Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione - Schema di D.Lgs. n. 376 (art. 54, L. 69/2009) - Scheda di sintesi e tavola di raffronto | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 324 | ||
Data: | 18/07/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione Schema di D.Lgs. n. 376 (art. 54, L. 69/2009) Scheda di sintesi e tavola di raffronto |
n. 324 |
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18 luglio 2011 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia ( 066760-9148 / 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it |
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File: gi0587.doc |
INDICE
Il contenuto dello schema di decreto legislativo 1
Procedimenti ricondotti al rito del lavoro
Il rito del lavoro 11
Lo schema di decreto: individuazione delle disposizioni del rito del lavoro applicabili agli attuali procedimenti speciali e introduzione di deroghe generali 15
§ Art. 5: Procedimento in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione 17
§ Art. 6: Procedimento in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada 25
§ Art. 7: Procedimento di opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti 31
§ Art. 8: Procedimento in materia di opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato 39
§ Art. 9: Procedimento in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali 47
§ Art. 10: Controversie agrarie 53
§ Art. 11: Procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti 55
Procedimenti ricondotti al rito sommario di cognizione
Il rito sommario di cognizione 60
Lo schema di decreto: individuazione delle disposizioni del rito sommario di cognizione applicabili agli attuali procedimenti speciali 63
§ Art. 12: Procedimento per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato 65
§ Art. 13: Procedimento per l’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia 71
§ Art. 14: Procedimento per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore di cittadini UE e loro familiari 76
§ Art. 15: Procedimento per le controversie in materia di allontanamento di cittadini UE e loro familiari81
§ Art. 16: Procedimento per le controversie in materia di espulsione di cittadini extracomunitari 87
§ Art. 17: Procedimento per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale106
§ Art. 18: Procedimento per l’opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio 113
§ Art. 19: Procedimento per le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali 118
§ Art. 20: Procedimento per le azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo 126
§ Art. 21: Procedimento per l’impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo 131
§ Art. 22: Procedimento per la riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche 136
§ Art. 23: Procedimento per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai 138
§ Art. 24: Procedimento per l’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti 143
§ Art. 25: Procedimenti in materia di discriminazione 148
§ Art. 26: Procedimento di opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato 158
§ Art. 27: Procedimento di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare 163
Procedimenti ricondotti al rito ordinario di cognizione
Il rito ordinario di cognizione 171
§ Art. 28: Procedimento per le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso 175
§ Art. 29: Procedimento in materia di opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici 178
§ Art. 30: Procedimento in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità 180
§ Art. 31: Procedimento per le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento 181
§ Art. 32: Procedimento per le controversie in materia di liquidazione degli usi civici 182
Il provvedimento in esame è stato emanato in attuazione delle previsioni dell’art. 54 del cd. “collegato competitività” (L. 18 giugno 2009, n. 69) che ha conferito una delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nella giurisdizione ordinaria e sono regolati dalla legislazione speciale.
I principi e criteri di delega indicati dall’art. 54 sono i seguenti:
a) restano fermi i criteri di competenza ed i criteri di composizione dell’organo giudicante;
b) i procedimenti civili oggetto delle delega sono ricondotti ad uno dei modelli processuali del codice di procedura civile e in particolare:
1) ai procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, si applica il procedimento per le controversie in materia di lavoro (libro II, titolo IV, capo I, c.p.c.)
2) ai procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, si applica il procedimento sommario di cognizione (libro IV, titolo I, capo III-bis, c.p.c.), introdotto proprio dal ‘collegato competitività’, con esclusione della possibilità di conversione nel rito ordinario;
3) a tutti gli altri procedimenti si applica al rito ordinario di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;
c) la riconduzione ad uno dei tre riti indicati non comporta l’abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;
d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nei regi decreti sulla cambiale e sull’assegno (RD 1668/1933 e RD 1736/1933), nello statuto dei diritti dei lavoratori (L 300/1970), nel codice della proprietà industriale (D.Lgs 30 del 2005) e nel codice del consumo (D.Lgs n. 206 del 2005).
Lo schema di decreto legislativo dunque, composto da 35 articoli, accorpa e riassume in unico testo tutte le disposizioni che disciplinano i procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali, dando così luogo ad un testo complementare al codice di procedura civile, in sostanziale prosecuzione del libro IV. I diversi procedimenti sono ricondotti ad uno dei tre modelli base previsti dal codice processuale civile: rito ordinario, rito sommario, rito del lavoro.
Il Capo I dello schema in esame detta le disposizioni generali (artt. 1-4)
L’articolo 1 reca le definizioni dei riti cui sono stati ricondotti i diversi procedimenti speciali, con l’indicazione specifica delle norme codicistiche che prevedono e disciplinano ogni rito.
Ai fini del decreto:
a) per rito del lavoro si intende il procedimento che si applica alle controversie individuali di lavoro, di cui libro II, titolo IV, capo I, sezione II, c.p.c., (artt. 413-441 c.p.c.).
Non viene richiamata la sezione I (artt. 409-412-quater) e quindi nei procedimenti cui ricondotti, in base allo schema di decreto in esame, al rito del lavoro non si applicano le disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato.
b) per rito sommario di cognizione si intende il procedimento sommario di cognizione, di cui agli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c. (libro IV, titolo I, capo III bis c.p.c.) introdotto dalla legge 69/2009
c) per rito ordinario di cognizione si intende il procedimento ordinario davanti al tribunale (libro II, titolo I c.p.c., ossia artt. 163-310) e le relative impugnazioni (libro II, titolo IIII, c.p.c., ossia 323-408).
Non sono invece richiamate le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice di pace (libro II, titolo II, c.p.c.).
L’articolo 2 reca le disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito del lavoro.
Ai sensi del comma 1, a tali procedimenti – di cui al capo II del provvedimento in esame - non si applicano, ove non espressamente richiamati, i seguenti articoli del c.p.c.:
§ art. 413, che detta disposizioni relative al giudice competente e sancisce la nullità delle clausole derogative della competenza territoriale;
§ artt. 415, settimo comma, e 417-bis, relativi alle notifiche alle pubbliche amministrazioni ed alla difesa delle medesime;
§ art. 417, relativo alla costituzione ed alla difesa personale delle parti;
§ art. 420-bis, relativo all’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi;
§ art. 421, terzo comma, che prevede il potere del giudice di disporre l’accesso sul luogo di lavoro e di esaminare sul luogo stesso i testimoni;
§ art. 425, sulla richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali;
§ artt. 426 e 427, relativi al passaggio, rispettivamente, dal rito ordinario al rito speciale e dal rito speciale al rito ordinario;
§ art. 429, terzo comma, relativo al risarcimento del maggior danno per la diminuzione di valore del credito del lavoratore;
§ art. 431, nella parte in cui disciplina la provvisoria esecutività delle sentenze in favore del lavoratore (commi dal primo al quarto) e la sospensione dell’esecuzione da parte dal giudice di appello (comma sesto); si applica invece il quinto comma, relativo alla provvisoria esecutività delle sentenze in favore del datore di lavoro, che è esteso dal comma 3 alle sentenze in favore del lavoratore;
§ art. 433, relativo al giudice competente per l’appello ed alla proposizione dell’appello con riserva di motivi;
§ art. 438, secondo comma, relativo all’esecuzione della sentenza di appello con la sola copia del dispositivo;
§ art. 439, concernente il cambiamento del rito in appello.
L’ordinanza - prevista dall’art. 423, secondo comma, c.p.c. - con cui il giudice può, in ogni stato del giudizio, disporre il pagamento di una somma a titolo provvisorio, quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova, può essere concessa su istanza di ciascuna parte (comma 2).
Come già rilevato, la disciplina dell’esecutività della sentenza in favore del datore di lavoro – di cui all’art. 431, quinto comma, c.p.c. - si applica alle sentenze in favore di ciascuna delle parti (comma 3).
I poteri del giudice di disporre in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova - previsti dall’articolo 421, secondo comma, c.p.c. - non possono essere esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, salvo che sia diversamente disposto (comma 4).
Per quanto non disciplinato dal rito del lavoro, si applicano le disposizioni del rito ordinario di cognizione (comma 5).
L’articolo 3 dello schema di decreto reca le disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito sommario di cognizione.
Il comma 1 prevede l’inapplicabilità nei procedimenti sommari di cui al Capo III delle disposizioni di cui all’art. 702-ter, secondo e terzo comma, del codice di rito civile. In conformità delle indicazioni di delega (art. 54, comma 1, lett. b), n. 2, L. 69/2009) non sarà possibile, quindi, la conversione del rito da sommario a ordinario.
L’art. 702-ter c.p.c. stabilisce, al secondo comma, che se il giudice rileva che la domanda non rientra tra quelle per cui è possibile il rito sommario, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II(terzo comma).
Il comma 2 prevede, anche in tal caso, l’applicazione della disciplina del rito di cognizione ordinario per quanto non previsto dal rito sommario.
L’articolo 4 disciplina il caso di introduzione di uno dei procedimenti previsti dallo schema di decreto in forme diverse da quelle previste.
In tale ipotesi, il giudice con ordinanza, entro la prima udienza di comparizione, pronuncia, anche d’ufficio, il mutamento del rito (commi 1 e 2). Nell’ipotesi in cui la controversia rientri tra quelle ricondotte al rito del lavoro, il giudice fissa l’udienza di discussione della causa, di cui all’art. 420 c.p.c., indicando il termine perentorio per l’integrazione, con memorie e altri documenti, degli atti introduttivi della causa (comma 3).
Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito prescritto (comma 4).
Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito applicato prima del suo mutamento (comma 5).
Andrebbe valutato se la disposizione del comma 5 non si presti a pratiche elusive, potendo consentire, ad esempio, la presentazione della domanda oltre i termini di decadenza utilizzando la forma di un diverso rito con termini più lunghi.
Il capo II disciplina i procedimenti cui si applica il rito del lavoro.
Si tratta dei seguenti (artt. 5-11):
§ Del procedimento in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione;
§ Del procedimento in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada;
§ Del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti,
§ Del procedimento in materia di opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato;
§ Del procedimento in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali;
§ Delle controversie agrarie;
§ Del procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
Il capo III disciplina i procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione ovvero (artt. 12-27):
§ Del procedimento per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;
§ Del procedimento per l’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia;
§ Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;
§ Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;
§ Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea;
§ Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale;
§ Del procedimento per l’opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio;
§ Del procedimento per le azioni popolari e per le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali;
§ Delle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo,
§ Del procedimento per l’impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo;
§ Del procedimento per la riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche;
§ Del procedimento per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai;
§ Del procedimento di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;
§ Dei procedimenti in materia di discriminazione;
§ Del procedimento di opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato;
§ Del procedimento di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare.
Il Capo IV del provvedimento disciplina i procedimenti (artt. 28-32) regolati dal rito ordinario di cognizione, ovvero (artt. 28-32):
§ Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso;
§ Del procedimento in materia di opposizione a procedura coattiva per la ri-scossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici;
§ Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;
§ Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento;
§ Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici.
Il Capo V reca le numerose modifiche ed abrogazioni delle leggi speciali che si sono rese necessarie per adattarle alla nuova disciplina dei diritti previsti dal decreto in esame (artt. 33-35).
L’art. 33 prevede numerose novelle ed abrogazioni, volte a garantire la coerenza e sistematicità del testo di ogni legge speciale oggetto dell’intervento, sulla base del modello già sperimentato in occasione dell’emanazione del Codice del processo amministrativo, attuativo della delega conferita al Governo dall’art. 14 della stessa legge 69 del 2009. La norma incide sulla normativa speciale eliminando tutte le disposizioni processuali ivi previste e introducendo un rinvio al corrispondente articolo dello schema di decreto in esame.
Ulteriori tipologie di controversie sono, ai sensi dell’art. 33, regolate dal rito del lavoro, ovvero:
§ controversie in materia di violazioni nelle transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture;
§ opposizioni all’ordinanza ingiunzione relative a sanzioni amministrative in materia ambientale;
Sono disciplinate, invece, dal rito sommario di cognizione le opposizioni all’irrogazione di sanzioni amministrative in materia valutaria.
L’art. 34 concerne la sola clausola di invarianza finanziaria dell’intervento.
Quanto al regime transitorio, l’art. 35 stabilisce che la nuova disciplina si applica ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, escludendone l’applicabilità ai procedimenti in corso a tale data.
A fini di chiarezza interpretativa, è inoltre sancita l’ultrattività delle norme modificate o abrogate dal decreto in esame che, quindi, troveranno applicazione nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Il Capo II dello schema di decreto legislativo riconduce al rito del lavoro i seguenti 7 procedimenti speciali:
§ Procedimento in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (art. 5)
§ Procedimento in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (art. 6)
§ Procedimento di opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti (art. 7)
§ Procedimento in materia di opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato (art. 8)
§ Procedimento in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (art. 9)
§ Controversie agrarie (art. 10)
§ Procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti (art. 11).
Prima di analizzare le attuali caratteristiche salienti dei riti speciali, confrontandole con le novità disposte dallo schema di decreto legislativo, pare opportuno ricordare, in estrema sintesi, le caratteristiche peculiari del rito del lavoro, che costituiranno la base sulla quale inserire una serie di deroghe disposte con il provvedimento in commento.
Il processo del lavoro, disciplinato dagli articoli da 409 a 441 del codice di procedura civile (come novellato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533), ha lo scopo di risolvere in breve tempo le controversie di lavoro, in quanto si ritiene che il lavoratore - parte economicamente e socialmente debole - non possa attendere i tempi imposti dal processo ordinario per la conclusione del processo.
A tal fine il rito del lavoro si caratterizza per i seguenti aspetti:
§ prevede un preliminare tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 410 c.p.c.).
Il lavoratore che intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di lavoro, nel caso in cui non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, deve promuovere, anche tramite l'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, il tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore stesso è addetto o era addetto al momento dell'estinzione del rapporto. Ricevuta la richiesta, la Commissione convoca le parti e tenta la conciliazione della controversia. Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta; trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato (art. 410-bis c.p.c.). Se la conciliazione riesce viene redatto processo verbale; questo viene poi depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato formato; dietro istanza della parte interessata il giudice, accertata la regolarità formale, lo dichiara esecutivo con decreto (art. 411 c.p.c.). Qualora invece la conciliazione non riesca, deve essere formato processo verbale in cui debbono venire indicate le ragioni del mancato accordo. L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 412-bis c.p.c.).
§ affida il giudizio a un giudice monocratico specializzato: il tribunale, sezione specializzata nelle controversie di lavoro;
In base all’art. 413 c.p.c. le controversie in materia di lavoro sono attribuite al tribunale in composizione monocratica. Di regola viene istituita una sezione del tribunale specializzata in materia di lavoro. La competenza per territorio è invece alternativa, nel senso che è data facoltà a chi promuove il giudizio di scegliere il tribunale territorialmente competente. La scelta è tra i seguenti casi:
a) si può chiedere il giudizio del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il contratto di lavoro;
b) si può chiedere il giudizio del tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede dell'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Se non è possibile adottare uno dei criteri appena descritti, in via sussidiaria valgono le regole generali previste dal codice di procedura civile in materia di competenza per territorio: bisogna cioè adire il tribunale del luogo in cui ha la residenza (la sede in caso di persone giuridiche), il domicilio o la dimora il convenuto.
§ l’atto introduttivo è un ricorso che – diversamente dall’atto di citazione, previsto nel rito ordinario - viene rivolto dall'avvocato della parte direttamente al giudice, il quale con decreto fisserà l'udienza di comparizione delle parti (art. 415 c.p.c.). Solo dopo il provvedimento del giudice, la parte che ne abbia interesse notificherà il ricorso alla controparte. Inoltre, il rito del lavoro prevede che le indicazioni delle ragioni del ricorrente e di quelle del convenuto, nonché i mezzi di prova proposti da entrambi, debbano essere contenuti tutti in atti scritti (generalmente gli atti iniziali); la discussione finale è invece tendenzialmente orale.
Quanto al contenuto del ricorso, in base all’art. 414 c.p.c. questo dovrà contenere: a) il giudice; b) il nome, il cognome nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente che dev'essere nel Comune in cui ha la sede il giudice chiamato a giudicare; c) la determinazione dell'oggetto della domanda; d) l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda; e) le conclusioni; f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi: bisogna, a pena di decadenza, indicare le generalità dei testimoni e le domande alle quali dovranno rispondere.
Il carattere dettagliato del ricorso introduttivo fa sì che la causa giunga alla prima udienza già preparata, nel senso che le parti hanno definitivamente (salvo qualche eccezione) preparato le loro difese, fatto le loro richieste e indicati tutti i mezzi di prova di cui intendono avvalersi. Il ricorso viene depositato nella cancelleria del giudice unitamente a tutti i documenti indicati nello stesso. Il giudice entro 5 giorni fissa l'udienza di discussione, da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito stesso. Con decreto scritto sul ricorso, fissa l'udienza di comparizione delle parti. A questo punto il ricorrente farà richiesta di copia autentica del ricorso e del decreto e la notificherà entro 10 giorni (termine ordinatorio) dalla data di pronuncia del decreto al convenuto. È invece un termine perentorio quello che deve intercorrere tra la data nella quale vengono notificati ricorso e decreto al convenuto e la data di udienza di discussione.
