Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni -D.L. 21/2012 - A.C. 5052 -Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 381 | ||||
Data: | 28/03/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
28 marzo 2012 |
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n. 381 |
Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioniD.L. 21/2012 - A.C. 5052Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del disegno di legge di conversione |
5052 |
Numero del decreto-legge |
21/2012 |
Titolo del decreto-legge |
Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli: |
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testo originario |
5 |
testo approvato dal Senato |
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Date: |
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emanazione |
15 marzo 2012 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
15 marzo 2012 |
approvazione del Senato |
-- |
assegnazione |
15 marzo 2012 |
scadenza |
14 marzo 2012 |
Commissioni competenti |
V Commissione (Bilancio) e VI Commissione (Finanze) |
Stato dell’iter |
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Il provvedimento in esame si colloca nell’ambito di alcuni interventi legislativi adottati negli ultimi anni al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e d’interesse nazionale, attraverso l’introduzione di poteri speciali di governance societaria e di strumenti di difesa dalle scalate ostili.
In particolare, il decreto-legge interviene sulla disciplina della c.d. golden share, riformulando le condizioni e l’ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Il decreto-legge ridefinisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l’ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio dei poteri speciali, quali la facoltà di dettare specifiche condizioni all’acquisito di partecipazioni, di porre il veto all’adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all’acquisto di partecipazioni.
Rispetto all’assetto previgente, che si riferiva specificamente all’esercizio dei poteri speciali da parte dell’azionista pubblico sulle imprese nazionali oggetto di privatizzazione operanti nei settori dei servizi pubblici - tra i quali il D.L. n. 332/94 indicava espressamente la difesa, i trasporti, le telecomunicazione e le fonti di energia -, i poteri speciali definiti dal provvedimento in esame non sono più legati in maniera esclusiva alla partecipazione azionaria pubblica, bensì riferiti alle società, pubbliche e private, operanti in determinati settori e svolgenti attività di rilevanza strategica (e non più genericamente operanti nei settori dei servizi pubblici).
L’articolo 1 del decreto in esame reca la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall’esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale.
La principale differenza con la normativa vigente si rinviene nell’ambito operativo della nuova disciplina, la quale consente l’esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate.
In sintesi, per effetto delle norme in commento, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) saranno affidate le seguenti funzioni:
individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali;
concreto esercizio dei poteri speciali;
individuazione di ulteriori disposizioni attuative.
Le norme fissano puntualmente il requisito per l’esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
L’esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all’acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.
Sono puntualmente disciplinati gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione.
I decreti che individueranno le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale - in relazione alle quali potranno essere attivati i poteri speciali – dovranno essere aggiornati almeno ogni tre anni.
L’articolo 2 del decreto in esame reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Con disposizioni simili a quelle previste dall’articolo 1 del provvedimento per il comparto sicurezza e difesa, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono affidate le seguenti funzioni:
individuazione degli asset strategici nel settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (comma 1);
esercizio dei poteri speciali (commi 3 e 6);
individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina (comma 9).
I poteri speciali esercitabili nel settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell’esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti asset strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all’UE in società che detengono attivi “strategici” e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso.
Le norme in esame,
in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di
esercizio, ripropongono – con alcune differenze - la disciplina prevista
dall’articolo
L'articolo 3 reca le norme generali e transitorie nonché le abrogazioni derivanti dal provvedimento.
Si segnala, al comma 1, la previsione di una condizione di reciprocità operante per l'acquisto, da parte di un soggetto estraneo all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica.
E’ quindi abrogata
la disciplina dei poteri speciali indicata dall'articolo 2 del decreto-legge 31
maggio 1994, n.
Cessano, altresì, di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati decreti, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei D.P.C.M. di attuazione del decreto-legge n. 332 del 1994 , nonché le clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina in materia di poteri speciali.
Sono apportate modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, al fine di ricomprendere le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni tra quelle che possono comunque introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario.
E’ infine modificato il codice del processo amministrativo al fine di estendere il rito abbreviato del processo amministrativo e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori disciplinati dal presente decreto-legge.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento.
Il disegno di legge è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN). Il disegno di legge reca la dichiarazione di esclusione dalla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in quanto rientra nella categorie di atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato (art. 8, comma 1, lettera b), DPCM 11 settembre 2008, n. 170).
Il provvedimento in titolo sostituisce la disciplina dei poteri speciali recata dall’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.
Si segnala che è stata presentata ed assegnata alla V Commissione Bilancio la proposta di legge n. 4733 (Polledri ed altri) recante Disposizioni in materia di acquisto di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale operanti in settori strategici.
La necessità e l'urgenza di intervenire viene motivata nelle
premesse del decreto-legge con l’esigenza di modificare la disciplina normativa
in materia di poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società
privatizzate, oggetto della procedura d'infrazione n. 2009/2255 – allo stadio
di decisione di ricorso ex articolo 258 TFUE – in quanto lesiva della libertà
di stabilimento e della libera circolazione dei capitali garantite dal Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La decisione di deferimento alla
Corte, presa il 24 novembre scorso, non risulta ancora depositata in quanto
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Il decreto-legge in esame investe alcuni ambiti materiali riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato: esso è infatti riconducibile alle materie rapporti con l’Unione Europea (Cost., art. 117, comma 2, lett. a)), difesa e sicurezza dello Stato (Cost., art. 117, comma 2, lett. d)).
Rilevano inoltre le materie energia, comunicazione e grandi reti di trasporto, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione.
L’intervento sembra inserirsi nel solco delle limitazioni alla libertà d’iniziativa economica privata consentite al comma secondo dell’articolo 41 Cost., che preveda che essa non possa svolgersi – tra l’altro – in modo da recare danno alla sicurezza.
L’articolo 1 e l’articolo 2 – in materia di poteri speciali rispettivamente nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni – prevedono tre diverse tipologie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:
• uno o più decreti, adottati su proposta dei Ministri di settore e da aggiornare ogni tre anni, volti ad individuare – rispettivamente – “le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale” e “le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore del’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”;
• i decreti da adottare “su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri” al fine di esercitare i poteri speciali;
• il decreto contenente le disposizioni di attuazione di ciascuno degli articoli 1 e 2, da adottare su proposta dei Ministri di settore e, nel caso dell’articolo 2, “sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti”. Fino all’adozione di tale decreto, si applica, come accennato, un regime transitorio.
Con riguardo a tali decreti, andrebbe valutata l’opportunità di:
• chiarire in cosa si differenzi l’ultima tipologia (decreti di attuazione) rispetto alla prima (individuazione delle attività strategiche) e comunque esplicitarne la sequenza;
• prevedere, in luogo dei DPCM da ultimo citati (quelli di individuazione delle attività strategiche), dei regolamenti emanati a norma dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali).
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