Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
Titolo: | Il contenzioso tra Ungheria ed Unione europea sulle riforme politiche ungheresi | ||||||
Serie: | Note di politica internazionale Numero: 90 | ||||||
Data: | 14/02/2012 | ||||||
Descrittori: |
| ||||||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
SIWEB
n. 90 – 14 febbraio 2012
Il contenzioso tra Ungheria ed Unione europea sulle riforme politiche ungheresi
Il 17 gennaio 2012
Inoltre, il 19 gennaio 2012, il Commissario europeo per la
società della comunicazione Neelie Kroes ha inviato una lettera al governo
ungherese sulla situazione dei media ungheresi, dopo che già nel gennaio del
2011
Sulla situazione politica ungherese cfr. Ungheria Scheda paese sintetica politico-parlamentare (10 gennaio 2012). Sulle riforme costituzionali approvate cfr. box sotto
La nuova Costituzione ungherese
Il nuovo testo della
Costituzione sostituisce integralmente il testo della precedente Costituzione
del 1949. L’Ungheria era infatti il solo paese a non aver adottato un nuovo
testo costituzionale dopo il crollo del Comunismo, mantenendo
Al riguardo si segnala che l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha deciso il 26 marzo 2011 di richiedere un parere sulla nuova Costituzione ungherese alla Commissione di Venezia per l’assistenza costituzionale del Consiglio d’Europa[1].
Nel suo parere del 18 giugno 2011,
Tra le principali innovazioni inserite nel testo costituzionale si segnalano:
l’introduzione di un preambolo che, tra le altre cose, richiama le radici cristiane dello Stato ungherese (“siamo orgogliosi che il nostro re Santo Stefano abbia edificato il nostro Stato su fondamenta solide mille anni fa e abbia reso il nostro paese parte dell’Europa cristiana”).
Art. D delle Disposizioni fondamentali: viene introdotto il riferimento all’ideale dell’unità della nazione ungherese, anche per quanto concerne il “senso di responsabilità dell’Ungheria per il destino degli ungheresi che vivono fuori dai confini dell’Ungheria”.
Al riguardo, si segnala che il ministro degli esteri della Slovacchia, paese con una significativa minoranza ungherese, ha espresso il 12 aprile l’auspicio che l’Ungheria voglia rispettare gli impegni internazionali che, tra le altre cose, affidano la responsabilità per la tutela dei diritti dei componenti delle minoranze etniche agli Stati di residenza. Anche il parere della Commissione di Venezia evidenzia che un’interpretazione estensiva della disposizione potrebbe “danneggiare le relazioni interstatali e creare tensioni interetniche”.
Art. L delle Disposizioni fondamentali: viene introdotto il riferimento alla protezione del matrimonio tra uomo e donna e alla famiglia come base per la sopravvivenza della nazione.
Al riguardo, il parere della Commissione di Venezia sottolinea che la definizione del matrimonio rientra nell’esclusiva competenza dello Stato ungherese e pertanto la disposizione non appare pregiudicare comunque un riconoscimento giuridico delle unioni tra appartenenti allo stesso sesso (riconoscimento peraltro presente, a determinate condizioni, nella legislazione ungherese fin dal 2009).
Art. II: viene inserita la previsione che “la vita del feto sarà protetta dal concepimento”.
Al riguardo, il parere della Commissione di Venezia richiama le
preoccupazioni sollevate in ordine al fatto che tale disposizione potrebbe
essere usata per l’adozione di una legislazione restrittiva in materia di
aborto, fino a prefigurare un divieto totale di aborto anche in caso di seria
minaccia alla salute della madre. In proposito
Art. IX: si afferma che l’Ungheria riconoscerà e difenderà la libertà e la diversità della stampa.
Al riguardo, il parere della Commissione di Venezia ritiene problematica la formulazione della libertà di stampa non come diritto individuale ma come obbligazione dello Stato.
Art. 24: l’articolo aumenta il numero dei componenti della Corte costituzionale
da
Al riguardo il parere della Commissione di Venezia ricorda che l’elezione del presidente della Corte costituzionale da parte di un organo politico è prevista da molte costituzioni; tuttavia l’elezione da parte della Corte medesima appare come una salvaguardia più forte dell’indipendenza della Corte. Con riferimento alla durata del mandato, il parere ritiene che sarebbe stato meglio specificare, a tutela dell’indipendenza della Corte, la non rieleggibilità dei giudici.
Art. 37: viene introdotto un livello massimo del debito pubblico, pari al 50 per
cento del PIL e il divieto di modificare la legge di bilancio in modo da
aumentare il debito dello Stato. L’articolo recepisce anche emendamenti alla Costituzione già
approvati nel novembre 2010 e riguardanti le competenze della Corte costituzionale: in particolare si
prevede che, fino a quando il rapporto tra debito e PIL superi il 50 per cento
del PIL,
Al riguardo, il parere della Commissione di Venezia, riprendendo anche un precedente parere del marzo 2011, esprime il suo rincrescimento per le serie limitazioni delle competenze della Corte costituzionale, che creano l’impressione che l’obiettivo del rispetto del rapporto tra debito e PIL al 50 per cento possa essere considerato così importante da essere raggiunto anche con leggi incostituzionali.