Il convenuto deve costituirsi nel giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione, depositando nella cancelleria del giudice una memoria difensiva (art. 416 c.p.c.). Anche questa disposizione legislativa è dettata dalla necessità di rendere più celere e concentrato il processo. Il ricorrente, infatti, prendendo prima visione dei motivi di difesa e dei mezzi di prova di cui intende avvalersi il convenuto, giunge all'udienza preparato per la discussione, evitando di chiedere un rinvio per esaminare gli scritti difensivi avversari. Se il convenuto non si costituisce 10 giorni prima dell'udienza, il ricorrente può rilevare tale decadenza processuale con la conseguenza che la costituzione andrà considerata tardiva; in queste condizioni il convenuto contumace sarà decaduto dal proporre eccezioni di carattere processuale (sia di merito sia probatorie) e dovrà accettare il processo nello stato in cui si trova (non potrà neanche proporre domande riconvenzionali).
§ punta a concentrare tutta l'attività processuale in un'unica udienza (art. 420 c.p.c.);
A differenza del rito ordinario, nel rito del lavoro le parti alla prima udienza devono comparire personalmente (non è sufficiente la comparizione dei legali).
In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente solo quando il valore della causa non ecceda 129 euro, altrimenti le parti devono farsi assistere dal difensore (art. 417 c.p.c.). Il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione della lite, allo scopo di inquadrare e chiarire i fatti di causa ( art. 420 c.p.c.). Se la conciliazione riesce viene redatto il verbale che ha efficacia di titolo esecutivo e non è impugnabile, se invece non riesce si prospettano due possibilità: a) il giudice ritiene la causa matura per la decisione e dunque inviterà i difensori alla discussione orale, chiusa la quale verrà pronunciato immediatamente il dispositivo della sentenza; b) la causa non è matura per la decisione e dovrà dunque essere istruita (devono cioè essere raccolti tutti gli elementi probatori necessari affinché il giudice possa decidere ed emettere il relativo provvedimento).
§ attribuisce al giudice un ampio potere di iniziativa (art. 421 c.p.c.).
Il giudice ha ampi poteri istruttori e di direzione della causa. Egli indica alle parti: a) le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate, assegnando un termine per provvedervi; b) ammette con ordinanza i mezzi di prova (ad es., l'interrogatorio formale della parte e le prove per testimoni) già indicati rispettivamente nel ricorso e nella memoria difensiva del ricorrente e del convenuto; c) può ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti tardivamente a condizione che siano rilevanti e che le parti si siano trovate nell'impossibilità di proporli prima; nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con l'assegnazione di un termine perentorio di 5 giorni; d) il giudice può anche disporre, a richiesta di parte, accessi in luogo e l'esame dei testi sul luogo stesso; può inoltre, ove lo ritenga necessario, ordinare la comparizione, per interrogarli liberamente sui fatti della causa (senza però farli giurare), anche dei soggetti che abbiano interesse in causa e dei minori di 14 anni; e) il giudice può altresì disporre l'espletamento di una consulenza tecnica dopo aver sentito le parti e fissa loro un termine non superiore a 6 giorni per la nomina dei loro consulenti di fiducia (potrebbe, ad es., essere necessaria la nomina di un consulente tecnico per eseguire particolari conteggi relativi alle spettanze richieste dal lavoratore); il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente e in tal caso le sue dichiarazioni sono raccolte a verbale (art. 424 c.p.c.); f) altro potere istruttorio conferito al giudice consiste nella richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte sia orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti (la giurisprudenza ha ritenuto che tali informazioni siano fonti di prova senza alcuna efficacia preponderante sulle altre prove); g) il giudice può disporre d'ufficio in ogni momento l'ammissione di qualsiasi mezzo di prova anche fuori dai limiti stabiliti dal codice civile, a eccezione del giuramento decisorio. Il giudice non può concedere alle parti udienza di mero rinvio.
§ prevede che il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo, a cui il codice di procedura civile attribuisce la qualità di titolo esecutivo (art. 429 c.p.c.). Le sentenze che contengono la condanna al pagamento di somme e le ordinanze pronunciate nel corso del giudizio in ordine al pagamento di somme non contestate sono dunque provvisoriamente esecutive (art. 431 c.p.c.).
La sentenza dev'essere depositata in cancelleria entro 15 giorni dalla pronuncia; il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti (art. 430 c.p.c.). Tale termine non è perentorio. Le sentenze di condanna a favore del lavoratore per i crediti da rapporto di lavoro sono provvisoriamente esecutive anche per quanto concerne le spese del giudizio (art. 431 c.p.c.). La giurisprudenza ha stabilito che la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del lavoratore potrà avvenire quando la domanda da lui proposta sia manifestamente infondata ed egli era consapevole della temerarietà della domanda stessa. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte un gravissimo danno; in ogni caso l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di 258 euro. Analogamente sono provvisoriamente esecutive le sentenze di condanna a favore del datore di lavoro, salvo che il giudice d'appello abbia disposto la sospensione totale o parziale dell'esecuzione per gravi motivi.
§ È esente dalle imposte di bollo, registro, tasse, spese e diritti di qualsiasi specie. Ciò in forza dell’art. 10, comma 3, del TU spese di giustizia, che espressamente dispone che «non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile». La disposizione non è dunque contenuta direttamente nel codice di rito, conseguentemente non si applica automaticamente a tutti i procedimenti ricondotti al rito del lavoro.
§ Prevede che l’appello possa essere proposto (art. 433 c.p.c.) con ricorso davanti alla Corte d'appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte competente entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza oppure entro 40 nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero. Il ricorso in appello deve contenere, oltre agli elementi richiesti in primo grado, l'esposizione sommaria dei fatti e l'esposizione specifica dei motivi di impugnazione (art. 434 c.p.c.). Il presidente della Sezione per le cause di lavoro, entro 5 giorni dalla data del deposito del ricorso, nomina il consigliere relatore e fissa non oltre 60 giorni dalla data medesima l'udienza di discussione davanti al collegio (art. 435 c.p.c.). L'appellante, nei 10 giorni successivi al deposito da parte del presidente del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato. L'appellato deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza mediante il deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva nella quale deve proporre tutte le sue difese (art. 436 c.p.c.). È possibile che l'appellato, oltre a difendersi, proponga a sua volta una domanda nei confronti dell'appellante; tale domanda viene proposta tramite un appello incidentale (che ha caratteristiche simili alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in primo grado). L'appello incidentale deve essere proposto a pena di decadenza nella memoria difensiva di costituzione e deve essere notificato a cura dell'appellato alla controparte almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione fissata dal presidente. Nel giudizio d'appello non sono ammesse nuove domande; generalmente non sono ammessi neppure nuovi mezzi di prova a meno che il collegio (composto da 3 giudici) non li ritenga indispensabili per il raggiungimento della decisione. Nell'udienza di discussione il giudice incaricato fa la relazione orale della causa (art. 437 c.p.c.). Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo in udienza.
Lo schema di decreto legislativo chiarisce già in sede definitoria (articolo 1) che il rinvio al rito del lavoro non deve essere inteso come un rinvio a tutta la disciplina del Titolo IV (artt. 409-447-bis), bensì solo alla sezione II del capo I, ovvero agli articoli da 413 a 441 del codice di procedura, escludendo così la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione (contenuta nella sezione I, artt. 409-412-quater).
Inoltre, l’articolo 2 dello schema (Disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito del lavoro) introduce altre specificazioni di ordine generale, prevedendo che del rito del lavoro disciplinato dalla Sezione II non si applichino (salvo espresso richiamo) le disposizioni relative a (comma 1):
- giudice competente (è lo schema di decreto legislativo a definire in relazione a ogni procedimento l’autorità giudiziaria competente);
- possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente;
- controversie relative a rapporti di lavoro dei dipendenti delle PA;
- accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi;
- potere del giudice di disporre accessi sul luogo di lavoro e ivi esaminare i testimoni;
- richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali;
- passaggio dal rito ordinario al rito speciale, e viceversa, anche in appello;
- potere del giudice, in caso di sentenza di condanna al pagamento di somme per crediti di lavoro di determinare – oltre agli interessi legali – il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore;
- provvisoria esecutività della sentenza di condanna favorevole al lavoratore (lo schema stabilisce la provvisoria esecutività di tutte le sentenze di condanna, v. infra)
- giudice competente per l’appello.
Non consentendo l’applicazione dell’art. 433 del codice – che individua il giudice competente per l’impugnazione nella “Corte d’appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro” – il decreto legislativo affida alle regole generali del processo ordinario di cognizione (art. 341 c.p.c.) la determinazione dell’autorità giudiziaria competente per il giudizio d’appello. Si tratterà dunque del tribunale in composizione monocratica – rispetto alle decisioni di primo grado del giudice di pace – e della Corte d’appello – rispetto alle decisioni di primo grado del tribunale.
Il comma 2 precisa che il giudice può in ogni stato del giudizio disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. Tale possibilità, che il rito del lavoro riconosce (art. 423) esclusivamente previa istanza del lavoratore, viene estesa dallo schema di decreto – limitatamente ai riti speciali ricondotti al rito del lavoro – all’istanza di ciascuna delle parti.
In base al comma 3 tutte le sentenze di condanna sono provvisoriamente esecutive mentre il comma 4 riconduce i poteri istruttori del giudice all’interno dei limiti previsti dal codice civile (che possono essere invece superati nel rito del lavoro).
Infine, con disposizione di chiusura, lo schema di decreto (comma 5) precisa che per quanto non disposto dal rito del lavoro, si applicano le disposizioni del rito ordinario di cognizione.
Si ricorda, inoltre, che in base all’articolo 4 dello schema di decreto, se una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal decreto, il giudice deve disporre, anche d’ufficio, il mutamento del rito provvedendo con ordinanza (comma 1) non oltre la prima udienza di comparizione delle parti (comma 2).
In particolare, quando la controversia rientra tra quelle per le quali il decreto prevede l’applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di discussione della causa e assegna alle parti un termine entro il quale dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria (comma 3).
Il comma 4 dispone che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si produrranno secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
Si tratta del procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento e all’ordinanza che dispone la sola confisca, di cui all’art. 22 della legge n. 689/1981 (si ricorda che lo stesso articolo è novellato dallo schema di decreto legislativo in esame all’art. 33). Il giudizio di opposizione è attualmente disciplinato dall’art. 23 della legge n. 689, che lo schema di decreto provvede ad abrogare (art. 33).
Procedimento in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (art. 5) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito del lavoro applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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(in generale) Giudice di pace |
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(in generale) Giudice di pace |
Tribunale se la sanzione riguarda una violazione in materia di: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria; g-bis) antiriciclaggio. |
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Tribunale se la sanzione riguarda una violazione in materia di: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell'ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria; h) di antiriciclaggio. |
E’ competente il tribunale anche se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493 ovvero (essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo), è stata applicata una sanzione superiore a euro 15.493 ovvero è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima (con alcune eccezioni). |
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E’ competente il tribunale anche se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493 ovvero (essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo), è stata applicata una sanzione superiore a euro 15.493 ovvero è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima (con alcune eccezioni). |
Autorità giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione. |
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Autorità giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione. |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero). |
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Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (60 se l’interessato risiede all’estero), e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è inammissibile se è stato previamente presentato ricorso al prefetto (ex art. 203 del Codice della strada). |
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Contenuto del ricorso |
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Indicazione del procuratore ovvero la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Al ricorso è allegata l'ordinanza notificata. |
a) il giudice; b) il nome, il cognome nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente; c) la determinazione dell'oggetto della domanda; d) l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda; e) le conclusioni; f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi. |
Indicazione del difensore, ovvero la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, ovvero l’indicazione del numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui il ricorrente dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni e le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Al ricorso è allegato il provvedimento impugnato. |
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Effetti del ricorso |
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L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. |
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L’opposizione non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Il giudice, se richiesto, sentite le parti, può disporre diversamente con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva e in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto, con la suddetta ordinanza. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile. |
Il giudice, entro 5 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di 60 giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni (termini più ampi per le notifiche all’estero). |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi nel giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione, depositando nella cancelleria del giudice una memoria difensiva. |
Con il decreto di fissazione dell’udienza il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 10 giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente e all’autorità che ha emesso l’ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati |
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Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 205 del Codice della strada, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell’articolo 208 del medesimo Codice. |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. |
Le parti alla prima udienza devono comparire personalmente (non è sufficiente la comparizione dei legali). |
Se alla prima udienza l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese (salvo che l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso l’ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti) richiesti del decreto di fissazione dell’udienza. |
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Mezzi di prova |
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Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. |
Amplissimi poteri istruttori del giudice (v. sopra) che non possono però superare i limiti stabiliti dal codice civile. |
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Trattazione |
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Terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. |
Il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione della lite. Se fallisce la conciliazione e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, invita i difensori alla discussione orale, chiusa la quale pronuncia immediatamente il dispositivo della sentenza. Se la causa non è matura per la decisione e deve essere istruita, detta i provvedimenti conseguenti.
Il giudice non può concedere alle parti udienza di mero rinvio |
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Provvedimenti del giudice |
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Il giudice può in ogni stato del giudizio disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. |
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Alla prima udienza, il giudice, se accerta che il ricorso non è stato presentato nei termini, lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile in Cassazione. |
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Alla prima udienza, il giudice, se accerta che il ricorso non è stato presentato nei termini, lo dichiara inammissibile con sentenza. |
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace quest’ultimo non può decidere secondo equità. |
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Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace quest’ultimo non può decidere secondo equità. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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Le sentenze di condanna sono provvisoriamente esecutive |
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Spese di giustizia |
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E’ dovuto il solo contributo unificato. Ogni altro atto del processo (e la decisione) è esente da tasse e imposte |
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E’ dovuto il solo contributo unificato. Ogni altro atto del processo (e la decisione) è esente da tasse e imposte |
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Impugnazioni |
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L’appello è proposto con ricorso. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte competente entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza oppure entro 40 nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero. |
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Procedimento in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (art. 6) |
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Attuale disciplina |
Rito base del lavoro |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Giudice di pace |
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Giudice di pace |
Autorità giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione. |
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Autorità giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione. |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. |
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Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso al prefetto (ex art. 203 del Codice della strada). |
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Contenuto del ricorso |
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Indicazione del procuratore ovvero la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Al ricorso è allegata l'ordinanza notificata. |
a) il giudice; b) il nome, il cognome nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente; c) la determinazione dell'oggetto della domanda; d) l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda; e) le conclusioni; f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi. |
Indicazione del difensore, ovvero la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, ovvero l’indicazione del numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui il ricorrente dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni e le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Al ricorso è allegato il provvedimento impugnato. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie. |
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Effetti del ricorso |
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L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale. |
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L’opposizione non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Il giudice, se richiesto, sentite le parti, può disporre diversamente con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva e in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto, con la suddetta ordinanza. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di 30 giorni (60 giorni se il luogo della notificazione si trova all'estero). Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro 20 giorni dal deposito dello stesso. |
Il giudice, entro 5 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di 60 giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni (termini più ampi per le notifiche all’estero). |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi nel giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione, depositando nella cancelleria del giudice una memoria difensiva. |
Con il decreto di fissazione dell’udienza il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 10 giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente e all’autorità che ha emesso l’ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo. |
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Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. La parte resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. |
Le parti alla prima udienza devono comparire personalmente (non è sufficiente la comparizione dei legali). |
Se alla prima udienza l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese (salvo che l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso l’ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti richiesti del decreto di fissazione dell’udienza). |
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Mezzi di prova |
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Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. |
Amplissimi poteri istruttori del giudice (v. sopra) che non possono però superare i limiti stabiliti dal codice civile. |
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Trattazione |
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Terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. |
Il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione della lite. Se fallisce la conciliazione e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, invita i difensori alla discussione orale, chiusa la quale pronuncia immediatamente il dispositivo della sentenza. Se la causa non è matura per la decisione e deve essere istruita, detta i provvedimenti conseguenti.
Il giudice non può concedere alle parti udienza di mero rinvio |
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Provvedimenti del giudice |
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Il giudice può in ogni stato del giudizio disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. |
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Alla prima udienza, il giudice, se accerta che il ricorso non è stato presentato nei termini, lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile in Cassazione. |
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Alla prima udienza, il giudice, se accerta che il ricorso non è stato presentato nei termini, lo dichiara inammissibile con sentenza. |
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate. Quando rigetta il ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata Il giudice di pace non può decidere secondo equità. |
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Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Il giudice, quando rigetta il ricorso, determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate. Quando rigetta il ricorso, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro 30 giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. |
Le sentenze di condanna sono provvisoriamente esecutive. |
La sentenza che definisce il giudizio è trasmessa, a cura della cancelleria del giudice, all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore, entro 30 giorni dal deposito. |
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Spese di giustizia |
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E’ dovuto il solo contributo unificato. Ogni altro atto del processo (e la decisione) è esente da tasse e imposte |
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E’ dovuto il solo contributo unificato. Ogni altro atto del processo (e la decisione) è esente da tasse e imposte |
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Impugnazioni |
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L’appello è proposto con ricorso. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte competente entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza oppure entro 40 nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero. |
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L’art. 75 del TU stupefacenti prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative a carico di chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi delittuose di cui all'articolo 73, o taluni medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope (al di fuori dell’uso terapeutico).
Il TU prevede le seguenti sanzioni, irrogate dal prefetto con decreto:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Tali sanzioni potranno essere applicate per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno (salvo quanto previsto dalla lettera a).
Inoltre, l’interessato potrà essere invitato a seguire una specifico programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Lo schema di decreto legislativo prevede l’applicazione del procedimento previsto per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione dall’art. 5. L’unica differenza attiene all’autorità giudiziaria competente e riprende quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore.
