Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Statuto dell'Agenzia Internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) - AC 4624 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 555 | ||||
Data: | 11/10/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
SIWEB
11 ottobre 2011 |
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n. 555/0 |
Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)A.C. 4624Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del disegno di legge di ratifica |
4624 |
Titolo |
Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009 |
Iniziativa |
Governativa |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli del disegno di legge di ratifica |
4 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
19 settembre 2011 |
assegnazione |
6 ottobre 2011 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio, VIII Ambiente e X Attività produttive |
Oneri finanziari |
Si |
L'istituzione dell’Agenzia
internazionale per le energie rinnovabili (International
Renewable Energy Agency IRENA) è avvenuta con
L’Agenzia è sorta a seguito di una forte azione politica su scala internazionale svolta dalla Germania, che ha consultato i principali interlocutori europei e occidentali in ambito G8 e quindi organizzato una serie di incontri preparatori nel corso dei quali si è negoziato il contenuto dello Statuto.
Tra la costituzione (gennaio 2009) e sino alla prima Assemblea di IRENA (aprile 2011) i poteri dell’Agenzia sono stati esercitati ad interim da una Commissione preparatoria aperta a tutti i paesi membri.
Dopo l’entrata in vigore dello Statuto, l’8 luglio 2010, sono stati avviati i lavori preparatori della prima sessione formale dell’Assemblea di IRENA, svoltasi ad Abu Dhabi il 4-5 aprile 2011, che ha segnato la nascita dell’International Renewable Energy Agency e il contestuale venir meno della Commissione preparatoria.IRENA persegue la finalità di ampliare e favorire la diffusione delle energie rinnovabili a livello internazionale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, in chiave sia di reazione alle questioni di sicurezza dell’approvvigionamento energetico, sia di contributo alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) responsabili del cambiamento climatico, sia di supporto a modelli di sviluppo economico sostenibile.
Come viene sottolineato nella relazione illustrativa che accompagna di disegno di legge, l’elemento caratterizzante di IRENA consiste nella sua vocazione universale, che la rende potenzialmente aperta all’adesione di tutti i Paesi della comunità internazionale su base paritaria (ma va sottolineato, in proposito, che ad oggi Brasile, Russia e Cina, tra i principali consumatori di energia - in particolare idrocarburi - non hanno firmato lo Statuto, che l’India, quarto paese BRIC, ha invece sottoscritto e ratificato).
Sebbene IRENA, che ha base ad Abu Dhabi, non persegua dirette finalità di sviluppo industriale, i programmi e gli scambi di informazioni attivati nel suo ambito sono attesi produrre positive ricadute su tale settore.
Lo Statuto, finalizzato a regolare l’organizzazione e le attività di IRENA, alla data del 18 settembre 2011 risulta firmato da 155 membri e ratificato da 85 (84 Stati più l’Unione europea).
Riguardo al contenuto, lo Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili si compone di 20 articoli.
Dopo l’articolo I, relativo all’istituzione dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili IRENA, con l’articolo II vengono delineati gli obiettivi dell’Agenzia che consistono nella promozione dell’utilizzo di tutte le forme di energia rinnovabile considerando sia le priorità nazionali e interne, sia il contributo di tali risorse energetiche alla tutela ambientale.
L’articolo III reca le definizioni di energia rinnovabile (bioenergia, energia geotermica, idraulica, dei mari, solare ed eolica).
