| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
| Titolo: | Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini - A.C. 4130 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Progetti di legge Numero: 517 | ||||
| Data: | 11/07/2011 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
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11 luglio 2011 |
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n. 517/0 |
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Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di RiminiA.C. 4130Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
4130 |
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Titolo |
Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini |
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Iniziativa |
Parlamentare |
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Iter al Senato |
Si |
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Numero di articoli |
3 |
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Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
2 marzo 2011 |
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assegnazione |
7 marzo 2011 |
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Commissione competente |
II (Giustizia) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
I (Affari Costituzionali), V (Bilancio) e XI (Lavoro) |
La legge 3 agosto 2009 n. 117, ha disposto, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, Cost., il distacco di 7 comuni (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello) dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.
La proposta di legge n. 4130, approvata dal Senato, è volta a modificare conseguentemente i circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini.
Ai 7 comuni transitati dalle Marche dall’Emilia Romagna, è stato poi aggiunto un ottavo comune, quello di Montecopiolo, rimasto nella Marche, nella provincia di Pesaro e Urbino.
Come emerge dai lavori presso il Senato, il comune è stato aggiunto sulla base di una richiesta avanzata dal sindaco.
Il comune si trova nel mandamento del giudice di pace di Novafeltria, rispetto alle cui decisioni - già oggi - la competenza in appello è del tribunale di Rimini; lasciare Montecopiolo nel circondario del tribunale di Pesaro significherebbe, quindi, creare una doppia competenza: per alcune controversie, in appello al tribunale di Rimini, per altre, in primo grado, a quello di Pesaro.
I 3 articoli dell’A.C. 4130 intendono quindi rimodellare le circoscrizioni giudiziarie dei tribunali interessati, dettando l’opportuna disciplina transitoria e le necessarie misure organizzative.
L’articolo 1 interviene sulla tabella “A” allegata all’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), da un lato, sopprimendo nel circondario del tribunale di Pesaro il riferimento agli 8 comuni interessati; dall’altro, aggiungendo detti comuni al circondario del tribunale di Rimini.
Nella Corte d’appello di Ancona, i comuni residui che – a legislazione post-decreto – ricadrebbero nel circondario del Tribunale di Pesaro sono i seguenti : Gabicce-Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro, Sant'Angelo in Lizzola, Tavullia.
Nella Corte d’appello di Bologna, l’elenco dei Comuni facenti parte del circondario del tribunale di Rimini diverrebbe, invece, il seguente: Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montecopiolo, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio.
L’articolo 2 detta la disciplina transitoria per procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, prevedendo che le nuove disposizioni non modificano l’attuale competenza territoriale del giudice, fatta eccezione per i procedimenti penali in cui non sia stata esercitata l’azione penale.
L’articolo 3 prevede infine che con decreto del Ministro della giustizia(da emanare entro 2 mesi) l’adeguamento degli organici degli uffici giudiziari di Pesaro e Rimini, stabilendo l’invarianza finanziaria dell’operazione, che dovrà avvenire utilizzando le risorse di personale disponibili a legislazione vigente.
Il progetto di legge originariamente presentato al Senato, di iniziativa parlamentare, era corredato, come di consueto, della sola relazione illustrativa.
Trattandosi di modificare i circondari giudiziari, l’intervento con legge è necessario.
Il provvedimento è riconducibile alla materia giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).
L’articolo 2 prevede l’applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti penali in cui non sia stata esercitata l’azione penale.
Si ricorda in proposito che la consolidata giurisprudenza costituzionale ha sempre escluso la violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.) «quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice "naturale" - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente.» (sentenza n. 56/1967; nello stesso sentenze nn. 72/1976, 207/1987, 269/1992, 149/1994, 201/1997, 152/2001, 63/2002 e 112/2002).
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