Procedimento in materia di opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti (art. 7) |
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Attuale disciplina |
Rito base del lavoro |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Giudice di pace Tribunale per i minorenni (se la violazione è commessa da minorenne) |
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Giudice di pace Tribunale per i minorenni (se la violazione è commessa da minorenne) |
Autorità giudiziaria del luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, del luogo ove è stato commesso il fatto |
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Autorità giudiziaria del luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, del luogo ove è stato commesso il fatto. |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero). |
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Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (60 se l’interessato risiede all’estero), e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso al prefetto (ex art. 203 del Codice della strada). |
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Contenuto del ricorso |
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Indicazione del procuratore ovvero la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Al ricorso è allegata l'ordinanza notificata. |
a) il giudice; b) il nome, il cognome nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente; c) la determinazione dell'oggetto della domanda; d) l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda; e) le conclusioni; f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi. |
Indicazione del difensore, ovvero la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, ovvero l’indicazione del numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui il ricorrente dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni e le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Al ricorso è allegato il provvedimento impugnato. |
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Effetti del ricorso |
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L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. |
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L’opposizione non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Il giudice, se richiesto, sentite le parti, può disporre diversamente con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva e in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto, con la suddetta ordinanza. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile. |
Il giudice, entro 5 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di 60 giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni (termini più ampi per le notifiche all’estero). |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi nel giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione, depositando nella cancelleria del giudice una memoria difensiva. |
Con il decreto di fissazione dell’udienza il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 10 giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente e all’autorità che ha emesso l’ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati |
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Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 205 del Codice della strada, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell’articolo 208 del medesimo Codice. |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. |
Le parti alla prima udienza devono comparire personalmente (non è sufficiente la comparizione dei legali). |
Se alla prima udienza l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese (salvo che l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso l’ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti) richiesti del decreto di fissazione dell’udienza. |
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Mezzi di prova |
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Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. |
Amplissimi poteri istruttori del giudice (v. sopra) che non possono però superare i limiti stabiliti dal codice civile. |
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Trattazione |
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Terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. |
Il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione della lite. Se fallisce la conciliazione e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, invita i difensori alla discussione orale, chiusa la quale pronuncia immediatamente il dispositivo della sentenza. Se la causa non è matura per la decisione e deve essere istruita, detta i provvedimenti conseguenti.
Il giudice non può concedere alle parti udienza di mero rinvio |
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Provvedimenti del giudice |
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Il giudice può in ogni stato del giudizio disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. |
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Alla prima udienza, il giudice, se accerta che il ricorso non è stato presentato nei termini, lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile in Cassazione. |
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Alla prima udienza, il giudice, se accerta che il ricorso non è stato presentato nei termini, lo dichiara inammissibile con sentenza. |
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace quest’ultimo non può decidere secondo equità. |
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Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace quest’ultimo non può decidere secondo equità. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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Le sentenze di condanna sono provvisoriamente esecutive. |
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Spese di giustizia |
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E’ dovuto il solo contributo unificato. Ogni altro atto del processo (e la decisione) è esente da tasse e imposte |
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E’ dovuto il solo contributo unificato. Ogni altro atto del processo (e la decisione) è esente da tasse e imposte |
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Impugnazioni |
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L’appello è proposto con ricorso. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte competente entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza oppure entro 40 nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero. |
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Il procedimento si applica ai giudizi civili disciplinati dall’art. 1 del D.L. n. 59/2008, concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.
In sostanza, a fronte di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, e del conseguente atto dell’autorità nazionale volto a dare efficacia esecutiva alla decisione comunitaria, la disposizione individua i presupposti per la concessione da parte del giudice civile di provvedimenti cautelari di sospensione di tale efficacia e, quanto all’esame nel merito, disciplina uno specifico procedimento dai tempi processuali particolarmente serrati (in parte riconducibile agli articoli 22 e 23 della legge n. 689/1981).
Procedimento in materia di opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato (art. 8) |
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Attuale disciplina |
Rito base del lavoro |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Autorità giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione. |
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Autorità giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione. |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero). |
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Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (60 se l’interessato risiede all’estero), e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso al prefetto (ex art. 203 del Codice della strada). |
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Contenuto del ricorso |
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Indicazione del procuratore ovvero la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Al ricorso è allegata l'ordinanza notificata. |
a) il giudice; b) il nome, il cognome nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente; c) la determinazione dell'oggetto della domanda; d) l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda; e) le conclusioni; f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi. |
Indicazione del difensore, ovvero la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, ovvero l’indicazione del numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui il ricorrente dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni e le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Al ricorso è allegato il provvedimento impugnato. |
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Effetti del ricorso |
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Il giudice può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. |
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Il giudice, su richiesta di parte, può concedere la sospensione dell’efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente a una decisione di recupero, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell’aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. |
Se la sospensione si fonda su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia UE, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. |
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Quando accoglie l’istanza di sospensione per motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero, il giudice provvede all’immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia UE, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell’atto comunitario contestato. |
Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa. |
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L’istanza di sospensione non può in ogni caso essere accolta per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l’impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278 del Trattato medesimo ovvero l’abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa. |
Allo scadere del termine di 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, fissando un termine di efficacia non superiore a 60 giorni. |
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[la disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale][1] |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Laddove non sia disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di 30 giorni. La causa è decisa nei successivi 60 giorni. |
Il giudice, entro 5 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di 60 giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni (termini più ampi per le notifiche all’estero). |
Laddove non sia disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quando accoglie l’istanza di sospensione il giudice fissa la data dell’udienza di trattazione nel termine di 30 giorni. La causa è decisa nei successivi 60 giorni. |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi nel giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione, depositando nella cancelleria del giudice una memoria difensiva. |
Con il decreto di fissazione dell’udienza il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 10 giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente e all’autorità che ha emesso l’ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. |
Le parti alla prima udienza devono comparire personalmente (non è sufficiente la comparizione dei legali). |
Se alla prima udienza l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese (salvo che l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso l’ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti richiesti del decreto di fissazione dell’udienza). |
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Mezzi di prova |
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Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. |
Amplissimi poteri istruttori del giudice (v. sopra) che non possono però superare i limiti stabiliti dal codice civile. |
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Trattazione |
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Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. |
Il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione della lite. Se fallisce la conciliazione e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, invita i difensori alla discussione orale, chiusa la quale pronuncia immediatamente il dispositivo della sentenza. Se la causa non è matura per la decisione e deve essere istruita, detta i provvedimenti conseguenti.
Il giudice non può concedere alle parti udienza di mero rinvio |
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Provvedimenti del giudice |
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Il giudice può in ogni stato del giudizio disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. |
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Alla prima udienza, il giudice, se accerta che il ricorso non è stato presentato nei termini, lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile in Cassazione. |
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Alla prima udienza, il giudice, se accerta che il ricorso non è stato presentato nei termini, lo dichiara inammissibile con sentenza. |
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace quest’ultimo non può decidere secondo equità. |
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Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace quest’ultimo non può decidere secondo equità. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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Le sentenze di condanna sono provvisoriamente esecutive. |
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Impugnazioni |
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L’appello è proposto con ricorso. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte competente entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza oppure entro 40 nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero. |
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Questo procedimento si applica a tutte le controversie che riguardano l'applicazione delle disposizioni del Codice della Privacy (D.lgs. n. 196 del 2003), comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione.
Inoltre, il procedimento si applica anche alle controversie di cui all’art. 10, comma 5 della legge n. 121 del 1981[2], ai sensi del quale«Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi».
Procedimento in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (art. 9) |
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Attuale disciplina |
Rito base del lavoro |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Tribunale in composizione monocratica |
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Tribunale (in composizione monocratica) |
Tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento |
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Tribunale luogo ove risiede il titolare del trattamento. |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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30 giorni dalla comunicazione del provvedimento del Garante o dalla data del rigetto tacito |
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30 giorni dalla comunicazione del provvedimento del Garante o dalla data del rigetto tacito. |
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Contenuto del ricorso |
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a) il giudice; b) il nome, il cognome nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente; c) la determinazione dell'oggetto della domanda; d) l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda; e) le conclusioni; f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi. |
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Effetti del ricorso |
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Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. |
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L’opposizione non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Il giudice, se richiesto, sentite le parti, può disporre diversamente con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva e in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto, con la suddetta ordinanza. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni. |
Il giudice, entro 5 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di 60 giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni (termini più ampi per le notifiche all’estero). |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi nel giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione, depositando nella cancelleria del giudice una memoria difensiva. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio. |
Le parti alla prima udienza devono comparire personalmente (non è sufficiente la comparizione dei legali). |
Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio. |
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Mezzi di prova |
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Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. |
Amplissimi poteri istruttori del giudice (v. sopra) che non possono però superare i limiti stabiliti dal codice civile. |
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Trattazione |
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Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. |
Il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione della lite. Se fallisce la conciliazione e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, invita i difensori alla discussione orale, chiusa la quale pronuncia immediatamente il dispositivo della sentenza. Se la causa non è matura per la decisione e deve essere istruita, detta i provvedimenti conseguenti.
Il giudice non può concedere alle parti udienza di mero rinvio |
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Provvedimenti del giudice |
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Il giudice può in ogni stato del giudizio disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. |
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento. |
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Il giudice può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati. Con la deroga alla legge del 1865 il legislatore intende consentire al tribunale la revoca o la modifica dell’atto amministrativo, senza bisogno di ricorrere eventualmente al giudizio di ottemperanza. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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Le sentenze di condanna sono provvisoriamente esecutive. |
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Spese di giustizia |
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Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente che non compare in prima udienza provocando l’estinzione del processo. |
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Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente che non compare in prima udienza provocando l’estinzione del processo. |
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Impugnazioni |
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La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione. |
L’appello è proposto con ricorso. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte competente entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza oppure entro 40 nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero. |
La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile. |
Il c.d. diritto agrario è quella parte del diritto civile disciplinata nel Titolo III del Libro quarto del codice civile, modificato dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, che detta specifiche norme sui contratti agrari. Questa sezione del diritto si occupa in particolare di tutti i rapporti giuridici inerenti all'agricoltura, che sono sanciti da contratti diversi, quali l’affitto di fondo rustico, la colonia parziaria, la mezzadria, la soccida, e dall'esercizio dell'attività economica con l'impresa agricola. Il codice civile stabilisce in modo molto preciso quali attività debbano essere considerate agricole e quindi siano sottoposte alla disciplina particolare (art. 2135 c.c.).
Alle controversie agrarie, attribuite alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie istituite dalla legge n. 320 del 1963[3], già attualmente si applica il rito del lavoro, in base all’art. 47 della legge n. 203 del 1982. Inoltre, per le controversie agrarie l’art. 46 della suddetta legge prevede l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Conseguentemente, come si evince dal testo a fronte, l’art. 10 non ha un’autentica portata innovativa in quanto si limita a inserire nello schema di decreto le disposizioni attualmente contenute negli articoli 46 e 47 della legge del 1982, che vengono contestualmente abrogati (art. 33, comma 12).
Schema di decreto legislativo: art. 10 |
Normativa vigente: Legge n. 203 del 1982 |
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Art. 47 |
1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. |
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. |
2. Le cause previste dal comma 1 sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320. |
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Art. 46 |
3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. |
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. |
4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione. |
Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza. |
5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato. |
Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato. |
6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. |
Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. |
7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente. |
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente. |
8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità. |
Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità. |
9. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali |
Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali. |
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Art. 47 |
10. Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone. |
Il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva. |
Si tratta delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione avverso il rigetto delle istanze previste dall’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 o avverso la mancata decisione sulle stesse.
Si ricorda che l’articolo 4 della legge n. 77/1955 prevede che se il debitore esegue il pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio una istanza, corredata del titolo quietanzato. Lo stesso può fare chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente o erroneamente. Il dirigente dell'ufficio protesti provvede sull'istanza entro 20 giorni.
In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa nel termine fissato dal legislatore, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile.
Già attualmente, dunque, a questi procedimenti si applicano le disposizioni del rito del lavoro. L’articolo 11 – che conferma la competenza del giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato – non ha dunque portata innovativa. Il comma 14 dell’art. 33 dello schema effettua il coordinamento formale dell’art. 4 della legge n. 77 con l’entrata in vigore del decreto in esame.
Il Capo III dello schema di decreto legislativo riconduce al rito sommario di cognizione i seguenti 16 procedimenti speciali:
§ Procedimento per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 12)
§ Procedimento per l’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 13)
§ Procedimento per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari (art. 14)
§ Procedimento per le controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari (art. 15)
§ Procedimento per le controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea (art. 16)
§ Procedimento per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale (art. 17)
§ Procedimento per l’opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 18)
§ Procedimento per le azioni popolari e per le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali (art. 19)
§ Procedimento per le azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo (art. 20)
§ Procedimento per l’impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo (art. 21)
§ Procedimento per la riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche (art. 22)
§ Procedimento per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (art. 23)
§ Procedimento di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (art. 24)
§ Procedimenti in materia di discriminazione (art. 25)
§ Procedimento di opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato (art. 26)
§ Procedimento di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (art. 27)
Prima di analizzare le attuali caratteristiche salienti dei riti speciali, confrontandole con le novità disposte dallo schema di decreto legislativo, pare opportuno ricordare, in estrema sintesi, le caratteristiche peculiari del rito sommario di cognizione, che costituiranno la base sulla quale inserire una serie di deroghe disposte con il provvedimento in commento.
Il procedimento sommario di cognizione è disciplinato dagli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater del codice di procedura civile, introdotti dall’art. 51 della legge n. 69 del 2009[4].
Questo procedimento – destinato a trovare applicazione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica - permette di arrivare ad un rapido soddisfacimento della domanda grazie all’emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo su cui, in mancanza di appello, si forma il giudicato.
Analiticamente, in base all’art. 702-bis, il rito sommario di cognizione può essere utilizzato per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica (ossia nella maggioranza dei casi), senza alcuna limitazione di valore o di materia.
Si ricorda che, il tribunale giudica sempre in composizione monocratica, salvo specifiche controversie ove giudica in composizione collegiale (tre membri), indicate dall’art. 50-bis c.p.c.:
1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui alla legge fallimentare, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;
7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e ss. c.p.c., salvo che sia altrimenti disposto.
Il procedimento si instaura mediante un ricorso, dal contenuto analogo a quello della citazione (cfr. art. 163, numeri 1-6, c.p.c.); il ricorso deve contenere anche l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre i termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
In particolare, il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale (ex art. 125 c.p.c.). Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
7) l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 del codice.
Formato il fascicolo d’ufficio e designato il giudice competente, quest’ultimo fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione delle parti ed il termine per la costituzione in giudizio del convenuto (non oltre 10 giorni prima della data dell’udienza).
Il decreto deve quindi essere notificato al convenuto, insieme al ricorso, almeno 30 giorni prima del termine previsto per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi con comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Anche l’eventuale dichiarazione di chiamata in causa del terzo dovrà necessariamente essere contenuta nella comparsa.
Se fino a tale fase, a parte la contrazione dei termini, non vi sono sostanziali differenze rispetto al rito ordinario di cognizione, il vero snodo del nuovo rito si ha in fase di prima comparizione (art. 702-ter).
Nell’udienza di comparizione delle parti, il giudice valuta preliminarmente la propria competenza e la correttezza del rito attivato.
In particolare, se ritiene di essere incompetente, il giudice lo dichiara con ordinanza. Se invece rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis – e dunque tra quelle per le quali sussiste la competenza del giudice unico di tribunale, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Il giudice deve poi decidere se la causa consente una istruzione non sommaria, deliberando eventualmente con ordinanza non impugnabile il passaggio al rito ordinario e la fissazione dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.
Se il giudice ritiene che la controversia possa essere trattata col rito sommario, dopo aver sentito le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, alla prima udienza, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.
Tale istruttoria (art. 702-ter, quinto comma) è sostanzialmente identica a quella prevista dall'art. 669-sexies, primo comma, c.p.c. per i procedimenti cautelari, con l'unica attenuazione costituita dal fatto che, mentre in fase cautelare il giudice procede esclusivamente agli atti di istruzione indispensabili, in fase sommaria di cognizione può procedere agli atti di istruzione rilevanti.
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce immediatamente titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione; con essa, il giudice si pronuncia, altresì, sulle spese di lite.
Ai sensi dell’art. 702-quater, se non é appellata entro 30 giorni, l’ordinanza produce gli effetti di cosa giudicata (art. 2909 c.c.).
Nell’eventuale appello, la norma richiama il regime preclusivo dei mezzi istruttori valido per l’appello ordinario (art. 345, terzo comma c.p.c.). Perciò sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti solo se ritenuti (oltre che ammissibili) “rilevanti” ai fini del decidere, ovvero se la parte dimostri di non aver potuto proporli prima per causa ad essa non imputabile. Una novità rispetto all’appello ordinario è costituita dalla possibilità, per il presidente del collegio di corte d’appello, di delegare ad uno dei componenti l’assunzione dei mezzi di prova.
L’articolo 3 dello schema (Disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito sommario di cognizione) corregge il rito sommario di cognizione ai fini della sua applicazione ai procedimenti speciali.
In particolare, il comma 1 esclude che ai procedimenti speciali si applichino le seguenti disposizioni:
§ dichiarazione di inammissibilità della domanda (e della domanda riconvenzionale) pronunciata dal giudice con ordinanza non impugnabile laddove egli accerti che la domanda non appartiene alla competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 702-ter, secondo comma);
Tale esclusione è motivata dal fatto che è lo stesso schema di decreto legislativo a stabilire quale rito deve trovare applicazione, il che limita le ipotesi di errore. Ad ogni modo, l’articolo 4 dello schema (Mutamento del rito) disciplina espressamente l’ipotesi in cui la controversia venga promossa con forme diverse dalle prescritte.