Con l’articolo IV si individuano le attività dell’Agenzia, consistenti, tra l’altro, nell’analisi e monitoraggio delle migliori pratiche correnti in relazione all'energia rinnovabile; nella fornitura, a richiesta, di consulenza e assistenza ai paesi membri, anche riguardo il tema dei finanziamenti; nella promozione e sviluppo di capacità e competenze relativi a tale ambito; nella messa a disposizione di interventi di rafforzamento delle capacità; nella promozione della ricerca e nella diffusione di informazioni sullo sviluppo e l'implementazione di standard tecnici nazionali e internazionali in relazione all'energia rinnovabile. L’IRENA, che è incaricata anche di svolgere opera di divulgazione sui temi di competenza, nell’esercizio delle proprie attività è tenuta ad agire in conformità con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite per la promozione della pace e della cooperazione internazionale, nonché in conformità con le politiche ONU a sostegno dello sviluppo sostenibile; l’Agenzia, inoltre, è tenuta ad assegnare le proprie risorse in modo da assicurarne un impiego efficiente e ad operare per stabilire relazioni reciprocamente proficue con le istituzioni e le organizzazioni esistenti, allo scopo di evitare duplicazioni operative. Una relazione annuale sulle proprie attività sarà inviata dall’Agenzia agli Stati membri.
L’articolo V stabilisce che l'IRENA svolga le proprie attività sulla base del programma di lavoro annuale, redatto dal Segretariato, esaminato dal Consiglio e adottato dall'Assemblea.
Ai sensi dell’articolo VI l'ammissione in qualità di membro dell’IRENA è aperta agli Stati membri delle Nazioni Unite e alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che intendano e siano in grado di agire in conformità con gli obiettivi e le attività previste dallo Statuto. Stati ed organizzazioni intergovernative acquisiranno lo status di membri originali dell’Agenzia mediante sottoscrizione dello Statuto e deposito di uno strumento di ratifica; lo status di altro membro è conseguito mediante deposito di uno strumento di adesione.
L’Assemblea di IRENA può concedere lo status di osservatore, con facoltà di partecipare senza diritto di voto, alle sue sessioni pubbliche, a organizzazioni intergovernative e non governative attive nel campo dell'energia rinnovabile, a firmatari che non abbiano ratificato lo Statuto e a richiedenti la cui domanda di ammissione sia stata approvata in conformità con le disposizioni statutarie (articolo VII).
Con l’articolo VIII vengono costituiti come organi principali dell'Agenzia l'Assemblea, il Consiglio e il Segretariato. All'Assemblea e al Consiglio è riconosciuta la facoltà di costituire, con l'approvazione dell'Assemblea, gli organi sussidiari che ritengano necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, in conformità con le norme dello Statuto.
Nella relazione illustrativa viene evidenziata la proposta italiana, avanzata nel corso della fase preparatoria dello Statuto, di costituire un organo sussidiario volto ad assicurare il collegamento permanente con il mondo delle imprese, delle associazioni e dei servizi di settore nella forma di un Industry Advisory Body che assista gli organi statutari con funzioni consultive e di indirizzo.
L’articolo IX riguardal’Assemblea di IRENA, che ne è l’organo supremo e dove sono presenti tutti i Paesi membri con un loro rappresentante dotato di diritto a un voto. L’Assemblea elegge i membri del Consiglio, approva il bilancio e il programma di lavoro dell'Agenzia come trasmessi dal Consiglio e dispone dell’autorità per modificare entrambi; approva eventuali emendamenti allo Statuto; delibera su ogni questione statutaria e sui progetti aggiuntivi dei Paesi membri che non comportino oneri di bilancio; decide questioni procedurali (adozione delle regole di procedura proprie e del Consiglio, elezione dei membri, eventuale istituzione di organi sussidiari); sceglie la sede dell'Agenzia e nomina il Direttore generale. I suoi lavori sono organizzati in sessioni annuali che, salvo diversa decisione, avranno luogo presso la sede (Abu Dhabi).
Nel corso della prima sessione dell’Assemblea di IRENA (Abu Dhabi il 4-5 aprile 2011) cui si è fatto cenno, conformemente alle disposizioni statutarie il cittadino keniano Adnan Z. Amin è stato nominato Direttore Generale e Abu Dhabi è stata designata sede permanente di IRENA.
