Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Diritti di copia e riscossione delle spese di giustizia - Schema di Decreto del Presidente della Repubblica n. 409 (art. 40, 191 e 196, L. n. 115/2002) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
DPR 409/2002     
Serie: Atti del Governo    Numero: 360
Data: 02/11/2011
Descrittori:
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA   ATTESTATI E CERTIFICATI
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI CANCELLERIA   L 2002 0115
Organi della Camera: II-Giustizia

 

2 novembre 2011

 

n. 360/0

 

 

Diritti di copia e riscossione delle spese di giustizia

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica n. 409
(art. 40, 191 e 196, L. n. 115/2002)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

409

Titolo

Determinazione degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richieste d’ufficio nel processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia

Ministro competente

Giustizia

Norma di riferimento

Artt. 40, 191 e 196 del T.U. del D.P:R. 30 maggio 2002, 115

Numero di articoli

11

Date:

 

presentazione

7 ottobre 2011

assegnazione

11 ottobre 2011

termine per l’espressione del parere

10 novembre 2011

termine per l’emanazione dell’atto

-

Commissione competente

II (Giustizia)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Presupposti normativi

La Commissione giustizia deve esprimere il parere su uno schema di regolamento di delegificazione.

Lo strumento della delegificazione consente che la disciplina di alcune materie sia trasferita dalla fonte legislativa primaria a quella secondaria.

La materia è regolata dall'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988, ai sensi del quale i regolamenti di delegificazione possono essere adottati per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge. Tali regolamenti devono essere autorizzati espressamente dalla legge, che deve altresì individuare le norme generali regolatrici della materia e stabilire l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Lo schema di regolamento è emanato ai sensi degli articoli 40, 191 e 196 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), i quali prevedono che con DPR, ai sensi dell'articolo 17, co. 2, della legge 400/1988, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano disciplinati:

§   il diritto di copia e il diritto di certificato, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, e ne siano individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti (art. 40 TU);

§   le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia (art. 191 TU) così da modificare le disposizioni gli artt. 192, 193, 194 e 195 del TU;

§   le modalità di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile (art. 196 TU).

 

Lo schema di regolamento è stato dunque presentato dopo ben nove anni dall’entrata in vigore delle relative disposizioni di autorizzazione.

 

L’articolo 5 dello schema di regolamento non rientra invece nell’ambito di applicazione dei citati articoli 40, 191 e 196 del TU sulle spese di giustizia, ma introduce due nuovi articoli relativi alla riscossione delle spese di giustizia, materia già disciplinata da norme di natura regolamentare.

 

Contenuto

Lo schema di regolamento trasmesso alle Camere è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 aprile 2011. Il successivo 9 giugno il Consiglio di Stato ha reso il richiesto parere, formulando una serie di osservazioni a seguito delle quali l’amministrazione proponente ha redatto una nuova versione dello schema, trasmessa alle Camere «a fini collaborativi», senza però essere stata approvata dal Consiglio dei ministri.

Di seguito si dà conto del contenuto del testo trasmesso a fini collaborativi che, diversamente dalla versione originariamente approvata dal Consiglio dei Ministri, novella il testo unico delle spese di giustizia e opera abrogazioni espresse di disposizioni tanto legislative quanto regolamentari.

 

L’articolo 1 individua i quattro distinti ambiti di intervento del regolamento, già disciplinati dal testo unico delle spese di giustizia:

§   ammontare dei diritti di copia e di certificato (art. 40 TU);

§   modalità di pagamento del contributo unificato (art. 191 TU);

§   modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato nonché delle spese per le notificazioni nel processo civile (art. 196 TU);

§   specifiche modalità di riscossione delle spese di giustizia.

 

Gli articoli 2 e 6 disciplinano i diritti di copia e di certificato, attuando le previsioni dell’art. 40 del TU.

L’art. 40, oltre a prevedere la delegificazione della materia, stabilisce – in forza di una novella operata dal decreto-legge 193/2009 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario) – che nella determinazione dell’ammontare dei diritti il Governo debba fissare l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo in misura superiore di almeno il 50% rispetto al rilascio di copia in formato elettronico.

Nelle more dell’emanazione del Regolamento, il D.L. 193/2009 (art. 4, co. 5) ha comunque stabilito che i diritti di copia già previsti fossero aumentati del 50% se richiesti in forma cartacea.

L’articolo 2 inserisce sette nuovi articoli nel TU.

Con il nuovo art. 40-bis (R) il regolamento rinvia all’allegato 6 (previsto dall’art. 6 dello schema) per la determinazione degli importi dovuti per il rilascio di copie cartacee. Rispetto agli importi originariamente definiti dall’allegato 6 del TU si registrano aumenti pari a circa il 75%; rispetto agli importi già aumentati per le copie cartacee nel 2009, si registrano aumenti di circa il 13%.

L’art. 40-ter (R) stabilisce che, fermi gli importi precedenti, quando viene richiesta una copia autentica è dovuto un diritto aggiuntivo pari a 9 euro per ogni singolo documento.

L’art. 40-quater (R) e gli allegati da 8 a 8-ter del TU definiscono analiticamente gli importi dovuti per il rilascio di copie non cartacee (invio per posta elettronica; registrazione o memorizzazione su supporti forniti dal richiedente o messi a disposizione dall’ufficio). Attualmente tali importi sono solo parzialmente definiti dall’allegato 8 del TU, la cui applicazione è stata sospesa nel 2009, che individua l’entità dei diritti in ragione del tipo di supporto utilizzato (cassetta fonografica, videofonografia o CD), e non in base alla dimensione del file scaricato.