§ fissazione dell’ordinanza di cui all’art. 183 – e dunque “ritorno” al procedimento ordinario di cognizione – laddove il giudice ritenga che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria.
In attuazione di uno specifico criterio di delega (art. 54, comma 4, lett. a), n. 2). L. 68/2009), è dunque esclusa la conversione del rito da sommario a ordinario, a prescindere dalla eventuale complessità dell’istruzione, che è dunque ritenuta dal legislatore sempre idonea ad essere svolta nelle forme sommarie.
Il comma 2 rinvia, per quanto non disciplinato dal procedimento sommario di cognizione, alle disposizioni del rito ordinario.
Vengono ricondotti al rito sommario i seguenti procedimenti speciali:
- il procedimento disciplinato dagli articoli da 28 a 30 della legge n. 794 del 1942 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile); contestualmente, l’art. 33 dello schema di decreto procede alla novella dell’art. 28 ed all’abrogazione degli articoli 29 e 30 della legge del 1942;
- il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all’art. 645 c.p.c., riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati. Tale procedimento è identico al precedente e prevede la competenza del Tribunale (o della Corte d’appello) in camera di consiglio. L’opposizione è decisa con ordinanza non impugnabile che costituisce titolo esecutivo anche per le spese.
Attualmente, infatti, l’avvocato che intenda recuperare giudizialmente il proprio credito professionale ha tre possibilità: 1) instaurare un ordinario giudizio di cognizione; 2) richiedere un decreto ingiuntivo; 3) avvalersi del procedimento previsto dagli articoli 28, 29 e 30 della l. 13 giugno 1942, n. 794.
Il procedimento speciale, previsto dalla legge del 1942, prevede che, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, si possa proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo chiedendo la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente. Il procedimento è applicabile per il recupero degli onorari e dei diritti maturati nell’ambito del processo civile, nonché per le attività stragiudiziali, purché strettamente correlate alle giudiziali.
Questo procedimento speciale è attivabile purché non sia contestato il rapporto professionale e/o la natura giudiziale delle prestazioni; occorre in definitiva che non sussistano questioni tali da ampliare il thema decidendum introducendo nel processo un nuovo petitum rispetto alla mera liquidazione delle spettanze del legale. Contestazione, che se invece operata, determina la trasformazione del procedimento speciale in ordinario giudizio di cognizione sul merito della domanda, da definirsi con sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione.
A seguito della presentazione del ricorso, il giudice di pace coordinatore, o il presidente del tribunale o della corte di appello con decreto steso in calce al ricorso stesso devono fissare, nei termini ridotti della metà rispetto al procedimento ordinario (ex art. 645, cpc, ultimo comma), la comparizione degli interessati davanti al collegio (eccezion fatta per il caso in cui la competenza sia dell’ufficio del giudice di pace allorché la comparizione verrà fissata avanti ad un giudice di pace) in camera di consiglio per tentare la conciliazione. La notifica del ricorso al cliente, unitamente al decreto che dispone il giudizio, competono al ricorrente.
Ove una delle parti non compaia o la conciliazione non riesca, il giudice adito provvede quindi alla liquidazione con ordinanza non impugnabile che costituirà titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.
La mancanza di una fase istruttoria rende impossibile l’assunzione di prove costituende dovendo il giudice decidere solo sulla base di prove precostituite.
L’ordinanza conclusiva del procedimento speciale di liquidazione delle prestazioni giudiziali in materia civile, di cui agli articoli 28-30 della legge n. 794 del 1942, è espressamente dichiarata non impugnabile dal successivo articolo 29, sesto comma. Ciò non toglie che avverso l’ordinanza sia esperibile il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 cost..
Se l’avvocato decide invece di recuperare i propri crediti professionali avvalendosi del procedimento di ingiunzione ex art. 633 e seguenti, comunque l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati dovrà svolgersi ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794.
L’opposizione va dunque decisa in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con conseguente esplicita esclusione del rimedio dell’appello e conseguente ammissione della sola impugnazione con ricorso per cassazione ex articolo 111 cost..
Procedimento per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 12) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito sommario applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Capo dell’ufficio giudiziario di merito[5] adito per il processo[6] |
Tribunale in composizione monocratica |
Ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Contenuto del ricorso |
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Il ricorso deve contenere: 1) indicazione del tribunale; 2) generalità dell’attore e del convenuto; 3) determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione; 6) generalità del procuratore; 7) avvertimento al convenuto in ordine alle conseguenze della costituzione tardiva. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il Presidente del Tribunale o della Corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'art. 645 c.p.c. |
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. |
Il presidente del collegio con decreto designa il giudice istruttore efissa l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. |
Il decreto è notificato a cura della parte istante. |
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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Non è obbligatorio il ministero di difensore. |
E’ richiesta l’assistenza del difensore |
Le parti possono stare in giudizio personalmente. |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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La mancata comparizione di entrambe le parti comporta l’archiviazione. Ove una delle parti non compaia, il giudice adito provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile che costituirà titolo esecutivo anche per le spese del procedimento. |
Se nessuna delle parti compare alla prima udienza ovvero l’attore costituito non compare senza che il convenuto chieda che si proceda in assenza di lui (art. 181, commi 1 e 2, c.p.c.), il giudice fissa una successiva udienza, nella quale – persistendo la mancata comparizione di entrambe le parti, ovvero del ricorrente senza che il convenuto chieda che si proceda – potrà addivenirsi alla cancellazione della causa con immediata estinzione del processo. |
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Mezzi di prova |
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La legge richiede quale attività preliminare all'emanazione dell'ordinanza di liquidazione solo l'audizione degli interessati ed il tentativo di conciliazione. Conseguentemente, in via generale, la decisione è assunta in base a prove precostituite, senza prevedere un giudice istruttore. |
Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto. Si parla di c.d. «istruttoria deformalizzata». |
Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova udienza collegiale di trattazione in via d’urgenza. |
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Trattazione |
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In camera di consiglio. Il collegio, sentite le parti, tenta la conciliazione Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. |
Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. |
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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Il giudice provvede con ordinanza alla liquidazione degli onorari e dei diritti. |
L’ordinanza contiene la pronuncia sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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L’ordinanza costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento. |
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Passa in giudicato se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. |
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Impugnazioni |
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L’ordinanza non è impugnabile. E’ esperibile solo il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. |
Per l'appello il rito sommario non trova applicazione; valgono le norme che regolano il processo di appello. Peraltro, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
L’ordinanza non è impugnabile. |
Il TU delle spese di giustizia[7] assegna al magistrato che procede il compito di emettere un decreto di pagamento motivato, mediante il quale procedere alla liquidazione:
- delle spettanze dei propri ausiliari;
- dell'indennità di custodia;
- dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi (artt. 168 e 169 del TU).
Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
Avverso tale decreto di pagamento il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente (cfr. art. 170 del TU).
Attualmente, a tale procedimento si applica il rito speciale previsto per il recupero degli onorari e dei diritti dell’avvocato (v. sopra, art. 12) e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
Il magistrato chiamato a decidere sull’opposizione può – su istanza di parte e in presenza di gravi motivi - sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile. Per decidere egli potrà inoltre chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
Lo schema di decreto – art. 33 – novella l’art. 170 del Tu spese di giustizia, coordinandolo con l’entrata in vigore della disposizione in commento.
Procedimento per l’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 13) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito sommario applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di pagamento. Composizione monocratica. |
Tribunale in composizione monocratica |
Capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da ma-gistrati dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello. |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Avverso il decreto di pagamento il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione. |
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Contenuto del ricorso |
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Il ricorso deve contenere: 1) indicazione del tribunale; 2) generalità dell’attore e del convenuto; 3) determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione; 6) generalità del procuratore; 7) avvertimento al convenuto in ordine alle conseguenze della costituzione tardiva. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il Presidente dell’ufficio giudiziario ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'art. 645 c.p.c. |
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. |
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Il decreto è notificato a cura della parte istante. |
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. |
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Effetti del ricorso |
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Il magistrato chiamato a decidere sull’opposizione può – su istanza di parte e in presenza di gravi motivi - sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto di pagamento con ordinanza non impugnabile. |
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Quando ricorrono gravi motivi, il presidente, su istanza di parte, può sospendere l’efficacia esecutiva del decreto con ordinanza non impugnabile. |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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Non è obbligatorio il ministero di difensore. |
E’ richiesta l’assistenza del difensore |
Le parti possono stare in giudizio personalmente. |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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La mancata comparizione di entrambe le parti comporta l’archiviazione. Ove una delle parti non compaia, il giudice adito provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile che costituirà titolo esecutivo anche per le spese del procedimento. |
Se nessuna delle parti compare alla prima udienza ovvero l’attore costituito non compare senza che il convenuto chieda che si proceda in assenza di lui (art. 181, commi 1 e 2, c.p.c.), il giudice fissa una successiva udienza, nella quale – persistendo la mancata comparizione di entrambe le parti, ovvero del ricorrente senza che il convenuto chieda che si proceda – potrà addivenirsi alla cancellazione della causa con immediata estinzione del processo. |
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Mezzi di prova |
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Il giudice potrà chiedere al magistrato che ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. |
Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto. Si parla di c.d. «istruttoria deformalizzata». |
Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. |
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Trattazione |
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In camera di consiglio. Il giudice, sentite le parti, tenta la conciliazione Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. |
Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. |
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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Il giudice provvede con ordinanza alla liquidazione degli onorari e dei diritti. |
L’ordinanza contiene la pronuncia sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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L’ordinanza costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento. |
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Passa in giudicato se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. |
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Impugnazioni |
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L’ordinanza non è impugnabile. E’ esperibile solo il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. |
Per l'appello il rito sommario non trova applicazione; valgono le norme che regolano il processo di appello. Peraltro, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. |
Si tratta del procedimento speciale avverso il provvedimento di rifiuto o revoca del diritto di soggiorno per i cittadini dell’unione europea ed i loro familiari. Tale procedimento si svolge attualmente nelle forme previste dagli articoli 737 e seguenti c.p.c. per i procedimenti in camera di consiglio.
La disciplina di riferimento è contenuta negli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 30 del 2007, con il quale il nostro ordinamento ha dato attuazione alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
In merito si evidenzia che novelle al decreto legislativo sono state recentemente apportate dal decreto-legge n. 89 del 2011, attualmente in corso di conversione.
In particolare, l’articolo 6 del d.lgs. n. 30/2007 riconosce ai cittadini dell’Unione (ed ai loro familiari) il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio. Quando si superano i tre mesi, il soggiorno in Italia è legittimo in presenza delle seguenti condizioni (articolo 7):
a) il cittadino UE è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato[8];
b) il cittadino UE dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) il cittadino UE è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) la persona è un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
In particolare, l’articolo 8 prevede il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente e che il tribunale provveda con procedimento camerale (art. 737 e ss. c.p.c.), sentito l'interessato.
Lo schema di decreto legislativo sostituisce al rinvio alla procedura camerale, il rinvio al procedimento sommario con conseguente novella dell’articolo 8 del d.lgs n. 30/2007.
Procedimento per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore di cittadini UE (art. 14) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito sommario applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente |
Tribunale in composizione monocratica |
Tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il ricorrente. |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Contenuto del ricorso |
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Il ricorso deve avere forma scritta ma è ammesso eccezionalmente anche in forma orale nei casi urgenti. E’ controversa la necessità della sottoscrizione del legale. |
Il ricorso deve contenere: 1) indicazione del tribunale; 2) generalità dell’attore e del convenuto; 3) determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione; 6) generalità del procuratore; 7) avvertimento al convenuto in ordine alle conseguenze della costituzione tardiva. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Nei procedimenti camerali attivati su istanza di parte, il giudice adito è tenuto a fissare con decreto l'udienza di comparizione con termine per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti, ed è altresì tenuto al deposito di tale provvedimento, ma non anche alla sua comunicazione, non essendovi un obbligo del giudice normativamente disciplinato in tal senso, ed essendo viceversa il ricorrente tenuto ad attivarsi per prendere cognizione, in cancelleria, dell'esito del proprio ricorso. |
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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È controverso se sussista, o meno, l'onere del patrocinio. In generale, la posizione della giurisprudenza è di segno negativo. |
E’ richiesta l’assistenza del difensore |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se nessuna delle parti compare alla prima udienza ovvero l’attore costituito non compare senza che il convenuto chieda che si proceda in assenza di lui (art. 181, commi 1 e 2, c.p.c.), il giudice fissa una successiva udienza, nella quale – persistendo la mancata comparizione di entrambe le parti, ovvero del ricorrente senza che il convenuto chieda che si proceda – potrà addivenirsi alla cancellazione della causa con immediata estinzione del processo. |
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Mezzi di prova |
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Si ritiene che il giudice possa compiere, anche ex officio e ove lo ritenga opportuno, una vera e propria istruzione probatoria. |
Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto. Si parla di c.d. «istruttoria deformalizzata». |
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Trattazione |
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Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. |
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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Decreto motivato. |
L’ordinanza contiene la pronuncia sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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Il decreto acquista efficacia se non è proposto reclamo nei termini. In caso di urgenza, il giudice può disporre che il decreto abbia efficacia immediata. |
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Passa in giudicato se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. |
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Impugnazioni |
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Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio si può proporre reclamo (entro 10 giorni) con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio |
Per l'appello il rito sommario non trova applicazione; valgono le norme che regolano il processo di appello. Peraltro, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
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Si tratta del procedimento speciale avverso il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino UE o di un suo familiare; tale procedimento si svolge attualmente nelle forme previste dagli articoli 737 e seguenti c.p.c. per i procedimenti in camera di consiglio.
La disciplina di riferimento è contenuta negli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 30 del 2007, con il quale il nostro ordinamento ha dato attuazione alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
In merito si evidenzia che novelle al decreto legislativo sono state recentemente apportate dal decreto-legge n. 89 del 2011, attualmente in corso di conversione.
In particolare, l’art. 20 dispone che il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato (provvedimento del Ministro dell’Interno), motivi imperativi di pubblica sicurezza, altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (provvedimenti del prefetto). L’allontanamento potrà inoltre essere disposto in base all’art. 21 quando vengono meno i presupposti per il soggiorno (v. sopra, artt. 6 e 7).
A meno che il provvedimento non sia stato adottato per motivi di sicurezza dello Stato (nel qual caso è competente il giudice amministrativo, in base alla procedura definita dal codice del processo amministrativo), l’articolo 22 del decreto legislativo (non modificato dal recente DL. n. 89/2011) prevede che avverso il provvedimento di allontanamento possa essere presentato ricorso entro 20 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. La parte può stare in giudizio personalmente. Oltre a dettare specifiche norme sul contenuto del ricorso e l’istanza di sospensione di efficacia del provvedimento di allontanamento, il decreto legislativo stabilisce l’applicazione del rito camerale.
Lo schema di decreto legislativo sostituisce al rinvio alla procedura camerale, il rinvio al procedimento sommario con conseguente novella dell’articolo 22 del d.lgs n. 30/2007.
Procedimento per le controversie in materia allontanamento di cittadini UE (art. 15) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito sommario applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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tribunale in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato |
Tribunale in composizione monocratica |
Tribunale, in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere presentato
anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. |
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Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Il ricorso introduttivo del giudizio può essere presentato anche a mezzo del servizio postale, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente, ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare. |
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Contenuto del ricorso |
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Il ricorso deve avere forma scritta e deve essere sottoscritto personalmente dall'interessato. |
Il ricorso deve contenere: 1) indicazione del tribunale; 2) generalità dell’attore e del convenuto; 3) determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione; 6) generalità del procuratore; 7) avvertimento al convenuto in ordine alle conseguenze della costituzione tardiva. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Nei procedimenti camerali attivati su istanza di parte, il giudice adito è tenuto a fissare con decreto l'udienza di comparizione con termine per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti, ed è altresì tenuto al deposito di tale provvedimento, ma non anche alla sua comunicazione, non essendovi un obbligo del giudice normativamente disciplinato in tal senso, ed essendo viceversa il ricorrente tenuto ad attivarsi per prendere cognizione, in cancelleria, dell'esito del proprio ricorso. |
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. |
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Effetti del ricorso |
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Il ricorso può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento: fino all'esito di tale istanza, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento. |
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Con il ricorso può essere richiesta la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di allontanamento. La proposizione dell’istanza sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull’istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale. |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Se il giudice nega la sospensione, al cittadino UE o al suo familiare è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al giudizio sul ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. |
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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La parte può stare in giudizio personalmente |
E’ richiesta l’assistenza del difensore |
Il ricorrente può stare in giudizio personalmente. |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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|
Se nessuna delle parti compare alla prima udienza ovvero l’attore costituito non compare senza che il convenuto chieda che si proceda in assenza di lui (art. 181, commi 1 e 2, c.p.c.), il giudice fissa una successiva udienza, nella quale – persistendo la mancata comparizione di entrambe le parti, ovvero del ricorrente senza che il convenuto chieda che si proceda – potrà addivenirsi alla cancellazione della causa con immediata estinzione del processo. |
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Mezzi di prova |
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Si ritiene che il giudice possa compiere, anche ex officio e ove lo ritenga opportuno, una vera e propria istruzione probatoria. |
Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto. Si parla di c.d. «istruttoria deformalizzata». |
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Trattazione |
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Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. |
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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Decreto motivato. |
L’ordinanza contiene la pronuncia sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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Il decreto acquista efficacia se non è proposto reclamo nei termini. In caso di urgenza, il giudice può disporre che il decreto abbia efficacia immediata. |
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Passa in giudicato se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. |
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Se il ricorso è respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale. |
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In caso di rigetto del ricorso lo straniero deve lasciare immediatamente il territorio nazionale |
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Impugnazioni |
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Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio si può proporre reclamo (entro 10 giorni) con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio |
Per l'appello il rito sommario non trova applicazione; valgono le norme che regolano il processo di appello. Peraltro, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
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La disposizione riconduce al rito sommario di cognizione il procedimento per l’impugnazione del decreto di espulsione adottato dal prefetto ai sensi dell’art. 13, co. 2, del TU immigrazione[9]. Attualmente tale procedimento si svolge nelle forme del rito camerale ed è disciplinato in parte dagli articoli 13 e 13-bis del TU, ampiamente novellati dall’art. 33, comma 18, dello schema di decreto.
