Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con la Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile - A.C. 2696 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2696/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 219
Data: 06/10/2009
Descrittori:
INDAGINI GIUDIZIARIE   RATIFICA DEI TRATTATI
SENTENZE CIVILI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

6 ottobre 2009

 

n. 219/0

Accordo con la Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile

A.C. 2696

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

2696

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006

Iniziativa

governativa

Iter al Senato

no

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

4

Date:

 

presentazione alla Camera

16 settembre 2009

assegnazione

1° ottobre 2009

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e VI Finanze

Oneri finanziari

 

 


Contenuto dell’accordo

L’accordo con la Moldova ha lo scopo di disciplinare l’assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile tra i due paesi e si è reso necessario per il rilevante sviluppo dei rapporti economici, commerciali e sociali che ha recentemente portato all’istituzione dell’ambasciata italiana nella capitale moldava, Chisinau.

L’Accordo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006, si compone di 25 articoli raggruppati in quattro titoli e riprende in larga parte la tipologia degli accordi bilaterali stipulati dall’Italia nel settore della cooperazione giudiziaria.

L’articolo 1 individua il campo di applicazione: le materie civili includono quelle commerciali, del lavoro e dello stato civile.

Il titolo I reca le disposizioni a carattere generale ed in particolare prevede, all’articolo 1, chei cittadini di entrambe le Parti godano di uguale tutela giudiziaria e di libero accesso alle autorità giudiziarie (art. 2). Ai cittadini delle due Parti contraenti non si può richiedere il pagamento di una specifica cauzione, con riferimento alle spese processuali, in ragione della loro cittadinanza (art. 3). Del pari, i cittadini delle due Parti contraenti godono del medesimo diritto al gratuito patrocinio e alle esenzioni da spese giudiziarie, in ragione delle loro condizioni finanziarie (art. 4).

Le disposizioni del presente Accordo, oltre che alle persone fisiche, si applicano anche alle persone giuridiche la cui sede principale si trova nel territorio di una delle due Parti contraenti (art. 5).

Le decisioni e i documenti, nonché le copie e le traduzioni, di cui al presente Accordo, sono esenti da qualunque forma di autenticazione (art. 6).

Il Titolo II (artt. 7-16) concerne propriamente la cooperazione giudiziaria, la quale comprende la notifica degli atti, l’esame delle parti, dei testimoni e dei periti, la presentazione di documenti e perizie, lo scambio di informazioni normative e di documenti sullo stato civile. Le richieste di assistenza sono trasmesse nella lingua della Parte richiedente cui dovrà essere allegata una traduzione nella lingua della Parte richiesta, ovvero in inglese o in francese; gli atti relativi alla esecuzione dell’assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta (o in lingua inglese o in lingua francese).

Le Parti individuano nei rispettivi Ministeri della giustizia le autorità centrali cui fanno capo le comunicazioni ai sensi del presente Accordo. Rilevante quanto previsto dall’articolo 8, in base al quale la “Parte richiesta può rifiutare l’adempimento della cooperazione qualora ciò minacci la propria sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico”. La Parte richiesta ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione all’utilizzazione di periti e traduttori, nonché all’audizione di testimoni (articolo 11).

Per quanto concerne la collaborazione internazionale per l’assunzione di prove penali da parte delle autorità giudiziarie dei due Stati contraenti, essa si esplica mediante l’istituto della rogatoria (articolo 12): la relativa istanza è contiene, tra l’altro, indicazioni circa l’autorità richiedente e, ove possibile, quella richiesta; il procedimento per il quale è domandata e l’identità delle persone da ascoltare. L’autorità della Parte richiesta può applicare, su istanza dell’altra Parte, nell’esecuzione della commissione rogatoria, la legge vigente nella Parte richiedente, purché ciò non contrasti con l’ordinamento della Parte richiesta. La Parte richiesta comunicherà - con indicazione delle motivazioni  - alla Parte richiedente  l’eventualità che la commissione rogatoria non possa essere effettuata, con contestuale restituzione degli atti. L’esecuzione della rogatoria può avvenire anche attraverso le missioni diplomatiche di ciascuna Parte.

L’articolo 16 contiene una norma sull’immunità delle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, citate a comparire innanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente: dette persone non potranno essere fermate, né imprigionate in ragione di reati collegati alla causa per la quale sono state citate, né di altri reati commessi nel territorio della Parte richiedente, ovvero in ragione della testimonianza resa nella causa specifica. L’immunità cesserà dopo sette giorni dalla data in cui alla persona sarà stato comunicato che la sua presenza non è più necessaria nel territorio della Parte richiedente.

 Il Titolo III (artt. 17-22) riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze: ognuna delle Parti dovrà riconoscere e consentire l’esecuzione, sul proprio territorio, delle sentenze emesse dall’autorità giudiziaria dell’altra Parte contraente. La previsione concerne le sentenze in materia civile  e alle sentenze penali limitatamente al risarcimento del danno o alla restituzione di beni.

Vi sono tuttavia alcune condizioni necessarie perché le sentenze siano riconosciute e ne venga consentita l’esecuzione: innanzitutto la sentenza deve essere emessa da una Autorità competente ed essere divenuta definitiva secondo la legge della Parte in cui è stata emessa; in secondo luogo, nel territorio della Parte richiesta non devono esservi in corso procedimenti giudiziari, né tantomeno devono essere state pronunciate sentenze, concernenti lo stesso oggetto dei giudicati di cui si richiede il riconoscimento; in terzo luogo, la sentenza non deve contenere disposizioni contrarie all’ordine pubblico secondo le leggi della Parte a cui viene chiesto il riconoscimento.

Il Titolo IV (artt. 23-25) contiene disposizioni finali, in base alle quali eventuali controversie sull’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo verranno risolte per via diplomatica. L’Accordo è concluso per un periodo illimitato: con denuncia scritta, una delle Parti potrà porvi termine, con effetto a partire da sei mesi dopo la notifica all’altra Parte contraente.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di quattro articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo; il secondo l’ordine di esecuzione ed il quarto l’entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, valutati in 11.510 euro annui a decorrere dal 2009, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1 , della legge 4 giugno 1997, n. 170[1].

L’iter parlamentare di un analogo provvedimento, presentato dal Governo nel corso della XV legislatura (AC 3095), giunto all’esame dell’Assemblea, non si è concluso per lo scioglimento anticipato delle Camere.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica riporta una previsione delle spese annue, derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 11 dell’Accordo, stimate sulla base di un’ipotesi di limitato volume di collaborazioni giudiziarie comportanti la comparizione di testimoni o periti a Chisinau, cui sono altresì correlati anche oneri per la traduzioni degli atti.

Si segnala altresì che nell'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si legge che l'Accordo si armonizza con il quadro normativo previsto dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). Nell’ATN si rileva, inoltre, che l’Accordo in esame non incide sull’assetto legislativo o regolamentare del nostro Paese, ed è compatibile con i principi dell’ordinamento comunitario in materia di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: es0298_0.doc



[1] Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.