Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia - Schema di Regolamento n. 438 (art. 17, co. 2 e 4-bis, L. n. 400/1988) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 386 | ||||
Data: | 13/02/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||
Altri riferimenti: |
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13 febbraio 2012 |
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n. 386/0 |
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Regolamento di organizzazione del Ministero della giustiziaSchema di Regolamento n. 438(art. 17, co. 2 e 4-bis, L. n. 400/1988)Elementi per l’istruttoria normativa |
Numero dello schema di regolamento |
438 |
Titolo |
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia |
Ministro competente |
Giustizia |
Norma di riferimento |
Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 2 e 4-bis |
Numero di articoli |
19 |
Date: |
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presentazione |
30 gennaio 2012 |
assegnazione |
30 gennaio 2012 |
termine per l’espressione del parere |
29 febbraio 2012 |
termine per l’esercizio del potere regolamentare |
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Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) |
Il regolamento in esame attua la riorganizzazione del Ministero della Giustizia al fine di renderne compatibile la struttura alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 e nel D.L. n. 112 del 2008 nonché per attuare il decentramento dei servizi della giustizia di cui al D.Lgs. 240 del 2006.
In attuazione di quanto prescritto dall’articolo 110 della Costituzione, che attribuisce al Ministro della Giustizia l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi ad essa relativi, le disposizioni in esame sono dirette a consentire la razionalizzazione e redistribuzione delle competenze del ministero, anche sulla base del citato decentramento, prevedendo le conseguenti rideterminazioni delle articolazioni periferiche del ministero stesso.
Il provvedimento non sembra scontare anche
le previsioni dell’art. 1, commi 3-5, del D.L. 138 del
Lo schema di regolamento –che sostituisce integralmente il contenuto del precedente regolamento di organizzazione adottato con il D.P.R. n. 55 del 2001 (espressamente abrogato dall'art. 18) - attua, pertanto, la riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della giustizia, rendendone compatibile la struttura amministrativa con le modificazioni intervenute, in particolare, in relazione all’avvenuto decentramento territoriale.
Si segnala, preliminarmente, che le disposizioni sul decentramento (Titolo III dello schema) non riguardano il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, già oggetto di decentramento mediante la legge n. 395 del 1990.
L’art. 1 - rispetto al corrispondente articolo del D.P.R. 55 - aggiunge le definizioni di direzione e di direttore regionale e interregionale.
L’art. 2 (relativo all’articolazione in 4 dipartimenti) non innova il D.P.R. vigente. L’art. 3 definisce organi periferici di livello dirigenziale generale le direzioni regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziarie ed i provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria.
Rispetto alle 16 previste dall’art. 6 del D.Lgs. 240 ed individuate dalla tabella A allegata allo stesso decreto (ora sostituita dall'art. 18), le direzioni regionali e interregionali sono ridotte a 9.
L’art. 4 concerne il Capo del Dipartimento ed il suo ufficio.
L’art. 5 riguarda il Dipartimento Affari di giustizia (cd. DAG) e le sue funzioni. La norma conferma nell’ambito del Dipartimento 3 uffici dirigenziali generali; oltre alla Direzione generale della giustizia civile e a quella della giustizia penale, viene istituita la Direzione generale degli affari giuridici e legali, in luogo della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani. Nella nuova direzione generale viene accentrato tutto il contenzioso in cui è parte il ministero della giustizia.
Nell’ambito di competenza della Direzione generale della giustizia civile, si prevede la competenza in materia di contributo unificato, per il riconoscimento delle qualifiche professionali, per i rapporti con Equitalia Giustizia s.p.a., per gli organismi di conciliazione e per le associazioni professionali.
E’ inoltre rafforzata la funzione di vigilanza sull’amministrazione degli Archivi notarili da parte del Capo Dipartimento, che è competente anche per le procedure per l’osservanza di obblighi internazionali relativi ai diritti dell’uomo e per l’adeguamento alle discipline internazionali in materia di diritti umani, le traduzioni di leggi e atti stranieri; per la pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale del Ministero, finora di competenza della Direzione dell’organizzazione giudiziaria.
L’art. 6 riguarda il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria (cd. DOG). Sono individuate le competenze dell’ufficio che rimangono in capo all’amministrazione centrale dopo il decentramento territoriale. Nell’ambito del DOG sono confermate le 5 Direzioni generali (del Personale e della formazione; delle risorse materiali, dei beni e dei servizi; del bilancio e della contabilità; magistrati; statistica) ma le funzioni di gestione delle risorse umane e strumentali solo ora solo quelle non decentrate, in quanto tipiche della struttura centrale del Ministero (ad es. le competenze per gli uffici giudiziari a competenza nazionale, come Cassazione, DNA, ecc.).