Procedimento per le controversie in materia di espulsione di extracomunitari (art. 16) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito sommario applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione |
Tribunale in composizione monocratica |
Giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Il ricorso è presentato entro 60
giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria.
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Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere presentato anche a mezzo del servizio postale, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in appli-cazione della normativa vigente, ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai fun-zionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare. |
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Contenuto del ricorso |
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Il ricorso deve avere forma scritta e deve essere sottoscritto personalmente dall'interessato. |
Il ricorso deve contenere: 1) indicazione del tribunale; 2) generalità dell’attore e del convenuto; 3) determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione; 6) generalità del procuratore; 7) avvertimento al convenuto in ordine alle conseguenze della costituzione tardiva. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento. |
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. |
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorità che ha emesso il provvedimento almeno 5 giorni prima della medesima udienza. |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. |
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. |
L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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E’ richiesta l’assistenza del difensore. Ove il ricorrente ne sia sprovvisto, è nominato un difensore d’ufficio. Può essere nominato un interprete. Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. |
E’ richiesta l’assistenza del difensore |
E’ richiesta l’assistenza del difensore. Ove il ricorrente ne sia sprovvisto, è nominato un difensore d’ufficio. Può essere nominato un interprete. Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se nessuna delle parti compare alla prima udienza ovvero l’attore costituito non compare senza che il convenuto chieda che si proceda in assenza di lui (art. 181, commi 1 e 2, c.p.c.), il giudice fissa una successiva udienza, nella quale – persistendo la mancata comparizione di entrambe le parti, ovvero del ricorrente senza che il convenuto chieda che si proceda – potrà addivenirsi alla cancellazione della causa con immediata estinzione del processo. |
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Mezzi di prova |
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Si ritiene che il giudice possa compiere, anche ex officio e ove lo ritenga opportuno, una vera e propria istruzione probatoria. |
Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto. Si parla di c.d. «istruttoria deformalizzata». |
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Trattazione |
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Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento (decreto motivato) adottato, in ogni caso, entro 20 giorni dalla data di deposito del ricorso. |
Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Passa in giudicato se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. |
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Spese di giustizia |
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Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
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Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
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Impugnazioni |
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La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione |
Per l'appello il rito sommario non trova applicazione; valgono le norme che regolano il processo di appello. Peraltro, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile |
Come detto, l’art. 33 comma 18 dello schema di decreto legislativo opera novelle ed abrogazioni della disciplina in materia di espulsione dettata dal TU immigrazione che per completezza si illustrano con l’ausilio di un testo a fronte.
Peraltro si segnala che le medesime disposizioni sono state novellate recentemente dal DL n. 89/2011[10], tuttora in corso di conversione.
Normativa vigente |
Schema di decreto legislativo (art. 33, comma 18) |
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 |
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Art. 13, Espulsione amministrativa |
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1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri. |
1. Identico. |
2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. |
2. Identico. |
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchè dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. |
2-bis. Identico. |
2-ter. L'espulsione non è disposta, nè eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. |
2-ter. Identico. |
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14. |
3. Identico. |
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. |
3-bis. Identico. |
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore. |
3-ter. Identico. |
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. |
3-quater. Identico. |
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. |
3-quinquies. Identico. |
3-sexies. Abrogato. |
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4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5; e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. |
4. Identico. |
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità; b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità; d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14; e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. |
4-bis. Identico. |
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10. |
5. Identico. |
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4. |
5.1. Identico. |
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14. |
5.2. Identico. |
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al
giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è
disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla
decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si
applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8,
in quanto compatibili. [segue] |
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo. |
5-ter. Identico. |
6. Abrogato. |
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7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. |
7. identico. |
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'àmbito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. |
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 16 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx. |
9.Abrogato. 10. Abrogato. |
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11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. |
11. identico. |
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza. |
12. Identico. |
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. |
13. Identico. |
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. |
13-bis. Identico. |
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. |
13-ter. Identico. |
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5. |
14. Identico. |
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1. |
15. Identico. |
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui (139)a decorrere dall'anno 1998. |
16. Identico. |
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Art. 13-bis, Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio |
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1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento. |
Abrogato. |
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4. |
Abrogato. |
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
Abrogato. |
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione. |
Abrogato. |
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Art. 14, Esecuzione dell’espulsione |
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1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. |
1. Identico. |
1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis. |
1-bis. Identico. |
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
2. Identico. |
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. |
3. Identico. |
4. L'udienza per la convalida
si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un
difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
l'udienza. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8
dell'articolo 13. [segue] |
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace. |
5. Identico. |
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. |
5-bis. Identico. |
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. |
5-ter. Identico. |
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. |
5-quater. Identico. |
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. |
5-quater.1. Identico. |
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. |
5-quinquies. Identico. |
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. |
5-sexies. Identico. |
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. |
5-septies. Identico. |
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. |
6. Identico. |
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. |
7. Identico. |
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri. |
8. Identico. |
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. |
9. Identico. |
La disposizione riconduce al rito sommario di cognizione il procedimento per l’impugnazione delle decisioni di diniego della protezione internazionale previsto dal d.lgs. n. 25 del 2008[11] (contestualmente, l’art. 33, comma 19, coordina la normativa vigente con l’entrata in vigore del decreto legislativo, novellando l’art. 35 del d.lgs del 2008).
Attualmente tali controversie sono disciplinate attraverso un rinvio al rito camerale e dunque ciò legittima il passaggio al procedimento sommario in attuazione dell’art. 54, comma 4, lett. b, n. 2, della legge delega[12].
Procedimento per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale (art. 17) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito sommario applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Tribunale in composizione monocratica |
Tribunale in composizione monocratica |
Tribunale in composizione monocratica |
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del capoluogo del distretto di corte di
appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il
provvedimento impugnato o di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione
da parte della Commissione nazionale; - del capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto (nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del d. lgs. 25/2008). |
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- del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento impugnato o di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione da parte della Commissione nazionale; - del capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto (nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del d. lgs. 25/2008) |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei 30 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento (entro 15 giorni in caso di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 25/2008. |
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Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento (entro 15 giorni in caso di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d. lgs. 25/2008. |
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Contenuto del ricorso |
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Al ricorso deve essere allegata copia del provvedimento impugnato. |
Il ricorso deve contenere: 1) indicazione del tribunale; 2) generalità dell’attore e del convenuto; 3) determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione; 6) generalità del procuratore; 7) avvertimento al convenuto in ordine alle conseguenze della costituzione tardiva. |
Al ricorso deve essere allegata copia del provvedimento impugnato |
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Effetti del ricorso |
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La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.
Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20. |
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Il ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, a meno che il ricorso venga proposto: a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; b) avverso provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di rico-noscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la prote-zione sussidiaria; c) avverso provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell’ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero che ha dichiarato l’istanza manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis) del medesimo decreto legislativo. Nelle suddette ipotesi il ricorrente può comunque chiedere, se ricorrono gravi e fondati motivi, la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Il giudice decide su tale istanza entro cinque giorni dal deposito del ricorso, con ordinanza non impugnabile pronunciata anche contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal comma 4, lettera a) il ricorrente permane nel centro in cui si trova fino all’accoglimento dell’istanza di sospensione. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b) e c), in caso di accoglimento dell’istanza di sospensione, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Entro 5 giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati all’interessato e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria. |
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. |
Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati, a cura della can-celleria, all’interessato e al Ministero dell’interno, presso la Commissione na-zionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunica-ti al pubblico ministero. |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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E’ richiesta l’assistenza del difensore |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se nessuna delle parti compare alla prima udienza ovvero l’attore costituito non compare senza che il convenuto chieda che si proceda in assenza di lui (art. 181, commi 1 e 2, c.p.c.), il giudice fissa una successiva udienza, nella quale – persistendo la mancata comparizione di entrambe le parti, ovvero del ricorrente senza che il convenuto chieda che si proceda – potrà addivenirsi alla cancellazione della causa con immediata estinzione del processo. |
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Mezzi di prova |
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Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto. Si parla di c.d. «istruttoria deformalizzata». |
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La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell’istruttoria. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. |
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La Commissione che ha adottato l’atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell’istruttoria e il giudice può procedere anche d’ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia. |
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Trattazione |
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Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza. |
Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. |
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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La sentenza può rigettare il ricorso ovvero riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero. |
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L’ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ed è comunicata alle parti a cura della cancelleria. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Passa in giudicato se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione. |
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Impugnazioni |
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La sentenza è reclamabile solo dal Ministero dell’interno e dal pubblico ministero. Competente è la corte d’appello, che viene adita con ricorso da depositare presso la cancelleria, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi. Il procedimento dinanzi alla corte d'appello si svolge in camera di consiglio. Il termine per ricorrere in Cassazione è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di appello. Il ricorso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c. |
Per l'appello il rito sommario non trova applicazione; valgono le norme che regolano il processo di appello. Peraltro, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
Il termine per appellare è di 10 giorni. Il giudizio di appello deve essere definito entro tre mesi dalla prima udienza.
La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 del codice di procedura civile. |
La disposizione riconduce al rito sommario di cognizione il giudizio di opposizione alla convalida (o alla mancata convalida) del trattamento sanitario obbligatorio. Attualmente tale giudizio si svolge nelle forme del rito in camera di consiglio, per gli aspetti non direttamente disciplinati dalla legge n. 180 del 1978 (c.d. Legge Basaglia[13]).
Si ricorda che il trattamento sanitario obbligatorio è disposto con provvedimento del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, entro 48 ore dalla richiesta avanzata da un medico e convalidata da un medico della struttura pubblica. Entro le 48 ore successive, il Sindaco deve comunicare al Giudice Tutelare del Tribunale il provvedimento affinché, assunte le necessarie informazioni, lo convalidi.
In mancanza di convalida, che deve essere effettuata entro le 48 ore successive, il provvedimento di TSO decade.
Il Giudice Tutelare può anche non convalidare il provvedimento annullandolo. Il TSO ha per legge la durata di 7 giorni.
Chiunque (la persona sottoposta al trattamento, un congiunto o un estraneo) può chiedere al sindaco la revoca o la modifica del provvedimento di TSO. Il sindaco deve pronunciarsi entro dieci giorni. La sua decisione deve essere comunicata al Giudice Tutelare per la eventuale convalida negli stessi tempi e nelle stesse forme sopra dette.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o chiunque vi abbia interesse può, inoltre, proporre al tribunale ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla scadenza del termine per la convalida da parte del giudice tutelare, il sindaco può proporre analogo ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Procedimento per l’opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 18) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito sommario applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Tribunale ( al giudizio partecipa il PM) |
Tribunale in composizione monocratica |
Tribunale in composizione collegiale. Al giudizio partecipa il PM |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Il ricorso su iniziativa del sindaco deve essere proposto entro 30 giorni dalla scadenza del termine entro il quale il giudice doveva pronunciarsi sulla convalida. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. |
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Il ricorso su iniziativa del sindaco deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla scadenza del termine entro il quale il giudice doveva pronunciarsi sulla convalida. Il ricorso può essere presentato a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. |
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Contenuto del ricorso |
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Il ricorso deve contenere: 1) indicazione del tribunale; 2) generalità dell’attore e del convenuto; 3) determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione; 6) generalità del procuratore; 7) avvertimento al convenuto in ordine alle conseguenze della costituzione tardiva. |
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Effetti del ricorso |
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Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. |
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Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensione il presidente provvede entro dieci giorni. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. |
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. |
Il presidente del collegio con decreto designa il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. |
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Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. |
E’ richiesta l’assistenza del difensore |
Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se nessuna delle parti compare alla prima udienza ovvero l’attore costituito non compare senza che il convenuto chieda che si proceda in assenza di lui (art. 181, commi 1 e 2, c.p.c.), il giudice fissa una successiva udienza, nella quale – persistendo la mancata comparizione di entrambe le parti, ovvero del ricorrente senza che il convenuto chieda che si proceda – potrà addivenirsi alla cancellazione della causa con immediata estinzione del processo. |
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Mezzi di prova |
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Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. |
Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto. Si parla di c.d. «istruttoria deformalizzata». |
Il tribunale può assumere informazioni e disporre l’assunzione di prove d’ufficio. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova udienza collegiale di trattazione in via di urgenza. |
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Trattazione |
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Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Passa in giudicato se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione. |
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Spese di giustizia |
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I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione. |
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Il procedimento è esente dal contributo unificato e la decisione non è soggetta a registrazione. |
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Impugnazioni |
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Per l'appello il rito sommario non trova applicazione; valgono le norme che regolano il processo di appello. Peraltro, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
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La disposizione riconduce al rito sommario di cognizione i seguenti procedimenti speciali, attualmente decisi in base al rito camerale:
§ il procedimento per decidere le controversie previste dall’articolo 82, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 570 del 1960[14], in materia di eleggibilità al consiglio comunale;
Chiunque abbia interesse può impugnare le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale; la domanda si propone con ricorso al tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune. Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria entro 30 giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.
Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.
Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.
All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente.
Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.
La sentenza è depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perché entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.
§ il procedimento per decidere le controversie previste dall’articolo 7, secondo comma, della legge n. 1147 del 1966[15]; si tratta delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni provinciali. Si applica il procedimento previsto dal DPR 570/1960 per le elezioni comunali (v. sopra).
L’articolo 3 della legge aggiunge che nei giudizi elettorali, davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato e che tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.
§ Il procedimento per decidere le controversie previste dall’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108[16], in materia di decadenza e incompatibilità nelle elezioni regionali. La legge ne attribuisce la competenza al tribunale del capoluogo della regione.
§ Il procedimento per le controversie previste dall’articolo 70 del decreto legislativo n. 267 del 2000[17]. Si tratta dell’azione popolare che può essere promossa da qualsiasi cittadino (e dal prefetto) per chiedere la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale davanti al tribunale civile. Il TU sugli enti locali stabilisce che a queste controversie si applichi il rito disciplinato dal DPR n. 570/1960 (v. sopra).
I commi da 21 a 24 dell’art. 33 dello schema di decreto provvedono al coordinamento della normativa vigente con l’entrata in vigore del decreto legislativo.
Procedimento per le azioni popolari e le controversie in materia di elezioni amministrative (art. 19) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito sommario applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Tribunale in composizione collegiale (al giudizio partecipa il PM) |
Tribunale in composizione monocratica |
Tribunale in composizione collegiale (al giudizio partecipa il PM) |
- della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune, per le azioni popolari e le impugnative relative alle elezioni comunali; - della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo della provincia, per le azioni popolari e le impugnative relative alle elezioni provinciali; - del capoluogo della regione per le azioni popolari e le impugnative relative alle elezioni regionali. |
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- della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune, per le azioni popolari e le impugnative relative alle elezioni comunali; - della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo della provincia, per le azioni popolari e le impugnative relative alle elezioni provinciali; - del capoluogo della regione per le azioni popolari e le impugnative relative alle elezioni regionali. |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria. |
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Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria. |
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Contenuto del ricorso |
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Il ricorso deve contenere: 1) indicazione del tribunale; 2) generalità dell’attore e del convenuto; 3) determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione; 6) generalità del procuratore; 7) avvertimento al convenuto in ordine alle conseguenze della costituzione tardiva. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. |
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. |
Il presidente del Tribunale fissa con decreto l’udienza di discussione della causa in via d’urgenza, designando il giudice istruttore. |
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro 10 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza. |
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione. |
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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Non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato |
E’ richiesta l’assistenza del difensore |
Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado. |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se nessuna delle parti compare alla prima udienza ovvero l’attore costituito non compare senza che il convenuto chieda che si proceda in assenza di lui (art. 181, commi 1 e 2, c.p.c.), il giudice fissa una successiva udienza, nella quale – persistendo la mancata comparizione di entrambe le parti, ovvero del ricorrente senza che il convenuto chieda che si proceda – potrà addivenirsi alla cancellazione della causa con immediata estinzione del processo. |
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Mezzi di prova |
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Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà. |
Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto. Si parla di c.d. «istruttoria deformalizzata». |
Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali a-dempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova udienza collegiale di trattazione in via di urgenza. |
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Trattazione |
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All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente. |
Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. |
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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L’ordinanza contiene la pronuncia sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. |
Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. |
La sentenza è depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perché entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile. |
|
L’ordinanza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perché entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per 15 giorni del dispositivo nell'albo dell’ente. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Passa in giudicato se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione. |
L’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello. |
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Spese di giustizia |
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Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria. |
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Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria. |
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Impugnazioni |
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Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale. Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado. |
Per l'appello il rito sommario non trova applicazione; valgono le norme che regolano il processo di appello. Peraltro, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
Contro l’ordinanza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell’ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto quando ha promosso l'azione d’ineleggibilità. L’appello è proposto, a pena di inammissibilità, entro venti giorni dalla comuni-cazione dell’ordinanza, ovvero, per ogni altro cittadino elettore o diretto interes-sato, entro venti giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza medesima nell'albo dell’ente.
