Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso (C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti) - Nuovo testo unificato - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
Riferimenti:
AC N. 5270/XVI   AC N. 5116/XVI
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 488
Data: 20/12/2012
Descrittori:
CASE EDITRICI   CONTRIBUTI PUBBLICI
FONDI DI BILANCIO   INFORMAZIONE
STAMPA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

20 dicembre

 

n. 488

Istituzione del fondo per il pluralismo dell’informazione e disposizioni relative all’utilizzo del fondo stesso
(C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti)-Nuovo testo unificato

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

A.C. 5270 e 5116

Titolo

Istituzione del fondo per il pluralismo dell’informazione e disposizioni relative all’utilizzo del fondo stesso

Iniziativa

Governativa e parlamentare

 

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date:

 

adozione quale testo base

7 dicembre 2012

richiesta di parere

18 dicembre 2012

Commissione competente

VII Cultura

Sede e stato dell’iter

Concluso l’esame in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

No

 

 


Contenuto

Il testo elaborato dalla VII Commissione prevede l’istituzione di un nuovo Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da utilizzare per i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, per sostenere l’innovazione tecnologica delle imprese editrici, per incentivare l’avvio di nuove imprese editrici e per sostenere i trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione.

 

In particolare, l’art. 1, esplicitando la conformità alle finalità indicate nell’art. 29, co. 3, terzo periodo, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011), nonché richiamando l’esigenza di assicurare l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo nella manifestazione del pensiero e quella di valorizzazione e diffusione della cultura e della lingua italiane, nonché di tutela delle minoranze linguistiche, dispone l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del Fondo per il pluralismo dell’informazione.

Non è, peraltro, indicato l’anno a decorrere dal quale il Fondo è istituito.

Il Fondo è alimentato con parte delle risorse determinate annualmente nella tab. C della legge di stabilità in riferimento alla L. 67/1987[1]: più specificamente, l’ammontare delle risorse da destinare al Fondo per il triennio di riferimento del bilancio pluriennale, nonché la ripartizione fra finalità, è definito con DPCM.

Ai sensi dell’art. 6, peraltro, la dotazione finanziaria del Fondo è incrementata con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate dall’AGCOM, ai sensi dell’art. 51, co. 1, lett. c), del d.lgs. 177/2005, per la violazione degli obblighi in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti.

In merito al coordinamento della previsione recata dall’art. 1 con la normativa vigente, si rinvia all’apposito paragrafo.

 

Sempre in base all’art. 1, le risorse del fondo sono utilizzate per:

§         finanziare, per una quota almeno pari al 60% delle risorse disponibili, il sostegno diretto alle imprese editrici di quotidiani o periodici, anche digitali, di consolidata tradizione o espressione di comunità locali o di minoranze linguistiche.

Al riguardo, l’art. 2 dispone chei requisiti per l’accesso ai contributi e le modalità di calcolo sono quelli definiti dal D.L. 63/2012. In ogni caso, il contributo per ogni impresa non può essere superiore all’importo complessivo del fatturato relativo all’anno per il quale il contributo è richiesto e, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, è ridotto proporzionalmente.

Si ricorda che l’obiettivo complessivo del D.L. 63/2012 è stato quello di dettare una disciplina volta a razionalizzare l’uso delle risorse attraverso meccanismi in grado di correlare il contributo erogato agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale delle imprese editoriali.

Inoltre, l’art. 2 ha ribadito che i contributi spettano nei limiti delle risorse disponibili e che, in caso di insufficienza, si procede alla riduzione mediante riparto proporzionale (tale principio era già stato previsto dall’art. 2, co. 62, della L. finanziaria 2010 - L. 191/2009 e tale disposizione era stata richiamata dall’art. 22, co. 1, del DPR 223/2010). Ha, inoltre, disposto che l’importo complessivo del contributo corrisposto a ciascuna impresa non può comunque superare quello riferito al 2010.

§         Sostenere, per una quota almeno pari al 20% delle risorse disponibili, l’innovazione tecnologica delle imprese editrici e la loro transizione al digitale e al multimediale.

Al riguardo, l’art. 3 dispone che le risorse sono destinate a incentivare la sottoscrizione di abbonamenti di durata annuale a quotidiani e periodici prioritariamente in edizione digitale, attraverso l’introduzione di buoni acquisto, ciascuno non inferiore al 30% del prezzo annuale dell’abbonamento.

La disciplina applicativa è rimessa a un DPCM di natura non regolamentare, per la cui emanazione non è previsto un termine.

In proposito si ricorda che l’art. 4 del già citato D.L. 63/2012, al fine di consentire la modernizzazione di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, ha disposto l’obbligatorietà, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici. Al fine di sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori, ha previsto un credito di imposta per l’anno 2012.

