contenute nel codice penale cui è fatto rinvio, si osserva, con riferimento alla clausola di salvaguardia in caso di applicabilità dei citati articoli del codice penale, che la pena edittale ex art. 318 c.p. per la corruzione per un atto d’ufficio è da sei mesi a tre anni. Per l’istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p. si applica la stessa pena ridotta di un terzo. Per la corruzione per un atto d’ufficio ex art. 318 c.p., nel caso in cui il pubblico ufficiale riceva la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno. Si osserva altresì che la pena edittale per l’abuso d’ufficio è da sei mesi a tre anni.
Ancora con riguardo all’abuso d’ufficio potrebbe rivelarsi opportuno valutare il rapporto tra la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 17, comma 4, del disegno di legge e l’analoga clausola di salvaguardia concernente il fatto che costituisca più grave reato con cui esordisce l’art. 323 c.p.
Articolo 18,
Norma transitoria
L’articolo 18 del disegno di legge contiene una norma transitoria in base alla quale le novelle apportate alla legge n. 3 del 2012 si applicheranno solo ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di riforma.
Normativa vigente |
AC 5117 (Governo) |
Legge 27 gennaio 2012,
n. 3 |
|
CAPO I |
|
Artt. 1-5 |
|
(Omissis) |
|
CAPO II |
CAPO II |
|
Sezione I |
|
Paragrafo 1 |
Art. 6 Finalità |
Art. 6 Finalità e definizioni |
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo. |
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Per le medesime finalità, il consumatore può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, e avente il contenuto di cui all'articolo 8. |
2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. |
2. Ai fini del presente capo, si intende: a) per “sovraindebitamento”: una situazione di definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; b) per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. |
|
|
Art. 7 Presupposti di ammissibilità |
Art. 7 Presupposti di ammissibilità |
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. |
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuare in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. |
|
1-bis. Il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo. |
2. La proposta è ammissibile quando il debitore: |
2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: |
a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; |
a) è soggetto alle vigenti procedure concorsuali; |
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi. |
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) ha subìto, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito una documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. |
|
2-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può accedere alla procedura di cui alla presente sezione |
|
|
Art. 8 Contenuto dell'accordo |
Art. 8 Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore |
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri. |
1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. |
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo. |
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo. |
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. |
3. Identico. |
4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili. |
Abrogato |
|
|
Art. 9 Deposito della proposta di accordo |
Art. 9 Deposito della proposta |
1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore. |
1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e deve contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. |
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. |
2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. |
3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale. |
3. Identico. |
|
3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è, altresì, allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. |
|
|
|
Paragrafo 2 |
Art. 10 Procedimento |
Art. 10 Procedimento |
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo. |
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima dell’udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo. Tra il giorno del deposito della proposta e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. Il giudice può concedere al debitore un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. |
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. |
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. Qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto di cui al comma 1 deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti. |
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. |
3. Identico. |
|
3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 3 e fino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono nulli. |
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. |
4. Identico. |
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo. |
5. Identico. |
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. |
6. Identico. |
|
|
Art. 11 Raggiungimento dell'accordo |
Art. 11 Raggiungimento dell'accordo |
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata. |
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno trenta giorni prima della scadenza del termine assegnato dal giudice con il decreto di cui all'articolo 10, comma 3; in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta negli esatti termini in cui è stata loro comunicata. |
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti. |
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60 per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto a esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. |
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. |
3. Identico. |
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito. |
4. Identico. |
5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. |
5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ovvero se, in qualunque momento, risulti che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può fare parte il giudice che lo ha pronunciato. |
|
|
Art. 12 Omologazione dell'accordo |
Art. 12 Omologazione dell'accordo |
1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. |
1. Identico. |
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. |
2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione,abbia verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non abbia aderito o che risulti escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dell'accordo in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione II. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. |
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3. |
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore a tre anni, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2, non possono procedere esecutivamente sui beni e sui crediti oggetto del piano. |
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. |
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in composizione monocratica e il reclamo, anche avverso il provvedimento di rigetto, si propone al tribunale e del collegio non può fare parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. |
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. |
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. |
|
|
|
Paragrafo 3 |
|
Art. 12-bis Procedimento di omologazione del piano del consumatore |