Si prevede poi l’istituzione del centro di gestione unitaria del personale e delle risorse, destinato a volgere i propri compiti anche a favore degli altri dipartimenti del Ministero (escluso il DAP).
Tra gli specifici compiti del Capo del DOG, l'art. 6 precisa quelli in materia di pianificazione organizzativa.
L’art. 7 reca le disposizioni inerenti i compiti del DAP (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) le cui funzioni sono già state oggetto di decentramento con la legge 395 del 1990.
Il Dipartimento - ad eccezione delle nuove funzioni derivanti dall’istituzione dell’autonomo centro unitario di gestione riguardante il personaledirigenziale penitenziario e il Corpo della polizia penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e le relative risorse strumentali - conserva nel complesso i compiti già previsti dalla normativa. Tra le novità del testo si segnalano: la nomina di 2 vice capi dipartimento (di cui uno vicario); la esplicita previsione dell’Istituto superiore di studi penitenziari avente compiti di formazione del personale del DAP.
L’art. 8 concerne i compiti del Dipartimento per la giustizia minorile. La riorganizzazione del Dipartimento comporta la perdita delle competenze su personale e risorse, trasferite, rispettivamente, al citato centro servizi unitario presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ed a quello presso l’organizzazione giudiziaria. Di conseguenza, il Dipartimento perde 2 Direzioni generali (personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi) acquisendone, tuttavia, una (Direzione generale per le attività internazionali) funzionale allo svolgimento dei compiti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale (compiti relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento e ristabilimento dell’affidamento di minori, di sottrazione internazionale, protezione e rimpatrio di minori) e previsti da ogni legge o strumento internazionale in materia.
L’art. 9 riguarda la Conferenza dei capi dipartimento le cui prerogative vengono potenziate.
Il titolo III riguarda le “Direzioni regionali” (artt. 10-19), organi di decentramento amministrativo. Il D.Lgs. 240 già le istituisce, pur consentendo al regolamento di rivedere la stessa articolazione periferica.
Con la più volte citata esclusione delle articolazioni decentrate dell’amministrazione penitenziaria, l’art. 10 definisce funzioni e compiti del direttore regionale che opera sotto la vigilanza dei capi dipartimento (DAG, DOG e Giustizia minorile) ed in stretto coordinamento con le strutture centrali. Sono pertanto individuati i compiti del direttore regionale.
L’art. 11 reca una dettagliata descrizione delle attività sia del direttore regionale che dei Capi dei dipartimenti in relazione alla gestione, ripartizione e rendicontazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna direzione regionale o interregionale.
L'art. 12 precisa i compiti delle direzioni regionali, sempre nelle rispettive circoscrizioni territoriali, in relazione al decentramento dei compiti del Dipartimento per gli affari di giustizia in materia di casellario giudiziale e spese di giustizia.
Gli artt. da
L'art. 17 reca, invece, dettagliate disposizioni volte ad assicurare il decentramento alle direzioni regionali dei compiti del Dipartimento per la giustizia minorile.
Le disposizioni ricalcano sostanzialmente quelle previste
dagli artt. da
L’art. 18 contiene le disposizioni finali attuative del decentramento e della riorganizzazione del Ministero della giustizia, rinviando: a decreti ministeriali di natura non regolamentare per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei compiti e distribuzione di tali uffici all’interno di quelli di livello dirigenziale generale; a decreti ministeriali la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali decentrati.
Il termine di adozione è, per entrambe le tipologie di decreto, fissata in 180 gg. dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame.
Sono in totale soppressi 12 uffici dirigenziali generali.
L'art. 19 prevede, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Allo schema di regolamento sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnico-normativa, l’AIR, la relazione tecnica.
E’ altresì allegato il parere interlocutorio nonché il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato, a seguito dei chiarimenti forniti con propria nota dal Ministero della giustizia. Questi ultimi chiarimenti non sono allegati allo schema di regolamento.
E’ in fine allegato verbale della riunione sindacale avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero, risalente all’11 dicembre 2008.
Art. 17, commi 2 e 4-bis,
della legge
Decreto legislativo
Art. 74 del decreto-legge
Non vi sono effetti diretti sulle autonomie territoriali. Si tratta di decentramento dell’amministrazione statale.
Decreti ministeriali di natura non regolamentare (art. 18, comma 1: uffici di livello dirigenziale non generale).
Decreti ministeriali (art. 18, comma 2: entrata in funzione uffici dirigenziali generali ex D.Lgs. 240/2006).
Viene espressamente abrogato l’attuale DPR di organizzazione del Ministero (n. 55 del 2001).
Viene sostituita la tabella A) allegata al D.Lgs. 240/2006.
Le disposizioni comportano una modifica del modello organizzativo del Ministero., secondo quanto indicato nella relazione AIR.
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