Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del MIBAC - A.C. 2302 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale | ||||||
Riferimenti: |
| ||||||
Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 261 | ||||||
Data: | 09/02/2011 | ||||||
Descrittori: |
| ||||||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
9 febbraio 2011 |
|
n. 261 |
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del patrimonio storico-culturale sommerso nell’ambito del MIBACA.C. 2302Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
Numero del progetto di legge |
A.C. 2302 |
Titolo |
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
10 |
Date: |
|
adozione quale testo base |
2 febbraio 2011 |
richiesta di parere |
8 febbraio 2011 |
Commissione competente |
VII Commissione (Cultura) |
Sede e stato dell’iter |
In corso d’esame in Commissione |
Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
No |
Il nuovo testo della proposta di legge prevede, sull’esempio di altri
paesi europei, nonché della Soprintendenza del mare istituita nel
In particolare, l’art. 1 dispone
che
Al riguardo si ricorda che con l’art. 2 del d.lgs. n. 63/2008 - che ha modificato l’art. 131 del d.lgs. 42/2004 - la definizione di paesaggio si è fatta più
articolata per renderla più convergente non solo con
Dalla Soprintendenza dipendono due centri tecnici operativi,quello di Venezia e quello di Orbetello, per ciascuno dei quali è individuato l’ambito territoriale di competenza.
Ai sensi dell’art. 9, la struttura amministrativa, le modalità di funzionamento e l’organico della Soprintendenza (si veda anche l’art. 10) sono disciplinati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso decreto sono trasferite alla Soprintendenza le competenze relative a ricerca, tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali sommersi attualmente attribuite alle soprintendenze competenti per materia, negli ambiti individuati dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) (v. infra).
Il trasferimento di competenze apparirebbe dunque limitato agli ambiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
L’art. 2 individua le competenze specifiche della Soprintendenza, che si affiancano a quelle previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio.Esse attengono a:
- organizzazione ed attuazione di ricerche archeologiche subacquee, per individuare, conservare ed eventualmente trasportare a terra o musealizzare in loco beni storico-culturali sommersi (lett. a)[1], nonché di ricerche relative alle attività economiche e di difesa delle zone costiere e dei contesti paesaggistici determinati da tali attività(lett. b); le ricerche subacquee possono anche essere in Paesi terzi, nell’ambito della cooperazione internazionale prevista dai trattati (lett. i).
Viene in rilievo, a tale proposito,
Ai sensi della
Convenzione – che è entrata in vigore il 2.1.2009 –, il patrimonio in
questione è costituito da tutte le tracce di esistenza umana che abbiano
carattere culturale, storico o archeologico, e che siano state parzialmente o
totalmente sommerse da almeno cento anni. La definizione di patrimonio
culturale subacqueo include, dunque, siti, strutture, edifici, resti umani,
navi affondate e il loro carico, oggetti preistorici.
La relazione illustrativa della pdl evidenziava che
- adozione di misure per la fruizione dei beni storico-culturali sommersi nelle acque territoriali (lett. c);
- organizzazione di attività volte a far conoscere il patrimonio storico-culturale sommerso: in particolare, elaborazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative e di materiale didattico (lett. d), organizzazione di archivi videofotografici, di disegni e di carte tematici (lett. e), allestimento museale e mostre di reperti e contesti storico-archeologici la cui esistenza è legata alla cultura del mare e di testimonianze della storia economica e culturale delle zone costiere (lett. f), istituzione e gestione di una biblioteca specializzata (lett. h);
- redazione annuale di indicazioni topografiche riservate riguardanti la presenza di beni storico-culturali sommersi, da trasmettere a Forze di polizia e Capitanerie di Porto, ai fini della predisposizione dei servizi di controllo attivo, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica e al sistema di vincoli (lett. g)[3] [4];
- indirizzo e coordinamento, in collaborazione con comuni, province, regioni, autorità portuali, capitanerie di porto, responsabili delle aree protette, delle funzioni relative alla pubblica fruizione delle coste, con particolare riferimento alla regolamentazione degli accessi a mare e ad acque, nonché alla gestione di aree protette e parchi marini (lett. l).