|
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori, presso la residenza o la sede legale degli stessi, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della proposta e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni. Il giudice può concedere al debitore un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. 2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti esecutivi potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi per non oltre centoventi giorni. 3. Verificate la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato. 4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla II sezione del presente capo. 5. Si applica l'articolo 12, comma 2, secondo periodo. |
|
|
|
Art. 12-ter Effetti dell'omologazione del piano del consumatore |
|
1. Dalla data dell'omologazione del piano e per un periodo non superiore a tre anni i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Su iniziativa dei medesimi creditori non possono essere disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. 2. I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3, non possono procedere esecutivamente sui beni e sui crediti oggetto del piano. 3. Durante il periodo previsto dal comma 1, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 4. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. 5. Gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4. |
|
|
|
Paragrafo 4 |
Art. 13 Esecuzione dell'accordo |
Art. 13 Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore |
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. |
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. |
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. |
2. Identico. |
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo. |
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. |
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli. |
4. Identico. |
|
|
Art. 14 Impugnazione e risoluzione dell'accordo |
Art. 14 Impugnazione e risoluzione dell'accordo |
1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. |
1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. |
|
1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. |
2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. |
2. Identico. |
3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. |
3. Identico. |
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede. |
4. Identico. |
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. |
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. |
|
|
|
Art. 14-bis Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore |
|
1. La revoca dell'omologazione del piano del consumatore ha luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5. 2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore nelle seguenti ipotesi: a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti; b) se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore. 3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. 4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. 6. Si applica l'articolo 14, comma 5. |
|
|
|
Sezione II |
|
Art. 14-ter Liquidazione dei beni |
|
1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, ove versi in una situazione di sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), anche se consumatore o imprenditore agricolo, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e crediti. 2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata della documentazione di cui al citato articolo 9, commi 2 e 3. 3. Alla domanda sono, altresì, allegati l'inventario di tutti i crediti e beni del debitore, recante specifiche indicazioni in merito allo stato di possesso di ciascuno dei beni, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. 4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta della relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. 5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. 6. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. |
|
|
|
Art. 14-quater Conversione della procedura di composizione in liquidazione |
|
1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, con il decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione I in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è, altresì, disposta in caso di revoca o risoluzione dell'accordo, ovvero di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi del citato articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore. 2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore dopo il deposito della proposta di cui all'articolo 9 non compongono il patrimonio di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano. |
|
|
|
Art. 14-quinquies Decreto di apertura della liquidazione |
|
1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara con decreto aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6. 2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; b) dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; c) stabilisce un'idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti; e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare a utilizzare parte di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 6, lettera b). 3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o le iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato trascritto. |
|
|
|
Art. 14-sexies Inventario ed elenco dei creditori |
|
1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni e dei crediti da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata: a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spedendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione, una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies; b) la data entro cui devono essere presentate le domande; c) la data entro cui sono comunicati al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione. |
|
|
|
Art. 14-septies Domanda di partecipazione alla liquidazione |
|
1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene: a) l'indicazione delle generalità del creditore; b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione; e) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente. 2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere. |
|
|
|
Art. 14-octies Formazione del passivo |
|
1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di giorni quindici per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a). 2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti. 3. Ove siano formulate osservazioni e il liquidatore le ritenga fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1. 4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6. |
|
|
|
Art. 14-novies Liquidazione |
|
1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore e ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. 2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, le massime informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il liquidatore può subentrarvi. 3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. 4. I requisiti di onorabilità e di professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e di trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia adottato ai sensi del settimo comma dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. |
|
|
|
Art. 14-decies Azioni del liquidatore |
|
1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione. |
|
|
|
Art. 14-undecies Beni e crediti sopravvenuti |
|
