Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del DM n. 82/2009 riguardante gli alimenti per lattanti - Schema di D.Lgs. n. 242 (art. 1. co. 3 e art. 3, L. n. 88/2009) Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 225 | ||||
Data: | 04/10/2010 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
Altri riferimenti: |
|
4 ottobre 2010 |
|
n. 225/0 |
|
|
|
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del DM n. 82/2009 riguardante gli alimenti per lattantiSchema di D.Lgs. n. 242
|
|||
Numero dello schema di decreto legislativo |
242 |
Titolo |
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e all’esportazione presso Paesi terzi |
Norma di delega |
Art. 1, co. 1, e art. 3 L. 7 luglio 2009, n. 88 |
Numero di articoli |
11 |
Date: |
|
presentazione |
14 settembre 2010 |
assegnazione |
14 settembre 2010 |
termine per l’espressione del parere |
24 ottobre 2010 |
termine per l’esercizio della delega |
29 luglio 2011 |
Commissione competente |
II (Giustizia) e XIV (Politiche dell’Unione europea) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) (entro il 4 ottobre 2010) |
Lo schema di decreto, trasmesso nell’esercizio della delega contenuta nell’articolo 3, comma 1, della legge comunitaria 2008, stabilisce il quadro sanzionatorio applicabile alla violazione del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82. Con tale decreto è stata data attuazione alla direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi.
Il decreto ministeriale n. 82 del 2009 stabilisce le prescrizioni relative alla produzione, alla composizione, all'etichettatura, alla pubblicità e alla commercializzazione degli alimenti per lattanti (ovvero del latte artificiale destinato all’alimentazione dei lattanti nei primi sei mesi di vita), e del latte di proseguimento destinato ad essere somministrato a soggetti nella prima infanzia dopo il sesto mese di vita, successivamente all'introduzione di una adeguata alimentazione complementare.
Secondo quanto stabilito dal decreto, formule per lattanti e formule di proseguimento devono essere etichettate seguendo specifiche prescrizioni, e devono inoltre consentire al consumatore di distinguere chiaramente un prodotto dall’altro, per evitare qualsiasi rischio di confusione.
Per quanto riguarda la pubblicità, è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido e gli studi medici, la pubblicità degli alimenti per lattanti. D’altra parte, la pubblicità degli alimenti di proseguimento, al fine di evitare qualunque possibile interferenza negativa con l'allattamento al seno, evidenzia che l'uso del prodotto è indicato su consiglio del medico per lattanti di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte materno.
Il decreto prevede inoltre che il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome promuovano iniziative e campagne sulla corretta alimentazione del lattante, sostenendo e proteggendo la pratica dell'allattamento al seno.
Lo schema di decreto legislativo consta di 11 articoli.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del provvedimento e rinvia al decreto ministeriale per le definizioni.
Gli articoli da 2 a 6 introducono sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti contemplati dal decreto (v. infra); ai sensi dell’articolo 8 gli importi di tali sanzioni sono aggiornati, in base agli indici ISTAT, con cadenza biennale con decreto del Ministro della salute.
Per quanto non previsto dallo schema di decreto, l’articolo 11 richiama la legge n. 689 del 1981, che, in termini generali, disciplina le sanzioni amministrative e la procedura per la loro applicazione.
L’articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo per le iniziative di ricerca e informazione a favore della promozione dell’allattamento al seno. Il Fondo è finanziato con le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto in esame (che vengono quindi versate all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate); con D.M. salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità di destinazione di tali somme.
L’articolo 10 dispone l’abrogazione del decreto legislativo n. 241 del 1996, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del decreto legislativo n. 500 del 1994. Tale ultimo decreto, abrogato dall’articolo 22 del D.M. n. 82 del 2009, conteneva la disciplina previgente in materia di alimenti per lattanti e di proseguimento.
Passando ad un esame più puntuale delle norme sanzionatorie, l’articolo 2 punisce, secondo lo schema seguente, condotte che anche laddove non integrano fattispecie di reato rappresentano comunque la violazione di obblighi di sicurezza nella fabbricazione, commercializzazione o presentazione di alimenti per lattanti o di proseguimento.