Art. 39-40: viene prevista la necessità di una legge organica (“cardinale”) approvata a maggioranza qualificata dei due terzi per le leggi concernenti le proprietà statali, il debito pubblico e le pensioni; leggi organiche sono previste nel testo anche per altre materie, come la politica giudiziaria (art. 25); il Consiglio del bilancio (art. 44); le forze armate (art. 45); le forze di polizia (art. 46); i diritti delle nazionalità (art. XXIX); la legislazione familiare (art. L).
Al riguardo, il parere della Commissione di Venezia raccomanda la limitazione dei settori nei quali prevedere leggi organiche a quelli per i quali risulti effettivamente opportuna una maggioranza dei due terzi. In particolare, il parere sottolinea che in alcuni casi, come quello della disciplina del potere giudiziario, sarebbe risultato opportuno una più precisa disciplina costituzionale; in altri casi, invece, come la legislazione familiare o quella pensionistica dovrebbe essere lasciate alla legislazione ordinaria e al normale confronto tra maggioranza e opposizione. Il trasferimento di numerose competenze a leggi da approvare con la maggioranza dei due terzi rischierebbe di consentire all’attuale maggioranza politica ungherese (che raggiunge tale soglia cfr. infra¸paragrafo “La situazione politica interna”) di consolidare le proprie preferenze politiche nell’ordine legale-costituzionale del paese, facendo perdere significato alle future elezioni, nel caso queste non determinassero nuove maggioranze parlamentari così ampie.
Art. 41: il mandato del governatore della Banca centrale, nominato dal Presidente della Repubblica, è elevato da sei a nove anni.
E’ stato successivamente approvato, il 30 dicembre 2011, dal Parlamento ungherese un disegno di legge organica in materia di organizzazione della Banca centrale. Al riguardo cfr. infra.
Art. 43: è costituito un Consiglio del bilancio, composto dal governatore della banca centrale, dal presidente della Corte dei conti e da un Presidente nominato per sei anni dal Presidente della Repubblica, che, tra le altre cose, ha un potere di veto sulle modifiche parlamentari alla legge di bilancio, al fine di verificare il rispetto del divieto di aumentare con la legge di bilancio il debito pubblico.
Al riguardo, il parere della Corte costituzionale rileva che il ruolo preminente attribuito al Consiglio di bilancio nell’approvazione del bilancio solleva preoccupazioni alle luce del suo potenziale impatto sul funzionamento della democrazia.
In particolare:
-
la nuova legge sull’ordinamento giudiziario
prevede l’abbassamento dell’età per il pensionamento obbligatorio dei
magistrati da
-
la nuova legge organica in materia di
organizzazione della Banca centrale, tra le altre cose, prevede l’ampliamento
del numero dei membri del consiglio monetario con la possibilità di nominare
ulteriori vicegovernatori della banca e la possibilità di fondere la banca
centrale con l’autorità di vigilanza finanziaria, creando una nuova autorità
nella quale il governatore della banca centrale ungherese assumerebbe
l’incarico di vicepresidente. Si prevede inoltre che un ministro possa
partecipare alle riunioni della nuova autorità e che l’ordine del giorno delle
riunioni di vertice della Banca centrale debba essere trasmesso al governo.
-
la legge sull’istituzione di una nuova agenzia
nazionale sulla protezione dei dati personali, entrata in vigore il 1° gennaio
Il primo ministro ungherese Orban, a seguito dell’apertura delle procedure di infrazione, ha annunciato l’intenzione di apportare modifiche alle leggi sopra richiamate. In base a notizie di stampa, si starebbe ipotizzando di sopprimere la previsione della partecipazione di un membro del governo alle riunioni dell’autorità monetaria centrale; di sopprimere la possibilità per il primo ministro di chiedere le dimissioni del presidente dell’agenzia nazionale per la protezione dei dati personali e di concedere delle deroghe al limite di 62 anni per il pensionamento dei magistrati.
Con riferimento invece alla legge dei media, nel corso di
un’audizione alla Commissione libertà civili del Parlamento europeo del 9
febbraio 2012 il Commissario Kroes, con riferimento alla lettera inviata al
governo ungherese, ha citato come preoccupante la recente perdita della licenza
per alcune frequenze da parte di una radio di opposizione. Klubradio, ed ha
inoltre ricordato che nel dicembre scorso
Giovedì 9 febbraio
Fonti: Library of Congress – Global Legal Monitor; Agence Europe
Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri |
( 06 6760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: es1036inf.doc
[1]