L’art. 40-quinquies (R) riprende quanto attualmente disciplinato dall’art. 270 del TU (che viene abrogato), stabilendo che gli importi definiti dagli articoli precedenti debbano essere triplicati per la richiesta di copia urgente (è urgente la copia richiesta e ottenuta entro 2 giorni).

L’art. 40-sexies (R) riproduce il contenuto dell’art. 271 del TU (che viene abrogato).

Nel processo dinanzi al giudice di pace, dunque, tutti i diritti di copia sono ridotti della metà.

L’art. 40-septies (R) riproduce il contenuto dell’art. 272 del TU (che viene abrogato).

La disposizione conferma dunque che nei procedimenti civili e penali di impugnazione i diritti per le copie da depositare contestualmente all’atto di impugnazione hanno importi triplicati. Laddove tali diritti non siano spontaneamente pagati, il funzionario addetto all’ufficio può procedere alla riscossione in solido nei confronti di impugnante e difensore.

L’art. 40-octies (R) prevede che per il rilascio di ogni certificato (incluso casellario giudiziale, carichi pendenti e sanzioni amministrative dipendenti da reato) sia dovuto un diritto pari a 5 euro, elevato a 10 euro quando si richiede il rilascio immediato (nello stesso giorno della richiesta). Attualmente l’art. 273 del TU (del quale lo schema trasmesso a fini collaborativi dispone l’abrogazione) prevede 3,54 euro (raddoppiabili per il rilascio immediato); il regolamento aumenta dunque l’importo del 41%.

 

L’articolo 3 interviene sulle modalità di pagamento del contributo unificato, novellando l’art. 192 del TU, che è già disposizione di natura regolamentare, così da aggiungere alcuni sistemi telematici di pagamento (modello F24, bonifico bancario, carte di credito). La disposizione stabilisce inoltre con quali provvedimenti devono essere disciplinate le regole tecniche per l’applicazione delle modalità telematiche di pagamento.

 

L’articolo 4 interviene invece sulle modalità di pagamento dei diritti di copia, di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile prevedendo sostanzialmente le stesse modalità previste per il contributo unificato. Lo schema di regolamento inserisce nel TU l’art. 196-bis (R) e abroga l’art. 285 del TU che attualmente disciplina in forme diverse lo stesso argomento.

 

L’articolo 5 inserisce due nuovi articoli nel TU (artt. 219-bis e 248-bis) al fine di:

§   prevedere l’annullamento del credito per irreperibilità quando la riscossione delle spese di giustizia (mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale) sia impossibile perché del debitore non è nota la residenza, la dimora, il domicilio;

§   consentire ad Equitalia Giustizia s.p.a. di scegliere tra diversi canali di notifica la modalità dell’invito al pagamento del contributo unificato.

 

L’articolo 6 sostituisce o novella alcuni degli allegati al TU consentendo così di rimodulare gli importi dovuti per i diritti di copia (così come riformati dall’art. 2 dello schema di regolamento).

 

Infine, l’articolo 7 individua gli articoli del TU spese di giustizia che saranno abrogati a seguito dell’entrata in vigore del regolamento di delegificazione. La disposizione abroga tanto previsioni legislative quanto disposizioni di natura regolamentare.

In particolare, vengono abrogate:

-    tutte le disposizioni della Titolo I, Capi II e III (Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile) delle norme transitorie (parte IX) del TU (artt. 266-273), la cui vigenza era già prevista come transitoria in attesa «dell’emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40»;

-    tutte le disposizioni del Titolo IV, Capo II (Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile) delle norme transitorie (parte IX) del TU (artt. 284-286), la cui vigenza era già prevista come transitoria in attesa «dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196»;

-    l’allegato n. 7, sostituito dal nuovo art. 40-ter (R).

 

L’art. 265, comma 5, TU richiama peraltro diversi articoli abrogati (artt. 267-272 e 285-286); tale disposizione andrebbe dunque coordinata con lo schema di regolamento.

L’AG 409, ufficialmente trasmesso alle Camere, e sul quale la Commissione è formalmente chiamata ad esprimere il parere, contiene sostanzialmente le medesime disposizioni di quello sin qui commentato, trasmesso «a fini collaborativi». La principale differenza consiste nell’impostazione dello schema di regolamento che, nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, non novella il TU, ma detta disposizioni autonome (tradendo dunque la filosofia del TU) e non procede alle abrogazioni espresse, richieste ai regolamenti di delegificazione. Per queste ragioni nel suo parere del 9 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha affermato che «la tecnica normativa utilizzata moltiplica inutilmente le fonti normative, duplica fonti primarie e secondarie e non rende chiaro il rapporto fra le predette norme né l’utilità di disposizioni regolamentari meramente riproduttive di disposizioni di legge».

Ciò ha indotto il Governo a modificare lo schema di regolamento, accogliendo i rilievi formulati dal Consiglio di Stato ed a trasmetterlo agli organi parlamentari «a fini collaborativi».

 

Come risulta dalla relazione tecnica, dalla rideterminazione degli importi dei diritti di copia e di certificato, nonché dei risparmi di spesa connessi all’introduzione di nuove forme di pagamento del contributo unificato e dei diritti di copia e di certificato derivano effetti positivi in termini di maggior gettito.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

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