La gestione delle aree marine protette, ai sensi dell’art. 2, c. 37, della L. 426/1998, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro. L’affidamento avviene anch’esso con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati. La maggior parte delle aree marine protette è comunque gestita dai comuni interessati.
- ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico-monumentale e paesaggistico inerente il mare e le acque interne rinvenuto in scavi a terra anche in aree non sommerse o di scarsa umidità (lett. m);
- realizzazione di progetti di cooperazione transfrontaliera relativi allo studio sulla comune cultura del mare e, in particolare, sulle rotte storiche che hanno determinato scambi economici e confronti culturali fra popoli (lett. o).
Ai sensi dell’art. 3,
Ai sensi dell’art. 4, ogni attività di ricerca, scavo, tutela di beni storico-culturali sommersi è effettuata esclusivamente sotto la supervisione di archeologi; inoltre, ai sensi dell’art. 5, le attività di ricerca e recupero sono soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza.
Attualmente, ai sensi degli artt. 88 e 89 del Codice, le ricerche archeologiche in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero, che può darle in concessione a soggetti pubblici o privati fissando una serie di prescrizioni. Eventuali inadempienze, o anche solo la volontà del Ministero di sostituirsi al concessionario, possono determinare la revoca dell’atto. Tali previsioni sono assistite da un apparato sanzionatorio (art. 175).
L’art. 6 dispone che per i
progetti di ricerca e recupero di beni storico-culturali sommersi che implicano
rilevanti problemi di scavo, recupero, conservazione, restauro,
L’art. 7 intende sistematizzare l’apporto del volontariato
alle attività di ricerca, vigilanza e tutela dei beni storico-culturali
sommersi e, a tal fine, prevede l’istituzione, presso
Con riferimento al certificato di idoneità psico-fisica, si ricorda che l’art. 37 del D.L. 112/2008 ha previsto la riduzione degli adempimenti meramente formali connessi a pratiche sanitarie obsolete - ferme restando, comunque, le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro-, da attuarsi con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Il decreto non risulta ancora adottato.
L’art. 8 prevede che
Dell’art. 9 si è già detto ante.
L’art. 10 dispone che all’attuazione della legge si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La pdl è corredata di relazione illustrativa.
L’art. 17, c. 4-bis, della L. 400/1988 stabilisce che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro.
L’attuale organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, quale derivante dal DPR 233/2007,come modificatodal DPR 91/2009, prevede, a livello centrale 1 Segretariato generale e 8 uffici dirigenziali generali centrali e, a livello periferico, per quanto qui interessa, le soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici e per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, coordinate da 17 Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 233/2007,
La proposta di legge in esame interviene dunque in un ambito che la L 400/1988 rimette a regolamenti di organizzazione.
Rileva, anzitutto, la materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, affidata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. g), Cost). Quanto alle finalità, la disciplina recata dalla pdl può essere ricondotta alla materia della tutela dell’ambiente e dei beni culturali e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. La tutela rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.); occorre, altresì, ricordare che l’art. 116, terzo comma, Cost. prevede la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia), mentre la valorizzazione rientra tra le materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.). Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.
Con riferimento al riparto di competenze sopra
delineato – per la parte relativa ai beni culturali - con sentenza n. 9/2004
Con riferimento alla tutela dell’ambiente, con la sentenza n. 196/2004
Limitatamente all’art. 7, rileva anche la materia “tutela della salute”, che rientra nella competenza legislativa concorrente.
L’art. 9 prevede l’intervento di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (v. ante).
Servizio Studi – Dipartimenti Istituzioni e Cultura |
( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: cost261-AC2302.doc
[1] L’art. 91 del codice stabilisce che i beni culturali ritrovati sui fondali marini appartengono allo Stato.
[2] Si tratta della linea ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato interessato.
[3] La procedura per la pianificazione paesaggistica è contenuta negli artt. 143-145 del codice. Il piano deve comprendere, fra l’altro, la ricognizione delle aree di cui al c. 1 dell'art. 142 (v. ante), e la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione, nonché l’individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela. I piani possono essere elaborati congiuntamente dalle regioni e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
[4] Si ricorda che il d.lgs. n. 32/2010, in attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, è volto alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale quale parte di INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). A tal fine, il decreto stabilisce norme generali per la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche/attività che possono ripercuotersi sull'ambiente.