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Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata |
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Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro venti giorni dalla sua comunicazione. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso me-desimo, fissa in via di urgenza l’udienza di discussione. Tutti i termini del pro-cedimento sono ridotti alla metà. Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione è data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali. |
La disposizione riconduce al rito sommario di cognizione i giudizi in tema di condizioni di eleggibilità e di compatibilità in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia. Il rito speciale, che può essere attivato da qualsiasi cittadino elettore, è attualmente delineato dagli articoli 44 e 45 della legge n. 18 del 1979[18] (l’art. 33, comma 25, dello schema di decreto provvede al coordinamento della normativa vigente).
Il rinvio al processo sommario è motivato dal fatto che attualmente questo procedimento si svolge in camera di consiglio. La competenza della corte d’appello è confermata, come prescritto dalla delega. Il rito si svolge secondo le norme che disciplinano il primo grado.
Procedimento per le controversie in materia di elezioni per il parlamento europeo (art. 20) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito sommario applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Corte di appello |
Tribunale in composizione monocratica |
Corte di appello (con l’intervento del pubblico ministero) |
- nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione |
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- nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti. |
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Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti. |
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Contenuto del ricorso |
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Il ricorso deve contenere: 1) indicazione del tribunale; 2) generalità dell’attore e del convenuto; 3) determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione; 6) generalità del procuratore; 7) avvertimento al convenuto in ordine alle conseguenze della costituzione tardiva. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. |
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. |
Il presidente della Corte d’appello fissa con decreto l’udienza di discussione della causa in via d’urgenza, designando il giudice relatore. |
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo. I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza. |
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. |
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|
Obblighi del convenuto/opposto |
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La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione. |
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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E’ obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale |
E’ richiesta l’assistenza del difensore |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se nessuna delle parti compare alla prima udienza ovvero l’attore costituito non compare senza che il convenuto chieda che si proceda in assenza di lui (art. 181, commi 1 e 2, c.p.c.), il giudice fissa una successiva udienza, nella quale – persistendo la mancata comparizione di entrambe le parti, ovvero del ricorrente senza che il convenuto chieda che si proceda – potrà addivenirsi alla cancellazione della causa con immediata estinzione del processo. |
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Mezzi di prova |
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Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà. |
Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto. Si parla di c.d. «istruttoria deformalizzata». |
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Trattazione |
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All'udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente. |
Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per Cassazione, devono essere immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione. |
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Passa in giudicato se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione. |
L’ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione, è immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione. |
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Spese di giustizia |
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Gli atti relativi ai procedimenti sono redatti in carta libera e sono esenti dall'obbligo di registrazione e dalle spese di cancelleria. |
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Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria. |
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Impugnazioni |
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Le sentenze pronunciate dalla corte di appello possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d'appello, entro 5 giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza all'udienza pubblica. Il ricorso contenente i motivi deve essere depositato presso la cancelleria della Corte d’appello entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dell'avviso del deposito della sentenza. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa in via di urgenza, l'udienza di discussione. Per quanto qui non disposto, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale. |
Per l'appello il rito sommario non trova applicazione; valgono le norme che regolano il processo di appello. Peraltro, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore ge-nerale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro venti giorni dalla sua comunicazione. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesi-mo, fissa in via di urgenza l’udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale. |
La disposizione riconduce al procedimento sommario il rito speciale attualmente disciplinato dagli articoli da 42 a 46 della legge n. 223 del 1967[19], relativo alle impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale, competente in ogni comune alla tenuta ed all’aggiornamento delle liste elettorali. Il ricorso può essere presentato da qualsiasi cittadino, nonché dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, davanti alla corte d'appello.
Lo schema di decreto conferma la competenza della corte d’appello specificando che si applicano le norme che disciplinano il primo grado. L’art. 33, comma 26, coordina la normativa vigente con la prevista entrata in vigore del decreto legislativo.
Procedimento per l’impugnazione delle decisioni in tema di elettorato attivo (art. 21) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito sommario applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Corte d’appello (intervento del pubblico ministero) |
Tribunale in composizione monocratica |
Corte d’appello (intervento del pubblico ministero) |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Il ricorso deve essere notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati ed alla Commissione elettorale a pena di nullità, entro 20 giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30 se è proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste; entro 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata, negli altri casi. I termini anzidetti sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero. |
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Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30 del DPR 223/1967, quando il ricorrente è lo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il ricorso è proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero. |
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Contenuto del ricorso |
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|
Il ricorso deve contenere: 1) indicazione del tribunale; 2) generalità dell’attore e del convenuto; 3) determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione; 6) generalità del procuratore; 7) avvertimento al convenuto in ordine alle conseguenze della costituzione tardiva. |
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Effetti del ricorso |
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I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti. |
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I ricorsi non hanno effetto sospensivo dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il presidente della Corte d’appello fissa, con decreto, l’udienza di discussione della causa in via d'urgenza. |
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. |
Il presidente della Corte d’appello fissa con decreto l’udienza di discussione della causa in via d’urgenza, designando il giudice relatore. |
Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella cancelleria della Corte di appello entro 10 giorni dalla notifica. Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso è depositato entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione. |
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. |
Il ricorso è notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione elettorale. I termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero. |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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La causa è decisa, senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, |
E’ richiesta l’assistenza del difensore |
Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se nessuna delle parti compare alla prima udienza ovvero l’attore costituito non compare senza che il convenuto chieda che si proceda in assenza di lui (art. 181, commi 1 e 2, c.p.c.), il giudice fissa una successiva udienza, nella quale – persistendo la mancata comparizione di entrambe le parti, ovvero del ricorrente senza che il convenuto chieda che si proceda – potrà addivenirsi alla cancellazione della causa con immediata estinzione del processo. |
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Mezzi di prova |
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Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto. Si parla di c.d. «istruttoria deformalizzata». |
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Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali a-dempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova udienza collegiale di trattazione in via di urgenza. |
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Trattazione |
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La causa è decisa sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali. |
Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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Le sentenze della Corte d'appello sono comunicate immediatamente dalla cancelleria, oltreché al presidente della Commissione elettorale, al sindaco che ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati. |
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Passa in giudicato se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione. |
Il provvedimento che definisce il giudizio è comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati.
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Spese di giustizia |
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Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria. |
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Impugnazioni |
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La sentenza della Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, anche senza ministero di avvocato. Può essere impugnata anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello che ha emesso la decisione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero. Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa. La decisione è immediatamente pubblicata. |
Per l'appello il rito sommario non trova applicazione; valgono le norme che regolano il processo di appello. Peraltro, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
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La disposizione riconduce al rito sommario di cognizione – senza dettare disposizioni specifiche - il procedimento con il quale si richiede la riparazione per l’illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche, previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 259 del 2006[20] (tale disposizione è novellata dall’art. 33, comma 27, dello schema di decreto, con finalità di coordinamento).
L’articolo 4 disciplina la possibilità di ottenere una riparazione a fronte della pubblicazione di dati riservati acquisiti illegalmente. In particolare, laddove siano pubblicati atti o documenti relativi a traffico telefonico o informatico illegalmente formati o acquisiti (ex art. 240, co. 2, c.p.p.), il soggetto cui detti atti o documenti fanno riferimento può promuovere un’azione per ottenere una riparazione. Tale riparazione può essere richiesta ai seguenti soggetti, che risponderanno in solido:
§ l'autore della pubblicazione degli atti;
§ il direttore responsabile;
§ l'editore.
La somma di denaro da corrispondere sarà così determinata: 0,50 euro per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro.
L'azione si prescrive nel termine di 5 anni dalla data della pubblicazione e qualora sia promossa per i medesimi fatti anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta a titolo di riparazione.
Attualmente, l’art. 4 prevede che sulla domanda di riparazione si pronunci il tribunale in composizione monocratica con il rito previsto per i procedimenti cautelari (capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile).
In base agli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies c.p.c., la forma della domanda della cautela è il ricorso, depositato nella cancelleria del giudice competente. Deve contenere:
§ l’individuazione dei presupposti propri del provvedimento cautelare richiesto: periculum in mora e fumus boni iuris;
§ l’indicazione di quale tutela si richiede;
§ l’individuazione del diritto sostanziale (elementi individuatori della proponenda azione per il merito), nel caso in cui il ricorso venga proposto ante causam.
Il legislatore ha operato due scelte di fondo in tema di competenza :
1) generale coincidenza tra giudice cautelare e giudice di merito (ma il giudice di pace non può pronunciarsi in via cautelare e dunque la competenza si sposta al tribunale );
2) normale attribuzione della competenza cautelare ad un giudice monocratico, ma soppressione della competenza del Presidente del tribunale .
A seguito del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente, il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al Presidente del tribunale il quale designa il magistrato a cui è affidata la trattazione del procedimento. Al giudice si aprono due alternative :
1) provvedere solo dopo aver instaurato il contraddittorio : con decreto, il giudice fissa la data dell’udienza in cui le parti dovranno comparire in contraddittorio innanzi a lui. A cura del ricorrente avviene la notifica del ricorso e del decreto. All’udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda.
2) provvedere in assenza di contraddittorio (quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento ). Assunte ove occorra sommarie informazioni, il giudice provvede con decreto motivato. Nello stesso decreto, il giudice fissa :
- l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro massimo 15gg
- un termine non superiore a 8gg per notificare ricorso e decreto
Al termine dell’udienza, il giudice emetterà un’ordinanza che conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto inaudita altera parte.
Contro l’ordinanza pronunciata dal giudice in sede cautelare, si può proporre il reclamo, chiedendo ad un altro giudice il riesame di quelle stesse ragioni di fatto e di diritto . E’ competente :
- il tribunale in sede collegiale, contro il provvedimento cautelare dato dall’tribunale in composizione monocratica;
- la corte d’appello, contro il provvedimento cautelare dato dal tribunale;
- altra sezione della corte d’appello, contro il provvedimento cautelare dato dalla corte d’appello.
Il reclamo deve essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione del provvedimento cautelare con ricorso. Si può sospendere l’efficacia del provvedimento cautelare reclamato solo se esso arreca grave danno per motivi sopravvenuti.
La decisione del reclamo è presa con ordinanza che conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare reclamato, con effetto sostitutivo: il provvedimento cautelare è quello emesso in sede di gravame.
La relazione di accompagnamento dello schema di decreto precisa che «il procedimento è stato assoggettato al rito sommario di cognizione in virtù dei caratteri di semplificazione della trattazione e dell’istruzione della causa, evidenziati dal rinvio, ad opera della normativa previgente, alla di-sciplina del rito cautelare uniforme, nonostante la natura a cognizione piena della controversia, dal che consegue un acquisto netto in termini di garanzie, e coerenza con una delibazione su diritti».
La disposizione riconduce al procedimento sommario di cognizione il giudizio di impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai, che attualmente segue la disciplina del rito camerale.
Si ricorda che il potere disciplinare, rispetto alle funzioni svolte dai notai, è previsto e disciplinato dalla legge notarile (legge n. 89 del 1913, come modificata dal decreto legislativo n. 249 del 2006), che lo affida ad un collegio di disciplina, presieduto da un magistrato, le cui decisioni sono reclamabili in Corte di appello (cfr. artt. 158 e seguenti, poi novellati dall’art. 33, comma 28 dello schema di decreto).
Il procedimento è ricondotto al rito sommario di cognizione in attuazione dell’art. 54, comma 4, lett. b, n. 2, della legge delega[21]. L’autorità giudiziaria competente è individuata nella Corte d’appello che si pronuncia in unico grado di merito; per questo si applicano per espressa previsione dell’art. 23 le norme che disciplinano il primo grado (comma 3).
Procedimento per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (art. 23) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito sommario applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Corte d’appello (interviene il PM) |
Tribunale in composizione monocratica |
Corte d’appello (interviene il PM) |
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del distretto nel quale ha sede la Commissione; - del distretto in cui è ubicata la sede della Commissione più vicina, per i provvedimenti disciplinari pronunciati in via cautelare dalla corte di appello. |
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- del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato; - del distretto in cui è ubicata la sede della Commissione più vicina, per i provvedimenti disciplinari pronunciati in via cautelare dalla corte di appello. |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Il reclamo avverso il provvedimento disciplinare va proposto nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito. Il reclamo avverso i provvedimenti cautelari va presentato nel termine di 10 giorni dalla notifica. |
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Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena di decaden-za, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di 6 mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura cautelare va proposto, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. |
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Contenuto del ricorso |
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Il ricorso deve contenere: 1) indicazione del tribunale; 2) generalità dell’attore e del convenuto; 3) determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione; 6) generalità del procuratore; 7) avvertimento al convenuto in ordine alle conseguenze della costituzione tardiva. |
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Effetti del ricorso |
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L'impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende l'esecuzione.
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L'impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende l’efficacia esecutiva. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. |
Il presidente della Corte d’appello fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza e designa il giudice relatore. |
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Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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E’ obbligatorio il patrocinio di avvocato. |
E’ richiesta l’assistenza del difensore
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se nessuna delle parti compare alla prima udienza ovvero l’attore costituito non compare senza che il convenuto chieda che si proceda in assenza di lui (art. 181, commi 1 e 2, c.p.c.), il giudice fissa una successiva udienza, nella quale – persistendo la mancata comparizione di entrambe le parti, ovvero del ricorrente senza che il convenuto chieda che si proceda – potrà addivenirsi alla cancellazione della causa con immediata estinzione del processo. |
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Mezzi di prova |
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Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto. Si parla di c.d. «istruttoria deformalizzata». |
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Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova udienza collegiale di trattazione. |
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Trattazione |
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La corte d'appello decide con sentenza in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ed il dispositivo è reso pubblico mediante lettura. La decisione è depositata nei successivi trenta giorni in cancelleria e le parti sono immediatamente avvisate dal cancelliere con biglietto di cancelleria |
Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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L’ordinanza contiene la pronuncia sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile. |
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Passa in giudicato se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione. |
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Impugnazioni |
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Contro la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura civile. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel termine di un anno dal deposito. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti. |
Per l'appello il rito sommario non trova applicazione; valgono le norme che regolano il processo di appello. Peraltro, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
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Lo schema di decreto legislativo riconduce al rito sommario di cognizione il procedimento per l’impugnazione delle decisioni rese in sede disciplinare dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, che attualmente seguono il rito in camera di consiglio.
Si ricorda che l’art. 60 della legge n. 69 del 1963[22] attribuisce al Consiglio nazionale la competenza in materia di ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli dell’Ordine.
Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.
Le deliberazioni del Consiglio nazionale devono essere motivate e sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.
In base all’art. 63 della legge professionale, le deliberazioni del Consiglio nazionale possono essere impugnate innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto. Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla Corte d'appello. Sia presso il tribunale sia presso la Corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della Corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'ordine.
Il procedimento è ricondotto al rito sommario di cognizione in attuazione dell’art. 54, comma 4, lett. b, n. 2, della legge delega[23].
Procedimento per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei giornalisti (art. 24) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito sommario applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Tribunale in composizione collegiale |
Tribunale in composizione monocratica |
Tribunale in composizione collegiale (al giudizio partecipa il PM) |
- del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta. |
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- del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta. |
Sia presso il tribunale sia presso la Corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della Corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati. |
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Sia presso il tribunale sia presso la corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati. |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Il ricorso è proposto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. |
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Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. |
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Contenuto del ricorso |
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Il ricorso deve contenere: 1) indicazione del tribunale; 2) generalità dell’attore e del convenuto; 3) determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione; 6) generalità del procuratore; 7) avvertimento al convenuto in ordine alle conseguenze della costituzione tardiva. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. |
Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza e designa il giudice istruttore . |
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Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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E’ richiesta l’assistenza del difensore |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se nessuna delle parti compare alla prima udienza ovvero l’attore costituito non compare senza che il convenuto chieda che si proceda in assenza di lui (art. 181, commi 1 e 2, c.p.c.), il giudice fissa una successiva udienza, nella quale – persistendo la mancata comparizione di entrambe le parti, ovvero del ricorrente senza che il convenuto chieda che si proceda – potrà addivenirsi alla cancellazione della causa con immediata estinzione del processo. |
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Mezzi di prova |
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Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto. Si parla di c.d. «istruttoria deformalizzata». |
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Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali a-dempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova udienza collegiale di trattazione. |
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Trattazione |
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Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in Camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. |
Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. |
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti. |
L’ordinanza contiene la pronuncia sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. |
L’ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deli-berazione impugnata ed è notificata a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Passa in giudicato se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione. |
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Impugnazioni |
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Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla Corte d'appello competente per territorio, nel termine di 30 giorni dalla notifica. La Corte d'appello provvede, in Camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. Avverso le sentenze della Corte d'appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del Codice di procedura civile. |
Per l'appello il rito sommario non trova applicazione; valgono le norme che regolano il processo di appello. Peraltro, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
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Lo schema di decreto legislativo riconduce al rito sommario di cognizione le seguenti controversie:
§ l’azione civile contro la discriminazione prevista dall’art. 44 del TU immigrazione[24], cui attualmente si applica il rito camerale: si tratta di un’azione che può essere avanzata tanto da un singolo quanto dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a fronte del comportamento di un privato o della PA che produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il giudice potrà, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. Tale disposizione è poi novellata con finalità di coordinamento dall’art. 33, comma 30.
La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale del luogo di domicilio dell'istante. Il tribunale, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
Il giudice provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
Nei casi di urgenza il tribunale provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a 15 giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a 8 giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile (presunzione semplice).
Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica, è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applica il rito in camera di consiglio.
§ L’azione per il riconoscimento delle discriminazioni a causa di razza o origine etnica previste dall’art. 4 del decreto legislativo n. 215 del 2003[25], che attualmente è decisa applicando la procedura definita dall’art. 44 del TU immigrazione (v. sopra), cui si aggiunge però un tentativo di conciliazione, nelle forme disciplinate dal rito del lavoro. L’art. 4 del d.lgs. n. 215/2003 è poi novellato con finalità di coordinamento dall’art. 33, comma 31.