Con l’articolo X vengono delineati composizione, compiti e funzioni del Consiglio. Composto di un numero variabile di membri, da undici a ventuno eletti dall’Assemblea[1] a rotazione e a scadenza biennale, si riunisce con frequenza semestrale presso la sede dell’Agenzia. Il Consiglio è responsabile nei confronti dell’Assemblea e ad essa risponde. Ne prepara il lavoro curando l'ordine del giorno, nonché i progetti di bilancio e di programma di lavoro; indirizza e controlla l'attività del Segretariato, in particolare esaminandone il rapporto consuntivo annuale delle attività svolte da sottoporre poi all'Assemblea e, con l'accordo di quest'ultima, conclude accordi con singoli Paesi, organizzazioni e agenzie internazionali.
Ai sensi dell’articolo XI il Segretariato assiste l'Assemblea, il Consiglio e i relativi organi sussidiari nello svolgimento delle loro funzioni. Esso include un Direttore generale, che ne sarà capo, e il personale necessario[2], assunto sotto la sua responsabilità. Il Direttore generale viene nominato dall'Assemblea su raccomandazione del Consiglio, per un mandato di quattro anni, rinnovabile solo una volta per il medesimo termine. Il Segretariato prepara e trasmette al Consiglio il progetto di programma di lavoro e il progetto di bilancio dell'Agenzia; attua il programma di lavoro dell'Agenzia e le sue decisioni; prepara e trasmette al Consiglio il progetto di relazione annuale relativa alle attività dell'Agenzia e le altre relazioni eventualmente richieste dall'Assemblea o dal Consiglio; fornisce assistenza tecnica e amministrativa all'Assemblea, al Consiglio e ai relativi organi sussidiari; facilita la comunicazione tra l'Agenzia e i suoi Membri.
Il bilancio dell’IRENA (articolo XII) è finanziato da:
- contributi obbligatori dei suoi Membri, basati sulla tabella delle quote delle Nazioni Unite, come determinati dall'Assemblea, destinati al finanziamento delle attività principale e dei costi amministrativi;
- contributi volontari;
- altre fonti.
Il progetto di bilancio redatto dal Segretariato sarà sottoposto all’esame del Consiglio, che a sua volta lo trasmetterà all'Assemblea con una raccomandazione di approvazione o lo restituirà al Segretariato ai fini di una revisione e ripresentazione. Un revisore contabile esterno nominato dall’Assemblea ha il compito di esaminare la situazione contabile dell'Agenzia e di avanzare le osservazioni e le raccomandazioni ritenute necessarie in relazione all'efficienza della gestione e ai controlli finanziari interni.
Ai sensi dell’articolo XIII l'Agenzia ha personalità giuridica internazionale; tramite accordo separato, i membri di IRENA devono decidere in merito a privilegi ed immunità.
Con l’Approvazione dell’Assemblea, il Consiglio è autorizzato a concludere, in nome e per conto dell'Agenzia, accordi che stabiliscano adeguate relazioni con le Nazioni Unite e con qualsiasi altra organizzazione la cui attività sia correlata con quella dell'Agenzia. Le disposizioni dello Statuto non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti da qualsivoglia trattato internazionale (articolo XIV).
Con l’articolo XV si danno disposizioni in tema di modifiche, revisione e ritiro dallo Statuto; in particolare è previsto che, trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, un Membro possa ritirarsi dall'Agenzia dandone comunicazione in forma scritta.
L’articolo XVI prevede che le controversie correlate all’interpretazione o all’applicazione dello Statuto vengano composte con mezzi pacifici; al Consiglio è accordata la facoltà di eventualmente intervenire con qualsiasi modalità ritenga appropriata.
Ai sensi dell’articolo XVII il membro che si trovi in arretrato per due o più anni nella corresponsione dei contributi finanziari dovuti all'Agenzia perde il diritto di voto, a meno che l'Assemblea non ritenga che il mancato pagamento dipenda da circostanze di forza maggiore.