Fattispecie |
DM 82/2009 |
Sanzione (€) |
Fabbricazione o commercializzazione di alimenti contenenti sostanze in quantità tali da mettere a rischio la salute di lattanti o bambini (co. 1) |
Art. 3, comma 2 |
da 25.000 a 150.000 |
Commercializzazione o presentazione di prodotti diversi dagli alimenti per lattanti come idonei a soddisfare il fabbisogno nutritivo dei bambini nei primi 6 mesi di vita (co. 2)
|
Art. 4 |
da 10.000 a 60.000 |
Fabbricazione o commercializzazione di alimenti per lattanti con fonti proteiche non consentite, alimenti inidonei o sostanze derivate da OGM (co. 3) |
Art. 5, commi 1, 3 e 4 |
da 20.000 a 100.000 |
Fabbricazione o commercializzazione di alimenti di proseguimento con sostanze derivate da OGM (co. 3, lett. b) |
Art. 5, comma 3 |
da 20.000 a 100.000 |
Fabbricazione o commercializzazione di alimenti di proseguimento con fonti proteiche non consentite o alimenti inidonei (co. 4) |
Art. 5, commi 2 e 4 |
da 12.000 a 72.000 |
Fabbricazione o commercializzazione di alimenti per lattanti in difformità con i criteri di composizione previsti dalla normativa (comma 5) |
Art. 6, commi 1-3 |
Il decreto indica per la medesima condotta due diverse sanzioni pecuniarie |
Fabbricazione o commercializzazione di alimenti di proseguimento in difformità con i criteri di composizione previsti dalla normativa (comma 6) |
Art. 6, commi 4 e 5 |
da 12.000 a 72.000 euro |
Fabbricazione o commercializzazione di alimenti per lattanti o di proseguimento utilizzando sostanze, additivi e residui diversi da quelli consentiti (co. 7) |
Art, 7 |
da 20.000 a 100.000 euro |
Esportazione verso paesi terzi di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non conformi alla normativa (co. 8) |
Art. 18 |
da 20.000 a 100.000 euro |
In base all’articolo 7, se per le fattispecie di cui all’articolo 2 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 7.500 euro, l’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice dispongono l’affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione, con le modalità previste dall’articolo 36 c.p. per la pubblicazione della sentenza di condanna.
L’articolo 3 sanziona secondo lo schema seguente, e sempre che la condotta non costituisca un illecito penale, la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e presentazione degli alimenti per lattanti o di proseguimento.
Fattispecie |
DM 82/2009 |
Sanzione |
Violazione degli obblighi di denominazione di vendita (co. 1) |
Art. 9, commi 1 e 2 |
da 3.000 a 18.000 |
Violazione degli obblighi di etichettatura, di presentazione, di imballaggio (co. 2 e 3) |
Art. 9, commi 3-13 |
da 12.000 a 72.000 |
L’articolo 4 sanziona la violazione degli obblighi in materia di pubblicità degli alimenti per lattanti o di proseguimento.
Fattispecie |
DM 82/2009 |
Sanzione |
Pubblicizzazione di carattere non scientifico di alimenti per lattanti (co. 1) |
Art. 10, comma 1 |
da 15.000 a 90.000 |
Pubblicizzazione a carattere scientifico di alimenti per lattanti, in violazione delle modalità previste dalla normativa (co. 2) |
Art. 10, commi 2 e 3 |
da 15.000 a 90.000 |
Pubblicizzazione di alimenti di proseguimento in violazione delle modalità previste dalla normativa (co. 3) |
Art. 10, comma 5 |
Da 10.000 a 70.000 |
L’articolo 5 sanziona la violazione degli obblighi in materia di commercializzazione, distribuzione di campioni e fornitura di alimenti per lattanti.