In particolare, in questo procedimento, sono legittimati ad agire, in forza di delega rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco tenuto dal governo. Inoltre, quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione.
Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
Il giudice, inoltre, deve tenere conto, al fine della liquidazione del danno, se l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.
§ L’azione di riconoscimento delle discriminazioni dirette o indirette a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale, prevista dall’art. 4 del decreto legislativo n. 216 del 2003[26], che attualmente è decisa applicando la procedura definita dall’art. 44 del TU immigrazione (v. sopra), cui si aggiunge però un tentativo di conciliazione, nelle forme disciplinate dal rito del lavoro. L’art. 4 del d.lgs. n. 216/2003 è poi novellato con finalità di coordinamento dall’art. 33, comma 32.
In particolare, in questo procedimento, sono legittimati ad agire, in forza di delega rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso. Inoltre, quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione.
Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.
§ L’azione di riconoscimento delle discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità prevista dall’art. 3 della legge n. 67 del 2006[27]. Anche questo procedimento si svolge attualmente in base al rito definito dall’art. 44 del TU immigrazione (v. sopra). L’art. 3 della legge n. 67/2006 è poi novellato con finalità di coordinamento dall’art. 33, comma 33.
In particolare, con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.
§ L’azione per il riconoscimento delle discriminazioni per ragioni di sesso nell’accesso a beni e servizi prevista dall’art. 55-quinquies del Codice delle pari opportunità[28]. Tale disposizione è poi novellata, con finalità di coordinamento, dall’art. 33, comma 34 dello schema di decreto.
Tale disposizione prevede che il giudice possa, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. Il giudice può ordinare al convenuto di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
Sono legittimati ad agire, oltre al diretto interessato, anche le associazioni e gli enti inseriti in apposito elenco purché vi sia una delega rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del Tribunale del luogo di domicilio dell'istante che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. La domanda può essere proposta anche dopo la cessazione del rapporto nel quale si ritiene si sia verificata la discriminazione, salvi gli effetti della prescrizione.
Il presidente del Tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. Quando il ricorrente deduce in giudizio elementi di fatto idonei a presumere la discriminazione, spetta al convenuto l'onere di provare che non vi è stata la violazione.
Il giudice provvede con ordinanza, immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda. Nei casi di urgenza il giudice provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tale caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a 15 giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a 8 giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
Contro l'ordinanza del giudice è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento, nel termine di 15 giorni dalla notifica dello stesso. Si applicano le disposizioni sul rito in camera di consiglio.
Con la decisione che definisce il giudizio, il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
Si osserva che la disciplina dei procedimenti speciali in tema di discriminazioni non è uniforme, pur presentando molti caratteri simili. Di seguito nella prima colonna si riportano le caratteristiche principali e comuni del rito attuale.
Procedimento in materia di discriminazione (art. 25) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito sommario applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Tribunale in composizione monocratica |
Tribunale in composizione monocratica |
Tribunale in composizione monocratica |
- del luogo di domicilio dell’istante |
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§ del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Contenuto del ricorso |
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Il ricorso deve contenere: 1) indicazione del tribunale; 2) generalità dell’attore e del convenuto; 3) determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione; 6) generalità del procuratore; 7) avvertimento al convenuto in ordine alle conseguenze della costituzione tardiva. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. |
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Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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Le parti possono stare in giudizio personalmente[29]. |
E’ richiesta l’assistenza del difensore |
Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se nessuna delle parti compare alla prima udienza ovvero l’attore costituito non compare senza che il convenuto chieda che si proceda in assenza di lui (art. 181, commi 1 e 2, c.p.c.), il giudice fissa una successiva udienza, nella quale – persistendo la mancata comparizione di entrambe le parti, ovvero del ricorrente senza che il convenuto chieda che si proceda – potrà addivenirsi alla cancellazione della causa con immediata estinzione del processo. |
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Mezzi di prova |
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Il tribunale, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile (presunzione semplice). |
Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto. Si parla di c.d. «istruttoria deformalizzata». |
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Trattazione |
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Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. |
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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Il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento. |
L’ordinanza contiene la pronuncia sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. |
Con l’ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedi-mento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della di-scriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l’ente collettivo ricorrente. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l’atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto le-so volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale. |
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Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. |
In caso sia accertata la discriminazione da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, il giudice dà immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione dei benefici, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. |
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Dell’ordinanza è data comunicazione nei casi previsti dall’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 e dall’articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. |
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L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Passa in giudicato se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione. |
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Impugnazioni |
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Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica, è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applica il rito in camera di consiglio. |
Per l'appello il rito sommario non trova applicazione; valgono le norme che regolano il processo di appello. Peraltro, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
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Per quanto riguarda la semplificazione dei procedimenti in materia di discriminazioni, si osserva:
§ che vengono ricondotti al procedimento sommario di cognizione in quanto già attualmente si tratta di riti caratterizzati da una cognizione sommaria (perché superficiale) dei fatti dedotti a fondamento della domanda, che ha indotto la giurisprudenza di legittimità ad inquadrare tale procedimenti nell’ambito degli strumenti di tutela cautelare. Peraltro la relazione illustrativa puntualizza che «come già evidenziato da una parte della dottrina – quello disciplinato dall’articolo 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è un vero e proprio procedimento speciale (semplificato) di cognizione su diritti, suscettibile di concludersi con un provvedimento idoneo alla formazione del giudicato»;
§ che lo schema di decreto non disciplina l’appello rispetto alla decisione del tribunale (come invece fanno attualmente il comma 6 dell’art. 44 del TU immigrazione e il comma 6 dell’art. 55-quinquies del Codice delle pari opportunità). Questo, unitamente al rinvio al rito sommario rende più problematico l’appello rispetto a quanto non sia oggi (in quanto le disposizioni abrogate dallo schema attualmente prevedono che in sede di impugnazione si applichi il procedimento camerale);
§ che l’articolo 33, comma 30 dello schema di decreto legislativo coordina il testo dell’art. 44 del TU immigrazione con l’entrata in vigore del decreto di semplificazione dei riti intervenendo anche sul comma 1 dell’art. 44 per ampliare il catalogo delle possibili discriminazioni: se attualmente il TU fa riferimento a «una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», il nuovo comma 1 prevede «una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi».
§ che l’articolo 33, comma 30 dello schema prevede – tra l’altro - l’abrogazione del comma 5 dell’art. 44, ai sensi del quale «Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto». Si osserva che questa disposizione non è stata inserita nella procedura definita dall’art. 25 e che effetti analoghi non potranno essere raggiunti dall’applicazione del rito sommario. Peraltro, la relazione illustrativa afferma che tale effetto potrà essere conseguito attivando contestualmente la procedura di cui all’art. 700 c.p.c. e dunque la tutela cautelare.
La disposizione riconduce al rito sommario i seguenti procedimenti, attualmente governati dal rito camerale:
- il procedimento attraverso il quale il debitore protestato può impugnare il provvedimento che gli nega la riabilitazione;
- il procedimento attraverso il quale chiunque può sporgere reclamo contro il decreto di riabilitazione.
Entrambi i procedimenti sono disciplinati dall’art. 17 della legge n. 108 del 1996[30], il cui testo è coordinato dall’art. 33, comma 35 dello schema in esame.
In particolare, l’articolo 17 prevede che il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subìto ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto[31].
La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato, corredata dai documenti giustificativi.
Contro il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro 10 giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.
Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile da chiunque vi abbia interesse entro 10 giorni dalla pubblicazione. Anche il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo deve essere pubblicato sul bollettino dei protesti cambiari.
Lo schema di decreto, nel confermare la competenza della Corte d’appello precisa che il giudizio è regolato dalle norme che disciplinano il primo grado (e dunque è possibile applicare il rito sommario).
Procedimento in materia di riabilitazione del debitore protestato (art. 26) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito sommario applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Corte d’appello |
Tribunale in composizione monocratica |
Corte di appello |
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Atto introduttivo |
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Reclamo |
Ricorso |
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Termini del ricorso |
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Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento del Tribunale ovvero entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione |
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Il ricorso va proposto, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione ovvero entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione. |
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Contenuto del ricorso |
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Il ricorso deve contenere: 1) indicazione del tribunale; 2) generalità dell’attore e del convenuto; 3) determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione; 6) generalità del procuratore; 7) avvertimento al convenuto in ordine alle conseguenze della costituzione tardiva. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. |
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Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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E’ richiesta l’assistenza del difensore |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se nessuna delle parti compare alla prima udienza ovvero l’attore costituito non compare senza che il convenuto chieda che si proceda in assenza di lui (art. 181, commi 1 e 2, c.p.c.), il giudice fissa una successiva udienza, nella quale – persistendo la mancata comparizione di entrambe le parti, ovvero del ricorrente senza che il convenuto chieda che si proceda – potrà addivenirsi alla cancellazione della causa con immediata estinzione del processo. |
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Mezzi di prova |
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Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto. Si parla di c.d. «istruttoria deformalizzata». |
Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali a-dempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova udienza collegiale di trattazione. |
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Trattazione |
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Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. |
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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L’ordinanza contiene la pronuncia sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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Il provvedimento della Corte d’appello è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari |
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Passa in giudicato se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione. |
Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari. |
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Impugnazioni |
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Per l'appello il rito sommario non trova applicazione; valgono le norme che regolano il processo di appello. Peraltro, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
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Con disposizione molto scarna, l’art. 30, comma 6, del TU immigrazione prevede che contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato possa presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede.
Il tribunale provvede, sentito l'interessato, ed applicando il rito in camera di consiglio, con decreto.
Se il decreto accoglie il ricorso, può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.
Tale procedimento – proprio perché attualmente trattato in camera di consiglio - è ricondotto dallo schema di decreto legislativo in ossequio all’art. 54, comma 4, lett. b, n. 2, al rito sommario di cognizione.
Art. 54 (Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili), comma 2, lett. b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile: […] 2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’ articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario.
L’art. 33, comma 36, dello schema di decreto legislativo sostituisce l’art. 30, comma 6 del TU immigrazione coordinandolo con le previsioni dell’articolo 27.
Procedimento in materia di opposizione ai provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare (art. 27) |
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Attuale disciplina |
Disposizioni del rito sommario applicabili |
Deroghe al rito base |
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Autorità competente |
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Tribunale in composizione monocratica |
Tribunale in composizione monocratica |
Tribunale in composizione monocratica |
- del luogo in cui il ricorrente ha la residenza |
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§ del luogo in cui il ricorrente ha la residenza |
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Atto introduttivo |
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Ricorso |
Ricorso |
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Contenuto del ricorso |
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Il ricorso deve contenere: 1) indicazione del tribunale; 2) generalità dell’attore e del convenuto; 3) determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione; 6) generalità del procuratore; 7) avvertimento al convenuto in ordine alle conseguenze della costituzione tardiva. |
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Fissazione dell’udienza e notifiche |
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Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. |
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Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. |
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Obblighi del convenuto/opposto |
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Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. |
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Difesa e rappresentanza in giudizio |
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E’ richiesta l’assistenza del difensore |
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Obblighi di comparizione delle parti |
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Se nessuna delle parti compare alla prima udienza ovvero l’attore costituito non compare senza che il convenuto chieda che si proceda in assenza di lui (art. 181, commi 1 e 2, c.p.c.), il giudice fissa una successiva udienza, nella quale – persistendo la mancata comparizione di entrambe le parti, ovvero del ricorrente senza che il convenuto chieda che si proceda – potrà addivenirsi alla cancellazione della causa con immediata estinzione del processo. |
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Mezzi di prova |
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Il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto. Si parla di c.d. «istruttoria deformalizzata». |
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Trattazione |
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Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. |
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Contenuto del provvedimento che definisce il rito |
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Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. |
L’ordinanza contiene la pronuncia sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. |
L’ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. |
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Effetti del provvedimento che definisce il rito |
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L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Passa in giudicato se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione. |
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Spese di giustizia |
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Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. |
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Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. |
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Impugnazioni |
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Per l'appello il rito sommario non trova applicazione; valgono le norme che regolano il processo di appello. Peraltro, nel giudizio di appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. |
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Il Capo IV dello schema di decreto legislativo riconduce al rito ordinario di cognizione i seguenti 5 procedimenti speciali:
§ controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 28)
§ procedimento in materia di opposizione a procedura coattiva per la ri-scossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (art. 29)
§ controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità (art. 30)
§ controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento (art. 31)
§ controversie in materia di liquidazione degli usi civici (art. 32).
Si tratta di procedimenti rispetto ai quali già attualmente si applicano le regole generali del codice di procedura civile; procedimenti rispetto ai quali il Governo non ha dunque potuto ritenere sussistenti i presupposti per il trasferimento a riti semplificati. Si ricorda, infatti, che l’art. 54, comma 4 della delega consente il passaggio al rito del lavoro solo per i «procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione» e il passaggio al rito sommario solo per «i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa».
Prima di analizzare le attuali caratteristiche salienti dei riti speciali, confrontandole con le novità disposte dallo schema di decreto legislativo, pare opportuno ricordare, in estrema sintesi, le caratteristiche del rito ordinario di cognizione, cui il decreto legislativo rinvia integralmente.
Il processo ordinario di cognizione è regolato dalle norme del Libro II (Del processo di cognizione) del codice di procedura civile. In particolare, i titoli I e III, cui fa riferimento lo schema di decreto legislativo, sono relativi al procedimento davanti al tribunale ed alle impugnazioni.
Il procedimento davanti al tribunale è caratterizzato da tre fasi.
Questa fase ha lo scopo di proporre la domanda con l'atto di citazione a comparire a udienza fissa, di farla conoscere al giudice mediante la costituzione delle parti in giudizio e di designare il giudice che dovrà occuparsi della fase successiva
Colui che intende proporre la domanda al Tribunale dovrà, con l’assistenza di un procuratore, stendere l'atto di citazione, in cui viene esposta in tutti i suoi aspetti la domanda dell'attore, e si invita il convenuto a comparire davanti al giudice per difendersi. L'atto di citazione non si rivolge soltanto al convenuto, ma anche al giudice, il quale ne verrà a conoscenza al momento della costituzione delle parti in giudizio. I requisiti fondamentali dell'atto di citazione sono (art. 163 c.p.c.):
1) indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta (viene così individuato il giudice al quale si propone la domanda);
2) nome, cognome e residenza dell'attore; nome, cognome e residenza o domicilio o dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li assistono;
3) determinazione della cosa che è oggetto della domanda;
4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
5) indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi, e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6) nome e cognome del procuratore e indicazione della procura;
7) indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, l'invito al convenuto di costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nelle forme stabilite dalla legge oppure di 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e l'invito a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato. Tale atto contiene anche l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica l'impossibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali e le eventuali chiamate di terzo. L'attore pone così il convenuto nella possibilità, se vuole, di difendersi rispettando il principio del contraddittorio.
L'atto di citazione, sottoscritto dal procuratore, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale dovrà provvedere alla notifica. La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto qualcuno dei requisiti elencati sopra, ai numeri 1, 2, 3; o se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge; o se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. Tale nullità sarà rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si sia costituito in giudizio: la costituzione del convenuto, infatti, sana ogni vizio della citazione in quanto si è comunque raggiunto lo scopo di informare il convenuto (art. 291 c.p.c.). Qualora il convenuto non si costituisca, il giudice fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione.
Entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, o entro 5 giorni nel caso di abbreviazione di termini, l'attore deve costituirsi in giudizio tramite il procuratore o personalmente (nei casi consentiti dalla legge), depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo, contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
Concretamente, la costituzione non è altro che il deposito del fascicolo nelle mani del cancelliere, quale organo che ha la funzione di recepire gli atti rivolti al giudice. Il fascicolo deve essere diviso in due sezioni: la prima comprende gli atti di causa e cioè, inizialmente, l'originale della citazione e la procura al difensore (v. procura alle liti); successivamente, nel corso del processo, si aggiungono memorie, comparse conclusionali e sentenze. La seconda sezione del fascicolo contiene i documenti prodotti dall'attore a sostegno delle proprie domande (artt. 72 e 74 disp. att c.p.c.). Le eventuali irregolarità della costituzione devono essere fatte valere dalla controparte, o rilevate d'ufficio dal giudice, solo nella prima udienza.
Il convenuto deve costituirsi in giudizio tramite il procuratore o personalmente (nei casi consentiti dalla legge), almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, o almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione di termini, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si ha l'estinzione del processo per inattività delle parti (art. 171 c.p.c.). Se invece una delle parti si è costituita entro il termine assegnatole, l'altra può costituirsi successivamente fino alla prima udienza «ma resta ferma per il convenuto la decadenza della possibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali». La parte che non si costituisce neppure nella prima udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore.
Questa è la fase nella quale devono essere individuati e chiariti tutti i punti controversi, fornendo la prova della veridicità dei fatti affermati dalle parti a sostegno delle proprie domande con l'attività di istruzione probatoria.
La trattazione è l’attività svolta dalle parti per esporre, completare, sviluppare e difendere le loro ragioni di fatto e di diritto e avviene di fronte al giudice dalla prima udienza a quella di rimessione della causa al collegio. Si svolge oralmente all'udienza sotto la direzione del giudice che può autorizzare le parti a dettare le proprie deduzioni e dichiarazioni nel verbale. Il giudice può inoltre autorizzare l'integrazione della trattazione orale con la comunicazione di memorie che verranno scambiate fra le parti e può, in questa fase, sollevare questioni rilevabili d'ufficio, chiedere chiarimenti ai difensori delle parti e interrogare liberamente le parti sui fatti della causa nonché, quando la natura della causa lo consente, tentare di conciliare; tutti i provvedimenti presi dal giudice in questa fase hanno la forma dell'ordinanza.