Dopo l’articolo XVIII, relativo alla determinazione della sede dell’Agenzia (Abu Dhabi, come già accennato), l’articolo XIX dettadisposizioni in ordine firma, ratifica, entrata in vigore (avvenuta, come ricordato, l’8 luglio 2010) e adesione. Da segnalare il fatto che la norma esclude che le disposizioni dello Statuto possano essere oggetto di riserve.
Infine, Depositario dello Statuto e di qualsiasi strumento di ratifica o adesione è il governo della Repubblica federale di Germania (articolo XX).
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dello Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili IRENA.
L’articolo 3, che reca la clausola di copertura finanziaria, stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione della legge, valutato in 570.240 euro all’anno a decorrere dal 2011 si provveda tramite riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro degli Affari esteri, che ne riferisce al Ministro dell’economia e delle finanze, quest’ultimo provvede:
- per gli oneri relativi al contributo a favore dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), mediante riduzione nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate a contributi non obbligatori a enti e organismi internazionali nell’ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;
- per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Per l’anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 posto alle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010[3].
L'articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento, pari ad euro 570.240, esclusivamente in riferimento alle seguenti voci:
- euro 560.000 (USD 802,782) quota a carico dell’Italia (6,054% del totale) del contributo obbligatorio per l’anno 2011, stabilito dalla prima sessione dell’Assemblea in USD 13.260.000[4];
- euro 10.240 per spese di missione relative alla partecipazione di quattro funzionari italiani all’Assemblea dell’IRENA.
Corredano il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, oltre alla relazione illustrativa, e alla relazione tecnica, un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e un’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Nell’ATN, evidenziato che il Governo italiano è stato tra i primi ad avere sostenuto un'iniziativa multilaterale che ha rapidamente assunto carattere globale e ha sottoscritto fin dall'origine lo Statuto dell'IRENA nel gennaio 2009 alla Conferenza istitutiva di Bonn, si sottolinea che il quadro normativo di riferimento in materia di promozione di energia da fonti rinnovabili è costituito dal decreto legislativo del 3 marzo 2011 (entrato in vigore il 19 marzo 2011) attuativo della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Viene rammentato che, sul piano dell'Unione europea, è stato già adottato un provvedimento che autorizza a firmare lo Statuto (decisione del Consiglio del 19 ottobre 2009) e che ne esplicita le competenze rispetto agli Stati membri dell'Unione (proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione allo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili – IRENA da parte della Comunità europea e all'esercizio dei suoi diritti e obblighi COM(2009) 326 del 26 giugno 2009). Lo Statuto dell'IRENA, evidenzia ancora la relazione, è stato già ratificato da parte di alcuni Stati membri dell'Unione europea[5].
Nell’AIR viene sottolineato che il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto lo Statuto rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri |
( 066760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: es0917_0.doc
[1] L’Assemblea ad Abu Dhabi ha eletto i seguenti 21 membri del Consiglio: Antigua e Barbuda, Australia, Danimarca, Ecuador, Eritrea, Francia, Germania, India, Giappone, Lussemburgo, Mali, Messico, Nigeria, Polonia, Corea del sud, Senegal, Sudafrica, Spagna, Tonga, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.
[2] La relazione illustrativa precisa che a pieno regime l’organico del Segretariato IRENA consisterà di circa 120 persone tra funzionari e personale esecutivo
[3] Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione è recata dall’articolo 6, comma 12.
[4] Come dettagliato nel Work programme and budget for 2011 il fabbisogno finanziario di IRENA per l’anno di riferimento è fissato in USD 24.908.300, una parte del quale, pari a USD 11.648.300 è finanziata da contributi volontari degli Emirati Arabi Uniti (USD 8.548.300) e della Germania (3.100.000); la quota posta in capo ai membri (USD 13.260.000) è rappresentata dalla differenza tra i due valori.
[5] Si tratta di 19 paesi: Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.