Fattispecie |
DM 82/2009 |
Sanzione |
Commercializzazione di un alimento per lattanti in violazione delle disposizioni sulla previa comunicazione al ministero (co. 1) |
Art. 11 |
da 12.000 a 72.000 |
Distribuzione di campioni o impiego di altri mezzi di promozione delle vendite in violazione della normativa (co. 2) |
Art. 12 |
da 12.000 a 72.000 |
Organizzazione di congressi e manifestazioni sull’alimentazione della prima infanzia in violazione della normativa (co. 3) |
Art. 13, comma 3 |
da 15.000 a 90.000 |
Sponsorizzazione di congressi e manifestazioni sull’alimentazione della prima infanzia in violazione della normativa (co. 4) |
Art. 13, comma 4 |
da 15.000 a 90.000 |
L’articolo 6 punisce la violazione degli obblighi di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento ministeriale, in materia di materiale informativo e didattico sugli alimenti per lattanti e di proseguimento, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 a 72.000 euro.
Lo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Al provvedimento è allegato anche il parere della Conferenza Stato-Regioni, favorevole subordinatamente all’accoglimento di alcuni emendamenti allegati al medesimo parere.
Lo schema di decreto è trasmesso nell’esercizio della delega contenuta nell’articolo 3, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (Legge comunitaria 2008). In base a tale disposizione, oggetto della delega è l’adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti.
Posto che l’oggetto della delega è limitato alla definizione del quadro sanzionatorio per la violazione del D.M. n. 82 del 2009, occorre valutare la compatibilità con la norma di delega dell’articolo 9, che istituisce un Fondo per la promozione dell’allattamento al seno.
Il termine per l’esercizio della delega, di due anni dall’entrata in vigore della medesima legge comunitaria, scade il 29 luglio 2011.
I principi e criteri direttivi sono fissati dall’articolo 2, comma 1, lett. c), della legge comunitaria, che fissa limiti all’entità delle sanzioni amministrative e penali irrogabili, rispettati dallo schema di decreto legislativo in esame.
Per quanto riguarda la procedura, in virtù del rinvio all’articolo 1, commi 3 e 8, della legge comunitaria:
§ decorsi 40 giorni senza che sia stato reso il parere parlamentare, il Governo può comunque adottare il decreto;
§ se il Governo non intende conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi e, decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
La base giuridica del provvedimento è ravvisabile nell’art. 117, comma 2, Cost. lett. a) – nella parte relativa ai rapporti dello Stato con l’Unione europea – e l) - giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa.
L’articolo 8 demanda ad un D.M. salute l’aggiornamento dell’importo delle sanzioni. In proposito, occorre valutare l’opportunità di prevedere il concerto del Ministro della giustizia ai fini dell’emanazione del decreto di aggiornamento delle sanzioni.
L’articolo 9 demanda ad un D.M. salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle modalità di destinazione del Fondo per la promozione dell’allattamento al seno.
La disposizione non prevede alcun termine per l’adozione del decreto, né individua criteri per la destinazione del Fondo.
Come precisa l’AIR, destinatari diretti del provvedimento sono gli imprenditori, produttori e distributori e chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti o di proseguimento. Destinatari indiretti sono i lattanti e i bambini tra uno e tre anni.
Si segnala che, probabilmente per un errore materiale, l’illecito consistente nella fabbricazione o commercializzazione di alimenti per lattanti in difformità con i criteri di composizione previsti dalla normativa è punito dall’art. 2, comma 5, con due diverse sanzioni pecuniarie (da euro quindicimila a euro novantamila e, in virtù del richiamo al comma 3, da euro ventimila a euro centomila).
L’articolo 7 prevede la pubblicazione del provvedimento che accerta una delle violazioni di cui all’articolo 2, soltanto nel caso in cui viene applicata una sanzione non inferiore a 7.500 euro. Si segnala tuttavia che tutti gli illeciti contemplati dall’articolo 2 sono puniti con sanzione pecuniaria non inferiore a diecimila euro.
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia |
( 066760-9148 – *st_giustizia@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: gi0461_0.doc