È comunque nella fase della trattazione che le parti chiedono l'ammissione delle prove e il giudice, qualora le ritenga rilevanti e ammissibili, ammette i mezzi di prova proposti e ne ordina altri che può disporre d'ufficio.
Sono le parti che devono portare avanti al giudice tutti i mezzi istruttori possibili per sostenere le loro tesi; il giudice infatti non può indagare su fatti non allegati dalle parti. Le prove acquisite devono essere valutate dal giudice, a meno che la valutazione della prova non sia predeterminata dalla legge (cosiddetta prova legale: giuramento, confessione, atto pubblico e scrittura privata riconosciuta); in questi casi infatti, eccezionali e tassativi, il giudice non può che ritenere veri i fatti che risultano da queste prove, a prescindere dal suo convincimento (art. 116 c.p.c.).
Il giudice, terminata la fase istruttoria, fa precisare le conclusioni alle parti, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e quindi deposita la sentenza in cancelleria entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Per le cause per cui è invece competente il collegio, il giudice istruttore gli rimette la causa e sarà il collegio (di cui il giudice stesso fa parte) a decidere e a depositare la sentenza in cancelleria.
Quando la decisione appartiene al tribunale in composizione monocratica, il giudice fa precisare le conclusioni alle parti, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e quindi emette la sentenza, che deve essere depositata in cancelleria entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. L'udienza di discussione avviene solo se una delle parti la richiede: il giudice fisserà tale udienza dopo lo scambio delle sole comparse conclusionali e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito di tali comparse; la sentenza sarà depositata in cancelleria entro i 30 giorni successivi.
Quando la decisione è invece del collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Ciascuna delle parti, nel momento in cui precisa le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In questo caso la richiesta deve essere proposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente fissa con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro 60 giorni. Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i 60 giorni successivi. La parte che chiede la discussione deve presentare una doppia istanza: una rivolta al giudice istruttore, l'altra al collegio. (art. 275 c.p.c.).
Diversamente da quanto fatto per i riti del lavoro e sommario di cognizione, il decreto legislativo non circoscrive il rinvio al rito ordinario a specifiche disposizioni.
La disposizione riconduce al rito ordinario la procedura attualmente prevista dalla legge n. 164 del 1982[32], per la rettifica di attribuzione di sesso (l’art. 33, comma 37, coordina la legge abrogandone gli articoli 2, 3 e 6, secondo comma).
Si osserva che anche l’art. 4 della legge è ora confluito nell’art. 28, comma 6, e pertanto può essere espressamente abrogato.
Già attualmente tale procedimento risulta assoggettato al rito ordinario di cognizione. Lo schema di decreto dunque conferma tale rito base e la competenza del tribunale in composizione collegiale del luogo di residenza dell’attore. L’atto introduttivo non è peraltro più un ricorso bensì una citazione, con i conseguenti obblighi di notifica a carico dell’attore.
Come si evince dal raffronto che segue, alcune disposizioni specifiche non sono state riprodotte (es. possibilità per il giudice di disporre con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato), in quanto si è ritenuto analoghi effetti processuali potessero essere raggiunti ricorrendo alle disposizioni del codice di procedura civile.
Normativa vigente |
Schema di decreto legislativo |
L. 14 aprile 1982, n. 164 |
Art. 28 |
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1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 sono regolate dal rito ordinario di cognizione ove non diversamente disposto dal presente articolo. |
Art. 1. La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. |
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L’art. 33, comma 37 dello schema inserisce dopo il primo comma dell’art. 1 un ulteriore comma 1-bis, con il rinvia alla procedura di cui all’art. 28 dello schema di decreto legislativo. |
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Art. 2. La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore. |
2. Per le cause previste dal presente articolo è competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l’attore. |
Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli. Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile. Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato. |
3. L’atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell’attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero. |
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro. |
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro. |
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Art. 3. Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio. |
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. |
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Art. 4. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. |
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si ap-plicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898. |
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Art. 5. Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome. |
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Art. 6. Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data suddetta. Si applica la procedura di cui al secondo comma dell'articolo 3. |
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Art. 7. L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all'articolo precedente. |
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Il procedimento ricondotto al rito ordinario è attualmente disciplinato dall’art. 3 del R.D. n. 639 del 1910[33], in base al quale il debitore può – entro 30 giorni dalla notificazione dell’ingiunzione di pagamento – presentare ricorso o opposizione al giudice competente (in base agli ordinari criteri di valore della controversie) del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l’ingiunzione.
L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo, con semplice decreto in calce al ricorso.
Lo schema di decreto legislativo, che novella l’art. 3 del TU (si segnala che erroneamente l’art. 33, co. 38 sostituisce tutto l’art. 3. In realtà dovrebbe sostituire il solo comma 1):
§ conferma la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto;
§ rinvia al procedimento ordinario;
La relazione di accompagnamento dello schema di decreto precisa che la riconduzione di questo procedimento al rito ordinario è dovuta alla «scarna disciplina vigente in materia», che «non consente di ritenere che questo procedimento presenti caratteri di concentrazione processuale o di officiosità dell’istruzione, ovvero di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa». Inoltre, la stessa relazione avverte che «sebbene il procedimento in questione appaia richiamare – per certi aspetti – il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, regolato anch’esso dalle norme sul giudizio ordinario di cognizione, va evidenziato che, secondo una giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, che la Corte costituzionale ha ritenuto integrare “diritto vivente” con la sentenza 16 dicembre 1997, n. 452 il procedimento ha natura di giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale, a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale».
§ conferma la possibilità di sospendere l’efficacia esecutiva dell’ingiunzione se l’opposizione è proposta entro 30 giorni dalla notificazione dell’ingiunzione.
Si osserva che il Governo non individua un termine particolare per la presentazione dell’opposizione. L’art. 29 dello schema di decreto non riproduce infatti la disposizione che attualmente fissa in 30 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato il termine per la proposizione dell'opposizione.
Sul punto la relazione illustrativa ha chiarito che «la giurisprudenza di legittimità, sulla base della anzidetta natura di accertamento negativo del credito del giudizio ed in considerazione della assenza di alcuna previsione espressa di una sanzione connessa alla violazione del predetto termine, in base al principio generale espresso dall'articolo 152, comma secondo, del codice di procedura civile, ha costantemente affermato che il decorso del predetto termine preclude unicamente la facoltà di conseguire la sospensione dell'esecuzione in forza dell'ingiunzione, ma non osta alla possibilità di agire anche successivamente per far dichiarare l'insussistenza del credito vantato dall'amministrazione».
Peraltro, l’art. 29, comma 3, connette alla presentazione dell’opposizione entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione un importante effetto: la possibilità per il giudice, se richiesto, di sospendere l’efficacia esecutiva dell’ordine di pagamento.
Lo schema di decreto legislativo riconduce al rito ordinario il procedimento di opposizione alla stima attualmente disciplinato dall’art. 54 del TU sulle espropriazioni (d.lgs. n. 327 del 2001)[34]. L’art. 33, comma 39 dello schema novella conseguentemente il suddetto art. 54, con finalità di coordinamento.
Già attualmente a questo procedimento si applica il rito ordinario; l’art. 54 del d.lgs. n. 327/2001, dispone che:
§ il proprietario espropriato
§ il promotore dell'espropriazione
§ il terzo che ne abbia interesse
possono impugnare davanti alla corte d’appello i seguenti atti:
- gli atti dei procedimenti di nomina dei periti
- gli atti di determinazione dell'indennità
- la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale
- la liquidazione delle spese di stima
e possono comunque chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità.
Il termine per presentare l’opposizione è fissato, a pena di decadenza, in 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. La Corte d’appello competente è quella del distretto in cui si trova il bene espropriato. L’opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.
L’articolo 30 conferma la competenza della corte d’appello
(in grado unico di merito) nel cui distretto si trova il bene, il termine di 30
giorni per la presentazione della citazione e gli obblighi di notifica
attualmente previsti.
Art.
31: Procedimento per le controversie in materia di attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del
riconoscimento
La disposizione riconduce al rito ordinario la procedura prevista dall’art. 67 della legge n. 218 del 1995[35] (conseguentemente novellato dall’art. 33, comma 40 dello schema, con finalità di coordinamento).
Si ricorda che l’articolo 64 della legge di riforma del diritto internazionale privato italiano dispone che la sentenza straniera passata in giudicato (o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione) è riconosciuta in Italia senza il ricorso ad alcun procedimento (è stata eliminata la precedente delibazione). Il successivo art. 67 stabilisce che in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d’Appello del luogo di attuazione l’accertamento dei requisiti del riconoscimento.
La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.
Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
L’articolo 67 prevede in sostanza un’azione di accertamento, attraverso la quale l’autorità giudiziaria deve verificare che il provvedimento straniero soddisfa i requisiti richiesti dagli articoli 64-66 della legge. Peraltro, l’art. 67 non contiene alcun riferimento al procedimento che deve essere seguito in Corte d’appello; la giurisprudenza ha dunque concluso per l’applicazione del rito ordinario.
Lo schema di decreto conferma la competenza della corte d’appello (in grado unico di merito) del luogo di attuazione del provvedimento;
La relazione illustrativa specifica che l’inserimento di questo procedimento tra quelli regolati dal rito ordinario di cognizione è dovuto alla «mancanza di elementi che consentissero di ritenere il procedimento connotato da peculiari caratteri di concentrazione processuale, ovvero di ufficiosità dell'istruzione, né di caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa». Non si può peraltro non rilevare come il rinvio al rito ordinario rischi di appesantire il giudizio di riconoscimento di un provvedimento adottato attraverso le forme ben più spedite della volontaria giurisdizione. Occasione persa!
L’articolo 32 della legge n. 1766 del 1927[36] disciplina il reclamo contro le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici. A tali controversie già attualmente si applica il procedimento ordinario di cognizione, con le particolarità previste dalla legge n. 1978 del 1930[37], in gran parte abrogata dallo schema di decreto in esame.
La normativa vigente prevede che a fronte di decisioni emesse dai commissari regionali per la liquidazione degli usi civili sia possibile presentare un reclamo alla Corte di appello di Roma. Per effetto del D.L..141/1948, peraltro, «le attribuzioni della Corte d'appello di Roma in materia di usi civici sono devolute, per il territorio della Regione siciliana, alla prima sezione della Corte d'appello di Palermo».
Il giudizio ha luogo con l'intervento del Pubblico ministero, il quale vi esercita tutte le facoltà che competono alle parti e prende le sue conclusioni per iscritto. Per la procedura si rinvia alle «norme ordinarie della procedura civile», oltre che alla legge del 1927.
Lo schema di decreto legislativo conferma dunque il rito ordinario di cognizione e la competenza della Corte d’appello di Roma; non specificando (come invece accade per altri procedimenti comunque attribuiti alla competenza della corte d’appello) che si applica il rito di primo grado, la disposizione prevede l’applicazione delle disposizioni del rito ordinario relative al procedimento di impugnazione (artt. 323-408 c.p.c.).
Schema di decreto |
Normativa vigente |
1. L’appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 è regolato dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. |
Già attualmente, il terzo comma dell’art. 3 della legge 1978/1930 prevede che «Si osservano nel giudizio le norme ordinarie della procedura civile e quelle stabilite nella legge 16 giugno 1927, n. 1766 , e nel regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332 , in quanto non siano modificate dalle disposizioni seguenti». |
2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari regionali delle restanti regioni. |
Il primo comma dell’art. 32 della legge 1766/1927 dispone che contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione degli usi civici e la rivendicazione delle terre è ammesso il reclamo alle Corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte. Questa disposizione è novellata dall’art. 33, comma 41, lett. a) dello schema che rinvia per queste controversie genericamente all’autorità giudiziaria ordinaria, e più specificamente a quanto stabilito dall’art. 32 dello schema. Il primo comma dell’art. 3 della legge 1978/1930 individua nella Corte d’appello di Roma l’autorità giudiziaria competente a decidere i reclami contro le decisioni dei commissari. Il DL 141/1948 ha devoluto alla prima sezione della Corte d'appello di Palermo la competenza per il territorio della Regione Sicilia. |
3. L’appello è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. |
Il secondo comma dell’art. 32 della legge 1766/1927 già attualmente prevede che il reclamo vada proposto entro 30 giorni dalla data di notificazione. |
4. L’appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie può essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente all’impugnazione di questa. |
Il terzo comma dell’art. 32 della legge 1766/1927 dispone che «Il reclamo contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa». |
5. L’atto di citazione è notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero. |
Il primo comma dell’art. 4 della legge 1078/1930 già attualmente
prevede che il reclamo debba essere notificato «a tutti coloro che hanno
interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata». |
6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti gli atti istruttori compiuti nella causa. La sentenza che definisce il giudizio è comunicata, a cura della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. |
Il primo comma dell’art. 5 della legge 1078/1930 contiene un primo periodo identico. Il secondo comma dell’art. 7 della legge 1078/1930 prevede la comunicazione della sentenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. |
Lo schema di decreto (art. 33, comma 41, lett. b) prevede l’abrogazione dei commi dal secondo al quinto dell’art. 32 della legge n. 1766 del 1927. In particolare, i commi quarto e quinto dispongono: «Quando la Corte di appello riformando la sentenza del commissario, non decida definitivamente in merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al commissario.
Le Corti di appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate quando ravvisino che possano derivarne gravi danni».
Si tratta di disposizioni che, pur non confluite nel rito disciplinato dall’art. 32 dello schema, possono essere abrogate in quanto gli stessi obiettivi possono essere raggiunti con il rinvio al procedimento ordinario di cognizione.
Lo schema in esame (art. 33, comma 42) prevede anche l’abrogazione degli articoli da 2 a 8 della legge n. 1078 del 1930; si tratta in generale di norme di procedura sostanzialmente confluite nel nuovo art. 32 dello schema di decreto legislativo, con l’eccezione dell’articolo 2 della legge, relativo alla notificazione della decisione dei commissari regionali e dunque alla fase immediatamente antecedente all’appello.
[1] Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 281 del 2010, che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del terzo periodo del presente comma nella parte in cui stabilisce la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice.
[2] Legge 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
[3] L. 2 marzo 1963, n. 320, Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.
[4] Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
[5] La Corte di Cassazione ha infatti affermato che «Lo speciale procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato, di cui agli artt.. 28 e seguenti della legge n. 794 del 1942, non è esperibile dinanzi alla Corte di cassazione, nemmeno nel caso in cui gli onorari di cui si chiede il pagamento siano dovuti per il patrocinio dinanzi alla Corte stessa, attesa l'incompatibilità strutturale tra il giudizio di cassazione, nel quale non è concepibile alcuna attività istruttoria, ed il suddetto procedimento, nel quale invece può rendersi necessaria l'acquisizione di prove. Pertanto, per l'attività svolta dall'avvocato dinanzi alla Corte di cassazione il ricorso suddetto va proposto a pena d'inammissibilità: (a) in caso di cassazione senza rinvio o di mancata riassunzione del giudizio di rinvio, dinanzi al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; (b) nel caso di cassazione con rinvio seguita da riassunzione del giudizio, dinanzi al giudice di rinvio» (cfr. Sez. III, Ord. n. 20930 del 01-08-2008).
[6] Se il giudizio si è articolato in più gradi, per un’isolata giurisprudenza di legittimità, sarebbe competente funzionalmente a provvedere, in relazione a ciascun grado, solo il giudice rispettivamente adito in quella sede. Per la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, invece, la domanda potrebbe anche essere cumulativamente proposta al giudice che ha deciso per ultimo la causa.
[7] D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
[8] Egli conserverà il diritto al soggiorno anche laddove sia temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio ovvero in stato di disoccupazione involontaria ovvero segua un corso di formazione professionale.
[9] D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[10] D.L. 23 giugno 2011, n. 89, Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.
[11] D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Nella terminologia comunitaria, la protezione internazionale comprende sia il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, sia la protezione sussidiaria, prevista per coloro che, pur non avendo i requisiti necessari per essere riconosciuti rifugiati, non possono comunque essere rimpatriati perchè esposti a gravi rischi.
[12] Art. 54 (Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili), comma 2, lett. b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile: […] 2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’ articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario.
[13] L. 13 maggio 1978, n. 180, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
[14] D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
[15] L. 23 dicembre 1966, n. 1147, Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.
[16] L. 17 febbraio 1968, n. 108, Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.
[17] D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
[18] L. 24 gennaio 1979, n. 18, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
[19] D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
[20] D.L. 22 settembre 2006, n. 259, Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 20 novembre 2006, n. 281.
[21] Art. 54 (Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili), comma 2, lett. b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile: […] 2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’ articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario.
[22] L. 3 febbraio 1963, n. 69, Ordinamento della professione di giornalista.
[23] Art. 54 (Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili), comma 2, lett. b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile: […] 2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’ articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario.
[24] D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[25] D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
[26] D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
[27] L. 1 marzo 2006, n. 67, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.
[28] D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.
[29] Questa possibilità non è prevista da tutti i riti speciali in esame, ma solo da quello definito dal TU immigrazione (art. 44) e dal Codice delle pari opportunità (art. 55-quinquies).
[30] L. 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura.
[31] Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.
[32] L. 14 aprile 1982, n. 164, Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.
[33] R.D. 14 aprile 1910, n. 639, Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
[34] D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
[35] L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
[36] L. 16 giugno 1927, n. 1766, Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751.
[37] L. 10 luglio 1930, n. 1078, Definizione delle controversie in materia di usi civici.