1. I beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter non costituiscono oggetto della stessa. |
|
|
|
Art. 14-duodecies Creditori posteriori |
|
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), sono esclusi dalla procedura. |
|
|
|
Sezione III |
Art. 15 Organismi di composizione della crisi |
Art. 15 Organismi di composizione della crisi |
1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento. |
1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3. |
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. |
2. Identico. |
3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. |
3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso regolamento sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. |
4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2. |
Soppresso |
5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti. 6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
[v. infra art. 17, co. 1] |
5. L'organismo, oltre a quanto previsto dalle sezioni I e II del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. |
[v. infra art. 17, co. 2] |
6. L'organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2. |
[v. infra art. 17, co. 3] |
7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni I e II del presente capo. |
|
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione. |
[v. infra art. 20, co. 2] |
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi possono essere svolti ancheda un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione I del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione II del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del 40 per cento. |
|
10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. |
|
11. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 10 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. |
|
|
Art. 16 Iscrizione nel registro |
Soppresso |
1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni. |
|
|
|
|
Art. 16. Esdebitazione |
|
1. Il debitore, anche se consumatore o imprenditore agricolo, è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo e non soddisfatti a condizione che: a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; c) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 17; d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. 2. L'esdebitazione è esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso alla procedura di liquidazione di cui alla sezione II è imputabile a un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura delle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo o nel corso delle stesse, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri. 3. L'esdebitazione non opera: a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile al tribunale, del quale non fa parte il giudice che ha emesso il decreto. 5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. |
|
|
Art. 17 Compiti dell'organismo di composizione della crisi |
Soppresso |
1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo. |
[v. sopra art. 15, co. 5] |
2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1. |
[v. sopra art. 15, co. 6] |
3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo. |
[v. sopra art. 15, co. 7] |
|
|
Art. 18 Accesso alle banche dati pubbliche |
Soppresso |
1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. |
|
2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. |
|
|
|
Art. 19 Sanzioni |
Art. 17 Sanzioni |
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: |
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore, anche consumatore, che: |
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; |
a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni I e II, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; |
b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; |
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni I e II, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; |
c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei; |
c) nel corso della procedura di cui alla sezione I, effettua pagamenti in violazione del piano; |
d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; |
d) dopo il deposito della proposta di accordo, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; |
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo. |
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano. |
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. |
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. |
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. |
3. La pena di cui al comma 2 si applica anche al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. |
|
4. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 317, 318, 319, 321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giudice nelle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi atto delle medesime procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. |
|
|
|
Art. 18 Norma transitoria |
|
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore. |
|
|
Art. 20 Disposizioni transitorie e finali |
Soppresso |
1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi. |
|
2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. |
[v. sopra, art. 15, co. 9] |
3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi. |
|
4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge. |
|
|
|
|
|
CAPO III |
CAPO III |
Art. 21 Entrata in vigore |
Art. 21 Entrata in vigore |
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |
1. Identico. |
[1] Per quanto riguarda le misure di contrasto di usura ed estorsione e l'accesso ai Fondi di solidarietà, la legge n. 3/2012 estende agli imprenditori individuali dichiarati falliti la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (istituito dalla legge n. 108 del 1996), nonché al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive (istituito dalla legge n. 44 del 1999 e unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura dalla legge finanziaria 2002).La legge interviene anche sui tempi per l’erogazione dei mutui concessi a favore delle vittime dell’usura, consentendone l’erogazione anche nella fase delle indagini preliminari, sempre che vi sia il parere favorevole del P.M., sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle medesime. Attualmente l'erogazione è possibile solo successivamente al decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale per il delitto di usura. Il provvedimento reca ulteriori misure di contrasto del racket dell’usura e dell’estorsione, tra cui in particolare l'inasprimento delle pene per il delitto di estorsione semplice e aggravato e, attraverso una modifica al codice appalti, la previsione della risoluzione del contratto a seguito di condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio.
[2] Cfr. Relazione illustrativa dell’AS 307.
[3] Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.
[4] Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito dalla legge n. 111 del 2011.
[5] L’articolo 28 della legge fallimentare stabilisce che possono essere chiamati svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a).
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
[6] Recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”.
[7] Attualmente l’articolo 16 si limita a prevedere che gli organismi di composizione delle crisi debbano depositare al Ministero il proprio regolamento di procedura.