§         Incentivare, per una quota almeno pari al 10% delle risorse disponibili, l’avvio di nuove imprese editoriali, nonché sostenere il pensionamento anticipato per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

Al riguardo, l’art. 4 dispone che tale quota di risorse è destinata alla concessione di agevolazioni di credito per gli investimenti relativi a nuove imprese editrici di quotidiani e periodici, anche digitali. E’ previsto che siano privilegiate le iniziative avviate da soggetti che provengono da imprese editrici in stato di crisi o che comportano l’assunzione di personale di altre imprese editrici in crisi.

Anche in tal caso, la disciplina applicativa è rimessa a un DPCM di natura non regolamentare, per la cui emanazione non è previsto un termine.

L’art. 1 specifica, inoltre, che l’ulteriore 10% delle risorse è ripartito tra le stesse finalità con il DPCM ivi previsto (aspetto che si desume già dalla previsione di destinare a ciascuna delle finalità una quota “almeno pari a…”) e che con lo stesso DPCM possono essere stabilite modalità di riutilizzo delle somme residue eventualmente disponibili.

Andrebbe chiarita la portata normativa della lettera c-bis dell’articolo 4

 

L’art. 5 dispone che alle cooperative di giornalisti di cui all’art. 1, co. 7-bis, del D.L. 63/2012 (ossia, che si costituiscono ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 416/1981[2]) possono partecipare anche enti privati e persone fisiche in qualità di soci sovventori. Essi sono esclusi dai diritti patrimoniali “nel periodo di accesso ai contributi” e nei 10 anni successivi.

 

L’art. 7 dispone che, decorso un triennio (al riguardo, non è indicato se si intenda fare riferimento, quale dies a quo, alla data di entrata in vigore della legge), il Presidente del Consiglio inoltra al Parlamento una relazione sugli effetti delle nuove disposizioni, ai fini della valutazione della loro efficacia.

 

L’art. 8 prevede la clausola di neutralità finanziaria.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso l’”ordinamento della comunicazione” fra le materie di legislazione concorrente, per le quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali, che spetta allo Stato.

 

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 1 prevede l’intervento di un DPCM. Gli artt. 3 e 4 prevedono l’intervento di DPCM di natura non regolamentare (per l’oggetto, si veda par. Contenuto).

Con riferimento ai DPCM di natura non regolamentare, si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato un atto di natura non regolamentare come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”.

Si ricorda, altresì, che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell’articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che “deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante ‘atti atipici’ di natura non regolamentare”.

 

Coordinamento con la normativa vigente

L’art. 29, co. 3, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) ha disposto:

- la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti di cui alla L. 250/1990 dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013 (primo periodo);

- la revisione del regolamento di semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, emanato con D.P.R. 223/2010, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 (secondo periodo);

- la destinazione dei risparmi conseguenti, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

 

Rispetto al quadro così descritto, il nuovo testo in commento prevede la prosecuzione del sistema di contributi diretti all’editoria, senza modificare esplicitamente la previsione di cessazione recata dal D.L. 201/2011.

 

Occorre anche ricordare che, a fronte della previsione di revisione del DPR 223/2010, è, in realtà, intervenuto il D.L. 63/2012 (L. 103/2012), che - nelle more della “ridefinizione delle forme di sostegno dell'editoria”, affidata al disegno di legge delega, cioè all’A.C. 5270 - ha proposto una disciplina transitoria, a tal fine modificando o abrogando alcune disposizioni del DPR citato.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimenti cultura e istituzioni

( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: cost488.doc



[1] La L. 67/1987 ha costituito, dopo la L. 416/1981, uno dei principali interventi normativi in materia di editoria. Si ricorda che le spese per interventi di sostegno ai settori dell’informazione e dell’editoria, di competenza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, sono attualmente collocate per la gran parte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (tab. 2), all’interno della missione Comunicazioni (15), Programma Sostegno all’editoria (15.4).

 

[2] Ai sensi dell’art. 6 della L. 416/1981, per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e ss. del codice civile, nonché i consorzi costituiti tra una società cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell’impresa. La norma, tra l’altro, stabilisce che le cooperative di giornalisti devono associare almeno il 50% dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le medesime cooperative, ovvero, nel caso di cui all'art. 5 della stessa L. 416/1981, con l'impresa cessata o che abbia cessato la pubblicazione della testata. Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il 50% dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa.

L’art. 5 della L. 416/1981 disciplina, invece, in particolare, il caso in cui una cooperativa o un consorzio – costituiti ai sensi dell’art. 6 della medesima legge – intendano acquistare (nel caso in cui l’editore sia il proprietario) o subentrare nel contratto di cessione in uso (qualora la proprietà sia di un soggetto diverso dall’editore) una testata giornalistica – di quotidiani o settimanali – di cui sia cessata o sospesa la pubblicazione.